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30.2019.12

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18 settembre 2019Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

i propri contributi per la parte italiana in Italia (doc. 25). Egli ha chiesto alla

Cassa di “rivedere” la citata decisione almeno per la parte riferita alla

futura fissazione dei contributi (doc. 25).

1.6. Con lettera del 4 settembre

2014 la Cassa ha confermato che dal 2013 in poi l’avv. RI 1 avrebbe dovuto

versare i contributi in Svizzera sull’integralità del suo reddito da attività

indipendente. L’amministrazione ha aggiunto che “teniamo comunque a

precisare che, contro le decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG può

essere interposta opposizione presso __________, entro 30 giorni a decorrere

dalla notifica” (doc. 24).

1.7. Con decisione formale del 22

maggio 2018, contro cui l’assicurato ha inoltrato opposizione (doc. 20), la CO

1 ha fissato i contributi dovuti dall’avv. RI 1 nel 2013 sulla base di un

reddito da attività indipendente pari a fr. 116'648, comprensivo di un reddito

aziendale “svizzero” di fr. 35'000, di un reddito aziendale “italiano” di fr.

44'196 e di un reddito da commercio professionale di immobili “svizzero” di fr.

37'452 (doc. 17), da cui ha dedotto gli interessi sul capitale investito e a

cui ha aggiunto i contributi AVS/AI/IPG ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LAVS, per

un reddito soggetto a contribuzione di fr. 127'700 (doc. 22). Contestualmente

sono stati fissati gli interessi di mora per un ammontare di fr. 2'175.25

(allegato al doc. 22).

1.8. Il 10 agosto 2018 la Cassa ha

scritto all’assicurato, riepilogando le norme applicabili al caso di specie

(segnatamente art. 17 OAVS, 22 OAVS, 23 cpv. 4 OAVS, art. 13 cpv. 2 lett. a e b

reg. (CE) 883/04), chiedendogli se, alla luce delle spiegazioni, avrebbe

ritirato l’opposizione, con la conseguenza che l’amministrazione avrebbe

proceduto a notificargli il “modello europeo “A1” che attesterà il

pagamento integrale di tutti gli oneri sociali per le diverse attività

lavorative indipendenti esercitate sia in Svizzera che Italia (cfr. esemplare

allegato), presentando il quale potrà richiedere la restituzione degli oneri

sociali pagati all’ente previdenziale italiano (__________) a decorrere dal 1°

gennaio 2013. Se del caso, alfine di chiarire la sua posizione anche con

l’autorità preposta italiana, la invitiamo a prendere contatto con la __________

presentando loro la presente comunicazione alfine di accertare anche la loro

posizione in merito” (doc. 16).

1.9. Con decisione formale del 18

settembre 2018 la CO 1 ha fissato i contributi dovuti dall’avv. RI 1 per l’anno

2014 sulla base di un reddito da attività indipendente pari a fr. 142’418, comprensivo

di un reddito “svizzero” di fr. 56'000 e di un reddito “italiano” di fr.

86'418, da cui ha dedotto gli interessi sul capitale investito e a cui ha

aggiunto i contributi AVS/AI/IPG ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LAVS, per un

reddito soggetto a contribuzione di fr. 156’300 (doc. 8). Contestualmente sono

stati fissati gli interessi di mora per un ammontare di fr. 2'026.80 (allegato

al doc. 8).

1.10. In data 28 settembre 2018 l’avv.

RI 1 ha preso posizione sulla lettera del 10 agosto 2018, ribadendo di

esercitare la parte maggiore dell’attività in Italia e mantenendo l’opposizione

alla fissazione dei contributi e degli interessi di mora per l’anno 2013 (doc.

13).

1.11. Il 16 ottobre 2018

l’interessato ha inoltrato opposizione anche contro le decisioni di fissazione

dei contributi del 2014 e degli interessi di mora (doc. 6 e 7).

1.12. Con decisione su opposizione

del 29 marzo 2019 la CO 1 ha confermato il calcolo dei contributi dovuti per il

2013 e 2014, sostenendo che l’interessato ha esercitato la sua attività sia in

Svizzera, dove “ha eletto il suo domicilio dal 15 giugno 2013”, che in

Italia e in base al Regolamento (CE) 883/2004, art. 13 cpv. 2 lett. a, egli va

affiliato nel nostro Paese. Infatti l’ammontare dei redditi da attività

indipendente in Svizzera va ben oltre la percentuale del 5% rispetto al totale

complessivo dei redditi conseguiti come indipendente in Italia e dunque non può

essere considerata marginale. L’amministrazione ha allegato il formulario “A1”

(“Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile

all’interessato”, regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009) sottoscritto

dall’amministrazione il 29 marzo 2019. Contestualmente la Cassa ha respinto

anche l’opposizione inoltrata contro il calcolo degli interessi di mora (doc. 3

e 12).

1.13. L’avv. RI 1, rappresentato

dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione,

e, previo richiamo dell’incarto dell’CO 1, ne ha chiesto l’annullamento (doc.

I). L’insorgente rammenta di essere cittadino svizzero ed italiano cresciuto __________

__________ e di lavorare dal __________, a __________ (Italia), aperto nel __________.

Egli è sposato con una cittadina italiana, diventata svizzera per

naturalizzazione nel 2017 ed ha tre figli (nati nel __________). Tutti i

famigliari hanno sempre risieduto in Italia. I figli frequentano la scuola

svizzera di __________ (Italia). La moglie è casalinga e gestisce in Italia

un’associazione sportiva senza scopo di lucro. Egli rileva di aver iniziato

un’attività accessoria lavorativa indipendente in Svizzera nel 2010 quando si è

iscritto nel registro degli avvocati UE/AELS. Nel 2015 ha ottenuto l’iscrizione

nel Registro Cantonale degli Avvocati del Canton Ticino e nel 2019 ha fondato

il proprio studio a __________. Egli ha trasferito il proprio domicilio in

Svizzera il 15 giugno 2013 (doc. I, pag. 2, punto 3) a __________ e nel 2014 a __________

dove vive ospite di un amico. La sua attività si suddivide tra l’attività

indipendente esercitata 1 giorno / 1 giorno e mezzo a settimana nello studio di

__________ e durante il resto della settimana nello studio paterno a __________,

di cui detiene una partecipazione dell’80%. Salvo rare eccezioni rientra

regolarmente nell’abitazione familiare di __________ (Italia) di proprietà

della moglie, dove dall’aprile 2019 ha ritrasferito il domicilio (doc. I, pag.

3, punto 5) e dove trascorre il 90% del suo tempo libero ed ha le sue relazioni

personali radicate e profonde.

Preliminarmente

l’insorgente lamenta la lesione del suo diritto di essere sentito poiché

l’amministrazione non avrebbe considerato le argomentazioni sollevate in sede

di opposizione e non avrebbe comunque dato una risposta completa ed adeguata

alle censure.

Nel merito l’assicurato

ribadisce di aver già versato i contributi 2013 e 2014 in Italia per l’attività

ivi svolta e di continuare a versarli anche in futuro. Per cui non gli si può

richiedere di pagarli anche in Svizzera.

In secondo luogo

l’interessato rileva che la Cassa ha preso in considerazione solo due elementi

nella valutazione della fattispecie, ossia il domicilio e la quota reddituale

conseguita nei due Paesi. Ciò violerebbe l’art. 14 lett. b del regolamento

988/2009 (recte: 987/2009), per il quale nell’ambito dell’attività autonoma per

stabilire se una parte sostanziale delle attività è svolta in un determinato

Stato membro, valgono quali criteri indicativi il fatturato, l’orario di

lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito. Egli rileva che per

l’anno 2013 il reddito in Svizzera ammontava a fr. 36'078 ed in Italia a fr.

43'118 e nel 2014 in Svizzera a fr. 56'000 ed in Italia a fr. 86'418. La

maggior parte del tempo di occupazione viene svolta in Italia (da 3 a 4 giorni

settimanali a fronte di 1 o 2 giorni in Svizzera). L’attività in Italia viene esercitata

continuativamente dal 2001 in uno studio esistente dal __________, di cui è

co-titolare all’80%. Lo studio italiano produce una media di 150/180 incarti

all’anno, a fronte dei 20/25 aperti in Svizzera. Ciò avrebbe dovuto portare l’CO

1 a concludere per l’assoggettamento al sistema previdenziale italiano e non a

quello svizzero.

Inoltre in applicazione

dell’art. 13 cpv. 2 del regolamento 883/04 la persona che esercita abitualmente

un’attività lavorativa in due o più Stati è soggetta alla legislazione dello

Stato di residenza. Con riferimento alla STCA 38.2015.61 e alla DTF 138 V 186

il ricorrente ritiene che la sua residenza abituale è in Italia dove la moglie

e i figli vivono, risiedono e seguono le scuole, dove svolge la maggior mole di

lavoro, ha maggiori entrate e clientela, dove risiede regolarmente, ha

un’abitazione di proprietà, trascorre il 90% del suo tempo libero e ha le sue

relazioni personali radicate e profonde.

Secondo l’insorgente

l’assoggettamento in Svizzera è erroneo per almeno tre ragioni: per l’esame di

tutti gli elementi oggettivi (tempo trascorso, quantità di clienti, relazioni,

reddito maggiore), per la sussistenza di una residenza abituale in Italia,

perché il regolamento CE 883/04 non impone l’assoggettamento obbligatorio nel

paese di residenza, ma stabilisce delle priorità o regole che poi possono e

devono essere applicate nel singolo caso (art. 16, 17 e 18 del regolamento).

Infine il ricorrente

contesta di dover versare interessi di mora.

1.14. Con risposta del 23 maggio

2019, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa propone la reiezione del

ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. III).

1.15. Il 31 maggio 2019 l’avv. RA 1

ha visionato l’incarto e l’11 giugno 2019 ha prodotto una presa di posizione,

allegando nuove prove e chiedendo che vengano sentiti quali testi l’avv. __________,

di __________, collaboratrice del ricorrente e __________ suo fiduciario (doc.

V).

1.16. Il 12 giugno 2019 alla Cassa è

stato fissato un termine di 5 giorni per produrre eventuali osservazioni (doc.

VI).

1.17. In data 16 luglio 2019 il TCA

ha interpellato le parti, chiedendo loro di prendere posizione sulla DTF 144 V

210 e ponendo alcune domande alla Cassa:

" (…) con riferimento alla

vertenza a margine, rileviamo che in una sentenza pubblicata in DTF 144 V 210

il Tribunale federale ha stabilito il metodo giusta il diritto comunitario per

accertare, in relazione all’obbligo di versare i contributi in materia AVS, la

legislazione applicabile a una persona che esercita simultaneamente un’attività

indipendente in diversi stati membri, rispettivamente in fin dei conti il suo

luogo di domicilio (cfr. regesto, secondo paragrafo).

Dopo aver descritto le norme applicabili al caso di

specie (cfr. consid. da 4.1 a 6.3.3; segnatamente, alla luce degli anni per i

quali i contributi erano dovuti nella fattispecie giudicata dall’Alta Corte ed

al diritto intertemporale: regolamento (CE) 1408/71 e regolamento (CE)

883/2004, con i relativi regolamenti d’applicazione, tra cui il regolamento

(CE) 987/2009 [RS 0.831.109.268.11]) ed aver esaminato il caso della persona

assicurata (consid. da 7.1 a 7.2.1), al consid. 7.2.2.1 il Tribunale federale

ha spiegato quale procedura avrebbe dovuto adottare la Cassa di compensazione.

L’Alta Corte ha ritenuto applicabile l’art. 16 del

regolamento (CE) 987/2009 e in particolare l’art. 16 cpv. 4 seconda frase del

regolamento (CE) 987/2009 che prevede, in una fattispecie come quella giudicata

dal Tribunale federale in DTF 144 V 210 (ossia, di norma, se vi è divergenza

tra autorità di due Paesi), la procedura da intraprendere per stabilire lo

Stato competente.

Pendente la procedura di cui all’art. 16 cpv. 4

seconda frase del regolamento (CE) 987/2009, la persona interessata è

assoggettata provvisoriamente alle norme dello Stato competente secondo l’art.

6 cpv. 1 lett. a-c del regolamento (CE) 987/2009. Considerato che la lettera b non

poteva essere applicata al caso allora giudicato dall’Alta Corte poiché era

controversa la questione di sapere anche quale era il Paese di residenza

abituale della persona assicurata, il TF ha applicato la lettera c secondo cui

la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione dello

Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l’applicazione se la persona

esercita una o più attività in due o più Stati membri. L’Alta Corte ha

evidenziato che tale norma è stata adottata per i casi in cui la persona

assicurata esercita un’attività o più attività in più Stati membri ma non in

quello di residenza. Un’applicazione analogica del disposto al caso allora

giudicato era tuttavia possibile cosicché l’interessato, provvisoriamente,

in attesa della fine della procedura di cui all’art. 16 cpv. 4 seconda frase

del regolamento (CE) 987/2009 è stato considerato soggetto alla legislazione

germanica sulla base del formulario E 101 del 17 marzo 2015 e di uno scritto

del 22 maggio 2015 (cfr. consid. 7.2) dell’autorità amministrativa tedesca.

Il Tribunale federale ha infine rilevato che oggetto

del contendere era la questione di sapere qual era lo Stato di residenza

abituale del ricorrente (consid. 7.2.2.2, cfr. art. 13 cpv. 2 lett. a del

regolamento (CE) 883/2004) e che solo dopo aver chiarito la questione sarebbe

stato possibile fissare le norme rilevanti per il prelievo dei contributi.

Sarebbe pertanto stato compito delle amministrazioni svizzera e germanica, ai

sensi dell’art. 11 del regolamento (CE) 987/2009, stabilire lo Stato di

residenza abituale. La causa è pertanto stata rinviata alla cassa di

compensazione per mettere in atto la corretta procedura ai sensi dei

considerandi.

Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale assegna

alle parti un termine di 10 giorni per prendere posizione in merito

alla DTF 144 V 210 ed all’applicazione al caso di specie delle norme

(internazionali) ivi citate. A questo scopo vengono anche allegati i seguenti

documenti:

- certificato “A1” relativo alla legislazione di

sicurezza sociale applicabile all’interessato datato 29.03.2019 e sottoscritto

dalla CO 1 (doc. 3b);

- scritto datato 26.01.2004 firmato dalla Dott.ssa __________,

Dirigente della Cassa __________, __________ (doc. C allegato al

reclamo/opposizione del 16 ottobre 2018);

- scritto del 31 marzo 2004 della dott.ssa __________

al Dott. RI 1 (allegato al doc. 31, ossia allo scritto del 30 luglio 2014

dell’avv. RI 1 alla CO 1);

- scritto del 4 settembre 2014 della CO 1 all’avv. RI

1 (doc. 24).

Entro lo stesso termine di 10 giorni, la CO 1,

con riferimento alla DTF 144 V 210 ed agli art. 16, 6 e 11 del regolamento (CE)

987/2009 (RS 0.831.109.268.11), dovrà rispondere alle seguenti domande:

1. Conformemente all’art. 16 cpv. 2 del regolamento

(CE) 987/2009, la __________ ha informato l’istituzione designata dallo Stato

italiano circa la legislazione ritenuta applicabile, rispettivamente

l’istituzione designata dallo Stato italiano, vi ha informati della

legislazione da loro ritenuta applicabile?

a) In caso di risposta negativa, vogliate indicare le

ragioni per le quali non vi è stato alcuno scambio di informazioni.

b) In caso di risposta positiva e con riferimento

all’art. 16 cpv. 3 regolamento CE 987/2009, vi è stata una contestazione entro

due mesi dalla data della comunicazione oppure la legislazione è già stata

determinata in base al paragrafo 4 o infine la CO 1 oppure l’autorità designata

dallo Stato italiano ha informato l’altra autorità che non può accettare la

determinazione o che ha parere diverso al riguardo?

2. La CO 1 e l’autorità designata dallo Stato italiano

hanno cercato di trovare un accordo (art. 16 cpv. 4 regolamento CE 987/2009)?

In caso di risposta negativa, vogliate indicare le ragioni per le quali non è

stata cercata un’intesa.

3. In concreto è stata applicata la procedura prevista

dall’art. 11 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009?” (doc. VIII)

1.18. Il 5 agosto 2019

l’amministrazione ha risposto affermando:

"

(…) Nella DTF 144 V 210 si pone l’accento sul metodo giusta il diritto

comunitario per accertare la legislazione applicabile a una persona che

esercita simultaneamente in diversi Stati la sua attività autonoma,

rispettivamente il suo luogo di domicilio.

Partendo da quest’ultimo aspetto, nella vertenza

oggetto del presente ricorso, da parte della Cassa non vi è invece mai stata

incertezza alcuna sul luogo di domicilio. Difatti già durante una precedente

opposizione datata 30.7 2014 dell’Avv. RI 1 avverso la decisione di fissazione

dei contributi per l’anno 2012, la Cassa aveva avuto modo di consultare la

piattaforma web del Cantone: MovPop, nella quale è stato inserito l’avvenuto

arrivo in Svizzera, più precisamente a __________, in data 15.06.2013,

proveniente da __________ (__________).

Inoltre è stato ribadito più volte negli atti di ricorso

dell’Avv. RI 1 che egli aveva trasferito il suo “domicilio in Svizzera a __________

e poi a __________ nel 2014, dove vive ospite di un amico” (cfr. atto

ricorsuale 30 aprile 2019, pag. 2, pto. 3) e ritrasferito poi lo stesso in

Italia nell’aprile 2019.

Per i motivi sopra esposti e in tutta buona fede, la

Cassa non ha mai avuto modo di dubitare sul domicilio in Svizzera del sig. RI 1

tra il 2013 ed il 2019.

Secondariamente, in base all’art. 3 capoverso 1 del

Regolamento 987/09 si cita che gli Stati membri provvedono a che siano messe a

disposizione delle persone interessate le informazioni necessarie in modo da

permettere loro di far valere i loro diritti. La Cassa nella sua lettera del 4

settembre 2014 (in occasione del reclamo contro la decisione di fissazione dei

contributi 2012) già aveva informato l’assicurato sulle normative europee

vigenti alle quali si sarebbe attenuta a partire dall’anno contributivo 2013 in

avanti.

Il ricorrente, a fronte di tali informazioni ricevute,

aveva tutto il tempo necessario per confrontarsi successivamente anche con la

Cassa __________ (come previsto al capoverso 2 del citato articolo) ed

eventualmente informarla dell’obbligo contributivo in Svizzera, sia per la

parte di reddito conseguita in Italia che quella conseguita in Svizzera, oppure

viceversa, tutto assoggettabile in Italia e chiedere a quest’ultima il rilascio

del Certificato A1 da presentare alla nostra Cassa la quale, se del caso,

avrebbe potuto contestare la legislazione applicabile e prendere i contatti con

la Cassa __________ per gli accertamenti del caso.

L’avv. RI 1 purtroppo, non si è mai attivato con la

Cassa __________, si è invece limitato a lamentare (“teoriche”) difficoltà nel

prendere contatto con la stessa: “__________), come noto, è Ente astratto, che

non risponde mai alle richieste rivolte dagli iscritti in materia di contributi

obbligatori, sicché l’ipotetica istanza di rifusione di oneri riferiti agli

anni pregressi resterebbe del tutto priva di riscontri” (cfr. pag. 3

dell’opposizione datata 28 settembre 2019); nonché dell’obbligatorietà

contributiva incondizionata che sarebbe data da quest’ultima Cassa ai propri

affiliati che esercitano sia in Italia che in Svizzera. Tali affermazioni non

trovano concreto riscontro, poiché la Cassa, già in altri casi simili ha avuto

modo di appurare che la Cassa __________, una volta entrata in possesso di

regolare Certificato A1 rilasciato da un altro Stato membro, si è allineata

alla regolamentazione europea vigente [Reg. (CE) 883/04]. Viceversa, quando la

Cassa entra in possesso di certificati A1 rilasciati da altri Stati (tra cui

anche dalla Cassa __________), ha sempre proceduto con le rettifiche e rimborsi

del caso entro i limiti della prescrizione previsti dalla LAVS.

La Cassa, fa ulteriormente osservare che nella mattina

di venerdì 2 agosto 2019, ha preso contatto telefonico con il Call-center della

Cassa __________ di __________. In quell’occasione ha potuto parlare con un

collaboratore, il quale, ha ribadito della conoscenza degli accordi bilaterali

e che solo in presenza di Certificati A1 loro possono procedere con le

rettifiche del caso. Purtroppo il collaboratore, non ha voluto entrare troppo

nel dettaglio della pratica dell’Avv. RI 1 adducendo a loro motivi di privacy e

poiché a loro serviva anche il codice __________ dell’Avv. RI 1.

In merito alla definizione della legislazione

applicabile operata dalla Cassa, alla luce dei fatti di cui disponeva, ovvero: cittadino

svizzero, domiciliato in Svizzera, reddito aziendale prodotto in Svizzera

superiore al 25% del reddito complessivamente prodotto tra Svizzera e Italia,

l’orario di lavoro stimato essere sopra il 25% in media (1 o 2 giorni a

settimana di lavoro in Svizzera / 20% o 40% (…) media 30%) ha ritenuto corretto

determinare in Svizzera la legislazione applicabile, rilasciando e fornendo al

ricorrente il Certificato A1 datato 29 marzo 2019, come previsto dall’art. 5

cpv. 1 del Reg. (CE) 987/09. Se l’Avv. RI 1 avesse usato tutta la diligenza del

caso, avrebbe potuto presentarlo alla Cassa __________ italiana, la quale in

base all’art. 5 cpv. 2 del Reg. (CE) 987/09, poteva chiedere chiarimenti

necessari alla nostra CO 1.

La nostra Cassa, non avendo mai ricevuto contestazioni

o richieste di chiarimento da parte della Cassa __________, non ha mai nemmeno

avviato alcun accertamento con l’ente italiano per chiarire la posizione

dell’Avv. RI 1, poiché la situazione agli occhi della Cassa appare chiara.

D’altra parte la Cassa fa notare che vista la

complessità della materia inerente al settore della sicurezza sociale, delle

difficoltà linguistiche a livello europeo e i molti casi di prestazioni

lavorative transfrontaliere (la Cassa nel 2018 ha rilasciato e vidimato circa

5'500 Certificati A1), laddove non vi sono dubbi, è prassi delle istituzioni

europee rilasciare direttamente ai propri assicurati i relativi Certificati A1

in base alle informazioni in suo possesso e/o fornite dagli assicurati stessi,

i quali poi, provvedono a consegnare successivamente all’altro Stato membro il

predetto Certificato A1. Solo in caso di disaccordo sulla legislazione

applicabile o sul contenuto del Certificato A1 (che per quanto concerne la

Cassa accade solo raramente) le due istituzioni prendono contatto per gli

accertamenti del caso.

Sarebbe amministrativamente improponibile che ad ogni

singolo caso di rilascio di Certificato A1, l’ente che rilascia il modulo,

debba prendere contatto con l’altra autorità preventivamente alfine di

determinare la legislazione applicabile.

In conclusione e riassumendo, alle domande poste dal

lodevole TCA la Cassa risponde:

1) NO.

a) Come già citato in precedenza nella presente

risposta, la Cassa, in base alle informazioni in suo possesso ha potuto

determinare senza alcun dubbio la legislazione applicabile, senza eseguire

ulteriori accertamenti. Inoltre, il ricorrente, ad oggi, non ha mai prodotto

alcun giustificativo comprovante la sua reale intenzione di regolarizzare la

posizione con la Cassa __________ oppure chiedendo a quest’ultima una sua presa

di posizione sulla sua situazione.

2) Non esistendo ad oggi un palese disaccordo

segnalato dall’autorità italiana preposta (Cassa __________) a seguito del

rilascio del Certificato A1 da parte della Cassa, non esiste nemmeno il

tentativo di conciliazione tra gli enti dei due Stati membri.

3) Non essendoci divergenze tra le autorità dei due

Stati membri, non c’è nemmeno stata necessità di applicare l’art. 11 cpv. 1 del

Reg. (CE) 987/2009. Il domicilio in Svizzera tra il 2013 ed il 2019 è stato

ulteriormente confermato dal ricorrente nei suoi atti ricorsuali”

(doc. IX)

1.19. Il ricorrente si è espresso il

26 agosto 2019, affermando:

" (…)

- Il DTF 144 V 210 e le recenti decisioni confermano

quanto sostenuto in sede ricorsuale dal Signor RI 1 e cioè che determinante per

la definizione della legislazione dell’Istituzione di previdenza applicabile

risulta essere la residenza abituale.

- RI 1 ribadisce di considerare che la

sua residenza abituale negli anni 2013 e 2014, oggetto del ricorso, fosse in

Italia.

- che il certificato prodotto quale

doc. 3B non tiene conto della determinazione della residenza abituale, che non

è stata neppure presa in considerazione da parte della CO 1.

- che i doc. C e 31 contengono

l’iscrizione di RI 1 alla Cassa nazionale di previdenza, iscrizione tuttora

valida.

- che il doc. 24 dell’CO 1 non

costituisce alcun pregiudizio, specificando peraltro come la fissazione di

contributi dell’anno 2013 e seguenti e soggetta a decisione separata, incluso

quindi il principio di assoggettamento.

Contro tale decisione non era neppure possibile

ricorso. Ne deriva quindi che RI 1 ha ricorso tempestivamente contro le

decisioni 2013 e 2014 e non deve subire alcun pregiudizio.” (doc. X)

1.20. Il 27 agosto 2019 alle parti è

stato concesso un termine di 5 giorni per eventualmente esprimersi in merito

alle rispettive osservazioni (doc. XII).

1.21. In data 2 settembre 2019

l’insorgente ha evidenziato come dalle osservazioni della Cassa emerge che

l’amministrazione non ha preso contatto con la Cassa __________ per discutere e

definire chi deve affiliare l’interessato (doc. XIII). Lo scritto è stato

trasmesso alla Cassa di compensazione con facoltà di prendere posizione entro

il 9 settembre 2019 (doc. XIV).

Considerandi

In ordine

2.1

Preliminarmente l’insorgente

lamenta la lesione del suo diritto di essere sentito poiché l’amministrazione

non avrebbe considerato le argomentazioni sollevate in sede di opposizione e

non avrebbe comunque dato una risposta completa ed adeguata alle censure.

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa

J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578

consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1

vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16

consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla

decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I

232.

consid. 3.2).

In concreto

l’amministrazione nella decisione su opposizione impugnata, ha indicato le

ragioni per le quali, a suo parere, la totalità del reddito da attività

indipendente, ivi compreso quello conseguito in Italia va assoggettato agli

oneri sociali in Svizzera. Dopo aver citato segnatamente gli art. 22 OAVS, 23

cpv. 1 e 4 OAVS, 9 lett. d LAVS, 9 cpv. 4 LAVS, e 13 cpv. 2 lett. a del

regolamento (CE) n. 883/2004 ha stabilito che l’insorgente è domiciliato in

Svizzera dal 15 giugno 2013 e l’attività svolta in Svizzera, alla luce

dell’ammontare dei redditi conseguiti, non può essere considerata marginale.

L’amministrazione ha poi esposto i motivi per i quali ha prelevato gli

interessi di mora.

Seppur non ha

preso posizione su ogni singola censura, la Cassa ha globalmente risposto alle

contestazioni sollevate dal ricorrente, il quale con il ricorso ha diffusamente

indicato le ragioni delle sue lagnanze.

In concreto non vi

è alcuna violazione del diritto di essere sentito.

Nel

caso di specie il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

Nel

merito

2.2

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione la cassa di compensazione ha calcolato i

contributi dovuti nel 2013 e nel 2014 sulla base dell’intero reddito percepito

dall’insorgente per la sua attività indipendente svolta sia in Svizzera che in

Italia. Inoltre occorrerà semmai esaminare se gli interessi di mora sono dovuti

e sono stati calcolati correttamente.

2.3

Va quindi preliminarmente

stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Secondo l'art. 153a cpv. 1

LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2016, per le persone designate

nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni

previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo

d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

a. l'Accordo del 21

giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,

nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 e del 28 maggio 2008 relativi

all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il

suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata;

b. la Convenzione

del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella

versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo

allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n.

574/72 nella loro versione aggiornata.

L'art. 153a cpv. 2 LAVS prevede

che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell'espressione “Stati

membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è

applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Secondo l’art. 153a cpv. 1 LAVS

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, ai cittadini svizzeri o di uno Stato

membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in

materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri

dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno

Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste

persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione

della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione

vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21

giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone

(Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a. regolamento (CE) n.

883/2004;

b. regolamento (CE) n.

987/2009;

c. regolamento (CE) n. 1408/71;

d. regolamento (CE) n. 574/72.

L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede

le norme applicabili ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del

Principato del Liechtenstein.

Secondo l’art. 153a cpv. 3

LAVS, il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione

europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica

dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e

dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

Per l’art. 153a cpv. 4 LAVS le

espressioni “Stati membri dell’Unione europea”, “Stati membri della Comunità

europea”, “Stati dell’Unione europea” e “Stati della Comunità europea”

designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle

persone.

A

questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti

applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013

del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del

Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto

dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le

Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013

del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).

Il

Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere

alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF

138.

V 392 consid. 4.1.3).

Questi

regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012

pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS

0831.109.268

; DTF 144 V 210; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,

la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes

d’assujettissement aux assurances sociales” in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

2.4

In

concreto la Cassa ha calcolato i contributi sociali dovuti nel 2013 e nel 2014

(e i relativi interessi) da un cittadino svizzero e italiano, che lavora quale

indipendente sia in Svizzera che in Italia e che ha notificato il proprio

domicilio in Svizzera dal 15 giugno 2013, pur sostenendo di risiedere in Italia

dove passerebbe la maggior parte del proprio tempo.

Ratione temporis è pertanto

applicabile il regolamento (CE) n. 883/2004 nella versione in vigore fino al 31

dicembre 2014 (DTF 144 V 210; cfr. sentenza del 25 gennaio 2007,

C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF

130.

V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27

febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5

[sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza

della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.

I-1343, punto 45; cfr. anche sentenza 30.2014.9 del 16 ottobre 2014).

Il regolamento si applica pure

ratione personae. L'interessato è cittadino di uno Stato contraente (art. 1

cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è

senz'altro dato, poiché l'insorgente lavora sia in Svizzera sia in Italia (DTF

144.

V 210).

La presente vertenza ricade

anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.

883/2004.

Quest'ultimo si applica infatti

a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità

assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e)

le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e

malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di

disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le

prestazioni familiari (art. 3 n. 1).

2.5

L'art.

11.

par. 1 del regolamento (CE) 883/2004 enuncia il principio dell'unicità della

legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 cpv. 2

a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le

disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris;

art. 11 cpv. 3 lett. a del regolamento (CE) 883/2004; DTF 144 V 210, consid.

6.2

).

L'art. 11 del regolamento (CE)

883/2004 prevede:

"1. Le persone alle quali

si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un

singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente

titolo.

2.

Ai fini dell'applicazione

del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo

o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa

autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si

applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle

rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in

denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

3.

Fatti salvi gli articoli 12-16:

a) una persona che esercita

un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro;

b) un pubblico dipendente è

soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene

l'amministrazione da cui egli dipende;

c) una persona che riceva

indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65

in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla

legislazione di detto Stato membro;

d) una persona chiamata o

richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro;

e) qualsiasi altra persona che

non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla

legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni

del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in

virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri."

Per l'art. 13 del

regolamento (CE) 883/2004, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2014:

"

1.

La persona che esercita

abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:

a)

alla legislazione dello Stato membro di

residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato

membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria

sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure

b)

alla legislazione dello Stato membro in cui

l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo

domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello

Stato membro di residenza.

2.

La persona che esercita abitualmente

un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:

a)

alla legislazione dello Stato membro di

residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato

membro; oppure

b)

alla legislazione dello Stato membro in cui si

trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli

Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.

3.

La persona che esercita abitualmente

un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri

è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività

subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri,

alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.

4.

Una persona occupata in qualità di pubblico

dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o

autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello

Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.

5.

Le persone di cui ai paragrafi 1–4 sono

trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste

disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o

autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro

in questione."

Anche

le Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) stabiliscono al N.

2016.

che l'ALC prevede l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art.

11.

par. 1 regolamento (CE) 883/2004).

Questa regola non si applica

alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno

Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni

di sicurezza sociale oppure la LAVS.

2.6

2.6.1

In

una recente sentenza 9C_614/2017 del 22 giugno 2018, pubblicata in DTF 144 V 210

(cfr. a questo proposito: Peter Forster in: SZS 3/2019, Nr. 3, pag. 148 e

seguenti) relativa ad un dentista che svolgeva la sua attività indipendente sia

in Germania che in Svizzera, il TF ha stabilito il metodo giusta il diritto

comunitario per accertare, in relazione all’obbligo di versare i contributi in

materia AVS, la legislazione applicabile a una persona che esercita

simultaneamente un’attività indipendente in diversi stati membri,

rispettivamente in fin dei conti il suo domicilio (consid. 6 e 7; cfr. regesto

della sentenza).

Dalla

sentenza emerge quanto segue.

Il

ricorrente è cittadino germanico, risiede dal 1969 in Germania e dal 1998 vi

svolge l’attività di dentista indipendente. Nel 2006 ha deciso di aprire

un’attività indipendente a tempo parziale anche nel Canton Argovia, dove ha

locato un monolocale. Nel 2010 ha ripreso insieme ad un collega uno studio

dentistico nel Canton Basilea Campagna, dove dapprima ha vissuto in un

appartamento in locazione e poi in un altro appartamento quale proprietario.

Dal 1° febbraio 2006 è iscritto presso la Cassa di compensazione “Arbeitgeber

Basel” quale indipendente dove paga i contributi sociali.

In

data 6 maggio 2014 la Cassa di compensazione ha fissato i contributi dovuti nel

2011.

e nel 2012 sulla base anche del reddito germanico.

In

sede di opposizione l’assicurato ha sostenuto di dover pagare contributi

unicamente sulla parte di reddito generata in Svizzera e non anche su quella

germanica. La cassa ha respinto le opposizioni il 2 luglio 2014 affermando che

in virtù del domicilio in Svizzera, in applicazione delle norme europee, egli

doveva pagare i contributi su tutto il reddito da attività indipendente nel

nostro Paese.

L’interessato

ha inoltrato ricorso al TAF ed ha chiesto all’autorità competente germanica una

dichiarazione dell’obbligo assicurativo in Germania, dove affermava di lavorare

3,5 giorni a settimana, ossia circa 15 giorni al mese. L’autorità germanica ha

rilasciato il formulario “E 101” in data 17 marzo 2015, indicando che

l’insorgente è affiliato quale indipendente in Germania dal 1° ottobre 1995 e

dal 1° febbraio 2006 al 16 marzo 2017 svolge un’attività in Svizzera.

L’istituzione tedesca ha confermato l’assoggettamento in Germania in

applicazione dell’art. 14a cpv. 2 del regolamento (CE) 1408/71. Il 12 maggio

2015.

la Cassa di compensazione basilese ha scritto all’autorità germanica,

dichiarando il suo disaccordo. Quest’ultima ha in sostanza mantenuto la sua

posizione sulla base del domicilio in Germania, rinunciando all’assoggettamento

del reddito svizzero per il periodo dal 2006 al 2010 dopo insistenze della Cassa

basilese.

Il

TAF ha respinto il ricorso con sentenza del 27 giugno 2017.

Il

TF ha accolto il ricorso dell’assicurato e rinviato gli atti alla Cassa per

nuova decisione per i seguenti motivi.

Di

regola, alla persona che esercita un’attività indipendente vanno applicate le

norme dello Stato nel quale lavora (DTF 144 V 210, consid. 6.2.1). Un’eccezione

è data nel caso in cui una persona esercita abitualmente un’attività lavorativa

indipendente in due o più Stati; in tal caso è assoggettato alla legislazione

dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua

attività in tale Stato membro (art. 13 cpv. 2 lett. a regolamento (CE)

882/2004; DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). La norma si applica ad una persona che

contemporaneamente o alternativamente esercita una o più attività lavorative

indipendenti in due o più Stati membri, e ciò indipendentemente dalle

caratteristiche di queste attività (art. 14 cpv. 6 regolamento (CE) 987/2009;

DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). L’esercizio di una parte sostanziale

dell’attività indipendente in uno Stato membro significa che la persona

interessata svolge una parte quantitativamente importante (“quantitativ

erheblichen Teil”), che non necessariamente deve corrispondere alla parte

più importante dell’attività (DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). A titolo

orientativo sono presi in considerazione il fatturato, l’orario di lavoro, il

numero di servizi prestati e/o il reddito (DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). Se

nell’ambito della valutazione complessiva con i criteri appena citati si giunge

ad una quota inferiore al 25%, ciò è un indizio per ritenere che una parte

importante dell’attività non viene svolta in quello Stato (DTF 144 V 210,

consid. 6.2.2, con rinvio all’art. 14 cpv. 8 lett. b regolamento (CE)

987/2009). Anche al termine di tale esame vale il principio secondo cui la

persona assicurata va trattata come se esercitasse l’insieme delle sue attività

e riscuotesse l’insieme delle sue retribuzioni nello Stato membro in questione

(DTF 1444 V 210, con riferimento all’art. 13 cpv. 5 regolamento 883/2004).

Il

Titolo 5 (disposizioni varie) del regolamento (CE) 883/2004, all’art. 76 cpv. 6

prevede che in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del

presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui

esso è applicabile, l’istituzione dello Stato membro competente o dello Stato

membro di residenza della persona in causa contatta l’istituzione/le

istituzioni dello o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione

entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la

commissione amministrativa.

L’art.

16.

del regolamento (CE) 987/2009 (RS 0.831.109.268.11) regola la procedura per

l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) 883/2004.

La

persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa

l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di

residenza (art. 16 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009).

L’istituzione

designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione

applicabile all’interessato, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento di

base e dell’articolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione

iniziale è provvisoria. L’istituzione ne informa le istituzioni designate di

ciascuno Stato membro in cui un’attività è esercitata (art. 16 cpv. 2 del

regolamento (CE) 987/2009).

La

determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo

2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle

istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati

ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata

definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno

una delle istituzioni interessate informi l’istituzione designata dall’autorità

competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di

due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere

diverso al riguardo (art. 16 cpv. 3 del regolamento (CE) 987/2009).

Quando

un’incertezza sull’identificazione della legislazione applicabile richiede

contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta

di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri

interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile

all’interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell’articolo 13

del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell’articolo 14 del

regolamento di applicazione. In caso di divergenza di punti di vista tra le

istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo

conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l’articolo 6 del

regolamento di applicazione (art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009).

L’istituzione

competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale

applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente

l’interessato (art. 16 cpv. 5 del regolamento (CE) 987/2009).

Se

l’interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il

presente articolo si applica su iniziativa dell’istituzione designata

dall’autorità competente dello Stato membro di residenza non appena sia

informata della situazione dell’interessato, eventualmente tramite un’altra

istituzione interessata (art. 16 cpv. 6 del regolamento (CE) 987/2009).

Nel

capitolo II, all’art. 6 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009 (Applicazione

provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni),

figura che salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, in

caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o

più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, la

persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di

tali Stati membri, secondo un ordine stabilito nel modo seguente: a) la

legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la

sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in

un solo Stato membro; b) la legislazione dello Stato membro di residenza, se la

persona vi esercita una parte delle sue attività o se essa non esercita nessuna

attività subordinata o autonoma; c) la legislazione dello Stato membro di cui è

stata chiesta in primo luogo l’applicazione se la persona esercita una o più

attività in due o più Stati membri (cfr., circa la procedura applicabile

secondo gli art. 6 e 16 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009 la decisione A1

della commissione amministrativa per la coordinazione dei sistemi

dell’assicurazione sociale del 12 giugno 2009 citata nella DTF 144 V 210

consid. 6.3.2.2. in fine).

Per

l’art. 7 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009 salvo disposizione contraria del

regolamento di applicazione, laddove una persona abbia diritto ad una

prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del regolamento di

base e l’istituzione competente non disponga di tutti gli elementi sulla

situazione in un altro Stato membro che permettono il calcolo definitivo

dell’importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la

prestazione su richiesta dell’interessato o calcola il contributo in via

provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta

istituzione dispone. Per il cpv. 2 un nuovo calcolo della prestazione o del

contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti

all’istituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi

necessari.

Infine,

il capitolo III del regolamento (CE) 987/2009 (Altre disposizioni generali

d’applicazione del regolamento di base), all’art. 11 cpv. 1 prevede che in caso

di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri

circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il

regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia

il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione

globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del

caso: a) durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri

in questione; b) la situazione dell’interessato tra cui: i) la natura e le

caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il

luogo in cui l’attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell’attività e

la durata di qualsiasi contratto di lavoro, ii) situazione familiare e legami

familiari, iii) esercizio di attività non retribuita, iv) per gli studenti,

fonte del loro reddito, v) alloggio, in particolare quanto permanente, vi)

Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Quando

la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al

paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della

persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni

che la hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il

suo luogo di residenza effettivo (art. 11 cpv. 2 del regolamento (CE) 987/2009;

DTF 144 V 210 consid. 6.3.3 con rinvio alla DTF 142 V 590 consid. 6.1).

Nel

merito il Tribunale federale (DTF 144 V 210 consid.7.1-7.2.2.1), ha dapprima

evidenziato (consid. 7.1) che l’insorgente lavora quale dentista indipendente

sia in Germania che in Svizzera e di conseguenza, di principio, è assoggettato

nel Paese di residenza abituale (art. 13 cpv. 2 lett. a regolamento (CE)

883/2004 e art. 14 del regolamento (CE) 987/2009).

In

seguito ha rilevato che l’autorità amministrativa competente germanica ha

compilato il formulario E 101 ritenendo che il ricorrente, in applicazione

dell’art. 14a cpv. 2 del regolamento 1408/71, dovesse essere affiliato in

Germania (consid. 7.2). La cassa di compensazione svizzera si è tuttavia

opposta (consid. 7.2).

L’Alta

Corte ha rilevato che la decisione dell’amministrazione pubblica tedesca deve

essere coordinata con le decisioni degli assicuratori svizzeri (consid. 7.2.1

con rinvio alla sentenza 9C_301/2014 del 24 novembre 2014). Tuttavia, nessun

accordo è intervenuto tra le parti. Neppure è stato dato avvio alla procedura

prevista dall’art. 76 cpv. 6 del regolamento (CE) 883/2004.

Il

TAF ha rilevato che in assenza di una decisione definitiva e vincolante per le

autorità svizzere, la residenza abituale del ricorrente per stabilire lo Stato

competente avrebbe dovuto essere determinata applicando il diritto svizzero e

senza prendere in considerazione i criteri orientativi dell’art. 14 cpv. 8 del

regolamento (CE) 987/2009 (consid. 7.2.1 in fine).

Il

TF ha invece deciso che la sentenza del TAF non può essere confermata (consid.

7.2

) e che va applicata la procedura di cui all’art. 16 del regolamento (CE)

987/2009 per stabilire il Paese competente ai sensi dell’art. 13 del

regolamento (CE) 883/2004.

A

questo proposito l’Alta Corte ha ritenuto che l’art. 16 cpv. 4 del regolamento

(CE) 987/2009 prevede che, in casi come quelli in esame, ossia quando vi è

incertezza circa la legislazione applicabile ed è necessaria una coordinazione

tra le autorità competenti di più Stati membri, occorre applicare i criteri di

cui all’art. 6 del regolamento (CE) 987/2009. Pendente la procedura di cui

all’art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009, la persona interessata è

assoggettata provvisoriamente alle norme dello Stato competente secondo l’art.

6.

cpv. 1 lett. a-c del regolamento (CE) 987/2009. Considerato che la lettera b

non può essere applicata poiché è controversa la questione di sapere anche qual

è il Paese di residenza abituale della persona assicurata, il TF ha ritenuto di

dover prendere in considerazione la lettera c secondo cui la persona

interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione dello Stato membro

di cui è stata chiesta in primo luogo l’applicazione se la persona esercita una

o più attività in due o più Stati membri.

L’Alta

Corte ha evidenziato che tale norma è stata adottata per i casi in cui la

persona assicurata esercita un’attività o più attività in più Stati membri ma

non in quello di residenza. Un’applicazione analogica del disposto al caso di

specie è tuttavia possibile cosicché l’interessato, provvisoriamente, è

affiliato in Germania sulla base dell’attestato del 17 marzo 2015 e dello

scritto del 22 maggio 2015 dell’autorità amministrativa germanica.

Il

TF ha infine rilevato che oggetto del contendere è la questione di sapere qual

è lo Stato di residenza abituale del ricorrente (consid. 7.2.2.2, art. 13 cpv.

2.

lett. a del regolamento (CE) 883/2004). Solo quando la questione sarà

chiarita potranno essere fissate le norme rilevanti per il prelievo dei

contributi. Sarebbe pertanto stato compito delle amministrazioni ai sensi

dell’art. 11 del regolamento (CE) 987/2009 stabilire lo Stato di residenza

abituale. La causa è pertanto stata rinviata alla cassa di compensazione per

una procedura ai sensi dei considerandi.

2.6.2

In

una sentenza 9C_539/2018 del 29 gennaio 2019, nella composizione di 5 giudici,

il Tribunale federale si è chinato su una fattispecie simile ma relativa

all’esercizio di un’attività dipendente.

In

quel caso la Cassa di compensazione, nell’ambito di un controllo di un datore

di lavoro, aveva stabilito che gli onorari versati dal 2012 al 2015 ad 8

interpreti e traduttori residenti in Germania e di nazionalità tedesca, che non

avevano prodotto alcuna documentazione relativa ad un eventuale lavoro

distaccato, per un ammontare complessivo di fr. 841'215, dovevano essere

assoggettati all’AVS.

Il

Tribunale cantonale amministrativo del Canton Zugo ha confermato la ripresa.

Il

Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso della società, nella

misura in cui era ricevibile, ha annullato la sentenza cantonale e la decisione

su opposizione impugnata ed ha rinviato gli atti all’amministrazione per una nuova

decisione ai sensi dei considerandi.

L’Alta

Corte ha dapprima rammentato, al consid. 2.1 le norme internazionali

applicabili (ALC, regolamento (CE) 1408/71 e, dal 1° aprile 2012, regolamenti (CE)

883/2004 e 987/2009) e, al consid. 2.2, ha ribadito che gli art. da 13 a 17a

del regolamento (CE) 1408/71 e da 11 a 16 del regolamento 883/2004 stabiliscono

i disposti applicabili in caso di fattispecie transfrontaliere. Di norma vale

il principio dell’unicità dell’affiliazione.

Nel

caso giudicato il Tribunale federale (consid. 3.1) ha evidenziato che la

società ricorrente, sia nell’opposizione del 2 giugno 2017 che nel ricorso del

22.

gennaio 2018, aveva portato elementi concreti circa un’attività lavorativa

degli interpreti e dei traduttori anche in Germania. In tale contesto

l’insorgente ha esplicitamente chiesto alla Cassa di compensazione di domandare

alle autorità germaniche la documentazione necessaria relativa all’attività

lavorativa in Germania che la società stessa non aveva a disposizione.

Al

consid. 3.2 il TF ha rilevato che per stabilire le norme applicabili al caso di

specie non è solo rilevante il luogo, la qualifica e la quantità di lavoro

svolto in Svizzera, ma anche l’attività esercitata in Germania. In tal senso la

Cassa di compensazione non aveva svolto alcun accertamento fattuale e il TF non

poteva completare i fatti sulla sola base degli atti.

L’Alta

Corte ha rilevato che, a differenza di quanto deciso con sentenza 9C_560/2015

del 15 aprile 2016, dove un assoggettamento all’obbligo contributivo in

Germania poteva essere escluso, nella fattispecie in esame appariva semmai la

possibilità di un assoggettamento unicamente in Germania per l’intera attività

svolta dai traduttori e dagli interpreti, segnatamente se vanno considerati

dipendenti per l’attività ivi svolta.

La

Cassa di compensazione avrebbe pertanto dovuto mettere in atto presso

l’assicuratore competente del luogo di domicilio delle persone coinvolte la

procedura prevista dalle norme internazionali per stabilire il diritto

applicabile (art. 84a regolamento (CE) 1408/71 e art. 76 regolamento (CE) 883/2004;

art. 16 regolamento (CE) 987/2009). Nella misura in cui il Tribunale cantonale

non ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché la Cassa agisse come

appena evocato, ma, senza più ampie conoscenze dell’attività in Germania, ha deciso

solo sulla base dell’attività dipendente esercitata in Svizzera circa

l’assoggettamento nel nostro Paese, ha statuito sulla base di fatti non

sufficientemente acclarati.

Il

TF ha di conseguenza rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori

accertamenti e, se competente, per l’emanazione di una nuova decisione (consid.

4.

).

Al

consid. 4.2 il Tribunale federale ha inoltre confermato la necessità di

notificare la decisione contributiva anche ai dipendenti toccati dal

provvedimento ed ha precisato la sua giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 1

al consid. 2, affermando che il domicilio del dipendente in un Paese dell’UE

con cui, in seguito all’entrata in vigore dell’ALC, la notifica postale diretta

è ammessa (art. 76 cpv. 3 regolamento (CE) 883/2004), non permette alla Cassa

di compensazione dall’esimersi di trasmettere il provvedimento amministrativo

alla persona assicurata.

2.6.3

Nelle

direttive sull’obbligo assicurativo (DOA), ai marginali da 2092 a 2097, figura

il marginale 2094 che prevede come le rettifiche con effetto retroattivo vanno

in ogni caso adottate con moderazione e sempre d’intesa con il servizio

estero competente. La cassa di compensazione deve tenere conto degli

effetti su tutti i rami delle assicurazioni sociali.

2.7

In

concreto l’insorgente, negli anni oggetto del contendere, 2013 e 2014, ha

lavorato quale avvocato indipendente sia in Svizzera, dove ha pure conseguito

un reddito da commercio professionale di immobili (fr. 37'452 nel 2014; doc.

17), che in Italia e, in applicazione del principio dell’unicità

dell’affiliazione, deve essere assoggettato alle assicurazioni sociali solo nel

Paese di residenza abituale (art. 13 cpv. 2 lett. a regolamento (CE) 883/2004 e

art. 14 regolamento (CE) 987/2009).

Dalle

tavole processuali emerge che l’insorgente è affiliato quale indipendente sia

in Italia, dal 1° gennaio 2003 (cfr. allegato doc. 31) sia in Svizzera, dal 1°

novembre 2010 (doc. 36).

In

Italia nel 2013 e nel 2014 ha versato alla Cassa __________ perlomeno i

contributi minimi degli anni in questione (ad esempio il 29 aprile 2013 ha

pagato Euro 878 relativo alla seconda rata del 2013 [allegato doc. 20/D; cfr.

anche, per il 2014, allegati doc. 6/C]), mentre il 4 settembre 2014, dopo che

l’insorgente aveva contestato presso la Cassa di compensazione il suo obbligo

di versare contributi in Svizzera sull’integralità di quanto conseguito in

entrambi i Paesi a partire dal 2013, sostenendo di dover pagare in ogni Paese su

quanto guadagnato (doc. 25), CO 1 ha informato l’insorgente che dal 2013 avrebbe

dovuto versare tutti i contributi in Svizzera indipendentemente

dall’assoggettamento obbligatorio ai fini previdenziali effettuato in Italia,

aggiungendo che “teniamo comunque a precisare che, contro le decisioni di

fissazione dei contributi AVS/AI/IPG può essere interposta opposizione presso __________,

entro 30 giorni a decorrere dalla notifica” (doc. 24). Successivamente la

Cassa convenuta ha emanato due decisioni di fissazione dei contributi per il

2013.

e 2014 sulla base del reddito conseguito sia in Svizzera che in Italia.

Per

cui vi potrebbe essere, per il periodo in esame, una doppia contribuzione,

perlomeno parziale, sul medesimo reddito.

La

Cassa di compensazione ritiene corretta l’affiliazione unica in Svizzera,

ritenuto che lo stesso insorgente ha annunciato la presa di domicilio a __________

dal 15 giugno 2013 e a __________ nel corso del 2014, come del resto ammesso in

sede di ricorso (doc. I, pag. 2, punto 3).

Nella sua impugnativa,

tuttavia, l’assicurato, pur affermando di essersi domiciliato in Svizzera, ha

sostenuto di avere la propria residenza abituale in Italia ai sensi della

regolamentazione europea dove deve pertanto essere assoggettato.

Egli rammenta di essere

cittadino svizzero ed italiano cresciuto nel __________ e di lavorare dal __________

quale co-titolare dello studio legale del padre, a __________, aperto nel __________

Il ricorrente è sposato con una cittadina italiana, diventata svizzera per

naturalizzazione nel 2017 ed ha tre figli (nati nel __________). Tutti i

famigliari hanno sempre risieduto in Italia. I figli frequentano la scuola

svizzera di __________ (Italia). La moglie è casalinga e gestisce in Italia

un’associazione sportiva senza scopo di lucro. Egli rileva di aver iniziato

l’attività lavorativa indipendente in Svizzera nel 2010 quando si è iscritto

nel registro degli avvocati UE/AELS. Nel 2015 ha ottenuto l’iscrizione nel

Registro Cantonale degli Avvocati del Canton Ticino e nel 2019 ha fondato il

proprio studio a __________. Egli ha trasferito il proprio domicilio in

Svizzera il 15 giugno 2013 (doc. I, pag. 2, punto 3) a __________ e nel 2014 a __________

dove vive ospite di un amico. La sua attività, secondo quanto da lui affermato,

si suddivide tra l’attività indipendente esercitata un giorno / un giorno e

mezzo a settimana nello studio di __________ e durante il resto della settimana

nello studio paterno a __________, di cui detiene una partecipazione dell’80%.

Salvo rare eccezioni rientra regolarmente nell’abitazione familiare di __________

(Italia) di proprietà della moglie, dove dall’aprile 2019 ha ritrasferito il

domicilio (doc. I, pag. 3, punto 5). Egli sostiene che per l’anno 2013 il

reddito in Svizzera ammontava a fr. 36'078 ed in Italia a fr. 43'118 e nel 2014

in Svizzera a fr. 56'000 ed in Italia a fr. 86'418. La maggior parte del tempo

di occupazione verrebbe svolta in Italia (da 3 a 4 giorni settimanali a fronte

di 1 o 2 giorni in Svizzera). Lo studio italiano produrrebbe una media di

150/180 incarti all’anno, a fronte dei 20/25 aperti in Svizzera.

Come

emerge dalla DTF 144 V 210 (consid. 7.2.1) e dalla sentenza 9C_539/2018 del 29

gennaio 2019, nella misura in cui una persona assicurata svolge l’attività

lucrativa in più Paesi degli Stati membri dell’UE oltre che in Svizzera, la

questione dell’affiliazione nell’uno o nell’altro Paese deve essere coordinata

tra le differenti istituzioni.

Nel caso di specie la

Cassa di compensazione, a conoscenza di entrambe le attività svolte sia in

Italia che in Svizzera sin dal luglio 2014 (cfr. doc. 31), non ha informato

l’istituzione designata dallo Stato italiano, incaricando in sostanza

l’assicurato di effettuare gli accertamenti necessari (doc. 16, scritto del 10

agosto 2018 “Se del caso, alfine di chiarire la sua posizione anche con

l’autorità preposta italiana, la invitiamo a prendere contatto con la Cassa __________

presentando loro la presente comunicazione alfine di accertare anche la loro

posizione in merito”). Inoltre, l’amministrazione, malgrado già nel 2014

l’interessato avesse contestato l’assoggettamento in Svizzera della globalità

dell’importo conseguito in entrambi i Paesi (cfr. doc. 31 e seguenti), solo

contemporaneamente all’emanazione della decisione su opposizione impugnata il

29.

marzo 2019 ha compilato e sottoscritto il certificato “A1” relativo alla

legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato (doc. 3b). È vero

che nello scritto del 4 settembre 2014 la Cassa aveva spiegato all’insorgente

che sarebbe stato assoggettato in Svizzera per l’integralità dei redditi,

tuttavia ha esplicitamente aggiunto che “teniamo comunque a precisare che,

contro le decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG può essere

interposta opposizione presso __________, entro 30 giorni a decorrere dalla

notifica” (doc. 24), confermando che l’assoggettamento avrebbe ancora

potuto essere contestato.

2.8

In

una sentenza 9C_301/2014 del 24 novembre 2014, relativa all’affiliazione in

Svizzera di un avvocato che esercitava un’attività indipendente in Germania e

nel nostro Paese, dove è stato applicato il regolamento (CE) 1408/71,

rammentate le norme per l’iscrizione all’albo degli avvocati UE/AELS, il

Tribunale federale, stabilito che il permesso di domicilio è necessario per

l’iscrizione al citato albo (art. 4 ALC in relazione con art. 12 e seguenti

dell’Allegato I dell’ALC e sentenza 2A.536/2003 del 9 agosto 2004, consid.

3.2

), ha rilevato che all’annuncio di domicilio presso un Comune svizzero non

deve essere dato un peso decisivo, essendo determinanti gli altri usuali criteri

(consid. 4.3: “Der

Beschwerdeführer war im Kanton Luzern seit dem Jahr 2007 in der öffentlichen

Liste selbständiger Rechtsanwälte aus dem EU-/EFTA-Raum nach Art. 28 BGFA eingetragen. Dies ist eine Voraussetzung

zur ständigen Ausübung des Anwaltsberufs unter ursprünglicher

Berufsbezeichnung, die nicht nur vorübergehend im Rahmen des freien

Dienstleistungsverkehrs (Art. 21 ff. BGFA) erfolgt.

Die Eintragung setzt ihrerseits eine Aufenthaltserlaubnis voraus (Art. 4 FZA in Verbindung mit Art. 12 ff. Anhang I zum

FZA; Urteil 2A.536/2003 vom 9. August 2004 E. 3.2.2). Daher liegt das Interesse

des Beschwerdeführers, auch nach Aufgabe des Domizils in der Stadt B._________

Ende Oktober 2009 in der Schweiz angemeldet zu bleiben, auf der Hand. Unter

diesem Aspekt hat die Meldung in der Gemeinde C.________ für die Frage nach dem

Ort des gewöhnlichen Aufenthalts im Sinne von Art. 1 lit. h der Verordnung

1408/71 kein grosses Gewicht […]”).

D’altra

parte la nozione di residenza abituale, di cui al regolamento (CE) 883/2004

(cfr. art. 1 lett. j), definita all’art. 11 del regolamento d’applicazione

987/2009 (cfr. consid. 2.5.) assimila la residenza al centro di interessi della

persona assicurata (DTF 142 V 590, consid. 6.2). Questa norma codifica gli

elementi elaborati dalla giurisprudenza europea che possono essere presi in

considerazione per determinare il centro degli interessi, come la durata e la

continuità della presenza sul territorio degli Stati membri o la situazione

familiare e i legami familiari (DTF 142 V 590, consid. 6.2; cfr., circa i

legami familiari, ma in un caso intracantonale, la sentenza 2C_935/2018 del 18

giugno 2019).

2.9

In

concreto, alla luce delle contestazioni dell’insorgente che mettono in dubbio

la conclusione dell’amministrazione secondo cui l’interessato negli anni

oggetto del contendere risiedeva abitualmente in Svizzera (cfr. art. 11

regolamento (CE) 987/2009), non è possibile confermare la decisione su

opposizione impugnata, in assenza di ulteriori accertamenti.

Considerato

lo svolgimento dell’attività lavorativa in due Stati, rilevato che

l’insorgente, coniugato, dopo aver preso domicilio in Svizzera il 15 giugno 2013,

si è trasferito a casa di un amico nel 2014 e sostiene che la moglie ed i tre

figli (nati nel __________) vivono in Italia, in un casa di proprietà della

moglie dove si reca regolarmente, che i figli frequentano le scuole in Italia,

che l’attività viene svolta un giorno e mezzo a settimana in Svizzera e per il

resto in Italia, dove conseguirebbe un reddito superiore e dove si occuperebbe di

molti più incarti rispetto alla Svizzera, non è ancora possibile concludere per

una residenza abituale nel nostro Paese ai sensi dell’art. 11 del regolamento

d’applicazione (CE) 987/2009 (cfr. per la nozione di residenza abituale: DTF

142.

V 590, consid. 6.2) senza aver prima effettuato ulteriori accertamenti atti

a stabilire dove si trova la residenza abituale dell’assicurato nel periodo

oggetto del contendere.

Inoltre,

in assenza di un coordinamento tra la Cassa di compensazione e l’istituzione

italiana, rammentato come le rettifiche con effetto retroattivo vanno in ogni

caso adottate con moderazione e sempre d’intesa con il servizio estero

competente (cfr. marg. 2094 DOA citata al consid. 2.6.3; in concreto è con

lettera del 21 agosto 2014 che la Cassa ha indicato all’assicurato un’affiliazione

retroattiva in Svizzera per l’intero reddito conseguito anche in Italia dal 1°

gennaio 2013 [doc. 26]), va applicata la procedura di cui all’art. 16 del

regolamento (CE) 987/2009 per stabilire il Paese competente ai sensi dell’art.

13.

del regolamento (CE) 883/2004 (DTF 144 V 210).

In

concreto la Cassa di compensazione, essendo stata informata dell’attività

indipendente dell’assicurato in entrambi gli Stati (doc. 31), deve a sua volta informare

l’istituzione competente italiana circa la legislazione da lei ritenuta

applicabile tenuto conto dell’art. 13 del regolamento (CE) 883/2004 e del

regolamento di applicazione (CE) 987/2009 (art. 16 cpv. 2 del regolamento (CE)

987/2009). Tale determinazione è provvisoria.

Essa

diventerà definitiva entro due mesi dalla data in cui sarà comunicata

all’istituzione italiana, salvo che entro la fine di tale periodo di due mesi

l’istituzione italiana informi la Cassa che non può ancora accettare la

determinazione o che ha parere diverso al riguardo (art. 16 cpv. 3 del

regolamento (CE) 987/2009).

Dagli

atti prodotti dal ricorrente emerge che l’istituzione italiana si è limitata,

nel 2013 e nel 2014, a chiedere il pagamento del contributo minimo,

rispettivamente ha apparentemente chiesto il pagamento dei contributi sociali

solo sulla base di quanto conseguito in Italia (doc. 6c e 20d).

Non

è stato rilasciato alcun attestato circa l’assoggettamento dell’intero reddito

conseguito in entrambi i Paesi in Italia.

La

Cassa di compensazione, ma solo il 29 marzo 2019, ha invece compilato e

sottoscritto il certificato “A1”, attestando che dal 1° gennaio 2013 si applica

la legislazione svizzera (doc. 12 b), allorché la “presa di domicilio”

in Svizzera è avvenuta al più presto il 15 giugno 2013 (cfr. anche doc. IX;

cfr. il marginale 1059 delle direttive sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG

[DIN] secondo cui se l’assicurato inizia a lavorare nel corso del mese, la

cassa di compensazione può fissare l’inizio dell’obbligo contributivo al primo

giorno del mese successivo).

Non

vi è tuttavia stata alcuna comunicazione diretta tra le istituzioni se non,

solo telefonicamente, il 2 agosto 2019 (cfr. doc. IX).

Se

dovesse sorgere una divergenza tra le istituzioni svizzere e italiane competenti

interessate, le stesse dovranno cercare un accordo conformemente alle

condizioni sopra indicate applicando l’articolo 6 del regolamento (CE) 987/2009

(art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009).

A

questo proposito, come visto, l’Alta Corte ha ritenuto che l’art. 16 cpv. 4 del

regolamento (CE) 987/2009 prevede che quando vi è incertezza circa la

legislazione applicabile ed è necessaria una coordinazione tra le autorità

competenti di più Stati membri, occorre applicare i criteri di cui all’art. 6

del regolamento (CE) 987/2009.

Pendente

la procedura di cui all’art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009, la

persona interessata sarà assoggettata provvisoriamente alle norme dello Stato

competente secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. a-c del regolamento (CE) 987/2009.

Considerato che la lettera b non può essere applicata poiché è controversa la

questione di sapere anche qual è il Paese di residenza abituale della persona

assicurata, va applicata in via analogica la lettera c (DTF 144 V 210, consid.

7.2.2

) secondo cui la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla

legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo

l’applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati

membri.

Alla

luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere

annullata e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione per determinare la

residenza abituale del ricorrente nel 2013 e nel 2014 e per dare immediato

avvio alla procedura di cui all’art. 16 del regolamento (CE) 987/2009.

Nell’ambito di tale procedura occorrerà stabilire sia il Paese competente sia,

se sarà accertata la residenza abituale in Svizzera, la data a partire dalla

quale l’insorgente va considerato quale residente nel nostro Paese e dunque

assoggettato nel nostro Paese sull’integralità dei redditi conseguiti in Italia

e in Svizzera.

Alla

luce dell’esito del ricorso non è necessario assumere le prove richieste dal

ricorrente e segnatamente sentire quali testi l’avv. __________, di __________,

collaboratrice del ricorrente e __________ suo fiduciario (doc. V).

All’insorgente, rappresentato da un

avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA). Il rinvio con

esito aperto equivale a piena vittoria (DTF 137 V 210 consid. 7.1; sentenza

8C_23/2019 del 6 agosto 2019, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa

di compensazione affinché proceda come ai considerandi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al

ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti