30.2019.12
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18 settembre 2019Italiano61 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2019.12
cs
Lugano
18 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo 2019 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. L’avv. RI 1, cittadino
svizzero e italiano, iscritto all’albo professionale in Italia, nel corso del
mese di maggio 2011 ha compilato il questionario per l’affiliazione degli
indipendenti (doc. 37) ed il questionario per l’esame della situazione in
materia di diritto delle assicurazioni sociali delle persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente (doc. 39), indicando di essere domiciliato
in Italia.
1.2. Con scritto del 1° giugno
2011 la CO 1 ha confermato l’affiliazione in Svizzera quale indipendente dal 1°
novembre 2010 (doc. 36).
1.3. Il 30 luglio 2014 l’avv. RI 1
ha interposto opposizione contro la decisione di fissazione dei contributi
dovuti nel 2012, indicando che nel reddito aziendale era compreso un reddito
italiano di fr. 30'490.00 per il quale già pagava gli oneri sociali in Italia,
esercitando l’attività di avvocato anche in Italia, dove è iscritto all’Ordine
degli Avvocati di __________, con conseguente automatica ed obbligatoria
iscrizione all’Ente previdenziale di tutti gli avvocati italiani (doc. 31).
1.4. Con scritto 21 agosto 2014,
cui ha allegato una nuova decisione di medesima data sulla fissazione dei
contributi dovuti nel 2012, l’amministrazione ha indicato di essere d’accordo
di rettificare la decisione relativa al 2012 tenendo in considerazione
unicamente il reddito conseguito in Svizzera, ma ha aggiunto che:
" (…) Per
quanto concerne le future decisioni definitive di fissazione dei contributi
AVS/AI/IPG (dal 2013 in avanti) le disposizioni sugli Accordi bilaterali
Regolamento (CEE) n. 883/04 entrate in vigore il 01.04.2012) prevedono che:
Art. 13 Esercizio di attività
in due o più Stati membri
Cpv. 2 La persona che esercita abitualmente
un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro
di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato
membro.
Alla luce di quanto precede, l’assicurato
residente in Svizzera dal 15.06.2013, dovrà effettuare il pagamento di tutti
gli oneri sociali in Svizzera (reddito indipendente in Svizzera + reddito
indipendente in Italia), indipendentemente dall’assoggettamento ai fini
previdenziali effettuato in Italia siccome non conforme al diritto europeo.”
(doc. 26)
1.5. Il 2 settembre 2014 l’avv. RI
1 si è rivolto alla Cassa contestando “la seconda parte di decisione e cioè
quella concernente la futura contribuzione (a far data dall’anno 2013)”,
affermando che vi sarebbe una doppia contribuzione, essendo obbligato a versare
Fatti
i propri contributi per la parte italiana in Italia (doc. 25). Egli ha chiesto alla
Cassa di “rivedere” la citata decisione almeno per la parte riferita alla
futura fissazione dei contributi (doc. 25).
1.6. Con lettera del 4 settembre
2014 la Cassa ha confermato che dal 2013 in poi l’avv. RI 1 avrebbe dovuto
versare i contributi in Svizzera sull’integralità del suo reddito da attività
indipendente. L’amministrazione ha aggiunto che “teniamo comunque a
precisare che, contro le decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG può
essere interposta opposizione presso __________, entro 30 giorni a decorrere
dalla notifica” (doc. 24).
1.7. Con decisione formale del 22
maggio 2018, contro cui l’assicurato ha inoltrato opposizione (doc. 20), la CO
1 ha fissato i contributi dovuti dall’avv. RI 1 nel 2013 sulla base di un
reddito da attività indipendente pari a fr. 116'648, comprensivo di un reddito
aziendale “svizzero” di fr. 35'000, di un reddito aziendale “italiano” di fr.
44'196 e di un reddito da commercio professionale di immobili “svizzero” di fr.
37'452 (doc. 17), da cui ha dedotto gli interessi sul capitale investito e a
cui ha aggiunto i contributi AVS/AI/IPG ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LAVS, per
un reddito soggetto a contribuzione di fr. 127'700 (doc. 22). Contestualmente
sono stati fissati gli interessi di mora per un ammontare di fr. 2'175.25
(allegato al doc. 22).
1.8. Il 10 agosto 2018 la Cassa ha
scritto all’assicurato, riepilogando le norme applicabili al caso di specie
(segnatamente art. 17 OAVS, 22 OAVS, 23 cpv. 4 OAVS, art. 13 cpv. 2 lett. a e b
reg. (CE) 883/04), chiedendogli se, alla luce delle spiegazioni, avrebbe
ritirato l’opposizione, con la conseguenza che l’amministrazione avrebbe
proceduto a notificargli il “modello europeo “A1” che attesterà il
pagamento integrale di tutti gli oneri sociali per le diverse attività
lavorative indipendenti esercitate sia in Svizzera che Italia (cfr. esemplare
allegato), presentando il quale potrà richiedere la restituzione degli oneri
sociali pagati all’ente previdenziale italiano (__________) a decorrere dal 1°
gennaio 2013. Se del caso, alfine di chiarire la sua posizione anche con
l’autorità preposta italiana, la invitiamo a prendere contatto con la __________
presentando loro la presente comunicazione alfine di accertare anche la loro
posizione in merito” (doc. 16).
1.9. Con decisione formale del 18
settembre 2018 la CO 1 ha fissato i contributi dovuti dall’avv. RI 1 per l’anno
2014 sulla base di un reddito da attività indipendente pari a fr. 142’418, comprensivo
di un reddito “svizzero” di fr. 56'000 e di un reddito “italiano” di fr.
86'418, da cui ha dedotto gli interessi sul capitale investito e a cui ha
aggiunto i contributi AVS/AI/IPG ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LAVS, per un
reddito soggetto a contribuzione di fr. 156’300 (doc. 8). Contestualmente sono
stati fissati gli interessi di mora per un ammontare di fr. 2'026.80 (allegato
al doc. 8).
1.10. In data 28 settembre 2018 l’avv.
RI 1 ha preso posizione sulla lettera del 10 agosto 2018, ribadendo di
esercitare la parte maggiore dell’attività in Italia e mantenendo l’opposizione
alla fissazione dei contributi e degli interessi di mora per l’anno 2013 (doc.
13).
1.11. Il 16 ottobre 2018
l’interessato ha inoltrato opposizione anche contro le decisioni di fissazione
dei contributi del 2014 e degli interessi di mora (doc. 6 e 7).
1.12. Con decisione su opposizione
del 29 marzo 2019 la CO 1 ha confermato il calcolo dei contributi dovuti per il
2013 e 2014, sostenendo che l’interessato ha esercitato la sua attività sia in
Svizzera, dove “ha eletto il suo domicilio dal 15 giugno 2013”, che in
Italia e in base al Regolamento (CE) 883/2004, art. 13 cpv. 2 lett. a, egli va
affiliato nel nostro Paese. Infatti l’ammontare dei redditi da attività
indipendente in Svizzera va ben oltre la percentuale del 5% rispetto al totale
complessivo dei redditi conseguiti come indipendente in Italia e dunque non può
essere considerata marginale. L’amministrazione ha allegato il formulario “A1”
(“Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile
all’interessato”, regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009) sottoscritto
dall’amministrazione il 29 marzo 2019. Contestualmente la Cassa ha respinto
anche l’opposizione inoltrata contro il calcolo degli interessi di mora (doc. 3
e 12).
1.13. L’avv. RI 1, rappresentato
dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione,
e, previo richiamo dell’incarto dell’CO 1, ne ha chiesto l’annullamento (doc.
I). L’insorgente rammenta di essere cittadino svizzero ed italiano cresciuto __________
__________ e di lavorare dal __________, a __________ (Italia), aperto nel __________.
Egli è sposato con una cittadina italiana, diventata svizzera per
naturalizzazione nel 2017 ed ha tre figli (nati nel __________). Tutti i
famigliari hanno sempre risieduto in Italia. I figli frequentano la scuola
svizzera di __________ (Italia). La moglie è casalinga e gestisce in Italia
un’associazione sportiva senza scopo di lucro. Egli rileva di aver iniziato
un’attività accessoria lavorativa indipendente in Svizzera nel 2010 quando si è
iscritto nel registro degli avvocati UE/AELS. Nel 2015 ha ottenuto l’iscrizione
nel Registro Cantonale degli Avvocati del Canton Ticino e nel 2019 ha fondato
il proprio studio a __________. Egli ha trasferito il proprio domicilio in
Svizzera il 15 giugno 2013 (doc. I, pag. 2, punto 3) a __________ e nel 2014 a __________
dove vive ospite di un amico. La sua attività si suddivide tra l’attività
indipendente esercitata 1 giorno / 1 giorno e mezzo a settimana nello studio di
__________ e durante il resto della settimana nello studio paterno a __________,
di cui detiene una partecipazione dell’80%. Salvo rare eccezioni rientra
regolarmente nell’abitazione familiare di __________ (Italia) di proprietà
della moglie, dove dall’aprile 2019 ha ritrasferito il domicilio (doc. I, pag.
3, punto 5) e dove trascorre il 90% del suo tempo libero ed ha le sue relazioni
personali radicate e profonde.
Preliminarmente
l’insorgente lamenta la lesione del suo diritto di essere sentito poiché
l’amministrazione non avrebbe considerato le argomentazioni sollevate in sede
di opposizione e non avrebbe comunque dato una risposta completa ed adeguata
alle censure.
Nel merito l’assicurato
ribadisce di aver già versato i contributi 2013 e 2014 in Italia per l’attività
ivi svolta e di continuare a versarli anche in futuro. Per cui non gli si può
richiedere di pagarli anche in Svizzera.
In secondo luogo
l’interessato rileva che la Cassa ha preso in considerazione solo due elementi
nella valutazione della fattispecie, ossia il domicilio e la quota reddituale
conseguita nei due Paesi. Ciò violerebbe l’art. 14 lett. b del regolamento
988/2009 (recte: 987/2009), per il quale nell’ambito dell’attività autonoma per
stabilire se una parte sostanziale delle attività è svolta in un determinato
Stato membro, valgono quali criteri indicativi il fatturato, l’orario di
lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito. Egli rileva che per
l’anno 2013 il reddito in Svizzera ammontava a fr. 36'078 ed in Italia a fr.
43'118 e nel 2014 in Svizzera a fr. 56'000 ed in Italia a fr. 86'418. La
maggior parte del tempo di occupazione viene svolta in Italia (da 3 a 4 giorni
settimanali a fronte di 1 o 2 giorni in Svizzera). L’attività in Italia viene esercitata
continuativamente dal 2001 in uno studio esistente dal __________, di cui è
co-titolare all’80%. Lo studio italiano produce una media di 150/180 incarti
all’anno, a fronte dei 20/25 aperti in Svizzera. Ciò avrebbe dovuto portare l’CO
1 a concludere per l’assoggettamento al sistema previdenziale italiano e non a
quello svizzero.
Inoltre in applicazione
dell’art. 13 cpv. 2 del regolamento 883/04 la persona che esercita abitualmente
un’attività lavorativa in due o più Stati è soggetta alla legislazione dello
Stato di residenza. Con riferimento alla STCA 38.2015.61 e alla DTF 138 V 186
il ricorrente ritiene che la sua residenza abituale è in Italia dove la moglie
e i figli vivono, risiedono e seguono le scuole, dove svolge la maggior mole di
lavoro, ha maggiori entrate e clientela, dove risiede regolarmente, ha
un’abitazione di proprietà, trascorre il 90% del suo tempo libero e ha le sue
relazioni personali radicate e profonde.
Secondo l’insorgente
l’assoggettamento in Svizzera è erroneo per almeno tre ragioni: per l’esame di
tutti gli elementi oggettivi (tempo trascorso, quantità di clienti, relazioni,
reddito maggiore), per la sussistenza di una residenza abituale in Italia,
perché il regolamento CE 883/04 non impone l’assoggettamento obbligatorio nel
paese di residenza, ma stabilisce delle priorità o regole che poi possono e
devono essere applicate nel singolo caso (art. 16, 17 e 18 del regolamento).
Infine il ricorrente
contesta di dover versare interessi di mora.
1.14. Con risposta del 23 maggio
2019, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa propone la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
1.15. Il 31 maggio 2019 l’avv. RA 1
ha visionato l’incarto e l’11 giugno 2019 ha prodotto una presa di posizione,
allegando nuove prove e chiedendo che vengano sentiti quali testi l’avv. __________,
di __________, collaboratrice del ricorrente e __________ suo fiduciario (doc.
V).
1.16. Il 12 giugno 2019 alla Cassa è
stato fissato un termine di 5 giorni per produrre eventuali osservazioni (doc.
VI).
1.17. In data 16 luglio 2019 il TCA
ha interpellato le parti, chiedendo loro di prendere posizione sulla DTF 144 V
210 e ponendo alcune domande alla Cassa:
" (…) con riferimento alla
vertenza a margine, rileviamo che in una sentenza pubblicata in DTF 144 V 210
il Tribunale federale ha stabilito il metodo giusta il diritto comunitario per
accertare, in relazione all’obbligo di versare i contributi in materia AVS, la
legislazione applicabile a una persona che esercita simultaneamente un’attività
indipendente in diversi stati membri, rispettivamente in fin dei conti il suo
luogo di domicilio (cfr. regesto, secondo paragrafo).
Dopo aver descritto le norme applicabili al caso di
specie (cfr. consid. da 4.1 a 6.3.3; segnatamente, alla luce degli anni per i
quali i contributi erano dovuti nella fattispecie giudicata dall’Alta Corte ed
al diritto intertemporale: regolamento (CE) 1408/71 e regolamento (CE)
883/2004, con i relativi regolamenti d’applicazione, tra cui il regolamento
(CE) 987/2009 [RS 0.831.109.268.11]) ed aver esaminato il caso della persona
assicurata (consid. da 7.1 a 7.2.1), al consid. 7.2.2.1 il Tribunale federale
ha spiegato quale procedura avrebbe dovuto adottare la Cassa di compensazione.
L’Alta Corte ha ritenuto applicabile l’art. 16 del
regolamento (CE) 987/2009 e in particolare l’art. 16 cpv. 4 seconda frase del
regolamento (CE) 987/2009 che prevede, in una fattispecie come quella giudicata
dal Tribunale federale in DTF 144 V 210 (ossia, di norma, se vi è divergenza
tra autorità di due Paesi), la procedura da intraprendere per stabilire lo
Stato competente.
Pendente la procedura di cui all’art. 16 cpv. 4
seconda frase del regolamento (CE) 987/2009, la persona interessata è
assoggettata provvisoriamente alle norme dello Stato competente secondo l’art.
6 cpv. 1 lett. a-c del regolamento (CE) 987/2009. Considerato che la lettera b non
poteva essere applicata al caso allora giudicato dall’Alta Corte poiché era
controversa la questione di sapere anche quale era il Paese di residenza
abituale della persona assicurata, il TF ha applicato la lettera c secondo cui
la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione dello
Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l’applicazione se la persona
esercita una o più attività in due o più Stati membri. L’Alta Corte ha
evidenziato che tale norma è stata adottata per i casi in cui la persona
assicurata esercita un’attività o più attività in più Stati membri ma non in
quello di residenza. Un’applicazione analogica del disposto al caso allora
giudicato era tuttavia possibile cosicché l’interessato, provvisoriamente,
in attesa della fine della procedura di cui all’art. 16 cpv. 4 seconda frase
del regolamento (CE) 987/2009 è stato considerato soggetto alla legislazione
germanica sulla base del formulario E 101 del 17 marzo 2015 e di uno scritto
del 22 maggio 2015 (cfr. consid. 7.2) dell’autorità amministrativa tedesca.
Il Tribunale federale ha infine rilevato che oggetto
del contendere era la questione di sapere qual era lo Stato di residenza
abituale del ricorrente (consid. 7.2.2.2, cfr. art. 13 cpv. 2 lett. a del
regolamento (CE) 883/2004) e che solo dopo aver chiarito la questione sarebbe
stato possibile fissare le norme rilevanti per il prelievo dei contributi.
Sarebbe pertanto stato compito delle amministrazioni svizzera e germanica, ai
sensi dell’art. 11 del regolamento (CE) 987/2009, stabilire lo Stato di
residenza abituale. La causa è pertanto stata rinviata alla cassa di
compensazione per mettere in atto la corretta procedura ai sensi dei
considerandi.
Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale assegna
alle parti un termine di 10 giorni per prendere posizione in merito
alla DTF 144 V 210 ed all’applicazione al caso di specie delle norme
(internazionali) ivi citate. A questo scopo vengono anche allegati i seguenti
documenti:
- certificato “A1” relativo alla legislazione di
sicurezza sociale applicabile all’interessato datato 29.03.2019 e sottoscritto
dalla CO 1 (doc. 3b);
- scritto datato 26.01.2004 firmato dalla Dott.ssa __________,
Dirigente della Cassa __________, __________ (doc. C allegato al
reclamo/opposizione del 16 ottobre 2018);
- scritto del 31 marzo 2004 della dott.ssa __________
al Dott. RI 1 (allegato al doc. 31, ossia allo scritto del 30 luglio 2014
dell’avv. RI 1 alla CO 1);
- scritto del 4 settembre 2014 della CO 1 all’avv. RI
1 (doc. 24).
Entro lo stesso termine di 10 giorni, la CO 1,
con riferimento alla DTF 144 V 210 ed agli art. 16, 6 e 11 del regolamento (CE)
987/2009 (RS 0.831.109.268.11), dovrà rispondere alle seguenti domande:
1. Conformemente all’art. 16 cpv. 2 del regolamento
(CE) 987/2009, la __________ ha informato l’istituzione designata dallo Stato
italiano circa la legislazione ritenuta applicabile, rispettivamente
l’istituzione designata dallo Stato italiano, vi ha informati della
legislazione da loro ritenuta applicabile?
a) In caso di risposta negativa, vogliate indicare le
ragioni per le quali non vi è stato alcuno scambio di informazioni.
b) In caso di risposta positiva e con riferimento
all’art. 16 cpv. 3 regolamento CE 987/2009, vi è stata una contestazione entro
due mesi dalla data della comunicazione oppure la legislazione è già stata
determinata in base al paragrafo 4 o infine la CO 1 oppure l’autorità designata
dallo Stato italiano ha informato l’altra autorità che non può accettare la
determinazione o che ha parere diverso al riguardo?
2. La CO 1 e l’autorità designata dallo Stato italiano
hanno cercato di trovare un accordo (art. 16 cpv. 4 regolamento CE 987/2009)?
In caso di risposta negativa, vogliate indicare le ragioni per le quali non è
stata cercata un’intesa.
3. In concreto è stata applicata la procedura prevista
dall’art. 11 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009?” (doc. VIII)
1.18. Il 5 agosto 2019
l’amministrazione ha risposto affermando:
"
(…) Nella DTF 144 V 210 si pone l’accento sul metodo giusta il diritto
comunitario per accertare la legislazione applicabile a una persona che
esercita simultaneamente in diversi Stati la sua attività autonoma,
rispettivamente il suo luogo di domicilio.
Partendo da quest’ultimo aspetto, nella vertenza
oggetto del presente ricorso, da parte della Cassa non vi è invece mai stata
incertezza alcuna sul luogo di domicilio. Difatti già durante una precedente
opposizione datata 30.7 2014 dell’Avv. RI 1 avverso la decisione di fissazione
dei contributi per l’anno 2012, la Cassa aveva avuto modo di consultare la
piattaforma web del Cantone: MovPop, nella quale è stato inserito l’avvenuto
arrivo in Svizzera, più precisamente a __________, in data 15.06.2013,
proveniente da __________ (__________).
Inoltre è stato ribadito più volte negli atti di ricorso
dell’Avv. RI 1 che egli aveva trasferito il suo “domicilio in Svizzera a __________
e poi a __________ nel 2014, dove vive ospite di un amico” (cfr. atto
ricorsuale 30 aprile 2019, pag. 2, pto. 3) e ritrasferito poi lo stesso in
Italia nell’aprile 2019.
Per i motivi sopra esposti e in tutta buona fede, la
Cassa non ha mai avuto modo di dubitare sul domicilio in Svizzera del sig. RI 1
tra il 2013 ed il 2019.
Secondariamente, in base all’art. 3 capoverso 1 del
Regolamento 987/09 si cita che gli Stati membri provvedono a che siano messe a
disposizione delle persone interessate le informazioni necessarie in modo da
permettere loro di far valere i loro diritti. La Cassa nella sua lettera del 4
settembre 2014 (in occasione del reclamo contro la decisione di fissazione dei
contributi 2012) già aveva informato l’assicurato sulle normative europee
vigenti alle quali si sarebbe attenuta a partire dall’anno contributivo 2013 in
avanti.
Il ricorrente, a fronte di tali informazioni ricevute,
aveva tutto il tempo necessario per confrontarsi successivamente anche con la
Cassa __________ (come previsto al capoverso 2 del citato articolo) ed
eventualmente informarla dell’obbligo contributivo in Svizzera, sia per la
parte di reddito conseguita in Italia che quella conseguita in Svizzera, oppure
viceversa, tutto assoggettabile in Italia e chiedere a quest’ultima il rilascio
del Certificato A1 da presentare alla nostra Cassa la quale, se del caso,
avrebbe potuto contestare la legislazione applicabile e prendere i contatti con
la Cassa __________ per gli accertamenti del caso.
L’avv. RI 1 purtroppo, non si è mai attivato con la
Cassa __________, si è invece limitato a lamentare (“teoriche”) difficoltà nel
prendere contatto con la stessa: “__________), come noto, è Ente astratto, che
non risponde mai alle richieste rivolte dagli iscritti in materia di contributi
obbligatori, sicché l’ipotetica istanza di rifusione di oneri riferiti agli
anni pregressi resterebbe del tutto priva di riscontri” (cfr. pag. 3
dell’opposizione datata 28 settembre 2019); nonché dell’obbligatorietà
contributiva incondizionata che sarebbe data da quest’ultima Cassa ai propri
affiliati che esercitano sia in Italia che in Svizzera. Tali affermazioni non
trovano concreto riscontro, poiché la Cassa, già in altri casi simili ha avuto
modo di appurare che la Cassa __________, una volta entrata in possesso di
regolare Certificato A1 rilasciato da un altro Stato membro, si è allineata
alla regolamentazione europea vigente [Reg. (CE) 883/04]. Viceversa, quando la
Cassa entra in possesso di certificati A1 rilasciati da altri Stati (tra cui
anche dalla Cassa __________), ha sempre proceduto con le rettifiche e rimborsi
del caso entro i limiti della prescrizione previsti dalla LAVS.
La Cassa, fa ulteriormente osservare che nella mattina
di venerdì 2 agosto 2019, ha preso contatto telefonico con il Call-center della
Cassa __________ di __________. In quell’occasione ha potuto parlare con un
collaboratore, il quale, ha ribadito della conoscenza degli accordi bilaterali
e che solo in presenza di Certificati A1 loro possono procedere con le
rettifiche del caso. Purtroppo il collaboratore, non ha voluto entrare troppo
nel dettaglio della pratica dell’Avv. RI 1 adducendo a loro motivi di privacy e
poiché a loro serviva anche il codice __________ dell’Avv. RI 1.
In merito alla definizione della legislazione
applicabile operata dalla Cassa, alla luce dei fatti di cui disponeva, ovvero: cittadino
svizzero, domiciliato in Svizzera, reddito aziendale prodotto in Svizzera
superiore al 25% del reddito complessivamente prodotto tra Svizzera e Italia,
l’orario di lavoro stimato essere sopra il 25% in media (1 o 2 giorni a
settimana di lavoro in Svizzera / 20% o 40% (…) media 30%) ha ritenuto corretto
determinare in Svizzera la legislazione applicabile, rilasciando e fornendo al
ricorrente il Certificato A1 datato 29 marzo 2019, come previsto dall’art. 5
cpv. 1 del Reg. (CE) 987/09. Se l’Avv. RI 1 avesse usato tutta la diligenza del
caso, avrebbe potuto presentarlo alla Cassa __________ italiana, la quale in
base all’art. 5 cpv. 2 del Reg. (CE) 987/09, poteva chiedere chiarimenti
necessari alla nostra CO 1.
La nostra Cassa, non avendo mai ricevuto contestazioni
o richieste di chiarimento da parte della Cassa __________, non ha mai nemmeno
avviato alcun accertamento con l’ente italiano per chiarire la posizione
dell’Avv. RI 1, poiché la situazione agli occhi della Cassa appare chiara.
D’altra parte la Cassa fa notare che vista la
complessità della materia inerente al settore della sicurezza sociale, delle
difficoltà linguistiche a livello europeo e i molti casi di prestazioni
lavorative transfrontaliere (la Cassa nel 2018 ha rilasciato e vidimato circa
5'500 Certificati A1), laddove non vi sono dubbi, è prassi delle istituzioni
europee rilasciare direttamente ai propri assicurati i relativi Certificati A1
in base alle informazioni in suo possesso e/o fornite dagli assicurati stessi,
i quali poi, provvedono a consegnare successivamente all’altro Stato membro il
predetto Certificato A1. Solo in caso di disaccordo sulla legislazione
applicabile o sul contenuto del Certificato A1 (che per quanto concerne la
Cassa accade solo raramente) le due istituzioni prendono contatto per gli
accertamenti del caso.
Sarebbe amministrativamente improponibile che ad ogni
singolo caso di rilascio di Certificato A1, l’ente che rilascia il modulo,
debba prendere contatto con l’altra autorità preventivamente alfine di
determinare la legislazione applicabile.
In conclusione e riassumendo, alle domande poste dal
lodevole TCA la Cassa risponde:
1) NO.
a) Come già citato in precedenza nella presente
risposta, la Cassa, in base alle informazioni in suo possesso ha potuto
determinare senza alcun dubbio la legislazione applicabile, senza eseguire
ulteriori accertamenti. Inoltre, il ricorrente, ad oggi, non ha mai prodotto
alcun giustificativo comprovante la sua reale intenzione di regolarizzare la
posizione con la Cassa __________ oppure chiedendo a quest’ultima una sua presa
di posizione sulla sua situazione.
2) Non esistendo ad oggi un palese disaccordo
segnalato dall’autorità italiana preposta (Cassa __________) a seguito del
rilascio del Certificato A1 da parte della Cassa, non esiste nemmeno il
tentativo di conciliazione tra gli enti dei due Stati membri.
3) Non essendoci divergenze tra le autorità dei due
Stati membri, non c’è nemmeno stata necessità di applicare l’art. 11 cpv. 1 del
Reg. (CE) 987/2009. Il domicilio in Svizzera tra il 2013 ed il 2019 è stato
ulteriormente confermato dal ricorrente nei suoi atti ricorsuali”
(doc. IX)
1.19. Il ricorrente si è espresso il
26 agosto 2019, affermando:
" (…)
- Il DTF 144 V 210 e le recenti decisioni confermano
quanto sostenuto in sede ricorsuale dal Signor RI 1 e cioè che determinante per
la definizione della legislazione dell’Istituzione di previdenza applicabile
risulta essere la residenza abituale.
- RI 1 ribadisce di considerare che la
sua residenza abituale negli anni 2013 e 2014, oggetto del ricorso, fosse in
Italia.
- che il certificato prodotto quale
doc. 3B non tiene conto della determinazione della residenza abituale, che non
è stata neppure presa in considerazione da parte della CO 1.
- che i doc. C e 31 contengono
l’iscrizione di RI 1 alla Cassa nazionale di previdenza, iscrizione tuttora
valida.
- che il doc. 24 dell’CO 1 non
costituisce alcun pregiudizio, specificando peraltro come la fissazione di
contributi dell’anno 2013 e seguenti e soggetta a decisione separata, incluso
quindi il principio di assoggettamento.
Contro tale decisione non era neppure possibile
ricorso. Ne deriva quindi che RI 1 ha ricorso tempestivamente contro le
decisioni 2013 e 2014 e non deve subire alcun pregiudizio.” (doc. X)
1.20. Il 27 agosto 2019 alle parti è
stato concesso un termine di 5 giorni per eventualmente esprimersi in merito
alle rispettive osservazioni (doc. XII).
1.21. In data 2 settembre 2019
l’insorgente ha evidenziato come dalle osservazioni della Cassa emerge che
l’amministrazione non ha preso contatto con la Cassa __________ per discutere e
definire chi deve affiliare l’interessato (doc. XIII). Lo scritto è stato
trasmesso alla Cassa di compensazione con facoltà di prendere posizione entro
il 9 settembre 2019 (doc. XIV).
Considerandi
In ordine
2.1
Preliminarmente l’insorgente
lamenta la lesione del suo diritto di essere sentito poiché l’amministrazione
non avrebbe considerato le argomentazioni sollevate in sede di opposizione e
non avrebbe comunque dato una risposta completa ed adeguata alle censure.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa
J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578
consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16
consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I
232.
consid. 3.2).
In concreto
l’amministrazione nella decisione su opposizione impugnata, ha indicato le
ragioni per le quali, a suo parere, la totalità del reddito da attività
indipendente, ivi compreso quello conseguito in Italia va assoggettato agli
oneri sociali in Svizzera. Dopo aver citato segnatamente gli art. 22 OAVS, 23
cpv. 1 e 4 OAVS, 9 lett. d LAVS, 9 cpv. 4 LAVS, e 13 cpv. 2 lett. a del
regolamento (CE) n. 883/2004 ha stabilito che l’insorgente è domiciliato in
Svizzera dal 15 giugno 2013 e l’attività svolta in Svizzera, alla luce
dell’ammontare dei redditi conseguiti, non può essere considerata marginale.
L’amministrazione ha poi esposto i motivi per i quali ha prelevato gli
interessi di mora.
Seppur non ha
preso posizione su ogni singola censura, la Cassa ha globalmente risposto alle
contestazioni sollevate dal ricorrente, il quale con il ricorso ha diffusamente
indicato le ragioni delle sue lagnanze.
In concreto non vi
è alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Nel
caso di specie il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
2.2
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione la cassa di compensazione ha calcolato i
contributi dovuti nel 2013 e nel 2014 sulla base dell’intero reddito percepito
dall’insorgente per la sua attività indipendente svolta sia in Svizzera che in
Italia. Inoltre occorrerà semmai esaminare se gli interessi di mora sono dovuti
e sono stati calcolati correttamente.
2.3
Va quindi preliminarmente
stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
Secondo l'art. 153a cpv. 1
LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2016, per le persone designate
nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni
previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo
d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,
nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 e del 28 maggio 2008 relativi
all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il
suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata;
b. la Convenzione
del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella
versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo
allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 nella loro versione aggiornata.
L'art. 153a cpv. 2 LAVS prevede
che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell'espressione “Stati
membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è
applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Secondo l’art. 153a cpv. 1 LAVS
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, ai cittadini svizzeri o di uno Stato
membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in
materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri
dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno
Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste
persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione
della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione
vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
(Accordo sulla libera circolazione delle persone):
a. regolamento (CE) n.
883/2004;
b. regolamento (CE) n.
987/2009;
c. regolamento (CE) n. 1408/71;
d. regolamento (CE) n. 574/72.
L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede
le norme applicabili ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del
Principato del Liechtenstein.
Secondo l’art. 153a cpv. 3
LAVS, il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione
europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica
dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e
dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
Per l’art. 153a cpv. 4 LAVS le
espressioni “Stati membri dell’Unione europea”, “Stati membri della Comunità
europea”, “Stati dell’Unione europea” e “Stati della Comunità europea”
designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle
persone.
A
questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti
applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013
del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del
Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto
dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le
Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013
del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).
Il
Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere
alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF
138.
V 392 consid. 4.1.3).
Questi
regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012
pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS
0831.109.268
; DTF 144 V 210; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,
la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes
d’assujettissement aux assurances sociales” in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
2.4
In
concreto la Cassa ha calcolato i contributi sociali dovuti nel 2013 e nel 2014
(e i relativi interessi) da un cittadino svizzero e italiano, che lavora quale
indipendente sia in Svizzera che in Italia e che ha notificato il proprio
domicilio in Svizzera dal 15 giugno 2013, pur sostenendo di risiedere in Italia
dove passerebbe la maggior parte del proprio tempo.
Ratione temporis è pertanto
applicabile il regolamento (CE) n. 883/2004 nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2014 (DTF 144 V 210; cfr. sentenza del 25 gennaio 2007,
C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF
130.
V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27
febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5
[sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza
della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.
I-1343, punto 45; cfr. anche sentenza 30.2014.9 del 16 ottobre 2014).
Il regolamento si applica pure
ratione personae. L'interessato è cittadino di uno Stato contraente (art. 1
cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è
senz'altro dato, poiché l'insorgente lavora sia in Svizzera sia in Italia (DTF
144.
V 210).
La presente vertenza ricade
anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.
883/2004.
Quest'ultimo si applica infatti
a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità
assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e)
le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e
malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di
disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le
prestazioni familiari (art. 3 n. 1).
2.5
L'art.
11.
par. 1 del regolamento (CE) 883/2004 enuncia il principio dell'unicità della
legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 cpv. 2
a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le
disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris;
art. 11 cpv. 3 lett. a del regolamento (CE) 883/2004; DTF 144 V 210, consid.
6.2
).
L'art. 11 del regolamento (CE)
883/2004 prevede:
"1. Le persone alle quali
si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un
singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente
titolo.
2.
Ai fini dell'applicazione
del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo
o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa
autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si
applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle
rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in
denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
3.
Fatti salvi gli articoli 12-16:
a) una persona che esercita
un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro;
b) un pubblico dipendente è
soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene
l'amministrazione da cui egli dipende;
c) una persona che riceva
indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65
in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla
legislazione di detto Stato membro;
d) una persona chiamata o
richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro;
e) qualsiasi altra persona che
non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla
legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni
del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in
virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri."
Per l'art. 13 del
regolamento (CE) 883/2004, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2014:
"
1.
La persona che esercita
abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di
residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato
membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria
sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui
l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo
domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello
Stato membro di residenza.
2.
La persona che esercita abitualmente
un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di
residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato
membro; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui si
trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli
Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3.
La persona che esercita abitualmente
un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri
è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività
subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri,
alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4.
Una persona occupata in qualità di pubblico
dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o
autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello
Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.
5.
Le persone di cui ai paragrafi 1–4 sono
trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste
disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o
autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro
in questione."
Anche
le Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) stabiliscono al N.
2016.
che l'ALC prevede l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art.
11.
par. 1 regolamento (CE) 883/2004).
Questa regola non si applica
alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno
Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni
di sicurezza sociale oppure la LAVS.
2.6
2.6.1
In
una recente sentenza 9C_614/2017 del 22 giugno 2018, pubblicata in DTF 144 V 210
(cfr. a questo proposito: Peter Forster in: SZS 3/2019, Nr. 3, pag. 148 e
seguenti) relativa ad un dentista che svolgeva la sua attività indipendente sia
in Germania che in Svizzera, il TF ha stabilito il metodo giusta il diritto
comunitario per accertare, in relazione all’obbligo di versare i contributi in
materia AVS, la legislazione applicabile a una persona che esercita
simultaneamente un’attività indipendente in diversi stati membri,
rispettivamente in fin dei conti il suo domicilio (consid. 6 e 7; cfr. regesto
della sentenza).
Dalla
sentenza emerge quanto segue.
Il
ricorrente è cittadino germanico, risiede dal 1969 in Germania e dal 1998 vi
svolge l’attività di dentista indipendente. Nel 2006 ha deciso di aprire
un’attività indipendente a tempo parziale anche nel Canton Argovia, dove ha
locato un monolocale. Nel 2010 ha ripreso insieme ad un collega uno studio
dentistico nel Canton Basilea Campagna, dove dapprima ha vissuto in un
appartamento in locazione e poi in un altro appartamento quale proprietario.
Dal 1° febbraio 2006 è iscritto presso la Cassa di compensazione “Arbeitgeber
Basel” quale indipendente dove paga i contributi sociali.
In
data 6 maggio 2014 la Cassa di compensazione ha fissato i contributi dovuti nel
2011.
e nel 2012 sulla base anche del reddito germanico.
In
sede di opposizione l’assicurato ha sostenuto di dover pagare contributi
unicamente sulla parte di reddito generata in Svizzera e non anche su quella
germanica. La cassa ha respinto le opposizioni il 2 luglio 2014 affermando che
in virtù del domicilio in Svizzera, in applicazione delle norme europee, egli
doveva pagare i contributi su tutto il reddito da attività indipendente nel
nostro Paese.
L’interessato
ha inoltrato ricorso al TAF ed ha chiesto all’autorità competente germanica una
dichiarazione dell’obbligo assicurativo in Germania, dove affermava di lavorare
3,5 giorni a settimana, ossia circa 15 giorni al mese. L’autorità germanica ha
rilasciato il formulario “E 101” in data 17 marzo 2015, indicando che
l’insorgente è affiliato quale indipendente in Germania dal 1° ottobre 1995 e
dal 1° febbraio 2006 al 16 marzo 2017 svolge un’attività in Svizzera.
L’istituzione tedesca ha confermato l’assoggettamento in Germania in
applicazione dell’art. 14a cpv. 2 del regolamento (CE) 1408/71. Il 12 maggio
2015.
la Cassa di compensazione basilese ha scritto all’autorità germanica,
dichiarando il suo disaccordo. Quest’ultima ha in sostanza mantenuto la sua
posizione sulla base del domicilio in Germania, rinunciando all’assoggettamento
del reddito svizzero per il periodo dal 2006 al 2010 dopo insistenze della Cassa
basilese.
Il
TAF ha respinto il ricorso con sentenza del 27 giugno 2017.
Il
TF ha accolto il ricorso dell’assicurato e rinviato gli atti alla Cassa per
nuova decisione per i seguenti motivi.
Di
regola, alla persona che esercita un’attività indipendente vanno applicate le
norme dello Stato nel quale lavora (DTF 144 V 210, consid. 6.2.1). Un’eccezione
è data nel caso in cui una persona esercita abitualmente un’attività lavorativa
indipendente in due o più Stati; in tal caso è assoggettato alla legislazione
dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua
attività in tale Stato membro (art. 13 cpv. 2 lett. a regolamento (CE)
882/2004; DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). La norma si applica ad una persona che
contemporaneamente o alternativamente esercita una o più attività lavorative
indipendenti in due o più Stati membri, e ciò indipendentemente dalle
caratteristiche di queste attività (art. 14 cpv. 6 regolamento (CE) 987/2009;
DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). L’esercizio di una parte sostanziale
dell’attività indipendente in uno Stato membro significa che la persona
interessata svolge una parte quantitativamente importante (“quantitativ
erheblichen Teil”), che non necessariamente deve corrispondere alla parte
più importante dell’attività (DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). A titolo
orientativo sono presi in considerazione il fatturato, l’orario di lavoro, il
numero di servizi prestati e/o il reddito (DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). Se
nell’ambito della valutazione complessiva con i criteri appena citati si giunge
ad una quota inferiore al 25%, ciò è un indizio per ritenere che una parte
importante dell’attività non viene svolta in quello Stato (DTF 144 V 210,
consid. 6.2.2, con rinvio all’art. 14 cpv. 8 lett. b regolamento (CE)
987/2009). Anche al termine di tale esame vale il principio secondo cui la
persona assicurata va trattata come se esercitasse l’insieme delle sue attività
e riscuotesse l’insieme delle sue retribuzioni nello Stato membro in questione
(DTF 1444 V 210, con riferimento all’art. 13 cpv. 5 regolamento 883/2004).
Il
Titolo 5 (disposizioni varie) del regolamento (CE) 883/2004, all’art. 76 cpv. 6
prevede che in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del
presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui
esso è applicabile, l’istituzione dello Stato membro competente o dello Stato
membro di residenza della persona in causa contatta l’istituzione/le
istituzioni dello o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione
entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la
commissione amministrativa.
L’art.
16.
del regolamento (CE) 987/2009 (RS 0.831.109.268.11) regola la procedura per
l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) 883/2004.
La
persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa
l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di
residenza (art. 16 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009).
L’istituzione
designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione
applicabile all’interessato, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento di
base e dell’articolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione
iniziale è provvisoria. L’istituzione ne informa le istituzioni designate di
ciascuno Stato membro in cui un’attività è esercitata (art. 16 cpv. 2 del
regolamento (CE) 987/2009).
La
determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo
2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle
istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati
ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata
definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno
una delle istituzioni interessate informi l’istituzione designata dall’autorità
competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di
due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere
diverso al riguardo (art. 16 cpv. 3 del regolamento (CE) 987/2009).
Quando
un’incertezza sull’identificazione della legislazione applicabile richiede
contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta
di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri
interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile
all’interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell’articolo 13
del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell’articolo 14 del
regolamento di applicazione. In caso di divergenza di punti di vista tra le
istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo
conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l’articolo 6 del
regolamento di applicazione (art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009).
L’istituzione
competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale
applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente
l’interessato (art. 16 cpv. 5 del regolamento (CE) 987/2009).
Se
l’interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il
presente articolo si applica su iniziativa dell’istituzione designata
dall’autorità competente dello Stato membro di residenza non appena sia
informata della situazione dell’interessato, eventualmente tramite un’altra
istituzione interessata (art. 16 cpv. 6 del regolamento (CE) 987/2009).
Nel
capitolo II, all’art. 6 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009 (Applicazione
provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni),
figura che salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, in
caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o
più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, la
persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di
tali Stati membri, secondo un ordine stabilito nel modo seguente: a) la
legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la
sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in
un solo Stato membro; b) la legislazione dello Stato membro di residenza, se la
persona vi esercita una parte delle sue attività o se essa non esercita nessuna
attività subordinata o autonoma; c) la legislazione dello Stato membro di cui è
stata chiesta in primo luogo l’applicazione se la persona esercita una o più
attività in due o più Stati membri (cfr., circa la procedura applicabile
secondo gli art. 6 e 16 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009 la decisione A1
della commissione amministrativa per la coordinazione dei sistemi
dell’assicurazione sociale del 12 giugno 2009 citata nella DTF 144 V 210
consid. 6.3.2.2. in fine).
Per
l’art. 7 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009 salvo disposizione contraria del
regolamento di applicazione, laddove una persona abbia diritto ad una
prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del regolamento di
base e l’istituzione competente non disponga di tutti gli elementi sulla
situazione in un altro Stato membro che permettono il calcolo definitivo
dell’importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la
prestazione su richiesta dell’interessato o calcola il contributo in via
provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta
istituzione dispone. Per il cpv. 2 un nuovo calcolo della prestazione o del
contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti
all’istituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi
necessari.
Infine,
il capitolo III del regolamento (CE) 987/2009 (Altre disposizioni generali
d’applicazione del regolamento di base), all’art. 11 cpv. 1 prevede che in caso
di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri
circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il
regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia
il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione
globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del
caso: a) durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri
in questione; b) la situazione dell’interessato tra cui: i) la natura e le
caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il
luogo in cui l’attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell’attività e
la durata di qualsiasi contratto di lavoro, ii) situazione familiare e legami
familiari, iii) esercizio di attività non retribuita, iv) per gli studenti,
fonte del loro reddito, v) alloggio, in particolare quanto permanente, vi)
Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
Quando
la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al
paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della
persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni
che la hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il
suo luogo di residenza effettivo (art. 11 cpv. 2 del regolamento (CE) 987/2009;
DTF 144 V 210 consid. 6.3.3 con rinvio alla DTF 142 V 590 consid. 6.1).
Nel
merito il Tribunale federale (DTF 144 V 210 consid.7.1-7.2.2.1), ha dapprima
evidenziato (consid. 7.1) che l’insorgente lavora quale dentista indipendente
sia in Germania che in Svizzera e di conseguenza, di principio, è assoggettato
nel Paese di residenza abituale (art. 13 cpv. 2 lett. a regolamento (CE)
883/2004 e art. 14 del regolamento (CE) 987/2009).
In
seguito ha rilevato che l’autorità amministrativa competente germanica ha
compilato il formulario E 101 ritenendo che il ricorrente, in applicazione
dell’art. 14a cpv. 2 del regolamento 1408/71, dovesse essere affiliato in
Germania (consid. 7.2). La cassa di compensazione svizzera si è tuttavia
opposta (consid. 7.2).
L’Alta
Corte ha rilevato che la decisione dell’amministrazione pubblica tedesca deve
essere coordinata con le decisioni degli assicuratori svizzeri (consid. 7.2.1
con rinvio alla sentenza 9C_301/2014 del 24 novembre 2014). Tuttavia, nessun
accordo è intervenuto tra le parti. Neppure è stato dato avvio alla procedura
prevista dall’art. 76 cpv. 6 del regolamento (CE) 883/2004.
Il
TAF ha rilevato che in assenza di una decisione definitiva e vincolante per le
autorità svizzere, la residenza abituale del ricorrente per stabilire lo Stato
competente avrebbe dovuto essere determinata applicando il diritto svizzero e
senza prendere in considerazione i criteri orientativi dell’art. 14 cpv. 8 del
regolamento (CE) 987/2009 (consid. 7.2.1 in fine).
Il
TF ha invece deciso che la sentenza del TAF non può essere confermata (consid.
7.2
) e che va applicata la procedura di cui all’art. 16 del regolamento (CE)
987/2009 per stabilire il Paese competente ai sensi dell’art. 13 del
regolamento (CE) 883/2004.
A
questo proposito l’Alta Corte ha ritenuto che l’art. 16 cpv. 4 del regolamento
(CE) 987/2009 prevede che, in casi come quelli in esame, ossia quando vi è
incertezza circa la legislazione applicabile ed è necessaria una coordinazione
tra le autorità competenti di più Stati membri, occorre applicare i criteri di
cui all’art. 6 del regolamento (CE) 987/2009. Pendente la procedura di cui
all’art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009, la persona interessata è
assoggettata provvisoriamente alle norme dello Stato competente secondo l’art.
6.
cpv. 1 lett. a-c del regolamento (CE) 987/2009. Considerato che la lettera b
non può essere applicata poiché è controversa la questione di sapere anche qual
è il Paese di residenza abituale della persona assicurata, il TF ha ritenuto di
dover prendere in considerazione la lettera c secondo cui la persona
interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione dello Stato membro
di cui è stata chiesta in primo luogo l’applicazione se la persona esercita una
o più attività in due o più Stati membri.
L’Alta
Corte ha evidenziato che tale norma è stata adottata per i casi in cui la
persona assicurata esercita un’attività o più attività in più Stati membri ma
non in quello di residenza. Un’applicazione analogica del disposto al caso di
specie è tuttavia possibile cosicché l’interessato, provvisoriamente, è
affiliato in Germania sulla base dell’attestato del 17 marzo 2015 e dello
scritto del 22 maggio 2015 dell’autorità amministrativa germanica.
Il
TF ha infine rilevato che oggetto del contendere è la questione di sapere qual
è lo Stato di residenza abituale del ricorrente (consid. 7.2.2.2, art. 13 cpv.
2.
lett. a del regolamento (CE) 883/2004). Solo quando la questione sarà
chiarita potranno essere fissate le norme rilevanti per il prelievo dei
contributi. Sarebbe pertanto stato compito delle amministrazioni ai sensi
dell’art. 11 del regolamento (CE) 987/2009 stabilire lo Stato di residenza
abituale. La causa è pertanto stata rinviata alla cassa di compensazione per
una procedura ai sensi dei considerandi.
2.6.2
In
una sentenza 9C_539/2018 del 29 gennaio 2019, nella composizione di 5 giudici,
il Tribunale federale si è chinato su una fattispecie simile ma relativa
all’esercizio di un’attività dipendente.
In
quel caso la Cassa di compensazione, nell’ambito di un controllo di un datore
di lavoro, aveva stabilito che gli onorari versati dal 2012 al 2015 ad 8
interpreti e traduttori residenti in Germania e di nazionalità tedesca, che non
avevano prodotto alcuna documentazione relativa ad un eventuale lavoro
distaccato, per un ammontare complessivo di fr. 841'215, dovevano essere
assoggettati all’AVS.
Il
Tribunale cantonale amministrativo del Canton Zugo ha confermato la ripresa.
Il
Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso della società, nella
misura in cui era ricevibile, ha annullato la sentenza cantonale e la decisione
su opposizione impugnata ed ha rinviato gli atti all’amministrazione per una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
L’Alta
Corte ha dapprima rammentato, al consid. 2.1 le norme internazionali
applicabili (ALC, regolamento (CE) 1408/71 e, dal 1° aprile 2012, regolamenti (CE)
883/2004 e 987/2009) e, al consid. 2.2, ha ribadito che gli art. da 13 a 17a
del regolamento (CE) 1408/71 e da 11 a 16 del regolamento 883/2004 stabiliscono
i disposti applicabili in caso di fattispecie transfrontaliere. Di norma vale
il principio dell’unicità dell’affiliazione.
Nel
caso giudicato il Tribunale federale (consid. 3.1) ha evidenziato che la
società ricorrente, sia nell’opposizione del 2 giugno 2017 che nel ricorso del
22.
gennaio 2018, aveva portato elementi concreti circa un’attività lavorativa
degli interpreti e dei traduttori anche in Germania. In tale contesto
l’insorgente ha esplicitamente chiesto alla Cassa di compensazione di domandare
alle autorità germaniche la documentazione necessaria relativa all’attività
lavorativa in Germania che la società stessa non aveva a disposizione.
Al
consid. 3.2 il TF ha rilevato che per stabilire le norme applicabili al caso di
specie non è solo rilevante il luogo, la qualifica e la quantità di lavoro
svolto in Svizzera, ma anche l’attività esercitata in Germania. In tal senso la
Cassa di compensazione non aveva svolto alcun accertamento fattuale e il TF non
poteva completare i fatti sulla sola base degli atti.
L’Alta
Corte ha rilevato che, a differenza di quanto deciso con sentenza 9C_560/2015
del 15 aprile 2016, dove un assoggettamento all’obbligo contributivo in
Germania poteva essere escluso, nella fattispecie in esame appariva semmai la
possibilità di un assoggettamento unicamente in Germania per l’intera attività
svolta dai traduttori e dagli interpreti, segnatamente se vanno considerati
dipendenti per l’attività ivi svolta.
La
Cassa di compensazione avrebbe pertanto dovuto mettere in atto presso
l’assicuratore competente del luogo di domicilio delle persone coinvolte la
procedura prevista dalle norme internazionali per stabilire il diritto
applicabile (art. 84a regolamento (CE) 1408/71 e art. 76 regolamento (CE) 883/2004;
art. 16 regolamento (CE) 987/2009). Nella misura in cui il Tribunale cantonale
non ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché la Cassa agisse come
appena evocato, ma, senza più ampie conoscenze dell’attività in Germania, ha deciso
solo sulla base dell’attività dipendente esercitata in Svizzera circa
l’assoggettamento nel nostro Paese, ha statuito sulla base di fatti non
sufficientemente acclarati.
Il
TF ha di conseguenza rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori
accertamenti e, se competente, per l’emanazione di una nuova decisione (consid.
4.
).
Al
consid. 4.2 il Tribunale federale ha inoltre confermato la necessità di
notificare la decisione contributiva anche ai dipendenti toccati dal
provvedimento ed ha precisato la sua giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 1
al consid. 2, affermando che il domicilio del dipendente in un Paese dell’UE
con cui, in seguito all’entrata in vigore dell’ALC, la notifica postale diretta
è ammessa (art. 76 cpv. 3 regolamento (CE) 883/2004), non permette alla Cassa
di compensazione dall’esimersi di trasmettere il provvedimento amministrativo
alla persona assicurata.
2.6.3
Nelle
direttive sull’obbligo assicurativo (DOA), ai marginali da 2092 a 2097, figura
il marginale 2094 che prevede come le rettifiche con effetto retroattivo vanno
in ogni caso adottate con moderazione e sempre d’intesa con il servizio
estero competente. La cassa di compensazione deve tenere conto degli
effetti su tutti i rami delle assicurazioni sociali.
2.7
In
concreto l’insorgente, negli anni oggetto del contendere, 2013 e 2014, ha
lavorato quale avvocato indipendente sia in Svizzera, dove ha pure conseguito
un reddito da commercio professionale di immobili (fr. 37'452 nel 2014; doc.
17), che in Italia e, in applicazione del principio dell’unicità
dell’affiliazione, deve essere assoggettato alle assicurazioni sociali solo nel
Paese di residenza abituale (art. 13 cpv. 2 lett. a regolamento (CE) 883/2004 e
art. 14 regolamento (CE) 987/2009).
Dalle
tavole processuali emerge che l’insorgente è affiliato quale indipendente sia
in Italia, dal 1° gennaio 2003 (cfr. allegato doc. 31) sia in Svizzera, dal 1°
novembre 2010 (doc. 36).
In
Italia nel 2013 e nel 2014 ha versato alla Cassa __________ perlomeno i
contributi minimi degli anni in questione (ad esempio il 29 aprile 2013 ha
pagato Euro 878 relativo alla seconda rata del 2013 [allegato doc. 20/D; cfr.
anche, per il 2014, allegati doc. 6/C]), mentre il 4 settembre 2014, dopo che
l’insorgente aveva contestato presso la Cassa di compensazione il suo obbligo
di versare contributi in Svizzera sull’integralità di quanto conseguito in
entrambi i Paesi a partire dal 2013, sostenendo di dover pagare in ogni Paese su
quanto guadagnato (doc. 25), CO 1 ha informato l’insorgente che dal 2013 avrebbe
dovuto versare tutti i contributi in Svizzera indipendentemente
dall’assoggettamento obbligatorio ai fini previdenziali effettuato in Italia,
aggiungendo che “teniamo comunque a precisare che, contro le decisioni di
fissazione dei contributi AVS/AI/IPG può essere interposta opposizione presso __________,
entro 30 giorni a decorrere dalla notifica” (doc. 24). Successivamente la
Cassa convenuta ha emanato due decisioni di fissazione dei contributi per il
2013.
e 2014 sulla base del reddito conseguito sia in Svizzera che in Italia.
Per
cui vi potrebbe essere, per il periodo in esame, una doppia contribuzione,
perlomeno parziale, sul medesimo reddito.
La
Cassa di compensazione ritiene corretta l’affiliazione unica in Svizzera,
ritenuto che lo stesso insorgente ha annunciato la presa di domicilio a __________
dal 15 giugno 2013 e a __________ nel corso del 2014, come del resto ammesso in
sede di ricorso (doc. I, pag. 2, punto 3).
Nella sua impugnativa,
tuttavia, l’assicurato, pur affermando di essersi domiciliato in Svizzera, ha
sostenuto di avere la propria residenza abituale in Italia ai sensi della
regolamentazione europea dove deve pertanto essere assoggettato.
Egli rammenta di essere
cittadino svizzero ed italiano cresciuto nel __________ e di lavorare dal __________
quale co-titolare dello studio legale del padre, a __________, aperto nel __________
Il ricorrente è sposato con una cittadina italiana, diventata svizzera per
naturalizzazione nel 2017 ed ha tre figli (nati nel __________). Tutti i
famigliari hanno sempre risieduto in Italia. I figli frequentano la scuola
svizzera di __________ (Italia). La moglie è casalinga e gestisce in Italia
un’associazione sportiva senza scopo di lucro. Egli rileva di aver iniziato
l’attività lavorativa indipendente in Svizzera nel 2010 quando si è iscritto
nel registro degli avvocati UE/AELS. Nel 2015 ha ottenuto l’iscrizione nel
Registro Cantonale degli Avvocati del Canton Ticino e nel 2019 ha fondato il
proprio studio a __________. Egli ha trasferito il proprio domicilio in
Svizzera il 15 giugno 2013 (doc. I, pag. 2, punto 3) a __________ e nel 2014 a __________
dove vive ospite di un amico. La sua attività, secondo quanto da lui affermato,
si suddivide tra l’attività indipendente esercitata un giorno / un giorno e
mezzo a settimana nello studio di __________ e durante il resto della settimana
nello studio paterno a __________, di cui detiene una partecipazione dell’80%.
Salvo rare eccezioni rientra regolarmente nell’abitazione familiare di __________
(Italia) di proprietà della moglie, dove dall’aprile 2019 ha ritrasferito il
domicilio (doc. I, pag. 3, punto 5). Egli sostiene che per l’anno 2013 il
reddito in Svizzera ammontava a fr. 36'078 ed in Italia a fr. 43'118 e nel 2014
in Svizzera a fr. 56'000 ed in Italia a fr. 86'418. La maggior parte del tempo
di occupazione verrebbe svolta in Italia (da 3 a 4 giorni settimanali a fronte
di 1 o 2 giorni in Svizzera). Lo studio italiano produrrebbe una media di
150/180 incarti all’anno, a fronte dei 20/25 aperti in Svizzera.
Come
emerge dalla DTF 144 V 210 (consid. 7.2.1) e dalla sentenza 9C_539/2018 del 29
gennaio 2019, nella misura in cui una persona assicurata svolge l’attività
lucrativa in più Paesi degli Stati membri dell’UE oltre che in Svizzera, la
questione dell’affiliazione nell’uno o nell’altro Paese deve essere coordinata
tra le differenti istituzioni.
Nel caso di specie la
Cassa di compensazione, a conoscenza di entrambe le attività svolte sia in
Italia che in Svizzera sin dal luglio 2014 (cfr. doc. 31), non ha informato
l’istituzione designata dallo Stato italiano, incaricando in sostanza
l’assicurato di effettuare gli accertamenti necessari (doc. 16, scritto del 10
agosto 2018 “Se del caso, alfine di chiarire la sua posizione anche con
l’autorità preposta italiana, la invitiamo a prendere contatto con la Cassa __________
presentando loro la presente comunicazione alfine di accertare anche la loro
posizione in merito”). Inoltre, l’amministrazione, malgrado già nel 2014
l’interessato avesse contestato l’assoggettamento in Svizzera della globalità
dell’importo conseguito in entrambi i Paesi (cfr. doc. 31 e seguenti), solo
contemporaneamente all’emanazione della decisione su opposizione impugnata il
29.
marzo 2019 ha compilato e sottoscritto il certificato “A1” relativo alla
legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato (doc. 3b). È vero
che nello scritto del 4 settembre 2014 la Cassa aveva spiegato all’insorgente
che sarebbe stato assoggettato in Svizzera per l’integralità dei redditi,
tuttavia ha esplicitamente aggiunto che “teniamo comunque a precisare che,
contro le decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG può essere
interposta opposizione presso __________, entro 30 giorni a decorrere dalla
notifica” (doc. 24), confermando che l’assoggettamento avrebbe ancora
potuto essere contestato.
2.8
In
una sentenza 9C_301/2014 del 24 novembre 2014, relativa all’affiliazione in
Svizzera di un avvocato che esercitava un’attività indipendente in Germania e
nel nostro Paese, dove è stato applicato il regolamento (CE) 1408/71,
rammentate le norme per l’iscrizione all’albo degli avvocati UE/AELS, il
Tribunale federale, stabilito che il permesso di domicilio è necessario per
l’iscrizione al citato albo (art. 4 ALC in relazione con art. 12 e seguenti
dell’Allegato I dell’ALC e sentenza 2A.536/2003 del 9 agosto 2004, consid.
3.2
), ha rilevato che all’annuncio di domicilio presso un Comune svizzero non
deve essere dato un peso decisivo, essendo determinanti gli altri usuali criteri
(consid. 4.3: “Der
Beschwerdeführer war im Kanton Luzern seit dem Jahr 2007 in der öffentlichen
Liste selbständiger Rechtsanwälte aus dem EU-/EFTA-Raum nach Art. 28 BGFA eingetragen. Dies ist eine Voraussetzung
zur ständigen Ausübung des Anwaltsberufs unter ursprünglicher
Berufsbezeichnung, die nicht nur vorübergehend im Rahmen des freien
Dienstleistungsverkehrs (Art. 21 ff. BGFA) erfolgt.
Die Eintragung setzt ihrerseits eine Aufenthaltserlaubnis voraus (Art. 4 FZA in Verbindung mit Art. 12 ff. Anhang I zum
FZA; Urteil 2A.536/2003 vom 9. August 2004 E. 3.2.2). Daher liegt das Interesse
des Beschwerdeführers, auch nach Aufgabe des Domizils in der Stadt B._________
Ende Oktober 2009 in der Schweiz angemeldet zu bleiben, auf der Hand. Unter
diesem Aspekt hat die Meldung in der Gemeinde C.________ für die Frage nach dem
Ort des gewöhnlichen Aufenthalts im Sinne von Art. 1 lit. h der Verordnung
1408/71 kein grosses Gewicht […]”).
D’altra
parte la nozione di residenza abituale, di cui al regolamento (CE) 883/2004
(cfr. art. 1 lett. j), definita all’art. 11 del regolamento d’applicazione
987/2009 (cfr. consid. 2.5.) assimila la residenza al centro di interessi della
persona assicurata (DTF 142 V 590, consid. 6.2). Questa norma codifica gli
elementi elaborati dalla giurisprudenza europea che possono essere presi in
considerazione per determinare il centro degli interessi, come la durata e la
continuità della presenza sul territorio degli Stati membri o la situazione
familiare e i legami familiari (DTF 142 V 590, consid. 6.2; cfr., circa i
legami familiari, ma in un caso intracantonale, la sentenza 2C_935/2018 del 18
giugno 2019).
2.9
In
concreto, alla luce delle contestazioni dell’insorgente che mettono in dubbio
la conclusione dell’amministrazione secondo cui l’interessato negli anni
oggetto del contendere risiedeva abitualmente in Svizzera (cfr. art. 11
regolamento (CE) 987/2009), non è possibile confermare la decisione su
opposizione impugnata, in assenza di ulteriori accertamenti.
Considerato
lo svolgimento dell’attività lavorativa in due Stati, rilevato che
l’insorgente, coniugato, dopo aver preso domicilio in Svizzera il 15 giugno 2013,
si è trasferito a casa di un amico nel 2014 e sostiene che la moglie ed i tre
figli (nati nel __________) vivono in Italia, in un casa di proprietà della
moglie dove si reca regolarmente, che i figli frequentano le scuole in Italia,
che l’attività viene svolta un giorno e mezzo a settimana in Svizzera e per il
resto in Italia, dove conseguirebbe un reddito superiore e dove si occuperebbe di
molti più incarti rispetto alla Svizzera, non è ancora possibile concludere per
una residenza abituale nel nostro Paese ai sensi dell’art. 11 del regolamento
d’applicazione (CE) 987/2009 (cfr. per la nozione di residenza abituale: DTF
142.
V 590, consid. 6.2) senza aver prima effettuato ulteriori accertamenti atti
a stabilire dove si trova la residenza abituale dell’assicurato nel periodo
oggetto del contendere.
Inoltre,
in assenza di un coordinamento tra la Cassa di compensazione e l’istituzione
italiana, rammentato come le rettifiche con effetto retroattivo vanno in ogni
caso adottate con moderazione e sempre d’intesa con il servizio estero
competente (cfr. marg. 2094 DOA citata al consid. 2.6.3; in concreto è con
lettera del 21 agosto 2014 che la Cassa ha indicato all’assicurato un’affiliazione
retroattiva in Svizzera per l’intero reddito conseguito anche in Italia dal 1°
gennaio 2013 [doc. 26]), va applicata la procedura di cui all’art. 16 del
regolamento (CE) 987/2009 per stabilire il Paese competente ai sensi dell’art.
13.
del regolamento (CE) 883/2004 (DTF 144 V 210).
In
concreto la Cassa di compensazione, essendo stata informata dell’attività
indipendente dell’assicurato in entrambi gli Stati (doc. 31), deve a sua volta informare
l’istituzione competente italiana circa la legislazione da lei ritenuta
applicabile tenuto conto dell’art. 13 del regolamento (CE) 883/2004 e del
regolamento di applicazione (CE) 987/2009 (art. 16 cpv. 2 del regolamento (CE)
987/2009). Tale determinazione è provvisoria.
Essa
diventerà definitiva entro due mesi dalla data in cui sarà comunicata
all’istituzione italiana, salvo che entro la fine di tale periodo di due mesi
l’istituzione italiana informi la Cassa che non può ancora accettare la
determinazione o che ha parere diverso al riguardo (art. 16 cpv. 3 del
regolamento (CE) 987/2009).
Dagli
atti prodotti dal ricorrente emerge che l’istituzione italiana si è limitata,
nel 2013 e nel 2014, a chiedere il pagamento del contributo minimo,
rispettivamente ha apparentemente chiesto il pagamento dei contributi sociali
solo sulla base di quanto conseguito in Italia (doc. 6c e 20d).
Non
è stato rilasciato alcun attestato circa l’assoggettamento dell’intero reddito
conseguito in entrambi i Paesi in Italia.
La
Cassa di compensazione, ma solo il 29 marzo 2019, ha invece compilato e
sottoscritto il certificato “A1”, attestando che dal 1° gennaio 2013 si applica
la legislazione svizzera (doc. 12 b), allorché la “presa di domicilio”
in Svizzera è avvenuta al più presto il 15 giugno 2013 (cfr. anche doc. IX;
cfr. il marginale 1059 delle direttive sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG
[DIN] secondo cui se l’assicurato inizia a lavorare nel corso del mese, la
cassa di compensazione può fissare l’inizio dell’obbligo contributivo al primo
giorno del mese successivo).
Non
vi è tuttavia stata alcuna comunicazione diretta tra le istituzioni se non,
solo telefonicamente, il 2 agosto 2019 (cfr. doc. IX).
Se
dovesse sorgere una divergenza tra le istituzioni svizzere e italiane competenti
interessate, le stesse dovranno cercare un accordo conformemente alle
condizioni sopra indicate applicando l’articolo 6 del regolamento (CE) 987/2009
(art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009).
A
questo proposito, come visto, l’Alta Corte ha ritenuto che l’art. 16 cpv. 4 del
regolamento (CE) 987/2009 prevede che quando vi è incertezza circa la
legislazione applicabile ed è necessaria una coordinazione tra le autorità
competenti di più Stati membri, occorre applicare i criteri di cui all’art. 6
del regolamento (CE) 987/2009.
Pendente
la procedura di cui all’art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009, la
persona interessata sarà assoggettata provvisoriamente alle norme dello Stato
competente secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. a-c del regolamento (CE) 987/2009.
Considerato che la lettera b non può essere applicata poiché è controversa la
questione di sapere anche qual è il Paese di residenza abituale della persona
assicurata, va applicata in via analogica la lettera c (DTF 144 V 210, consid.
7.2.2
) secondo cui la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla
legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo
l’applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati
membri.
Alla
luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere
annullata e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione per determinare la
residenza abituale del ricorrente nel 2013 e nel 2014 e per dare immediato
avvio alla procedura di cui all’art. 16 del regolamento (CE) 987/2009.
Nell’ambito di tale procedura occorrerà stabilire sia il Paese competente sia,
se sarà accertata la residenza abituale in Svizzera, la data a partire dalla
quale l’insorgente va considerato quale residente nel nostro Paese e dunque
assoggettato nel nostro Paese sull’integralità dei redditi conseguiti in Italia
e in Svizzera.
Alla
luce dell’esito del ricorso non è necessario assumere le prove richieste dal
ricorrente e segnatamente sentire quali testi l’avv. __________, di __________,
collaboratrice del ricorrente e __________ suo fiduciario (doc. V).
All’insorgente, rappresentato da un
avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA). Il rinvio con
esito aperto equivale a piena vittoria (DTF 137 V 210 consid. 7.1; sentenza
8C_23/2019 del 6 agosto 2019, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa
di compensazione affinché proceda come ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al
ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti