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30.2019.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 novembre 2019Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti, senza alcun compenso aggiuntivo alla mercede pattuita, come

l’appaltatore con il committente. La ricorrente afferma che nel caso del

rapporto con la società e del cantiere sito a __________ oggetto __________, i

due lavoratori hanno agito congiuntamente come consorzio e la relativa offerta

è stata formulata da __________. Essi operano in perfetta autonomia e libertà e

possono organizzare il loro lavoro sia dal punto di vista materiale che

temporale. Non sono inseriti nell’organizzazione aziendale altrui e non

ricevono istruzioni dalla ricorrente. Il loro operato viene controllato dal

committente. Non ricevono né vitto, né alloggio e si spostano dall’Italia con i

loro mezzi che portano le loro insegne. L’insorgente sostiene che la Cassa non

avrebbe svolto alcun accertamento particolare, come vuole invece l’art. 43 cpv.

1 LPGA, ma avrebbe applicato un sillogismo, dando per acquisiti fatti mai

assodati e ritenuti aprioristicamente scontati. La società contesta inoltre i

verbali di controllo __________ e chiede di sentire quali testi __________ e __________

affinché possano riferire in dettaglio come veniva svolta la collaborazione e

fornire altre delucidazioni sulle loro attività in Ticino e in Italia. La

ricorrente chiede di poter partecipare a tutti gli atti istruttori in

contraddittorio, al fine di garantire il suo diritto di essere sentita, afferma

di non rinunciare a nessuno dei diritti formali garantiti dalla CEDU o dalla

Costituzione federale o cantonale, se non previo consenso e chiede che le prove

vengano assunte in sede di pubblico dibattimento.

1.5. Con risposta del 27 maggio

2019, cui ha allegato l’intero incarto (cfr. doc. III, pag. 7), la Cassa

propone la reiezione del ricorso, rilevando, a titolo abbondanziale, che la

società ricorrente per il tramite del suo gerente, __________, nell’ambito di

una procedura avviata __________ e sfociata in un decreto d’accusa cresciuto in

giudicato, ha accettato che le prestazioni di __________ e __________ fossero

qualificate quale attività dipendente (doc. III).

1.6. Con replica del 24 giugno

2019 l’insorgente ha ribadito la sua posizione ed ha chiesto l’audizione di __________,

rilevando che parte al procedimento sfociato nel decreto d’accusa non era la

ricorrente bensì __________, che le risultanze del procedimento non vincolano

il Tribunale e che __________ intende spiegare come e perché si è giunti, nel

contesto della relativa udienza presso la Pretura Penale, a ritirare l’opposizione

in quanto consigliato ad accettare la sanzione di CHF 500 per chiudere la

pratica (doc. VII).

1.7. Il 4 luglio 2019 il TCA ha

richiamato __________ l’intero incarto sfociato nel decreto di accusa nei

confronti di __________ per aver impiegato __________ e __________ in __________

senza aver notificato la presenza dei lavoratori sul territorio quali

dipendenti (doc. X). La documentazione è pervenuta l’8 luglio 2019 (doc. XI).

1.8. Il 30 luglio 2019 __________,

l’avv. RA 1 in rappresentanza della ricorrente e la Cassa di compensazione sono

stati sentiti nel corso di un’udienza da cui è emerso:

" Le parti

danno atto di non disporre di ulteriore documentazione da produrre.

Il giudice informa le parti di avere acquisito __________ gli atti

completi relativi al decreto d’accusa di __________ che è stato oggetto di

opposizione il 30.8.2017 e successivo ritiro della stessa e quindi declaratoria

di crescita in giudicato da parte del Presidente della Pretura Penale il

9.11.2017.

Il giudice informa le parti che la quasi totalità degli atti

formanti l’inc. __________ è già contenuta negli atti prodotti dalla Cassa.

Informa comunque entrambe le parti che il plico acquisito (doc. XI) è a

disposizione delle parti per la lettura sino al 19 del prossimo mese di agosto.

Il sig. __________ ribadisce in questa sede che i due

collaboratori cui ha fatto capo sono due subappaltatori cui egli ha delegato

l’esecuzione di determinati lavori, solo loro erano presenti sui cantieri

perché è prassi dalla RI 1, in presenza di un subappalto, delegare interamente

il lavoro senza la collaborazione di dipendenti fissi. In altri termini quel

lavoro è determinato e delegato e subappaltato a terzi e solo questi terzi se

ne occupano. È possibile invece che sul medesimo cantiere vi siano

collaboratori della RI 1 che si occupano però di altri lavori. È precisato che

vi sono inoltre altre aziende, locali, cui la RI 1 delega o subappalta attività

sui cantieri.

Il giudice chiede al sig. __________, alla luce di quanto ha

appena indicato di motivare il ritiro dell’opposizione __________. Il sig. __________

precisa che è stato a __________, ha conferito con il Presidente della Corte e

ha ritirato l’opposizione per ignoranza e perchè si è difeso da solo. Lo ha

fatto per ragioni di spese ossia per evitare di inutili costi senza pensare

alle conseguenze che avrebbe potuto avere in ambito AVS. Il sig. __________

precisa che è stato indotto dal Giudice a ritenere il caso una bagatella che

poteva essere sistemata con il ritiro dell’opposizione.

In merito al fatto che i signori __________ e __________ svolgano

un’attività autonoma in Italia e possibilmente anche in Svizzera la Cassa non

ha rilievi. Non è contestata questa loro attività oggetto dell’esame

dell’amministrazione è il rapporto specifico in essere negli anni 2016 e 2017

con la __________.

Per quanto attiene invece l’importanza economica della

remunerazione percepita da __________ e __________ non sono elevate

contestazioni da parte della Cassa in merito a quanto sostenuto in sede di ricorso.

Le parti danno atto che gli introiti qui in discussione non

costituiscono la sola fonte di sostentamento e di reddito dei sig.ri __________

e __________.

La Cassa ribadisce dal canto suo invece il rapporto di dipendenza

dalla RI 1 per i sig.ri __________ e __________ alla luce del fatto che essi

hanno utilizzato materiale fornito dall’azienda, eseguivano disposizioni

dell’azienda, non avevano contatto diretto e neppure incarichi da parte di

committenti beneficiari del lavoro, responsabile di eventuale loro

manchevolezza sarebbe stata la RI 1.

La Cassa rimanda a quanto acquisito __________ e quanto dichiarato

da __________ e __________ in quella sede.

Per gli anni 2018, 2019 il sig. __________ precisa di avere

ulteriormente fatto capo ai due collaboratori citati notificandoli come

dipendenti alla luce di come gli era stato indicato dal sig. __________ e ciò

per evitare il ripetersi di contenziosi.

L’avv. RA 1 evidenzia in questa sede la buona fede del suo cliente

sig. __________ e la sua sprovvedutezza in ambito assicurativo sociale

rispettivamente penale per cui si è ritrovato a ritirare un’opposizione ad un

decreto d’accusa senza ponderare le conseguenze concrete di questo suo agire.

La Cassa evidenzia come nel caso di specie non fossero presenti

elementi tali da giustificare una contrazione degli importi ripresi a fronte di

spese perchè i due collaboratori erano stanziali e fissi sul cantiere

La ricorrente, alla luce delle emergenze dibattimentali e

processuali in genere rinuncia all’audizione dei sig.ri __________ e __________

inizialmente chiesta. Ribadisce comunque le sue conclusioni e il suo petitum.”

(doc. XII)

1.9. Con decreto del 22 agosto

2019 il TCA ha stralciato dai ruoli, in quanto priva di oggetto, l’istanza di

ripristino dell’effetto sospensivo ed ha chiamato in causa __________ e __________,

assegnando loro un termine per pronunciarsi in merito alla fattispecie e per

produrre un’attestazione dell’INPS secondo cui sui redditi conseguiti in

Svizzera per la RI 1 nel 2016 e nel 2017 sono stati versati gli oneri sociali

in Italia (doc. XIII).

1.10. __________ (doc. XV) e __________

(doc. XIV), hanno preso posizione con scritti del 2 ottobre 2019, cui hanno

allegato ulteriore documentazione. Chiamate ad esprimersi in merito, la Cassa

ha prodotto osservazioni il 18 ottobre 2019 (doc. XVII), mentre la ricorrente è

rimasta silente. Lo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso per

conoscenza a __________, __________ e RI 1 il 21 ottobre 2019 (doc. XVIII).

Considerandi

2.1

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se __________ e __________, nel 2016 e

nel 2017, vanno qualificati quali dipendenti della RI 1 oppure se vanno ritenuti

quali indipendenti.

2.2

La

Cassa ha accertato la posizione assicurativa di due cittadini italiani (cfr.

certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile

all’interessato; allegati doc. XI), domiciliati in Italia, che hanno lavorato

per una società con sede in Svizzera.

Va quindi preliminarmente

stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Secondo l'art. 153a cpv. 1

LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2016, per le persone designate

nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni

previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo

d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

a. l'Accordo del 21

giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,

nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 e del 28 maggio 2008 relativi

all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo

allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata;

b. la Convenzione

del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella

versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo

allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n.

574/72 nella loro versione aggiornata.

L'art. 153a cpv. 2 LAVS prevede

che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell'espressione “Stati

membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è

applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Secondo l’art. 153a cpv. 1 LAVS

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, ai cittadini svizzeri o di uno Stato

membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in

materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri

dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno

Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste

persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della

presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione

vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21

giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone

(Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a. regolamento (CE) n.

883/2004;

b. regolamento (CE) n.

987/2009;

c. regolamento (CE) n. 1408/71;

d. regolamento (CE) n. 574/72.

L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede

le norme applicabili ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del

Principato del Liechtenstein.

Secondo l’art. 153a cpv. 3

LAVS, il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione

europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica

dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e

dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

Per l’art. 153a cpv. 4 LAVS le

espressioni “Stati membri dell’Unione europea”, “Stati membri della Comunità

europea”, “Stati dell’Unione europea” e “Stati della Comunità europea”

designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle

persone.

A

questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti

applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013

del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del

Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto

dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le

Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013

del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).

Il

Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere

alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF

138.

V 392 consid. 4.1.3).

Questi

regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012

pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS

0831.109.268

; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle

Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement

aux assurances sociales” in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12

agosto 2015 consid. 3.1).

2.3

La

Cassa ha accertato la posizione assicurativa di due cittadini italiani residenti

in Italia, che hanno lavorato per una società con sede in Svizzera nel 2016 e

nel 2017.

Ratione temporis sono pertanto

applicabili sia l'ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova versione

(cfr. DTF 144 V 201; sentenza del 25 gennaio 2007,

C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF

130.

V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27

febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5

[sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza

della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.

I-1343, punto 45; cfr. anche sentenza 30.2014.9 del 16 ottobre 2014).

L'ALC ed il regolamento si

applicano pure ratione personae. Gli interessati sono di nazionalità italiana e

pertanto cittadini di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).

Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché gli

assicurati, residenti in Italia, hanno lavorato in Svizzera (cfr. anche

sentenza 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014 e sentenza 30.2017.8+15 del 17 luglio

2017).

La presente vertenza ricade

anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.

883/2004.

Quest'ultimo si applica infatti

a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità

assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e)

le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e

malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di

disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le

prestazioni familiari (art. 3 n. 1).

In concreto trovano pertanto

applicazione sia le norme dell'ALC sia del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr.

anche sentenze 30.2017.24+27 del 16 ottobre 2017, 30.2017.8+15 del 17 luglio

2017.

e 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014).

2.4

Per

“attività subordinata” e “attività autonoma” ai sensi dell'art. 1 lett. a e b

del regolamento (CE) n. 883/2004, si devono intendere le attività lavorative

che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato

membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (cfr. DTF 144 V 201;

sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2; sentenze 30.2017.24+27

del 16 ottobre 2017, 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; sentenza 30.2014.9+12 del

16.

ottobre 2014).

L'assoggettamento delle persone

che lavorano in più Stati dipende dal tipo di attività esercitata (dipendente o

indipendente). Lo status contributivo (lavoratori dipendenti o indipendenti) si

determina in base al diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l'attività

lucrativa.

Sono segnatamente considerati

quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione

obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale

destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I

667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l'Union

européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).

La Corte di Giustizia delle

Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore deve essere

definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in

considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la

caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una

persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un'altra persona e sotto

la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali

percepisce una rimunerazione (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid.

6.4

).

Sono più in generale da

considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V

395.

consid. 3.2), indipendentemente dalla loro denominazione e dall'esercizio

(attuale) di un'attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai

sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri

(sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).

2.5

L'art.

11.

par. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in

funzione delle regole previste dagli art. 11 par. 2

a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le

disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris;

art. 11 par. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004).

L'art. 11 del regolamento (CE)

n. 883/2004 prevede:

"1. Le persone alle quali

si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un

singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente

titolo.

2.

Ai fini dell'applicazione

del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo

o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa

autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si

applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle

rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni

in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

3.

Fatti salvi gli articoli 12-16:

a) una persona che esercita

un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro;

b) un pubblico dipendente è

soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene

l'amministrazione da cui egli dipende;

c) una persona che riceva

indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65

in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla

legislazione di detto Stato membro;

d) una persona chiamata o

richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro;

e) qualsiasi altra persona che

non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla

legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni

del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in

virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri."

Per l'art. 13 del

regolamento (CE) 883/2004:

"

1.

La persona che esercita

abitualmente un'attività subordinata in due

o più Stati membri è soggetta:

a)

alla legislazione dello Stato membro di

residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato

membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria

sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure

b)

alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa

o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa

non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di

residenza.

2.

La persona che esercita

abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è

soggetta:

a)

alla legislazione dello Stato membro di residenza se

esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure

b)

alla legislazione dello Stato membro in cui si trova

il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati

membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.

3.

La persona che esercita abitualmente

un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri

è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività

subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri,

alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.

4.

Una persona occupata in

qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività

subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla

legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui

essa dipende.

5.

Le persone di cui ai

paragrafi 1-4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di

queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività

subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello

Stato membro in questione."

Anche

le Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) stabiliscono al N.

2016.

che l'ALC prevede l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato

(art. 11 par. 1 regolamento (CE) n. 883/2004).

Questa regola non si applica

alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno

Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni

di sicurezza sociale oppure la LAVS.

2.6

Come

visto, per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le

attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa

previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività vengono

svolte (sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2).

In

concreto, è pacifico che __________ e __________ sono affiliati quali

indipendenti in Italia. Essi, secondo le loro affermazioni, svolgono

un’attività indipendente anche in Svizzera.

Da

parte sua la Cassa sostiene che l’attività svolta in favore della società

ricorrente è di natura dipendente. Ciò che avrebbe come conseguenza

l’assoggettamento dell’intero reddito conseguito in Svizzera visto che non

esercitano un’attività subordinata in Italia (cfr. art. 13 cpv. 3 regolamento

883/04; cfr. per un caso di un’attività indipendente svolta sia in Svizzera sia

in un Paese dell’UE [Germania]: DTF 144 V 201; per un caso di attività

dipendente svolta sia in Svizzera sia in un Paese dell’UE [Germania]: sentenza 9C_539/2018

del 29 gennaio 2019).

Per

stabilire la qualifica dell’attività svolta in favore della società ricorrente in

Svizzera e dunque per definire lo Stato nel quale va assoggettato il reddito così

conseguito nel 2016 e nel 2017 occorre applicare il diritto svizzero (sentenza

9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2).

2.7

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art.

3.

cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione

dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano

un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da

qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è

considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di

un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di

lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi

per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12

aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;

sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite

costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di

contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 144 V 111).

2.8

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale

dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF

144.

V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid.

3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi

citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi

predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.9

Secondo

la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V

169.

e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri

caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una

certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di

personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il

rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato

dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC

1986.

pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di

un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio

conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi

sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo,

non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che

è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982

pag. 208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,

vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.

34.

segg.; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza

(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;

RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che

nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi

in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.10

Il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o

indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione

avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra

categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata

dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in

quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona

che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale

definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.11. Nella più recente

giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente

che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività

indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale

(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H

155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da

anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere

del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che

la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa

fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla

complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In

linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di

lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di

vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale

specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata

in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,

consid. 3.2 con riferimenti).

A

questo proposito il TF ha recentemente rammentato che “il rischio economico

dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in

perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o

comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).

La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza

di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera

investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e

delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio

conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i

propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.

5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento

alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi

principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme

e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le

attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che

prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.

4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;

sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove

gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si

equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui

occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano

contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo

mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.

2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il

medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività

per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera

differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF

119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4,

sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

2.12. In

concreto con decreto di accusa del 25 agosto 2017 __________ ha proposto la

condanna di __________, socio e gerente della società ricorrente, al pagamento

di una multa di CHF 500, poiché ritenuto colpevole di infrazione all’Ordinanza

sull’introduzione della libera circolazione delle persone, per avere impiegato __________

e __________ in __________ senza avere notificato la presenza dei lavoratori

sul territorio quali dipendenti (doc. XI/ 6 __________).

Il

decreto è cresciuto in giudicato in seguito al ritiro dell’opposizione nel

corso dell’udienza del 9 novembre 2017 tenutasi innanzi al Presidente della

Pretura penale. Va qui pure rilevato che nella presa di posizione del 6 ottobre

2017 all’opposizione inoltrata da __________, __________ ha evidenziato che nel

caso di specie si è trattato di una notifica scorretta (annuncio come

indipendente invece di un’assunzione di impiego) e non di una mancata notifica.

Ciò che ha permesso di eseguire il controllo. Ritenuto come il fenomeno degli

pseudo-indipendenti permette agli interessati di sfuggire alle norme di

protezione del diritto del lavoro e del diritto delle assicurazioni sociali, __________

ha considerato la multa di CHF 500 confacente e proporzionata alle circostanze

del caso di specie.

La

società ricorrente contesta che la condanna del suo socio e gerente possa avere

un’incidenza nella qualifica dell’attività svolta nell’ambito della presente

procedura.

Questo

Tribunale, alla luce della circostanza che, come si vedrà in seguito, la

qualifica eseguita dall’amministrazione è corretta, indipendentemente da quanto

stabilito in ambito penale, ritiene che la questione non meriti particolare

approfondimento.

Va

comunque abbondanzialmente rilevato che il giudice delle assicurazioni sociali

non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né

per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel

che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta

dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti

accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano

convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive

di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_750/2013 del 23

ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U

87, p. 56).

A

questo proposito con sentenza 8C_242/2015 del 19 gennaio 2016, in ambito di

assicurazione contro gli infortuni, dove era in discussione la “decurtazione

del 50% delle prestazioni in contanti erogate a favore della persona assicurata

decisa dall’assicuratore a norma dell’art. 49 cpv. 2 OAINF” (cfr. consid.

2), in un caso in cui il ricorrente aveva chiesto la sospensione della

procedura in attesa dell’esito del procedimento penale, il Tribunale federale

ha affermato, al consid. 4.3 che “il giudice delle assicurazioni sociali non

è generalmente legato da una sentenza penale, pertanto una sospensione si

giustifica solo in casi del tutto eccezionali”.

Cfr.

invece, per quanto concerne l’incidenza del giudizio penale nei casi in cui è

in discussione, segnatamente, una richiesta di restituzione od il prolungamento

della prescrizione, la giurisprudenza riassunta nella sentenza 36.2017.24+ 27

del 16 ottobre 2017, al consid. 2.11.

2.13. In

concreto, alla luce della giurisprudenza, della documentazione prodotta dalle

parti ed acquisita dal Tribunale e dell’udienza tenutasi il 30 luglio 2019,

questo Tribunale deve confermare la qualifica effettuata dall’amministrazione secondo

cui __________, nato nel __________, e __________, nato nel __________, quando

hanno lavorato per la società ricorrente nel biennio 2016-2017, sono stati

dipendenti della RI 1.

Dalle

verifiche effettuate __________ nel febbraio 2017 sul cantiere di __________ a __________

(cfr. doc. 38 e doc. XI [plico documenti __________]) e nel marzo 2017 in __________

(doc. 39 e doc. XI), emerge con estrema limpidità la tipica subordinazione organizzativa

caratteristica del contratto di lavoro e l’assenza di qualsiasi rischio economico

ed imprenditoriale assunto dagli interessati.

Nel

dettaglio, per quanto concerne __________, nel rapporto di ispezione del 13

febbraio 2017 __________, relativo al controllo eseguito una settimana prima

presso il cantiere di __________, in __________, figura che l’interessato,

intento ad eseguire le rifiniture esterne delle facciate di un’abitazione in

fase di ristrutturazione, ha dichiarato “di fornire unicamente la

prestazione di manodopera per conto della ditta ticinese appaltante e

fornitrice del materiale “RI 1”.”

Dagli

accertamenti effettuati sul posto e “da quanto dichiarato sul questionario è

emerso che il sig. __________ non ha conosciuto il committente prima

dell’inizio dei lavori, infatti una volta in cantiere si presenta come

dipendente della ditta ticinese […]” (plico doc. XI/1).

Lo

stesso __________, pittore, che aveva notificato la sua attività come

indipendente, nel “foglio di controllo per la verifica dell’attività

lucrativa indipendente sul luogo di lavoro” da lui sottoscritto il 6

febbraio 2017 in seguito al citato controllo (doc. 38), alla questione di

sapere chi impartisce istruzioni per il suo lavoro, se riceve istruzioni o

piani di esecuzione e chi stabilisce l’entità del suo lavoro, ha risposto: “RI

1 sig. __________ […]” (doc. 38). Circa il nominativo della persona che

lo coordina o lo istruisce ha ribadito: “__________”.

Alla

domanda: chi stabilisce i suoi orari di lavoro (orario di inizio, tempo libero,

ecc.), ha lasciato in bianco l’apposito spazio inerente la risposta “autonomamente”

ed ha indicato il nome della “RI 1”.

Alla

questione di sapere se deve rispettare dei termini di consegna “es. inizio /

fine lavori” ha risposto affermativamente. Circa le ore lavorative

giornaliere ha indicato “8” e relativamente al numero di giorni lavorati

per “questo mandato”, ha risposto “6”. Egli ha poi precisato di

collaborare con altre persone nell’ambito di questo lavoro, citando il nome di

un dipendente della società ricorrente (doc. 38, pag. 2) ed ha affermato di

aver ricevuto il lavoro dalla RI 1 e meglio dal suo titolare __________.

Alla

domanda relativa alla persona che gli mette a disposizione il materiale da

lavoro, ha risposto: “RI 1”, mentre ha precisato di mettere a disposizione lui

stesso gli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività.

Egli

ha affermato di emettere le fatture direttamente alla società ricorrente (ha

lasciato in bianco le risposte: “committente della costruzione”, “altro

committente” e “altro lavoratore indipendente”) e di presentarsi al

committente come “dipendente della RI 1”, e non come “lavoratore

autonomo”.

Alla

questione di sapere chi risponde di eventuali difetti di esecuzione, ha indicato

la società ricorrente.

Infine

ha precisato di essere pagato all’ora e di non lavorare in subappalto.

Agli

atti, oltre al certificato A1 ed alla visura camerale della sua impresa

individuale, l’interessato ha prodotto le fatture emesse nei confronti della

società ricorrente per i lavori svolti a __________.

__________

è stato controllato anche sul cantiere di __________. Dal rapporto di ispezione

del 30 marzo 2017 __________, relativo al controllo del 29 marzo 2017, emerge

che l’interessato stava eseguendo la tinteggiatura di un appartamento privato. L’ispettore

ha annotato che __________ ha dichiarato di fornire una prestazione “per

conto della ditta svizzera “RI 1” di __________, dove quest’ultima, oltre a

fornire tutto il materiale occorrente ha ricevuto l’appalto direttamente dalla

committenza. __________ viene diretto a livello d’esecuzione lavori dalla “RI 1”

(doc. XI/2).

Anche

in questo caso lo stesso __________ alla questione di sapere chi impartisce

istruzioni per il lavoro e chi stabilisce l’entità del lavoro, ha indicato il

nome della società ricorrente, precisando che la persona che lo istruisce e lo

coordina è __________ (doc. 40).

Egli

ha affermato di dover rispettare termini di consegna, pur sostenendo di poter

stabilire liberamente gli orari di lavoro.

Per

questa attività ha indicato di collaborare con __________ ed ha confermato di

aver ricevuto il lavoro direttamente dalla RI 1, la quale gli mette a

disposizione il materiale da lavoro.

Come

nel caso precedente, gli strumenti necessari per l’attività professionale sono

invece quelli personali.

__________

ha rilevato di emettere le fatture per i lavori svolti intestandole alla

società ricorrente e di presentarsi al committente non come lavoratore autonomo

ma quale dipendente della RI 1, la quale risponde di eventuali difetti

d’esecuzione.

Infine

l’interessato ha affermato di non lavorare in subappalto ed ha prodotto le

fatture emesse.

Anche

__________, titolare della “__________”, è stato controllato il 23 marzo 2017

presso il cantiere di __________ (doc. XI/3). Dal rapporto di ispezione si

evince che l’interessato stava eseguendo la tinteggiatura all’interno di un

appartamento privato. L’ispettore ha rilevato che “egli mi dichiara di

fornire una prestazione di manodopera per conto della ditta svizzera “RI 1””

(doc. XI/3).

__________,

nel “foglio di controllo per la verifica dell’attività lucrativa

indipendente sul luogo di lavoro” alla questione di sapere chi gli

impartisce le istruzioni e chi ne stabilisce l’entità, ha risposto: “RI 1, […]”

(doc. 39). Circa il nominativo della persona che lo coordina e lo istruisce ha

indicato __________ ed ha affermato di dover rispettare i termini di consegna,

pur potendo stabilire liberamente il suo orario di lavoro.

Egli

ha precisato di collaborare, per questo mandato, con __________, di aver

ricevuto il mandato dalla società ricorrente, la quale gli mette a disposizione

il materiale da lavoro.

Gli

strumenti necessari sono invece quelli personali. L’interessato ha poi affermato

di emettere le fatture intestandole alla RI 1 e di presentarsi al committente a

nome e per conto di tale società, la quale risponde in caso di difetti di

esecuzione. Viene retribuito con paga oraria.

Egli

ha prodotto il formulario A1 e le fatture emesse.

Le

situazioni di __________ e di __________ sono simili e il contenuto delle

risposte contenute nel “foglio di controllo per la verifica dell’attività

lucrativa indipendente sul luogo di lavoro” non è stato specificatamente

contestato con le loro prese di posizione (cfr. doc. XIV e XV, dove, “visti

gli atti di causa”, si sono limitati a ribadire e confermare la posizione

della ricorrente).

Per

i lavori svolti in favore della società ricorrente non hanno operato nessun

investimento importante, non hanno subito alcuna perdita, non hanno sopportato

alcun rischio d’incasso e delcredere, non hanno agito in nome e per proprio

conto, non si sono procurati da soli i mandati e non hanno occupato personale (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 con

riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Il

rapporto di subordinazione nei confronti della società ricorrente è palese. Le

istruzioni, i piani di esecuzione, l’entità del lavoro sono stati forniti dal

socio e gerente della RI 1, il quale ha coordinato il loro lavoro, ha chiesto

loro di rispettare i termini di consegna ed ha messo loro a disposizione il

materiale da lavoro. Le fatture sono state emesse direttamente alla società e

non al committente, al quale si sono loro stessi presentati come dipendenti

della RI 1. In caso di difetti di esecuzione rispondeva la società ricorrente

per la quale hanno affermato di non lavorare in subappalto (doc. 38, 39 e 40).

La

sola circostanza che potevano liberamente scegliere gli orari di lavoro,

dovendo comunque svolgere un’attività di 8 ore al giorno, non significa

necessariamente che si trattava di un’attività indipendente (sentenza

9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 e sentenza 9C_1062/2010 del 5 luglio 2011,

consid. 7.2)

Gli elementi in favore di un’attività dipendente (segnatamente: rapporto

di subordinazione, assenza di rischio economico, prestito di manodopera in

favore di una società del medesimo ramo in cui viene svolta l’attività) sono nettamente preponderanti rispetto ai pochi elementi in favore di

un’attività indipendente (iscrizione in Italia con la loro ditta, spostamenti

con mezzi propri che portano le loro insegne) e non vi è nessun motivo per

ritenere che per i lavori eseguiti nel 2016 la situazione sia stata differente.

Certo,

gli interessati sono iscritti quali lavoratori autonomi in Italia, dove versano

i contributi per i lavori ivi svolti, ed affermano di aver esercitato la loro

attività indipendente in Svizzera per altri committenti e di aver conseguito un

importo minimo con il lavoro svolto per la ricorrente rispetto all’introito

globale.

Ciò

non è tuttavia sufficiente per sovvertire l’esito della procedura.

Il TF ha infatti più volte rammentato che la qualifica

dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente

formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale

dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un

assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come

tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale

dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività

lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione.

Quanto alla circostanza

sollevata dall’insorgente e sottolineata dai chiamati in causa secondo cui sui

redditi ripresi dalla Cassa sarebbero già stati pagati i contributi in Italia,

va rilevato che anche se così fosse, ciò non permetterebbe loro di evitare l’assoggettamento

in Svizzera. Infatti, come visto, l’art. 13 cpv. 3 del regolamento 883/04

prevede che la persona che esercita abitualmente

un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri,

come in concreto, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui

esercita un'attività subordinata, ossia, nel caso di specie, in Svizzera.

2.14. In sede di udienza l’insorgente ha

fatto valere la sua buona fede e la sua sprovvedutezza in ambito di

assicurazioni sociali (doc. XII).

Secondo

la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono

obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio

contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta

nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti

della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti,

(c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta

egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando

l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico

(DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi

rinvii).

Questi

principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la

condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che

l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o

che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra

informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid.

5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

In

concreto non vi sono gli estremi per ritenere la buona fede della società

ricorrente giacché l’amministrazione non ha fornito alcuna informazione errata,

né ha omesso di fornire informazioni all’insorgente.

2.15. Con il ricorso (doc. I) e con la

replica (doc. VII) la ricorrente ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove, e

meglio: edizione __________ delle notifiche come indipendenti di __________ e __________;

richiamo dell’incarto presso la cassa di compensazione, audizione quali testi

di __________ e __________ (doc. I) ed audizione di __________ (doc. VII)

Il TCA ha richiamato __________

l’incarto inerente la procedura sfociata nell’emissione del decreto d’accusa

del 25 agosto 2017 nei confronti di __________ (incarto __________) e nel corso

dell’udienza il Giudice delegato ha informato le parti che la quasi totalità

degli atti formanti l’inc. __________ è già contenuta negli atti prodotti dalla

Cassa e l’ha messo a disposizione delle parti sino al 19 agosto 2019 (doc.

XII). La Cassa da parte sua, con la risposta di causa, ha prodotto l’incarto

completo (doc. III, pag. 7).

Le parti e __________ sono inoltre

stati sentiti innanzi al TCA il 30 luglio 2019 (doc. XII).

Questo TCA ritiene invece

superfluo richiamare dal __________ __________ tutte le notifiche come

indipendenti inoltrate da __________ e __________, ritenuto che, come detto in

precedenza, ogni singolo rapporto assicurativo va valutato autonomamente e non

è contestato che entrambi i chiamati in causa abbiano svolto pure attività

indipendenti.

Questo Tribunale, ritenuto che i fatti sono stati comprovati e nessun

provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezzamento,

rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21

novembre 2016, consid. 6.2).

A

questo proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.16. Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione

su opposizione impugnata va confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti