30.2019.13
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13 novembre 2019Italiano45 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2019.13+23-24
cs
Lugano
13 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 marzo 2019 emanata da
parti chiamate in causa:
CO 1
1. __________
2. __________
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. In seguito ad un controllo,
ai sensi degli art. 162 e seguenti OAVS, avvenuto il 17 dicembre 2018 (doc. 1),
presso la RI 1, per il periodo dal 1° giugno 2015 al 31 dicembre 2017,
l’ispettrice della Cassa CO 1 ha ripreso un importo complessivo di CHF 49'759,
compresi CHF 14'634 per il lavoro svolto da __________ e CHF 32'446 per
l’attività esercitata da __________ nel biennio 2016-2017.
1.2. Con decisione di tassazione
d’ufficio del 18 febbraio 2019 la Cassa di compensazione ha fissato in CHF
8'121.90 i contributi sociali complessivi dovuti dalla RI 1 (doc. 44).
1.3. In seguito alle contestazioni
sollevate dalla società, che ha sostenuto che __________ e __________, attivi
quali indipendenti in Italia, non avrebbero potuto essere considerati
dipendenti della RI 1, l’amministrazione, con decisione su opposizione del 27
marzo 2019, ha confermato la ripresa (doc. 46).
1.4. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo
in via provvisionale il conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso, in via
principale l’annullamento della decisione impugnata, il rinvio dell’incarto
all’amministrazione per effettuare gli accertamenti necessari e la concessione,
prima di procedere a tali atti istruttori, di visionare tutto l’incarto della
Cassa ed in via subordinata l’annullamento della decisione impugnata con
l’accertamento dello statuto di indipendenti di __________ e __________ e
l’emanazione di una nuova decisione (doc. I).
La ricorrente, che
richiama l’intero incarto della Cassa di compensazione e chiede l’edizione
presso __________ di tutte le notifiche effettuate da __________ (in __________)
e __________ (in __________), sostiene che questi due lavoratori hanno svolto
un’attività indipendente e non possono essere ritenuti dipendenti della RI 1,
poiché sono attivi come indipendenti per numerosi clienti in territorio
italiano e svizzero.
Nel dettaglio, la
ricorrente rileva che __________ è iscritto alla camera di Commercio nel
registro imprese come “impresa individuale”, oltre ad avere una propria
posizione fiscale IVA indipendente in Italia. È registrato all’INPS per il
pagamento dei contributi pensionistici ed ha una propria ragione sociale. __________
è iscritto come ditta individuale, ha una posizione IVA indipendente in Italia
ed è iscritto all’INPS.
Non esistono tra le parti
divieti di concorrenza o obblighi di fedeltà tipici dei contratti di lavoro
subordinato. Entrambi hanno prestato la loro opera come indipendenti, perlomeno
nel 2016, presso altri committenti e cantieri. Essi, in ragione della loro
qualifica personale di indipendenti, operano sia in Ticino presso varie ditte,
sia, in modo prevalente e durante tutto l’anno, in Italia, luogo del loro
domicilio. La ricorrente evidenzia come nel 2017 __________ ha conseguito un
reddito di oltre Euro 36'000.
L’insorgente sostiene che __________
e __________ hanno già assoggettato all’INPS gli importi percepiti dalla RI 1,
quindi l’assoggettamento all’AVS comporterebbe un doppione. Essi avevano
infatti prodotto i moduli A1 come lavoratori autonomi. Secondo la società il
rischio economico era a carico dei due lavoratori, poiché gli attrezzi ed il
materiale da lavoro erano di loro proprietà, tranne in un’occasione quando è
stato fornito dalla ricorrente per problemi di sdoganamento e di doppia
imposizione IVA. Se il lavoro non era eseguito a regola d’arte, spettava loro eliminare
Fatti
i difetti, senza alcun compenso aggiuntivo alla mercede pattuita, come
l’appaltatore con il committente. La ricorrente afferma che nel caso del
rapporto con la società e del cantiere sito a __________ oggetto __________, i
due lavoratori hanno agito congiuntamente come consorzio e la relativa offerta
è stata formulata da __________. Essi operano in perfetta autonomia e libertà e
possono organizzare il loro lavoro sia dal punto di vista materiale che
temporale. Non sono inseriti nell’organizzazione aziendale altrui e non
ricevono istruzioni dalla ricorrente. Il loro operato viene controllato dal
committente. Non ricevono né vitto, né alloggio e si spostano dall’Italia con i
loro mezzi che portano le loro insegne. L’insorgente sostiene che la Cassa non
avrebbe svolto alcun accertamento particolare, come vuole invece l’art. 43 cpv.
1 LPGA, ma avrebbe applicato un sillogismo, dando per acquisiti fatti mai
assodati e ritenuti aprioristicamente scontati. La società contesta inoltre i
verbali di controllo __________ e chiede di sentire quali testi __________ e __________
affinché possano riferire in dettaglio come veniva svolta la collaborazione e
fornire altre delucidazioni sulle loro attività in Ticino e in Italia. La
ricorrente chiede di poter partecipare a tutti gli atti istruttori in
contraddittorio, al fine di garantire il suo diritto di essere sentita, afferma
di non rinunciare a nessuno dei diritti formali garantiti dalla CEDU o dalla
Costituzione federale o cantonale, se non previo consenso e chiede che le prove
vengano assunte in sede di pubblico dibattimento.
1.5. Con risposta del 27 maggio
2019, cui ha allegato l’intero incarto (cfr. doc. III, pag. 7), la Cassa
propone la reiezione del ricorso, rilevando, a titolo abbondanziale, che la
società ricorrente per il tramite del suo gerente, __________, nell’ambito di
una procedura avviata __________ e sfociata in un decreto d’accusa cresciuto in
giudicato, ha accettato che le prestazioni di __________ e __________ fossero
qualificate quale attività dipendente (doc. III).
1.6. Con replica del 24 giugno
2019 l’insorgente ha ribadito la sua posizione ed ha chiesto l’audizione di __________,
rilevando che parte al procedimento sfociato nel decreto d’accusa non era la
ricorrente bensì __________, che le risultanze del procedimento non vincolano
il Tribunale e che __________ intende spiegare come e perché si è giunti, nel
contesto della relativa udienza presso la Pretura Penale, a ritirare l’opposizione
in quanto consigliato ad accettare la sanzione di CHF 500 per chiudere la
pratica (doc. VII).
1.7. Il 4 luglio 2019 il TCA ha
richiamato __________ l’intero incarto sfociato nel decreto di accusa nei
confronti di __________ per aver impiegato __________ e __________ in __________
senza aver notificato la presenza dei lavoratori sul territorio quali
dipendenti (doc. X). La documentazione è pervenuta l’8 luglio 2019 (doc. XI).
1.8. Il 30 luglio 2019 __________,
l’avv. RA 1 in rappresentanza della ricorrente e la Cassa di compensazione sono
stati sentiti nel corso di un’udienza da cui è emerso:
" Le parti
danno atto di non disporre di ulteriore documentazione da produrre.
Il giudice informa le parti di avere acquisito __________ gli atti
completi relativi al decreto d’accusa di __________ che è stato oggetto di
opposizione il 30.8.2017 e successivo ritiro della stessa e quindi declaratoria
di crescita in giudicato da parte del Presidente della Pretura Penale il
9.11.2017.
Il giudice informa le parti che la quasi totalità degli atti
formanti l’inc. __________ è già contenuta negli atti prodotti dalla Cassa.
Informa comunque entrambe le parti che il plico acquisito (doc. XI) è a
disposizione delle parti per la lettura sino al 19 del prossimo mese di agosto.
Il sig. __________ ribadisce in questa sede che i due
collaboratori cui ha fatto capo sono due subappaltatori cui egli ha delegato
l’esecuzione di determinati lavori, solo loro erano presenti sui cantieri
perché è prassi dalla RI 1, in presenza di un subappalto, delegare interamente
il lavoro senza la collaborazione di dipendenti fissi. In altri termini quel
lavoro è determinato e delegato e subappaltato a terzi e solo questi terzi se
ne occupano. È possibile invece che sul medesimo cantiere vi siano
collaboratori della RI 1 che si occupano però di altri lavori. È precisato che
vi sono inoltre altre aziende, locali, cui la RI 1 delega o subappalta attività
sui cantieri.
Il giudice chiede al sig. __________, alla luce di quanto ha
appena indicato di motivare il ritiro dell’opposizione __________. Il sig. __________
precisa che è stato a __________, ha conferito con il Presidente della Corte e
ha ritirato l’opposizione per ignoranza e perchè si è difeso da solo. Lo ha
fatto per ragioni di spese ossia per evitare di inutili costi senza pensare
alle conseguenze che avrebbe potuto avere in ambito AVS. Il sig. __________
precisa che è stato indotto dal Giudice a ritenere il caso una bagatella che
poteva essere sistemata con il ritiro dell’opposizione.
In merito al fatto che i signori __________ e __________ svolgano
un’attività autonoma in Italia e possibilmente anche in Svizzera la Cassa non
ha rilievi. Non è contestata questa loro attività oggetto dell’esame
dell’amministrazione è il rapporto specifico in essere negli anni 2016 e 2017
con la __________.
Per quanto attiene invece l’importanza economica della
remunerazione percepita da __________ e __________ non sono elevate
contestazioni da parte della Cassa in merito a quanto sostenuto in sede di ricorso.
Le parti danno atto che gli introiti qui in discussione non
costituiscono la sola fonte di sostentamento e di reddito dei sig.ri __________
e __________.
La Cassa ribadisce dal canto suo invece il rapporto di dipendenza
dalla RI 1 per i sig.ri __________ e __________ alla luce del fatto che essi
hanno utilizzato materiale fornito dall’azienda, eseguivano disposizioni
dell’azienda, non avevano contatto diretto e neppure incarichi da parte di
committenti beneficiari del lavoro, responsabile di eventuale loro
manchevolezza sarebbe stata la RI 1.
La Cassa rimanda a quanto acquisito __________ e quanto dichiarato
da __________ e __________ in quella sede.
Per gli anni 2018, 2019 il sig. __________ precisa di avere
ulteriormente fatto capo ai due collaboratori citati notificandoli come
dipendenti alla luce di come gli era stato indicato dal sig. __________ e ciò
per evitare il ripetersi di contenziosi.
L’avv. RA 1 evidenzia in questa sede la buona fede del suo cliente
sig. __________ e la sua sprovvedutezza in ambito assicurativo sociale
rispettivamente penale per cui si è ritrovato a ritirare un’opposizione ad un
decreto d’accusa senza ponderare le conseguenze concrete di questo suo agire.
La Cassa evidenzia come nel caso di specie non fossero presenti
elementi tali da giustificare una contrazione degli importi ripresi a fronte di
spese perchè i due collaboratori erano stanziali e fissi sul cantiere
La ricorrente, alla luce delle emergenze dibattimentali e
processuali in genere rinuncia all’audizione dei sig.ri __________ e __________
inizialmente chiesta. Ribadisce comunque le sue conclusioni e il suo petitum.”
(doc. XII)
1.9. Con decreto del 22 agosto
2019 il TCA ha stralciato dai ruoli, in quanto priva di oggetto, l’istanza di
ripristino dell’effetto sospensivo ed ha chiamato in causa __________ e __________,
assegnando loro un termine per pronunciarsi in merito alla fattispecie e per
produrre un’attestazione dell’INPS secondo cui sui redditi conseguiti in
Svizzera per la RI 1 nel 2016 e nel 2017 sono stati versati gli oneri sociali
in Italia (doc. XIII).
1.10. __________ (doc. XV) e __________
(doc. XIV), hanno preso posizione con scritti del 2 ottobre 2019, cui hanno
allegato ulteriore documentazione. Chiamate ad esprimersi in merito, la Cassa
ha prodotto osservazioni il 18 ottobre 2019 (doc. XVII), mentre la ricorrente è
rimasta silente. Lo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso per
conoscenza a __________, __________ e RI 1 il 21 ottobre 2019 (doc. XVIII).
Considerandi
2.1
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se __________ e __________, nel 2016 e
nel 2017, vanno qualificati quali dipendenti della RI 1 oppure se vanno ritenuti
quali indipendenti.
2.2
La
Cassa ha accertato la posizione assicurativa di due cittadini italiani (cfr.
certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile
all’interessato; allegati doc. XI), domiciliati in Italia, che hanno lavorato
per una società con sede in Svizzera.
Va quindi preliminarmente
stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
Secondo l'art. 153a cpv. 1
LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2016, per le persone designate
nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni
previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo
d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,
nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 e del 28 maggio 2008 relativi
all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo
allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata;
b. la Convenzione
del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella
versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo
allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 nella loro versione aggiornata.
L'art. 153a cpv. 2 LAVS prevede
che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell'espressione “Stati
membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è
applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Secondo l’art. 153a cpv. 1 LAVS
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, ai cittadini svizzeri o di uno Stato
membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in
materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri
dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno
Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste
persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della
presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione
vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
(Accordo sulla libera circolazione delle persone):
a. regolamento (CE) n.
883/2004;
b. regolamento (CE) n.
987/2009;
c. regolamento (CE) n. 1408/71;
d. regolamento (CE) n. 574/72.
L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede
le norme applicabili ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del
Principato del Liechtenstein.
Secondo l’art. 153a cpv. 3
LAVS, il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione
europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica
dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e
dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
Per l’art. 153a cpv. 4 LAVS le
espressioni “Stati membri dell’Unione europea”, “Stati membri della Comunità
europea”, “Stati dell’Unione europea” e “Stati della Comunità europea”
designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle
persone.
A
questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti
applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013
del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del
Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto
dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le
Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013
del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).
Il
Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere
alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF
138.
V 392 consid. 4.1.3).
Questi
regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012
pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS
0831.109.268
; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle
Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement
aux assurances sociales” in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12
agosto 2015 consid. 3.1).
2.3
La
Cassa ha accertato la posizione assicurativa di due cittadini italiani residenti
in Italia, che hanno lavorato per una società con sede in Svizzera nel 2016 e
nel 2017.
Ratione temporis sono pertanto
applicabili sia l'ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova versione
(cfr. DTF 144 V 201; sentenza del 25 gennaio 2007,
C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF
130.
V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27
febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5
[sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza
della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.
I-1343, punto 45; cfr. anche sentenza 30.2014.9 del 16 ottobre 2014).
L'ALC ed il regolamento si
applicano pure ratione personae. Gli interessati sono di nazionalità italiana e
pertanto cittadini di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).
Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché gli
assicurati, residenti in Italia, hanno lavorato in Svizzera (cfr. anche
sentenza 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014 e sentenza 30.2017.8+15 del 17 luglio
2017).
La presente vertenza ricade
anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.
883/2004.
Quest'ultimo si applica infatti
a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità
assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e)
le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e
malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di
disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le
prestazioni familiari (art. 3 n. 1).
In concreto trovano pertanto
applicazione sia le norme dell'ALC sia del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr.
anche sentenze 30.2017.24+27 del 16 ottobre 2017, 30.2017.8+15 del 17 luglio
2017.
e 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014).
2.4
Per
“attività subordinata” e “attività autonoma” ai sensi dell'art. 1 lett. a e b
del regolamento (CE) n. 883/2004, si devono intendere le attività lavorative
che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato
membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (cfr. DTF 144 V 201;
sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2; sentenze 30.2017.24+27
del 16 ottobre 2017, 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; sentenza 30.2014.9+12 del
16.
ottobre 2014).
L'assoggettamento delle persone
che lavorano in più Stati dipende dal tipo di attività esercitata (dipendente o
indipendente). Lo status contributivo (lavoratori dipendenti o indipendenti) si
determina in base al diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l'attività
lucrativa.
Sono segnatamente considerati
quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione
obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale
destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I
667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l'Union
européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).
La Corte di Giustizia delle
Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore deve essere
definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in
considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la
caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una
persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un'altra persona e sotto
la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali
percepisce una rimunerazione (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid.
6.4
).
Sono più in generale da
considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V
395.
consid. 3.2), indipendentemente dalla loro denominazione e dall'esercizio
(attuale) di un'attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai
sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri
(sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).
2.5
L'art.
11.
par. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in
funzione delle regole previste dagli art. 11 par. 2
a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le
disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris;
art. 11 par. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004).
L'art. 11 del regolamento (CE)
n. 883/2004 prevede:
"1. Le persone alle quali
si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un
singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente
titolo.
2.
Ai fini dell'applicazione
del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo
o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa
autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si
applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle
rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni
in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
3.
Fatti salvi gli articoli 12-16:
a) una persona che esercita
un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro;
b) un pubblico dipendente è
soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene
l'amministrazione da cui egli dipende;
c) una persona che riceva
indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65
in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla
legislazione di detto Stato membro;
d) una persona chiamata o
richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro;
e) qualsiasi altra persona che
non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla
legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni
del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in
virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri."
Per l'art. 13 del
regolamento (CE) 883/2004:
"
1.
La persona che esercita
abitualmente un'attività subordinata in due
o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di
residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato
membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria
sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa
o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa
non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di
residenza.
2.
La persona che esercita
abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è
soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di residenza se
esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui si trova
il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati
membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3.
La persona che esercita abitualmente
un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri
è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività
subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri,
alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4.
Una persona occupata in
qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività
subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla
legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui
essa dipende.
5.
Le persone di cui ai
paragrafi 1-4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di
queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività
subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello
Stato membro in questione."
Anche
le Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) stabiliscono al N.
2016.
che l'ALC prevede l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato
(art. 11 par. 1 regolamento (CE) n. 883/2004).
Questa regola non si applica
alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno
Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni
di sicurezza sociale oppure la LAVS.
2.6
Come
visto, per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le
attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa
previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività vengono
svolte (sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2).
In
concreto, è pacifico che __________ e __________ sono affiliati quali
indipendenti in Italia. Essi, secondo le loro affermazioni, svolgono
un’attività indipendente anche in Svizzera.
Da
parte sua la Cassa sostiene che l’attività svolta in favore della società
ricorrente è di natura dipendente. Ciò che avrebbe come conseguenza
l’assoggettamento dell’intero reddito conseguito in Svizzera visto che non
esercitano un’attività subordinata in Italia (cfr. art. 13 cpv. 3 regolamento
883/04; cfr. per un caso di un’attività indipendente svolta sia in Svizzera sia
in un Paese dell’UE [Germania]: DTF 144 V 201; per un caso di attività
dipendente svolta sia in Svizzera sia in un Paese dell’UE [Germania]: sentenza 9C_539/2018
del 29 gennaio 2019).
Per
stabilire la qualifica dell’attività svolta in favore della società ricorrente in
Svizzera e dunque per definire lo Stato nel quale va assoggettato il reddito così
conseguito nel 2016 e nel 2017 occorre applicare il diritto svizzero (sentenza
9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2).
2.7
Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art.
3.
cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione
dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS
degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono
determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è
considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di
un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di
lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi
per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12
aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;
sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite
costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di
contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 144 V 111).
2.8
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale
dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF
144.
V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid.
3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi
citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi
predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.9
Secondo
la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V
169.
e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri
caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una
certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di
personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il
rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato
dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC
1986.
pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di
un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio
conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi
sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo,
non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che
è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982
pag. 208).
Si è in presenza di un’attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,
vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.
34.
segg.; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza
(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;
RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che
nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi
in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.10
Il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o
indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione
avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra
categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata
dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in
quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona
che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.11. Nella più recente
giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente
che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività
indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale
(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H
155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da
anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere
del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che
la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa
fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla
complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In
linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di
lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di
vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale
specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata
in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,
consid. 3.2 con riferimenti).
A
questo proposito il TF ha recentemente rammentato che “il rischio economico
dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in
perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o
comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile
2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).
La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza
di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera
investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e
delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio
conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i
propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.
5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento
alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi
principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme
e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le
attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che
prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.
4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;
sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove
gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si
equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui
occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano
contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo
mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.
2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il
medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività
per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera
differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF
119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4,
sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.12. In
concreto con decreto di accusa del 25 agosto 2017 __________ ha proposto la
condanna di __________, socio e gerente della società ricorrente, al pagamento
di una multa di CHF 500, poiché ritenuto colpevole di infrazione all’Ordinanza
sull’introduzione della libera circolazione delle persone, per avere impiegato __________
e __________ in __________ senza avere notificato la presenza dei lavoratori
sul territorio quali dipendenti (doc. XI/ 6 __________).
Il
decreto è cresciuto in giudicato in seguito al ritiro dell’opposizione nel
corso dell’udienza del 9 novembre 2017 tenutasi innanzi al Presidente della
Pretura penale. Va qui pure rilevato che nella presa di posizione del 6 ottobre
2017 all’opposizione inoltrata da __________, __________ ha evidenziato che nel
caso di specie si è trattato di una notifica scorretta (annuncio come
indipendente invece di un’assunzione di impiego) e non di una mancata notifica.
Ciò che ha permesso di eseguire il controllo. Ritenuto come il fenomeno degli
pseudo-indipendenti permette agli interessati di sfuggire alle norme di
protezione del diritto del lavoro e del diritto delle assicurazioni sociali, __________
ha considerato la multa di CHF 500 confacente e proporzionata alle circostanze
del caso di specie.
La
società ricorrente contesta che la condanna del suo socio e gerente possa avere
un’incidenza nella qualifica dell’attività svolta nell’ambito della presente
procedura.
Questo
Tribunale, alla luce della circostanza che, come si vedrà in seguito, la
qualifica eseguita dall’amministrazione è corretta, indipendentemente da quanto
stabilito in ambito penale, ritiene che la questione non meriti particolare
approfondimento.
Va
comunque abbondanzialmente rilevato che il giudice delle assicurazioni sociali
non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né
per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel
che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta
dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti
accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano
convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive
di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_750/2013 del 23
ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U
87, p. 56).
A
questo proposito con sentenza 8C_242/2015 del 19 gennaio 2016, in ambito di
assicurazione contro gli infortuni, dove era in discussione la “decurtazione
del 50% delle prestazioni in contanti erogate a favore della persona assicurata
decisa dall’assicuratore a norma dell’art. 49 cpv. 2 OAINF” (cfr. consid.
2), in un caso in cui il ricorrente aveva chiesto la sospensione della
procedura in attesa dell’esito del procedimento penale, il Tribunale federale
ha affermato, al consid. 4.3 che “il giudice delle assicurazioni sociali non
è generalmente legato da una sentenza penale, pertanto una sospensione si
giustifica solo in casi del tutto eccezionali”.
Cfr.
invece, per quanto concerne l’incidenza del giudizio penale nei casi in cui è
in discussione, segnatamente, una richiesta di restituzione od il prolungamento
della prescrizione, la giurisprudenza riassunta nella sentenza 36.2017.24+ 27
del 16 ottobre 2017, al consid. 2.11.
2.13. In
concreto, alla luce della giurisprudenza, della documentazione prodotta dalle
parti ed acquisita dal Tribunale e dell’udienza tenutasi il 30 luglio 2019,
questo Tribunale deve confermare la qualifica effettuata dall’amministrazione secondo
cui __________, nato nel __________, e __________, nato nel __________, quando
hanno lavorato per la società ricorrente nel biennio 2016-2017, sono stati
dipendenti della RI 1.
Dalle
verifiche effettuate __________ nel febbraio 2017 sul cantiere di __________ a __________
(cfr. doc. 38 e doc. XI [plico documenti __________]) e nel marzo 2017 in __________
(doc. 39 e doc. XI), emerge con estrema limpidità la tipica subordinazione organizzativa
caratteristica del contratto di lavoro e l’assenza di qualsiasi rischio economico
ed imprenditoriale assunto dagli interessati.
Nel
dettaglio, per quanto concerne __________, nel rapporto di ispezione del 13
febbraio 2017 __________, relativo al controllo eseguito una settimana prima
presso il cantiere di __________, in __________, figura che l’interessato,
intento ad eseguire le rifiniture esterne delle facciate di un’abitazione in
fase di ristrutturazione, ha dichiarato “di fornire unicamente la
prestazione di manodopera per conto della ditta ticinese appaltante e
fornitrice del materiale “RI 1”.”
Dagli
accertamenti effettuati sul posto e “da quanto dichiarato sul questionario è
emerso che il sig. __________ non ha conosciuto il committente prima
dell’inizio dei lavori, infatti una volta in cantiere si presenta come
dipendente della ditta ticinese […]” (plico doc. XI/1).
Lo
stesso __________, pittore, che aveva notificato la sua attività come
indipendente, nel “foglio di controllo per la verifica dell’attività
lucrativa indipendente sul luogo di lavoro” da lui sottoscritto il 6
febbraio 2017 in seguito al citato controllo (doc. 38), alla questione di
sapere chi impartisce istruzioni per il suo lavoro, se riceve istruzioni o
piani di esecuzione e chi stabilisce l’entità del suo lavoro, ha risposto: “RI
1 sig. __________ […]” (doc. 38). Circa il nominativo della persona che
lo coordina o lo istruisce ha ribadito: “__________”.
Alla
domanda: chi stabilisce i suoi orari di lavoro (orario di inizio, tempo libero,
ecc.), ha lasciato in bianco l’apposito spazio inerente la risposta “autonomamente”
ed ha indicato il nome della “RI 1”.
Alla
questione di sapere se deve rispettare dei termini di consegna “es. inizio /
fine lavori” ha risposto affermativamente. Circa le ore lavorative
giornaliere ha indicato “8” e relativamente al numero di giorni lavorati
per “questo mandato”, ha risposto “6”. Egli ha poi precisato di
collaborare con altre persone nell’ambito di questo lavoro, citando il nome di
un dipendente della società ricorrente (doc. 38, pag. 2) ed ha affermato di
aver ricevuto il lavoro dalla RI 1 e meglio dal suo titolare __________.
Alla
domanda relativa alla persona che gli mette a disposizione il materiale da
lavoro, ha risposto: “RI 1”, mentre ha precisato di mettere a disposizione lui
stesso gli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività.
Egli
ha affermato di emettere le fatture direttamente alla società ricorrente (ha
lasciato in bianco le risposte: “committente della costruzione”, “altro
committente” e “altro lavoratore indipendente”) e di presentarsi al
committente come “dipendente della RI 1”, e non come “lavoratore
autonomo”.
Alla
questione di sapere chi risponde di eventuali difetti di esecuzione, ha indicato
la società ricorrente.
Infine
ha precisato di essere pagato all’ora e di non lavorare in subappalto.
Agli
atti, oltre al certificato A1 ed alla visura camerale della sua impresa
individuale, l’interessato ha prodotto le fatture emesse nei confronti della
società ricorrente per i lavori svolti a __________.
__________
è stato controllato anche sul cantiere di __________. Dal rapporto di ispezione
del 30 marzo 2017 __________, relativo al controllo del 29 marzo 2017, emerge
che l’interessato stava eseguendo la tinteggiatura di un appartamento privato. L’ispettore
ha annotato che __________ ha dichiarato di fornire una prestazione “per
conto della ditta svizzera “RI 1” di __________, dove quest’ultima, oltre a
fornire tutto il materiale occorrente ha ricevuto l’appalto direttamente dalla
committenza. __________ viene diretto a livello d’esecuzione lavori dalla “RI 1”
(doc. XI/2).
Anche
in questo caso lo stesso __________ alla questione di sapere chi impartisce
istruzioni per il lavoro e chi stabilisce l’entità del lavoro, ha indicato il
nome della società ricorrente, precisando che la persona che lo istruisce e lo
coordina è __________ (doc. 40).
Egli
ha affermato di dover rispettare termini di consegna, pur sostenendo di poter
stabilire liberamente gli orari di lavoro.
Per
questa attività ha indicato di collaborare con __________ ed ha confermato di
aver ricevuto il lavoro direttamente dalla RI 1, la quale gli mette a
disposizione il materiale da lavoro.
Come
nel caso precedente, gli strumenti necessari per l’attività professionale sono
invece quelli personali.
__________
ha rilevato di emettere le fatture per i lavori svolti intestandole alla
società ricorrente e di presentarsi al committente non come lavoratore autonomo
ma quale dipendente della RI 1, la quale risponde di eventuali difetti
d’esecuzione.
Infine
l’interessato ha affermato di non lavorare in subappalto ed ha prodotto le
fatture emesse.
Anche
__________, titolare della “__________”, è stato controllato il 23 marzo 2017
presso il cantiere di __________ (doc. XI/3). Dal rapporto di ispezione si
evince che l’interessato stava eseguendo la tinteggiatura all’interno di un
appartamento privato. L’ispettore ha rilevato che “egli mi dichiara di
fornire una prestazione di manodopera per conto della ditta svizzera “RI 1””
(doc. XI/3).
__________,
nel “foglio di controllo per la verifica dell’attività lucrativa
indipendente sul luogo di lavoro” alla questione di sapere chi gli
impartisce le istruzioni e chi ne stabilisce l’entità, ha risposto: “RI 1, […]”
(doc. 39). Circa il nominativo della persona che lo coordina e lo istruisce ha
indicato __________ ed ha affermato di dover rispettare i termini di consegna,
pur potendo stabilire liberamente il suo orario di lavoro.
Egli
ha precisato di collaborare, per questo mandato, con __________, di aver
ricevuto il mandato dalla società ricorrente, la quale gli mette a disposizione
il materiale da lavoro.
Gli
strumenti necessari sono invece quelli personali. L’interessato ha poi affermato
di emettere le fatture intestandole alla RI 1 e di presentarsi al committente a
nome e per conto di tale società, la quale risponde in caso di difetti di
esecuzione. Viene retribuito con paga oraria.
Egli
ha prodotto il formulario A1 e le fatture emesse.
Le
situazioni di __________ e di __________ sono simili e il contenuto delle
risposte contenute nel “foglio di controllo per la verifica dell’attività
lucrativa indipendente sul luogo di lavoro” non è stato specificatamente
contestato con le loro prese di posizione (cfr. doc. XIV e XV, dove, “visti
gli atti di causa”, si sono limitati a ribadire e confermare la posizione
della ricorrente).
Per
i lavori svolti in favore della società ricorrente non hanno operato nessun
investimento importante, non hanno subito alcuna perdita, non hanno sopportato
alcun rischio d’incasso e delcredere, non hanno agito in nome e per proprio
conto, non si sono procurati da soli i mandati e non hanno occupato personale (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 con
riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Il
rapporto di subordinazione nei confronti della società ricorrente è palese. Le
istruzioni, i piani di esecuzione, l’entità del lavoro sono stati forniti dal
socio e gerente della RI 1, il quale ha coordinato il loro lavoro, ha chiesto
loro di rispettare i termini di consegna ed ha messo loro a disposizione il
materiale da lavoro. Le fatture sono state emesse direttamente alla società e
non al committente, al quale si sono loro stessi presentati come dipendenti
della RI 1. In caso di difetti di esecuzione rispondeva la società ricorrente
per la quale hanno affermato di non lavorare in subappalto (doc. 38, 39 e 40).
La
sola circostanza che potevano liberamente scegliere gli orari di lavoro,
dovendo comunque svolgere un’attività di 8 ore al giorno, non significa
necessariamente che si trattava di un’attività indipendente (sentenza
9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 e sentenza 9C_1062/2010 del 5 luglio 2011,
consid. 7.2)
Gli elementi in favore di un’attività dipendente (segnatamente: rapporto
di subordinazione, assenza di rischio economico, prestito di manodopera in
favore di una società del medesimo ramo in cui viene svolta l’attività) sono nettamente preponderanti rispetto ai pochi elementi in favore di
un’attività indipendente (iscrizione in Italia con la loro ditta, spostamenti
con mezzi propri che portano le loro insegne) e non vi è nessun motivo per
ritenere che per i lavori eseguiti nel 2016 la situazione sia stata differente.
Certo,
gli interessati sono iscritti quali lavoratori autonomi in Italia, dove versano
i contributi per i lavori ivi svolti, ed affermano di aver esercitato la loro
attività indipendente in Svizzera per altri committenti e di aver conseguito un
importo minimo con il lavoro svolto per la ricorrente rispetto all’introito
globale.
Ciò
non è tuttavia sufficiente per sovvertire l’esito della procedura.
Il TF ha infatti più volte rammentato che la qualifica
dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente
formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale
dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un
assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come
tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale
dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività
lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione.
Quanto alla circostanza
sollevata dall’insorgente e sottolineata dai chiamati in causa secondo cui sui
redditi ripresi dalla Cassa sarebbero già stati pagati i contributi in Italia,
va rilevato che anche se così fosse, ciò non permetterebbe loro di evitare l’assoggettamento
in Svizzera. Infatti, come visto, l’art. 13 cpv. 3 del regolamento 883/04
prevede che la persona che esercita abitualmente
un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri,
come in concreto, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui
esercita un'attività subordinata, ossia, nel caso di specie, in Svizzera.
2.14. In sede di udienza l’insorgente ha
fatto valere la sua buona fede e la sua sprovvedutezza in ambito di
assicurazioni sociali (doc. XII).
Secondo
la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono
obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio
contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta
nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti
della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti,
(c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta
egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando
l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico
(DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi
rinvii).
Questi
principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la
condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che
l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o
che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra
informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid.
5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
In
concreto non vi sono gli estremi per ritenere la buona fede della società
ricorrente giacché l’amministrazione non ha fornito alcuna informazione errata,
né ha omesso di fornire informazioni all’insorgente.
2.15. Con il ricorso (doc. I) e con la
replica (doc. VII) la ricorrente ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove, e
meglio: edizione __________ delle notifiche come indipendenti di __________ e __________;
richiamo dell’incarto presso la cassa di compensazione, audizione quali testi
di __________ e __________ (doc. I) ed audizione di __________ (doc. VII)
Il TCA ha richiamato __________
l’incarto inerente la procedura sfociata nell’emissione del decreto d’accusa
del 25 agosto 2017 nei confronti di __________ (incarto __________) e nel corso
dell’udienza il Giudice delegato ha informato le parti che la quasi totalità
degli atti formanti l’inc. __________ è già contenuta negli atti prodotti dalla
Cassa e l’ha messo a disposizione delle parti sino al 19 agosto 2019 (doc.
XII). La Cassa da parte sua, con la risposta di causa, ha prodotto l’incarto
completo (doc. III, pag. 7).
Le parti e __________ sono inoltre
stati sentiti innanzi al TCA il 30 luglio 2019 (doc. XII).
Questo TCA ritiene invece
superfluo richiamare dal __________ __________ tutte le notifiche come
indipendenti inoltrate da __________ e __________, ritenuto che, come detto in
precedenza, ogni singolo rapporto assicurativo va valutato autonomamente e non
è contestato che entrambi i chiamati in causa abbiano svolto pure attività
indipendenti.
Questo Tribunale, ritenuto che i fatti sono stati comprovati e nessun
provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezzamento,
rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21
novembre 2016, consid. 6.2).
A
questo proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.16. Alla
luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione
su opposizione impugnata va confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti