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Decisione

30.2019.14

Decisioni di fissazione dei contributi per contributi personali arretrati dovuti nel 2018 per gli anni di contribuzione 2012 e 2013 non sono prescritte.L'art. 16 cpv. 1 seconda frase LAVS permette di

23 settembre 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i tassi bancari siano attualmente di gran lunga inferiori, se non addirittura

negativi.

Secondo il ricorrente, per i

contributi per l'anno 2012 sarebbe scaduto il termine quinquennale dalla fine

dell'anno civile 2012 per riscuotere i contributi e quindi la pretesa della

Cassa sarebbe prescritta così come i relativi interessi. È poi inconcepibile

che siano dovuti per il periodo precedente l'emissione della decisione e quindi

ancora prima che l'importo sia diventato esigibile. Per questo motivo,

l'insorgente ha chiesto che la prescrizione sia adottata anche per il periodo

antecedente il 19 ottobre 2013.

1.4. Nella risposta dell'11 giugno

2019 (doc. III) l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso

ribadendo la legalità del tasso di interesse del 5% citando la giurisprudenza

in materia. Quanto alla prescrizione del suo credito, la Cassa ha osservato

come la seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS permetta proprio nei casi in cui

vi sia un ritardo nella quantificazione dei redditi di posticipare di un anno

il termine di prescrizione legale. Ritenuto che la tassazione 2012 è stata

emessa l'8 marzo 2017 e quella 2013 il 19 dicembre 2017, la crescita in

giudicato è avvenuta nel 2018, perciò l'emissione delle decisioni nel 2018 è

tempestiva.

1.5. Il ricorrente non ha prodotto

nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti

al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo

una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito

proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli

assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i

cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi

devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i

periodi di calcolo e di contribuzione.

2.2. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo

il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il

capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante

per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale

diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in

base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in

giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1

OAVS).

In difetto di una tassazione

dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali

determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito

e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale

diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle

autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4

OAVS).

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle

competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei

contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni

necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali

cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse

di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto

nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente

all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa

cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di

compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

L’art. 39 OAVS tratta del pagamento dei contributi

arretrati e al capoverso 1 dispone che se ha conoscenza che una persona non ha

pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la

cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e,

ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione

prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.

I contributi reclamati

vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2

OAVS).

Per quanto concerne gli interessi, l'art. 26 cpv. 1

LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente

riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

b. le persone

tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili

passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale

i contributi sono dovuti.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi

cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati

entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati

pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il

tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5%

all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono

calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

Infine l’art. 64 LAVS, citato dall’amministrazione a

giustificazione dell’obbligo dell’assicurato di versare i contributi personali

come indipendente, concerne l’affiliazione alle casse e l’obbligo di informare

e dispone, per ciò che qui interessa, quanto segue:

"

1 Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i

datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente,

che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le

persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel

contempo di un'associazione professionale e di un'associazione

interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di

compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione

interprofessionale.

Considerandi

2.

Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di

lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non

fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione

professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli

assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei

contributi.

5.

I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli

assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei

contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale

di compensazione.”.

2.3

Per quanto

concerne la lamentela del ricorrente a sapere se le decisioni del 19

ottobre 2018 di fissazione dei contributi per gli anni 2012 e 2013 siano state

emanate tempestivamente dalla Cassa di compensazione, va evidenziato che l’art. 16 cpv. 1 LAVS ha subìto nel tempo delle modifiche.

Per l’art. 16 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2002, i contributi, il cui importo non era stato fissato in una decisione

notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il

quale sono dovuti, non potevano essere né pretesi né pagati.

Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e

10.

capoverso 1, il termine decorreva dalla fine dell’anno civile in cui passava

in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a

una procedura di ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di

contributi arretrati nasceva da un atto punibile per il quale la legge penale

prevedeva un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo era determinante.

Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato

l’art. 16 cpv. 1 LAVS seconda frase, giusta il quale in deroga all’art. 24

capoverso 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso

1.

e 10 capoverso 1, il termine decorreva dalla fine dell’anno civile in cui

passava in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione

consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.

Il tenore di questa seconda frase è stato reso più comprensibile

il 24 settembre 2009 dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (RU

2009.

5021):

" In deroga

all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8

cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile

successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale

determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.".

Infine, con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore

una nuova versione dell’art. 16 cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, leggermente

modificata, e che è attualmente in essere (FF 2011 497, RU 2011 4748).

L’art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS dispone che i

contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro

un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono

dovuti non possono più essere né pretesi né pagati.

Giusta l’art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS, in deroga

all’art. 24 cpv. 1 LPGA, per i contributi secondo gli artt. 6 cpv. 1 [lavoratori senza datori di lavoro tenuti al

pagamento dei contributi], 8 cpv. 1 [lavoratori indipendenti] e 10 cpv.

1.

[persone senza attività] il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine

dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in

giudicato.

Nella STCA 30.2009.2 del 21 settembre 2009 la

scrivente Corte ha ricordato di essersi già chinata sulla tematica della

prescrizione dei contributi dovuti dalle persone esercitanti un'attività di

tipo indipendente di cui all'art. 16 cpv. 1 LAVS.

Infatti, con sentenza 30.2001.72 del 5

novembre 2001 (RDAT I - 2001, N. 70 pag. 477) il TCA, rifacendosi ai testi in

lingua francese e tedesca - che davano luogo a una discrepanza con il testo in

italiano circa il termine che decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa

in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva ad

una procedura di ricupero d'imposta -, nonché al Messaggio del Consiglio

federale, ha stabilito che il termine entro il quale fissare definitivamente i

contributi, in caso di procedura fiscale in corso e se il termine di cinque

anni è già spirato, è di un anno dal termine dell'anno civile in cui cresce in

giudicato la tassazione determinante o la tassazione consecutiva a una

procedura di ricupero d'imposta (art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS).

Il Messaggio del Consiglio federale relativo alla 10a revisione

dell'AVS (FF 1990 II 1, in particolare pag. 52) recita infatti:

" Articolo 16 (Prescrizione)

Il mantenimento del termine di prescrizione attuale,

previsto dal capoverso 1, sembra ragionevole; un prolungamento di tale termine,

in funzione del passaggio in giudicato della tassazione fiscale sarebbe utile soltanto

qualora una tassazione fiscale passata in giudicato non fosse ancora

disponibile dopo il termine dei cinque anni. In merito, il termine di un anno a

decorrere dalla fine dell'anno civile, risulta sufficiente.".

Inoltre, nel commentario sull'introduzione della seconda frase

dell'art. 16 cpv. 1 LAVS prevista nel 1990 e adottata nel 1997, pubblicato in Pratique VSI 1996 pag. 299, viene precisato:

"1. Nouvelle échéance du délai en relation avec la taxation

consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts

La deuxième phrase de l'article 16, alinéa 1er, LAVS

contient la modification la plus importante. Dorénavant, l'échéance du délai

dépendra de la taxation fiscale ou de la taxation consécutive à une procédure

pour soustraction d'impôts. En ce qui concerne les cotisations des assurés dont

l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (sans perception à la

source (art. 6 al. 1 LAVS)), des indépendants et des personnes sans activité

lucrative, l'article 16, alinéa 1er, deuxième phrase, LAVS règle l'échéance du

délai d'une nouvelle manière. La caisse de compensation dispose en tous les

cas d'un délai d'une année après l'entrée en force de la taxation fiscale

ou de la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts pour

faire valoir sa créance (cf. no 4012.1 DP). Conformément au nouveau

droit, la détermination des cotisations peut s'appuyer sur une taxation fiscale

passée en force, quand bien même une procédure judiciaire fiscale viendrait à

se prolonger (cf. Hanspeter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in

der obligatorischen AHV, Berne 1989, no 16.5)." (la sottolineatura è della redattrice)

Nella STFA H 158/02 del 30 ottobre 2002 l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) si è

pronunciato sulla validità delle decisioni di fissazione dei contributi emesse

dalla Cassa di compensazione dopo che l'autorità fiscale le aveva comunicato i

redditi per gli anni 1991 e 1992. Non era litigioso che i contributi per l'anno

1992.

non erano stati stabiliti con una decisione emessa entro il termine

dell'art. 16 cpv. 1 vLAVS e che quindi erano prescritti. Contestata era la

questione relativa all'anno 1991.

L'Alta Corte ha rilevato che la Cassa di compensazione aveva

stabilito i contributi entro il termine di cinque anni dalla fine dell'anno

civile per il quale i contributi erano dovuti e quindi la pretesa non era

prescritta. La nuova norma di legge del 7 ottobre 1994 prevista dalla 10a

revisione dell'AVS non modificava nulla.

" 3.2 (…) Daran hat die Gesetzesnovelle vom 7. Oktober 1994 (10.

AHV-Revision) nichts geändert. Der neu gefasste Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG statuiert

eine Verlängerung der Verwirkungsfrist in Fällen, wo bei Ablauf der

fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige Steuerveranlagung vorliegt (vgl.

Botschaft über die 10. AHV-Revision vom 5. März 1990, BBl 1990 II 83 f.). Damit

sind die Ausgleichskassen nicht mehr gezwungen, zur Vermeidung der

Verwirkungsfolgen innert Frist eine Veranlagungsverfügung zu erlassen, bevor

das steuerbare Einkommen rechtskräftig festgesetzt worden ist. (…)".

La portata dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, ed in particolare della sua

seconda frase introdotta nel 1997, è stata esaminata dall'allora Tribunale

federale delle assicurazioni nella STFA H 1/06 del 30 novembre 2006, in cui l'Alta

Corte si è espressa come segue:

" (…)

4.4

4.4.1

Nach dem klaren Wortlaut nimmt Satz 2 von

Art. 16 Abs. 1 AHVG auf den vorangehenden Satz 1 derselben Bestimmung

vergleichend Bezug, indem zum Ausdruck gebracht wird, gegenüber der

Fünfjahresfrist gemäss Satz 1 "[...] ende die Frist jedoch erst

[...]" ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende

Steuerveranlagung oder Nachsteuerveranlagung rechtskräftig geworden sei. Der

eindeutige Wortlaut lässt auf eine Verlängerung der Fünfjahresfrist von Satz 1

des Art. 16 Abs. 1 AHVG um die in Satz 2 umschriebene Einjahresfrist schliessen.

Wie das BSV mit in allen Teilen überzeugender Begründung richtig darlegt, wollte

der Gesetzgeber im Rahmen der 10. AHV-Revision die bisherige Verjährungsregelung

von Art. 16 Abs. 1 AHVG grundsätzlich beibehalten, jedoch dort "eine

Verlängerung der fünfjährigen Frist in Abhängigkeit der Rechtskraft der

Steuerveranlagung" einführen, "wo bei Ablauf der fünfjährigen Frist

noch keine rechtskräftige Steuerveranlagung vorliegt". Hiefür

erachtete der Gesetzgeber (ab Eintritt der Rechtskraft der [Nach-]

Steuerveranlagung) eine Einjahresfrist, welche erst am Ende des Kalenderjahres

abläuft, als ausreichend (Botschaft über die zehnte Revision der Alters- und

Hinterlassenenversicherung vom 5. März 1990, in: BBl 1990 II 1 ff.,

insbesondere S. 83 f.). Die in Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG vorgesehene

Frist von einem Jahr seit Rechtskraft der massgebenden Steuerveranlagung

für Beiträge nach den Art. 6, 8 Abs. 1 und 10 Abs. 1 AHVG ist eine zur

Fünfjahresfrist des Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG hinzutretende Frist (Urteil

F. vom 4. September 2002, H 288/01, Erw. 4b mit Hinweis; vgl. auch Urteil H.

vom 30. Oktober 2002, H 158/02, Erw. 3.2). Dies scheint auch Käser

(Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl., Bern

1996, S. 335 Rz 16.7) zu anerkennen, soweit er die Auffassung vertritt, die mit

der 10. AHV-Revision eingeführte Anpassung von Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG

sei aus der Erkenntnis heraus erfolgt, "dass in der Praxis die fünfjährige

Frist oft zu kurz bemessen" gewesen sei.

4.4.2

Aus der unmittelbar anschliessenden Aussage

von Käser (a.a.O.), "die Verkürzung der Frist auf ein Jahr" werde

durch den Umstand gerechtfertigt, dass die AHV-Durchführungsorgane innerhalb

dieses Zeitraumes seit Rechtskraft der Steuerveranlagung handeln könnten,

ergibt sich nichts anderes: Vor dem 1. Januar 1997 begann die

Fünfjahresfrist von Satz 1 des Art. 16 Abs. 1 AHVG nach Satz 2 dieser

Bestimmung für Beiträge, die auf Grund einer Nachsteuerveranlagung festgesetzt

wurden, erst mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die Nachsteuer

rechtskräftig veranlagt wurde, zu laufen. Für die Geltendmachung von Beiträgen,

welche auf Grund einer Nachsteuerveranlagung festgesetzt wurden, verblieb der

Verwaltung also nach Eintritt der Rechtskraft der Nachsteuerveranlagung die

Fünfjahresfrist des Satzes 1 von Art. 16 Abs. 1 AHVG. Demgegenüber steht der

Verwaltung für die Geltendmachung von Beiträgen nach den Artikeln 6, 8 Abs.

1.

und 10 Abs. 1 AHVG laut Satz 2 von Art. 16 Abs. 1 AHVG in der vom 1.

Januar 1997 bis 31. Dezember 2002 geltenden Fassung (vgl. Erw. 4.1 hievor) nur

noch ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende

Steuerveranlagung oder Nachsteuerveranlagung rechtskräftig wurde, zur

Verfügung, sofern in diesem Zeitpunkt die Fünfjahresfrist von Art. 16 Abs. 1

Satz 1 AHVG bereits abgelaufen war. Mit anderen Worten wurde die

Beitragsfestsetzungsfrist mit Inkrafttreten der Änderungen gemäss 10.

AHV-Revision einerseits über die unverändert beibehaltene Fünfjahresfrist von

Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG hinaus um die Einjahresfrist gemäss Art. 16 Abs. 1

Satz 2 AHVG verlängert, andererseits jedoch mit Blick auf die Anknüpfung an die

Rechtskraft einer allfälligen Nachsteuerveranlagung - sofern diese erst nach

Ablauf der Fünfjahresfrist eintritt - auf ein Jahr im Sinne von Art. 16 Abs. 1

Satz 2 AHVG verkürzt.

(…)

4.5

Das BSV führt sodann zu dem mit Inkrafttreten

des ATSG auf den 1. Januar 2003 angepassten Satz 2 des Art. 16 Abs. 1

AHVG aus, der Zusatz "in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG [...]"

habe wegen Art. 1 Abs. 1 AHVG (in der seit 1. Januar 2003 gültigen Fassung)

ergänzt werden müssen. Nach der zuletzt genannten Bestimmung habe das AHVG

Abweichungen vom ATSG ausdrücklich vorzusehen. Aus diesem neu eingefügten

Zusatz sei nicht auf eine Verkürzung der fünfjährigen Beitragsfestsetzungsfrist

von Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG zu schliessen. Auch dem ist beizupflichten.

Kieser (ATSG-Kommentar, N 25 zu Art. 24) weist explizit zu Art. 16 Abs. 1 AHVG

darauf hin, dass "die bisherige Rechtslage unverändert weiter" gelte.

Es sind keine Gründe ersichtlich, welche im Zusammenhang mit der zum 1. Januar

2003.

in Kraft getretenen Anpassung von Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG an der

vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Rechtslage (vgl. Erw.

4.4

hievor) etwas geändert haben." (…). (sottolineature della redattrice)

Modificando dunque la seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS nell'ambito della 10a revisione dell'AVS - in vigore dal 1° gennaio 1997 -,

il legislatore ha voluto introdurre una proroga del termine di cinque anni dell'art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS in funzione della

crescita in giudicato della notifica di tassazione fiscale (cfr. consid. 4.4.1).

In seguito, l'adattamento

della seconda frase dell'art. 16 cpv.

1.

LAVS alla LPGA non ha modificato il regime giuridico in vigore fino al 31

dicembre 2002 (cfr. consid. 4.5).

Recentemente (STF 9C_736/2018 del 5 dicembre 2018), il Tribunale

federale ha ribadito questi principi:

" 2. Die Vorinstanz hat unter Hinweis auf die Urteile H

158/02 vom 30. Oktober 2002 E. 3.2 und H 1/06 vom 30. November 2006 E.

4.4.1

zutreffend festgehalten, dass bereits die früheren Fassungen

des Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG (gültig vom 1. Januar 1997 bis 31.

Dezember 2002 sowie ab 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2011) eine

Verlängerung der fünfjährigen Verwirkungsfrist um ein Jahr in Fällen vorsahen,

in welchen bei Ablauf der fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige

Nachsteuerveranlagung vorlag. Zwar ist in Art. 16 Abs. 1 Satz 2

AHVG in der seit 1. Januar 2012 geltenden Fassung explizit nur noch von

Steuerveranlagung die Rede; indessen war mit der Neufassung des

Gesetzestextes keine materielle Änderung des Inhalts verbunden, dass die

Nachsteuerveranlagung davon nicht mehr erfasst werden sollte, wie das kantonale

Gericht unter Hinweis auf die Botschaft des Bundesrates vom 3. Dezember 2010

zur Änderung des AHVG, Verbesserung der Durchführung (vgl. BBl 2011 554 ff.,

556) richtig ausgeführt hat. Vielmehr hat es sich lediglich um eine sprachliche

Änderung des Gesetzestextes ohne Auswirkung auf dessen Inhalt gehandelt.

Abgesehen davon lässt der Wortlaut ohne weiteres erkennen, dass eine

Nachsteuerveranlagung unter den in Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG nunmehr

verwendeten Begriff Steuerveranlagung fällt.". (l'evidenziatura è della redattrice)

2.4

Il termine di cinque anni

dalla scadenza dell'anno civile per fissare i contributi valeva dunque fino

alla fine del 1996 quale regola generale.

Con la 10a revisione dell'AVS la decorrenza della prescrizione e

il termine stesso di prescrizione per i contributi personali sono stati ridefiniti,

poiché nella pratica spesso il termine di cinque anni risultava troppo breve.

Pertanto, dal 1997 per i contributi personali vale un nuovo termine di un anno

che dipende dalla crescita in giudicato della notifica di tassazione fiscale.

La seconda frase dell’art. 16 cpv. 1 LAVS permette, nei casi in

cui vi è un ritardo nella quantificazione dei redditi degli assicurati il cui

datore di lavoro non è tenuto a pagare dei contributi, degli indipendenti e

delle persone che non esercitano un’attività lucrativa, di posticipare di un

anno il termine di prescrizione. Ciò permette di non svantaggiare gli

assicurati che, per un ritardo a essi non imputabile sulla fissazione dei

contributi dovuti - ma dovuto alle autorità fiscali che non comunicano alle

Casse di compensazione i dati fiscali o alle Casse di compensazione che non

agiscono -, che si basa sulla decisione di tassazione fiscale cresciuta in

giudicato, rischierebbero in futuro di ricevere una rendita AVS ridotta a causa

dei minori contributi versati nel periodo determinante, siccome già prescritti

(Käser, Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed. 1996, pag. 335 N. 16.7).

L'anno supplementare concesso dalla seconda frase dell'art. 16

cpv. 1 LAVS è dunque applicabile quando il termine di cinque anni previsto

dall'art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS è scaduto al momento in cui la Cassa di

compensazione emana la decisione di fissazione dei contributi; il termine

supplementare di un anno non riduce il termine quinquennale (Kieser, Alters- und

Hinterlassenenversicherung, 3a ed. 2012, N. 4 pag. 203: "Die in Art. 16 Abs. 1

Satz 2 AHVG geregelte

einjährige Frist hat nur dann Bedeutung, wenn im Verfügungszeitpunkt die

fünfjährige Verwirkungsfrist nach Art. 16 Abs. 1

Satz 1 AHVG bereits

abgelaufen ist. Sie

verkürzt insoweit nicht etwa die genannte fünfjährige Frist (H

1/06 E. 3, E. 4.)").

Per i contributi per gli indipendenti e per gli assicurati i cui

datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi, il

termine di prescrizione inizia a decorrere alla fine dell'anno contributivo per

il quale sono dovuti i contributi. Si tratta quindi dell'anno nel quale è

conseguito il reddito. I contributi personali, come anche i contributi dovuti

dagli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto ai contributi, si

prescrivono tuttavia in ogni caso un anno dopo la scadenza dell'anno civile in

cui la tassazione fiscale è cresciuta in giudicato.

Per i casi in cui alla scadenza dei cinque anni non esiste ancora

una tassazione fiscale cresciuta in giudicato, la seconda frase dell'art. 16

cpv. 1 LAVS proroga il periodo di cinque anni fino a quando la stessa non sarà

disponibile. La proroga è valida per un periodo di un anno dopo

la fine dell'anno civile in cui cresce in giudicato la tassazione fiscale (Frey, Mosimann, Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, pag. 147, N. 2 ad

art. 16: "Für die

Beiträge der Selbständigerwerbenden und der Nichterwerbstätigen (persönliche

Beiträge) wie der Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber beginnt die

Verjährungsfrist ebenfalls mit Ablauf des Beitragsjahres zu laufen, für das die

Beiträge geschuldet sind.

Dabei handelt es sich

um das Jahr, in dem das Einkommen erzielt wurde (AHVV 22 Abs. 1 für Selbständigerwerbende; AHVV 29 Abs. 1 für Nichterwerbstätige; ZAK 1989 512).

Die persönlichen Beiträge wie auch die Beiträge für Arbeitnehmer ohne

beitragspflichtigen Arbeitgeber verjähren aber in jedem Fall erst ein Jahr

nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die Steuerveranlagung

rechtskräftig wurde (AHVG 16 Abs. 1;

ZAK 1989 512). Mit AHVG 16 Abs. 1 Satz 2 soll für den Fall, dass bei Ablauf

der fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige Steuerveranlagung

vorliegt, die fünfjährige Frist bis zum Vorliegen derselben verlängert werden. Für die Verlängerung gilt eine Einjahresfrist

ab Eintritt der Rechtskraft der Steuerveranlagung,

welche erst am Ende des Kalenderjahres abläuft (BGer v. 30.11.2006, H 1/06, E. 4).") (la sottolineatura è della redattrice)

Infine, le Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle

persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN), valide dal 1°

gennaio 2008, stato 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, prevedono al N. 4054 che

di regola i contributi AVS il cui importo non è stato fissato mediante

decisione entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il

quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. Tuttavia, per i

contributi dei lavoratori indipendenti, dei lavoratori senza attività lucrativa

e dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei

contributi, il termine di prescrizione scade al più presto un anno dopo la fine

dell’anno civile in cui la tassazione fiscale o la tassazione consecutiva a una

procedura di reclamo d’imposte arretrate determinante è passata in giudicato

(art. 16 cpv. 1 LAVS).

Di medesimo tenore sono le Direttive dell'UFAS sulla riscossione

dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1° gennaio 2008, stato

al 1° gennaio 2019, secondo cui il termine di prescrizione è di cinque anni (v.

però N. 5016 segg.) e decorre dall’inizio dell’anno civile che segue quello per

cui i contributi sono dovuti (N. 5012 DRC).

Tuttavia, secondo il N. 5013 DRC, i contributi di chi esercita

un’attività indipendente, quelli dei salariati non soggetti al prelievo alla

fonte alle dipendenze di datori di lavoro non tenuti a pagare contributi (art.

6.

cpv. 1 LAVS) e quelli di chi non esercita alcuna attività lucrativa cadono in

prescrizione in ogni caso solo un anno dopo la fine dell’anno civile in

cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato (art. 16 cpv. 1

seconda frase LAVS).

2.5

Va ancora rilevato che,

contrariamente al titolo dell'art. 16 LAVS che indica "prescrizione",

tanto il termine relativo di un anno quanto quello assoluto di cinque anni sono

in realtà dei termini di perenzione (DTF 115 V 186 consid. 2b con riferimenti;

SVR 2007 AHV Nr. 1 consid. 4.1). Pertanto, essi non possono essere né

interrotti, né sospesi e neppure ripristinati (DTF 117 V 210 consid. 3a). La

perenzione provoca l'estinzione del diritto, ossia esso si estingue alla fine

del termine previsto (Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l’assurance-vieillese et survivants (LAVS), 1996, pag. 405, N. 2 ad art.

16) e va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da un'eventuale

eccezione (STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, consid. 6.2;

DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181, DTF 112 V 5 consid. 4c, DTF 111 V 135 consid.

3b).

Va inoltre rammentato che prima che la perenzione diventi

definitiva, i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al

debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., 1996, pag. 409).

Infatti, una decisione contributiva resa nei

termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16

cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG

Kommentar, 3a ed. 2015, pag. 377, N. 43 ad art. 24, rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitrags-verfügung

wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn

die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben

und durch eine neue ersetzt wird (…)”).

A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di

evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se

il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del

datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia, l’ammontare richiesto successivamente non può superare

quello della decisione precedentemente notificata (Kieser, op. cit., pag. 377, N. 43 e seguenti ad art. 24; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.

410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la créance de cotisations a été

consigné en temps utile dans une décision, la prescription du droit de fixer

les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu importe que la décision entre en

force ou soit ultérieurement annulée par le juge ou par la caisse elle-même.

Une décision de cotisations rendue dans le délai fixé à l’article 16 alinéa 1

LAVS exclut une fois pour toutes la péremption à concurrence au plus du montant

réclamé.”).

2.6

Nell'evenienza

concreta, in virtù di quanto precede, il TCA deve concludere che l'agire

dell'amministrazione è corretto e deve dunque essere integralmente confermato.

Infatti, per quanto concerne i contributi personali dovuti dal

ricorrente per l'anno 2012, va evidenziato che la relativa notifica di

tassazione IFD 2012 è stata resa l'8 marzo 2017 (doc. 13) e 30 giorni dopo è

cresciuta incontestata in giudicato.

Pertanto, poiché alla scadenza del termine dell'art. 16 cpv. 1 prima

frase LAVS di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti

i contributi, ossia al 31 dicembre 2017, la Cassa di compensazione non aveva

ancora emanato la decisione di fissazione dei contributi personali, il termine

legale di cinque anni deve essere prorogato di un anno in virtù della seconda

frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS.

Ne discende che i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato

cadono in prescrizione solo un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la

tassazione fiscale determinante è passata in giudicato e meglio al 31 dicembre

2018.

Di conseguenza, avendo la Cassa di compensazione emanato la

relativa decisione di fissazione dei contributi il 19 ottobre 2018, la pretesa

dell'amministrazione non è perciò perenta, ma è anzi stata validamente fatta

valere nei confronti dell'assicurato nel termine di prescrizione di cui all'art.

16.

cpv. 1 2a frase LAVS.

Per quanto concerne i contributi personali per l'anno 2013,

la notifica di tassazione IFD 2013 è stata resa il 19 dicembre 2017 (doc. 14) e

la sua crescita in giudicato è avvenuta nell'anno 2018. Pertanto, conformemente

alla seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, la Cassa di compensazione aveva

tempo fino al 31 dicembre 2019 per fissare i contributi dovuti dall'assicurato

per l'anno 2013.

Così stando le cose, la decisione di fissazione dei contributi del

19.

ottobre 2018 rientra ampiamente nel termine di prescrizione legale prorogato

per gli indipendenti in virtù dell'art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS ed è dunque indubbiamente

tempestiva.

La tesi del ricorrente, secondo cui si dovrebbe

applicare il termine di prescrizione di cinque anni "alla lettera", e

meglio dal 19 ottobre 2018 andando indietro fino al 19 ottobre 2013, non è

tutelabile alla luce del tenore della prima frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, che

dispone chiaramente che i contributi devono essere fissati entro un termine di

cinque anni "dalla fine

dell'anno civile per il quale sono dovuti".

2.7

Accertata la

tempestività delle decisioni del 19 ottobre 2018 di fissazione dei contributi

per gli anni 2012 e 2013, occorre verificare se sono corretti gli interessi di mora calcolati dalla Cassa sui contributi arretrati

ex art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS.

L’insorgente ha criticato il tasso del 5% applicato dalla Cassa e

ha chiesto di adottare il tasso dello 0,5%, più attuale e più conforme ai tassi

bancari odierni.

L'agire della Cassa di compensazione sulla base dell'art. 42 cpv.

2.

OAVS deve invece essere confermato nel principio, mentre per la fissazione degli

interessi dovuti i relativi importi dovranno essere ricalcolati alla luce della

modifica dei redditi determinanti adottata dall'amministrazione nella decisione

su opposizione.

Il Tribunale federale ha infatti più volte stabilito che il tasso

del 5% è conforme alla legge e non vi si può derogare (STF 9C_531/2015 del 22

marzo 2016, pubblicata in SVR 8/9 2016 AHV Nr. 9), poiché si tratta di un

interesse tecnico (DTF 139 V 297 consid. 3.3.2.2) che non è da mettere in

relazione con i tassi di interesse dei mercati finanziari (STF 9C_531/2015 del

22.

marzo 2016, pubblicata in SVR 8/9 2016 AHV Nr. 9) ed è altresì utilizzato in

diritto civile in virtù dell’art. 104 cpv. 1 CO.

In particolare, nella DTF 139 V 297 l’Alta Corte ha

stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e il

tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al diritto né

tantomeno è arbitrario:

" 3.3.2.2

(…) Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn

und -verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch

ausfällt - bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des

administrativen Aufwands für die verspätete resp. nachträgliche

Beitragserhebung und für die Erhebung des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich

gewisse Abweichungen zu den jeweils geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und

Kapitalmarkt ergeben, sind diese systemimmanent und bedürfen nur dann einer

Korrektur, wenn Abweichungen über längere Zeit hinweg und in beträchtlichem

Ausmass bestehen. Der AHV-rechtliche Verzugszins ist ferner nicht mit einem

Marktzins zu vergleichen. Vielmehr handelt es sich um einen

"technischen" Zinssatz. Er wurde vom Bundesrat im Rahmen der

gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der

Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG) und den

Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die Sozialversicherung

eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV

beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen Aufwand effizient

angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).

3.3.3

Ein

Grund, von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE 136 III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend

gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden

Zinsniveau von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit

schliessen. Dagegen spricht auch der Umstand, dass mit Art. 104 Abs. 1 OR formellgesetzlich ein Verzugszinssatz von 5 % festgelegt ist,

welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner

Rechtsgrundsatz analog Anwendung findet (HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 41 Rz. 191 und S. 175 Rz. 756 ff.; vgl.

auch SVR 2001 BVG Nr. 16 S. 63, B 43/98 E. 4b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2.

Aufl. 2009, N. 38 zu Art. 26 ATSG mit

Hinweisen).

3.3.4

Nach dem

Gesagten beruht Art. 42 Abs. 2 AHVV auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage

und ist auch der darin festgelegte Zinssatz nicht gesetzeswidrig oder gar

willkürlich (vgl. BGE 134 II 124 E. 4.1 S. 133; BGE 133 I 149 E. 3.1 S. 153 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist auch in diesem

Punkt unbegründet. (…)". (le sottolineature sono della redattrice)

Questi concetti sono stati ribaditi ancora nel 2016 nella STF

9C_531/2015 del 22 marzo 2016:

" 4.

(…) Le taux d'intérêts de 5 % est prévu par

l'art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la

compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la

Commission fédérale de l'AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions

spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans

trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de

perception menée par les caisses de compensation. Contrairement à ce que

voudrait le recourant, les intérêts de retard au sens de l'AVS ne sont pas à

mettre en relation avec les taux d'intérêts du marché; il s'agit plutôt ici

d'un taux d'intérêts "technique" (ATF 139 V

297.

consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En

outre et conformément à ce qu'a relevé la juridiction cantonale, le Tribunal

fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42

al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter

de ce taux, ce d'autant moins que l'art. 104 al. 1 CO prévoit également un

taux d'intérêts à 5 % et est applicable, par analogie, en droit administratif

comme principe juridique général en l'absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 p. 306 et

les références).

Par conséquent, c'est à bon droit que les

premiers juges ont confirmé le taux d'intérêts à 5 % l'an.“.

2.8

Da

quanto precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata per

quanto concerne sia la validità delle due decisioni di fissazione dei

contributi del 19 ottobre 2018 riferite agli anni 2012 e 2013, sia i relativi

interessi di mora che sono decorsi per quegli anni sui contributi arretrati.

Il ricorso deve pertanto essere integralmente

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti