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Decisione

30.2019.15

Errore nel calcolo della rendita vedovile e per orfano a sfavore della persona assicurata. Conferma della giurisprudenza secondo la quale la Cassa deve versare alla persona interessata la differenza a

10 settembre 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

il mese di gennaio 2014.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà alla ricorrente CHF 50.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Considerandi

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti