30.2019.17
Condono negato all'assicurato che ha ricevuto, un anno dopo che la sua situazione AVS era stata definita dalla Cassa, un importo elevato a titolo di arretrati AVS.Egli non ha contattato la Cassa per s
22 ottobre 2019Italiano16 min
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Raccomandata
Incarto
n.
30.2019.17
TB
Lugano
22 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 maggio 2019 emanata da
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto in fatto
A. RI
1, 1951, dal 1° luglio 2016 è al beneficio della rendita AVS che però,
nell'attesa dei dati definitivi, gli è stata riconosciuta in via provvisoria
dal 1° ottobre 2016 in ragione di Fr. 640.- al mese, con versamento però di
tale importo all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (doc. 125).
B. Con
decisione dell'8 marzo 2017 (doc. 105) la Cassa CO 1 ha stabilito
definitivamente il suo diritto alla rendita di vecchiaia e dal 1° aprile 2017 ha
versato direttamente sul suo conto una prestazione mensile di Fr. 473.- oltre a
Fr. 189.- quale rendita per figli, per un totale di Fr. 662.- dal 1° luglio
2016.
Pertanto, dal pagamento retroattivo di
Fr. 5'958.- (dal 1° luglio 2016 al 31 marzo 2017: Fr. 473 x 9 + Fr. 189 x 9)
andavano dedotti i pagamenti provvisori di Fr. 3'840.- (dal 1° ottobre 2016 al
31 marzo 2017: Fr. 640 x 6), per un versamento a suo favore di Fr. 2'118.-, a
cui si aggiungeva la mensilità di aprile 2017 di Fr. 662.-e quindi per un importo
totale da accreditare sul suo conto di Fr. 2'780.-. Considerata però la
compensazione di Fr. 198.- da effettuare con le prestazioni complementari,
all'assicurato è stato versato in mani proprie l'importo finale di Fr. 2'582.-.
C. Con
decisione del 25 gennaio 2019 (doc. 39) la Cassa di compensazione ha chiesto a RI
1 la restituzione dell'importo di Fr. 3'840.- che erroneamente gli è stato
accreditato il 9 febbraio 2018 quale pagamento retroattivo relativo al calcolo
definitivo della sua rendita di vecchiaia. L'amministrazione ha spiegato che
tale importo non era destinato all'assicurato, essendo oggetto di una
compensazione per prestazioni già pagate sotto forma di versamento provvisorio
direttamente all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Pertanto, in
virtù dell'art. 25 cpv. 1 LPGA ha chiesto la restituzione di Fr. 3'840.-
versati a torto.
D. L'11/18
febbraio 2019 (docc. 27 e 33) l'assicurato ha fatto presente di avere ricevuto
tale somma oltre un anno prima e di averla utilizzata per saldare dei debiti
pregressi. Non era in grado di restituire l'importo richiesto, che ha ricevuto
in buona fede e che "gli è stato
accreditato con la motivazione di arretrati AVS.". L'opponente
ha rilevato di ricevere mensilmente una rendita AVS di Fr. 477.- e delle
prestazioni complementari di Fr. 1'894.-, ma che dovendo fare fronte a un
fabbisogno mensile di Fr. 1'100.-, a una pigione di Fr. 750.- e al premio di
Cassa malati di Fr. 517.- non è in grado, neppure ratealmente, di rimborsare quanto
gli è stato erroneamente accreditato. Pertanto, egli ha chiesto che,
considerata la sua assoluta buona fede e l'impossibilità di restituire quanto
ricevuto, gli sia condonato l'ammontare di Fr. 3'840.-, altrimenti si
troverebbe in gravi difficoltà in caso di rimborso forzato.
E. Il
22 febbraio 2019 (doc. 20) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di
condono evidenziando che l'assicurato non poteva non sapere che il versamento
di Fr. 3'840.- effettuato con valuta 9 febbraio 2018 "avrebbe dovuto essere messo in discussione, dal
momento che era consapevole che tale importo non era di diritto.".
La Cassa ha spiegato che "A dirimere la
questione sarebbe stato sufficiente contattare telefonicamente i competenti
uffici della Cassa che le avrebbero certamente anticipato che quanto ricevuto
nel mese di febbraio 2018 non fosse di diritto.".
F. Con
decisione su opposizione del 13 maggio 2019 (doc. A) la Cassa CO 1 ha respinto
le opposizioni dell'assicurato del 27 marzo 2019 (doc. 15), del 12 (doc. 10) e
del 19 aprile 2019 (doc. 7) contro il rifiuto di riconoscergli la buona fede e
la grave difficoltà economica.
Dopo avere spiegato la nozione di buona
fede, l'amministrazione ha evidenziato che poiché con il versamento contestato
l'assicurato non ha ricevuto dalla Cassa nessuna nuova decisione formale - come
invece occorso in occasione del ricalcolo dell'importo definitivo della rendita
e del relativo versamento degli arretrati l'8 marzo 2017 -, non poteva
sfuggirgli che l'importo di Fr. 3'840.- non dovesse essergli versato. Per
accertarsi di ciò, egli avrebbe potuto semplicemente contattare telefonicamente
la Cassa e ottenere le necessarie spiegazioni sui versamenti ricevuti.
Ciò stante, "il non sincerarsi circa l'incasso delle prestazioni in
questione equivale a una grave negligenza e conseguentemente la sua buona fede
non può quindi essere ammessa e il rimborso preteso dalla Cassa non può essere
condonato.".
G. Il
12 giugno 2019 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di riconoscere
la sua assoluta buona fede e, tenuto conto dell'impossibilità economica di
rimborsare quanto erroneamente accreditatogli, di condonargli l'importo di Fr.
3'840.-venendosi a trovare in grave difficoltà in caso di rimborso forzato.
Il ricorrente ha sollevato la sua buona
fede rilevando che la somma di Fr. 3'840.- gli è stata accreditata con la
motivazione di arretrati AVS, che solo a distanza di oltre un anno dalla loro
ricezione si sono rivelati come non dovuti e quindi da restituire.
Egli ha fatto altresì presente di avere
difficoltà a esprimersi in lingua italiana e che, avendo 68 anni, ha ulteriori
difficoltà di apprendimento.
Considerato il suo diritto alle
prestazioni complementari che fa sì che dal 1° maggio 2019 abbia delle entrate
di complessivi Fr. 2'711.- al mese e visti i Fr. 1'050.- per la locazione e i
Fr. 517.- per la Cassa malati (doc. B), il ricorrente ha osservato che gli
resta per il suo fabbisogno soltanto la somma di Fr. 1'144.-, ciò che gli
impedisce di restituire alcunché.
H. Il
19 giugno 2019 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere
il ricorso rilevando come il ricorrente non abbia apportato nuovi elementi tali
da modificare la decisione impugnata.
Fatti
I. Il ricorrente non ha
prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011
del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
nel merito
Considerandi
2.
L'art.
25.
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario
era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 4 OPGA Il condono
è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari
giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la
decisione (di restituzione) è passata in giudicato.
Sul condono è pronunciata una decisione
(art. 4 cpv. 5 OPGA).
3.
Secondo
le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano
cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR
1995.
AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):
- l'interessato
o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la restituzione lo
metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere
troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se
una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere
concesso.
4.
Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009
del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del
15.
luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito
del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il
1° gennaio 2003) vale per analogia anche in materia di prestazioni
complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo
fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate
non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto
condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che
danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo
di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure
a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria
buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve
negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare; SVR 2019 AHV Nr. 17 consid. 2.1; DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In
questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come
mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e
la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere
il vizio giuridico esistente.
5.
Giusta
l’art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è
data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari
dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali
fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il
fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della
sostanza.
L'art.
5.
cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del
capoverso 1, indicando Fr. 8'000.-
per le persone sole, Fr. 12'000.- per
i coniugi e Fr. 4'000.- per gli
orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono
abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere
in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a
restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione
(Kieser, op. cit., n. 25 ad art.
25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo
definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è
modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli
impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in
ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293
consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
6.
In
concreto, con decisione formale del 25 gennaio 2019 la Cassa di compensazione
ha chiesto all'assicurato di restituire l'importo di Fr. 3'840.- che il 9
febbraio 2018 gli è stato erroneamente accreditato quale pagamento retroattivo
relativo al calcolo definitivo della sua rendita di invalidità.
Questa decisione è cresciuta
incontestata in giudicato, mentre l'interessato ha formulato una domanda di
condono dell’importo da restituire di Fr. 3'840.-, che il 22 febbraio 2019
l'amministrazione ha respinto per assenza del presupposto della buona fede.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha
contestato che gli sia stato rifiutato il condono e che debba quindi restituire
l'ammontare richiesto, poiché da una parte la somma in questione gli è stata
versata con la motivazione che si trattava di arretrati dell'AVS e che è
soltanto dopo un anno dall'accredito che la Cassa si è accorta che non dovevano
invece essergli riconosciuti e quindi ne ha chiesto il rimborso. Dall'altra
parte, considerato che è al beneficio delle prestazioni complementari e che non
ha disponibilità finanziaria, un rimborso forzato lo metterebbe in gravi
difficoltà.
7.
La
circostanza che i Fr. 3'840.- sono stati accreditati all'assicurato con la
motivazione di arretrati AVS non è stata contestata dalla Cassa di
compensazione, perciò va ritenuta come ammessa e deve dunque essere posta alla
base del presente giudizio.
Sulla scorta dei fatti così come
risultati dalla documentazione agli atti, secondo il TCA, il ricorrente è stato
negligente nel non segnalare alla Cassa di compensazione che l'8 febbraio 2018
gli è stata accreditata questa somma senza preavviso e senza che l’accredito
facesse riferimento a una decisione della Cassa.
Infatti, a ben guardare, la decisione
di fissazione definitiva della rendita AVS è stata emessa l'8 marzo 2017, ossia
un anno prima. Tale decisione richiama (doc. 106) l’importo di Fr. 3'840.- quali
rendite provvisorie già versate. Da allora l'assicurato riceve, ogni mese,
l'ammontare di Fr. 662.- corrispondente alla sua rendita di vecchiaia (Fr.
473.
-) e alla rendita per figli agli studi (Fr. 189.-).
Il 16 novembre 2017 (doc. 84)
l'assicurato ha chiesto alla Cassa di compensazione di versare la rendita per figli
direttamente a sua figlia, ciò che è avvenuto a decorrere dal 1° dicembre 2017,
così come risulta dalla decisione del 29 novembre 2017 (doc. 74) indirizzata
all'assicurato.
Da quel momento, quindi, la sua entrata
mensile corrisponde a Fr. 473.-, a cui si aggiunge il versamento della
prestazione complementare soltanto per se stesso (doc. 67).
In queste circostanze, dopo quasi un
anno che l'assicurato riceveva regolarmente il versamento della sua rendita AVS
dapprima di Fr. 662.- (dal 1° aprile 2017), poi di Fr. 473.- (dal 1° dicembre
2017), l'accredito della somma - peraltro non indifferente - di Fr.
3'840.- (corrispondente a quasi sei mensilità di rendita e di importo pari alle
rendite provvisorie già percepite) avrebbe dovuto attirare la sua attenzione,
soprattutto se la causale del pagamento era di "arretrati AVS", visto
che tutto era già stato regolato con la decisione dell'8 marzo 2017 e in
seguito, a sua richiesta, a fine novembre 2017.
Non risultava quindi più niente in
sospeso che il ricorrente doveva incassare.
Non v'era alcun motivo per cui
l'interessato dovesse ancora ricevere dei versamenti da parte della Cassa CO 1.
Stante quanto precede, l'assicurato è
stato negligente nel non essersi informato presso l'amministrazione a sapere se
l'ammontare ricevuto il 9 febbraio 2018 fosse correttamente versato e di sua
spettanza, essendo per di più stato accreditato in un momento dove non v'erano
questioni in sospeso con la Cassa di compensazione (e quindi egli non aveva
motivo di ricevere degli arretrati AVS da parte dell'amministrazione) e senza
il correlato di una decisione in merito a tale somma.
D'avviso del TCA, tale negligenza non
può però essere configurata come lieve e pertanto non può dare luogo ad ammettere
la sua buona fede.
Il ricorrente avrebbe infatti dovuto
informarsi presso la Cassa in merito all'anomalia di un versamento a suo favore
dopo ben 11 mesi dalla decisione di fissazione del suo diritto definitivo alla
rendita AVS (dall'8 marzo 2017 al 9 febbraio 2018).
Questo lungo lasso di tempo non depone
a favore della buona fede dell'assicurato.
Neppure la circostanza che la Cassa si
sia accorta del suo errore solo un anno dopo non tutela la sua buona fede, così
pure il fatto che egli abbia utilizzato l'importo erroneamente ricevuto per
fare fronte a dei debiti pregressi.
Inoltre, come ha rilevato anche la
Cassa di compensazione, il fatto di non avere ricevuto una comunicazione
accompagnatoria al versamento fa sì che quel pagamento dovesse essere verificato
e non fosse corretto.
Come visto, quando egli ha chiesto alla
Cassa di versare la rendita per figli direttamente in mano della figlia non
solo lo stesso assicurato, quale titolare del diritto, ha ricevuto la decisione
di conferma che il versamento sarebbe avvenuto, separato, direttamente alla
figlia (doc. 74), ma anche quest'ultima ha parallelamente ricevuto una simile
decisione (doc. 71) in quanto terzo beneficiario.
Così stando le cose, non avendo
ricevuto alcunché dalla Cassa di compensazione nei giorni precedenti e/o
seguenti l'avvenuto accredito dell'ammontare di Fr. 3'840.-, l'assicurato ha
commesso una negligenza che va qualificata come grave nel non essersi attivato
presso il mittente per chiedere conferma della correttezza di tale versamento.
Tale negligenza esclude il sussistere di una buona fede.
Da quanto precede discende che la
mancata comunicazione all'amministrazione della ricezione dell'importo
erroneamente inviato di Fr. 3'840.-, soldi che non erano destinati a lui, ma ad
altro beneficiario, costituisce una negligenza e che esclude la tutela dell’invocata
buona fede.
Al riguardo va citata la DTF 138 V 218,
in cui l’Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del
condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica
dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove
nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per
vedovo. Il Tribunale federale ha rimproverato all’assicurato di non essersi mai
informato presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse
pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.
Di simile tenore anche la STFA P 32/04
del 4 ottobre 2004, in cui il figlio, che comunque non ha comprovato di avere
avvisato la Cassa della morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC
sul conto corrente della mamma anche dopo il suo decesso.
9.
Alla
luce di quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative
della domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1
OPGA, la stessa deve essere respinta, senza che occorra verificare
ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche del
richiedente.
La decisione di rifiuto
del condono deve essere pertanto confermata e il ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti