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Decisione

30.2019.17

Condono negato all'assicurato che ha ricevuto, un anno dopo che la sua situazione AVS era stata definita dalla Cassa, un importo elevato a titolo di arretrati AVS.Egli non ha contattato la Cassa per s

22 ottobre 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il ricorrente non ha

prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011

del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

nel merito

Considerandi

2.

L'art.

25.

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario

era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 4 OPGA Il condono

è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari

giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la

decisione (di restituzione) è passata in giudicato.

Sul condono è pronunciata una decisione

(art. 4 cpv. 5 OPGA).

3.

Secondo

le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR

1995.

AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):

- l'interessato

o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la restituzione lo

metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere

troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se

una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere

concesso.

4.

Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009

del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del

15.

luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito

del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il

1° gennaio 2003) vale per analogia anche in materia di prestazioni

complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo

fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate

non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto

condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che

danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo

di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure

a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria

buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve

negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare; SVR 2019 AHV Nr. 17 consid. 2.1; DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In

questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come

mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e

la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le

circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere

il vizio giuridico esistente.

5.

Giusta

l’art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è

data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari

dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali

fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il

fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della

sostanza.

L'art.

5.

cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del

capoverso 1, indicando Fr. 8'000.-

per le persone sole, Fr. 12'000.- per

i coniugi e Fr. 4'000.- per gli

orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono

abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere

in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a

restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione

(Kieser, op. cit., n. 25 ad art.

25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo

definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è

modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli

impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in

ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293

consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

6.

In

concreto, con decisione formale del 25 gennaio 2019 la Cassa di compensazione

ha chiesto all'assicurato di restituire l'importo di Fr. 3'840.- che il 9

febbraio 2018 gli è stato erroneamente accreditato quale pagamento retroattivo

relativo al calcolo definitivo della sua rendita di invalidità.

Questa decisione è cresciuta

incontestata in giudicato, mentre l'interessato ha formulato una domanda di

condono dell’importo da restituire di Fr. 3'840.-, che il 22 febbraio 2019

l'amministrazione ha respinto per assenza del presupposto della buona fede.

Nel proprio ricorso l'assicurato ha

contestato che gli sia stato rifiutato il condono e che debba quindi restituire

l'ammontare richiesto, poiché da una parte la somma in questione gli è stata

versata con la motivazione che si trattava di arretrati dell'AVS e che è

soltanto dopo un anno dall'accredito che la Cassa si è accorta che non dovevano

invece essergli riconosciuti e quindi ne ha chiesto il rimborso. Dall'altra

parte, considerato che è al beneficio delle prestazioni complementari e che non

ha disponibilità finanziaria, un rimborso forzato lo metterebbe in gravi

difficoltà.

7.

La

circostanza che i Fr. 3'840.- sono stati accreditati all'assicurato con la

motivazione di arretrati AVS non è stata contestata dalla Cassa di

compensazione, perciò va ritenuta come ammessa e deve dunque essere posta alla

base del presente giudizio.

Sulla scorta dei fatti così come

risultati dalla documentazione agli atti, secondo il TCA, il ricorrente è stato

negligente nel non segnalare alla Cassa di compensazione che l'8 febbraio 2018

gli è stata accreditata questa somma senza preavviso e senza che l’accredito

facesse riferimento a una decisione della Cassa.

Infatti, a ben guardare, la decisione

di fissazione definitiva della rendita AVS è stata emessa l'8 marzo 2017, ossia

un anno prima. Tale decisione richiama (doc. 106) l’importo di Fr. 3'840.- quali

rendite provvisorie già versate. Da allora l'assicurato riceve, ogni mese,

l'ammontare di Fr. 662.- corrispondente alla sua rendita di vecchiaia (Fr.

473.

-) e alla rendita per figli agli studi (Fr. 189.-).

Il 16 novembre 2017 (doc. 84)

l'assicurato ha chiesto alla Cassa di compensazione di versare la rendita per figli

direttamente a sua figlia, ciò che è avvenuto a decorrere dal 1° dicembre 2017,

così come risulta dalla decisione del 29 novembre 2017 (doc. 74) indirizzata

all'assicurato.

Da quel momento, quindi, la sua entrata

mensile corrisponde a Fr. 473.-, a cui si aggiunge il versamento della

prestazione complementare soltanto per se stesso (doc. 67).

In queste circostanze, dopo quasi un

anno che l'assicurato riceveva regolarmente il versamento della sua rendita AVS

dapprima di Fr. 662.- (dal 1° aprile 2017), poi di Fr. 473.- (dal 1° dicembre

2017), l'accredito della somma - peraltro non indifferente - di Fr.

3'840.- (corrispondente a quasi sei mensilità di rendita e di importo pari alle

rendite provvisorie già percepite) avrebbe dovuto attirare la sua attenzione,

soprattutto se la causale del pagamento era di "arretrati AVS", visto

che tutto era già stato regolato con la decisione dell'8 marzo 2017 e in

seguito, a sua richiesta, a fine novembre 2017.

Non risultava quindi più niente in

sospeso che il ricorrente doveva incassare.

Non v'era alcun motivo per cui

l'interessato dovesse ancora ricevere dei versamenti da parte della Cassa CO 1.

Stante quanto precede, l'assicurato è

stato negligente nel non essersi informato presso l'amministrazione a sapere se

l'ammontare ricevuto il 9 febbraio 2018 fosse correttamente versato e di sua

spettanza, essendo per di più stato accreditato in un momento dove non v'erano

questioni in sospeso con la Cassa di compensazione (e quindi egli non aveva

motivo di ricevere degli arretrati AVS da parte dell'amministrazione) e senza

il correlato di una decisione in merito a tale somma.

D'avviso del TCA, tale negligenza non

può però essere configurata come lieve e pertanto non può dare luogo ad ammettere

la sua buona fede.

Il ricorrente avrebbe infatti dovuto

informarsi presso la Cassa in merito all'anomalia di un versamento a suo favore

dopo ben 11 mesi dalla decisione di fissazione del suo diritto definitivo alla

rendita AVS (dall'8 marzo 2017 al 9 febbraio 2018).

Questo lungo lasso di tempo non depone

a favore della buona fede dell'assicurato.

Neppure la circostanza che la Cassa si

sia accorta del suo errore solo un anno dopo non tutela la sua buona fede, così

pure il fatto che egli abbia utilizzato l'importo erroneamente ricevuto per

fare fronte a dei debiti pregressi.

Inoltre, come ha rilevato anche la

Cassa di compensazione, il fatto di non avere ricevuto una comunicazione

accompagnatoria al versamento fa sì che quel pagamento dovesse essere verificato

e non fosse corretto.

Come visto, quando egli ha chiesto alla

Cassa di versare la rendita per figli direttamente in mano della figlia non

solo lo stesso assicurato, quale titolare del diritto, ha ricevuto la decisione

di conferma che il versamento sarebbe avvenuto, separato, direttamente alla

figlia (doc. 74), ma anche quest'ultima ha parallelamente ricevuto una simile

decisione (doc. 71) in quanto terzo beneficiario.

Così stando le cose, non avendo

ricevuto alcunché dalla Cassa di compensazione nei giorni precedenti e/o

seguenti l'avvenuto accredito dell'ammontare di Fr. 3'840.-, l'assicurato ha

commesso una negligenza che va qualificata come grave nel non essersi attivato

presso il mittente per chiedere conferma della correttezza di tale versamento.

Tale negligenza esclude il sussistere di una buona fede.

Da quanto precede discende che la

mancata comunicazione all'amministrazione della ricezione dell'importo

erroneamente inviato di Fr. 3'840.-, soldi che non erano destinati a lui, ma ad

altro beneficiario, costituisce una negligenza e che esclude la tutela dell’invocata

buona fede.

Al riguardo va citata la DTF 138 V 218,

in cui l’Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del

condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica

dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove

nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per

vedovo. Il Tribunale federale ha rimproverato all’assicurato di non essersi mai

informato presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse

pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04

del 4 ottobre 2004, in cui il figlio, che comunque non ha comprovato di avere

avvisato la Cassa della morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC

sul conto corrente della mamma anche dopo il suo decesso.

9.

Alla

luce di quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative

della domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1

OPGA, la stessa deve essere respinta, senza che occorra verificare

ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche del

richiedente.

La decisione di rifiuto

del condono deve essere pertanto confermata e il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti