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Decisione

30.2019.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 ottobre 2019Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

scritto del 2 luglio 2019 (doc. V) il ricorrente ha informato il TCA di avere

trasmesso alla Cassa l'attestazione della scuola (doc. 1) secondo cui il figlio

ha frequentato regolarmente l'anno scolastico 2017/2018 fino al 15 giugno 2018

e agli atti ne ha prodotta una identica, ma datata 27 giugno 2019 (doc. B2),

unitamente alla risposta che ha dato alla Cassa (doc. B1).

L. L'8

luglio 2019 (doc. VII) l'assicurato ha contestato la risposta della Cassa,

poiché essa non ha menzionato di avergli richiesto ulteriori informazioni il 19

giugno 2019 e di avere ricevuto l'attestato di frequenza della scuola per

l'anno 2017/2018.

Inoltre, per l'assicurato non è stato

tenuto conto del suo obbligo di mantenimento del figlio in qualità di genitore

e del fatto che in 42 anni di attività ha versato quasi mezzo milione di

franchi di contributi sul suo conto AVS, ma di avere ricevuto, ad oggi, rendite

per circa la metà, compresa la completiva per il figlio.

Il ricorrente ha infine osservato che

la decisione della Cassa ha avuto pure ripercussioni in ambito di assicurazione

malattia per il figlio, dovendo egli versare un premio mensile di Fr. 307,50,

ma che resterà impagato non avendo le risorse economiche.

M. La

Cassa non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI e VIII).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011

del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

nel merito

Considerandi

2.

In

virtù dell'art. 22ter LAVS concernente la rendita per i figli,

" 1

Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita

completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita

per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una

rendita di vecchiaia o una rendita dell'assicurazione per l'invalidità

anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita

completiva, salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.

2.

La rendita per figli è versata di regola come

la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull'impiego appropriato

(art. 20 LPGA) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il

Consiglio federale può disciplinare il versamento per casi speciali, in deroga

all'articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.".

Quanto al

rinvio alla rendita per orfani, l’art. 25 LAVS dispone:

" 5

Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine

della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale

può stabilire che cosa si intende per formazione.".

A questo proposito l’art. 49bis OAVS, appositamente introdotto nel 2011

per regolamentare il diritto alla rendita per orfano o alla rendita completiva

per figlio per i figli che intraprendono una formazione, disciplina che:

" 1 Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo

di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e,

sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma

professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per

diverse professioni.

2.

Sono considerate formazione anche soluzioni

di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini

nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che

comprendano una parte d'insegnamento scolastico.

3.

Un figlio non è considerato in formazione se

consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo

massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS.”.

In merito

alla fine o all’interruzione della formazione, l’art. 49ter OAVS, anch’esso in

vigore dal 2011, prevede che:

" 1 La formazione si conclude con un diploma

professionale o scolastico.

2.

La formazione è considerata conclusa anche se

è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità.

3.

Non sono considerati interruzioni ai sensi

del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia

proseguita immediatamente dopo:

a. usuali periodi senza lezioni

e vacanze per una durata massima di quattro mesi;

b. il servizio militare o civile

per una durata massima di cinque mesi;

c. le interruzioni per motivi di

salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.”.

Nel Commentario delle modifiche

dell’OAVS entrate in vigore il 1° gennaio 2011, l’UFAS ha sviluppato in

particolare le seguenti considerazioni:

"

(…)

Art. 49ter, al. 1

(Fin et interruption de

la formation)

La formation s’achève

avec l’obtention d’un diplôme professionnel. Il est cependant possible qu’elle

se poursuive ensuite immédiatement ou ultérieurement. Il en va de même pour un

diplôme de fin d’étude (ex. maturité).

Art. 49ter, al. 2

(Fin et interruption de

la formation)

Si la formation n’est pas

régulièrement achevée dans les délais prévus, mais abandonnée auparavant, on

mettra un terme au versement de la rente pour enfants/orphelins dès le moment

en question. Une interruption de la formation devra être traitée de manière

identique. Les prestations seront supprimées et ne seront reprises qu’à

condition que l’enfant reprenne le chemin d’une formation (formation de remplacement

ou nouvelle formation).

Art. 49ter, al. 3

(Fin et interruption de

la formation)

Comme c’est déjà le cas

jusqu’ici, certaines formes d’interruption dans la formation ne constituent pas

un motif de cessation de versement des rentes pour enfants et d’orphelins. Il

semble judicieux de compléter le catalogue existant desdites interruptions -

pour cause d’accident, de maladie ou de grossesse – par les interruptions pour

causes de vacances ou de périodes libres de cours qui font partie intégrante du

temps prévu dans le déroulement de la formation pour autant qu’elle se

poursuive ensuite immédiatement. Le diplômé avec maturité gymnasiale sera ainsi

considéré comme en formation jusqu’au début des cours de l’université ou d’une

autre institution de formation si l’interruption ne dure pas plus de 4 mois

(par exemple, maturité en juin et début des cours à l’université mi-septembre).

Mais s’il décide par exemple de prendre une année de transition (vacances,

travail, service militaire), il ne sera plus considéré en formation après sa

maturité; il en va de même s’il s’inscrit à l’université pour un semestre de

congé. Par souci d’égalité de traitement, le délai maximal d’interruption de 4

mois en tant que période usuelle libre de cours (jusqu’à la poursuite de la formation)

vaut également pour le titulaire d’une maturité professionnelle. Encore sied-il

que durant la période en question, le revenu d’activité lucrative réalisé par

l’intéressé ne soit pas supérieur à la limite de revenu autorisée par l’art.

49, al. 3 (…)”.

Nella DTF

142.

V 226 l’Alta Corte ha ammesso la conformità alla legge dell’art. 49bis cpv.

3.

OAVS (DTF 142 V 442 consid. 3.2).

Inoltre,

come ricordato nella DTF 143 V 305 consid. 3.1.2 e nella STF 8C_404/2015 del 22

dicembre 2015 consid. 3.1, il Tribunale federale ha stabilito nella DTF 138 V

286.

(consid. 4.2.2) che per quanto concerne la nozione di formazione si può

rimandare alla prassi dei Tribunali e amministrativa così come in particolare

alle Direttive dell’UFAS (DTF 141 V 473 considd. 3 e 8.2).

3.

Infatti,

prima dell’introduzione delle citate disposizioni materiali nel 2011, sui figli

che svolgono una formazione la giurisprudenza e la prassi amministrativa

avevano sviluppato dei principi che erano stati ripresi nelle Direttive

dell’UFAS sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità (STF 9C_487/2016 del 3 marzo 2017 consid. 4.2).

Applicabili in concreto nella versione

valida dal 1° gennaio 2003, stato al 1° gennaio 2018, queste Direttive danno una

definizione di formazione e chiariscono delle situazioni tipo.

Secondo il N. 3358 DR, per essere

considerata tale, una formazione deve durare almeno quattro settimane e

perseguire sistematicamente un obiettivo di formazione. Il raggiungimento di

questo obiettivo culmina o nel conseguimento di un diploma professionale o

nella possibilità di esercitare un’attività professionale senza diploma

specifico; se la formazione non era sin da principio orientata a una

determinata professione, deve fornire una base generale per poter esercitare un

gran numero di professioni o costituire una formazione generale. La formazione

deve basarsi su un ciclo di formazione strutturato, riconosciuto giuridicamente

o perlomeno di fatto. È irrilevante che si tratti di una prima formazione, di

una formazione supplementare o di una seconda formazione.

I figli che

tra la fine della scuola e uno sbocco lavorativo (p. es. un tirocinio)

intraprendono una formazione transitoria quale un semestre di motivazione

(provvedimento inerenti al mercato del lavoro) o un pretirocinio di

orientamento sono considerati in formazione. È tuttavia necessario che questa

soluzione intermedia comprenda una parte di attività scolastica (materie

scolastiche, lezioni in laboratorio) di almeno otto lezioni (da 45 a 60 minuti)

alla settimana (N. 3363 DR).

Secondo il

N. 3368 DR nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, se la formazione è

abbandonata anticipatamente, è considerata conclusa. In caso di eventuale

ripresa della formazione, il figlio non è più considerato in formazione.

Questo vale

anche per il periodo che intercorre tra l'interruzione di un apprendistato e

l'inizio di uno nuovo.

Il N. 3368

DR è stato modificato dal 1° gennaio 2018 a seguito dell’emanazione della DTF

141.

V 473.

Nel 2015 il

Tribunale federale si è pronunciato sulla sospensione e sull’interruzione di

una formazione e ha precisato che le lettere a e b dell'art. 49ter cpv. 3 OAVS

non sono applicabili cumulativamente (cfr. consid. 8).

Nel

concretizzare questi principi, per il nuovo N. 3368 DR si considera quale

inizio della formazione il momento a partire dal quale la persona vi dedica il

tempo necessario (N. 3360), ad esempio assistendo a lezioni e corsi.

Non ci si

deve pertanto basare sull’inizio ufficiale del semestre (attestato di immatricolazione),

bensì sull’inizio effettivo degli studi.

Secondo il

N. 3368.1 DR, in essere dal 2018, la formazione si considera regolarmente

conclusa non appena la persona non vi deve più dedicare tempo, in quanto ha già

fornito le prove di conoscenza necessarie per il conseguimento del titolo

(consegnato lavori, svolto stage, superato esami). In questo contesto non ci si

deve basare sulla fine ufficiale del periodo di formazione (p. es.

exmatricolazione, festa di consegna del diploma).

Introdotto anch’esso

dal 2018, il N. 3368.2 DR riprende il vecchio N. 3368 DR, e prevede che se la

formazione è abbandonata, è considerata altresì conclusa. Fino all’eventuale

ripresa della formazione, il figlio non è più considerato in formazione.

Questo vale

anche per il periodo che intercorre tra l’interruzione di un tirocinio e

l’inizio di uno nuovo.

Il periodo

che intercorre tra lo scioglimento anticipato del rapporto di tirocinio e

l’inizio di uno nuovo non è considerato come interruzione della formazione

giuridicamente rilevante, se si comincia immediatamente a cercare un nuovo

tirocinio (STF 8C_916/2013 del 20 marzo 2014).

Se la

formazione è interrotta, di norma è considerata conclusa, salvo nei casi di

interruzione previsti ai numeri successivi. Questo vale anche nel caso in cui

si sia raggiunto solo un obiettivo intermedio quale ad esempio la maturità (N.

3369.

DR).

Secondo il

N. 3370 DR, gli usuali periodi senza lezioni e le vacanze per una durata

massima di quattro mesi sono considerati periodo di formazione solo se si

trovano tra due fasi di formazione, ovvero a condizione che la formazione sia

proseguita immediatamente dopo. I mesi iniziati sono inclusi nel calcolo: ad

esempio, il periodo dal 16 giugno (esame di maturità) al 16 ottobre conta come

quattro mesi. In particolare, questo significa che:

– il periodo

senza lezioni dopo la maturità liceale è considerato periodo di formazione solo

se la formazione è proseguita al più tardi quattro mesi dopo la maturità. In

caso contrario, la maturità rappresenta la fine (temporanea) della formazione;

– le stesse

condizioni valgono anche nel caso della maturità professionale;

– tra le

vacanze usuali rientrano anche i semestri di vacanze universitarie, ma non i

semestri durante i quali gli studenti beneficiano di un congedo.

Per il N.

3373.

DR, i figli che interrompono la formazione a causa di malattia o

infortunio, ma per non più di 12 mesi, sono considerati in formazione durante

questo periodo.

4.

Va

ancora ricordato che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le

Direttive dell'UFAS (incluse le circolari), pur non avendo ovviamente valore

vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione

attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al

fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità

di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1).

Esse costituiscono delle istruzioni

dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi

dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare

un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte

dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza,

non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano effetto solo nei

confronti dell’amministrazione; esse non costituiscono delle norme di diritto

federale ai sensi dell’art. 95 lett. a LTF e non devono quindi essere seguite

dal giudice. Servono più che altro a creare una prassi amministrativa uniforme

e presentano per tale scopo una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal

quadro stabilito dalla norma superiore che sono tenute a concretizzare. In

altri termini, in assenza di lacune, le direttive non possono prevedere

qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF

141.

V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle

nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell’amministrazione

sull’applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante

delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la

legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle

norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139

V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45

consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1,

129.

V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427

consid. 5a).

Come

stabilito recentemente dal Tribunale federale (DTF 143 V 305 = SVR 2018 IV Nr.

3), la rendita per figli è un diritto autonomo retto da condizioni proprie e

slegato dall’obbligo di mantenimento previsto dal diritto civile (cfr. consid.

4).

Pertanto, la rendita per figli può

essere versata direttamente al figlio maggiorenne (cfr. consid. 5).

5.

Nel

caso in esame il ricorrente riceveva una rendita completiva per suo figlio

(art. 22ter cpv. 1 LAVS in relazione con l'art. 25 cpv. 4 LAVS) e, prima che __________

compisse 18 anni nel mese di febbraio 2016, la Cassa di compensazione gli ha

chiesto di comprovare se il diritto alle prestazioni esistesse ancora, così da

potere continuare a versargli la rendita per figli.

L'assicurato ha così trasmesso l'attestato

di frequenza rilasciato il 18 gennaio 2016 (doc. 178) dall'Istituto __________,

che confermava la frequenza del secondo anno di liceo per l'anno scolastico

2015/2016 nella sede di __________.

Attestazioni simili sono state

trasmesse alla Cassa per comprovare la continuazione della formazione del

figlio anche per gli anni scolastici 2016/2017 (docc. 143 e 156) e 2017/2018

(doc. 143).

Prima del termine dell'anno scolastico

2017/2018, la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di documentare se

il figlio fosse ancora in formazione e il ricorrente ha aggiornato mensilmente

l'amministrazione sulla situazione.

Dapprima l'interessato ha scritto il 30

maggio 2018 (doc. 133) che "Mio figlio

frequenta il penultimo anno di liceo. A dipendenza dei risultati (ev. cambio

scuola), non sono ancora in grado di comunicarLe in quale Istituto frequenterà

il prossimo anno scolastico. Non appena in possesso degli stessi (al più tardi

a fine giugno 2018), Le invierò la dichiarazione dell'istituto scolastico

scelto.".

Poi il 24 giugno 2018 (doc. 132) ha

comunicato che "sono sempre in attesa

del risultato degli esami e solo dopo di questo sarò in grado di comunicarLe se

mio figlio continua lo studio nella medesima Scuola o se abbiamo scelto

un'altra scuola.".

Il 26 luglio 2018 (doc. 130)

l'assicurato, sempre per email, ha riferito alla Cassa che "Purtroppo non sono ancora in grado di comunicarLe in

quale Istituto mio figlio frequenterà il prossimo anno scolastico. Siamo in

contatto con la Scuola ma stiamo valutando altre possibilità. Dovrei essere in

grado di informarLa nelle prossime settimane.".

Nello scritto elettronico del 26 agosto

2018.

(doc. 128) RI 1 ha spiegato che "Causa

vari problemi, non da ultimo di salute, siamo in ritardo nella valutazione del

proseguimento della scuola per mio figlio __________. Dato anche che nella

Scuola dove frequentava il liceo non si sentiva bene ed aveva certi problemi

che non gli permettevano di studiare come si dovrebbe, stiamo valutando pure la

frequentazione della Scuola Commerciale di __________ ed altro.".

Al richiamo della Cassa inviato per

lettera il 10 settembre 2018 (doc. 126) l'assicurato ha risposto per email

dicendosi dispiaciuto per non avere ancora potuto inviare la dichiarazione di

frequenza della scuola per l'anno 2018/2019, ma che vari motivi - salute e

difficoltà di ottenere un sussidio - avevano causato questo ritardo, chiedendo

perciò ancora alcuni giorni di tempo.

Ottenuta una proroga (doc. 119), il 18

ottobre 2018 (doc. 119) l'assicurato ha così scritto alla Cassa di

compensazione:

"

Purtroppo causa malattia e pure difficoltà a collocare mio figlio in una

Scuola per poter continuare il Liceo, (non mi è più possibile iscriverlo

all'Istituto __________ non avendo i mezzi finanziari (prima avevo un aiuto da

parte della famiglia di mia moglie all'estero, ora loro non sono più in grado

di farlo).

Mio figlio vorrebbe continuare il

Liceo, io gli ho proposto la Scuola di commercio ma purtroppo non arriviamo ad

un accordo.

Sto provando anche fuori dal Cantone ma

per il momento non sono arrivato a collocarlo per vari motivi.

Le chiedo p.f. se potesse darmi ancora

1.

mese di tempo, l'ultimo perchè sono ben cosciente che dobbiamo trovare la

soluzione al più presto.".

Non ottenendo quanto richiesto, con

decisione formale del 23 ottobre 2018 (doc. 121) l'amministrazione ha emesso un

ordine di restituzione delle rendite per figli versate all'assicurato dal mese

di luglio al mese di ottobre compresi, pari a Fr. 3'396.-.

Nell'email del 29 ottobre 2018 (doc.

114) indirizzata alla Cassa di compensazione l'interessato ha in particolare

scritto quanto segue:

"

(…) Vi comunico che mio figlio, contrariamente a quanto Voi affermate,

non ha interrotto la formazione.

È vero che non ho ancora potuto

collocarlo, d'altra parte, come avevo affermato nei miei precedenti mail, mio

figlio, causa vari problemi, malattia in primis è rimasto a casa tutta l'estate

e non da ultimo ha sofferto durante questi ultimi anni di razzismo, (mia moglie

è __________ e mio figlio ha un'espressione asiatica) e ne risente ancora oggi.

Ora la sua situazione è un po'

migliorata e vuole continuare gli studi. Non appena terminano le vacanze

scolastiche, iscriverò mio figlio alla Scuola di commercio di __________.

(…)".

Appena inviato questa lettera,

l'assicurato ha subito contattato per email il Centro professionale commerciale

di __________ (doc. 35) spiegando la situazione scolastica del figlio e

dicendosi disposto ad iscriverlo presso quella scuola, la quale gli ha però

immediatamente risposto che per quell'anno scolastico, 2018/2019, le iscrizioni

non erano più possibili (doc. 35).

All'opposizione del 31 ottobre 2018

(doc. A9) contro la decisione di restituzione l'assicurato ha allegato il

"Certificato medico di assenza dalla scuola" del 30 ottobre 2018

(doc. A4), con cui il dr. med. __________, specialista FMH medicina

dell'infanzia e dell'adolescenza, medicina psicosomatica e psicosociale SAPPM,

psicoterapia delegata FMPP, ha accertato che "questo giovane paziente ha dovuto assentarsi dalla scuola dal 01 settembre

2018.

fino alla fine dell'anno, ossia fino al 31.12.2018 per motivi di salute

nell'ambito psicosociale.".

Il 22 novembre 2018 (doc. 107) il

responsabile amministrativo e del collocamento di studenti all'estero

dell'Istituto __________ ha scritto un'email alla Cassa CO 1 confermando che

"il giovane __________, (…), ha

terminato la frequenza scolastica presso il nostro Istituto di __________, a

fine giugno 2018. Il giovane non ha più ripreso la frequenza a settembre 2018.".

Avuto un contatto telefonico con

l'assicurato (doc. 96), la Cassa gli ha chiesto di inviarle un certificato

medico a conferma dell'inabilità per malattia di __________ per il periodo

estivo.

Nel frattempo, il 28 novembre 2018

(doc. 91) l'amministrazione ha emesso una decisione con cui ha riattivato dal

1° novembre 2018 il versamento della rendita per figli e ha annullato l'ordine

di restituzione delle rendite da luglio a ottobre 2018 stante l'inabilità per

malattia dal 1° giugno 2018.

Nel secondo certificato del 28 novembre

2018.

(doc. 5) il dr. med. __________ ha infatti appurato che "questo giovane paziente ha dovuto assentarsi dalla

scuola dal 01 giugno 2018 fino alla fine dell'anno, ossia fino al 31.12.2018

per motivi di salute nell'ambito psicosociale.".

Subito dopo, il 3 dicembre 2018 (doc.

A6), lo specialista ha accertato che "per

motivi di salute nell'ambito psicosociale l'assenza dalla scuola si

protrarrà fino alla fine del corrente anno scolastico, ossia dal 1. di gennaio

del 2019 fino al 30 di giugno del 2019.".

Il 10 maggio 2019 (doc. 52) la Cassa di

compensazione ha deciso che, alla scadenza dell'anno di malattia, dal 1° giugno

2019.

la rendita completiva era stralciata e la prestazione AVS ricalcolata.

Inoltre, la Cassa l'ha avvertito che

qualora __________ avesse ripreso una nuova formazione tale circostanza doveva

esserle comunicata e comprovata.

Nell'opposizione del 20 maggio 2019

(doc. A9) l'assicurato ha chiesto all'amministrazione di ripristinare il

versamento della rendita per figli. Egli ha rilevato che visto che la salute

del figlio non migliorava, verso la fine dell'estate l'ha invitato a recarsi

dal dr. med. __________, il quale ha attestato per la prima volta il 30 ottobre

2018.

la sua assenza da scuola dal 1° settembre 2018.

Infatti, __________ ha frequentato la

scuola fino a metà giugno e subito dopo ha partecipato agli esami.

Il 29 ottobre 2018 egli era alla

ricerca di una scuola per suo figlio e fino a quel momento non esisteva ancora

un certificato medico, che è giunto l'indomani con l'attestazione

dell'inabilità dal 1° settembre al 31 dicembre 2018.

L'opponente ha infine osservato che il

secondo certificato medico attestante la malattia del figlio dal 1° giugno 2018

era stato richiesto dalla Cassa stessa, ma che, a ben vedere, non era

necessario.

6.

Va

evidenziato come la decorrenza dal 1° giugno 2018 dell'inabilità scolastica di __________

sia errata.

Ciò risulta chiaramente dalle

certificazioni di frequenza scolastica rilasciate dall'Istituto __________ il

22.

novembre 2018 (doc. 107) e il 27 giugno 2019 (doc. B2), secondo cui il

ragazzo ha frequentato il 4° anno di liceo fino al 15 giugno 2018, dopodiché

sono seguiti gli esami e quindi egli ha concluso l'anno scolastico a fine

giugno 2018.

A settembre 2018 egli non ha però

ripreso la scuola, né presso l'Istituto __________ di __________ (doc. 107) né

presso un altro istituto.

Stante queste attestazioni, non è

dunque corretto che l'anno di malattia, durante il quale l'assicurato ha

diritto di continuare a percepire la rendita per figli in formazione in base

all’art. 49ter cpv. 3 OAVS, sia stato fatto decorrere dal 1° giugno 2018.

La circostanza che il dr. med. __________

abbia certificato, il 28 novembre 2018 (doc. A5), che __________ ha dovuto

assentarsi dalla scuola dal 1° giugno al 31 dicembre 2018 nulla muta, poiché tale

affermazione è smentita dai fatti e dalle attestazioni della scuola e ciò per

lo meno fino al 30 giugno 2018.

Alla luce di ciò, il periodo massimo di

12.

mesi di interruzione per motivi di salute previsto dall'art. 49ter cpv. 3

lett. c OAVS non può iniziare prima del 1° luglio 2018.

7.

Resta

ora da stabilire se la malattia che ha impedito al figlio del ricorrente di

continuare la sua formazione durante l'anno scolastico 2018/2019 sia iniziata

il 1° settembre 2018 come certificato la prima volta dal dr. med. __________

oppure già il 1° luglio 2018, e ciò visto il necessario slittamento dal

1° giugno al 1° luglio 2018 della validità della sua seconda certificazione di

malattia.

Con il ricorso l'assicurato ha prodotto

un nuovo certificato del 4 giugno 2019 (doc. A7) redatto dallo specialista FMH

in medicina dell'infanzia e dell'adolescenza all'indirizzo della Cassa di

compensazione, in cui il dottor __________ ha affermato quanto segue:

"

Da tempo seguo regolarmente questo giovane per una precaria situazione

psicosociale. Ho stilato tre certificati di assenza dalla scuola:

il 30.10.2018 (01.09.18 - 31.12.2018),

il 28.11.2018 (01.06.18 - 31.12.2018),

ed il 03.12.18 (01.01.19 - 30.06.2019).

Quindi la reale inabilità a

frequentare la scuola corrisponde a tutto l'anno scolastico 2018-2019,

quindi dal 01.09.2018 a 30.06.2019.".

Dai vari messaggi di posta elettronica

che l'assicurato ha inviato alla Cassa di compensazione nell'estate 2018, a

partire dal 30 maggio 2018 (doc. 133), risulta una situazione non chiara.

Ne emerge che il ricorrente ha più

volte affermato di essere alla ricerca di una soluzione per il figlio, nel

senso che stava valutando se continuare a fargli frequentare il medesimo liceo

oppure un'altra scuola. Tale valutazione era ancora in atto il 29 ottobre 2018,

quando la scuola era già iniziata da ben due mesi. Questi elementi farebbero

concludere che il ragazzo durante l'estate stava bene e che a settembre 2018

avrebbe ripreso la formazione, liceo o altra tipologia di scuola, così come

indicato dal padre.

Nei primi scritti sembrava infatti che

il proseguo degli studi dipendesse unicamente dai risultati scolastici che __________

avrebbe ottenuto in giugno (doc. 132 e 133).

Poi, a fine agosto 2018 (doc. 128), per

la prima volta l'interessato ha invocato "vari

problemi, non da ultimo di salute", per giustificare il ritardo

nel dare una risposta all'amministrazione riguardo al curriculum di studi del

figlio, senza però precisare se tali problemi di salute si riferissero a se

stesso o al figlio (il 29 ottobre 2018 l'assicurato ha osservato che sia lui

sia la moglie sono malati).

Ad ogni modo, egli ha indicato che,

poiché nella precedente scuola dove frequentava il liceo il figlio "non si sentiva bene ed aveva certi problemi che non

gli permettevano di studiare come si dovrebbe", stava valutando

se fargli frequentare la scuola di commercio di __________ oppure un'altra

scuola.

In seguito, il 19 settembre 2018 (doc.

125), l'assicurato ha giustificato l'ennesimo ritardo per "vari motivi", indicando "(salute e difficoltà per un sussidio)".

Nuovamente non è chiaro a chi si riferiscano i problemi di salute, ma questi erano

accompagnati dalla difficoltà di trovare la scuola adatta per il figlio vista

l'insufficiente liquidità e quindi la sua intenzione, così come manifestata,

era di proseguire gli studi.

Trascorso un ulteriore mese, il 18

ottobre 2018 (doc. 119), il ricorrente, senza un chiaro riferimento ad

impedimenti di salute nel proseguire gli studi da parte del figlio, seppure indicando

che "Purtroppo causa malattia"

e "difficoltà a collocare mio figlio in

una Scuola per continuare il liceo", ha riferito di non avere

ancora trovato una valida soluzione. Tuttavia, come risulta dalle sue stesse

affermazioni, ciò dipendeva chiaramente e unicamente dal fatto di non avere più

i necessari mezzi finanziari per pagare una scuola privata e di non concordare

con il figlio che voleva continuare con il liceo, mentre l'assicurato gli aveva

proposto la scuola di commercio. Addirittura, quest'ultimo stava valutando una

soluzione fuori Cantone, ciò che dimostrerebbe la volontà del figlio di

continuare gli studi e quindi l'assenza di una malattia che lo rendesse inabile

e lo costringesse dunque a interrompere la formazione.

Con l'emanazione dell'ordine di

restituzione della rendita per figli per i mesi da luglio ad ottobre 2018

compresi, la motivazione alla base del ritardo nel presentare una dichiarazione

di frequenza di una scuola è cambiata. A fine ottobre, il 29 (doc. 114),

l'assicurato ha affermato che "causa

vari problemi, malattia in primis [ndr:

mio figlio] è rimasto a casa tutta l'estate e non da ultimo ha sofferto

durante questi ultimi anni di razzismo (…) e ne risente ancora oggi. Ora la sua

situazione è un po' migliorata e vuole continuare gli studi. Non appena

terminano le vacanze scolastiche, iscriverò mio figlio alla Scuola di commercio

di __________.".

Questa dichiarazione è però incoerente

con quanto affermato fino a quel momento. Se prima, infatti, sembrava naturale

che il ragazzo a settembre 2018 continuasse gli studi e che era solo questione

di trovare la scuola adatta viste anche le finanze della famiglia, poi viene

evocata la malattia che sarebbe apparsa durante l'estate, ma che era un po'

migliorata tanto da potere proseguire.

Queste affermazioni contrastano con

quanto occorso subito dopo l'invio dello scritto.

Infatti, il ricorrente, che ha sempre

sostenuto di volere fare frequentare al figlio la scuola di commercio e che

l'avrebbe iscritto "Non appena terminano

le vacanze scolastiche", si è invece informato per la prima

volta soltanto il 29 ottobre 2018 sulla possibilità di farlo iscrivere al

Centro professionale commerciale di __________ sulla base del suo curriculum

scolastico. Alla luce del fatto che l'anno scolastico era già iniziato, la

risposta della scuola, immediata, è stata tuttavia negativa (doc. 35).

L'indomani (doc. A4) è stato allestito

il primo certificato medico di assenza dalla scuola per motivi di salute

nell'ambito psicosociale.

La tempestività con cui è giunto il

referto del 30 ottobre 2018 non sembra casuale, così come non pare una

coincidenza che lo specialista abbia fatto risalire la malattia al 1° settembre

2018.

Infatti, il 20 maggio 2019 (doc. A9) il

ricorrente ha dichiarato che già "verso

la fine dell'estate" ha invitato il figlio a recarsi dal dr.

med. __________ visto che il suo stato di salute non migliorava, perciò appare verosimile

che lo specialista in medicina dell'infanzia e dell'adolescenza abbia

certificato l'inizio della malattia del giovane con l'avvio della scuola e

dunque a decorrere dal 1° settembre 2018.

Sulla scorta di quanto precede, si può

qui affermare che la seconda certificazione del 28 novembre 2018 dello

specialista, che ha fatto retroagire già dal 1° giugno 2018 l'assenza

giustificata del ragazzo da scuola per motivi di salute nell'ambito

psicosociale, è stata verosimilmente resa nel contesto dell'ordine di

restituzione emesso dalla Cassa di compensazione con riferimento alle rendite

per figli versate da luglio a ottobre 2018 compresi. In altre parole, a

posteriori, lo specialista ha attestato il disagio estivo manifestato dal

ragazzo così come riferitogli dall'interessato.

Va qui ribadito che in quel periodo l'assicurato

era comunque sempre alla ricerca di una valida soluzione scolastica per suo

figlio, che però non ha portato a un risultato concreto a causa del peggioramento

del disagio e quindi alla sua manifestazione sotto forma di malattia

certificata da un esperto in materia.

Prova ne è che lo stesso dr. med. __________,

il 4 giugno 2019 (doc. A7), e quindi successivamente alla decisione formale del

10.

maggio 2019 con cui la Cassa di compensazione ha soppresso il versamento

della rendita per figli dal 1° giugno 2019, ha puntualizzato la sua posizione e

l'apparente contraddittorietà.

Egli ha infatti dichiarato, e non v'è

motivo di dubitare di questa recente certificazione chiarificatrice, che la

reale inabilità di __________ a frequentare la scuola corrisponde a tutto l'anno

scolastico 2018/2019, e dunque al periodo dal 1° settembre 2018 al 30 giugno

2019.

Stando così le cose, si deve concludere

che l'interruzione della formazione per motivi di salute è iniziata il 1°

settembre 2018 e, secondo le norme legali in materia, è forzatamente terminata

dodici mesi dopo, ossia il 31 agosto 2019.

Pertanto, se a quel momento il giovane

non ha ripreso la formazione interrotta un anno prima, il diritto alla rendita

per figli che ha continuato ad essere riconosciuto in virtù di giustificati

motivi conformemente all'art. 49ter cpv. 3 lett. c OAVS decade dunque al 1°

settembre 2019.

8.

Da

quanto precede discende che la decisione impugnata deve essere annullata e il

ricorso parzialmente accolto, nella misura in cui la soppressione della rendita

per figli può avvenire soltanto dal 1° settembre 2019, ma solo se da

quel momento __________ non ha ripreso la formazione.

La Cassa di compensazione dovrà quindi

ripristinare il versamento della rendita per figli per i mesi di giugno, luglio

e agosto 2019. Dopo questo periodo, il diritto alla rendita dipende dalla continuazione

della formazione da parte del figlio del ricorrente ai sensi dell'art. 49bis

OAVS.

Parzialmente vincente in causa, ma non

rappresentato da un legale, il ricorrente non ha diritto al riconoscimento di

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e di conseguenza il ricorrente ha diritto al

versamento della rendita per figli dal 1° giugno al 31 agosto 2019 compresi.

Dal 1° settembre 2019 in poi il diritto dipenderà dall'eventuale proseguimento

della formazione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato La

segretaria

Ivano Ranzanici Stefania

Cagni