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Decisione

30.2019.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 novembre 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

c. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI;

l'art. 37 cpv. 3 LAI

stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato,

pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare

e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita;

b.

necessita di una sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure

particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi

sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con

l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e

considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un

accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi

dell'art. 38;

a norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste

un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai

sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in

un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a.

non può vivere autonomamente senza

l'accompagnamento di una terza persona;

b.

non può compiere le attività della

vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di

una terza persona; oppure

c.

rischia seriamente l'isolamento

permanente dal mondo esterno;

per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato

unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è

regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso

1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di

amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti

conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile;

la giurisprudenza ha precisato che

l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto

di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti

ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia

lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso

incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;

DTF 121 V 91; 107 V 149);

gli atti ordinari della vita sono i

Considerandi

seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

-

vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

-

mangiare

-

provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

-

andare al gabinetto (fare i propri bisogni)

-

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali;

nell'evenienza concreta, pendente causa

il Servizio Medico Regionale ha riconosciuto che, sulla base della

certificazione del 13 maggio 2019 resa dal dr. med. __________, l'anno di

attesa previsto dall'art. 43bis cpv. 2 LAVS decorreva dal mese di ottobre 2018,

anziché dalla fine del mese di aprile 2019 come inizialmente ritenuto dalla

Cassa di compensazione;

secondo il dr. med. __________, quindi,

in considerazione della dipendenza da terzi dell'assicurata certificata dal

medico curante nel rapporto del 16 luglio 2019 nel vestirsi, nell'igiene,

nell'alimentarsi e negli spostamenti fuori casa, alla scadenza dell'anno di

attesa era opportuno effettuare un'inchiesta a domicilio per verificare gli

impedimenti dell'assicurata;

la ricorrente è concorde che l'inizio

della dipendenza dal marito sia stato fatto risalire al mese di ottobre 2018;

tuttavia, al momento in cui la

decisione impugnata è stata emessa - e che costituisce il momento determinante

che limita il potere cognitivo temporale del giudice delle assicurazioni

sociali (DTF 132 V 215; DTF 129 V 1 consid. 1.2) - non era ancora trascorso il necessario

periodo previsto dall'art. 43bis cpv. 2 LAVS;

di conseguenza, la domanda della

ricorrente per l'ottenimento di un assegno per grandi invalidi dell'AVS è, a

questo stadio, prematura e, come tale, deve essere respinta dal Tribunale, non

essendo dati i presupposti legali (anno di attesa);

per quanto concerne la verifica della

dipendenza da terzi, come correttamente indicato dall'SMR e ripreso dalla Cassa

di compensazione, dopo lo scadere dell'anno di attesa, se l'assicurata - come

ha peraltro dimostrato di avere già fatto (doc. X/1) - ripresenterà una nuova

domanda, sarà necessario effettuare un'inchiesta a domicilio, durante la quale l'assistente

sociale, specialista in materia, valuterà la necessità di RI 1 di fare capo a

terze persone per compiere gli atti ordinari della vita;

essendo necessario garantire alle parti sia il diritto di essere

sentite (STF 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7 e seguenti, in particolare

consid. 7.7), e meglio di esprimersi e di confrontarsi con le condizioni

previste dall’art. 43bis LAVS e dagli artt. 37 e 38 OAI (STCA 36.2014.106 del 2

febbraio 2015; STCA 36.2010.113-114 del 6 aprile 2011, consid. 10) che fin qui

non sono state oggetto di discussione né tanto meno di disamina (STF

9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7 e seguenti, in particolare consid. 7.7),

sia il doppio grado di giudizio (DTF 125 V 413 consid. 2c; STF 8C_883/2008 del

31.

marzo 2009, consid. 2.3; RCC 1991 pag. 386, consid. 8), il TCA non può

ancora esaminare se l'assicurata abbia effettivamente necessità di un aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere degli atti ordinari della vita;

spetterà pertanto all’amministrazione, nell'ambito della nuova domanda

di AGI, e come da essa stessa indicato, disporre gli ulteriori accertamenti

necessari e analizzare se sono dati i presupposti per eventualmente riconoscere

alla ricorrente il diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AVS (STCA

36.2018.35

del 18 ottobre 2018; STCA 36.2018.37 del 28 agosto 2018);

in conclusione, facendo quindi difetto il

presupposto legale dell'esistenza di una grande invalidità, senza interruzioni,

per un anno (art. 43bis cpv. 2 LAVS) al momento dell’emanazione della decisione

qui impugnata (12 luglio 2019), il ricorso deve pertanto essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti