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Decisione

30.2019.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 gennaio 2020Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi di equilibrio con sbandamento lamentati ad inizio 2018

sono stati indagati dal dr. med. __________, FMH ORL e chirurgia

cervico-facciale e al controllo di metà maggio 2018 l'assicurata ha riferito un

miglioramento della condizione di equilibrio, ma la persistenza di un senso di

pressione e ostruzione bilaterale, con conseguente assunzione di una terapia

farmacologica.

L'insonnia acuta di addormentamento e mantenimento è stata

circostanziata a eventi stressogeni dipendenti da altra patologia medica. I

farmaci assunti sono stati sospesi non traendone l'assicurata beneficio e ne

sono stati prescritti altri.

All'esame clinico del 23 aprile 2018 effettuato dal dr. med. __________,

FMH chirurgia ortopedica, è stata diagnosticata una gonartrosi prevalentemente

femoro-tibiale mediale e femoro-rotulea a sinistra sintomatica; esiti di

protesi totale del ginocchio destro nel 2010 e sindrome lombovertebrale cronica

con dolori irradianti alla gamba destra. La deambulazione era senza zoppia e la

deambulazione sulla punta dei piedi e sui talloni era possibile.

I dolori lamentati alla gamba destra, secondo lo specialista,

erano di origine lombovertebrale e nulla di particolare è emerso per quanto

concerne la protesi totale del ginocchio destro.

I disturbi alla gamba sinistra erano per il momento sopportabili.

Da questi certificati medici non emergono dei gravi danni alla

salute dell'assicurata a tal punto da impedirle di svolgere autonomamente gli

atti ordinari della vita. Nessun medico consultato dall'insorgente stessa si è

pronunciato in questo senso nei vari referti fin qui esaminati.

Nella nuova domanda del 19 dicembre 2018, compilata con l'aiuto

della dr.ssa med. __________, l'assicurata ha indicato di avere bisogno

dell'aiuto del marito per vestirsi/ svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi,

tagliare il cibo, pettinarsi, fare il bagno/la doccia, per spostarsi e per

mantenere i contatti sociali.

Il 21 febbraio 2019 il medico curante ha confermato queste

circostanze (cfr. punto 8.6) e ha osservato una perdita progressiva

dell'autonomia a causa delle problematiche oftalmologiche ed ortopediche (cfr.

punto 8.7).

Tuttavia, poco più di un mese dopo, il 3 aprile 2019, quando è

stata espressamente interpellata dalla Cassa di compensazione, la dottoressa

curante non ha (più) indicato alcun impedimento da parte della ricorrente nei

primi cinque atti ordinari della vita, limitandosi ad indicare la data del 21

febbraio 2017 per la necessità di terzi per spostarsi all'aperto e per

mantenere i contatti sociali.

D'avviso del Tribunale, alla luce di ciò è quindi a giusta ragione

che il Servizio Medico Regionale ha concluso il 18 aprile 2019 che non v'erano

elementi clinico-strumentali per sostenere che l'assicurata necessitasse di

aiuto per altri atti oltre a quello legato al grave danno alla vista.

Nemmeno i successivi attestati medici prodotti con l'opposizione

possono inficiare tale conclusione.

Il referto del dr. med. __________ rientra nel riconosciuto danno

agli organi sensori, perciò non porta nulla di nuovo.

Al 9 febbraio 2018 l'interessata ha riferito un lieve

miglioramento della cefalea, mentre persisteva l'insonnia di mantenimento e di

induzione. Per la cervico-lombalgia cronica le è stato consigliato di ripetere

il ciclo di fisioterapia visto che ne aveva tratto beneficio. In

quell'occasione, all'esame clinico sono in particolare stati riscontrati

gonalgie bilaterali, atteggiamento posturale indifferente, deambulazione

autonoma nella norma, possibile sui talloni, sulle punte e in tandem.

Il parere dell'Istituto di psichiatria attesta che al 9 gennaio

2019 v'era un grave episodio depressivo senza sintomi psicotici, ma non sono

indicate conseguenze che impedivano alla ricorrente di svolgere autonomamente

gli atti ordinari della vita.

Nemmeno è in particolare sottolineato che essa necessitasse di una

sorveglianza personale continua a causa del suo stato psichico. Non è neppure

noto se anche in seguito i problemi psichici siano continuati rispettivamente

se l'assicurata fosse/sia in cura specialistica.

Al 9 giugno 2019 l'assicurata accusava ancora, nonostante

trattamenti con farmaci e diuretici, uno stato di costante disequilibrio, che

non poteva essere migliorato ulteriormente se non con una fisioterapia

posturale. L'ipoacusia bilaterale era trattata con un apparecchio acustico.

Anche sulla base di questi ulteriori pareri medici, il dr. med. __________

ha ritenuto che essi non oggettivassero un peggioramento clinico generale dello

stato di salute dell'insorgente.

Infine, il parere del 12 settembre 2019 (doc. A2) del dr. med. __________,

medico generico, non aggiunge nulla di nuovo sullo stato di salute della

ricorrente. Le diagnosi che egli ha posto sono già state indicate nei vari

referti medici precedentemente citati e quindi già esaminate dal Servizio

Medico Regionale.

Soltanto i disturbi psichici non sono stati in effetti considerati

dal dr. med. __________ ma, come già evidenziato, in concreto gli stessi non

portano a giustificare la necessità di un regolare e notevole aiuto da parte di

terzi.

Va rammentato, a proposito del medico SMR, che per l’art. 59 cpv.

2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per

valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono

la capacità funzionale dell’assicurato, determinante per l’AI secondo

l’articolo 6 LPGA, di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile. Sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto, come pure

dell’art. 49 OAI, risiedono nella possibilità, per gli Uffici AI, di fare capo

a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della

persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di

competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

Considerandi

indicazioni dell'SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/2010 del

29.

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV

n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In virtù delle

considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti medici che mettano in dubbio

le conclusioni che ha tratto l'esperto, il TCA deve ritenere come completi,

chiari ed affidabili i rapporti allestiti dal dr. med. __________.

Pertanto,

senza ulteriore documentazione medica specialistica che contraddica le predette

conclusioni del medico dell'SMR, non v’è un valido motivo per apportare una

modifica alle sue valutazioni delle condizioni di salute della ricorrente con

attinenza alla decisione del 29 luglio 2019 qui impugnata.

Da

quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato di salute dell’assicurata,

così come da essa richiesta, non è affatto necessaria. Infatti, per quanto

concerne il periodo in esame, si deve ritenere che la documentazione agli atti

è chiara, completa ed esaustiva e dunque è sufficiente per l'evasione della

presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti, segnatamente l’erezione di una perizia giudiziaria. La

fattispecie è già stata accertata adeguatamente da un esperto.

Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare lo

stato di salute della ricorrente così come valutato dal dr. med. __________ nel

suo parere del 18 aprile 2019 ed espressamente da esso ribadito il 26 luglio

2019.

anche dopo avere preso conoscenza di ulteriori rapporti medici prodotti

con l'opposizione.

Non

v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte dall’SMR, visto che

specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari non ne sono stati

trasmessi pendente causa dalla ricorrente.

L’SMR,

quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215

consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurata peggiore

rispetto a quello determinato dallo specialista intervenuto su nomina

dell'Ufficio assicurazione invalidità.

In

tali circostanze le contestazioni dell'assicurata, non sufficientemente

circostanziate, devono essere respinte, siccome prive (anche) di sostrato

medicalmente oggettivabile.

2.6

Pertanto, sulla scorta delle

considerazioni esposte, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione di

non aumentare il grado lieve dell'assegno per grandi invalidi concesso

all'assicurata il 18 ottobre 2016 con effetto retroattivo al 1° agosto 2015 è

corretta.

Successivamente a tale decisione, le difficoltà lamentate

dall'insorgente nel compiere gli atti ordinari della vita autonomamente vanno

qualificate come degli impedimenti soggettivi che, al 29 luglio 2019, momento

in cui la decisione litigiosa è stata presa e in cui occorre porsi per

determinare lo stato di salute della ricorrente (DTF 129 V 4 consid. 1.2), non hanno

trovato riscontro clinico negli atti medici che la stessa ha prodotto e che

sono stati attentamente valutati dal Servizio Medico Regionale.

Nemmeno, come visto, la curante dell'assicurata ha evidenziato

particolari difficoltà nell'eseguirli, se non che a causa dei disturbi

oftalmologici e ortopedici è impedita nello spostarsi all'aperto e nel

mantenere i contatti sociali.

Va ancora rilevato che quand'anche, come ha osservato la Cassa di

compensazione, si volesse considerare che vi siano stati degli impedimenti

notevoli e duraturi tali da impedire alla ricorrente di riuscire da sola a

vestirsi/svestirsi, lavarsi e spostarsi, non ci si troverebbe comunque di

fronte all'ipotesi della grande invalidità di grado medio di cui all'art. 37

cpv. 2 lett. a OAI, che esige che sussistano quattro atti ordinari della vita

che necessitano, per il loro esercizio, di un aiuto regolare e notevole.

L'assicurata necessita semmai del costante aiuto di terzi per

tre atti ordinari della vita.

Quanto agli altri impedimenti evocati dall'insorgente

nell'alzarsi/ sedersi/coricarsi e nel mangiare, siccome, come dalla stessa

dichiarato nell'apposito formulario, non necessitano di un regolare e notevole

aiuto da parte di terzi, non possono rientrare fra i quattro impedimenti

necessari per potere passare da un AGI di grado esiguo a un AGI dell'AVS di

grado medio.

La circostanza che il marito, 82enne, non è più in grado di occuparsi

della moglie non muta le conclusioni tratte.

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il

ricorso respinto.

2.7

L'insorgente ha chiesto di

essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria

cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del

vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre

2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto

di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f

LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il

processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito

della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le

possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione

agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275

consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame dei referti medici presenti agli atti,

la presente vertenza appariva sin dall'inizio destinata all'insuccesso, in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, dalla documentazione analizzata (cfr.

consid. 2.5) emerge chiaramente che la ricorrente non necessita di un aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere quattro atti ordinari della vita per

potere ottenere l'aumento del suo attuale grado lieve di AGI. La stessa dr.ssa

med. __________ si è limitata ad indicare l'aiuto di terzi per gli spostamenti

esterni e il mantenimento di contatti sociali, mentre il dr. med. __________ ha

esposto delle patologie già note, ma che non sono sufficienti per ottenere un

AGI medio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti