30.2019.27
Istanza di risarcimento danni contro la Cassa per invio tardivo di un documento necessario per partecipare a un concorso.La Cassa non ha assunto alcun comportamento illecito, non ha violato alcuna norma legale né commesso un'omissione sanzionabile dalla legge.L'ass. era al corrente della situazione
17 febbraio 2020Italiano23 min
i restanti contributi dovuti e ha richiesto un certificato aggiornato, "nella speranza che il comune mi chieda il documento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2019.27
TB
Lugano
17 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 agosto 2019 emanata da
Cassa CO 1
in materia di azione di risarcimento danni in ambito AVS
ritenuto in fatto
1.1. Lunedì 6 maggio 2019 (doc.
A7) l'RI 1 ha chiesto telefonicamente alla Cassa CO 1, presso cui è affiliato
come indipendente, di rilasciargli l'attestato secondo cui egli era in regola
con il pagamento dei contributi personali AVS/AI/IPG/AF, dichiarazione
necessaria per potere partecipare a un concorso pubblico.
1.2. Sabato 11 maggio 2019 (doc.
12) l'assicurato ha scritto un'email all'indirizzo generale dell'amministrazione
facendo presente di non avere ancora ricevuto niente e che lunedì 13 alle ore 10
doveva essere in possesso di questa dichiarazione, perciò ne ha chiesto l'invio
immediato per email.
1.3. Lunedì 13 maggio 2019 (doc.
11) il funzionario con cui l'assicurato ha parlato al telefono quel giorno gli
ha inviato un'email con allegata sia una lettera di conferma di avere spedito
già il 6 maggio l'attestazione richiesta, sia la copia della stessa.
1.4. Con invio elettronico del 15
maggio 2019 (doc. 13) l'assicurato ha informato il medesimo funzionario di
avere versato le ultime quattro rate di contributi arretrati, chiedendo perciò
di fargli avere un certificato aggiornato.
1.5. La nuova dichiarazione del 16
maggio 2019 (doc. 14) attestante il regolare pagamento degli acconti dei
contributi personali fino al 31 marzo 2019 è stata inviata all'interessato per
posta semplice.
1.6. Il 6 giugno 2019 (doc. 5) l'
ha inviato alla Cassa di compensazione una fattura di Fr. 1'820,13, datata 6
maggio 2019, chiedendone il pagamento, perché non avendo presentato la
dichiarazione attestante di essere in regola con il pagamento dei contributi non
ha potuto partecipare a un concorso pubblico.
Il 18 agosto 2019 (doc. 4) ne ha sollecitato il pagamento.
1.7. Con scritto del 9 luglio 2019
(doc. 2) la Cassa di compensazione ha riassunto i fatti antecedenti all'emissione
della predetta fattura e ha affermato di non ravvisare alcun legame tra il suo
operato e le spese che l'assicurato le ha fatturato. Qualora l'interessato
intendesse formulare una domanda di risarcimento danni giusta gli artt. 70 LAVS
e 78 LPGA, la Cassa gli ha chiesto di meglio motivare le sue pretese.
1.8. Nell'email dell'11 luglio
2019 (doc. 3) l'assicurato ha rilevato che l'invio della dichiarazione è stato
fatto per posta B ed è giunto il 13 maggio 2019 e che se fosse arrivato qualche
giorno prima avrebbe potuto sistemare la questione. Il ritardo nella ricezione,
per un errore di spedizione - posta B anziché posta A -, ha comportato la sua
esclusione da un concorso e quindi egli ha perso la possibilità di migliorare
il suo reddito. L'assicurato ha osservato come non sia corretto che sia il solo
a subire le conseguenze di questo errore, perciò ha ribadito la sua richiesta
di versamento dell'importo fatturato.
1.9. Con decisione del 21 agosto
2019 (doc. A3) la Cassa CO 1 ha respinto l'istanza di risarcimento danni non
ritenendo adempiute le condizioni dell'art. 78 cpv. 1 LPGA.
L'amministrazione ha rilevato di rilasciare, a domanda dei suoi
affiliati, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali
richiesta in ambito di commesse pubbliche (art. 5 lett. c LCPubb e art. 39
RLCPubb/CIAP). La spedizione di tale documento, come nel caso concreto, avviene
per posta prioritaria, così come confermato con scritto del 13 maggio 2019.
La Cassa ha precisato che detta dichiarazione è stata rilasciata
il 6 maggio 2019, quando il bando di concorso è stato pubblicato il 30 aprile
2019. L'assicurato le ha sollecitato l'invio solo sabato 11 maggio 2019, quando
però gli uffici amministrativi sono chiusi e il termine del concorso scadeva
lunedì 13 maggio 2019 alle ore 12. Secondo la Cassa, dunque, spettava all'interessato
attivarsi per tempo e controllare di ricevere il documento richiesto e, se del
caso, informare la Cassa che non era ancora arrivato o recarsi direttamente
allo sportello.
L'amministrazione ha osservato di avere inviato copia della
dichiarazione del 6 maggio 2019 non solo per posta A, ma anche per email il 13
maggio 2019 alle ore 11.14, ciò che avrebbe permesso all'istante di presentarla
entro il termine del concorso.
Ad ogni modo, anche se avesse agito in tal senso, l'esclusione dal
concorso - la cui contestazione mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
non è stata provata - non avrebbe potuto essere evitata. Infatti, né al 6 né al
13 maggio 2019 egli ossequiava il criterio di idoneità generale previsto dall'art.
5 lett. c LCPubb, non essendo in regola con il pagamento degli oneri sociali beneficiando
di una dilazione di pagamento (art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). Inoltre, la
dilazione è decaduta soltanto il 16 maggio 2019 non appena alla Cassa sono
pervenute le ultime quattro rate e quindi è solo da quel momento che i suoi
obblighi contributivi sono stati assolti, come attestato quel giorno stesso.
La Cassa ha pertanto svolto correttamente il suo compito e non ha
commesso alcuna violazione, perciò non va ammessa una sua responsabilità
fondata sull'art. 78 LPGA e non occorre esaminare gli altri presupposti dell'azione
di risarcimento quali l'esistenza di un danno e di un nesso di causalità.
1.10. Il 18 settembre 2019 (doc. I)
l' RI 1 ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione della Cassa e di
condannarla al pagamento della sua fattura e delle "varie spese successive", come pure
"si ritiene che una corretta procedura
di scuse da parte dell'avs sia necessaria, implicante parte della gerarchia
implicata. da definire la formalizzazione.".
Il ricorrente ha osservato che il 6 maggio 2019 ha fatto richiesta
dei vari documenti necessari per partecipare al concorso indetto dal Comune di __________,
tutti ricevuti in breve tempo tranne che da parte della Cassa di compensazione.
Venerdì 10 maggio 2019 l'assicurato ha telefonato alla Cassa e un funzionario
gli ha detto di avere spedito la dichiarazione per posta A. Quando però non l'ha
ricevuta neanche sabato, egli ha scritto una email di sollecito, chiedendo l'invio
per posta elettronica (doc. A5). Il 13 maggio 2019 l'interessato si è iscritto
al concorso producendo un certificato scaduto da due mesi, con una nota che il
nuovo attestato era stato richiesto il 6, ma che non gli era ancora pervenuto.
La dichiarazione gli è poi giunta il 13 maggio 2019, verso le 11.30, datata 6
maggio (doc. A1) e spedita per posta B (doc. A1.1). Quel giorno, alle 11.14,
egli ha ricevuto anche un'email con la dichiarazione in allegato (doc. A6). Il
ricorrente ha subito telefonato al funzionario responsabile (doc. A7) per
fargli notare che ha spedito il documento per posta B e non A come sosteneva,
circostanza che il funzionario ha negato e che ha confermato per iscritto (doc.
A2). Quando poi l'assicurato si è accorto che il certificato riportava una
dilazione di pagamento, ciò che l'avrebbe escluso dal concorso, ha subito saldato
Fatti
i restanti contributi dovuti e ha richiesto un certificato aggiornato, "nella speranza che il comune mi chieda il documento
aggiornato rispetto a quello consegnato e scaduto.". Ma il
Comune l'ha escluso dal concorso perché il certificato era scaduto, perciò il
ricorrente ha quantificato il danno subìto a causa dell'errato invio.
A dire del ricorrente, se la Cassa di compensazione avesse inviato
prima la dichiarazione, egli avrebbe avuto la possibilità di saldare i
contributi rimasti e dunque di avere per tempo un nuovo documento che gli
avrebbe permesso di partecipare al concorso. Per l'assicurato, sia il
funzionario con cui ha parlato sia i suoi superiori hanno dichiarato il falso,
visto che non vi è stata nessuna altra corrispondenza con la Cassa di compensazione
in quel periodo e quindi la busta che ha prodotto attestante l'invio per posta
B (doc. A1.1) non può riferirsi ad altra corrispondenza. Ciò significa che
"implicitamente __________ e gerarchia,
che sembrano assolutamente privi di dubbi sul loro operato, mi danno del
bugiardo, atteggiamento che non trovo corretto.".
1.11. Nella sua risposta del 9
ottobre 2019 (doc. III) la Cassa di compensazione ha chiesto di confermare la
decisione impugnata rilevando di avere dato subito seguito, il 6 maggio 2019
stesso, alla richiesta dell'assicurato, che a quel momento non era in regola
con il versamento dei contributi sociali essendo al beneficio di una dilazione
di pagamento di contributi scoperti.
Per il conguaglio di Fr. 3'416,55 relativo all'anno 2017 era stata
concessa nel 2018 (doc. 7), a richiesta dell'interessato (doc. 9), una
dilazione ripartita in 10 rate mensili con prima scadenza il 30 novembre 2018 e
l'ultima il 2 settembre 2019. Pertanto, era corretto che il certificato in
questione attestasse l'esistenza di una dilazione, giacché a quel momento era
appena stata pagata la rata n. 6. Di conseguenza, l'assicurato era a conoscenza
dello scoperto contributivo e della rateizzazione dei contributi, perciò era
evidente che la dichiarazione della Cassa avrebbe indicato quanto figurante nel
documento del 6 maggio 2019. In tal modo, essa ha adempiuto al suo compito e
ciò indipendentemente dalla modalità di spedizione che non sottostà a
particolari prescrizioni. Spettava all'assicurato attivarsi per tempo.
L'amministrazione ha inoltre rilevato come dai tabulati telefonici
non risulti una telefonata con la Cassa venerdì 10 maggio 2019, ma solo l'indomani,
sabato, quando gli uffici sono chiusi. Essa ha ribadito che il 13 maggio 2019 è
stata inviata all'assicurato un'email alle 11.14 dopo i colloqui telefonici di
quella mattina e che il 16 maggio 2019, a domanda dell'interessato, è stata
rilasciata una nuova dichiarazione dopo che le sono pervenute le ultime quattro
rate.
1.12. Il 14 ottobre 2019 (doc. V) il
ricorrente ha osservato che "l'avv __________
si ostina a segnalare il fatto che considerata la dilazione non sarei stato
iscrivibile. Invece no, perché il loro certificato è arrivato troppo tardi in
tutti i casi, per posta B e non A come loro sostengono, dichiarando il falso e
dandomi di conseguenza del bugiardo. Non ammetto né l'una né l'altra. Se loro
avessero spedito correttamente, come hanno fatto altri uffici o enti, a cui ho
chiesto nella stessa data se non nella stessa ora i relativi certificati, non
sarebbe successo niente e l'eventuale dilazione avrebbe potuto essere sanata.
(…)". Inoltre, "anche se
fosse stato privo di dilazione, sarebbe arrivato tardi, (…), dunque con di
fatto lo stesso risultato.".
1.13. L'amministrazione non ha
formulato ulteriori osservazioni (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 70 cpv. 2 LAVS, le pretese di risarcimento
di assicurati e terzi di cui all'art.
78 LPGA devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione;
quest'ultima statuisce mediante
decisione.
A norma dell'art. 78 cpv. 1 LPGA, gli enti di diritto pubblico, gli organismi
fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità di garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati
illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o
dei loro funzionari.
L'art. 78
cpv. 2 LPGA prevede che l'autorità
competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento.
Secondo l'art.
78 cpv. 4 LPGA, per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le
disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna procedura d'opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della
legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono applicabili per analogia.
Nella misura in
cui è chiesto il rimborso di un danno materiale, di una lesione corporale o di
un danno puramente economico, ossia è fatta valere la diminuzione del
patrimonio, dovuta ad una riduzione dell'attivo, un aumento del passivo o un
mancato guadagno, trova applicazione direttamente l'art. 78 LPGA. In questo
caso l'art. 78 cpv. 1 LPGA ha istituito una responsabilità causale e non
presuppone una colpa di un organo dell'istituto d'assicurazione (DTF 133 V 14
consid. 7; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2015, n. 1 e seguenti ad art. 78).
Quest'ultimo deve tuttavia aver commesso un atto
illecito, ossia la violazione di una norma scritta o non scritta da
parte dell'amministrazione, dannoso, quindi una persona
assicurata o un terzo deve aver subito un danno e deve esserci un nesso causale
tra l'atto illecito e il danno (DTF 133 V 14 consid. 7;
Kieser, Haftung der
Sozialversicherungsträger nach Art. 78 ATSG, in
Sozialversicherungsrechtstagung 2013. – St. Gallen: Institut für
Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2014, p. 116-121).
Il Tribunale federale ha rammentato che la
responsabilità prevista dall'art. 78
LPGA è sussidiaria, nel senso che può intervenire unicamente se la pretesa
invocata non può essere ottenuta tramite le procedure amministrative e
giudiziarie ordinarie in materia di assicurazioni sociali o in assenza di una
norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come
per esempio gli art. 11 LAI, 6 cpv. 3 LAINF, art. 18 cpv. 6 LAM (DTF 133 V 14,
consid. 5; STF I 299/06 del 4 aprile 2007, consid. 7.2). Ciò è il caso in
particolare per l'assicurazione
contro le malattie, dove manca una norma in tal senso (Kieser, ATSG-Kommentar,
Berna-Zurigo-Losanna 2009, 2a edizione, n. 3 e 4 ad art. 78, pag. 984 seg.).
Affinché una responsabilità secondo l'art. 78 LPGA possa essere
ammessa, occorre dunque valutare se sussiste un atto illecito e, nell'affermativa,
un danno come pure un legame di causalità tra questi due elementi.
2.2. La condizione dell'illiceità
ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LResp (a cui rinvia l'art. 78 cpv. 4 LPGA) suppone
che lo Stato, attraverso i suoi organi e i suoi agenti, abbia violato delle
prescrizioni destinate a proteggere un bene giuridico. Un'omissione può pure
costituire un atto illecito, a condizione che esistesse, al momento
determinante, una norma giuridica che sanzionava esplicitamente l'omissione
commessa o che imponeva allo Stato di prendere la misura omessa a favore del
leso; un tale motivo di responsabilità presuppone dunque che lo Stato abbia una
posizione di garante nei confronti del leso e che le prescrizioni determinanti
la natura e l'estensione di questo dovere siano state violate.
La giurisprudenza ha parimenti ritenuto illecita la violazione di
principi generali del diritto (DTF 133 V 14 consid. 8.1 e riferimenti ivi
citati), come ad esempio l'obbligo, per colui che crea una situazione di
pericolo, di prendere i provvedimenti atti a prevenire un danno (DTF 89 I 483
consid. 6e).
Se l'atto dannoso consiste nella violazione di un diritto assoluto
(quale la vita o la salute, oppure il diritto di proprietà), l'illiceità è
realizzata a priori, senza che sia necessario verificare se e in quale misura l'autore
abbia violato una specifica norma di comportamento. Al riguardo, si parla d'illiceità
nel risultato. Se, per contro, l'atto dannoso consiste in una violazione di un
altro interesse (ad esempio, il patrimonio), l'illiceità presuppone che l'autore
abbia violato una norma di comportamento avente lo scopo di proteggere il bene
giuridico in questione. Eccezionalmente, l'illiceità dipende dalla gravità
della violazione. Ciò è il caso se l'illiceità risulta da un atto giuridico
(una decisione, una sentenza). In questo caso, la violazione di una
prescrizione importante dei doveri di funzione è di per sé suscettibile d'impegnare
la responsabilità dello Stato (DTF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II 582 consid.
4d/dd).
A titolo di esempio, il Tribunale federale ha qualificato d'illecito
il fatto che, contrariamente alla prescrizione di cui all'art. 85bis cpv. 2
OAI, un ufficio AI abbia omesso di trasmettere al datore di lavoro il
formulario per la restituzione d'anticipi, nonostante che il datore di lavoro
avesse informato l'ufficio che desiderava riceverne un esemplare (DTF 133 V
14).
Nella sentenza 5A.8/2000 del 6 novembre 2000 consid. 3,
riguardante il caso di un'assicurata che pretendeva un indennizzo di fr. 50'000
a titolo di riparazione morale per il ritardo con il quale era stata trattata
Considerandi
la sua domanda di riqualifica professionale in ambito AI, il Tribunale federale
ha ammesso che il ritardo ingiustificato a decidere costituisce un atto
illecito e che può ledere la personalità.
2.3
Il danno
giuridicamente riconosciuto consiste nella diminuzione involontaria del
patrimonio. Esso corrisponde alla differenza tra l'ammontare attuale del
patrimonio del leso e l'ammontare che avrebbe questo stesso patrimonio qualora
l'atto dannoso non si fosse prodotto (DTF 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73
consid. 4a, 403 consid. 4a, 543 consid. 2b).
Il danno può presentarsi sotto forma di una diminuzione dell'attivo,
di un aumento del passivo, di un mancato aumento dell'attivo oppure di una
mancata diminuzione del passivo (DTF 128 III 22 consid. 2e/aa).
La nozione di danno nell'ambito del diritto pubblico della
responsabilità è di principio uguale a quella vigente nel diritto privato (STF
2A.362/2000 del 10 dicembre 2001 consid. 3.3 e i riferimenti ivi menzionati).
Nel diritto della responsabilità civile, i costi che la vittima sopporta per la
consultazione di un avvocato prima dell'apertura del processo civile,
nella misura in cui questo passo sia necessario e adeguato, possono costituire
una posta del danno, a condizione che essi non siano stati inclusi nelle
ripetibili. Ciò vale anche per i costi risultanti da un'altra procedura, come
per esempio una procedura penale. Se questa procedura permette d'ottenere delle
ripetibili, non è più possibile far valere una pretesa di risarcimento dei
costi di patrocinio nel quadro di un'ulteriore azione di responsabilità civile
(DTF 4C.51/2000 del 7 agosto 2000 consid. 2 pubblicato in SJ 2001 I 153;
DTF 117 II 101 consid. 5; 112 Ib 353 consid. 3a).
2.4
La responsabilità di cui all'art.
78.
LPGA presuppone, infine, la dimostrazione dell'esistenza di un nesso di
causalità naturale e adeguata.
Il nesso di causalità adeguata è dato se, secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, l'agire illecito è
atto a causare oppure a favorire il risultato che si è effettivamente prodotto
(Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n.
1.
eseguenti ad art. 78).
La relativa giurisprudenza non è oltremodo rigida. Non è richiesta
una prova rigorosa, ma è sufficiente che il tribunale maturi la convinzione che
un determinato andamento dei fatti s'impone con verosimiglianza preponderante (Kieser, Haftung, op.cit., p. 120).
Il nesso di causalità adeguata può essere escluso, ovvero
interrotto, quando un'altra causa concomitante - la forza maggiore, la colpa di
un terzo oppure la colpa della vittima - costituisce una circostanza
assolutamente eccezionale o appare straordinaria al punto tale da non essere
prevedibile. Di per sé, l'imprevedibilità dell'atto concomitante non è
sufficiente per interrompere il rapporto di causalità adeguata. È inoltre
necessario che questo atto abbia un'importanza tale da imporsi quale causa più
probabile e più immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano
tutti gli altri fattori che hanno contribuito a produrlo, in particolare il
comportamento dell'autore (DTF 133 V 14 consid. 10.2 e riferimenti ivi citati).
2.5
In concreto, il
6.
giugno e l'11 luglio 2019 il ricorrente ha postulato un risarcimento danni
nei confronti della Cassa CO 1 per essere stato escluso da un concorso di
architettura non avendo presentato la dichiarazione attestante di essere in
regola con il pagamento dei contributi sociali. Egli ha quantificato la sua
pretesa per presunti danni in Fr. 1'820,13, consistente nel tempo che ha
dedicato per prepararsi al concorso (lettura del bando, prime ipotesi di lavoro
e decisione di iscrizione) e nei costi per l'iscrizione al concorso, le tasse
per i certificati, il tempo per la formulazione del ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo, le spese di cancelleria e di stampa.
Il 21 agosto 2019 la Cassa di compensazione ha
emanato la decisione con cui ha respinto questa richiesta risarcitoria, non essendo
adempiute le condizioni dell'art. 78
cpv. 1 LPGA e in particolare quella di avere commesso un atto illecito.
2.6
Questo
Tribunale rileva che non vi è stato alcun atto illecito da parte della Cassa
resistente.
Dai tabulati telefonici prodotti dal ricorrente risulta
che la mattina del 6 maggio 2019 egli ha contattato diversi uffici statali,
quali la Cassa CO 1, l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ e l'Ufficio
esazioni e condoni.
Alle 10.38 il ricorrente ha telefonato a un
funzionario della Cassa di compensazione sul suo numero diretto e a seguito di
quella conversazione, lo stesso 6 maggio 2019 (doc. A1), il funzionario ha allestito
la dichiarazione secondo cui l'interessato "ha regolato il pagamento degli acconti dei contributi
personali AVS/AI/IPG/AF fino al 31.03.2019. Risultano per contro da saldare le
seguenti fatture". L'amministrazione ha infatti indicato
degli arretrati di Fr. 1'316,55 relativi al periodo da gennaio a dicembre 2017,
con la specifica alla voce "Stato/Scadenza" che si trattava di una "Dilazione".
In effetti, dagli atti risulta che con invio
elettronico del 30 ottobre 2018 (doc. 9) l'assicurato ha chiesto alla Cassa
"un termine di pagamento
più lungo (almeno 90 giorni)" per quanto concerne
i contributi personali di Fr. 3'416,55 dovuti a saldo per l'anno 2017 che gli
sono stati fatturati il 14 settembre 2018 (doc. 15) e per i quali il 26 ottobre
2018.
(doc. 15) è stato diffidato dal versarli entro 10 giorni, pena l'avvio
della procedura esecutiva d'incasso.
Il 2 novembre 2018 (doc. 9) la Cassa di
compensazione ha risposto che non era possibile concedere delle proroghe, così
l'indomani, sabato 3 novembre 2018, l'assicurato ha chiesto "fate almeno 10 rate"
e con decisione di dilazione di pagamento del 6 novembre 2018 (doc. 7) l'amministrazione
ha dato seguito alla sua richiesta, concedendo di pagare i contributi di Fr. 3'416,55
in 10 rate, la prima scadente il 30 novembre 2018 e l'ultima il 2 settembre
2019.
Ciò stante, poiché è pacifico che quando il
ricorrente ha chiesto alla Cassa di rilasciargli l'attestazione relativa al
pagamento dei contributi sociali egli era ancora debitore di alcune rate
relative all'anno 2017, la Cassa di compensazione ha correttamente specificato
tale circostanza nella dichiarazione resa il 6 maggio 2019.
D'altronde, queste dichiarazioni, come previsto dall'art.
39.
cpv. 3 del Regolamento di applicazione della legge
sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006 nel tenore in vigore fino al
31.
dicembre 2019, devono comprovare l'adempimento dei requisiti al
giorno del loro rilascio o al giorno determinante per l'emittente e non possono
essere state rilasciate più di 12 mesi prima dell'inoltro dell'offerta o un
periodo inferiore esatto dal committente nel bando o nella richiesta di
offerta. Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono
ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.
Dal 1° gennaio 2020 l'art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP prevede che "Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal
giorno determinante per il loro emittente." e l'art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP
che "Le dilazioni di pagamento degli
oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.".
Il 22 maggio 2019 (doc. 5) l'assicurato è stato escluso
dal concorso non essendo dati i requisiti di idoneità (art. 5 LCPubb), avendo presentato
una dichiarazione rilasciata da oltre 12 mesi.
Il ricorrente ha criticato l'affermazione dell'amministrazione
secondo cui l'esistenza della dilazione gli avrebbe comunque impedito di essere
ammesso al concorso, poiché, a suo dire, ad ogni modo il certificato del 6
maggio 2019 è comunque arrivato troppo tardi essendo stato spedito per posta B
e non per posta A come sostenuto e dichiarato dai preposti funzionari (doc. V).
Ora, indipendentemente dal fatto che la Cassa ha
dichiarato per iscritto il 13 maggio 2019 (doc. 11) di avere spedito per posta
A all'assicurato il 6 maggio 2019 l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei
contributi AVS/AI/IPG, mentre l'interessato ha prodotto una busta dell'CO 1 inviata
per posta B standard con affrancatura di Fr. 0,85 e timbratura del 7 maggio
2019.
(doc. A1.1), circostanza che non occorre esaminare oltre, il ricorrente ha
riconosciuto di avere ricevuto questo invio lunedì 13 maggio 2019 verso le ore
11.30
Questo documento gli è quindi pervenuto prima della
scadenza del termine per potere partecipare al concorso pubblico (ore 12).
Inoltre, a seguito delle telefonate fatte dall'assicurato
lunedì 13 maggio 2019 alle ore 10.17, 10.36, 10.46 e 10.49 al centralino della
Cassa di compensazione (doc. A7 pag. 5), quel giorno stesso, alle 11.13 (come
risulta dalla stampa dell'email del 15 maggio 2019 che l'assicurato ha inviato
alla Cassa, doc. 13) o alle 11.14 (orario figurante sull'email che il funzionario ha scritto all'interessato, doc. 11) il funzionario addetto agli
assicurati gli ha trasmesso per email sia la lettera di conferma che la
dichiarazione gli è stata inviata per posta prioritaria, sia la copia dell'attestato
stesso già spedito per posta il 6 maggio 2019.
Pertanto, non si può imputare alla Cassa alcun
comportamento illecito, nel senso che essa non ha violato alcuna norma legale e
nemmeno ha commesso un'omissione sanzionabile dalla legge, e ciò
indipendentemente dal fatto che l'invio sia avvenuto per posta normale e non
per posta A come attestato dal funzionario.
Anzi. Semmai, è pretestuoso da parte dell'assicurato
sostenere che se avesse ricevuto prima, con spedizione per posta A, la
dichiarazione della Cassa in cui figurava la dilazione del pagamento dei
contributi, allora egli si sarebbe attivato subito per saldare le rimanenti
rate e quindi chiedere un nuovo attestato aggiornato da produrre per tempo al
committente.
Infatti, l'assicurato era perfettamente al corrente
di essere ancora, al 6 maggio 2019, debitore di contributi nei confronti della
Cassa di compensazione, visto che egli stesso, pochi mesi prima, aveva chiesto
una dilazione di pagamento per i contributi per l'anno 2017.
Non solo. Qualche giorno prima, il 30 aprile 2019,
scadeva la rata n. 6 delle 10 previste. La Cassa ha dichiarato di avere
ricevuto il relativo pagamento di Fr. 350.- il 1° maggio 2019 e l'assicurato
non ha contestato tale circostanza.
Da quanto precede la scrivente Corte conclude che il
ricorrente, avvezzo a partecipare a concorsi e quindi al corrente di dovere
produrre una dichiarazione della Cassa di compensazione secondo cui egli è in
regola con il pagamento dei suoi contributi (doc. 15: il 1° gennaio 2018 l'assicurato
ha inviato un'email alla Cassa dicendo che "per un concorso ho bisogno di una dichiarazione vostra
comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi"
e il 3 gennaio seguente l'amministrazione ha rilasciato la dichiarazione secondo
cui gli acconti dei contributi personali erano stati regolarmente pagati fino
al 30 settembre 2017), è ora malvenuto ad addossare alla Cassa di avere
commesso un atto illecito nell'avergli spedito troppo tardi, per potervi
rimediare, il certificato richiesto.
Di conseguenza, fa difetto una delle tre condizioni
cumulative.
2.7
Alla luce di quanto sopra
esposto l'assicurato non ha diritto ad alcun risarcimento giusta l'art. 78 LPGA
e 70 cpv. 2 LAVS.
La decisione impugnata deve
dunque essere confermata e il ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti