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Decisione

30.2019.28

Contributi dovuti da indipendente.Le tassazioni fiscali sono vincolanti per Cassa e TCA.Se l'ass non era d'accordo con il reddito stabilito da UT doveva reclamare. Le deduzioni dal reddito lordo concordano con quelle fiscali. Solo se le tassazioni saranno riviste la Cassa potrà rivedere le decisioni

3 febbraio 2020Italiano19 min

Cassa di compensazione ha verificato i dati fiscali per gli anni 2015 e 2016 presso

Source ti.ch

Incarto

n.

30.2019.28-29

TB

Lugano

3 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 settembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 agosto 2019 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

A. Il

18 giugno 2019 (doc. 9) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione di

fissazione dei contributi personali per indipendenti per l'anno 2015,

ritenendo quale base di calcolo il reddito da attività indipendente di Fr. 75'000.-

conseguito da RI 1, 1983, come tassista durante quell'anno così come stabilito

dall'autorità fiscale (art. 22 OAVS) e che ha riportato al lordo dei

contributi, per un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 82'700.-.

Fatti

I contributi dovuti sono stati fissati

in Fr. 9'216,20 e in pari data, tenuto conto degli interessi di mora (art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS) e degli acconti versati, all'assicurato è stato

chiesto il pagamento del saldo di Fr. 8'970,85 (doc. 9).

Una decisione simile è stata emanata il

25 giugno 2019 (doc. 7) per l'anno di contribuzione 2016, dove da un reddito da

attività indipendente fiscalmente accertato in Fr. 87'000.-, riportato al lordo

dei contributi in Fr. 96'200.-, la Cassa ha calcolato in Fr. 10'671,35 i

contributi personali dovuti. Aggiunti gli interessi di mora e dedotti gli

acconti già pagati, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato di pagare entro

30 giorni l'importo di Fr. 10'147.-.

B. Con

l'opposizione del 9 luglio 2018 (recte: 2019) (doc. 6) l'assicurato ha

contestato i redditi su cui si è basata la Cassa di compensazione per fissare i

contributi dovuti, ritenendo di non avere incassato quei soldi e di avere

perciò reclamato presso l'Ufficio di tassazione (doc. 6a), anche perché non ha

mai ricevuto le relative notifiche di tassazione.

C. La

Cassa di compensazione ha verificato i dati fiscali per gli anni 2015 e 2016 presso

la competente autorità fiscale (doc. 4a) e, sulla scorta delle risposte

ottenute (doc. 4), il 21 agosto 2019 (doc. A) ha emanato una decisione su

opposizione con cui ha confermato il reddito aziendale di Fr. 75'000.- per l'anno

2015 e di Fr. 87'000.- per l'anno 2016. L'amministrazione ha poi evidenziato

che l'assicurato è tenuto a difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale e

che le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa di compensazione

anche se si fondano su una tassazione d'ufficio. Considerato che queste

tassazioni sono cresciute incontestate in giudicato, la Cassa ha respinto l'opposizione

e ha confermato le decisioni di fissazione dei contributi.

D. Il

20 settembre 2019 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle

assicurazioni ribadendo di avere inoltrato un reclamo al competente Ufficio di

tassazione, poiché le sue tassazioni fiscali sarebbero errate, avendo preso in

considerazione solo i redditi, ma non anche i costi. Il ricorrente ha rilevato

di essersi accorto di ciò soltanto quando ha ricevuto le decisioni di

fissazione dei contributi da parte della Cassa di compensazione.

Facendo seguito al decreto di

completazione (doc. IV), l'8 ottobre 2019 (doc. V) il ricorrente ha precisato

che quando nel giugno 2019 ha ricevuto le richieste di conguaglio della Cassa

di compensazione per gli anni 2015 e 2016, si è accorto che gli importi

indicati erano errati. Egli ha perciò inoltrato reclamo all'Ufficio di

tassazione, poiché gli importi che ha dichiarato sono stati modificati in base

al coefficiente dell'utile medio delle aziende locali del ramo. In tal modo, il

reddito dichiarato di Fr. 24'149.- è stato modificato in Fr. 75'000.- e quello

di Fr. 15'074.- in Fr. 87'000.-.

I redditi stabiliti dall'Ufficio di

tassazione sono perciò totalmente errati, non essendo possibile ottenere un

utile simile vista la situazione attuale del mercato, tanto che a 35 anni e con

due figli a carico, vive ancora in casa dai genitori e dal 2017 non svolge più un'attività

indipendente, ma lavora per un'azienda del settore.

E. Con

risposta del 29 ottobre 2019 (doc. VII) la Cassa di compensazione ha proposto

di respingere il ricorso, ricordando che l'autorità fiscale ha confermato il

reddito da attività indipendente per gli anni 2015 e 2016 e che le relative

notifiche di tassazione sono cresciute incontestate in giudicato. Inoltre,

anche se la tassazione è stata allestita d'ufficio, essa è vincolante per la

Cassa. È solo se l'autorità fiscale dovesse accogliere la richiesta di

revisione delle notifiche di tassazione modificando i redditi aziendali che

allora la Cassa di compensazione avrà gli elementi per procedere all'emissione

di una nuova decisione di fissazione dei contributi.

F. L'8

novembre 2019 (doc. IX) l'assicurato ha ribadito che il reddito conseguito nel

2015 ammonta a Fr. 24'149.- e nel 2016 a Fr. 15'074.-, perciò ha ricorso al

Tribunale anche in ambito fiscale. Il ricorrente ha osservato di volere pagare

i contributi dovuti, ma non su un reddito cinque volte maggiore a quello reale.

G. L'amministrazione

si è riconfermata il 15 novembre 2019 (doc. XI) nella sua decisione su

opposizione e l'assicurato non si è espresso ulteriormente (doc. XII).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza

del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21

luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è stabilire a quanto ammonti il reddito da attività indipendente

dell'assicurato soggetto a contribuzione personale AVS/AI/IPG per gli anni 2015

e 2016.

3.

Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS,

gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art.

4.

cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività

lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi

attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli

assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati

tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza

d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da

un'attività lucrativa indipendente è

stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all'art. 9

cpv. 2 LAVS.

Ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 LAVS il

reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio

impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e

comunicati alle casse di compensazione.

Per l'art. 9 cpv. 4 LAVS, le casse di

compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le

deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'art.

8.

LAVS, all'art. 3 cpv. 1 LAI e all'art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito

comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione

applicabili.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i

contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i

contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli

degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare

i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio

federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se,

nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le

indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante

tassazione d'ufficio.

4.

I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso

nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla

fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Giusta l'art. 22 cpv. 5 OAVS, il

reddito non è convertito in reddito annuo.

Le autorità fiscali cantonali

stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla

tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale

proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta

cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione

intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto

di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli

elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta

cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le

indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di

compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse

di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una

decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati

dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Per le persone esercitanti un'attività

lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano

alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo

dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni

necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l'art. 27 cpv. 2

OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per

ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

5.

Va

ancora rammentato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto

proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal

reddito lordo:

a.

le spese generali necessarie per conseguire il

reddito lordo;

b. gli

ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale

e corrispondenti alle svalutazioni subite;

c. le perdite commerciali subite e

allibrate;

d. le

elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a

istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso

che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a

scopo di utilità pubblica;

e. i

versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano

alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso

d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi

svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

Il Consiglio federale può accordare,

all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività

lucrativa indipendente.

Inoltre, a norma dell'art. 17 OAVS, di

cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati reddito proveniente da

un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS

tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale,

artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o

da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili

realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2

LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli

giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati

quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD.

6.

Per

giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni

tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione

sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice

delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale

unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi

da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga

errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure

quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi

in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una

tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta

alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività

indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale

anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique

VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC

1992.

pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985

pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF

106.

V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione

a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono

vincolanti per la cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988

pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der

obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi féd.ale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito

rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito

anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997

AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

7.

Il

ricorrente si è lamentato che l'importo dei redditi da attività

indipendente sui quali la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi

dovuti per il 2015 e il 2016 sarebbe eccessivo, non avendo

egli mai conseguito dei redditi di Fr. 75'000.- rispettivamente di Fr. 87'000.-.

A suo dire, l'autorità fiscale non ha tenuto conto dei costi indicati, ma solo

dei redditi lordi e poi li ha modificati in base al coefficiente dell'utile

medio delle aziende locali del ramo, ciò che ha comportato una maggiorazione di

cinque volte dei suoi redditi e che pertanto non corrisponde all'importo

realmente conseguito.

La Cassa di compensazione, giusta l'art.

23.

cpv. 1 OAVS, ha stabilito i contributi dovuti dall'assicurato per l'anno

2015.

e l'anno 2016 basandosi sui redditi da attività indipendente di Fr. 75'000.-

rispettivamente di Fr. 87'000.- risultanti dalle notifiche di tassazione per l'IFD

2015.

e l'IFD 2016, emesse entrambe il 23 gennaio 2019 (docc. 8 e 10). Essa ha poi applicato l'art. 9 cpv. 4 LAVS, ossia ha riportato i redditi

aziendali (netti) accertati dall'autorità fiscale al lordo dei contributi

AVS/AI/IPG.

Dopo le rimostranze dell'assicurato

sulla questione della determinazione del reddito soggetto a contribuzione, la

Cassa ha accertato presso l'autorità fiscale i redditi aziendali effettivi, se

l'assicurato ha dedotto i contributi AVS/AI/IPG dai redditi aziendali e se le

tassazioni erano cresciute in giudicato (doc. 4a).

L'Ufficio di tassazione

competente ha risposto il 9 agosto 2019 (doc. 4) che il reddito aziendale

ammontava a Fr. 75'000.- nel 2015 e a Fr. 87'000.- nel 2016, che l'assicurato

aveva dedotto dal reddito i contributi personali in ragione di Fr. 905.- nel

2015.

e di Fr. 1'202.- nel 2016 e che le notifiche di tassazione erano cresciute

in giudicato.

8.

Nell'evenienza

concreta, la Cassa di compensazione ha quindi accertato presso l'autorità

fiscale che il reddito netto conseguito dall'assicurato come

indipendente nell'anno 2015 ammontava a Fr. 75'000.- e nel 2016 a Fr. 87'000.-.

Gli importi così determinati,

conformemente all'art. 23 cpv. 1 OAVS, sono pertanto vincolanti sia per la

Cassa che per il Giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. da 4 a 6).

Se l'interessato non fosse stato

d'accordo con l'ammontare del reddito aziendale stabilito dall'autorità fiscale

e avesse inteso dedurre ulteriori spese, avrebbe dovuto contestarlo in sede

fiscale (cfr. consid. da 4 a 6) (STCA 30.2018.22 del 4 gennaio 2019; STCA

30.2018.21

dell'11 dicembre 2018).

Infatti, le deduzioni previste

dall’art. 9 cpv. 2 LAVS alle lettere da a ad f concordano con quelle

dell’imposta federale diretta (cfr. anche RCC 1986, pag. 173; art. 27 e

seguenti LIFD) e perciò tali detrazioni vengono già operate in sede fiscale. Il

reddito comunicato dal fisco è quindi, di principio, al netto delle spese (STCA

30.2018.21

dell'11 dicembre 2018; STCA 30.2015.36 del 24 marzo 2016; STCA

30.2011.8

del 16 maggio 2011; STCA 30.2001.203 del 31 luglio 2002; STCA

30.2000.94

del 4 gennaio 2001 e STCA 30.1999.116 del 25 maggio 2000). Per

l’art. 18 cpv. 1 OAVS, infatti, per distinguere e determinare le deduzioni

ammesse in conformità dell’art. 9 cpv. 2 lett. a-e LAVS sono applicabili le

disposizioni in materia di imposta federale diretta (STF 9C_179/2007 del 7

novembre 2007, consid. 4.2).

La circostanza che egli non abbia

ricevuto né l'una né l'altra notifica di tassazione fiscale IC/IFD 2015 e 2016,

emesse il 23 gennaio 2019, e che quindi le stesse siano cresciute incontestate

in giudicato, non può portare, al momento, ad una diversa soluzione.

Inoltre, dapprima, con il ricorso,

l'assicurato ha segnalato che gli importi ritenuti dall'autorità fiscale

corrisponderebbero ai suoi redditi lordi, non avendo l'UT proceduto a dedurre i

costi sopportati.

Poi, nel suo complemento ricorsuale,

l'interessato ha sostenuto che l'autorità fiscale avrebbe preso in

considerazione i dati che egli ha esposto fiscalmente e li avrebbe modificati

in base al coefficiente dell'utile medio delle aziende locali del ramo.

L'assicurato si è dunque limitato ad

asserire di non avere mai conseguito i redditi stabiliti dall'Ufficio di

tassazione e li ha contrapposti con quelli, netti, che avrebbe dichiarato

all'autorità fiscale (Fr. 24'149.- e Fr. 15'074.-), ma non ha saputo comprovare

le sue affermazioni, che non possono perciò essergli di aiuto.

Vista l'assenza di prove di nuovi elementi,

il Tribunale non ha di conseguenza alcun motivo per scostarsi dagli

accertamenti effettuati dalla Cassa e quindi dalle tassazioni IFD 2015 e IFD

2016, cresciute in giudicato. La decisione impugnata va confermata.

Come ha rilevato l'amministrazione, è infatti

soltanto nell'eventualità in cui vi si sarà un riesame a lui favorevole delle

tassazioni passate in giudicato - o per mano della competente autorità fiscale

o della Camera di diritto tributario laddove quest'ultima sia stata adita - che

l'interessato avrà la possibilità di rivolgersi alla Cassa di compensazione per

chiedere di rivedere le decisioni di fissazione dei contributi personali per

gli anni 2015 e 2016 (STF 9C_285/2016 del 16 giugno 2016).

9.

Da

quanto precede discende che i contributi dovuti dal ricorrente per l'anno 2015,

fissati dalla decisione formale del 18 giugno 2019 (doc. 9) e quelli per l'anno

2016, risultanti dalla decisione formale di fissazione dei contributi personali

per indipendenti del 25 giugno 2019 (doc. 7), sono stati dunque correttamente

calcolati su un reddito da attività indipendente netto di Fr. 75'000.-

rispettivamente di Fr. 87'000.-, redditi che sono poi stati riportati al lordo

dei contributi AVS/AI/IPG giusta l’art. 9 cpv. 4 LAVS.

Stando così le cose, il ricorso deve

pertanto essere respinto.

Va infine osservato che in caso di

difficoltà economiche all’assicurato rimane, in virtù dell’art. 34b OAVS, la

via del pagamento dilazionato dei contributi richiestigli dalla Cassa di

compensazione rispettivamente, conformemente all’art. 11 cpv. 1 LAVS, il

diritto di chiedere alla stessa Cassa la riduzione dei contributi dovuti.

10.

Con

il suo ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere sentito dal Tribunale "per

un colloquio chiarificatore" (doc. I).

Conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il

risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle

prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c

e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del

diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Dalle argomentazioni esposte discende

che in assenza di una nuova presa di posizione da parte dell'autorità

(amministrativa e/o giudiziaria) fiscale, si deve ritenere che la

documentazione agli atti, per i motivi indicati è, al momento, chiara e

sufficiente per l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda

quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente

l'audizione dell'assicurato.

Il TCA rileva che

l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto

d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la

costante giurisprudenza federale ribadita nella recente STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi

dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una

parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF I 472/06 consid. 2 del 21 agosto 2007; DTF 124 V 90 consid.

6; DTF 122 V 47). È quindi necessario che il ricorrente chieda al Tribunale

esplicitamente e in maniera chiara l’indizione di un pubblico dibattimento (DTF

136.

I 279 consid. 1).

Nel caso di specie, nel suo ricorso

l'assicurato non ha chiesto alcun dibattimento. Egli si è limitato a chiedere

il proprio interrogatorio, senza tuttavia pretendere l'indizione di un pubblico

dibattimento per esprimere il proprio punto di vista sulla controversia. La sua

richiesta è dunque volta all'insuccesso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti