30.2019.28
Contributi dovuti da indipendente.Le tassazioni fiscali sono vincolanti per Cassa e TCA.Se l'ass non era d'accordo con il reddito stabilito da UT doveva reclamare. Le deduzioni dal reddito lordo concordano con quelle fiscali. Solo se le tassazioni saranno riviste la Cassa potrà rivedere le decisioni
3 febbraio 2020Italiano19 min
Cassa di compensazione ha verificato i dati fiscali per gli anni 2015 e 2016 presso
Source ti.ch
Incarto
n.
30.2019.28-29
TB
Lugano
3 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 settembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 agosto 2019 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Il
18 giugno 2019 (doc. 9) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione di
fissazione dei contributi personali per indipendenti per l'anno 2015,
ritenendo quale base di calcolo il reddito da attività indipendente di Fr. 75'000.-
conseguito da RI 1, 1983, come tassista durante quell'anno così come stabilito
dall'autorità fiscale (art. 22 OAVS) e che ha riportato al lordo dei
contributi, per un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 82'700.-.
Fatti
I contributi dovuti sono stati fissati
in Fr. 9'216,20 e in pari data, tenuto conto degli interessi di mora (art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS) e degli acconti versati, all'assicurato è stato
chiesto il pagamento del saldo di Fr. 8'970,85 (doc. 9).
Una decisione simile è stata emanata il
25 giugno 2019 (doc. 7) per l'anno di contribuzione 2016, dove da un reddito da
attività indipendente fiscalmente accertato in Fr. 87'000.-, riportato al lordo
dei contributi in Fr. 96'200.-, la Cassa ha calcolato in Fr. 10'671,35 i
contributi personali dovuti. Aggiunti gli interessi di mora e dedotti gli
acconti già pagati, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato di pagare entro
30 giorni l'importo di Fr. 10'147.-.
B. Con
l'opposizione del 9 luglio 2018 (recte: 2019) (doc. 6) l'assicurato ha
contestato i redditi su cui si è basata la Cassa di compensazione per fissare i
contributi dovuti, ritenendo di non avere incassato quei soldi e di avere
perciò reclamato presso l'Ufficio di tassazione (doc. 6a), anche perché non ha
mai ricevuto le relative notifiche di tassazione.
C. La
Cassa di compensazione ha verificato i dati fiscali per gli anni 2015 e 2016 presso
la competente autorità fiscale (doc. 4a) e, sulla scorta delle risposte
ottenute (doc. 4), il 21 agosto 2019 (doc. A) ha emanato una decisione su
opposizione con cui ha confermato il reddito aziendale di Fr. 75'000.- per l'anno
2015 e di Fr. 87'000.- per l'anno 2016. L'amministrazione ha poi evidenziato
che l'assicurato è tenuto a difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale e
che le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa di compensazione
anche se si fondano su una tassazione d'ufficio. Considerato che queste
tassazioni sono cresciute incontestate in giudicato, la Cassa ha respinto l'opposizione
e ha confermato le decisioni di fissazione dei contributi.
D. Il
20 settembre 2019 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni ribadendo di avere inoltrato un reclamo al competente Ufficio di
tassazione, poiché le sue tassazioni fiscali sarebbero errate, avendo preso in
considerazione solo i redditi, ma non anche i costi. Il ricorrente ha rilevato
di essersi accorto di ciò soltanto quando ha ricevuto le decisioni di
fissazione dei contributi da parte della Cassa di compensazione.
Facendo seguito al decreto di
completazione (doc. IV), l'8 ottobre 2019 (doc. V) il ricorrente ha precisato
che quando nel giugno 2019 ha ricevuto le richieste di conguaglio della Cassa
di compensazione per gli anni 2015 e 2016, si è accorto che gli importi
indicati erano errati. Egli ha perciò inoltrato reclamo all'Ufficio di
tassazione, poiché gli importi che ha dichiarato sono stati modificati in base
al coefficiente dell'utile medio delle aziende locali del ramo. In tal modo, il
reddito dichiarato di Fr. 24'149.- è stato modificato in Fr. 75'000.- e quello
di Fr. 15'074.- in Fr. 87'000.-.
I redditi stabiliti dall'Ufficio di
tassazione sono perciò totalmente errati, non essendo possibile ottenere un
utile simile vista la situazione attuale del mercato, tanto che a 35 anni e con
due figli a carico, vive ancora in casa dai genitori e dal 2017 non svolge più un'attività
indipendente, ma lavora per un'azienda del settore.
E. Con
risposta del 29 ottobre 2019 (doc. VII) la Cassa di compensazione ha proposto
di respingere il ricorso, ricordando che l'autorità fiscale ha confermato il
reddito da attività indipendente per gli anni 2015 e 2016 e che le relative
notifiche di tassazione sono cresciute incontestate in giudicato. Inoltre,
anche se la tassazione è stata allestita d'ufficio, essa è vincolante per la
Cassa. È solo se l'autorità fiscale dovesse accogliere la richiesta di
revisione delle notifiche di tassazione modificando i redditi aziendali che
allora la Cassa di compensazione avrà gli elementi per procedere all'emissione
di una nuova decisione di fissazione dei contributi.
F. L'8
novembre 2019 (doc. IX) l'assicurato ha ribadito che il reddito conseguito nel
2015 ammonta a Fr. 24'149.- e nel 2016 a Fr. 15'074.-, perciò ha ricorso al
Tribunale anche in ambito fiscale. Il ricorrente ha osservato di volere pagare
i contributi dovuti, ma non su un reddito cinque volte maggiore a quello reale.
G. L'amministrazione
si è riconfermata il 15 novembre 2019 (doc. XI) nella sua decisione su
opposizione e l'assicurato non si è espresso ulteriormente (doc. XII).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza
del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è stabilire a quanto ammonti il reddito da attività indipendente
dell'assicurato soggetto a contribuzione personale AVS/AI/IPG per gli anni 2015
e 2016.
3.
Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS,
gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art.
4.
cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività
lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi
attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli
assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati
tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza
d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da
un'attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all'art. 9
cpv. 2 LAVS.
Ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 LAVS il
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio
impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e
comunicati alle casse di compensazione.
Per l'art. 9 cpv. 4 LAVS, le casse di
compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le
deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'art.
8.
LAVS, all'art. 3 cpv. 1 LAI e all'art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito
comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione
applicabili.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i
contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i
contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli
degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare
i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio
federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se,
nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le
indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante
tassazione d'ufficio.
4.
I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono
determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso
nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla
fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Giusta l'art. 22 cpv. 5 OAVS, il
reddito non è convertito in reddito annuo.
Le autorità fiscali cantonali
stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla
tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale
proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione
intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto
di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli
elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta
cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le
indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di
compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse
di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una
decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.
Per il cpv. 2, i contributi non versati
dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Per le persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano
alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo
dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni
necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).
Giusta l'art. 27 cpv. 2
OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per
ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
5.
Va
ancora rammentato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto
proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal
reddito lordo:
a.
le spese generali necessarie per conseguire il
reddito lordo;
b. gli
ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale
e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c. le perdite commerciali subite e
allibrate;
d. le
elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a
istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso
che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a
scopo di utilità pubblica;
e. i
versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano
alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso
d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi
svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Il Consiglio federale può accordare,
all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività
lucrativa indipendente.
Inoltre, a norma dell'art. 17 OAVS, di
cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati reddito proveniente da
un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS
tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale,
artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o
da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili
realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2
LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli
giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati
quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD.
6.
Per
giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni
tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione
sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice
delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale
unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi
da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga
errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure
quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi
in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una
tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta
alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività
indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale
anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique
VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC
1992.
pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985
pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF
106.
V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione
a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono
vincolanti per la cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988
pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi féd.ale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito
rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito
anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997
AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
7.
Il
ricorrente si è lamentato che l'importo dei redditi da attività
indipendente sui quali la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi
dovuti per il 2015 e il 2016 sarebbe eccessivo, non avendo
egli mai conseguito dei redditi di Fr. 75'000.- rispettivamente di Fr. 87'000.-.
A suo dire, l'autorità fiscale non ha tenuto conto dei costi indicati, ma solo
dei redditi lordi e poi li ha modificati in base al coefficiente dell'utile
medio delle aziende locali del ramo, ciò che ha comportato una maggiorazione di
cinque volte dei suoi redditi e che pertanto non corrisponde all'importo
realmente conseguito.
La Cassa di compensazione, giusta l'art.
23.
cpv. 1 OAVS, ha stabilito i contributi dovuti dall'assicurato per l'anno
2015.
e l'anno 2016 basandosi sui redditi da attività indipendente di Fr. 75'000.-
rispettivamente di Fr. 87'000.- risultanti dalle notifiche di tassazione per l'IFD
2015.
e l'IFD 2016, emesse entrambe il 23 gennaio 2019 (docc. 8 e 10). Essa ha poi applicato l'art. 9 cpv. 4 LAVS, ossia ha riportato i redditi
aziendali (netti) accertati dall'autorità fiscale al lordo dei contributi
AVS/AI/IPG.
Dopo le rimostranze dell'assicurato
sulla questione della determinazione del reddito soggetto a contribuzione, la
Cassa ha accertato presso l'autorità fiscale i redditi aziendali effettivi, se
l'assicurato ha dedotto i contributi AVS/AI/IPG dai redditi aziendali e se le
tassazioni erano cresciute in giudicato (doc. 4a).
L'Ufficio di tassazione
competente ha risposto il 9 agosto 2019 (doc. 4) che il reddito aziendale
ammontava a Fr. 75'000.- nel 2015 e a Fr. 87'000.- nel 2016, che l'assicurato
aveva dedotto dal reddito i contributi personali in ragione di Fr. 905.- nel
2015.
e di Fr. 1'202.- nel 2016 e che le notifiche di tassazione erano cresciute
in giudicato.
8.
Nell'evenienza
concreta, la Cassa di compensazione ha quindi accertato presso l'autorità
fiscale che il reddito netto conseguito dall'assicurato come
indipendente nell'anno 2015 ammontava a Fr. 75'000.- e nel 2016 a Fr. 87'000.-.
Gli importi così determinati,
conformemente all'art. 23 cpv. 1 OAVS, sono pertanto vincolanti sia per la
Cassa che per il Giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. da 4 a 6).
Se l'interessato non fosse stato
d'accordo con l'ammontare del reddito aziendale stabilito dall'autorità fiscale
e avesse inteso dedurre ulteriori spese, avrebbe dovuto contestarlo in sede
fiscale (cfr. consid. da 4 a 6) (STCA 30.2018.22 del 4 gennaio 2019; STCA
30.2018.21
dell'11 dicembre 2018).
Infatti, le deduzioni previste
dall’art. 9 cpv. 2 LAVS alle lettere da a ad f concordano con quelle
dell’imposta federale diretta (cfr. anche RCC 1986, pag. 173; art. 27 e
seguenti LIFD) e perciò tali detrazioni vengono già operate in sede fiscale. Il
reddito comunicato dal fisco è quindi, di principio, al netto delle spese (STCA
30.2018.21
dell'11 dicembre 2018; STCA 30.2015.36 del 24 marzo 2016; STCA
30.2011.8
del 16 maggio 2011; STCA 30.2001.203 del 31 luglio 2002; STCA
30.2000.94
del 4 gennaio 2001 e STCA 30.1999.116 del 25 maggio 2000). Per
l’art. 18 cpv. 1 OAVS, infatti, per distinguere e determinare le deduzioni
ammesse in conformità dell’art. 9 cpv. 2 lett. a-e LAVS sono applicabili le
disposizioni in materia di imposta federale diretta (STF 9C_179/2007 del 7
novembre 2007, consid. 4.2).
La circostanza che egli non abbia
ricevuto né l'una né l'altra notifica di tassazione fiscale IC/IFD 2015 e 2016,
emesse il 23 gennaio 2019, e che quindi le stesse siano cresciute incontestate
in giudicato, non può portare, al momento, ad una diversa soluzione.
Inoltre, dapprima, con il ricorso,
l'assicurato ha segnalato che gli importi ritenuti dall'autorità fiscale
corrisponderebbero ai suoi redditi lordi, non avendo l'UT proceduto a dedurre i
costi sopportati.
Poi, nel suo complemento ricorsuale,
l'interessato ha sostenuto che l'autorità fiscale avrebbe preso in
considerazione i dati che egli ha esposto fiscalmente e li avrebbe modificati
in base al coefficiente dell'utile medio delle aziende locali del ramo.
L'assicurato si è dunque limitato ad
asserire di non avere mai conseguito i redditi stabiliti dall'Ufficio di
tassazione e li ha contrapposti con quelli, netti, che avrebbe dichiarato
all'autorità fiscale (Fr. 24'149.- e Fr. 15'074.-), ma non ha saputo comprovare
le sue affermazioni, che non possono perciò essergli di aiuto.
Vista l'assenza di prove di nuovi elementi,
il Tribunale non ha di conseguenza alcun motivo per scostarsi dagli
accertamenti effettuati dalla Cassa e quindi dalle tassazioni IFD 2015 e IFD
2016, cresciute in giudicato. La decisione impugnata va confermata.
Come ha rilevato l'amministrazione, è infatti
soltanto nell'eventualità in cui vi si sarà un riesame a lui favorevole delle
tassazioni passate in giudicato - o per mano della competente autorità fiscale
o della Camera di diritto tributario laddove quest'ultima sia stata adita - che
l'interessato avrà la possibilità di rivolgersi alla Cassa di compensazione per
chiedere di rivedere le decisioni di fissazione dei contributi personali per
gli anni 2015 e 2016 (STF 9C_285/2016 del 16 giugno 2016).
9.
Da
quanto precede discende che i contributi dovuti dal ricorrente per l'anno 2015,
fissati dalla decisione formale del 18 giugno 2019 (doc. 9) e quelli per l'anno
2016, risultanti dalla decisione formale di fissazione dei contributi personali
per indipendenti del 25 giugno 2019 (doc. 7), sono stati dunque correttamente
calcolati su un reddito da attività indipendente netto di Fr. 75'000.-
rispettivamente di Fr. 87'000.-, redditi che sono poi stati riportati al lordo
dei contributi AVS/AI/IPG giusta l’art. 9 cpv. 4 LAVS.
Stando così le cose, il ricorso deve
pertanto essere respinto.
Va infine osservato che in caso di
difficoltà economiche all’assicurato rimane, in virtù dell’art. 34b OAVS, la
via del pagamento dilazionato dei contributi richiestigli dalla Cassa di
compensazione rispettivamente, conformemente all’art. 11 cpv. 1 LAVS, il
diritto di chiedere alla stessa Cassa la riduzione dei contributi dovuti.
10.
Con
il suo ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere sentito dal Tribunale "per
un colloquio chiarificatore" (doc. I).
Conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il
risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle
prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c
e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del
diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Dalle argomentazioni esposte discende
che in assenza di una nuova presa di posizione da parte dell'autorità
(amministrativa e/o giudiziaria) fiscale, si deve ritenere che la
documentazione agli atti, per i motivi indicati è, al momento, chiara e
sufficiente per l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda
quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente
l'audizione dell'assicurato.
Il TCA rileva che
l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto
d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la
costante giurisprudenza federale ribadita nella recente STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi
dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una
parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF I 472/06 consid. 2 del 21 agosto 2007; DTF 124 V 90 consid.
6; DTF 122 V 47). È quindi necessario che il ricorrente chieda al Tribunale
esplicitamente e in maniera chiara l’indizione di un pubblico dibattimento (DTF
136.
I 279 consid. 1).
Nel caso di specie, nel suo ricorso
l'assicurato non ha chiesto alcun dibattimento. Egli si è limitato a chiedere
il proprio interrogatorio, senza tuttavia pretendere l'indizione di un pubblico
dibattimento per esprimere il proprio punto di vista sulla controversia. La sua
richiesta è dunque volta all'insuccesso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti