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Decisione

30.2019.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 febbraio 2020Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

di prove.

L'obbligo di

accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle

parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che,

ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Non avendo comprovato il

mantenimento da parte dei lavoratori di un’abitazione durevolmente a

disposizione per uso proprio, la richiesta va respinta.

Infine, comunque, come

rilevato dall’amministrazione, non risulta che a livello fiscale i dipendenti

siano stati qualificati come espatriati. È vero che non si tratta di una

condizione posta dal marg. n. 3008 DSD per riconoscere tale statuto anche in

ambito AVS.

Tuttavia non va dimenticato che

in considerazione del principio di unità e coerenza

dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni

dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto

di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate

dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008

del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica

fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza

9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato

rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti

di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei

contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

In concreto, la ricorrente

non solo non comprova che ai suoi lavoratori sia stato riconosciuto lo statuto

di espatriato a livello fiscale, ma neppure lo sostiene.

Secondo questo Tribunale,

alla luce dei vantaggi, a livello fiscale, dello statuto di espatriato,

rispetto ai lavoratori che vivono in Svizzera (cfr. le critiche relative alla

costituzionalità dell’Oespa con riferimento alla parità di trattamento: Laura

Cristilli, Diritto tributario svizzero, il regime fiscale degli espatriati in

Svizzera, in Novità fiscali, n. 9, settembre 2015 consultabile in:

novitafiscali.supsi.ch), il riconoscimento delle spese di abitazione quali

spese generali ai sensi del marginale n. 3008 DSD non può prescindere dall’accettazione

di tale statuto da parte delle autorità fiscali competenti.

In queste condizioni, alla

luce di tutto quanto sopra esposto, non vi sono le condizioni per ritenere che i

lavoratori della ricorrente possano beneficiare del riconoscimento, quali spese

generali, delle indennità per spese di abitazione ai sensi del marginale n.

3008 DSD.

2.12. Infine l’insorgente fa valere

la propria buona fede. Essa rileva che un funzionario della __________, che

interviene anche quale organo di revisione per la Cassa di compensazione __________,

ha verificato l’incarto del suo predecessore che si occupava degli stessi

lavoratori che oggi sono dipendenti di RI 1. Quando erano dipendenti del __________,

ricevevano dal datore di lavoro le stesse indennità riversate dalla ricorrente,

poiché previste dal Contratto nazionale mantello di categoria e dal regolamento

addizionale. Queste indennità venivano utilizzate dal dipendente per il

pagamento dell’alloggio come adesso. La partecipazione del dipendente alle

spese dell’alloggio non è mai stata assoggettata ai contributi AVS. Di

conseguenza lo stesso trattamento dev’essere applicato, per l’alloggio, ai

dipendenti della ricorrente che ricevono ed hanno ricevuto le medesime

indennità.

2.13. Secondo

la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono

obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio

contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta

nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti

della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti,

(c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta

egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da

quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro

giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e

rispettivi rinvii).

Questi

principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la

condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che

l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o

che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra

informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid.

5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

2.14. In

concreto, manifestamente, le condizioni per riconoscere la buona fede

dell’insorgente non sono adempiute.

Considerandi

Il

mancato assoggettamento al prelievo dei contributi sociali delle indennità per

alloggio versate ai dipendenti del __________ concerne infatti un’altra società

ed un’altra Cassa di compensazione.

La

Cassa convenuta non ha mai fornito informazioni errate, né ha mai omesso di

fornire informazioni.

Del

resto la ricorrente è già stata oggetto di una ripresa salariale per la messa a

disposizione di alloggi gratuiti ai propri dipendenti, che è sfociata nella

sentenza 30.2014.30 del 23 ottobre 2014, cresciuta incontestata in giudicato,

con cui questo Tribunale ha confermato la correttezza dell’agire della Cassa.

Anche

se la situazione concreta è in parte diversa, l’insorgente, alla luce della

citata sentenza, avrebbe pertanto dovuto informarsi presso l’amministrazione

per verificare la correttezza del suo agire.

Inoltre,

accertata, per i motivi sopra esposti, la correttezza della decisione su

opposizione impugnata, la ricorrente potrebbe pretendere un trattamento

contrario unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i presupposti per

ammettere una parità di trattamento nell’illegalità, in deroga al principio

della legalità (cfr. DTF 134 V 34 consid. 9; sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo

2015, consid. 2.2).

Ciò

presuppone tuttavia l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità

competente, in concreto la CO 1, dalla quale la stessa non intenda scostarsi.

Ora, nel caso di specie non risulta in alcun modo che la Cassa convenuta abbia

in passato istituito una prassi contraria alla legge. Né tantomeno si può

seriamente dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mettere in atto

una simile prassi.

2.15

La

ricorrente chiede l’assunzione di numerose prove (cfr. doc. VII).

Essa

ha richiamato l’incarto della Cassa di compensazione convenuta, già trasmesso

con la risposta di causa (doc. III, pag. 6).

Il

richiamo/edizione dell’incarto della Cassa di compensazione __________

dell’intero dossier relativo all’assoggettamento dei lavoratori sul cantiere __________

di __________, si rivela invece superfluo, giacché, per i motivi esposti al

considerando che precede, l’interessata non può far valere la propria buona

fede, indipendentemente dall’agire della precedente Cassa.

Per

lo stesso motivo non è necessario sentire quale testimone __________ del

Sindacato __________. La ricorrente afferma che “egli ha partecipato, in

rappresentanza di __________, al passaggio dei lavoratori da __________ ad RI 1

e potrà riferire in merito alla gestione dei rapporti di lavoro quando datrice

di lavoro erano le __________ anche dal profilo dei contributi sociali e degli

accordi intervenuti, conformemente alle convenzioni applicabili”.

Sennonché,

gli accordi tra datori di lavoro, le condizioni di assunzione dei lavoratori da

parte dell’insorgente e la gestione dei rapporti di lavoro da parte del

precedente datore di lavoro anche dal profilo dei contributi sociali, non

vincolano la Cassa di compensazione convenuta, così come non possono essere una

ragione per applicare illegalmente le norme.

Neppure

l’audizione di __________, che si occupava della gestione del personale presso

il __________ e che può “riferire in merito al trattamento delle indennità

di alloggio e gli accordi presi successivamente con RI 1 per la gestione, alle

stesse condizioni, delle buste paga dei lavoratori” è atta a sovvertire

l’esito del procedimento. Come più volte affermato, indipendentemente

dell’assoggettamento delle indennità per l’alloggio negli anni precedenti

l’assunzione dei lavoratori da parte della società ricorrente, la decisione su

opposizione impugnata è corretta poiché conforme alla legislazione in vigore.

Eventuali diversi trattamenti da parte di un’altra Cassa di compensazione nei

confronti di un altro datore di lavoro non permettono alla ricorrente di

sfuggire al pagamento dei contributi sociali.

La documentazione agli

atti è pertanto completa ed esaustiva e non necessita di complementi (cfr.

anche la sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Va

qui rammentato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.16

In

queste condizioni l’assoggettamento al prelievo dei contributi sociali delle

indennità per alloggio merita conferma.

Tuttavia,

rilevato che in sede di produzione di nuove prove, come ammesso

dall’amministrazione il 20 novembre 2019 (doc. IX), la ricorrente ha comprovato

che l’ammontare delle indennità per l’alloggio raggiunge i fr. 370'895.90 (doc.

VII), in luogo dei fr. 374'823 calcolati dalla Cassa (doc. III, punto 6., pag.

3), la ripresa complessiva va ridotta da fr. 953'068 a fr. 949'140.90 (953'068

– 374'823 + 370'895.90).

Spetterà

alla Cassa, cui l’incarto va rinviato, fissare nuovamente l’ammontare definitivo

dei contributi.

In

questa limitatissima misura il ricorso va parzialmente accolto e alla

ricorrente, rappresentata in causa, vanno riconosciute ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che la ripresa complessiva

va ridotta da fr. 953'068 a fr. 949'140.90 e l’incarto è rinviato alla Cassa

per un nuovo calcolo dei contributi. Per il resto il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà

alla ricorrente fr. 100.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti