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Decisione

30.2019.30

Conferma della ripresa delle indennità per alloggio versate ai propri dipendenti. Al caso di specie non possono essere applicate le norme sugli espatriati. Non vi sono le condizioni per riconoscere la buona fede o la parità di trattamento nell'illegalità

10 febbraio 2020Italiano41 min

spese generali ai sensi del marginale n. 3008 DSD non può prescindere dall’accettazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2019.30

cs

Lugano

10 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2 settembre 2019 emanata

da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. In seguito ad un controllo

del conteggio dei salari ai sensi degli art. 162 e seguenti OAVS per il periodo

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 presso la RI 1, azienda attiva nel

collocamento e nel prestito del personale, la CO 1 ha effettuato una ripresa

salariale per complessivi fr. 1'293'164.

1.2. Ritenendo

tale importo come reddito determinante, l’amministrazione, con tassazione

d’ufficio del 12 dicembre 2018, ha fissato i contributi paritetici dovuti dalla

società dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 per un importo complessivo di

fr. 214'890.70 (allegato doc. C).

1.3. In

seguito alle contestazioni sollevate dalla società, dopo numerosi scambi di

corrispondenza ed incontri, la CO 1 ha parzialmente ammesso alcune censure

sollevate da RI 1 e con decisione su opposizione del 2 settembre 2019 ha

ridotto la ripresa a fr. 953'068, pari a fr. 161'780.30 di contributi (doc. 62

e allegato).

1.4. RI

1, rappresentata dagli avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione

su opposizione, chiedendo in via principale l’annullamento della decisione ed

il non assoggettamento al prelievo dei contributi delle indennità di alloggio

ed in via subordinata l’annullamento della decisione e l’assoggettamento delle

indennità di alloggio limitatamente a fr. 20'924 (doc. I).

La

ricorrente afferma di aver accettato le riprese relative ai dipendenti __________

(fr. 4'251), __________ (fr. 13'711), __________ (fr. 1'500), __________ (fr.

1'500), __________ (fr. 1'500) e quelle inerenti le poste “Diversi alloggio

personale estero” (fr. 26'993) e “Diversi ind. Pasto” (fr. 96'196).

Per

quanto concerne invece la posizione “Diversi Vitto e alloggio”, la cui

ripresa complessiva ammonta a fr. 807'416, di cui fr. 388'448 relativi alle

indennità pasto e fr. 418'968 relativi all’indennità alloggio, la società contesta

l’assoggettamento quale salario determinante limitatamente alla parte “indennità

alloggio”, relativamente alle indennità giornaliere di alloggio pari a fr.

14.90 versate ai dipendenti attivi sul cantiere __________ di __________ nel

periodo 2014-2017 (doc. I, pag. 3).

L’insorgente

rileva preliminarmente che i dipendenti per i quali è stata effettuata la

ripresa salariale prima del 2014 erano tutti attivi presso il __________ ed in

seguito ad un accordo con quest’ultimo sono stati assunti alle medesime

condizioni precedenti dalla qui ricorrente. Relativamente al salario ed

all’assoggettamento ai contributi AVS, i dipendenti hanno ricevuto lo stesso

trattamento di cui beneficiavano in precedenza. L’insorgente sostiene di aver

considerato in perfetta buona fede le indennità previste dal Contratto

nazionale mantello nello stesso modo in cui erano state trattate dal __________

presso la Cassa di compensazione __________.

A

questo proposito ha prodotto un’e-mail di un consulente della __________,

intervenuto quale ispettore di __________, che rileva come tali indennità non

sono mai state assoggettate al prelievo di contributi AVS in accordo con

l’allora cassa di compensazione per la quale la __________ opera in qualità di

organo di revisione.

In

via principale l’insorgente sostiene che l’indennità giornaliera per alloggio rientra

nei criteri che caratterizzano le indennità per spese generali che sono escluse

dal salario determinante ai sensi dell’art. 9 OAVS e delle Direttive sul

salario determinante (n. 3001 e seguenti). Le spese di alloggio sono generate

dall’attività lavorativa in aggiunta alle spese di mantenimento che

occorrerebbe sostenere in maniera uguale o analoga anche senza attività

lucrativa. Si tratta di spese che il lavoratore non avrebbe sostenuto se non

avesse svolto l’attività lavorativa sul cantiere __________ e che sono state

indennizzate dalla ricorrente, senza che esse possano essere computate nel

salario determinante.

In

via subordinata la ricorrente afferma che potrebbe entrare in linea di conto

l’applicazione del regime riservato ai lavoratori espatriati che le direttive

trattano in maniera specifica (marg. n. 3008 DSD). I dipendenti sono __________

che vengono impiegati in tutto il mondo in ragione delle loro qualità.

Trattandosi di persone che hanno una residenza abituale all’estero, possono

essere considerati lavoratori espatriati secondo la definizione usuale del

diritto del lavoro, fiscale o delle assicurazioni sociali. Di conseguenza

l’importo di fr. 14.90 al giorno va considerato quale indennità per adeguate

spese di abitazione e non va computata nel salario determinante AVS per almeno

un anno (sentenza 9C_176/2014) e di conseguenza la ripresa salariale va ridotta

ad un massimo di fr. 20'924.

In

terzo luogo la ricorrente ritiene che la sentenza 30.2014.30 del 23 ottobre

2014 del TCA relativa alla medesima ricorrente e che ha confermato

l’assoggettamento al prelievo dei contributi sociali dell’utilizzo a titolo

gratuito dell’alloggio non trova applicazione. In concreto non vi è un reddito

in natura poiché la prestazione è stata versata in denaro. L’art. 13 OAVS e la

marg. n. 2078 DSD non sarebbero applicabili. Inoltre i dipendenti avevano a

disposizione solo una stanza sprovvista di servizi igienici e di cucina.

All’interno degli alloggi era vietato cucinare. Per i pasti era messa a

disposizione una mensa, mentre i servizi igienici erano in comune. Mancando il

presupposto della pluralità dei locali la società contesta che l’indennità

versata dalla ricorrente possa essere considerata, per analogia, reddito in

natura d’altra specie e che possa essere assoggettata ai contributi AVS.

Infine

la ricorrente fa valere la propria buona fede poiché quando i medesimi lavoratori

erano dipendenti del __________, affiliato alla Cassa di compensazione __________,

le indennità litigiose, versate con le medesime modalità, non facevano parte

del salario determinante.

1.5.

Con risposta del 25 ottobre 2019, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa

propone la reiezione del ricorso.

Essa

evidenzia che l’importo ripreso per le indennità per alloggio ammonta a fr.

374'283 e non a fr. 418'968 come sostenuto dalla ricorrente (doc. III).

L’amministrazione,

con riferimento pure alla Circolare __________ inviata alle imprese e ai

consorzi occupati sui cantieri __________, sottolinea come l’indennità per

alloggio in altri casi simili è stata assoggetta al prelievo dei contributi ed

è stata considerata reddito anche dall’autorità fiscale (cfr. sentenza

30.2014.30 del 23 ottobre 2014). Il fatto che i dipendenti sono occupati nel

periodo di attività sempre nello stesso cantiere fa sì che quest’ultimo divenga

il loro luogo di lavoro abituale. Per cui non si può applicare l’art. 9 OAVS ed

il marg. n. 3003 DSD visto che i dipendenti non sono in trasferta per motivi

professionali ma sempre occupati nel medesimo cantiere. Del resto l’indennità

di fr. 14.90 viene prima versata al dipendente e poi tolta. Quindi è la società

che paga la struttura dove sono alloggiati i dipendenti. Questi ultimi

alloggiano pertanto a titolo gratuito presso le strutture messe a disposizione

dal __________.

Circa

lo statuto di espatriato, per la Cassa esso viene determinato dall’autorità

fiscale (Oespa) e non a discrezione del datore di lavoro. I dipendenti della

ricorrente non rientrano nel concetto di espatriati poiché la documentazione

comprovante l’accettazione di tale statuto da parte dell’autorità fiscale non è

mai stata prodotta. Secondo l’amministrazione il marg. n. 3008 DSD fa infatti

riferimento al quadro fiscale, come confermato dall’UFAS.

Infine,

secondo la Cassa, non sono dati i presupposti per riconoscere la buona fede, né

per ammettere un’uguaglianza giuridica nell’illegalità.

1.6. Il

18 novembre 2019 la ricorrente ha prodotto nuove prove, rilevando di aver

invertito, per una svista, l’importo relativo all’indennità giornaliera di

alloggio con quello relativo all’indennità giornaliera per il pasto ed ha

rettificato l’ammontare oggetto di contestazione in fr. 370'895.90 (doc. VII).

L’importo

della domanda subordinata scende conseguentemente a fr. 9'476.40.

Quali

ulteriori mezzi di prova la ricorrente ha prodotto nuova documentazione, ha

confermato la richiesta di richiamare l’incarto dalla CO 1 e dalla Cassa di

compensazione __________ ed ha domandato l’audizione testimoniale di __________,

di __________ e di __________ del __________.

1.7. In

data 20 novembre 2019 l’amministrazione ha preso atto del conteggio effettuato

dalla società ricorrente, secondo cui l’indennità per alloggio ammonta

complessivamente a fr. 370'895.90, aggiungendo che “tale importo, che

differisce di poco da quello da noi rilevato (sulla base degli elementi a

nostra disposizione) non è contestato”. L’amministrazione ha inoltre

aggiunto di considerare superflua la testimonianza dei testi proposti

dall’insorgente (doc. IX).

in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’indennità giornaliera per

l’alloggio di fr. 14.90 versata ai dipendenti della società ricorrente nel

periodo dal 2014 al 2017 per un importo complessivo di fr. 374'823 va ripresa

in quanto parte del salario determinante oppure no.

2.2. I

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività

dipendente, chiamato "salario determinante", è prelevato un

contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2019 applicabile al caso di specie [cfr. DTF 140 V 154 consid. 7.1;

DTF 130 V 156 consid. 5.1]; dal 1° gennaio 2020 la norma prevede che è prelevato

un contributo del 4,35 per cento).

Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende

inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le

provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per

vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.

L'art. 5 cpv. 4

LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante

le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore

di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.

Questo reddito ingloba dunque

tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica

con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti),

incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono

state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

Per ottenere il salario

determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal

datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al

salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro

quale risarcimento delle spese, sia incluse nel salario quali spese

generali (art. 9 OAVS).

Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS sono

spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della

propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario

determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2

OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli

spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e

per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali

indennità rientrano di norma nel salario determinante.

2.3. Conformemente

al marginale n. 3003 delle Direttive sul salario determinante (di seguito: DSD,

sia nella versione rivista valida dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2018 che

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019), edite dall'UFAS, configurano, di

norma, spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e

alloggio), ma non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal

luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 9 cpv.2 OAVS; v. anche marginali

3006 e seguenti DSD), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (cfr.

anche sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46

pag. 214; sentenza H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1); le spese per

il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di

servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento

dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di domicilio

per motivi professionali da parte del salariato e le spese di formazione e di

perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e materiale

didattico) che sono in stretta relazione con l’attività professionale del

salariato.

Ai

sensi del marginale n. 3006 DSD non rientrano nelle indennità per le spese

generali:

– l’indennizzo

regolare del viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;

– l’indennizzo

regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale.

Di principio si deve dedurre

l'importo effettivo delle spese generali.

Per costante

giurisprudenza del Tribunale federale, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio

dell'attività professionale obbliga

il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza 9C_412/2007 del

9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid.

3b).

Spetta poi al

datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere

verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute

(Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC

1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).

Occorre infatti dimostrare i

costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (sentenza

H 257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi

forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che

sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007, consid. 3.2; sentenza H 216/96

dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170).

Di conseguenza, gli interessati

sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio

esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze

giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le

prove offerte devono essere concrete e non generiche.

A tale principio è possibile

derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese

generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo

certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal

caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà

stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (sentenza

9C_412/2007, consid. 3.2; sentenza H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46

pag. 214; sentenza H 257/03, consid. 4.3.2; cfr. marginale n. 3014 DSD), tenuto

conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e

che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172;

RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag.

140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può

quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a

rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire

d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia

possibile senza eccessive difficoltà.

A tale scopo è sufficiente

invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i

documenti utili.

Alla luce del principio

inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in

possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà

eccessive (citata sentenza H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid.

4).

2.4. In

concreto la Cassa di compensazione ha effettuato una ripresa complessiva di fr.

374'823 (fr. 17'554 nel 2014, fr. 26'090 nel 2015, fr. 54'355 nel 2016 e fr.

276'824 nel 2017), corrispondente all’importo versato ai dipendenti della

società ricorrente quale indennità per l’alloggio (doc. III, pag. 3).

L’amministrazione

ritiene che l’importo giornaliero di fr. 14.90 versato ai dipendenti della

società per il pagamento dell’alloggio presso il cantiere __________ di __________

debba essere assoggettato al prelievo dei contributi sociali quale utilizzo a

titolo gratuito di un alloggio come è già stabilito con sentenza 30.2014.30 del

23 ottobre 2014 di questo Tribunale relativa alla qui ricorrente (cfr. anche punto

12 della decisione su opposizione impugnata, doc. 62).

2.5. Per

l'art. 7 lett. f OAVS le prestazioni in natura regolari costituiscono salario

determinante.

A

norma dell’art. 11 cpv. 1 OAVS il vitto e l’alloggio dei lavoratori occupati

nell’azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È

fatto salvo l’articolo 14. Per il cpv. 2 se il datore di lavoro non dà vitto e

alloggio completo, l’importo totale è ripartito come segue: colazione fr. 3.50,

pranzo fr. 10.-, cena fr. 8.- e alloggio fr. 11.50.

Secondo

l’art. 13 OAVS le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per

caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.

Il

marg. n. 2062 DSD (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018 = 2078 dal 1°

gennaio 2019) prevede in particolare che è considerato reddito in natura di

altra specie, se regolare, l’assegnazione di un’abitazione gratuita unicamente

per il salariato o per tutta la famiglia, rispettivamente per il partner

registrato. Quest’ultimo caso si verifica quando è messo a disposizione del

salariato più di un locale.

Ai

sensi del marg. n. 2064 DSD (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018 =

2080 dal 1° gennaio 2019) se il datore di lavoro mette un alloggio a disposizione

del salariato e quest’ultimo è tenuto a versargli la pigione, tale importo

dev’essere riconosciuto al momento del calcolo dei contributi, se non si

discosta molto dal valore locativo usuale di quella località.

In

una sentenza del 13 dicembre 1982, pubblicata in RCC 1983 pag. 515, l’allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito che l'affitto pagato dal datore di

lavoro per un appartamento messo a disposizione di uno dei suoi salariati è un

elemento del salario determinante ai sensi dell’art. 13 OAVS. Nella misura in

cui il vantaggio concesso al proprio dipendente costituisce una parte della sua

rimunerazione, non vi è alcun motivo per non calcolare i contributi sulla base

effettiva del vantaggio conseguito.

Con

sentenza del 7 settembre 1988 pubblicata in RCC 1989 pag. 405 e seguenti l’Alta

Corte ha stabilito che il valore della messa a disposizione gratuita da parte

del datore di lavoro di un appartamento, come pure il valore dell’utilizzazione

di un’automobile a scopi privati costituiscono salario determinante quali

prestazioni in natura aventi carattere regolare. Nel caso giudicato dall’allora

TFA una squadra di pallacanestro metteva gratuitamente a disposizione dei suoi

giocatori stranieri i veicoli nonché, ad un giocatore americano, un appartamento

di 5 locali e mezzo, non ammobiliato ed in parte utilizzato per depositare il

materiale della squadra di pallacanestro, occupato al 50% e per 8 mesi all’anno

dal giocatore e la cui locazione ammontava a fr. 710 al mese. La cassa di

compensazione ha considerato che le prestazioni in natura versate dal club

sportivo ai suoi giocatori costituivano salario determinante. Il TFA ha

confermato la ripresa.

Con sentenza del 17 gennaio

1996, pubblicata in Pratique VSI 1996, pag. 165

l'Alta Corte, in un caso in cui non era contestato l’assoggettamento del

vantaggio ottenuto, ma l’ammontare dell’importo da assoggettare a

contribuzione, ha affermato che quando il datore di lavoro mette gratuitamente

a disposizione del salariato un appartamento indipendente dal suo e il cui

valore locativo supera sensibilmente le norme minime fissate nell’art. 11 OAVS,

il vantaggio concesso deve essere calcolato conformemente all’art. 13 OAVS.

L'Alta Corte si è così

espressa:

"

Par contrat du 30 janvier

1981; les époux W. ont

été engagés en qualité de «couple de

direction» au service de Maison S., entreprise qui loue des studios et

appartements dans un immeuble dudit lieu. Un appartement de quatre pièces est

mis à la disposition du couple, au 10e étage de l'immeuble. Les charges de

l'appartement incombent à l'employeur. Dès l'origine, le loyer déclaré dans le

salaire pour cet appartement fut de 300 francs par mois. A la suite d'un

contrôle d'employeur, la caisse de compensation a constaté que le loyer déclaré

était sensiblement inférieur aux montants usuels locaux. Elle a fixé à 9780

francs par an la valeur locative de l'appartement occupé par le couple, ce qui

entraînait une augmentation du revenu- en nature soumis à

cotisations pour la différence entre ce montant et le loyer déclaré de 300

francs par mois (3600 francs par an).

(…).

b. Les premiers juges considèrent que les

époux W. sont engagés dans une entreprise non agricole au sens de l'art. 11

RAVS (ancien). Cette disposition, selon eux, l'emporte sur l'art. 13 RAVS, en

tant que «lex specialis». Par conséquent, c'est un montant mensuel de 270

francs au maximum (30x 9) qui doit être soumis à cotisations pour la mise à

disposition d'un logement par l'employeur en faveur de ces mêmes époux.

c. La recourante et l'OFAS critiquent à juste

titre cette solution. En effet, à l'art. 11 RAVS précité, le Conseil fédéral

n'a en principe voulu viser que les seules prestations fournies directement par

l'employeur, au sein même de sa propre communauté domestique (RCC 1983 p. 515).

Lorsque l'employeur met gratuitement à la

disposition du salarié un appartement indépendant du sien, dont la valeur

locative dépasse sensiblement les normes minimales précitées, l'avantage

concédé doit être estimé conformément à l'art. 13 RAVS (Käser, Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p.133,

note 4.97). Peu importe, à cet égard, que l'appartement se

trouve dans un immeuble appartenant à l'employeur (RCC 1989 p. 405, 1983 p.

515; arrêt non publié Commune de V du 27 février 1991 [H 63/89]).

Le fait que l'employeur consent un loyer de

faveur, ou même renonce à percevoir un loyer, pour compenser certaines

difficultés de la fonction de l'employé, n'y saurait rien changer. La somme non

réclamée par l'employeur n'en constitue pas moins une prestation en nature,

complémentaire au salaire et qui doit, à ce titre, être comptabilisée dans le

revenu soumis à cotisations (arrêt Commune de V, déjà mentionné), comme

d'ailleurs dans le revenu imposé par l'autorité fiscale (arrêt du 7 octobre

1986 en la cause G. [A. 234/1982], publié dans Steuerentscheid, 1987, B 101.2

n° 3). Tout au plus convient-il de tenir compte, dans l'estimation du loyer,

d'éventuels inconvénients de service (arrêt commune de V).

4. Pour l'estimation de la prestation en

nature sous la forme de la mise à disposition d'un appartement, l'autorité

administrative fixe en principe la valeur effective de l'avantage en opérant la

différence entre la valeur locative et le loyer payé, si celui-ci est

sensiblement plus bas que les loyers fixés habituellement dans la région

concernée. Elle jouit pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (ATFA

1965 p. 153 = RCC 1966 p. 31; RCC 1989 p. 405, 1983 p. 515, 1981 p. 354).

En l'espèce, la caisse de compensation a

retenu un montant de 9780 francs par année au titre d'avantage en nature

concédé par l'employeur, soit un loyer de 815 francs par mois. Ce montant se

situe certainement dans les normes du marché. Il semble même peu élevé,

s'agissant d'un appartement de quatre pièces à Genève, où les loyers sont

notoirement élevés et si l'on considère, en outre, que les charges de

l'appartement incombent à l'employeur. II n'y a en tout cas pas lieu, dans ces

circonstances, de retrancher du loyer retenu par l'administration un certain

montant au titre d'inconvénients de service.

Au demeurant, il faut relever que c'est

l'employeur lui-même qui, à la demande de la caisse, a suggéré de fixer à 815

francs par mois le montant du loyer de l'appartement en cause."

Va ancora segnalata la

sentenza 30.2006.10 del 6 novembre 2006 dove il TCA ha confermato la ripresa

quale reddito in natura dell’assegnazione di un’abitazione gratuita

(appartamento di 2 locali e mezzo) messa a disposizione del direttore della

società ricorrente che sosteneva che il locale era adibito ad ufficio.

Circa

l’utilizzo privato dell’auto aziendale e l’applicazione dell’art. 13 OAVS, cfr.

anche la sentenza 9C_8/2016 del 1° settembre 2016.

Cfr.

infine la sentenza H 443/00 del 19 febbraio 2002 dove il Tribunale federale ha

confermato l’aumento dell’importo ripreso ad un datore di lavoro per la messa a

disposizione dell’alloggio alle proprie dipendenti.

2.6. In

concreto la ricorrente afferma che i suoi dipendenti alloggiavano nel villaggio

del cantiere __________ di __________, ossia in una zona adibita ad alloggi dei

lavoratori, costituiti da container a destinazione abitativa, in cui erano

presenti piccole camere con letto e tavolino e nelle quali i lavoratori potevano

riposarsi durante il periodo lavorativo o quando non potevano tornare al loro

domicilio poiché di solito abitavano all’estero.

Gli

alloggi erano concessi dietro pagamento di una “sorta di pigione” di fr.

14.90 al giorno.

Con

l’assunzione dei dipendenti da parte della società ricorrente, con il medesimo

assetto contrattuale e salariale precedente, si è continuato a trattenere dal

salario netto dei lavoratori la pigione per la locazione della camera. Nella

relazione contrattuale tra RI 1 e i suoi dipendenti è stata mantenuta

l’indennità per alloggio di fr. 14.90 al giorno per l’inconvenienza dovuta

all’impossibilità per i lavoratori di tornare alla loro abituale residenza

durante i periodi di occupazione. Il conteggio dello stipendio del lavoratore

indicava il riconoscimento dell’indennità di vitto di fr. 14.90 versata dal

datore di lavoro e parallelamente una trattenuta di fr. 14.90 per il pagamento

delle pigioni che dovevano essere versate al __________.

La

ricorrente era debitrice del riversamento delle pigioni dei suoi lavoratori nei

confronti del __________, che le fatturava periodicamente il costo del vitto e

dell’alloggio.

Secondo

la ricorrente la camera non veniva messa a disposizione del lavoratore

gratuitamente bensì comportava un costo di fr. 14.90 al giorno. Per tale costo,

necessario per l’attività lavorativa, al lavoratore era riconosciuta una

indennità di fr.14.90.

Per

l’insorgente, dal punto di vista matematico dei rapporti di dare e avere, di

fatto al lavoratore veniva versata contabilmente l’indennità dalla datrice di

lavoro e nel contempo gli veniva contabilmente dedotta la pigione di medesimo

importo che doveva essere versata dalla ricorrente al __________.

Secondo

la società ricorrente l’indennità per l’alloggio va assimilata alle indennità

per spese generali che non fanno parte del salario determinante ai sensi

dell’art. 9 OAVS e delle DSD (n. 3001 e seguenti).

Le

spese di alloggio sono infatti generate dall’attività lavorativa in aggiunta

alle spese di mantenimento che il dipendente dovrebbe sostenere in maniera

uguale o analoga anche senza attività lucrativa. Si tratta di spese che il

lavoratore non avrebbe sostenuto se non avesse svolto l’attività lavorativa sul

cantiere __________.

2.7. La

tesi della società ricorrente, per i motivi che seguono, non può essere

seguita, sia che, come sostiene la società, si voglia considerare l’indennità per

l’alloggio quale prestazione in denaro, sia che, come invece sostiene la Cassa,

la si consideri quale prestazione in natura.

Dalle

tavole processuali si evince che l’insorgente versava agli impiegati del

cantiere __________ di __________ un’indennità giornaliera complessiva di fr.

32.90, di cui fr. 18 quale indennità pasto, la cui ripresa non è contestata, e

fr. 14.90 quale indennità di alloggio (cfr. doc. 37).

Quest’ultima

indennità veniva immediatamente dedotta e stornata sullo stesso foglio paga a

favore della medesima società per il pagamento al __________ della locazione

delle strutture (cfr. allegato al doc. 54, pag. 1 e 2).

Considerato

che i dipendenti erano occupati sempre presso lo stesso cantiere, che era

diventato in sostanza il loro luogo di lavoro abituale per il quale ottenevano

un contributo per il loro alloggio, l’indennità, manifestamente, non rientra

nelle spese generali di trasferta rimborsabili secondo l’art. 9 OAVS ed il

marginale n. 3003 DSD citati dalla ricorrente.

Inoltre,

ribadito che l’indennità giornaliera per l’“alloggio” di fr. 14.90 viene

versata dalla società ricorrente al dipendente e poi immediatamente stornata a

favore della medesima società (cfr. allegato al doc. 54, pag. 1 e 2), la quale

è poi direttamente responsabile per il pagamento al __________ della locazione

dei container siti nel cantiere __________ di __________ dove alloggiano i

propri dipendenti, occorre concludere che si tratta di un vantaggio in denaro concesso

ai lavoratori che costituisce una parte della loro remunerazione soggetta a

contribuzione.

La

ripresa si giustifica già solo per questo motivo.

Come

infatti emerge anche dalla citata sentenza pubblicata in RCC 1983, pag. 515

(cfr. anche sentenza H 443/00 del 19 febbraio 2002), l’Alta Corte ha già avuto

modo di rammentare che quando il datore di lavoro mette a disposizione del

lavoratore un alloggio tramite versamento di un affitto il cui ammontare è

dedotto dal salario i contributi, di principio, vanno versati anche su tale

importo (“[…] A cet égard, le cas ne diffère guère de celui où l’employeur

met à disposition du salarié un logement moyennant versement d’un loyer dont le

montant doit être déduit du revenu en espèces. Or, en pareille hypothèse, les

cotisations paritaires sont perçues, sous réserve d’une fraude à la loi, sur le

montant de ce loyer (RCC 1966, p. 31) […]”).

Del

resto l’art. 7 lett. b OAVS prevede che il salario determinante comprende le

indennità di residenza e nelle DSD, al marg. n. 2005 (nel tenore in vigore fino

al 31 dicembre 2018 = marg. n. 2002 DSD in vigore dal 1° gennaio 2019) figura

che “anche i supplementi del datore di lavoro per il pagamento della pigione

fanno parte del salario determinante”.

Allo

stesso risultato si giunge anche seguendo la tesi dell’amministrazione secondo

cui la ripresa va giustificata con il fatto che i dipendenti hanno potuto

utilizzare a titolo gratuito l’alloggio poiché l’indennità loro versata viene

subito dedotta dal salario dal medesimo datore di lavoro per pagare la

locazione alla proprietaria dei container. In tal caso, non occorre valutare

l’ammontare della prestazione in natura, poiché emerge direttamente

dall’ammontare dell’indennità riconosciuta e la ripresa si fonda sull’art. 7

lett. f OAVS (cfr. consid. 2.5).

In

questo caso, non è d’aiuto alla ricorrente la circostanza secondo cui i

dipendenti disponevano unicamente di un locale (una camera).

Infatti,

nella citata sentenza 30.2014.30 del 23 ottobre 2014, concernente la qui

convenuta ed a cui si rinvia, il TCA, ha già stabilito che se è vero che la DSD

al marg. n. 2062 prevede che laddove al dipendente viene

assegnata un’abitazione gratuita, essa va ritenuta quale reddito in natura

d’altra specie quando il salariato dispone di più di un locale, ciò non significa

tuttavia che se l’assicurato utilizza solo un locale (o una camera) o lo deve

condividere con altre persone, non si è in presenza di una prestazione in

natura ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS.

Infatti per l’art. 7 lett. f

OAVS, le prestazioni in natura se sono regolari fanno di norma parte del

reddito determinante (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants

[LAVS], Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag. 164, n, 48 seg. ad art. 5).

Nella misura in cui le

prestazioni in natura sono riconosciute regolarmente, e non sono occasionali

(cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de

la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants [LAVS], Basilea e

Francoforte sul Meno, 1996, pag. 164, n, 48 seg. ad art. 5), come in concreto, esse

vanno assoggettate ai contributi sociali.

Per

cui, rettamente, la Cassa ha assoggettato l’importo giornaliero di fr. 14.90

per il pagamento dell’alloggio al prelievo dei contributi AVS.

2.8. In

via subordinata la ricorrente sostiene che potrebbe entrare in linea di conto

l’applicazione del regime riservato ai lavoratori espatriati che le DSD

trattano in maniera specifica (marg. n. 3008 in vigore, nella versione tedesca,

dal 2009).

Secondo

la società i suoi dipendenti sono __________ specializzati nello __________ che

vengono impiegati in tutto il mondo in ragione delle loro qualità. Trattandosi

di persone che hanno una residenza abituale all’estero, possono essere

considerati lavoratori espatriati secondo la definizione usuale del diritto del

lavoro, fiscale o delle assicurazioni sociali. Di conseguenza l’importo di fr.

14.90 al giorno va considerato quale indennità per adeguate spese di abitazione

e non va computata nel salario determinante AVS per almeno un anno (sentenza

9C_176/2014). La ripresa salariale deve essere conseguentemente ridotta.

2.9. Il

marginale n. 3008 DSD prevede che le indennità per adeguate spese di abitazione

degli espatriati possono essere riconosciute come spese generali durante al

massimo un anno se è comprovato il mantenimento di un’abitazione durevolmente a

disposizione per uso proprio all’estero o in Svizzera.

Con

sentenza 9C_176/2014 del 20 maggio 2014 il Tribunale federale ha dovuto

giudicare il caso di un assicurato che si era trasferito in Tailandia ed al

quale la Cassa di compensazione aveva fissato i contributi paritetici per il

2008 e parte del 2009 quale dipendente. In quell’occasione il TF non ha ritenuto

arbitraria l’interpretazione del marginale n. 3008 DSD del Tribunale cantonale

di Basilea Campagna secondo cui la deduzione delle spese di abitazione è

possibile durante un anno dal trasferimento nel Paese dove viene svolto il

lavoro (consid. 4.2: “[…] Die

Vorinstanz hat Rz. 3008 WML so verstanden, dass im Zusammenhang mit einer - im

Sinne des AHVG beitragspflichtigen - erwerblichen Tätigkeit stehende Wohnkosten

im Ausland während eines Jahres nach dem Wegzug dorthin vom massgebenden Lohn

abgezogen werden können. Der Beschwerdeführer vermag nicht darzutun, inwiefern

diese Interpretation der Ausnahmeregelung Bundesrecht widerspricht […]”).

Ritenuto

che al 1° gennaio 2008 l’assicurato si trovava in Tailandia da oltre un anno,

la deduzione non poteva essere riconosciuta.

2.10. In

concreto, in data 6 giugno 2019 la Cassa ha interpellato l’UFAS, chiedendo, con

riferimento al marginale n. 3008 DSD: “è corretto che il concetto degli

espatriati faccia riferimento all’Ordinanza concernente gli espatriati, OESPA,

del 3 ottobre 2000 (…)?” (doc. 53).

La

giurista dell’UFAS ha risposto:

" Confermiamo

che il termine “espatriato” della DSD e stata ripreso della Ordinanza da lei

citata. Ma non adottiamo l’Ordinanza in generale, in quanto la DSD ha un

proprio regolamento sulle spese.” (doc. 53)

Per

la definizione di espatriato può pertanto essere fatto riferimento alle norme dell’Oespa.

L’ordinanza

del DFF sulla deduzione di spese professionali particolari di espatriati ai

fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza concernente gli espatriati,

Oespa; RS 642.118.3), all’art. 1 (campo di applicazione), nella versione in

vigore fino al 31 dicembre 2015, prevedeva che l’ordinanza era applicabile agli

impiegati con funzione dirigenziale distaccati temporaneamente in Svizzera dal

loro datore di lavoro straniero (lett. a) e agli specialisti di ogni genere che

svolgono in Svizzera un compito temporaneo (lett. b). Per specialisti si

intendono i lavoratori che, grazie alle loro particolari qualifiche

professionali, sono usualmente impiegati in campo internazionale, nonché

persone che nello stato di domicilio esercitano un’attività indipendente e sono

attivi in Svizzera come salariati al fine di svolgere un compito concreto

temporaneo.

Dal

1° gennaio 2016, in seguito ad una modifica del 9 gennaio 2015, la definizione

di espatriato è divenuta più restrittiva (cfr. anche Laura Cristilli, Diritto

tributario svizzero, il regime fiscale degli espatriati in Svizzera, in: Novità

fiscali, n. 9, settembre 2015 consultabile in: novitafiscali.supsi.ch), nel

senso che l’art. 1 Oespa prevede che gli impiegati con funzione dirigenziale e

gli specialisti con particolari qualifiche professionali, distaccati

temporaneamente in Svizzera dal loro datore di lavoro straniero (espatriati),

possono dedurre ai fini dell’imposta federale diretta le spese professionali

particolari, in aggiunta alle spese professionali secondo l’ordinanza del 10

febbraio 1993 sulle spese professionali. Queste spese professionali particolari

sono considerate come altre spese professionali ai sensi dell’articolo 26

capoverso 1 lettera c LIFD (cpv. 1). Un’attività lucrativa è considerata

temporanea se è esercitata per un periodo di cinque anni al massimo (cpv. 2).

Il diritto alla deduzione delle spese professionali particolari si estingue in

ogni caso quando l’attività lucrativa temporanea viene sostituita da

un’attività permanente (cpv. 3).

L’art. 4a Oespa della

disposizione transitoria della modifica del 9 gennaio 2015, prevede che le

persone che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 9 gennaio 2015

sono considerate espatriate ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 secondo la

versione del 3 ottobre 2000, conservano questo statuto fino alla fine

dell’attività lucrativa provvisoria.

2.11. In concreto, per i motivi che

seguono, la tesi della ricorrente va respinta.

Innanzitutto al caso di

specie trova applicazione il vecchio art. 1 Oespa per i lavoratori che erano

già attivi presso la ricorrente prima della modifica della norma ed il nuovo

articolo per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2016.

Questi ultimi, già

d’acchito, non possono prevalersi del rimborso delle spese di alloggio poiché non

possono essere considerati espatriati ai sensi del nuovo art. 1 Oespa visto che

non sono stati distaccati temporaneamente in Svizzera dal loro datore

di lavoro straniero. I lavoratori sono infatti stati assunti a tempo

indeterminato tramite contratto di lavoro sottoscritto con l’agenzia di

collocamento qui ricorrente (cfr. anche doc. Q, presa di posizione del 15

novembre 2019 di __________).

In secondo luogo, la

medesima insorgente in più occasioni afferma che: “i dipendenti per i quali

la Cassa effettua una ripresa salariale erano, prima del 2014,

dipendenti del __________ (…)” che “tutti i dipendenti sono stati

assunti da RI 1 a seguito di un accordo con il __________, alle stesse

condizioni precedenti (…)” che “(…) si sottolinea quindi che le

indennità di alloggio versate ai dipendenti attivi sul cantiere __________ di __________

non sono mai state assoggettate ai contributi AVS quando gli stessi

dipendenti, dal 2014 ripresi da RI 1, erano dipendenti del __________ (…)”

(ricorso, doc. I, pag. 4, sottolineature del redattore).

Ciò significa che tutti i

dipendenti per i quali viene chiesto il riconoscimento dello statuto di

espatriati erano già attivi sul cantiere __________ prima del 2014.

Ne segue che le spese di

abitazione ai sensi del marg. n. 3008 DSD potrebbero essere riconosciute al

massimo solo per il 2014 (cfr. sentenza 9C_176/2014 del 20 maggio 2014 e

consid. 2.9), ossia per fr. 16'688 (cfr. doc. VII).

Sennonché, da una parte

se, come sostiene la medesima ricorrente, le spese di abitazione non sono state

assoggettate allorché i medesimi lavoratori erano alle dipendenze del __________,

ciò significa che non possono più essere riconosciute dal 2014, avendo già

beneficiato in passato del loro riconoscimento.

D’altra parte, ed in ogni

caso, la società ricorrente non ha comprovato, neppure secondo il principio

della verosimiglianza preponderante, il mantenimento da parte dei lavoratori di

un’abitazione durevolmente a disposizione per uso proprio ai sensi del marg. n.

3008 DSD. Essa si è infatti limitata, per cinque lavoratori, figuranti

oltretutto nella lista relativa all’anno 2017 (e dunque per le quali il

riconoscimento delle spese di abitazione non potrebbe essere ritenuto [cfr.

art. 1 Oespa in vigore dal 1° gennaio 2016]), ad allegare dei rogiti di

vendita, rispettivamente degli estratti dei rogiti o un contratto di mutuo

ipotecario (doc. L ed allegati).

Pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio,

va comunque rammentato che questo principio non è incondizionato, ma trova il

suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare. Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono

e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza

Fatti

di prove.

L'obbligo di

accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle

parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che,

ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Non avendo comprovato il

mantenimento da parte dei lavoratori di un’abitazione durevolmente a

disposizione per uso proprio, la richiesta va respinta.

Infine, comunque, come

rilevato dall’amministrazione, non risulta che a livello fiscale i dipendenti

siano stati qualificati come espatriati. È vero che non si tratta di una

condizione posta dal marg. n. 3008 DSD per riconoscere tale statuto anche in

ambito AVS.

Tuttavia non va dimenticato che

in considerazione del principio di unità e coerenza

dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni

dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto

di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate

dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008

del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica

fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza

9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato

rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti

di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei

contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

In concreto, la ricorrente

non solo non comprova che ai suoi lavoratori sia stato riconosciuto lo statuto

di espatriato a livello fiscale, ma neppure lo sostiene.

Secondo questo Tribunale,

alla luce dei vantaggi, a livello fiscale, dello statuto di espatriato,

rispetto ai lavoratori che vivono in Svizzera (cfr. le critiche relative alla

costituzionalità dell’Oespa con riferimento alla parità di trattamento: Laura

Cristilli, Diritto tributario svizzero, il regime fiscale degli espatriati in

Svizzera, in Novità fiscali, n. 9, settembre 2015 consultabile in:

novitafiscali.supsi.ch), il riconoscimento delle spese di abitazione quali

spese generali ai sensi del marginale n. 3008 DSD non può prescindere dall’accettazione

di tale statuto da parte delle autorità fiscali competenti.

In queste condizioni, alla

luce di tutto quanto sopra esposto, non vi sono le condizioni per ritenere che i

lavoratori della ricorrente possano beneficiare del riconoscimento, quali spese

generali, delle indennità per spese di abitazione ai sensi del marginale n.

3008 DSD.

2.12. Infine l’insorgente fa valere

la propria buona fede. Essa rileva che un funzionario della __________, che

interviene anche quale organo di revisione per la Cassa di compensazione __________,

ha verificato l’incarto del suo predecessore che si occupava degli stessi

lavoratori che oggi sono dipendenti di RI 1. Quando erano dipendenti del __________,

ricevevano dal datore di lavoro le stesse indennità riversate dalla ricorrente,

poiché previste dal Contratto nazionale mantello di categoria e dal regolamento

addizionale. Queste indennità venivano utilizzate dal dipendente per il

pagamento dell’alloggio come adesso. La partecipazione del dipendente alle

spese dell’alloggio non è mai stata assoggettata ai contributi AVS. Di

conseguenza lo stesso trattamento dev’essere applicato, per l’alloggio, ai

dipendenti della ricorrente che ricevono ed hanno ricevuto le medesime

indennità.

2.13. Secondo

la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono

obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio

contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta

nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti

della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti,

(c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta

egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da

quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro

giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e

rispettivi rinvii).

Questi

principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la

condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che

l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o

che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra

informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid.

5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

2.14. In

concreto, manifestamente, le condizioni per riconoscere la buona fede

dell’insorgente non sono adempiute.

Considerandi

Il

mancato assoggettamento al prelievo dei contributi sociali delle indennità per

alloggio versate ai dipendenti del __________ concerne infatti un’altra società

ed un’altra Cassa di compensazione.

La

Cassa convenuta non ha mai fornito informazioni errate, né ha mai omesso di

fornire informazioni.

Del

resto la ricorrente è già stata oggetto di una ripresa salariale per la messa a

disposizione di alloggi gratuiti ai propri dipendenti, che è sfociata nella

sentenza 30.2014.30 del 23 ottobre 2014, cresciuta incontestata in giudicato,

con cui questo Tribunale ha confermato la correttezza dell’agire della Cassa.

Anche

se la situazione concreta è in parte diversa, l’insorgente, alla luce della

citata sentenza, avrebbe pertanto dovuto informarsi presso l’amministrazione

per verificare la correttezza del suo agire.

Inoltre,

accertata, per i motivi sopra esposti, la correttezza della decisione su

opposizione impugnata, la ricorrente potrebbe pretendere un trattamento

contrario unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i presupposti per

ammettere una parità di trattamento nell’illegalità, in deroga al principio

della legalità (cfr. DTF 134 V 34 consid. 9; sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo

2015, consid. 2.2).

Ciò

presuppone tuttavia l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità

competente, in concreto la CO 1, dalla quale la stessa non intenda scostarsi.

Ora, nel caso di specie non risulta in alcun modo che la Cassa convenuta abbia

in passato istituito una prassi contraria alla legge. Né tantomeno si può

seriamente dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mettere in atto

una simile prassi.

2.15

La

ricorrente chiede l’assunzione di numerose prove (cfr. doc. VII).

Essa

ha richiamato l’incarto della Cassa di compensazione convenuta, già trasmesso

con la risposta di causa (doc. III, pag. 6).

Il

richiamo/edizione dell’incarto della Cassa di compensazione __________

dell’intero dossier relativo all’assoggettamento dei lavoratori sul cantiere __________

di __________, si rivela invece superfluo, giacché, per i motivi esposti al

considerando che precede, l’interessata non può far valere la propria buona

fede, indipendentemente dall’agire della precedente Cassa.

Per

lo stesso motivo non è necessario sentire quale testimone __________ del

Sindacato __________. La ricorrente afferma che “egli ha partecipato, in

rappresentanza di __________, al passaggio dei lavoratori da __________ ad RI 1

e potrà riferire in merito alla gestione dei rapporti di lavoro quando datrice

di lavoro erano le __________ anche dal profilo dei contributi sociali e degli

accordi intervenuti, conformemente alle convenzioni applicabili”.

Sennonché,

gli accordi tra datori di lavoro, le condizioni di assunzione dei lavoratori da

parte dell’insorgente e la gestione dei rapporti di lavoro da parte del

precedente datore di lavoro anche dal profilo dei contributi sociali, non

vincolano la Cassa di compensazione convenuta, così come non possono essere una

ragione per applicare illegalmente le norme.

Neppure

l’audizione di __________, che si occupava della gestione del personale presso

il __________ e che può “riferire in merito al trattamento delle indennità

di alloggio e gli accordi presi successivamente con RI 1 per la gestione, alle

stesse condizioni, delle buste paga dei lavoratori” è atta a sovvertire

l’esito del procedimento. Come più volte affermato, indipendentemente

dell’assoggettamento delle indennità per l’alloggio negli anni precedenti

l’assunzione dei lavoratori da parte della società ricorrente, la decisione su

opposizione impugnata è corretta poiché conforme alla legislazione in vigore.

Eventuali diversi trattamenti da parte di un’altra Cassa di compensazione nei

confronti di un altro datore di lavoro non permettono alla ricorrente di

sfuggire al pagamento dei contributi sociali.

La documentazione agli

atti è pertanto completa ed esaustiva e non necessita di complementi (cfr.

anche la sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Va

qui rammentato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.16

In

queste condizioni l’assoggettamento al prelievo dei contributi sociali delle

indennità per alloggio merita conferma.

Tuttavia,

rilevato che in sede di produzione di nuove prove, come ammesso

dall’amministrazione il 20 novembre 2019 (doc. IX), la ricorrente ha comprovato

che l’ammontare delle indennità per l’alloggio raggiunge i fr. 370'895.90 (doc.

VII), in luogo dei fr. 374'823 calcolati dalla Cassa (doc. III, punto 6., pag.

3), la ripresa complessiva va ridotta da fr. 953'068 a fr. 949'140.90 (953'068

– 374'823 + 370'895.90).

Spetterà

alla Cassa, cui l’incarto va rinviato, fissare nuovamente l’ammontare definitivo

dei contributi.

In

questa limitatissima misura il ricorso va parzialmente accolto e alla

ricorrente, rappresentata in causa, vanno riconosciute ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che la ripresa complessiva

va ridotta da fr. 953'068 a fr. 949'140.90 e l’incarto è rinviato alla Cassa

per un nuovo calcolo dei contributi. Per il resto il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà

alla ricorrente fr. 100.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti