30.2019.30
Conferma della ripresa delle indennità per alloggio versate ai propri dipendenti. Al caso di specie non possono essere applicate le norme sugli espatriati. Non vi sono le condizioni per riconoscere la buona fede o la parità di trattamento nell'illegalità
10 febbraio 2020Italiano41 min
spese generali ai sensi del marginale n. 3008 DSD non può prescindere dall’accettazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2019.30
cs
Lugano
10 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 settembre 2019 emanata
da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. In seguito ad un controllo
del conteggio dei salari ai sensi degli art. 162 e seguenti OAVS per il periodo
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 presso la RI 1, azienda attiva nel
collocamento e nel prestito del personale, la CO 1 ha effettuato una ripresa
salariale per complessivi fr. 1'293'164.
1.2. Ritenendo
tale importo come reddito determinante, l’amministrazione, con tassazione
d’ufficio del 12 dicembre 2018, ha fissato i contributi paritetici dovuti dalla
società dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 per un importo complessivo di
fr. 214'890.70 (allegato doc. C).
1.3. In
seguito alle contestazioni sollevate dalla società, dopo numerosi scambi di
corrispondenza ed incontri, la CO 1 ha parzialmente ammesso alcune censure
sollevate da RI 1 e con decisione su opposizione del 2 settembre 2019 ha
ridotto la ripresa a fr. 953'068, pari a fr. 161'780.30 di contributi (doc. 62
e allegato).
1.4. RI
1, rappresentata dagli avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione
su opposizione, chiedendo in via principale l’annullamento della decisione ed
il non assoggettamento al prelievo dei contributi delle indennità di alloggio
ed in via subordinata l’annullamento della decisione e l’assoggettamento delle
indennità di alloggio limitatamente a fr. 20'924 (doc. I).
La
ricorrente afferma di aver accettato le riprese relative ai dipendenti __________
(fr. 4'251), __________ (fr. 13'711), __________ (fr. 1'500), __________ (fr.
1'500), __________ (fr. 1'500) e quelle inerenti le poste “Diversi alloggio
personale estero” (fr. 26'993) e “Diversi ind. Pasto” (fr. 96'196).
Per
quanto concerne invece la posizione “Diversi Vitto e alloggio”, la cui
ripresa complessiva ammonta a fr. 807'416, di cui fr. 388'448 relativi alle
indennità pasto e fr. 418'968 relativi all’indennità alloggio, la società contesta
l’assoggettamento quale salario determinante limitatamente alla parte “indennità
alloggio”, relativamente alle indennità giornaliere di alloggio pari a fr.
14.90 versate ai dipendenti attivi sul cantiere __________ di __________ nel
periodo 2014-2017 (doc. I, pag. 3).
L’insorgente
rileva preliminarmente che i dipendenti per i quali è stata effettuata la
ripresa salariale prima del 2014 erano tutti attivi presso il __________ ed in
seguito ad un accordo con quest’ultimo sono stati assunti alle medesime
condizioni precedenti dalla qui ricorrente. Relativamente al salario ed
all’assoggettamento ai contributi AVS, i dipendenti hanno ricevuto lo stesso
trattamento di cui beneficiavano in precedenza. L’insorgente sostiene di aver
considerato in perfetta buona fede le indennità previste dal Contratto
nazionale mantello nello stesso modo in cui erano state trattate dal __________
presso la Cassa di compensazione __________.
A
questo proposito ha prodotto un’e-mail di un consulente della __________,
intervenuto quale ispettore di __________, che rileva come tali indennità non
sono mai state assoggettate al prelievo di contributi AVS in accordo con
l’allora cassa di compensazione per la quale la __________ opera in qualità di
organo di revisione.
In
via principale l’insorgente sostiene che l’indennità giornaliera per alloggio rientra
nei criteri che caratterizzano le indennità per spese generali che sono escluse
dal salario determinante ai sensi dell’art. 9 OAVS e delle Direttive sul
salario determinante (n. 3001 e seguenti). Le spese di alloggio sono generate
dall’attività lavorativa in aggiunta alle spese di mantenimento che
occorrerebbe sostenere in maniera uguale o analoga anche senza attività
lucrativa. Si tratta di spese che il lavoratore non avrebbe sostenuto se non
avesse svolto l’attività lavorativa sul cantiere __________ e che sono state
indennizzate dalla ricorrente, senza che esse possano essere computate nel
salario determinante.
In
via subordinata la ricorrente afferma che potrebbe entrare in linea di conto
l’applicazione del regime riservato ai lavoratori espatriati che le direttive
trattano in maniera specifica (marg. n. 3008 DSD). I dipendenti sono __________
che vengono impiegati in tutto il mondo in ragione delle loro qualità.
Trattandosi di persone che hanno una residenza abituale all’estero, possono
essere considerati lavoratori espatriati secondo la definizione usuale del
diritto del lavoro, fiscale o delle assicurazioni sociali. Di conseguenza
l’importo di fr. 14.90 al giorno va considerato quale indennità per adeguate
spese di abitazione e non va computata nel salario determinante AVS per almeno
un anno (sentenza 9C_176/2014) e di conseguenza la ripresa salariale va ridotta
ad un massimo di fr. 20'924.
In
terzo luogo la ricorrente ritiene che la sentenza 30.2014.30 del 23 ottobre
2014 del TCA relativa alla medesima ricorrente e che ha confermato
l’assoggettamento al prelievo dei contributi sociali dell’utilizzo a titolo
gratuito dell’alloggio non trova applicazione. In concreto non vi è un reddito
in natura poiché la prestazione è stata versata in denaro. L’art. 13 OAVS e la
marg. n. 2078 DSD non sarebbero applicabili. Inoltre i dipendenti avevano a
disposizione solo una stanza sprovvista di servizi igienici e di cucina.
All’interno degli alloggi era vietato cucinare. Per i pasti era messa a
disposizione una mensa, mentre i servizi igienici erano in comune. Mancando il
presupposto della pluralità dei locali la società contesta che l’indennità
versata dalla ricorrente possa essere considerata, per analogia, reddito in
natura d’altra specie e che possa essere assoggettata ai contributi AVS.
Infine
la ricorrente fa valere la propria buona fede poiché quando i medesimi lavoratori
erano dipendenti del __________, affiliato alla Cassa di compensazione __________,
le indennità litigiose, versate con le medesime modalità, non facevano parte
del salario determinante.
1.5.
Con risposta del 25 ottobre 2019, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa
propone la reiezione del ricorso.
Essa
evidenzia che l’importo ripreso per le indennità per alloggio ammonta a fr.
374'283 e non a fr. 418'968 come sostenuto dalla ricorrente (doc. III).
L’amministrazione,
con riferimento pure alla Circolare __________ inviata alle imprese e ai
consorzi occupati sui cantieri __________, sottolinea come l’indennità per
alloggio in altri casi simili è stata assoggetta al prelievo dei contributi ed
è stata considerata reddito anche dall’autorità fiscale (cfr. sentenza
30.2014.30 del 23 ottobre 2014). Il fatto che i dipendenti sono occupati nel
periodo di attività sempre nello stesso cantiere fa sì che quest’ultimo divenga
il loro luogo di lavoro abituale. Per cui non si può applicare l’art. 9 OAVS ed
il marg. n. 3003 DSD visto che i dipendenti non sono in trasferta per motivi
professionali ma sempre occupati nel medesimo cantiere. Del resto l’indennità
di fr. 14.90 viene prima versata al dipendente e poi tolta. Quindi è la società
che paga la struttura dove sono alloggiati i dipendenti. Questi ultimi
alloggiano pertanto a titolo gratuito presso le strutture messe a disposizione
dal __________.
Circa
lo statuto di espatriato, per la Cassa esso viene determinato dall’autorità
fiscale (Oespa) e non a discrezione del datore di lavoro. I dipendenti della
ricorrente non rientrano nel concetto di espatriati poiché la documentazione
comprovante l’accettazione di tale statuto da parte dell’autorità fiscale non è
mai stata prodotta. Secondo l’amministrazione il marg. n. 3008 DSD fa infatti
riferimento al quadro fiscale, come confermato dall’UFAS.
Infine,
secondo la Cassa, non sono dati i presupposti per riconoscere la buona fede, né
per ammettere un’uguaglianza giuridica nell’illegalità.
1.6. Il
18 novembre 2019 la ricorrente ha prodotto nuove prove, rilevando di aver
invertito, per una svista, l’importo relativo all’indennità giornaliera di
alloggio con quello relativo all’indennità giornaliera per il pasto ed ha
rettificato l’ammontare oggetto di contestazione in fr. 370'895.90 (doc. VII).
L’importo
della domanda subordinata scende conseguentemente a fr. 9'476.40.
Quali
ulteriori mezzi di prova la ricorrente ha prodotto nuova documentazione, ha
confermato la richiesta di richiamare l’incarto dalla CO 1 e dalla Cassa di
compensazione __________ ed ha domandato l’audizione testimoniale di __________,
di __________ e di __________ del __________.
1.7. In
data 20 novembre 2019 l’amministrazione ha preso atto del conteggio effettuato
dalla società ricorrente, secondo cui l’indennità per alloggio ammonta
complessivamente a fr. 370'895.90, aggiungendo che “tale importo, che
differisce di poco da quello da noi rilevato (sulla base degli elementi a
nostra disposizione) non è contestato”. L’amministrazione ha inoltre
aggiunto di considerare superflua la testimonianza dei testi proposti
dall’insorgente (doc. IX).
in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’indennità giornaliera per
l’alloggio di fr. 14.90 versata ai dipendenti della società ricorrente nel
periodo dal 2014 al 2017 per un importo complessivo di fr. 374'823 va ripresa
in quanto parte del salario determinante oppure no.
2.2. I
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).
Dal reddito di un'attività
dipendente, chiamato "salario determinante", è prelevato un
contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2019 applicabile al caso di specie [cfr. DTF 140 V 154 consid. 7.1;
DTF 130 V 156 consid. 5.1]; dal 1° gennaio 2020 la norma prevede che è prelevato
un contributo del 4,35 per cento).
Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende
inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le
provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per
vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.
L'art. 5 cpv. 4
LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante
le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore
di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.
Questo reddito ingloba dunque
tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica
con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti),
incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono
state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.
Per ottenere il salario
determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal
datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al
salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro
quale risarcimento delle spese, sia incluse nel salario quali spese
generali (art. 9 OAVS).
Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS sono
spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della
propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario
determinante.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2
OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli
spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e
per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali
indennità rientrano di norma nel salario determinante.
2.3. Conformemente
al marginale n. 3003 delle Direttive sul salario determinante (di seguito: DSD,
sia nella versione rivista valida dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2018 che
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019), edite dall'UFAS, configurano, di
norma, spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e
alloggio), ma non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal
luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 9 cpv.2 OAVS; v. anche marginali
3006 e seguenti DSD), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (cfr.
anche sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46
pag. 214; sentenza H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1); le spese per
il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di
servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento
dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di domicilio
per motivi professionali da parte del salariato e le spese di formazione e di
perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e materiale
didattico) che sono in stretta relazione con l’attività professionale del
salariato.
Ai
sensi del marginale n. 3006 DSD non rientrano nelle indennità per le spese
generali:
– l’indennizzo
regolare del viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;
– l’indennizzo
regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale.
Di principio si deve dedurre
l'importo effettivo delle spese generali.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio
dell'attività professionale obbliga
il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza 9C_412/2007 del
9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid.
3b).
Spetta poi al
datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere
verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute
(Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC
1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).
Occorre infatti dimostrare i
costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (sentenza
H 257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi
forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che
sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007, consid. 3.2; sentenza H 216/96
dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170).
Di conseguenza, gli interessati
sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio
esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze
giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le
prove offerte devono essere concrete e non generiche.
A tale principio è possibile
derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese
generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo
certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal
caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà
stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (sentenza
9C_412/2007, consid. 3.2; sentenza H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46
pag. 214; sentenza H 257/03, consid. 4.3.2; cfr. marginale n. 3014 DSD), tenuto
conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e
che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172;
RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag.
140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può
quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a
rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire
d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia
possibile senza eccessive difficoltà.
A tale scopo è sufficiente
invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i
documenti utili.
Alla luce del principio
inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in
possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà
eccessive (citata sentenza H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid.
4).
2.4. In
concreto la Cassa di compensazione ha effettuato una ripresa complessiva di fr.
374'823 (fr. 17'554 nel 2014, fr. 26'090 nel 2015, fr. 54'355 nel 2016 e fr.
276'824 nel 2017), corrispondente all’importo versato ai dipendenti della
società ricorrente quale indennità per l’alloggio (doc. III, pag. 3).
L’amministrazione
ritiene che l’importo giornaliero di fr. 14.90 versato ai dipendenti della
società per il pagamento dell’alloggio presso il cantiere __________ di __________
debba essere assoggettato al prelievo dei contributi sociali quale utilizzo a
titolo gratuito di un alloggio come è già stabilito con sentenza 30.2014.30 del
23 ottobre 2014 di questo Tribunale relativa alla qui ricorrente (cfr. anche punto
12 della decisione su opposizione impugnata, doc. 62).
2.5. Per
l'art. 7 lett. f OAVS le prestazioni in natura regolari costituiscono salario
determinante.
A
norma dell’art. 11 cpv. 1 OAVS il vitto e l’alloggio dei lavoratori occupati
nell’azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È
fatto salvo l’articolo 14. Per il cpv. 2 se il datore di lavoro non dà vitto e
alloggio completo, l’importo totale è ripartito come segue: colazione fr. 3.50,
pranzo fr. 10.-, cena fr. 8.- e alloggio fr. 11.50.
Secondo
l’art. 13 OAVS le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per
caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.
Il
marg. n. 2062 DSD (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018 = 2078 dal 1°
gennaio 2019) prevede in particolare che è considerato reddito in natura di
altra specie, se regolare, l’assegnazione di un’abitazione gratuita unicamente
per il salariato o per tutta la famiglia, rispettivamente per il partner
registrato. Quest’ultimo caso si verifica quando è messo a disposizione del
salariato più di un locale.
Ai
sensi del marg. n. 2064 DSD (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018 =
2080 dal 1° gennaio 2019) se il datore di lavoro mette un alloggio a disposizione
del salariato e quest’ultimo è tenuto a versargli la pigione, tale importo
dev’essere riconosciuto al momento del calcolo dei contributi, se non si
discosta molto dal valore locativo usuale di quella località.
In
una sentenza del 13 dicembre 1982, pubblicata in RCC 1983 pag. 515, l’allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito che l'affitto pagato dal datore di
lavoro per un appartamento messo a disposizione di uno dei suoi salariati è un
elemento del salario determinante ai sensi dell’art. 13 OAVS. Nella misura in
cui il vantaggio concesso al proprio dipendente costituisce una parte della sua
rimunerazione, non vi è alcun motivo per non calcolare i contributi sulla base
effettiva del vantaggio conseguito.
Con
sentenza del 7 settembre 1988 pubblicata in RCC 1989 pag. 405 e seguenti l’Alta
Corte ha stabilito che il valore della messa a disposizione gratuita da parte
del datore di lavoro di un appartamento, come pure il valore dell’utilizzazione
di un’automobile a scopi privati costituiscono salario determinante quali
prestazioni in natura aventi carattere regolare. Nel caso giudicato dall’allora
TFA una squadra di pallacanestro metteva gratuitamente a disposizione dei suoi
giocatori stranieri i veicoli nonché, ad un giocatore americano, un appartamento
di 5 locali e mezzo, non ammobiliato ed in parte utilizzato per depositare il
materiale della squadra di pallacanestro, occupato al 50% e per 8 mesi all’anno
dal giocatore e la cui locazione ammontava a fr. 710 al mese. La cassa di
compensazione ha considerato che le prestazioni in natura versate dal club
sportivo ai suoi giocatori costituivano salario determinante. Il TFA ha
confermato la ripresa.
Con sentenza del 17 gennaio
1996, pubblicata in Pratique VSI 1996, pag. 165
l'Alta Corte, in un caso in cui non era contestato l’assoggettamento del
vantaggio ottenuto, ma l’ammontare dell’importo da assoggettare a
contribuzione, ha affermato che quando il datore di lavoro mette gratuitamente
a disposizione del salariato un appartamento indipendente dal suo e il cui
valore locativo supera sensibilmente le norme minime fissate nell’art. 11 OAVS,
il vantaggio concesso deve essere calcolato conformemente all’art. 13 OAVS.
L'Alta Corte si è così
espressa:
"
Par contrat du 30 janvier
1981; les époux W. ont
été engagés en qualité de «couple de
direction» au service de Maison S., entreprise qui loue des studios et
appartements dans un immeuble dudit lieu. Un appartement de quatre pièces est
mis à la disposition du couple, au 10e étage de l'immeuble. Les charges de
l'appartement incombent à l'employeur. Dès l'origine, le loyer déclaré dans le
salaire pour cet appartement fut de 300 francs par mois. A la suite d'un
contrôle d'employeur, la caisse de compensation a constaté que le loyer déclaré
était sensiblement inférieur aux montants usuels locaux. Elle a fixé à 9780
francs par an la valeur locative de l'appartement occupé par le couple, ce qui
entraînait une augmentation du revenu- en nature soumis à
cotisations pour la différence entre ce montant et le loyer déclaré de 300
francs par mois (3600 francs par an).
(…).
b. Les premiers juges considèrent que les
époux W. sont engagés dans une entreprise non agricole au sens de l'art. 11
RAVS (ancien). Cette disposition, selon eux, l'emporte sur l'art. 13 RAVS, en
tant que «lex specialis». Par conséquent, c'est un montant mensuel de 270
francs au maximum (30x 9) qui doit être soumis à cotisations pour la mise à
disposition d'un logement par l'employeur en faveur de ces mêmes époux.
c. La recourante et l'OFAS critiquent à juste
titre cette solution. En effet, à l'art. 11 RAVS précité, le Conseil fédéral
n'a en principe voulu viser que les seules prestations fournies directement par
l'employeur, au sein même de sa propre communauté domestique (RCC 1983 p. 515).
Lorsque l'employeur met gratuitement à la
disposition du salarié un appartement indépendant du sien, dont la valeur
locative dépasse sensiblement les normes minimales précitées, l'avantage
concédé doit être estimé conformément à l'art. 13 RAVS (Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p.133,
note 4.97). Peu importe, à cet égard, que l'appartement se
trouve dans un immeuble appartenant à l'employeur (RCC 1989 p. 405, 1983 p.
515; arrêt non publié Commune de V du 27 février 1991 [H 63/89]).
Le fait que l'employeur consent un loyer de
faveur, ou même renonce à percevoir un loyer, pour compenser certaines
difficultés de la fonction de l'employé, n'y saurait rien changer. La somme non
réclamée par l'employeur n'en constitue pas moins une prestation en nature,
complémentaire au salaire et qui doit, à ce titre, être comptabilisée dans le
revenu soumis à cotisations (arrêt Commune de V, déjà mentionné), comme
d'ailleurs dans le revenu imposé par l'autorité fiscale (arrêt du 7 octobre
1986 en la cause G. [A. 234/1982], publié dans Steuerentscheid, 1987, B 101.2
n° 3). Tout au plus convient-il de tenir compte, dans l'estimation du loyer,
d'éventuels inconvénients de service (arrêt commune de V).
4. Pour l'estimation de la prestation en
nature sous la forme de la mise à disposition d'un appartement, l'autorité
administrative fixe en principe la valeur effective de l'avantage en opérant la
différence entre la valeur locative et le loyer payé, si celui-ci est
sensiblement plus bas que les loyers fixés habituellement dans la région
concernée. Elle jouit pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (ATFA
1965 p. 153 = RCC 1966 p. 31; RCC 1989 p. 405, 1983 p. 515, 1981 p. 354).
En l'espèce, la caisse de compensation a
retenu un montant de 9780 francs par année au titre d'avantage en nature
concédé par l'employeur, soit un loyer de 815 francs par mois. Ce montant se
situe certainement dans les normes du marché. Il semble même peu élevé,
s'agissant d'un appartement de quatre pièces à Genève, où les loyers sont
notoirement élevés et si l'on considère, en outre, que les charges de
l'appartement incombent à l'employeur. II n'y a en tout cas pas lieu, dans ces
circonstances, de retrancher du loyer retenu par l'administration un certain
montant au titre d'inconvénients de service.
Au demeurant, il faut relever que c'est
l'employeur lui-même qui, à la demande de la caisse, a suggéré de fixer à 815
francs par mois le montant du loyer de l'appartement en cause."
Va ancora segnalata la
sentenza 30.2006.10 del 6 novembre 2006 dove il TCA ha confermato la ripresa
quale reddito in natura dell’assegnazione di un’abitazione gratuita
(appartamento di 2 locali e mezzo) messa a disposizione del direttore della
società ricorrente che sosteneva che il locale era adibito ad ufficio.
Circa
l’utilizzo privato dell’auto aziendale e l’applicazione dell’art. 13 OAVS, cfr.
anche la sentenza 9C_8/2016 del 1° settembre 2016.
Cfr.
infine la sentenza H 443/00 del 19 febbraio 2002 dove il Tribunale federale ha
confermato l’aumento dell’importo ripreso ad un datore di lavoro per la messa a
disposizione dell’alloggio alle proprie dipendenti.
2.6. In
concreto la ricorrente afferma che i suoi dipendenti alloggiavano nel villaggio
del cantiere __________ di __________, ossia in una zona adibita ad alloggi dei
lavoratori, costituiti da container a destinazione abitativa, in cui erano
presenti piccole camere con letto e tavolino e nelle quali i lavoratori potevano
riposarsi durante il periodo lavorativo o quando non potevano tornare al loro
domicilio poiché di solito abitavano all’estero.
Gli
alloggi erano concessi dietro pagamento di una “sorta di pigione” di fr.
14.90 al giorno.
Con
l’assunzione dei dipendenti da parte della società ricorrente, con il medesimo
assetto contrattuale e salariale precedente, si è continuato a trattenere dal
salario netto dei lavoratori la pigione per la locazione della camera. Nella
relazione contrattuale tra RI 1 e i suoi dipendenti è stata mantenuta
l’indennità per alloggio di fr. 14.90 al giorno per l’inconvenienza dovuta
all’impossibilità per i lavoratori di tornare alla loro abituale residenza
durante i periodi di occupazione. Il conteggio dello stipendio del lavoratore
indicava il riconoscimento dell’indennità di vitto di fr. 14.90 versata dal
datore di lavoro e parallelamente una trattenuta di fr. 14.90 per il pagamento
delle pigioni che dovevano essere versate al __________.
La
ricorrente era debitrice del riversamento delle pigioni dei suoi lavoratori nei
confronti del __________, che le fatturava periodicamente il costo del vitto e
dell’alloggio.
Secondo
la ricorrente la camera non veniva messa a disposizione del lavoratore
gratuitamente bensì comportava un costo di fr. 14.90 al giorno. Per tale costo,
necessario per l’attività lavorativa, al lavoratore era riconosciuta una
indennità di fr.14.90.
Per
l’insorgente, dal punto di vista matematico dei rapporti di dare e avere, di
fatto al lavoratore veniva versata contabilmente l’indennità dalla datrice di
lavoro e nel contempo gli veniva contabilmente dedotta la pigione di medesimo
importo che doveva essere versata dalla ricorrente al __________.
Secondo
la società ricorrente l’indennità per l’alloggio va assimilata alle indennità
per spese generali che non fanno parte del salario determinante ai sensi
dell’art. 9 OAVS e delle DSD (n. 3001 e seguenti).
Le
spese di alloggio sono infatti generate dall’attività lavorativa in aggiunta
alle spese di mantenimento che il dipendente dovrebbe sostenere in maniera
uguale o analoga anche senza attività lucrativa. Si tratta di spese che il
lavoratore non avrebbe sostenuto se non avesse svolto l’attività lavorativa sul
cantiere __________.
2.7. La
tesi della società ricorrente, per i motivi che seguono, non può essere
seguita, sia che, come sostiene la società, si voglia considerare l’indennità per
l’alloggio quale prestazione in denaro, sia che, come invece sostiene la Cassa,
la si consideri quale prestazione in natura.
Dalle
tavole processuali si evince che l’insorgente versava agli impiegati del
cantiere __________ di __________ un’indennità giornaliera complessiva di fr.
32.90, di cui fr. 18 quale indennità pasto, la cui ripresa non è contestata, e
fr. 14.90 quale indennità di alloggio (cfr. doc. 37).
Quest’ultima
indennità veniva immediatamente dedotta e stornata sullo stesso foglio paga a
favore della medesima società per il pagamento al __________ della locazione
delle strutture (cfr. allegato al doc. 54, pag. 1 e 2).
Considerato
che i dipendenti erano occupati sempre presso lo stesso cantiere, che era
diventato in sostanza il loro luogo di lavoro abituale per il quale ottenevano
un contributo per il loro alloggio, l’indennità, manifestamente, non rientra
nelle spese generali di trasferta rimborsabili secondo l’art. 9 OAVS ed il
marginale n. 3003 DSD citati dalla ricorrente.
Inoltre,
ribadito che l’indennità giornaliera per l’“alloggio” di fr. 14.90 viene
versata dalla società ricorrente al dipendente e poi immediatamente stornata a
favore della medesima società (cfr. allegato al doc. 54, pag. 1 e 2), la quale
è poi direttamente responsabile per il pagamento al __________ della locazione
dei container siti nel cantiere __________ di __________ dove alloggiano i
propri dipendenti, occorre concludere che si tratta di un vantaggio in denaro concesso
ai lavoratori che costituisce una parte della loro remunerazione soggetta a
contribuzione.
La
ripresa si giustifica già solo per questo motivo.
Come
infatti emerge anche dalla citata sentenza pubblicata in RCC 1983, pag. 515
(cfr. anche sentenza H 443/00 del 19 febbraio 2002), l’Alta Corte ha già avuto
modo di rammentare che quando il datore di lavoro mette a disposizione del
lavoratore un alloggio tramite versamento di un affitto il cui ammontare è
dedotto dal salario i contributi, di principio, vanno versati anche su tale
importo (“[…] A cet égard, le cas ne diffère guère de celui où l’employeur
met à disposition du salarié un logement moyennant versement d’un loyer dont le
montant doit être déduit du revenu en espèces. Or, en pareille hypothèse, les
cotisations paritaires sont perçues, sous réserve d’une fraude à la loi, sur le
montant de ce loyer (RCC 1966, p. 31) […]”).
Del
resto l’art. 7 lett. b OAVS prevede che il salario determinante comprende le
indennità di residenza e nelle DSD, al marg. n. 2005 (nel tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2018 = marg. n. 2002 DSD in vigore dal 1° gennaio 2019) figura
che “anche i supplementi del datore di lavoro per il pagamento della pigione
fanno parte del salario determinante”.
Allo
stesso risultato si giunge anche seguendo la tesi dell’amministrazione secondo
cui la ripresa va giustificata con il fatto che i dipendenti hanno potuto
utilizzare a titolo gratuito l’alloggio poiché l’indennità loro versata viene
subito dedotta dal salario dal medesimo datore di lavoro per pagare la
locazione alla proprietaria dei container. In tal caso, non occorre valutare
l’ammontare della prestazione in natura, poiché emerge direttamente
dall’ammontare dell’indennità riconosciuta e la ripresa si fonda sull’art. 7
lett. f OAVS (cfr. consid. 2.5).
In
questo caso, non è d’aiuto alla ricorrente la circostanza secondo cui i
dipendenti disponevano unicamente di un locale (una camera).
Infatti,
nella citata sentenza 30.2014.30 del 23 ottobre 2014, concernente la qui
convenuta ed a cui si rinvia, il TCA, ha già stabilito che se è vero che la DSD
al marg. n. 2062 prevede che laddove al dipendente viene
assegnata un’abitazione gratuita, essa va ritenuta quale reddito in natura
d’altra specie quando il salariato dispone di più di un locale, ciò non significa
tuttavia che se l’assicurato utilizza solo un locale (o una camera) o lo deve
condividere con altre persone, non si è in presenza di una prestazione in
natura ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS.
Infatti per l’art. 7 lett. f
OAVS, le prestazioni in natura se sono regolari fanno di norma parte del
reddito determinante (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants
[LAVS], Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag. 164, n, 48 seg. ad art. 5).
Nella misura in cui le
prestazioni in natura sono riconosciute regolarmente, e non sono occasionali
(cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de
la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants [LAVS], Basilea e
Francoforte sul Meno, 1996, pag. 164, n, 48 seg. ad art. 5), come in concreto, esse
vanno assoggettate ai contributi sociali.
Per
cui, rettamente, la Cassa ha assoggettato l’importo giornaliero di fr. 14.90
per il pagamento dell’alloggio al prelievo dei contributi AVS.
2.8. In
via subordinata la ricorrente sostiene che potrebbe entrare in linea di conto
l’applicazione del regime riservato ai lavoratori espatriati che le DSD
trattano in maniera specifica (marg. n. 3008 in vigore, nella versione tedesca,
dal 2009).
Secondo
la società i suoi dipendenti sono __________ specializzati nello __________ che
vengono impiegati in tutto il mondo in ragione delle loro qualità. Trattandosi
di persone che hanno una residenza abituale all’estero, possono essere
considerati lavoratori espatriati secondo la definizione usuale del diritto del
lavoro, fiscale o delle assicurazioni sociali. Di conseguenza l’importo di fr.
14.90 al giorno va considerato quale indennità per adeguate spese di abitazione
e non va computata nel salario determinante AVS per almeno un anno (sentenza
9C_176/2014). La ripresa salariale deve essere conseguentemente ridotta.
2.9. Il
marginale n. 3008 DSD prevede che le indennità per adeguate spese di abitazione
degli espatriati possono essere riconosciute come spese generali durante al
massimo un anno se è comprovato il mantenimento di un’abitazione durevolmente a
disposizione per uso proprio all’estero o in Svizzera.
Con
sentenza 9C_176/2014 del 20 maggio 2014 il Tribunale federale ha dovuto
giudicare il caso di un assicurato che si era trasferito in Tailandia ed al
quale la Cassa di compensazione aveva fissato i contributi paritetici per il
2008 e parte del 2009 quale dipendente. In quell’occasione il TF non ha ritenuto
arbitraria l’interpretazione del marginale n. 3008 DSD del Tribunale cantonale
di Basilea Campagna secondo cui la deduzione delle spese di abitazione è
possibile durante un anno dal trasferimento nel Paese dove viene svolto il
lavoro (consid. 4.2: “[…] Die
Vorinstanz hat Rz. 3008 WML so verstanden, dass im Zusammenhang mit einer - im
Sinne des AHVG beitragspflichtigen - erwerblichen Tätigkeit stehende Wohnkosten
im Ausland während eines Jahres nach dem Wegzug dorthin vom massgebenden Lohn
abgezogen werden können. Der Beschwerdeführer vermag nicht darzutun, inwiefern
diese Interpretation der Ausnahmeregelung Bundesrecht widerspricht […]”).
Ritenuto
che al 1° gennaio 2008 l’assicurato si trovava in Tailandia da oltre un anno,
la deduzione non poteva essere riconosciuta.
2.10. In
concreto, in data 6 giugno 2019 la Cassa ha interpellato l’UFAS, chiedendo, con
riferimento al marginale n. 3008 DSD: “è corretto che il concetto degli
espatriati faccia riferimento all’Ordinanza concernente gli espatriati, OESPA,
del 3 ottobre 2000 (…)?” (doc. 53).
La
giurista dell’UFAS ha risposto:
" Confermiamo
che il termine “espatriato” della DSD e stata ripreso della Ordinanza da lei
citata. Ma non adottiamo l’Ordinanza in generale, in quanto la DSD ha un
proprio regolamento sulle spese.” (doc. 53)
Per
la definizione di espatriato può pertanto essere fatto riferimento alle norme dell’Oespa.
L’ordinanza
del DFF sulla deduzione di spese professionali particolari di espatriati ai
fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza concernente gli espatriati,
Oespa; RS 642.118.3), all’art. 1 (campo di applicazione), nella versione in
vigore fino al 31 dicembre 2015, prevedeva che l’ordinanza era applicabile agli
impiegati con funzione dirigenziale distaccati temporaneamente in Svizzera dal
loro datore di lavoro straniero (lett. a) e agli specialisti di ogni genere che
svolgono in Svizzera un compito temporaneo (lett. b). Per specialisti si
intendono i lavoratori che, grazie alle loro particolari qualifiche
professionali, sono usualmente impiegati in campo internazionale, nonché
persone che nello stato di domicilio esercitano un’attività indipendente e sono
attivi in Svizzera come salariati al fine di svolgere un compito concreto
temporaneo.
Dal
1° gennaio 2016, in seguito ad una modifica del 9 gennaio 2015, la definizione
di espatriato è divenuta più restrittiva (cfr. anche Laura Cristilli, Diritto
tributario svizzero, il regime fiscale degli espatriati in Svizzera, in: Novità
fiscali, n. 9, settembre 2015 consultabile in: novitafiscali.supsi.ch), nel
senso che l’art. 1 Oespa prevede che gli impiegati con funzione dirigenziale e
gli specialisti con particolari qualifiche professionali, distaccati
temporaneamente in Svizzera dal loro datore di lavoro straniero (espatriati),
possono dedurre ai fini dell’imposta federale diretta le spese professionali
particolari, in aggiunta alle spese professionali secondo l’ordinanza del 10
febbraio 1993 sulle spese professionali. Queste spese professionali particolari
sono considerate come altre spese professionali ai sensi dell’articolo 26
capoverso 1 lettera c LIFD (cpv. 1). Un’attività lucrativa è considerata
temporanea se è esercitata per un periodo di cinque anni al massimo (cpv. 2).
Il diritto alla deduzione delle spese professionali particolari si estingue in
ogni caso quando l’attività lucrativa temporanea viene sostituita da
un’attività permanente (cpv. 3).
L’art. 4a Oespa della
disposizione transitoria della modifica del 9 gennaio 2015, prevede che le
persone che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 9 gennaio 2015
sono considerate espatriate ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 secondo la
versione del 3 ottobre 2000, conservano questo statuto fino alla fine
dell’attività lucrativa provvisoria.
2.11. In concreto, per i motivi che
seguono, la tesi della ricorrente va respinta.
Innanzitutto al caso di
specie trova applicazione il vecchio art. 1 Oespa per i lavoratori che erano
già attivi presso la ricorrente prima della modifica della norma ed il nuovo
articolo per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2016.
Questi ultimi, già
d’acchito, non possono prevalersi del rimborso delle spese di alloggio poiché non
possono essere considerati espatriati ai sensi del nuovo art. 1 Oespa visto che
non sono stati distaccati temporaneamente in Svizzera dal loro datore
di lavoro straniero. I lavoratori sono infatti stati assunti a tempo
indeterminato tramite contratto di lavoro sottoscritto con l’agenzia di
collocamento qui ricorrente (cfr. anche doc. Q, presa di posizione del 15
novembre 2019 di __________).
In secondo luogo, la
medesima insorgente in più occasioni afferma che: “i dipendenti per i quali
la Cassa effettua una ripresa salariale erano, prima del 2014,
dipendenti del __________ (…)” che “tutti i dipendenti sono stati
assunti da RI 1 a seguito di un accordo con il __________, alle stesse
condizioni precedenti (…)” che “(…) si sottolinea quindi che le
indennità di alloggio versate ai dipendenti attivi sul cantiere __________ di __________
non sono mai state assoggettate ai contributi AVS quando gli stessi
dipendenti, dal 2014 ripresi da RI 1, erano dipendenti del __________ (…)”
(ricorso, doc. I, pag. 4, sottolineature del redattore).
Ciò significa che tutti i
dipendenti per i quali viene chiesto il riconoscimento dello statuto di
espatriati erano già attivi sul cantiere __________ prima del 2014.
Ne segue che le spese di
abitazione ai sensi del marg. n. 3008 DSD potrebbero essere riconosciute al
massimo solo per il 2014 (cfr. sentenza 9C_176/2014 del 20 maggio 2014 e
consid. 2.9), ossia per fr. 16'688 (cfr. doc. VII).
Sennonché, da una parte
se, come sostiene la medesima ricorrente, le spese di abitazione non sono state
assoggettate allorché i medesimi lavoratori erano alle dipendenze del __________,
ciò significa che non possono più essere riconosciute dal 2014, avendo già
beneficiato in passato del loro riconoscimento.
D’altra parte, ed in ogni
caso, la società ricorrente non ha comprovato, neppure secondo il principio
della verosimiglianza preponderante, il mantenimento da parte dei lavoratori di
un’abitazione durevolmente a disposizione per uso proprio ai sensi del marg. n.
3008 DSD. Essa si è infatti limitata, per cinque lavoratori, figuranti
oltretutto nella lista relativa all’anno 2017 (e dunque per le quali il
riconoscimento delle spese di abitazione non potrebbe essere ritenuto [cfr.
art. 1 Oespa in vigore dal 1° gennaio 2016]), ad allegare dei rogiti di
vendita, rispettivamente degli estratti dei rogiti o un contratto di mutuo
ipotecario (doc. L ed allegati).
Pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio,
va comunque rammentato che questo principio non è incondizionato, ma trova il
suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare. Questo obbligo
comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono
e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza
Fatti
di prove.
L'obbligo di
accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle
parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere
della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che,
ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Non avendo comprovato il
mantenimento da parte dei lavoratori di un’abitazione durevolmente a
disposizione per uso proprio, la richiesta va respinta.
Infine, comunque, come
rilevato dall’amministrazione, non risulta che a livello fiscale i dipendenti
siano stati qualificati come espatriati. È vero che non si tratta di una
condizione posta dal marg. n. 3008 DSD per riconoscere tale statuto anche in
ambito AVS.
Tuttavia non va dimenticato che
in considerazione del principio di unità e coerenza
dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni
dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto
di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate
dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008
del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica
fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza
9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Il mancato
rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti
di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei
contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
In concreto, la ricorrente
non solo non comprova che ai suoi lavoratori sia stato riconosciuto lo statuto
di espatriato a livello fiscale, ma neppure lo sostiene.
Secondo questo Tribunale,
alla luce dei vantaggi, a livello fiscale, dello statuto di espatriato,
rispetto ai lavoratori che vivono in Svizzera (cfr. le critiche relative alla
costituzionalità dell’Oespa con riferimento alla parità di trattamento: Laura
Cristilli, Diritto tributario svizzero, il regime fiscale degli espatriati in
Svizzera, in Novità fiscali, n. 9, settembre 2015 consultabile in:
novitafiscali.supsi.ch), il riconoscimento delle spese di abitazione quali
spese generali ai sensi del marginale n. 3008 DSD non può prescindere dall’accettazione
di tale statuto da parte delle autorità fiscali competenti.
In queste condizioni, alla
luce di tutto quanto sopra esposto, non vi sono le condizioni per ritenere che i
lavoratori della ricorrente possano beneficiare del riconoscimento, quali spese
generali, delle indennità per spese di abitazione ai sensi del marginale n.
3008 DSD.
2.12. Infine l’insorgente fa valere
la propria buona fede. Essa rileva che un funzionario della __________, che
interviene anche quale organo di revisione per la Cassa di compensazione __________,
ha verificato l’incarto del suo predecessore che si occupava degli stessi
lavoratori che oggi sono dipendenti di RI 1. Quando erano dipendenti del __________,
ricevevano dal datore di lavoro le stesse indennità riversate dalla ricorrente,
poiché previste dal Contratto nazionale mantello di categoria e dal regolamento
addizionale. Queste indennità venivano utilizzate dal dipendente per il
pagamento dell’alloggio come adesso. La partecipazione del dipendente alle
spese dell’alloggio non è mai stata assoggettata ai contributi AVS. Di
conseguenza lo stesso trattamento dev’essere applicato, per l’alloggio, ai
dipendenti della ricorrente che ricevono ed hanno ricevuto le medesime
indennità.
2.13. Secondo
la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono
obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio
contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta
nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti
della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti,
(c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta
egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da
quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro
giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e
rispettivi rinvii).
Questi
principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la
condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che
l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o
che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra
informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid.
5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
2.14. In
concreto, manifestamente, le condizioni per riconoscere la buona fede
dell’insorgente non sono adempiute.
Considerandi
Il
mancato assoggettamento al prelievo dei contributi sociali delle indennità per
alloggio versate ai dipendenti del __________ concerne infatti un’altra società
ed un’altra Cassa di compensazione.
La
Cassa convenuta non ha mai fornito informazioni errate, né ha mai omesso di
fornire informazioni.
Del
resto la ricorrente è già stata oggetto di una ripresa salariale per la messa a
disposizione di alloggi gratuiti ai propri dipendenti, che è sfociata nella
sentenza 30.2014.30 del 23 ottobre 2014, cresciuta incontestata in giudicato,
con cui questo Tribunale ha confermato la correttezza dell’agire della Cassa.
Anche
se la situazione concreta è in parte diversa, l’insorgente, alla luce della
citata sentenza, avrebbe pertanto dovuto informarsi presso l’amministrazione
per verificare la correttezza del suo agire.
Inoltre,
accertata, per i motivi sopra esposti, la correttezza della decisione su
opposizione impugnata, la ricorrente potrebbe pretendere un trattamento
contrario unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i presupposti per
ammettere una parità di trattamento nell’illegalità, in deroga al principio
della legalità (cfr. DTF 134 V 34 consid. 9; sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo
2015, consid. 2.2).
Ciò
presuppone tuttavia l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità
competente, in concreto la CO 1, dalla quale la stessa non intenda scostarsi.
Ora, nel caso di specie non risulta in alcun modo che la Cassa convenuta abbia
in passato istituito una prassi contraria alla legge. Né tantomeno si può
seriamente dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mettere in atto
una simile prassi.
2.15
La
ricorrente chiede l’assunzione di numerose prove (cfr. doc. VII).
Essa
ha richiamato l’incarto della Cassa di compensazione convenuta, già trasmesso
con la risposta di causa (doc. III, pag. 6).
Il
richiamo/edizione dell’incarto della Cassa di compensazione __________
dell’intero dossier relativo all’assoggettamento dei lavoratori sul cantiere __________
di __________, si rivela invece superfluo, giacché, per i motivi esposti al
considerando che precede, l’interessata non può far valere la propria buona
fede, indipendentemente dall’agire della precedente Cassa.
Per
lo stesso motivo non è necessario sentire quale testimone __________ del
Sindacato __________. La ricorrente afferma che “egli ha partecipato, in
rappresentanza di __________, al passaggio dei lavoratori da __________ ad RI 1
e potrà riferire in merito alla gestione dei rapporti di lavoro quando datrice
di lavoro erano le __________ anche dal profilo dei contributi sociali e degli
accordi intervenuti, conformemente alle convenzioni applicabili”.
Sennonché,
gli accordi tra datori di lavoro, le condizioni di assunzione dei lavoratori da
parte dell’insorgente e la gestione dei rapporti di lavoro da parte del
precedente datore di lavoro anche dal profilo dei contributi sociali, non
vincolano la Cassa di compensazione convenuta, così come non possono essere una
ragione per applicare illegalmente le norme.
Neppure
l’audizione di __________, che si occupava della gestione del personale presso
il __________ e che può “riferire in merito al trattamento delle indennità
di alloggio e gli accordi presi successivamente con RI 1 per la gestione, alle
stesse condizioni, delle buste paga dei lavoratori” è atta a sovvertire
l’esito del procedimento. Come più volte affermato, indipendentemente
dell’assoggettamento delle indennità per l’alloggio negli anni precedenti
l’assunzione dei lavoratori da parte della società ricorrente, la decisione su
opposizione impugnata è corretta poiché conforme alla legislazione in vigore.
Eventuali diversi trattamenti da parte di un’altra Cassa di compensazione nei
confronti di un altro datore di lavoro non permettono alla ricorrente di
sfuggire al pagamento dei contributi sociali.
La documentazione agli
atti è pertanto completa ed esaustiva e non necessita di complementi (cfr.
anche la sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Va
qui rammentato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.16
In
queste condizioni l’assoggettamento al prelievo dei contributi sociali delle
indennità per alloggio merita conferma.
Tuttavia,
rilevato che in sede di produzione di nuove prove, come ammesso
dall’amministrazione il 20 novembre 2019 (doc. IX), la ricorrente ha comprovato
che l’ammontare delle indennità per l’alloggio raggiunge i fr. 370'895.90 (doc.
VII), in luogo dei fr. 374'823 calcolati dalla Cassa (doc. III, punto 6., pag.
3), la ripresa complessiva va ridotta da fr. 953'068 a fr. 949'140.90 (953'068
– 374'823 + 370'895.90).
Spetterà
alla Cassa, cui l’incarto va rinviato, fissare nuovamente l’ammontare definitivo
dei contributi.
In
questa limitatissima misura il ricorso va parzialmente accolto e alla
ricorrente, rappresentata in causa, vanno riconosciute ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che la ripresa complessiva
va ridotta da fr. 953'068 a fr. 949'140.90 e l’incarto è rinviato alla Cassa
per un nuovo calcolo dei contributi. Per il resto il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà
alla ricorrente fr. 100.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti