30.2019.31
Annullamento della decisione su opposizione impugnata (calcolo della rendita AVS) a causa della violazione del diritto di essere sentito. Rinvio alla Cassa affinché sottoponga all'assicurato la documentazione richiesta
20 gennaio 2020Italiano15 min
i contributi sono invece stati pagati. Ci si dovrebbe inoltre domandare se
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2019.31
cs
Lugano
20 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 settembre 2019 emanata
da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 maggio 2019 la CO
1 ha scritto a RI 1 comunicandogli che, con il compimento dei 65 anni nel corso
del mese di agosto 2019, avrebbe potuto chiedere una rendita di vecchiaia in
sostituzione della rendita d’invalidità attualmente percepita e lo ha invitato
a compilare, firmare e ritornare l’apposito modulo (doc. 50), poi sottoscritto
dall’assicurato il 3 luglio 2019 per il tramite della propria rappresentante,
avv. RA 1 (doc. 62).
1.2. Il 5 agosto 2019 la CO 1 ha
scritto a RI 1, chiedendogli di voler trasmettere copia dell’atto di matrimonio
e dell’atto di nascita della figlia (doc. 75).
1.3. Con decisione del 22 agosto
2019 la Cassa ha calcolato l’ammontare della rendita AVS cui l’assicurato ha
diritto dal 1° settembre 2019, pari a fr. 1'658 al mese (doc. 88).
1.4. In data 27 agosto 2019 RI 1,
rappresentato dalla moglie, a sua volta rappresentata dall’avv. RA 1, ha
scritto un’e-mail alla Cassa, indicando di contestare il calcolo della rendita
“a motivo principale che gli anni di contribuzione sono erratamente
conteggiati dato che in realtà gli anni di contribuzione sono all’incirca 40 e
non 20 come da voi asserito. Sarà dunque presentato ricorso entro il termine di
30 giorni, salvo vostra spontanea correzione prima. Frattanto le chiedo
gentilmente di volermi inviare l’estratto conto dei contributi AVS dall’inizio
sino oggi indicante gli anni e somme versate” (doc. D).
1.5. Il 29 agosto 2019 l’assicurato
si è nuovamente rivolto alla Cassa, trasmettendole copia dell’atto di
matrimonio e dell’atto di nascita del figlio, precisando che contrariamente a
quanto indicato dall’amministrazione, si tratta di un uomo e non di una donna.
Con riferimento all’e-mail del 27 agosto 2019 ha contestato il conteggio degli
anni di contribuzione, ribadendo di aver richiesto l’invio dell’estratto
completo dei contributi AVS e delle somme versate a far tempo dall’inizio delle
contribuzioni. Infine ha affermato che “intendo interporre opposizione alla
vostra decisione 22 cm, salvo vostra spontanea rettifica, accettata dal mio
Cliente” (doc. 91).
1.6. Con decisione su opposizione
del 12 settembre 2019 la CO 1 ha confermato la decisione formale del 22 agosto
2019, esponendo il calcolo della prestazione (doc. 97).
1.7. In data 13 settembre 2019 la
rappresentante dell’assicurato ha telefonato alla Cassa. Nella nota interna
dell’amministrazione figura: “discusso con l’Avv. RA 1, sostiene che in
realtà l’opposizione inoltrata non era un’opposizione ma una richiesta di
estratto del conto individuale dell’assicurato. Inviati estratti CI, se caso
farà ricorso al TCA” (doc. 103).
1.8. Con scritto del 16 settembre
2019 l’amministrazione ha trasmesso gli estratti del conto individuale all’assicurato
(doc. 104).
1.9. RI 1, sempre rappresentato
dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione,
chiedendo che ne sia accertata la nullità, rispettivamente che sia annullata e
che l’amministrazione sia condannata al pagamento dell’importo di fr. 3'000 per
spese di avvocato occasionate illegittimamente (doc. I).
Il ricorrente, che chiede,
genericamente, l’assunzione di numerose prove (testi, perizie, interrogatorio
formale ed informale, edizione documenti e terzi, ispezione, sopralluogo,
richiamo incarti), rileva che l’amministrazione, anziché trasmettergli l’estratto
conto dei contributi AVS per permettere una verifica del calcolo della rendita
alla base della decisione formale, ha emesso direttamente la decisione su
opposizione, violando in questo modo il principio della buona fede di cui all’art.
5 della Costituzione federale.
L’insorgente sostiene che
la Cassa non avrebbe potuto emettere la decisione su opposizione del 12
settembre 2019 prima di trasmettergli la documentazione richiesta, ritenuto
inoltre che il termine per inoltrare opposizione sarebbe scaduto il 23
settembre 2019.
Per questo motivo il
giorno stesso della ricezione della decisione su opposizione impugnata ha
telefonato al funzionario incaricato, comunicandogli il proprio disappunto e
sollecitandolo nuovamente ad inviare quanto richiesto.
Il ricorrente, che
ribadisce che prima di inoltrare opposizione avrebbe voluto esaminare la
documentazione, rileva che neppure la decisione formale sarebbe
sufficientemente motivata, poiché solo con la decisione su opposizione viene
precisato che il calcolo della rendita secondo i parametri AVS avrebbe portato
all’erogazione di una prestazione inferiore.
L’assicurato sostiene poi
che l’amministrazione ha inviato un estratto conto errato ed incompleto, che la
decisione porta su formule e cifre che difettano di elementi di collegamento
rispetto all’estratto inviato per la verifica e che sono stati computati i
contributi della moglie, il cui estratto non gli è tuttavia stato inviato.
Per l’insorgente, l’agire
dell’amministrazione configura una violazione del suo diritto di essere sentito
e degli elementari diritti di difesa e sostiene di non essere ancora stato in
grado di verificare compiutamente se la rendita accordata sia corretta, non
avendo ricevuto l’estratto conto di sua moglie. Egli ritiene di aver diritto
all’accesso agli atti, segnatamente dell’estratto conto dei contributi della
moglie, del relativo conteggio e riparto, dei criteri e formule di calcolo per
poter controllare la correttezza del calcolo della rendita.
Nel merito il ricorrente rileva
che per gli anni 1999, 2011 e 2012, che mancano nell’estratto, occorre prendere
in considerazione i contributi versati dalla moglie e che nel 2017, 2018 e 2019
Fatti
i contributi sono invece stati pagati. Ci si dovrebbe inoltre domandare se
quanto versato dal 1999, non lo sia stato inutilmente e non possa essere
utilizzato per colmare le lacune precedenti il 1985.
In conclusione
l’insorgente sostiene che l’amministrazione ha violato il suo diritto alla
difesa, garantito dagli art. 29-30 della Costituzione e dall’art. 6 CEDU,
poiché non ha potuto partecipare all’istruttoria e che la cassa ha accertato i
fatti in modo arbitrario e violato il principio di legalità non avendo
spiegato, nella decisione formale, come è pervenuta al risultato definitivo. La
conseguenza sarebbe una violazione del divieto di arbitrio ai sensi dell’art. 9
della Costituzione federale.
1.10. Con risposta del 7 novembre
2019 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.11. L’interessato non ha prodotto
ulteriori prove (doc. V e VI).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Il ricorrente è rappresentato
dall’avv. RA 1. Nel Foglio Ufficiale n. __________ del __________ pag. __________,
figura: “la Commissione per l’avvocatura comunica che con decisione __________
l’avv. RA 1, con indirizzo professionale in __________, __________
dal Registro cantonale degli avvocati sulla base dell’art. 11 LAvv.”
Considerato che innanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni non vige il monopolio degli avvocati
per la rappresentanza degli assicurati e rilevato che la rappresentante del
ricorrente è cognita nelle assicurazioni sociali avendo già agito in passato in
questo ambito, il TCA può esaminare il ricorso senza ulteriori formalità.
nel merito
2.2
Il ricorrente impernia l’impugnativa
sulla violazione del suo diritto di essere sentito. In sintesi sostiene che,
malgrado le sue richieste, solo dopo la notifica della decisione su opposizione
impugnata, peraltro emessa prima della scadenza del termine per l’inoltro
dell’opposizione, gli è stato trasmesso l’estratto del conto individuale
personale, ad esclusione di quello della moglie. L’amministrazione non avrebbe
effettuato alcuna istruttoria e dalla decisione su opposizione impugnata non
sarebbe possibile evincere i motivi della reiezione dell’opposizione del resto non
inoltrata.
Anche la decisione formale
violerebbe i suoi diritti, poiché non sarebbe sufficientemente motivata.
2.3
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal
diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013; sentenza
del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56
consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla
nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e
sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per
l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un
lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni
poste a fondamento del provvedimento criticato e di poterlo impugnare con
cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (cfr. DTF 141 IV 249; sentenza
6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con
riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Per
l'art. 42 LPGA le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione. Il diritto di essere sentito deve essere garantito soprattutto
durante la procedura di opposizione. In ogni caso al più tardi durante la
procedura di opposizione, l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte
interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente
(STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid. 6; cfr.
anche DTF 143 IV 380 consid. 1.1).
L'accertamento
dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione in forza dell'obbligo
derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le
domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid.
8.3). L'amministrazione non può rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento
dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella
giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito
dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali
(STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e riferimenti).
Il diritto di essere sentito è
una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1; DTF 132 V 390
consid. 5.1; DTF 127 V 437 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una
violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare
gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà
di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione.
La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via
eccezionale (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa). Da un rinvio degli atti per
garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere - anche in
caso di grave violazione - se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio
procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con
l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 pag. 226; DTF 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 seg.; DTF 132 V 390 consid. 5.1; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti;
STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.2).
2.4
Nel caso di
specie il ricorrente, pochi giorni dopo aver ricevuto la decisione formale del
22.
agosto 2019, ha dapprima scritto un’e-mail all’amministrazione,
contestandone il contenuto, preannunciando l’opposizione, salvo correzione del
provvedimento (doc. D). In seguito, il 29 agosto 2019 ha inoltrato uno scritto
tramite il quale, dopo aver informato l’amministrazione di avere un figlio e
non una figlia, ha domandato nuovamente l’invio dell’estratto completo dei
contributi AVS e delle somme versate a far tempo dall’inizio delle
contribuzioni sino ad oggi (doc. E). Egli ha poi ribadito che “intendo
interporre opposizione alla vostra decisione 22 c.m, salvo vostra spontanea
rettifica, accettata dal mio Cliente” (doc. E).
L’amministrazione,
in luogo di trasmettere all’insorgente la documentazione richiesta, in data 12
settembre 2019 ha emesso la decisione su opposizione (doc. H).
Solo
il 16 settembre 2019, dopo che l’interessato, per il tramite della propria
rappresentante, si è lamentato presso la Cassa di non aver ricevuto i documenti
richiesti, gli è stato inviato l’estratto del conto individuale personale (doc.
F).
L’insorgente,
in 2 occasioni (doc. D ed E), aveva domandato espressamente di voler ottenere “l’estratto
completo dei contributi AVS e delle somme versate”.
L’amministrazione
per garantire il suo diritto di essere sentito, avrebbe dovuto trasmettergli la
documentazione in suo possesso.
Invece la decisione su
opposizione è stata emessa prima della trasmissione al ricorrente di
quanto domandato e prima della scadenza del termine per inoltrare
opposizione, termine entro il quale, se avesse ricevuto a tempo debito
l’estratto del conto individuale, avrebbe potuto completare lo scritto del 29
agosto 2019.
La violazione del diritto di
essere sentito è grave e non può essere eccezionalmente sanata davanti al TCA.
Ammettere il contrario significherebbe svuotare di ogni suo significato il
principio del diritto d'essere
sentito in quanto tale e la procedura di opposizione (cfr. sentenza 9C_971/2010
del 26 luglio 2011; sentenza 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid.
4.2; DTF 132 V 368 consid. 6). Inoltre, così facendo questo
Tribunale si pronuncerebbe sulla decisione contestata per meri motivi di
economia procedurale, ciò che però in specie priverebbe irrimediabilmente
l'assicurato di un grado di giudizio.
A
questo proposito va qui segnalata la sentenza 32.2011.230 del 18 ottobre 2011
dove il TCA aveva annullato, a causa della violazione del diritto di essere
sentito, una decisione in ambito AI poiché l’amministrazione l’aveva emanata
prima che fosse trascorso il termine di 30 giorni per inoltrare osservazioni al
progetto di decisione (cfr. anche sentenza 30.2018.1 del 10 aprile 2018 e la
sentenza 30.2014.45 del 26 gennaio 2015).
Chiedendo esplicitamente l’annullamento della decisione impugnata a
causa della violazione del diritto di essere sentito ed il rinvio della causa
all’amministrazione, il ricorrente evidenzia inoltre di preferire una procedura
formalmente corretta rispetto ad una sua veloce risoluzione (cfr. DTF 132 V
387, consid. 6.1 e contrario: “[…] Der Beschwerdegegner hat im vorinstanzlichen Verfahren denn auch
keine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Einsprachebehörde gerügt und
keinen Antrag auf Rückweisung der Sache an die Verwaltung gestellt und somit in
keiner Weise angezeigt, dass ihm an einem formell richtigen Verfahren mehr
liegt als an einer beförderlichen Verfahrenserledigung (vgl. BGE 119 V 218). Vielmehr hat er einzig Aktenedition verlangt, verbunden mit der
Möglichkeit, anschliessend dazu Stellung nehmen zu können. Damit hat er zum Ausdruck
gebracht, dass er zumindest in die von der Verwaltung beigezogenen Akten
Einsicht nehmen und sich dazu äussern möchte, bevor das Gericht über die
materielle Rechtmässigkeit des Einspracheentscheids befindet”).
Nel
caso in esame, in presenza di una crassa violazione del diritto di essere
sentito e dell’esplicita richiesta dell’insorgente di rinviare gli atti
all’istanza precedente per una corretta applicazione del diritto di essere
sentito, questo TCA non può sanarne la violazione (cfr. anche sentenza
9C_971/2010 del 26 luglio 2011, consid. 3.3).
In
queste condizioni la decisione su opposizione impugnata, viziata da una grave
violazione del diritto di essere sentito, va annullata e l’incarto rinviato
all’amministrazione affinché conceda all’assicurato il più ampio diritto di
essere sentito, sottoponendogli l’intera documentazione alla base del calcolo
della rendita di vecchiaia e chiedendo, se necessario, alla moglie,
l’autorizzazione per sottoporre il proprio estratto conto individuale al marito.
Non
essendo oggetto della decisione impugnata, questo TCA non può invece esprimersi
sulla richiesta di condannare la convenuta al pagamento di fr. 3'000 “per
spese di avvocato occasionate illegittimamente”. Infatti, per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131.
V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119
Ib 36 consid. 1b).
Al
ricorrente, vincente in causa e rappresentato da persona cognita in materia,
vanno assegnate le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché proceda
come ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al
ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti