30.2019.34
Domanda AGI AVS respinta,perché è esigibile che,visto l'obbligo di ridurre il danno,per l'atto parziale del vestirsi/svestirsi dell'infilare/sfilare le calze e le scarpe si usi dei mezzi ausiliari.I nuovi certificati attestanti un peggioramento fanno semmai decorrere il D dopo 1 anno.Nuova domanda
27 maggio 2020Italiano21 min
da potere modificare la propria valutazione, che si è basata sulle dichiarazioni
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2019.34
TB
Lugano
27 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 novembre 2019 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assegno per grandi invalidi dell'AVS
ritenuto in fatto
A. Il
3 settembre 2019 (doc. A7) RI 1, 1943, beneficiaria di prestazioni
complementari (doc. 2), ha fatto richiesta per un assegno per grandi invalidi
lamentando di necessitare dal 2017 dell'aiuto di terzi per quotidianamente
mettere e togliere le calze e le scarpe come pure per entrare e uscire dalla
vasca da bagno. A richiesta dell'Ufficio assicurazione invalidità (doc. A6),
l'assicurata ha precisato che le difficoltà erano sorte nel luglio 2017 e ha
aggiunto di fare capo a un aiuto domiciliare per l'economia domestica, rifare i
letti, l'aspirapolvere.
B. Preso
atto che il medico curante dr. med. __________ ha confermato che quanto
indicato dall'assicurata corrispondeva alle sue constatazioni cliniche, con
decisione del 20 settembre 2019 (doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione
ha rifiutato all'assicurata la concessione di un assegno per grandi invalidi,
ritenuto come dall'esame della documentazione risultava che essa era dipendente
da terzi soltanto per vestirsi/svestirsi, mentre per compiere l'atto di lavarsi
non necessitava di un aiuto diretto per fare il bagno o la doccia.
C. Il
9 ottobre 2019 (doc. A4.2) l'assicurata ha trasmesso all'amministrazione, con
l'opposizione, dei certificati medici a supporto della sua richiesta di
concessione di un assegno per grandi invalidi, rilevando che non riusciva a
tagliarsi le unghie dei piedi, fare il letto, passare l'aspirapolvere, lavare i
vetri, pulire l'appartamento, fare da mangiare, entrare ed uscire dalla vasca
da bagno e lavarsi la schiena. Per queste attività l'interessata dipendeva dal
marito, non tutti i giorni, ma non riusciva a portare a termine questi atti
perché si stancava e aveva forti dolori. Era il marito che suppliva la moglie
in queste mansioni, ma ora l'AGI le permetterebbe di assumere, al bisogno, del
personale.
D. Con
decisione su opposizione del 12 novembre 2019 (doc. A1) la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto l'opposizione e confermato il rifiuto della
concessione di un assegno per grandi invalidi, non essendo dati i presupposti
legali.
L'amministrazione ha ricordato in
particolare che il diritto all'AGI è dato dopo un anno in cui l'assicurata è
stata grande invalida, che lo svolgimento di lavori domestici, fare la spesa e
preparare i pasti sono attività che non rientrano nella nozione di atto
ordinario della vita, che l'aiuto prestato da terzi deve essere regolare e
notevole e che il compimento difficoltoso o rallentato di tali atti non
giustifica la grande invalidità.
Fatti
I certificati medici prodotti attestavano,
secondo la Cassa, una situazione migliorata per quanto concerne i dolori
lombari e agli arti inferiori; inoltre, non apportavano alcun elemento concreto
sulla necessità effettiva di un aiuto regolare e notevole di terzi per lo
svolgimento degli atti ordinari della vita. L'atto del lavarsi non poteva
dunque essere riconosciuto, richiedendo l'aiuto soltanto per entrare e uscire
dalla vasca.
Infine, la Cassa di compensazione ha
osservato come nemmeno l'atto di vestirsi/svestirsi poteva essere dato, in
quanto si tratta di un atto parziale che, in virtù dell'obbligo di ridurre il
danno, può essere svolto autonomamente utilizzando i mezzi ausiliari quali
l'infilacalze e il calzascarpe o acquistando scarpe senza stringhe.
E. Il
6 dicembre 2019 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale unicamente allegando i
documenti relativi alla sua richiesta di AGI e dei recenti certificati del dr.
med. __________ e della dr.ssa med. __________.
Al decreto di completazione emesso il
10 dicembre 2019 (doc. III) dal giudice delegato del TCA ha fatto seguito lo
scritto del 17 dicembre 2019 (doc. IV) con cui la ricorrente ha precisato che
la sua malattia le rende difficoltoso svolgere gli atti quotidiani, che l'aiuto
del marito non è più sufficiente data anche la sua età (77 anni) e che quindi
l'assegno per grandi invalidi le servirebbe per pagare le prestazioni fornitele
da terzi.
F. Nella
risposta del 16 gennaio 2020 (doc. VII) la Cassa cantonale di compensazione ha
chiesto al TCA di respingere il ricorso e di confermare il rifiuto dell'assegno
per grandi invalidi.
La Cassa, dopo avere ha riassunto
l'iter amministrativo, ha rilevato che con l'opposizione l'assicurata non ha
fornito prove atte a giustificare una diversa valutazione del suo caso.
Quanto alla nuova documentazione medica
prodotta con il ricorso, l'amministrazione ha osservato che neanche i pareri
dei dr. med. __________ e __________ apportano elementi nuovi di rilievo tali
da potere modificare la propria valutazione, che si è basata sulle dichiarazioni
dell'assicurata stessa espresse nel formulario e confermate dal suo medico
curante. Inoltre, le nuove limitazioni menzionate il 29 novembre 2019 dal dr.
med. __________ anche per altri atti ordinari (alzarsi/sedersi/coricarsi e
andare al gabinetto), mai citate prima, non indicano il momento della loro
insorgenza.
Infine, i pareri medici certificano un
parziale beneficio dato dalle infiltrazioni, perciò tali referti attestano un
peggioramento dello stato di salute dell'assicurata con l'insorgere di dolori
lombari che irradiano all'arto inferiore sinistro, sulla cui base la Cassa ha
indicato di potere fare risalire la grande invalidità di lunga durata semmai al
mese di marzo 2019, quando i dolori l'hanno portata a consultare la dr.ssa med.
__________. Di conseguenza, l'anno di attesa avrebbe potuto, se del caso,
venire a scadenza soltanto nel marzo 2020, perciò è corretto che
l'amministrazione abbia negato l'AGI alla ricorrente, visto che prima di marzo
2019 non sono state oggettivate maggiori difficoltà nello svolgere gli atti
ordinari della vita rispetto a quelle indicate dall'assicurata nel formulario.
G. Il
29 gennaio 2020 (doc. IX) la ricorrente ha precisato di avere essa stessa
compilato il formulario di richiesta dell'AGI con l'aiuto di una terza persona.
A suo dire, poi, gli atti ordinari della vita sono in rapporto alle difficoltà
della persona e, nel suo caso, gli attestati medici specialistici non sarebbero
stati approfonditi tenendo inoltre conto della sua età e delle sue
argomentazioni esposte nell'opposizione. L'assicurata ha prodotto il referto
del 27 gennaio 2020 (doc. IX/1) della dr.ssa __________ e ha precisato di
assumere 13 pastiglie al giorno a causa della sua malattia.
H. Nelle
sue osservazioni del 7 febbraio 2020 (doc. XI) la Cassa di compensazione, in
assenza di elementi oggettivi atti a modificare la valutazione operata visto
che il nuovo certificato riporta la situazione presente nel 2020, ha ribadito
di respingere il ricorso.
I. Il
25 febbraio 2020 (doc. XIII) l'assicurata ha precisato di avere eseguito una
prima risonanza magnetica il 18 aprile 2019 e che le visite dalla dr.ssa med. __________
sono avvenute il 13 aprile, il 16 settembre, l'8 ottobre, il 4 dicembre 2019 e
il 27 gennaio 2020, aggiungendo che un'ulteriore infiltrazione era appena stata
eseguita una settimana prima (doc. XIII/1).
L'amministrazione non ha più formulato
osservazioni (doc. XIV).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del
Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
In concreto il tema oggetto della
vertenza, l’attribuzione di un AGI, è oggetto di copiosa giurisprudenza e di
analisi dottrinale (citata nei considerandi seguenti).
Il caso non implica complessa analisi
delle prove e non è di rilevanza tale da imporre un giudizio a Corte plenaria.
nel
merito
Considerandi
2.
Secondo
l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione
contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande
invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo
permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli
atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che
l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto
di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti
ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia
lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso
incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato
(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;
DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i
seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303
consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 CIGI):
-
vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
-
provvedere all'igiene personale (cura del corpo)
-
andare al gabinetto (fare i propri bisogni)
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.
Per atti che permettono di stabilire
dei contatti sociali con l'ambiente, la giurisprudenza ha precisato che bisogna
intendere il comportamento normale all'interno della società così come
richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
3.
L'art.
43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i
beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità
(art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia
anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del
mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento
in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un
anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale
le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Per l'art. 43bis cpv. 3
LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%,
quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di
grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'art.
34.
cpv. 5.
A norma dell'art. 43bis cpv. 5 LAVS, le
disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della
grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di
determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità.
L'art. 66bis cpv. 1 OAVS dispone che l'art.
37.
cpv. 1, 2 lett. a e b e 3 lett. a-d OAI è applicabile per analogia alla
valutazione della grande invalidità.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la
grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è
totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo
stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
Per il capoverso 2 dell'art.
37.
OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato,
pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di una sorveglianza personale permanente.
Infine, l'art. 37 cpv. 3
LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se
l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole,
all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una
sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,
richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave
infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente
grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.
L'art.
69bis cpv. 1 OAI prevede che il modulo di richiesta dell'AGI deve contenere
tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del diritto all'assegno
per grande invalido.
Non è dunque sufficiente una
comunicazione orale alla Cassa di compensazione da parte dell'assicurato sulle
sue condizioni e ciò non solo nell'ambito della prima domanda di prestazioni,
ma anche quando si tratta di una domanda di revisione (STCA 30.2019.26 del 27
gennaio 2020; STCA 30.2018.14 del 10 dicembre 2018).
4.
Nella
fattispecie, il 3 settembre 2019 (doc. A7) l'assicurata ha indicato di
necessitare dal 2017 dell'aiuto del marito per indossare quotidianamente le
calze e le scarpe come pure per entrare e uscire dalla vasca da bagno.
Queste limitazioni sono state
confermate lo stesso giorno dal dr. med. __________, FMH oncologia medica, che
ha risposto affermativamente alla domanda n. 7.7, e meglio se quanto indicato
al punto 4 coincideva con i reperti che aveva riscontrato. Inoltre, all'esame
medico (domanda 7.6) il curante aveva in particolare indicato la limitazione a
camminare per i dolori agli arti inferiori.
A richiesta dell'amministrazione,
l'interessata ha precisato che tali limitazioni erano presenti dal mese di
luglio 2017 e ha aggiunto che necessitava di un aiuto domiciliare per
l'economia domestica, per rifare i letti e passare l'aspirapolvere (doc. A6).
È solo con il rifiuto dell'attribuzione
di un AGI che l'assicurata, con l'opposizione, ha trasmesso alla Cassa dei
certificati medici.
Il referto del 18 aprile 2019 (doc.
A4.4) concerne la risonanza magnetica nativa alla colonna lombosacrale e al
bacino eseguita quel giorno, dalla quale è risultata una spondiloartrosi
lombare con plurime discopatie, ma nessuna alterazione del bacino con edema
della muscolatura glutea bilateralmente.
La dr.ssa med. __________, FMH in
anestesiologia, terapia interventistica del dolore, ha affermato il 13 agosto
2019.
(doc. A4.5) di avere visitato l'assicurata nell'ambito dei dolori lombari
che irradiavano all'arto inferiore sinistro da circa 4-5 mesi. Essa aveva
riferito di una perdita leggera di sensibilità nella regione della caviglia, deficit
di forza a sinistra e formicolio al piede sinistro occasionale; dolore pari a 5
NRS che peggiorava camminando e stando in piedi e che migliorava da seduta o
sdraiata. Sulla base degli esiti dell'esame obiettivo, la specialista ha
consigliato all'assicurata un'infiltrazione peridurale.
Il 16 settembre 2019 (doc. A4.6)
l'anestesista ha riferito che l'infiltrazione epidurale ha comportato un'ottima
regressione del dolore agli arti inferiori, l'assicurata riusciva a camminare e
non aveva più avvertito cedimento delle gambe; permaneva una lieve parestesia
bilaterale, perciò la specialista le ha prescritto della fisioterapia
neurodinamica; permaneva inoltre dolore in sede faccettaria bilaterale, perciò
aveva disposto un'infiltrazione anche a livello L4-L5 e L5-S1 sotto guida TAC.
Ancora l'8 ottobre 2019 (doc. A4.7)
l'anestesista ha attestato che l'assicurata aveva riscontrato una regressione
dei dolori con l'infiltrazione epidurale e che anche con l'infiltrazione
faccettaria v'era stata una buona regressione del dolore lombare (70%);
permaneva ipoestesia agli arti inferiori per i quali aveva prescritto della
fisioterapia neurodinamica, che non era però ancora stata avviata. La
specialista ha concluso che "complessivamente
si può comunque riferire un beneficio in toto della problematica.".
Sulla scorta di questi riscontri
positivi, il 12 novembre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha confermato
il rifiuto di attribuire all'assicurata un assegno per grandi invalidi.
5.
La
valutazione dell'amministrazione è corretta.
In effetti è l'assicurata stessa che
nell'apposito formulario di richiesta dell'AGI ha segnalato di avere bisogno
dell'aiuto del marito (soltanto) per due atti parziali della vita, e meglio
indossare e sfilare calze e scarpe come pure entrare e uscire dalla vasca da
bagno.
A quel momento, il 3 settembre 2019,
l'assicurata non ha infatti indicato nessun altro impedimento nel compiere gli
atti ordinari della vita e il suo medico curante, quello stesso giorno, ha affermato
che tali informazioni coincidevano con i reperti clinici che egli aveva
oggettivato.
Tale circostanza è pure confermata dai
summenzionati certificati medici, secondo cui nei mesi di settembre e ottobre
2019.
i dolori lombari e agli arti inferiori erano di gran lunga regrediti.
Inoltre, nessun particolare ostacolo era
stato evidenziato dai medici curanti dell'assicurata nell'eseguire gli atti ordinari
della vita.
Per quanto concerne la successiva
precisazione, sempre nel mese di settembre 2019, che la ricorrente necessitava
di un aiuto domiciliare per l'economia domestica, per rifare i letti e fare
l'aspirapolvere, il TCA ricorda che tali attività non rientrano nel menzionato
elenco esaustivo degli atti ordinari della vita per i quali l'art. 9 LPGA
riconosce la condizione di grande invalido.
Si tratta infatti di attività che non
sono strettamente legate alla persona e alle sue necessità vitali.
Al riguardo, il N. 8012 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), edita dall'UFAS, valida dal 1° gennaio 2015, stato al 1° gennaio 2018,
indica che non sono considerate atti ordinari della vita le attività connesse
all'esercizio della professione, all'adempimento di mansioni ad essa
equiparabili (economia domestica, studio, comunità religiosa), all'integrazione
professionale (p. es. aiuto a recarsi al lavoro). Gli impedimenti in questi
ambiti sono presi in considerazione nel calcolo dell'invalidità in caso di
rendita.
Pertanto, l'elenco presentato con
l'opposizione il 9 ottobre 2019 delle attività domestiche che l'assicurata non
era in grado di effettuare (rifare il letto, passare l'aspirapolvere, lavare i
vetri, pulire l'appartamento, fare da mangiare) non può esserle di alcun aiuto
ai fini della richiesta di assegno per grande invalido, esulando propriamente
dai predetti sei atti ordinari della vita.
Si potrebbe eventualmente considerare
la necessità dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana
giusta l'art. 38 OAI, laddove la giurisprudenza federale ha stabilito che la
necessità di assistenza di un terzo per lo svolgimento dei lavori domestici può
giustificare di per sé stessa il riconoscimento del bisogno di accompagnamento
per fare fronte alle necessità della vita (STF 9C_425/2014 del 26 settembre
2014.
consid. 4.1, STF 9C_330/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 4; SVR 2019 IV
Nr. 79).
Tuttavia, tali principi valgono
soltanto nel caso di attribuzione di un assegno per grandi invalidi in ambito dell'assicurazione
invalidità e non anche per l'AGI dell'AVS come in concreto poiché, come visto,
il rinvio dell'art. 66bis cpv. 1 OAVS non include l'art. 38 OAI.
6.
In
merito all'aiuto segnalato dall'assicurata per lo svolgimento di due attività, si
osserva che il N. 8011 CIGI prevede che se un atto ordinario comprende diverse
funzioni parziali, per la grande invalidità non è richiesto che l'assicurato
abbia bisogno dell'aiuto di altre persone per tutte oppure per la maggior parte
di esse; è sufficiente che necessiti, in modo regolare e notevole, dell'aiuto
di terzi per una sola delle funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; per
l'aiuto regolare e notevole, v. N. 8025 seg.).
In concreto, per quanto concerne l'atto
parziale del vestirsi/svestirsi dell'infilare rispettivamente lo sfilare le calze
e le scarpe, si deve rilevare che in virtù dell'obbligo di ridurre il danno
valido in ambito di assicurazioni sociali, occorre intraprendere tutto quanto è
ragionevole allo scopo di ridurre il più possibile gli effetti dell'invalidità
(SVR 2017 IV Nr. 6). Pertanto, come indicato dalla Cassa, è esigibile che l'assicurata
faccia capo a dei mezzi ausiliari (infilacalze e calzascarpe) rispettivamente
che utilizzi delle scarpe senza stringhe per ovviare alle sue difficoltà
nell'indossare tali capi quotidianamente e che quindi riesca a vestirsi
autonomamente senza richiedere l'aiuto regolare del marito.
Le difficoltà nell'entrare e
nell'uscire dalla vasca da bagno, così come nel lavarsi la schiena e nel
tagliarsi le unghie dei piedi, attività queste ultime menzionate soltanto con
l'opposizione e non già anche con la domanda di AGI del 3 settembre 2019 - avallata,
lo si ricorda, dal medico curante -, quand'anche le si considerasse come atti
parziali del lavarsi, costituirebbero comunque, se riconosciuta la necessità di
un aiuto regolare e notevole che non può essere ovviata con dei mezzi
ausiliari, un solo atto ordinario della vita.
Da quanto precede discende che, in
concreto, non sono dati i presupposti per attribuire alla ricorrente un assegno
per grandi invalidi dell'AVS (art. 37 cpv. 3 OAI).
7.
Con
il ricorso, e nel prosieguo della procedura giudiziaria, la ricorrente ha prodotto
al Tribunale ulteriori certificati medici redatti posteriormente alla decisione
impugnata.
Il dr. med. __________, FMH oncologia
medica e medicina generale, ha descritto il 29 novembre 2019 (doc. A3.1) lo
stato della colonna lombare dell'assicurata e le indagini radiologiche effettuate
(la più recente del 18 aprile 2019), per concludere a un quadro di
un'importante artrosi lombare con plurime discopatie e protrusioni di ernie
discali che prendono contatto irritativo e provocano danno neurologico a
livello della radice nervosa lombare L3 di sinistra. Per questa importante
sintomatologia algica, il medico curante ha indicato che l'interessata assumeva
una terapia antidolorifica importante a base di farmaci antiinfiammatori,
miorilassanti, antidolorifici e neuromodulatori.
Le infiltrazioni epidurale e
faccettaria hanno avuto solo un parziale beneficio ed era perciò prevista una
nuova infiltrazione a livello epidurale il 3 dicembre 2019.
A suo dire, l'assicurata era molto
dolente, provata e molto limitata nello svolgere le principali attività della
vita quotidiana, sia in tutti i movimenti (alzarsi, sedersi, coricarsi, andare
in bagno ed alzarsi, lavarsi con estrema difficoltà, entrare e uscire
nella/dalla vasca da bagno, vestirsi e svestirsi, mettere e togliere le scarpe)
sia in altre limitazioni che non le permettevano di svolgere le normali
mansioni domestiche senza l'aiuto del marito.
Il 4 dicembre 2019 (doc. A2) la dr.ssa
med. __________, FMH in anestesiologia, terapia interventistica del dolore, ha
rilevato le gravi problematiche alla colonna che imponevano all'assicurata una
continua terapia farmacologica con antiinfiammatori, analgesici anche maggiori
e neuromodulatori. Le infiltrazioni a cui è stata sottoposta hanno dato
beneficio solo parziale e non risolvevano comunque la causa del dolore.
Anch'essa, come il medico curante, ha
ritenuto opportuna la concessione di un assegno grandi invalidi.
Nel referto del 27 gennaio 2020 (doc.
IX/1) l'anestesista ha aggiunto che l'interessata era fortemente invalidata da
una problematica ormai cronica a carico della colonna lombare che non
rispondeva alle terapie classiche con analgesici e antiinfiammatori, che il
dolore era presente anche di notte e di giorno era zoppicante con impossibilità
di svolgere i lavori domestici anche di minimo carico.
Infine, il 18 febbraio 2020 (doc.
XIII/1) la ricorrente si è sottoposta a una nuova infiltrazione periradicolare L4-L5
a sinistra.
La scrivente Corte osserva che questa
dolorosa situazione, secondo il referto del 13 agosto 2019, è insorta nel corso
del mese di marzo 2019 e in un primo tempo v'era stato anche un iniziale
miglioramento.
La terapia farmacologica e le prime due
infiltrazioni avevano dato infatti buoni risultati.
Ora questi nuovi referti sembrano
attestare un peggioramento dei dolori che l'assicurata deve sopportare e a cui
fa fronte, nel limite del possibile, con l'assunzione di antinfiammatori,
analgesici, miorilassanti e infiltrazioni.
I dolori sarebbero però sempre
presenti, tanto da limitarla non solo nelle attività domestiche - che, occorre
ribadire, non sono riconosciute come valido motivo per l'attribuzione di un AGI
-, ma anche in alcuni atti ordinari della vita.
Se confermati gli impedimenti
nell'esercizio di alcuni dei sei atti ordinari della vita, gli stessi vanno
fatti risalire, stante l'affermazione della dr.ssa med. __________ stessa, al
mese di marzo 2019.
È dunque a partire da quel mese, come
ha evidenziato la Cassa di compensazione, che va semmai fatto decorrere l'anno
di attesa previsto dall'art. 43bis cpv. 2 OAVS per potere avere diritto, se
dati i presupposti, a un assegno per grandi invalidi a decorrere dal marzo
2020.
In tal caso, la ricorrente dovrà
presentare subito una nuova domanda di AGI e la Cassa di compensazione dovrà eseguire
le necessarie e abituali verifiche in questo ambito.
Va comunque qui evidenziato come la
giurisprudenza federale ha avuto modo di ribadire (considerando 3.4 della STF
9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013) che il compimento difficoltoso o rallentato a
causa del danno alla salute degli atti ordinari della vita non giustifica per
principio la grande invalidità (N. 8013 CIGI).
8.
Visto
quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti