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Decisione

30.2019.34

Domanda AGI AVS respinta,perché è esigibile che,visto l'obbligo di ridurre il danno,per l'atto parziale del vestirsi/svestirsi dell'infilare/sfilare le calze e le scarpe si usi dei mezzi ausiliari.I nuovi certificati attestanti un peggioramento fanno semmai decorrere il D dopo 1 anno.Nuova domanda

27 maggio 2020Italiano21 min

da potere modificare la propria valutazione, che si è basata sulle dichiarazioni

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Raccomandata

Incarto

n.

30.2019.34

TB

Lugano

27 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 12 novembre 2019 emanata

da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assegno per grandi invalidi dell'AVS

ritenuto in fatto

A. Il

3 settembre 2019 (doc. A7) RI 1, 1943, beneficiaria di prestazioni

complementari (doc. 2), ha fatto richiesta per un assegno per grandi invalidi

lamentando di necessitare dal 2017 dell'aiuto di terzi per quotidianamente

mettere e togliere le calze e le scarpe come pure per entrare e uscire dalla

vasca da bagno. A richiesta dell'Ufficio assicurazione invalidità (doc. A6),

l'assicurata ha precisato che le difficoltà erano sorte nel luglio 2017 e ha

aggiunto di fare capo a un aiuto domiciliare per l'economia domestica, rifare i

letti, l'aspirapolvere.

B. Preso

atto che il medico curante dr. med. __________ ha confermato che quanto

indicato dall'assicurata corrispondeva alle sue constatazioni cliniche, con

decisione del 20 settembre 2019 (doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione

ha rifiutato all'assicurata la concessione di un assegno per grandi invalidi,

ritenuto come dall'esame della documentazione risultava che essa era dipendente

da terzi soltanto per vestirsi/svestirsi, mentre per compiere l'atto di lavarsi

non necessitava di un aiuto diretto per fare il bagno o la doccia.

C. Il

9 ottobre 2019 (doc. A4.2) l'assicurata ha trasmesso all'amministrazione, con

l'opposizione, dei certificati medici a supporto della sua richiesta di

concessione di un assegno per grandi invalidi, rilevando che non riusciva a

tagliarsi le unghie dei piedi, fare il letto, passare l'aspirapolvere, lavare i

vetri, pulire l'appartamento, fare da mangiare, entrare ed uscire dalla vasca

da bagno e lavarsi la schiena. Per queste attività l'interessata dipendeva dal

marito, non tutti i giorni, ma non riusciva a portare a termine questi atti

perché si stancava e aveva forti dolori. Era il marito che suppliva la moglie

in queste mansioni, ma ora l'AGI le permetterebbe di assumere, al bisogno, del

personale.

D. Con

decisione su opposizione del 12 novembre 2019 (doc. A1) la Cassa cantonale di

compensazione ha respinto l'opposizione e confermato il rifiuto della

concessione di un assegno per grandi invalidi, non essendo dati i presupposti

legali.

L'amministrazione ha ricordato in

particolare che il diritto all'AGI è dato dopo un anno in cui l'assicurata è

stata grande invalida, che lo svolgimento di lavori domestici, fare la spesa e

preparare i pasti sono attività che non rientrano nella nozione di atto

ordinario della vita, che l'aiuto prestato da terzi deve essere regolare e

notevole e che il compimento difficoltoso o rallentato di tali atti non

giustifica la grande invalidità.

Fatti

I certificati medici prodotti attestavano,

secondo la Cassa, una situazione migliorata per quanto concerne i dolori

lombari e agli arti inferiori; inoltre, non apportavano alcun elemento concreto

sulla necessità effettiva di un aiuto regolare e notevole di terzi per lo

svolgimento degli atti ordinari della vita. L'atto del lavarsi non poteva

dunque essere riconosciuto, richiedendo l'aiuto soltanto per entrare e uscire

dalla vasca.

Infine, la Cassa di compensazione ha

osservato come nemmeno l'atto di vestirsi/svestirsi poteva essere dato, in

quanto si tratta di un atto parziale che, in virtù dell'obbligo di ridurre il

danno, può essere svolto autonomamente utilizzando i mezzi ausiliari quali

l'infilacalze e il calzascarpe o acquistando scarpe senza stringhe.

E. Il

6 dicembre 2019 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale unicamente allegando i

documenti relativi alla sua richiesta di AGI e dei recenti certificati del dr.

med. __________ e della dr.ssa med. __________.

Al decreto di completazione emesso il

10 dicembre 2019 (doc. III) dal giudice delegato del TCA ha fatto seguito lo

scritto del 17 dicembre 2019 (doc. IV) con cui la ricorrente ha precisato che

la sua malattia le rende difficoltoso svolgere gli atti quotidiani, che l'aiuto

del marito non è più sufficiente data anche la sua età (77 anni) e che quindi

l'assegno per grandi invalidi le servirebbe per pagare le prestazioni fornitele

da terzi.

F. Nella

risposta del 16 gennaio 2020 (doc. VII) la Cassa cantonale di compensazione ha

chiesto al TCA di respingere il ricorso e di confermare il rifiuto dell'assegno

per grandi invalidi.

La Cassa, dopo avere ha riassunto

l'iter amministrativo, ha rilevato che con l'opposizione l'assicurata non ha

fornito prove atte a giustificare una diversa valutazione del suo caso.

Quanto alla nuova documentazione medica

prodotta con il ricorso, l'amministrazione ha osservato che neanche i pareri

dei dr. med. __________ e __________ apportano elementi nuovi di rilievo tali

da potere modificare la propria valutazione, che si è basata sulle dichiarazioni

dell'assicurata stessa espresse nel formulario e confermate dal suo medico

curante. Inoltre, le nuove limitazioni menzionate il 29 novembre 2019 dal dr.

med. __________ anche per altri atti ordinari (alzarsi/sedersi/coricarsi e

andare al gabinetto), mai citate prima, non indicano il momento della loro

insorgenza.

Infine, i pareri medici certificano un

parziale beneficio dato dalle infiltrazioni, perciò tali referti attestano un

peggioramento dello stato di salute dell'assicurata con l'insorgere di dolori

lombari che irradiano all'arto inferiore sinistro, sulla cui base la Cassa ha

indicato di potere fare risalire la grande invalidità di lunga durata semmai al

mese di marzo 2019, quando i dolori l'hanno portata a consultare la dr.ssa med.

__________. Di conseguenza, l'anno di attesa avrebbe potuto, se del caso,

venire a scadenza soltanto nel marzo 2020, perciò è corretto che

l'amministrazione abbia negato l'AGI alla ricorrente, visto che prima di marzo

2019 non sono state oggettivate maggiori difficoltà nello svolgere gli atti

ordinari della vita rispetto a quelle indicate dall'assicurata nel formulario.

G. Il

29 gennaio 2020 (doc. IX) la ricorrente ha precisato di avere essa stessa

compilato il formulario di richiesta dell'AGI con l'aiuto di una terza persona.

A suo dire, poi, gli atti ordinari della vita sono in rapporto alle difficoltà

della persona e, nel suo caso, gli attestati medici specialistici non sarebbero

stati approfonditi tenendo inoltre conto della sua età e delle sue

argomentazioni esposte nell'opposizione. L'assicurata ha prodotto il referto

del 27 gennaio 2020 (doc. IX/1) della dr.ssa __________ e ha precisato di

assumere 13 pastiglie al giorno a causa della sua malattia.

H. Nelle

sue osservazioni del 7 febbraio 2020 (doc. XI) la Cassa di compensazione, in

assenza di elementi oggettivi atti a modificare la valutazione operata visto

che il nuovo certificato riporta la situazione presente nel 2020, ha ribadito

di respingere il ricorso.

I. Il

25 febbraio 2020 (doc. XIII) l'assicurata ha precisato di avere eseguito una

prima risonanza magnetica il 18 aprile 2019 e che le visite dalla dr.ssa med. __________

sono avvenute il 13 aprile, il 16 settembre, l'8 ottobre, il 4 dicembre 2019 e

il 27 gennaio 2020, aggiungendo che un'ulteriore infiltrazione era appena stata

eseguita una settimana prima (doc. XIII/1).

L'amministrazione non ha più formulato

osservazioni (doc. XIV).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del

Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21

luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

In concreto il tema oggetto della

vertenza, l’attribuzione di un AGI, è oggetto di copiosa giurisprudenza e di

analisi dottrinale (citata nei considerandi seguenti).

Il caso non implica complessa analisi

delle prove e non è di rilevanza tale da imporre un giudizio a Corte plenaria.

nel

merito

Considerandi

2.

Secondo

l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione

contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande

invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo

permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che

l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto

di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti

ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia

lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso

incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;

DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i

seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303

consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 CIGI):

-

vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

-

mangiare

-

provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

-

andare al gabinetto (fare i propri bisogni)

-

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire

dei contatti sociali con l'ambiente, la giurisprudenza ha precisato che bisogna

intendere il comportamento normale all'interno della società così come

richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

3.

L'art.

43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i

beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità

(art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia

anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del

mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento

in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un

anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale

le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Per l'art. 43bis cpv. 3

LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%,

quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di

grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'art.

34.

cpv. 5.

A norma dell'art. 43bis cpv. 5 LAVS, le

disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della

grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di

determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità.

L'art. 66bis cpv. 1 OAVS dispone che l'art.

37.

cpv. 1, 2 lett. a e b e 3 lett. a-d OAI è applicabile per analogia alla

valutazione della grande invalidità.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la

grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo

stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2 dell'art.

37.

OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato,

pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di una sorveglianza personale permanente.

Infine, l'art. 37 cpv. 3

LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole,

all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una

sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,

richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave

infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente

grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.

L'art.

69bis cpv. 1 OAI prevede che il modulo di richiesta dell'AGI deve contenere

tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del diritto all'assegno

per grande invalido.

Non è dunque sufficiente una

comunicazione orale alla Cassa di compensazione da parte dell'assicurato sulle

sue condizioni e ciò non solo nell'ambito della prima domanda di prestazioni,

ma anche quando si tratta di una domanda di revisione (STCA 30.2019.26 del 27

gennaio 2020; STCA 30.2018.14 del 10 dicembre 2018).

4.

Nella

fattispecie, il 3 settembre 2019 (doc. A7) l'assicurata ha indicato di

necessitare dal 2017 dell'aiuto del marito per indossare quotidianamente le

calze e le scarpe come pure per entrare e uscire dalla vasca da bagno.

Queste limitazioni sono state

confermate lo stesso giorno dal dr. med. __________, FMH oncologia medica, che

ha risposto affermativamente alla domanda n. 7.7, e meglio se quanto indicato

al punto 4 coincideva con i reperti che aveva riscontrato. Inoltre, all'esame

medico (domanda 7.6) il curante aveva in particolare indicato la limitazione a

camminare per i dolori agli arti inferiori.

A richiesta dell'amministrazione,

l'interessata ha precisato che tali limitazioni erano presenti dal mese di

luglio 2017 e ha aggiunto che necessitava di un aiuto domiciliare per

l'economia domestica, per rifare i letti e passare l'aspirapolvere (doc. A6).

È solo con il rifiuto dell'attribuzione

di un AGI che l'assicurata, con l'opposizione, ha trasmesso alla Cassa dei

certificati medici.

Il referto del 18 aprile 2019 (doc.

A4.4) concerne la risonanza magnetica nativa alla colonna lombosacrale e al

bacino eseguita quel giorno, dalla quale è risultata una spondiloartrosi

lombare con plurime discopatie, ma nessuna alterazione del bacino con edema

della muscolatura glutea bilateralmente.

La dr.ssa med. __________, FMH in

anestesiologia, terapia interventistica del dolore, ha affermato il 13 agosto

2019.

(doc. A4.5) di avere visitato l'assicurata nell'ambito dei dolori lombari

che irradiavano all'arto inferiore sinistro da circa 4-5 mesi. Essa aveva

riferito di una perdita leggera di sensibilità nella regione della caviglia, deficit

di forza a sinistra e formicolio al piede sinistro occasionale; dolore pari a 5

NRS che peggiorava camminando e stando in piedi e che migliorava da seduta o

sdraiata. Sulla base degli esiti dell'esame obiettivo, la specialista ha

consigliato all'assicurata un'infiltrazione peridurale.

Il 16 settembre 2019 (doc. A4.6)

l'anestesista ha riferito che l'infiltrazione epidurale ha comportato un'ottima

regressione del dolore agli arti inferiori, l'assicurata riusciva a camminare e

non aveva più avvertito cedimento delle gambe; permaneva una lieve parestesia

bilaterale, perciò la specialista le ha prescritto della fisioterapia

neurodinamica; permaneva inoltre dolore in sede faccettaria bilaterale, perciò

aveva disposto un'infiltrazione anche a livello L4-L5 e L5-S1 sotto guida TAC.

Ancora l'8 ottobre 2019 (doc. A4.7)

l'anestesista ha attestato che l'assicurata aveva riscontrato una regressione

dei dolori con l'infiltrazione epidurale e che anche con l'infiltrazione

faccettaria v'era stata una buona regressione del dolore lombare (70%);

permaneva ipoestesia agli arti inferiori per i quali aveva prescritto della

fisioterapia neurodinamica, che non era però ancora stata avviata. La

specialista ha concluso che "complessivamente

si può comunque riferire un beneficio in toto della problematica.".

Sulla scorta di questi riscontri

positivi, il 12 novembre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha confermato

il rifiuto di attribuire all'assicurata un assegno per grandi invalidi.

5.

La

valutazione dell'amministrazione è corretta.

In effetti è l'assicurata stessa che

nell'apposito formulario di richiesta dell'AGI ha segnalato di avere bisogno

dell'aiuto del marito (soltanto) per due atti parziali della vita, e meglio

indossare e sfilare calze e scarpe come pure entrare e uscire dalla vasca da

bagno.

A quel momento, il 3 settembre 2019,

l'assicurata non ha infatti indicato nessun altro impedimento nel compiere gli

atti ordinari della vita e il suo medico curante, quello stesso giorno, ha affermato

che tali informazioni coincidevano con i reperti clinici che egli aveva

oggettivato.

Tale circostanza è pure confermata dai

summenzionati certificati medici, secondo cui nei mesi di settembre e ottobre

2019.

i dolori lombari e agli arti inferiori erano di gran lunga regrediti.

Inoltre, nessun particolare ostacolo era

stato evidenziato dai medici curanti dell'assicurata nell'eseguire gli atti ordinari

della vita.

Per quanto concerne la successiva

precisazione, sempre nel mese di settembre 2019, che la ricorrente necessitava

di un aiuto domiciliare per l'economia domestica, per rifare i letti e fare

l'aspirapolvere, il TCA ricorda che tali attività non rientrano nel menzionato

elenco esaustivo degli atti ordinari della vita per i quali l'art. 9 LPGA

riconosce la condizione di grande invalido.

Si tratta infatti di attività che non

sono strettamente legate alla persona e alle sue necessità vitali.

Al riguardo, il N. 8012 della Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), edita dall'UFAS, valida dal 1° gennaio 2015, stato al 1° gennaio 2018,

indica che non sono considerate atti ordinari della vita le attività connesse

all'esercizio della professione, all'adempimento di mansioni ad essa

equiparabili (economia domestica, studio, comunità religiosa), all'integrazione

professionale (p. es. aiuto a recarsi al lavoro). Gli impedimenti in questi

ambiti sono presi in considerazione nel calcolo dell'invalidità in caso di

rendita.

Pertanto, l'elenco presentato con

l'opposizione il 9 ottobre 2019 delle attività domestiche che l'assicurata non

era in grado di effettuare (rifare il letto, passare l'aspirapolvere, lavare i

vetri, pulire l'appartamento, fare da mangiare) non può esserle di alcun aiuto

ai fini della richiesta di assegno per grande invalido, esulando propriamente

dai predetti sei atti ordinari della vita.

Si potrebbe eventualmente considerare

la necessità dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

giusta l'art. 38 OAI, laddove la giurisprudenza federale ha stabilito che la

necessità di assistenza di un terzo per lo svolgimento dei lavori domestici può

giustificare di per sé stessa il riconoscimento del bisogno di accompagnamento

per fare fronte alle necessità della vita (STF 9C_425/2014 del 26 settembre

2014.

consid. 4.1, STF 9C_330/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 4; SVR 2019 IV

Nr. 79).

Tuttavia, tali principi valgono

soltanto nel caso di attribuzione di un assegno per grandi invalidi in ambito dell'assicurazione

invalidità e non anche per l'AGI dell'AVS come in concreto poiché, come visto,

il rinvio dell'art. 66bis cpv. 1 OAVS non include l'art. 38 OAI.

6.

In

merito all'aiuto segnalato dall'assicurata per lo svolgimento di due attività, si

osserva che il N. 8011 CIGI prevede che se un atto ordinario comprende diverse

funzioni parziali, per la grande invalidità non è richiesto che l'assicurato

abbia bisogno dell'aiuto di altre persone per tutte oppure per la maggior parte

di esse; è sufficiente che necessiti, in modo regolare e notevole, dell'aiuto

di terzi per una sola delle funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; per

l'aiuto regolare e notevole, v. N. 8025 seg.).

In concreto, per quanto concerne l'atto

parziale del vestirsi/svestirsi dell'infilare rispettivamente lo sfilare le calze

e le scarpe, si deve rilevare che in virtù dell'obbligo di ridurre il danno

valido in ambito di assicurazioni sociali, occorre intraprendere tutto quanto è

ragionevole allo scopo di ridurre il più possibile gli effetti dell'invalidità

(SVR 2017 IV Nr. 6). Pertanto, come indicato dalla Cassa, è esigibile che l'assicurata

faccia capo a dei mezzi ausiliari (infilacalze e calzascarpe) rispettivamente

che utilizzi delle scarpe senza stringhe per ovviare alle sue difficoltà

nell'indossare tali capi quotidianamente e che quindi riesca a vestirsi

autonomamente senza richiedere l'aiuto regolare del marito.

Le difficoltà nell'entrare e

nell'uscire dalla vasca da bagno, così come nel lavarsi la schiena e nel

tagliarsi le unghie dei piedi, attività queste ultime menzionate soltanto con

l'opposizione e non già anche con la domanda di AGI del 3 settembre 2019 - avallata,

lo si ricorda, dal medico curante -, quand'anche le si considerasse come atti

parziali del lavarsi, costituirebbero comunque, se riconosciuta la necessità di

un aiuto regolare e notevole che non può essere ovviata con dei mezzi

ausiliari, un solo atto ordinario della vita.

Da quanto precede discende che, in

concreto, non sono dati i presupposti per attribuire alla ricorrente un assegno

per grandi invalidi dell'AVS (art. 37 cpv. 3 OAI).

7.

Con

il ricorso, e nel prosieguo della procedura giudiziaria, la ricorrente ha prodotto

al Tribunale ulteriori certificati medici redatti posteriormente alla decisione

impugnata.

Il dr. med. __________, FMH oncologia

medica e medicina generale, ha descritto il 29 novembre 2019 (doc. A3.1) lo

stato della colonna lombare dell'assicurata e le indagini radiologiche effettuate

(la più recente del 18 aprile 2019), per concludere a un quadro di

un'importante artrosi lombare con plurime discopatie e protrusioni di ernie

discali che prendono contatto irritativo e provocano danno neurologico a

livello della radice nervosa lombare L3 di sinistra. Per questa importante

sintomatologia algica, il medico curante ha indicato che l'interessata assumeva

una terapia antidolorifica importante a base di farmaci antiinfiammatori,

miorilassanti, antidolorifici e neuromodulatori.

Le infiltrazioni epidurale e

faccettaria hanno avuto solo un parziale beneficio ed era perciò prevista una

nuova infiltrazione a livello epidurale il 3 dicembre 2019.

A suo dire, l'assicurata era molto

dolente, provata e molto limitata nello svolgere le principali attività della

vita quotidiana, sia in tutti i movimenti (alzarsi, sedersi, coricarsi, andare

in bagno ed alzarsi, lavarsi con estrema difficoltà, entrare e uscire

nella/dalla vasca da bagno, vestirsi e svestirsi, mettere e togliere le scarpe)

sia in altre limitazioni che non le permettevano di svolgere le normali

mansioni domestiche senza l'aiuto del marito.

Il 4 dicembre 2019 (doc. A2) la dr.ssa

med. __________, FMH in anestesiologia, terapia interventistica del dolore, ha

rilevato le gravi problematiche alla colonna che imponevano all'assicurata una

continua terapia farmacologica con antiinfiammatori, analgesici anche maggiori

e neuromodulatori. Le infiltrazioni a cui è stata sottoposta hanno dato

beneficio solo parziale e non risolvevano comunque la causa del dolore.

Anch'essa, come il medico curante, ha

ritenuto opportuna la concessione di un assegno grandi invalidi.

Nel referto del 27 gennaio 2020 (doc.

IX/1) l'anestesista ha aggiunto che l'interessata era fortemente invalidata da

una problematica ormai cronica a carico della colonna lombare che non

rispondeva alle terapie classiche con analgesici e antiinfiammatori, che il

dolore era presente anche di notte e di giorno era zoppicante con impossibilità

di svolgere i lavori domestici anche di minimo carico.

Infine, il 18 febbraio 2020 (doc.

XIII/1) la ricorrente si è sottoposta a una nuova infiltrazione periradicolare L4-L5

a sinistra.

La scrivente Corte osserva che questa

dolorosa situazione, secondo il referto del 13 agosto 2019, è insorta nel corso

del mese di marzo 2019 e in un primo tempo v'era stato anche un iniziale

miglioramento.

La terapia farmacologica e le prime due

infiltrazioni avevano dato infatti buoni risultati.

Ora questi nuovi referti sembrano

attestare un peggioramento dei dolori che l'assicurata deve sopportare e a cui

fa fronte, nel limite del possibile, con l'assunzione di antinfiammatori,

analgesici, miorilassanti e infiltrazioni.

I dolori sarebbero però sempre

presenti, tanto da limitarla non solo nelle attività domestiche - che, occorre

ribadire, non sono riconosciute come valido motivo per l'attribuzione di un AGI

-, ma anche in alcuni atti ordinari della vita.

Se confermati gli impedimenti

nell'esercizio di alcuni dei sei atti ordinari della vita, gli stessi vanno

fatti risalire, stante l'affermazione della dr.ssa med. __________ stessa, al

mese di marzo 2019.

È dunque a partire da quel mese, come

ha evidenziato la Cassa di compensazione, che va semmai fatto decorrere l'anno

di attesa previsto dall'art. 43bis cpv. 2 OAVS per potere avere diritto, se

dati i presupposti, a un assegno per grandi invalidi a decorrere dal marzo

2020.

In tal caso, la ricorrente dovrà

presentare subito una nuova domanda di AGI e la Cassa di compensazione dovrà eseguire

le necessarie e abituali verifiche in questo ambito.

Va comunque qui evidenziato come la

giurisprudenza federale ha avuto modo di ribadire (considerando 3.4 della STF

9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013) che il compimento difficoltoso o rallentato a

causa del danno alla salute degli atti ordinari della vita non giustifica per

principio la grande invalidità (N. 8013 CIGI).

8.

Visto

quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti