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Decisione

30.2019.36

Diritto ad apparecchi acustici quali mezzi ausiliari. La sostituzione dell'apparecchio prima di 5 anni x AVS è possibile se è necessaria una modifica sostanziale dell'acutezza uditiva, ossia se l'aumento della perdita è di più del 10%. Qui: 8,15% ,perciò è escluso il pagamento anticipato del forfait

19 giugno 2020Italiano28 min

della perizia del dr. med. __________, il 25 febbraio 2016 (doc. 34) l'amministrazione

Source ti.ch

Incarto

n.

30.2019.36

TB

Lugano

19 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 novembre 2019 emanata

da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di mezzi ausiliari dell'AVS

ritenuto in fatto

1.1. A seguito della domanda inoltrata

nel novembre 1990 (doc. 3) di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione

invalidità a causa della perdita uditiva, con decisione dell'11 giugno 1991

(doc. 7) RI 1, 1934, ha ottenuto il diritto ad avere in prestito quale mezzo

ausiliario un apparecchio acustico per l'orecchio destro del costo di Fr. 1'923.-.

1.2. Il 16 gennaio 1998 (doc. 8) l'assicurato

ha fatto richiesta per un nuovo apparecchio per l'orecchio destro, i cui costi

l'Ufficio AI si è assunto il 31 agosto 1998 (doc. 13) in ragione di Fr. 3'456.-.

1.3. Con scritto del 13 luglio

2004 (doc. 14) l'assicurato a informato l'Ufficio AI che l'apparecchio si era

rotto e quindi ne chiedeva la sostituzione. Come per le altre domande, l'amministrazione

ha interpellato un medico specialista in otorinolaringoiatria per valutare la

richiesta di ottenimento di un apparecchio acustico (docc. 15-17, 20) e, quale

diritto acquisito AI, il 24 novembre 2004 (doc. 21) gli ha concesso la garanzia

per un apparecchio acustico con livello di deficit auditivo 3 per l'importo

totale di Fr. 2'915,95, per una protesizzazione di tipo semplice e adeguato.

1.4. Su consiglio del proprio

medico ORL di portare una protesi acustica anche a destra, il 22 ottobre 2009

(doc. 23) RI 1 ha chiesto all'Ufficio AI di partecipare ai costi. Preso atto

della perizia finale eseguita dall'esperto (doc. 27), con decisione del 14

giugno 2010 (doc. 28) l'amministrazione ha concesso la garanzia e si è assunta

Fatti

i costi di Fr. 2'641,60 per la consegna di un apparecchio acustico con livello

di deficit auditivo 3.

1.5. Il 21 gennaio 2016 (doc. 32)

l'assicurato ha inoltrato una nuova domanda per mezzi ausiliari e, sulla scorta

della perizia del dr. med. __________, il 25 febbraio 2016 (doc. 34) l'amministrazione

gli ha concesso la garanzia per un importo forfettario di due apparecchi

acustici e gli ha rimborsato Fr. 1'650.-.

1.6. Alla richiesta di RI 1 del 27

maggio 2019 (doc. 37) per mezzi ausiliari dall'AVS, corredata dall'audiogramma

eseguito dall'Ospedale __________ di __________ (doc. 36), l'Ufficio AI ha

risposto il 22 luglio 2019 (doc. 35) che un contributo per la sostituzione dell'apparecchio

acustico non più utilizzabile avviene al più presto dopo 6 anni, mentre un

nuovo contributo può essere concesso prima della scadenza di questo termine

soltanto se interviene una modifica importante dell'acutezza uditiva.

Considerato che la precedente domanda era del 2016, non era possibile

accordargli un nuovo contributo. Se però la nuova domanda era stata presentata

per un peggioramento, l'Ufficio AI necessitava del certificato di un medico

ORL.

1.7. Preso atto della perizia

medica del 14 agosto 2019 (doc. 38) effettuata dal dr. med. __________, con

decisione del 20 agosto 2019 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione ha

respinto la domanda, non concedendo un importo forfettario.

L'amministrazione ha ricordato che un ulteriore contributo per la

sostituzione dell'apparecchio acustico acquistato nel 2016 poteva avvenire al

più presto nel gennaio 2022. Inoltre, un contributo prematuro poteva essere

concesso unicamente se uno specialista attestava che la perdita uditiva globale

era aumentata di almeno 15 punti percentuali e che pertanto era necessaria una

nuova protesizzazione. Se però nell'ultima perizia la perdita uditiva complessiva

era del 60%, era sufficiente un peggioramento di 10 punti percentuali per avere

di nuovo diritto a un rimborso forfettario.

In concreto tali condizioni non erano tuttavia date, ritenuto che

la perdita uditiva globale era aumentata dell'8,15%.

1.8. L'assicurato si è opposto al

rifiuto il 13 settembre 2019 (doc. A2), rilevando che la perizia del febbraio 2016

attestava una perdita uditiva dell'89,3% e di aver avuto da allora un

peggioramento dell'8,2%, per giungere ora al 97,45%. Pertanto, un peggioramento

del 10% significherebbe avvicinarsi a una situazione di anacusia, nella quale però

gli apparecchi acustici sarebbero praticamente inutili.

L'opponente ha rilevato che il peggioramento è avvenuto in maniera

più evidente all'orecchio sinistro, che è passato da una situazione di orecchio

gravemente compromesso ad orecchio cofotico, con una difficoltà del 100% sia

nella perdita tonale sia vocale. Considerata la sua attività di , egli non può

più utilizzare i vecchi apparecchi acustici, ma deve ricorrere al sistema Bi-Cros

per recuperare la stereofonia, indispensabile sia nel lavoro di montaggio sia

nella vita quotidiana. Pertanto, l'assicurato ha chiesto di rivedere la sua

domanda di apparecchi acustici adeguati.

1.9. Con decisione su opposizione

del 18 novembre 2019 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha ricordato

le norme legali applicabili (art. 43ter LAVS, art. 66ter OAVS, art. 2 OMAV) e

ha evidenziato che, secondo il N. 2012 della Circolare sulla consegna di mezzi

ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (CMAV), un contributo

per la sostituzione di un apparecchio difettoso può avvenire al più presto dopo

cinque anni o, prima, se uno specialista ORL attesta la necessità di un nuovo

apparecchio a seguito di un peggioramento importante dell'acutezza uditiva, che

va determinato secondo le Direttive per i medici specialisti ORL. Esse

prevedono che un contributo anticipato può essere concesso se la perdita

uditiva è aumentata più del 15% o, per chi ha già una perdita del 60%, del 10%.

Considerato che l'assicurato non ha apportato la prova atta a

inficiare la perizia specialistica del 14 agosto 2019 del dr. med. __________,

secondo cui la perdita uditiva globale è aumentata dell'8,15%, questa perizia è

determinante e poiché l'incremento è inferiore ai 10 punti percentuali, l'amministrazione

ha a ragione negato il diritto a prestazioni.

Inoltre, il fatto che il peggioramento sia avvenuto in modo più

marcato da un lato, per la Cassa di compensazione non è una prova che porta a

una diversa valutazione del caso.

La Cassa ha infine precisato che i casi di rigore sono riconosciuti

solo agli assicurati in età AI e poiché l'assicurato non ha mai beneficiato di

tale prestazione, non può essere considerato come un diritto acquisito.

1.10. Con ricorso del 17 dicembre

2019 (doc. I), identico alla sua opposizione, RI 1 ha chiesto al Tribunale di

accogliere la domanda di contributo anticipato per la sostituzione degli apparecchi

acustici a causa di un drastico peggioramento della sua situazione uditiva.

1.11. Nella risposta del 20 gennaio

2020 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere

il ricorso visto che l'assicurato ha sollevato le stesse obiezioni dell'opposizione.

L'amministrazione ha inoltre osservato che l'utilizzo del sistema

Bi-Cros - per persone che hanno sordità monolaterale da una parte e ipoacusia

dall'altra - non costituisce una soluzione semplice e adeguata, ma risulta più

performante dei classici apparecchi acustici, poiché permette di sentire i

suoni anche dal lato non udente anche senza girare la testa. La Cassa ha

altresì rilevato che il ricorrente non ha comprovato né spiegato il motivo per

cui il precedente apparecchio utilizzato per l'orecchio destro non possa essere

adattato visto che non v'è stata un'importante perdita uditiva come invece

occorso dal lato sinistro.

1.12. L'insorgente ha prodotto il 30

gennaio 2020 (doc. V) l'attestato medico rilasciato dal dr. med. __________,

sulla cui base ha contestato le affermazioni della Cassa di compensazione e ha

ricordato che una migliore capacità uditiva è fondamentale sia nell'esercizio

dell'attività di sia nel quotidiano.

1.13. Il 12 febbraio 2020 (doc. VII)

la Cassa ha osservato che lo specialista non ha attestato che l'adattamento del

vecchio apparecchio per l'orecchio destro non era attuabile, ma ha solo

affermato che un suo adattamento non ha portato i benefici sperati e che, anche

adattato alla nuova perdita uditiva, non ha dato l'aiuto sperato. Pertanto, l'adattamento

non costituiva la soluzione migliore per l'assicurato, poiché non gli

consentiva di recuperare la stereofonia come con il sistema Bi-Cros, ciò che

però implicava la sostituzione di entrambi gli apparecchi.

L'amministrazione ha ribadito che il rifiuto di concedergli il

contributo per la sostituzione anticipata del mezzo ausiliario, che nel suo

caso può avvenire ogni 6 anni in virtù del diritto acquisito in ambito AI, si

basa sul fatto che non v'è stato un complessivo peggioramento della capacità

uditiva del 10%. Essa ha infine ricordato che l'assicurato ha diritto a un

mezzo ausiliario semplice e adeguato e non alla migliore soluzione possibile.

1.14. Il ricorrente ha criticato la

posizione della Cassa, rilevando il 28 febbraio 2020 (doc. IX) come essa ignori

i dati tecnici della sua situazione uditiva, che fa sì che senza i nuovi

apparecchi egli non potrebbe più lavorare. Infatti, l'orecchio sinistro

presenta una perdita uditiva di suoni e parola del 100%, mentre l'orecchio

destro sta peggiorando e la situazione è molto grave. Egli ha affermato che il

fornitore ha provato, inutilmente, ad adattare il vecchio apparecchio, ma ciò

ha generato soltanto confusione nel timpano e quindi l'assicurato non riusciva

a capire le parole.

Per contro, il nuovo apparecchio gli ridà la stereofonia, dandogli

la possibilità di comprendere, e non solo sentire, le parole, ciò che

rappresenta anche un fattore di sicurezza nel quotidiano.

1.15. Il 17 aprile 2020 (doc. XI) l'amministrazione

ha ribadito soltanto che non risulta medicalmente comprovato che non c'era la

possibilità di adeguare l'attuale mezzo ausiliario per l'orecchio destro, che

presenta ancora una capacità uditiva residua. Per di più, l'ottenimento dell'effetto

stereofonico costituisce la soluzione migliore possibile per l'assicurato, che

però non rientra nella nozione di mezzo ausiliario semplice e adeguato.

1.16. Il ricorrente non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc XII).

considerato in diritto

2.1. Per quanto concerne i mezzi

ausiliari, secondo l'art. 43quater cpv. 1 LAVS il Consiglio federale stabilisce

a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni

complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) che

abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il

proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno

diritto a mezzi ausiliari.

Giusta il cpv. 2 dell'art. 43quater LAVS, esso stabilisce in quali

casi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con

domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto a mezzi ausiliari per

esercitare un'attività lucrativa o svolgere le loro mansioni abituali.

Per l'art. 43quater cpv. 3 LAVS, esso indica i mezzi ausiliari

consegnati o sussidiati dall'assicurazione; ne disciplina la consegna, come

pure la procedura, e stabilisce quali norme della LAI sono applicabili.

L'art. 66ter cpv. 1 OAVS prevede che il Dipartimento federale dell'interno

(DFI) stabilisce le condizioni del diritto alla consegna di mezzi ausiliari ai

beneficiari di rendite di vecchiaia, prescrive il genere dei mezzi ausiliari da

consegnare e regola la procedura di consegna.

L'art. 66ter cpv. 2 OAVS dispone che gli artt. 14bis e 14ter OAI sono

applicabili per analogia.

Giusta l'art. 14bis cpv. 1 OAI, il Dipartimento stabilisce in un'ordinanza

i mezzi ausiliari ai quali si applicano gli strumenti di cui all'articolo 21quater

capoverso 1 lettere a–c LAI.

L'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione

per la vecchiaia (OMAV) definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione

di mezzi ausiliari conformemente all'art. 43ter LAVS (art. 1 OMAV).

Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAV, i beneficiari di una rendita di

vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per

adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l'ambiente

o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella

lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata

delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.

Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l'assicurazione

paga un contributo alle spese del 75% del prezzo netto (art. 2 cpv. 2 OMAV).

In virtù dell'art. 4 OMAV, i beneficiari di una rendita di

vecchiaia domiciliati in Svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi

per le spese ai sensi degli artt. 21 e 21bis LAI nel momento in cui nasce il

diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura

fintanto che le condizioni determinanti sono adempiute e salvo disposizioni

contrarie della presente ordinanza.

Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell'assicurazione

per l'invalidità sono applicabili per analogia.

2.2. Secondo la cifra 5.57 dell'allegato

OMAV, avente per oggetto, quali mezzi ausiliari per il cranio e la faccia, gli

apparecchi acustici, la condizione per il rimborso è che l'assicurato/a soffra

di una grave ipoacusia e che la posa di un tale apparecchio permetta di

migliorare notevolmente la sua acutezza uditiva e di facilitare

considerevolmente i contatti con il suo ambiente.

L'assicurato/a ha diritto al rimborso forfettario di uno o due

apparecchi acustici al massimo ogni cinque anni; la sostituzione dell'apparecchio

prima del termine è possibile se resa necessaria da una modifica sostanziale

dell'acutezza uditiva. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da

specialisti.

Il forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell'assicurazione

invalidità secondo il numero 5.07 dell'allegato dell'ordinanza del DFI del 29

novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per

l'invalidità (OMAI). Il diritto si limita alla protesizzazione con apparecchi

acustici; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da

parte dell'assicurazione.

Il forfait è versato unicamente per apparecchi acustici che

rispondono ai requisiti dell'assicurazione.

Esso è versato dietro presentazione dell'importo totale della

fattura e dei relativi documenti giustificativi.

La cifra 5.07 dell'allegato OMAI, avente per oggetto, quali mezzi

ausiliari per il cranio e la testa, gli apparecchi acustici in caso d'ipoacusia,

prevede un rimborso se, grazie a questo apparecchio, l'acutezza uditiva può

essere migliorata considerevolmente e l'assicurato può comunicare più

facilmente con l'ambiente circostante. L'assicurato ha diritto a un rimborso

forfettario che può richiedere al massimo ogni 6 anni, a meno che una modifica

sostanziale dell'acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell'apparecchio

prima del termine. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da

specialisti.

Il forfait ammonta a 840 franchi per la protesizzazione con

apparecchi monoauricolari e a 1650 per la protesizzazione con apparecchi

biauricolari, escluse le spese per le riparazioni e le batterie.

Il forfait annuo per le batterie ammonta a 40 franchi per gli apparecchi

monoauricolari e a 80 per gli apparecchi biauricolari.

Il forfait per le riparazioni da parte del fabbricante ammonta a

200 franchi per danni elettronici e a 130 per tutti gli altri danni.

Entrambi gli importi forfettari sono concessi al più presto a

partire dal secondo anno d'uso dell'apparecchio.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce un

elenco degli apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell'assicurazione

e per i quali è ammesso il versamento di un forfait.

Per l'acquisto e la riparazione degli apparecchi acustici, gli

importi forfettari sono versati dietro presentazione dell'importo totale della

fattura e dei relativi documenti giustificativi.

2.3. La Circolare sulla consegna

di mezzi ausiliari nell'assicurazione invalidità (CMAI), edita dall'UFAS,

valida dal 1° gennaio 2013, stato 1° gennaio 2019, prevede al capitolo

"5.07 OMAI Apparecchi acustici in caso d'ipoacusia" che l'UFAS

allestisce un elenco degli apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell'assicurazione

e per i quali è ammesso il versamento di un forfait.

Giusta il N. 2037 CMAI, la protesizzazione con apparecchi acustici

deve essere raccomandata da un medico specialista riconosciuto dall'AI. Una

tale perizia è obbligatoria per tutti gli assicurati che richiedono la

fornitura di un apparecchio. Le direttive vigenti per i medici specialisti ORL

sono pubblicate sul sito www.orl-hno.ch.

Secondo il N. 2038 CMAI, il rimborso di un forfait per una

protesizzazione con apparecchi biauricolari è possibile solo su indicazione

audiologica del medico specialista e a condizione che l'apparecchio

biauricolare porti a un miglioramento considerevole della situazione uditiva.

Per le protesizzazioni con apparecchi CROS è rimborsato l'importo forfettario

per gli apparecchi biauricolari.

Per il N. 2039 CMAI, se l'assicurato non ha diritto al rimborso

Considerandi

forfettario, in quanto il disturbo dell'udito accertato dal medico specialista

ORL non raggiunge la soglia definita nelle direttive per i medici specialisti

ORL, bisogna emanare una decisione in tal senso. Se invece il risultato della

perizia è positivo, bisogna emanare una garanzia di copertura delle spese.

L'AI versa un nuovo importo forfettario prima della scadenza dei

sei anni solo se il peggioramento dell'acutezza uditiva raggiunge la

percentuale definita al punto 4.2 delle direttive per i medici specialisti ORL.

La perizia ORL necessaria per questa constatazione può essere finanziata dall'AI.

In caso di perdita di un apparecchio acustico prima del termine di sei anni, l'AI

non finanzia alcuna prestazione (N. 2046 CMAI).

Le "Directives à l'intention des

médecins-experts ORL pour l'examen de la prise en charge d'appareils auditifs

par les assurances sociales (AI et AVS) Valables depuis le 1.7.2011, révisées

le 1.7.2018, élaborées par la Commission d'audiologie et d'expertises de la

Société suisse d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale (SSORL)

sur mandat de l'OFAS", edite in francese e in tedesco all'indirizzo https://www.orl-hno.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Domaine_des_membres/Commissions/Commission_d_audiologie_et_d_expertises/Informations/Informations/ORL-Richtlinien_2018_f_korrigiert_TARMED.pdf, prevedono nel caso di perizia per adulti (capitolo 4) che:

" 4.1.1.

Remboursements par l'AI et l'AVS

L'AI peut contribuer par un montant forfaitaire à

la remise d'appareils auditifs lorsque la perte auditive binaurale totale est d'au

moins 20%. L'AVS peut contribuer par un montant forfaitaire à la remise d'appareils

auditifs lorsque la perte auditive binaurale totale est d'au moins 35%.

La perte auditive binaurale totale est calculée à

partir des audiogrammes tonal et vocal.

(…)

4.2

Renouvellement anticipé

Un renouvellement anticipé de l'appareillage peut

être demandé à l'assurance sociale lorsque la perte auditive totale a augmenté

de plus de 15 points. Les personnes gravement handicapées de l'ouïe (au moins

60% de perte auditive totale selon la dernière expertise) peuvent demander un renouvellement

anticipé de leur appareillage lorsque la perte auditive totale a augmenté de

plus de 10 points. Dans le rapport d'expertise, on expliquera brièvement en

quoi le système auditif utilisé n'est plus adapté à la nouvelle capacité

auditive.

4.3

Renouvellement normal après six ans (AI)

ou cinq ans (AVS) Pour les patients ayant déjà fait

l'objet d'une évaluation dans le nouveau système forfaitaire, une nouvelle

expertise par un médecin-expert ORL reconnu est requise.

4.4

Expertise pour les cas de rigueur

Le droit à la prise en charge dans les cas de

rigueur est évalué au moyen d'une expertise audiologique effectuée dans une

clinique comportant un département d'audiologie. Ce type d'expertise n'est pas

concerné par les présentes directives.".

2.4

La

cifra 5.07.2* dell'allegato OMAI disciplina i casi di rigore, ossia i casi in

cui possono essere versati forfait superiori all'importo previsto alla cifra

5.07, precisando a tale scopo che l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali definisce in quali casi possono essere versati forfait superiori all'importo

previsto al N. 5.07 per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e

biauricolari.

La Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione

invalidità (CMAI) prevede infatti:

" 5.07.2*

OMAI Regolamentazione dei casi di rigore

L'UFAS definisce in quali casi possono essere versati forfait

superiori all'importo previsto al n. 5.07 OMAI per la protesizzazione con

apparecchi monoauricolari e biauricolari.

2052* Gli assicurati hanno diritto a una protesizzazione semplice

e adeguata, non a quella migliore. Il rimborso del forfait corrisponde a una

prestazione pecuniaria definita; nel singolo caso i costi effettivi possono essere

più elevati o più bassi.

2053* La regolamentazione per i casi di rigore può essere

applicata solo se i costi della protesizzazione superano in maniera

inaccettabile quelli di una protesizzazione normale, semplice e adeguata. La

condizione è che l'assicurato eserciti un'attività lucrativa, svolga le proprie

mansioni consuete o segua una formazione (sentenza del TF 9C_114/2018 del 19

luglio 2018). Se è riconosciuto un caso di rigore, i costi supplementari dovuti

all'invalidità eccedenti l'importo forfettario vengono assunti dall'AI, a

condizione che siano rispettati i principi di semplicità e adeguatezza. L'esame

dell'adempimento delle condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore

deve essere richiesto dall'assicurato all'ufficio AI. L'esame è effettuato

dalle seguenti cliniche specializzate in otorinolaringoiatria:

(…).

2054* Prima di poter fissare un appuntamento per un esame con l'assicurato,

le cliniche otorinolaringoiatriche summenzionate devono inoltrare all'ufficio

AI i seguenti documenti:

– richiesta con

una motivazione dettagliata dei problemi concernenti l'adattamento dell'apparecchio

acustico;

– rapporto del

fornitore dell'apparecchio acustico con una descrizione dettagliata dei

problemi rilevati (nessun rapporto standardizzato);

– diario

compilato dall'assicurato (modulo disponibile sul sito www.ahv-iv.ch).

L'ufficio AI deve informare l'assicurato in modo adeguato circa i

documenti da inoltrare e l'importo massimo prevedibile per il rimborso dei

costi. Se sulla base di questi documenti si possono prevedere con ogni

probabilità problemi considerevoli per la protesizzazione con apparecchi

acustici, l'ufficio AI deve affidare un mandato di accertamento alla clinica

otorinolaringoiatrica più vicina, la quale prende contatto con l'assicurato per

fissare l'appuntamento. Fatto ciò, l'ufficio AI invia alla clinica una copia di

tutti i documenti pertinenti (motivazione dell'assicurato, prima perizia con

audiogrammi, diario, rapporto del fornitore e, se del caso, altri documenti di

rilievo).

2055* Una volta concluso l'esame, la clinica formula una raccomandazione

all'attenzione dell'ufficio AI. La clinica può fatturare le spese all'ufficio

AI secondo TARMED.

2056* Per un'assunzione dei costi è necessario che la clinica

otorinolaringoiatrica incaricata dell'esame sia favorevole all'applicazione

della regolamentazione per i casi di rigore (sentenza del TF 9C_114/2018 del 19

luglio 2018). Infine l'ufficio AI decide se assumere o meno i costi

supplementari o se respingere la richiesta dell'assicurato.

2057* Se l'ufficio AI accoglie la richiesta di copertura dei costi

per un caso di rigore, l'assicurato procede alla protesizzazione con apparecchi

acustici adeguati presso il fornitore e fattura in seguito all'ufficio AI il

forfait corrispondente e i costi eccedenti mediante il modulo di fatturazione per

la fornitura di apparecchi acustici, allegandovi le fatture originali con i

costi totali. (…)”.

Cfr. pure "Importi forfettari dell'AI per apparecchi acustici

- Informativa per persone affette da disturbi dell'udito", stato maggio

2018.

(https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/iv/grundlagen-gesetze/le-prestazioni-dellassicurazione-invalidita/rimborso-forfettario-per-gli-apparecchi-acustici.html),

dove in merito alle disposizioni speciali per i casi di rigore figura che “nei rari casi in cui l'apparecchio acustico deve

rispondere a esigenze molto specifiche, l'AI prevede una regolamentazione per i

casi di rigore. La concessione della copertura dei costi supplementari è

subordinata a criteri severi. Per maggiori informazioni sulle altre condizioni

e la documentazione richiesta siete pregati di rivolgervi all'ufficio AI”

(pag. 3).

2.5

Con STF 9C_114/2018 del 19

luglio 2018, nella composizione a 5 giudici, pubblicata in SVR 2019 Nr. 5 pag.

15, il Tribunale federale, circa l'applicazione dell'art. 21 LAI, dell'art. 2

OMAI e della cifra 5.07 allegato all'OMAI, ha stabilito che presupposto per l'assunzione

dei costi in presenza di un preteso caso di rigore è che la clinica ORL

esaminatrice sostenga l'esistenza di un caso di rigore (cfr. consid. 4.1), ciò

che serve per un'applicazione conforme della legge (consid. 4.2.1).

Determinante per il diritto alla consegna di un apparecchio acustico secondo la

regolamentazione del caso di rigore è dunque la valutazione della clinica ORL

esaminatrice (consid. 4.3).

L'Alta Corte ha stabilito che i marginali 2053*, 2055* e 2056*

servono a garantire un'applicazione conforme della legge e ha ritenuto che la

clausola del caso di rigore è conforme alla legge (cfr. consid. 4.1).

Nella STF 9C_316/2019 del 7 ottobre 2019 il Tribunale federale si

è pronunciato sul caso di un'assicurata, nata nel 1963, che nel 2015 ha

ottenuto il forfait di Fr. 1'650.- per due apparecchi acustici e che nel

febbraio 2018 ha chiesto un aiuto per i costi di manutenzione. L'Ufficio AI gli

ha risposto che un contributo anticipato può essere versato solo se la perdita

totale dell'udito è aumentata di oltre 15 punti percentuali, ciò non era il

caso. I criteri per i casi di rigore sarebbero stati soddisfatti; tuttavia, il

regolamento sui casi di rigore si applica solo se sono soddisfatti i criteri

per l'importo forfettario per gli apparecchi acustici.

Il Tribunale cantonale ha stabilito che non era contestato che la

percentuale di perdita dell'udito definita nelle Direttive per periti ORL per

un pagamento anticipato della somma forfettaria non era soddisfatta prima che erano

trascorsi sei anni. Tuttavia, a suo dire ciò che è decisivo è come il danno

alla salute influisce sulla specifica situazione professionale. Una fornitura anticipata

di apparecchi acustici potrebbe quindi essere indicata anche se non fossero

cambiate le capacità uditive, ma i requisiti nel settore di attività. Il medico

specialista ha confermato che i precedenti apparecchi acustici nell'attuale

luogo di lavoro dell'assicurata con telefonate erano inadeguati, ciò che rendeva

impossibile esercitare la sua professione o almeno la rendevano molto più difficile.

D'avviso del perito si trattava di un caso di rigore, ma poiché fino a quel

momento la domanda non era stata esaminata da una clinica ORL specializzata,

per i giudici cantonali gli atti andavano rinviati all'amministrazione per

esaminare se erano dati i presupposti di un caso di rigore (cfr. consid. 3.1).

Con STF 9C_114/2018 del 19 luglio 2018 il Tribunale federale, in

merito ai criteri del caso di rigore, ha spiegato che il regolamento che l'UFAS

ha adottato ai N. 2053 *, 2055 * e 2056 * serve per un'applicazione conforme

alla legge e ha ritenuto conforme al diritto il regolamento sui casi di rigore.

Allo stesso modo, le direttive amministrative applicabili in specie (N. 2048 CMAI;

punto 4.2 delle Direttive dell'UFAS per i medici periti ORL per l'esame della

presa a carico di apparecchi acustici da parte dell'assicurazione sociale AI e

AVS) relative al pagamento anticipato dell'importo forfettario prima di sei

anni hanno quale scopo la parità di trattamento degli assicurati. Anche per

quanto riguarda il pagamento anticipato dell'importo forfettario devono essere

presi in considerazione i criteri audiologici, vale a dire un aumento della

perdita complessiva dell'udito di almeno 15 punti percentuali stabilita dalla

clinica ORL esaminatrice. Si tratta qui di un criterio oggettivo, misurabile

audiologicamente, che può essere ammesso.

In quale misura le direttive amministrative basate sul grado di

perdita dell'udito della persona assicurata dovrebbero violare il diritto

federale, in particolare il diritto ai mezzi ausiliari dell'assicurazione

invalidità, l'autorità di prima istanza non l'ha spiegato. Non è neppure

ravvisabile un'illegalità (cfr. consid. 4.1).

Pertanto, poiché secondo le conclusioni dell'autorità di prima

istanza l'aumento della perdita dell'udito globale dell'assicurata è inferiore

a 15 punti percentuali, non viene considerato un pagamento anticipato dell'importo

forfettario. Le spiegazioni rese dall'assicurata nella presa di posizione non

cambiano nulla. In particolare, gli argomenti relativi alla situazione sul suo posto

di lavoro sono irrilevanti perché, in virtù del principio di parità di

trattamento, determinanti sono i parametri audiologici, la cui applicazione,

contrariamente alle affermazioni dell'assicurata, non può essere qualificata

come arbitraria (cfr. consid. 4.3).

Il Tribunale federale ha quindi accolto il ricorso, annullato la

sentenza cantonale e confermato la decisione dell'Ufficio AI.

L'Alta Corte il 15 ottobre 2019 (STF 9C_506/2019) ha respinto il

ricorso di un assicurato contro una decisione del Tribunale delle assicurazioni

del Canton Zurigo che aveva confermato il rifiuto da parte dell'Ufficio AI di

assumersi i maggiori costi di un apparecchio auditivo oltre al forfait di Fr. 1'650.

Sottoposto il caso ad una clinica specializzata, l'Ufficio AI ha rifiutato il

rimborso, poiché i presupposti per una presa a carico secondo un caso di rigore

non erano dati.

2.6

Occorre da ultimo rilevare

che la lettera circolare AI n. 304 del 23 dicembre 2011 (mezzi ausiliari –

apparecchi acustici) e la lettera circolare AI n. 342 del 14 dicembre 2015 (mezzi

ausiliari; OMAI 5.07, 15.02, 15.05), citate nella STF 9C_114/2018 del 19 luglio

2018, consid. 2, pubblicata in SVR 2019 Nr. 5 pag. 15 e nella STF 9C_506/2019

del 15 ottobre 2019, consid. 2, definiscono le condizioni di rimborso

forfettario dell'AI per la protesizzazione con apparecchi acustici e la

regolamentazione dei casi di rigore.

In particolare, la lettera circolare AI n. 342 si riferisce anche

alle protesizzazioni con apparecchi acustici CROS per gli adulti:

" La

necessità di una protesizzazione con apparecchi acustici CROS (soglia uditiva

asimmetrica) può costituire un criterio per i casi di rigore.

Attualmente, se non sono adempiute le condizioni per l'applicazione

della regolamentazione dei casi di rigore, in caso di protesizzazione con

apparecchi acustici CROS per gli adulti l'AI rimborsa solo l'importo

forfettario previsto per gli apparecchi monoauricolari, quando per i minorenni,

viene già rimborsato l'importo massimo fissato per gli apparecchi biauricolari.

In considerazione dell'odierna tecnologia radio (per la

protesizzazione CROS vengono indossati due apparecchi acustici integrali, di

cui uno senza funzione altoparlante), appare opportuno finanziare allo stesso

modo tutti i casi di protesizzazione con apparecchi acustici CROS. Questa

disposizione entra in vigore da subito e per tutte le richieste che non sono

ancora state valutate in via definitiva.

Della modifica beneficeranno in particolare le persone senza

attività lucrativa che non adempiono le condizioni per l'applicazione della

regolamentazione dei casi di rigore. Per le persone con un'attività lucrativa

che soddisfano i criteri per i casi di rigore possono tuttora essere rimborsate

le spese supplementari dovute all'invalidità (secondo il principio della

semplicità, dell'adeguatezza e dell'economia).

Il N. 2039 della CMAI è modificato di conseguenza con effetto dal

1° gennaio 2016.".

2.7

Nel caso in esame, nella

perizia medica iniziale effettuata il 14 agosto 2019 (doc. 38) il dr. med. __________,

specialista FMH in otorinolaringoiatria, specialista in chirurgia

cervico-facciale, ha stabilito alla domanda n. 2 che la perdita uditiva

audiogramma tonale era dell'89,8% a destra e del 100% a sinistra; la perdita

uditiva audiogramma vocale era del 100% a destra e del 100% a sinistra.

La perdita uditiva complessiva era del 97,45% (domanda n. 2.1).

L'assicurato necessitava perciò di una fornitura bilaterale Cros o

Bi-Cros (domanda n. 3).

Alla domanda n. 6 sulla "Nuova

fornitura prima del termine di scadenza" l'esperto ha indicato

che "l'incremento della perdita uditiva

globale in punti percentuali" era, a sinistra, dell'8,15%.

Alla successiva domanda riferita "Solo per persone con almeno 60% di perdita uditiva complessiva rispetto

all'ultima perizia medica", lo specialista ha quindi risposto

negativamente a "L'aumento della perdita

uditiva complessiva ammonta >10 punti percentuali".

Accanto al "No"

egli ha posto un asterisco e al punto 7 seguente riguardante l'anamnesi

sommaria e l'esame dell'orecchio ha precisato "Brusco peggioramento orecchio sinistro ora cofotico!".

Il dr. med. __________ ha confermato anche nel suo scritto del 26

novembre 2019 (doc. A4) che il peggioramento uditivo del ricorrente è stato

dell'8,15%.

Pertanto, a suo dire si doveva considerare il nuovo concetto

protesico degli apparecchi acustici con sistema Cros.

Nell'attestato medico del 28 gennaio 2020 (doc. V/1) il perito ha

evidenziato che la situazione è peggiorata per entrambe le orecchie dell'assicurato

rispetto alla perizia del 2016 e che il sistema Bi-Cros, che permette di

recuperare la sensazione di stereofonia trattandosi di due apparecchi acustici

comunicanti fra di loro, è "anche una

delle soluzioni previste dai casi di rigore.".

2.8

Nell'evenienza concreta non è

tuttavia necessario verificare se la situazione del ricorrente rientri fra i

casi di rigore disciplinati dalla cifra 5.07.2* dell'allegato all'OMAI secondo

le condizioni definite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ai NN.

2052.

segg. CMAI.

Ricordato che per le protesizzazioni con apparecchi CROS è

rimborsato l'importo forfettario per gli apparecchi biauricolari (N. 2039 CMAI

e lettera circolare N. 342 del 14 dicembre 2015) e che il Tribunale federale ha

chiaramente recentemente stabilito che se l'aumento complessivo della perdita

dell'udito è inferiore al 15% previsto dalle Direttive dei periti ORL - nel

caso concreto, secondo il punto 4.2 la perdita uditiva totale deve essere

aumentata di più di 10 punti percentuali trattandosi di una persona la cui perdita

dell'udito totale è di almeno il 60% -, viene di conseguenza a mancare già d'acchito

un presupposto oggettivo per riconoscere il rimborso dei costi dell'apparecchio

acustico prima dello scadere dei 6 anni previsti dalle direttive.

Le citate direttive sul pagamento anticipato dell'importo

forfettario hanno infatti quale scopo l'uguaglianza di trattamento degli

assicurati e il criterio numerico della perdita globale dell'udito che deve

essere attestata da una clinica specializzata ORL è un criterio audiologico

misurabile e quindi oggettivo.

Ritenuto che nell'evenienza concreta il perito ha certificato un

aumento della perdita uditiva complessiva dell'8,15%, trattandosi di una

percentuale inferiore a quella del 10% stabilita dalle Direttive per i periti ORL

elaborate dalla Commissione di audiologia e delle perizie della SSORL su

mandato dell'UFAS, è pertanto escluso il pagamento anticipato dell'importo

forfettario (STF 9C_316/2019 del 7 ottobre 2019 consid. 4.3).

La decisione della Cassa cantonale di compensazione deve di

conseguenza essere confermata e il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti