30.2019.36
Diritto ad apparecchi acustici quali mezzi ausiliari. La sostituzione dell'apparecchio prima di 5 anni x AVS è possibile se è necessaria una modifica sostanziale dell'acutezza uditiva, ossia se l'aumento della perdita è di più del 10%. Qui: 8,15% ,perciò è escluso il pagamento anticipato del forfait
19 giugno 2020Italiano28 min
della perizia del dr. med. __________, il 25 febbraio 2016 (doc. 34) l'amministrazione
Source ti.ch
Incarto
n.
30.2019.36
TB
Lugano
19 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 novembre 2019 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di mezzi ausiliari dell'AVS
ritenuto in fatto
1.1. A seguito della domanda inoltrata
nel novembre 1990 (doc. 3) di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione
invalidità a causa della perdita uditiva, con decisione dell'11 giugno 1991
(doc. 7) RI 1, 1934, ha ottenuto il diritto ad avere in prestito quale mezzo
ausiliario un apparecchio acustico per l'orecchio destro del costo di Fr. 1'923.-.
1.2. Il 16 gennaio 1998 (doc. 8) l'assicurato
ha fatto richiesta per un nuovo apparecchio per l'orecchio destro, i cui costi
l'Ufficio AI si è assunto il 31 agosto 1998 (doc. 13) in ragione di Fr. 3'456.-.
1.3. Con scritto del 13 luglio
2004 (doc. 14) l'assicurato a informato l'Ufficio AI che l'apparecchio si era
rotto e quindi ne chiedeva la sostituzione. Come per le altre domande, l'amministrazione
ha interpellato un medico specialista in otorinolaringoiatria per valutare la
richiesta di ottenimento di un apparecchio acustico (docc. 15-17, 20) e, quale
diritto acquisito AI, il 24 novembre 2004 (doc. 21) gli ha concesso la garanzia
per un apparecchio acustico con livello di deficit auditivo 3 per l'importo
totale di Fr. 2'915,95, per una protesizzazione di tipo semplice e adeguato.
1.4. Su consiglio del proprio
medico ORL di portare una protesi acustica anche a destra, il 22 ottobre 2009
(doc. 23) RI 1 ha chiesto all'Ufficio AI di partecipare ai costi. Preso atto
della perizia finale eseguita dall'esperto (doc. 27), con decisione del 14
giugno 2010 (doc. 28) l'amministrazione ha concesso la garanzia e si è assunta
Fatti
i costi di Fr. 2'641,60 per la consegna di un apparecchio acustico con livello
di deficit auditivo 3.
1.5. Il 21 gennaio 2016 (doc. 32)
l'assicurato ha inoltrato una nuova domanda per mezzi ausiliari e, sulla scorta
della perizia del dr. med. __________, il 25 febbraio 2016 (doc. 34) l'amministrazione
gli ha concesso la garanzia per un importo forfettario di due apparecchi
acustici e gli ha rimborsato Fr. 1'650.-.
1.6. Alla richiesta di RI 1 del 27
maggio 2019 (doc. 37) per mezzi ausiliari dall'AVS, corredata dall'audiogramma
eseguito dall'Ospedale __________ di __________ (doc. 36), l'Ufficio AI ha
risposto il 22 luglio 2019 (doc. 35) che un contributo per la sostituzione dell'apparecchio
acustico non più utilizzabile avviene al più presto dopo 6 anni, mentre un
nuovo contributo può essere concesso prima della scadenza di questo termine
soltanto se interviene una modifica importante dell'acutezza uditiva.
Considerato che la precedente domanda era del 2016, non era possibile
accordargli un nuovo contributo. Se però la nuova domanda era stata presentata
per un peggioramento, l'Ufficio AI necessitava del certificato di un medico
ORL.
1.7. Preso atto della perizia
medica del 14 agosto 2019 (doc. 38) effettuata dal dr. med. __________, con
decisione del 20 agosto 2019 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione ha
respinto la domanda, non concedendo un importo forfettario.
L'amministrazione ha ricordato che un ulteriore contributo per la
sostituzione dell'apparecchio acustico acquistato nel 2016 poteva avvenire al
più presto nel gennaio 2022. Inoltre, un contributo prematuro poteva essere
concesso unicamente se uno specialista attestava che la perdita uditiva globale
era aumentata di almeno 15 punti percentuali e che pertanto era necessaria una
nuova protesizzazione. Se però nell'ultima perizia la perdita uditiva complessiva
era del 60%, era sufficiente un peggioramento di 10 punti percentuali per avere
di nuovo diritto a un rimborso forfettario.
In concreto tali condizioni non erano tuttavia date, ritenuto che
la perdita uditiva globale era aumentata dell'8,15%.
1.8. L'assicurato si è opposto al
rifiuto il 13 settembre 2019 (doc. A2), rilevando che la perizia del febbraio 2016
attestava una perdita uditiva dell'89,3% e di aver avuto da allora un
peggioramento dell'8,2%, per giungere ora al 97,45%. Pertanto, un peggioramento
del 10% significherebbe avvicinarsi a una situazione di anacusia, nella quale però
gli apparecchi acustici sarebbero praticamente inutili.
L'opponente ha rilevato che il peggioramento è avvenuto in maniera
più evidente all'orecchio sinistro, che è passato da una situazione di orecchio
gravemente compromesso ad orecchio cofotico, con una difficoltà del 100% sia
nella perdita tonale sia vocale. Considerata la sua attività di , egli non può
più utilizzare i vecchi apparecchi acustici, ma deve ricorrere al sistema Bi-Cros
per recuperare la stereofonia, indispensabile sia nel lavoro di montaggio sia
nella vita quotidiana. Pertanto, l'assicurato ha chiesto di rivedere la sua
domanda di apparecchi acustici adeguati.
1.9. Con decisione su opposizione
del 18 novembre 2019 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha ricordato
le norme legali applicabili (art. 43ter LAVS, art. 66ter OAVS, art. 2 OMAV) e
ha evidenziato che, secondo il N. 2012 della Circolare sulla consegna di mezzi
ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (CMAV), un contributo
per la sostituzione di un apparecchio difettoso può avvenire al più presto dopo
cinque anni o, prima, se uno specialista ORL attesta la necessità di un nuovo
apparecchio a seguito di un peggioramento importante dell'acutezza uditiva, che
va determinato secondo le Direttive per i medici specialisti ORL. Esse
prevedono che un contributo anticipato può essere concesso se la perdita
uditiva è aumentata più del 15% o, per chi ha già una perdita del 60%, del 10%.
Considerato che l'assicurato non ha apportato la prova atta a
inficiare la perizia specialistica del 14 agosto 2019 del dr. med. __________,
secondo cui la perdita uditiva globale è aumentata dell'8,15%, questa perizia è
determinante e poiché l'incremento è inferiore ai 10 punti percentuali, l'amministrazione
ha a ragione negato il diritto a prestazioni.
Inoltre, il fatto che il peggioramento sia avvenuto in modo più
marcato da un lato, per la Cassa di compensazione non è una prova che porta a
una diversa valutazione del caso.
La Cassa ha infine precisato che i casi di rigore sono riconosciuti
solo agli assicurati in età AI e poiché l'assicurato non ha mai beneficiato di
tale prestazione, non può essere considerato come un diritto acquisito.
1.10. Con ricorso del 17 dicembre
2019 (doc. I), identico alla sua opposizione, RI 1 ha chiesto al Tribunale di
accogliere la domanda di contributo anticipato per la sostituzione degli apparecchi
acustici a causa di un drastico peggioramento della sua situazione uditiva.
1.11. Nella risposta del 20 gennaio
2020 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere
il ricorso visto che l'assicurato ha sollevato le stesse obiezioni dell'opposizione.
L'amministrazione ha inoltre osservato che l'utilizzo del sistema
Bi-Cros - per persone che hanno sordità monolaterale da una parte e ipoacusia
dall'altra - non costituisce una soluzione semplice e adeguata, ma risulta più
performante dei classici apparecchi acustici, poiché permette di sentire i
suoni anche dal lato non udente anche senza girare la testa. La Cassa ha
altresì rilevato che il ricorrente non ha comprovato né spiegato il motivo per
cui il precedente apparecchio utilizzato per l'orecchio destro non possa essere
adattato visto che non v'è stata un'importante perdita uditiva come invece
occorso dal lato sinistro.
1.12. L'insorgente ha prodotto il 30
gennaio 2020 (doc. V) l'attestato medico rilasciato dal dr. med. __________,
sulla cui base ha contestato le affermazioni della Cassa di compensazione e ha
ricordato che una migliore capacità uditiva è fondamentale sia nell'esercizio
dell'attività di sia nel quotidiano.
1.13. Il 12 febbraio 2020 (doc. VII)
la Cassa ha osservato che lo specialista non ha attestato che l'adattamento del
vecchio apparecchio per l'orecchio destro non era attuabile, ma ha solo
affermato che un suo adattamento non ha portato i benefici sperati e che, anche
adattato alla nuova perdita uditiva, non ha dato l'aiuto sperato. Pertanto, l'adattamento
non costituiva la soluzione migliore per l'assicurato, poiché non gli
consentiva di recuperare la stereofonia come con il sistema Bi-Cros, ciò che
però implicava la sostituzione di entrambi gli apparecchi.
L'amministrazione ha ribadito che il rifiuto di concedergli il
contributo per la sostituzione anticipata del mezzo ausiliario, che nel suo
caso può avvenire ogni 6 anni in virtù del diritto acquisito in ambito AI, si
basa sul fatto che non v'è stato un complessivo peggioramento della capacità
uditiva del 10%. Essa ha infine ricordato che l'assicurato ha diritto a un
mezzo ausiliario semplice e adeguato e non alla migliore soluzione possibile.
1.14. Il ricorrente ha criticato la
posizione della Cassa, rilevando il 28 febbraio 2020 (doc. IX) come essa ignori
i dati tecnici della sua situazione uditiva, che fa sì che senza i nuovi
apparecchi egli non potrebbe più lavorare. Infatti, l'orecchio sinistro
presenta una perdita uditiva di suoni e parola del 100%, mentre l'orecchio
destro sta peggiorando e la situazione è molto grave. Egli ha affermato che il
fornitore ha provato, inutilmente, ad adattare il vecchio apparecchio, ma ciò
ha generato soltanto confusione nel timpano e quindi l'assicurato non riusciva
a capire le parole.
Per contro, il nuovo apparecchio gli ridà la stereofonia, dandogli
la possibilità di comprendere, e non solo sentire, le parole, ciò che
rappresenta anche un fattore di sicurezza nel quotidiano.
1.15. Il 17 aprile 2020 (doc. XI) l'amministrazione
ha ribadito soltanto che non risulta medicalmente comprovato che non c'era la
possibilità di adeguare l'attuale mezzo ausiliario per l'orecchio destro, che
presenta ancora una capacità uditiva residua. Per di più, l'ottenimento dell'effetto
stereofonico costituisce la soluzione migliore possibile per l'assicurato, che
però non rientra nella nozione di mezzo ausiliario semplice e adeguato.
1.16. Il ricorrente non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc XII).
considerato in diritto
2.1. Per quanto concerne i mezzi
ausiliari, secondo l'art. 43quater cpv. 1 LAVS il Consiglio federale stabilisce
a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni
complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) che
abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il
proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno
diritto a mezzi ausiliari.
Giusta il cpv. 2 dell'art. 43quater LAVS, esso stabilisce in quali
casi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con
domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto a mezzi ausiliari per
esercitare un'attività lucrativa o svolgere le loro mansioni abituali.
Per l'art. 43quater cpv. 3 LAVS, esso indica i mezzi ausiliari
consegnati o sussidiati dall'assicurazione; ne disciplina la consegna, come
pure la procedura, e stabilisce quali norme della LAI sono applicabili.
L'art. 66ter cpv. 1 OAVS prevede che il Dipartimento federale dell'interno
(DFI) stabilisce le condizioni del diritto alla consegna di mezzi ausiliari ai
beneficiari di rendite di vecchiaia, prescrive il genere dei mezzi ausiliari da
consegnare e regola la procedura di consegna.
L'art. 66ter cpv. 2 OAVS dispone che gli artt. 14bis e 14ter OAI sono
applicabili per analogia.
Giusta l'art. 14bis cpv. 1 OAI, il Dipartimento stabilisce in un'ordinanza
i mezzi ausiliari ai quali si applicano gli strumenti di cui all'articolo 21quater
capoverso 1 lettere a–c LAI.
L'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione
per la vecchiaia (OMAV) definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione
di mezzi ausiliari conformemente all'art. 43ter LAVS (art. 1 OMAV).
Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAV, i beneficiari di una rendita di
vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per
adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l'ambiente
o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella
lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata
delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.
Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l'assicurazione
paga un contributo alle spese del 75% del prezzo netto (art. 2 cpv. 2 OMAV).
In virtù dell'art. 4 OMAV, i beneficiari di una rendita di
vecchiaia domiciliati in Svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi
per le spese ai sensi degli artt. 21 e 21bis LAI nel momento in cui nasce il
diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura
fintanto che le condizioni determinanti sono adempiute e salvo disposizioni
contrarie della presente ordinanza.
Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell'assicurazione
per l'invalidità sono applicabili per analogia.
2.2. Secondo la cifra 5.57 dell'allegato
OMAV, avente per oggetto, quali mezzi ausiliari per il cranio e la faccia, gli
apparecchi acustici, la condizione per il rimborso è che l'assicurato/a soffra
di una grave ipoacusia e che la posa di un tale apparecchio permetta di
migliorare notevolmente la sua acutezza uditiva e di facilitare
considerevolmente i contatti con il suo ambiente.
L'assicurato/a ha diritto al rimborso forfettario di uno o due
apparecchi acustici al massimo ogni cinque anni; la sostituzione dell'apparecchio
prima del termine è possibile se resa necessaria da una modifica sostanziale
dell'acutezza uditiva. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da
specialisti.
Il forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell'assicurazione
invalidità secondo il numero 5.07 dell'allegato dell'ordinanza del DFI del 29
novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per
l'invalidità (OMAI). Il diritto si limita alla protesizzazione con apparecchi
acustici; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da
parte dell'assicurazione.
Il forfait è versato unicamente per apparecchi acustici che
rispondono ai requisiti dell'assicurazione.
Esso è versato dietro presentazione dell'importo totale della
fattura e dei relativi documenti giustificativi.
La cifra 5.07 dell'allegato OMAI, avente per oggetto, quali mezzi
ausiliari per il cranio e la testa, gli apparecchi acustici in caso d'ipoacusia,
prevede un rimborso se, grazie a questo apparecchio, l'acutezza uditiva può
essere migliorata considerevolmente e l'assicurato può comunicare più
facilmente con l'ambiente circostante. L'assicurato ha diritto a un rimborso
forfettario che può richiedere al massimo ogni 6 anni, a meno che una modifica
sostanziale dell'acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell'apparecchio
prima del termine. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da
specialisti.
Il forfait ammonta a 840 franchi per la protesizzazione con
apparecchi monoauricolari e a 1650 per la protesizzazione con apparecchi
biauricolari, escluse le spese per le riparazioni e le batterie.
Il forfait annuo per le batterie ammonta a 40 franchi per gli apparecchi
monoauricolari e a 80 per gli apparecchi biauricolari.
Il forfait per le riparazioni da parte del fabbricante ammonta a
200 franchi per danni elettronici e a 130 per tutti gli altri danni.
Entrambi gli importi forfettari sono concessi al più presto a
partire dal secondo anno d'uso dell'apparecchio.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce un
elenco degli apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell'assicurazione
e per i quali è ammesso il versamento di un forfait.
Per l'acquisto e la riparazione degli apparecchi acustici, gli
importi forfettari sono versati dietro presentazione dell'importo totale della
fattura e dei relativi documenti giustificativi.
2.3. La Circolare sulla consegna
di mezzi ausiliari nell'assicurazione invalidità (CMAI), edita dall'UFAS,
valida dal 1° gennaio 2013, stato 1° gennaio 2019, prevede al capitolo
"5.07 OMAI Apparecchi acustici in caso d'ipoacusia" che l'UFAS
allestisce un elenco degli apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell'assicurazione
e per i quali è ammesso il versamento di un forfait.
Giusta il N. 2037 CMAI, la protesizzazione con apparecchi acustici
deve essere raccomandata da un medico specialista riconosciuto dall'AI. Una
tale perizia è obbligatoria per tutti gli assicurati che richiedono la
fornitura di un apparecchio. Le direttive vigenti per i medici specialisti ORL
sono pubblicate sul sito www.orl-hno.ch.
Secondo il N. 2038 CMAI, il rimborso di un forfait per una
protesizzazione con apparecchi biauricolari è possibile solo su indicazione
audiologica del medico specialista e a condizione che l'apparecchio
biauricolare porti a un miglioramento considerevole della situazione uditiva.
Per le protesizzazioni con apparecchi CROS è rimborsato l'importo forfettario
per gli apparecchi biauricolari.
Per il N. 2039 CMAI, se l'assicurato non ha diritto al rimborso
Considerandi
forfettario, in quanto il disturbo dell'udito accertato dal medico specialista
ORL non raggiunge la soglia definita nelle direttive per i medici specialisti
ORL, bisogna emanare una decisione in tal senso. Se invece il risultato della
perizia è positivo, bisogna emanare una garanzia di copertura delle spese.
L'AI versa un nuovo importo forfettario prima della scadenza dei
sei anni solo se il peggioramento dell'acutezza uditiva raggiunge la
percentuale definita al punto 4.2 delle direttive per i medici specialisti ORL.
La perizia ORL necessaria per questa constatazione può essere finanziata dall'AI.
In caso di perdita di un apparecchio acustico prima del termine di sei anni, l'AI
non finanzia alcuna prestazione (N. 2046 CMAI).
Le "Directives à l'intention des
médecins-experts ORL pour l'examen de la prise en charge d'appareils auditifs
par les assurances sociales (AI et AVS) Valables depuis le 1.7.2011, révisées
le 1.7.2018, élaborées par la Commission d'audiologie et d'expertises de la
Société suisse d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale (SSORL)
sur mandat de l'OFAS", edite in francese e in tedesco all'indirizzo https://www.orl-hno.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Domaine_des_membres/Commissions/Commission_d_audiologie_et_d_expertises/Informations/Informations/ORL-Richtlinien_2018_f_korrigiert_TARMED.pdf, prevedono nel caso di perizia per adulti (capitolo 4) che:
" 4.1.1.
Remboursements par l'AI et l'AVS
L'AI peut contribuer par un montant forfaitaire à
la remise d'appareils auditifs lorsque la perte auditive binaurale totale est d'au
moins 20%. L'AVS peut contribuer par un montant forfaitaire à la remise d'appareils
auditifs lorsque la perte auditive binaurale totale est d'au moins 35%.
La perte auditive binaurale totale est calculée à
partir des audiogrammes tonal et vocal.
(…)
4.2
Renouvellement anticipé
Un renouvellement anticipé de l'appareillage peut
être demandé à l'assurance sociale lorsque la perte auditive totale a augmenté
de plus de 15 points. Les personnes gravement handicapées de l'ouïe (au moins
60% de perte auditive totale selon la dernière expertise) peuvent demander un renouvellement
anticipé de leur appareillage lorsque la perte auditive totale a augmenté de
plus de 10 points. Dans le rapport d'expertise, on expliquera brièvement en
quoi le système auditif utilisé n'est plus adapté à la nouvelle capacité
auditive.
4.3
Renouvellement normal après six ans (AI)
ou cinq ans (AVS) Pour les patients ayant déjà fait
l'objet d'une évaluation dans le nouveau système forfaitaire, une nouvelle
expertise par un médecin-expert ORL reconnu est requise.
4.4
Expertise pour les cas de rigueur
Le droit à la prise en charge dans les cas de
rigueur est évalué au moyen d'une expertise audiologique effectuée dans une
clinique comportant un département d'audiologie. Ce type d'expertise n'est pas
concerné par les présentes directives.".
2.4
La
cifra 5.07.2* dell'allegato OMAI disciplina i casi di rigore, ossia i casi in
cui possono essere versati forfait superiori all'importo previsto alla cifra
5.07, precisando a tale scopo che l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali definisce in quali casi possono essere versati forfait superiori all'importo
previsto al N. 5.07 per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e
biauricolari.
La Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione
invalidità (CMAI) prevede infatti:
" 5.07.2*
OMAI Regolamentazione dei casi di rigore
L'UFAS definisce in quali casi possono essere versati forfait
superiori all'importo previsto al n. 5.07 OMAI per la protesizzazione con
apparecchi monoauricolari e biauricolari.
2052* Gli assicurati hanno diritto a una protesizzazione semplice
e adeguata, non a quella migliore. Il rimborso del forfait corrisponde a una
prestazione pecuniaria definita; nel singolo caso i costi effettivi possono essere
più elevati o più bassi.
2053* La regolamentazione per i casi di rigore può essere
applicata solo se i costi della protesizzazione superano in maniera
inaccettabile quelli di una protesizzazione normale, semplice e adeguata. La
condizione è che l'assicurato eserciti un'attività lucrativa, svolga le proprie
mansioni consuete o segua una formazione (sentenza del TF 9C_114/2018 del 19
luglio 2018). Se è riconosciuto un caso di rigore, i costi supplementari dovuti
all'invalidità eccedenti l'importo forfettario vengono assunti dall'AI, a
condizione che siano rispettati i principi di semplicità e adeguatezza. L'esame
dell'adempimento delle condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore
deve essere richiesto dall'assicurato all'ufficio AI. L'esame è effettuato
dalle seguenti cliniche specializzate in otorinolaringoiatria:
(…).
2054* Prima di poter fissare un appuntamento per un esame con l'assicurato,
le cliniche otorinolaringoiatriche summenzionate devono inoltrare all'ufficio
AI i seguenti documenti:
– richiesta con
una motivazione dettagliata dei problemi concernenti l'adattamento dell'apparecchio
acustico;
– rapporto del
fornitore dell'apparecchio acustico con una descrizione dettagliata dei
problemi rilevati (nessun rapporto standardizzato);
– diario
compilato dall'assicurato (modulo disponibile sul sito www.ahv-iv.ch).
L'ufficio AI deve informare l'assicurato in modo adeguato circa i
documenti da inoltrare e l'importo massimo prevedibile per il rimborso dei
costi. Se sulla base di questi documenti si possono prevedere con ogni
probabilità problemi considerevoli per la protesizzazione con apparecchi
acustici, l'ufficio AI deve affidare un mandato di accertamento alla clinica
otorinolaringoiatrica più vicina, la quale prende contatto con l'assicurato per
fissare l'appuntamento. Fatto ciò, l'ufficio AI invia alla clinica una copia di
tutti i documenti pertinenti (motivazione dell'assicurato, prima perizia con
audiogrammi, diario, rapporto del fornitore e, se del caso, altri documenti di
rilievo).
2055* Una volta concluso l'esame, la clinica formula una raccomandazione
all'attenzione dell'ufficio AI. La clinica può fatturare le spese all'ufficio
AI secondo TARMED.
2056* Per un'assunzione dei costi è necessario che la clinica
otorinolaringoiatrica incaricata dell'esame sia favorevole all'applicazione
della regolamentazione per i casi di rigore (sentenza del TF 9C_114/2018 del 19
luglio 2018). Infine l'ufficio AI decide se assumere o meno i costi
supplementari o se respingere la richiesta dell'assicurato.
2057* Se l'ufficio AI accoglie la richiesta di copertura dei costi
per un caso di rigore, l'assicurato procede alla protesizzazione con apparecchi
acustici adeguati presso il fornitore e fattura in seguito all'ufficio AI il
forfait corrispondente e i costi eccedenti mediante il modulo di fatturazione per
la fornitura di apparecchi acustici, allegandovi le fatture originali con i
costi totali. (…)”.
Cfr. pure "Importi forfettari dell'AI per apparecchi acustici
- Informativa per persone affette da disturbi dell'udito", stato maggio
2018.
(https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/iv/grundlagen-gesetze/le-prestazioni-dellassicurazione-invalidita/rimborso-forfettario-per-gli-apparecchi-acustici.html),
dove in merito alle disposizioni speciali per i casi di rigore figura che “nei rari casi in cui l'apparecchio acustico deve
rispondere a esigenze molto specifiche, l'AI prevede una regolamentazione per i
casi di rigore. La concessione della copertura dei costi supplementari è
subordinata a criteri severi. Per maggiori informazioni sulle altre condizioni
e la documentazione richiesta siete pregati di rivolgervi all'ufficio AI”
(pag. 3).
2.5
Con STF 9C_114/2018 del 19
luglio 2018, nella composizione a 5 giudici, pubblicata in SVR 2019 Nr. 5 pag.
15, il Tribunale federale, circa l'applicazione dell'art. 21 LAI, dell'art. 2
OMAI e della cifra 5.07 allegato all'OMAI, ha stabilito che presupposto per l'assunzione
dei costi in presenza di un preteso caso di rigore è che la clinica ORL
esaminatrice sostenga l'esistenza di un caso di rigore (cfr. consid. 4.1), ciò
che serve per un'applicazione conforme della legge (consid. 4.2.1).
Determinante per il diritto alla consegna di un apparecchio acustico secondo la
regolamentazione del caso di rigore è dunque la valutazione della clinica ORL
esaminatrice (consid. 4.3).
L'Alta Corte ha stabilito che i marginali 2053*, 2055* e 2056*
servono a garantire un'applicazione conforme della legge e ha ritenuto che la
clausola del caso di rigore è conforme alla legge (cfr. consid. 4.1).
Nella STF 9C_316/2019 del 7 ottobre 2019 il Tribunale federale si
è pronunciato sul caso di un'assicurata, nata nel 1963, che nel 2015 ha
ottenuto il forfait di Fr. 1'650.- per due apparecchi acustici e che nel
febbraio 2018 ha chiesto un aiuto per i costi di manutenzione. L'Ufficio AI gli
ha risposto che un contributo anticipato può essere versato solo se la perdita
totale dell'udito è aumentata di oltre 15 punti percentuali, ciò non era il
caso. I criteri per i casi di rigore sarebbero stati soddisfatti; tuttavia, il
regolamento sui casi di rigore si applica solo se sono soddisfatti i criteri
per l'importo forfettario per gli apparecchi acustici.
Il Tribunale cantonale ha stabilito che non era contestato che la
percentuale di perdita dell'udito definita nelle Direttive per periti ORL per
un pagamento anticipato della somma forfettaria non era soddisfatta prima che erano
trascorsi sei anni. Tuttavia, a suo dire ciò che è decisivo è come il danno
alla salute influisce sulla specifica situazione professionale. Una fornitura anticipata
di apparecchi acustici potrebbe quindi essere indicata anche se non fossero
cambiate le capacità uditive, ma i requisiti nel settore di attività. Il medico
specialista ha confermato che i precedenti apparecchi acustici nell'attuale
luogo di lavoro dell'assicurata con telefonate erano inadeguati, ciò che rendeva
impossibile esercitare la sua professione o almeno la rendevano molto più difficile.
D'avviso del perito si trattava di un caso di rigore, ma poiché fino a quel
momento la domanda non era stata esaminata da una clinica ORL specializzata,
per i giudici cantonali gli atti andavano rinviati all'amministrazione per
esaminare se erano dati i presupposti di un caso di rigore (cfr. consid. 3.1).
Con STF 9C_114/2018 del 19 luglio 2018 il Tribunale federale, in
merito ai criteri del caso di rigore, ha spiegato che il regolamento che l'UFAS
ha adottato ai N. 2053 *, 2055 * e 2056 * serve per un'applicazione conforme
alla legge e ha ritenuto conforme al diritto il regolamento sui casi di rigore.
Allo stesso modo, le direttive amministrative applicabili in specie (N. 2048 CMAI;
punto 4.2 delle Direttive dell'UFAS per i medici periti ORL per l'esame della
presa a carico di apparecchi acustici da parte dell'assicurazione sociale AI e
AVS) relative al pagamento anticipato dell'importo forfettario prima di sei
anni hanno quale scopo la parità di trattamento degli assicurati. Anche per
quanto riguarda il pagamento anticipato dell'importo forfettario devono essere
presi in considerazione i criteri audiologici, vale a dire un aumento della
perdita complessiva dell'udito di almeno 15 punti percentuali stabilita dalla
clinica ORL esaminatrice. Si tratta qui di un criterio oggettivo, misurabile
audiologicamente, che può essere ammesso.
In quale misura le direttive amministrative basate sul grado di
perdita dell'udito della persona assicurata dovrebbero violare il diritto
federale, in particolare il diritto ai mezzi ausiliari dell'assicurazione
invalidità, l'autorità di prima istanza non l'ha spiegato. Non è neppure
ravvisabile un'illegalità (cfr. consid. 4.1).
Pertanto, poiché secondo le conclusioni dell'autorità di prima
istanza l'aumento della perdita dell'udito globale dell'assicurata è inferiore
a 15 punti percentuali, non viene considerato un pagamento anticipato dell'importo
forfettario. Le spiegazioni rese dall'assicurata nella presa di posizione non
cambiano nulla. In particolare, gli argomenti relativi alla situazione sul suo posto
di lavoro sono irrilevanti perché, in virtù del principio di parità di
trattamento, determinanti sono i parametri audiologici, la cui applicazione,
contrariamente alle affermazioni dell'assicurata, non può essere qualificata
come arbitraria (cfr. consid. 4.3).
Il Tribunale federale ha quindi accolto il ricorso, annullato la
sentenza cantonale e confermato la decisione dell'Ufficio AI.
L'Alta Corte il 15 ottobre 2019 (STF 9C_506/2019) ha respinto il
ricorso di un assicurato contro una decisione del Tribunale delle assicurazioni
del Canton Zurigo che aveva confermato il rifiuto da parte dell'Ufficio AI di
assumersi i maggiori costi di un apparecchio auditivo oltre al forfait di Fr. 1'650.
Sottoposto il caso ad una clinica specializzata, l'Ufficio AI ha rifiutato il
rimborso, poiché i presupposti per una presa a carico secondo un caso di rigore
non erano dati.
2.6
Occorre da ultimo rilevare
che la lettera circolare AI n. 304 del 23 dicembre 2011 (mezzi ausiliari –
apparecchi acustici) e la lettera circolare AI n. 342 del 14 dicembre 2015 (mezzi
ausiliari; OMAI 5.07, 15.02, 15.05), citate nella STF 9C_114/2018 del 19 luglio
2018, consid. 2, pubblicata in SVR 2019 Nr. 5 pag. 15 e nella STF 9C_506/2019
del 15 ottobre 2019, consid. 2, definiscono le condizioni di rimborso
forfettario dell'AI per la protesizzazione con apparecchi acustici e la
regolamentazione dei casi di rigore.
In particolare, la lettera circolare AI n. 342 si riferisce anche
alle protesizzazioni con apparecchi acustici CROS per gli adulti:
" La
necessità di una protesizzazione con apparecchi acustici CROS (soglia uditiva
asimmetrica) può costituire un criterio per i casi di rigore.
Attualmente, se non sono adempiute le condizioni per l'applicazione
della regolamentazione dei casi di rigore, in caso di protesizzazione con
apparecchi acustici CROS per gli adulti l'AI rimborsa solo l'importo
forfettario previsto per gli apparecchi monoauricolari, quando per i minorenni,
viene già rimborsato l'importo massimo fissato per gli apparecchi biauricolari.
In considerazione dell'odierna tecnologia radio (per la
protesizzazione CROS vengono indossati due apparecchi acustici integrali, di
cui uno senza funzione altoparlante), appare opportuno finanziare allo stesso
modo tutti i casi di protesizzazione con apparecchi acustici CROS. Questa
disposizione entra in vigore da subito e per tutte le richieste che non sono
ancora state valutate in via definitiva.
Della modifica beneficeranno in particolare le persone senza
attività lucrativa che non adempiono le condizioni per l'applicazione della
regolamentazione dei casi di rigore. Per le persone con un'attività lucrativa
che soddisfano i criteri per i casi di rigore possono tuttora essere rimborsate
le spese supplementari dovute all'invalidità (secondo il principio della
semplicità, dell'adeguatezza e dell'economia).
Il N. 2039 della CMAI è modificato di conseguenza con effetto dal
1° gennaio 2016.".
2.7
Nel caso in esame, nella
perizia medica iniziale effettuata il 14 agosto 2019 (doc. 38) il dr. med. __________,
specialista FMH in otorinolaringoiatria, specialista in chirurgia
cervico-facciale, ha stabilito alla domanda n. 2 che la perdita uditiva
audiogramma tonale era dell'89,8% a destra e del 100% a sinistra; la perdita
uditiva audiogramma vocale era del 100% a destra e del 100% a sinistra.
La perdita uditiva complessiva era del 97,45% (domanda n. 2.1).
L'assicurato necessitava perciò di una fornitura bilaterale Cros o
Bi-Cros (domanda n. 3).
Alla domanda n. 6 sulla "Nuova
fornitura prima del termine di scadenza" l'esperto ha indicato
che "l'incremento della perdita uditiva
globale in punti percentuali" era, a sinistra, dell'8,15%.
Alla successiva domanda riferita "Solo per persone con almeno 60% di perdita uditiva complessiva rispetto
all'ultima perizia medica", lo specialista ha quindi risposto
negativamente a "L'aumento della perdita
uditiva complessiva ammonta >10 punti percentuali".
Accanto al "No"
egli ha posto un asterisco e al punto 7 seguente riguardante l'anamnesi
sommaria e l'esame dell'orecchio ha precisato "Brusco peggioramento orecchio sinistro ora cofotico!".
Il dr. med. __________ ha confermato anche nel suo scritto del 26
novembre 2019 (doc. A4) che il peggioramento uditivo del ricorrente è stato
dell'8,15%.
Pertanto, a suo dire si doveva considerare il nuovo concetto
protesico degli apparecchi acustici con sistema Cros.
Nell'attestato medico del 28 gennaio 2020 (doc. V/1) il perito ha
evidenziato che la situazione è peggiorata per entrambe le orecchie dell'assicurato
rispetto alla perizia del 2016 e che il sistema Bi-Cros, che permette di
recuperare la sensazione di stereofonia trattandosi di due apparecchi acustici
comunicanti fra di loro, è "anche una
delle soluzioni previste dai casi di rigore.".
2.8
Nell'evenienza concreta non è
tuttavia necessario verificare se la situazione del ricorrente rientri fra i
casi di rigore disciplinati dalla cifra 5.07.2* dell'allegato all'OMAI secondo
le condizioni definite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ai NN.
2052.
segg. CMAI.
Ricordato che per le protesizzazioni con apparecchi CROS è
rimborsato l'importo forfettario per gli apparecchi biauricolari (N. 2039 CMAI
e lettera circolare N. 342 del 14 dicembre 2015) e che il Tribunale federale ha
chiaramente recentemente stabilito che se l'aumento complessivo della perdita
dell'udito è inferiore al 15% previsto dalle Direttive dei periti ORL - nel
caso concreto, secondo il punto 4.2 la perdita uditiva totale deve essere
aumentata di più di 10 punti percentuali trattandosi di una persona la cui perdita
dell'udito totale è di almeno il 60% -, viene di conseguenza a mancare già d'acchito
un presupposto oggettivo per riconoscere il rimborso dei costi dell'apparecchio
acustico prima dello scadere dei 6 anni previsti dalle direttive.
Le citate direttive sul pagamento anticipato dell'importo
forfettario hanno infatti quale scopo l'uguaglianza di trattamento degli
assicurati e il criterio numerico della perdita globale dell'udito che deve
essere attestata da una clinica specializzata ORL è un criterio audiologico
misurabile e quindi oggettivo.
Ritenuto che nell'evenienza concreta il perito ha certificato un
aumento della perdita uditiva complessiva dell'8,15%, trattandosi di una
percentuale inferiore a quella del 10% stabilita dalle Direttive per i periti ORL
elaborate dalla Commissione di audiologia e delle perizie della SSORL su
mandato dell'UFAS, è pertanto escluso il pagamento anticipato dell'importo
forfettario (STF 9C_316/2019 del 7 ottobre 2019 consid. 4.3).
La decisione della Cassa cantonale di compensazione deve di
conseguenza essere confermata e il ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti