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Decisione

30.2019.37

Affiliazione quale persona senza attività lucrativa. Separazione dal marito. L'impegno del marito a pagare i contributi non consente alla ricorrente di ottenere l'annullamento della decisione con cui

6 marzo 2020Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai

sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è

noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454;

Pratique VSI 1994 pag. 207);

· che, per sostanza ai fini dell’art. 28

OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà

dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94;

Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure

parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia

il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag.

437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i

beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153);

· che, ciò nondimeno, computabile è

unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere

detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.

228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS);

· che il contributo delle persone che non

esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione

(art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono calcolati sul reddito effettivo

conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza

al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS). Le autorità fiscali cantonali

stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base

alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3

OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione

(Käser, op. cit., pag. 231, N.

10.34). La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe

alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle

autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS);

· che gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai

lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo

dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS);

· che, nel caso in esame, la Cassa

cantonale di compensazione ha stabilito i contributi di RI 1 quale persona

senza attività, separatasi dal marito in quel periodo;

· che i redditi ritenuti dall’UT sono stati

ripresi dalla Cassa e qualificati quali reddito d’altra fonte e non reddito

soggetto a contribuzione per le ragioni indicate dall’amministrazione e non

contestate dalla ricorrente. Tali motivazioni sono corrette e da condividere;

Considerandi

· che i redditi invece ritenuti nella

tassazione della signora RI 1 (datata 1° novembre 2017) sono riferiti al

reddito di titoli e capitali, alimenti per i figli minorenni (che non fanno

parte del reddito percepito sotto forma di rendita) e gli alimenti;

· che la Cassa ha indicato di avere,

circostanza questa non contestata dall’assicurata ricorrente e comprovata dagli

atti fiscali acquisiti, determinato la base di calcolo in base alla metà del

reddito dei coniugi e metà della sostanza;

· che l’amministrazione ha indicato di

avere “utilizzato quale reddito conseguito in forma di rendita metà del

reddito da attività dipendente del Sig. __________ esposto nella sua tassazione

d’ufficio 2014 (in mancanza di evidenze che tale salario fosse stato considerato

un salario dipendente assoggettato ai normali contributi di legge). Mentre alla

luce dei debiti privati del sig. __________, la sostanza calcolata era di fr.

0.

-. La Cassa fa osservare che per l’anno contributivo 2014, anche il sig. __________

è stato considerato quale persona non attiva e sulle stesse basi di calcolo

della ricorrente, gli è stata intimata la decisione di fissazione dei

contributi personale AVS.” (doc. XIV pag. 2);

· che in effetti, come l’istruttoria ha

permesso di stabilire, la tassazione 2014 di __________ è stata stabilita

mediante decisione del 5 ottobre 2016, allestita d’ufficio da parte dell’UT di __________

in assenza di una dichiarazione fiscale;

· che, come ha ricordato la Cassa, essa ha

accertato che, nonostante la qualifica del reddito da parte dell’UT, quale

provento da attività lucrativa dipendente, non risulta il versamento di salario

determinante dipendente registrato nel conto individuale di __________ presso

la Cassa o altre casse di compensazione. Per tale motivo la Cassa cantonale di

compensazione non ha proceduto all’esonero della ricorrente in base all’art. 3

cpv. 3 lett. a) LAVS;

· che a fondamento della determinazione

dell’importo la Cassa ha correttamente considerato gli importi delle tassazioni

2014.

dei signori __________;

· che la determinazione dell’importo

stabilito per la qui ricorrente è quindi corretto (così come specificatamente

calcolato in sede di decisione su opposizione, doc. B11 e ripreso in sede di

motivazione nelle considerazioni che precedono);

· che responsabile del pagamento del

contributo è l’assicurato. Anche se il marito della ricorrente (oggi ex marito)

si è assunto l’impegno di pagare il contributo della ricorrente, ciò non muta

che per l’assicurazione sociale debitore del contributo è, e rimane,

l’assicurato che non esercita attività lucrativa. L’assunzione, quale impegno

preso in sede di separazione o privata, di assumersi l’onere del pagamento da

parte del marito, o da parte anche di terza persona, non muta il rapporto tra

assicuratore sociale e assicurato trattandosi di questione interna (in questo

caso) alla coppia;

· che, da quanto precede, discende che il

ricorso va respinto. Il contributo 2014 di RI 1 è stato determinato in maniera

corretta da parte dell’amministrazione e la qui ricorrente è responsabile del

suo pagamento nei confronti della Cassa, questo nonostante l’impegno assunto

dal signor __________ di onorare tale debito della ex moglie. Non si

percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 30 dicembre 2019 formulato da RI 1, __________, contro la decisione

resa su opposizione il 18 dicembre 2019 da parte della Cassa cantonale di

compensazione, è respinto.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti