30.2019.37
Affiliazione quale persona senza attività lucrativa. Separazione dal marito. L'impegno del marito a pagare i contributi non consente alla ricorrente di ottenere l'annullamento della decisione con cui la Cassa stabilisce gli stessi
6 marzo 2020Italiano16 min
i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2019.37
IR/sc
Lugano
6
marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 dicembre 2019 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei
contributi,
6501 Bellinzona
in materia di contributi AVS
considerato in fatto
· che RI 1, separata da __________, è stata
affiliata alla Cassa cantonale di compensazione quale persona senza attività
lucrativa;
· che il 28 settembre 2017, con riferimento
all’anno di contribuzione 2014, le sono state chieste informazioni per la
fissazione dei contributi (doc. 27);
· che RI 1 ha dato seguito all’invito con
trasmissione di documentazione pervenuta alla Cassa il 19 ottobre 2017 (doc.
26);
· che il 20 ottobre 2017 la Cassa cantonale
di compensazione ha fissato l’importo dei contributi dovuti e gli interessi
maturati sugli stessi (doc. 25);
·
che i contributi 2014 sono stati fissati in CHF 4'151,90 (doc.
25);
· che l’assicurata si è opposta alle
decisioni l’8 novembre 2017 (doc. 22);
· che la Cassa ha operato le verifiche imposte
dal caso;
· che il 18 dicembre 2019 la Cassa cantonale
di compensazione ha emanato la decisione su opposizione con cui ha respinto
l’opposizione;
· che l’amministrazione ha rilevato come
"
… Nel caso di specie, i contributi dell’opponente sono stati
stabiliti, provvisoriamente, in base ai dati forniti dall’Autorità
fiscale (tassazione d’ufficio, definitiva e cresciuta in giudicato, che sono
vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
(…).
Il competente Ufficio di tassazione
ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione
fiscale 2014 è definitiva e cresciuta in giudicato.
(…).
Successivamente sono stati eseguiti
ulteriori accertamenti ed è emerso che sull’estratto del conto individuale del
signor __________, non figurano effettivamente salari notificati dai rispettivi
datori di lavoro; motivo per cui, onde evitare lacune contributive e successive
riduzioni della futura rendita AVS, la Cassa comunica all’opponente che la
decisione provvisoria, diventa definitiva (art. 16 LAVS) e che la stessa viene
rettificata, prendendo in considerazione come reddito sotto forma di rendita
CHF 85'000.- (CHF 170'000.- : 2 salario del signor __________ esposto
fiscalmente) e come sostanza netta CHF 407'655 (CHF 815'310.- : 2 Sostanza
esposta fiscalmente della signora RI 1), come segue:
Basi
di calcolo
Sostanza
netta compressiva in Svizzera e all’estero al 31.12.2014 Fr. 407'655.00
Reddito
in forma di rendite relativo al periodo 01.01.2014–31.12.2014
Fr.
85'000.00 moltiplicato per 20.0 Fr.
1'700'000.00
Sostanza
determinante per l’AVS Fr.2'100'000.00
Fissazione
dei contributi per l’anno 2014
Contributi
dovuti per il periodo 01.01.2014-31.12.2014 Fr.
4'583.50
Contributi
personali AVS Fr.
4'583.50
Contributi
assegni familiari (PSAL) (20.000%) Fr.
916.70
Contributi
assegni familiari integrativi (PSAL) (0.150%) Fr.
6.90
Spese
amministrative (2.000% del premio AVS) Fr.
91.65
Totale Fr.
5'598.75”
· che mediante ricorso del 7 gennaio 2020 RI
1 contesta di doversi fare carico dei contributi siccome non a conoscenza del
reddito del marito __________ e comunque per il fatto che il signor __________
si è impegnato a pagare i suddetti contributi;
· che la ricorrente evidenzia come oltre ai
contributi le sono stati domandati gli interessi moratori ed osserva che “il
25 settembre 2019, abbiamo firmato ... una convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio nella quale viene specificato … che … il sig. __________
si impegna a liberare la moglie (RI 1) dai debiti nei confronti della Cassa cantonale
di compensazione AVS/AI/IPG”;
· che la ricorrente osserva ancora come “…
l’importo indicato nella citata convenzione si riferisce alla prima decisione
indicata dalla Cassa cantonale di compensazione. Tale cifra deve essere
adeguata secondo la nuova decisione della Cassa cantonale di compensazione. Il
19 dicembre 2019, siamo stati convocati dal Sig. __________, pretore di __________,
per l’omologazione della convenzione da noi sottoscritta …”;
· che nelle sue conclusioni RI 1 chiede che
“sia il sig. __________ a dover rispondere per il totale delle spese inclusi
gli oneri ad esse derivati”;
· che la Cassa cantonale di compensazione
si è opposto all’accoglimento del gravame con osservazioni del 30 gennaio 2020
(doc. V) rilevando come:
" (…) Le
casse cantonali di compensazione sono per principio competenti per quanto
riguarda l’assoggettamento delle persone senza attività lucrativa.
(…).
Se la cassa di compensazione viene a sapere, come nel caso in
oggetto, che i contributi di una persona senza attività lucrativa non sono
considerati pagati, dà subito l’ordine di assoggettarla.
(…).
L’inizio dell’obbligo assicurativo, sancito nell’art. 3 cpv. 1
LAVS prevede che le persone che non esercitano un’attività lucrativa sono
tenute a versare i contributi dal 1° gennaio dell’anno civile il compimento
del 21° anno di età.
Solo con il pagamento dei contributi definitivi annuali dovuti,
si potrà successivamente procedere con la registrazione nel proprio conto
individuale (CI), così da evitare lacune di contribuzione al momento
dell’inoltro della futura richiesta di una rendita di vecchiaia AVS.
(…).
Poiché la richiesta della ricorrente, non verte tanto sulle
basi di calcolo del contributo dovuto, indicate nella decisione di fissazione
dei contributi dell’anno 2014 datata 18 dicembre 2019 secondo il diritto delle
assicurazioni sociali, ma verte in particolare sulla presa a carico di tale
contributo, definita in sede civile dinnanzi alla Pretura __________ tramite
l’omologazione della convenzione da loro sottoscritta il 25 settembre 2019, la
Cassa reputa che il presente ricorso debba essere respinto.
La Cassa non ha competenza nell’entrare nel merito delle
convenzioni sottoscritte il 25 settembre 2019 nella quale il sig. __________ si
impegna a liberare la moglie dall’eventuale debito nei confronti della Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
(…).
La Cassa rileva che il sig. __________, con lettera datata 16
gennaio 2020 ha confermato che provvederà lui a saldare l’importo CHF 6'181.15.
La sig.ra RI 1 ne è stata informata con lettera del 17 gennaio 2020.”;
· che il giudice delegato ha domandato
all’Ufficio di tassazione di __________, il 5 febbraio 2020, la trasmissione
della decisione di tassazione 2014 dei signori __________ e RI 1 per le
verifiche imposte dal caso, ancorché la ricorrente non abbia contestato in
quanto tale la decisione di fissazione dei contributi quale persona senza
attività lucrativa (PSAL);
· che il 10 febbraio 2020 è pervenuto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni uno scritto della ricorrente con cui la
stessa ha confermato il fatto che il signor __________ “ha effettivamente
assunto personalmente l’onere di saldare l’importo di CHF 6'181,15 in oggetto”
(doc. VIII);
· che l’UT __________ ha velocemente
trasmesso al TCA quanto richiesto (doc. IX e allegati) il 6 febbraio 2020, atti
messi a disposizione delle parti per osservazioni con lettera 10 febbraio 2020
(doc. X) del giudice delegato;
· che la signora RI 1 non ha formulato
osservazioni (doc. XII del 14 febbraio 2020) mentre la Cassa ha spiegato, con
scritto del 20 febbraio 2020, le ragioni per le quali – nonostante la decisione
di tassazione di __________ relativa al 2014 indichi redditi provenienti da
attività “dipendente principale del contribuente” essa non ha ritenuto
tale reddito quale reddito contributivo (doc. XIV);
· che non sono state acquisite altre prove,
alla signora RI 1 è stata concessa la possibilità (il 24 febbraio 2020, doc.
XV) di esprimersi in merio allo scritto della Cassa del 20 febbraio 2020 (doc.
XIV);
in diritto
in ordine
· che, la presente vertenza, non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si
veda Ivano Ranzanici: La
possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico
del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente
giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad
4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto
simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per
l’importanza del caso rispettiva-mente per i precedenti esistenti, a quella che
ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito
op-posto. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nel-la STF
1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la
sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio
criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.);
· che, nel caso in esame, il tema sottoposto
all’esame e al giudizio di questa Corte è la semplice determinazione del
contributo AVS per una persona senza attività lucrativa, determinato in base al
reddito del consorte, e quello relativo alla responsabilità del pagamento dello
stesso. Occorre cioè stabilire se un accordo di pagamento tra privati sia in
qualche modo opponibile alla Cassa. Il tema non è nuovo, è stato oggetto di
giurisprudenza federale, motivo per cui la presente decisione può essere
emanata monocraticamente;
nel
merito
· che la signora RI 1 non contesta né
l’importo, né la modalità con cui sono stati determinati i contributi, a suo
carico, quale PSAL per l’anno 2014;
· che gli assicurati che non esercitano
un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali
così come prevede l’art. 10 cpv. 1 LAVS. Il contributo AVS è dunque pagato
"secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi
assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul
reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che
corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990
pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350);
· che il TF ha costantemente interpretato
la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in
senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di
importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla
riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita
in senso stretto, né di un reddito determinante. La giurisprudenza dell’allora
TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite
d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità
giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del
secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un
assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184),
le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni
obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate
dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri
d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di
invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le
rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del
coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204). Al contrario, non
rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite
dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC
1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82). Va
poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto
forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che
Fatti
i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai
sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è
noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454;
Pratique VSI 1994 pag. 207);
· che, per sostanza ai fini dell’art. 28
OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà
dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94;
Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure
parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia
il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag.
437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i
beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153);
· che, ciò nondimeno, computabile è
unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere
detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.
228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS);
· che il contributo delle persone che non
esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione
(art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono calcolati sul reddito effettivo
conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza
al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS). Le autorità fiscali cantonali
stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base
alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3
OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione
(Käser, op. cit., pag. 231, N.
10.34). La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe
alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle
autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS);
· che gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai
lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo
dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS);
· che, nel caso in esame, la Cassa
cantonale di compensazione ha stabilito i contributi di RI 1 quale persona
senza attività, separatasi dal marito in quel periodo;
· che i redditi ritenuti dall’UT sono stati
ripresi dalla Cassa e qualificati quali reddito d’altra fonte e non reddito
soggetto a contribuzione per le ragioni indicate dall’amministrazione e non
contestate dalla ricorrente. Tali motivazioni sono corrette e da condividere;
Considerandi
· che i redditi invece ritenuti nella
tassazione della signora RI 1 (datata 1° novembre 2017) sono riferiti al
reddito di titoli e capitali, alimenti per i figli minorenni (che non fanno
parte del reddito percepito sotto forma di rendita) e gli alimenti;
· che la Cassa ha indicato di avere,
circostanza questa non contestata dall’assicurata ricorrente e comprovata dagli
atti fiscali acquisiti, determinato la base di calcolo in base alla metà del
reddito dei coniugi e metà della sostanza;
· che l’amministrazione ha indicato di
avere “utilizzato quale reddito conseguito in forma di rendita metà del
reddito da attività dipendente del Sig. __________ esposto nella sua tassazione
d’ufficio 2014 (in mancanza di evidenze che tale salario fosse stato considerato
un salario dipendente assoggettato ai normali contributi di legge). Mentre alla
luce dei debiti privati del sig. __________, la sostanza calcolata era di fr.
0.-. La Cassa fa osservare che per l’anno contributivo 2014, anche il sig. __________
è stato considerato quale persona non attiva e sulle stesse basi di calcolo
della ricorrente, gli è stata intimata la decisione di fissazione dei
contributi personale AVS.” (doc. XIV pag. 2);
· che in effetti, come l’istruttoria ha
permesso di stabilire, la tassazione 2014 di __________ è stata stabilita
mediante decisione del 5 ottobre 2016, allestita d’ufficio da parte dell’UT di __________
in assenza di una dichiarazione fiscale;
· che, come ha ricordato la Cassa, essa ha
accertato che, nonostante la qualifica del reddito da parte dell’UT, quale
provento da attività lucrativa dipendente, non risulta il versamento di salario
determinante dipendente registrato nel conto individuale di __________ presso
la Cassa o altre casse di compensazione. Per tale motivo la Cassa cantonale di
compensazione non ha proceduto all’esonero della ricorrente in base all’art. 3
cpv. 3 lett. a) LAVS;
· che a fondamento della determinazione
dell’importo la Cassa ha correttamente considerato gli importi delle tassazioni
2014.
dei signori __________;
· che la determinazione dell’importo
stabilito per la qui ricorrente è quindi corretto (così come specificatamente
calcolato in sede di decisione su opposizione, doc. B11 e ripreso in sede di
motivazione nelle considerazioni che precedono);
· che responsabile del pagamento del
contributo è l’assicurato. Anche se il marito della ricorrente (oggi ex marito)
si è assunto l’impegno di pagare il contributo della ricorrente, ciò non muta
che per l’assicurazione sociale debitore del contributo è, e rimane,
l’assicurato che non esercita attività lucrativa. L’assunzione, quale impegno
preso in sede di separazione o privata, di assumersi l’onere del pagamento da
parte del marito, o da parte anche di terza persona, non muta il rapporto tra
assicuratore sociale e assicurato trattandosi di questione interna (in questo
caso) alla coppia;
· che, da quanto precede, discende che il
ricorso va respinto. Il contributo 2014 di RI 1 è stato determinato in maniera
corretta da parte dell’amministrazione e la qui ricorrente è responsabile del
suo pagamento nei confronti della Cassa, questo nonostante l’impegno assunto
dal signor __________ di onorare tale debito della ex moglie. Non si
percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso 30 dicembre 2019 formulato da RI 1, __________, contro la decisione
resa su opposizione il 18 dicembre 2019 da parte della Cassa cantonale di
compensazione, è respinto.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti