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Decisione

30.2019.37

Affiliazione quale persona senza attività lucrativa. Separazione dal marito. L'impegno del marito a pagare i contributi non consente alla ricorrente di ottenere l'annullamento della decisione con cui la Cassa stabilisce gli stessi

6 marzo 2020Italiano16 min

i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2019.37

IR/sc

Lugano

6

marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 dicembre 2019 emanata

da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei

contributi,

6501 Bellinzona

in materia di contributi AVS

considerato in fatto

· che RI 1, separata da __________, è stata

affiliata alla Cassa cantonale di compensazione quale persona senza attività

lucrativa;

· che il 28 settembre 2017, con riferimento

all’anno di contribuzione 2014, le sono state chieste informazioni per la

fissazione dei contributi (doc. 27);

· che RI 1 ha dato seguito all’invito con

trasmissione di documentazione pervenuta alla Cassa il 19 ottobre 2017 (doc.

26);

· che il 20 ottobre 2017 la Cassa cantonale

di compensazione ha fissato l’importo dei contributi dovuti e gli interessi

maturati sugli stessi (doc. 25);

·

che i contributi 2014 sono stati fissati in CHF 4'151,90 (doc.

25);

· che l’assicurata si è opposta alle

decisioni l’8 novembre 2017 (doc. 22);

· che la Cassa ha operato le verifiche imposte

dal caso;

· che il 18 dicembre 2019 la Cassa cantonale

di compensazione ha emanato la decisione su opposizione con cui ha respinto

l’opposizione;

· che l’amministrazione ha rilevato come

"

… Nel caso di specie, i contributi dell’opponente sono stati

stabiliti, provvisoriamente, in base ai dati forniti dall’Autorità

fiscale (tassazione d’ufficio, definitiva e cresciuta in giudicato, che sono

vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

(…).

Il competente Ufficio di tassazione

ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione

fiscale 2014 è definitiva e cresciuta in giudicato.

(…).

Successivamente sono stati eseguiti

ulteriori accertamenti ed è emerso che sull’estratto del conto individuale del

signor __________, non figurano effettivamente salari notificati dai rispettivi

datori di lavoro; motivo per cui, onde evitare lacune contributive e successive

riduzioni della futura rendita AVS, la Cassa comunica all’opponente che la

decisione provvisoria, diventa definitiva (art. 16 LAVS) e che la stessa viene

rettificata, prendendo in considerazione come reddito sotto forma di rendita

CHF 85'000.- (CHF 170'000.- : 2 salario del signor __________ esposto

fiscalmente) e come sostanza netta CHF 407'655 (CHF 815'310.- : 2 Sostanza

esposta fiscalmente della signora RI 1), come segue:

Basi

di calcolo

Sostanza

netta compressiva in Svizzera e all’estero al 31.12.2014 Fr. 407'655.00

Reddito

in forma di rendite relativo al periodo 01.01.2014–31.12.2014

Fr.

85'000.00 moltiplicato per 20.0 Fr.

1'700'000.00

Sostanza

determinante per l’AVS Fr.2'100'000.00

Fissazione

dei contributi per l’anno 2014

Contributi

dovuti per il periodo 01.01.2014-31.12.2014 Fr.

4'583.50

Contributi

personali AVS Fr.

4'583.50

Contributi

assegni familiari (PSAL) (20.000%) Fr.

916.70

Contributi

assegni familiari integrativi (PSAL) (0.150%) Fr.

6.90

Spese

amministrative (2.000% del premio AVS) Fr.

91.65

Totale Fr.

5'598.75”

· che mediante ricorso del 7 gennaio 2020 RI

1 contesta di doversi fare carico dei contributi siccome non a conoscenza del

reddito del marito __________ e comunque per il fatto che il signor __________

si è impegnato a pagare i suddetti contributi;

· che la ricorrente evidenzia come oltre ai

contributi le sono stati domandati gli interessi moratori ed osserva che “il

25 settembre 2019, abbiamo firmato ... una convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio nella quale viene specificato … che … il sig. __________

si impegna a liberare la moglie (RI 1) dai debiti nei confronti della Cassa cantonale

di compensazione AVS/AI/IPG”;

· che la ricorrente osserva ancora come “…

l’importo indicato nella citata convenzione si riferisce alla prima decisione

indicata dalla Cassa cantonale di compensazione. Tale cifra deve essere

adeguata secondo la nuova decisione della Cassa cantonale di compensazione. Il

19 dicembre 2019, siamo stati convocati dal Sig. __________, pretore di __________,

per l’omologazione della convenzione da noi sottoscritta …”;

· che nelle sue conclusioni RI 1 chiede che

“sia il sig. __________ a dover rispondere per il totale delle spese inclusi

gli oneri ad esse derivati”;

· che la Cassa cantonale di compensazione

si è opposto all’accoglimento del gravame con osservazioni del 30 gennaio 2020

(doc. V) rilevando come:

" (…) Le

casse cantonali di compensazione sono per principio competenti per quanto

riguarda l’assoggettamento delle persone senza attività lucrativa.

(…).

Se la cassa di compensazione viene a sapere, come nel caso in

oggetto, che i contributi di una persona senza attività lucrativa non sono

considerati pagati, dà subito l’ordine di assoggettarla.

(…).

L’inizio dell’obbligo assicurativo, sancito nell’art. 3 cpv. 1

LAVS prevede che le persone che non esercitano un’attività lucrativa sono

tenute a versare i contributi dal 1° gennaio dell’anno civile il compimento

del 21° anno di età.

Solo con il pagamento dei contributi definitivi annuali dovuti,

si potrà successivamente procedere con la registrazione nel proprio conto

individuale (CI), così da evitare lacune di contribuzione al momento

dell’inoltro della futura richiesta di una rendita di vecchiaia AVS.

(…).

Poiché la richiesta della ricorrente, non verte tanto sulle

basi di calcolo del contributo dovuto, indicate nella decisione di fissazione

dei contributi dell’anno 2014 datata 18 dicembre 2019 secondo il diritto delle

assicurazioni sociali, ma verte in particolare sulla presa a carico di tale

contributo, definita in sede civile dinnanzi alla Pretura __________ tramite

l’omologazione della convenzione da loro sottoscritta il 25 settembre 2019, la

Cassa reputa che il presente ricorso debba essere respinto.

La Cassa non ha competenza nell’entrare nel merito delle

convenzioni sottoscritte il 25 settembre 2019 nella quale il sig. __________ si

impegna a liberare la moglie dall’eventuale debito nei confronti della Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

(…).

La Cassa rileva che il sig. __________, con lettera datata 16

gennaio 2020 ha confermato che provvederà lui a saldare l’importo CHF 6'181.15.

La sig.ra RI 1 ne è stata informata con lettera del 17 gennaio 2020.”;

· che il giudice delegato ha domandato

all’Ufficio di tassazione di __________, il 5 febbraio 2020, la trasmissione

della decisione di tassazione 2014 dei signori __________ e RI 1 per le

verifiche imposte dal caso, ancorché la ricorrente non abbia contestato in

quanto tale la decisione di fissazione dei contributi quale persona senza

attività lucrativa (PSAL);

· che il 10 febbraio 2020 è pervenuto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni uno scritto della ricorrente con cui la

stessa ha confermato il fatto che il signor __________ “ha effettivamente

assunto personalmente l’onere di saldare l’importo di CHF 6'181,15 in oggetto”

(doc. VIII);

· che l’UT __________ ha velocemente

trasmesso al TCA quanto richiesto (doc. IX e allegati) il 6 febbraio 2020, atti

messi a disposizione delle parti per osservazioni con lettera 10 febbraio 2020

(doc. X) del giudice delegato;

· che la signora RI 1 non ha formulato

osservazioni (doc. XII del 14 febbraio 2020) mentre la Cassa ha spiegato, con

scritto del 20 febbraio 2020, le ragioni per le quali – nonostante la decisione

di tassazione di __________ relativa al 2014 indichi redditi provenienti da

attività “dipendente principale del contribuente” essa non ha ritenuto

tale reddito quale reddito contributivo (doc. XIV);

· che non sono state acquisite altre prove,

alla signora RI 1 è stata concessa la possibilità (il 24 febbraio 2020, doc.

XV) di esprimersi in merio allo scritto della Cassa del 20 febbraio 2020 (doc.

XIV);

in diritto

in ordine

· che, la presente vertenza, non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si

veda Ivano Ranzanici: La

possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico

del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente

giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad

4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto

simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per

l’importanza del caso rispettiva-mente per i precedenti esistenti, a quella che

ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito

op-posto. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nel-la STF

1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la

sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio

criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.);

· che, nel caso in esame, il tema sottoposto

all’esame e al giudizio di questa Corte è la semplice determinazione del

contributo AVS per una persona senza attività lucrativa, determinato in base al

reddito del consorte, e quello relativo alla responsabilità del pagamento dello

stesso. Occorre cioè stabilire se un accordo di pagamento tra privati sia in

qualche modo opponibile alla Cassa. Il tema non è nuovo, è stato oggetto di

giurisprudenza federale, motivo per cui la presente decisione può essere

emanata monocraticamente;

nel

merito

· che la signora RI 1 non contesta né

l’importo, né la modalità con cui sono stati determinati i contributi, a suo

carico, quale PSAL per l’anno 2014;

· che gli assicurati che non esercitano

un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali

così come prevede l’art. 10 cpv. 1 LAVS. Il contributo AVS è dunque pagato

"secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi

assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul

reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che

corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990

pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350);

· che il TF ha costantemente interpretato

la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in

senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di

importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla

riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita

in senso stretto, né di un reddito determinante. La giurisprudenza dell’allora

TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite

d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità

giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del

secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un

assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184),

le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni

obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate

dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri

d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di

invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le

rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del

coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204). Al contrario, non

rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite

dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC

1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82). Va

poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto

forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che

Fatti

i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai

sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è

noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454;

Pratique VSI 1994 pag. 207);

· che, per sostanza ai fini dell’art. 28

OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà

dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94;

Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure

parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia

il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag.

437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i

beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153);

· che, ciò nondimeno, computabile è

unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere

detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.

228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS);

· che il contributo delle persone che non

esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione

(art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono calcolati sul reddito effettivo

conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza

al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS). Le autorità fiscali cantonali

stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base

alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3

OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione

(Käser, op. cit., pag. 231, N.

10.34). La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe

alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle

autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS);

· che gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai

lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo

dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS);

· che, nel caso in esame, la Cassa

cantonale di compensazione ha stabilito i contributi di RI 1 quale persona

senza attività, separatasi dal marito in quel periodo;

· che i redditi ritenuti dall’UT sono stati

ripresi dalla Cassa e qualificati quali reddito d’altra fonte e non reddito

soggetto a contribuzione per le ragioni indicate dall’amministrazione e non

contestate dalla ricorrente. Tali motivazioni sono corrette e da condividere;

Considerandi

· che i redditi invece ritenuti nella

tassazione della signora RI 1 (datata 1° novembre 2017) sono riferiti al

reddito di titoli e capitali, alimenti per i figli minorenni (che non fanno

parte del reddito percepito sotto forma di rendita) e gli alimenti;

· che la Cassa ha indicato di avere,

circostanza questa non contestata dall’assicurata ricorrente e comprovata dagli

atti fiscali acquisiti, determinato la base di calcolo in base alla metà del

reddito dei coniugi e metà della sostanza;

· che l’amministrazione ha indicato di

avere “utilizzato quale reddito conseguito in forma di rendita metà del

reddito da attività dipendente del Sig. __________ esposto nella sua tassazione

d’ufficio 2014 (in mancanza di evidenze che tale salario fosse stato considerato

un salario dipendente assoggettato ai normali contributi di legge). Mentre alla

luce dei debiti privati del sig. __________, la sostanza calcolata era di fr.

0.-. La Cassa fa osservare che per l’anno contributivo 2014, anche il sig. __________

è stato considerato quale persona non attiva e sulle stesse basi di calcolo

della ricorrente, gli è stata intimata la decisione di fissazione dei

contributi personale AVS.” (doc. XIV pag. 2);

· che in effetti, come l’istruttoria ha

permesso di stabilire, la tassazione 2014 di __________ è stata stabilita

mediante decisione del 5 ottobre 2016, allestita d’ufficio da parte dell’UT di __________

in assenza di una dichiarazione fiscale;

· che, come ha ricordato la Cassa, essa ha

accertato che, nonostante la qualifica del reddito da parte dell’UT, quale

provento da attività lucrativa dipendente, non risulta il versamento di salario

determinante dipendente registrato nel conto individuale di __________ presso

la Cassa o altre casse di compensazione. Per tale motivo la Cassa cantonale di

compensazione non ha proceduto all’esonero della ricorrente in base all’art. 3

cpv. 3 lett. a) LAVS;

· che a fondamento della determinazione

dell’importo la Cassa ha correttamente considerato gli importi delle tassazioni

2014.

dei signori __________;

· che la determinazione dell’importo

stabilito per la qui ricorrente è quindi corretto (così come specificatamente

calcolato in sede di decisione su opposizione, doc. B11 e ripreso in sede di

motivazione nelle considerazioni che precedono);

· che responsabile del pagamento del

contributo è l’assicurato. Anche se il marito della ricorrente (oggi ex marito)

si è assunto l’impegno di pagare il contributo della ricorrente, ciò non muta

che per l’assicurazione sociale debitore del contributo è, e rimane,

l’assicurato che non esercita attività lucrativa. L’assunzione, quale impegno

preso in sede di separazione o privata, di assumersi l’onere del pagamento da

parte del marito, o da parte anche di terza persona, non muta il rapporto tra

assicuratore sociale e assicurato trattandosi di questione interna (in questo

caso) alla coppia;

· che, da quanto precede, discende che il

ricorso va respinto. Il contributo 2014 di RI 1 è stato determinato in maniera

corretta da parte dell’amministrazione e la qui ricorrente è responsabile del

suo pagamento nei confronti della Cassa, questo nonostante l’impegno assunto

dal signor __________ di onorare tale debito della ex moglie. Non si

percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 30 dicembre 2019 formulato da RI 1, __________, contro la decisione

resa su opposizione il 18 dicembre 2019 da parte della Cassa cantonale di

compensazione, è respinto.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti