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30.2019.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 giugno 2019Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I 26 consid. 8.1 e rispettivi rinvii).

Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di

informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente

modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto

dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non

doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre

2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato

in DTF 135 V 399).

2.4 La Cassa cantonale di

compensazione, tramite l’Istituto delle assicurazioni sociali, ossia l’autorità

competente a decidere sul diritto all'assegno per grandi invalidi, di principio

fornisce l’informazione generale ed astratta, confermato dall’art. 27 cpv. 1

LPGA, tramite la pubblicazione delle "Informazioni periodiche sull'AVS,

sull'AI, sulle PC, sugli AF, sull'AM, sull'AD, sulla LAPS e sull'Assicurazione

maternità", che offrono un riassunto delle norme e dei concetti principali

e danno spiegazioni sulle singole tematiche. Fino al 2009, queste informazioni

erano pubblicate sul Foglio Ufficiale (FU 5/2001 del 16 gennaio 2001 pag. 258 e

seguenti; FU 10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27

gennaio 2004 pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del

21 febbraio 2006 pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti;

FU 23/2008 del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009

pag. 2359), mentre dal 2010 sono pubblicate sul sito internet del Cantone

Ticino (https://www3.ti.ch/ DSS/ias/ Informazioni_periodiche.htm),

che da marzo 2019 ha rinnovato la pagina relativa all'Istituto delle

assicurazioni sociali e alle citate informazioni periodiche (https://www4.ti.ch/dss/ias/chi-siamo/news/ dettaglio/p/news/dettaglio/informazioni-periodiche-2019/).

Questo TCA ha già stabilito che, di norma, tali informazioni sono

sufficienti (cfr., tra le tante, sentenza 36.2017.13 del 5 aprile 2017, consid.

2.8; STCA 36.2018.16 del 19 novembre 2018).

Ne discende che non può essere imputata all'amministrazione una

violazione dell'obbligo di informazione generale ed astratta previsto dall'art.

27 cpv. 1 LPGA.

Nemmeno è accertata una violazione dell'art. 27 cpv. 2 LPGA,

ritenuto che l'assicurata non ha mai esplicitamente interpellato l'Istituto

delle assicurazioni sociali sul suo diritto all'AGI.

In effetti, dagli atti non emerge alcuna richiesta della

ricorrente all'Ufficio assicurazione invalidità prima e alla Cassa cantonale di

compensazione poi, di potere beneficiare di un assegno per grandi invalidi antecedentemente

alla domanda qui in esame, depositata il 22 agosto 2018.

Prima di allora, l'assicurata ha infatti chiesto e beneficiato di

una rendita di invalidità dal 1990 e poi di alcuni mezzi ausiliari, come la

garanzia per una sedia a rotelle il 16 aprile 2008 (doc. 37), la garanzia per

un impianto montascale al domicilio il 10 giugno 2009 (doc. 43), un contributo

alle modifiche architettoniche per la sua abitazione il 1° ottobre 2009 (doc.

47), la garanzia per le modifiche del locale doccia il 6 dicembre 2011 (doc.

52), la garanzia per la riparazione alla carrozzella manuale il 29 settembre

2015 (doc. 54) e la garanzia per la sostituzione di un seggiolino da doccia a

muro (doc. 62).

In nessun caso, dal 1990 in poi, e nemmeno dal 2008 in avanti,

l'insorgente ha interpellato l'Ufficio assicurazione invalidità e la Cassa di

compensazione nell’ambito della richiesta di una consulenza specifica (art. 27

cpv. 2 LPGA) per chiedere di illustrarle il suo eventuale diritto a un assegno

per grandi invalidi stante le sue condizioni di salute.

Così stando le cose, non avendo l'assicurata nemmeno chiesto

informazioni sull'assegno per grandi invalidi, non si può imputare

all'amministrazione di avere violato il suo obbligo di non averle fornito una

consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi.

A questo proposito, va qui rammentata la sentenza 9C_97/2009 del

14 ottobre 2009, dove il Tribunale federale ha ammesso la buona fede di un

assicurato che non era stato informato correttamente dal proprio assicuratore su

delle cure dentarie effettuate all’estero. L’Alta Corte ha evidenziato che

dalla documentazione trasmessa dall’insorgente all’assicuratore, emergeva che

l’interessato intendeva sottoporsi ad interventi dentari a carico di uno

specialista esercitante in Francia e che il trattamento sarebbe stato eseguito

un mese dopo.

Per il TF, l’assicuratore avrebbe dovuto rendersi conto che

secondo quanto indicato, il ricorrente avrebbe potuto perdere il suo diritto al

rimborso delle prestazioni e avrebbe pertanto dovuto reagire ed informare

l’insorgente circa le norme applicabili in un caso simile. Non

essendo intervenuto, l’assicuratore ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (cfr. consid.

3.2).

L’Alta Corte ha rammentato che il riconoscimento di un dovere

d’informazione ai sensi dell’art. 27 LPGA dipende dalla circostanza di sapere

se l’assicuratore sociale disponeva, nella situazione concreta che si

presentava, di indizi sufficienti che avrebbero imposto, secondo il principio

della buona fede, di informare l’assicurato. Non si può tuttavia pretendere

dall’assicuratore che fornisca informazioni che si può ammettere che siano

conosciute in maniera generale, altrimenti l’amministrazione rischierebbe di

sommergere, a titolo preventivo, l’assicurato di informazioni che non gli sono

necessarie o che neppure pretende.

Il Tribunale federale ha stabilito che la presa a carico di un

trattamento dentario ai sensi della LAMal è una questione relativamente

complessa poiché dipende da differenti condizioni (art. 31 LAMal), il cui

apprezzamento non è evidente alla sola lettura della legge. Le

norme non sono formulate in maniera tale che il rimborso appaia eccezionale, di

modo che non è possibile ritenere un dovere dell’assicurato di conoscere la

situazione legale. L’Alta Corte ha inoltre evidenziato che lo stesso

funzionario della Cassa che si era occupato della fattispecie non si era

probabilmente reso conto che vi era un ostacolo al rimborso delle prestazioni,

per cui l’assicuratore non può rimproverare al proprio assicurato una

situazione giuridica che era apparentemente sfuggita anche ad un proprio

collaboratore.

2.5 Questo

Tribunale non può aderire alla tesi della ricorrente secondo cui "sin dal gennaio 2008" (doc. I punto

7.1 pag. 4) l'Ufficio AI avrebbe saputo, dall'esame degli atti in suo possesso,

che le spettava un assegno per grandi invalidi.

Nel caso concreto, il Questionario per la revisione della rendita

/ dell'assegno per grandi invalidi, inviato all'assicurata il 18 luglio 2007

(doc. G), si riferiva unicamente alla revisione della rendita di invalidità in

essere dal 1990.

In quell'occasione, il 14 agosto 2007, l'assicurata ha indicato

che il suo stato di salute era lentamente e progressivamente peggiorato, che

v'era stato un aumento della spasticità degli arti inferiori e dei disturbi di

equilibrio e di coordinazione.

Al punto 3 relativo alla grande invalidità, in cui è espressamente

formulata la domanda "Ha bisogno

dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere i seguenti atti ordinari?"

e sono elencati tutti questi atti, l'interessata non ha crociato né la casella

del "Sì" né quella del "no".

Ad ogni modo, già a quel momento la ricorrente era stata messa a

conoscenza della possibilità che, in caso di necessità di aiuto da parte di

terze persone per svolgere determinati atti della vita, avrebbe potuto

domandare l'intervento dell'amministrazione anche in un tale frangente.

D'avviso della scrivente Corte, invece, la conclusione tratta

dalla ricorrente secondo cui, facendo l'assicurata presente che c'era stato un

peggioramento delle sue condizioni di salute, l'Ufficio AI avrebbe dovuto d'ufficio

attribuirle immediatamente, già a quel momento, un assegno per grandi invalidi,

è manifestamente errata.

Da una simile affermazione non è infatti assolutamente possibile

Considerandi

dedurre che l'interessata non fosse più in grado di svolgere gli atti ordinari

della vita.

Questa conclusione non poteva nemmeno essere tratta il mese dopo,

quando il 21 settembre 2007 (doc. F) il medico curante dr. med. __________, FMH

medicina interna, ha compilato il modulo di rapporto medico trasmessogli il 17

settembre 2007 dall'Ufficio AI.

Dopo avere esposto le diagnosi con e senza ripercussione sulla

capacità lavorativa dell'assicurata (punto 2), il grado di inabilità lavorativa

(punto 3), i disturbi lamentati e i provvedimenti terapeutici attuali (punto 4),

al punto 5 relativo alle domande generali al medico quest'ultimo ha indicato

che lo stato di salute dell'assicurata era suscettibile di peggioramento (punto

5.

) e che la capacità lavorativa non poteva essere migliorata con

provvedimenti sanitari (punto 5.2). Inoltre, era data la necessità di mezzi

ausiliari, quali stampelle ed eventualmente stecche per le ginocchia (punto

5.

). Al punto 5.4 "La persona

assicurata deve ricorrere all'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari

della vita?", le possibilità di risposta erano "sì" o

"no" e il curante ha crociato la casella del "sì". Alla

domanda seguente: "In caso affermativo,

da quando?", il dr. __________ ha precisato che "deve essere aiutata nelle faccende domestiche, 2000 ca".

Ora, contrariamente alle conclusioni a cui è giunta l'assicurata,

il TCA ritiene che la precisazione del medico, perfettamente a conoscenza di

cosa si intenda per atti ordinari della vita, non possa affatto portare a

concludere nel senso inteso dalla ricorrente. Egli ha invece unicamente voluto

puntualizzare che è solo nelle faccende domestiche che, dall'anno 2000 circa,

l'assicurata necessitava dell'aiuto di terzi, visto che la prestanza fisica era

nulla e c'era una forte affaticabilità che limitava la capacità di

caricabilità.

D'altronde, in quel periodo anche il dr. med. __________, FMH

neurologia, presso cui l'interessata era in cura per paraspasticità, il 25

novembre 2008 (doc. 38) ha affermato che la malattia le causava importanti

difficoltà alla marcia e nel fare le scale e poiché l'abitazione familiare era

distribuita su due piani, per favorire il massimo possibile di autonomia

nell'attività domestica, l'assicurata necessitava di un montascale i cui costi,

come visto, sono stati assunti dall'assicurazione invalidità nel corso del

2009.

Non va poi dimenticata l'inchiesta economica per le persone che si

occupano dell'economia domestica effettuata il 15 luglio 2009 (doc. 48)

dall'assistente sociale per conto dell'Ufficio AI, dalla cui lettura emerge

ancora una certa autonomia dell'interessata, seppure (molto) limitata a

dipendenza delle mansioni consuete da svolgere.

Alla luce di ciò, non è certo possibile concludere che "sin dal gennaio 2008"

l'amministrazione sapeva, sulla base degli atti a sua disposizione, che la

ricorrente necessitava dell'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della

vita.

Le gravi conseguenze della lesione spinale sofferte

dall’assicurata, in quanto tali, non implicano la necessità di un aiuto

regolare e notevole da parte di terzi per compiere gli atti ordinari della

vita.

Sorto questo bisogno, che deve essere attestato da un medico,

deriva il diritto all’AGI, come rettamente riconosciuto dalla Cassa, ciò, in

concreto però, dalla data indicata dall’amministrazione e con il beneficio del

diritto così come stabilito dall’amministrazione. Nel 2007 e nel 2008 i medici

hanno certificato difficoltà nello svolgere le mansioni domestiche e non hanno

invece segnalato esplicitamente il sussistere dei presupposti per il riconoscimento

dell’assegno grandi invalidi.

Dall'incarto prodotto dalla Cassa non emerge che l'assicurata

abbia fatto valere delle difficoltà nell'effettuare gli atti quotidiani prima

del 22 agosto 2018. In concreto l'amministrazione non poteva accorgersi "sin dal gennaio 2008" che le patologie

sofferte dall’assicurata avrebbero dovuto condurre a riconoscere alla signora RI

1.

un assegno per grandi invalidi.

2.6

A maggior ragione, la

medesima conclusione va tratta per il periodo precedente, laddove l'insorgente

sostiene che "Anzi già prima [ndr:

l'Ufficio AI] doveva presumerlo, considerata l'argomentazione della sentenza

del 21 marzo 1993 di questa Camera" (doc. I punto 7.1 pag. 4).

A questo riguardo, in primo luogo va osservato che gli estratti della

STCA AI 1/92 del 31 marzo 1993 (doc. C) riportati dalla ricorrente non

rappresentano l'opinione espressa da questo Tribunale, ma sono parte integrante

delle risposte date dallo specialista ai quesiti sottopostigli dal TCA.

Inoltre, la circostanza che "La

disbalance muscolare (…) è andata accentuandosi nell'autunno del 1991 e

rappresentava al momento della nostra consultazione l'elemento dominante ed

invalidante del quadro clinico a causa delle manifestazioni algiche ad esso

associate" (risposta n. 1 pag. 6), che "l'A. può essere considerata inabile al lavoro nella

misura del 100% per quel che concerne la professione di impiegata d'ufficio e,

almeno attualmente, non in grado di svolgere gli usuali lavori casalinghi senza

il ricorso a personale esperto" (risposta n. 2 pag. 6) e ancora

che "la mielopatia cervicale rappresenta

una lesione neurologica grave, suscettibile di un peggioramento (…) Il problema

della mielopatia cervicale appare attualmente stazionario. La disbalance

statico-cinetica rappresenta per contro un problema di carattere funzionale (…)

che può essere generalmente compensato con misure conservative e talora risolto

dalle stesse. In considerazione del substrato patologico esistente (…), è

tuttavia legittimo ammettere che la tendenza alle ricadute è molto elevata e

che cicli terapeutici regolari dovranno essere adottati anche in futuro,

indipendentemente dal decorso immediato" (risposta n. 3 pagg. 6

e 7), non permette di concludere che l'assicurata avesse, già allora, necessità

di un regolare e notevole aiuto da parte dei terzi per svolgere gli atti

ordinari della vita.

Va ricordato che gli usuali lavori casalinghi a cui ha accennato

il neurologo nulla hanno a che vedere con il concetto di grande invalidità secondo

l'art. 9 LPGA, che va riconosciuta alla persona assicurata che, a causa di un

danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una

sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita, che la

giurisprudenza (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2) ha precisato

essere vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all'igiene

personale (cura del corpo), andare al gabinetto (fare i propri bisogni),

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

2.7

In virtù delle considerazioni

esposte, l'affermazione secondo cui "sin

dal 2007/2008 l'Ufficio invalidità sapeva (per logica, essendo la malattia

evolutiva e per i documenti redatti ripetutamente sia da essa sia da medici (ad

esempio dai doc. F e G), che lo stato della ricorrente era tale

da giustificare il diritto all'assegno per grandi invalidi, in più della

rendita piena e degli aiuti materiali (…)" (doc. I punto 7.1

pag. 4), non può essere condivisa da questo Tribunale.

L'assicurata nemmeno va seguita dove asserisce che la Cassa "era, da anni, in possesso di elementi che provavano il

diritto della ricorrente di ottenere l'assegno per grandi invalidi"

(doc. I pag. 7).

Da quanto precede discende che all'amministrazione non può essere

imputata una inazione nei confronti della ricorrente per non avere recepito,

secondo quanto ritiene la ricorrente, che gli impedimenti cui essa si

confrontava con sempre maggiore difficoltà “fondavano

altri diritti oltre alla rendita" (doc. I punto 8.2 pag. 9).

Dall'agire dell'Ufficio AI non può essere dedotto alcun diritto per

la ricorrente all'attribuzione, retroattiva al 1° gennaio 2009, dell'assegno

per grandi invalidi.

2.8

Nel caso in esame, anche la

richiesta dell'assicurata di vedersi non solo riconosciuto, ma pure versato,

l'assegno per grandi invalidi dal 1° gennaio 2009, ossia un anno dopo

l'apparizione della grande invalidità senza interruzione, non può essere

tutelata in virtù dell'art. 46 cpv. 2 LAVS.

Come esposto, questa norma prevede che, in deroga

all'art. 24 cpv. 1 LPGA, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per

grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno

gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.

Il chiaro tenore di questo disposto porta il TCA a

respingere la richiesta di retroattività del versamento dell'AGI di spettanza

della ricorrente, sia laddove essa ha preteso che tale diritto decorra dal 1°

gennaio 2009 sia nella misura in cui ha chiesto che inizi dal 1° gennaio 2012

in forza dell'art. 128 cpv. 1 CO.

L'art. 46 cpv. 2 LAVS non ammette una retroattività

superiore a dodici mesi dal momento in cui è stata formulata la richiesta di

prestazioni.

Nel caso concreto, è quindi corretto che dal

deposito della domanda di AGI del 22 agosto 2018 si vada a ritroso fino al mese

di agosto 2017 e che dunque il versamento dell'importo di sua spettanza decorra

solo e soltanto dal 1° agosto 2017.

Di conseguenza, la conclusione secondo cui "ella è stata indotta in errore per parecchi anni, non

da un terzo qualunque, ma da chi era preposto a consigliare e a giudicare"

(doc. I punto 8.2 pag. 9), non può essere recepita e non conduce

all’assegnazione del diritto all’AGI prima della data correttamente fissata

dalla Cassa.

Il ricorso va respinto. Non si prelevano tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni