30.2019.5
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24 giugno 2019Italiano30 min
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Raccomandata
Incarto
n.
30.2019.5
TB
Lugano
24 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 gennaio 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assegno grandi invalidi dell'AVS
ritenuto in fatto
1.1 Il 22 agosto 2018 (doc. 65) RI
1, 1948, già beneficiaria di una rendita di invalidità dal 1990 a causa della
lesione al midollo spinale tra la 5a e la 6a vertebra cervicale con conseguente
paraplegia spinale spastica, ha chiesto di beneficiare di un assegno per grandi
invalidi AVS stante la necessità, dal 2008, dell'aiuto di terzi per compiere alcuni
atti ordinari della vita.
1.2 Con decisione del 29 novembre
2018 (doc. D) la Cassa cantonale di compensazione ha attribuito all'assicurata
un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° agosto 2017, poiché è
risultata dipendente da terzi per compiere 5 atti quotidiani della vita dal
gennaio 2008, ma poiché la domanda è stata presentata il 22 agosto 2018 il
pagamento è stato ritenuto retroattivo di al massimo un anno giusta l'art. 46
cpv. 2 LAVS.
1.3 L'opposizione del 10 gennaio 2019
(doc. E) con cui l'assicurata ha chiesto il riconoscimento del diritto all'AGI
retroattivamente dal 1° gennaio 2009 è stata respinta dall'amministrazione con
decisione su opposizione del 15 gennaio 2019 (doc. M). In quell’occasione
l’amministrazione ha confermato come dagli atti non sia emersa una necessità di
compiere gli atti ordinari della vita già dal 2007, come sostiene invece l'interessata.
Ciò non risulterebbe né dal rapporto del 21 settembre 2007 redatto dal medico
curante né dal questionario per la revisione del 14 agosto 2007 controfirmato
dall'assicurata stessa. Di conseguenza, la Cassa non avrebbe dovuto già a suo
tempo esaminare l'esistenza di un diritto all'AGI. È quindi giusto che ha
riconosciuto un AGI medio dal 1° agosto 2017.
1.4 Con ricorso del 12 febbraio
2019 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto in via principale di
riconoscerle un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° gennaio 2009
come indicato nella decisione stessa o, in via subordinata, dal 1° agosto 2012.
La ricorrente ha rimproverato alla Cassa di compensazione di non
essersi accorta anni prima che aveva necessità di essere aiutata da terzi a
causa della malattia invalidante di cui era affetta che l'aveva portata ad
avere diritto a una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 1992 come
deciso da questo Tribunale (doc. C). A suo dire, vi sarebbe quindi stata una
violazione dell'art. 27 LPGA, laddove l'amministrazione non l'ha informata sul
suo diritto all'AGI visto che già nel 2008, sulla base degli atti in suo
possesso, le spettava l'assegno per grandi invalidi. Anzi, in virtù della STCA
AI 1/92 del 31 marzo 1993, "già prima
doveva presumerlo" (doc. I punto 7.1 pag. 4), visto che il
Tribunale aveva accertato che la mielopatia cervicale era suscettibile di un
peggioramento e che la disbalance muscolare era andata accentuandosi
nell'autunno del 1991. Quindi, "sin dal
2007/2008 l'Ufficio invalidità sapeva (per logica, essendo la malattia
evolutiva e per i documenti redatti ripetutamente sia da essa sia da medici (ad
esempio dai doc. F e G), che lo stato della ricorrente era tale
da giustificare il diritto all'assegno per grandi invalidi, in più della
rendita piena e degli aiuti materiali (stampelle, carrozzella, modifiche
strutturali dell'abilitazione)." (doc. I punto 7.1 pag. 4).
La ricorrente ha inoltre contestato la conclusione tratta dalla
Cassa di compensazione, secondo cui dal rapporto del 21/24 settembre 2007 del
dr. med. __________ non sarebbe desumibile che essa necessitava dell'aiuto di
terzi per compiere gli atti ordinari della vita. Infatti, al punto 4.4 è
indicato che la forte debolezza e l'affaticabilità agli arti inferiori causava
una grave insicurezza alla marcia con pericolo di caduta e al punto 4.5 il
medico curante ha risposto di "Sì" alla domanda se l'assicurata
necessitava dell'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita.
Pertanto, sulla base del rapporto medico, "si
sarebbe dovuto considerare il questionario richiesta di assegno e concederlo, o
ritornarlo al medico per chiarirlo, oppure almeno rendere attenta l'assicurata
del pericolo che correva di perdere il diritto se non presentava una richiesta
più formale." (doc. I punto 7.2 pag. 5).
Quanto al questionario compilato il 14 agosto 2007 in cui non ha
indicato di avere necessità dell'aiuto di terzi, la ricorrente ha affermato di
avere però precisato che era in atto un lento e progressivo peggioramento delle
sue condizioni di salute, con aumento spastico degli arti inferiori e disturbi
dell'equilibrio e di coordinamento, ciò che, a logica, richiede l'intervento di
terzi, per cui, a mente dell'insorgente, "bastava
quello per concedere l'assegno per grandi invalidi", benché non abbia risposto
"sì" alle domande relative al bisogno dell'aiuto di terzi per gli
atti ordinari.
Secondo l'assicurata, il susseguente rapporto compilato dal suo
medico curante sarebbe complementare al predetto questionario e quindi
l'amministrazione doveva trarre un'unica conclusione, ossia la necessità
dell'intervento di una terza persona per compiere gli atti normali della vita.
Non va poi dimenticato che in passato l'assicurata ha ottenuto
dall'Ufficio assicurazione invalidità un contributo per modificare il locale
doccia (doc. I) e per riparare la carrozzella (doc. L).
Da ultimo, l'insorgente, rifacendosi all'art. 48 LAI e all'art. 46
LAVS, ha sostenuto che essa sapeva sin dal gennaio 2008 che per compiere gli
atti ordinari aveva bisogno dell'aiuto di terzi, ma l'inazione
dell'amministrazione protrattasi per dieci anni l'ha indotta in errore per così
lungo tempo. Di conseguenza, sono date le condizioni per applicare l'art. 48
cpv. 2 LAI e quindi l'assegno deve esserle concesso dal 1° gennaio 2009 o
semmai dal 1° gennaio 2012 in virtù dell'art. 128 cpv. 1 CO.
1.5 Nella sua risposta del 1°
marzo 2019 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di
respingere il ricorso, ribadendo come dagli atti non emerga che già in passato
essa avrebbe dovuto esaminare l'esistenza di un diritto all'AGI.
Infatti, nel questionario per la revisione del 14 agosto 2007
l'assicurata stessa non ha indicato di necessitare dell'aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita. Nemmeno nel
rapporto del 21 settembre 2007 dell'allora medico curante figura una tale
conclusione, ma solo che la sua paziente doveva essere aiutata nelle faccende
domestiche dal 2000. Del resto, ha affermato la Cassa di compensazione, tali
certificati non potevano nemmeno attestare che la grande invalidità era
presente dal 2008, essendo antecedenti all'inizio della stessa.
Ne discende che l'amministrazione non era in obbligo di esaminare,
già in occasione della procedura di revisione del 2007, se l'assicurata avesse
diritto a un AGI dell'AI.
1.6 La ricorrente non ha prodotto
ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1 L'art. 43bis cpv. 1 LAVS
prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di
rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA)
di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è
parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno
per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni
sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido
di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si
estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non
sono più adempiute.
Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno
per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi
invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al
20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34
capoverso 5.
A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della
LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità.
Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse
di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può
promulgare prescrizioni complementari.
Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato
nell'art. 24 cpv. 1 LPGA (art. 46 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 46 cpv. 2 LAVS, se l'assicurato fa valere
il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere
di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti
la richiesta, in deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA.
Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più
lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo
diritto alle prestazioni e se presenta la sua richiesta entro dodici mesi a
partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.
Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a
causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di
terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della
vita.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è
reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.
Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure
permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
Per il capoverso 2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b.
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c.
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la
grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari:
a. è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale
permanente;
c. necessita,
in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua
infermità;
d. a
causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è
costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI
quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un
danno alla salute:
a. non può vivere
autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere
le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza
l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non
rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel
quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli
390-398 del Codice civile.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna
l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come
sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari
rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta
a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un
terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto;
DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF
125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene
personale (cura del corpo)
- andare al gabinetto
(fare i propri bisogni)
- spostarsi (in casa e
all'esterno) e stabilire contatti sociali.
2.2 Nella fattispecie, la Cassa
di compensazione ha attribuito alla ricorrente un assegno per grandi invalidi
di grado medio a decorrere dal 1° gennaio 2009, considerato come dal gennaio
2008 essa dipenda da terzi per compiere 5 atti quotidiani della vita
(vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi e coricarsi, mangiare, lavarsi, spostarsi)
con necessità di sorveglianza personale e continua.
Tuttavia, ritenuto come la domanda sia stata presentata il 22
agosto 2018, in conformità all'art. 46 cpv. 2 LAVS la Cassa le ha riconosciuto
il versamento dell'AGI unicamente a decorrere dal 1° agosto 2017, ovvero
retroattivamente per al massimo un anno dalla presentazione della domanda.
L'insorgente ha chiesto che le sia attribuito un assegno per
grandi invalidi dal 1° gennaio 2009 come indicato dalla decisione del 29
novembre 2018 o, subordinatamente, retroattivamente dal 1° agosto 2012 in virtù
dell'art. 128 cpv. 1 CO. Per l'assicurata, l'amministrazione non l'avrebbe
informata adeguatamente sul suo diritto a un AGI che esisteva sin dal gennaio
2008 e ciò emergerebbe chiaramente dagli atti di cui l'Ufficio assicurazione
invalidità era in possesso già a quel tempo. Pertanto, l'Ufficio AI sapeva che
il suo stato di salute era tale da giustificare il diritto all'attribuzione di
un assegno per grandi invalidi oltre alla rendita di invalidità e ai mezzi
ausiliari già concessile.
2.3 Per l'art. 27 LPGA che regola la “Informazione e consulenza”:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi
delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono
tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito
ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei
confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o
adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,
il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne
la tariffa.
3 Se un assicuratore
constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni
di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente.".
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per
l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di
fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale
dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un
caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi
aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14
settembre 2005 consid. 4.1, pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR
2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und
Arbeits-losenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung
von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002
pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et
les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001
pag. 524 seg. (527); U.
Kieser, "ATSG - Kommentar", 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra
2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di
informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata
di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati,
bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite
la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc.
(STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid.
4.1 = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art.
27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio
assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e
obblighi (DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (FF 1999 IV 3953).
Inoltre, tale diritto non è limitato alle persone assicurate,
tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata,
nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono
o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione
interessata (U. Kieser, op. cit.,
ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa C 192/04,
pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al
collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e
l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui
aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento
durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha
stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA gli assicurati devono essere
resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle
prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe
dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non
permetteva di collocarlo.
L’allora TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio
regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine
di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato,
secondo la verosimiglianza preponderante, era disposto a posticiparlo.
In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua
omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed
erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
Con sentenza C 36/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V
249, l’Alta Corte ha stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione,
non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è
tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un
obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art.
27 LPGA.
L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove
l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze
particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte
dell’assicuratore, è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe
condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad
una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in
virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131
V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una
decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un
amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta
in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità
ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere
agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto
immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo
affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è
intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1, 130
Fatti
I 26 consid. 8.1 e rispettivi rinvii).
Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di
informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente
modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto
dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non
doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre
2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato
in DTF 135 V 399).
2.4 La Cassa cantonale di
compensazione, tramite l’Istituto delle assicurazioni sociali, ossia l’autorità
competente a decidere sul diritto all'assegno per grandi invalidi, di principio
fornisce l’informazione generale ed astratta, confermato dall’art. 27 cpv. 1
LPGA, tramite la pubblicazione delle "Informazioni periodiche sull'AVS,
sull'AI, sulle PC, sugli AF, sull'AM, sull'AD, sulla LAPS e sull'Assicurazione
maternità", che offrono un riassunto delle norme e dei concetti principali
e danno spiegazioni sulle singole tematiche. Fino al 2009, queste informazioni
erano pubblicate sul Foglio Ufficiale (FU 5/2001 del 16 gennaio 2001 pag. 258 e
seguenti; FU 10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27
gennaio 2004 pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del
21 febbraio 2006 pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti;
FU 23/2008 del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009
pag. 2359), mentre dal 2010 sono pubblicate sul sito internet del Cantone
Ticino (https://www3.ti.ch/ DSS/ias/ Informazioni_periodiche.htm),
che da marzo 2019 ha rinnovato la pagina relativa all'Istituto delle
assicurazioni sociali e alle citate informazioni periodiche (https://www4.ti.ch/dss/ias/chi-siamo/news/ dettaglio/p/news/dettaglio/informazioni-periodiche-2019/).
Questo TCA ha già stabilito che, di norma, tali informazioni sono
sufficienti (cfr., tra le tante, sentenza 36.2017.13 del 5 aprile 2017, consid.
2.8; STCA 36.2018.16 del 19 novembre 2018).
Ne discende che non può essere imputata all'amministrazione una
violazione dell'obbligo di informazione generale ed astratta previsto dall'art.
27 cpv. 1 LPGA.
Nemmeno è accertata una violazione dell'art. 27 cpv. 2 LPGA,
ritenuto che l'assicurata non ha mai esplicitamente interpellato l'Istituto
delle assicurazioni sociali sul suo diritto all'AGI.
In effetti, dagli atti non emerge alcuna richiesta della
ricorrente all'Ufficio assicurazione invalidità prima e alla Cassa cantonale di
compensazione poi, di potere beneficiare di un assegno per grandi invalidi antecedentemente
alla domanda qui in esame, depositata il 22 agosto 2018.
Prima di allora, l'assicurata ha infatti chiesto e beneficiato di
una rendita di invalidità dal 1990 e poi di alcuni mezzi ausiliari, come la
garanzia per una sedia a rotelle il 16 aprile 2008 (doc. 37), la garanzia per
un impianto montascale al domicilio il 10 giugno 2009 (doc. 43), un contributo
alle modifiche architettoniche per la sua abitazione il 1° ottobre 2009 (doc.
47), la garanzia per le modifiche del locale doccia il 6 dicembre 2011 (doc.
52), la garanzia per la riparazione alla carrozzella manuale il 29 settembre
2015 (doc. 54) e la garanzia per la sostituzione di un seggiolino da doccia a
muro (doc. 62).
In nessun caso, dal 1990 in poi, e nemmeno dal 2008 in avanti,
l'insorgente ha interpellato l'Ufficio assicurazione invalidità e la Cassa di
compensazione nell’ambito della richiesta di una consulenza specifica (art. 27
cpv. 2 LPGA) per chiedere di illustrarle il suo eventuale diritto a un assegno
per grandi invalidi stante le sue condizioni di salute.
Così stando le cose, non avendo l'assicurata nemmeno chiesto
informazioni sull'assegno per grandi invalidi, non si può imputare
all'amministrazione di avere violato il suo obbligo di non averle fornito una
consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi.
A questo proposito, va qui rammentata la sentenza 9C_97/2009 del
14 ottobre 2009, dove il Tribunale federale ha ammesso la buona fede di un
assicurato che non era stato informato correttamente dal proprio assicuratore su
delle cure dentarie effettuate all’estero. L’Alta Corte ha evidenziato che
dalla documentazione trasmessa dall’insorgente all’assicuratore, emergeva che
l’interessato intendeva sottoporsi ad interventi dentari a carico di uno
specialista esercitante in Francia e che il trattamento sarebbe stato eseguito
un mese dopo.
Per il TF, l’assicuratore avrebbe dovuto rendersi conto che
secondo quanto indicato, il ricorrente avrebbe potuto perdere il suo diritto al
rimborso delle prestazioni e avrebbe pertanto dovuto reagire ed informare
l’insorgente circa le norme applicabili in un caso simile. Non
essendo intervenuto, l’assicuratore ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (cfr. consid.
3.2).
L’Alta Corte ha rammentato che il riconoscimento di un dovere
d’informazione ai sensi dell’art. 27 LPGA dipende dalla circostanza di sapere
se l’assicuratore sociale disponeva, nella situazione concreta che si
presentava, di indizi sufficienti che avrebbero imposto, secondo il principio
della buona fede, di informare l’assicurato. Non si può tuttavia pretendere
dall’assicuratore che fornisca informazioni che si può ammettere che siano
conosciute in maniera generale, altrimenti l’amministrazione rischierebbe di
sommergere, a titolo preventivo, l’assicurato di informazioni che non gli sono
necessarie o che neppure pretende.
Il Tribunale federale ha stabilito che la presa a carico di un
trattamento dentario ai sensi della LAMal è una questione relativamente
complessa poiché dipende da differenti condizioni (art. 31 LAMal), il cui
apprezzamento non è evidente alla sola lettura della legge. Le
norme non sono formulate in maniera tale che il rimborso appaia eccezionale, di
modo che non è possibile ritenere un dovere dell’assicurato di conoscere la
situazione legale. L’Alta Corte ha inoltre evidenziato che lo stesso
funzionario della Cassa che si era occupato della fattispecie non si era
probabilmente reso conto che vi era un ostacolo al rimborso delle prestazioni,
per cui l’assicuratore non può rimproverare al proprio assicurato una
situazione giuridica che era apparentemente sfuggita anche ad un proprio
collaboratore.
2.5 Questo
Tribunale non può aderire alla tesi della ricorrente secondo cui "sin dal gennaio 2008" (doc. I punto
7.1 pag. 4) l'Ufficio AI avrebbe saputo, dall'esame degli atti in suo possesso,
che le spettava un assegno per grandi invalidi.
Nel caso concreto, il Questionario per la revisione della rendita
/ dell'assegno per grandi invalidi, inviato all'assicurata il 18 luglio 2007
(doc. G), si riferiva unicamente alla revisione della rendita di invalidità in
essere dal 1990.
In quell'occasione, il 14 agosto 2007, l'assicurata ha indicato
che il suo stato di salute era lentamente e progressivamente peggiorato, che
v'era stato un aumento della spasticità degli arti inferiori e dei disturbi di
equilibrio e di coordinazione.
Al punto 3 relativo alla grande invalidità, in cui è espressamente
formulata la domanda "Ha bisogno
dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere i seguenti atti ordinari?"
e sono elencati tutti questi atti, l'interessata non ha crociato né la casella
del "Sì" né quella del "no".
Ad ogni modo, già a quel momento la ricorrente era stata messa a
conoscenza della possibilità che, in caso di necessità di aiuto da parte di
terze persone per svolgere determinati atti della vita, avrebbe potuto
domandare l'intervento dell'amministrazione anche in un tale frangente.
D'avviso della scrivente Corte, invece, la conclusione tratta
dalla ricorrente secondo cui, facendo l'assicurata presente che c'era stato un
peggioramento delle sue condizioni di salute, l'Ufficio AI avrebbe dovuto d'ufficio
attribuirle immediatamente, già a quel momento, un assegno per grandi invalidi,
è manifestamente errata.
Da una simile affermazione non è infatti assolutamente possibile
Considerandi
dedurre che l'interessata non fosse più in grado di svolgere gli atti ordinari
della vita.
Questa conclusione non poteva nemmeno essere tratta il mese dopo,
quando il 21 settembre 2007 (doc. F) il medico curante dr. med. __________, FMH
medicina interna, ha compilato il modulo di rapporto medico trasmessogli il 17
settembre 2007 dall'Ufficio AI.
Dopo avere esposto le diagnosi con e senza ripercussione sulla
capacità lavorativa dell'assicurata (punto 2), il grado di inabilità lavorativa
(punto 3), i disturbi lamentati e i provvedimenti terapeutici attuali (punto 4),
al punto 5 relativo alle domande generali al medico quest'ultimo ha indicato
che lo stato di salute dell'assicurata era suscettibile di peggioramento (punto
5.
) e che la capacità lavorativa non poteva essere migliorata con
provvedimenti sanitari (punto 5.2). Inoltre, era data la necessità di mezzi
ausiliari, quali stampelle ed eventualmente stecche per le ginocchia (punto
5.
). Al punto 5.4 "La persona
assicurata deve ricorrere all'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari
della vita?", le possibilità di risposta erano "sì" o
"no" e il curante ha crociato la casella del "sì". Alla
domanda seguente: "In caso affermativo,
da quando?", il dr. __________ ha precisato che "deve essere aiutata nelle faccende domestiche, 2000 ca".
Ora, contrariamente alle conclusioni a cui è giunta l'assicurata,
il TCA ritiene che la precisazione del medico, perfettamente a conoscenza di
cosa si intenda per atti ordinari della vita, non possa affatto portare a
concludere nel senso inteso dalla ricorrente. Egli ha invece unicamente voluto
puntualizzare che è solo nelle faccende domestiche che, dall'anno 2000 circa,
l'assicurata necessitava dell'aiuto di terzi, visto che la prestanza fisica era
nulla e c'era una forte affaticabilità che limitava la capacità di
caricabilità.
D'altronde, in quel periodo anche il dr. med. __________, FMH
neurologia, presso cui l'interessata era in cura per paraspasticità, il 25
novembre 2008 (doc. 38) ha affermato che la malattia le causava importanti
difficoltà alla marcia e nel fare le scale e poiché l'abitazione familiare era
distribuita su due piani, per favorire il massimo possibile di autonomia
nell'attività domestica, l'assicurata necessitava di un montascale i cui costi,
come visto, sono stati assunti dall'assicurazione invalidità nel corso del
2009.
Non va poi dimenticata l'inchiesta economica per le persone che si
occupano dell'economia domestica effettuata il 15 luglio 2009 (doc. 48)
dall'assistente sociale per conto dell'Ufficio AI, dalla cui lettura emerge
ancora una certa autonomia dell'interessata, seppure (molto) limitata a
dipendenza delle mansioni consuete da svolgere.
Alla luce di ciò, non è certo possibile concludere che "sin dal gennaio 2008"
l'amministrazione sapeva, sulla base degli atti a sua disposizione, che la
ricorrente necessitava dell'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della
vita.
Le gravi conseguenze della lesione spinale sofferte
dall’assicurata, in quanto tali, non implicano la necessità di un aiuto
regolare e notevole da parte di terzi per compiere gli atti ordinari della
vita.
Sorto questo bisogno, che deve essere attestato da un medico,
deriva il diritto all’AGI, come rettamente riconosciuto dalla Cassa, ciò, in
concreto però, dalla data indicata dall’amministrazione e con il beneficio del
diritto così come stabilito dall’amministrazione. Nel 2007 e nel 2008 i medici
hanno certificato difficoltà nello svolgere le mansioni domestiche e non hanno
invece segnalato esplicitamente il sussistere dei presupposti per il riconoscimento
dell’assegno grandi invalidi.
Dall'incarto prodotto dalla Cassa non emerge che l'assicurata
abbia fatto valere delle difficoltà nell'effettuare gli atti quotidiani prima
del 22 agosto 2018. In concreto l'amministrazione non poteva accorgersi "sin dal gennaio 2008" che le patologie
sofferte dall’assicurata avrebbero dovuto condurre a riconoscere alla signora RI
1.
un assegno per grandi invalidi.
2.6
A maggior ragione, la
medesima conclusione va tratta per il periodo precedente, laddove l'insorgente
sostiene che "Anzi già prima [ndr:
l'Ufficio AI] doveva presumerlo, considerata l'argomentazione della sentenza
del 21 marzo 1993 di questa Camera" (doc. I punto 7.1 pag. 4).
A questo riguardo, in primo luogo va osservato che gli estratti della
STCA AI 1/92 del 31 marzo 1993 (doc. C) riportati dalla ricorrente non
rappresentano l'opinione espressa da questo Tribunale, ma sono parte integrante
delle risposte date dallo specialista ai quesiti sottopostigli dal TCA.
Inoltre, la circostanza che "La
disbalance muscolare (…) è andata accentuandosi nell'autunno del 1991 e
rappresentava al momento della nostra consultazione l'elemento dominante ed
invalidante del quadro clinico a causa delle manifestazioni algiche ad esso
associate" (risposta n. 1 pag. 6), che "l'A. può essere considerata inabile al lavoro nella
misura del 100% per quel che concerne la professione di impiegata d'ufficio e,
almeno attualmente, non in grado di svolgere gli usuali lavori casalinghi senza
il ricorso a personale esperto" (risposta n. 2 pag. 6) e ancora
che "la mielopatia cervicale rappresenta
una lesione neurologica grave, suscettibile di un peggioramento (…) Il problema
della mielopatia cervicale appare attualmente stazionario. La disbalance
statico-cinetica rappresenta per contro un problema di carattere funzionale (…)
che può essere generalmente compensato con misure conservative e talora risolto
dalle stesse. In considerazione del substrato patologico esistente (…), è
tuttavia legittimo ammettere che la tendenza alle ricadute è molto elevata e
che cicli terapeutici regolari dovranno essere adottati anche in futuro,
indipendentemente dal decorso immediato" (risposta n. 3 pagg. 6
e 7), non permette di concludere che l'assicurata avesse, già allora, necessità
di un regolare e notevole aiuto da parte dei terzi per svolgere gli atti
ordinari della vita.
Va ricordato che gli usuali lavori casalinghi a cui ha accennato
il neurologo nulla hanno a che vedere con il concetto di grande invalidità secondo
l'art. 9 LPGA, che va riconosciuta alla persona assicurata che, a causa di un
danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita, che la
giurisprudenza (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2) ha precisato
essere vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all'igiene
personale (cura del corpo), andare al gabinetto (fare i propri bisogni),
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.
2.7
In virtù delle considerazioni
esposte, l'affermazione secondo cui "sin
dal 2007/2008 l'Ufficio invalidità sapeva (per logica, essendo la malattia
evolutiva e per i documenti redatti ripetutamente sia da essa sia da medici (ad
esempio dai doc. F e G), che lo stato della ricorrente era tale
da giustificare il diritto all'assegno per grandi invalidi, in più della
rendita piena e degli aiuti materiali (…)" (doc. I punto 7.1
pag. 4), non può essere condivisa da questo Tribunale.
L'assicurata nemmeno va seguita dove asserisce che la Cassa "era, da anni, in possesso di elementi che provavano il
diritto della ricorrente di ottenere l'assegno per grandi invalidi"
(doc. I pag. 7).
Da quanto precede discende che all'amministrazione non può essere
imputata una inazione nei confronti della ricorrente per non avere recepito,
secondo quanto ritiene la ricorrente, che gli impedimenti cui essa si
confrontava con sempre maggiore difficoltà “fondavano
altri diritti oltre alla rendita" (doc. I punto 8.2 pag. 9).
Dall'agire dell'Ufficio AI non può essere dedotto alcun diritto per
la ricorrente all'attribuzione, retroattiva al 1° gennaio 2009, dell'assegno
per grandi invalidi.
2.8
Nel caso in esame, anche la
richiesta dell'assicurata di vedersi non solo riconosciuto, ma pure versato,
l'assegno per grandi invalidi dal 1° gennaio 2009, ossia un anno dopo
l'apparizione della grande invalidità senza interruzione, non può essere
tutelata in virtù dell'art. 46 cpv. 2 LAVS.
Come esposto, questa norma prevede che, in deroga
all'art. 24 cpv. 1 LPGA, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per
grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno
gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.
Il chiaro tenore di questo disposto porta il TCA a
respingere la richiesta di retroattività del versamento dell'AGI di spettanza
della ricorrente, sia laddove essa ha preteso che tale diritto decorra dal 1°
gennaio 2009 sia nella misura in cui ha chiesto che inizi dal 1° gennaio 2012
in forza dell'art. 128 cpv. 1 CO.
L'art. 46 cpv. 2 LAVS non ammette una retroattività
superiore a dodici mesi dal momento in cui è stata formulata la richiesta di
prestazioni.
Nel caso concreto, è quindi corretto che dal
deposito della domanda di AGI del 22 agosto 2018 si vada a ritroso fino al mese
di agosto 2017 e che dunque il versamento dell'importo di sua spettanza decorra
solo e soltanto dal 1° agosto 2017.
Di conseguenza, la conclusione secondo cui "ella è stata indotta in errore per parecchi anni, non
da un terzo qualunque, ma da chi era preposto a consigliare e a giudicare"
(doc. I punto 8.2 pag. 9), non può essere recepita e non conduce
all’assegnazione del diritto all’AGI prima della data correttamente fissata
dalla Cassa.
Il ricorso va respinto. Non si prelevano tasse e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni