30.2019.6
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22 maggio 2019Italiano41 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2019.6
TB
Lugano
22 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja
Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 febbraio 2019 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Il 13 dicembre 2018 (doc. 13)
la Cassa CO 1 ha affiliato d’ufficio RI 1, nato nel 1958, nella categoria degli
indipendenti per l’anno 2013, in quanto dalla notifica di tassazione IFD 2013
(doc. 15) risultava un reddito aziendale di Fr. 231'663.-. In pari data
l’assicurato è stato stralciato da questa stessa categoria con effetto al 31
dicembre 2013 (doc. 12).
Il 18 dicembre 2018 (doc. 9) la Cassa di compensazione ha fissato
Fatti
i contributi personali quale indipendente per l’anno 2013, ritenendo quale base
di calcolo il predetto reddito da attività lucrativa indipendente conseguito da
RI 1 e fissato nella tassazione (art. 22 OAVS) che, riportato al lordo dei
contributi giusta l’art. 9 cpv. 4 LAVS, dava un reddito soggetto a
contribuzione di Fr. 256'500.- e quindi dei contributi dovuti di Fr. 28'157,15,
spese comprese.
In pari data l’amministrazione ha emesso una decisione sugli
interessi di mora per contributi arretrati fatturati dopo il periodo
contributivo, calcolando per l’anno 2013 degli interessi al 5% dal 1° gennaio
2014 al 18 dicembre 2018, pari a Fr. 6'992,35 per 1'788 giorni di ritardo
sull’importo di Fr. 28'157,15 (doc. 10).
Sempre il 18 dicembre 2018 (doc. 11), con il conteggio “Contributi
personali - Fattura di chiusura – 2013” la Cassa di compensazione ha chiesto
all’assicurato di accreditarle l’importo di Fr. 35'149,50 sul suo conto entro
30 giorni dalla data della fattura, somma comprensiva del contributo personale
AVS/AI/ IPG/AFI, delle spese amministrative e degli interessi di mora.
1.2. Il 19 febbraio 2019 (doc. A1)
la Cassa di compensazione ha emanato la decisione qui contestata con cui ha
respinto l’opposizione dell’assicurato, secondo cui la notifica di tassazione IFD
2013 del 21 ottobre 2015 (che fissava inizialmente in Fr. 1'084'092.- il
reddito aziendale proveniente dal commercio professionale di immobili) era
cresciuta in giudicato soltanto con la sentenza del 4 dicembre 2017 della
Camera di diritto tributario che, dopo l’accordo raggiunto il 6 novembre 2017
con l’Ufficio di tassazione, ha stabilito in Fr. 256'548.- il reddito
imponibile. Per RI 1 gli interessi di mora andavano calcolati per i giorni di
ritardo dal 6 novembre 2017 al 18 dicembre 2018 (doc. 8).
La Cassa di compensazione, ricordate le norme legali applicabili (art.
26 LPGA, art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS e art. 42 OAVS) e la giurisprudenza emessa
in ambito di interessi di mora, ha confermato il calcolo degli interessi di
mora di Fr. 6'992,35.
1.3. Il 15 marzo 2019 (doc. I) RI
1, rappresentato da RA 1, si è aggravato al TCA chiedendo che sia allestito un
nuovo conteggio di interessi di mora che non tenga conto dei giorni dal 1°
gennaio 2014 al 21 ottobre 2015.
Il ricorrente ha contestato il riferimento fatto
dall’amministrazione all’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché non era più
attivo professionalmente e quindi non poteva determinare un eventuale
superamento del 25% rispetto agli acconti richiesti. L’inattesa qualifica
aziendale del 21 ottobre 2015 dell’autorità fiscale e gli ipotizzati redditi
immobiliari conseguiti di Fr. 1'084'092.- sono stati contestati e la loro
qualifica giuridica è avvenuta soltanto il 4 dicembre 2017 con la sentenza
della Camera di diritto tributario, che ha ridimensionato notevolmente
l’importo poi ritenuto quale reddito da attività indipendente. A suo dire, “deve esserci un limite di buon senso e di buona fede
da porre a una simile condotta statale e il limite è da ricercare nel principio
di proporzionalità e di buona fede della Costituzione.” (pag. 4). Una tale soluzione potrebbe essere
quella di calcolare gli interessi di mora dalla data della notifica di
tassazione (21 ottobre 2015).
Il ricorrente ha anche rimproverato alla Cassa di compensazione di
non avere considerato le istruzioni dell’UFAS del 2007 secondo cui si deve
tenere in considerazione, per la percezione degli interessi, il comportamento
della Cassa e il suo agire errato. Nel caso di specie, la Cassa di
compensazione avrebbe accumulato un ritardo dal 21 ottobre 2015 al 18 dicembre
2018 nell’emettere la decisione di fissazione dei contributi, perciò se avesse
agito prima gli interessi di ritardo richiesti sarebbero inferiori di più della
metà. L’assicurato ha citato una sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna
(710 16 240 / 62) che avrebbe confermato una decisione in questa direzione,
ritenendo che il risultato raggiunto era urtante e quindi ha avallato la
decisione di non percepire interessi. Pertanto, nel suo caso, interessi di mora
dal 1° gennaio 2014 al 21 ottobre 2015 non dovrebbero essere percepiti. Infine,
l’insorgente ha criticato che il tasso del 5% non ha carattere punitivo e ciò alla
luce dei tassi degli ultimi anni, visto che conduce alla richiesta di pagamento
di Fr. 6'992,35 per un debito di Fr. 28'157,15.
1.4. Nella risposta del 4 aprile
2019 (doc. III) l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con
argomenti che, se necessario, saranno ripresi in corso di motivazione e con
richiamo degli artt. 22, 23 e 24 OAVS, l’art. 39 OAVS sulla cui base sono
percepiti gli interessi di mora ex art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS e giusta i
NN. 4401 e 4013 DRC.
1.5. Con scritto 18 aprile 2019
(doc. V) RI 1 ha ripetuto di non avere intrapreso un’attività lavorativa
indipendente nel senso proprio del termine, ma di avere impiegato il proprio
patrimonio immobiliare privato e che la qualifica di commerciante professionale
di immobili svolto in forma occasionale è avvenuta con difficoltà, tanto che
fra la notifica fiscale e la sentenza della autorità giudiziaria v’è stata una
differenza di Fr. 852'429.-.
L’assicurato si è quindi domandato se, nel 2015, avesse dovuto in
buona fede sapere dell’obbligo di affiliazione oppure se, in presenza solo di
una potenziale attività aziendale non ancora definitivamente accertata, avesse
dovuto depositare una somma tuttavia non ancora quantificabile e in tal modo
avrebbe ottenuto una remunerazione del 5% qualora fosse stata accertata la non
esistenza di detta professione indipendente, ciò che sarebbe andato a suo
vantaggio.
Egli ha infine precisato di avere accettato il giudizio fiscale
sull’esistenza di un reddito aziendale occasionale unicamente perché, se avesse
proseguito l’iter ricorsuale, avrebbe avuto ulteriori costi di consulenza, ma
ciò non significa che abbia accettato l’esistenza di un’attività professionale.
1.6. La Cassa di compensazione,
pur comprendendo il disappunto dell’insorgente nei confronti dell’autorità
fiscale, ha osservato che le norme AVS sull’obbligo di corrispondere interessi
di mora sono chiare e relativamente severe come confermato dal Consiglio
federale nel 2007 (doc. VII).
L’insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI).
Pendente causa, il giudice delegato del TCA ha richiamato dal
ricorrente la sentenza della Camera di diritto tributario da egli evocata (doc.
IX), trasmettendola (doc. B) poi subito alla Cassa di compensazione per
conoscenza (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti
al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo
una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non
esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro
non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e
versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
2.2. I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo
il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il
capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante
per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale
diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in
base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in
giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1
OAVS).
In difetto di una tassazione dell’imposta
federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono
desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di
essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv.
2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle
autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4
OAVS).
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle
competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei
contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni
necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).
Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali
cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse
di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto
nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività
lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente
all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa
cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di
compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
L’art. 39 OAVS tratta del pagamento dei contributi
arretrati e al capoverso 1 dispone che se ha conoscenza che una persona non ha
pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la
cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e,
ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione
prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.
I contributi reclamati
vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2
OAVS).
Per quanto concerne gli interessi, l'art. 26 cpv. 1
LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente
riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.
Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
b. le persone tenute
a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a
partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i
contributi sono dovuti.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei
contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,
con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi
cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati
entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati
con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso
per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno
(art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono
calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre
2003).
Infine l’art. 64 LAVS, citato dall’amministrazione a
giustificazione dell’obbligo dell’assicurato di versare i contributi personali
come indipendente, concerne l’affiliazione alle casse e l’obbligo di informare
e dispone, per ciò che qui interessa, quanto segue:
"
1 Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i
datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente,
che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le
persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel
contempo di un'associazione professionale e di un'associazione
interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di
compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione
interprofessionale.
Considerandi
2.
Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di
lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non
fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione
professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli
assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei
contributi.
5.
I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati
dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono,
se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.”.
2.3
Per il ricorrente, con la
notifica di tassazione IFD 2013 del 21 ottobre 2015, l’autorità fiscale ha classificato
in maniera erronea l’utile immobiliare realizzato di Fr. 1'084'092.- da utile
sulla sostanza privata a reddito aziendale proveniente dal commercio
professionale di immobili.
Il reclamo inoltrato in ambito fiscale non ha avuto successo,
perciò l’interessato ha presentato ricorso alla Camera di diritto tributario
rivendicando la natura privata dell’operazione di compravendita immobiliare
effettuata e contestando quella commerciale ritenuta dall’autorità fiscale.
Secondo RI 1, l’accordo reperito con l’UT competente gli ha dato
sostanziale ragione sui valori ritenuti, diminuendoli del 76,34 % (doc. 8).
La ragione di tale importante diminuzione risiede, come si evince
dalla sentenza della Camera di diritto Tributario (CDT, inc. 80.2017.164) del 4
dicembre 2017 (doc. B), nella rilevante rivalutazione del valore del fondo di __________,
edificato successivamente, che l'assicurato aveva acquistato per Fr. 500'000.-
da suo padre. L’UT, e di seguito la CDT (doc. B), hanno considerato che
l’acquisto del terreno dal padre fosse avvenuto ad un valore inferiore a quello
di mercato. Come ricorda la CDT nel giudizio evocato (pag. 5):
" (…) secondo
il contribuente sarebbe evidente come nella transazione padre – figlio ci sia
stata una componente molto importante di valore donato, qualificabile come “passaggio
generazionale”. (…)”.
Nei fatti, l’acquisto del mappale 456 RFD di __________ è stato in
realtà un “negotium mixtum cum donatione”, che imponeva all’Ufficio di
tassazione una rettifica del valore del terreno edificato da Fr. 500'000.- a Fr.
1'125'810.- e conseguente riduzione dell’utile conseguito.
In sostanza, la Camera di diritto tributario ha ratificato
l’accordo intervenuto tra l'autorità fiscale e il qui ricorrente,
considerandolo conforme alla realtà dei fatti e rispettoso del diritto fiscale.
Ne è seguita la determinazione, da parte della CDT, di un reddito
imponibile IFD di Fr. 231'663.- per l’anno 2013 proveniente dal commercio
professionale di immobili, importo ammesso e riconosciuto dal ricorrente (doc.
B).
2.4
L’amministrazione, giusta
l’art. 23 cpv. 1 OAVS, ha stabilito i contributi dovuti dall’assicurato come
indipendente per l’anno 2013 basandosi su questo reddito aziendale. La Cassa ha
applicato l’art. 9 cpv. 4 LAVS e ha riportato il reddito aziendale netto
risultante dalla notifica di tassazione al lordo dei contributi, aggiungendo al
reddito comunicato dall’autorità fiscale le deduzioni ammissibili secondo il
diritto fiscale dei contributi. Così facendo, è giunta all’importo di Fr.
256'548,15 e ha calcolato i contributi dovuti dall’interessato su un reddito
soggetto a contribuzione di Fr. 256'500.-, fissandoli in Fr. 28'157,15.
Il 18 dicembre 2018 l’amministrazione ha emanato la decisione di
fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG per l’anno di contribuzione 2013
e la decisione con cui ha fissato gli interessi di mora qui contestati. La
Cassa di compensazione ha infatti ritenuto che l’interessato avrebbe dovuto già
versare nel 2013 i contributi sul reddito aziendale conseguito quello stesso
anno e quindi ha fatto decorrere degli interessi di ritardo per il mancato
pagamento basandosi sull’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS. L’amministrazione basa
la sua tesi sul principio che ogni persona esercitante
un'attività lucrativa indipendente deve annunciarsi alla Cassa cantonale di compensazione
se non è già affiliata (art. 64 cpv. 5 LAVS).
In concreto, l’assicurato era quindi tenuto ad annunciarsi alla
Cassa e ad affiliarsi come persona esercitante un’attività di tipo
indipendente, con conseguente assoggettamento al prelievo di contributi
personali, per il suo commercio professionale di immobili (attività che non
poteva d’altronde sfuggirgli alla luce degli investimenti eseguiti per
l’edificazione, il numero delle PPP edificate e vendute nonché dell’importanza
economica dell’operazione).
2.5
RI 1 ha ammesso quindi in
sede fiscale la qualifica del reddito, ma ha contestato davanti al TCA di
dovere degli interessi sui contributi AVS/AI/IPG già dal 2014, visto che
l’autorità fiscale ha fissato il 21 ottobre 2015 il reddito aziendale conseguito
nel 2013 ed è da quel momento che, se del caso, egli sarebbe tenuto al
versamento di interessi di ritardo, ma non certo da prima di allora.
2.6
Per giurisprudenza costante
del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni
sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della
legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente
comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare
fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni
sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;
infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice
delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto
difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i
contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30.
consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è
vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative
alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se
fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3;
Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo
la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di
stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne
i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg.,
consid. 5a).
2.7
Occorre ancora osservare che
a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9
cpv. 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale,
industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una
professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in
capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali
giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi
agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da
partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2
LIFD.
Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi
dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o
forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa
indipendente.
Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi
sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale
federale ha confermato, con una sentenza del 1999,
l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in
particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113).
Da quanto precede discende che il commercio professionale di
immobili, considerato attività lucrativa di tipo indipendente, è tassato
fiscalmente a livello federale (art. 18 LIFD). Per contro, a livello cantonale,
non avviene una specifica tassazione, giacché l’utile ricavato dalla vendita
(professionale) di immobili è già tassato di volta in volta con la tassa sugli
utili immobiliari (STCA 30.2017.18 del 10 ottobre 2017; STCA 30.2015.35 del 24
marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016).
Di conseguenza, avendo realizzato un’attività indipendente, dal
profilo delle assicurazioni sociali il ricorrente era tenuto ad affiliarsi come
tale alla Cassa di compensazione già nel 2013.
L’art. 64 cpv. 5 LAVS non lascia alcun dubbio al riguardo.
Se ciò fosse avvenuto tempestivamente la Cassa, basandosi sulla IFD
2013.
(art. 23 cpv. 1 OAVS), avrebbe fissato i contributi per quell’anno.
D'altronde, lo stesso assicurato era ben cosciente che
dall'operazione immobiliare sarebbero scaturiti dei costi fra cui anche l'AVS,
che andava tenuta in considerazione (cfr., su questi aspetti, la sentenza della
CDT a pag. 3 secondo paragrafo).
2.8
Nel
caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento
di interessi di mora basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS e
calcolandoli sulla base di 1'788 giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2014 [1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di
contribuzione] al 18 dicembre 2018 [giorno della fatturazione]).
Giusta il N. 4009 DRC (Direttive sulla riscossione dei contributi
(DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio
2014, edite dall'UFAS), sono considerati contributi arretrati reclamati per un
anno civile passato quelli che non possono essere richiesti fino alla fine
dell'anno civile per il quale sono dovuti. Sono considerati richiesti i
contributi dei datori di lavoro che, con l'autorizzazione della Cassa di
compensazione, versano i contributi effettivamente dovuti per il periodo di
pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).
Per il N. 4011 DRC, rientrano nella regolamentazione concernente
il reclamo di contributi arretrati in particolare:
– i contributi
salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in caso di
affiliazione retroattiva del datore di lavoro;
– i contributi
salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in base ad un
controllo del datore di lavoro;
– i contributi
personali arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di
affiliazione retroattiva della persona assicurata;
– i contributi
personali d'acconto arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati
in caso di affiliazione retroattiva;
– i contributi
personali arretrati reclamati in base ad una tassazione consecutiva ad una
procedura per sottrazione d'imposte;
– i contributi
salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta compensazione come anche i
contributi personali arretrati reclamati, fatta eccezione per quelli che devono
essere fatturati in base ad una rettifica della dichiarazione fiscale (v. N.
4021).
Per il N. 4012 DRC, vanno riscossi interessi se vengono reclamati
contributi arretrati per gli anni civili passati (art. 41bis cpv. 1 lett. b
OAVS).
Secondo il N. 4013 DRC, gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo
alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla
fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni
dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a
e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo o all'apertura
del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria
concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti
(art. 297 cpv. 7 LEF).
2.9
Il ricorrente ha contestato
l'ammontare degli interessi di mora siccome fatti decorrere già dal 2014
anziché, a suo dire, da dopo che gli è giunta la notifica di tassazione IFD 2013
e quindi dal 21 ottobre 2015 fino al 18 dicembre 2018.
Il N. 4001 DRC prevede che gli interessi di mora
sono interessi di compensazione in quanto sono volti a compensare l'utile
conseguito dal debitore pagando i suoi contributi in ritardo con il danno
subito dal creditore. Gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non
è imputabile ad una manchevolezza della Cassa di compensazione né ad una colpa
dell'assicurato.
Pronunciandosi nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti
persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali,
alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art.
41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi
effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF
9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha
affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal
suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire
e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.
L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse
moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per
l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è
pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi
sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione
(DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1;
STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal
momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente
dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa
(o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in
maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF
134.
V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14
dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto,
durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora
fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli
abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di
interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda
infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una
perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,
questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di
compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti
che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1). L'interesse di
mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il
fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse,
mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre
2008.
consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un
ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul
contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente,
conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa
di congrui acconti.
Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute
a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni
necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se
richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito
presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente
dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di
compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3
OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e
l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere relativamente
tardi, sicché le persone tenute a pagare i contributi possono
valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio di esercizio e
segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione. In questo modo,
i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare un'eventuale
differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI 2000 pag. 119).
Il ricorrente ha citato la sentenza del 2 marzo 2017
del TCA del Canton Basilea Campagna (TCA BL 710 16 240/62) a sostegno della
tesi secondo cui si deve prescindere dall'addebitare degli interessi di mora
quando ciò può portare a un risultato urtante. Questa sentenza cantonale concerne
gli interessi di mora calcolati dalla Cassa di compensazione sui contributi
dovuti, per il 2011, da un indipendente attivo nell’ambito del giardinaggio e
della floricoltura, calcolati su di un utile di liquidazione e stabiliti l'8
marzo 2016 in Fr. 162'473,40, sui quali sono stati conteggiati Fr. 146'710,20 che
erano già stati pagati nel 2012. Gli interessi del 5% sono stati fissati in
complessivi Fr. 7'719,45 e sono stati calcolati dalla Cassa competente dal 1°
gennaio 2012 all'8 marzo 2016, dividendoli in tre periodi di computo.
L'opposizione dell'assicurato è stata parzialmente accolta
dall’amministrazione stessa con le motivazioni (riprese dal TCA BL nel suo
giudizio) seguenti (consid. A in fine):
" Eine vom Versicherten, vertreten durch …, gegen diese Verfügung
erhobene Einsprache, hiess sie mit Entscheid vom 13. Juli 2016 (Rektifikat mit
korrigierter Rechtsmittelbelehrung: 14. Juli 2016) teilweise gut. In der
Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass die vom Beitragspflichtigen im
Akontoverfahren gemeldeten AHV-Beträge im Gegensatz zur definitiven Veranlagung
der Steuerbehörden für die Ausgleichskassen nicht bindend seien und die
Erhebung von Verzugszinsen nicht ausschliessen würden. Es liege in der
Verantwortung des Beitragspflichtigen, eine unrichtige oder unangemessene
Akontoanpassung zu melden. Die Erhebung von Verzugszinsen für den Zeitraum vom
1.
Januar 2012 bis 6. Mai 2013 stütze sich auf genügende und eindeutige
gesetzliche Grundlagen. In Bezug auf den Zeitraum vom 7. Mai 2013 bis 8. März
2016.
sei festzustellen, dass Verzugszinsen als Ausgleichszinsen unabhängig von
einem allfälligen Verschulden der beitragspflichtigen Person geschuldet seien.
Im vorliegenden Fall erscheine indessen massgeblich, dass die (normalerweise
verzugszinsunschädliche) Aufrechnung der AHV-Beiträge überhaupt erst eine
weitere Verzugszinspflicht ausgelöst habe. Aus diesem Grund werde für die Zeit
ab 7. Mai 2013 kein Verzugszins erhoben.“.
Il Tribunale cantonale basilese, adito dall’assicurato, al consid.
5.2
, ha formulato i seguenti rilievi:
" Die Aufstellung vom 27. März 2013 wurde der Beschwerdegegnerin vom
Vertreter des Beschwerdeführers mit E-Mail vom 3. Mai 2013 zugestellt und
bildete – soweit ersichtlich – Grundlage für die am 6. Mai 2013 in Rechnung
gestellten Akontobeiträge, wobei die zu diesem Zeitpunkt noch fiktiven persönlichen
AHV-Beiträge nicht aufgerechnet wurden. Diese Akontobeiträge wurden in ihrer
Höhe vom Beschwerdeführer nicht kritisiert und es wurde – trotz ausdrücklichem
Hinweis und entsprechendem Formular auf der Akontorechnung – keine Anpassung
verlangt. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist eine Verletzung von
Art. 24 Abs. 3 AHVV – wonach die Ausgleichskassen verpflichtet sind, die
Akontobeiträge anzupassen, wenn sich zeigt, dass das Einkommen wesentlich
abweichen wird – vorliegend nicht erkennbar. Aufgrund der Meldung der
Steuerbehörden am 7. März 2016 konnte schliesslich am 8. März 2016 die
definitive Veranlagung der AHVBeiträge unter Aufrechnung der persönlichen
Beiträge vorgenommen werden. Aus der Differenz der provisorisch in den Akontorechnungen
veranschlagten und den tatsächlichen Beiträgen ergeben sich die vorliegend
umstrittenen Verzugszinsen. Ein offensichtliches Verschulden, aufgrund dessen
sich nach Auffassung des Beschwerdeführers unter Verweis auf die Mitteilungen
des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) an die AHV-Ausgleichskassen und
EL-Durchführungsstellen Nr. 200 vom 30. März 2007 eine einzelfallbezogene
Lösung aufdrängt, ist vorliegend nicht zu erkennen. Einem möglicherweise
stossenden Ergebnis, welches sich durch die nachträgliche Aufrechnung der
persönlichen AHV-Beiträge ergibt, ist die Beschwerdegegnerin mit der Aufhebung
der Verzugszinsen ab 7. Mai 2013 entgegengetreten.”.
Nell'evenienza concreta, malgrado l’invito del
ricorrente ad applicare il buon senso e una certa proporzionalità nel
risultato, la scrivente Corte non ha motivo di modificare la prassi. Va
rilevato che il Tribunale del Cantone di Basilea Campagna ha statuito in una
fattispecie diversa da quella qui in esame e che, come tale, non può servire da
base a cui ispirarsi. Questa Corte non può scostarsi dalla costante
giurisprudenza del Tribunale federale, che per di più, come visto, si è
pronunciata su questa tematica proprio su alcune fattispecie ticinesi che hanno
interessato questo TCA.
Peraltro, questi concetti sono stati ribaditi nella
DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente
da colpa:
" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die
Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu.
Die Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und
Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in
pauschalierter Form auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht
pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug
geschuldet. Für die Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht
massgebend, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere
Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder
-zahlung trifft (BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206
f.). (…)“ (l'evidenziatura è della redattrice),
come pure ancora nel 2016 con la STF 9C_531/2015 del 22 marzo
2016, secondo cui:
" 4.
Conformément à ce qu'ont retenu les premiers
juges, des intérêts moratoires sont perçus sur les créances de cotisations
échues, en vertu de l'art. 26 al. 1 LPGA, en relation avec les art. 41bis et 42
du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS;
RS 831.101). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser
l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif
des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les
intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de
toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation. (…).”.
L’insorgente ha fatto inoltre generico riferimento a una non
meglio precisata “istruzione dell’UFAS del
2007.
su ordine dell’allora Ministro Pascal Couchepin, secondo cui, nei casi in
cui gli interessi di mora siano dovuti a un comportamento errato di una Cassa,
se ne debba tenere in dovuta considerazione.” (doc. I pag. 4).
Sulla questione degli interessi di mora il TCA evidenzia che in
quel periodo Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto
al Consiglio federale un postulato (06.3736 del 18 dicembre 2006) – poi
ritirato -, con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non
debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati
in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale, proponendo di
respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:
" Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla
compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione -
al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo
nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di
versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il
ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla
cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi
di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è
nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una
soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in
merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.
Far
dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del
ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni
amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione
d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi
ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi
di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di
compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti
siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe
considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie
legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente
imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare
soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi
del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati
dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe
allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la
cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono
stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti
delicati e onerosi.
Pertanto
il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento
d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte
anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione
dell'AVS.".
2.10
Nell'evenienza concreta spettava
pertanto all’insorgente dar seguito ai suoi obblighi notificando immediatamente
alla Cassa di compensazione il reddito da commerciante professionale di immobili
conseguito nell’anno in esame, dopo la realizzazione di tale reddito.
A questo
proposito va evidenziato che con STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 il Tribunale
federale ha chiarito che anche se una notifica di tassazione è disponibile, la
Cassa non è tenuta ad attivarsi per ottenerla:
“4.2 Contrariamente a quanto
sembra pretendere l'insorgente, in forza dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di
compensazione non sono obbligate, prima dell'emanazione di una decisione
contributiva, di richiedere gli incarti fiscali degli assicurati e di andare
alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute in giudicato, essendo
piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere i dati necessari
(cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 127/04 del 30
dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione della precedente versione
dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2000, il
cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a quello qui in esame).”.
La scrivente Corte rileva come sia errata l’affermazione del ricorrente secondo cui “lo IAS è certamente colpevole di un certo ritardo
nell’emissione delle proprie pretese, un ritardo che si estende dal 21 ottobre
2015.
al 18 dicembre 2018 nella propria richiesta di interessi di mora. Avesse agito in modo più sollecito, la fattura finale
di interessi di mora a carico del Signor RI 1 sarebbe inferiore di più della
metà.” (doc. I pag. 4).
Infatti, nel caso in esame, se la Cassa di
compensazione si fosse premurata di ottenere già nel 2015 la notifica di
tassazione dell’assicurato, il risultato che ne sarebbe derivato sarebbe stato
sfavorevole all’insorgente, il quale avrebbe visto i suoi contributi di persona
indipendente essere fissati su un reddito immobiliare conseguito di Fr.
1'084'092.-, contro i Fr. 231'663.- poi ritenuti dall’autorità fiscale dopo
ricorso.
Di pari passo, pure gli interessi di mora sarebbero
stati calcolati su tali contributi e sarebbero di certo stati più elevati di
quelli poi determinati con la decisione del 18 dicembre 2018.
Inoltre, proprio perché l’assicurato ha impugnato la
notifica di tassazione del 21 ottobre 2015 dapprima presso la competente
autorità fiscale poi davanti alla Camera di diritto tributario, la Cassa di
compensazione era impossibilitata ad emanare una decisione di fissazione dei
contributi, giacché la situazione del ricorrente, per l’aspetto fiscale, non
era ancora definitiva e cresciuta in giudicato. È solo con l’emanazione della
sentenza della CDT, non impugnata, che la sua posizione è stata chiarita
fiscalmente definitivamente ed è pertanto solo a partire da quel momento che la
Cassa poteva procedere con i suoi incombenti.
Il fatto che la
Cassa di compensazione abbia tardato un anno prima di emettere le decisioni di
sua competenza (dal 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 2018), come visto, in virtù
dell’art. 27 cpv. 1 OAVS non è di aiuto al ricorrente. L’amministrazione
non era infatti tenuta a richiedere all’autorità fiscale la decisione di
tassazione dell’assicurato.
Inoltre, con l'accettazione, il
6.
novembre 2017, della proposta dell'UT, la questione era chiara e l'insorgente
avrebbe potuto avvisare la Cassa dei redditi da attività indipendente così
stabiliti.
Spettava quindi all’assicurato dar
seguito ai suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa la nuova situazione
fiscale. Ne segue che RI 1, nonostante non fosse più attivo professionalmente in
qualità di meccanico , doveva essere al corrente (come chiunque consegua un
reddito occasionale come il suo: edificazione di un fondo e vendita di 7 unità
abitative sulle 9 edificate) dell’obbligo di pagare contributi in base allo
stesso. La comunicazione poteva intervenire successivamente al conseguimento
del reddito (siccome palesemente adempiuti i requisiti sviluppati dalla giurisprudenza
fiscale quale reddito aziendale occasionale, vista la natura dell’operazione,
ciò che non poteva sfuggire all’assicurato) e comunque nel 2015, al momento
della notifica della tassazione IFD 2013 con cui è stato stabilito, e
quantificato, il reddito da attività accessoria soggetto a contribuzione, ciò,
anche se la decisione del 21 ottobre 2015 non era ancora definitiva. Così
facendo egli avrebbe evitato la decorrenza di interessi moratori ai sensi
dell'art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS.
Nell'evenienza concreta non torna
applicabile l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, non trattandosi di un caso di
versamento insufficiente di acconti sul reddito da attività lucrativa
indipendente, ma di contributi dovuti su un reddito da attività indipendente unico
derivante da un’operazione immobiliare.
Nessun ritardo è dunque
ascrivibile alla Cassa nell’emanazione della decisione di fissazione dei
contributi un anno dopo la notifica di tassazione.
Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale,
indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore
per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il
ricorrente doveva versare per l’anno di contribuzione 2013 v’è la circostanza
che il ritardo con cui i contributi personali di Fr. 28'157,12 sono stati
fissati il 18 dicembre 2018 dall’amministrazione ha condotto l’assicurato a
posticiparne per cinque anni il versamento (dal 2013 al 2018). Tale agire ha
comportato per il ricorrente un vantaggio a suo favore (STCA 30.2017.47 del 9
febbraio 2018; STCA 30.2017.31-32 del 18 dicembre 2017; STCA 30.2017.9 del 10
maggio 2017, in cui i contributi che il ricorrente doveva versare per l’anno di
contribuzione 2011 sono stati fissati dalla Cassa il 20 dicembre 2016; STCA
30.2015.35
del 24 marzo 2016, in cui la Cassa di compensazione ha ritardato di
un anno l’emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo
le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’ottobre 2014; STCA
30.2015.29
del 25 gennaio 2016, in cui la Cassa ha emesso la decisione di
fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di
tassazione IFD 2010; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), il quale avrebbe
infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non
ancora fatturato né saldato. La circostanza che egli ne abbia effettivamente
tratto vantaggio non è invece rilevante.
Stando così le cose, se ne deduce che le esposte precisazioni del
Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato
dell’amministrazione. Pertanto, una soluzione diversa da quella adottata dalla
Cassa non è quindi possibile.
2.11
Alla luce delle considerazioni
che precedono, il TCA conferma che, in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1
lett. b OAVS, sui contributi arretrati reclamati per l’anno 2013 il ricorrente
è pertanto tenuto a pagare degli interessi di mora che decorrono dal 1° gennaio
dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti, vale a
dire dal 1° gennaio 2014.
L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede poi che in caso di
reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la
fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato,
quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.
Ne discende che il numero di giorni di ritardo (1'788) calcolato
dall’amministrazione deve dunque essere confermato e che gli interessi siano
maturati fino al 18 dicembre 2018.
2.12
Infine, contrariamente alle
rimostranze dell’insorgente, anche il tasso del 5% applicato in virtù dell’art.
42.
cpv. 2 OAVS deve essere confermato.
Il Tribunale federale ha infatti più volte stabilito che esso è
conforme alla legge e non vi si può derogare (STF 9C_531/2015 del 22 marzo
2016, pubblicata in SVR 8/9 2016 AHV Nr. 9), poiché si tratta di un interesse
tecnico (DTF 139 V 297 consid. 3.3.2.2) che non è da mettere in relazione con i
tassi di interesse dei mercati finanziari (STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016,
pubblicata in SVR 8/9 2016 AHV Nr. 9) ed è altresì utilizzato in diritto civile
in virtù dell’art. 104 cpv. 1 CO.
In particolare, nella DTF 139 V 297 l’Alta Corte ha
stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e il
tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al diritto né
tantomeno è arbitrario:
" 3.3.2.2
(…) Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn
und -verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch
ausfällt - bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des
administrativen Aufwands für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung
und für die Erhebung des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse
Abweichungen zu den jeweils geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt
ergeben, sind diese systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn
Abweichungen über längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der
AHV-rechtliche Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen.
Vielmehr handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde
vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in
Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG)
und den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die
Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der
Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen
administrativen Aufwand effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H
170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).
3.3.3
Ein
Grund, von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE 136 III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend
gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden
Zinsniveau von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit
schliessen. Dagegen spricht auch der Umstand, dass mit Art.
104.
Abs. 1 OR formellgesetzlich ein
Verzugszinssatz von 5 % festgelegt ist, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht
bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung findet
(HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 41
Rz. 191 und S. 175 Rz. 756 ff.; vgl. auch SVR 2001 BVG Nr. 16 S. 63, B 43/98 E.
4b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 38 zu Art.
26.
ATSG mit Hinweisen).
3.3.4
Nach dem
Gesagten beruht Art. 42 Abs. 2 AHVV auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage
und ist auch der darin festgelegte Zinssatz nicht gesetzeswidrig oder gar
willkürlich (vgl. BGE 134 II 124 E. 4.1 S. 133; BGE 133 I 149 E. 3.1 S. 153 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist auch in diesem
Punkt unbegründet. (…)". (le sottolineature sono della redattrice)".
Questi concetti sono stati ribaditi ancora nel 2016 nella citata
STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016:
" 4.
(…) Le taux d'intérêts de 5 % est prévu par
l'art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la
compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la
Commission fédérale de l'AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions
spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans
trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de
perception menée par les caisses de compensation. Contrairement à ce que
voudrait le recourant, les intérêts de retard au sens de l'AVS ne sont pas à
mettre en relation avec les taux d'intérêts du marché; il s'agit plutôt ici
d'un taux d'intérêts "technique" (ATF 139 V
297.
consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En
outre et conformément à ce qu'a relevé la juridiction cantonale, le Tribunal
fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42
al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter
de ce taux, ce d'autant moins que l'art. 104 al. 1 CO prévoit également un
taux d'intérêts à 5 % et est applicable, par analogie, en droit administratif
comme principe juridique général en l'absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 p. 306 et
les références).
Par conséquent, c'est à bon droit que les
premiers juges ont confirmé le taux d'intérêts à 5 % l'an.“.
2.13
Da
quanto precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il
ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti