30.2019.8
Il ricorso contro la non entrata nel merito di una domanda di riconsiderazione è irricevibile. Il ricorso contro la reiezione della domanda di revisione va respinto in assenza di fatti o mezzi di prov
3 luglio 2019Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2019.8-9
cs
Lugano
3 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 marzo 2019 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. La Dr.ssa med. RI 1, nata nel
__________, __________ presso l’Ospedale __________, dal 1996 è affiliata anche
quale indipendente presso la Cassa CO 1 per la sua attività accessoria.
1.2. Con due distinte decisioni
formali del 22 maggio 2018 (allegato doc. 27), rispettivamente del 26 giugno
2018 (allegato doc. 22), la Cassa di compensazione ha fissato gli interessi
dovuti dall’interessata dal 1° gennaio 2017 al 22 maggio 2018 (per i contributi
del 2015) pari a fr. 2'845.45, rispettivamente per il periodo dal 1° gennaio
2018 al 26 giugno 2018 (per i contributi del 2016) pari a fr. 836.70, per
complessivi fr. 3'682.15.
1.3. In seguito ad uno scritto del
12 luglio 2018 dell’avv. Dott. RA 1, rappresentante dell’assicurata,
all’amministrazione, quest’ultima in data 18 luglio 2018 ha risposto,
affermando:
" (…) Nel
merito la informiamo che la signora RI 1 dall’inizio della sua affiliazione
quale indipendente paga degli acconti su un utile presumibile di CHF 15’700 da
lei dichiarato. Da questo momento in avanti la Cassa non ha mai ricevuto una
richiesta di modifica di tale reddito e di conseguenza gli acconti sono sempre
risultati insufficienti rispetto al guadagno effettivo dell’assicurata.
Ricordiamo che in base all’art. 24 cpv. 4
OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di
compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi
d’acconto, presentare se richiesto i giustificativi e segnalare le divergenze
sostanziali dal reddito presumibile.
Nelle dichiarazioni da lei allegate i
contributi pagati risultavano superiori in quanto tenevano conto già dei
conguagli pagati, in effetti dagli estratti annuali (cfr. allegati) si può
notare come già dal 2003 la signora si ritrovava a pagare degli acconti bassi
ed alla fine dell’anno dei conguagli molto alti con l’aggiunta di interessi di
mora.
Visto quanto sopra le confermiamo le nostre
decisioni e i relativi interessi di mora.”
1.4. Con atto intitolato “ricorso/opposizione”
del 24 agosto 2018 la Dr.ssa med. RI 1, sempre rappresentata dall’avv. Dott. RA
1, si è rivolta al TCA che, con sentenza 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018, ha accolto ai sensi dei considerandi, nella misura in cui era
ricevibile, il ricorso, ha annullato la decisione impugnata e rinviato
l’incarto alla Cassa per i suoi incombenti.
Il Tribunale
ha in particolare stabilito che:
" (…) nella
misura in cui la ricorrente chiede la restituzione degli importi di fr.
12'270.55 (fr. 6'008.35 quali interessi di mora pagati per gli anni 2013 e
2014; fr. 6'008.35 poiché contabilizzati in doppio nell’estratto conto 2017 [a
cui ha in seguito apparentemente rinunciato; cfr. doc. IX] e fr. 253.85
indicati quali interessi di mora per l’anno 2013 e contabilizzati nell’estratto
conto 2017 [a cui ha in seguito apparentemente rinunciato; cfr. doc. IX]), in
via subordinata di fr. 6'008.35, richiesti per la prima volta con lo scritto
del 12 luglio 2018 (doc. 5), dopo la domanda di spiegazioni dell’8 maggio 2018,
il ricorso al TCA si rivela irricevibile a va trattato quale opposizione alla
decisione del 18 luglio 2018 (art. 52 LPGA). Infatti il 18 luglio 2018
l’amministrazione si è espressa per la prima volta sulla richiesta di
restituzione degli interessi di mora del 2013 e del 2014 e dunque
sull’implicita (vista la richiesta di restituzione) domanda di revisione.
La Cassa, su questo punto, dovrà emettere una decisione su
opposizione che indichi le ragioni per le quali accoglie o rifiuta l’implicita
domanda di revisione delle decisioni sugli interessi di mora del 3 maggio 2017
(doc. 18; per fr. 253.85 per i contributi 2013 per “ritardato pagamento”),
del 14 marzo 2017 (doc. 19: fr. 2'441.20 per contributi del 2014 per “discrepanza
tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e del 7 marzo 2017
(doc. 20; fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “discrepanza tra acconti
versati e fissazione definitiva (25%)”).
Il TCA ha
concluso:
" 2.6.
(…).
Per quanto concerne la restituzione degli interessi dovuti per gli
anni 2013 e 2014, l’amministrazione dovrà emettere una decisione su opposizione
con la quale dovrà spiegare se sono dati o meno i presupposti per una revisione
delle decisioni di fissazione dei contributi del 3 maggio 2017 (doc. 18; per
fr. 253.85 per i contributi 2013 per “ritardato pagamento”), del 14
marzo 2017 (doc. 19: fr. 2'441.20 per contributi del 2014 per “discrepanza
tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e del 7 marzo 2017
(doc. 20; fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “discrepanza tra acconti
versati e fissazione definitiva (25%)”) e di conseguenza per la
restituzione degli importi chiesti dall’insorgente in sede di ricorso.”
1.5. Con “decisione” del 14
marzo 2019 la Cassa ha stabilito che “non si entra nel merito della domanda
del 12 luglio 2018” (doc. B). L’amministrazione ha in sostanza affermato di
non essere tenuta ad entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione e,
circa la revisione, che l’interessata non ha prodotto alcun fatto rilevante o
nuovo mezzo di prova che non poteva essere prodotto in precedenza e meglio in
una procedura ordinaria.
1.6. La Dr.ssa med. RI 1,
rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione,
chiedendone l’annullamento, domandando che la Cassa sia tenuta a restituire
alla ricorrente “gli importi di fr. 3'567.15, fr. 2'441.20 e fr. 253.85”
e che “nei conteggi di conguaglio” dell’assicurata “per gli anni 2017
e 2018” siano “stralciati gli importi dovuti quali interessi di mora”.
La ricorrente rileva preliminarmente
che il Tribunale aveva imposto alla Cassa di emettere una decisione su
opposizione, ciononostante ha emesso una decisione indicando come mezzi di
impugnazione il “reclamo” alla Cassa stessa, aggiungendo che “se
contestata esclusivamente la non entrata nel merito di una riconsiderazione,
nella misura in cui si consideri per contro ricevibile un eventuale ricorso,
l’interessata può impugnare la presente decisione (…)” al TCA.
Per l’insorgente la
presente decisione va considerata quale decisione su opposizione come imposto
dal Tribunale nella sentenza di rinvio.
La ricorrente rileva di
aver impugnato con un ricorso parallelo anche la decisione su opposizione
emessa lo stesso giorno e che fissa gli interessi per gli anni 2015 e 2016 e
chiede al Tribunale, se lo ritenesse utile per motivi di praticità, di
congiungere le cause. Ella, in ogni caso, richiama sia la citata impugnativa,
sia l’incarto.
Nel merito l’assicurata
sostiene che in concreto, a differenza dei casi citati dall’amministrazione,
non si sarebbe in presenza di un ritardo nel fissare i contributi ma di un
errore della stessa Cassa che non avrebbe adeguato gli acconti malgrado negli
anni passati abbia preso in considerazione, per la fissazione dei contributi,
redditi conseguiti dalla ricorrente ben maggiori rispetto a quello, mai
adeguato, segnalato al momento dell’affiliazione quale indipendente. Per
l’insorgente, in applicazione dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, sarebbe spettato alla
Cassa adeguare gli acconti.
Non avendo indicato le ragioni
per le quali non ha adeguato gli acconti, la decisione impugnata sarebbe
carente di motivazione, da cui una violazione del diritto di essere sentita.
Ella evidenzia poi che nella sentenza di rinvio, con riferimento agli anni 2015
e 2016, il TCA ha constatato che agli atti non era presente la documentazione
necessaria per stabilire se la Cassa avesse agito conformemente alla legge o se
vi fosse una violazione dell’OAVS. A questo proposito la ricorrente chiede
l’edizione da parte dell’UT delle decisioni precedenti al 2010 e dalla Cassa di
tutte le decisioni di fissazione dei contributi.
L’interessata evidenzia
che perlomeno dal 2010 ha dichiarato redditi derivanti da attività quale
indipendente di fr. 140’000/160'000 fino a fr. 360'000 circa. Il 28 marzo 2012
l’UT ha emesso la tassazione 2010 con un reddito da attività indipendente pari
a fr. 203'790, manifestamente superiore a fr. 15'700 su cui la cassa ha
continuato a basarsi. Le decisioni di tassazione, e quindi il reddito
effettivo, dovevano essere note alla Cassa, la quale non ha tuttavia mai
spiegato per quale motivo non ha applicato l’art. 24 cpv. 3 OAVS. La Cassa
ignorando, o comunque non considerando, le tassazioni e omettendo di adeguare
gli acconti, avrebbe commesso un errore e non può di conseguenza chiedere
interessi all’insorgente. L’interessata sostiene che scopo della revisione è
proprio quello di correggere una decisione passata in giudicato e basata su un
errore iniziale dei fatti. Per la ricorrente è inaccettabile che la Cassa in
presenza di un errore nei fatti e di un mancato accertamento si rifiuta di “riconsiderare”
le proprie decisioni sugli interessi 2013 e 2014. Qualora le tassazioni ed il
reddito effettivo dell’assicurata non fossero stati noti alla Cassa nel momento
in cui ha deciso gli addebiti degli interessi di mora 2013 e 2014 si
tratterebbe di una sua negligenza alla luce dell’art. 43 cpv. 1 LPGA e di
quanto indicato in precedenza. In tal caso la ricorrente rammenta di aver
segnalato l’8 maggio 2018 la strana circostanza relativa al versamento di
acconti molto bassi e alla conseguente fissazione di contributi elevati (con
addebito di interessi di mora). Al più tardi quel giorno l’amministrazione
sarebbe venuta a conoscenza di tale nuovo fatto per il quale sarebbe giustificata
una revisione.
1.7. Con risposta del 7 maggio
2019 la Cassa, che rileva come trattandosi di anni contributivi molto vecchi e
avendo nel frattempo cambiato il sistema informatico di gestione, non è più
possibile ristampare né le decisioni di fissazione dei contributi e degli
interessi, né le singole fatture di conguaglio, e che ha prodotto le “videate
informatiche” degli anni contributivi passati 2003- 2012, ha proposto la
reiezione del ricorso, affermando non essere dati né i presupposti della
revisione, né quelli della riconsiderazione, con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.8. Il 17 maggio 2019 l’avv. RA 1
ha visionato l’incarto presso il TCA (doc. IV) e il 27 maggio 2019 ha prodotto
una presa di posizione (doc. V), trasmessa alla Cassa per formulare eventuali
osservazioni (doc. VI). L’interessata, confermata la richiesta di edizione
dall’UT di tutte le decisioni di tassazione IFD 1995-2009 in modo da
determinare i redditi ed il momento in cui le decisioni sono state notificate,
ha invece rinunciato alla richiesta di edizione delle decisioni dei contributi
alla luce delle affermazioni della Cassa e della produzione delle “videate
informatiche”. Ella rileva che comunque l’amministrazione era a conoscenza
dell’aumento del reddito da attività indipendente, che è passato da fr. 72'861
nel 2003 a fr. 168'263 nel 2004 ed infine a fr. 223'300 nel 2012. Il fatto che
ella abbia pagato gli interessi di mora in passato, non significa che le
decisioni fossero corrette. La ricorrente ribadisce poi le già note
contestazioni.
in ordine
2.1. La
ricorrente rileva di aver impugnato al TCA, con ricorso parallelo, anche la
decisione del 14 marzo 2019 della medesima Cassa e concernente la fissazione
degli interessi per gli anni 2015 e 2016. Considerato che le due decisioni
derivano dalla medesima sentenza di questo Tribunale, l’interessata chiede la
congiunzione delle procedure se il TCA lo ritenesse utile per motivi di
praticità.
Secondo
l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), in vigore dal 1°
marzo 2014, disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31
Lptca, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui
fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione
delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o
più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
In
concreto, accertato che la procedura parallela (30.2019.10-11) porta su un
ricorso contro la fissazione degli interessi moratori per gli anni 2015 e 2016
e non su un ricorso in seguito ad una domanda di revisione/riconsiderazione
di decisioni relative alla fissazione dei contributi come in concreto, non vi
sono motivi per congiungere le cause, trattandosi di procedure distinte.
2.2. La
ricorrente rileva giustamente che il TCA nella sentenza 30.2018.18-20 del 5
novembre 2018 di rinvio ha affermato che “il 18 luglio 2018
l’amministrazione si è espressa per la prima volta sulla richiesta di
restituzione degli interessi di mora del 2013 e del 2014 e dunque
sull’implicita (vista la richiesta di restituzione) domanda di revisione” e
che “La Cassa, su questo punto, dovrà emettere una decisione su
opposizione che indichi le ragioni per le quali accoglie o rifiuta
l’implicita domanda di revisione delle decisioni sugli interessi di mora del 3
maggio 2017 (doc. 18; per fr. 253.85 per i contributi 2013 per “ritardato
pagamento”), del 14 marzo 2017 (doc. 19: fr. 2'441.20 per contributi del 2014
per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e del 7
marzo 2017 (doc. 20; fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “discrepanza tra
acconti versati e fissazione definitiva (25%)”; sottolineatura del redattore).
Per
costante giurisprudenza, secondo un principio generale applicabile nella
procedura amministrativa, quando un’autorità di ricorso emana una decisione di
rinvio, l’autorità alla quale la causa è rinviata, così come quella che ha reso
la decisione, sono tenute a conformarsi alle istruzioni del giudizio di rinvio
(sentenza 9C_207/2017 dell’8 settembre 2017, sentenza 8C_236/2017 del 24 luglio
2017, sentenza 9C_457/2013 del 26 dicembre 2013 consid. 6.2).
D’altra
parte, di principio un Tribunale è vincolato dal dispositivo di una decisione
cresciuta in giudicato. I motivi della decisione non sono invece vincolanti a
meno che il dispositivo non vi rinvii esplicitamente (sentenza 9C_368/2015 del
13 gennaio 2016, consid. 5.1; DTF 139 III 126 consid. 3.2.1;
DTF 123 III 16 consid. 2a; DTF 121 III 474 consid. 4a; DTF 113 V 159
consid. 1c).
La
Cassa a torto ha emesso una decisione formale di non entrata nel merito
della domanda di riconsiderazione e della domanda di revisione, indicando quali
mezzi di diritto il reclamo all’amministrazione tranne in caso di contestazione
della non entrata nel merito della riconsiderazione.
Come
sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata, alla luce della vincolante
sentenza di rinvio, deve essere qualificata quale decisione su opposizione. La
conseguenza dell’errore non è tuttavia l’annullamento della decisione.
Accertato che l’interessata ha potuto contestare diffusamente tramite un
ricorso motivato e nei termini previsti dalla legge il provvedimento, il TCA
deve esaminare l’impugnativa.
2.3. L’insorgente, oltre
all’annullamento della decisione ed al versamento in suo favore degli “importi
di fr. 3'567.15, fr. 2'441.20 e fr. 253.85”, chiede che “nei conteggi di
conguaglio” “per gli anni 2017 e 2018” siano “stralciati gli
importi dovuti quali interessi di mora”.
Nella
procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e
giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità
amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con
una decisione (sentenza 8C_16/2010 del 3 maggio 2010). Di conseguenza, se non è
(ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca
l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid.
2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure
sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
In
concreto con la decisione impugnata del 14 marzo 2019 la Cassa ha deciso di non
entrare nel merito della richiesta di revisione e di riconsiderazione.
Laddove
la ricorrente contesta anche i conguagli degli anni 2017 e 2018 il suo ricorso
si rivela irricevibile.
2.4. La
ricorrente sostiene che la decisione non sarebbe sufficientemente motivata,
poiché non avrebbe spiegato il motivo del mancato adeguamento degli acconti, e
fa valere una violazione del diritto di essere sentita.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I
232 consid. 3.2).
In concreto
l’amministrazione nella decisione impugnata, ha indicato le ragioni per le
quali, a suo parere, non deve entrare nel merito della domanda di
riconsiderazione e della domanda di revisione, indicando di non essere tenuta
ad esaminare la prima (punto 3.2 della decisione) e di non essere dati i
presupposti per accogliere la seconda (punto 3.1 della decisione).
La decisione
appare motivata e la ricorrente ha potuto impugnarla indicando diffusamente le
ragioni per le quali ritiene invece date le condizioni per una revisione ed una
riconsiderazione delle decisioni con le quali sono stati fissati gli interessi
del 2013 e del 2014.
Su questo punto non
vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita.
2.5. La Cassa con la
decisione impugnata non è entrata nel merito della domanda di revisione.
In realtà, non
avendo riscontrato motivi per una revisione, l’amministrazione avrebbe dovuto
respingere la domanda. La non entrata nel merito, come si vedrà meglio in
seguito, è riservata alla riconsiderazione.
Rilevato che dalla
motivazione del provvedimento amministrativo emerge chiaramente che
l’intenzione della Cassa era il respingimento della domanda, avendo indicato le
ragioni per le quali non sono date le condizioni per procedere con una
revisione, per motivi di economia procedurale questo TCA rinuncia ad un annullamento
della decisione.
Infatti, alla
lettura del ricorso emerge che la ricorrente ha compreso che l’amministrazione
ha respinto la sua richiesta e il TF ha già avuto modo di stabilire che
è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una
simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche
sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Nel
caso di specie un secondo rinvio all’amministrazione per violazione del diritto
di essere sentito prolungherebbe inutilmente la procedura.
nel merito
2.6. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente l’amministrazione non è entrata nel merito
della domanda di riconsiderazione, rispettivamente ha respinto la richiesta di
revisione delle decisioni sugli interessi di mora del 3 maggio 2017 (doc. 33; fr.
253.85 per i contributi 2013 per “ritardato pagamento”), del 14 marzo
2017 (Allegato doc. 34; fr. 2'441.20 per contributi del 2014 per “discrepanza
tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e del 7 marzo 2017 (Allegato
doc. 35: fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “discrepanza tra acconti
versati e fissazione definitiva (25%)”).
2.7. Per quel che concerne la riconsiderazione
di una decisione va evidenziato che l'amministrazione può riconsiderare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario nel merito, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA,
nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza
rilevante (cfr. STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010
del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12
febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01 del 28 novembre
2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p.
15; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag.
247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR
1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).
Al riguardo giova
osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere
obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione
(cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF
9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I
206/06 del 13 marzo 2007).
Inoltre va evidenziato che
l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF
133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di
riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente
reclamo.
Nemmeno è possibile
entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in
materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un
controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011
del 12 settembre 2011; si vedano anche le sentenze 9C_188/2012
del 28 marzo 2012;8C_691/2014 del 16 ottobre 2015, consid. 4 e 8C_210/2017 del
22 agosto 2017, consid. 8.2).
Se l’amministrazione entra nel merito della domanda, e la respinge,
oggetto della procedura di ricorso è la questione di sapere se a giusta ragione
l’amministrazione ha respinto la richiesta (Kieser, ATSG Kommentar, 3a
edizione, 2015, n. 74 ad art. 53, pag. 714-715; SVR 2008 IV Nr. 54, I 896/06).
È quindi la
differenza tra l’entrata in materia e la non entrata in materia della domanda
di riconsiderazione che determina la facoltà dell’assicurato di impugnare o
meno la decisione. Mentre la semplice presa in conto (registrazione negli atti)
della richiesta inoltrata da un assicurato non significa ancora un’entrata in
materia della richiesta, diversa è la questione quando l’ammini-strazione
esegue un esame sostanziale delle condizioni di riconsiderazione della
decisione (Kieser, op. cit., loc. cit.).
2.8. In
concreto con la decisione “su opposizione” del 14 marzo 2019, circa la
riconsiderazione, la Cassa di compensazione, al punto 3.2, dopo aver citato
l’art. 53 cpv. 2 LPGA ed aver affermato che “l’amministrazione non è
obbligata ad entrare nel merito di una tale richiesta di riconsiderazione o
riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e nella misura in cui sono soddisfatte
determinate condizioni; per contro né gli assicurati né un giudice possono
obbligarla a un tale passo” ed aver sottolineato come “basti pensare che
una decisione con cui l’amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una
domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di reclamo e che
queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo
giudiziario (irricevibilità dell’eventuale ricorso)”, ha concluso che “indipendentemente
dal fatto che la decisione in questione possa o no essere oggi considerata
errata, la Cassa non è tenuta a riconsiderarla e non procede in tal senso”
e non è entrata nel merito della domanda.
Ne segue che
l’assicurata non può inoltrare un ricorso contro la predetta decisione “su
opposizione” del 14 marzo 2019, nella misura in cui concerne la non entrata nel
merito della richiesta di riconsiderazione (DTF 133 V 50, al consid. 4).
Il ricorso per quanto
concerne la contestazione della non entrata nel merito della domanda di
riconsiderazione delle decisioni del 3 maggio 2017, del 14 marzo 2017 e del 7
marzo 2017 è pertanto irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016;
STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid.
2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio
2018; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del
22 ottobre 2015).
2.9. Dalla
riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle
decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA).
Per analogia con la
revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art.
61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una
decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o
nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente
(cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V
42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del
29 novembre 2002).
In particolare,
secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle
circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento
principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che
tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute
all'istante (cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015
consid. 8.2.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353
consid. 5b; DTF 122 V 134 e seg.; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p.
64 consid. 2b e riferimenti).
Inoltre, i fatti
nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base
fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento
giuridico, ad una diversa decisione
Fatti
I nuovi mezzi di prova devono essere tali da provare fatti nuovi
importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel
procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento
dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già
allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto
produrli nella precedente procedura.
Un mezzo di prova
è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto
ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto
conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 8C_756/2012 del 17
luglio 2013 consid. 4.2.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire
ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (cfr. STF 9C_677/2014 e
9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; DTF 110
V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova
perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono,
piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta
la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una
decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già
conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di
revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti
già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che
l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del
giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 353 consid.
5b).
2.10. Riguardo
alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata
in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3
dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di
decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la
revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla
scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla
notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo,
Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R.
Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung,
San Gallo 1996, pag. 291).
L’Alta Corte ha
ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003,
in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto
il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un
assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di
revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui
l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo
e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte
prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali
le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano
cresciute in giudicato.
I
termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente
all'entrata in vigore della LPGA.
Infatti,
benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto
stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.
Alla
PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole
particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle
singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF
8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009;
STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).
Al riguardo cfr. pure DTF
143 V 105; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4
del 12 dicembre 2011.
2.11. Nel caso di specie non si giustifica
la revisione delle decisioni di fissazione degli interessi di mora del 3 maggio
2017, del 14 marzo 2017 e del 7 marzo 2017 passate in giudicato.
In effetti non risultano
Considerandi
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente rispetto a quella stabilita con il provvedimento in questione.
Il fatto che la Cassa,
secondo l’insorgente violando l’art. 24 cpv. 3 OAVS e commettendo un errore,
non ha adeguato gli acconti richiesti nel corso degli anni malgrado un notevole
aumento del reddito dell’attività indipendente accessoria non è un fatto nuovo
e non costituisce un nuovo mezzo di prova.
Da una parte dalla
documentazione prodotta dalla ricorrente (allegato doc. F), emerge che già con
la decisione di fissazione dei contributi del 25 aprile 2005 per l’anno 2001,
calcolati sulla base dei dati evinti dalla tassazione 2003A, il reddito
aziendale alla base del calcolo ammontava a fr. 72'344, ossia ben superiore
all’importo di fr. 15'730 utilizzato per stabilire gli acconti. La discrepanza
è poi aumentata nel corso degli anni (cfr. decisione del 18 agosto 2009 per i
contributi 2007, calcolati sulla base della tassazione IFD 2007, per un reddito
aziendale di fr. 197'182; decisione del 10 agosto 2010 per i contributi 2008,
calcolati sulla base della tassazione IFD 2008, per un reddito aziendale di fr.
221'523). Per cui, sia la Cassa, che ha emanato le decisioni, sia la ricorrente
che le ha ricevute e che ha pagato i contributi, erano già al corrente della
notevole differenza tra i redditi alla base della richiesta degli acconti e i
redditi alla base della fissazione dei contributi, rispettivamente tra i
contributi chiesti in acconto ed i conguagli definitivi. D’altra parte la
stessa insorgente, che ha ricevuto le tassazioni fiscali sulla base delle quali
sono calcolati i contributi (art. 22 OAVS), era a conoscenza dell’aumento
reddito aziendale accessorio ben prima dell’emissione delle decisioni sugli
interessi di mora del 3 maggio 2017, del 14 marzo 2017 e del 7 marzo 2017. Se
non fosse stata d’accordo con il loro calcolo o con l’applicazione delle norme,
avrebbe dovuto impugnare le decisioni entro i termini fissati dalla legge (art.
52.
cpv. 1 LPGA e 60 cpv. 1 LPGA).
Nel ricorso l’insorgente,
che ha pagato i relativi interessi di mora senza eccepire alcunché (cfr. doc.
39), ha fondato la propria richiesta di revisione sostenendo che se alla Cassa
non fosse stato noto il reddito effettivo della ricorrente conseguito nel corso
degli anni, si sarebbe in presenza di un fatto nuovo. Come visto, tuttavia,
l’amministrazione conosceva i redditi conseguiti dall’interessata, anche perché
ha dovuto utilizzarli per calcolare i contributi. La stessa ricorrente ne era
cosciente, avendo ricevuto le decisioni.
Manifestamente non vi è
agli atti alcun fatto o mezzo di prova nuovo non conosciuto dalle parti.
Non vi è pertanto alcun
motivo per procedere alla revisione delle citate decisioni.
2.12
Con il ricorso l’insorgente ha
richiamato il parallelo ricorso di cui alla procedura 30.2019.10-11 ed ha
chiesto dall’autorità fiscale l’edizione delle tassazioni IFD anteriori al 2010
e dalla Cassa le decisioni di fissazione dei contributi non prodotte.
Ella ha poi rinunciato a
quest’ultima prova alla luce delle affermazioni dell’amministrazione in sede di
risposta, secondo cui a causa della modifica del sistema informatico non era
più possibile stampare le vecchie decisioni non già agli atti ed ha comunque
prodotto le “videate informatiche” delle decisioni dal 2003 al 2012
(doc. 39).
Questo
TCA, accertato che l’incarto prodotto dalla Cassa nella procedura parallela (30.2019.10-11)
è lo stesso di quello trasmesso con la presente risposta di causa, che il
parallelo ricorso porta sulla contestazione nel merito della decisione su opposizione
relativa alla fissazione degli interessi di mora 2015 e 2016 e che
l’acquisizione di ulteriori tassazioni IFD è ininfluente ai fini dell’esito
della vertenza alla luce sia della circostanza che è stato accertato tramite la
documentazione prodotta in questa sede dalla medesima ricorrente che la Cassa e
la stessa interessata conoscevano l’importante aumento del reddito da attività
lucrativa indipendente prima dell’emissione delle decisioni di cui è chiesta la
revisione sia del fatto che per i motivi esposti non vi sono motivi di
revisione, e dunque ritenuto che, in seguito agli
accertamenti eseguiti, i fatti sono stati comprovati e nessun provvedimento
probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezzamento, rinuncia
all’assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016,
consid. 6.2).
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti