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Decisione

30.2019.8

Il ricorso contro la non entrata nel merito di una domanda di riconsiderazione è irricevibile. Il ricorso contro la reiezione della domanda di revisione va respinto in assenza di fatti o mezzi di prov

3 luglio 2019Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I nuovi mezzi di prova devono essere tali da provare fatti nuovi

importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel

procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento

dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già

allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto

produrli nella precedente procedura.

Un mezzo di prova

è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto

ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto

conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 8C_756/2012 del 17

luglio 2013 consid. 4.2.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire

ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (cfr. STF 9C_677/2014 e

9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; DTF 110

V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova

perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono,

piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta

la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una

decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già

conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di

revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti

già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che

l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del

giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 353 consid.

5b).

2.10. Riguardo

alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata

in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3

dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di

decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la

revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla

scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla

notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo,

Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R.

Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung,

San Gallo 1996, pag. 291).

L’Alta Corte ha

ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003,

in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto

il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un

assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di

revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui

l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo

e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte

prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali

le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano

cresciute in giudicato.

I

termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente

all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti,

benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto

stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.

Alla

PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole

particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle

singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF

8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009;

STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).

Al riguardo cfr. pure DTF

143 V 105; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4

del 12 dicembre 2011.

2.11. Nel caso di specie non si giustifica

la revisione delle decisioni di fissazione degli interessi di mora del 3 maggio

2017, del 14 marzo 2017 e del 7 marzo 2017 passate in giudicato.

In effetti non risultano

Considerandi

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica

differente rispetto a quella stabilita con il provvedimento in questione.

Il fatto che la Cassa,

secondo l’insorgente violando l’art. 24 cpv. 3 OAVS e commettendo un errore,

non ha adeguato gli acconti richiesti nel corso degli anni malgrado un notevole

aumento del reddito dell’attività indipendente accessoria non è un fatto nuovo

e non costituisce un nuovo mezzo di prova.

Da una parte dalla

documentazione prodotta dalla ricorrente (allegato doc. F), emerge che già con

la decisione di fissazione dei contributi del 25 aprile 2005 per l’anno 2001,

calcolati sulla base dei dati evinti dalla tassazione 2003A, il reddito

aziendale alla base del calcolo ammontava a fr. 72'344, ossia ben superiore

all’importo di fr. 15'730 utilizzato per stabilire gli acconti. La discrepanza

è poi aumentata nel corso degli anni (cfr. decisione del 18 agosto 2009 per i

contributi 2007, calcolati sulla base della tassazione IFD 2007, per un reddito

aziendale di fr. 197'182; decisione del 10 agosto 2010 per i contributi 2008,

calcolati sulla base della tassazione IFD 2008, per un reddito aziendale di fr.

221'523). Per cui, sia la Cassa, che ha emanato le decisioni, sia la ricorrente

che le ha ricevute e che ha pagato i contributi, erano già al corrente della

notevole differenza tra i redditi alla base della richiesta degli acconti e i

redditi alla base della fissazione dei contributi, rispettivamente tra i

contributi chiesti in acconto ed i conguagli definitivi. D’altra parte la

stessa insorgente, che ha ricevuto le tassazioni fiscali sulla base delle quali

sono calcolati i contributi (art. 22 OAVS), era a conoscenza dell’aumento

reddito aziendale accessorio ben prima dell’emissione delle decisioni sugli

interessi di mora del 3 maggio 2017, del 14 marzo 2017 e del 7 marzo 2017. Se

non fosse stata d’accordo con il loro calcolo o con l’applicazione delle norme,

avrebbe dovuto impugnare le decisioni entro i termini fissati dalla legge (art.

52.

cpv. 1 LPGA e 60 cpv. 1 LPGA).

Nel ricorso l’insorgente,

che ha pagato i relativi interessi di mora senza eccepire alcunché (cfr. doc.

39), ha fondato la propria richiesta di revisione sostenendo che se alla Cassa

non fosse stato noto il reddito effettivo della ricorrente conseguito nel corso

degli anni, si sarebbe in presenza di un fatto nuovo. Come visto, tuttavia,

l’amministrazione conosceva i redditi conseguiti dall’interessata, anche perché

ha dovuto utilizzarli per calcolare i contributi. La stessa ricorrente ne era

cosciente, avendo ricevuto le decisioni.

Manifestamente non vi è

agli atti alcun fatto o mezzo di prova nuovo non conosciuto dalle parti.

Non vi è pertanto alcun

motivo per procedere alla revisione delle citate decisioni.

2.12

Con il ricorso l’insorgente ha

richiamato il parallelo ricorso di cui alla procedura 30.2019.10-11 ed ha

chiesto dall’autorità fiscale l’edizione delle tassazioni IFD anteriori al 2010

e dalla Cassa le decisioni di fissazione dei contributi non prodotte.

Ella ha poi rinunciato a

quest’ultima prova alla luce delle affermazioni dell’amministrazione in sede di

risposta, secondo cui a causa della modifica del sistema informatico non era

più possibile stampare le vecchie decisioni non già agli atti ed ha comunque

prodotto le “videate informatiche” delle decisioni dal 2003 al 2012

(doc. 39).

Questo

TCA, accertato che l’incarto prodotto dalla Cassa nella procedura parallela (30.2019.10-11)

è lo stesso di quello trasmesso con la presente risposta di causa, che il

parallelo ricorso porta sulla contestazione nel merito della decisione su opposizione

relativa alla fissazione degli interessi di mora 2015 e 2016 e che

l’acquisizione di ulteriori tassazioni IFD è ininfluente ai fini dell’esito

della vertenza alla luce sia della circostanza che è stato accertato tramite la

documentazione prodotta in questa sede dalla medesima ricorrente che la Cassa e

la stessa interessata conoscevano l’importante aumento del reddito da attività

lucrativa indipendente prima dell’emissione delle decisioni di cui è chiesta la

revisione sia del fatto che per i motivi esposti non vi sono motivi di

revisione, e dunque ritenuto che, in seguito agli

accertamenti eseguiti, i fatti sono stati comprovati e nessun provvedimento

probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezzamento, rinuncia

all’assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016,

consid. 6.2).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti