Lexipedia

Decisione

30.2020.1

Domanda di condono dell'obbligo di restituire l'importo non plafonato della rendita AVS dopo la ripresa della vita comune con il coniuge. Assenza del presupposto della buona fede. Annullamento della c

9 giugno 2020Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

138 V 218 consid. 4 con riferimenti; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009,

consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5

p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180,

102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407)

oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Come in altri ambiti la misura della necessaria diligenza si

apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato

quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato

di salute, grado di istruzione, ecc.) dall'interessato (DTF 138 V 218 consid. 4

con riferimenti; STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF

9C_19/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1; STF 8C_448/2017 del 3 gennaio 2018,

consid. 2.1; STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; STF 9C_14/2007 del

2 maggio 2007, consid. 4.1=SVR 6/2008 Nr. 13, consid. 4.1 a pag 41; STF I

622/05 del 14 agosto 2006, consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13, consid. 3.1 a pag 49

e 4.3 a pag. 50).

La buona fede non va

esclusa unicamente in presenza di una violazione dell’obbligo di informare.

Anche altri atteggiamenti, per esempio la mancata richiesta di delucidazioni

presso l’amministrazione, possono costituire un comportamento contrario alla

buona fede (STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF 8C_178/2018

del 6 agosto 2018 consid. 3.1; STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 consid. 2).

Il requisito della grave

difficoltà ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla

situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere

valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito

concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1

OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini

della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi

determinanti secondo la LPC.

2.5. Il Tribunale federale, con

sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012

AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono

dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a

seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche

qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile

fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.

Colui che si risposa non

può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza

mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del

passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita

sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile

sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,

già solo a causa del nome, era legato.

L’Alta Corte, con giudizio

9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del

condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che

l’assicurato, benché avesse avvisato la

Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria

attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una

persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante

il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è

stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità

competente.

In un'altra sentenza P

32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto

del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva

essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui

questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente

della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto

riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico,

sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

In una sentenza C 70/03

del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un

assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente

un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che

egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi

collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del

caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza

segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del

conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto

l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito

della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece

percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza

lieve.

Al

riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006, STF 9C_184/2015 dell’8

maggio 2015 e STF 9C_413/2016 del 26 settembre 2016.

2.6. In concreto dagli atti emerge

che l’insorgente, nato nel 1944, ad inizio del 2013, tramite una cartolina

standard de La Posta, ha informato la CO 1 circa il suo trasferimento da __________,

a partire dal 1° gennaio 2013, indicando quale nuovo indirizzo “RI 1 – __________”

(pag. 116).

Il 20 febbraio 2013 la

Città di __________, interpellata dalla Cassa in seguito al ritorno alla stessa

amministrazione dell’attestazione fiscale 2012 del 30 gennaio 2013 trasmessa a __________

(pag. 115 e pag. 3 punto 4 risposta di causa alla voce “prove”), ha indicato

che l’assicurato, “coniugato il __________ / separato di fatto il __________”,

è ora domiciliato in via __________ (pag. 114), ossia allo stesso indirizzo

della moglie.

Il 2 maggio 2019 il Comune

di __________, nuovamente interpellato dalla Cassa, ha confermato che

l’insorgente è domiciliato in via __________ (pag. 113).

Il 15 maggio 2019 una

funzionaria della Cassa ha telefonato all’insorgente per sapere se abita con la

moglie o se i coniugi si trovano in due appartamenti distinti (pag. 111).

Dall’annotazione figura che l’insorgente ha affermato di essere stato __________

e di aver dovuto trovare un posto dove dormire. La moglie gli ha permesso di

abitare sotto lo stesso tetto in attesa del __________ (pag. 111; in realtà il __________

[pag. 20 e seguenti]).

Con decisione del 22

maggio 2019, preso atto della ripresa della vita comune dal 2 maggio 2012 e

tenuto conto della prescrizione quinquennale, la Cassa ha ricalcolato il

diritto del ricorrente alla prestazione di vecchiaia dal 1° giugno 2014,

tenendo in considerazione il plafonamento della sua rendita con quella della

moglie ed ha fissato in fr. 20'036 l’importo da restituire (pag. 105).

Con decisione su

opposizione del 9 agosto 2019, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa ha

confermato l’obbligo di restituzione per entrambi i coniugi (pag. 64).

Il 10 ottobre 2019

l’insorgente, unitamente alla moglie, ha inoltrato una domanda di condono (pag.

33).

2.7. Alla luce dello svolgimento

dei fatti questo Tribunale deve concludere che la buona fede del ricorrente non

può essere riconosciuta.

L’interessato infatti non

ha mai informato la CO 1 circa la ripresa della vita comune con la moglie,

limitandosi a trasmettere alla medesima amministrazione, dalla quale riceve

mensilmente la rendita di vecchiaia, una cartolina della posta con

l’indicazione che dal 1° gennaio 2013 avrebbe cambiato indirizzo e lasciando

quale nuovo recapito una casella postale (pag. 116).

La circostanza che la

Cassa nel corso del mese di febbraio 2013, dopo aver ricevuto di ritorno

l’attestato fiscale 2012 del ricorrente del 30 gennaio 2013 trasmesso a __________

(cfr. pag. 115 e pag. 3 risposta: “prove” [“attestazione fiscale 2012

ricevuta in ritorno dalla Posta il 28.01.2013”]), abbia chiesto al Comune

di __________ l’indirizzo esatto del ricorrente e abbia ricevuto come risposta

l’indicazione che l’interessato era domiciliato in via __________, ossia al medesimo

indirizzo della moglie, indipendentemente dalla questione di sapere se la Cassa

ne fosse già al corrente (cfr. pag. 19 e 115), non è atto a far ritenere buona

fede del ricorrente.

Da una parte quest’ultimo

non ha comunque comunicato alla Cassa di aver ripreso la vita comune con il

proprio coniuge e dall’altra l’interessato avrebbe in ogni caso dovuto

informarsi presso la Cassa del motivo per il quale, malgrado il

ricongiungimento con la moglie, l’ammontare della sua rendita non era stato

modificato. Ora, nella decisione di rendita del 25 agosto 2009 figura

espressamente che vi è un obbligo di informazione in particolare in caso di “rinnovata

comunione domestica di coniugi separati mediante disposizione del giudice, le

cui rendite non sono più sottoposte alle disposizioni relative alla fissazione

di un limite massimo” (pag. 24), ossia la situazione del ricorrente (cfr.

anche pag. 70). Una semplice comunicazione di modifica dell’indirizzo non è manifestamente

sufficiente.

Al riguardo va fatto

riferimento alle sentenze citate al consid. 2.5. L’interessato, che ha ripreso

a convivere con la moglie dalla quale si era in passato separato, non poteva in

buona fede continuare a percepire per anni il medesimo importo della rendita di

Considerandi

vecchiaia (riservato l’adeguamento all’evoluzione dei prezzi e del salari [art.

33ter LAVS]), senza mai chiedere delucidazioni alla Cassa circa le ragioni per

le quali, malgrado la ripresa della vita comune, non vi fosse stata alcuna modifica

della prestazione (cfr. le citate DTF 138 V 218;9C_453/2011 del 15 settembre

2011.

e DLA 2005 N. 7 pag. 70).

È infatti notorio che

l’ammontare delle due rendite per coniugi, di norma, viene plafonato e che di

regola marito e moglie, se convivono, non percepiscono l’importo pieno della

rendita di vecchiaia.

Visto l’evidente divario

tra le prestazioni dovute e quelle effettivamente percepite (dal giugno 2014 al

dicembre 2014 il ricorrente ha ricevuto mensilmente fr. 332 in troppo, dal

gennaio 2015 al dicembre 2018 fr. 334 e da gennaio 2019 fr. 336 [cfr. pag.

105]), va escluso che in concreto si tratti di un caso di negligenza lieve

(cfr. DLA 2005 N. 7 pag. 70).

Alla luce di quanto sopra,

e meglio l’assenza di qualsiasi richiesta di delucidazione alla CO 1, non è

d’aiuto al ricorrente la circostanza che avrebbe notificato il cambio di

indirizzo all’UT competente e __________ che ne avrebbero tenuto conto,

notificandogli tassazioni con l’indicazione “separato di fatto” e sussidi di cassa

malati all’indirizzo comune. Né, per i motivi sopra esposti, può essergli

d’aiuto l’asserita notifica del cambiamento d’indirizzo __________ dove si

trova anche la __________ __________ presso la quale afferma di essere stato

affiliato dal 1987.

Del resto il ricorrente

ben sapeva che avrebbe dovuto notificare le modifiche direttamente alla CO 1, da

cui riceveva e riceve tutt’ora la rendita di vecchiaia, avendo notificato alla

medesima Cassa la sua partenza da __________ e l’indirizzo della sua casella

postale ad inizio 2013 (pag. 116).

Ne segue che, senza che sia

necessario esaminare il requisito cumulativo della grave difficoltà, la domanda

di condono, in assenza del requisito della buona fede, deve essere respinta.

2.8

Va ora esaminato se la Cassa può

compensare l’importo chiesto in restituzione, nella misura di fr. 400 al mese,

con la rendita di vecchiaia AVS.

Secondo l’art. 20 cpv. 2

lett. a LAVS, possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti

derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952

sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di

protezione civile (LIPG) e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli

assegni familiari nell’agricoltura (LFA).

Ai sensi del marginale 10901

delle direttive sulle rendite (DR) se il beneficiario di una prestazione è

debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un

pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli

assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano

compensabili.

Per il marginale 10919 DR

per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi

invalidi è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della persona

tenuta alla restituzione secondo il diritto d’esecuzione non sia intaccato (RCC

1983.

pag. 69).

Secondo il marginale 10920

DR per la determinazione del minimo vitale (fabbisogno vitale) in materia di

esecuzione per debiti occorre applicare il marginale 3033 delle DIN (direttive

sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività

lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG).

Il marginale 3032 DIN

prevede che il minimo vitale deve essere determinato secondo le regole del

diritto dell’esecuzione.

Per il marginale 3033 DIN

fanno parte del fabbisogno vitale (minimo vitale), oltre all’importo di base

personale del debitore e agli obblighi di mantenimento di quest’ultimo in virtù

del diritto di famiglia, in particolare le spese di affitto e di riscaldamento,

gli oneri sociali nonché eventuali spese professionali e le spese di malattia

non coperte. Per maggiori dettagli in merito al calcolo del minimo vitale

previsto dal diritto dell’esecuzione, fanno stato i tassi e le regole di

calcolo cantonali, che devono essere richiesti agli uffici delle esecuzioni e

dei fallimenti corrispondenti.

2.9

In concreto, nel calcolo del

minimo vitale secondo l’art. 93 LEF effettuato dalla Cassa, figura che il

ricorrente, a fronte di entrate mensili pari a fr. 5'201.50 (fr. 3'001.50 di “pensione

della previdenza” e fr. 2'218 di “rendita AVS”) ha uscite per fr.

4'528.93 (fr. 1'200 di importo base; fr. 2'383.33 di pensione alimentare; fr.

450.

di pigione e spese accessorie e fr. 495.60 di cassa malati). L’eccedenza

mensile è di fr. 672.57, da cui una compensazione di fr. 400.--.

Il ricorrente sostiene

tuttavia che non sono stati presi in considerazione fr. 49.-- mensili per

l’utilizzo dei mezzi pubblici, fr. 100.-- mensili di franchigia di base

dell’assicurazione malattie e fr. 22.-- al giorno per pasti consumati fuori

domicilio.

Egli ha prodotto il

calcolo del minimo di esistenza effettuato da ultimo il 17 febbraio 2020

dall’UEF di __________ e che comprende tali importi (doc. B1) e fa riferimento

alla sentenza 7B.275/1998 del 14 dicembre 1998 del Tribunale federale ed alla

successiva sentenza 15.98.00229 del 18 febbraio 1999 della CEF, emessa su

rinvio della sentenza federale, dove il costo dei pranzi consumati fuori casa è

stato preso in considerazione.

La Cassa contesta la presa

in considerazione di tali costi, rilevando da una parte che la sentenza citata

è vecchia e che vincolante è la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza

agli effetti del diritto esecutivo del 1° settembre 2009 pubblicata nella

pagina internet della Repubblica e Cantone Ticino.

2.10

Dalla documentazione prodotta

dal ricorrente emerge che dal 1° ottobre 2019 l’assicurato è domiciliato in Via

__________ dove ha locato un bene di 1 locale composto di una “camera con

camino” e di un “WC (uso comune)” per una pigione mensile di fr.

400.

-- cui si aggiunge un importo di fr. 50.-- per le spese accessorie (pag. 60

e seguenti incarto AI).

Il ricorrente sostiene di

non poter mangiare in casa, in assenza di una cucina, e di dover pranzare fuori

e chiede di conseguenza il riconoscimento di un importo forfetario giornaliero

di fr. 22.--.

Con sentenza 7B.275/1998

del 14 dicembre 1998 il Tribunale federale ha accolto un ricorso

dell’assicurato contro una decisione emanata dalla CEF in merito al pignoramento

di salario effettuato dall’UEF di __________, rinviando la causa all’autorità

cantonale per nuovi accertamenti.

L’Alta Corte ha affermato

che:

" (…) In concreto l’autorità di vigilanza si è

limitata ad indicare che le spese di vitto per persone non esercitanti

un’attività lucrativa sono incluse nell’importo base e che non è provato che il

ricorrente non prende i pasti nella propria economica domestica. Così facendo

essa ha omesso di considerare che giusta il contratto di locazione incluso

negli atti dell’Ufficio, il ricorrente paga una pigione mensile di fr. 250.--

per una camera e un servizio, ma non dispone di una cucina. In assenza di

accertamenti di fatto che smentiscono la tesi ricorsuale secondo cui l’escusso

non può prendere i pasti nel proprio alloggio, l’autorità di vigilanza ha

ecceduto nel proprio potere di apprezzamento non tenendo conto del fatto che

verosimilmente egli è costretto a consumare, almeno i pasti principali, fuori

dalla sua economia domestica. La causa dev’essere pertanto rinviata

all’autorità cantonale affinché provveda ai necessari accertamenti (art. 20a

cpv. 2 n. 2 LEF) risp. tenga conto degli eventuali pasti consumati dal ricorrente

fuori dal suo alloggio, concedendogli un adeguato supplemento all’importo base

mensile (che non corrisponderebbe comunque alle cifre indicate nel rimedio!).”

Eseguiti gli accertamenti,

con sentenza 15.98.229 del 18 febbraio 1999 la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza, ha affermato:

" (…)

2.

Nel corso dell’interrogatorio formale del 4 febbraio 1999, il

ricorrente ha affermato che:

“Il mio alloggio a __________ è costituito da una camera con servizio

separato che non mi consente in alcun modo di prepararmi i pasti. Devo inoltre

seguire per motivi di salute un’alimentazione particolare. (…) Chiedo quindi

che mi sia riconosciuta un’equa indennità per i pasti che mio malgrado devo

consumare fuori dall’economia domestica.

La nipote dell’escusso (…) ha inoltre dichiarato:

“Ho affittato a mio zio una camera con servizio. Si tratta di una

camera normale ammobiliata con un letto, un armadio, un comodino. Nella stanza

mio zio non ha la possibilità di cucinare. (…) L’uso della cucina non rientra

nel contratto di locazione stipulato con mio zio. (cfr. verbale di audizione

testimoniale 4 febbraio 1999).

Orbene le risultanze istruttorie hanno dimostrato che RI 1 è

costretto a prendere i pasti principali fuori dall’economia domestica, non

avendo la possibilità di cucinare al proprio domicilio. Il ricorrente ha

inoltre prodotto il 15 febbraio 1999 un certificato medico del dott. __________

nel quale si afferma che egli soffre di disturbi digestivi. Per questo motivo

il medico ha consigliato una “dieta qualitativa”. Tale tipo di alimentazione

non comporta necessariamente maggiori costi, considerando che ogni ristorante

self service propone piatti cucinati al vapore o bolliti, notoriamente più

facili da digerire. Essendo le spese per il vitto già comprese nell’importo

base di fr. 1'025.-- viene riconosciuto al ricorrente un supplemento di fr.

6.

-- per ogni pasto principale e fr. 3.-- per la prima colazione. Quindi il

ricorrente beneficia di un supplemento mensile pari a fr. 450.--. (…)”

Nel calcolo del minimo di

esistenza del 17 febbraio 2020 dell’UEF di __________, prodotto dal ricorrente,

l’autorità esecutiva ha tenuto conto di un importo di fr. 682.-- al mese per “pasto

consumato fuori domicilio” con l’indicazione “calcolato CHF 11.00 x

pasto (sia pranzo che cena x 31gg) – LA STANZA NON DISPONE DI CUCINA” (doc.

B1). È inoltre stato tenuto conto di fr. 49.-- per i mezzi pubblici e fr. 140.--

di spese mediche e dentali (cfr. anche pag. 11, calcolo del minimo d’esistenza

dell’UEF di __________ del 21 agosto 2014).

È vero che la Tabella per

il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1°

settembre 2009 pubblicata nella pagina internet della Repubblica e Cantone

Ticino dalla CEF prevede il riconoscimento di un importo di fr. da 9 ad 11 per

ogni pasto principale per chi dimostra oneri accresciuti per pasti fuori casa

tra le spese indispensabili “connesse all’esercizio di una professione o di

un mestiere” (purché non siano già a carico del datore di lavoro), tuttavia

sulla base della giurisprudenza federale (STF __________), da cui non vi è

motivo di scostarsi, esse vanno riconosciute anche quando, come in concreto,

per motivi oggettivi, ossia la mancanza di una cucina nel suo alloggio, l’interessato

non può consumare i pasti al proprio domicilio.

Ne segue che, come del

resto stabilito dalla CEF (sentenza 15.98.229 del 18 febbraio 1999) e ancora

recentemente dall’UEF di __________ nel caso del ricorrente (doc. B1 e pag.

2-3) occorre riconoscere un importo di fr. 682.-- al mese per pasti consumati

fuori dal domicilio (doc. B1). Ciò che, da solo, comporta il superamento delle

spese rispetto alle entrate.

La compensazione va di

conseguenza annullata.

In queste condizioni il ricorso

va parzialmente accolto e la compensazione mensile di fr. 400 con la rendita di

vecchiaia da febbraio 2020 è annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

compensazione mensile di fr. 400 con la rendita di vecchiaia da febbraio 2020 è

annullata. Per il resto il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti