30.2020.1
Domanda di condono dell'obbligo di restituire l'importo non plafonato della rendita AVS dopo la ripresa della vita comune con il coniuge. Assenza del presupposto della buona fede. Annullamento della compensazione con la rendita di vecchiaia
9 giugno 2020Italiano29 min
2 maggio 2007, consid. 4.1=SVR 6/2008 Nr. 13, consid. 4.1 a pag 41; STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13, consid. 3.1 a pag 49
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2020.1-2
cs
Lugano
9 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2020 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 30 dicembre 2019 e del 15
gennaio 2020 emanate da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
1.1. In seguito ad un controllo
effettuato dalla CO 1 su tutti i coniugi pensionati e separati ma aventi lo
stesso indirizzo (pag. 64), con decisione formale del 22 maggio 2019 (pag. 105),
confermata dalla decisione su opposizione del 9 agosto 2019 (pag. 64), la Cassa
ha accertato che RI 1, nato nel 1944, dal 2 maggio 2012 ha ripreso la vita in
comune con la moglie, __________, nata nel 1944, ed ha ricalcolato le loro
rendite di vecchiaia, plafonandole. Tenuto conto della prescrizione di 5 anni,
l’amministrazione ha fissato in fr. 20'036 l’importo da restituire da RI 1 per
il periodo dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 2019 (pag. 105). La decisione su
opposizione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 10 ottobre 2019 RI 1 ha
chiesto il condono della somma da restituire, invocando sia la buona fede che
le gravi difficoltà economiche (pag. 32 e 33).
1.3. Con decisione dell’8 novembre
2019 la CO 1 ha respinto la richiesta di condono, in assenza del requisito
della buona fede, poiché l’assicurato non ha mai comunicato di aver ripreso a
vivere nella stessa economia domestica di sua moglie (pag. 23)
1.4. Con decisione su opposizione
del 30 dicembre 2019 la CO 1 ha confermato la reiezione della domanda di
condono e, effettuato il calcolo del minimo vitale, accertata un’eccedenza di
fr. 672.60, ha deciso di effettuare una compensazione mensile di fr. 400 con la
rendita di vecchiaia percepita da RI 1 dal mese di febbraio 2020 al fine di
riottenere l’importo pagato in troppo (pag. 13).
1.5. Il 7 gennaio 2020 RI 1 si è
lamentato presso la CO 1 di non aver potuto, tra l’altro, contestare il calcolo
del minimo vitale (pag. 9).
1.6. Con un’ulteriore decisione su
opposizione del 15 gennaio 2020, in seguito ai nuovi documenti prodotti
dall’interessato (segnatamente l’aumento del premio dell’assicurazione
malattie) la CO 1 ha ricalcolato il minimo vitale di RI 1 giungendo ad
un’eccedenza di fr. 630.60. La CO 1 ha respinto l’opposizione e compensato
mensilmente l’importo di fr. 400 con la rendita di vecchiaia percepita dal mese
di febbraio 2020 (pag. 6). Il medesimo giorno la Cassa ha spiegato, con scritto
separato, l’iter procedurale (doc. 5).
1.7. RI 1 è insorto al TCA contro
entrambe le decisioni su opposizione, chiedendo in via principale il loro
annullamento e l’accoglimento della richiesta di condono ed in via subordinata
la modifica delle decisioni nel senso di annullare la compensazione di fr. 400
al mese con la rendita di vecchiaia (doc. I).
L’insorgente evidenzia di
essere separato da sua moglie dal 1998 anche se per motivi personali e per la
presenza di un figlio all’epoca ancora minorenne non è stato chiesto lo
scioglimento del matrimonio per divorzio.
In seguito alla
separazione l’interessato ha lasciato l’abitazione coniugale e si è domiciliato
presso parenti a __________ fino al maggio 2012.
Venuti a conoscenza del
fatto che __________, i parenti lo hanno sfrattato.
Solo sua moglie, da cui si
era separato, si era dichiarata disposta a offrirgli una stanza nel suo
appartamento. L’alloggio consisteva in una cameretta di 3 metri per 3 metri.
Dal 1° ottobre 2019 si è
trasferito in un nuovo alloggio, consistente in una camera con servizio
igienico e senza cucina.
Il ricorrente contesta le
decisioni della Cassa sia in merito alla reiezione della richiesta di condono
che della compensazione con la rendita di vecchiaia.
Circa la buona fede
l’insorgente sostiene che la sua situazione è stata regolarmente annunciata alle
autorità al momento in cui ha trasferito il domicilio da __________ a __________,
e meglio all’Ufficio circondariale di tassazione ed __________, presso il quale
è affiliato dal 1987, che ne hanno tenuto conto. L’autorità fiscale ha infatti emanato
una tassazione separata con l’indicazione “separato di fatto” e “lo
stesso dicasi per la concessione della riduzione del premio LAMal”.
Per il ricorrente gli
annunci di cui sopra e il fatto che le autorità cantonali “abbiano di fatto
riconosciuto la “regolarità” del suo status di separato di fatto senza
considerare” i coniugi “come una coppia convivente
fanno
sì
che gli debba essere riconosciuta la buona fede necessaria per poter essere
posto al beneficio del condono richiesto”. L’obbligo di annuncio della
situazione all’autorità AVS competente è stato regolarmente adempiuto e nulla è
stato nascosto della sua situazione abitativa. Egli poteva ritenere in buona
fede di aver diritto alla rendita AVS nella misura a lui riconosciuta,
rispettivamente ignorava che nonostante l’adempimento dell’obbligo d’annuncio,
parte delle rendite AVS gli fosse stata versata indebitamente. D’altra parte
detta ignoranza non era dovuta a sua negligenza, né vi era modo di rilevare
dalle decisioni relative alle rendite AVS che la stessa avrebbe dovuto essere
calcolata in modo diverso, ossia plafonandola.
Circa l’esistenza della
grave difficoltà il ricorrente sostiene che il calcolo del fabbisogno è stato
effettuato senza tener conto delle poste da lui indicate e meglio, secondo
quanto previsto dalla sentenza 7B_275/1988 (recte: 1998 [del 14 dicembre 1998;
cfr. doc. B2]) del Tribunale federale, in una sua causa, sulla base della quale
occorre prendere in considerazione fr. 22 al giorno per pasti consumati fuori
domicilio ritenuto che egli non ha a disposizione una cucina e deve di
conseguenza consumare i pasti fuori dalla sua abituale abitazione.
Inoltre, oltre al nuovo
premio LAMal, considerato dalla Cassa, egli chiede che vengano prese in considerazione
le percentuali della franchigia di cassa malati per almeno fr. 100 al mese e
l’uso dei mezzi pubblici a __________ per fr. 49 al mese.
In conclusione, anche se
non fossero dati i presupposti del condono, il calcolo del suo fabbisogno andrebbe
corretto e di conseguenza annullato il punto 2 del dispositivo relativo alla
compensazione di fr. 400 al mese con la rendita di vecchiaia.
Il ricorrente richiama infine
dalla CO 1 l’incarto relativo alle decisioni di prestazioni AVS 22.05.2019,
alla domanda di condono 10.10.2019 e alle decisioni impugnate con tutta la
documentazione da lui prodotta.
1.8. Con risposta del 21 febbraio
2020, cui ha allegato l’intero incarto, la CO 1 propone la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
1.9. Il 4 marzo 2020 l’insorgente
ha prodotto segnatamente il calcolo del minimo di esistenza del 17 febbraio
2020 dell’UEF di __________ (dove vengono, tra l’altro, riconosciuti fr. 682 per
pasti consumati fuori domicilio), la sentenza 7B.275/1998 del 14 dicembre 1998
del Tribunale federale e la successiva sentenza 15.98.229 del 18 febbraio 1999
della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità
di vigilanza emessa su rinvio della sentenza federale (doc. V e da B1 a B5).
1.10. Con osservazioni del 12 marzo
2020, trasmesse al ricorrente per conoscenza (doc. VIII), la Cassa ha mantenuto
la sua posizione, evidenziando che secondo la Tabella per il calcolo del minimo
di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in vigore dal 1° settembre 2009
ed emanata dalla CEF, le spese per i pasti fuori casa sono prese in considerazione
solo se spese indispensabili connesse all’esercizio di una professione o di un
mestiere. Inoltre la CO 1 non conosce la fattispecie concreta per il calcolo
eseguito dall’UEF di __________ il 17 febbraio 2020 (doc. VII).
in diritto
in ordine
2.1. Con decisione formale del 10
ottobre 2019 la CO 1 ha respinto la domanda di condono dell’insorgente in
assenza del presupposto della buona fede (pag. 23).
Tramite decisione su
opposizione del 30 dicembre 2019, oltre a respingere le censure dell’assicurato
in merito alla richiesta di condono, la Cassa ha anche deciso di compensare fr.
400 al mese con la rendita di vecchiaia percepita dal ricorrente a partire dal
mese di febbraio 2020 (pag. 14).
In seguito alle
contestazioni sollevate dall’assicurato in data 7 gennaio 2020 in merito al
calcolo del minimo vitale (pag. 9), con decisione su opposizione del 15 gennaio
2020 la Cassa ha ricalcolato l’eccedenza mensile a sua disposizione, riducendo
l’importo della quota pignorabile da fr. 672.60 a fr. 630.60, ma mantenendo la
compensazione di fr. 400 (pag. 6).
2.2. Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA
nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato,
l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,
crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve
essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione
(art. 49 cpv. 2 LPGA).
Per l’art. 49 cpv. 3 LPGA
le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle
parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare
pregiudizi per l’interessato.
Ai sensi dell’art. 51 cpv.
1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati
nell’art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata.
L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può esigere che sia emanata una
decisione.
Per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato in maniera
motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv.
1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa
possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il
ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La
norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia.
2.3. In concreto la Cassa ha emanato
due decisioni su opposizione.
Con la decisione su
opposizione del 30 dicembre 2019 ha preso posizione sulle censure del
ricorrente in merito alla contestazione della decisione formale dell’8 novembre
2019 con cui la CO 1 ha respinto la domanda di condono in assenza del requisito
della buona fede.
L’amministrazione ha pure
deciso di procedere, dal mese di febbraio 2020, con la compensazione mensile di
fr. 400 tra la rendita di vecchiaia e l’importo da restituire, dopo aver
effettuato il calcolo del fabbisogno del ricorrente.
In seguito alle
contestazioni del 7 gennaio 2020 del ricorrente circa il calcolo del minimo
vitale, con decisione su opposizione del 15 gennaio 2020 la Cassa, oltre a confermare
l’assenza dei requisiti della buona fede, ha preso in considerazione parte
delle censure sollevate dall’insorgente e, dopo aver rielaborato il calcolo del
minimo vitale, ha confermato la compensazione di fr. 400 al mese tra la rendita
e l’importo da restituire.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione del 30 dicembre 2019, per quanto concerne la
compensazione ed il calcolo del minimo vitale, va considerata quale decisione
formale.
Di conseguenza, per quanto
concerne la compensazione ed il calcolo del fabbisogno del ricorrente, solo la
decisione su opposizione del 15 gennaio 2020 può essere oggetto del contendere
innanzi al TCA e, in caso di accoglimento delle censure del ricorrente,
modificata od annullata.
In conclusione, rilevato
che la Cassa ha in sostanza trattato la decisione su opposizione del 30
dicembre 2019 alla stregua di una decisione formale per quanto concerne la
compensazione dell’importo da restituire con la prestazione erogata ed ha
emanato una nuova decisione su opposizione su questo punto, il TCA può entrare
nel merito del ricorso dell’insorgente che contesta sia la reiezione della
domanda di condono che il calcolo del minimo vitale alla base della
compensazione litigiosa.
nel merito
2.4. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1
LPGA applicabile alla restituzione di prestazioni versate sulla base della LAVS
(art. 1 LAVS), le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA).
Relativamente alla buona
fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità
commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato
poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione
da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica
relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto,
per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (DTF 122 V
221 consid. 3 con riferimenti; STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.2;
STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.2; STF 9C_181/2017 del 6 giugno
2017, consid. 3.2; STF 9C_413/2016 del 26 settembre 2016 consid. 3.1 = SVR 2017
AHV Nr. 3 pag. 5).
La buona fede non è
infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; DTF 138 V 218
consid. 4 con riferimenti).
Compete al giudice, sulla
base di un criterio oggettivo, determinare il grado dell’attenzione richiesta,
considerato tuttavia che non può essere fatta astrazione dell’aspetto
soggettivo (capacità di giudizio, situazione valetudinaria, grado di
formazione, ecc.), della persona assicurata (DTF 138 V 218 consid. 4 con
riferimenti; STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF 8C_448/2017
del 3 gennaio 2018, consid. 2.1).
La buona fede deve essere
quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole
siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di
annunciare o di informare (STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; DTF
Fatti
138 V 218 consid. 4 con riferimenti; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009,
consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5
p.17; Pratique VSI
1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180,
102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407)
oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s).
Infatti, la buona fede
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Come in altri ambiti la misura della necessaria diligenza si
apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato
quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato
di salute, grado di istruzione, ecc.) dall'interessato (DTF 138 V 218 consid. 4
con riferimenti; STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF
9C_19/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1; STF 8C_448/2017 del 3 gennaio 2018,
consid. 2.1; STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; STF 9C_14/2007 del
2 maggio 2007, consid. 4.1=SVR 6/2008 Nr. 13, consid. 4.1 a pag 41; STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13, consid. 3.1 a pag 49
e 4.3 a pag. 50).
La buona fede non va
esclusa unicamente in presenza di una violazione dell’obbligo di informare.
Anche altri atteggiamenti, per esempio la mancata richiesta di delucidazioni
presso l’amministrazione, possono costituire un comportamento contrario alla
buona fede (STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF 8C_178/2018
del 6 agosto 2018 consid. 3.1; STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 consid. 2).
Il requisito della grave
difficoltà ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla
situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere
valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito
concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1
OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini
della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi
determinanti secondo la LPC.
2.5. Il Tribunale federale, con
sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012
AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono
dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a
seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche
qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile
fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.
Colui che si risposa non
può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza
mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del
passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita
sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile
sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,
già solo a causa del nome, era legato.
L’Alta Corte, con giudizio
9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del
condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che
l’assicurato, benché avesse avvisato la
Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria
attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una
persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante
il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è
stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità
competente.
In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto
del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva
essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui
questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente
della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto
riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico,
sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.
In una sentenza C 70/03
del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un
assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente
un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che
egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi
collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del
caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza
segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del
conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto
l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito
della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece
percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza
lieve.
Al
riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006, STF 9C_184/2015 dell’8
maggio 2015 e STF 9C_413/2016 del 26 settembre 2016.
2.6. In concreto dagli atti emerge
che l’insorgente, nato nel 1944, ad inizio del 2013, tramite una cartolina
standard de La Posta, ha informato la CO 1 circa il suo trasferimento da __________,
a partire dal 1° gennaio 2013, indicando quale nuovo indirizzo “RI 1 – __________”
(pag. 116).
Il 20 febbraio 2013 la
Città di __________, interpellata dalla Cassa in seguito al ritorno alla stessa
amministrazione dell’attestazione fiscale 2012 del 30 gennaio 2013 trasmessa a __________
(pag. 115 e pag. 3 punto 4 risposta di causa alla voce “prove”), ha indicato
che l’assicurato, “coniugato il __________ / separato di fatto il __________”,
è ora domiciliato in via __________ (pag. 114), ossia allo stesso indirizzo
della moglie.
Il 2 maggio 2019 il Comune
di __________, nuovamente interpellato dalla Cassa, ha confermato che
l’insorgente è domiciliato in via __________ (pag. 113).
Il 15 maggio 2019 una
funzionaria della Cassa ha telefonato all’insorgente per sapere se abita con la
moglie o se i coniugi si trovano in due appartamenti distinti (pag. 111).
Dall’annotazione figura che l’insorgente ha affermato di essere stato __________
e di aver dovuto trovare un posto dove dormire. La moglie gli ha permesso di
abitare sotto lo stesso tetto in attesa del __________ (pag. 111; in realtà il __________
[pag. 20 e seguenti]).
Con decisione del 22
maggio 2019, preso atto della ripresa della vita comune dal 2 maggio 2012 e
tenuto conto della prescrizione quinquennale, la Cassa ha ricalcolato il
diritto del ricorrente alla prestazione di vecchiaia dal 1° giugno 2014,
tenendo in considerazione il plafonamento della sua rendita con quella della
moglie ed ha fissato in fr. 20'036 l’importo da restituire (pag. 105).
Con decisione su
opposizione del 9 agosto 2019, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa ha
confermato l’obbligo di restituzione per entrambi i coniugi (pag. 64).
Il 10 ottobre 2019
l’insorgente, unitamente alla moglie, ha inoltrato una domanda di condono (pag.
33).
2.7. Alla luce dello svolgimento
dei fatti questo Tribunale deve concludere che la buona fede del ricorrente non
può essere riconosciuta.
L’interessato infatti non
ha mai informato la CO 1 circa la ripresa della vita comune con la moglie,
limitandosi a trasmettere alla medesima amministrazione, dalla quale riceve
mensilmente la rendita di vecchiaia, una cartolina della posta con
l’indicazione che dal 1° gennaio 2013 avrebbe cambiato indirizzo e lasciando
quale nuovo recapito una casella postale (pag. 116).
La circostanza che la
Cassa nel corso del mese di febbraio 2013, dopo aver ricevuto di ritorno
l’attestato fiscale 2012 del ricorrente del 30 gennaio 2013 trasmesso a __________
(cfr. pag. 115 e pag. 3 risposta: “prove” [“attestazione fiscale 2012
ricevuta in ritorno dalla Posta il 28.01.2013”]), abbia chiesto al Comune
di __________ l’indirizzo esatto del ricorrente e abbia ricevuto come risposta
l’indicazione che l’interessato era domiciliato in via __________, ossia al medesimo
indirizzo della moglie, indipendentemente dalla questione di sapere se la Cassa
ne fosse già al corrente (cfr. pag. 19 e 115), non è atto a far ritenere buona
fede del ricorrente.
Da una parte quest’ultimo
non ha comunque comunicato alla Cassa di aver ripreso la vita comune con il
proprio coniuge e dall’altra l’interessato avrebbe in ogni caso dovuto
informarsi presso la Cassa del motivo per il quale, malgrado il
ricongiungimento con la moglie, l’ammontare della sua rendita non era stato
modificato. Ora, nella decisione di rendita del 25 agosto 2009 figura
espressamente che vi è un obbligo di informazione in particolare in caso di “rinnovata
comunione domestica di coniugi separati mediante disposizione del giudice, le
cui rendite non sono più sottoposte alle disposizioni relative alla fissazione
di un limite massimo” (pag. 24), ossia la situazione del ricorrente (cfr.
anche pag. 70). Una semplice comunicazione di modifica dell’indirizzo non è manifestamente
sufficiente.
Al riguardo va fatto
riferimento alle sentenze citate al consid. 2.5. L’interessato, che ha ripreso
a convivere con la moglie dalla quale si era in passato separato, non poteva in
buona fede continuare a percepire per anni il medesimo importo della rendita di
vecchiaia (riservato l’adeguamento all’evoluzione dei prezzi e del salari [art.
Considerandi
33ter LAVS]), senza mai chiedere delucidazioni alla Cassa circa le ragioni per
le quali, malgrado la ripresa della vita comune, non vi fosse stata alcuna modifica
della prestazione (cfr. le citate DTF 138 V 218; 9C_453/2011 del 15 settembre
2011.
e DLA 2005 N. 7 pag. 70).
È infatti notorio che
l’ammontare delle due rendite per coniugi, di norma, viene plafonato e che di
regola marito e moglie, se convivono, non percepiscono l’importo pieno della
rendita di vecchiaia.
Visto l’evidente divario
tra le prestazioni dovute e quelle effettivamente percepite (dal giugno 2014 al
dicembre 2014 il ricorrente ha ricevuto mensilmente fr. 332 in troppo, dal
gennaio 2015 al dicembre 2018 fr. 334 e da gennaio 2019 fr. 336 [cfr. pag.
105]), va escluso che in concreto si tratti di un caso di negligenza lieve
(cfr. DLA 2005 N. 7 pag. 70).
Alla luce di quanto sopra,
e meglio l’assenza di qualsiasi richiesta di delucidazione alla CO 1, non è
d’aiuto al ricorrente la circostanza che avrebbe notificato il cambio di
indirizzo all’UT competente e __________ che ne avrebbero tenuto conto,
notificandogli tassazioni con l’indicazione “separato di fatto” e sussidi di cassa
malati all’indirizzo comune. Né, per i motivi sopra esposti, può essergli
d’aiuto l’asserita notifica del cambiamento d’indirizzo __________ dove si
trova anche la __________ __________ presso la quale afferma di essere stato
affiliato dal 1987.
Del resto il ricorrente
ben sapeva che avrebbe dovuto notificare le modifiche direttamente alla CO 1, da
cui riceveva e riceve tutt’ora la rendita di vecchiaia, avendo notificato alla
medesima Cassa la sua partenza da __________ e l’indirizzo della sua casella
postale ad inizio 2013 (pag. 116).
Ne segue che, senza che sia
necessario esaminare il requisito cumulativo della grave difficoltà, la domanda
di condono, in assenza del requisito della buona fede, deve essere respinta.
2.8
Va ora esaminato se la Cassa può
compensare l’importo chiesto in restituzione, nella misura di fr. 400 al mese,
con la rendita di vecchiaia AVS.
Secondo l’art. 20 cpv. 2
lett. a LAVS, possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti
derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952
sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di
protezione civile (LIPG) e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli
assegni familiari nell’agricoltura (LFA).
Ai sensi del marginale 10901
delle direttive sulle rendite (DR) se il beneficiario di una prestazione è
debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un
pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli
assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano
compensabili.
Per il marginale 10919 DR
per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi
invalidi è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della persona
tenuta alla restituzione secondo il diritto d’esecuzione non sia intaccato (RCC
1983.
pag. 69).
Secondo il marginale 10920
DR per la determinazione del minimo vitale (fabbisogno vitale) in materia di
esecuzione per debiti occorre applicare il marginale 3033 delle DIN (direttive
sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività
lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG).
Il marginale 3032 DIN
prevede che il minimo vitale deve essere determinato secondo le regole del
diritto dell’esecuzione.
Per il marginale 3033 DIN
fanno parte del fabbisogno vitale (minimo vitale), oltre all’importo di base
personale del debitore e agli obblighi di mantenimento di quest’ultimo in virtù
del diritto di famiglia, in particolare le spese di affitto e di riscaldamento,
gli oneri sociali nonché eventuali spese professionali e le spese di malattia
non coperte. Per maggiori dettagli in merito al calcolo del minimo vitale
previsto dal diritto dell’esecuzione, fanno stato i tassi e le regole di
calcolo cantonali, che devono essere richiesti agli uffici delle esecuzioni e
dei fallimenti corrispondenti.
2.9
In concreto, nel calcolo del
minimo vitale secondo l’art. 93 LEF effettuato dalla Cassa, figura che il
ricorrente, a fronte di entrate mensili pari a fr. 5'201.50 (fr. 3'001.50 di “pensione
della previdenza” e fr. 2'218 di “rendita AVS”) ha uscite per fr.
4'528.93 (fr. 1'200 di importo base; fr. 2'383.33 di pensione alimentare; fr.
450.
di pigione e spese accessorie e fr. 495.60 di cassa malati). L’eccedenza
mensile è di fr. 672.57, da cui una compensazione di fr. 400.--.
Il ricorrente sostiene
tuttavia che non sono stati presi in considerazione fr. 49.-- mensili per
l’utilizzo dei mezzi pubblici, fr. 100.-- mensili di franchigia di base
dell’assicurazione malattie e fr. 22.-- al giorno per pasti consumati fuori
domicilio.
Egli ha prodotto il
calcolo del minimo di esistenza effettuato da ultimo il 17 febbraio 2020
dall’UEF di __________ e che comprende tali importi (doc. B1) e fa riferimento
alla sentenza 7B.275/1998 del 14 dicembre 1998 del Tribunale federale ed alla
successiva sentenza 15.98.00229 del 18 febbraio 1999 della CEF, emessa su
rinvio della sentenza federale, dove il costo dei pranzi consumati fuori casa è
stato preso in considerazione.
La Cassa contesta la presa
in considerazione di tali costi, rilevando da una parte che la sentenza citata
è vecchia e che vincolante è la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo del 1° settembre 2009 pubblicata nella
pagina internet della Repubblica e Cantone Ticino.
2.10
Dalla documentazione prodotta
dal ricorrente emerge che dal 1° ottobre 2019 l’assicurato è domiciliato in Via
__________ dove ha locato un bene di 1 locale composto di una “camera con
camino” e di un “WC (uso comune)” per una pigione mensile di fr.
400.-- cui si aggiunge un importo di fr. 50.-- per le spese accessorie (pag. 60
e seguenti incarto AI).
Il ricorrente sostiene di
non poter mangiare in casa, in assenza di una cucina, e di dover pranzare fuori
e chiede di conseguenza il riconoscimento di un importo forfetario giornaliero
di fr. 22.--.
Con sentenza 7B.275/1998
del 14 dicembre 1998 il Tribunale federale ha accolto un ricorso
dell’assicurato contro una decisione emanata dalla CEF in merito al pignoramento
di salario effettuato dall’UEF di __________, rinviando la causa all’autorità
cantonale per nuovi accertamenti.
L’Alta Corte ha affermato
che:
" (…) In concreto l’autorità di vigilanza si è
limitata ad indicare che le spese di vitto per persone non esercitanti
un’attività lucrativa sono incluse nell’importo base e che non è provato che il
ricorrente non prende i pasti nella propria economica domestica. Così facendo
essa ha omesso di considerare che giusta il contratto di locazione incluso
negli atti dell’Ufficio, il ricorrente paga una pigione mensile di fr. 250.--
per una camera e un servizio, ma non dispone di una cucina. In assenza di
accertamenti di fatto che smentiscono la tesi ricorsuale secondo cui l’escusso
non può prendere i pasti nel proprio alloggio, l’autorità di vigilanza ha
ecceduto nel proprio potere di apprezzamento non tenendo conto del fatto che
verosimilmente egli è costretto a consumare, almeno i pasti principali, fuori
dalla sua economia domestica. La causa dev’essere pertanto rinviata
all’autorità cantonale affinché provveda ai necessari accertamenti (art. 20a
cpv. 2 n. 2 LEF) risp. tenga conto degli eventuali pasti consumati dal ricorrente
fuori dal suo alloggio, concedendogli un adeguato supplemento all’importo base
mensile (che non corrisponderebbe comunque alle cifre indicate nel rimedio!).”
Eseguiti gli accertamenti,
con sentenza 15.98.229 del 18 febbraio 1999 la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza, ha affermato:
" (…)
2.
Nel corso dell’interrogatorio formale del 4 febbraio 1999, il
ricorrente ha affermato che:
“Il mio alloggio a __________ è costituito da una camera con servizio
separato che non mi consente in alcun modo di prepararmi i pasti. Devo inoltre
seguire per motivi di salute un’alimentazione particolare. (…) Chiedo quindi
che mi sia riconosciuta un’equa indennità per i pasti che mio malgrado devo
consumare fuori dall’economia domestica.
La nipote dell’escusso (…) ha inoltre dichiarato:
“Ho affittato a mio zio una camera con servizio. Si tratta di una
camera normale ammobiliata con un letto, un armadio, un comodino. Nella stanza
mio zio non ha la possibilità di cucinare. (…) L’uso della cucina non rientra
nel contratto di locazione stipulato con mio zio. (cfr. verbale di audizione
testimoniale 4 febbraio 1999).
Orbene le risultanze istruttorie hanno dimostrato che RI 1 è
costretto a prendere i pasti principali fuori dall’economia domestica, non
avendo la possibilità di cucinare al proprio domicilio. Il ricorrente ha
inoltre prodotto il 15 febbraio 1999 un certificato medico del dott. __________
nel quale si afferma che egli soffre di disturbi digestivi. Per questo motivo
il medico ha consigliato una “dieta qualitativa”. Tale tipo di alimentazione
non comporta necessariamente maggiori costi, considerando che ogni ristorante
self service propone piatti cucinati al vapore o bolliti, notoriamente più
facili da digerire. Essendo le spese per il vitto già comprese nell’importo
base di fr. 1'025.-- viene riconosciuto al ricorrente un supplemento di fr.
6.-- per ogni pasto principale e fr. 3.-- per la prima colazione. Quindi il
ricorrente beneficia di un supplemento mensile pari a fr. 450.--. (…)”
Nel calcolo del minimo di
esistenza del 17 febbraio 2020 dell’UEF di __________, prodotto dal ricorrente,
l’autorità esecutiva ha tenuto conto di un importo di fr. 682.-- al mese per “pasto
consumato fuori domicilio” con l’indicazione “calcolato CHF 11.00 x
pasto (sia pranzo che cena x 31gg) – LA STANZA NON DISPONE DI CUCINA” (doc.
B1). È inoltre stato tenuto conto di fr. 49.-- per i mezzi pubblici e fr. 140.--
di spese mediche e dentali (cfr. anche pag. 11, calcolo del minimo d’esistenza
dell’UEF di __________ del 21 agosto 2014).
È vero che la Tabella per
il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1°
settembre 2009 pubblicata nella pagina internet della Repubblica e Cantone
Ticino dalla CEF prevede il riconoscimento di un importo di fr. da 9 ad 11 per
ogni pasto principale per chi dimostra oneri accresciuti per pasti fuori casa
tra le spese indispensabili “connesse all’esercizio di una professione o di
un mestiere” (purché non siano già a carico del datore di lavoro), tuttavia
sulla base della giurisprudenza federale (STF __________), da cui non vi è
motivo di scostarsi, esse vanno riconosciute anche quando, come in concreto,
per motivi oggettivi, ossia la mancanza di una cucina nel suo alloggio, l’interessato
non può consumare i pasti al proprio domicilio.
Ne segue che, come del
resto stabilito dalla CEF (sentenza 15.98.229 del 18 febbraio 1999) e ancora
recentemente dall’UEF di __________ nel caso del ricorrente (doc. B1 e pag.
2-3) occorre riconoscere un importo di fr. 682.-- al mese per pasti consumati
fuori dal domicilio (doc. B1). Ciò che, da solo, comporta il superamento delle
spese rispetto alle entrate.
La compensazione va di
conseguenza annullata.
In queste condizioni il ricorso
va parzialmente accolto e la compensazione mensile di fr. 400 con la rendita di
vecchiaia da febbraio 2020 è annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
compensazione mensile di fr. 400 con la rendita di vecchiaia da febbraio 2020 è
annullata. Per il resto il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti