30.2020.10
Fissazione dei contributi AVS quale indipendente. In concreto l'assicurato non ha comprovato alcun doppio assoggettamento del medesimo reddito da attività indipendente, né la presenza di un reddito in natura da attività dipendente
8 febbraio 2021Italiano22 min
la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2020.10
cs
Lugano
8 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 ottobre 2020 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con tre distinte decisioni
formali del 3 marzo 2020 (doc. 21-23), confermate dalla decisione su
opposizione del 14 ottobre 2020 (doc. A), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi
dovuti da RI 1, nato nel 1963, quale indipendente per gli anni 2014 (reddito
soggetto a contribuzione di fr. 45'000), 2015 (reddito soggetto a contribuzione
di fr. 55'000) e 2016 (reddito soggetto a contribuzione di fr. 45'000).
1.2. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo
l’annullamento delle decisioni del 3 marzo 2020 ed il rinvio dell’incarto alla
Cassa CO 1 affinché si determini in merito alla sua situazione “tenendo
conto che i contributi per gli anni 2014, 2015 e 2016 sono già stati imposti e
quindi pagati nel Canton __________” (doc. I).
L’insorgente rileva di lavorare
per la __________ con sede a __________ e di essere stato domiciliato __________
fino al __________ 2017 quando si è trasferito dapprima nel Comune di __________
ed in seguito a __________.
Egli afferma che nel 2014,
2015 e 2016 oltre ad essere stato imposto quale dipendente (fr. 78'000
all’anno) è stato tassato anche su un reddito da attività indipendente di fr.
45'000 (2014), di fr. 55'000 (2015) e di fr. 45'000 (2016).
L’insorgente sostiene che su
tali importi, sia da attività dipendente che da attività indipendente, sono già
stati calcolati e fissati i contributi dalla Cassa di compensazione del Canton __________,
come da conteggio della scheda “estratto del conto individuale” allegata
al ricorso (doc. C). Un ulteriore assoggettamento ad opera della Cassa di
compensazione del CO 1 creerebbe una doppia imposizione inammissibile, vietata
dall’ordinamento elvetico.
Il ricorrente evidenzia
che quando ha inoltrato le dichiarazioni d’imposta dei rispettivi anni, “voleva
specificare che con l’incasso dell’attività da lui svolta quale indipendente,
riusciva a far fronte al pagamento dell’affitto dell’immobile coniugale. Come
da contratto di locazione qui allegato quale doc. E, si vede come i signori RI
1 ed __________ sono comunque i garanti del pagamento del contratto che era
stato stipulato al principio dal datore di lavoro __________” (pag. 4, doc.
I).
Dal 2017 la situazione si
è modificata quando ha spostato il domicilio __________. Da tale data riceve
infatti il salario da dipendente di fr. 78'000, oltre ad un benefit “costituito
dal fatto che la società gli paga direttamente la pigione relativa
all’appartamento di __________ in ragione di CHF 38'400.-- (salario in natura)”.
Da quel momento la coesistenza tra redditi da attività dipendente ed
indipendente è terminata “in quanto è chiaro che sul salario in natura non
vengono prelevati i contributi AVS al dipendente ma gli stessi risultano invece
versati dalla medesima società”. Egli è infatti stato stralciato dalla
categoria degli indipendenti dalla Cassa di compensazione CO 1 con effetto dal
31 dicembre 2016.
Secondo l’insorgente, ciò
ha generato una confusione, giacché ha portato due Cantoni a determinarsi in
via parallela sui contributi AVS della stessa persona. Egli afferma che una “simile
anomalia procedurale deve essere corretta procedendo anche contestualmente e,
dopo la decisione sul presente ricorso, anche con una richiesta di revisione
delle notifiche di tassazioni 2014, 2015 e 2016 ed un’eventuale revisione del
riparto contributivo intercantonale”.
1.3. Con risposta del 7 dicembre
2020 la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
2.1. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono
tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito
deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il
reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.2. I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei
contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio
commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito
nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l’esercizio commerciale
non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli
anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito non è
convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.3. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata
in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione
dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione
controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di
procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per
analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per
le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il
reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per
stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi
sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni
necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i
giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.4. Va ancora rammentato che ai
sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
a. le spese
generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
b.
gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali
consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c. le perdite commerciali subite e allibrate;
d.
le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel
periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale,
purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni
fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;
e.
i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza,
per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato
nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei
prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Il
Consiglio federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito
lordo proveniente dall’attività lucrativa indipendente.
Ai sensi dell’art. 9 cpv.
3 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il
capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali
cantonali e comunicati alle casse di compensazione.
Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS,
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono
al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo
il diritto fiscale dei contributi di cui all’art. 8 LAVS, all’art. 3 cpv. 1 LAI
e all’art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100
per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
2.5. Per
giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata
in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono
vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4
OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la
decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019
del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13
ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,
consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza
di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito
spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Come rammentato dal Tribunale
federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il
giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse
giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,
che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione
delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del
20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del
19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016
parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.
3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a
pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri
diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul
calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre
2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°
luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti).
Il
carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di
compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque
la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene
alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere
prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza
9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).
Di principio le casse di
compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la
qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri
dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente
pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Le
comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una
tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Questi principi sono stati
confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il
Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:
" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale
cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale -
nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né
l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.-
quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la
Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi
di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a
pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di
contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di
vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza
privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare
di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-
nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni
altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta
collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le
provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non
sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha
contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata
dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente
causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a
valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito
della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli
non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è
passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente,
secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna
Considerandi
privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr.
DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte
va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza
per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra
attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112
seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse,
formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti
giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte
dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del
provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare
avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto
ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di
sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto
deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,
indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della
giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”
2.6
In concreto le tassazioni IFD
2014, 2015 e 2016, con le quali sono stati tassati i redditi aziendali del
ricorrente pari a fr. 45'000 (2014), fr. 55'000 (2015) e fr. 45'000 (2016),
sono state emesse il 24 luglio 2019, dopo un incontro con il fisco in data 10
luglio 2019, e sono cresciute incontestate in giudicato (cfr. doc. 4a; cfr.
anche doc. 15 [“[…] In più con il Verbale di Audizione del 10.07.2019 (in
allegato) TUTTE le tassazioni a carico del RI 1 venivano rettificate secondo un
calcolo di imposte che risultano ad oggi regolarmente pagate dal Contribuente
[…]”; cfr. doc. 25; cfr. anche doc. I: “[…] simile anomalia procedurale
deve essere corretta procedendo anche contestualmente e, dopo la decisione sul
presente ricorso, anche con una richiesta di revisione delle notifiche di
tassazioni 2014, 2015 e 2016 ed un’eventuale revisione del riparto contributivo
intercantonale”).
In applicazione dell’art.
23.
cpv. 4 OAVS la Cassa ha pertanto di principio correttamente e
tempestivamente (cfr. STCA 30.2019.14 del 23 settembre 2019, consid. 2.6)
fissato i contributi da attività indipendente dovuti nei rispettivi anni sulla
base dei dati evinti dalle tassazioni dell’imposta federale diretta cresciute
incontestate in giudicato (cfr. consid. 2.5; cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13
ottobre 2020, consid. 4.4.; sentenza 9C_543/2019 del
20.
gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del
19.
ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016
parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.
3).
2.7
L’insorgente contesta la
decisione su opposizione (e le rispettive decisioni formali) di fissazione dei
contributi quale indipendente per gli anni 2014, 2015 e 2016, sostenendo che vi
sarebbe un inammissibile doppio assoggettamento, nel Canton __________ e nel
Canton __________. La Cassa di quest’ultimo Cantone avrebbe infatti già fissato
i contributi quale indipendente in base al medesimo reddito su cui si fonda la
Cassa CO 1.
Quale prova l’interessato
produce l’estratto del conto individuale (doc. C).
La censura è
manifestamente infondata.
L’estratto del conto
individuale rilasciato dalla “__________ __________”, in cui figurano, per
gli anni litigiosi, oltre ai redditi da attività dipendente di fr. 78'000 per
il lavoro svolto in favore della __________ (fino al 2014) e della __________
di __________ (dal 2015; dal maggio 2016 di __________, Canton __________), anche
gli importi di fr. 45'000 nel 2014, di fr. 55'000 nel 2015 e di fr. 45'000 nel
2016.
con l’indicazione “Selbständigerwerbend”, non sono stati fissati dalla
Cassa di compensazione del Canton __________, ma si riferiscono alle tre
decisioni __________ qui contestate.
Infatti, quale numero
della Cassa (“No cassa”) per l’attività indipendente viene indicato il __________,
che corrisponde alla Cassa di compensazione CO 1 (__________).
Vicino ai redditi da
attività dipendente è invece indicata con il numero __________ la Cassa di
compensazione del __________ __________ e con il numero __________ quella del __________
__________, dove hanno sede le società per le quali l’assicurato lavora come
dipendente.
Inoltre, per quanto
concerne l’attività indipendente, vicino al numero della Cassa figura il numero
di affiliato che corrisponde al __________, ossia quello figurante sulle
decisioni della Cassa di compensazione CO 1 (doc. A, doc. 21, 22 e 23) e sulle
lettere della medesima Cassa quale numero di conteggio della stessa
amministrazione (cfr. doc. D).
Neppure gli ulteriori atti
presenti nell’incarto sorreggono la tesi dell’assicurato. Egli aveva infatti già
sollevato la medesima argomentazione in una precedente procedura nelle
opposizioni del 20 aprile 2017 (doc. 41 e seguenti). In tale occasione aveva
prodotto le conferme dei pagamenti degli oneri sociali per i salari versati
dalla __________ per l’attività dipendente da lui svolta negli anni litigiosi,
ma nulla circa eventuali contributi fissati o pagati come indipendente.
Ne segue che nel caso di
specie non vi è alcuna doppia imposizione dei contributi sociali per l’attività
indipendente negli anni 2014, 2015 e 2016.
2.8
L’assicurato, se da una parte
nel suo ricorso sembra ammettere di aver svolto, dal 2014 al 2016, anche
un’attività indipendente (doc. I, pag. 3: “Tali importi ovvero sia quelli
dell’attività da dipendente, che quelli dell’attività da indipendente, sono già
stati calcolati e quindi tassati dalla Cassa di compensazione di __________ […]”,
doc. I pag. 3-4: “[…] il contribuente voleva specificare che con l’incasso
dell’attività da lui svolta quale indipendente, riusciva a far fronte al
pagamento dell’affitto dell’immobile coniugale”; doc. I, pag. 4: “[…] da
quel momento viene a terminare la coesistenza dei salari da attività dipendente
con quella dei salari indipendenti […]”), dall’altra sembra apparentemente
sostenere che gli importi su cui sono stati fissati i contributi da indipendente
nel triennio litigioso, sono salari in natura versati per pagare la locazione
dell’appartamento coniugale di __________ e pertanto non soggetti al prelievo di
contributi quale indipendente.
Anche questa tesi, per più
motivi, si rileva manifestamente infondata.
Innanzitutto lo stesso
insorgente ha stabilito con il fisco l’ammontare dei suoi redditi da attività
dipendente e da attività indipendente. Infatti il 10 luglio 2019 è stato
concordato, in sede di udienza innanzi all’autorità fiscale competente, che i
citati importi (fr. 45'000 nel 2014, fr. 55'000 nel 2015 e fr. 45'000 nel 2016)
sono considerati quali “reddito aziendale” del contribuente (allegato
doc. 15; cfr. anche doc. 15: “[…] In più con il Verbale di Audizione del
10.07.2019
(in allegato) TUTTE le tassazioni a carico del RI 1 venivano
rettificate secondo un calcolo di imposte che risultano oggi regolarmente
pagate dal Contribuente”).
Per cui, contrariamente alla
consolidata giurisprudenza federale (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre
2020, consid. 4.4 con riferimenti), l’insorgente non solo non ha contestato gli
importi innanzi all’autorità fiscale, ma ha esplicitamente accettato la
decisione del fisco.
Va a questo
proposito rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza
dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni
dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto
di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate
dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008
del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica
fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza
9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Il mancato
rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti
di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei
contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Avendo
l’assicurato ammesso innanzi al fisco di aver conseguito un reddito aziendale,
non vi è motivo per scostarsi dalla qualifica di attività indipendente.
Del resto anche
nel verbale di audizione presso la Cassa convenuta, del 14 settembre 2020, i
rappresentanti dell’assicurato hanno ammesso che “il reddito aziendale
esposto era effettivamente il corrispettivo per le prestazioni svolte”
(allegato doc. A), aggiungendo che “ipotizziamo che in quegli anni ci fosse
stato anche un reddito in natura (pagamento canone di locazione da parte
dell’azienda a favore del locatore - sig. RI 1) - sul quale si sarebbero dovuti
versare i corrispondenti contributi sugli oneri sociali”; sottolineatura
del redattore).
Sennonché, in
secondo luogo, come evidenzia pertinentemente l’amministrazione, malgrado la
concessione di un termine per produrre le dovute pezze giustificative a
sostegno della sua tesi (cfr. doc. 4a), il ricorrente non ha mai trasmesso
alcuna documentazione atta a comprovare che il reddito in questione sarebbe,
perlomeno in parte, un reddito in natura di carattere dipendente, e questo neppure
in sede giudiziaria.
I certificati di
salario dei datori di lavoro non indicano infatti alcun reddito in natura per
far fronte al pagamento della locazione dell’abitazione __________ (cfr.
allegati doc. 12), ma fanno stato unicamente del reddito da attività dipendente
tassato in sede fiscale.
Al
riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la
procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare
delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi:
sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti) non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione
della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi a
sostegno delle proprie argomentazioni.
In
concreto, in assenza di qualsiasi prova circa la presenza di un reddito in
natura, la qualifica della Cassa va confermata per l’intero ammontare
assoggettato al prelievo di contributi quale indipendente.
Ne
segue che la decisione su opposizione impugnata merita conferma, mentre il
ricorso deve essere respinto.
2.9
Va
ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre
2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola
pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi
(cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti
dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della
modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto il ricorso è pendente dal mese di novembre 2020, ossia prima dell’entrata
in vigore della citata modifica.
Ne
segue che non vanno prelevate né tasse né spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti