30.2020.11
Fissazione dei contributi come indipendente. L'assicurato solleva la prescrizione perché i contributi del 2014 sono stati fissati nel 2020. In concreto, conformemente alla giurisprudenza federale e cantonale, la Cassa ha fissato tempestivamente i contributi sociali dovuti
22 febbraio 2021Italiano36 min
la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2020.11
cs
Lugano
22 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 novembre 2020 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 10 maggio
2019 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, nato nel 1967, quale
indipendente, per il 2014, sulla base di un reddito determinante di fr. 415’625
ed un capitale investito di fr. 205'000 (doc. 20).
1.2. In seguito ad una richiesta
telefonica dell’interessato, cui ha fatto seguito un messaggio di posta
elettronica (doc. 19), la Cassa, in data 5 giugno 2019, ha emesso una nuova
decisione di fissazione definitiva dei contributi, utilizzando come base di
calcolo l’importo di fr. 249'277 quale reddito da attività indipendente e fr.
205'000 quale capitale investito (doc. 18).
1.3. Nel corso del febbraio 2020
in seguito ad un’analoga richiesta dell’interessato relativamente al calcolo
dei contributi per il 2015, la Cassa si è resa conto di aver commesso un errore
(doc. III). Dopo aver effettuato ulteriori accertamenti presso il fisco (cfr.
doc. 16-17), in data 6 ottobre 2020 l’amministrazione ha emanato una nuova
decisione di fissazione dei contributi per l’anno 2014 (doc. 15), confermata
dalla decisione su opposizione del 9 novembre 2020 (doc. 12), con cui ha
fissato i contributi da indipendente nuovamente sulla base di un reddito aziendale
di fr. 415'625 ed un capitale investito di fr. 205'000.
1.4. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo
l’annullamento del provvedimento e la conferma della decisione di fissazione
dei contributi del 5 giugno 2019. Il ricorrente, che domanda la rifusione di
fr. 3'000 di ripetibili, sostiene, sulla base della dottrina e della
giurisprudenza federale e cantonale che il diritto di emettere una nuova
decisione è prescritto, poiché la Cassa avrebbe dovuto fissare i contributi del
2014 entro il 31 dicembre 2019, essendo la tassazione fiscale determinante
stata emessa il 19 dicembre 2018.
1.5. Con risposta del 5 gennaio
2021, l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
2.1. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono
tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito
deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il
reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.2. I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi
sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale
chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda
alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l’esercizio commerciale
non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli
anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito non è
convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.3. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata
in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione
dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione
controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di
procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per
analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per
le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il
reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per
stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi
sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni
necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i
giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.4. Per giurisprudenza costante
del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta
conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13
ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il
giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale
unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre
2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13
ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,
consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza
di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito
spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Come rammentato dal Tribunale
federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il
giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse
giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,
che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione
delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del
20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del
19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016
parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.
3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a
pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri
diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul
calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre
2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°
luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti).
Il
carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di
compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque
la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene
alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere
prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza
9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).
Di principio le casse di
compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la
qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri
dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente
pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Le
comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una
tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Questi principi sono stati
confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il
Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:
" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale
cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale -
nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né
l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.-
quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la
Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi
di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere
di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di
contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di
vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza
privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare
di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-
nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni
altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione
alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni".
Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun
modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la
susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità
fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la
Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la
provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della
sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha
interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata
incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui
si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata",
per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1
consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata
alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere
l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività
indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.),
menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate
sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti
giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte
dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del
provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare
avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto
ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di
sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto
deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,
indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della
giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”
2.5. In concreto dalla tassazione
IFD 2014 del 19 dicembre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, emerge un
reddito da attività indipendente complessivo di fr. 415'625 ed un capitale
investito, arrotondato, di fr. 205'000 (doc. 16 e 21).
Il ricorrente non contesta
l’ammontare del reddito da attività indipendente e del capitale investito, ma
sostiene che i contributi avrebbero dovuto essere fissati entro il 31 dicembre
2019, ossia entro il termine quinquennale di perenzione di cui all’art. 16 LAVS
e domanda che venga di conseguenza confermata la decisione del 5 giugno 2019 con
cui la Cassa ha fissato il contributo sulla base di un importo da attività
indipendente di fr. 249'277 (doc. 18).
2.6. Innanzitutto va esaminato se la
Cassa poteva riconsiderare, ai sensi dell’art 53 cpv. 2 LPGA, come ha fatto, la
decisione del 5 giugno 2019.
Per quel che concerne la riconsiderazione
di una decisione va evidenziato che l'amministrazione può riconsiderare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo
giudiziario nel merito, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF
8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA
C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del
17 dicembre 2003; STFA C 307/01 del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21
luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid.
2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208;
DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309
consid. 2a e riferimenti).
L'irregolarità deve essere
manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008
del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):
" In
particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi,
e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di
fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della
decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono
date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con
riferimenti)."
Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125
V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.
314). Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione
iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007
del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
2.7. In concreto non vi è alcun
dubbio che la decisione del 5 giugno 2019 è manifestamente errata giacché non
conforme alla tassazione IFD 2014 del 19 dicembre 2018 cresciuta incontestata
in giudicato e su cui deve fondarsi l’amministrazione per stabilire l’ammontare
del reddito soggetto a contribuzione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS).
La sua correzione riveste
un’importanza rilevante, poiché con la decisione del 5 giugno 2019
l’interessato pagherebbe fr. 28'876.35 (doc. 18), in luogo di fr. 42'918.45
dovuti con la decisione del 6 ottobre 2020 (doc. 15).
Ne segue che la Cassa
poteva riconsiderare la decisione del 5 giugno 2019.
2.8. Va ora esaminato se, come
ritiene il ricorrente, il diritto di fissare i contributi è prescritto.
La questione è già stata
risolta nella sentenza di principio 30.2019.14 del 23 settembre 2019, cresciuta
incontestata in giudicato, dove questo TCA, esaminato nel dettaglio l’art. 16
LAVS, ha concluso che i contributi del 2012, che si fondavano sulla tassazione
fiscale cresciuta in giudicato nel corso del 2017, potevano essere fissati
entro il 31 dicembre 2018 (consid. 2.6: “Infatti, per quanto concerne i
contributi personali dovuti dal ricorrente per l'anno 2012, va
evidenziato che la relativa notifica di tassazione IFD 2012 è stata resa l'8
marzo 2017 (doc. 13) e 30 giorni dopo è cresciuta incontestata in giudicato. Pertanto,
poiché alla scadenza del termine dell'art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS di cinque
anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti i contributi, ossia
al 31 dicembre 2017, la Cassa di compensazione non aveva ancora emanato la
decisione di fissazione dei contributi personali, il termine legale di cinque
anni deve essere prorogato di un anno in virtù della seconda frase dell'art. 16
cpv. 1 LAVS. Ne discende che i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato
cadono in prescrizione solo un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la
tassazione fiscale determinante è passata in giudicato e meglio al 31 dicembre
2018. Di conseguenza, avendo la Cassa di compensazione emanato la
relativa decisione di fissazione dei contributi il 19 ottobre 2018, la pretesa
dell'amministrazione non è perciò perenta, ma è anzi stata validamente fatta
valere nei confronti dell'assicurato nel termine di prescrizione di cui
all'art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS”).
Il TCA ha sviluppato i
seguenti argomenti, da cui non vi è motivo alcuno di scostarsi.
2.9. Per l’art. 16 cpv. 1 LAVS nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, i contributi, il cui importo non era
stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla
fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non potevano essere né pretesi
né pagati.
Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e
10 capoverso 1, il termine decorreva dalla fine dell’anno civile in cui passava
in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a
una procedura di ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di
contributi arretrati nasceva da un atto punibile per il quale la legge penale
prevedeva un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo era determinante.
Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha
modificato l’art. 16 cpv. 1 LAVS seconda frase, giusta il quale in deroga
all’art. 24 capoverso 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6,
8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorreva dalla fine dell’anno
civile in cui passava in giudicato la tassazione fiscale determinante o la
tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.
Il tenore di questa seconda frase è stato reso più comprensibile
il 24 settembre 2009 dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (RU
2009 5021):
" In deroga
all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8
cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile
successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale
determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."
Infine, con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore
una nuova versione dell’art. 16 cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, leggermente
modificata, e che è attualmente in essere (FF 2011 497, RU 2011 4748).
L’art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS dispone che i
contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro
un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono
dovuti non possono più essere né pretesi né pagati.
Giusta l’art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS, in deroga
all’art. 24 cpv. 1 LPGA, per i contributi secondo gli artt. 6 cpv. 1 [lavoratori senza datori di lavoro tenuti al
pagamento dei contributi], 8 cpv. 1 [lavoratori indipendenti] e 10 cpv.
1 [persone senza attività] il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine
dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in
giudicato.
Nella STCA 30.2009.2 del 21 settembre 2009 la
scrivente Corte ha ricordato di essersi già chinata sulla tematica della
prescrizione dei contributi dovuti dalle persone esercitanti un'attività di
tipo indipendente di cui all'art. 16 cpv. 1 LAVS.
Infatti, con sentenza 30.2001.72 del 5
novembre 2001 (RDAT I - 2001, N. 70 pag. 477) il TCA, rifacendosi ai testi in
lingua francese e tedesca - che davano luogo a una discrepanza con il testo in
italiano circa il termine che decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa
in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva ad
una procedura di ricupero d'imposta -, nonché al Messaggio del Consiglio federale,
ha stabilito che il termine entro il quale fissare definitivamente i
contributi, in caso di procedura fiscale in corso e se il termine di cinque
Considerandi
anni è già spirato, è di un anno dal termine dell'anno civile in cui cresce in
giudicato la tassazione determinante o la tassazione consecutiva a una
procedura di ricupero d'imposta (art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS).
Il Messaggio del Consiglio federale relativo alla 10a revisione
dell'AVS (FF 1990 II 1, in particolare pag. 52) recita infatti:
" Articolo 16 (Prescrizione)
Il mantenimento del termine di prescrizione attuale,
previsto dal capoverso 1, sembra ragionevole; un prolungamento di tale termine,
in funzione del passaggio in giudicato della tassazione fiscale sarebbe utile soltanto
qualora una tassazione fiscale passata in giudicato non fosse ancora
disponibile dopo il termine dei cinque anni. In merito, il termine di un anno a
decorrere dalla fine dell'anno civile, risulta sufficiente.".
Inoltre, nel commentario sull'introduzione della seconda frase
dell'art. 16 cpv. 1 LAVS prevista nel 1990 e adottata nel 1997, pubblicato in Pratique VSI 1996 pag. 299, viene precisato:
"1. Nouvelle échéance du délai en relation avec la taxation
consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts
La deuxième phrase de l'article 16, alinéa 1er, LAVS
contient la modification la plus importante. Dorénavant, l'échéance du délai
dépendra de la taxation fiscale ou de la taxation consécutive à une procédure
pour soustraction d'impôts. En ce qui concerne les cotisations des assurés dont
l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (sans perception à la
source (art. 6 al. 1 LAVS)), des indépendants et des personnes sans activité
lucrative, l'article 16, alinéa 1er, deuxième phrase, LAVS règle l'échéance du
délai d'une nouvelle manière. La caisse de compensation dispose en tous les
cas d'un délai d'une année après l'entrée en force de la taxation fiscale
ou de la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts pour
faire valoir sa créance (cf. no 4012.1 DP). Conformément au nouveau
droit, la détermination des cotisations peut s'appuyer sur une taxation fiscale
passée en force, quand bien même une procédure judiciaire fiscale viendrait à
se prolonger (cf. Hanspeter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in
der obligatorischen AHV, Berne 1989, no 16.5)." (la sottolineatura
è del redattore)
Nella STF H 158/02 del 30 ottobre 2002 l'allora Tribunale federale
delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) si è pronunciato
sulla validità delle decisioni di fissazione dei contributi emesse dalla Cassa
di compensazione dopo che l'autorità fiscale le aveva comunicato i redditi per
gli anni 1991 e 1992. Non era litigioso che i contributi per l'anno 1992 non
erano stati stabiliti con una decisione emessa entro il termine dell'art. 16
cpv. 1 vLAVS e che quindi erano prescritti. Contestata era la questione
relativa all'anno 1991.
L'Alta Corte ha rilevato che la Cassa di compensazione aveva
stabilito i contributi entro il termine di cinque anni dalla fine dell'anno
civile per il quale i contributi erano dovuti e quindi la pretesa non era
prescritta. La nuova norma di legge del 7 ottobre 1994 prevista dalla 10a
revisione dell'AVS non modificava nulla.
" 3.2 (…) Daran hat die Gesetzesnovelle vom 7. Oktober 1994 (10.
AHV-Revision) nichts geändert. Der neu gefasste Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG statuiert
eine Verlängerung der Verwirkungsfrist in Fällen, wo bei Ablauf der
fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige Steuerveranlagung vorliegt (vgl.
Botschaft über die 10. AHV-Revision vom 5. März 1990, BBl 1990 II 83 f.). Damit
sind die Ausgleichskassen nicht mehr gezwungen, zur Vermeidung der
Verwirkungsfolgen innert Frist eine Veranlagungsverfügung zu erlassen, bevor
das steuerbare Einkommen rechtskräftig festgesetzt worden ist. (…)"
La portata dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, ed in particolare della sua
seconda frase introdotta nel 1997, è stata esaminata dall'allora Tribunale
federale delle assicurazioni nella STFA H 1/06 del 30 novembre 2006, in cui l'Alta
Corte si è espressa come segue:
" (…)
4.4
4.4.1
Nach dem klaren Wortlaut nimmt Satz 2 von
Art. 16 Abs. 1 AHVG auf den vorangehenden Satz 1 derselben Bestimmung
vergleichend Bezug, indem zum Ausdruck gebracht wird, gegenüber der
Fünfjahresfrist gemäss Satz 1 "[...] ende die Frist jedoch erst
[...]" ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende
Steuerveranlagung oder Nachsteuerveranlagung rechtskräftig geworden sei. Der
eindeutige Wortlaut lässt auf eine Verlängerung der Fünfjahresfrist von Satz 1
des Art. 16 Abs. 1 AHVG um die in Satz 2 umschriebene Einjahresfrist schliessen.
Wie das BSV mit in allen Teilen überzeugender Begründung richtig darlegt, wollte
der Gesetzgeber im Rahmen der 10. AHV-Revision die bisherige
Verjährungsregelung von Art. 16 Abs. 1 AHVG grundsätzlich beibehalten, jedoch
dort "eine Verlängerung der fünfjährigen Frist in Abhängigkeit der
Rechtskraft der Steuerveranlagung" einführen, "wo bei Ablauf der
fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige Steuerveranlagung vorliegt".
Hiefür erachtete der Gesetzgeber (ab Eintritt der Rechtskraft der [Nach-]
Steuerveranlagung) eine Einjahresfrist, welche erst am Ende des Kalenderjahres
abläuft, als ausreichend (Botschaft über die zehnte Revision der Alters- und
Hinterlassenenversicherung vom 5. März 1990, in: BBl 1990 II 1 ff.,
insbesondere S. 83 f.). Die in Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG vorgesehene
Frist von einem Jahr seit Rechtskraft der massgebenden Steuerveranlagung
für Beiträge nach den Art. 6, 8 Abs. 1 und 10 Abs. 1 AHVG ist eine zur
Fünfjahresfrist des Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG hinzutretende Frist (Urteil
F. vom 4. September 2002, H 288/01, Erw. 4b mit Hinweis; vgl. auch Urteil H.
vom 30. Oktober 2002, H 158/02, Erw. 3.2). Dies scheint auch Käser
(Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl., Bern
1996, S. 335 Rz 16.7) zu anerkennen, soweit er die Auffassung vertritt, die mit
der 10. AHV-Revision eingeführte Anpassung von Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG
sei aus der Erkenntnis heraus erfolgt, "dass in der Praxis die fünfjährige
Frist oft zu kurz bemessen" gewesen sei.
4.4.2
Aus der unmittelbar anschliessenden Aussage
von Käser (a.a.O.), "die Verkürzung der Frist auf ein Jahr" werde
durch den Umstand gerechtfertigt, dass die AHV-Durchführungsorgane innerhalb
dieses Zeitraumes seit Rechtskraft der Steuerveranlagung handeln könnten,
ergibt sich nichts anderes: Vor dem 1. Januar 1997 begann die
Fünfjahresfrist von Satz 1 des Art. 16 Abs. 1 AHVG nach Satz 2 dieser
Bestimmung für Beiträge, die auf Grund einer Nachsteuerveranlagung festgesetzt
wurden, erst mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die Nachsteuer
rechtskräftig veranlagt wurde, zu laufen. Für die Geltendmachung von Beiträgen,
welche auf Grund einer Nachsteuerveranlagung festgesetzt wurden, verblieb der
Verwaltung also nach Eintritt der Rechtskraft der Nachsteuerveranlagung die
Fünfjahresfrist des Satzes 1 von Art. 16 Abs. 1 AHVG. Demgegenüber steht der
Verwaltung für die Geltendmachung von Beiträgen nach den Artikeln 6, 8 Abs.
1.
und 10 Abs. 1 AHVG laut Satz 2 von Art. 16 Abs. 1 AHVG in der vom 1.
Januar 1997 bis 31. Dezember 2002 geltenden Fassung (vgl. Erw. 4.1 hievor) nur
noch ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende
Steuerveranlagung oder Nachsteuerveranlagung rechtskräftig wurde, zur
Verfügung, sofern in diesem Zeitpunkt die Fünfjahresfrist von Art. 16 Abs. 1
Satz 1 AHVG bereits abgelaufen war. Mit anderen Worten wurde die
Beitragsfestsetzungsfrist mit Inkrafttreten der Änderungen gemäss 10.
AHV-Revision einerseits über die unverändert beibehaltene Fünfjahresfrist von
Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG hinaus um die Einjahresfrist gemäss Art. 16 Abs. 1
Satz 2 AHVG verlängert, andererseits jedoch mit Blick auf die Anknüpfung an die
Rechtskraft einer allfälligen Nachsteuerveranlagung - sofern diese erst nach
Ablauf der Fünfjahresfrist eintritt - auf ein Jahr im Sinne von Art. 16 Abs. 1
Satz 2 AHVG verkürzt.
(…)
4.5
Das BSV führt sodann zu dem mit Inkrafttreten
des ATSG auf den 1. Januar 2003 angepassten Satz 2 des Art. 16 Abs. 1
AHVG aus, der Zusatz "in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG [...]"
habe wegen Art. 1 Abs. 1 AHVG (in der seit 1. Januar 2003 gültigen Fassung)
ergänzt werden müssen. Nach der zuletzt genannten Bestimmung habe das AHVG
Abweichungen vom ATSG ausdrücklich vorzusehen. Aus diesem neu eingefügten
Zusatz sei nicht auf eine Verkürzung der fünfjährigen Beitragsfestsetzungsfrist
von Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG zu schliessen. Auch dem ist beizupflichten.
Kieser (ATSG-Kommentar, N 25 zu Art. 24) weist explizit zu Art. 16 Abs. 1 AHVG
darauf hin, dass "die bisherige Rechtslage unverändert weiter" gelte.
Es sind keine Gründe ersichtlich, welche im Zusammenhang mit der zum 1. Januar
2003.
in Kraft getretenen Anpassung von Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG an der
vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Rechtslage (vgl. Erw.
4.4
hievor) etwas geändert haben." (…) (sottolineature del redattore)
Modificando dunque la seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS nell'ambito della 10a revisione dell'AVS - in vigore dal 1° gennaio 1997 -,
il legislatore ha voluto introdurre una proroga del termine di cinque anni dell'art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS in funzione della
crescita in giudicato della notifica di tassazione fiscale (cfr. consid. 4.4.1).
In seguito, l'adattamento
della seconda frase dell'art. 16 cpv.
1.
LAVS alla LPGA non ha modificato il regime giuridico in vigore fino al 31
dicembre 2002 (cfr. consid. 4.5).
Con sentenza 9C_736/2018 del 5 dicembre 2018 il Tribunale federale
ha ribadito questi principi:
" 2. Die Vorinstanz hat unter Hinweis auf die Urteile H 158/02 vom 30. Oktober 2002 E. 3.2 und H 1/06 vom 30. November 2006 E.
4.4.1
zutreffend festgehalten, dass bereits die früheren Fassungen
des Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG (gültig vom 1. Januar 1997 bis 31.
Dezember 2002 sowie ab 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2011) eine
Verlängerung der fünfjährigen Verwirkungsfrist um ein Jahr in Fällen vorsahen,
in welchen bei Ablauf der fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige
Nachsteuerveranlagung vorlag. Zwar ist in Art. 16 Abs. 1 Satz 2
AHVG in der seit 1. Januar 2012 geltenden Fassung explizit nur noch von
Steuerveranlagung die Rede; indessen war mit der Neufassung des
Gesetzestextes keine materielle Änderung des Inhalts verbunden, dass die
Nachsteuerveranlagung davon nicht mehr erfasst werden sollte, wie das kantonale
Gericht unter Hinweis auf die Botschaft des Bundesrates vom 3. Dezember 2010
zur Änderung des AHVG, Verbesserung der Durchführung (vgl. BBl 2011 554 ff.,
556) richtig ausgeführt hat. Vielmehr hat es sich lediglich um eine sprachliche
Änderung des Gesetzestextes ohne Auswirkung auf dessen Inhalt gehandelt.
Abgesehen davon lässt der Wortlaut ohne weiteres erkennen, dass eine
Nachsteuerveranlagung unter den in Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG nunmehr
verwendeten Begriff Steuerveranlagung fällt." (sottolineatura del redattore)
2.10
Il termine di cinque anni
dalla scadenza dell'anno civile per fissare i contributi valeva dunque fino
alla fine del 1996 quale regola generale.
Con la 10a revisione dell'AVS la decorrenza della prescrizione e
il termine stesso di prescrizione per i contributi personali sono stati
ridefiniti, poiché nella pratica spesso il termine di cinque anni risultava
troppo breve. Pertanto, dal 1997 per i contributi personali vale un nuovo
termine di un anno che dipende dalla crescita in giudicato della notifica di
tassazione fiscale.
La seconda frase dell’art. 16 cpv. 1 LAVS permette, nei casi in
cui vi è un ritardo nella quantificazione dei redditi degli assicurati il cui
datore di lavoro non è tenuto a pagare dei contributi, degli indipendenti e
delle persone che non esercitano un’attività lucrativa, di posticipare di un
anno il termine di prescrizione. Ciò permette di non svantaggiare gli
assicurati che, per un ritardo a essi non imputabile sulla fissazione dei
contributi dovuti - ma dovuto alle autorità fiscali che non comunicano alle
Casse di compensazione i dati fiscali o alle Casse di compensazione che non
agiscono -, che si basa sulla decisione di tassazione fiscale cresciuta in
giudicato, rischierebbero in futuro di ricevere una rendita AVS ridotta a causa
dei minori contributi versati nel periodo determinante, siccome già prescritti
(Käser, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed. 1996, pag. 335 N. 16.7).
L'anno supplementare concesso dalla seconda frase dell'art. 16
cpv. 1 LAVS è dunque applicabile quando il termine di cinque anni previsto
dall'art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS è scaduto al momento in cui la Cassa di
compensazione emana la decisione di fissazione dei contributi; il termine
supplementare di un anno non riduce il termine quinquennale (Kieser, Alters- und
Hinterlassenenversicherung, 3a ed. 2012, N. 4 pag. 203: "Die in Art. 16 Abs. 1
Satz 2 AHVG geregelte
einjährige Frist hat nur dann Bedeutung, wenn im Verfügungszeitpunkt die fünfjährige
Verwirkungsfrist nach Art. 16 Abs. 1
Satz 1 AHVG bereits
abgelaufen ist. Sie
verkürzt insoweit nicht etwa die genannte fünfjährige Frist (H 1/06 E. 3, E. 4.)").
Per i contributi per gli indipendenti e per gli assicurati i cui
datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi, il
termine di prescrizione inizia a decorrere alla fine dell'anno contributivo per
il quale sono dovuti i contributi. Si tratta quindi dell'anno nel quale è
conseguito il reddito. I contributi personali, come anche i contributi dovuti
dagli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto ai contributi, si
prescrivono tuttavia in ogni caso un anno dopo la scadenza dell'anno civile in
cui la tassazione fiscale è cresciuta in giudicato.
Per i casi in cui alla scadenza dei cinque anni non esiste ancora
una tassazione fiscale cresciuta in giudicato, la seconda frase dell'art. 16
cpv. 1 LAVS proroga il periodo di cinque anni fino a quando la stessa non sarà
disponibile. La proroga è valida per un periodo di un anno dopo
la fine dell'anno civile in cui cresce in giudicato la tassazione fiscale (Frey, Mosimann, Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, pag. 147, N. 2 ad
art. 16: "Für die
Beiträge der Selbständigerwerbenden und der Nichterwerbstätigen (persönliche
Beiträge) wie der Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber beginnt die
Verjährungsfrist ebenfalls mit Ablauf des Beitragsjahres zu laufen, für das die
Beiträge geschuldet sind.
Dabei handelt es sich
um das Jahr, in dem das Einkommen erzielt wurde (AHVV 22 Abs. 1 für Selbständigerwerbende; AHVV 29 Abs. 1 für Nichterwerbstätige; ZAK 1989
512). Die persönlichen Beiträge wie auch die Beiträge für Arbeitnehmer
ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber verjähren aber in jedem Fall erst ein
Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die Steuerveranlagung
rechtskräftig wurde (AHVG 16 Abs. 1;
ZAK 1989 512). Mit AHVG 16 Abs. 1 Satz 2 soll für den Fall, dass bei Ablauf
der fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige Steuerveranlagung
vorliegt, die fünfjährige Frist bis zum Vorliegen derselben verlängert werden. Für die Verlängerung gilt eine
Einjahresfrist ab Eintritt der Rechtskraft der
Steuerveranlagung, welche erst am Ende des Kalenderjahres abläuft (BGer v.
30.11.2006, H 1/06,
E. 4).") (la sottolineatura
è del redattore).
Infine, le Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e
delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN), valide
dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, prevedono al N.
4054.
che di regola i contributi AVS il cui importo non è stato fissato mediante
decisione entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il
quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. Tuttavia, per i
contributi dei lavoratori indipendenti, dei lavoratori senza attività lucrativa
e dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei
contributi, il termine di prescrizione scade al più presto un anno dopo la fine
dell’anno civile in cui la tassazione fiscale o la tassazione consecutiva a una
procedura di reclamo d’imposte arretrate determinante è passata in giudicato
(art. 16 cpv. 1 LAVS).
Di medesimo tenore sono le Direttive dell'UFAS sulla riscossione
dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1° gennaio 2008, stato
al 1° gennaio 2019, secondo cui il termine di prescrizione è di cinque anni (v.
però N. 5016 segg.) e decorre dall’inizio dell’anno civile che segue quello per
cui i contributi sono dovuti (N. 5012 DRC).
Tuttavia, secondo il N. 5013 DRC, i contributi di chi esercita
un’attività indipendente, quelli dei salariati non soggetti al prelievo alla
fonte alle dipendenze di datori di lavoro non tenuti a pagare contributi (art.
6.
cpv. 1 LAVS) e quelli di chi non esercita alcuna attività lucrativa cadono in
prescrizione in ogni caso solo un anno dopo la fine dell’anno civile in
cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato (art. 16 cpv. 1
seconda frase LAVS).
2.11
Va ancora rilevato che,
contrariamente al titolo dell'art. 16 LAVS che indica "prescrizione",
tanto il termine relativo di un anno quanto quello assoluto di cinque anni sono
in realtà dei termini di perenzione (DTF 115 V 186 consid. 2b con riferimenti;
SVR 2007 AHV Nr. 1 consid. 4.1). Pertanto, essi non possono essere né
interrotti, né sospesi e neppure ripristinati (DTF 117 V 210 consid. 3a). La
perenzione provoca l'estinzione del diritto, ossia esso si estingue alla fine
del termine previsto (Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillese et survivants (LAVS), 1996, pag. 405, N. 2 ad art.
16) e va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da un'eventuale
eccezione (STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, consid. 6.2;
DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181, DTF 112 V 5 consid. 4c, DTF 111 V 135 consid.
3b).
Va inoltre rammentato che prima che la perenzione diventi
definitiva, i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al
debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., 1996, pag. 409).
Infatti, una decisione contributiva resa nei
termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16
cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG
Kommentar, 3a ed. 2015, pag. 377, N. 43 ad art. 24, rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird
die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die
Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und
durch eine neue ersetzt wird (…)”).
A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di
evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se
il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del
datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia, l’ammontare richiesto successivamente non può superare
quello della decisione precedentemente notificata (Kieser, op. cit., pag. 377, N. 43 e seguenti ad art. 24; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.
410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la créance de cotisations a été
consigné en temps utile dans une décision, la prescription du droit de fixer
les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu importe que la décision entre en
force ou soit ultérieurement annulée par le juge ou par la caisse elle-même. Une
décision de cotisations rendue dans le délai fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS
exclut une fois pour toutes la péremption à concurrence au plus du montant
réclamé.”).
2.12
Nell'evenienza
concreta, in virtù di quanto precede, questo Tribunale, sulla base della STCA
30.2019.14
del 23 settembre 2019, deve pertanto concludere che l'agire
dell'amministrazione è corretto e deve dunque essere integralmente confermato.
Infatti, per quanto
concerne i contributi dovuti nel 2014, la tassazione fiscale IFD determinante
del 19 dicembre 2018 è cresciuta in giudicato nel 2019, e dunque il termine per
fissare i contributi scadeva il 31 dicembre 2020.
Ma vi è di più.
Nel caso di specie con la
decisione formale del 10 maggio 2019, e dunque entro il termine quinquennale di
cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS, la Cassa aveva già emesso una decisione di
fissazione dei contributi sulla base dell’importo di fr. 415'625, escludendo in
questo modo la perenzione.
Infatti una
decisione contributiva resa nei termini legali (in concreto il 10 maggio 2019) esclude
una volta per tutte la perenzione di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS per l’importo
alla base del calcolo del contributo (cfr. Kieser, ATSG Kommentar,
3a ed. 2015, pag. 377, N. 43 ad art. 24: “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die
Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die
Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und
durch eine neue ersetzt wird (…)" e sentenza
30.2013.45
del 18 dicembre 2013 dove, con decisione del 15 novembre 2007,
confermata dalla decisione su opposizione del 4 ottobre 2013, la Cassa
di compensazione ha fissato definitivamente e tempestivamente i contributi del 2002).
Ne segue che la decisione
su opposizione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.13
Va
ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre
2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola
pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti
dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della
modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto il ricorso è pendente dal mese di dicembre 2020, ossia prima
dell’entrata in vigore della citata modifica.
Ne
segue che non vanno prelevate né tasse né spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti