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Decisione

30.2020.11

Fissazione dei contributi come indipendente. L'assicurato solleva la prescrizione perché i contributi del 2014 sono stati fissati nel 2020. In concreto, conformemente alla giurisprudenza federale e cantonale, la Cassa ha fissato tempestivamente i contributi sociali dovuti

22 febbraio 2021Italiano36 min

la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2020.11

cs

Lugano

22 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 novembre 2020 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 10 maggio

2019 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, nato nel 1967, quale

indipendente, per il 2014, sulla base di un reddito determinante di fr. 415’625

ed un capitale investito di fr. 205'000 (doc. 20).

1.2. In seguito ad una richiesta

telefonica dell’interessato, cui ha fatto seguito un messaggio di posta

elettronica (doc. 19), la Cassa, in data 5 giugno 2019, ha emesso una nuova

decisione di fissazione definitiva dei contributi, utilizzando come base di

calcolo l’importo di fr. 249'277 quale reddito da attività indipendente e fr.

205'000 quale capitale investito (doc. 18).

1.3. Nel corso del febbraio 2020

in seguito ad un’analoga richiesta dell’interessato relativamente al calcolo

dei contributi per il 2015, la Cassa si è resa conto di aver commesso un errore

(doc. III). Dopo aver effettuato ulteriori accertamenti presso il fisco (cfr.

doc. 16-17), in data 6 ottobre 2020 l’amministrazione ha emanato una nuova

decisione di fissazione dei contributi per l’anno 2014 (doc. 15), confermata

dalla decisione su opposizione del 9 novembre 2020 (doc. 12), con cui ha

fissato i contributi da indipendente nuovamente sulla base di un reddito aziendale

di fr. 415'625 ed un capitale investito di fr. 205'000.

1.4. RI 1, rappresentato dall’avv.

RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo

l’annullamento del provvedimento e la conferma della decisione di fissazione

dei contributi del 5 giugno 2019. Il ricorrente, che domanda la rifusione di

fr. 3'000 di ripetibili, sostiene, sulla base della dottrina e della

giurisprudenza federale e cantonale che il diritto di emettere una nuova

decisione è prescritto, poiché la Cassa avrebbe dovuto fissare i contributi del

2014 entro il 31 dicembre 2019, essendo la tassazione fiscale determinante

stata emessa il 19 dicembre 2018.

1.5. Con risposta del 5 gennaio

2021, l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni

che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

in diritto

2.1. Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono

tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente.

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito

deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il

reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.2. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi

sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale

chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda

alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l’esercizio commerciale

non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli

anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è

convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.3. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per

analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni

necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i

giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.4. Per giurisprudenza costante

del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta

conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13

ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il

giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale

unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre

2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13

ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,

consid. 3.2.2).

Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il

giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse

giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,

che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione

delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del

20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del

19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016

parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.

3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a

pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri

diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul

calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre

2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°

luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti).

Il

carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di

compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque

la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene

alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere

prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza

9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di

compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la

qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri

dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente

pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Le

comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una

tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Questi principi sono stati

confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il

Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale

cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale -

nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né

l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.-

quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la

Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi

di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere

di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di

contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di

vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza

privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare

di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-

nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni

altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione

alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni".

Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun

modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la

susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità

fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la

Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la

provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della

sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha

interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata

incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui

si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata",

per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1

consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata

alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere

l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività

indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.),

menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate

sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti

giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte

dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del

provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare

avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto

ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di

sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto

deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,

indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della

giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”

2.5. In concreto dalla tassazione

IFD 2014 del 19 dicembre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, emerge un

reddito da attività indipendente complessivo di fr. 415'625 ed un capitale

investito, arrotondato, di fr. 205'000 (doc. 16 e 21).

Il ricorrente non contesta

l’ammontare del reddito da attività indipendente e del capitale investito, ma

sostiene che i contributi avrebbero dovuto essere fissati entro il 31 dicembre

2019, ossia entro il termine quinquennale di perenzione di cui all’art. 16 LAVS

e domanda che venga di conseguenza confermata la decisione del 5 giugno 2019 con

cui la Cassa ha fissato il contributo sulla base di un importo da attività

indipendente di fr. 249'277 (doc. 18).

2.6. Innanzitutto va esaminato se la

Cassa poteva riconsiderare, ai sensi dell’art 53 cpv. 2 LPGA, come ha fatto, la

decisione del 5 giugno 2019.

Per quel che concerne la riconsiderazione

di una decisione va evidenziato che l'amministrazione può riconsiderare una

decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo

giudiziario nel merito, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF

8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA

C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del

17 dicembre 2003; STFA C 307/01 del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21

luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid.

2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208;

DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309

consid. 2a e riferimenti).

L'irregolarità deve essere

manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008

del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

" In

particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi,

e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di

fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della

decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono

date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con

riferimenti)."

Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125

V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una

riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.

314). Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione

iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007

del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

2.7. In concreto non vi è alcun

dubbio che la decisione del 5 giugno 2019 è manifestamente errata giacché non

conforme alla tassazione IFD 2014 del 19 dicembre 2018 cresciuta incontestata

in giudicato e su cui deve fondarsi l’amministrazione per stabilire l’ammontare

del reddito soggetto a contribuzione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS).

La sua correzione riveste

un’importanza rilevante, poiché con la decisione del 5 giugno 2019

l’interessato pagherebbe fr. 28'876.35 (doc. 18), in luogo di fr. 42'918.45

dovuti con la decisione del 6 ottobre 2020 (doc. 15).

Ne segue che la Cassa

poteva riconsiderare la decisione del 5 giugno 2019.

2.8. Va ora esaminato se, come

ritiene il ricorrente, il diritto di fissare i contributi è prescritto.

La questione è già stata

risolta nella sentenza di principio 30.2019.14 del 23 settembre 2019, cresciuta

incontestata in giudicato, dove questo TCA, esaminato nel dettaglio l’art. 16

LAVS, ha concluso che i contributi del 2012, che si fondavano sulla tassazione

fiscale cresciuta in giudicato nel corso del 2017, potevano essere fissati

entro il 31 dicembre 2018 (consid. 2.6: “Infatti, per quanto concerne i

contributi personali dovuti dal ricorrente per l'anno 2012, va

evidenziato che la relativa notifica di tassazione IFD 2012 è stata resa l'8

marzo 2017 (doc. 13) e 30 giorni dopo è cresciuta incontestata in giudicato. Pertanto,

poiché alla scadenza del termine dell'art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS di cinque

anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti i contributi, ossia

al 31 dicembre 2017, la Cassa di compensazione non aveva ancora emanato la

decisione di fissazione dei contributi personali, il termine legale di cinque

anni deve essere prorogato di un anno in virtù della seconda frase dell'art. 16

cpv. 1 LAVS. Ne discende che i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato

cadono in prescrizione solo un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la

tassazione fiscale determinante è passata in giudicato e meglio al 31 dicembre

2018. Di conseguenza, avendo la Cassa di compensazione emanato la

relativa decisione di fissazione dei contributi il 19 ottobre 2018, la pretesa

dell'amministrazione non è perciò perenta, ma è anzi stata validamente fatta

valere nei confronti dell'assicurato nel termine di prescrizione di cui

all'art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS”).

Il TCA ha sviluppato i

seguenti argomenti, da cui non vi è motivo alcuno di scostarsi.

2.9. Per l’art. 16 cpv. 1 LAVS nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, i contributi, il cui importo non era

stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla

fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non potevano essere né pretesi

né pagati.

Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e

10 capoverso 1, il termine decorreva dalla fine dell’anno civile in cui passava

in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a

una procedura di ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di

contributi arretrati nasceva da un atto punibile per il quale la legge penale

prevedeva un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo era determinante.

Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha

modificato l’art. 16 cpv. 1 LAVS seconda frase, giusta il quale in deroga

all’art. 24 capoverso 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6,

8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorreva dalla fine dell’anno

civile in cui passava in giudicato la tassazione fiscale determinante o la

tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.

Il tenore di questa seconda frase è stato reso più comprensibile

il 24 settembre 2009 dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (RU

2009 5021):

" In deroga

all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8

cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile

successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale

determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."

Infine, con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore

una nuova versione dell’art. 16 cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, leggermente

modificata, e che è attualmente in essere (FF 2011 497, RU 2011 4748).

L’art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS dispone che i

contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro

un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono

dovuti non possono più essere né pretesi né pagati.

Giusta l’art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS, in deroga

all’art. 24 cpv. 1 LPGA, per i contributi secondo gli artt. 6 cpv. 1 [lavoratori senza datori di lavoro tenuti al

pagamento dei contributi], 8 cpv. 1 [lavoratori indipendenti] e 10 cpv.

1 [persone senza attività] il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine

dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in

giudicato.

Nella STCA 30.2009.2 del 21 settembre 2009 la

scrivente Corte ha ricordato di essersi già chinata sulla tematica della

prescrizione dei contributi dovuti dalle persone esercitanti un'attività di

tipo indipendente di cui all'art. 16 cpv. 1 LAVS.

Infatti, con sentenza 30.2001.72 del 5

novembre 2001 (RDAT I - 2001, N. 70 pag. 477) il TCA, rifacendosi ai testi in

lingua francese e tedesca - che davano luogo a una discrepanza con il testo in

italiano circa il termine che decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa

in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva ad

una procedura di ricupero d'imposta -, nonché al Messaggio del Consiglio federale,

ha stabilito che il termine entro il quale fissare definitivamente i

contributi, in caso di procedura fiscale in corso e se il termine di cinque

Considerandi

anni è già spirato, è di un anno dal termine dell'anno civile in cui cresce in

giudicato la tassazione determinante o la tassazione consecutiva a una

procedura di ricupero d'imposta (art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS).

Il Messaggio del Consiglio federale relativo alla 10a revisione

dell'AVS (FF 1990 II 1, in particolare pag. 52) recita infatti:

" Articolo 16 (Prescrizione)

Il mantenimento del termine di prescrizione attuale,

previsto dal capoverso 1, sembra ragionevole; un prolungamento di tale termine,

in funzione del passaggio in giudicato della tassazione fiscale sarebbe utile soltanto

qualora una tassazione fiscale passata in giudicato non fosse ancora

disponibile dopo il termine dei cinque anni. In merito, il termine di un anno a

decorrere dalla fine dell'anno civile, risulta sufficiente.".

Inoltre, nel commentario sull'introduzione della seconda frase

dell'art. 16 cpv. 1 LAVS prevista nel 1990 e adottata nel 1997, pubblicato in Pratique VSI 1996 pag. 299, viene precisato:

"1. Nouvelle échéance du délai en relation avec la taxation

consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts

La deuxième phrase de l'article 16, alinéa 1er, LAVS

contient la modification la plus importante. Dorénavant, l'échéance du délai

dépendra de la taxation fiscale ou de la taxation consécutive à une procédure

pour soustraction d'impôts. En ce qui concerne les cotisations des assurés dont

l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (sans perception à la

source (art. 6 al. 1 LAVS)), des indépendants et des personnes sans activité

lucrative, l'article 16, alinéa 1er, deuxième phrase, LAVS règle l'échéance du

délai d'une nouvelle manière. La caisse de compensation dispose en tous les

cas d'un délai d'une année après l'entrée en force de la taxation fiscale

ou de la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts pour

faire valoir sa créance (cf. no 4012.1 DP). Conformément au nouveau

droit, la détermination des cotisations peut s'appuyer sur une taxation fiscale

passée en force, quand bien même une procédure judiciaire fiscale viendrait à

se prolonger (cf. Hanspeter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in

der obligatorischen AHV, Berne 1989, no 16.5)." (la sottolineatura

è del redattore)

Nella STF H 158/02 del 30 ottobre 2002 l'allora Tribunale federale

delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) si è pronunciato

sulla validità delle decisioni di fissazione dei contributi emesse dalla Cassa

di compensazione dopo che l'autorità fiscale le aveva comunicato i redditi per

gli anni 1991 e 1992. Non era litigioso che i contributi per l'anno 1992 non

erano stati stabiliti con una decisione emessa entro il termine dell'art. 16

cpv. 1 vLAVS e che quindi erano prescritti. Contestata era la questione

relativa all'anno 1991.

L'Alta Corte ha rilevato che la Cassa di compensazione aveva

stabilito i contributi entro il termine di cinque anni dalla fine dell'anno

civile per il quale i contributi erano dovuti e quindi la pretesa non era

prescritta. La nuova norma di legge del 7 ottobre 1994 prevista dalla 10a

revisione dell'AVS non modificava nulla.

" 3.2 (…) Daran hat die Gesetzesnovelle vom 7. Oktober 1994 (10.

AHV-Revision) nichts geändert. Der neu gefasste Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG statuiert

eine Verlängerung der Verwirkungsfrist in Fällen, wo bei Ablauf der

fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige Steuerveranlagung vorliegt (vgl.

Botschaft über die 10. AHV-Revision vom 5. März 1990, BBl 1990 II 83 f.). Damit

sind die Ausgleichskassen nicht mehr gezwungen, zur Vermeidung der

Verwirkungsfolgen innert Frist eine Veranlagungsverfügung zu erlassen, bevor

das steuerbare Einkommen rechtskräftig festgesetzt worden ist. (…)"

La portata dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, ed in particolare della sua

seconda frase introdotta nel 1997, è stata esaminata dall'allora Tribunale

federale delle assicurazioni nella STFA H 1/06 del 30 novembre 2006, in cui l'Alta

Corte si è espressa come segue:

" (…)

4.4

4.4.1

Nach dem klaren Wortlaut nimmt Satz 2 von

Art. 16 Abs. 1 AHVG auf den vorangehenden Satz 1 derselben Bestimmung

vergleichend Bezug, indem zum Ausdruck gebracht wird, gegenüber der

Fünfjahresfrist gemäss Satz 1 "[...] ende die Frist jedoch erst

[...]" ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende

Steuerveranlagung oder Nachsteuerveranlagung rechtskräftig geworden sei. Der

eindeutige Wortlaut lässt auf eine Verlängerung der Fünfjahresfrist von Satz 1

des Art. 16 Abs. 1 AHVG um die in Satz 2 umschriebene Einjahresfrist schliessen.

Wie das BSV mit in allen Teilen überzeugender Begründung richtig darlegt, wollte

der Gesetzgeber im Rahmen der 10. AHV-Revision die bisherige

Verjährungsregelung von Art. 16 Abs. 1 AHVG grundsätzlich beibehalten, jedoch

dort "eine Verlängerung der fünfjährigen Frist in Abhängigkeit der

Rechtskraft der Steuerveranlagung" einführen, "wo bei Ablauf der

fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige Steuerveranlagung vorliegt".

Hiefür erachtete der Gesetzgeber (ab Eintritt der Rechtskraft der [Nach-]

Steuerveranlagung) eine Einjahresfrist, welche erst am Ende des Kalenderjahres

abläuft, als ausreichend (Botschaft über die zehnte Revision der Alters- und

Hinterlassenenversicherung vom 5. März 1990, in: BBl 1990 II 1 ff.,

insbesondere S. 83 f.). Die in Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG vorgesehene

Frist von einem Jahr seit Rechtskraft der massgebenden Steuerveranlagung

für Beiträge nach den Art. 6, 8 Abs. 1 und 10 Abs. 1 AHVG ist eine zur

Fünfjahresfrist des Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG hinzutretende Frist (Urteil

F. vom 4. September 2002, H 288/01, Erw. 4b mit Hinweis; vgl. auch Urteil H.

vom 30. Oktober 2002, H 158/02, Erw. 3.2). Dies scheint auch Käser

(Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl., Bern

1996, S. 335 Rz 16.7) zu anerkennen, soweit er die Auffassung vertritt, die mit

der 10. AHV-Revision eingeführte Anpassung von Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG

sei aus der Erkenntnis heraus erfolgt, "dass in der Praxis die fünfjährige

Frist oft zu kurz bemessen" gewesen sei.

4.4.2

Aus der unmittelbar anschliessenden Aussage

von Käser (a.a.O.), "die Verkürzung der Frist auf ein Jahr" werde

durch den Umstand gerechtfertigt, dass die AHV-Durchführungsorgane innerhalb

dieses Zeitraumes seit Rechtskraft der Steuerveranlagung handeln könnten,

ergibt sich nichts anderes: Vor dem 1. Januar 1997 begann die

Fünfjahresfrist von Satz 1 des Art. 16 Abs. 1 AHVG nach Satz 2 dieser

Bestimmung für Beiträge, die auf Grund einer Nachsteuerveranlagung festgesetzt

wurden, erst mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die Nachsteuer

rechtskräftig veranlagt wurde, zu laufen. Für die Geltendmachung von Beiträgen,

welche auf Grund einer Nachsteuerveranlagung festgesetzt wurden, verblieb der

Verwaltung also nach Eintritt der Rechtskraft der Nachsteuerveranlagung die

Fünfjahresfrist des Satzes 1 von Art. 16 Abs. 1 AHVG. Demgegenüber steht der

Verwaltung für die Geltendmachung von Beiträgen nach den Artikeln 6, 8 Abs.

1.

und 10 Abs. 1 AHVG laut Satz 2 von Art. 16 Abs. 1 AHVG in der vom 1.

Januar 1997 bis 31. Dezember 2002 geltenden Fassung (vgl. Erw. 4.1 hievor) nur

noch ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende

Steuerveranlagung oder Nachsteuerveranlagung rechtskräftig wurde, zur

Verfügung, sofern in diesem Zeitpunkt die Fünfjahresfrist von Art. 16 Abs. 1

Satz 1 AHVG bereits abgelaufen war. Mit anderen Worten wurde die

Beitragsfestsetzungsfrist mit Inkrafttreten der Änderungen gemäss 10.

AHV-Revision einerseits über die unverändert beibehaltene Fünfjahresfrist von

Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG hinaus um die Einjahresfrist gemäss Art. 16 Abs. 1

Satz 2 AHVG verlängert, andererseits jedoch mit Blick auf die Anknüpfung an die

Rechtskraft einer allfälligen Nachsteuerveranlagung - sofern diese erst nach

Ablauf der Fünfjahresfrist eintritt - auf ein Jahr im Sinne von Art. 16 Abs. 1

Satz 2 AHVG verkürzt.

(…)

4.5

Das BSV führt sodann zu dem mit Inkrafttreten

des ATSG auf den 1. Januar 2003 angepassten Satz 2 des Art. 16 Abs. 1

AHVG aus, der Zusatz "in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG [...]"

habe wegen Art. 1 Abs. 1 AHVG (in der seit 1. Januar 2003 gültigen Fassung)

ergänzt werden müssen. Nach der zuletzt genannten Bestimmung habe das AHVG

Abweichungen vom ATSG ausdrücklich vorzusehen. Aus diesem neu eingefügten

Zusatz sei nicht auf eine Verkürzung der fünfjährigen Beitragsfestsetzungsfrist

von Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG zu schliessen. Auch dem ist beizupflichten.

Kieser (ATSG-Kommentar, N 25 zu Art. 24) weist explizit zu Art. 16 Abs. 1 AHVG

darauf hin, dass "die bisherige Rechtslage unverändert weiter" gelte.

Es sind keine Gründe ersichtlich, welche im Zusammenhang mit der zum 1. Januar

2003.

in Kraft getretenen Anpassung von Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG an der

vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Rechtslage (vgl. Erw.

4.4

hievor) etwas geändert haben." (…) (sottolineature del redattore)

Modificando dunque la seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS nell'ambito della 10a revisione dell'AVS - in vigore dal 1° gennaio 1997 -,

il legislatore ha voluto introdurre una proroga del termine di cinque anni dell'art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS in funzione della

crescita in giudicato della notifica di tassazione fiscale (cfr. consid. 4.4.1).

In seguito, l'adattamento

della seconda frase dell'art. 16 cpv.

1.

LAVS alla LPGA non ha modificato il regime giuridico in vigore fino al 31

dicembre 2002 (cfr. consid. 4.5).

Con sentenza 9C_736/2018 del 5 dicembre 2018 il Tribunale federale

ha ribadito questi principi:

" 2. Die Vorinstanz hat unter Hinweis auf die Urteile H 158/02 vom 30. Oktober 2002 E. 3.2 und H 1/06 vom 30. November 2006 E.

4.4.1

zutreffend festgehalten, dass bereits die früheren Fassungen

des Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG (gültig vom 1. Januar 1997 bis 31.

Dezember 2002 sowie ab 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2011) eine

Verlängerung der fünfjährigen Verwirkungsfrist um ein Jahr in Fällen vorsahen,

in welchen bei Ablauf der fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige

Nachsteuerveranlagung vorlag. Zwar ist in Art. 16 Abs. 1 Satz 2

AHVG in der seit 1. Januar 2012 geltenden Fassung explizit nur noch von

Steuerveranlagung die Rede; indessen war mit der Neufassung des

Gesetzestextes keine materielle Änderung des Inhalts verbunden, dass die

Nachsteuerveranlagung davon nicht mehr erfasst werden sollte, wie das kantonale

Gericht unter Hinweis auf die Botschaft des Bundesrates vom 3. Dezember 2010

zur Änderung des AHVG, Verbesserung der Durchführung (vgl. BBl 2011 554 ff.,

556) richtig ausgeführt hat. Vielmehr hat es sich lediglich um eine sprachliche

Änderung des Gesetzestextes ohne Auswirkung auf dessen Inhalt gehandelt.

Abgesehen davon lässt der Wortlaut ohne weiteres erkennen, dass eine

Nachsteuerveranlagung unter den in Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG nunmehr

verwendeten Begriff Steuerveranlagung fällt." (sottolineatura del redattore)

2.10

Il termine di cinque anni

dalla scadenza dell'anno civile per fissare i contributi valeva dunque fino

alla fine del 1996 quale regola generale.

Con la 10a revisione dell'AVS la decorrenza della prescrizione e

il termine stesso di prescrizione per i contributi personali sono stati

ridefiniti, poiché nella pratica spesso il termine di cinque anni risultava

troppo breve. Pertanto, dal 1997 per i contributi personali vale un nuovo

termine di un anno che dipende dalla crescita in giudicato della notifica di

tassazione fiscale.

La seconda frase dell’art. 16 cpv. 1 LAVS permette, nei casi in

cui vi è un ritardo nella quantificazione dei redditi degli assicurati il cui

datore di lavoro non è tenuto a pagare dei contributi, degli indipendenti e

delle persone che non esercitano un’attività lucrativa, di posticipare di un

anno il termine di prescrizione. Ciò permette di non svantaggiare gli

assicurati che, per un ritardo a essi non imputabile sulla fissazione dei

contributi dovuti - ma dovuto alle autorità fiscali che non comunicano alle

Casse di compensazione i dati fiscali o alle Casse di compensazione che non

agiscono -, che si basa sulla decisione di tassazione fiscale cresciuta in

giudicato, rischierebbero in futuro di ricevere una rendita AVS ridotta a causa

dei minori contributi versati nel periodo determinante, siccome già prescritti

(Käser, Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed. 1996, pag. 335 N. 16.7).

L'anno supplementare concesso dalla seconda frase dell'art. 16

cpv. 1 LAVS è dunque applicabile quando il termine di cinque anni previsto

dall'art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS è scaduto al momento in cui la Cassa di

compensazione emana la decisione di fissazione dei contributi; il termine

supplementare di un anno non riduce il termine quinquennale (Kieser, Alters- und

Hinterlassenenversicherung, 3a ed. 2012, N. 4 pag. 203: "Die in Art. 16 Abs. 1

Satz 2 AHVG geregelte

einjährige Frist hat nur dann Bedeutung, wenn im Verfügungszeitpunkt die fünfjährige

Verwirkungsfrist nach Art. 16 Abs. 1

Satz 1 AHVG bereits

abgelaufen ist. Sie

verkürzt insoweit nicht etwa die genannte fünfjährige Frist (H 1/06 E. 3, E. 4.)").

Per i contributi per gli indipendenti e per gli assicurati i cui

datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi, il

termine di prescrizione inizia a decorrere alla fine dell'anno contributivo per

il quale sono dovuti i contributi. Si tratta quindi dell'anno nel quale è

conseguito il reddito. I contributi personali, come anche i contributi dovuti

dagli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto ai contributi, si

prescrivono tuttavia in ogni caso un anno dopo la scadenza dell'anno civile in

cui la tassazione fiscale è cresciuta in giudicato.

Per i casi in cui alla scadenza dei cinque anni non esiste ancora

una tassazione fiscale cresciuta in giudicato, la seconda frase dell'art. 16

cpv. 1 LAVS proroga il periodo di cinque anni fino a quando la stessa non sarà

disponibile. La proroga è valida per un periodo di un anno dopo

la fine dell'anno civile in cui cresce in giudicato la tassazione fiscale (Frey, Mosimann, Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, pag. 147, N. 2 ad

art. 16: "Für die

Beiträge der Selbständigerwerbenden und der Nichterwerbstätigen (persönliche

Beiträge) wie der Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber beginnt die

Verjährungsfrist ebenfalls mit Ablauf des Beitragsjahres zu laufen, für das die

Beiträge geschuldet sind.

Dabei handelt es sich

um das Jahr, in dem das Einkommen erzielt wurde (AHVV 22 Abs. 1 für Selbständigerwerbende; AHVV 29 Abs. 1 für Nichterwerbstätige; ZAK 1989

512). Die persönlichen Beiträge wie auch die Beiträge für Arbeitnehmer

ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber verjähren aber in jedem Fall erst ein

Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die Steuerveranlagung

rechtskräftig wurde (AHVG 16 Abs. 1;

ZAK 1989 512). Mit AHVG 16 Abs. 1 Satz 2 soll für den Fall, dass bei Ablauf

der fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige Steuerveranlagung

vorliegt, die fünfjährige Frist bis zum Vorliegen derselben verlängert werden. Für die Verlängerung gilt eine

Einjahresfrist ab Eintritt der Rechtskraft der

Steuerveranlagung, welche erst am Ende des Kalenderjahres abläuft (BGer v.

30.11.2006, H 1/06,

E. 4).") (la sottolineatura

è del redattore).

Infine, le Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e

delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN), valide

dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, prevedono al N.

4054.

che di regola i contributi AVS il cui importo non è stato fissato mediante

decisione entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il

quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. Tuttavia, per i

contributi dei lavoratori indipendenti, dei lavoratori senza attività lucrativa

e dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei

contributi, il termine di prescrizione scade al più presto un anno dopo la fine

dell’anno civile in cui la tassazione fiscale o la tassazione consecutiva a una

procedura di reclamo d’imposte arretrate determinante è passata in giudicato

(art. 16 cpv. 1 LAVS).

Di medesimo tenore sono le Direttive dell'UFAS sulla riscossione

dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1° gennaio 2008, stato

al 1° gennaio 2019, secondo cui il termine di prescrizione è di cinque anni (v.

però N. 5016 segg.) e decorre dall’inizio dell’anno civile che segue quello per

cui i contributi sono dovuti (N. 5012 DRC).

Tuttavia, secondo il N. 5013 DRC, i contributi di chi esercita

un’attività indipendente, quelli dei salariati non soggetti al prelievo alla

fonte alle dipendenze di datori di lavoro non tenuti a pagare contributi (art.

6.

cpv. 1 LAVS) e quelli di chi non esercita alcuna attività lucrativa cadono in

prescrizione in ogni caso solo un anno dopo la fine dell’anno civile in

cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato (art. 16 cpv. 1

seconda frase LAVS).

2.11

Va ancora rilevato che,

contrariamente al titolo dell'art. 16 LAVS che indica "prescrizione",

tanto il termine relativo di un anno quanto quello assoluto di cinque anni sono

in realtà dei termini di perenzione (DTF 115 V 186 consid. 2b con riferimenti;

SVR 2007 AHV Nr. 1 consid. 4.1). Pertanto, essi non possono essere né

interrotti, né sospesi e neppure ripristinati (DTF 117 V 210 consid. 3a). La

perenzione provoca l'estinzione del diritto, ossia esso si estingue alla fine

del termine previsto (Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l’assurance-vieillese et survivants (LAVS), 1996, pag. 405, N. 2 ad art.

16) e va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da un'eventuale

eccezione (STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, consid. 6.2;

DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181, DTF 112 V 5 consid. 4c, DTF 111 V 135 consid.

3b).

Va inoltre rammentato che prima che la perenzione diventi

definitiva, i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al

debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., 1996, pag. 409).

Infatti, una decisione contributiva resa nei

termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16

cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG

Kommentar, 3a ed. 2015, pag. 377, N. 43 ad art. 24, rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird

die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die

Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und

durch eine neue ersetzt wird (…)”).

A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di

evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se

il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del

datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia, l’ammontare richiesto successivamente non può superare

quello della decisione precedentemente notificata (Kieser, op. cit., pag. 377, N. 43 e seguenti ad art. 24; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.

410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la créance de cotisations a été

consigné en temps utile dans une décision, la prescription du droit de fixer

les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu importe que la décision entre en

force ou soit ultérieurement annulée par le juge ou par la caisse elle-même. Une

décision de cotisations rendue dans le délai fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS

exclut une fois pour toutes la péremption à concurrence au plus du montant

réclamé.”).

2.12

Nell'evenienza

concreta, in virtù di quanto precede, questo Tribunale, sulla base della STCA

30.2019.14

del 23 settembre 2019, deve pertanto concludere che l'agire

dell'amministrazione è corretto e deve dunque essere integralmente confermato.

Infatti, per quanto

concerne i contributi dovuti nel 2014, la tassazione fiscale IFD determinante

del 19 dicembre 2018 è cresciuta in giudicato nel 2019, e dunque il termine per

fissare i contributi scadeva il 31 dicembre 2020.

Ma vi è di più.

Nel caso di specie con la

decisione formale del 10 maggio 2019, e dunque entro il termine quinquennale di

cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS, la Cassa aveva già emesso una decisione di

fissazione dei contributi sulla base dell’importo di fr. 415'625, escludendo in

questo modo la perenzione.

Infatti una

decisione contributiva resa nei termini legali (in concreto il 10 maggio 2019) esclude

una volta per tutte la perenzione di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS per l’importo

alla base del calcolo del contributo (cfr. Kieser, ATSG Kommentar,

3a ed. 2015, pag. 377, N. 43 ad art. 24: “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die

Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die

Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und

durch eine neue ersetzt wird (…)" e sentenza

30.2013.45

del 18 dicembre 2013 dove, con decisione del 15 novembre 2007,

confermata dalla decisione su opposizione del 4 ottobre 2013, la Cassa

di compensazione ha fissato definitivamente e tempestivamente i contributi del 2002).

Ne segue che la decisione

su opposizione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.13

Va

ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre

2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola

pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti

dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della

modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è pendente dal mese di dicembre 2020, ossia prima

dell’entrata in vigore della citata modifica.

Ne

segue che non vanno prelevate né tasse né spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti