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Decisione

30.2020.12

Il diritto all'AGI decorre dopo 1 anno dal manifestarsi della necessità dell'aiuto notevole e permanente di terzi.L'aiuto per spostarsi è sorto nel 2013,ma la necessità di farsi aiutare per la cura del corpo nel luglio 2020.Sorveglianza personale permanente non è data. Da luglio 2021 diritto all'AGI

22 febbraio 2021Italiano21 min

S. 92).".

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2020.12

TB

Lugano

22 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell'8 dicembre 2020 emanata

da

Cassa CO 1

in materia di assegno per grandi invalidi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Il 30 settembre 2020 (doc. 3)

RI 1, 1955, ha chiesto un assegno per grandi invalidi AVS lamentando di non

essere più in grado autonomamente, dall'agosto 2013, di provvedere alla cura

del corpo e di spostarsi e di necessitare della sorveglianza personale;

inoltre, dal luglio 2020 aveva bisogno due volte al giorno dell'aiuto di terzi

per lavarsi.

Il 5 ottobre 2020 (doc. 2) il medico curante ha confermato la

correttezza delle informazioni date dall'assicurata.

1.2. Il 13 ottobre 2020 (doc. 4)

l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al dr. med. __________ di

precisare da quando l'assicurata necessita dell'aiuto di terzi per la cura del

corpo, per spostarsi e per la sorveglianza personale. Il 19 ottobre 2020 (doc.

7) il medico ha elencato nel dettaglio gli impedimenti dell'assicurata nello

svolgere gli atti ordinari della vita.

1.3. Con decisione del 21 ottobre

2020 (doc. 6) la Cassa CO 1 ha respinto la domanda dell'assicurata per carenza

dell'anno di attesa, poiché, dalla documentazione raccolta, è risultato che la

grande invalidità è presente dal luglio 2020 e quindi il diritto all'AGI può

sorgere dal luglio 2021.

1.4. Il 19 novembre 2020 (doc. 10)

l'assicurata si è opposta a questo rifiuto, facendo valere che per la cura del

corpo necessita di aiuto e di sorveglianza già dall'agosto 2013 per alcuni

movimenti, per l'atto di spostarsi dall'agosto 2013 ha bisogno di qualcuno che

la sostiene e l'aiuta ad andare a fisioterapia e dal medico per evitare che

cada e sempre dall'agosto 2013 la sorveglianza personale è necessaria se non si

sente bene e deve chiamare i familiari per assisterla perché non è indipendente

ed in grado di alzarsi ed è altrimenti a rischio di cadute.

1.5. Con decisione su opposizione

dell'8 dicembre 2020 (doc. A1) la Cassa CO 1 ha respinto l'opposizione e ha

confermato che la grande invalidità di lunga durata è insorta nel luglio 2020,

quindi non era dato l'anno di attesa (art. 43bis cpv. 2 LAVS).

Secondo l’amministrazione prima di allora, la necessità di aiuto

dal 2013 è stata accertata solo per l'atto di spostarsi e quindi ciò non

permette di fare decorrere l'anno di attesa. Infatti, tale termine va

conteggiato da quando l'assicurata necessita di aiuto regolare e notevole di

terzi anche per l'atto di lavarsi, e quindi dal luglio 2020 come risulta dal

formulario e come confermato dal medico curante.

Per l'atto della sorveglianza personale, la Cassa di compensazione

ha concluso che non sono dati in specie i presupposti giuridici per ritenere

adempiuta questa necessità.

L'assicurata non ha dunque apportato delle prove mediche atte a

giustificare una diversa valutazione della sua situazione.

1.6. Il 28 dicembre 2020 (doc. I) RI

1 si è rivolta al Tribunale osservando che dal 2013 l'aiuto era al bisogno,

mentre dal 2015 è presente costantemente una persona giorno e notte che la

sorveglia nella cura del corpo, nel riordino e pulizia della camera e dei

servizi, nei trasporti.

Questo aiuto le è sempre stato fornito gratuitamente da una

familiare, mentre da luglio 2020 l'assicurata usufruisce dei servizi di terzi.

A comprova di ciò la ricorrente ha prodotto un certificato medico (doc. A2).

1.7. Nella sua risposta del 15

gennaio 2021 (doc. III) la Cassa CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso.

L'amministrazione si è riconfermata nella propria decisione,

avendo la ricorrente sollevato sostanzialmente le medesime obiezioni già

trattate con la decisione su opposizione.

Sul nuovo certificato medico prodotto con il ricorso la Cassa ha

osservato che lo stesso non può modificare la sua valutazione, resa sulla base

delle chiare indicazioni fornite dalla ricorrente nel formulario di domanda

dell'AGI, peraltro confermate in due occasioni dal suo medico curante, poiché

il parere della neurologa, che segue l'assicurata dal 2015, si limita a

indicare che negli ultimi anni la ricorrente ha presentato un disturbo della

deambulazione che peggiorava e che comportava un importante rischio di cadute.

Per il resto, la curante ha riportato quanto riferitole dall'assicurata

sull'aiuto prestato dalla sorella e il peggioramento intervenuto durante l'anno

2020.

Infine, la Cassa ha rilevato che l'assicurata non ha mai segnalato

un peggioramento dal 2015 rispetto al 2013 per l'atto di lavarsi, mentre sulla

sorveglianza continua ha ribadito che non erano dati i presupposti per

riconoscerne la necessità.

1.8. La ricorrente non ha prodotto

ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato in

diritto

2.1. Secondo l'art. 9 LPGA - che

ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è

considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna

l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come

sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari

rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta

a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un

terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto;

DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita riguardano

sei ambiti e sono i seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid.

3c; DTF 125 V 303 consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), valida dal 1° luglio 2015, stato al 1° luglio 2020):

– vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un

eventuale mezzo

ausiliario,

se questo non ha scopi di cura o terapia);

– alzarsi, sedersi, sdraiarsi

(anche andare a letto e alzarsi dal letto);

– mangiare (portare il pasto a

letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca,

ridurlo in purè, alimentazione

tramite sonda);

– pulizia personale (lavarsi,

pettinarsi, radersi, fare il bagno o la

doccia);

– espletare i bisogni corporali

(risistemare i vestiti, pulirsi/verifica della

pulizia, espletare i bisogni

corporali in modo inusuale);

– spostarsi (nell'abitazione,

all'aperto, intrattenere rapporti sociali).

Va segnalato che il Tribunale federale

ha avuto modo di ribadire al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8

gennaio 2013, che il compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno

alla salute degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la

grande invalidità (N. 8013 CIGI).

2.2. L'art. 43bis cpv. 1 LAVS

prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di

rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora

abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA)

di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è

parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto

all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le

condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato

fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza

interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di

cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Per l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per

grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di

grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo

minimo della rendita di vecchiaia previsto all'art. 34 cpv. 5.

A norma dell'art. 43bis cpv. 5 LAVS, le disposizioni della LAI

sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta

agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di

compensazione, il grado della grande invalidità.

L'art. 66bis cpv. 1 OAVS dispone che l'art. 37 cpv. 1, 2 lett. a e

b e 3 lett. a-d OAI è applicabile per analogia alla valutazione della grande

invalidità.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è

reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.

Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre

cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b.

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b.

necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità;

d.

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole.

L'art. 69bis cpv. 1 OAI prevede che il modulo di richiesta

dell'AGI deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la determinazione

del diritto all'assegno per grande invalido.

Non è dunque sufficiente una comunicazione orale alla Cassa di

compensazione da parte dell'assicurato sulle sue condizioni e ciò non solo

nell'ambito della prima domanda di prestazioni, ma anche quando si tratta di

una domanda di revisione (STCA 30.2019.26 del 27 gennaio 2020; STCA 30.2018.14

del 10 dicembre 2018).

2.3. Nella fattispecie, il 30

settembre 2020 l'assicurata ha indicato di necessitare per la cura del corpo

dell'aiuto della sorella, al bisogno, dal mese di agosto 2013, mentre due volte

al giorno da parte di terzi dal luglio 2020.

Inoltre, dall'agosto 2013 essa fa capo al trasporto da parte di

familiari o di terzi per spostarsi e, sempre dal 2013, la sorella la assiste in

caso di bisogno anche di notte nella sorveglianza personale.

Il medico curante della ricorrente ha confermato la correttezza di

questi dati e, interpellato dall'Ufficio assicurazione invalidità, il 19

ottobre 2020 (doc. 7) il dr. med. __________, FMH medicina generale, ha così

precisato gli impedimenti della sua paziente:

Cura del corpo

- lavarsi dal

27 luglio 2020

- fare

il bagno/doccia dal 27 luglio 2020

Spostarsi

- in casa dal

27 luglio 2020

- all'aperto dal

2013

- mantenimento dei contatti sociali dal

2013

Sorveglianza

personale continua dal 2013 però non in modo

permanente

Le lamentele dell'assicurata di necessitare già dall'agosto 2013

dell'aiuto di terzi per la cura del corpo, per spostarsi e per la sorveglianza

personale non hanno modificato la posizione della Cassa, che con decisione su

opposizione del 21 ottobre 2020 ha confermato l'assenza dell'anno di attesa,

ritenendo che la necessità di aiuto per il solo atto di spostarsi esistente dal

2013 non era sufficiente, quale unico atto ordinario, per fare nascere la

grande invalidità, perché l'aiuto regolare e notevole di terzi anche per l'atto

di lavarsi è sopraggiunto nel mese di luglio 2020.

A dire dell'amministrazione, è quindi da quel momento, ossia da

quando questo aiuto è necessario per almeno due atti ordinari della vita, che

decorre l'anno di attesa.

2.4. Sulla base della

documentazione agli atti, la decisione della Cassa CO 1 è corretta e come tale

deve essere confermata: il diritto all'AGI potrà sorgere nel luglio 2021.

La ricorrente stessa ha infatti indicato nel formulario di

richiesta della prestazione che dall'agosto 2013 faceva capo alla sorella

soltanto al bisogno per lavarsi, quindi non si trattava di un aiuto

permanente come definito dall'art. 9 LPGA e che

l'art. 37 cpv. 3 OAI ha

inteso dovere essere regolare e considerevole.

È invece dal 27 luglio 2020 che, dopo l'ospedalizzazione di oltre

un mese e mezzo, la necessità di farsi aiutare a compiere gli atti ordinari

della vita è diventata costante e notevole per ciò che concerne la cura del

corpo, e in particolare lavarsi e fare la doccia.

Non è per contro messo in dubbio che è dal mese di agosto 2013 che

l'interessata ha difficoltà a spostarsi al di fuori della propria abitazione e

che pertanto viene aiutata dai familiari e/o da enti esterni anche per

mantenere i contatti sociali.

Le difficoltà a spostarsi in casa da sola sono invece sopraggiunte

dopo la degenza dell'estate 2020 e il medico curante le ha certificate essere

presenti dal 27 luglio 2020.

Il certificato medico reso il 24 dicembre 2020 (doc. A2) dalla PD

dr.ssa med. __________, specialista in neurologia, prodotto con il ricorso,

indica che almeno da tre anni la ricorrente non era più in grado di vivere da

sola e che è stata ospitata dalla sorella fino a primavera 2020, che la

sorvegliava giorno e notte per limitare il rischio di cadute in particolare

durante i cambi posturali, la aiutava a lavarsi e a svolgere tutte le faccende

domestiche compreso cucinare. L'assicurata era poi trasportata da terzi quando

usciva di casa. Con l'insorgenza di un tumore all'arto inferiore destro e

stante la necessità di ricovero, una volta dimessa è andata a vivere da sola al

piano terra e non ha più potuto contare sull'aiuto della sorella, perciò da

allora necessita di un costante aiuto per svolgere i summenzionati compiti.

Pertanto, sono intervenuti gli aiuti domiciliari per la gestione della casa e

della propria persona e per il trasporto. In conclusione, le condizioni

generali e neurologiche dell'assicurata sono peggiorate nel corso del 2020 e

potrebbero ulteriormente peggiorare, con ulteriore incremento del rischio di

caduta.

A questo proposito, il TCA osserva che né la ricorrente stessa né

il medico curante hanno riferito che sarebbe da almeno l'anno 2017 che la

sorella si occupava di lei negli atti ordinari della vita prevenendo in particolare

le cadute.

L'assicurata ha infatti affermato che la sorella si occupava al

bisogno, dall'agosto 2013, di lavarle i piedi, i capelli, di controllarla

mentre faceva la doccia e di aiutarla ad asciugarsi.

Questa circostanza è stata confermata pure dal dr. med. __________,

perciò non v'è motivo di metterla in dubbio alla luce delle affermazioni della

neurologa, che peraltro l'ha in cura dal 2015 e quindi da una data posteriore

alle prime necessità di aiuto espresse dalla ricorrente medesima e dal suo

medico curante.

2.5. Sulla scorta di quanto

evidenziato, si deve ritenere che l'assicurata ha bisogno di un aiuto permanente

da parte di terzi per spostarsi dall'agosto 2013, mentre per la cura del corpo

questa necessità di un aiuto regolare e costante è sopraggiunto

nell'estate 2020, e meglio dal 27 luglio 2020 con la dimissione dalla Clinica __________.

In virtù dell'art. 37 cpv. 3 OAI, la grande invalidità di grado

lieve è data se vi sono almeno due atti ordinari della vita per i quali

l'assicurato deve ricorrere in modo regolare e considerevole all'aiuto

di terzi.

Nell'evenienza concreta la ricorrente adempie questa condizione

dal 27 luglio 2020, ovvero quando all'aiuto di terzi per spostarsi, presente

dall'agosto 2013, si è aggiunta la necessità dell'aiuto di terzi anche per

lavarsi e fare la doccia.

2.6. Va qui ancora rammentato che

per il N. 8035 CIGI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, il concetto

di sorveglianza personale permanente non si riferisce allo svolgimento degli

atti ordinari della vita. Le prestazioni di cui si è già tenuto conto come

aiuto diretto o indiretto in un ambito degli atti ordinari della vita non

possono essere prese in considerazione ancora una volta per valutare la

necessità della sorveglianza. Questo concetto va invece inteso come una

prestazione medica e assistenziale necessaria a causa dello stato di salute

fisico e/o psichico dell’assicurato. Ad esempio, è necessaria una sorveglianza

personale permanente se, per assenze mentali, un assicurato non può essere

lasciato solo durante tutta la giornata (RCC 1986 pag. 512 consid. 1a con

rinvii) o se l’assicurato deve avere vicino, con brevi interruzioni, un terzo

perché non può essere lasciato solo (RCC 1989 pag. 190 consid. 3b, 1980 pag. 66

consid. 4b; v. N. 8020). Per essere rilevante per il diritto alla prestazione

la sorveglianza personale deve presentare un certo grado d’intensità. Non è

sufficiente che l’assicurato soggiorni in un’istituzione specializzata e sia

soggetto alla sorveglianza generale di quest’ultima. Si deve valutare in modo

obiettivo, secondo le condizioni di salute dell’assicurato, se sia necessario

un aiuto permanente o una sorveglianza personale (STF 9C_608/2007). È di regola

irrilevante l’ambiente in cui soggiorna l’assicurato. Nella valutazione della

grande invalidità non si deve fare alcuna differenza a seconda che l’assicurato

viva nella sua famiglia, in un alloggio privato o in una casa di cura. Si può

ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni

probabilità, nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato.

Il N. 8035 CIGI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, è simile

al precedente, con la sola precisazione che il concetto di sorveglianza va

inteso “come una prestazione necessaria a

causa dello stato di salute fisico, psichico e/o mentale dell’assicurato”.

Per il N. 8036 CIGI, la sorveglianza deve essere di lunga durata e

non “transitoria”, come ad esempio

in caso di malattia intercorrente.

Con sentenza 8C_741/2017 del 17 luglio 2018 il TF ha in sostanza

ripreso quanto stabilito nella citata sentenza 9C_608/2007 del 31 gennaio 2008

e figurante nel N. 8035 CIGI, affermando:

" (…)

3.3.2 Eine dauernde persönliche

Überwachungsbedürftigkeit darf angenommen werden, wenn die versicherte Person

infolge ihres physischen und/oder psychischen Gesundheitszustands ohne

Überwachung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sich selbst oder andere

Personen gefährden würde (vgl. Ziff. 8035 i.V.m. Ziff. 8078 KSIH; auch zum

Folgenden). Die Überwachung ist z.B. erforderlich, wenn eine versicherte Person

wegen geistiger Absenzen nicht während des ganzen Tages allein gelassen werden

kann oder wenn eine Drittperson mit kleineren Unterbrüchen bei der versicherten

Person anwesend sein muss, da sie nicht allein gelassen werden kann (BGE 107 V 136 E. 1b S. 139; 106 V 153 E. 2a S. 158; Urteil 9C_831/2017 vom 3. April 2018 E. 3.1 mit

Hinweisen). Um als anspruchsrelevant zu gelten, muss die persönliche

Überwachung ein gewisses Mass an Intensität aufweisen. "Dauernd"

heisst nicht rund um die Uhr, sondern ist als Gegensatz zu

"vorübergehend" zu verstehen. Dies kann nach der Rechtsprechung

erfüllt sein, wenn bei einer versicherten Person z.B. Anfälle zuweilen nur alle

zwei bis drei Tage auftreten, diese aber unvermittelt und oft auch täglich oder

täglich mehrmals erfolgen, sodass tägliche Überwachung vonnöten ist (Urteil

9C_598/2014 vom 21. April 2015 E. 5.2.1, in: SVR 2015 IV Nr. 30 S. 92). Das

Erfordernis der Dauer bedingt auch nicht, dass die betreuende Person

ausschliesslich an die überwachte Person gebunden ist. Ob Hilfe und persönliche

Überwachung notwendig sind, ist objektiv nach dem Zustand der versicherten

Person zu beurteilen (Urteil 9C_608/2007 vom 31. Januar 2008 E. 2.2.1; vgl. zum

Ganzen Urteil 9C_598/2014 vom 21. April 2015 E. 5.2.1, in: SVR 2015 IV Nr. 30

Fatti

S. 92).".

Anche nella STF 9C_831/2017 del 3 aprile 2018 il Tribunale

federale ha ribadito il medesimo concetto:

" (…)

3.1. Selon la

jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de

l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à

apporter de l'aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas

avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le

surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que

des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide

directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas

entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de

surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance

spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan

physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par

exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison

de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la

journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un

droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité.

Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se

trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance

personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période

prolongée; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24

heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère,

occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente. La condition de la

régularité est donnée lorsque l'assuré nécessite une surveillance personnelle

permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour; il en est ainsi, par

exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou

trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même

plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance

personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective

Considerandi

selon l'état de l'assuré. En principe, peu importe l'environnement dans lequel

celui-ci se trouve. En évaluant l'impotence, on ne saurait faire aucune

différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un

foyer. La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que

l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable

soit lui-même soit des tiers (ATF 107 V 136 consid. 1b p. 139; 106 V 153 c. 2a p. 158; arrêts 9C_598/2014 du 21 avril 2015 consid. 5.2.1;

8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 5.2.1; 9C_608/2007 du 31 janvier 2008

consid. 2.2.1 et les références).”.

2.7

Nel

caso in esame, l'assicurata ha risposto affermativamente alla domanda n. 4.4

sulla sorveglianza personale a sapere se "È

possibile rimanere da solo per almeno una o due ore al giorno?",

crociando che ciò poteva avvenire sia di giorno sia di notte.

Alla domanda "Se no, per favore motivare", essa ha

indicato che "in caso di bisogno anche

di notte" e che la sorella si occupava della sua sorveglianza

dal 2013.

Il dr. med. __________ il 19 ottobre 2020 ha risposto alla domanda

sulla "Sorveglianza personale continua"

affermando che tale impedimento era presente "Dal 2013 però non in modo permanente".

Alla luce di queste risposte e della giurisprudenza esposta, non è

possibile ritenere adempiuto il presupposto della necessità di una sorveglianza

personale permanente.

La condizione prevista dall'art. 37 cpv. 3 lett. b OAI per potere

ritenere dato il presupposto per concedere all'assicurata un assegno per grande

invalido di grado lieve non è dunque data.

2.8

Stante quanto precede, è

indubbio che è dal mese di luglio 2020, e non dal 2013 e nemmeno dal 2015, che

va fatto risalire il momento a partire dal quale far decorrere il tempo d'attesa

di un "anno intero, senza interruzione",

di cui all'art. 43bis cpv. 2 LAVS.

Il diritto a tale prestazione nasce infatti soltanto dopo un anno

di attesa dal manifestarsi, senza interruzione, della sua condizione di grande

invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno,.

In queste circostanze, i presupposti legali per potere concedere

alla ricorrente un assegno per grandi invalidi dell'AVS giusta l'art. 43bis

cpv. 2 LAVS sono adempiuti al più presto soltanto dal prossimo mese di luglio

2021.

Alla luce delle considerazioni esposte discende che la decisione

su opposizione emanata dalla Cassa di compensazione deve essere confermata e il

ricorso integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti