30.2020.12
Il diritto all'AGI decorre dopo 1 anno dal manifestarsi della necessità dell'aiuto notevole e permanente di terzi.L'aiuto per spostarsi è sorto nel 2013,ma la necessità di farsi aiutare per la cura del corpo nel luglio 2020.Sorveglianza personale permanente non è data. Da luglio 2021 diritto all'AGI
22 febbraio 2021Italiano21 min
S. 92).".
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2020.12
TB
Lugano
22 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell'8 dicembre 2020 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di assegno per grandi invalidi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Il 30 settembre 2020 (doc. 3)
RI 1, 1955, ha chiesto un assegno per grandi invalidi AVS lamentando di non
essere più in grado autonomamente, dall'agosto 2013, di provvedere alla cura
del corpo e di spostarsi e di necessitare della sorveglianza personale;
inoltre, dal luglio 2020 aveva bisogno due volte al giorno dell'aiuto di terzi
per lavarsi.
Il 5 ottobre 2020 (doc. 2) il medico curante ha confermato la
correttezza delle informazioni date dall'assicurata.
1.2. Il 13 ottobre 2020 (doc. 4)
l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al dr. med. __________ di
precisare da quando l'assicurata necessita dell'aiuto di terzi per la cura del
corpo, per spostarsi e per la sorveglianza personale. Il 19 ottobre 2020 (doc.
7) il medico ha elencato nel dettaglio gli impedimenti dell'assicurata nello
svolgere gli atti ordinari della vita.
1.3. Con decisione del 21 ottobre
2020 (doc. 6) la Cassa CO 1 ha respinto la domanda dell'assicurata per carenza
dell'anno di attesa, poiché, dalla documentazione raccolta, è risultato che la
grande invalidità è presente dal luglio 2020 e quindi il diritto all'AGI può
sorgere dal luglio 2021.
1.4. Il 19 novembre 2020 (doc. 10)
l'assicurata si è opposta a questo rifiuto, facendo valere che per la cura del
corpo necessita di aiuto e di sorveglianza già dall'agosto 2013 per alcuni
movimenti, per l'atto di spostarsi dall'agosto 2013 ha bisogno di qualcuno che
la sostiene e l'aiuta ad andare a fisioterapia e dal medico per evitare che
cada e sempre dall'agosto 2013 la sorveglianza personale è necessaria se non si
sente bene e deve chiamare i familiari per assisterla perché non è indipendente
ed in grado di alzarsi ed è altrimenti a rischio di cadute.
1.5. Con decisione su opposizione
dell'8 dicembre 2020 (doc. A1) la Cassa CO 1 ha respinto l'opposizione e ha
confermato che la grande invalidità di lunga durata è insorta nel luglio 2020,
quindi non era dato l'anno di attesa (art. 43bis cpv. 2 LAVS).
Secondo l’amministrazione prima di allora, la necessità di aiuto
dal 2013 è stata accertata solo per l'atto di spostarsi e quindi ciò non
permette di fare decorrere l'anno di attesa. Infatti, tale termine va
conteggiato da quando l'assicurata necessita di aiuto regolare e notevole di
terzi anche per l'atto di lavarsi, e quindi dal luglio 2020 come risulta dal
formulario e come confermato dal medico curante.
Per l'atto della sorveglianza personale, la Cassa di compensazione
ha concluso che non sono dati in specie i presupposti giuridici per ritenere
adempiuta questa necessità.
L'assicurata non ha dunque apportato delle prove mediche atte a
giustificare una diversa valutazione della sua situazione.
1.6. Il 28 dicembre 2020 (doc. I) RI
1 si è rivolta al Tribunale osservando che dal 2013 l'aiuto era al bisogno,
mentre dal 2015 è presente costantemente una persona giorno e notte che la
sorveglia nella cura del corpo, nel riordino e pulizia della camera e dei
servizi, nei trasporti.
Questo aiuto le è sempre stato fornito gratuitamente da una
familiare, mentre da luglio 2020 l'assicurata usufruisce dei servizi di terzi.
A comprova di ciò la ricorrente ha prodotto un certificato medico (doc. A2).
1.7. Nella sua risposta del 15
gennaio 2021 (doc. III) la Cassa CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso.
L'amministrazione si è riconfermata nella propria decisione,
avendo la ricorrente sollevato sostanzialmente le medesime obiezioni già
trattate con la decisione su opposizione.
Sul nuovo certificato medico prodotto con il ricorso la Cassa ha
osservato che lo stesso non può modificare la sua valutazione, resa sulla base
delle chiare indicazioni fornite dalla ricorrente nel formulario di domanda
dell'AGI, peraltro confermate in due occasioni dal suo medico curante, poiché
il parere della neurologa, che segue l'assicurata dal 2015, si limita a
indicare che negli ultimi anni la ricorrente ha presentato un disturbo della
deambulazione che peggiorava e che comportava un importante rischio di cadute.
Per il resto, la curante ha riportato quanto riferitole dall'assicurata
sull'aiuto prestato dalla sorella e il peggioramento intervenuto durante l'anno
2020.
Infine, la Cassa ha rilevato che l'assicurata non ha mai segnalato
un peggioramento dal 2015 rispetto al 2013 per l'atto di lavarsi, mentre sulla
sorveglianza continua ha ribadito che non erano dati i presupposti per
riconoscerne la necessità.
1.8. La ricorrente non ha prodotto
ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
2.1. Secondo l'art. 9 LPGA - che
ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è
considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha
bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna
l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come
sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari
rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta
a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un
terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto;
DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita riguardano
sei ambiti e sono i seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid.
3c; DTF 125 V 303 consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), valida dal 1° luglio 2015, stato al 1° luglio 2020):
– vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un
eventuale mezzo
ausiliario,
se questo non ha scopi di cura o terapia);
– alzarsi, sedersi, sdraiarsi
(anche andare a letto e alzarsi dal letto);
– mangiare (portare il pasto a
letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca,
ridurlo in purè, alimentazione
tramite sonda);
– pulizia personale (lavarsi,
pettinarsi, radersi, fare il bagno o la
doccia);
– espletare i bisogni corporali
(risistemare i vestiti, pulirsi/verifica della
pulizia, espletare i bisogni
corporali in modo inusuale);
– spostarsi (nell'abitazione,
all'aperto, intrattenere rapporti sociali).
Va segnalato che il Tribunale federale
ha avuto modo di ribadire al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8
gennaio 2013, che il compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno
alla salute degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la
grande invalidità (N. 8013 CIGI).
2.2. L'art. 43bis cpv. 1 LAVS
prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di
rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA)
di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è
parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto
all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le
condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato
fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza
interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di
cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Per l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per
grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di
grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo
minimo della rendita di vecchiaia previsto all'art. 34 cpv. 5.
A norma dell'art. 43bis cpv. 5 LAVS, le disposizioni della LAI
sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta
agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di
compensazione, il grado della grande invalidità.
L'art. 66bis cpv. 1 OAVS dispone che l'art. 37 cpv. 1, 2 lett. a e
b e 3 lett. a-d OAI è applicabile per analogia alla valutazione della grande
invalidità.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è
reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.
Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre
cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b.
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la
grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari:
a. è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita;
b.
necessita di una sorveglianza personale permanente;
c.
necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste
dalla sua infermità;
d.
a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole.
L'art. 69bis cpv. 1 OAI prevede che il modulo di richiesta
dell'AGI deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la determinazione
del diritto all'assegno per grande invalido.
Non è dunque sufficiente una comunicazione orale alla Cassa di
compensazione da parte dell'assicurato sulle sue condizioni e ciò non solo
nell'ambito della prima domanda di prestazioni, ma anche quando si tratta di
una domanda di revisione (STCA 30.2019.26 del 27 gennaio 2020; STCA 30.2018.14
del 10 dicembre 2018).
2.3. Nella fattispecie, il 30
settembre 2020 l'assicurata ha indicato di necessitare per la cura del corpo
dell'aiuto della sorella, al bisogno, dal mese di agosto 2013, mentre due volte
al giorno da parte di terzi dal luglio 2020.
Inoltre, dall'agosto 2013 essa fa capo al trasporto da parte di
familiari o di terzi per spostarsi e, sempre dal 2013, la sorella la assiste in
caso di bisogno anche di notte nella sorveglianza personale.
Il medico curante della ricorrente ha confermato la correttezza di
questi dati e, interpellato dall'Ufficio assicurazione invalidità, il 19
ottobre 2020 (doc. 7) il dr. med. __________, FMH medicina generale, ha così
precisato gli impedimenti della sua paziente:
Cura del corpo
- lavarsi dal
27 luglio 2020
- fare
il bagno/doccia dal 27 luglio 2020
Spostarsi
- in casa dal
27 luglio 2020
- all'aperto dal
2013
- mantenimento dei contatti sociali dal
2013
Sorveglianza
personale continua dal 2013 però non in modo
permanente
Le lamentele dell'assicurata di necessitare già dall'agosto 2013
dell'aiuto di terzi per la cura del corpo, per spostarsi e per la sorveglianza
personale non hanno modificato la posizione della Cassa, che con decisione su
opposizione del 21 ottobre 2020 ha confermato l'assenza dell'anno di attesa,
ritenendo che la necessità di aiuto per il solo atto di spostarsi esistente dal
2013 non era sufficiente, quale unico atto ordinario, per fare nascere la
grande invalidità, perché l'aiuto regolare e notevole di terzi anche per l'atto
di lavarsi è sopraggiunto nel mese di luglio 2020.
A dire dell'amministrazione, è quindi da quel momento, ossia da
quando questo aiuto è necessario per almeno due atti ordinari della vita, che
decorre l'anno di attesa.
2.4. Sulla base della
documentazione agli atti, la decisione della Cassa CO 1 è corretta e come tale
deve essere confermata: il diritto all'AGI potrà sorgere nel luglio 2021.
La ricorrente stessa ha infatti indicato nel formulario di
richiesta della prestazione che dall'agosto 2013 faceva capo alla sorella
soltanto al bisogno per lavarsi, quindi non si trattava di un aiuto
permanente come definito dall'art. 9 LPGA e che
l'art. 37 cpv. 3 OAI ha
inteso dovere essere regolare e considerevole.
È invece dal 27 luglio 2020 che, dopo l'ospedalizzazione di oltre
un mese e mezzo, la necessità di farsi aiutare a compiere gli atti ordinari
della vita è diventata costante e notevole per ciò che concerne la cura del
corpo, e in particolare lavarsi e fare la doccia.
Non è per contro messo in dubbio che è dal mese di agosto 2013 che
l'interessata ha difficoltà a spostarsi al di fuori della propria abitazione e
che pertanto viene aiutata dai familiari e/o da enti esterni anche per
mantenere i contatti sociali.
Le difficoltà a spostarsi in casa da sola sono invece sopraggiunte
dopo la degenza dell'estate 2020 e il medico curante le ha certificate essere
presenti dal 27 luglio 2020.
Il certificato medico reso il 24 dicembre 2020 (doc. A2) dalla PD
dr.ssa med. __________, specialista in neurologia, prodotto con il ricorso,
indica che almeno da tre anni la ricorrente non era più in grado di vivere da
sola e che è stata ospitata dalla sorella fino a primavera 2020, che la
sorvegliava giorno e notte per limitare il rischio di cadute in particolare
durante i cambi posturali, la aiutava a lavarsi e a svolgere tutte le faccende
domestiche compreso cucinare. L'assicurata era poi trasportata da terzi quando
usciva di casa. Con l'insorgenza di un tumore all'arto inferiore destro e
stante la necessità di ricovero, una volta dimessa è andata a vivere da sola al
piano terra e non ha più potuto contare sull'aiuto della sorella, perciò da
allora necessita di un costante aiuto per svolgere i summenzionati compiti.
Pertanto, sono intervenuti gli aiuti domiciliari per la gestione della casa e
della propria persona e per il trasporto. In conclusione, le condizioni
generali e neurologiche dell'assicurata sono peggiorate nel corso del 2020 e
potrebbero ulteriormente peggiorare, con ulteriore incremento del rischio di
caduta.
A questo proposito, il TCA osserva che né la ricorrente stessa né
il medico curante hanno riferito che sarebbe da almeno l'anno 2017 che la
sorella si occupava di lei negli atti ordinari della vita prevenendo in particolare
le cadute.
L'assicurata ha infatti affermato che la sorella si occupava al
bisogno, dall'agosto 2013, di lavarle i piedi, i capelli, di controllarla
mentre faceva la doccia e di aiutarla ad asciugarsi.
Questa circostanza è stata confermata pure dal dr. med. __________,
perciò non v'è motivo di metterla in dubbio alla luce delle affermazioni della
neurologa, che peraltro l'ha in cura dal 2015 e quindi da una data posteriore
alle prime necessità di aiuto espresse dalla ricorrente medesima e dal suo
medico curante.
2.5. Sulla scorta di quanto
evidenziato, si deve ritenere che l'assicurata ha bisogno di un aiuto permanente
da parte di terzi per spostarsi dall'agosto 2013, mentre per la cura del corpo
questa necessità di un aiuto regolare e costante è sopraggiunto
nell'estate 2020, e meglio dal 27 luglio 2020 con la dimissione dalla Clinica __________.
In virtù dell'art. 37 cpv. 3 OAI, la grande invalidità di grado
lieve è data se vi sono almeno due atti ordinari della vita per i quali
l'assicurato deve ricorrere in modo regolare e considerevole all'aiuto
di terzi.
Nell'evenienza concreta la ricorrente adempie questa condizione
dal 27 luglio 2020, ovvero quando all'aiuto di terzi per spostarsi, presente
dall'agosto 2013, si è aggiunta la necessità dell'aiuto di terzi anche per
lavarsi e fare la doccia.
2.6. Va qui ancora rammentato che
per il N. 8035 CIGI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, il concetto
di sorveglianza personale permanente non si riferisce allo svolgimento degli
atti ordinari della vita. Le prestazioni di cui si è già tenuto conto come
aiuto diretto o indiretto in un ambito degli atti ordinari della vita non
possono essere prese in considerazione ancora una volta per valutare la
necessità della sorveglianza. Questo concetto va invece inteso come una
prestazione medica e assistenziale necessaria a causa dello stato di salute
fisico e/o psichico dell’assicurato. Ad esempio, è necessaria una sorveglianza
personale permanente se, per assenze mentali, un assicurato non può essere
lasciato solo durante tutta la giornata (RCC 1986 pag. 512 consid. 1a con
rinvii) o se l’assicurato deve avere vicino, con brevi interruzioni, un terzo
perché non può essere lasciato solo (RCC 1989 pag. 190 consid. 3b, 1980 pag. 66
consid. 4b; v. N. 8020). Per essere rilevante per il diritto alla prestazione
la sorveglianza personale deve presentare un certo grado d’intensità. Non è
sufficiente che l’assicurato soggiorni in un’istituzione specializzata e sia
soggetto alla sorveglianza generale di quest’ultima. Si deve valutare in modo
obiettivo, secondo le condizioni di salute dell’assicurato, se sia necessario
un aiuto permanente o una sorveglianza personale (STF 9C_608/2007). È di regola
irrilevante l’ambiente in cui soggiorna l’assicurato. Nella valutazione della
grande invalidità non si deve fare alcuna differenza a seconda che l’assicurato
viva nella sua famiglia, in un alloggio privato o in una casa di cura. Si può
ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni
probabilità, nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato.
Il N. 8035 CIGI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, è simile
al precedente, con la sola precisazione che il concetto di sorveglianza va
inteso “come una prestazione necessaria a
causa dello stato di salute fisico, psichico e/o mentale dell’assicurato”.
Per il N. 8036 CIGI, la sorveglianza deve essere di lunga durata e
non “transitoria”, come ad esempio
in caso di malattia intercorrente.
Con sentenza 8C_741/2017 del 17 luglio 2018 il TF ha in sostanza
ripreso quanto stabilito nella citata sentenza 9C_608/2007 del 31 gennaio 2008
e figurante nel N. 8035 CIGI, affermando:
" (…)
3.3.2 Eine dauernde persönliche
Überwachungsbedürftigkeit darf angenommen werden, wenn die versicherte Person
infolge ihres physischen und/oder psychischen Gesundheitszustands ohne
Überwachung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sich selbst oder andere
Personen gefährden würde (vgl. Ziff. 8035 i.V.m. Ziff. 8078 KSIH; auch zum
Folgenden). Die Überwachung ist z.B. erforderlich, wenn eine versicherte Person
wegen geistiger Absenzen nicht während des ganzen Tages allein gelassen werden
kann oder wenn eine Drittperson mit kleineren Unterbrüchen bei der versicherten
Person anwesend sein muss, da sie nicht allein gelassen werden kann (BGE 107 V 136 E. 1b S. 139; 106 V 153 E. 2a S. 158; Urteil 9C_831/2017 vom 3. April 2018 E. 3.1 mit
Hinweisen). Um als anspruchsrelevant zu gelten, muss die persönliche
Überwachung ein gewisses Mass an Intensität aufweisen. "Dauernd"
heisst nicht rund um die Uhr, sondern ist als Gegensatz zu
"vorübergehend" zu verstehen. Dies kann nach der Rechtsprechung
erfüllt sein, wenn bei einer versicherten Person z.B. Anfälle zuweilen nur alle
zwei bis drei Tage auftreten, diese aber unvermittelt und oft auch täglich oder
täglich mehrmals erfolgen, sodass tägliche Überwachung vonnöten ist (Urteil
9C_598/2014 vom 21. April 2015 E. 5.2.1, in: SVR 2015 IV Nr. 30 S. 92). Das
Erfordernis der Dauer bedingt auch nicht, dass die betreuende Person
ausschliesslich an die überwachte Person gebunden ist. Ob Hilfe und persönliche
Überwachung notwendig sind, ist objektiv nach dem Zustand der versicherten
Person zu beurteilen (Urteil 9C_608/2007 vom 31. Januar 2008 E. 2.2.1; vgl. zum
Ganzen Urteil 9C_598/2014 vom 21. April 2015 E. 5.2.1, in: SVR 2015 IV Nr. 30
Fatti
S. 92).".
Anche nella STF 9C_831/2017 del 3 aprile 2018 il Tribunale
federale ha ribadito il medesimo concetto:
" (…)
3.1. Selon la
jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de
l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à
apporter de l'aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas
avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le
surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que
des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide
directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas
entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de
surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance
spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan
physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par
exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison
de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la
journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un
droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité.
Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se
trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance
personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période
prolongée; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24
heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère,
occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente. La condition de la
régularité est donnée lorsque l'assuré nécessite une surveillance personnelle
permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour; il en est ainsi, par
exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou
trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même
plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance
personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective
Considerandi
selon l'état de l'assuré. En principe, peu importe l'environnement dans lequel
celui-ci se trouve. En évaluant l'impotence, on ne saurait faire aucune
différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un
foyer. La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que
l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable
soit lui-même soit des tiers (ATF 107 V 136 consid. 1b p. 139; 106 V 153 c. 2a p. 158; arrêts 9C_598/2014 du 21 avril 2015 consid. 5.2.1;
8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 5.2.1; 9C_608/2007 du 31 janvier 2008
consid. 2.2.1 et les références).”.
2.7
Nel
caso in esame, l'assicurata ha risposto affermativamente alla domanda n. 4.4
sulla sorveglianza personale a sapere se "È
possibile rimanere da solo per almeno una o due ore al giorno?",
crociando che ciò poteva avvenire sia di giorno sia di notte.
Alla domanda "Se no, per favore motivare", essa ha
indicato che "in caso di bisogno anche
di notte" e che la sorella si occupava della sua sorveglianza
dal 2013.
Il dr. med. __________ il 19 ottobre 2020 ha risposto alla domanda
sulla "Sorveglianza personale continua"
affermando che tale impedimento era presente "Dal 2013 però non in modo permanente".
Alla luce di queste risposte e della giurisprudenza esposta, non è
possibile ritenere adempiuto il presupposto della necessità di una sorveglianza
personale permanente.
La condizione prevista dall'art. 37 cpv. 3 lett. b OAI per potere
ritenere dato il presupposto per concedere all'assicurata un assegno per grande
invalido di grado lieve non è dunque data.
2.8
Stante quanto precede, è
indubbio che è dal mese di luglio 2020, e non dal 2013 e nemmeno dal 2015, che
va fatto risalire il momento a partire dal quale far decorrere il tempo d'attesa
di un "anno intero, senza interruzione",
di cui all'art. 43bis cpv. 2 LAVS.
Il diritto a tale prestazione nasce infatti soltanto dopo un anno
di attesa dal manifestarsi, senza interruzione, della sua condizione di grande
invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno,.
In queste circostanze, i presupposti legali per potere concedere
alla ricorrente un assegno per grandi invalidi dell'AVS giusta l'art. 43bis
cpv. 2 LAVS sono adempiuti al più presto soltanto dal prossimo mese di luglio
2021.
Alla luce delle considerazioni esposte discende che la decisione
su opposizione emanata dalla Cassa di compensazione deve essere confermata e il
ricorso integralmente respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti