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Decisione

30.2020.3

Domanda di condono dell'obbligo di restituire l'importo non plafonato della rendita AVS dopo la ripresa della vita comune con il coniuge. Assenza del presupposto della buona fede

9 giugno 2020Italiano20 min

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2020.3

cs

Lugano

9 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 dicembre 2019 emanata

da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto, in fatto

1.1. In seguito ad un controllo

effettuato dalla CO 1 su tutti i coniugi pensionati e separati ma aventi lo

stesso indirizzo (pag. 54), con decisione formale del 22 maggio 2019 (pag. 93),

confermata dalla decisione su opposizione del 9 agosto 2019 (pag. 54), la Cassa

ha accertato che RI 1, nata nel 1944, dal 2 maggio 2012 ha ripreso la vita in

comune con il marito, __________, nato nel 1944, ed ha ricalcolato le loro

rendite di vecchiaia, plafonandole. Tenuto conto della prescrizione di 5 anni,

l’amministrazione ha fissato in fr. 17’828 l’importo da restituire da RI 1 per

il periodo dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 2019 (pag. 93). La decisione su

opposizione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 10 ottobre 2019 RI 1,

unitamente al marito, ha chiesto il condono della somma da restituire,

invocando sia la buona fede che le gravi difficoltà economiche (pag. 25).

1.3. Con decisione del 13 novembre

2019 la CO 1 ha respinto la richiesta di condono, mancando il requisito della

buona fede, poiché RI 1 non ha mai comunicato che suo marito ha ripreso a

vivere nella stessa economia domestica (pag. 18).

1.4. Con decisione su opposizione

del 30 dicembre 2019 la CO 1 ha confermato la reiezione della domanda di

condono e, effettuato il calcolo del minimo vitale, accertata un’eccedenza di

fr. 1'253.75, ha deciso di effettuare una compensazione mensile di fr. 600.--

con la rendita di vecchiaia percepita da RI 1 dal mese di febbraio 2020 al fine

di riottenere l’importo pagato in troppo. Nel dispositivo figura tuttavia una

compensazione di fr. 400.-- (pag. 9).

1.5. Il 9 gennaio 2020 RI 1 si è

lamentata presso la CO 1 di non aver potuto, tra l’altro, contestare il calcolo

del minimo vitale ed ha rilevato la differenza tra motivazioni (fr. 600.--) e

dispositivo (fr. 400.--) circa l’ammontare della compensazione (pag. 5).

1.6. Con un’ulteriore decisione su

opposizione datata 17 gennaio 2019 (recte: 2020), tenuto conto dell’aumento del

premio dell’assicurazione malattie, la CO 1 ha calcolato un’eccedenza di fr.

1’245.35 (pag. 4), ha respinto l’opposizione ed ha stabilito la compensazione

mensile dell’importo di fr. 600.-- con la rendita di vecchiaia percepita da RI

1 dal mese di febbraio 2020 (pag. 3). Il medesimo giorno la Cassa ha spiegato,

con scritto separato, l’iter procedurale (doc. 1).

1.7. RI 1 è insorta al TCA contro la

decisione su opposizione del 30 dicembre 2019, chiedendone l’annullamento e

domandando il condono dell’importo di fr. 17'828.-- (doc. I).

L’insorgente evidenzia di

essere separata da suo marito dal 1998 anche se per motivi personali e per la

presenza di un figlio all’epoca ancora minorenne non è stato chiesto lo

scioglimento del matrimonio per divorzio.

In seguito alla

separazione il marito ha lasciato l’abitazione coniugale e si è domiciliato

presso parenti a __________ fino al maggio 2012.

Venuti a conoscenza del

fatto che era stato __________, i parenti lo hanno sfrattato.

Solo la ricorrente, da cui

si era separato, si è dichiarata disposta a offrirgli una stanza nel suo

appartamento. L’alloggio consisteva in una cameretta di 3 metri per 3 metri.

Dal 1° ottobre 2019 il

marito si è trasferito in un nuovo alloggio, consistente in una camera con

servizio igienico e senza cucina.

La ricorrente contesta la

decisione della Cassa in merito alla reiezione della richiesta di condono.

Circa la buona fede ella

sostiene che la situazione del marito è stata regolarmente annunciata alle

autorità al momento in cui ha trasferito il domicilio da __________ a __________,

e meglio all’Ufficio circondariale di tassazione ed __________, presso il quale

il marito è __________, che ne hanno tenuto conto. L’autorità fiscale ha

infatti emanato una tassazione separata con l’indicazione “separato di fatto”

e “lo stesso dicasi per la concessione della riduzione del premio LAMal”.

Per la ricorrente gli

annunci di cui sopra e il fatto che le autorità cantonali “abbiano di fatto

riconosciuto la “regolarità” del suo status di separato di fatto senza

considerare” i coniugi “una coppia convivente

fanno

sì che

alla sottoscritta debba essere riconosciuta la buona fede necessaria per poter

essere posta al beneficio del condono richiesto”.

L’obbligo di annuncio

all’autorità AVS competente è stato regolarmente adempiuto dal marito e nulla è

stato nascosto della sua situazione abitativa. Ella poteva ritenere in buona

fede di aver diritto alla rendita AVS nella misura riconosciuta,

rispettivamente ignorava che nonostante l’adempimento dell’obbligo d’annuncio,

parte delle rendite AVS le fosse stata versata indebitamente.

D’altra parte detta

ignoranza non era dovuta a sua negligenza, né vi era modo di rilevare dalle

decisioni relative alle rendite AVS che la stessa avrebbe dovuto essere

calcolata in modo diverso, ossia plafonandola.

Circa l’esistenza della

grave difficoltà ella afferma che in caso di obbligo di rimborso degli importi

di cui è stato chiesto il condono, si troverebbe di fronte ad una grave

difficoltà a maggior ragione poiché a seguito di analoga compensazione delle

pretese della Cassa nei confronti del marito quest’ultimo non sarà in grado di

versare (almeno non integralmente) i contributi alimentari che le sono dovuti

sulla base della sentenza pretorile agli atti.

La ricorrente richiama

infine dalla CO 1 l’incarto relativo alle decisioni di prestazioni AVS

22.05.2019, alla domanda di condono 10.10.2019 e alle decisioni impugnate con

tutta la documentazione da lei prodotta.

1.8. Con risposta del 21 febbraio

2020, cui ha allegato l’intero incarto, la CO 1 propone la reiezione del

ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. III).

1.9. Con osservazioni 3 marzo 2020

l’insorgente ha fatto riferimento al suo scritto alla Cassa del 9 gennaio 2020

ed ha affermato che l’amministrazione non ha mai potuto portare una prova della

presunta convivenza con il suo “ex marito” “per il semplice fatto che

non è mai avvenuta. Ho solo dato una camera ed un indirizzo, nient’altro”

(doc. V).

1.10. Con osservazioni del 12 marzo

2020, trasmesse alla ricorrente per conoscenza (doc. VIII), la Cassa ha

mantenuto la sua posizione, rilevando che i coniugi __________ non hanno

divorziato ma erano separati giuridicamente e che la decisione su opposizione

del 9 agosto 2019 relativa alla restituzione è cresciuta in giudicato e non è

oggetto del contendere. Inoltre è stato risposto alla lettera del 9 gennaio

2020 con scritto del 17 gennaio 2020 (doc. VII/1).

in diritto

in ordine

2.1. Con decisione formale del 10

ottobre 2019 la CO 1 ha respinto la domanda di condono dell’insorgente in

assenza del presupposto della buona fede (pag. 23).

Tramite decisione su

opposizione del 30 dicembre 2019, oltre a respingere le censure dell’assicurata

in merito alla richiesta di condono, la Cassa ha anche deciso di compensare fr.

600 (secondo le motivazioni) / fr. 400 (secondo il dispositivo) al mese con la

rendita di vecchiaia percepita dalla ricorrente a partire dal mese di febbraio

2020 (pag. 8).

In seguito alle

contestazioni sollevate dall’assicurata in data 9 gennaio 2020 in merito al

calcolo del minimo vitale (pag. 5), con decisione su opposizione datata 17

gennaio 2019 (recte: 2020) la Cassa ha mantenuto la compensazione di fr. 600

(pag. 1).

2.2. Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA

nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato,

l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,

crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve

essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione

(art. 49 cpv. 2 LPGA).

Per l’art. 49 cpv. 3 LPGA

le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle

parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare

pregiudizi per l’interessato.

Ai sensi dell’art. 51 cpv.

1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati

nell’art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata.

L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può esigere che sia emanata una

decisione.

Per

l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni

su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato in maniera motivata

e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può

essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La

norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia.

2.3. In concreto la Cassa ha

emanato due decisioni su opposizione.

Con la decisione su

opposizione del 30 dicembre 2019 la CO 1 ha preso posizione sulle censure della

ricorrente in merito alla contestazione della decisione formale dell’8 novembre

2019 con cui ha respinto la domanda di condono in assenza del requisito della

buona fede.

L’amministrazione ha pure

deciso di procedere, dal mese di febbraio 2020, con la compensazione mensile di

fr. 600 (secondo le motivazioni) / fr. 400 (secondo il dispositivo) tra la

rendita di vecchiaia e l’importo da restituire, dopo aver effettuato il calcolo

del fabbisogno della ricorrente.

In concreto la Cassa ha pertanto

deciso nella decisione su opposizione del 30 dicembre 2019, senza emettere

dapprima una decisione formale, circa la compensazione tra la rendita AVS

erogata alla ricorrente e l’importo che l’assicurata deve restituire

mensilmente.

In seguito alle

contestazioni sollevate dall’interessata, l’amministrazione ha tuttavia emesso

una nuova decisione su opposizione datata 17 gennaio 2019 (recte: 2020) tramite

la quale ha esaminato le censure della ricorrente in merito al calcolo del

minimo vitale, confermando la compensazione e correggendo il dispositivo

relativo alla compensazione (fr. 600 in luogo di fr. 400 al mese).

Rilevato che la Cassa ha

in sostanza trattato la decisione su opposizione del 30 dicembre 2019 alla

stregua di una decisione formale per quanto concerne la compensazione

dell’importo da restituire con la prestazione erogata ed ha emanato una nuova

decisione su opposizione in cui ha esaminato le contestazioni sollevate con

scritto del 9 gennaio 2020 dall’assicurata in merito alla compensazione ed alla

discrepanza tra quanto figurava nelle motivazioni e quanto era indicato nel

dispositivo in merito all’importo della compensazione, e che comunque la

ricorrente con il suo gravame al TCA contesta unicamente la reiezione della

domanda di condono ma non, di per sé, la compensazione, questo Tribunale può

entrare nel merito del ricorso.

Del resto il ricorso è

successivo all’emanazione di entrambe le decisioni su opposizione, che per

quanto concerne la reiezione della domanda di condono, unico oggetto contestato

dall’insorgente, giungono alla medesima conclusione (cfr. doc. 2 e 8).

nel merito

2.4. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1

LPGA applicabile alla restituzione di prestazioni versate sulla base della LAVS

(art. 1 LAVS), le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA).

Relativamente alla buona

fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità

commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato

poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione

da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa

alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro

quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (DTF 122 V 221 consid. 3

con riferimenti; STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.2; STF

8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.2; STF 9C_181/2017 del 6 giugno

2017, consid. 3.2; STF 9C_413/2016 del 26 settembre 2016 consid. 3.1 = SVR 2017

AHV Nr. 3 pag. 5).

La buona fede non è

infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurato (STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; DTF 138 V 218

consid. 4 con riferimenti).

Compete al giudice, sulla

base di un criterio oggettivo, determinare il grado dell’attenzione richiesta,

considerato tuttavia che non può essere fatta astrazione dell’aspetto

soggettivo (capacità di giudizio, situazione valetudinaria, grado di

formazione, ecc.), della persona assicurata (DTF 138 V 218 consid. 4 con

riferimenti; STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF 8C_448/2017

del 3 gennaio 2018, consid. 2.1).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA) siano

imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole

siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di

annunciare o di informare (STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; DTF

Fatti

138 V 218 consid. 4 con riferimenti; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009,

consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5

p.17; Pratique VSI

1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180,

102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407)

oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Come in altri ambiti la misura della necessaria diligenza si apprezza secondo

una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato quanto è

soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato di salute,

grado di istruzione, ecc.) dall'interessato (DTF 138 V 218 consid. 4 con

riferimenti; STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF 9C_19/2018

del 28 febbraio 2018 consid. 1; STF 8C_448/2017 del 3 gennaio 2018, consid.

2.1; STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; STF 9C_14/2007 del 2 maggio

2007, consid. 4.1=SVR 6/2008 Nr. 13, consid. 4.1 a pag 41; STF I 622/05 del 14

agosto 2006, consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13, consid. 3.1 a pag 49 e 4.3 a pag.

50).

La buona fede non va

esclusa unicamente in presenza di una violazione dell’obbligo di informare.

Anche altri atteggiamenti, per esempio la mancata richiesta di delucidazioni

presso l’amministrazione, possono costituire un comportamento contrario alla

buona fede (STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF 8C_178/2018

del 6 agosto 2018 consid. 3.1; STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 consid. 2).

Il requisito della grave

difficoltà ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla

situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere

valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito

concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1

OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini

della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi

determinanti secondo la LPC.

2.5. Il Tribunale federale, con

sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012

AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono

dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a

seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche

qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile

fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.

Colui che si risposa non

può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza

mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del

passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita

sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile

sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,

già solo a causa del nome, era legato.

L’Alta Corte, con giudizio

9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del

condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che

l’assicurato, benché avesse avvisato la

Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria

attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una

persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il

matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è

stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito

all’autorità competente.

In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto

del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva

essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui

questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della

morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere

che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto

postale della madre, di cui poteva disporre.

In una sentenza C 70/03

del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un

assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente

un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che

egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi

collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del

caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza

segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del

conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto

Considerandi

l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito

della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece

percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza

lieve.

Al

riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006, STF 9C_184/2015 dell’8

maggio 2015 e STF 9C_413/2016 del 26 settembre 2016.

2.6

In concreto dagli atti emerge

che il 2 maggio 2019 il Comune di __________, interpellato dalla Cassa, ha

confermato che l’insorgente è domiciliata in via __________ (pag. 100), dal 2

maggio 2012 (doc. 99), come suo marito.

Con decisione del 22

maggio 2019, preso atto della ripresa della vita comune e dunque della loro

convivenza dal 2 maggio 2012 e tenuto conto della prescrizione quinquennale, la

Cassa ha ricalcolato il diritto della ricorrente alla prestazione di vecchiaia

dal 1° giugno 2014, tenendo in considerazione il plafonamento della sua rendita

con quella del marito ed ha fissato in fr. 17’828 l’importo da restituire (pag.

93).

Con decisione su

opposizione del 9 agosto 2019, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa ha

confermato l’obbligo di restituzione per entrambi i coniugi (pag. 54).

Il 10 ottobre 2019

l’insorgente ha inoltrato una domanda di condono (pag. 25).

2.7

In primo luogo va evidenziato

che la questione della ripresa della vita comune è già stata risolta

nell’ambito della procedura di restituzione delle prestazioni indebitamente

ricevute dall’assicurata e la decisione su opposizione del 9 agosto 2019 è

cresciuta incontestata in giudicato. Nella misura in cui l’insorgente contesta

la convivenza, le sue censure si rivelano di conseguenza irricevibili.

In secondo luogo questo

Tribunale, alla luce dello svolgimento dei fatti, deve concludere che la buona

fede della ricorrente non può essere riconosciuta.

L’interessata infatti non

ha mai informato la CO 1 circa la ripresa della vita comune con il marito, il

quale, come emerge dalla decisione impugnata, si è limitato a notificare

all’amministrazione una casella postale a __________. Ora, nella decisione di

rendita del 25 agosto 2009 figura espressamente che vi è un obbligo di

informazione in particolare in caso di “rinnovata comunione domestica di

coniugi separati mediante disposizione del giudice, le cui rendite non sono più

sottoposte alle disposizioni relative alla fissazione di un limite massimo”

(pag. 19), ossia la situazione della ricorrente (cfr. anche pag. 60). Per cui

una semplice comunicazione di modifica dell’indirizzo non è sufficiente.

La circostanza che la

Cassa nel corso del mese di febbraio 2013 abbia chiesto al Comune di __________

l’indirizzo esatto del marito e che abbia ricevuto come risposta l’indicazione

che l’interessato era domiciliato in via __________ (pag. 2 decisione su

opposizione), ossia al medesimo indirizzo della moglie, non è atto a far

ritenere buona fede della ricorrente.

Da una parte quest’ultima

non ha comunque comunicato alla Cassa di aver ripreso la vita comune con il

proprio coniuge e dall’altra l’interessata avrebbe in ogni caso dovuto

informarsi presso la Cassa del motivo per il quale, malgrado il

ricongiungimento con il marito, da cui non ha divorziato, l’ammontare della sua

rendita non era stato modificato.

Al riguardo va fatto

riferimento alle sentenze citate al consid. 2.5. L’interessata, che ha ripreso

a convivere con il marito dal quale si era in passato separata, non poteva in

buona fede continuare a percepire per anni il medesimo importo della rendita di

vecchiaia (riservato l’adeguamento all’evoluzione dei prezzi e del salari [art.

33ter LAVS]) senza mai chiedere delucidazioni alla Cassa delle ragioni per le

quali, malgrado la ripresa della vita comune, non vi fosse stata alcuna

modifica della prestazione (cfr. le citate DTF 138 V 218; 9C_453/2011 del 15

settembre 2011 e DLA 2005 N. 7 pag. 70).

È infatti notorio che

l’ammontare delle due rendite per coniugi, di norma, viene plafonato e che di

regola marito e moglie, se convivono, non percepiscono l’importo pieno della

rendita di vecchiaia.

Visto l’evidente divario

tra le prestazioni dovute e quelle effettivamente percepite (dal giugno 2014 al

dicembre 2014 la ricorrente ha ricevuto mensilmente fr. 363 in troppo, dal

gennaio 2015 al dicembre 2018 fr. 364 e da gennaio 2019 fr. 368 [cfr. pag. 93]),

va escluso che in concreto si tratti di un caso di negligenza lieve (cfr. DLA

2005.

N. 7 pag. 70).

Alla luce di quanto sopra,

e meglio l’assenza di qualsiasi richiesta di delucidazione alla CO 1, non è

d’aiuto alla ricorrente la circostanza che suo marito avrebbe notificato il

cambio di indirizzo all’UT competente e all’__________ che ne avrebbero tenuto

conto, notificandogli tassazioni con l’indicazione “separato di fatto” e

sussidi di cassa malati all’indirizzo comune. Né, per i motivi sopra esposti,

può esserle d’aiuto l’asserita notifica, da parte del coniuge, del cambiamento

d’indirizzo all’__________ dove si trova anche la Cassa __________ presso la

quale il marito sarebbe affiliato dal 1987.

Del resto la ricorrente

ben sapeva che avrebbe dovuto notificare le modifiche direttamente alla CO 1,

ritenuto che da tale Cassa riceveva e riceve tutt’ora la rendita di vecchiaia

(cfr. anche pag. 19).

Ne segue che, senza che sia

necessario esaminare il requisito cumulativo della grave difficoltà, la domanda

di condono, in assenza del requisito della buona fede, deve essere respinta.

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione impugnata

merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti