30.2020.3
Domanda di condono dell'obbligo di restituire l'importo non plafonato della rendita AVS dopo la ripresa della vita comune con il coniuge. Assenza del presupposto della buona fede
9 giugno 2020Italiano20 min
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2020.3
cs
Lugano
9 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 dicembre 2019 emanata
da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
1.1. In seguito ad un controllo
effettuato dalla CO 1 su tutti i coniugi pensionati e separati ma aventi lo
stesso indirizzo (pag. 54), con decisione formale del 22 maggio 2019 (pag. 93),
confermata dalla decisione su opposizione del 9 agosto 2019 (pag. 54), la Cassa
ha accertato che RI 1, nata nel 1944, dal 2 maggio 2012 ha ripreso la vita in
comune con il marito, __________, nato nel 1944, ed ha ricalcolato le loro
rendite di vecchiaia, plafonandole. Tenuto conto della prescrizione di 5 anni,
l’amministrazione ha fissato in fr. 17’828 l’importo da restituire da RI 1 per
il periodo dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 2019 (pag. 93). La decisione su
opposizione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 10 ottobre 2019 RI 1,
unitamente al marito, ha chiesto il condono della somma da restituire,
invocando sia la buona fede che le gravi difficoltà economiche (pag. 25).
1.3. Con decisione del 13 novembre
2019 la CO 1 ha respinto la richiesta di condono, mancando il requisito della
buona fede, poiché RI 1 non ha mai comunicato che suo marito ha ripreso a
vivere nella stessa economia domestica (pag. 18).
1.4. Con decisione su opposizione
del 30 dicembre 2019 la CO 1 ha confermato la reiezione della domanda di
condono e, effettuato il calcolo del minimo vitale, accertata un’eccedenza di
fr. 1'253.75, ha deciso di effettuare una compensazione mensile di fr. 600.--
con la rendita di vecchiaia percepita da RI 1 dal mese di febbraio 2020 al fine
di riottenere l’importo pagato in troppo. Nel dispositivo figura tuttavia una
compensazione di fr. 400.-- (pag. 9).
1.5. Il 9 gennaio 2020 RI 1 si è
lamentata presso la CO 1 di non aver potuto, tra l’altro, contestare il calcolo
del minimo vitale ed ha rilevato la differenza tra motivazioni (fr. 600.--) e
dispositivo (fr. 400.--) circa l’ammontare della compensazione (pag. 5).
1.6. Con un’ulteriore decisione su
opposizione datata 17 gennaio 2019 (recte: 2020), tenuto conto dell’aumento del
premio dell’assicurazione malattie, la CO 1 ha calcolato un’eccedenza di fr.
1’245.35 (pag. 4), ha respinto l’opposizione ed ha stabilito la compensazione
mensile dell’importo di fr. 600.-- con la rendita di vecchiaia percepita da RI
1 dal mese di febbraio 2020 (pag. 3). Il medesimo giorno la Cassa ha spiegato,
con scritto separato, l’iter procedurale (doc. 1).
1.7. RI 1 è insorta al TCA contro la
decisione su opposizione del 30 dicembre 2019, chiedendone l’annullamento e
domandando il condono dell’importo di fr. 17'828.-- (doc. I).
L’insorgente evidenzia di
essere separata da suo marito dal 1998 anche se per motivi personali e per la
presenza di un figlio all’epoca ancora minorenne non è stato chiesto lo
scioglimento del matrimonio per divorzio.
In seguito alla
separazione il marito ha lasciato l’abitazione coniugale e si è domiciliato
presso parenti a __________ fino al maggio 2012.
Venuti a conoscenza del
fatto che era stato __________, i parenti lo hanno sfrattato.
Solo la ricorrente, da cui
si era separato, si è dichiarata disposta a offrirgli una stanza nel suo
appartamento. L’alloggio consisteva in una cameretta di 3 metri per 3 metri.
Dal 1° ottobre 2019 il
marito si è trasferito in un nuovo alloggio, consistente in una camera con
servizio igienico e senza cucina.
La ricorrente contesta la
decisione della Cassa in merito alla reiezione della richiesta di condono.
Circa la buona fede ella
sostiene che la situazione del marito è stata regolarmente annunciata alle
autorità al momento in cui ha trasferito il domicilio da __________ a __________,
e meglio all’Ufficio circondariale di tassazione ed __________, presso il quale
il marito è __________, che ne hanno tenuto conto. L’autorità fiscale ha
infatti emanato una tassazione separata con l’indicazione “separato di fatto”
e “lo stesso dicasi per la concessione della riduzione del premio LAMal”.
Per la ricorrente gli
annunci di cui sopra e il fatto che le autorità cantonali “abbiano di fatto
riconosciuto la “regolarità” del suo status di separato di fatto senza
considerare” i coniugi “una coppia convivente
fanno
sì che
alla sottoscritta debba essere riconosciuta la buona fede necessaria per poter
essere posta al beneficio del condono richiesto”.
L’obbligo di annuncio
all’autorità AVS competente è stato regolarmente adempiuto dal marito e nulla è
stato nascosto della sua situazione abitativa. Ella poteva ritenere in buona
fede di aver diritto alla rendita AVS nella misura riconosciuta,
rispettivamente ignorava che nonostante l’adempimento dell’obbligo d’annuncio,
parte delle rendite AVS le fosse stata versata indebitamente.
D’altra parte detta
ignoranza non era dovuta a sua negligenza, né vi era modo di rilevare dalle
decisioni relative alle rendite AVS che la stessa avrebbe dovuto essere
calcolata in modo diverso, ossia plafonandola.
Circa l’esistenza della
grave difficoltà ella afferma che in caso di obbligo di rimborso degli importi
di cui è stato chiesto il condono, si troverebbe di fronte ad una grave
difficoltà a maggior ragione poiché a seguito di analoga compensazione delle
pretese della Cassa nei confronti del marito quest’ultimo non sarà in grado di
versare (almeno non integralmente) i contributi alimentari che le sono dovuti
sulla base della sentenza pretorile agli atti.
La ricorrente richiama
infine dalla CO 1 l’incarto relativo alle decisioni di prestazioni AVS
22.05.2019, alla domanda di condono 10.10.2019 e alle decisioni impugnate con
tutta la documentazione da lei prodotta.
1.8. Con risposta del 21 febbraio
2020, cui ha allegato l’intero incarto, la CO 1 propone la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
1.9. Con osservazioni 3 marzo 2020
l’insorgente ha fatto riferimento al suo scritto alla Cassa del 9 gennaio 2020
ed ha affermato che l’amministrazione non ha mai potuto portare una prova della
presunta convivenza con il suo “ex marito” “per il semplice fatto che
non è mai avvenuta. Ho solo dato una camera ed un indirizzo, nient’altro”
(doc. V).
1.10. Con osservazioni del 12 marzo
2020, trasmesse alla ricorrente per conoscenza (doc. VIII), la Cassa ha
mantenuto la sua posizione, rilevando che i coniugi __________ non hanno
divorziato ma erano separati giuridicamente e che la decisione su opposizione
del 9 agosto 2019 relativa alla restituzione è cresciuta in giudicato e non è
oggetto del contendere. Inoltre è stato risposto alla lettera del 9 gennaio
2020 con scritto del 17 gennaio 2020 (doc. VII/1).
in diritto
in ordine
2.1. Con decisione formale del 10
ottobre 2019 la CO 1 ha respinto la domanda di condono dell’insorgente in
assenza del presupposto della buona fede (pag. 23).
Tramite decisione su
opposizione del 30 dicembre 2019, oltre a respingere le censure dell’assicurata
in merito alla richiesta di condono, la Cassa ha anche deciso di compensare fr.
600 (secondo le motivazioni) / fr. 400 (secondo il dispositivo) al mese con la
rendita di vecchiaia percepita dalla ricorrente a partire dal mese di febbraio
2020 (pag. 8).
In seguito alle
contestazioni sollevate dall’assicurata in data 9 gennaio 2020 in merito al
calcolo del minimo vitale (pag. 5), con decisione su opposizione datata 17
gennaio 2019 (recte: 2020) la Cassa ha mantenuto la compensazione di fr. 600
(pag. 1).
2.2. Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA
nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato,
l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,
crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve
essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione
(art. 49 cpv. 2 LPGA).
Per l’art. 49 cpv. 3 LPGA
le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle
parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare
pregiudizi per l’interessato.
Ai sensi dell’art. 51 cpv.
1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati
nell’art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata.
L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può esigere che sia emanata una
decisione.
Per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni
su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato in maniera motivata
e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La
norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia.
2.3. In concreto la Cassa ha
emanato due decisioni su opposizione.
Con la decisione su
opposizione del 30 dicembre 2019 la CO 1 ha preso posizione sulle censure della
ricorrente in merito alla contestazione della decisione formale dell’8 novembre
2019 con cui ha respinto la domanda di condono in assenza del requisito della
buona fede.
L’amministrazione ha pure
deciso di procedere, dal mese di febbraio 2020, con la compensazione mensile di
fr. 600 (secondo le motivazioni) / fr. 400 (secondo il dispositivo) tra la
rendita di vecchiaia e l’importo da restituire, dopo aver effettuato il calcolo
del fabbisogno della ricorrente.
In concreto la Cassa ha pertanto
deciso nella decisione su opposizione del 30 dicembre 2019, senza emettere
dapprima una decisione formale, circa la compensazione tra la rendita AVS
erogata alla ricorrente e l’importo che l’assicurata deve restituire
mensilmente.
In seguito alle
contestazioni sollevate dall’interessata, l’amministrazione ha tuttavia emesso
una nuova decisione su opposizione datata 17 gennaio 2019 (recte: 2020) tramite
la quale ha esaminato le censure della ricorrente in merito al calcolo del
minimo vitale, confermando la compensazione e correggendo il dispositivo
relativo alla compensazione (fr. 600 in luogo di fr. 400 al mese).
Rilevato che la Cassa ha
in sostanza trattato la decisione su opposizione del 30 dicembre 2019 alla
stregua di una decisione formale per quanto concerne la compensazione
dell’importo da restituire con la prestazione erogata ed ha emanato una nuova
decisione su opposizione in cui ha esaminato le contestazioni sollevate con
scritto del 9 gennaio 2020 dall’assicurata in merito alla compensazione ed alla
discrepanza tra quanto figurava nelle motivazioni e quanto era indicato nel
dispositivo in merito all’importo della compensazione, e che comunque la
ricorrente con il suo gravame al TCA contesta unicamente la reiezione della
domanda di condono ma non, di per sé, la compensazione, questo Tribunale può
entrare nel merito del ricorso.
Del resto il ricorso è
successivo all’emanazione di entrambe le decisioni su opposizione, che per
quanto concerne la reiezione della domanda di condono, unico oggetto contestato
dall’insorgente, giungono alla medesima conclusione (cfr. doc. 2 e 8).
nel merito
2.4. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1
LPGA applicabile alla restituzione di prestazioni versate sulla base della LAVS
(art. 1 LAVS), le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA).
Relativamente alla buona
fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità
commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato
poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione
da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa
alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro
quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (DTF 122 V 221 consid. 3
con riferimenti; STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.2; STF
8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.2; STF 9C_181/2017 del 6 giugno
2017, consid. 3.2; STF 9C_413/2016 del 26 settembre 2016 consid. 3.1 = SVR 2017
AHV Nr. 3 pag. 5).
La buona fede non è
infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; DTF 138 V 218
consid. 4 con riferimenti).
Compete al giudice, sulla
base di un criterio oggettivo, determinare il grado dell’attenzione richiesta,
considerato tuttavia che non può essere fatta astrazione dell’aspetto
soggettivo (capacità di giudizio, situazione valetudinaria, grado di
formazione, ecc.), della persona assicurata (DTF 138 V 218 consid. 4 con
riferimenti; STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF 8C_448/2017
del 3 gennaio 2018, consid. 2.1).
La buona fede deve essere
quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA) siano
imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole
siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di
annunciare o di informare (STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; DTF
Fatti
138 V 218 consid. 4 con riferimenti; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009,
consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5
p.17; Pratique VSI
1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180,
102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407)
oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s).
Infatti, la buona fede
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Come in altri ambiti la misura della necessaria diligenza si apprezza secondo
una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato quanto è
soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato di salute,
grado di istruzione, ecc.) dall'interessato (DTF 138 V 218 consid. 4 con
riferimenti; STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF 9C_19/2018
del 28 febbraio 2018 consid. 1; STF 8C_448/2017 del 3 gennaio 2018, consid.
2.1; STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; STF 9C_14/2007 del 2 maggio
2007, consid. 4.1=SVR 6/2008 Nr. 13, consid. 4.1 a pag 41; STF I 622/05 del 14
agosto 2006, consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13, consid. 3.1 a pag 49 e 4.3 a pag.
50).
La buona fede non va
esclusa unicamente in presenza di una violazione dell’obbligo di informare.
Anche altri atteggiamenti, per esempio la mancata richiesta di delucidazioni
presso l’amministrazione, possono costituire un comportamento contrario alla
buona fede (STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF 8C_178/2018
del 6 agosto 2018 consid. 3.1; STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 consid. 2).
Il requisito della grave
difficoltà ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla
situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere
valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito
concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1
OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini
della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi
determinanti secondo la LPC.
2.5. Il Tribunale federale, con
sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012
AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono
dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a
seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche
qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile
fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.
Colui che si risposa non
può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza
mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del
passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita
sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile
sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,
già solo a causa del nome, era legato.
L’Alta Corte, con giudizio
9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del
condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che
l’assicurato, benché avesse avvisato la
Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria
attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una
persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il
matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è
stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito
all’autorità competente.
In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto
del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva
essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui
questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della
morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere
che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto
postale della madre, di cui poteva disporre.
In una sentenza C 70/03
del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un
assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente
un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che
egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi
collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del
caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza
segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del
conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto
Considerandi
l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito
della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece
percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza
lieve.
Al
riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006, STF 9C_184/2015 dell’8
maggio 2015 e STF 9C_413/2016 del 26 settembre 2016.
2.6
In concreto dagli atti emerge
che il 2 maggio 2019 il Comune di __________, interpellato dalla Cassa, ha
confermato che l’insorgente è domiciliata in via __________ (pag. 100), dal 2
maggio 2012 (doc. 99), come suo marito.
Con decisione del 22
maggio 2019, preso atto della ripresa della vita comune e dunque della loro
convivenza dal 2 maggio 2012 e tenuto conto della prescrizione quinquennale, la
Cassa ha ricalcolato il diritto della ricorrente alla prestazione di vecchiaia
dal 1° giugno 2014, tenendo in considerazione il plafonamento della sua rendita
con quella del marito ed ha fissato in fr. 17’828 l’importo da restituire (pag.
93).
Con decisione su
opposizione del 9 agosto 2019, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa ha
confermato l’obbligo di restituzione per entrambi i coniugi (pag. 54).
Il 10 ottobre 2019
l’insorgente ha inoltrato una domanda di condono (pag. 25).
2.7
In primo luogo va evidenziato
che la questione della ripresa della vita comune è già stata risolta
nell’ambito della procedura di restituzione delle prestazioni indebitamente
ricevute dall’assicurata e la decisione su opposizione del 9 agosto 2019 è
cresciuta incontestata in giudicato. Nella misura in cui l’insorgente contesta
la convivenza, le sue censure si rivelano di conseguenza irricevibili.
In secondo luogo questo
Tribunale, alla luce dello svolgimento dei fatti, deve concludere che la buona
fede della ricorrente non può essere riconosciuta.
L’interessata infatti non
ha mai informato la CO 1 circa la ripresa della vita comune con il marito, il
quale, come emerge dalla decisione impugnata, si è limitato a notificare
all’amministrazione una casella postale a __________. Ora, nella decisione di
rendita del 25 agosto 2009 figura espressamente che vi è un obbligo di
informazione in particolare in caso di “rinnovata comunione domestica di
coniugi separati mediante disposizione del giudice, le cui rendite non sono più
sottoposte alle disposizioni relative alla fissazione di un limite massimo”
(pag. 19), ossia la situazione della ricorrente (cfr. anche pag. 60). Per cui
una semplice comunicazione di modifica dell’indirizzo non è sufficiente.
La circostanza che la
Cassa nel corso del mese di febbraio 2013 abbia chiesto al Comune di __________
l’indirizzo esatto del marito e che abbia ricevuto come risposta l’indicazione
che l’interessato era domiciliato in via __________ (pag. 2 decisione su
opposizione), ossia al medesimo indirizzo della moglie, non è atto a far
ritenere buona fede della ricorrente.
Da una parte quest’ultima
non ha comunque comunicato alla Cassa di aver ripreso la vita comune con il
proprio coniuge e dall’altra l’interessata avrebbe in ogni caso dovuto
informarsi presso la Cassa del motivo per il quale, malgrado il
ricongiungimento con il marito, da cui non ha divorziato, l’ammontare della sua
rendita non era stato modificato.
Al riguardo va fatto
riferimento alle sentenze citate al consid. 2.5. L’interessata, che ha ripreso
a convivere con il marito dal quale si era in passato separata, non poteva in
buona fede continuare a percepire per anni il medesimo importo della rendita di
vecchiaia (riservato l’adeguamento all’evoluzione dei prezzi e del salari [art.
33ter LAVS]) senza mai chiedere delucidazioni alla Cassa delle ragioni per le
quali, malgrado la ripresa della vita comune, non vi fosse stata alcuna
modifica della prestazione (cfr. le citate DTF 138 V 218; 9C_453/2011 del 15
settembre 2011 e DLA 2005 N. 7 pag. 70).
È infatti notorio che
l’ammontare delle due rendite per coniugi, di norma, viene plafonato e che di
regola marito e moglie, se convivono, non percepiscono l’importo pieno della
rendita di vecchiaia.
Visto l’evidente divario
tra le prestazioni dovute e quelle effettivamente percepite (dal giugno 2014 al
dicembre 2014 la ricorrente ha ricevuto mensilmente fr. 363 in troppo, dal
gennaio 2015 al dicembre 2018 fr. 364 e da gennaio 2019 fr. 368 [cfr. pag. 93]),
va escluso che in concreto si tratti di un caso di negligenza lieve (cfr. DLA
2005.
N. 7 pag. 70).
Alla luce di quanto sopra,
e meglio l’assenza di qualsiasi richiesta di delucidazione alla CO 1, non è
d’aiuto alla ricorrente la circostanza che suo marito avrebbe notificato il
cambio di indirizzo all’UT competente e all’__________ che ne avrebbero tenuto
conto, notificandogli tassazioni con l’indicazione “separato di fatto” e
sussidi di cassa malati all’indirizzo comune. Né, per i motivi sopra esposti,
può esserle d’aiuto l’asserita notifica, da parte del coniuge, del cambiamento
d’indirizzo all’__________ dove si trova anche la Cassa __________ presso la
quale il marito sarebbe affiliato dal 1987.
Del resto la ricorrente
ben sapeva che avrebbe dovuto notificare le modifiche direttamente alla CO 1,
ritenuto che da tale Cassa riceveva e riceve tutt’ora la rendita di vecchiaia
(cfr. anche pag. 19).
Ne segue che, senza che sia
necessario esaminare il requisito cumulativo della grave difficoltà, la domanda
di condono, in assenza del requisito della buona fede, deve essere respinta.
Alla luce di tutto quanto sopra
esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione impugnata
merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti