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Decisione

30.2020.4

Compensazione dei contributi non soluti con la rendita di vecchiaia. Rinvio degli atti alla Cassa di compensazione per accertare meglio la situazione economica del ricorrente

5 giugno 2020Italiano12 min

I. Il

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2020.4

cs

Lugano

5 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 dicembre 2019 emanata

da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto, in fatto

A. In

data 27 maggio 2019 la Cassa CO 1 ha scritto a RI 1, informandolo che nel corso

del mese di luglio 2023 sarebbe scaduta la compensazione mensile di fr.

200 sulla sua rendita di vecchiaia, messa in atto per solvere i contributi

personali da indipendente da lui dovuti fino al 31 dicembre 2012 (doc. 4).

Siccome i tentativi intrapresi per l’incasso dei contributi per gli anni 2013,

2014 e 2015 non hanno sortito l’effetto sperato, la Cassa ha proposto di

proseguire con la compensazione dal mese di agosto 2023 fino al

pagamento dell’intero scoperto ammontante a fr, 6'830.60. L’amministrazione ha

assegnato un termine scadente al 20 giugno 2019 per confermare l’adesione alla

proposta (doc. 4).

B. Dopo

aver sollecitato RI 1 a fornire una risposta (doc. 5), con decisione del 25

luglio 2019 la Cassa CO 1 ha stabilito che, in assenza di osservazioni scritte,

dal mese di agosto 2023 avrebbe continuato a trattenere l’importo di fr. 200

dalla rendita di vecchiaia AVS fino al totale pagamento del suo debito di fr.

6'830.60 (doc. 6).

C. In

seguito all’opposizione sollevata da RI 1 che ha rilevato come la compensazione

lede il suo minimo vitale (doc. 7), la Cassa il 3 ottobre 2019 ha interpellato

l’interessato chiedendogli di compilare il formulario per il calcolo del minimo

esistenziale (doc. 8). Non avendo ottenuto alcuna risposta, malgrado un

sollecito del 13 novembre 2019 (doc. 9), con decisione su opposizione del 16

dicembre 2019 l’amministrazione ha confermato che a partire da agosto 2023

e fino a compensazione dell’intero credito di fr. 6'830.60, avrebbe dedotto fr.

200 dalla rendita di vecchiaia (doc. 10).

D. RI

1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo di

essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e sostenendo che la

trattenuta è lesiva del suo minimo esistenziale (doc. I). Egli evidenzia che le

sue entrate e quelle di sua moglie, per complessivi fr. 4'987 al mese non

permettono di far fronte alle uscite, ritenuto che i due figli sono ancora a

suo carico.

E. Con

risposta del 18 febbraio 2020 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso,

sostenendo che RI 1 non ha prodotto alcun documento che certifichi la propria

situazione finanziaria (doc. III).

F. In

data 2 marzo 2020 l’assicurato ha prodotto il calcolo del minimo di esistenza allestito

dall’Ufficio di esecuzione (doc. V/1), l’attestazione della rendita AVS, i

documenti dell’ipoteca che gravano la sua casa e dell’assicuratore malattie

(doc. V).

G. Con

osservazioni dell’11 marzo 2020 l’amministrazione ha affermato che i dati e la

documentazione fornita dall’insorgente sono incompleti ed inattuali (doc. VII).

H. In

data 23 aprile 2020 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione (doc.

XI), su cui la Cassa si è espressa il 6 maggio 2020, sostenendo di necessitare

della decisione di rendita della __________ con il relativo giustificativo che

comprova il versamento della prestazione alla moglie, i certificati della Cassa

malati per l’anno 2020 dei coniugi RI 1, la panoramica dei costi e dei premi

per gli anni dal 2017 al 2019 ed il certificato di stipendio per i mesi da

gennaio ad aprile 2020 della __________ per RI 1 (doc. XIII).

Fatti

I. Il

14 maggio 2020 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (doc. XV). Il

25 maggio 2020 la Cassa ha affermato di non avere ulteriori osservazioni da

formulare (doc. XVII).

in diritto

Considerandi

in

ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.

13, pag. 37 e seguenti).

nel merito

2.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se la Cassa di compensazione può

continuare a trattenere l’importo di fr. 200 sulla rendita di vecchiaia

percepita dal ricorrente dal mese di agosto 2023 per il pagamento dei

contributi da indipendente dovuti dall’assicurato per il periodo dal 2013 al

2015.

e non ancora soluti dall’insorgente.

3.

Secondo

l’art. 15 cpv. 1 LAVS i contributi che non sono stati pagati, nonostante

diffida, devono essere incassati senza ritardo in via d’esecuzione, a meno che

essi non possano essere compensati con rendite scadute.

Per

l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, possono essere compensati con prestazioni

scadute i crediti derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge federale del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio

militare o di protezione civile (LIPG) e dalla legge federale del 20 giugno

1952.

sugli assegni familiari nell’agricoltura (LFA).

Ai

sensi del marginale 10901 delle direttive sulle rendite (DR) se il beneficiario

di una prestazione è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo

debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le

rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi

crediti siano compensabili.

Per

il marginale 10919 DR per principio la compensazione di una rendita o di un

assegno per grandi invalidi è ammissibile solo a condizione che il minimo

vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto d’esecuzione

non sia intaccato (RCC 1983 pag. 69).

Secondo

il marginale 10920 DR per la determinazione del minimo vitale (fabbisogno

vitale) in materia di esecuzione per debiti occorre applicare il marginale 3033

delle DIN (direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone

senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG).

Il

marginale 3032 DIN prevede che il minimo vitale deve essere determinato secondo

le regole del diritto dell’esecuzione.

Per

il marginale 3033 DIN fanno parte del fabbisogno vitale (minimo vitale), oltre

all’importo di base personale del debitore e agli obblighi di mantenimento di

quest’ultimo in virtù del diritto di famiglia, in particolare le spese di

affitto e di riscaldamento, gli oneri sociali nonché eventuali spese

professionali e le spese di malattia non coperte. Per maggiori dettagli in

merito al calcolo del minimo vitale previsto dal diritto dell’esecuzione, fanno

stato i tassi e le regole di calcolo cantonali, che devono essere richiesti

agli uffici delle esecuzioni e dei fallimenti corrispondenti.

4.

Nel

caso di specie la Cassa di compensazione ha deciso di continuare a compensare

l’importo di fr. 200 mensili con la rendita AVS percepita dal ricorrente anche

dopo il mese di luglio 2023 poiché l’interessato non ha prodotto la

documentazione atta a comprovare la sua situazione finanziaria difficoltosa.

Dopo

che l’assicurato, effettivamente, non aveva trasmesso alcunché, nelle more

processuali, e meglio in data 23 aprile 2020, ha prodotto un calcolo del minimo

di esistenza allestito dall’UEF in data 12 novembre 2019 e da cui emerge uno

stato di indigenza finanziaria, nel senso che non può essere pignorato alcun

reddito poiché le spese sono superiori alle entrate (doc. XI/B1).

Il

6.

maggio 2020 l’amministrazione ha sostenuto che i dati figuranti nel calcolo

del minimo di esistenza non sono corretti poiché sia il figlio __________,

maggiorenne, trasferitosi a __________ sia il figlio __________ che ha già

compiuto 26 anni, sono stati considerati quale spesa. Inoltre l’interessato

risulta essere iscritto presso la Cassa quale indipendente, dove paga acconti

trimestrali, ma nel calcolo dell’UEF non figura alcun reddito da tale fonte.

Infine l’amministrazione sostiene che la documentazione trasmessa è incompleta

ed insufficiente per poter calcolare il minimo vitale essendo necessario

ottenere la decisione della __________ del Canton __________ con il relativo

giustificativo che comprova il versamento della rendita alla moglie, i

certificati dell’assicurazione malattie per il 2020, la panoramica dei costi e

dei premi degli anni dal 2017 al 2019 ed il certificato di stipendio per i mesi

da gennaio ad aprile 2020 della ditta __________.

Il

18.

maggio 2020 il ricorrente ha prodotto l’ammontare delle rendite dei coniugi

(doc. C7 e C8), l’ammontare dei premi 2020 (doc. C9 e C10), i premi dal 2017 al

2019.

(doc. C11-C16), il calcolo del minimo di esistenza del 12 novembre 2019 dell’UEF

da cui emerge un salario mensile di fr. 1'915 dalla __________ (doc. C6) ed ha

sostenuto di aver ceduto la quasi totalità dei clienti in seguito ad un infarto

con 4 bypass del 3 marzo 2018. A comprova ha trasmesso un documento intitolato

“totale anno”, da cui risulterebbe il versamento di un salario mensile

di fr. 1'000 nel 2020 (doc. C17).

5.

Questo

Tribunale, rammentato che oggetto del contendere è la compensazione di fr. 200

sulla rendita di vecchiaia dell’assicurato a partire dal mese di agosto 2023,

sulla base della documentazione agli atti e di quanto affermato dal ricorrente,

non può confermare la decisione su opposizione impugnata.

Nell’ambito

della riduzione dei contributi il marginale 3041 DIN prevede che

l’inesigibilità o i mezzi disponibili del richiedente non devono essere

valutati secondo una media della situazione economica. Bisogna considerare come

determinante la situazione economica del debitore al momento in cui dovrebbe

versare i contributi. Si può trattare solo del momento in cui è notificata

la decisione relativa alla riduzione. Inoltre, secondo il marginale 3042 DIN per

motivi d’economia procedurale il giudice può considerare i fatti posteriori, ma

può tuttavia anche lasciare all’assicurato la facoltà di chiedere una nuova

decisione fondandosi sulle mutate circostanze.

Per

il marginale 3043 DIN le casse di compensazione devono verificare accuratamente

la situazione personale dell’assicurato (sostanza e redditi effettivi, spese di

sostegno e di formazione).

È

determinante l’insieme della situazione economica dell’assicurato, compresa la

situazione del reddito e della sostanza del coniuge o del partner registrato e

dei figli che vivono nella stessa economia domestica. Questo è valido qualunque

sia il regime dei beni scelto dai coniugi o dai partner registrati.

Ciò

deve valere anche nell’ambito del calcolo del minimo vitale per stabilire

l’eventuale ammontare dell’importo da compensare con la rendita di vecchiaia.

In

concreto l’insorgente nelle more processuali ha affermato di aver ridotto la

propria attività dipendente in seguito all’infarto miocardico del mese di marzo

2018.

ed ha prodotto un documento dal quale dovrebbe emergere, a suo dire, il

salario conseguito dall’attività dipendente nel 2020, pari a fr. 1'000 al mese

(in luogo dei fr. 1'915 figuranti nel calcolo del minimo esistenziale dell’UEF

del novembre 2019 [doc. C6]). Egli inoltre ha trasmesso il calcolo del minimo

d’esistenza allestito dall’UEF in data 12 novembre 2019 da cui risulta che le

spese superano le entrate (cfr. doc. B1 e C6).

Il

ricorrente non ha tuttavia indicato l’ammontare del reddito da attività

indipendente, malgrado sia ancora affiliato presso la Cassa dove paga gli

acconti trimestrali e, come rileva l’amministrazione, sembrano esserci delle

incongruenze per quanto concerne la presa in considerazione dei supplementi per

i figli __________ e __________, giacché ormai sono maggiorenni e __________

non abiterebbe più presso i genitori.

Inoltre,

dalle polizze dell’assicuratore malattie non figura alcun sussidio a favore del

ricorrente e di sua moglie malgrado l’asserita precarietà delle loro finanze.

La

situazione economica del ricorrente non è pertanto sufficientemente chiara.

D’altra parte tuttavia, visti i documenti prodotti nelle more processuali, non

si può concludere d’acchito, senza prima procedere con ulteriori accertamenti, che

l’assicurato non è indigente.

Gli

atti devono pertanto essere rinviati all’amministrazione per un’accurata

verifica della situazione personale dell’insorgente.

La

Cassa dovrà, in particolare, accertare presso l’UEF competente il motivo per il

quale non è stato preso in considerazione alcun reddito da attività

indipendente, le ragioni per le quali sono stati considerati i due figli

maggiorenni, di cui uno, secondo il dire della Cassa, non più domiciliato coi

genitori, dovrà stabilire con esattezza l’ammontare del reddito da attività

dipendente, eventualmente tramite un’ispezione presso la __________ e

dell’attività indipendente e, dopo aver preso in considerazione tutti gli

elementi acquisiti e prodotti dal ricorrente, effettuare un nuovo calcolo preciso

della situazione finanziaria dell’interessato.

Quest’ultimo,

in virtù dell’obbligo di collaborazione che gli incombe, dovrà fornire tutti i

dati finanziari recenti necessari per il calcolo del minimo vitale.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e

gli atti rinviati alla Cassa per ulteriori accertamenti. Ciò rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria tesa all’esenzione dal pagamento

di eventuali spese, che di principio, non sono comunque dovute (art. 61 lett. a

LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione

per ulteriori accertamenti.

2. L’istanza

tendente al riconoscimento dell’assistenza giudiziaria è priva di oggetto.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti