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30.2020.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 luglio 2020Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi paritetici che secondo l’amministrazione sono a carico del

ricorrente.

Inoltre,

la questione dell’affiliazione come dipendente di personale domestico non è

così particolare da necessitare l’emanazione immediata di una decisione

d’accertamento per stabilire il suo statuto. Il Tribunale federale si è infatti

chinato ancora recentemente su tale argomento in una sentenza 9C_355/2018 del

1° aprile 2019 (cfr. consid. 3.2).

Per

cui l’insorgente non può pretendere dalla Cassa l’emanazione di una decisione

di accertamento, né l’amministrazione, informando l’assicurato di averlo

affiliato come datore di lavoro del personale domestico, ha emanato una

decisione in tal senso.

In

concreto, dopo che la Cassa avrà ricevuto dall’assicurato la dichiarazione dei

salari degli anni dal 2017 al 2019, emanerà una decisione di fissazione dei

Considerandi

contributi paritetici, che dovrà notificare anche alla presunta dipendente

(sentenza 9C_48/2019 del 13 maggio 2019 con riferimento alla DTF 132 V 257,

consid. 2.4 e 2.5), e contro la quale potrà essere inoltrata opposizione.

Il

ricorrente, se lo riterrà necessario, potrà poi impugnare a questo Tribunale la

decisione su opposizione e contestare, se confermata, la sua qualità di datore

di lavoro nei termini previsti dalla legge (cfr. art. 60 LPGA).

Se

il ricorrente non darà seguito alla richiesta di notifica del reddito lordo per

il periodo dal 2017 al 2019, la Cassa potrà emanare una decisione di tassazione

d’ufficio, sulla base della documentazione in suo possesso (cfr. art. 39 OAVS).

Anche contro questa decisione sarà possibile dapprima inoltrare opposizione e

poi, eventualmente, un ricorso al TCA.

In

queste condizioni il ricorso, nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 2),

va respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

Con

l’emanazione della sentenza, la richiesta di concedere l’effetto sospensivo al

ricorso diventa priva di oggetto (cfr. sentenza 9C_711/2016,9C_716/2016 del 9

maggio 2017 consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti