Lexipedia

Decisione

30.2020.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 novembre 2020Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

procedura ma un giustificativo che permette di stabilire i fatti per far valere

un diritto e dunque non è soggetto ad una forma particolare come è invece il

caso di un’opposizione (consid. 6.2.2).

Va

ancora segnalata la sentenza cantonale 30.2016.41 del 7 febbraio 2017 dove, in

quel caso, l’amministrazione aveva resa attenta la ricorrente che l’opposizione

trasmessa tramite posta elettronica non adempiva i requisiti di cui all’art. 10

OPGA in quanto priva di firma e le aveva assegnato un termine per sanare il

vizio, trascorso anch’esso infruttuoso.

5. In concreto la Cassa CO 1 ha

emesso, in data 13 maggio 2020, una decisione formale tramite la quale ha

fissato l’ammontare della rendita di vecchiaia AVS dell’insorgente con effetto

dal 1° agosto 2020 (doc. A4).

Il ricorrente, per il

tramite di suo cugino, ha contestato il contenuto della predetta decisione tramite

posta elettronica del 5 giugno 2020 delle 23:26 trasmessa alla Cassa pensioni __________

(doc. A6: “[…] Ricevo ora, dalla cassa di compensazione AVS, con data

13 maggio 2020, una comunicazione nella quale mi si dice : Avendo raggiunto

l’età ordinaria di pensionamento lei avrà diritto dal primo di agosto 2020 ad

una rendita di vecchiaia di CHF 1'858.- basata su una durata di contribuzione

di 44 anni .(rif. Sig.a __________) La cosa mi riesce di difficile

comprensione. Infatti se a questa cifra aggiungo la rendita vecchiaia che

parrebbe essere di CHF 1'313.85 mi ritrovo con un appannaggio mensile

notevolmente inferiore a quanto concertato e percepito finora […]”).

Copia per conoscenza della

contestazione, sempre tramite email (cfr. allegato doc. A6; cfr. risposta, doc.

Considerandi

III, punto A.), è stata trasmessa alla funzionaria della Cassa CO 1 figurante a

pag. 1 della decisione formale del 13 maggio 2020 (doc. A4).

Nel caso di specie, alla

luce della giurisprudenza federale, l’opposizione tramite email del 5 giugno

2020.

non ha prodotto alcun effetto giuridico sotto il profilo della

decorrenza dei termini e non ha salvaguardato la tempestività ad agire (sentenza

30.2016.41

del 7 febbraio 2017 con i riferimenti alla sentenza 8C_346/2016 del

13.

luglio 2016 ed alla DTF 142 V 152).

Tuttavia, alla luce del

contenuto del messaggio di posta elettronica del 5 giugno 2020, ricevuto anche

dalla Cassa CO 1, ampiamente entro il termine di 30 giorni di cui all’art. 52

cpv. 1 LPGA per interporre opposizione conto la decisione formale del 13 maggio

2020, ricordato il precetto della buona fede di cui all’art. 9 Cost. fed. a cui

tutte le autorità sono tenute (sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016, consid.

4.

), la Cassa CO 1 avrebbe dovuto informare l’assicurato, semplice cittadino

privo di conoscenze giuridiche, della necessità di inoltrare un’opposizione in

buona e dovuta forma, e meglio di sanare il vizio, entro lo scadere del termine

di ricorso e “non

solamente attendere passivamente lo spirare del termine” (sentenza

8C_386/2016 del 10 novembre 2016, consid. 4.4). Ciò vale a maggior ragione nel

caso di specie, ritenuto che in concreto vi era ancora molto tempo per il

ricorrente per inoltrare le sue contestazioni correttamente (sentenza

8C_386/2016 del 10 novembre 2016, consid. 4.4).

In queste condizioni, il

ricorso va accolto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e,

conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale nella citata sentenza 1P.254/2005

del 30 agosto 2005 al consid. 2.7, gli atti vanno rinviati all’amministrazione

affinché conceda al ricorrente un termine corrispondente a quello che avrebbe

avuto fino alla scadenza del termine di opposizione di trenta giorni (“Die Obergerichtskommission wird aus diesem Grund die Beschwerde

gutzuheissen und in sinngemässer Wiederherstellung der damaligen noch laufenden

Einsprachefrist dafür zu sorgen haben, dass der Beschwerdeführer eine dem

gesetzlichen Formerfordernis genügende Einsprache nachreichen kann”).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione

per i suoi incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti