30.2020.9
Affiliazione di un socio di una società in nome collettivo quale indipendente per la sua parte di reddito conseguito dalla società. Rinvio degli atti alla Cassa per stabilire se si tratta di un reddito da sostanza non soggetto a contribuzione o se si tratta di un reddito da attività indipendente
22 febbraio 2021Italiano24 min
2020 CO 1 ha fissato in fr 477'494 il reddito da attività indipendente del 2015,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2020.9
cs
Lugano
22 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 15 ottobre 2020 emanate da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 è affiliata presso la
Cassa CO 1 (di seguito: CO 1) quale indipendente dal 1° gennaio 1989 (doc. 1).
Oltre a svolgere un’attività indipendente nel Canton Ticino, RI 1 è socia della
società in nome collettivo “__________” con sede a __________ presso __________.
Per gli anni di contribuzione dal 2010 fino al 2013, in seguito alle perdite
subite negli anni precedenti nell’attività svolta nel Canton Ticino, l’interessata
ha pagato il contributo minimo (doc. 4-7; doc. V).
1.2. Con decisione del 3 giugno
2020 la Cassa di compensazione ha fissato in fr. 128'526, oltre fr. 13'806.25
di contributi, il reddito da attività indipendente su cui l’assicurata deve pagare
Fatti
i contributi sociali nel 2014 (doc. 9). CO 1 si è fondata sulla comunicazione
del 17 giugno 2020 dell’autorità fiscale ticinese, che ha indicato una perdita
di fr. 130'000 per l’attività svolta in Ticino, un utile di fr. 618'526 dal
Canton __________ ed una perdita derivante dall’anno precedente di fr. 360'000
(doc. 8).
1.3. Con decisione del 29 luglio
2020 CO 1 ha fissato in fr 477'494 il reddito da attività indipendente del 2015,
cui ha aggiunto fr. 51'292.25 di contributi AVS (doc. 11). L’autorità fiscale
ticinese ha infatti segnalato alla Cassa una perdita aziendale in Ticino di fr.
513'272, una ripresa dell’affitto della villa di fr. 156'322, una ripresa per
spese private di fr. 15'509, una ripresa di interessi passivi, non determinante
in ambito AVS, di fr. 441'441 ed un utile netto da __________ di fr. 818'935
(doc. 10).
1.4. In seguito alle censure
sollevate da RI 1, che sostiene che la società in nome collettivo con sede nel
Canton __________ consegue unicamente redditi prodotti da immobili (doc. 12 e
13), CO 1, dopo aver ottenuto la conferma dal fisco ticinese che gli immobili
appartengono alla sostanza commerciale (doc. V, punto 7), con due distinte
decisioni su opposizione del 15 ottobre 2020 (doc. 14 e 15), ha confermato i
redditi soggetti a contribuzione.
1.5. RI 1, rappresentata da RA 1,
è insorta al TCA contro le predette decisioni su opposizione, chiedendo la
correzione dell’importo soggetto a contribuzione e degli interessi dovuti (doc.
I). In via subordinata chiede che i calcoli per determinare la base impositiva
tengano conto dell’interesse passivo calcolato sul capitale proprio investito,
elemento che secondo l’interessata è stato riconosciuto in passato dalla Cassa
e che ora è invece stato dimenticato.
La ricorrente produce una
sentenza del 28 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni sociali del
Canton __________ che si è espresso in merito alla natura commerciale della __________
relativamente al ricorso inoltrato da altri membri della società, ossia la
Comunione ereditaria __________. Secondo l’insorgente il Tribunale __________
non ha ravvisato una natura commerciale della società in nome collettivo e conseguentemente
la Cassa di compensazione del Canton __________ “__________” ha esonerato i
ricorrenti dal pagamento dei contributi sociali sui redditi della SNC con
decisione del 12 luglio 2010, retroattivamente dal 1° gennaio 2001. Per
l’assicurata, i motivi riconosciuti a suo tempo e già indicati in passato,
restano validi: la società in nome collettivo gestisce un patrimonio
immobiliare rimasto invariato nel tempo (tale investimento era stato fatto
diversi decenni orsono dai __________ che avevano reinvestito parte dei loro
redditi derivanti da tutt’altra attività, ossia dal commercio di automobili) e __________
si è sempre occupata della gestione degli immobili per conto della SNC, la
quale ha sempre avuto un ruolo passivo. Infine, con riferimento all’art. 9 cpv.
3 LAVS, la ricorrente afferma che la classificazione del reddito effettuata dal
fisco ticinese ha valenza puramente quantitativa e non ha valore vincolante per
la qualifica di tali elementi.
1.6. Con scritto del 26 novembre
2020 la Cassa ha chiesto la sospensione della procedura.
CO 1 rileva che la
ricorrente fino ad ora aveva indicato, senza provarlo e contrariamente a quanto
comunicato dal fisco ticinese, che la società in nome collettivo conseguiva
unicamente redditi prodotti da beni immobiliari. Tuttavia non era stata
prodotta alcuna prova circa l’assenza di uno scopo lucrativo della società.
La sentenza __________,
prodotta per la prima volta in sede di ricorso e che concerne la medesima
società, fissa i criteri per valutare se i soci della SNC percepiscono un reddito
da attività lucrativa soggetto a prelievo dei contributi AVS e rinvia gli atti
alla Cassa di compensazione del Canton __________ “__________” per effettuare i
necessari accertamenti.
Affinché sia possibile
eseguire i medesimi accertamenti ed eventualmente riconsiderare le decisioni su
opposizione impugnate, l’amministrazione, per economia procedurale, ha chiesto
di approvare la domanda di sospensione (doc. III).
1.7. In data 30 novembre 2020 il
Giudice delegato del TCA ha respinto la richiesta di sospensione ed ha
prorogato di 20 giorni il termine per la risposta di causa (doc. IV).
1.8. Con risposta del 4 gennaio
2021 CO 1, dopo aver riassunto la fattispecie, rammentato il contenuto delle
marginali 1024-1026 delle direttive (DIN) ed il contenuto della DTF 121 V 180, si
è rimessa alla decisione del Tribunale (doc V). Circa la sentenza __________,
la Cassa rileva che essa si riferisce ad un periodo precedente (1990-2005) e
che è possibile che in seguito lo scopo della società sia cambiato. La Cassa
evidenzia che il tempo concesso non è stato sufficiente per raccogliere le
informazioni necessarie per verificare i fatti sulla base dei nuovi mezzi di
prova fatti valere per la prima volta con il ricorso e che pertanto si rimette
alla decisione del Tribunale.
in diritto
Considerandi
2.1
Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono
tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito
deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il
reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.2
I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei
contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio
commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito
nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l’esercizio commerciale
non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli
anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito non è
convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.3
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata
in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione
dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione
controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di
procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per
analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per
le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il
reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per
stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi
sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni
necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i
giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.4
Per giurisprudenza costante
del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta
conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13
ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il
giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale
unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre
2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13
ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,
consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza
di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito
spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Come rammentato dal Tribunale
federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il
giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse
giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,
che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione
delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni
sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio
2020.
consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre
2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente
pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370).
Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel
procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi
sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF
134.
V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti).
Il
carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di
compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque
la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene
alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere
prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza
9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).
Di principio le casse di
compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la
qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri
dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente
pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30.
consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Le
comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una
tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Questi principi sono stati
confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il
Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:
" (…)
Nel
caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il
ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel
febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della
commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività
indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito
fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il
proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non
essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi
in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013
rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto
egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in
ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della
dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo
LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della
dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in
contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente,
considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di
reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti
accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente
indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata
come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro
la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo.
Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato.
Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una
gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata
in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con
riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli
indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come
indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e
dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo
dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini
appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non
attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in
rassegna, dove è questione della determinazione del provento dell'unico incasso
della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e
tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva
infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa
avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la
tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per
un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”
2.5
Per l’art. 20 cpv. 3 OAVS, i
membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre
società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità
giuridica, devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della
collettività.
Il
marginale 1024 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e
delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (di seguito:
DIN), prevede che per le società in nome collettivo, si presume che esse siano
costituite per gestire, in forma commerciale, un’azienda avente scopo lucrativo.
Spetta ai soci provare il contrario.
Secondo il marginale 1025
DIN i membri di una società in nome collettivo sono considerati come
esercitanti un’attività indipendente qualunque sia l’ampiezza della collaborazione
personale nella società.
Ai sensi del marginale
1026.
DIN i membri di una società in nome collettivo sono tenuti a versare i
contributi sugli utili conseguiti dalla società anche se questi, gravati da un
usufrutto, spettano a un usufruttuario che non è membro. Rimane riservato il
caso in cui l’usufruttuario ha la facoltà di adottare disposizioni relative
all’andamento degli affari della società.
In DTF 121 V 80 il
Tribunale federale, circa la portata
dell'iscrizione di società di persone al registro di commercio per quanto
concerne l'obbligo contributivo dei loro soci ha stabilito che laddove l'iscrizione lasci chiaramente
desumere uno scopo lucrativo, per capovolgere la presunzione che si tratti di
società a scopo lucrativo e che le partecipazioni percepite dai membri
rappresentino reddito da attività lucrativa, dev'essere fornita la prova che
l'iscrizione manifestamente e da parecchio tempo non corrisponda più alle
condizioni reali (cambiamento di giurisprudenza).
Con
sentenza pubblicata in DTF 134 V 250 l’alta Corte ha affermato, circa l’obbligo contributivo sui redditi locativi
di immobili facenti
parte della sostanza commerciale, che i redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte
della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo
contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente (consid. 4.3). Anche
se non continuano l'attività commerciale del de cuius, gli eredi sono comunque
presunti esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto anche da quello
fiscale, un'attività indipendente se mantengono nella sostanza commerciale gli
immobili devoluti (consid. 5.2).
2.6
In
concreto, con sentenza del 28 ottobre 2009, il Tribunale delle assicurazioni sociali
del Cantone di __________ si è pronunciato su un ricorso del 18 maggio 2007 degli
eredi di un socio della società in nome collettivo “__________” ed ha dovuto
decidere in merito al suo assoggettamento quale indipendente per l’anno 2002
per la sua parte dei redditi conseguiti dalla società. Gli eredi sostenevano
che la società conseguiva unicamente redditi da immobili e pertanto
l’affiliazione come indipendente sarebbe stata da annullare. I giudici
cantonali hanno accolto il ricorso e rinviato gli atti alla Cassa di
compensazione per ulteriori accertamenti.
Dopo
aver citato le norme applicabili e la giurisprudenza rilevante, il Tribunale
cantonale ha esaminato il caso concreto.
Preso
atto dello scopo della società iscritta a registro di commercio nel __________
e che nel frattempo non è cambiato (cfr. doc. 2: “__________”), i giudici hanno
rammentato che per giurisprudenza vale la presunzione, rafforzata
dall’iscrizione nel registro di commercio, secondo cui la società in nome
collettivo persegue uno scopo economico.
Per
rovesciare tale presunzione occorre comprovare che l’iscrizione, manifestamente
e da molto tempo, non corrisponde più alle reali condizioni fattuali.
I
ricorrenti sostenevano che la società in nome collettivo non perseguiva alcuno
scopo commerciale ma si limitava ad amministrare la sostanza investita in
numerosi immobili.
Ciò
era comprovato dal fatto che tra il 1990 ed il 2005 il numero degli immobili
non aveva subito alcuna variazione e che la società in nome collettivo non aveva
conseguito alcun reddito dall’amministrazione di alberghi o ristoranti né aveva
partecipazioni in altre imprese, come invece prevede lo scopo figurante a
registro di commercio.
Per
i giudici cantonali l’affermazione secondo cui la società in nome collettivo amministrava
la sostanza investita negli immobili era corretta in quanto dal 1990, e dunque da
molto tempo, la società non aveva esercitato il commercio di immobili.
Tuttavia,
sulla sola base degli atti non era possibile stabilire se la società si era
limitata unicamente all’amministrazione degli immobili o se, comunque,
esercitava un’attività commerciale.
Secondo
i giudici cantonali la Cassa avrebbe dovuto concedere ai ricorrenti la
possibilità di sovvertire la presunzione dello scopo commerciale della società,
apportando la prova che lo scopo figurante a registro di commercio,
manifestamente e da molto tempo, non corrispondeva più alla realtà.
Essi
hanno aggiunto che se i ricorrenti fossero riusciti ad apportare tale prova, in
applicazione della giurisprudenza relativa alla delimitazione tra redditi da attività
lucrativa, soggetti a contribuzione, e redditi derivanti dalla semplice amministrazione
della sostanza, non soggetti a contribuzione, sarebbe ancora stato necessario esaminare
se l’amministrazione degli immobili, nel caso di specie, aveva o meno un
carattere economico.
Ciò
è il caso quando l’attività eccede quella di semplice amministratore di
immobili (DTF 111 V 83, DTF 110 V 86).
Nel
caso giudicato, non era possibile trarre alcuna conclusione in tal senso.
Rammentata
la giurisprudenza in ambito di locazione di immobili (sentenza 2A.52/2003,
consid. 2.5 del 23 gennaio 2004; ZAK 1987 pag. 520, consid. 3c; sentenza H 301/01 del 29 marzo 2005), l’incarto è pertanto stato rinviato
all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
Il
12.
luglio 2010 la __________, dopo aver effettuato gli accertamenti richiesti,
ha stralciato il defunto socio, ed i suoi eredi, dall’affiliazione come indipendente,
a titolo retroattivo dal 1° gennaio 2001 (doc. A6).
2.7
Alla luce di quanto sopra esposto,
e meglio della sentenza del 28 ottobre 2009 del Tribunale cantonale delle
assicurazioni sociali del Canton __________ e della successiva decisione della Cassa
di compensazione __________ di annullare l’obbligo contributivo quale
indipendente per uno dei soci della società in nome collettivo __________ per
la sua quota parte dei redditi conseguiti dalla società, le decisioni su
opposizione impugnate non possono essere confermate senza prima procedere ad
ulteriori accertamenti, come ritenuti del resto necessari anche dalla medesima
Cassa di compensazione (cfr. doc. III e V) e che, come rammenta la
giurisprudenza federale (cfr. sentenza 9C_765/2009 del 28 maggio 2010, consid.
8.3), incombono in primo luogo all’amministrazione in forza dell’obbligo
derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale l’assicuratore esamina le
domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno (cfr. anche sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio
2020.
consid. 5.4.).
Come
rileva correttamente l’amministrazione, infatti, la sola circostanza che per un
altro socio un’altra Cassa di compensazione ha in sostanza esentato
l’assicurato dall’affiliazione come indipendente per la sua parte dei redditi
conseguiti dalla società in nome collettivo, non è ancora sufficiente per giungere
alla stessa conclusione anche nel caso di specie.
La
Cassa di compensazione __________ ha infatti esaminato la fattispecie relativa
ad un periodo precedente a quello in esame e si è fondata su accertamenti che
non sono stati prodotti dalla ricorrente. La __________ nella sua decisione di
annullamento dell’affiliazione come indipendente del 12 luglio 2010 (doc. A6)
fa segnatamente riferimento ad alcune precisazioni (“Ausführungen”) del
rappresentante degli allora ricorrenti datate 4 marzo 2010 e che non sono
presenti agli atti (cfr. doc. A6).
Occorrerà pertanto, in
primo luogo, richiamare dalla Cassa di compensazione __________ la
documentazione alla base del citato provvedimento ed accertare se l’esenzione
dall’affiliazione come indipendente per i redditi conseguiti dalla società in
nome collettivo è tuttora in vigore oppure se nel frattempo gli eredi del
defunto socio della società in nome collettivo sono stati affiliati anche loro
come indipendenti e, in caso di risposta affermativa, per quale motivo.
In secondo luogo, rilevato
che l’amministrazione evidenzia (doc. V, punto 7), senza tuttavia produrre
alcuna documentazione in merito, che il fisco ticinese avrebbe confermato che
il reddito conseguito nel Canton __________ nel 2014 e nel 2015 proveniva da
immobili appartenenti alla sostanza commerciale, andrà accertato, presso le competenti
autorità fiscali, la natura di tale reddito, la sua qualifica e le eventuali
differenze rispetto agli anni precedenti e segnatamente agli anni 2002-2010.
Non va infatti dimenticato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento
giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità
fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di
distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate
dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008
del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica
fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza
9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Il mancato
rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti
di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei
contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Dopo aver
effettuato gli accertamenti necessari presso la Cassa di compensazione __________
ed il fisco, l’amministrazione dovrà assegnare un termine alla ricorrente, cui
va rammentato il suo obbligo di collaborare, per prendere posizione in merito e
permetterle di comprovare che lo scopo della società manifestamente e da
numerosi anni non corrisponde più alla realtà attuale (cfr. DTF 121 V 80).
Infine, in applicazione della giurisprudenza relativa alla
delimitazione tra redditi da attività lucrativa, soggetti a contribuzione, e
redditi derivanti dalla semplice amministrazione della sostanza, non soggetti a
contribuzione (cfr. anche DTF 134 V 250), la Cassa
dovrà ancora esaminare se l’amministrazione degli immobili, nel caso di specie,
negli anni oggetto del contendere, ha o meno un carattere economico, e meglio
se l’attività esercitata eccede quella di semplice amministratore di immobili.
Dopodiché
la Cassa di compensazione convenuta emanerà due nuove decisioni formali per gli
anni 2014 e 2015. Se confermerà l’affiliazione come indipendente dovrà
stabilire, oltre al reddito da attività indipendente, anche l’eventuale
ammontare dell’interesse del capitale investito da dedurre dal reddito
aziendale (cfr. art. 23 OAVS).
2.8
Va
ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre
2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola
pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la
procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la
singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto
soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni
del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda
invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla
l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda.
Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1°
luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti dinanzi
al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica
del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto il ricorso è pendente dal mese di novembre 2020, ossia prima
dell’entrata in vigore della citata modifica.
Ne
segue che non vanno prelevate né tasse né spese.
2.9
Alla
ricorrente, rappresentata da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili
(cfr. art. 61 LPGA), che tengono pure conto della circostanza che solo con il
ricorso l’interessata ha prodotto la sentenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Canton __________ del 28 ottobre 2009 e la decisione del 12 luglio
2010.
della __________ di __________ che hanno portato all’annullamento delle
decisioni su opposizione impugnate per la necessità di ulteriori accertamenti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ Le
decisioni su opposizione impugnate sono annullate e l’incarto rinviato alla
Cassa CO 1 per ulteriori accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1
verserà a RI 1 fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti