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Decisione

30.2020.9

Affiliazione di un socio di una società in nome collettivo quale indipendente per la sua parte di reddito conseguito dalla società. Rinvio degli atti alla Cassa per stabilire se si tratta di un reddito da sostanza non soggetto a contribuzione o se si tratta di un reddito da attività indipendente

22 febbraio 2021Italiano24 min

2020 CO 1 ha fissato in fr 477'494 il reddito da attività indipendente del 2015,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2020.9

cs

Lugano

22 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 15 ottobre 2020 emanate da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 è affiliata presso la

Cassa CO 1 (di seguito: CO 1) quale indipendente dal 1° gennaio 1989 (doc. 1).

Oltre a svolgere un’attività indipendente nel Canton Ticino, RI 1 è socia della

società in nome collettivo “__________” con sede a __________ presso __________.

Per gli anni di contribuzione dal 2010 fino al 2013, in seguito alle perdite

subite negli anni precedenti nell’attività svolta nel Canton Ticino, l’interessata

ha pagato il contributo minimo (doc. 4-7; doc. V).

1.2. Con decisione del 3 giugno

2020 la Cassa di compensazione ha fissato in fr. 128'526, oltre fr. 13'806.25

di contributi, il reddito da attività indipendente su cui l’assicurata deve pagare

Fatti

i contributi sociali nel 2014 (doc. 9). CO 1 si è fondata sulla comunicazione

del 17 giugno 2020 dell’autorità fiscale ticinese, che ha indicato una perdita

di fr. 130'000 per l’attività svolta in Ticino, un utile di fr. 618'526 dal

Canton __________ ed una perdita derivante dall’anno precedente di fr. 360'000

(doc. 8).

1.3. Con decisione del 29 luglio

2020 CO 1 ha fissato in fr 477'494 il reddito da attività indipendente del 2015,

cui ha aggiunto fr. 51'292.25 di contributi AVS (doc. 11). L’autorità fiscale

ticinese ha infatti segnalato alla Cassa una perdita aziendale in Ticino di fr.

513'272, una ripresa dell’affitto della villa di fr. 156'322, una ripresa per

spese private di fr. 15'509, una ripresa di interessi passivi, non determinante

in ambito AVS, di fr. 441'441 ed un utile netto da __________ di fr. 818'935

(doc. 10).

1.4. In seguito alle censure

sollevate da RI 1, che sostiene che la società in nome collettivo con sede nel

Canton __________ consegue unicamente redditi prodotti da immobili (doc. 12 e

13), CO 1, dopo aver ottenuto la conferma dal fisco ticinese che gli immobili

appartengono alla sostanza commerciale (doc. V, punto 7), con due distinte

decisioni su opposizione del 15 ottobre 2020 (doc. 14 e 15), ha confermato i

redditi soggetti a contribuzione.

1.5. RI 1, rappresentata da RA 1,

è insorta al TCA contro le predette decisioni su opposizione, chiedendo la

correzione dell’importo soggetto a contribuzione e degli interessi dovuti (doc.

I). In via subordinata chiede che i calcoli per determinare la base impositiva

tengano conto dell’interesse passivo calcolato sul capitale proprio investito,

elemento che secondo l’interessata è stato riconosciuto in passato dalla Cassa

e che ora è invece stato dimenticato.

La ricorrente produce una

sentenza del 28 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni sociali del

Canton __________ che si è espresso in merito alla natura commerciale della __________

relativamente al ricorso inoltrato da altri membri della società, ossia la

Comunione ereditaria __________. Secondo l’insorgente il Tribunale __________

non ha ravvisato una natura commerciale della società in nome collettivo e conseguentemente

la Cassa di compensazione del Canton __________ “__________” ha esonerato i

ricorrenti dal pagamento dei contributi sociali sui redditi della SNC con

decisione del 12 luglio 2010, retroattivamente dal 1° gennaio 2001. Per

l’assicurata, i motivi riconosciuti a suo tempo e già indicati in passato,

restano validi: la società in nome collettivo gestisce un patrimonio

immobiliare rimasto invariato nel tempo (tale investimento era stato fatto

diversi decenni orsono dai __________ che avevano reinvestito parte dei loro

redditi derivanti da tutt’altra attività, ossia dal commercio di automobili) e __________

si è sempre occupata della gestione degli immobili per conto della SNC, la

quale ha sempre avuto un ruolo passivo. Infine, con riferimento all’art. 9 cpv.

3 LAVS, la ricorrente afferma che la classificazione del reddito effettuata dal

fisco ticinese ha valenza puramente quantitativa e non ha valore vincolante per

la qualifica di tali elementi.

1.6. Con scritto del 26 novembre

2020 la Cassa ha chiesto la sospensione della procedura.

CO 1 rileva che la

ricorrente fino ad ora aveva indicato, senza provarlo e contrariamente a quanto

comunicato dal fisco ticinese, che la società in nome collettivo conseguiva

unicamente redditi prodotti da beni immobiliari. Tuttavia non era stata

prodotta alcuna prova circa l’assenza di uno scopo lucrativo della società.

La sentenza __________,

prodotta per la prima volta in sede di ricorso e che concerne la medesima

società, fissa i criteri per valutare se i soci della SNC percepiscono un reddito

da attività lucrativa soggetto a prelievo dei contributi AVS e rinvia gli atti

alla Cassa di compensazione del Canton __________ “__________” per effettuare i

necessari accertamenti.

Affinché sia possibile

eseguire i medesimi accertamenti ed eventualmente riconsiderare le decisioni su

opposizione impugnate, l’amministrazione, per economia procedurale, ha chiesto

di approvare la domanda di sospensione (doc. III).

1.7. In data 30 novembre 2020 il

Giudice delegato del TCA ha respinto la richiesta di sospensione ed ha

prorogato di 20 giorni il termine per la risposta di causa (doc. IV).

1.8. Con risposta del 4 gennaio

2021 CO 1, dopo aver riassunto la fattispecie, rammentato il contenuto delle

marginali 1024-1026 delle direttive (DIN) ed il contenuto della DTF 121 V 180, si

è rimessa alla decisione del Tribunale (doc V). Circa la sentenza __________,

la Cassa rileva che essa si riferisce ad un periodo precedente (1990-2005) e

che è possibile che in seguito lo scopo della società sia cambiato. La Cassa

evidenzia che il tempo concesso non è stato sufficiente per raccogliere le

informazioni necessarie per verificare i fatti sulla base dei nuovi mezzi di

prova fatti valere per la prima volta con il ricorso e che pertanto si rimette

alla decisione del Tribunale.

in diritto

Considerandi

2.1

Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono

tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito

deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il

reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.2

I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei

contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio

commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito

nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l’esercizio commerciale

non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli

anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è

convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.3

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per

analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni

necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i

giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.4

Per giurisprudenza costante

del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta

conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13

ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il

giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale

unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre

2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13

ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,

consid. 3.2.2).

Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il

giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse

giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,

che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione

delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni

sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio

2020.

consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre

2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente

pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370).

Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel

procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi

sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF

134.

V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti).

Il

carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di

compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque

la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene

alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere

prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza

9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di

compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la

qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri

dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente

pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Le

comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una

tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Questi principi sono stati

confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il

Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

" (…)

Nel

caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il

ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel

febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della

commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività

indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito

fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il

proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non

essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi

in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013

rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto

egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in

ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della

dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo

LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della

dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in

contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente,

considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di

reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti

accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente

indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata

come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro

la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo.

Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato.

Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una

gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata

in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con

riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli

indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come

indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e

dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo

dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini

appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non

attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in

rassegna, dove è questione della determinazione del provento dell'unico incasso

della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e

tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva

infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa

avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la

tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per

un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”

2.5

Per l’art. 20 cpv. 3 OAVS, i

membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre

società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità

giuridica, devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della

collettività.

Il

marginale 1024 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e

delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (di seguito:

DIN), prevede che per le società in nome collettivo, si presume che esse siano

costituite per gestire, in forma commerciale, un’azienda avente scopo lucrativo.

Spetta ai soci provare il contrario.

Secondo il marginale 1025

DIN i membri di una società in nome collettivo sono considerati come

esercitanti un’attività indipendente qualunque sia l’ampiezza della collaborazione

personale nella società.

Ai sensi del marginale

1026.

DIN i membri di una società in nome collettivo sono tenuti a versare i

contributi sugli utili conseguiti dalla società anche se questi, gravati da un

usufrutto, spettano a un usufruttuario che non è membro. Rimane riservato il

caso in cui l’usufruttuario ha la facoltà di adottare disposizioni relative

all’andamento degli affari della società.

In DTF 121 V 80 il

Tribunale federale, circa la portata

dell'iscrizione di società di persone al registro di commercio per quanto

concerne l'obbligo contributivo dei loro soci ha stabilito che laddove l'iscrizione lasci chiaramente

desumere uno scopo lucrativo, per capovolgere la presunzione che si tratti di

società a scopo lucrativo e che le partecipazioni percepite dai membri

rappresentino reddito da attività lucrativa, dev'essere fornita la prova che

l'iscrizione manifestamente e da parecchio tempo non corrisponda più alle

condizioni reali (cambiamento di giurisprudenza).

Con

sentenza pubblicata in DTF 134 V 250 l’alta Corte ha affermato, circa l’obbligo contributivo sui redditi locativi

di immobili facenti

parte della sostanza commerciale, che i redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte

della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo

contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente (consid. 4.3). Anche

se non continuano l'attività commerciale del de cuius, gli eredi sono comunque

presunti esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto anche da quello

fiscale, un'attività indipendente se mantengono nella sostanza commerciale gli

immobili devoluti (consid. 5.2).

2.6

In

concreto, con sentenza del 28 ottobre 2009, il Tribunale delle assicurazioni sociali

del Cantone di __________ si è pronunciato su un ricorso del 18 maggio 2007 degli

eredi di un socio della società in nome collettivo “__________” ed ha dovuto

decidere in merito al suo assoggettamento quale indipendente per l’anno 2002

per la sua parte dei redditi conseguiti dalla società. Gli eredi sostenevano

che la società conseguiva unicamente redditi da immobili e pertanto

l’affiliazione come indipendente sarebbe stata da annullare. I giudici

cantonali hanno accolto il ricorso e rinviato gli atti alla Cassa di

compensazione per ulteriori accertamenti.

Dopo

aver citato le norme applicabili e la giurisprudenza rilevante, il Tribunale

cantonale ha esaminato il caso concreto.

Preso

atto dello scopo della società iscritta a registro di commercio nel __________

e che nel frattempo non è cambiato (cfr. doc. 2: “__________”), i giudici hanno

rammentato che per giurisprudenza vale la presunzione, rafforzata

dall’iscrizione nel registro di commercio, secondo cui la società in nome

collettivo persegue uno scopo economico.

Per

rovesciare tale presunzione occorre comprovare che l’iscrizione, manifestamente

e da molto tempo, non corrisponde più alle reali condizioni fattuali.

I

ricorrenti sostenevano che la società in nome collettivo non perseguiva alcuno

scopo commerciale ma si limitava ad amministrare la sostanza investita in

numerosi immobili.

Ciò

era comprovato dal fatto che tra il 1990 ed il 2005 il numero degli immobili

non aveva subito alcuna variazione e che la società in nome collettivo non aveva

conseguito alcun reddito dall’amministrazione di alberghi o ristoranti né aveva

partecipazioni in altre imprese, come invece prevede lo scopo figurante a

registro di commercio.

Per

i giudici cantonali l’affermazione secondo cui la società in nome collettivo amministrava

la sostanza investita negli immobili era corretta in quanto dal 1990, e dunque da

molto tempo, la società non aveva esercitato il commercio di immobili.

Tuttavia,

sulla sola base degli atti non era possibile stabilire se la società si era

limitata unicamente all’amministrazione degli immobili o se, comunque,

esercitava un’attività commerciale.

Secondo

i giudici cantonali la Cassa avrebbe dovuto concedere ai ricorrenti la

possibilità di sovvertire la presunzione dello scopo commerciale della società,

apportando la prova che lo scopo figurante a registro di commercio,

manifestamente e da molto tempo, non corrispondeva più alla realtà.

Essi

hanno aggiunto che se i ricorrenti fossero riusciti ad apportare tale prova, in

applicazione della giurisprudenza relativa alla delimitazione tra redditi da attività

lucrativa, soggetti a contribuzione, e redditi derivanti dalla semplice amministrazione

della sostanza, non soggetti a contribuzione, sarebbe ancora stato necessario esaminare

se l’amministrazione degli immobili, nel caso di specie, aveva o meno un

carattere economico.

Ciò

è il caso quando l’attività eccede quella di semplice amministratore di

immobili (DTF 111 V 83, DTF 110 V 86).

Nel

caso giudicato, non era possibile trarre alcuna conclusione in tal senso.

Rammentata

la giurisprudenza in ambito di locazione di immobili (sentenza 2A.52/2003,

consid. 2.5 del 23 gennaio 2004; ZAK 1987 pag. 520, consid. 3c; sentenza H 301/01 del 29 marzo 2005), l’incarto è pertanto stato rinviato

all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

Il

12.

luglio 2010 la __________, dopo aver effettuato gli accertamenti richiesti,

ha stralciato il defunto socio, ed i suoi eredi, dall’affiliazione come indipendente,

a titolo retroattivo dal 1° gennaio 2001 (doc. A6).

2.7

Alla luce di quanto sopra esposto,

e meglio della sentenza del 28 ottobre 2009 del Tribunale cantonale delle

assicurazioni sociali del Canton __________ e della successiva decisione della Cassa

di compensazione __________ di annullare l’obbligo contributivo quale

indipendente per uno dei soci della società in nome collettivo __________ per

la sua quota parte dei redditi conseguiti dalla società, le decisioni su

opposizione impugnate non possono essere confermate senza prima procedere ad

ulteriori accertamenti, come ritenuti del resto necessari anche dalla medesima

Cassa di compensazione (cfr. doc. III e V) e che, come rammenta la

giurisprudenza federale (cfr. sentenza 9C_765/2009 del 28 maggio 2010, consid.

8.3), incombono in primo luogo all’amministrazione in forza dell’obbligo

derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale l’assicuratore esamina le

domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le

informazioni di cui ha bisogno (cfr. anche sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio

2020.

consid. 5.4.).

Come

rileva correttamente l’amministrazione, infatti, la sola circostanza che per un

altro socio un’altra Cassa di compensazione ha in sostanza esentato

l’assicurato dall’affiliazione come indipendente per la sua parte dei redditi

conseguiti dalla società in nome collettivo, non è ancora sufficiente per giungere

alla stessa conclusione anche nel caso di specie.

La

Cassa di compensazione __________ ha infatti esaminato la fattispecie relativa

ad un periodo precedente a quello in esame e si è fondata su accertamenti che

non sono stati prodotti dalla ricorrente. La __________ nella sua decisione di

annullamento dell’affiliazione come indipendente del 12 luglio 2010 (doc. A6)

fa segnatamente riferimento ad alcune precisazioni (“Ausführungen”) del

rappresentante degli allora ricorrenti datate 4 marzo 2010 e che non sono

presenti agli atti (cfr. doc. A6).

Occorrerà pertanto, in

primo luogo, richiamare dalla Cassa di compensazione __________ la

documentazione alla base del citato provvedimento ed accertare se l’esenzione

dall’affiliazione come indipendente per i redditi conseguiti dalla società in

nome collettivo è tuttora in vigore oppure se nel frattempo gli eredi del

defunto socio della società in nome collettivo sono stati affiliati anche loro

come indipendenti e, in caso di risposta affermativa, per quale motivo.

In secondo luogo, rilevato

che l’amministrazione evidenzia (doc. V, punto 7), senza tuttavia produrre

alcuna documentazione in merito, che il fisco ticinese avrebbe confermato che

il reddito conseguito nel Canton __________ nel 2014 e nel 2015 proveniva da

immobili appartenenti alla sostanza commerciale, andrà accertato, presso le competenti

autorità fiscali, la natura di tale reddito, la sua qualifica e le eventuali

differenze rispetto agli anni precedenti e segnatamente agli anni 2002-2010.

Non va infatti dimenticato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento

giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità

fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di

distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate

dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008

del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica

fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza

9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato

rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti

di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei

contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Dopo aver

effettuato gli accertamenti necessari presso la Cassa di compensazione __________

ed il fisco, l’amministrazione dovrà assegnare un termine alla ricorrente, cui

va rammentato il suo obbligo di collaborare, per prendere posizione in merito e

permetterle di comprovare che lo scopo della società manifestamente e da

numerosi anni non corrisponde più alla realtà attuale (cfr. DTF 121 V 80).

Infine, in applicazione della giurisprudenza relativa alla

delimitazione tra redditi da attività lucrativa, soggetti a contribuzione, e

redditi derivanti dalla semplice amministrazione della sostanza, non soggetti a

contribuzione (cfr. anche DTF 134 V 250), la Cassa

dovrà ancora esaminare se l’amministrazione degli immobili, nel caso di specie,

negli anni oggetto del contendere, ha o meno un carattere economico, e meglio

se l’attività esercitata eccede quella di semplice amministratore di immobili.

Dopodiché

la Cassa di compensazione convenuta emanerà due nuove decisioni formali per gli

anni 2014 e 2015. Se confermerà l’affiliazione come indipendente dovrà

stabilire, oltre al reddito da attività indipendente, anche l’eventuale

ammontare dell’interesse del capitale investito da dedurre dal reddito

aziendale (cfr. art. 23 OAVS).

2.8

Va

ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre

2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola

pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto

soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni

del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda

invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla

l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda.

Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1°

luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti dinanzi

al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica

del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è pendente dal mese di novembre 2020, ossia prima

dell’entrata in vigore della citata modifica.

Ne

segue che non vanno prelevate né tasse né spese.

2.9

Alla

ricorrente, rappresentata da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili

(cfr. art. 61 LPGA), che tengono pure conto della circostanza che solo con il

ricorso l’interessata ha prodotto la sentenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni del Canton __________ del 28 ottobre 2009 e la decisione del 12 luglio

2010.

della __________ di __________ che hanno portato all’annullamento delle

decisioni su opposizione impugnate per la necessità di ulteriori accertamenti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ Le

decisioni su opposizione impugnate sono annullate e l’incarto rinviato alla

Cassa CO 1 per ulteriori accertamenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1

verserà a RI 1 fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti