30.2021.1
Ricorso irricevibile in assenza di motivazione malgrado l'assegnazione di un termine per ovviare alle lacune dell'impugnativa
1 febbraio 2021Italiano12 min
norma, deve infatti confrontarsi con le censure sollevate dalle parti (“Rügeprinzip”),
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2021.1
cs
Lugano
1 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 dicembre 2020 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto ed in diritto che
in
data 14 gennaio 2021 l’ RI 1 ha inoltrato un ricorso al TCA contro la decisione
su opposizione del 2 dicembre 2020 tramite la quale la Cassa CO 1 ha confermato
l’esito della tassazione d’ufficio del 4 settembre 2020 per il periodo dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 con cui sono stati ripresi salari non
notificati (doc. I),
nell’impugnativa
la ricorrente si è limitata ad affermare che “le schede stipendi non sono
attendibili in quanto ho sofferto di un grave problema cognitivo e per questo
motivo era stato tutto controllato tutto con i fogli paga. Soltanto che non è
più stato preso in considerazione la correzione che è stata fatta. In allegato
vi invio lo scritto dell’AVS e il nostro” (doc. I),
il
18 gennaio 2021 il Giudice delegato del TCA ha assegnato alla ricorrente un
termine di 15 giorni per completare il proprio ricorso, con l’indicazione che,
in caso contrario, lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile (doc. II),
il
27 gennaio 2021 l’__________ RI 1 ha trasmesso al TCA uno scritto del seguente
tenore:
"
(…) in allegato vi inviamo la documentazione con la quale dimostriamo,
punto per punto, di avere dichiarato tutti gli salari nei vari anni che è stato
fatto il controllo __________. Anzi in certi casi è stato anche dichiarato di
più.
In merito alla Signora __________
potete, come da allegato no. 8, vedere che nel periodo fra il 25 e 26.10.18 vi
è stato fatto solo un versamento. È stato fatto un errore di registrazione in
contabilità, che nemmeno l’ufficio di revisione si è accorto.
Per quanto riguarda i
Fr. 200.-- della Signora __________, sono veramente un versamento fatto dalla __________
a noi, in quanto la Signora non ha potuto per 4 mesi usufruire del suo
posteggio. Purtroppo non abbiamo un documento in merito, visto che è stato
dedotto dall’affitto” (doc. III),
questo
Tribunale non ha notificato gli scritti della ricorrente alla Cassa di
compensazione per la risposta,
la presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e
6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti),
ai
sensi dell’art. 61 LPGA, fatto salvo l’articolo 1 capoverso 3 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, la procedura
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto
cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
a.
deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
b.
il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei
fatti e dei motivi invocati. Se l’atto non è conforme a queste regole, il
tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all’autore per
colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel
merito del ricorso;
c.
il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce
Fatti
i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le
necessarie prove e le valuta liberamente;
d.
il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può
cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore del ricorrente
o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la
possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;
e.
se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate
all’udienza;
f.
deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;
fbis.
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede,
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato;
g.
il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili
secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è
determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza
della lite e la complessità del procedimento;
h.
le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall’indicazione dei rimedi
giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono
comunicate per scritto;
i.
le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi
fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine
o da un delitto,
nel
caso di specie, manifestamente, gli atti del 14 gennaio 2021 (doc. I) e del 27
gennaio 2021 (doc. III), non soddisfano le condizioni di motivazione poste
dall’art. 61 lett. b LPGA,
la
dottrina (Kieser: ATSG Kommentar, 3a edizione, Ginevra, Zurigo, Basilea 2015,
n. 77 e seguenti ad art. 61), rammenta come la “succinta relazione dei fatti
e dei motivi invocati” deve permettere al Giudice delle assicurazioni
sociali di fare chiarezza circa l’oggetto litigioso. Una dettagliata
rappresentazione dei fatti è necessaria quando la parte ricorrente fa valere
delle lacune nell’accertamento della fattispecie. Il Tribunale cantonale, di
norma, deve infatti confrontarsi con le censure sollevate dalle parti (“Rügeprinzip”),
ossia le lamentele concrete sollevate contro il contenuto della decisione su
opposizione impugnata,
le
conclusioni devono inoltre indicare le modifiche che il ricorrente intende apportare
alla decisione su opposizione impugnata (Kieser, op. cit., n. 77 e seguenti ad
art. 61). Determinante è che sia riconoscibile la volontà del ricorrente di
modificare la decisione. Le conclusioni non devono essere formulate
esplicitamente, ma devono perlomeno emergere dal contenuto del ricorso (Kieser,
op. cit., n. 77 e seguenti ad art. 61),
dalla
motivazione del ricorso deve essere comprensibile il motivo per il quale,
secondo la parte ricorrente, i fatti non sono stati accertati correttamente od
il diritto è stato violato (Kieser, op. cit., n. 77 e seguenti ad art. 61). Non
è necessario utilizzare le parole corrette o sollevare una determinata norma
(Kieser, op. cit., n. 77 e seguenti ad art. 61). La dottrina rammenta a questo
proposito che una motivazione non è per esempio stata ritenuta sufficiente
laddove in una decisione di non entrata in materia è stato contestato il merito
della fattispecie (Kieser, op. cit., n. 77 e seguenti ad art. 61, con
riferimento alla DTF 123 V 335),
nel
caso concreto, malgrado l’assegnazione di un termine per completare il ricorso
e meglio per indicare una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione
e le conclusioni (doc. III), l’insorgente si è limitata a trasmettere numerosa documentazione,
segnatamente i fogli paga, ed ha rinviato ad essi, senza tuttavia indicare nel
dettaglio, tranne per due dipendenti, in cosa consistono le contestazioni,
senza confrontarsi con la motivata, precisa e convincente decisione su
opposizione impugnata e senza specificare quale risultato intende ottenere,
Considerandi
lo
scritto del 27 gennaio 2021 dell’insorgente si esaurisce in sostanza in un
rinvio generico agli atti prodotti, senza alcuna specifica particolare e senza definire
dettagliatamente in quale misura la decisione su opposizione della Cassa di
compensazione sarebbe sbagliata e quali norme non sarebbero state applicate
correttamente,
di
conseguenza il ricorso, non motivato e privo di conclusioni, si rileva
irricevibile,
esso,
per le censure sollevate dalla ricorrente in relazione alle due dipendenti, __________
e __________, per i motivi che seguono, andrebbe comunque respinto,
da
quanto comprensibile dalla decisione su opposizione allegata (doc. A1), emerge
che la ripresa complessiva contestata in sede di opposizione ammontava a fr.
15'350, in gran parte dovuta a differenze tra salari netti dichiarati e
percepiti dai dipendenti e trasformati al lordo dalla Cassa,
le
uniche due censure in parte comprensibili contenute nello scritto del 27
gennaio 2021 (doc. III), concernono un doppio versamento di fr. 894.80 ripreso
dalla Cassa per __________ nel 2018 e fr. 200 versati dal datore di lavoro a __________
il medesimo anno,
per
quanto concerne i fr. 894.80 registrati in doppio a __________ il 25 e 26
ottobre 2018, la Cassa ha evidenziato come tale importo non è masi stato
riversato dalla dipendente al datore di lavoro e dunque la ripresa è stata confermata
(doc. A1),
la
ricorrente ha certo trasmesso un estratto bancario da cui sembra emergere che
nel periodo dal 1° al 30 ottobre 2018 il salario è stato versato una volta sola
(doc. B/8, dove figura comunque che “L’estratto conto filtrato non
corrisponde all’estratto cartaceo della __________”), tuttavia ha nel
contempo in sostanza rilevato che in contabilità vi è stata una doppia
registrazione, confermata dall’ufficio di revisione (“È stato fatto un
errore di registrazione in contabilità, che nemmeno l’ufficio di revisione si è
accorto”),
pertanto la ripresa
andrebbe confermata,
relativamente
ai fr. 200 versati a __________ nel 2018, la stessa insorgente evidenzia di non
avere alcun documento in merito per comprovare la sua tesi secondo cui non si
tratterebbe di un salario (“per quanto riguarda i Fr. 200.-- della Signora __________,
sono veramente un versamento fatto dalla __________ a noi, in quanto la Signora
non ha potuto per 4 mesi usufruire del suo posteggio. Purtroppo non abbiamo un
documento in merito, visto che è stato dedotto dall’affitto”; cfr.
opposizione, doc. A2: “quella differenza non è un salario. Visto che
l’amministrazione doveva versare alla Signorina __________ dei soldi per i
posteggi pagati e gli ha versati a noi, sono poi stati girati a lei da parte
nostra”),
di
conseguenza anche questa ripresa troverebbe comunque conferma,
infine,
va ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di
giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato,
in data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato,
la procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la
fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018,
pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”),
secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai
ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in
vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore,
in concreto il ricorso è stato notificato il 14 gennaio 2021,
ossia dopo l’entrata in vigore della citata modifica, e di conseguenza devono
essere prelevate le spese,
alla luce della particolarità del caso esse sono fissate in fr.
200.-- (cfr. art. 29 cpv. 4 della legge di procedura per le cause innanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Le
spese di fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti