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Decisione

30.2021.1

Ricorso irricevibile in assenza di motivazione malgrado l'assegnazione di un termine per ovviare alle lacune dell'impugnativa

1 febbraio 2021Italiano12 min

norma, deve infatti confrontarsi con le censure sollevate dalle parti (“Rügeprinzip”),

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2021.1

cs

Lugano

1 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 2 dicembre 2020 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto ed in diritto che

in

data 14 gennaio 2021 l’ RI 1 ha inoltrato un ricorso al TCA contro la decisione

su opposizione del 2 dicembre 2020 tramite la quale la Cassa CO 1 ha confermato

l’esito della tassazione d’ufficio del 4 settembre 2020 per il periodo dal 1°

gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 con cui sono stati ripresi salari non

notificati (doc. I),

nell’impugnativa

la ricorrente si è limitata ad affermare che “le schede stipendi non sono

attendibili in quanto ho sofferto di un grave problema cognitivo e per questo

motivo era stato tutto controllato tutto con i fogli paga. Soltanto che non è

più stato preso in considerazione la correzione che è stata fatta. In allegato

vi invio lo scritto dell’AVS e il nostro” (doc. I),

il

18 gennaio 2021 il Giudice delegato del TCA ha assegnato alla ricorrente un

termine di 15 giorni per completare il proprio ricorso, con l’indicazione che,

in caso contrario, lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile (doc. II),

il

27 gennaio 2021 l’__________ RI 1 ha trasmesso al TCA uno scritto del seguente

tenore:

"

(…) in allegato vi inviamo la documentazione con la quale dimostriamo,

punto per punto, di avere dichiarato tutti gli salari nei vari anni che è stato

fatto il controllo __________. Anzi in certi casi è stato anche dichiarato di

più.

In merito alla Signora __________

potete, come da allegato no. 8, vedere che nel periodo fra il 25 e 26.10.18 vi

è stato fatto solo un versamento. È stato fatto un errore di registrazione in

contabilità, che nemmeno l’ufficio di revisione si è accorto.

Per quanto riguarda i

Fr. 200.-- della Signora __________, sono veramente un versamento fatto dalla __________

a noi, in quanto la Signora non ha potuto per 4 mesi usufruire del suo

posteggio. Purtroppo non abbiamo un documento in merito, visto che è stato

dedotto dall’affitto” (doc. III),

questo

Tribunale non ha notificato gli scritti della ricorrente alla Cassa di

compensazione per la risposta,

la presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e

6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti),

ai

sensi dell’art. 61 LPGA, fatto salvo l’articolo 1 capoverso 3 della legge

federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, la procedura

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto

cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:

a.

deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;

b.

il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei

fatti e dei motivi invocati. Se l’atto non è conforme a queste regole, il

tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all’autore per

colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel

merito del ricorso;

c.

il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce

Fatti

i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le

necessarie prove e le valuta liberamente;

d.

il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può

cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore del ricorrente

o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la

possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;

e.

se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate

all’udienza;

f.

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;

fbis.

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede,

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato;

g.

il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili

secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è

determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza

della lite e la complessità del procedimento;

h.

le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall’indicazione dei rimedi

giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono

comunicate per scritto;

i.

le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi

fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine

o da un delitto,

nel

caso di specie, manifestamente, gli atti del 14 gennaio 2021 (doc. I) e del 27

gennaio 2021 (doc. III), non soddisfano le condizioni di motivazione poste

dall’art. 61 lett. b LPGA,

la

dottrina (Kieser: ATSG Kommentar, 3a edizione, Ginevra, Zurigo, Basilea 2015,

n. 77 e seguenti ad art. 61), rammenta come la “succinta relazione dei fatti

e dei motivi invocati” deve permettere al Giudice delle assicurazioni

sociali di fare chiarezza circa l’oggetto litigioso. Una dettagliata

rappresentazione dei fatti è necessaria quando la parte ricorrente fa valere

delle lacune nell’accertamento della fattispecie. Il Tribunale cantonale, di

norma, deve infatti confrontarsi con le censure sollevate dalle parti (“Rügeprinzip”),

ossia le lamentele concrete sollevate contro il contenuto della decisione su

opposizione impugnata,

le

conclusioni devono inoltre indicare le modifiche che il ricorrente intende apportare

alla decisione su opposizione impugnata (Kieser, op. cit., n. 77 e seguenti ad

art. 61). Determinante è che sia riconoscibile la volontà del ricorrente di

modificare la decisione. Le conclusioni non devono essere formulate

esplicitamente, ma devono perlomeno emergere dal contenuto del ricorso (Kieser,

op. cit., n. 77 e seguenti ad art. 61),

dalla

motivazione del ricorso deve essere comprensibile il motivo per il quale,

secondo la parte ricorrente, i fatti non sono stati accertati correttamente od

il diritto è stato violato (Kieser, op. cit., n. 77 e seguenti ad art. 61). Non

è necessario utilizzare le parole corrette o sollevare una determinata norma

(Kieser, op. cit., n. 77 e seguenti ad art. 61). La dottrina rammenta a questo

proposito che una motivazione non è per esempio stata ritenuta sufficiente

laddove in una decisione di non entrata in materia è stato contestato il merito

della fattispecie (Kieser, op. cit., n. 77 e seguenti ad art. 61, con

riferimento alla DTF 123 V 335),

nel

caso concreto, malgrado l’assegnazione di un termine per completare il ricorso

e meglio per indicare una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione

e le conclusioni (doc. III), l’insorgente si è limitata a trasmettere numerosa documentazione,

segnatamente i fogli paga, ed ha rinviato ad essi, senza tuttavia indicare nel

dettaglio, tranne per due dipendenti, in cosa consistono le contestazioni,

senza confrontarsi con la motivata, precisa e convincente decisione su

opposizione impugnata e senza specificare quale risultato intende ottenere,

Considerandi

lo

scritto del 27 gennaio 2021 dell’insorgente si esaurisce in sostanza in un

rinvio generico agli atti prodotti, senza alcuna specifica particolare e senza definire

dettagliatamente in quale misura la decisione su opposizione della Cassa di

compensazione sarebbe sbagliata e quali norme non sarebbero state applicate

correttamente,

di

conseguenza il ricorso, non motivato e privo di conclusioni, si rileva

irricevibile,

esso,

per le censure sollevate dalla ricorrente in relazione alle due dipendenti, __________

e __________, per i motivi che seguono, andrebbe comunque respinto,

da

quanto comprensibile dalla decisione su opposizione allegata (doc. A1), emerge

che la ripresa complessiva contestata in sede di opposizione ammontava a fr.

15'350, in gran parte dovuta a differenze tra salari netti dichiarati e

percepiti dai dipendenti e trasformati al lordo dalla Cassa,

le

uniche due censure in parte comprensibili contenute nello scritto del 27

gennaio 2021 (doc. III), concernono un doppio versamento di fr. 894.80 ripreso

dalla Cassa per __________ nel 2018 e fr. 200 versati dal datore di lavoro a __________

il medesimo anno,

per

quanto concerne i fr. 894.80 registrati in doppio a __________ il 25 e 26

ottobre 2018, la Cassa ha evidenziato come tale importo non è masi stato

riversato dalla dipendente al datore di lavoro e dunque la ripresa è stata confermata

(doc. A1),

la

ricorrente ha certo trasmesso un estratto bancario da cui sembra emergere che

nel periodo dal 1° al 30 ottobre 2018 il salario è stato versato una volta sola

(doc. B/8, dove figura comunque che “L’estratto conto filtrato non

corrisponde all’estratto cartaceo della __________”), tuttavia ha nel

contempo in sostanza rilevato che in contabilità vi è stata una doppia

registrazione, confermata dall’ufficio di revisione (“È stato fatto un

errore di registrazione in contabilità, che nemmeno l’ufficio di revisione si è

accorto”),

pertanto la ripresa

andrebbe confermata,

relativamente

ai fr. 200 versati a __________ nel 2018, la stessa insorgente evidenzia di non

avere alcun documento in merito per comprovare la sua tesi secondo cui non si

tratterebbe di un salario (“per quanto riguarda i Fr. 200.-- della Signora __________,

sono veramente un versamento fatto dalla __________ a noi, in quanto la Signora

non ha potuto per 4 mesi usufruire del suo posteggio. Purtroppo non abbiamo un

documento in merito, visto che è stato dedotto dall’affitto”; cfr.

opposizione, doc. A2: “quella differenza non è un salario. Visto che

l’amministrazione doveva versare alla Signorina __________ dei soldi per i

posteggi pagati e gli ha versati a noi, sono poi stati girati a lei da parte

nostra”),

di

conseguenza anche questa ripresa troverebbe comunque conferma,

infine,

va ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di

giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato,

in data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato,

la procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la

fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018,

pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”),

secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai

ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in

vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore,

in concreto il ricorso è stato notificato il 14 gennaio 2021,

ossia dopo l’entrata in vigore della citata modifica, e di conseguenza devono

essere prelevate le spese,

alla luce della particolarità del caso esse sono fissate in fr.

200.-- (cfr. art. 29 cpv. 4 della legge di procedura per le cause innanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Le

spese di fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti