30.2021.10
Fissazione contributi attività indipendente sulla base di una tassazione d'ufficio. Ricorso respinto
14 settembre 2021Italiano7 min
reddito determinato d’ufficio alla luce di documentazione prodotta inattendibile.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2021.10
IR/sc
Lugano
14 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2021 formulato da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 maggio 2021 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
considerato in fatto
Fatti
A. Con decisione 18 maggio 2021
(doc. 1b) la CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, __________, per
l’anno 2019 quale indipendente fondandosi sul reddito stabilito in sede fiscale
di CHF 68'000.-. L’importo richiesto alla persona assicurata (comprensivo delle
spese amministrative, degli assegni familiari integrativi e CAF oltre che ai
contributi AVS AI) è stato di CHF 7'544,90 (doc. 1a).
B. L’assicurata
si era infatti opposta alla decisione il 24 febbraio 2020 e la Cassa, con
decisione su opposizione del 18 maggio 2021, ha ammesso parzialmente le
richieste dell’assicurata.
Dopo
avere ricordato che le indicazioni dell’autorità fiscale sono vincolanti per la
Cassa di compensazione, l’amministrazione ha indicato che i contributi andavano
rettificati “considerando il reddito aziendale confermato dall’Ufficio di
tassazione” (consid. 8 doc. 1). La decisione su opposizione 18 maggio 2021
indica (consid. 5 doc. 1) che l’UT __________ ha ritenuto un importo del
reddito determinato d’ufficio alla luce di documentazione prodotta inattendibile.
C. Con
ricorso 16 giugno 2021 RI 1 ha contestato il provvedimento della Cassa CO 1
segnalando sua inabilità al lavoro, con ricovero e due interventi, e
conseguente incapacità lavorativa. L’assicurata ha anche indicato difficoltà
economiche.
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha chiesto a RI 1 di produrre la
decisione contestata (doc. II) ciò che l’assicurata non ha fatto. Nonostante
ciò, dopo avere d’ufficio acquisito copia della decisione su opposizione dall’amministrazione,
il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha intimato il ricorso alla Cassa CO
1 per la risposta di causa e la produzione degli atti (doc. IV).
Il
12 luglio 2021 (doc. V) la Cassa ha prodotto quanto richiesto. Il tutto è stato
trasmesso all’assicurata per l’esercizio dei suoi diritti processuali (doc. VI)
in uno con uno scritto del giudice delegato con spiegazioni all’assicurata
(doc. VII).
RI
1 non si è espressa.
in diritto
Considerandi
in
ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00
del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4
febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre
2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti),
nel
merito
2.
Come
rammenta anche la presa di posizione della Cassa CO 1, i contributi AVS AI IPG
sono determinati per ciascun anno di contribuzione, ossia ogni anno civile, e
stabiliti in base al reddito secondo il risultato commerciale chiuso nell’anno
di contribuzione.
Le
autorità fiscali stabiliscono reddito determinante e capitale investito
nell’azienda. Ogni decisione fiscale passata in giudicato è presunta conforme
alla reale situazione economica (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020) e le
Casse di compensazione sono vincolate alle decisioni fiscali, ciò anche quando
si fondano su una tassazione d’ufficio.
L’assicurato
deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale, anche per
quanto riguarda gli aspetti contributivi AVS AI IPG (STF 9C_441/2015 del 19
febbraio 2016).
3.
In
concreto l’UT ha fissato, dopo una procedura d’ufficio, il reddito aziendale di
RI 1 in CHF 68'000.-. La decisione è divenuta definitiva. Come evidenzia la
Cassa nella risposta di causa:
" (…) L'assicurata,
nonostante sia nell'opposizione che nel ricorso afferma di essere stata inabile
al lavoro durante l'anno 2019, non ha contestato per tempo la notifica di
tassazione 2019 facendo trascorrere infruttuosamente i termini per un eventuale
reclamo.
D'altra
parte, l'UT di __________ nella risposta resa alla Cassa per l'accertamento del
reddito 2019 (doc. 2), risponde affermando che "informazione ricevute
dell'ispettorato del lavoro per controlli svolti nel 2019, ai quali la contribuente
dichiarava di lavorare sola presso il salone e di essere presente da martedì a
sabato dalle 9.00 alle 16.30 ininterrottamente. ". (…)” (doc. V)
4.
Alla
luce degli elementi esposti, la decisione della Cassa è corretta. Essa si è
fondata su accertamenti di natura fiscale svolti dall’UT e non contestati da RI
1.
Il ricorso deve,
conseguentemente, essere respinto.
5.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita
per le parti.
Dalla medesima data è entrato in vigore
l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza
8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis
LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61
LPGA).".
Nel
Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3), perciò ne discende che nel
presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
6.
Alla
ricorrente si ricorda che “l'art. 34b OAVS prevede che se un debitore di
contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna
a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la
cassa di compensazione può concedere una dilazione di pagamento, sempreché
abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi
correnti potranno essere pagati puntualmente.” (doc. V).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso del 16 giugno 2021 formulato da RI 1 è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti