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Decisione

30.2021.10

Fissazione contributi attività indipendente sulla base di una tassazione d'ufficio. Ricorso respinto

14 settembre 2021Italiano7 min

reddito determinato d’ufficio alla luce di documentazione prodotta inattendibile.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2021.10

IR/sc

Lugano

14 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 giugno 2021 formulato da

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 maggio 2021 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

considerato in fatto

Fatti

A. Con decisione 18 maggio 2021

(doc. 1b) la CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, __________, per

l’anno 2019 quale indipendente fondandosi sul reddito stabilito in sede fiscale

di CHF 68'000.-. L’importo richiesto alla persona assicurata (comprensivo delle

spese amministrative, degli assegni familiari integrativi e CAF oltre che ai

contributi AVS AI) è stato di CHF 7'544,90 (doc. 1a).

B. L’assicurata

si era infatti opposta alla decisione il 24 febbraio 2020 e la Cassa, con

decisione su opposizione del 18 maggio 2021, ha ammesso parzialmente le

richieste dell’assicurata.

Dopo

avere ricordato che le indicazioni dell’autorità fiscale sono vincolanti per la

Cassa di compensazione, l’amministrazione ha indicato che i contributi andavano

rettificati “considerando il reddito aziendale confermato dall’Ufficio di

tassazione” (consid. 8 doc. 1). La decisione su opposizione 18 maggio 2021

indica (consid. 5 doc. 1) che l’UT __________ ha ritenuto un importo del

reddito determinato d’ufficio alla luce di documentazione prodotta inattendibile.

C. Con

ricorso 16 giugno 2021 RI 1 ha contestato il provvedimento della Cassa CO 1

segnalando sua inabilità al lavoro, con ricovero e due interventi, e

conseguente incapacità lavorativa. L’assicurata ha anche indicato difficoltà

economiche.

Il

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha chiesto a RI 1 di produrre la

decisione contestata (doc. II) ciò che l’assicurata non ha fatto. Nonostante

ciò, dopo avere d’ufficio acquisito copia della decisione su opposizione dall’amministrazione,

il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha intimato il ricorso alla Cassa CO

1 per la risposta di causa e la produzione degli atti (doc. IV).

Il

12 luglio 2021 (doc. V) la Cassa ha prodotto quanto richiesto. Il tutto è stato

trasmesso all’assicurata per l’esercizio dei suoi diritti processuali (doc. VI)

in uno con uno scritto del giudice delegato con spiegazioni all’assicurata

(doc. VII).

RI

1 non si è espressa.

in diritto

Considerandi

in

ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00

del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4

febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre

2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti),

nel

merito

2.

Come

rammenta anche la presa di posizione della Cassa CO 1, i contributi AVS AI IPG

sono determinati per ciascun anno di contribuzione, ossia ogni anno civile, e

stabiliti in base al reddito secondo il risultato commerciale chiuso nell’anno

di contribuzione.

Le

autorità fiscali stabiliscono reddito determinante e capitale investito

nell’azienda. Ogni decisione fiscale passata in giudicato è presunta conforme

alla reale situazione economica (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020) e le

Casse di compensazione sono vincolate alle decisioni fiscali, ciò anche quando

si fondano su una tassazione d’ufficio.

L’assicurato

deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale, anche per

quanto riguarda gli aspetti contributivi AVS AI IPG (STF 9C_441/2015 del 19

febbraio 2016).

3.

In

concreto l’UT ha fissato, dopo una procedura d’ufficio, il reddito aziendale di

RI 1 in CHF 68'000.-. La decisione è divenuta definitiva. Come evidenzia la

Cassa nella risposta di causa:

" (…) L'assicurata,

nonostante sia nell'opposizione che nel ricorso afferma di essere stata inabile

al lavoro durante l'anno 2019, non ha contestato per tempo la notifica di

tassazione 2019 facendo trascorrere infruttuosamente i termini per un eventuale

reclamo.

D'altra

parte, l'UT di __________ nella risposta resa alla Cassa per l'accertamento del

reddito 2019 (doc. 2), risponde affermando che "informazione ricevute

dell'ispettorato del lavoro per controlli svolti nel 2019, ai quali la contribuente

dichiarava di lavorare sola presso il salone e di essere presente da martedì a

sabato dalle 9.00 alle 16.30 ininterrottamente. ". (…)” (doc. V)

4.

Alla

luce degli elementi esposti, la decisione della Cassa è corretta. Essa si è

fondata su accertamenti di natura fiscale svolti dall’UT e non contestati da RI

1.

Il ricorso deve,

conseguentemente, essere respinto.

5.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita

per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore

l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza

8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis

LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61

LPGA).".

Nel

Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3), perciò ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

6.

Alla

ricorrente si ricorda che “l'art. 34b OAVS prevede che se un debitore di

contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna

a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la

cassa di compensazione può concedere una dilazione di pagamento, sempreché

abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi

correnti potranno essere pagati puntualmente.” (doc. V).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso del 16 giugno 2021 formulato da RI 1 è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti