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Decisione

30.2021.11

Istanza di condono dei contributi personali.Condizioni.Riduzione del contributo fino al massimo al contributo calcolato per i salariati,poi riduzione al contributo minimo,infine condono.Qui:saltato tutti i passaggi.Rinvio atti a Cassa x decidere su riduzione dei contributi dopo accertamenti su spese

15 novembre 2021Italiano40 min

1°aprile 2021 (doc. 26) dell'interessato, il 21 aprile seguente (doc. 27) l'amministrazione

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Raccomandata

Incarto

n.

30.2021.11

TB

Lugano

15 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 luglio 2021 di

RI 1

rappr. da: studio legale avv. dr. RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 giugno 2021 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Dal 2016 al 2019 RI 1, 1959,

ha lavorato a __________ per una filiale __________ di una società __________ (docc.

2 e 26) e per tale motivo, essendo domiciliato in Svizzera, il 19 agosto 2019 è

stato retroattivamente affiliato dalla Cassa CO 1 dal 1°gennaio 2016 (doc. 3)

fino al 28 febbraio 2019 (doc. 4) nella categoria dei lavoratori il cui datore

di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo.

1.2. Il 22 agosto 2019 (doc. 5) la

Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni definitive di

fissazione dei contributi personali per salariati il cui datore di lavoro non è

soggetto all'obbligo contributivo, in cui basandosi sui dati fiscali ha

ritenuto per l'anno 2016 un reddito professionale di Fr. 102'000.- e ha fissato

Fatti

i contributi in Fr. 15'305,10 e per l'anno 2017 un reddito da attività

lucrativa di Fr. 93'000.- e i relativi contributi di Fr. 13'957,45.

1.3. Il giorno seguente (doc. 6),

la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di indicare quale sarebbe

stato il suo reddito presumibile conseguito in __________ nel 2018 e nel 2019 e

l'interessato ha risposto Fr. 80'000.- rispettivamente Fr. 40'300.- (doc. 7).

Il 9 settembre 2019 (doc. 8) hanno fatto seguito due decisioni

provvisorie di fissazione dei contributi personali per salariati il cui datore

di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo, in cui sulla scorta di tali

importi la Cassa ha calcolato i contributi per il 2018 in Fr. 12'006,40 e per

il 2019 in Fr. 5'800,55.

1.4. A richiesta dell'assicurato

(doc. 9), l'affiliazione nella categoria è stata prorogata fino al 30 settembre

2019 (docc. 10 e 11) e il 30 ottobre 2019 (doc. 16) è stata emessa una fattura

di acconto differenziale per il periodo gennaio-settembre 2019.

1.5. Il 9 ottobre 2019 (doc. 12) l'assicurato

ha chiesto la rateizzazione dei contributi per il periodo 2016-2019, a cui la

Cassa CO 1 ha dato seguito il 10 ottobre 2019 (doc. 13).

1.6. L'assicurato ha inviato il 3

febbraio 2021(dc. 22) alla Cassa di compensazione un'e-mail con cui ha chiesto

il condono sui contributi residui da versare per gli anni di contribuzione

2014-2019 mediante la dilazione di pagamento, essendo disoccupato e percependo

un'indennità media di circa Fr. 3'500.- al mese.

1.7. Dando seguito all'istanza di

condono dell'assicurato, giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS la Cassa di compensazione

ha interpellato l'8 febbraio 2021 (doc. 23) l'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, che con preavviso del 18 marzo 2021 (doc. 24) non ha accolto

la richiesta di condono dei contributi AVS per gli anni 2016, 2017, 2018 e

2019, a motivo che le entrate superavano il fabbisogno calcolato ai sensi della

LEF.

Di conseguenza, con decisione del 30 marzo 2021 (doc. 25) la Cassa

di compensazione ha respinto la domanda di condono, ricordando la possibilità

del pagamento rateale dei contributi.

1.8. Vista l'opposizione del

1°aprile 2021 (doc. 26) dell'interessato, il 21 aprile seguente (doc. 27) l'amministrazione

ha chiesto all'USSI di riesaminare l'istanza di condono e il 23 aprile 2021

(doc. 28), sulla scorta della tabella di calcolo allestita da cui risultava un'eccedenza

pignorabile mensile di Fr. 558.-, l'ha preavvisata negativamente.

Con decisione su opposizione del 7 giugno 2021 (doc. C) la Cassa

di compensazione, esposte le norme legali applicabili e il preavviso dell'USSI,

ha respinto l'opposizione e ha confermato il contenuto della decisione sul

(mancato) condono del pagamento dei contributi personali dell'interessato degli

anni 2016-2019, visto che dal calcolo del minimo esistenziale effettuato dall'USSI

risulta che le entrate sono superiori al minimo d'esistenza LEF.

1.9. Con ricorso del 12 luglio

2021 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. dr. RA 1, ha chiesto di annullare la

decisione su opposizione e quindi di accogliere l'istanza di condono del

pagamenti dei suoi contributi personali.

L'insorgente ha evidenziato che la sua situazione economica e

professionale ha subito negli ultimi anni importanti cambiamenti dal punto di

vista remunerativo che hanno ridotto sensibilmente le sue entrate mensili,

tanto che è stato costretto a chiedere un riesame della decisione con cui gli

sono state attribuite le indennità di disoccupazione.

Pertanto, la situazione economica del ricorrente non può essere

ulteriormente aggravata dall'obbligo di versare i contributi AVS per gli anni

2014-2019, richieste che sono state presentate malgrado egli avesse ricevuto

rassicurazioni da parte della Cassa di compensazione che non era tenuto a

corrispondere i contributi AVS visto che lavorava in un Paese (__________) non

convenzionato con la Svizzera in materia AVS.

Considerato che l'assicurato percepisce attualmente un'indennità

di disoccupazione variante tra i Fr. 3'400.- e i Fr. 3'800.- al mese, essa non

gli permette di avere un margine per pagare i contributi viste le spese che

deve sostenere mensilmente per vivere dignitosamente: affitto Fr. 1'250.- (doc.

F), Cassa malati Fr. 485.- (doc. G), franchigia per le spese di farmacia Fr.

300.- (doc. H), leasing autovettura Fr. 692.- (doc. I), assicurazione RC

automobile Fr. 130.- (doc. J), targhe per l'automobile Fr. 61.- (doc. K) e

spese telefoniche Fr. 55.- (doc. L). A ciò vanno aggiunte le spese per pasti

fuori casa sia perché egli non è in grado di cucinare, sia perché la ricerca di

un nuovo lavoro lo porta spesso a viaggiare sia in Ticino sia all'estero con

costi anche per l'utilizzo della vettura, che l'assicurato ha quantificato globalmente

in media forfettariamente in Fr. 350.-.

Pertanto, considerata una indennità di disoccupazione media di Fr.

3'595,75 al mese, deducendo il minimo vitale LEF di Fr. 1'200.-, il canone di

locazione di Fr. 1'250.-, il premio di Cassa malati di Fr. 485.- e la franchigia

per le spese mediche di Fr. 300.-, si ha una rimanenza di Fr. 360.-, che non

gli permette certo di fare fronte agli importi mensili di una media di Fr. 1'300.-

richiesti dalla Cassa per gli anni 2014-2019, altrimenti si indebiterebbe per

circa Fr. 1'000.- al mese. Inoltre, il ricorrente ha segnalato che per pagare

le imposte arretrate ha contratto un prestito di Fr. 58'000.-, che gli comporta

interessi passivi di Fr. 18'266.- che salda con rate mensili di Fr. 1'059,25

(doc. M).

1.10. Nella risposta del 13 agosto

2021 (doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, siccome dal

calcolo del minimo di esistenza si ha un'eccedenza di Fr. 538.-.

L'amministrazione ha osservato che poiché il ricorrente è

domiciliato in Svizzera dal novembre 2014 ed è stato attivo professionalmente

in __________, Stato non convenzionato per le assicurazioni sociali con il

nostro Paese, in base all'art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS è stato assoggettato

obbligatoriamente agli oneri sociali in Svizzera dal mese in cui vi si è domiciliato

fino al 28 febbraio 2015 e poi dal 1° giugno 2015 al 30 settembre 2019.

Dopo aver chiesto alla Cassa dei piani di dilazione di pagamento

per i vari conguagli, il 3 febbraio 2021 l'assicurato ha postulato il condono

dei contributi sui saldi residui per gli anni 2016-2019, che l'amministrazione

ha respinto allineandosi al parere dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

Esposte le norme legali e la giurisprudenza sul condono, la Cassa

di compensazione ha riconosciuto di non avere informato prima l'assicurato sui

passi procedurali da intraprendere prima di giungere alla domanda di condono

(ridurre il contributo fino al massimo dovuto da un salariato, ridurre

eccezionalmente il contributo fino al contributo minimo e condono del

contributo minimo) e se ne è scusata. La Cassa non ha infatti segnalato all'interessato

che prima avrebbe dovuto chiedere la riduzione dei contributi dovuti e che è

soltanto sul contributo minimo che poteva essere chiesto il condono.

Per economia processuale, la Cassa di compensazione ha osservato a

titolo abbondanziale che anche per la riduzione dei contributi si applicano le

norme valide per la LEF per calcolare il fabbisogno vitale e quindi se si

dovesse evadere la teorica domanda di riduzione dell'assicurato, la Cassa è

giunta a una eccedenza di Fr. 538.- al mese (Fr. 3'500 [indennità LADI] - Fr. 1'200

[minimo vitale] - Fr. 1'250 [locazione] - Fr. 492 [Cassa malati] - Fr. 20

[spese mediche fino alla franchigia di Fr. 300]).

L'amministrazione ha infine precisato che i debiti fiscali non

fanno parte degli obblighi della vita quotidiana da includere nel minimo

vitale, così come il debito contributivo per il quale si chiede la riduzione,

gli interessi passivi e il leasing.

In conclusione, la Cassa di compensazione ha chiesto al TCA di

modificare l'oggetto del contendere da richiesta di condono dei contributi

personali AVS a richiesta di riduzione dei contributi personali AVS e, visti

gli elementi di calcolo utilizzati dall'USSI in fase di condono, che sono i

medesimi che essa utilizza per il calcolo in fase di riduzione dei contributi,

di respingere il ricorso date delle entrate superiori di Fr. 538.- al minimo

vitale.

1.11. Chiesta (doc. V) e ottenuta

una proroga (doc. VI), il 13 settembre 2021 (doc. VII) il ricorrente ha evidenziato

che nel mese di maggio 2016 si è recato con un amico presso gli "Uffici dell'AVS" spiegando nei

dettagli la sua situazione professionale e che in quell'occasione gli è stato

comunicato che non avrebbe dovuto pagare i contributi AVS. Se fosse stato il

contrario, egli li avrebbe pagati spontaneamente anno dopo anno senza alcun

problema, mentre nell'agosto 2019 gli sono pervenuti tutti i contributi degli

anni passati da pagare in una sola volta a motivo che l'Ufficio di tassazione

ha comunicato alla Cassa con notevole ritardo le sue decisioni di tassazione, mentre

egli ha ricevuto regolarmente ogni anno dette decisioni fiscali (doc. O).

Anche a fine gennaio 2021 l'assicurato si è presentato presso gli

"Uffici dell'AVS" per

spiegare meglio la sua situazione e gli è stato detto che poteva chiedere una

dilazione di pagamento maggiore oppure il condono, formulando detta istanza per

iscritto (doc. P). Al riguardo, l'insorgente ha precisato di avere rispettato

le tre fasi previste dal legislatore e illustrate dall'amministrazione nella

sua risposta e ha indicato che dall'indennità di disoccupazione che percepisce

sono dedotti i contributi di Fr. 2'469.-, che sono quindi superiori al

contributo minimo di Fr. 503.-.

In merito al calcolo del minimo vitale, il ricorrente ha affermato

che il suo saldo attivo ammonta a circa Fr. 360.- a mese, escludendo il minimo

vitale LEF di Fr. 1'200.-, tasse corrisposte di Fr. 210.- e Fr. 1'059.- quale

rata per un finanziamento per il pagamento delle imposte arretrate per gli anni

2015 e 2016. Se si comprendessero tutte queste voci, il saldo sarebbe negativo

(doc. Q). Di conseguenza, egli ha ampiamente dimostrato che la sua situazione

personale è di estremo disagio e che quindi il condono del contributo AVS limitatamente

a una parte del 2016, per tutto l'anno 2017 e 2018 deve essergli concesso, con

facoltà di pagare i contributi per l'anno 2019 con una dilazione.

In alternativa, l'assicurato ha chiesto di pagare con una

dilazione i contributi per l'anno 2019, mentre quelli di parte del 2016 e di

tutto il 2017 e il 2018 siano "congelati",

affinché possano essere soluti con una dilazione normale di 10 rate per anno

contributivo quando la situazione finanziaria glielo consentirà.

1.12. Il 24 settembre 2021 (doc. IX)

la Cassa di compensazione ha osservato che per il calcolo del fabbisogno vitale

occorre attenersi ai parametri LEF e che non ogni costo personale può essere

considerato. Sulla questione della buona fede sollevata dal ricorrente in

merito all'avere ricevuto determinate informazioni da parte di collaboratori

degli "Uffici dell'AVS",

la Cassa non ha trovato evidenze di questo colloquio. Sulle proposte conclusive

dell'insorgente, l'amministrazione ha indicato di essere anche disposta a

concedere un'ampia dilazione di pagamento, ma a determinate condizioni come già

avvenuto per i contributi dovuti per l'anno 2016. Le decisioni di fissazione

dei contributi per gli anni 2016-2019 sono state emesse nel corso del 2019,

perciò un eventuale piano di pagamento rateale mensile, senza possibilità di

"congelare"/sospendere l'incasso

a tempo indeterminato, dalla crescita in giudicato della sentenza che il TCA

emanerà, sarà possibile concederlo fino al massimo al 31 dicembre 2024 (art. 16

cpv. 2 LAVS) e ha esposto un piano rateale di massima.

1.13. Il 15 ottobre 2021 (doc. XI) l'insorgente

ha rilevato che come risulta dalla tabella prodotta (doc. XI/2), in ogni caso

il risultato finale inserendo la rata dell'AVS di Fr. 790,50 sarebbe negativo e

ciò senza considerare il pagamento delle imposte.

Egli ha inoltre ribadito di essere stato nel 2016 presso lo

sportello degli "Uffici AVS"

per chiedere se doveva versare i contributi AVS e che gli è stato risposto di

no, circostanza comprovabile mediante la testimonianza di chi l'accompagnava.

L'assicurato si è chiesto poi per quale ragione con le decisioni

di fissazione dei contributi per gli anni 2016-2019 siano anche stati

contestualmente fissati i contributi relativi agli anni 2014 e 2015, senza però

precisarlo. Gli è pertanto stato chiesto il pagamento di "ben nove anni di contributi AVS, tutti assieme

e non anno per anno come avrebbero dovuto." (pag. 2).

Infine, il ricorrente ha rilevato che a fine marzo 2022 si

esaurirà il termine quadro per la disoccupazione e chiede, nel caso in cui non

dovesse trovare un lavoro, come potrà pagare i contributi AVS, sebbene

sembrerebbe che l'indennità LADI percepita sarebbe inferiore di Fr. 2'000.- a

quanto gli spetterebbe e quindi con i Fr. 48'000.- che riceverebbe potrebbe

versare i contributi.

1.14. La Cassa ha ricordato il 21

ottobre 2021 (doc. XIII) che per calcolare il minimo vitale i debiti dei

contributi non pagati e i debiti fiscali non vanno inclusi, dunque nemmeno la

teorica futura possibilità di pagamento rateale di contributi di Fr. 790,50.

L'amministrazione ha sottolineato inoltre di non essere entrata

nel merito dei contributi per gli anni 2014 e 2015 perché non sono oggetto del

ricorso e che comunque si tratta di sei e non di nove anni di contributi AVS

intimati al ricorrente nel 2019.

Infine, ha invitato l'assicurato a eventualmente presentare una

nuova richiesta di riduzione nell'aprile 2022.

1.15. L'insorgente non ha formulato

ulteriori considerazioni (doc. XIV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Per costante giurisprudenza

federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto

della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V

36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr.

81).

Se non è stata emessa nessuna

decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata

una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.

2.1; DTF 125 V 414 cons. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Nella fattispecie, la decisione impugnata, ossia quella su

opposizione emessa il 7 giugno 2021 dalla Cassa CO 1, porta unicamente sulla

domanda di condono dei contributi personali dovuti dall'assicurato per gli anni

2016, 2017, 2018 e 2019 formulata il 3 febbraio 2021.

Di conseguenza, non è in discussione sapere se il 22 agosto 2019

la Cassa di compensazione abbia correttamente emanato le decisioni di

fissazione dei contributi personali per salariati il cui datore di lavoro non è

soggetto all'obbligo contributivo AVS per gli anni di contribuzione 2014-2019,

giacché esse sono cresciute incontestate in giudicato e quindi non possono più

essere rimesse in discussione. D'altronde, l'assicurato non le contesta.

Pertanto, nemmeno è determinante sapere se effettivamente la Cassa

di compensazione abbia fornito un'informazione errata all'assicurato sul suo

obbligo di affiliazione e contributivo.

Il TCA può dunque entrare soltanto nel merito della domanda di

condono dei contributi per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

nel merito

2.2. Per l'art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli

articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento non potrebbe essere

ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono

essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di

tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori

al contributo minimo.

Giusta l'art.

11 cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un

onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato,

a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone

di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo

minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di

questo contributo.

L'art. 31 OAVS sulla riduzione dei contributi dispone al

capoverso 1 che chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi deve

presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta,

corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non

si può esigere da lui il pagamento del contributo intero.

La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le

indagini necessarie (art. 31 cpv. 2 OAVS).

L'art. 32 cpv. 1 OAVS, relativo al condono dei contributi,

prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo

11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda

scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la

cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio,

affinché questa possa esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide

della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone

di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al

massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata

al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA

o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv.

3 OAVS).

Per l'art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge

federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

(RL 851.100 [6.4.5.2]), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della

pubblica assistenza (dal 15 marzo 2002: Dipartimento della sanità e della

socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote

dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di

esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr.

1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

2.3. Per il N. 3004 delle

Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza

attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN), valide dal 1° gennaio 2008,

stato al 1° gennaio 2021, possono ottenere la riduzione o il condono dei

contributi:

– gli assicurati che esercitano un'attività indipendente e devono

pagare personalmente il contributo. I dipendenti di un datore di lavoro non

soggetto all'obbligo contributivo sono assimilati ai lavoratori indipendenti a

meno che il datore di lavoro non abbia dato il suo consenso alla riscossione

dei contributi alla fonte (art. 6 cpv. 2 LAVS);

– gli assicurati senza attività lucrativa che devono versare

personalmente i contributi fissati in base alle loro condizioni sociali.

Il N. 3005 DIN precisa che la riduzione e il condono dei

contributi giusta l'art. 11 LAVS non sono concessi agli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa dipendente e il cui contributo è prelevato alla fonte dal

datore di lavoro.

I crediti di risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS non possono

essere ridotti (N. 3006 DIN).

Di regola solo i crediti contributivi passati in giudicato possono

essere oggetto di una riduzione o di un condono. Fa eccezione la riduzione

concessa mentre una procedura è pendente davanti al giudice di prima istanza

(N. 3007 DIN).

I contributi personali arretrati possono essere diminuiti mediante

riduzione giusta l'art. 11 cpv. 1 LAVS, mentre un condono ai sensi dell'art. 40

OAVS è escluso (DTF 113 V 248;N. 3008 DIN).

Secondo il N. 3010 DIN, la riduzione e il condono non implicano un

nuovo conteggio dei contributi; essi non autorizzano pertanto la correzione di

decisioni contributive inesatte passate in giudicato. Ciò si applica in

particolare anche ai contributi personali fissati sulla base di una tassazione

fiscale d'ufficio. Concedendo una riduzione o un condono, la cassa di

compensazione rinuncia solo alla riscossione di una parte o della totalità dei

contributi iniziali, fissati in una decisione passata in giudicato.

Giusta il N. 3012 DIN, la riduzione e il condono non riguardano

solo i contributi dell'AVS, bensì anche quelli dell'AI e delle IPG.

2.4. Secondo il N. 3001 DIN i

contributi personali arretrati il cui pagamento non può essere ragionevolmente

richiesto agli assicurati possono, su richiesta motivata, essere ridotti in

modo adeguato per un periodo determinato o indeterminato. Tali contributi non

saranno tuttavia ridotti a una somma inferiore al contributo minimo legale

(art. 11 cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI e art. 27 cpv. 3 LIPG).

Prima di un'eventuale riduzione, la Cassa deve dapprima

considerare un piano di pagamento. Al momento della fissazione dei pagamenti a

rate, bisogna tenere conto della prescrizione di cinque anni prevista dall'art.

16 cpv. 2 LAVS (N. 3002 DIN).

L'assicurato deve motivare la sua richiesta e provare che si trova

in uno stato di bisogno e che non si può pretendere da lui il pagamento dei

contributi. Lo stato di bisogno può risultare da oneri familiari straordinari

(p. es. spese d'educazione dei figli), da un notevole indebitamento, da spese

mediche straordinarie conseguenti a una malattia o a un infortunio e non

coperte da un'assicurazione, da spese causate da danni della natura (acqua,

fuoco, grandine, ecc.) o da spese risultanti dalla responsabilità civile (N.

3016 DIN).

La riduzione dei contributi è dunque una misura straordinaria che

presuppone notevoli e straordinarie difficoltà finanziarie dell'assicurato; si

Considerandi

deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità (RCC 1950 pag. 334).

Ciò si verifica in particolare quando l'assicurato è economicamente rovinato

(RCC 1954 pag. 70; N. 3021 DIN).

I contributi non devono essere ridotti in misura superiore a

quanto richiesto dall'assicurato (N. 3047 DIN).

I contributi pagati senza riserva non possono più essere ridotti,

vale a dire che una domanda di riduzione può vertere solo su debiti contributivi

non pagati (RCC 1952 pag. 428; N. 3048 DIN).

Giusta il N. 3049 DIN, di regola il grado di riduzione è stabilito

dal rapporto esistente tra l'insieme dei mezzi economici dell'assicurato e di

quelli che gli garantiscono il minimo vitale, oppure dalla parte del reddito

che non copre il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione.

I debiti e i loro interessi non giustificano di per sé il fatto

che si consideri l'esistenza economica dell'assicurato come seriamente

minacciata né, di conseguenza, la concessione di una riduzione che abbassi il

contributo a un tasso inferiore a quello del contributo usuale versato dai

salariati, come avviene in caso di avversità, malattie o catastrofi finanziarie

(RCC 1954 pag. 70; N. 3050 DIN).

La riduzione riguarda la totalità del contributo annuale. Se l'assicurato

ha già versato una parte dei contributi prima di presentare la domanda di

riduzione, la parte già pagata deve essere presa in considerazione al momento

del conteggio (RCC 1954 pag. 70; N. 3051 DIN).

Quando la cassa di compensazione si è decisa sul grado di

riduzione (contributi ridotti di un quarto, di un terzo, oppure inferiori al

tasso di contribuzione usuale per i salariati; v. N. 3049), può calcolare i

contributi ridotti partendo dai contributi iniziali o dall'ammontare del

reddito da attività lucrativa (N. 3057 DIN. Per un esempio, v. N. 3058 DIN).

La dilazione di pagamento nonché la procedura di riduzione non

interrompono il termine di prescrizione previsto all'art. 16 cpv. 2 LAVS (RCC

1982.

pag. 115; N. 3063 DIN).

Secondo il N. 3066 DIN, la riduzione per inesigibilità può essere

concessa soltanto per i contributi personali arretrati, vale a dire per i

contributi scaduti del periodo di calcolo anteriore (N. 3009).

2.5

La condizione dell'inesigibilità

è soddisfatta quando il pagamento dell'intero contributo non permetterebbe all'assicurato

di coprire il suo fabbisogno vitale e quello della sua famiglia (RCC 1949 pag.

162; RCC 1952 pag. 319; RCC 1989 pag. 122), vale a dire quando le spese indispensabili

al mantenimento (minimo vitale) non sarebbero più coperte dai mezzi disponibili

(N. 3022 DIN), ovvero, oltre alla sostanza, dal reddito lordo conseguito (N.

3023.

DIN). La situazione di bisogno deve essere valutata sulla base dell'insieme

della situazione economica e non solo fondandosi sul reddito da attività

lucrativa (DTF 104 V 61; RCC 1989 pag. 122; N. 3024 DIN). Si devono inoltre

considerare le condizioni di reddito e di sostanza del coniuge e dei figli che

vivono nell'economia domestica comune e ciò indipendentemente dal regime

matrimoniale scelto dalla coppia e, di conseguenza, anche per il regime della

separazione dei beni (DTF 120 V 275 consid. 5a/cc; RCC

1981.

pag. 516; N. 3025 e N. 3043 DIN).

Come rilevato dal N. 3026 DIN, per situazione di bisogno s'intende

il minimo vitale ai sensi della LEF. Salvo in circostanze molto particolari, il

minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione rappresenta il limite sotto

cui il pagamento di un intero contributo non è esigibile (RCC 1981 pag. 321).

La nozione di inesigibilità esclude volutamente la presa in

considerazione di altri elementi o di aspetti soggettivi che fanno apparire

come duro il pagamento contributivo. Per motivi di parità di trattamento ci si

deve basare su uno stato di necessità obiettivo (RCC 1984 pag. 177; N. 3027

DIN).

Non vi è inesigibilità quando l'assicurato, abituato a un tenore

di vita più elevato, ritiene soggettivamente di trovarsi in una situazione

finanziaria difficile, senza che il pagamento dell'intero contributo lo metta

in uno stato di necessità (RCC 1952 pag. 319; N. 3028 DIN).

In virtù del N. 3029 DIN, la semplice diminuzione del reddito

durante il periodo contributivo rispetto a quello su cui si è fondato il

conteggio dei contributi non costituisce di per sé un motivo di riduzione. Ciò

vale anche per l'aumento delle spese dell'assicurato. In tali circostanze una

riduzione è giustificata solo se le spese concorrono a porre l'assicurato in

uno stato di necessità ai sensi dei N. 3021 segg. Nemmeno i debiti privati

giustificano di per sé una riduzione.

Secondo il N. 3030 DIN, di regola i contributi personali di un

assicurato che possiede averi (immobili, titoli, ecc.) non possono essere

ridotti per mancanza d'inesigibilità, anche se l'assicurato non ne può disporre.

In questa situazione si giustifica al massimo la concessione di una dilazione

di pagamento (RCC 1978 pag. 523, RCC 1951 pag. 239). Tuttavia, per le proprietà

fondiarie, quando non è possibile aumentare il debito ipotecario poiché sono

già gravate da debiti per un importo superiore, può essere riconosciuto il

diritto di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione

di pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986

in re H.J.M.).

Le parti di sostanza bloccate (ad es. assicurazione sulla vita)

possono essere oggetto di un prestito e giustificano tutt'al più la concessione

di una dilazione di pagamento (art. 34b cpv. 1 OAVS), mentre non sono un motivo

di riduzione (RCC 1978 pag. 521). All'occorrenza, ci si può attendere che un

prestito sia contratto per pagare i contributi dovuti (RCC 1980 pag. 501; N.

3031.

DIN).

Come ribadito dalla DTF 120 V 271 e ripreso dal N. 3032 DIN, il

minimo vitale deve essere determinato secondo le regole del diritto dell'esecuzione.

Come indicato dal N. 3033 DIN, fanno parte del fabbisogno vitale

(minimo vitale), oltre all'importo di base personale del debitore e agli

obblighi di mantenimento di quest'ultimo in virtù del diritto di famiglia, in

particolare le spese di affitto e di riscaldamento, gli oneri sociali nonché

eventuali spese professionali e le spese di malattia non coperte (RCC 1989 pag.

122).

Non fanno tuttavia parte degli obblighi della vita quotidiana da

includere nel minimo vitale i debiti dei contributi non pagati nonché i debiti

fiscali (DTF 120 V 274 consid. 5a/aa; RCC 1989 pag. 122; RCC 1984 pag. 177; N.

3034.

DIN). Nemmeno gli interessi passivi (compresi quelli per i debiti connessi

con la professione) devono essere presi in considerazione nel calcolo del

minimo vitale, soprattutto se non sono connessi né a beni vitali né a un

immobile occupato dal debitore stesso (DTF 120 V 271 consid. 5a/bb;

RCC 1984 pag. 177; Greber/Duc/

Scartazzini, Commentaire des art.

1.

à 16 de la LAVS, pag. 355 n. 8 ad art. 11; N. 3035

DIN).

Inoltre, il condono del debito d'imposta costituisce sì un indizio

d'insolvenza dell'assicurato, ma di per sé non implica necessariamente una

riduzione dei contributi AVS (Pratique VSI 1995 pag. 161). Tuttavia, in caso di

dubbio, i motivi d'accettazione o di rifiuto del condono del debito d'imposta

possono dare indicazioni utili per l'esame della domanda di riduzione (DTF 120

V 271 consid. 6; N. 3046 DIN).

Per il N. 3036 DIN, il patrimonio commerciale può essere preso in

considerazione solo in modo limitato per valutare la situazione materiale del

richiedente e della sua famiglia. Vi è uno stato di necessità vero e proprio

giusta l'art. 11 cpv. 1 LAVS qualora, per pagare il suo debito contributivo, l'assicurato

fosse costretto ad alienare parti della sua sostanza necessarie per esercitare

la sua professione. Di conseguenza, con riserva di abusi di diritto può essere

per principio presa in considerazione solo la sostanza privata; si può tenere

conto del patrimonio commerciale richiesto per esercitare la professione solo nella

misura in cui esso potrebbe essere oggetto, all'occorrenza, di un prestito.

Le condizioni che giustificano una riduzione dei contributi non

sono per principio soddisfatte quando la concessione di una dilazione di

pagamento permette alla cassa di ottenere il pagamento dell'intero contributo

(N. 3037 DIN).

Anche la possibilità di compensare contributi AVS/AI/IPG con una

rendita AVS esclude una riduzione dei contributi, dato che la compensazione ha

precedenza sulla valutazione del rispetto del minimo vitale. La richiesta di

riduzione dei contributi è dunque sottoposta a verifica solo se la

compensazione è stata rifiutata (N. 3038 DIN).

Quando la cassa di compensazione esamina la domanda di riduzione,

l'inesigibilità o i mezzi disponibili del richiedente non devono essere

valutati secondo una media della situazione economica. Essa deve considerare

come determinante la situazione economica del debitore al momento in cui

dovrebbe versare i contributi (STFA H 164/99; DTF 120 V 275

consid. 5a/dd; DTF 113 V 254 consid. 4b, DTF 104 V 61;

DTF 98 V 251). Si può trattare solo del momento in cui è notificata la

decisione relativa alla riduzione (RCC 1989 pag. 122; N. 3041

DIN) rispettivamente, eventualmente, quello in cui l'autorità cantonale

di ricorso o il Tribunale federale statuisce sulla questione della riduzione.

In questo caso, sebbene il Tribunale federale sia vincolato dalle constatazioni

dell'autorità di prima istanza, eccezionalmente può tenere conto dei fatti

nuovi, posteriori alla decisione della Cassa o della sentenza cantonale (DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 104 V 61; Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., n. 14

ad art. 11; N. 3042 DIN).

2.6

Su richiesta motivata e dopo

avere sentito un'autorità designata dal Cantone di domicilio, il contributo

minimo può essere oggetto di un condono in casi di rigore (N. 3003 DIN).

Quale unica condizione formale per il

condono dei

contributi, il N. 3070 DIN stabilisce infatti che esso è possibile solo quando

l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale secondo il N.

1180.

La legge, in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo, il

cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate

obbligatoriamente, che può essere condonato (art. 11 cpv. 2 LAVS).

Giusta il N. 3078 DIN, se assicurati che fino a quel momento

versavano contributi superiori al contributo minimo annuale (v. N. 1180)

soddisfano le condizioni di condono prima di aver inoltrato la domanda di

riduzione, possono contemporaneamente richiedere, sullo stesso modulo, la

riduzione e il condono. In questi casi la cassa esaminerà dapprima se deve

ridurre il contributo al minimo annuale e, all'occorrenza, emanerà una

decisione. In seguito verificherà se esistono motivi che giustificano il

condono.

Fra le condizioni materiali, per il N. 3073 DIN il condono del

contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in

una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi (RCC 1950 pag. 334).

È una misura straordinaria e può quindi essere concesso solo se l'assicurato

vive in grande povertà, situazione in cui si trovano di regola i beneficiari di

prestazioni dell'aiuto sociale.

La situazione insostenibile quale condizione per il condono del

contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata secondo il minimo

vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117;

N. 3074 DIN).

Secondo il N. 3075 DIN, il condono non può essere rifiutato

adducendo quale motivo che i contributi potrebbero essere compensati con

crediti delle assicurazioni sociali conformemente alle Direttive sulle rendite

(DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117).

Per l'art. 11 cpv. 3 LAVS, le Casse di compensazione devono

sottoporre tutte le richieste di condono all'autorità designata dal Cantone di

domicilio (per il Cantone Ticino: Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento),

la quale si accolla, se dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo

(N. 3079 DIN).

Nella SVR 2018 AHV Nr. 1, il Tribunale federale ha stabilito che

quando il diritto federale impone ai Cantoni di pagare determinati contributi

oppure parti di esso, ciò non significa che i Cantoni debbano pagare questo

importo con mezzi propri. Essi hanno la facoltà di trasferire ai Comuni l'integralità

oppure parte degli oneri addossati loro dal diritto federale (cfr. consid.

4.2).

Inoltre, l'Alta Corte ha giudicato che l'art. 11 cpv. 3 LAVS non

consente di concludere che un Cantone non possa scaricare sui Comuni la

totalità delle spese (cfr. consid. 4.3).

2.7

Dalla giurisprudenza e dalla

prassi suesposte emerge dunque che in caso di difficoltà da parte degli

assicurati di fare fronte al pagamento dei contributi personali AVS anche dopo

avere ottenuto la dilazione di pagamento, sono possibili due altre soluzioni,

che devono però seguire un particolare iter.

Dapprima la Cassa di compensazione deve verificare la possibilità

di ridurre il contributo fatturato all'assicurato fino al massimo al contributo

AVS/AI/IPG calcolato al tasso del contributo usuale dei salariati (per il 2021:

4,3% AVS + 1,4% AI + 0,5% IPG).

In secondo luogo, è soltanto qualora l'esistenza economica dell'assicurato

sia messa seriamente in pericolo anche pagando un contributo così ridotto che,

eccezionalmente, il contributo può essere ridotto ad un tasso inferiore a

quello del contributo usuale dei salariati fino al contributo minimo.

Infine, se anche il pagamento del contributo minimo mettesse l'assicurato

in una situazione insostenibile, allora può essergli straordinariamente

concesso il condono del contributo minimo.

2.8

In concreto, le decisioni definitive

del 22 agosto 2019 di fissazione dei contributi personali per salariati il cui

datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo AVS emanate per gli

anni 2014 (novembre e dicembre), 2015 (gennaio-febbraio e giugno-dicembre),

2016, 2017, 2018 e 2019 (gennaio-settembre) sono tutte cresciute, come visto,

incontestate in giudicato.

L'assicurato, dopo avere provveduto, in parte, al pagamento

rateale dei contributi scoperti, per problemi finanziari il 3 febbraio 2021 ha

formulato alla Cassa di compensazione un'istanza di condono del pagamento dei

contributi personali rimanenti.

Il ricorrente ha chiesto di essere esonerato

dal versamento dei contributi personali AVS/AI/IPG/AF dovuti come salariato il

cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo AVS per gli anni 2014,

2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 poiché, viste le spese a cui deve fare fronte, le

sue entrate, consistenti in circa Fr. 3'500.- in media al mese di indennità di

disoccupazione, non sono tali da permettergli di continuare con il pagamento

dilazionato dei contributi a suo carico.

Per dare seguito alla richiesta di condono dell'assicurato,

conformemente all'art. 11 cpv. 2 LAVS la Cassa CO 1 ha interpellato l'8

febbraio 2021 (doc. 23) il competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

(USSI), chiedendo di mettere in atto i necessari accertamenti e di comunicare

il preavviso circa l'assunzione del pagamento del contributo minimo dovuto dall'interessato

per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

Preso atto della decisione del 18 marzo 2021 (doc. 24) dell'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento il quale, visto che "le entrate superano il fabbisogno calcolato ai sensi

della LEF", ha preavvisato negativamente la richiesta di

condono dei contributi AVS per gli anni 2016-2019, a sua volta la Cassa di

compensazione ha respinto l'istanza dell'interessato (doc. 25).

Anche la richiesta di riesame della stessa Cassa del 21 aprile

2021.

(doc. 27) ha portato al medesimo risultato (negativo), siccome l'USSI ha

affermato che "l'entrata del signor RI 1,

costituita dalle indennità di disoccupazione percepite dalla cassa

disoccupazione __________, supera il fabbisogno calcolato ai sensi del diritto

esecutivo. Di fatto risulta un'eccedenza pignorabile mensile ammontante a CHF

558.00

(cfr. calcolo allegato)" (doc. 28).

La tabella di calcolo del minimo esistenziale che l'USSI ha

allestito dimostra questa situazione. Essa indica infatti che l'introito dell'assicurato,

costituito dalla rendita di disoccupazione, assomma mensilmente a Fr. 3'500.-.

Per la determinazione del minimo di esistenza ha ritenuto il minimo vitale di

Fr. 1'200.- per persona sola, l'affitto di Fr. 1'250.- e il premio di cassa

malati di Fr. 492.-, per un totale mensile di Fr. 2'942.-.

La differenza fra entrate ed uscite ammonta così a Fr. 558.-.

Con il ricorso, l'assicurato ha calcolato diversamente il minimo esistenziale, avendo considerato

dei costi di Fr. 300.- per la franchigia delle spese mediche, cosicché la

rimanenza è di Fr. 360.-, importo che non gli permette perciò di continuare a

versare i Fr. 1'300.- al mese in media di contributi AVS.

Vi sarebbero poi altre spese mensili da considerare,

quali il leasing della vettura di Fr. 692.-, l'assicurazione RC dell'auto di

Fr. 130.-, le targhe del veicolo di Fr. 61.- e le spese telefoniche di Fr.

55.-.

Stanti queste circostanze, occorre dunque esaminare

se siano dati i presupposti per dare seguito alla richiesta di condono.

2.9

In primo luogo

il TCA evidenzia che la Cassa di compensazione, come peraltro dalla stessa

ammesso (doc. III punto 5 pag. 9), non ha agito correttamente nei confronti

dell'assicurato, non avendolo reso edotto dei passi procedurali da

intraprendere prima di potere inoltrare una domanda di condono.

Infatti, come visto, l'assicurato avrebbe dovuto inizialmente formulare

una domanda di riduzione dei contributi dovuti che non era più in grado di versare

con pagamento rateale, mentre una domanda di condono poteva essere inoltrata soltanto

qualora pure il contributo minimo gli fosse stato gravoso da pagare.

In specie, invece, l'assicurato ha sin da subito chiesto il

condono dei contributi, ammontanti però a diverse migliaia di franchi.

L'amministrazione ha comunque esaminato, per economia procedurale,

i criteri alla base di una domanda di riduzione, calcolando il fabbisogno

vitale dell'assicurato e giungendo a un'eccedenza di entrate di Fr. 538.-, chiedendo

perciò al Tribunale di modificare l'oggetto del contendere da richiesta di

condono dei contributi personali a richiesta di riduzione dei contributi

personali e di respingere il ricorso essendo le entrate superiori al minimo

vitale.

D'avviso della scrivente Corte, è tuttavia per contro opportuno, stante

l'errore procedurale commesso dalla Cassa di compensazione, accogliere il ricorso

e rinviarle gli atti per pronunciarsi sull'istanza di riduzione e anche per

procedere a determinati accertamenti necessari per la determinazione del

fabbisogno vitale dell'assicurato.

Infatti, nel trattare l'istanza di condono del 3 febbraio 2021 a

valere quale richiesta di riduzione dei contributi dell'assicurato, la Cassa di

compensazione, tenuto conto del minimo vitale per persone sole di Fr. 1'200.-

al mese e della pigione di Fr. 1'250.- mensili - se del caso posteggio compreso

- (doc. F), dovrà innanzitutto verificare se l'indennità di disoccupazione percepita

al momento di rifare il calcolo è rimasta la stessa, di circa Fr. 3'500.- in

media al mese come per i primi mesi dell'anno 2021 (doc. E), vista la paventata

erroneità di questa indennità contro la quale l'interessato si è già opposto

nella competente sede.

Quanto alle spese che concorrono a definire il minimo d'esistenza,

l'amministrazione accerterà se l'assicurato è stato posto al beneficio del

sussidio dei premi di cassa malati, visto che egli ha espressamente indicato di

averne fatto richiesta e di essere in attesa della relativa decisione.

Inoltre, il computo della quota parte della franchigia di Fr.

300.- potrà essere effettuato soltanto se l'assicurato ha effettivamente

beneficiato di cure mediche e che quindi detta franchigia è stata realmente consumata.

Una semplice ipotesi di spesa non è infatti sufficiente per poterla ritenere

secondo il diritto esecutivo.

Per quanto concerne il costo del leasing di Fr. 692.- al mese per

una Mercedes-Benz avente prezzo di acquisto di Fr. 59'400.- nell'ottobre 2019

(doc. I), conformemente alla Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla

determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del

calcolo del minimo esistenziale, edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza, occorre in primo luogo precisare

che sono computabili nel minimo esistenziale (art. 93 LEF) le spese di

trasferta mediante un autoveicolo (p. es. per raggiungere il posto di lavoro,

per motivi medici o famigliari), nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia

impignorabile. In caso contrario, saranno riconosciute le sole spese effettive

per l'uso dei mezzi pubblici di trasporto. In sostanza, entrano in linea di

conto le spese effettive fisse e variabili dell'autoveicolo, salvo l'ammortamento.

Più precisamente, la predetta Circolare prevede i costi del carburante, l'imposta

di circolazione, i premi di assicurazione (RC e casco, se indispensabile), i

costi di manutenzione, eventualmente i costi di leasing, ma al massimo il costo

per un'automobile di categoria media. Incombe in linea di principio al debitore

dimostrare tali costi, altrimenti l'Ufficio esecuzione non li potrà computare

nel minimo esistenziale.

L'assicurato dovrà quindi dimostrare che l'utilizzo dell'automobile

gli è assolutamente necessario, visto che è disoccupato e quindi non ne fa capo

per recarsi al lavoro. Se, come ha indicato, gli è necessaria per incontrare

potenziali clienti, dovrà dimostrare se non poteva recarsi ai colloqui con i

mezzi pubblici e con quale frequenza sono avvenuti questi incontri, tanto da

dovere avere sempre bisogno di un'automobile per spostarsi. Ad ogni modo, è

considerata di categoria media un'automobile con un prezzo di catalogo di Fr.

35'000.-, mentre la vettura del ricorrente ha un prezzo superiore, perciò spetta

a lui giustificare la necessità di un veicolo di una categoria superiore e le

spese effettive.

Il leasing e le spese di trasferta sono ritenute solo se

giustificate.

Siccome per l'escusso può risultare difficile dimostrare tutte le

singole spese affrontate nella ricerca di un impiego, nel Canton Ticino sono

riconosciuti per prassi Fr. 100.- mensili quale spesa forfettaria per la

ricerca di un impiego, dove l'escusso dimostri di essere disoccupato e di

cercare un nuovo lavoro. Se l'escusso riceve le indennità di disoccupazione, si

può partire dal presupposto che fa le ricerche e quindi l'importo forfettario

può essere riconosciuto (Sentenza CEF 15.2017.94 del 28 febbraio 2018, consid.

5.2).

Infine, la Cassa di compensazione accerterà l'ammontare della

sostanza, mobile e immobile, del ricorrente, visto che dal calcolo effettuato

dall'USSI il 23 aprile 2021 risulta che la sostanza mobile imponibile era,

secondo la notifica di tassazione IC 2019, di Fr. 87'000.-. L'amministrazione

aggiornerà questo dato secondo la decisione di tassazione per l'anno 2020, se

già presente, o mediante altra documentazione anche, se del caso, relativa all'anno

2021.

Una volta effettuati questi accertamenti, la Cassa CO 1 si

pronuncerà sul diritto dell'assicurato alla riduzione dei contributi personali

dovuti per gli anni 2014-2019.

Per quanto concerne la domanda di condono formulata dall'interessato

il 3 febbraio 2021, il TCA rileva che oltre al fatto che non poteva essere sin

da subito esaminata dalla Cassa non portando essa sul contributo minimo, ma sui

contributi personali ancora dovuti dall'assicurato, l'amministrazione ha

comunque formulato in modo inesatto la richiesta di preavviso all'USSI. La

Cassa ha infatti specificato nel suo scritto che l'assicurato ha "presentato un'istanza intesa ad ottenere il condono

del contributo minimo AVS/AI/IPG dovuto per gli anni 2016/2017/2018/2019.",

mentre nella sua e-mail del 3 febbraio 2021 egli ha affermato che "vi inoltro richiesta formale di CONDONO sui contributi

residui che dovrò versare (dilazione di pagamento su 5 anni di contribuzione

2014-2019)".

Per questo motivo, nella valutazione della domanda di riduzione

dei contributi, che sostituisce la predetta domanda di condono, la Cassa di

compensazione si dovrà pronunciare non soltanto per quanto concerne gli anni

2016-2019, ma anche gli anni 2014 e 2015, non essendo chiaro né dagli atti né

dalle affermazioni dell'insorgente stesso se i contributi relativi a questi due

anni siano già stati integralmente soluti.

2.10

Da quanto precede discende che

la decisione deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa di

compensazione per procedere con i necessari accertamenti prima di pronunciarsi

sulla domanda di riduzione dei contributi dell'assicurato per gli anni

2014-2019.

Vincente in causa e patrocinato da un legale, il ricorrente ha

diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

2.11

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza:

§ La decisione è annullata e

gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione affinché, esperiti nuovi

accertamenti come indicato al considerando 2.8, si pronunci sulla domanda di

condono del 3 febbraio 2021 dell'assicurato, da intendersi quale domanda di

riduzione dei contributi personali dovuti per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017,

2018 e 2019 per salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo

contributivo AVS.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di

compensazione verserà al ricorrente Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa, se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti