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Decisione

30.2021.12

Contestazione del calcolo dei contributi come indipendente da parte di un assicurato che svolge esclusivamente un'attività dipendente e che è stato tassato d'ufficio dal fisco quale indipendente. Esame della DTF 145 V 326

11 ottobre 2021Italiano32 min

i certificati di salario dal 2015 al 2018 (doc. XII).

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n.

30.2021.12

cs

Lugano

11 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 (recte: 16) luglio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 1° luglio 2021 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. Il 21 ottobre 2019 l’__________

(di seguito: __________) ha scritto all’Agenzia Comunale AVS di __________

evidenziando che da un controllo della tassazione fiscale del 2017 di RI 1,

nato nel 1963 e domiciliato a __________, è stato rilevato un reddito aziendale

di fr. 36'000 derivante da un’attività indipendente. L’amministrazione ha

chiesto all’agenzia AVS di convocare l’interessato per definire la sua posizione

e per la compilazione del questionario di affiliazione come indipendente (doc.

19).

1.2. Il 14 novembre 2019 RI 1 ha

scritto all’__________, rilevando di aver omesso di controllare la tassazione

2017, allestita d’ufficio dall’autorità fiscale e di non essersi accorto che

era stato esposto un reddito aziendale per un’attività indipendente che lui non

ha mai svolto. L’interessato ha affermato di esercitare esclusivamente

un’attività dipendente presso la “__________” (doc. 18).

1.3. Il 25 novembre 2019 l’__________

ha iscritto RI 1 quale indipendente presso la Cassa CO 1 dal 1° gennaio 2017,

con l’indicazione: “affiliazione d’ufficio unicamente per l’anno 2017, in

quanto fiscalmente espone dei redditi derivanti da attività indipendente.

Reddito soggetto al pagamento dei contributi AVS, secondo l’art. 23 OAVS cpv. 4

in quanto “le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le

casse di compensazione” (doc. 17; cfr. anche doc. 16).

1.4. Con decisione formale del 7

gennaio 2020, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa CO 1 ha fissato i

contributi dovuti da RI 1 nel 2017 quale indipendente sulla base di un reddito

aziendale di fr. 20'000, deducendo dal reddito aziendale comunicato dal fisco

il reddito da attività dipendente conseguito quell’anno (doc. 15).

1.5. Il 25 febbraio 2021 la Cassa

ha affiliato RI 1 quale indipendente anche nel 2018, indicando: “Questo

scritto annulla e sostituisce la notifica di stralcio del 25.11.2019. La Cassa

deve procedere alla riattivazione della sua pratica nella categoria degli

indipendenti, in quanto il reddito aziendale esposto nella dichiarazione

fiscale nell’anno 2018 è soggetto al pagamento dei contributi AVS, secondo

l’art. 23 OAVS cpv. 4 in quanto “le indicazioni fornite dalle autorità fiscali

sono vincolanti per le casse di compensazione” (doc. 13, cfr. anche doc. 12).

1.6. Con decisione formale del 1°

marzo 2021 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2018 quale

indipendente sulla base di un reddito aziendale, prima del riporto al lordo di

cui all’art. 9 cpv. 4 LAVS, di fr. 40'000 (doc. 11).

1.7. Il 31 marzo 2021

l’assicurato, tramite sua moglie, da cui vive separato, si è opposto, ribadendo

di lavorare quale dipendente presso il __________ di __________ (doc. 10).

1.8. Interpellata in merito dalla

Cassa, il 27 aprile 2021 l’autorità fiscale ha confermato l’esattezza dei dati,

indicando che la tassazione 2018 è stata emessa d’ufficio e che l’importo di

fr. 40'000 figurante nella tassazione va considerato al netto dei contributi

(doc. 8).

1.9. Con decisione definitiva del

26 maggio 2021 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2018

quale indipendente sulla base di un reddito aziendale di fr. 31'200 (fr. 40'000

[reddito secondo tassazione fiscale] – fr. 8'800 [reddito da attività

dipendente iscritto nel conto individuale]).

1.10. RI 1 ha inoltrato opposizione

contro la predetta decisione rilevando di non essere mai stato indipendente

(doc. 2).

1.11. Con decisione su opposizione

del 1° luglio 2021 la Cassa CO 1 ha confermato la sua decisione formale

sostenendo che il reddito da attività lucrativa viene accertato dall’autorità

fiscale le cui indicazioni sono vincolanti per le casse di compensazione (art.

23 cpv. 4 OAVS), anche se fondate su una tassazione d’ufficio (doc. 1).

1.12. RI 1 è insorto al TCA contro

la predetta decisione su opposizione evidenziando di non essere mai stato

indipendente né nel 2018, né in nessun altro anno, ma di aver svolto unicamente

un’attività dipendente presso il __________, di cui allega il certificato di

salario per il 2018, unitamente al contratto di lavoro valido dal 1° luglio

2015 (doc. I). Egli aggiunge che “già per l’anno 2017 l’__________ mi aveva

classificato come Indipendente basandosi su cosa non saprei, e dopo invio

corretta documentazione (come ora) la cosa era andata apposto e del tutto

chiarita”.

1.13. Il 21 luglio 2021 il Giudice

delegato del TCA ha scritto all’insorgente chiedendogli di trasmettere la

decisione su opposizione impugnata e di voler indicare un indirizzo a cui

recapitare la posta relativa alla presente procedura (doc. IV).

1.14. Il 31 luglio 2021 il

ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta ed ha precisato che

l’indirizzo cui recapitare la posta è quello di __________ (Italia; doc. V).

1.15. Con risposta del 10 agosto

2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).

1.16. Il 3 settembre 2021 RI 1 ha

chiesto una proroga ed ha aggiunto che di solito era sua suocera che compilava

le tassazioni:

" (…) E fino

al 2016 ha sempre avuto premura di presentarle nei tempi dovuti e con

precisione eccelsa. Mai nulla da ridire da nessuno. Poi dopo la nascita di

nostro figlio __________ nel __________ il quale per motivi di salute dovuti

alla sua sindrome di Noonan siamo stati costretti mia moglie ed io 7 mesi a

stare lontano da casa per ospedali (__________ e __________ dove il proprio mondo

viene capovolto) anche per mia suocera (con la quale si conviveva nella stessa

casa) fu un periodo di totale confusione e smarrimento (quasi ogni giorno ci

veniva a trovare a __________ facendo la spola). Credo che tale sconvolgimento

l’abbia portata a far passare tutto in secondo piano (comprese le tasse) e a

non presentarle (o comunque non nei tempi stabiliti usuali). Noi abituati alla

sua tempestività nel fare le tasse non ci siamo accorti di nulla fidandoci come

sempre (e avendo la vita capovolta era l’ultimo delle nostre preoccupazioni con

un bimbo che lottava tra la vita e la morte ogni giorno si figuri… cuore,

sangue, 4 interventi polmoni ossigeno e non alimentazione naturale spontanea).

Allora questo ha comportato ovviamente da

parte dell’__________ la Tassazione d’Ufficio (giustamente) solo che per quel

che mi riguarda hanno fatto un grave errore attribuendomi una qualifica

lavorativa del tutto errata; quella di Indipendente quando bastava le tasse

precedenti per accorgersi che dal 2015 ero solo un Dipende del __________ di

mia moglie. Da lì sono partiti tutti i loro conteggi strampallati senza alcun

senso. In quanto poi al mio presunto dovere e legittimo dovere di controllare

la loro Tassazione d’Ufficio vale il discorso di prima. I documenti relativi

alla stessa li prendeva in custodia mia suocera come sempre fatto per le tasse

in generale e nello stravolgimento totale non deve essersi accorta di nulla

(altrimenti sono più che sicuro che avrebbe reagito immediatamente e detto

qualcosa in modo da porre una valida opposizione. (…)” (doc. IX)

1.17. Il 6 settembre 2021 il TCA ha

scritto al ricorrente, rammentandogli che di principio il termine per nuove

prove non è prorogabile e di voler trasmettere, entro 10 giorni, eventuale

ulteriore documentazione in suo possesso relativa alla qualifica dell’attività

da lui svolta nel 2018 ed in particolare gli atti fiscali (doc. X).

1.18. In data 16 settembre 2021 RA 1

si è rivolta al TCA, allegando una procura in suo favore del ricorrente ed

affermando che RI 1 è stato suo dipendente dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre

2018 in qualità di coordinatore d’ufficio e di responsabile marketing. Ella ha

inoltre confermato che il suo marito non ha mai fornito prestazioni a titolo di

indipendente a favore della sua ditta individuale ma che ha sempre agito in

rapporto di subordinazione. L’interessata ha prodotto il contratto di lavoro ed

Fatti

i certificati di salario dal 2015 al 2018 (doc. XII).

1.19. Il 20 settembre 2021 il TCA ha

trasmesso la documentazione alla Cassa con facoltà di presentare eventuali

osservazioni in merito entro 5 giorni (doc. XIII).

1.20. Il 27 settembre 2021 è

pervenuta al TCA la procura del 16 settembre 2021 in favore di RA 1, già

prodotta, del seguente tenore:

" (…) con la

presente conferisco la procura alla sig.ra RA 1 in merito alla controversia in

corso (incarto sopra menzionato) per quel che concerne ulteriori delucidazioni

che ella fornirà al fine di fare totale chiarezza per quel che mi concerne in

merito alla reale posizione ricoperta quando l’__________ ha provveduto a fare

la tassazione d’ufficio per l’anno 2018.” (doc. XIV)

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Il ricorrente ha conferito

alla sua moglie, da cui è separato (cfr. doc. V), una procura “per quel che

concerne ulteriori delucidazioni che ella fornirà al fine di fare totale

chiarezza per quel che mi concerne in merito alla reale posizione ricoperta

quando l’__________ ha provveduto a fare la tassazione d’ufficio per l’anno

2018” (doc. XIV).

La procura è pertanto

limitata alla trasmissione di ulteriori chiarimenti in merito allo statuto

contributivo del 2018. Essa non si estende invece alla notifica della sentenza.

Ne segue che la presente

sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni viene notificata

direttamente ed esclusivamente al ricorrente all’indirizzo conosciuto di __________

(Italia) e da lui fornito quale recapito ufficiale (doc. V; cfr. anche STF

8C_450/2021 del 7 settembre 2021).

Nel merito

2.2

Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono

tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito

deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il

reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.3

I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile

(art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei

contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio

commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito

nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l’esercizio commerciale

non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli

anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è

convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.4

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per

analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni

necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i

giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.5

Va ancora rammentato che ai

sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

a. le spese

generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

b.

gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali

consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

c. le perdite commerciali subite e allibrate;

d.

le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel

periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale,

purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni

fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;

e.

i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza,

per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

f. l'interesse del capitale proprio impegnato

nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei

prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

Il

Consiglio federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito

lordo proveniente dall’attività lucrativa indipendente.

Ai sensi dell’art. 9 cpv.

3.

LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il

capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali

cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS,

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono

al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo

il diritto fiscale dei contributi di cui all’art. 8 LAVS, all’art. 3 cpv. 1 LAI

e all’art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100

per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

2.6

Per

giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata

in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4

OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019

del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13

ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,

consid. 3.2.2).

Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il

giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse

giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,

che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione

delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del

20.

gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del

19.

ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016

parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.

3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a

pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri

diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul

calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre

2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°

luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;

sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS

Nr. 4 pag. 11).

Il

carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di

compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque

la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene

alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere

prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza

9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di compensazione

devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del

reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto

alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

Questi principi sono stati

confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il

Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale

cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno

quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo

né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale

reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa

ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di

mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a

pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo

di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di

vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza

privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare

di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-

nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni

altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta

collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le

provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non

sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha

contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata

dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente

causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a

valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito

della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli

non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è

passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente,

secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna

privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr.

DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte

va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza

per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra

attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112

seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse,

formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti

giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte

dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del

provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare

avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto

ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di

sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto

deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,

indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della

giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”

Cfr. anche DTF 147 V 114,

consid. 3.4.2.

2.7

Per

quanto concerne le tassazioni d’ufficio, in DTF 145 V 326 (STF 9C_329/2019 del

17.

ottobre 2019) il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in

diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in

giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per

analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si

basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata

oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività

indipendente.

Nel

caso giudicato dal Tribunale federale, con decisione del 18 dicembre 2017 la Cassa

di compensazione del Canton Berna aveva condannato un assicurato a versare i

contributi sociali del 2016 quale indipendente calcolati in base alla

tassazione fiscale 2016, emessa d’ufficio, dove figurava un reddito da attività

lucrativa di fr. 150'000.

Con

sentenza del 25 settembre 2018 il Tribunale regionale bernese competente ha

rigettato l’opposizione per un importo di fr. 17'213.80, oltre ad interessi e

spese.

Il

19.

ottobre 2018 l’assicurato ha chiesto alla Cassa la revisione,

rispettivamente la riconsiderazione della decisione del 18 dicembre 2017 ed ha

domandato di essere stralciato retroattivamente dal 1° gennaio 2016 dal

registro degli indipendenti. Secondo l’interessato la decisione si fondava su

un arbitrio dell’autorità fiscale e pertanto sarebbe stata da considerare

nulla. Il 13 novembre 2018 la Cassa ha informato l’assicurato che una revisione

dei contributi del 2016 non era più possibile.

Con

sentenza del 3 aprile 2019 il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha

respinto il ricorso dell’assicurato.

Il

Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’interessato e rinviato gli atti

alla cassa per i seguenti motivi.

Al

consid. 4.1 l’Alta Corte ha rammentato che con sentenza 2C_679/2016 dell’11

luglio 2017, pubblicata in ASA 86, pag. 56 e in StE 2017 B 93.5 Nr. 33, il

Tribunale federale ha descritto le condizioni secondo le quali una tassazione

d’ufficio, cresciuta in giudicato, emessa secondo l’art. 130 cpv. 2 LIFD, è

manifestamente arbitraria (“krass willkürlich”) e dunque nulla.

In

tal caso gravi carenze nei contenuti non sono sufficienti.

Piuttosto

devono esserci, da parte dell’autorità fiscale, gravi e manifeste violazioni

del suo dovere di accertamento e di esame della fattispecie (“Vielmehr müssen aussergewöhnlich schwere

bzw. krasse Verstösse der Veranlagungsbehörde gegen die ihr obliegende

Untersuchungs- und Überprüfungspflicht dazukommen (E. 3.1 und 3.4.1-3.4.2)”).

Le

gravi e manifeste violazioni del dovere di accertamento e di esame della

fattispecie si misurano nell’ambito della tassazione d’ufficio in base alla

circostanza secondo la quale la valutazione deve corrispondere il più possibile

alla realtà dei fatti ed alla verità materiale (“Diese bemisst sich im Rahmen zulässiger Ermessensveranlagung

danach, dass die Einschätzung dem realen Sachverhalt und der materiellen

Wahrheit möglichst nahe kommen soll”).

Anche

nel caso di fattispecie poco chiare, il contribuente deve essere valutato

realisticamente secondo la sua effettiva capacità economica (“Auch bei unklarem Sachverhalt muss der

Pflichtige wirklichkeitsnah gemäss seiner tatsächlichen wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit veranlagt werden”).

L’autorità

ha il compito, conferitogli dalla legge, di effettuare una valutazione conforme

al principio di una tassazione completa, corretta ed equa (“Die Behörde hat aus gesetzlichem Auftrag

eine Veranlagung vorzunehmen, die dem Prinzip der vollständigen, gerechten und

gleichen Besteuerung entspricht”).

Supposizioni

ed ipotesi necessitano di essere plausibili (“Annahmen und Vermutungen

bedürfen der Plausibilisierung”).

La

valutazione dovrebbe avvicinarsi il più possibile alla realtà.

Ciò

implica un apprezzamento completo degli atti alla luce dell’esperienza della

vita (“Die Einschätzung soll der Wirklichkeit möglichst nahe kommen, was

eine umfassende Würdigung des Aktenstands im Licht der Lebenserfahrung

erfordert (E. 4.2.2)”).

Inoltre

la tassazione d’ufficio non deve, per motivi fiscali o di penalizzazione,

scostarsi deliberatamente e a danno del contribuente dalla reale capacità

economica o da altre circostanze (“Im Weitern darf die Ermessensveranlagung

nicht aus fiskalischen oder pönalen Motiven bewusst zum Nachteil der

steuerpflichtigen Person von der tatsächlichen wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit und den sonstigen Umständen abweichen”).

Infine,

i diritti del contribuente gli sono garantiti, anche se per numerosi anni ha

negletto i suoi doveri procedurali (“Im Übrigen bestehen die ihr zu

gewährenden Garantien in Bezug auf die Richtigkeit der Veranlagung selbst dann,

wenn sie mehrere Jahre lang ihre Verfahrenspflichten vernachlässigt, weiter (E.

4.2.4)”).

Il

Tribunale federale al consid. 4.2 ha poi stabilito che i principi appena

esposti valgono, mutatis mutandis, anche per le decisioni in merito ai

contributi quale persona indipendente che si fondano su una tassazione

d’ufficio, se la persona assicurata contesta di essere (stata) indipendente.

L’art. 23 cpv. 4 OAVS non impedisce una contestazione in tal senso (“Diese Grundsätze gelten sinngemäss auch

bei Verfügungen über Beiträge aus selbständiger Erwerbstätigkeit, welche auf

einer steuerrechtlichen Ermessensveranlagung beruhen, wenn die betreffende

versicherte Person bestreitet, überhaupt selbständig erwerbstätig (gewesen) zu

sein. Dem steht Art. 23 Abs. 4 AHVV (SR

831.101) nicht entgegen, wonach die Angaben der kantonalen Steuerbehörden für

die Ausgleichskassen verbindlich sind”).

La

Cassa è vincolata dall’ammontare comunicatogli dall’autorità fiscale nel caso

in cui lo statuto contributivo sia già stato stabilito ma non dalla qualifica

dell’attività svolta (“Diese

Bindung betrifft die Bemessung bei feststehendem Beitragsstatut und nicht die

beitragsrechtliche Qualifikation”).

Di

principio le Casse devono valutare autonomamente se c’è un reddito da attività

lucrativa e in tal caso, se esso deriva da un’attività dipendente o

indipendente (“Die

Ausgleichskassen haben grundsätzlich eigenständig zu beurteilen, ob überhaupt

Erwerbseinkommen und gegebenenfalls solches aus selbständiger oder aus

unselbständiger Erwerbstätigkeit vorliegt (Urteil 9C_471/2008 vom 10. November

2008.

E. 3.2)”).

Tuttavia,

il parallelismo tra la qualifica in ambito fiscale ed in ambito previdenziale

non deve essere abbandonata alla leggera (“Indes ist die Parallelität zwischen sozialversicherungs- und

steuerrechtlicher Qualifikation nicht leichthin preiszugeben (BGE 141 V 634 E. 2.5 S. 638)”).

Il

Tribunale federale al consid. 5 ha poi evidenziato come nel caso giudicato non

era in discussione il riesame o la revisione della tassazione 2016, bensì della

decisione di fissazione dei contributi del 18 dicembre 2017.

Al

consid. 6.1 l’Alta Corte ha accertato che con decisione del 18 dicembre 2017 la

Cassa di compensazione ha calcolato i contributi sociali del 2016 sulla base

del reddito di fr. 150'000 comunicatogli dall’autorità fiscale.

Il

Tribunale inferiore non ha effettuato alcun accertamento circa lo statuto

contributivo del ricorrente.

Orbene,

se è corretto che l’interessato nel 2016 era da considerare dipendente al 100% e

non indipendente, la decisione del 18 dicembre 2017 è errata, perfino

manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA.

Un

tale errore di contenuto non ha tuttavia quale conseguenza la nullità della

decisione (cfr. consid. 4.1).

Il

Tribunale federale al consid. 6.2 ha rilevato che al ricorrente sono stati

rimproverati, dall’autorità inferiore, negligenze amministrative, segnatamente

per non avere risposto a numerose richieste circa il suo statuto contributivo

in relazione ad una comunicazione fiscale del 2011 secondo la quale aveva

conseguito redditi da attività indipendente. Neppure una multa emessa nei cuoi

confronti lo aveva indotto a prendere posizione. Inoltre per numerosi anni non

aveva inoltrato alcuna dichiarazione fiscale e non ha mai utilizzato i mezzi di

ricorso concessigli per contestare il suo statuto contributivo (“Wie der Beschwerdeführer sodann vorbringt,

wirft ihm die Vorinstanz hauptsächlich eigene administrative Versäumnisse vor.

Namentlich habe er verschiedene Anfragen der Beschwerdegegnerin betreffend

seinen Beitragsstatus im Zusammenhang mit einer Meldung der Steuerverwaltung,

wonach er 2011 Einkommen aus selbständiger

Erwerbstätigkeit erzielt habe,

unbeantwortet gelassen und sich auch durch eine diesbezügliche Bussenverfügung

nicht zu näheren Angaben bewegen lassen. Ebenfalls habe er über Jahre hinweg

keine Steuererklärung eingereicht. Die wiederholte Möglichkeit, die steuerliche

und beitragsrechtliche Einschätzung des Einkommens aus selbständiger

Erwerbstätigkeit (und damit auch die steuerseitig vorgenommene Einstufung als

selbständig Erwerbender) mit Einsprache anzufechten, habe er nicht genutzt. Die

geltend gemachte, nicht näher belegte Überforderung sei eine Schutzbehauptung”).

Il

Tribunale federale ribadisce tuttavia che un tale comportamento non è un motivo

determinante per decidere circa la nullità della decisione di fissazione dei

contributi (“Wie in E. 4.1

dargelegt, kann ein solches Verhalten indessen für die Frage der Nichtigkeit

einer (Beitrags-)Verfügung nicht entscheidend sein”).

I

motivi dell’inattività della persona assicurata non giocano alcun ruolo o solo

un ruolo subordinato se un abuso di diritto può essere escluso (“Dabei spielen die Gründe für das

Untätigbleiben solange keine bzw. eine untergeordnete Rolle, als ein

missbräuchliches Verhalten ausgeschlossen werden kann”).

Per

quanto concerne la mancata contestazione della tassazione fiscale, spetta alle Casse

decidere autonomamente se nel caso di specie è stata esercitata un’attività

indipendente (“Was die Nichtanfechtung der Steuerveranlagungen im Besonderen

anbetrifft, haben die Ausgleichskassen grundsätzlich eigenständig zu

beurteilen, ob überhaupt eine selbständige Erwerbstätigkeit vorliegt (E. 4.2).”).

Il

Tribunale federale, al consid. 6.3.1, rileva inoltre che l’insorgente aveva

informato più volte la Cassa di compensazione di non essere (più) un

indipendente. In una e-mail del 18 marzo 2015 ha dichiarato di aver lavorato al

100% quale dipendente dal 9 luglio 2007. La sua società è stata liquidata da

tempo. Redditi da attività indipendente non ne ha. Allo scritto aveva inoltre

allegato la dichiarazione di salario del 2014. Egli ha conseguito un reddito da

attività dipendente di fr. 67'083.

La

Cassa non ha ritenuto credibili tali informazioni, senza tuttavia effettuare

alcun accertamento in merito e si è fondata unicamente sulla tassazione

fiscale. Questo comportamento, secondo il Tribunale federale, è ancora meno

comprensibile se si pon mente al fatto che i contributi da attività

indipendente per il periodo dal 2010 al 2015 per complessivi fr. 50'000 sono

stati dichiarati inesigibili. Ciò significa che l’insorgente per i contributi relativi

a 6 anni è stato escusso senza alcun esito o che le esecuzioni non hanno dato

alcun esito favorevole.

Al

consid. 6.3.2 l’Alta Corte ha concluso che in tali circostanze la Cassa, non

aveva motivo di ritenere il ricorrente, contrariamente alle sue continue

affermazioni, oltre che dipendente al 100% anche indipendente. Avesse avuto dei

dubbi poiché la ditta individuale dell’insorgente, iscritta a registro di

commercio nel febbraio 2004 non era ancora stata cancellata a fine 2016, la

Cassa avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti. In particolare, vista

la reticenza dell’interessato nel rispondere agli scritti a lui inviati,

avrebbe dovuto convocarlo ed interrogarlo. Ciò vale a maggior ragione, ritenuto

che il reddito di fr. 150'000 comunicato dall’autorità fiscale si scostava così

tanto da quanto asserito dall’insorgente (nessuna attività indipendente), che

si dovrebbe parlare di una valutazione volutamente errata ed arbitraria (“Dazu bestand umso mehr Anlass, als das von

der Steuerverwaltung gemeldete geschätzte Einkommen von Fr. 150'000.- für 2016

derart eklatant vom geltend gemachten Sachverhalt (überhaupt keine selbständige

Erwerbstätigkeit auszuüben) abwich, dass von einer bewussten und willkürlichen

Falscheinschätzung gesprochen werden müsste (vgl. erwähntes Urteil 2C_679/2016

vom 11. Juli 2017 E. 5.3.4)”).

Il

Tribunale federale ha di conseguenza ritenuto la decisione di fissazione dei

contributi del 18 dicembre 2017 come nulla (“In diesem Sinne ist die

Verfügung vom 18. Dezember 2017 somit nichtig”).

Infine

l’Alta Corte ha stabilito che la Cassa, a cui gli atti sono stati rinviati, deve

stabilire se nel 2016 il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto, oltre

alla sua attività dipendente, svolgeva anche un’attività indipendente e in caso

di risposta positiva l’amministrazione dovrà nuovamente fissare i contributi (“Die Beschwerdegegnerin wird abzuklären

haben, ob der Beschwerdeführer 2016 - entgegen seinen Vorbringen - neben seiner

Stelle als Sachbearbeiter eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübte;

bejahendenfalls hat sie die persönlichen Beiträge neu festzusetzen”).

2.8

Nel

caso di specie questo Tribunale, anche alla luce della DTF 145 V 326, non può confermare

la decisione su opposizione impugnata.

Il

ricorrente nel 2018 è stato tassato d’ufficio quale indipendente sulla base di

un reddito aziendale di fr. 40'000 (cfr. comunicazione dell’autorità fiscale

del 27 aprile 2021, doc. 8) e la Cassa ha fissato i contributi dovuti

dall’assicurato in tale qualità deducendo dal reddito comunicatogli dal fisco

il salario conseguito quale dipendente nel 2018.

L’amministrazione,

a fondamento della sua decisione, si basa unicamente sul contenuto dell’art. 23

cpv. 4 OAVS per il quale le indicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti

per le Casse di compensazione (cfr. decisione su opposizione impugnata [doc.

1], pag. 2). Ciò vale, secondo l’amministrazione, anche se le comunicazioni

sono fondate su una tassazione d’ufficio (cfr. decisione su opposizione [doc.

1], pag. 3).

Tuttavia,

nella citata sentenza pubblicata in DTF 145 V 326, il Tribunale federale ha

stabilito che la Cassa è vincolata dall’ammontare comunicatogli dall’autorità

fiscale nel caso in cui lo statuto contributivo sia già stato stabilito ma non

dalla qualifica dell’attività svolta (“Diese Bindung betrifft die Bemessung bei feststehendem Beitragsstatut

und nicht die beitragsrechtliche Qualifikation”). Di principio

le Casse devono valutare autonomamente se c’è un reddito da attività lucrativa

e in tal caso, se esso deriva da un’attività dipendente o indipendente (“Die Ausgleichskassen haben grundsätzlich

eigenständig zu beurteilen, ob überhaupt Erwerbseinkommen und gegebenenfalls

solches aus selbständiger oder aus unselbständiger Erwerbstätigkeit vorliegt

(Urteil 9C_471/2008 vom 10. November 2008 E. 3.2)”).

In

altre parole, se la persona assicurata è già affiliata quale indipendente ed il

fisco aumenta d’ufficio il reddito aziendale, l’amministrazione non può, di

regola, scostarsene, riservate le condizioni della nullità della tassazione. Se

invece l’assicurato, come in concreto, non è affiliato quale indipendente e

nega di esserlo, in caso di tassazione d’ufficio come persona indipendente, spetta

alla Cassa, semmai, mettere in atto gli accertamenti necessari per stabilire lo

statuto contributivo dell’assicurato.

In

concreto non è tuttavia necessario approfondire ulteriormente la fattispecie,

poiché la documentazione prodotta dalle parti permette di risolvere la

questione senza rinviare gli atti all’amministrazione.

2.9

Nel

caso di specie dalle tavole processuali si evince che l’insorgente è stato

affiliato dalla Cassa quale indipendente nel 2017 e nel 2018 solo sulla base di

quanto comunicato dall’autorità fiscale in seguito all’emissione delle

tassazioni d’ufficio secondo le quali l’interessato aveva conseguito in quegli

anni un reddito aziendale.

Egli

ha sostenuto di aver negletto gli aspetti amministrativi, tra i quali la

compilazione delle dichiarazioni fiscali e la contestazione delle tassazioni, a

causa del grave stato di salute del figlio __________, nato nel __________,

affetto dalla sindrome di Noonan e ricoverato per 7 mesi nei nosocomi di __________

e __________. La patologia del figlio gli ha sconvolto la vita, portandolo a

mettere in secondo piano tutto il resto.

Lo

stress provocato dalla malattia del figlio avrebbe inoltre portato sua moglie a

chiedere la separazione, ciò che lo ha indotto a ritornare da sua madre a __________

(Italia; cfr. doc. V).

Interpellato

in merito l’assicurato ha sin da subito contestato di svolgere qualsiasi

attività indipendente ed ha sempre ribadito di esercitare solo un’attività

dipendente (doc. 18).

Dagli

atti emerge effettivamente che l’insorgente ha sottoscritto un contratto di

lavoro di durata indeterminata, valido dal 1° luglio 2015, con la società __________,

sua moglie, quale coordinatore d’ufficio e marketing della società (doc. B2).

Lo stipendio è stato fissato in fr. 1'500 lordi mensili per dodici mensilità

per un tempo di lavoro di 15 ore settimanali, con orario variabile, da

convenire con il datore di lavoro (doc. B2).

La

società individuale “__________” di cui la moglie è titolare con diritto di

firma individuale, è stata iscritta a registro di commercio il __________ 2014

(cfr. l’estratto del registro di commercio in internet).

Dai

certificati di salario allegati risulta che l’insorgente nel 2015 ha conseguito

un salario di fr. 9'000 (doc. XII/1), nel 2016 di fr. 20'200 (doc. XII/2), nel

2017.

di fr. 18'400 (doc. XII/3) e nel 2018 di fr. 11'200 (doc. V/4).

Non

risultano invece altri lavori svolti dal ricorrente, né la Cassa sostiene che

l’interessato abbia iscritto a registro di commercio una sua società od abbia

svolto una specifica attività lavorativa indipendente.

Come

visto l’amministrazione si fonda infatti esclusivamente sulla comunicazione

fiscale per la qualifica di indipendente dell’assicurato (cfr. decisione su

opposizione, doc. 1). Ciò tuttavia non trova conferma negli atti.

Ne

segue che il ricorrente nel 2018 ha svolto unicamente un’attività dipendente e

di conseguenza la fissazione dei contributi quale indipendente deve essere

annullata.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 16 luglio 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.

4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018.

1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 consid. 4.4.3.).

Ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti