30.2021.12
Contestazione del calcolo dei contributi come indipendente da parte di un assicurato che svolge esclusivamente un'attività dipendente e che è stato tassato d'ufficio dal fisco quale indipendente. Esame della DTF 145 V 326
11 ottobre 2021Italiano32 min
i certificati di salario dal 2015 al 2018 (doc. XII).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2021.12
cs
Lugano
11 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 (recte: 16) luglio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1° luglio 2021 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Il 21 ottobre 2019 l’__________
(di seguito: __________) ha scritto all’Agenzia Comunale AVS di __________
evidenziando che da un controllo della tassazione fiscale del 2017 di RI 1,
nato nel 1963 e domiciliato a __________, è stato rilevato un reddito aziendale
di fr. 36'000 derivante da un’attività indipendente. L’amministrazione ha
chiesto all’agenzia AVS di convocare l’interessato per definire la sua posizione
e per la compilazione del questionario di affiliazione come indipendente (doc.
19).
1.2. Il 14 novembre 2019 RI 1 ha
scritto all’__________, rilevando di aver omesso di controllare la tassazione
2017, allestita d’ufficio dall’autorità fiscale e di non essersi accorto che
era stato esposto un reddito aziendale per un’attività indipendente che lui non
ha mai svolto. L’interessato ha affermato di esercitare esclusivamente
un’attività dipendente presso la “__________” (doc. 18).
1.3. Il 25 novembre 2019 l’__________
ha iscritto RI 1 quale indipendente presso la Cassa CO 1 dal 1° gennaio 2017,
con l’indicazione: “affiliazione d’ufficio unicamente per l’anno 2017, in
quanto fiscalmente espone dei redditi derivanti da attività indipendente.
Reddito soggetto al pagamento dei contributi AVS, secondo l’art. 23 OAVS cpv. 4
in quanto “le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le
casse di compensazione” (doc. 17; cfr. anche doc. 16).
1.4. Con decisione formale del 7
gennaio 2020, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa CO 1 ha fissato i
contributi dovuti da RI 1 nel 2017 quale indipendente sulla base di un reddito
aziendale di fr. 20'000, deducendo dal reddito aziendale comunicato dal fisco
il reddito da attività dipendente conseguito quell’anno (doc. 15).
1.5. Il 25 febbraio 2021 la Cassa
ha affiliato RI 1 quale indipendente anche nel 2018, indicando: “Questo
scritto annulla e sostituisce la notifica di stralcio del 25.11.2019. La Cassa
deve procedere alla riattivazione della sua pratica nella categoria degli
indipendenti, in quanto il reddito aziendale esposto nella dichiarazione
fiscale nell’anno 2018 è soggetto al pagamento dei contributi AVS, secondo
l’art. 23 OAVS cpv. 4 in quanto “le indicazioni fornite dalle autorità fiscali
sono vincolanti per le casse di compensazione” (doc. 13, cfr. anche doc. 12).
1.6. Con decisione formale del 1°
marzo 2021 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2018 quale
indipendente sulla base di un reddito aziendale, prima del riporto al lordo di
cui all’art. 9 cpv. 4 LAVS, di fr. 40'000 (doc. 11).
1.7. Il 31 marzo 2021
l’assicurato, tramite sua moglie, da cui vive separato, si è opposto, ribadendo
di lavorare quale dipendente presso il __________ di __________ (doc. 10).
1.8. Interpellata in merito dalla
Cassa, il 27 aprile 2021 l’autorità fiscale ha confermato l’esattezza dei dati,
indicando che la tassazione 2018 è stata emessa d’ufficio e che l’importo di
fr. 40'000 figurante nella tassazione va considerato al netto dei contributi
(doc. 8).
1.9. Con decisione definitiva del
26 maggio 2021 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2018
quale indipendente sulla base di un reddito aziendale di fr. 31'200 (fr. 40'000
[reddito secondo tassazione fiscale] – fr. 8'800 [reddito da attività
dipendente iscritto nel conto individuale]).
1.10. RI 1 ha inoltrato opposizione
contro la predetta decisione rilevando di non essere mai stato indipendente
(doc. 2).
1.11. Con decisione su opposizione
del 1° luglio 2021 la Cassa CO 1 ha confermato la sua decisione formale
sostenendo che il reddito da attività lucrativa viene accertato dall’autorità
fiscale le cui indicazioni sono vincolanti per le casse di compensazione (art.
23 cpv. 4 OAVS), anche se fondate su una tassazione d’ufficio (doc. 1).
1.12. RI 1 è insorto al TCA contro
la predetta decisione su opposizione evidenziando di non essere mai stato
indipendente né nel 2018, né in nessun altro anno, ma di aver svolto unicamente
un’attività dipendente presso il __________, di cui allega il certificato di
salario per il 2018, unitamente al contratto di lavoro valido dal 1° luglio
2015 (doc. I). Egli aggiunge che “già per l’anno 2017 l’__________ mi aveva
classificato come Indipendente basandosi su cosa non saprei, e dopo invio
corretta documentazione (come ora) la cosa era andata apposto e del tutto
chiarita”.
1.13. Il 21 luglio 2021 il Giudice
delegato del TCA ha scritto all’insorgente chiedendogli di trasmettere la
decisione su opposizione impugnata e di voler indicare un indirizzo a cui
recapitare la posta relativa alla presente procedura (doc. IV).
1.14. Il 31 luglio 2021 il
ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta ed ha precisato che
l’indirizzo cui recapitare la posta è quello di __________ (Italia; doc. V).
1.15. Con risposta del 10 agosto
2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).
1.16. Il 3 settembre 2021 RI 1 ha
chiesto una proroga ed ha aggiunto che di solito era sua suocera che compilava
le tassazioni:
" (…) E fino
al 2016 ha sempre avuto premura di presentarle nei tempi dovuti e con
precisione eccelsa. Mai nulla da ridire da nessuno. Poi dopo la nascita di
nostro figlio __________ nel __________ il quale per motivi di salute dovuti
alla sua sindrome di Noonan siamo stati costretti mia moglie ed io 7 mesi a
stare lontano da casa per ospedali (__________ e __________ dove il proprio mondo
viene capovolto) anche per mia suocera (con la quale si conviveva nella stessa
casa) fu un periodo di totale confusione e smarrimento (quasi ogni giorno ci
veniva a trovare a __________ facendo la spola). Credo che tale sconvolgimento
l’abbia portata a far passare tutto in secondo piano (comprese le tasse) e a
non presentarle (o comunque non nei tempi stabiliti usuali). Noi abituati alla
sua tempestività nel fare le tasse non ci siamo accorti di nulla fidandoci come
sempre (e avendo la vita capovolta era l’ultimo delle nostre preoccupazioni con
un bimbo che lottava tra la vita e la morte ogni giorno si figuri… cuore,
sangue, 4 interventi polmoni ossigeno e non alimentazione naturale spontanea).
Allora questo ha comportato ovviamente da
parte dell’__________ la Tassazione d’Ufficio (giustamente) solo che per quel
che mi riguarda hanno fatto un grave errore attribuendomi una qualifica
lavorativa del tutto errata; quella di Indipendente quando bastava le tasse
precedenti per accorgersi che dal 2015 ero solo un Dipende del __________ di
mia moglie. Da lì sono partiti tutti i loro conteggi strampallati senza alcun
senso. In quanto poi al mio presunto dovere e legittimo dovere di controllare
la loro Tassazione d’Ufficio vale il discorso di prima. I documenti relativi
alla stessa li prendeva in custodia mia suocera come sempre fatto per le tasse
in generale e nello stravolgimento totale non deve essersi accorta di nulla
(altrimenti sono più che sicuro che avrebbe reagito immediatamente e detto
qualcosa in modo da porre una valida opposizione. (…)” (doc. IX)
1.17. Il 6 settembre 2021 il TCA ha
scritto al ricorrente, rammentandogli che di principio il termine per nuove
prove non è prorogabile e di voler trasmettere, entro 10 giorni, eventuale
ulteriore documentazione in suo possesso relativa alla qualifica dell’attività
da lui svolta nel 2018 ed in particolare gli atti fiscali (doc. X).
1.18. In data 16 settembre 2021 RA 1
si è rivolta al TCA, allegando una procura in suo favore del ricorrente ed
affermando che RI 1 è stato suo dipendente dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre
2018 in qualità di coordinatore d’ufficio e di responsabile marketing. Ella ha
inoltre confermato che il suo marito non ha mai fornito prestazioni a titolo di
indipendente a favore della sua ditta individuale ma che ha sempre agito in
rapporto di subordinazione. L’interessata ha prodotto il contratto di lavoro ed
Fatti
i certificati di salario dal 2015 al 2018 (doc. XII).
1.19. Il 20 settembre 2021 il TCA ha
trasmesso la documentazione alla Cassa con facoltà di presentare eventuali
osservazioni in merito entro 5 giorni (doc. XIII).
1.20. Il 27 settembre 2021 è
pervenuta al TCA la procura del 16 settembre 2021 in favore di RA 1, già
prodotta, del seguente tenore:
" (…) con la
presente conferisco la procura alla sig.ra RA 1 in merito alla controversia in
corso (incarto sopra menzionato) per quel che concerne ulteriori delucidazioni
che ella fornirà al fine di fare totale chiarezza per quel che mi concerne in
merito alla reale posizione ricoperta quando l’__________ ha provveduto a fare
la tassazione d’ufficio per l’anno 2018.” (doc. XIV)
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Il ricorrente ha conferito
alla sua moglie, da cui è separato (cfr. doc. V), una procura “per quel che
concerne ulteriori delucidazioni che ella fornirà al fine di fare totale
chiarezza per quel che mi concerne in merito alla reale posizione ricoperta
quando l’__________ ha provveduto a fare la tassazione d’ufficio per l’anno
2018” (doc. XIV).
La procura è pertanto
limitata alla trasmissione di ulteriori chiarimenti in merito allo statuto
contributivo del 2018. Essa non si estende invece alla notifica della sentenza.
Ne segue che la presente
sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni viene notificata
direttamente ed esclusivamente al ricorrente all’indirizzo conosciuto di __________
(Italia) e da lui fornito quale recapito ufficiale (doc. V; cfr. anche STF
8C_450/2021 del 7 settembre 2021).
Nel merito
2.2
Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono
tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito
deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il
reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.3
I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile
(art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei
contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio
commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito
nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l’esercizio commerciale
non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli
anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito non è
convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.4
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata
in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione
dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione
controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di
procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per
analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per
le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il
reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per
stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi
sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni
necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i
giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.5
Va ancora rammentato che ai
sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
a. le spese
generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
b.
gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali
consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c. le perdite commerciali subite e allibrate;
d.
le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel
periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale,
purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni
fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;
e.
i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza,
per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato
nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei
prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Il
Consiglio federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito
lordo proveniente dall’attività lucrativa indipendente.
Ai sensi dell’art. 9 cpv.
3.
LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il
capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali
cantonali e comunicati alle casse di compensazione.
Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS,
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono
al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo
il diritto fiscale dei contributi di cui all’art. 8 LAVS, all’art. 3 cpv. 1 LAI
e all’art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100
per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
2.6
Per
giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata
in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono
vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4
OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la
decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019
del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13
ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,
consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza
di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito
spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Come rammentato dal Tribunale
federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il
giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse
giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,
che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione
delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del
20.
gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del
19.
ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016
parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.
3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a
pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri
diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul
calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre
2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°
luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;
sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS
Nr. 4 pag. 11).
Il
carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di
compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque
la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene
alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere
prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza
9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).
Di principio le casse di compensazione
devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del
reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto
alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).
Questi principi sono stati
confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il
Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:
" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale
cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno
quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo
né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale
reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa
ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di
mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a
pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo
di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di
vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza
privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare
di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-
nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni
altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta
collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le
provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non
sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha
contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata
dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente
causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a
valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito
della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli
non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è
passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente,
secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna
privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr.
DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte
va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza
per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra
attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112
seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse,
formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti
giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte
dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del
provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare
avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto
ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di
sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto
deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,
indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della
giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”
Cfr. anche DTF 147 V 114,
consid. 3.4.2.
2.7
Per
quanto concerne le tassazioni d’ufficio, in DTF 145 V 326 (STF 9C_329/2019 del
17.
ottobre 2019) il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in
diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in
giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per
analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si
basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata
oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività
indipendente.
Nel
caso giudicato dal Tribunale federale, con decisione del 18 dicembre 2017 la Cassa
di compensazione del Canton Berna aveva condannato un assicurato a versare i
contributi sociali del 2016 quale indipendente calcolati in base alla
tassazione fiscale 2016, emessa d’ufficio, dove figurava un reddito da attività
lucrativa di fr. 150'000.
Con
sentenza del 25 settembre 2018 il Tribunale regionale bernese competente ha
rigettato l’opposizione per un importo di fr. 17'213.80, oltre ad interessi e
spese.
Il
19.
ottobre 2018 l’assicurato ha chiesto alla Cassa la revisione,
rispettivamente la riconsiderazione della decisione del 18 dicembre 2017 ed ha
domandato di essere stralciato retroattivamente dal 1° gennaio 2016 dal
registro degli indipendenti. Secondo l’interessato la decisione si fondava su
un arbitrio dell’autorità fiscale e pertanto sarebbe stata da considerare
nulla. Il 13 novembre 2018 la Cassa ha informato l’assicurato che una revisione
dei contributi del 2016 non era più possibile.
Con
sentenza del 3 aprile 2019 il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha
respinto il ricorso dell’assicurato.
Il
Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’interessato e rinviato gli atti
alla cassa per i seguenti motivi.
Al
consid. 4.1 l’Alta Corte ha rammentato che con sentenza 2C_679/2016 dell’11
luglio 2017, pubblicata in ASA 86, pag. 56 e in StE 2017 B 93.5 Nr. 33, il
Tribunale federale ha descritto le condizioni secondo le quali una tassazione
d’ufficio, cresciuta in giudicato, emessa secondo l’art. 130 cpv. 2 LIFD, è
manifestamente arbitraria (“krass willkürlich”) e dunque nulla.
In
tal caso gravi carenze nei contenuti non sono sufficienti.
Piuttosto
devono esserci, da parte dell’autorità fiscale, gravi e manifeste violazioni
del suo dovere di accertamento e di esame della fattispecie (“Vielmehr müssen aussergewöhnlich schwere
bzw. krasse Verstösse der Veranlagungsbehörde gegen die ihr obliegende
Untersuchungs- und Überprüfungspflicht dazukommen (E. 3.1 und 3.4.1-3.4.2)”).
Le
gravi e manifeste violazioni del dovere di accertamento e di esame della
fattispecie si misurano nell’ambito della tassazione d’ufficio in base alla
circostanza secondo la quale la valutazione deve corrispondere il più possibile
alla realtà dei fatti ed alla verità materiale (“Diese bemisst sich im Rahmen zulässiger Ermessensveranlagung
danach, dass die Einschätzung dem realen Sachverhalt und der materiellen
Wahrheit möglichst nahe kommen soll”).
Anche
nel caso di fattispecie poco chiare, il contribuente deve essere valutato
realisticamente secondo la sua effettiva capacità economica (“Auch bei unklarem Sachverhalt muss der
Pflichtige wirklichkeitsnah gemäss seiner tatsächlichen wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit veranlagt werden”).
L’autorità
ha il compito, conferitogli dalla legge, di effettuare una valutazione conforme
al principio di una tassazione completa, corretta ed equa (“Die Behörde hat aus gesetzlichem Auftrag
eine Veranlagung vorzunehmen, die dem Prinzip der vollständigen, gerechten und
gleichen Besteuerung entspricht”).
Supposizioni
ed ipotesi necessitano di essere plausibili (“Annahmen und Vermutungen
bedürfen der Plausibilisierung”).
La
valutazione dovrebbe avvicinarsi il più possibile alla realtà.
Ciò
implica un apprezzamento completo degli atti alla luce dell’esperienza della
vita (“Die Einschätzung soll der Wirklichkeit möglichst nahe kommen, was
eine umfassende Würdigung des Aktenstands im Licht der Lebenserfahrung
erfordert (E. 4.2.2)”).
Inoltre
la tassazione d’ufficio non deve, per motivi fiscali o di penalizzazione,
scostarsi deliberatamente e a danno del contribuente dalla reale capacità
economica o da altre circostanze (“Im Weitern darf die Ermessensveranlagung
nicht aus fiskalischen oder pönalen Motiven bewusst zum Nachteil der
steuerpflichtigen Person von der tatsächlichen wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit und den sonstigen Umständen abweichen”).
Infine,
i diritti del contribuente gli sono garantiti, anche se per numerosi anni ha
negletto i suoi doveri procedurali (“Im Übrigen bestehen die ihr zu
gewährenden Garantien in Bezug auf die Richtigkeit der Veranlagung selbst dann,
wenn sie mehrere Jahre lang ihre Verfahrenspflichten vernachlässigt, weiter (E.
4.2.4)”).
Il
Tribunale federale al consid. 4.2 ha poi stabilito che i principi appena
esposti valgono, mutatis mutandis, anche per le decisioni in merito ai
contributi quale persona indipendente che si fondano su una tassazione
d’ufficio, se la persona assicurata contesta di essere (stata) indipendente.
L’art. 23 cpv. 4 OAVS non impedisce una contestazione in tal senso (“Diese Grundsätze gelten sinngemäss auch
bei Verfügungen über Beiträge aus selbständiger Erwerbstätigkeit, welche auf
einer steuerrechtlichen Ermessensveranlagung beruhen, wenn die betreffende
versicherte Person bestreitet, überhaupt selbständig erwerbstätig (gewesen) zu
sein. Dem steht Art. 23 Abs. 4 AHVV (SR
831.101) nicht entgegen, wonach die Angaben der kantonalen Steuerbehörden für
die Ausgleichskassen verbindlich sind”).
La
Cassa è vincolata dall’ammontare comunicatogli dall’autorità fiscale nel caso
in cui lo statuto contributivo sia già stato stabilito ma non dalla qualifica
dell’attività svolta (“Diese
Bindung betrifft die Bemessung bei feststehendem Beitragsstatut und nicht die
beitragsrechtliche Qualifikation”).
Di
principio le Casse devono valutare autonomamente se c’è un reddito da attività
lucrativa e in tal caso, se esso deriva da un’attività dipendente o
indipendente (“Die
Ausgleichskassen haben grundsätzlich eigenständig zu beurteilen, ob überhaupt
Erwerbseinkommen und gegebenenfalls solches aus selbständiger oder aus
unselbständiger Erwerbstätigkeit vorliegt (Urteil 9C_471/2008 vom 10. November
2008.
E. 3.2)”).
Tuttavia,
il parallelismo tra la qualifica in ambito fiscale ed in ambito previdenziale
non deve essere abbandonata alla leggera (“Indes ist die Parallelität zwischen sozialversicherungs- und
steuerrechtlicher Qualifikation nicht leichthin preiszugeben (BGE 141 V 634 E. 2.5 S. 638)”).
Il
Tribunale federale al consid. 5 ha poi evidenziato come nel caso giudicato non
era in discussione il riesame o la revisione della tassazione 2016, bensì della
decisione di fissazione dei contributi del 18 dicembre 2017.
Al
consid. 6.1 l’Alta Corte ha accertato che con decisione del 18 dicembre 2017 la
Cassa di compensazione ha calcolato i contributi sociali del 2016 sulla base
del reddito di fr. 150'000 comunicatogli dall’autorità fiscale.
Il
Tribunale inferiore non ha effettuato alcun accertamento circa lo statuto
contributivo del ricorrente.
Orbene,
se è corretto che l’interessato nel 2016 era da considerare dipendente al 100% e
non indipendente, la decisione del 18 dicembre 2017 è errata, perfino
manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA.
Un
tale errore di contenuto non ha tuttavia quale conseguenza la nullità della
decisione (cfr. consid. 4.1).
Il
Tribunale federale al consid. 6.2 ha rilevato che al ricorrente sono stati
rimproverati, dall’autorità inferiore, negligenze amministrative, segnatamente
per non avere risposto a numerose richieste circa il suo statuto contributivo
in relazione ad una comunicazione fiscale del 2011 secondo la quale aveva
conseguito redditi da attività indipendente. Neppure una multa emessa nei cuoi
confronti lo aveva indotto a prendere posizione. Inoltre per numerosi anni non
aveva inoltrato alcuna dichiarazione fiscale e non ha mai utilizzato i mezzi di
ricorso concessigli per contestare il suo statuto contributivo (“Wie der Beschwerdeführer sodann vorbringt,
wirft ihm die Vorinstanz hauptsächlich eigene administrative Versäumnisse vor.
Namentlich habe er verschiedene Anfragen der Beschwerdegegnerin betreffend
seinen Beitragsstatus im Zusammenhang mit einer Meldung der Steuerverwaltung,
wonach er 2011 Einkommen aus selbständiger
Erwerbstätigkeit erzielt habe,
unbeantwortet gelassen und sich auch durch eine diesbezügliche Bussenverfügung
nicht zu näheren Angaben bewegen lassen. Ebenfalls habe er über Jahre hinweg
keine Steuererklärung eingereicht. Die wiederholte Möglichkeit, die steuerliche
und beitragsrechtliche Einschätzung des Einkommens aus selbständiger
Erwerbstätigkeit (und damit auch die steuerseitig vorgenommene Einstufung als
selbständig Erwerbender) mit Einsprache anzufechten, habe er nicht genutzt. Die
geltend gemachte, nicht näher belegte Überforderung sei eine Schutzbehauptung”).
Il
Tribunale federale ribadisce tuttavia che un tale comportamento non è un motivo
determinante per decidere circa la nullità della decisione di fissazione dei
contributi (“Wie in E. 4.1
dargelegt, kann ein solches Verhalten indessen für die Frage der Nichtigkeit
einer (Beitrags-)Verfügung nicht entscheidend sein”).
I
motivi dell’inattività della persona assicurata non giocano alcun ruolo o solo
un ruolo subordinato se un abuso di diritto può essere escluso (“Dabei spielen die Gründe für das
Untätigbleiben solange keine bzw. eine untergeordnete Rolle, als ein
missbräuchliches Verhalten ausgeschlossen werden kann”).
Per
quanto concerne la mancata contestazione della tassazione fiscale, spetta alle Casse
decidere autonomamente se nel caso di specie è stata esercitata un’attività
indipendente (“Was die Nichtanfechtung der Steuerveranlagungen im Besonderen
anbetrifft, haben die Ausgleichskassen grundsätzlich eigenständig zu
beurteilen, ob überhaupt eine selbständige Erwerbstätigkeit vorliegt (E. 4.2).”).
Il
Tribunale federale, al consid. 6.3.1, rileva inoltre che l’insorgente aveva
informato più volte la Cassa di compensazione di non essere (più) un
indipendente. In una e-mail del 18 marzo 2015 ha dichiarato di aver lavorato al
100% quale dipendente dal 9 luglio 2007. La sua società è stata liquidata da
tempo. Redditi da attività indipendente non ne ha. Allo scritto aveva inoltre
allegato la dichiarazione di salario del 2014. Egli ha conseguito un reddito da
attività dipendente di fr. 67'083.
La
Cassa non ha ritenuto credibili tali informazioni, senza tuttavia effettuare
alcun accertamento in merito e si è fondata unicamente sulla tassazione
fiscale. Questo comportamento, secondo il Tribunale federale, è ancora meno
comprensibile se si pon mente al fatto che i contributi da attività
indipendente per il periodo dal 2010 al 2015 per complessivi fr. 50'000 sono
stati dichiarati inesigibili. Ciò significa che l’insorgente per i contributi relativi
a 6 anni è stato escusso senza alcun esito o che le esecuzioni non hanno dato
alcun esito favorevole.
Al
consid. 6.3.2 l’Alta Corte ha concluso che in tali circostanze la Cassa, non
aveva motivo di ritenere il ricorrente, contrariamente alle sue continue
affermazioni, oltre che dipendente al 100% anche indipendente. Avesse avuto dei
dubbi poiché la ditta individuale dell’insorgente, iscritta a registro di
commercio nel febbraio 2004 non era ancora stata cancellata a fine 2016, la
Cassa avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti. In particolare, vista
la reticenza dell’interessato nel rispondere agli scritti a lui inviati,
avrebbe dovuto convocarlo ed interrogarlo. Ciò vale a maggior ragione, ritenuto
che il reddito di fr. 150'000 comunicato dall’autorità fiscale si scostava così
tanto da quanto asserito dall’insorgente (nessuna attività indipendente), che
si dovrebbe parlare di una valutazione volutamente errata ed arbitraria (“Dazu bestand umso mehr Anlass, als das von
der Steuerverwaltung gemeldete geschätzte Einkommen von Fr. 150'000.- für 2016
derart eklatant vom geltend gemachten Sachverhalt (überhaupt keine selbständige
Erwerbstätigkeit auszuüben) abwich, dass von einer bewussten und willkürlichen
Falscheinschätzung gesprochen werden müsste (vgl. erwähntes Urteil 2C_679/2016
vom 11. Juli 2017 E. 5.3.4)”).
Il
Tribunale federale ha di conseguenza ritenuto la decisione di fissazione dei
contributi del 18 dicembre 2017 come nulla (“In diesem Sinne ist die
Verfügung vom 18. Dezember 2017 somit nichtig”).
Infine
l’Alta Corte ha stabilito che la Cassa, a cui gli atti sono stati rinviati, deve
stabilire se nel 2016 il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto, oltre
alla sua attività dipendente, svolgeva anche un’attività indipendente e in caso
di risposta positiva l’amministrazione dovrà nuovamente fissare i contributi (“Die Beschwerdegegnerin wird abzuklären
haben, ob der Beschwerdeführer 2016 - entgegen seinen Vorbringen - neben seiner
Stelle als Sachbearbeiter eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübte;
bejahendenfalls hat sie die persönlichen Beiträge neu festzusetzen”).
2.8
Nel
caso di specie questo Tribunale, anche alla luce della DTF 145 V 326, non può confermare
la decisione su opposizione impugnata.
Il
ricorrente nel 2018 è stato tassato d’ufficio quale indipendente sulla base di
un reddito aziendale di fr. 40'000 (cfr. comunicazione dell’autorità fiscale
del 27 aprile 2021, doc. 8) e la Cassa ha fissato i contributi dovuti
dall’assicurato in tale qualità deducendo dal reddito comunicatogli dal fisco
il salario conseguito quale dipendente nel 2018.
L’amministrazione,
a fondamento della sua decisione, si basa unicamente sul contenuto dell’art. 23
cpv. 4 OAVS per il quale le indicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti
per le Casse di compensazione (cfr. decisione su opposizione impugnata [doc.
1], pag. 2). Ciò vale, secondo l’amministrazione, anche se le comunicazioni
sono fondate su una tassazione d’ufficio (cfr. decisione su opposizione [doc.
1], pag. 3).
Tuttavia,
nella citata sentenza pubblicata in DTF 145 V 326, il Tribunale federale ha
stabilito che la Cassa è vincolata dall’ammontare comunicatogli dall’autorità
fiscale nel caso in cui lo statuto contributivo sia già stato stabilito ma non
dalla qualifica dell’attività svolta (“Diese Bindung betrifft die Bemessung bei feststehendem Beitragsstatut
und nicht die beitragsrechtliche Qualifikation”). Di principio
le Casse devono valutare autonomamente se c’è un reddito da attività lucrativa
e in tal caso, se esso deriva da un’attività dipendente o indipendente (“Die Ausgleichskassen haben grundsätzlich
eigenständig zu beurteilen, ob überhaupt Erwerbseinkommen und gegebenenfalls
solches aus selbständiger oder aus unselbständiger Erwerbstätigkeit vorliegt
(Urteil 9C_471/2008 vom 10. November 2008 E. 3.2)”).
In
altre parole, se la persona assicurata è già affiliata quale indipendente ed il
fisco aumenta d’ufficio il reddito aziendale, l’amministrazione non può, di
regola, scostarsene, riservate le condizioni della nullità della tassazione. Se
invece l’assicurato, come in concreto, non è affiliato quale indipendente e
nega di esserlo, in caso di tassazione d’ufficio come persona indipendente, spetta
alla Cassa, semmai, mettere in atto gli accertamenti necessari per stabilire lo
statuto contributivo dell’assicurato.
In
concreto non è tuttavia necessario approfondire ulteriormente la fattispecie,
poiché la documentazione prodotta dalle parti permette di risolvere la
questione senza rinviare gli atti all’amministrazione.
2.9
Nel
caso di specie dalle tavole processuali si evince che l’insorgente è stato
affiliato dalla Cassa quale indipendente nel 2017 e nel 2018 solo sulla base di
quanto comunicato dall’autorità fiscale in seguito all’emissione delle
tassazioni d’ufficio secondo le quali l’interessato aveva conseguito in quegli
anni un reddito aziendale.
Egli
ha sostenuto di aver negletto gli aspetti amministrativi, tra i quali la
compilazione delle dichiarazioni fiscali e la contestazione delle tassazioni, a
causa del grave stato di salute del figlio __________, nato nel __________,
affetto dalla sindrome di Noonan e ricoverato per 7 mesi nei nosocomi di __________
e __________. La patologia del figlio gli ha sconvolto la vita, portandolo a
mettere in secondo piano tutto il resto.
Lo
stress provocato dalla malattia del figlio avrebbe inoltre portato sua moglie a
chiedere la separazione, ciò che lo ha indotto a ritornare da sua madre a __________
(Italia; cfr. doc. V).
Interpellato
in merito l’assicurato ha sin da subito contestato di svolgere qualsiasi
attività indipendente ed ha sempre ribadito di esercitare solo un’attività
dipendente (doc. 18).
Dagli
atti emerge effettivamente che l’insorgente ha sottoscritto un contratto di
lavoro di durata indeterminata, valido dal 1° luglio 2015, con la società __________,
sua moglie, quale coordinatore d’ufficio e marketing della società (doc. B2).
Lo stipendio è stato fissato in fr. 1'500 lordi mensili per dodici mensilità
per un tempo di lavoro di 15 ore settimanali, con orario variabile, da
convenire con il datore di lavoro (doc. B2).
La
società individuale “__________” di cui la moglie è titolare con diritto di
firma individuale, è stata iscritta a registro di commercio il __________ 2014
(cfr. l’estratto del registro di commercio in internet).
Dai
certificati di salario allegati risulta che l’insorgente nel 2015 ha conseguito
un salario di fr. 9'000 (doc. XII/1), nel 2016 di fr. 20'200 (doc. XII/2), nel
2017.
di fr. 18'400 (doc. XII/3) e nel 2018 di fr. 11'200 (doc. V/4).
Non
risultano invece altri lavori svolti dal ricorrente, né la Cassa sostiene che
l’interessato abbia iscritto a registro di commercio una sua società od abbia
svolto una specifica attività lavorativa indipendente.
Come
visto l’amministrazione si fonda infatti esclusivamente sulla comunicazione
fiscale per la qualifica di indipendente dell’assicurato (cfr. decisione su
opposizione, doc. 1). Ciò tuttavia non trova conferma negli atti.
Ne
segue che il ricorrente nel 2018 ha svolto unicamente un’attività dipendente e
di conseguenza la fissazione dei contributi quale indipendente deve essere
annullata.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 16 luglio 2021, per cui si applica la nuova
disposizione legale.
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.
4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018.
1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino vige
tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 consid. 4.4.3.).
Ne discende che nel
presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti