30.2021.13
Richiesta tardiva di rendita vecchiaia anticipata. Le difficoltà economiche e la mancata conoscenza dei termini non giustificano il ritardo
30 agosto 2021Italiano17 min
i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2021.13
ir/gm
Lugano
30
agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 luglio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 giugno 2021 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
A. RI
1, vedovo dal 2012, domiciliato a __________, nato il __________ 1958 e non
soggetto a misure di protezione, ha formulato alla Cassa CO 1 una richiesta di
rendita di vecchiaia anticipata per il tramite del signor RA 1 (doc. 2). La
richiesta, pur recando la data del 30 marzo 2020 (recte: 2021), è pervenuta
alla Cassa il 9 aprile 2021 ed è stata registrata il successivo 14 aprile 2021
(doc. 2 pagina 12), data in cui l’amministrazione si è rivolta all’assicurato
indicandogli come non fosse possibile ottenere il versamento della rendita a
partire dal 1° febbraio 2021 siccome la richiesta tardiva (scritto del 14
aprile 2021, doc. 3) poiché “presentata il 31 marzo 2021” mentre “…
La richiesta di rendita anticipata deve essere inoltrata alla Cassa di compensazione
competente al più tardi entro il mese in cui si compiono gli anni determinanti
per il versamento anticipato” con l’indicazione che nel caso in esame la
domanda andava formulata entro il 31 gennaio 2021. Nello scritto 14 aprile 2021
della Cassa è stato chiesto al signor RI 1 di volere confermare “se intende
anticipare la rendita di 1 anno” (doc. 3).
Tale
comunicazione ha provocato la reazione del rappresentante dell’assicurato
(scritto 28 marzo 2021, recte 28 aprile 2021, doc. 4) che ha indicato come
l’assicurato non fosse informato del termine per formulare una richiesta di
rendita anticipata inoltrando la sua richiesta “a tempo debito”. Il
rappresentante dell’assicurato ha indicato l’eccezionalità della situazione in
cui versa il signor RI 1, che vive in “disastrose condizioni economiche che
non gli consentono di poter sopravvivere dignitosamente! … in un container non
riscaldato” avendo perso il lavoro e non avendo potuto ritrovare
un’occupazione, non disponendo di aiuti. Il signor RA 1 ha pure indicato come
il signor RI 1 non disponga dei mezzi per pagare l’assicurazione malattia da
diversi anni, soffrendo di sordità a causa dei mancati controlli e delle cure
mediche (doc. 4).
Il
10 maggio 2021 l’amministrazione ha risposto al signor RA 1 indicandogli come,
in base all’art. 67 cpv. 1bis OAVS, non sia possibile anticipare una rendita a
fronte di una domanda intempestivamente inoltrata (doc. 5). Il giorno
successivo (11 maggio 2021, doc. 6) il rappresentante dell’assicurato ha
ribadito, in ogni caso, l’intenzione di ottenere comunque una rendita
anticipata almeno di 1 anno (desiderio già manifestato il precedente 28 marzo
2021, recte 28 aprile 2021, doc. 4), ed ha domandato il rilascio di una formale
decisione per ottenere un cambio di prassi specificatamente per le persone in
difficoltà come il signor RI 1, privo di mezzi.
B. Il
25 maggio 2021 l’amministrazione ha rilasciato la decisione formale con cui ha
respinto la domanda di pensionamento anticipato di 2 anni a causa della
tardività della richiesta formulata (doc. 7). Avverso questa decisione il
signor RA 1, per conto dell’assicurato, si è opposto (doc. 8) in data14 giugno
2021 invocando le difficoltà del signor RI 1, il suo modestissimo reddito,
l’assenza di copertura dell’assicurazione malattia, l’assenza di un sostegno,
la vita in un container, l’assenza di dignità, e questo a fronte di “una
nazione che spende milioni di franchi per l’aiuto alle persone più povere”.
Con la sua opposizione l’assicurato chiede in particolare di ritenere impropria
la limitazione temporale fissata dalle norme applicabili e quindi di anticipare
la rendita di 2 anni.
C. Con
decisione emessa su opposizione il 25 giugno 2021 l’amministrazione ha respinto
l’opposizione evidenziando come il diritto alla rendita per vecchiaia deve
essere fatto valere presentando alla Cassa una richiesta (art. 122 e seguenti
OAVS), da chi è legittimato a domandare una rendita anticipata (art. 40 LAVS),
per gli uomini, è colui che, entro la fine del mese in cui la richiesta è
inoltrata, compie 63 anni (per l’anticipo di 2 anni della rendita). In base
all’art. 67 cpv. 1bis OAVS solo l’avente diritto o il suo rappresentante
possono domandare la rendita anticipata con il rilievo che “questo diritto
non può essere richiesto retroattivamente”. La Cassa sottolinea come la
norma sia chiara ed esplicita e non consenta eccezioni. In concreto, per
l’amministrazione, il termine per l’anticipo di 2 anni della rendita era la
fine del mese di gennaio 2021, termine non rispettato, motivo per cui la
rendita anticipata di 2 anni non può essere concessa.
In
merito alla lamentata carenza di informazioni formulata dal signor RA 1 la
Cassa osserva come la mancanza di conoscenza da parte del signor RI 1 dei suoi
diritti all’ottenimento di una rendita anticipata “non è motivo sufficiente
per … annullare la contestata decisione” (DTF 124 V 215 c. 2b.aa.). D’altro
canto l’obbligo fatto alle casse dall’art. 67 cpv. 2 OAVS (“Una volta l’anno
almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni,
richiamare l’attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le
condizioni di diritto e la richiesta”) è stato ossequiato tramite, in particolare,
la pubblicazione sul sito dell’__________ e sono comunque reperibili le
medesime informazioni sul sito del Centro di informazione dell’AVS
(www.ahv-iv.ch/it).
D. La
Cassa ha quindi respinto l’opposizione, decisione contro cui l’assicurato,
sempre rappresentato dal signor RA 1, è insorto (l’8 luglio 20219, l’atto è
stato consegnato alla posta il successivo 22 luglio per poi pervenire al
Tribunale cantonale delle assicurazioni il giorno successivo, ossia il 23
luglio 2021) al Tribunale cantonale delle assicurazioni con argomentazioni che
riprendono quelle dell’opposizione, ossia la norma applicata sarebbe impropria
e la mancata conoscenza del diritto da parte dell’assicurato. RA 1, per conto
di RI 1, evidenzia poi che la norma crea un’ingiustizia e sfavorisce gli
anziani (doc. I).
Il
ricorso è stato notificato alla Cassa (doc. II del 23 luglio 2021) per la
formulazione della risposta di causa e la produzione dell’intero incarto, ciò
che la Cassa ha fatto il successivo 2 agosto 2021 (doc. III) chiedendo la
reiezione del gravame con motivazioni che, laddove necessario, saranno riprese
in corso di motivazione.
Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l’acquisizione di nuove prove (doc. IV del 3 agosto 2021).
in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non complessa a
livello d’istruttoria o per la valutazione delle prove sicché Il TCA può
decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi
pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre
2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328
e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero
modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per
complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l’importanza
del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto
alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto. Va
segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015
dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi
antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in
Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici,
op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.). Non va dimenticato infatti che l’art. 30
cpv. 1 Cost. fed. prevede che nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto
d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito,
indipendente e imparziale. Nell’organizzazione dei Tribunali i cantoni
gioiscono di competenza, e quando un Cantone consideri composizioni alternative
per la medesima materia, a dipendenza di specifici criteri prestabiliti e
oggettivi, ovvero razionali, volti a evadere la vertenza in modo appropriato e
in un termine ragionevole (DTF 144 I 37 consid. 2), come il Ticino ha fatto
(ritenendo la difficoltà probatoria, la complessità giuridica o l’entità dei
valori in gioco), l’intervento di controllo dell’autorità giudiziaria superiore
deve avvenire con doverosa cautela.
Nel
caso in esame il tema sottoposto all’esame e al giudizio di questa Corte riferito
al differimento del godimento della rendita di vecchiaia della LAVS in
particolare il suo anticipo o il suo posticipo (qui il rifiuto di versare una
rendita anticipata di 2 anni per un ritardo nella sua richiesta) è stato
oggetto di diverse decisioni giudiziaria, in particolare si ricordano qui le
STCA 30.2015.19 del 2 dicembre 2015 emessa dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni nella sua composizione completa, sentenza che riprende il
precedente giudizio 30.2014.11 del 22 agosto 2014, in merito al diritto
sostanziale si veda anche la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015. D’altro canto
la dottrina si è espressa in merito, a questo proposito si veda: Anne Meier “La retraite anticipée, la
retraite progressive et la retraite differée en droit suisse des assurances
sociales” in SJ 2016 II p. 95-124.
Il
tema giuridico non è quindi nuovo o complesso, così come pure l’analisi
dell’assetto probatorio. Il giudizio di merito può senz’altro essere eseguito
monocraticamente.
nel merito
2. Giusta
l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le persone fisiche
domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che esercitano
un'attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri che
lavorano all'estero a determinate condizioni. Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo
contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono
Fatti
i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni,
gli uomini i 65 anni.
Hanno
diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti i cittadini svizzeri, gli
stranieri e gli apolidi (art. 18 cpv. 1 LAVS) che hanno compiuto 65 anni se
uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS) rispettivamente 64 anni se donne (art. 21
cpv. 1 lett. b LAVS). Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo
giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel
capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario (art. 21 cpv. 2
LAVS). La LAVS dà la possibilità di rinviare (art. 39 LAVS) o di anticipare
(art. 40 LAVS) il godimento della rendita grazie all'età flessibile.
Per
ciò che attiene al caso in esame, come ha ricordato questa Corte nella STCA
36.2018.5 del 13 agosto 2018, torna applicabile l’art. 40 LAVS, che regola la
possibilità e l'effetto dell’anticipazione della rendita:
"
1 Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per
l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il
godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per
gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64
o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno
compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono
versate rendite per figli.
Considerandi
2.
La rendita
di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono
ridotte.
3.
Il
Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi
attuariali.”.
Gli
art. 55bis-55quater OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita,
mentre gli artt. 56 e 57 OAVS regolano l'anticipazione della rendita (cfr.
anche la STF 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2).
Per
quanto concerne l’importo della rendita, per l’art. 56 OAVS:
"
1.
La rendita viene ridotta dell'equivalente della rendita
anticipata.
2.
Fino
all'età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno
d'anticipazione della rendita anticipata.
3.
Dopo aver
compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento
per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il
numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.
4.
L'importo
della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.”.
Sul
diritto di anticipare la rendita, si veda il già citato contributo di Anne Meier, La retraite anticipée, la
retraite différée et la retraite progressive en droit suisse des assurances
sociales, in: SJ 2016 II 95 (pag. 99).
In
generale, riguardo all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 1a frase OAVS
dispone che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve
essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta
gli art. 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Soltanto
l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla
rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere
richiesto retroattivamente (art. 67 cpv. 1bis OAVS). In virtù dell’art. 67 cpv.
2.
OAVS, una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono,
mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle
prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta.
Secondo
il N. 1003 delle Direttive sulle Rendite (DR), edite dall’UFAS, valide dal 1°
gennaio 2003 stato 1° gennaio 2020, la concessione di una rendita o di un
assegno per grandi invalidi dell'AVS è subordinata alla condizione che
l'interessato depositi una domanda presso la competente cassa di compensazione
(RCC 1975 pag. 386).
In
una sentenza (in italiano) resa dal TF il 27 dicembre 2004 (H 160/03 consid.
4.1.), l’Alta Corte così si è espressa in merito al tema della tempestività
della richiesta di una rendita anticipata:
"
L'art. 67 cpv. 1bis OAVS dispone che il diritto alla rendita ordinaria
anticipata di vecchiaia non può essere richiesto retroattivamente. A loro volta
le direttive sulle rendite (DR) edite dall'UFAS precisano alla cifra marginale
6007.
(divenuta, in seguito a nuova numerazione vigente dal gennaio 2003, la
cifra marginale 6103) che il diritto alla riscossione anticipata della rendita
deve essere esercitato in anticipo, una riscossione retroattiva essendo esclusa
anche in caso di ignoranza del diritto. Sempre secondo le citate direttive, se
una donna - la cui età di pensionamento, lo si ripete, è stata fissata dal
legislatore a 63 anni per un periodo transitorio di quattro anni a partire dal
1° gennaio 2001 - si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62
anni, ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell'anno di età
successivo (cifra marginale 6008, diventa, sempre in seguito alla nuova
numerazione, la cifra marginale 6104).
Come il Tribunale
federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare in una fattispecie
analoga alla presente (sentenza del 7 novembre 2002 in re P., H 106/02,
pubblicata in SVR 2003 AHV no. 7 pag. 19), il disposto dell'art. 67 cpv. 1bis
OAVS si riferisce alla nascita del diritto stabilita all'art. 40 cpv. 1 LAVS e
non alla data di presentazione della domanda. In quell'occasione questa Corte
ha inoltre considerato la cifra marginale 6007 (ora 6103) DR, che concretizza
tale principio ed esclude una riscossione retroattiva della prestazione anche
in caso di ignoranza del diritto, conforme alla legge.”
Le
Direttive, citate dal TF, sono ancora perfettamente attuali nella loro versione
del 1 gennaio 2020 sempre alle marginali 6103 e 6104, quest’ultima recita
letteralmente che:
" Se dunque
una persona si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 (le
donne) oppure 63 o 64 anni (gli uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo
il compimento dell’anno successivo.”
3.
In
concreto non vi è dubbio alcuno che la domanda di rendita anticipata da parte
del rappresentante dell’assicurato sia stata redatta il 30 marzo 2021 e consegnata
alla Cassa agli inizi del mese di aprile 2021, ossia ben oltre 2 mesi dopo la
scadenza del termine della fine del mese in cui l’assicurato ha compiuto gli
anni (gennaio 2021).
La
domanda appare quindi, circostanza che neppure il ricorrente contesta come
tale, intempestiva.
4.
L’assicurato
lamenta la sua ignoranza della materia e dei suoi diritti. Le direttive che
reggono il tema, e la giurisprudenza del TF che le ha nella sostanza validate,
sono state citate in precedenza. Correttamente poi la Cassa fa valere una
sufficiente e adeguata informazione generale fornita agli assicurato per il
tramite dei siti internet sia dell’__________ sia dei servizi dell’AVS.
L’adeguatezza dell’agire dell’amministrazione deve essere ammessa, il fatto che
il signor RI 1, rispettivamente il suo rappresentante, non abbiano saputo del
diritto alla rendita anticipata non è sufficiente per riconoscere tale diritto
retroattivamente.
D’altra
parte il signor RI 1, sia personalmente, sia telefonicamente, avrebbe potuto facilmente
(e tempestivamente) acquisire le necessarie informazioni presso l’agenzia AVS
di __________, rispettivamente presso la Cassa CO 1 medesima.
5.
Il
fatto che il signor RI 1 viva una difficilissima condizione economica, che non
benefici di sufficienti e adeguate entrate economiche, che viva in un container
e che non disponga della copertura LAMal siccome considerato debitore moroso,
sono circostanze che non possono modificare questo giudizio, ma che inducono a
suggerire al ricorrente di rivolgersi alla competente autorità per conseguire le
prestazioni dell’assistenza sociale secondo le norme applicabili.
6.
Il
ricorso va, di conseguenza, respinto senza carico di tasse e spese al
ricorrente. Per l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, la
procedura doveva essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le
parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere
imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Con il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA che prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida
e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett.
fbis secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la
procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la
singola legge non lo prevede il Tribunale può imporre spese processuali alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto
di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334) e nella
misura in cui sussista una sufficiente base legale cantonale che obblighi il
pagamento come ricorda il TF nella STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
In
concreto oggetto della controversia era il diritto alla rendita anticipata da
parte del ricorrente. Per tale ragione non sono prelevate tasse e spese nonostante
la palese infondatezza del ricorso sin dalla sua presentazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso dell’8 luglio 2021 formulato da RI 1 è respinto.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti