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Decisione

30.2021.13

Richiesta tardiva di rendita vecchiaia anticipata. Le difficoltà economiche e la mancata conoscenza dei termini non giustificano il ritardo

30 agosto 2021Italiano17 min

i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2021.13

ir/gm

Lugano

30

agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 luglio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 giugno 2021 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto, in fatto

A. RI

1, vedovo dal 2012, domiciliato a __________, nato il __________ 1958 e non

soggetto a misure di protezione, ha formulato alla Cassa CO 1 una richiesta di

rendita di vecchiaia anticipata per il tramite del signor RA 1 (doc. 2). La

richiesta, pur recando la data del 30 marzo 2020 (recte: 2021), è pervenuta

alla Cassa il 9 aprile 2021 ed è stata registrata il successivo 14 aprile 2021

(doc. 2 pagina 12), data in cui l’amministrazione si è rivolta all’assicurato

indicandogli come non fosse possibile ottenere il versamento della rendita a

partire dal 1° febbraio 2021 siccome la richiesta tardiva (scritto del 14

aprile 2021, doc. 3) poiché “presentata il 31 marzo 2021” mentre “…

La richiesta di rendita anticipata deve essere inoltrata alla Cassa di compensazione

competente al più tardi entro il mese in cui si compiono gli anni determinanti

per il versamento anticipato” con l’indicazione che nel caso in esame la

domanda andava formulata entro il 31 gennaio 2021. Nello scritto 14 aprile 2021

della Cassa è stato chiesto al signor RI 1 di volere confermare “se intende

anticipare la rendita di 1 anno” (doc. 3).

Tale

comunicazione ha provocato la reazione del rappresentante dell’assicurato

(scritto 28 marzo 2021, recte 28 aprile 2021, doc. 4) che ha indicato come

l’assicurato non fosse informato del termine per formulare una richiesta di

rendita anticipata inoltrando la sua richiesta “a tempo debito”. Il

rappresentante dell’assicurato ha indicato l’eccezionalità della situazione in

cui versa il signor RI 1, che vive in “disastrose condizioni economiche che

non gli consentono di poter sopravvivere dignitosamente! … in un container non

riscaldato” avendo perso il lavoro e non avendo potuto ritrovare

un’occupazione, non disponendo di aiuti. Il signor RA 1 ha pure indicato come

il signor RI 1 non disponga dei mezzi per pagare l’assicurazione malattia da

diversi anni, soffrendo di sordità a causa dei mancati controlli e delle cure

mediche (doc. 4).

Il

10 maggio 2021 l’amministrazione ha risposto al signor RA 1 indicandogli come,

in base all’art. 67 cpv. 1bis OAVS, non sia possibile anticipare una rendita a

fronte di una domanda intempestivamente inoltrata (doc. 5). Il giorno

successivo (11 maggio 2021, doc. 6) il rappresentante dell’assicurato ha

ribadito, in ogni caso, l’intenzione di ottenere comunque una rendita

anticipata almeno di 1 anno (desiderio già manifestato il precedente 28 marzo

2021, recte 28 aprile 2021, doc. 4), ed ha domandato il rilascio di una formale

decisione per ottenere un cambio di prassi specificatamente per le persone in

difficoltà come il signor RI 1, privo di mezzi.

B. Il

25 maggio 2021 l’amministrazione ha rilasciato la decisione formale con cui ha

respinto la domanda di pensionamento anticipato di 2 anni a causa della

tardività della richiesta formulata (doc. 7). Avverso questa decisione il

signor RA 1, per conto dell’assicurato, si è opposto (doc. 8) in data14 giugno

2021 invocando le difficoltà del signor RI 1, il suo modestissimo reddito,

l’assenza di copertura dell’assicurazione malattia, l’assenza di un sostegno,

la vita in un container, l’assenza di dignità, e questo a fronte di “una

nazione che spende milioni di franchi per l’aiuto alle persone più povere”.

Con la sua opposizione l’assicurato chiede in particolare di ritenere impropria

la limitazione temporale fissata dalle norme applicabili e quindi di anticipare

la rendita di 2 anni.

C. Con

decisione emessa su opposizione il 25 giugno 2021 l’amministrazione ha respinto

l’opposizione evidenziando come il diritto alla rendita per vecchiaia deve

essere fatto valere presentando alla Cassa una richiesta (art. 122 e seguenti

OAVS), da chi è legittimato a domandare una rendita anticipata (art. 40 LAVS),

per gli uomini, è colui che, entro la fine del mese in cui la richiesta è

inoltrata, compie 63 anni (per l’anticipo di 2 anni della rendita). In base

all’art. 67 cpv. 1bis OAVS solo l’avente diritto o il suo rappresentante

possono domandare la rendita anticipata con il rilievo che “questo diritto

non può essere richiesto retroattivamente”. La Cassa sottolinea come la

norma sia chiara ed esplicita e non consenta eccezioni. In concreto, per

l’amministrazione, il termine per l’anticipo di 2 anni della rendita era la

fine del mese di gennaio 2021, termine non rispettato, motivo per cui la

rendita anticipata di 2 anni non può essere concessa.

In

merito alla lamentata carenza di informazioni formulata dal signor RA 1 la

Cassa osserva come la mancanza di conoscenza da parte del signor RI 1 dei suoi

diritti all’ottenimento di una rendita anticipata “non è motivo sufficiente

per … annullare la contestata decisione” (DTF 124 V 215 c. 2b.aa.). D’altro

canto l’obbligo fatto alle casse dall’art. 67 cpv. 2 OAVS (“Una volta l’anno

almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni,

richiamare l’attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le

condizioni di diritto e la richiesta”) è stato ossequiato tramite, in particolare,

la pubblicazione sul sito dell’__________ e sono comunque reperibili le

medesime informazioni sul sito del Centro di informazione dell’AVS

(www.ahv-iv.ch/it).

D. La

Cassa ha quindi respinto l’opposizione, decisione contro cui l’assicurato,

sempre rappresentato dal signor RA 1, è insorto (l’8 luglio 20219, l’atto è

stato consegnato alla posta il successivo 22 luglio per poi pervenire al

Tribunale cantonale delle assicurazioni il giorno successivo, ossia il 23

luglio 2021) al Tribunale cantonale delle assicurazioni con argomentazioni che

riprendono quelle dell’opposizione, ossia la norma applicata sarebbe impropria

e la mancata conoscenza del diritto da parte dell’assicurato. RA 1, per conto

di RI 1, evidenzia poi che la norma crea un’ingiustizia e sfavorisce gli

anziani (doc. I).

Il

ricorso è stato notificato alla Cassa (doc. II del 23 luglio 2021) per la

formulazione della risposta di causa e la produzione dell’intero incarto, ciò

che la Cassa ha fatto il successivo 2 agosto 2021 (doc. III) chiedendo la

reiezione del gravame con motivazioni che, laddove necessario, saranno riprese

in corso di motivazione.

Al

ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di

chiedere l’acquisizione di nuove prove (doc. IV del 3 agosto 2021).

in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non complessa a

livello d’istruttoria o per la valutazione delle prove sicché Il TCA può

decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi

pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre

2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328

e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero

modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per

complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l’importanza

del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto

alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto. Va

segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015

dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi

antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in

Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici,

op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.). Non va dimenticato infatti che l’art. 30

cpv. 1 Cost. fed. prevede che nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto

d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito,

indipendente e imparziale. Nell’organizzazione dei Tribunali i cantoni

gioiscono di competenza, e quando un Cantone consideri composizioni alternative

per la medesima materia, a dipendenza di specifici criteri prestabiliti e

oggettivi, ovvero razionali, volti a evadere la vertenza in modo appropriato e

in un termine ragionevole (DTF 144 I 37 consid. 2), come il Ticino ha fatto

(ritenendo la difficoltà probatoria, la complessità giuridica o l’entità dei

valori in gioco), l’intervento di controllo dell’autorità giudiziaria superiore

deve avvenire con doverosa cautela.

Nel

caso in esame il tema sottoposto all’esame e al giudizio di questa Corte riferito

al differimento del godimento della rendita di vecchiaia della LAVS in

particolare il suo anticipo o il suo posticipo (qui il rifiuto di versare una

rendita anticipata di 2 anni per un ritardo nella sua richiesta) è stato

oggetto di diverse decisioni giudiziaria, in particolare si ricordano qui le

STCA 30.2015.19 del 2 dicembre 2015 emessa dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni nella sua composizione completa, sentenza che riprende il

precedente giudizio 30.2014.11 del 22 agosto 2014, in merito al diritto

sostanziale si veda anche la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015. D’altro canto

la dottrina si è espressa in merito, a questo proposito si veda: Anne Meier “La retraite anticipée, la

retraite progressive et la retraite differée en droit suisse des assurances

sociales” in SJ 2016 II p. 95-124.

Il

tema giuridico non è quindi nuovo o complesso, così come pure l’analisi

dell’assetto probatorio. Il giudizio di merito può senz’altro essere eseguito

monocraticamente.

nel merito

2. Giusta

l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le persone fisiche

domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che esercitano

un'attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri che

lavorano all'estero a determinate condizioni. Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo

contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono

Fatti

i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni,

gli uomini i 65 anni.

Hanno

diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti i cittadini svizzeri, gli

stranieri e gli apolidi (art. 18 cpv. 1 LAVS) che hanno compiuto 65 anni se

uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS) rispettivamente 64 anni se donne (art. 21

cpv. 1 lett. b LAVS). Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo

giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel

capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario (art. 21 cpv. 2

LAVS). La LAVS dà la possibilità di rinviare (art. 39 LAVS) o di anticipare

(art. 40 LAVS) il godimento della rendita grazie all'età flessibile.

Per

ciò che attiene al caso in esame, come ha ricordato questa Corte nella STCA

36.2018.5 del 13 agosto 2018, torna applicabile l’art. 40 LAVS, che regola la

possibilità e l'effetto dell’anticipazione della rendita:

"

1 Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per

l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il

godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per

gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64

o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno

compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono

versate rendite per figli.

Considerandi

2.

La rendita

di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono

ridotte.

3.

Il

Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi

attuariali.”.

Gli

art. 55bis-55quater OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita,

mentre gli artt. 56 e 57 OAVS regolano l'anticipazione della rendita (cfr.

anche la STF 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2).

Per

quanto concerne l’importo della rendita, per l’art. 56 OAVS:

"

1.

La rendita viene ridotta dell'equivalente della rendita

anticipata.

2.

Fino

all'età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno

d'anticipazione della rendita anticipata.

3.

Dopo aver

compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento

per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il

numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.

4.

L'importo

della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.”.

Sul

diritto di anticipare la rendita, si veda il già citato contributo di Anne Meier, La retraite anticipée, la

retraite différée et la retraite progressive en droit suisse des assurances

sociales, in: SJ 2016 II 95 (pag. 99).

In

generale, riguardo all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 1a frase OAVS

dispone che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve

essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta

gli art. 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Soltanto

l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla

rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere

richiesto retroattivamente (art. 67 cpv. 1bis OAVS). In virtù dell’art. 67 cpv.

2.

OAVS, una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono,

mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle

prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta.

Secondo

il N. 1003 delle Direttive sulle Rendite (DR), edite dall’UFAS, valide dal 1°

gennaio 2003 stato 1° gennaio 2020, la concessione di una rendita o di un

assegno per grandi invalidi dell'AVS è subordinata alla condizione che

l'interessato depositi una domanda presso la competente cassa di compensazione

(RCC 1975 pag. 386).

In

una sentenza (in italiano) resa dal TF il 27 dicembre 2004 (H 160/03 consid.

4.1.), l’Alta Corte così si è espressa in merito al tema della tempestività

della richiesta di una rendita anticipata:

"

L'art. 67 cpv. 1bis OAVS dispone che il diritto alla rendita ordinaria

anticipata di vecchiaia non può essere richiesto retroattivamente. A loro volta

le direttive sulle rendite (DR) edite dall'UFAS precisano alla cifra marginale

6007.

(divenuta, in seguito a nuova numerazione vigente dal gennaio 2003, la

cifra marginale 6103) che il diritto alla riscossione anticipata della rendita

deve essere esercitato in anticipo, una riscossione retroattiva essendo esclusa

anche in caso di ignoranza del diritto. Sempre secondo le citate direttive, se

una donna - la cui età di pensionamento, lo si ripete, è stata fissata dal

legislatore a 63 anni per un periodo transitorio di quattro anni a partire dal

1° gennaio 2001 - si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62

anni, ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell'anno di età

successivo (cifra marginale 6008, diventa, sempre in seguito alla nuova

numerazione, la cifra marginale 6104).

Come il Tribunale

federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare in una fattispecie

analoga alla presente (sentenza del 7 novembre 2002 in re P., H 106/02,

pubblicata in SVR 2003 AHV no. 7 pag. 19), il disposto dell'art. 67 cpv. 1bis

OAVS si riferisce alla nascita del diritto stabilita all'art. 40 cpv. 1 LAVS e

non alla data di presentazione della domanda. In quell'occasione questa Corte

ha inoltre considerato la cifra marginale 6007 (ora 6103) DR, che concretizza

tale principio ed esclude una riscossione retroattiva della prestazione anche

in caso di ignoranza del diritto, conforme alla legge.”

Le

Direttive, citate dal TF, sono ancora perfettamente attuali nella loro versione

del 1 gennaio 2020 sempre alle marginali 6103 e 6104, quest’ultima recita

letteralmente che:

" Se dunque

una persona si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 (le

donne) oppure 63 o 64 anni (gli uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo

il compimento dell’anno successivo.”

3.

In

concreto non vi è dubbio alcuno che la domanda di rendita anticipata da parte

del rappresentante dell’assicurato sia stata redatta il 30 marzo 2021 e consegnata

alla Cassa agli inizi del mese di aprile 2021, ossia ben oltre 2 mesi dopo la

scadenza del termine della fine del mese in cui l’assicurato ha compiuto gli

anni (gennaio 2021).

La

domanda appare quindi, circostanza che neppure il ricorrente contesta come

tale, intempestiva.

4.

L’assicurato

lamenta la sua ignoranza della materia e dei suoi diritti. Le direttive che

reggono il tema, e la giurisprudenza del TF che le ha nella sostanza validate,

sono state citate in precedenza. Correttamente poi la Cassa fa valere una

sufficiente e adeguata informazione generale fornita agli assicurato per il

tramite dei siti internet sia dell’__________ sia dei servizi dell’AVS.

L’adeguatezza dell’agire dell’amministrazione deve essere ammessa, il fatto che

il signor RI 1, rispettivamente il suo rappresentante, non abbiano saputo del

diritto alla rendita anticipata non è sufficiente per riconoscere tale diritto

retroattivamente.

D’altra

parte il signor RI 1, sia personalmente, sia telefonicamente, avrebbe potuto facilmente

(e tempestivamente) acquisire le necessarie informazioni presso l’agenzia AVS

di __________, rispettivamente presso la Cassa CO 1 medesima.

5.

Il

fatto che il signor RI 1 viva una difficilissima condizione economica, che non

benefici di sufficienti e adeguate entrate economiche, che viva in un container

e che non disponga della copertura LAMal siccome considerato debitore moroso,

sono circostanze che non possono modificare questo giudizio, ma che inducono a

suggerire al ricorrente di rivolgersi alla competente autorità per conseguire le

prestazioni dell’assistenza sociale secondo le norme applicabili.

6.

Il

ricorso va, di conseguenza, respinto senza carico di tasse e spese al

ricorrente. Per l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, la

procedura doveva essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Con il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA che prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida

e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett.

fbis secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il Tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto

di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334) e nella

misura in cui sussista una sufficiente base legale cantonale che obblighi il

pagamento come ricorda il TF nella STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

In

concreto oggetto della controversia era il diritto alla rendita anticipata da

parte del ricorrente. Per tale ragione non sono prelevate tasse e spese nonostante

la palese infondatezza del ricorso sin dalla sua presentazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso dell’8 luglio 2021 formulato da RI 1 è respinto.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti