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Decisione

30.2021.16

Ricorso contro la fissazione dei contributi dovuti da un indipendente. Ricorso respinto. Ci si può scostare da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo in casi particolari che nel caso concreto non sono dati

29 novembre 2021Italiano50 min

voce a cui si riferisce. Le uscite si suddividono in: spese di viaggio (“Reisespesen”),

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2021.16-17

cs

Lugano

29 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2021 di

1. RI

1

2. RI

2

tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 16 giugno 2021 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1976, è

affiliato quale indipendente (__________), presso la Cassa CO 1 (di seguito:

Cassa) dal 1° aprile 2013 (doc. 1).

1.2. Con decisione formale del 17

ottobre 2017, confermata dalla decisione su opposizione del 16 giugno 2021, la

Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti nel 2015 da RI 1 sulla base di un

reddito da attività indipendente di fr. 483'000.

1.3. RI 1 e sua moglie RI 2,

entrambi rappresentati dall’avv. RA 1, sono insorti al TCA contro la predetta

decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando che gli atti

siano retrocessi alla Cassa per una nuova decisione (doc. I). Essi rammentano

che RI 1 è professionalmente attivo quale __________, si esibisce in teatri

situati all’estero, nel Nord Europa e negli Stati Uniti, ed è tassato per il

99% su redditi conseguiti al di fuori della Svizzera. Come emerge dalle

tassazioni fiscali, il reddito è stato fissato in fr. 268'701 nel 2013, in fr.

260'042 nel 2014, in fr. 483'068 nel 2015 ed in fr. 260'015 nel 2016.

Per i ricorrenti la grande

differenza di reddito tra quanto tassato nel 2013, nel 2014 e nel 2016,

rispetto a quanto tassato nel 2015 è dovuta alla circostanza che l’autorità

fiscale, per una evidente ed inedita svista, non ha detratto dal reddito da

attività indipendente le spese professionali necessarie per conseguire il

reddito. Ciò che invece è sempre stato fatto prima e dopo quell’anno.

Gli insorgenti affermano

che la notifica di tassazione 2015 è stata loro notificata mentre si trovavano

all’estero per una serie di impegni professionali. Quando sono rientrati il

termine per l’inoltro del reclamo era ampiamente decorso e non hanno potuto

reagire a tempo.

Essi evidenziano che dal

lato fiscale non hanno subito pregiudizi poiché i loro redditi sono imposti

all’estero, fatta eccezione per un piccolo importo di fr. 7'000 conseguito in

Svizzera. Il problema si è manifestato al momento della notifica dei contributi

personali per l’anno 2015, calcolati sul reddito lordo determinato

dall’autorità fiscale senza deduzione delle spese generali necessarie per

conseguirlo.

Nel merito i ricorrenti

contestano innanzitutto la corretta determinazione del reddito aziendale dal

profilo fiscale, con riferimento agli art. 17 cpv. 1 LT di uguale tenore

all’art. 18 cpv. 1 LIFD e agli art. 26 LT e 27 LIFD, secondo cui dal reddito da

attività indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali

giustificate, tra cui rientrano gli ammortamenti e gli accantonamenti.

Secondo gli insorgenti nel

caso di specie il tassatore ha conteggiato quale reddito da attività

indipendente il reddito lordo senza deduzione delle spese professionali che

hanno dovuto affrontare per conseguire il reddito. I guadagni conseguiti nel

2015 ammontano a fr. 483'000. Da questo importo vanno dedotte le spese di

viaggio, di alloggio, i pasti fuori casa, le spese del loro agente e le spese

talvolta imputate ai ricorrenti dal teatro che li ospita. Si giunge così ad un

reddito determinante di fr. 349'206, con una differenza di fr. 133'862 rispetto

a quanto considerato dall’autorità fiscale.

Non è pertanto vero che il

reddito aziendale determinato dall’autorità fiscale sia corretto.

In secondo luogo i

ricorrenti rilevano che vi è la possibilità di scostarsi dalla notifica di

tassazione in caso di errori manifesti e debitamente comprovati o

immediatamente emendabili. In concreto la Cassa è lei stessa tenuta, in

applicazione dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LAVS, a dedurre dal reddito lordo le

spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo. I contributi vanno

infatti calcolati sul reddito netto.

Per gli insorgenti dalla

decisione di tassazione 2015 si evince chiaramente che il reddito di fr.

438'000 si compone di un reddito estero di fr. 476'000 lordi e di un reddito in

Svizzera di fr. 7'000. Da questo importo non sono state dedotte le spese

professionali di fr. 129'909.22 esposte nella documentazione prodotta in sede

di opposizione.

In concreto, secondo gli

insorgenti, l’autorità fiscale è incorsa in un evidente errore, omettendo di

dedurre dall’utile lordo le spese necessarie al conseguimento del reddito.

Spese che il fisco ha sempre dedotto negli anni precedenti fino al 2014

compreso e pure in quello successivo. Essi fanno notare che il medesimo

tassatore occupatosi della decisione del 2015, nel 2016 ha dedotto le spese che

sono state fatte valere. Ciò, secondo i ricorrenti, è un’evidente ammissione di

aver commesso un errore. Altrimenti il medesimo calcolo sarebbe stato

confermato l’anno successivo. L’unico anno nel quale l’imponibile è stato

calcolato sul lordo e non sul netto è proprio il 2015.

Secondo gli insorgenti si

è in presenza di un errore manifesto e debitamente comprovato dai

giustificativi in possesso della Cassa. L’errore è immediatamente emendabile

dall’amministrazione, tenuta per legge a considerare queste spese nel calcolo

dei contributi (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS): basta infatti dedurre dal reddito

indicato dal fisco le spese professionali di cui ai giustificativi prodotti in

sede di opposizione.

1.4. Con risposta del 6 settembre

2021 la Cassa di compensazione propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

1.5. Il 20 settembre 2021 gli

insorgenti hanno trasmesso ulteriori documenti ed hanno chiesto l’assunzione di

ulteriori prove, tra cui il coinvolgimento del fisco (doc. V).

1.6. Il 22 settembre 2021 il

Giudice delegato del TCA ha scritto all’avv. RA 1, con copia alla Cassa di

compensazione, alla quale è stato assegnato un termine di 5 giorni per

presentare eventuali osservazioni, affermando:

" (…) ricevo

il Suo scritto 20 settembre 2021(doc. V) con cui produce i doc. B

(ricapitolativi delle spese professionali), C (pezze giustificative delle spese

professionali) e D (notifica di tassazione 2015).

Il documento C. è costituito da 27 mappe, per la maggior parte di

carta, alcune in plastica, (cui si aggiungono alcuni fogli liberi). Ogni mappa

contiene un numero variabile di fogli ed ha una diversa intestazione. Diverse

mappe specificano il nome di un’opera musicale e l’indicazione dell’autore

accompagnata da una o più date e da luoghi, altre fanno riferimento a: spese di

viaggio, alle imposte 2015, a “diverse ricevute 2015 marzo – aprile”

(libera traduzione del sottoscritto dal tedesco), all’auto e alla benzina, ad

un assicuratore malattia e a una banca svizzera (__________), queste due ultime

sono vuote, mentre in taluni casi la mappa non precisa il suo contenuto. Rilevo

poi estratti bancari liberi ed altri documenti.

La produzione del doc. C. avviene senza elencazione delle singole

pagine o dei singoli documenti contenuti nelle mappe. Lei precisa che tale

documento, in realtà una serie di plichi di una decina di centimetri di

spessore con un numero imprecisato (ma rilevante) di fogli (che le ritorno in

annesso), conterrebbe i “giustificativi originali” di spese sostenute

dai ricorrenti e sarebbe prodotto con il duplice scopo di “permettere a

questo … Tribunale, qualora lo reputasse necessario, di verificare la congruità

delle spese professionali indicate dai ricorrenti”.

Per permettere al Tribunale cantonale delle assicurazioni tale

(eventuale) esercizio occorre però che i documenti siano specificatamente

elencati. Appare infatti inaccettabile la produzione di plichi di documenti

all’interno dei quali il Giudice debba andare alla ricerca di quanto utile alle

ipotesi del ricorrente e tale da suffragare la sua tesi.

Fatti

I documenti devono essere prodotti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni muniti di un elenco preciso (possibilmente ragionato), ogni

documento deve essere precisamente elencato. Produrre al Tribunale l’archivio

personale dei documenti contabili dei ricorrenti relativi all’anno 2015 come ha

fatto Lei non può essere ammesso.

Nel doc. V lei non indica inoltre l’utilità e il valore probatorio

delle mappe “__________” e “__________” che sono assolutamente vuote.

Se desidera produrre al Tribunale i documenti contenuti nelle 27

mappe, la invito a volere, per ognuna di esse, elencare precisamente ogni

documento contenuto, indicandolo specificatamente, richiamando eventualmente il

giustificativo nell’elenco delle poste del doc. B. Altrimenti può semplicemente

tenere questi documenti a disposizione del Tribunale (cui può spedire, se lo

ritiene, l’elenco dei giustificativi a disposizione, precisamente allestito) e

questa Corte, laddove lo ritenesse necessario, potrebbe chiedere la specifica

produzione di giustificativi puntuali.

Per procedere a quanto sopra, rispettivamente per comunicare le

sue intenzioni, le è concesso un termine di 5 giorni. Pro futuro la

invito a volere evitare la produzione di plichi di documenti senza una precisa

e ragionata elencazione poiché non è compito del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, come indicato, andare alla ricerca, all’interno di generica

documentazione, degli elementi che suffraghino le tesi di ricorso.” (doc. VI)

1.7. Il 28 settembre 2021 i

ricorrenti hanno affermato:

" (…) Non

era intenzione dei ricorrenti chiedere al Tribunale cantonale delle

assicurazioni di andare alla ricerca, all’interno dei plichi, di quanto utile

alla loro tesi. I ricorrenti hanno pensato di mettere a disposizione di questo

Tribunale le stesse pezze giustificative prodotte all’autorità fiscale

nell’eventualità in cui questa Corte avesse ritenuto necessario vagliare (anche

solo puntualmente) le cifre esposte al Doc. B. La mole del documento avrebbe,

me ne rendo conto, probabilmente richiesto alcune spiegazioni supplementari in

merito alla sua strutturazione e mi rincresce se ciò ha creato dei disguidi.

Il doc. B è l’elenco dei guadagni e delle spese professionali

prodotto con la dichiarazione d’imposta 2015. Per ognuna delle 18 opere

musicali indicate al Doc. B si ritrovano nel Doc. C., nella mappa di carta che

ne riporta il nome, i giustificativi delle entrate e delle uscite relative a

quell’opera. Entrate (“Einnahmen”) e uscite (“Ausgaben”) sono

raccolte in mappette di plastica separate, ciascuna recante la dicitura della

voce a cui si riferisce. Le uscite si suddividono in: spese di viaggio (“Reisespesen”),

spese di alloggio (“Unterkunft”), spese per il vitto (“Verpflegung”),

spese per l’agente (“Agentenhonorar”) e spese di rappresentazione/

concreto (“Repräsentations-/Konzertspesen”).

L’elencazione di cui ai Doc. B e Doc. C è la medesima: se nel Doc.

B per un’opera sono state indicate determinate uscite, nella corrispondente

mappa di carta del Doc. C vi sono altrettante mappette di plastica con i

giustificativi che le comprovano.

Con la volontà di rendere il tutto più chiaro possibile, riporto

la classificazione di cui al Doc. B. in un nuovo elenco, che produco quale Doc.

E. In questo elenco classifico ogni opera musicale con una lettera

maiuscola e ogni voce (entrata o uscita) legata a quell’opera con un numero.

Seguendo il Suo suggerimento, terrei a questo punto i

giustificativi di cui al Doc. C a disposizione di questa Corte, che qualora lo

desiderasse potrà chiedere la specifica produzione di giustificativi puntuali,

facendo riferimento al Doc. E. Beninteso, sono assolutamente pronto e

disponibile ad accompagnare la produzione dei giustificativi che questa Corte

dovesse eventualmente richiedere con puntuali spiegazioni in merito alla loro

composizione (illustrando, ad esempio, in cosa consistono le spese – di

viaggio, vitto. Alloggio o altro – sostenute dai ricorrenti per una determinata

opera).” (doc. VII)

1.8. Lo scritto è stato trasmesso

per conoscenza alla Cassa il 29 settembre 2021 (doc. VIII).

1.9. Il 1° ottobre 2021 il TCA ha

interpellato l’Ufficio circondariale di tassazione di __________, affermando:

" (…) il

nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una vertenza tra i due

assicurati indicati a margine (RI 1 e RI 2) e la Cassa CO 1 relativamente alla

fissazione dei contributi sociali dovuti nel 2015.

Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che nel calcolo

dell’imponibile per l’imposta cantonale (IC) 2015 i contribuenti avevano

dichiarato un reddito da attività indipendente di fr. 7'089 ed altri redditi

per fr. 342'049.

L’Ufficio di tassazione ha accertato un reddito complessivo da

attività indipendente di fr. 483'000.

Nelle motivazioni ha inoltre precisato che il reddito aziendale è

stato rettificato tenuto conto della documentazione inoltrata, con

l’indicazione, circa il reddito all’estero: “476’000 franchi (al lordo)”.

Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare quanto segue:

1. Per quale motivo il reddito dichiarato alla voce “altri

redditi” è stato aumentato da fr. 342'089 a fr. 483'000 (compreso il

reddito di fr. 7'089 dichiarato quale reddito da attività indipendente) e

inserito nel “reddito att. indipendente principale contribuente”?

2. Cosa significa l’indicazione, relativa al reddito all’estero

di: “476'000 franchi (al lordo)”? Perché non è stato considerato al

netto?

3. Nei fr. 476'000 “al lordo” sono comprese anche le spese

generali per conseguire il reddito? In caso di risposta positiva, a quanto

ammontano tali spese e per quale motivo non sono state dedotte?

4. Quale aliquota sarebbe stata applicata al reddito imponibile di

fr. 6'400 (tassazione IC) se quale reddito conseguito all’estero si fosse preso

in considerazione quello di fr. 342'049 dichiarato dai ricorrenti? Quale

sarebbe stata la differenza delle imposte cantonale e federale sul reddito

dovute in meno?

5. Vi chiediamo di voler trasmettere le decisioni di tassazione

cantonali e federali 2015.” (doc. IX)

1.10. Il 13 ottobre 2021 l’autorità

fiscale ha trasmesso al TCA le domande poste il 1° ottobre 2021 con le risposte

scritte a mano accanto ai quesiti del Tribunale (doc. X).

Alla prima domanda il

fisco ha risposto: “Corretto in base alla documentazione presentata e al

lordo delle imposte. Trattasi dell’attività indipendente del marito (__________).

Per il calcolo AVS vanno considerati tutti i redditi (prodotti in Svizzera e

all’estero)”. Alla seconda domanda l’UT ha affermato: “le imposte non

sono deducibili!”. Alla domanda 3 ha indicato che le spese “sono state

dedotte” e alla quarta domanda ha indicato: “aliq 11,97%” e “351 Fr

[salvo errori]” (doc. X).

1.11. Le parti sono state chiamate a

presentare osservazioni scritte in merito entro 10 giorni (doc. XI).

1.12. Il 19 ottobre 2021

l’amministrazione si è riconfermata nella sua risposta di causa (doc. XII).

1.13. Dopo aver chiesto (doc. XIII),

ed ottenuto (doc. XIV), una proroga, i ricorrenti il 3 novembre 2021 hanno

affermato:

" (…)

1. Con scritto 12

ottobre 2021, l’autorità fiscale ha fornito spiegazioni inedite per i miei

assistiti che hanno sin qui sempre inteso che il reddito da essa accertato

fosse al netto delle imposte prelevate all’estero e al lordo delle spese

generali sostenuto per conseguire il reddito. L’Ufficio chiarisce ora che

l’indicazione relativa al reddito all’estero di “CHF 476'000.-- (al lordo)” sia

da intendersi al lordo delle (sole) imposte prelevate all’estero, mentre le

spese generali per conseguire il reddito sarebbero state dedotte nella misura

di CHF 149'185.-- ca. (…) .

2. Ai ricorrenti

non risulta che tale prassi sia mai stata loro applicata prima d’ora.

Trattandosi di rapporti fiscali internazionali, occorrerebbe a ben vedere

esaminare quanto prevede la singola Convenzione per evitare la doppia

opposizione conclusa con il paese di riferimento, onde vagliare se i redditi

conseguiti all’estero possano essere considerati – al lordo delle imposte

trattenute all’estero – per la determinazione del reddito dei ricorrenti.

3. A fronte delle

spiegazioni addotte dall’autorità fiscale, i ricorrenti hanno ripreso in mano

l’intero dossier fiscale del 2015, constatando purtroppo diverse incongruenze

non solo negli importi accertati dall’autorità fiscale, ma anche per rapporto

alle cifre da loro stessi esposte. Trattasi di sviste di cui i ricorrenti si

sono accorti solo ora, rivedendo l’incarto con il loro nuovo fiscalista (…)

4. Si acclude sub

Doc. F una tabella riassuntiva che riprende ciascuna opera musicale secondo

l’elenco di cui al Doc. E. Nella colonna “importo contrattuale” vi sono le

entrate dei ricorrenti come da contratto, al lordo di imposte e spese generali

necessarie per conseguire il reddito. Nella colonna “spese aziendali” vi sono i

costi sostenuti per conseguire il reddito, leggermente inferiori a quelli

indicati dall’ufficio di tassazione (…). Nella colonna successiva (“utile lordo

AVS”) si indica l’importo al lordo delle tasse estere e al netto delle spese

generali per conseguire il reddito, ovvero CHF 401'435.04. A mente dell’ufficio

di tassazione, si tratterebbe dell’importo determinante per la definizione

dell’aliquota d’imposta applicabile. La colonna più a destra riporta infine

l’utile netto dei ricorrenti, al netto di imposte e spese generali necessarie

per conseguire il reddito.

5. I ricorrenti

sono consci del fatto che questo Tribunale può scostarsi solo eccezionalmente

da una decisione fiscale cresciuta in giudicato. Si ritiene nondimeno che nella

specie la decisione di tassazione in questione contenga degli errori evidenti,

in parte dovuti a sviste degli stessi ricorrenti e in parte dell’ufficio di

tassazione: in particolare, l’importo delle spese generali per conseguire il

reddito non coincide (secondo l’UT ammonta a CHF 149'185.-- ca., mentre

i ricorrenti giungono ad un importo di CHF 135'219.59). Fra i dati dichiarati

(CHF 349'206.--) e quelli accertati (CHF 483'068.--) vi è inoltre una

differenza di CHF 133’862.--. Questo importo, che secondo i ragionamenti

dell’ufficio di tassazione dovrebbe corrispondere alle imposte alla fonte

estere, non collima però con le trattenute d’imposta figuranti sui

contratti d’ingaggio e ricapitolate al Doc. F (“Tasse diverse estere”, tot. CHF

126'477.77).

6. La situazione è

insomma piuttosto ingarbugliata e difficile da ricostruire. Per tale ragione,

tenendo conto anche delle loro responsabilità per non aver tempestivamente

contestato la decisione di tassazione e nell’ottica di trovare una soluzione

alla vertenza, i ricorrenti sarebbero disposti ad accettare ai sensi dell’art.

50 cpv. 3 LPGA, un reddito da attività indipendente fissato in CHF 401'435.04

in base alla documentazione presentata e al lordo delle imposte prelevate

all’estero (ma al netto delle spese generali per conseguire il reddito, cfr.

Doc. F). Tale importo potrebbe poi essere riportato dalla Cassa di

compensazione al lordo dei contributi AVS/AI/IPG, in applicazione dell’art. 9

cpv. 4 LAVS.

In caso di mancata accettazione della

presente proposta, i ricorrenti manterrebbero per contro le argomentazioni e le

contestazioni esposte nel gravame.” (doc. XV)

1.14. Lo scritto del 3 novembre 2021

è stato trasmesso il 4 novembre 2021 alla Cassa con facoltà di esprimersi in

merito entro 5 giorni (doc. XVII). L’amministrazione è rimasta silente.

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Con la decisione su

opposizione impugnata la Cassa di compensazione ha fissato i contributi dovuti

da RI 1 nel 2015.

Contro la predetta

decisione oltre all’assicurato, è insorta anche la moglie.

2.2

In una STCA 32.2015.31+32 del

18.

gennaio 2016, al consid. 2.2., il Tribunale cantonale ha affermato:

" Ai

sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla

decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di

protezione al suo annullamento o alla sua modifica.

Con sentenza pubblicata in DTF 126 V 455

l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito che il

coniuge del destinatario di una decisione fondata sulla LAVS è legittimato a

ricorrere se e nella misura in cui tale atto amministrativo è suscettibile di avere,

immediatamente o in futuro, ripercussioni sull'ammontare della sua rendita di

vecchiaia. In particolare l’Alta Corte ha rammentato di aver ammesso la

legittimazione a ricorrere del coniuge di un assicurato cui era stato fissato

il contributo quale persona senza attività lucrativa: consid. 2b)bb): “In zwei neueren Urteilen K. und C. R. vom 8. November

1988.

(ZAK 1989 S. 167) und W. und E. K. vom 31. Januar 1992 hatte das Eidg.

Versicherungsgericht zu prüfen, ob die Ehefrau eines Versicherten und Adressaten

einer auf Grund des AHVG erlassenen Verfügung in eigenem Namen zur

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den negativen Entscheid der kantonalen

Rekursbehörde legitimiert sei (Art. 103 lit. a in Verbindung mit Art. 132

OG). In beiden Fällen, in welchen es um die Beitragspflicht als

Nichterwerbstätiger resp. die Berichtigung des individuellen Kontos ging, wurde

diese Frage bejaht. Im Urteil vom 8. November 1988 betreffend die

Beitragspflicht als Nichterwerbstätiger erwog das Eidg. Versicherungsgericht,

die Ehefrau sei von der Beitragsverfügung zu Lasten des Ehemannes ebenfalls

betroffen im Sinne von Art. 84 Abs. 1 AHVG und damit berührt im Sinne von Art.

103.

lit. a OG. "Denn die Höhe einer künftigen Ehepaar-Altersrente, an

welcher sie zu gegebener Zeit mitbeteiligt sein wird, sowie die Höhe einer

allfälligen Witwenrente hängen u.a. vom durchschnittlichen Jahreseinkommen des

Ehemannes und mithin von den geleisteten Beiträgen ab (...). Dass sie von der

angefochtenen Beitragsverfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an

deren Aufhebung hat, ergibt sich ferner aus dem (...) Umstand, dass sie als

erwerbstätige Ehefrau die Beiträge für ihren als Hausmann tätigen Ehemann

erbringen muss. Ihre Beschwerdelegitimation muss demzufolge bejaht werden (...)"

(ZAK 1989 S. 169 Erw. 2b).”

Anche la dottrina rammenta

che la giurisprudenza ha ammesso la legittimazione a ricorrere contro decisioni

relative all’obbligo contributivo del proprio coniuge quale persona senza

attività lucrativa: Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, Zurigo, Basilea,

Ginevra, n. 10 ad art. 59, pag. 736.

Per quanto concerne le “terze parti” cfr.

anche la sentenza, in italiano, 9C_62/2007 del 26 settembre 2007

in cui il TF ha in sostanza affermato che la giurisprudenza emanata quando era

in vigore l’OG continua ad essere applicabile anche con l’entrata in vigore

della LTF. In DTF 132 V 74 il TF ha stabilito che la decisione di

non entrata in materia per mancata competenza ratione loci resa da un altro

cantone "concerne" ai sensi dell'art. 49 cpv. 4

LPGA l'organo esecutivo delle PC del cantone di soggiorno, il quale è

quindi legittimato ad adire le stesse vie di diritto previste per la persona

assicurata (consid. 2-4).

Con sentenza 8C_676/2011del 31 gennaio 2012 il TF ha rammentato che:

“Dem Ehegatten einer versicherten Person

steht das Beschwerderecht gegen einen Rentenentscheid nur zu, soweit er sich

unmittelbar oder allenfalls in einem späteren Zeitpunkt auf die Höhe seiner

eigenen Rente auswirkt oder auswirken kann (BGE 126 V 455). Auch soweit

Kinderrenten (und altrechtliche Zusatzrenten) direkt dem Ehegatten

auszubezahlen sind, steht diesem kein Beschwerderecht "pro Adressat"

bezüglich des Rentenanspruchs zu. Sein Interesse gilt lediglich im Zusammenhang

mit dem Auszahlungsmodus der Kinderrenten als schutzwürdig, sodass ihm in

solchen Streitigkeiten Parteirechte und die Beschwerdeberechtigung zustehen (BGE 119 V

425.

E. 1 S. 427; Urteil I 245/01 vom 7. August 2001 E. 2, in: SVR 2002 IV Nr. 5 S. 11, Pra 2002 Nr. 63 S.

361).

Da vorliegend nicht der

Auszahlungsmodus, sondern der Rente-nanspruch als solcher strittig ist, stehen

der geschiedenen Ehefrau keine Parteirechte und insbesondere kein

Gehörsanspruch zu. Dieser konnte mithin nicht verletzt werden, weshalb die Rüge

fehlgeht.”

In concreto, si tratta di stabilire il contributo

dovuto da un’assicurata priva di attività lucrativa, che non dispone di alcun

reddito ed il cui marito deve di conseguenza versare gli importi calcolati

dalla Cassa di compensazione (doc. I).

In applicazione della DTF 126 V 455 (“[…] Dass sie von der angefochtenen Beitragsverfügung berührt ist und ein

schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung hat, ergibt sich ferner aus dem

(...) Umstand, dass sie als erwerbstätige Ehefrau die Beiträge für ihren als

Hausmann tätigen Ehemann erbringen muss. Ihre Beschwerdelegitimation muss

demzufolge bejaht werden (...)" (ZAK 1989 S. 169 Erw. 2b). […]) […]”), anche XX._______ è pertanto

legittimato ad inoltrare ricorso.”

Nel caso di specie, alla

luce dell’esito del ricorso, non occorre approfondire oltre la questione della

legittimazione della moglie ad interporre ricorso contro la decisione di

fissazione dei contributi quale indipendente del marito.

nel merito

2.3

Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono

tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito

deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il

reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.4

I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei

contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio

commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito

nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l’esercizio commerciale

non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli

anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è

convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.5

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente

tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di

ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per

analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni

necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i

giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.6

Va ancora rammentato che ai

sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

a. le spese

generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

b.

gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali

consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

c. le perdite commerciali subite e allibrate;

d.

le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel

periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale,

purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni

fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;

e.

i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza,

per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

f. l'interesse del capitale proprio impegnato

nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei

prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

Il

Consiglio federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito

lordo proveniente dall’attività lucrativa indipendente.

Ai sensi dell’art. 9 cpv.

3.

LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il

capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali

cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS,

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono

al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo

il diritto fiscale dei contributi di cui all’art. 8 LAVS, all’art. 3 cpv. 1 LAI

e all’art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100

per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

2.7

Per

giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata

in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4

OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019

del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13

ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,

consid. 3.2.2).

Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il

giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse

giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,

che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione

delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del

20.

gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del

19.

ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016

parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.

3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a

pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri

diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul

calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre

2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°

luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;

sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS

Nr. 4 pag. 11).

Il

carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di

compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque

la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene

alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere

prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza

9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di

compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la

qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri

dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

In

DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in

diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in

giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per

analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si

basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata

oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività

indipendente.

Questi principi sono stati

confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il

Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale

cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale -

nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né

l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.-

quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la

Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi

di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a

pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo

di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di

vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza

privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare

di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-

nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni

altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione

alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni".

Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun

modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la

susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità

fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la

Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la

provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della

sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha

interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata

incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui

si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata",

per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1

consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata

alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere

l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività

indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.),

menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate

sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti

giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte

dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del

provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare

avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto

ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di

sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto

deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,

indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della

giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”

Cfr. anche la DTF 147 V 114,

consid. 3.4.2.

2.8

A

proposito del vincolo delle notifiche di tassazione per la Cassa di

compensazione, va segnalata la sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020,

pubblicata in SVR 2020, AHV n. 11, pag. 29, dove il Tribunale federale ha costatato

nel caso giudicato che sussistevano certamente dei dubbi circa la correttezza

della tassazione fiscale, ma tuttavia non si era in presenza di un errore

chiaramente comprovato, immediatamente emendabile (consid. 5.2). La persona

assicurata avrebbe dovuto difendere i propri diritti nell’ambito di una

procedura giudiziaria in ambito tributario (consid. 5.4).

Nel

caso giudicato dal Tribunale federale si trattava di un taxista indipendente

per il quale il fisco aveva comunicato alla Cassa un reddito da attività

indipendente di fr. 50'503 per il 2015 e sul quale l’amministrazione si è

fondata per il calcolo dei contributi.

Il

Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo ha accolto il ricorso del

taxista e rinviato gli atti alla Cassa per ulteriori accertamenti.

Il

Tribunale federale ha annullato la decisione del Tribunale cantonale e

confermato la decisione su opposizione della Cassa.

L’Alta

Corte al consid. 3.2.2 ha rammentato che secondo la giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali non può scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato neppure quando emerge che sarebbe verosimilmente stata

corretta se fosse stata contestata tempestivamente (“Nach der Rechtsprechung darf das

Sozialversicherungsgericht selbst dann nicht von einer rechtskräftigen

Steuertaxation abweichen, wenn die Abklärung ergibt, dass die Veranlagung für

die direkte Bundessteuer wahrscheinlich korrigiert worden wäre, wenn sie

rechtzeitig mit einem gesetzlichen Rechtsmittel angefochten worden wäre.”).

Infatti,

ogni tassazione è presunta rappresentare la corretta situazione finanziaria e

d’altra parte occorre tenere in considerazione che il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice

fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia,

il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente

la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e

organo delle assicurazioni sociali (“Denn zum einen hat jede rechtskräftige Steuertaxation die

Vermutung für sich, sie entspreche dem wirtschaftlichen Sachverhalt. Zum

anderen ist zu beachten, dass der Sozialversicherungsrichter zum Steuerrichter

würde, wenn er beurteilen sollte, ob bei rechtzeitiger Erhebung der

gesetzlichen Rechtsmittel die Veranlagung für die direkte Bundessteuer mit

praktischer Sicherheit korrigiert würde. Dies widerspräche indessen

offensichtlich der vom Gesetz vorgenommenen Kompetenzabgrenzung zwischen den

Steuer- und Sozialversicherungsorganen (Art. 23 Abs. 1 AHVV; BGE 110 V 369 E. 2b S. 372; SVR 2010 UV Nr. 15 S.

57, 8C_898/2008 E. 5).”).

Nel merito, al consid. 5.1,

il Tribunale federale ha costatato che i contributi sociali personali per

l’attività indipendente fissati nel caso concreto dalla Cassa di compensazione

si fondavano sul reddito evinto dalla tassazione fiscale cresciuta in giudicato

e comunicata all’amministrazione. Il fisco aveva inoltre confermato

esplicitamente la correttezza della tassazione. Formalmente la tassazione era

corretta, nel senso che non vi erano stati errori nella trasmissione dei dati (“Die durch die Ausgleichskasse

festgesetzten persönlichen Beiträge aus selbständiger Erwerbstätigkeit basieren

auf den Einkommensangaben, wie sie in einer rechtskräftigen Steuertaxation

festgestellt und der Ausgleichskasse gemeldet worden sind. Das kantonale

Steueramt hat die Richtigkeit der Steuermeldung zudem ausdrücklich nochmals

bestätigt. Formell betrachtet ist die Steuermeldung korrekt, liegt doch kein

Übermittlungsfehler vor”).

Al consid. 5.2 l’Alta

Corte ha evidenziato che il Tribunale cantonale non ha ritenuto comprensibile

il trattamento a livello fiscale delle spese professionali dichiarate

dall’assicurato (“Die

Vorinstanz stellte weiter fest, die steuerliche Behandlung der vom Versicherten

angegebenen "Berufsauslagen" könne nicht nachvollzogen werden”). Ciò comproverebbe che l’interessato ha

compilato in maniera errata la dichiarazione fiscale (“Das spreche dafür,

dass dieser die Steuererklärung falsch ausgefüllt habe”).

Per

il Tribunale federale, tuttavia, contrariamente a quanto stabilito dall’istanza

precedente, da questo fatto non si può concludere che le informazioni fornite

dall’autorità fiscale non possono essere utilizzate, rispettivamente che non è

dato l’effetto vincolante ai sensi dell’art. 23 cpv. 4 OAVS (“Entgegen dem

kantonalen Gericht lässt sich daraus nicht ableiten, dass auf die Angaben der

Steuerbehörden nicht abgestellt werden kann bzw. dass die Bindungswirkung

nach Art. 23 Abs. 4 AHVV entfällt.”).

È

vero che le tassazioni non sono vincolanti quando vi sono errori manifesti.

Tuttavia essi devono poter essere emendati immediatamente senza ulteriori

indugi (“Zwar besteht keine

Bindung, wenn klar ausgewiesene Irrtümer vorliegen. Diese müssen jedoch, auch

ohne weiteres richtiggestellt werden können (vgl. E. 3.1)”).

Anche

se le spese professionali non sono state indicate nella dichiarazione dei

redditi o sono state dichiarate in modo errato e sono state ignorate a torto

dal fisco, ciò non costituisce ancora un errore facilmente ed immediatamente

emendabile (“Selbst wenn somit bei der der Steuermeldung zugrunde liegenden

Steuerklärung berufsbedingte Auslagen nicht oder an einem falschen Ort

angegeben und vom Steuerkommissär allenfalls zu Unrecht nicht berücksichtigt

worden sind, besteht damit noch nicht ein Irrtum, der ohne weiteres und sofort

richtiggestellt werden könnte”).

In

particolare non è ancora stabilito se le deduzioni fatte valere dall’assicurato

possono essere dedotte dal reddito da attività lucrativa e in quale misura (“Insbesondere

steht keineswegs fest, ob die vom Versicherten geltend gemachten Abzüge

überhaupt vom selbständigen Erwerbseinkommen in Abzug gebracht werden können

und in welchem Umfang”).

Gli

accertamenti di fatto del Tribunale cantonale non permettono di rilevare un

errore chiaramente identificato ed immediatamente emendabile (“Die

tatsächlichen Feststellungen des kantonalen Gerichts lassen deshalb nicht auf

einen klar ausgewiesenen, sofort behebbaren Irrtum schliessen”).

Vi

sono certo dubbi circa la correttezza della tassazione, ma questi non permettono

di scostarsi dal principio del vincolo della medesima tassazione per la Cassa

di compensazione. Inoltre non è possibile scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato se emerge che avrebbe verosimilmente potuto essere

corretta tramite ricorso (“Es ergeben sich daraus zwar Zweifel an der

Richtigkeit der Steuertaxation, solche stehen deren Verbindlichkeit für die

Ausgleichskasse jedoch nicht entgegen (E. 3.2.1 hiervor), darf von einer

rechtskräftigen Steuertaxation doch selbst dann nicht abgewichen werden, wenn

sich ergibt, dass diese in einem Rechtsmittelverfahren wahrscheinlich

korrigiert worden wäre (E. 3.2.2 hiervor).”).

Al

consid. 5.3 l’Alta Corte ha poi rilevato che non vi sono altri motivi per

scostarsi dalla tassazione fiscale. Diversamente da quanto accaduto nel caso

giudicato nella DTF 110 V 369 la modifica del reddito a livello fiscale non

avrebbe comportato solo una leggera diminuzione del debito d’imposta.

L’assicurato inoltre innanzi all’autorità cantonale ha affermato di aver

mancato il termine per il ricorso a causa di impegni famigliari all’estero (“Im Übrigen sind auch keine anderen Gründe ersichtlich, die

ein Abweichen von der Steuertaxation rechtfertigten. So hätte - anders als

in BGE 110 V 369 E. 3b S. 374 - die Einkommensberichtigung im

Steuerverfahren nicht nur zu einer unbedeutenden Verminderung des Steuerbetrags

geführt. Der Versicherte machte im vorinstanzlichen Verfahren Entsprechendes

denn auch überhaupt nicht geltend, sondern hat dargelegt, er habe wegen

familiären Verpflichtungen im Ausland die Frist zur Erhebung eines

Rechtsmittels gegen die Steuerveranlagung verpasst.”).

Il

Tribunale federale ha concluso al consid. 5.4 che in queste condizioni vale il

principio secondo cui l’interessato avrebbe dovuto far valere le sue ragioni

con un ricorso in ambito fiscale; non avendolo fatto, non è possibile

modificare il reddito da attività indipendente nell’ambito della procedura

relativa alla fissazione dei contributi sociali. Nella misura in cui il

Tribunale cantonale ha ingiunto alla Cassa di compensazione di effettuare

ulteriori accertamenti circa l’ammontare del reddito da attività indipendente,

ha negato a torto il vincolo della tassazione fiscale ed ha violato il diritto

federale (“Damit bleibt es beim Grundsatz, dass

der Versicherte seine Rechte im Steuerjustizverfahren hätte wahren müssen, was

er nicht getan hat; unter den gegebenen Umständen kann im AHV-rechtlichen

Verfahren betreffend die Festlegung der persönlichen Beiträge dieses Versäumnis

nicht korrigiert werden. Indem das kantonale Gericht die Beschwerdeführerin

anwies, das für die Festlegung der persönlichen Beiträge aus selbständiger

Erwerbstätigkeit massgebende Einkommen des Beschwerdegegners selber zu

ermitteln, verneinte es zu Unrecht die Bindung der Beschwerdeführerin an die

Steuermeldung und verletzte Bundesrecht. Der angefochtene Entscheid ist somit

in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und der Einspracheentscheid vom 1.

Juni 2018 zu bestätigen.”).

Va

ancora evidenziato che nella citata DTF 110 V 369 il Tribunale federale ha

stabilito che l’esame dei fattori fiscali è stato ritenuto ammissibile in una

controversia riferita ai contributi, dal momento che non era dato motivo per

proporre un procedimento tributario in mancanza di valore litigioso di rilievo.

In

quel caso, ritenuto che l’onere fiscale ammontava a fr. 195.80, l’Alta Corte ha

ritenuto che la persona assicurata, visto il valore esiguo, non aveva motivo

per contestare la tassazione fiscale unicamente per poi ottenere soddisfazione

nell’ambito del calcolo dei contributi:

" (…) Der Beschwerdeführer gibt zu, dass er

gegen die Steuertaxation nicht Beschwerde geführt hat, obwohl ihm schon damals

deren angebliche Fehlerhaftigkeit bekannt war. Er macht jedoch geltend, dass

sich das steuerbare Einkommen 1979/80 wegen Verrechnung von Verlusten aus den

Vorjahren auf Fr. 24'500.-- vermindert habe, was einer Jahressteuer von nur Fr.

195.80

entsprochen habe. Es könne einem Steuerpflichtigen und auch dem Staat

als Beschwerdegegner nicht zugemutet werden, in einem Einschätzungsverfahren,

das zu keinem oder einem nur unbedeutenden Wehrsteuerbetrag führe, ein

Steuerjustizverfahren durchzuführen, nur weil in der Einschätzung einzelne

Faktoren enthalten seien, die später zu einer Benachteiligung bei der

Festsetzung der AHV-Beiträge führen könnten. Insbesondere bei Verrechnung von

Verlusten aus den Vorjahren, die nur für die Wehrsteuer, nicht aber für die

AHV-Beiträge berücksichtigt würden, könnten sich bei einer andern

Betrachtungsweise Steuerjustizverfahren ergeben, die einen reinen Leerlauf

bedeuten würden. Dieser Auffassung ist in Fällen der vorliegenden Art

beizupflichten. Der ermittelte Steuerbetrag von nur Fr. 195.80 ist in der Tat

derart gering, dass man die ihm zugrundeliegenden und erst in diesem Verfahren

angefochtenen Steuerfaktoren im Hinblick auf das steuerrechtliche Endergebnis

als faktisch belanglos bezeichnen darf. Es ist daher in einem solchen Fall

gleich zu halten wie dort, wo sachliche Umstände gewürdigt werden müssen, die

steuerrechtlich belanglos, sozialversicherungsrechtlich aber bedeutsam sind.

Dies rechtfertigt sich hier um so mehr, als der Beschwerdeführer in guten

Treuen annehmen durfte, dass der AHV-Beitrag nicht aufgrund der fraglichen

Wehrsteuerveranlagung, sondern im ausserordentlichen Verfahren gemäss Art.

25.

Abs. 2 AHVV festgesetzt werde. Das Vorliegen einer rechtskräftigen

Steuertaxation schliesst somit im hier zu beurteilenden Beitragsstreit eine

Überprüfung des dort angegebenen Grundstücksgewinns auf klar ausgewiesene

Irrtümer hin nicht aus.”

2.9

In concreto il 27 aprile 2017 l’Ufficio

circondariale di __________ ha emesso la tassazione 2015 (doc. D).

L’autorità

fiscale, a fronte di un reddito di fr. 7'089 dichiarato quale “reddito att. indipendente

principale contribuente” e di un reddito di fr. 349'206 dichiarato alla

voce “altri redditi”, ha accertato un reddito complessivo di fr. 483'000

con la seguente motivazione:

" reddito aziendale rettificato tenuto conto della

documentazione inoltrata:

-reddito

all’estero: 476'000 franchi (al lordo)

-reddito

in svizzera: 7'000 franchi” (doc. D)

La

tassazione è cresciuta in giudicato e l’autorità fiscale ha confermato la

correttezza dei dati.

Dalla

medesima emerge inoltre che il reddito imponibile ammonta a fr. 6'400, e che il

reddito conseguito all’estero viene utilizzato per determinare l’aliquota

applicabile (in concreto: 12.6665%), per un’imposta cantonale di fr. 810.65 ed

un imposta federale di fr. 664.70.

Al fine di stabilire cosa

intendeva il fisco con l’espressione “al lordo” accanto al reddito

conseguito all’estero di fr. 476'000 e meglio per accertare se nell’importo

fossero comprese le spese necessarie per il conseguimento del reddito, il TCA

ha effettuato un accertamento (cfr. consid. 1.9).

L’autorità competente ha

precisato che il reddito dichiarato è stato corretto “in base alla

documentazione presentata e al lordo delle imposte”, le quali “non sono

deducibili” (doc. X). Le spese sono invece state dedotte nella misura di

fr. 149'185 circa (doc. X).

La

Cassa è conseguentemente vincolata ai dati della tassazione 2015 (cfr. art. 23

cpv. 4 OAVS).

Infatti,

a differenza di quanto sostengono gli insorgenti, l’asserito errore,

consistente, secondo la loro tesi ricorsuale, nella mancata deduzione delle

spese, poiché comprese nel reddito “al lordo”, non ha trovato conferma

nell’accertamento effettuato dal TCA.

Del resto le deduzioni

previste dall’art. 9 cpv. 2 LAVS alle lettere da a ad f concordano con quelle

dell’imposta federale diretta (cfr. anche RCC 1986, pag. 173; art. 27 e

seguenti LIFD) e perciò tali detrazioni vengono già operate in sede fiscale

(cfr. STCA 30.2011.8 del 16 maggio 2011, STCA 30.2001.203 del 31 luglio 2002,

STCA 30.2000.94 del 4 gennaio 2001 e STCA 30.1999.116 del 25 maggio 2000). Ai

sensi dell’art. 18 cpv. 1 OAVS, infatti, per distinguere e determinare le

deduzioni ammesse in conformità dell’articolo 9 capoverso 2 lettere a-e LAVS,

sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta.

Altri errori, che secondo

gli assicurati sarebbero evidenti, non sono invece chiaramente identificabili

ed immediatamente emendabili senza

indugio, ma comporterebbero per la Cassa, rispettivamente per il Giudice delle

assicurazioni sociali, un lavoro che in realtà non compete loro, ma sarebbe

semmai spettato, in caso di tempestiva contestazione della tassazione 2015,

all’autorità fiscale. Del resto, come emerge dalle osservazioni del 3 novembre

2021.

dei ricorrenti, “la situazione è insomma piuttosto ingarbugliata”

(doc. XV) ed essa avrebbe dovuto essere dipanata tramite una contestazione in

ambito fiscale e non con l’impugnazione della decisione di fissazione dei

contributi.

Non compete infatti alla Cassa

di compensazione, rispettivamente al Giudice delle assicurazioni sociali, sostituirsi

alle autorità fiscali ed andare a cercare nella copiosa documentazione prodotta

dagli interessati eventuali deduzioni non considerate nella tassazione od

asseriti errori commessi dall’autorità fiscale o da loro stessi (cfr. doc. XV:

“[…] la decisione di tassazione in questione contenga degli errori evidenti,

in parte dovuti a sviste degli stessi ricorrenti […]”).

A comprova della

complessità della fattispecie, basti rilevare come i ricorrenti hanno prodotto,

nelle more processuali, un plico di giustificativi (doc. C), costituito da 27

mappe, per la maggior parte di carta, alcune in plastica, cui si sono aggiunti

alcuni fogli liberi, contenenti un numero variabile di fogli ed una diversa

intestazione (doc. VI), che il Giudice delegato ha dovuto restituire loro per

una precisa e ragionata elencazione. Diverse mappe specificavano il nome di

un’opera musicale e l’indicazione dell’autore, accompagnata da una o più date e

luoghi, altre facevano riferimento a spese di viaggio, alle imposte del 2015, a

diverse ricevute 2015 da marzo ad aprile, all’auto, alla benzina ad un

assicuratore malattia e ad una banca svizzera. Alcune mappe non precisavano il

contenuto ed erano presenti pure estratti bancari liberi ed altri documenti

(doc. VI).

Chiamati ad essere più

precisi nell’elencazione delle spese professionali, i ricorrenti hanno rilevato

che non era loro intenzione chiedere al Tribunale di andare alla ricerca,

all’interno dei plichi, di quanto “utile alle loro tesi” (doc. VII).

Essi hanno poi spiegato che il doc. B è l’elenco dei guadagni e delle spese

professionali prodotto con la dichiarazione d’imposta 2015 e che per ognuna

delle 18 opere musicali indicate al Doc. B si ritrovano nel Doc. C, nella mappa

di carta che ne riporta il nome, i giustificativi delle entrate e delle uscite

relative a quell’opera. Entrate ed uscite sono raccolte in mappette di plastica

separate, ciascuna recante la dicitura della voce a cui si riferisce e le

uscite si suddividono in spese di viaggio, spese di alloggio, spese per il

vitto, spese per l’agente e spese di rappresentazione/concerto.

Essi, con “la volontà di

rendere tutto più chiaro” (doc. VII, pag. 2), hanno allegato il doc. E,

composto di 5 pagine, in cui hanno classificato ogni opera musicale con una

lettera maiuscola e ogni voce (entrata o uscita) legata a quell’opera con un

numero e si sono detti pronti a dare puntuali spiegazioni in merito alla

composizione dei giustificativi, illustrando, ad esempio, in cosa consistono le

spese di viaggio, vitto, alloggio o altro.

Con le osservazioni del 3

novembre 2021 (doc. XV), hanno poi prodotto un’ulteriore tabella, con l’elenco

delle opere, l’importo contrattuale, le spese aziendali, l’utile lordo, le

tasse e l’utile netto (doc. F).

Alla luce della copiosa

documentazione prodotta e della complessità delle spiegazioni fornite (cfr.

anche doc. B “Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit 2015”,

composto di 8 pagine ed in cui sono descritte, in sintesi, le entrate e le

spese sostenute), non vi è alcun dubbio che gli asseriti errori della

tassazione 2015 non sono d’acchito verificabili ed immediatamente emendabili, senza

effettuare un certosino ed approfondito esame dell’intera dichiarazione fiscale

e di tutta la documentazione sia allegata con il ricorso, sia prodotta in sede

fiscale.

I ricorrenti non si sono

inoltre limitati a produrre numerosi documenti, ma hanno pure chiesto di

interpellare per iscritto il fisco, di sentire, alternativamente o

cumulativamente, il funzionario che ha allestito la tassazione 2015 ed hanno

domandato di sentire la ricorrente anche in merito alle spese professionali che

lei ed il marito sostengono per conseguire il reddito.

La complicatezza della

fattispecie e l’impossibilità di emendare eventuali errori senza ulteriore

indugio viene pure confermata dalla domanda ricorsuale che non consiste nella

richiesta di modifica della decisione su opposizione impugnata, ma nel suo

annullamento con rinvio degli atti all’amministrazione per l’emissione di una

nuova decisione, dopo uno scrupoloso esame degli atti.

Neppure può essere d’aiuto

ai ricorrenti la circostanza che le tassazioni 2013 (con fr. 268'701), 2014 (con

fr. 260’042) e 2016 (con fr. 260'015) riportano redditi simili, dopo la

deduzione delle spese, mentre nel 2015 è stato imposto un reddito più elevato.

Infatti è notorio che nell’ambito

di un’attività indipendente i redditi possono variare notevolmente. Sono stati

gli stessi insorgenti del resto a dichiarare nel 2015 un reddito complessivo di

oltre fr. 349'000 (doc. D), superiore a quello degli altri anni.

Infine, relativamente

all’affermazione secondo cui dal lato fiscale non hanno subito pregiudizi

poiché i loro redditi sono imposti all’estero, va rilevato che l’imposta

cantonale da loro dovuta per il reddito ammonta a fr. 810.65 e quella federale

a fr. 664.70 e, come emerge dall’accertamento effettuato presso il fisco (doc.

IX e X), se quale reddito conseguito all’estero si fosse utilizzato l’importo

di fr. 342'049 dichiarato dai ricorrenti, essi avrebbero comunque pagato circa

fr. 351 in meno, ciò che non può essere considerata una riduzione trascurabile,

poiché corrisponde a circa il 24% delle imposte dovute.

Ne segue che se non

fossero stati d’accordo con la tassazione fiscale 2015 essi avrebbero dovuto

contestarla tempestivamente, ritenuto che la circostanza che sono stati assenti

all’estero quando è stata notificata loro la tassazione, impedendone

l’impugnazione nei termini di reclamo, non è un motivo per scostarsi dai dati

fiscali vincolanti (cfr. anche 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020, pubblicata in

SVR 2020, AHV n. 11, pag. 29).

2.10

Per quanto concerne la

proposta dei ricorrenti di fissare il reddito soggetto a contribuzione a fr.

401'435.04 e di applicare l’art. 50 LPGA, secondo il cui cpv. 1 le controversie

nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con

transazione, va rammentato che ciò non è possibile nell’ambito della fissazione

dei contributi sociali (DTF 131 V 417, consid. 4.3.2. in fine: “[…] Ausgeschlossen ist eine vergleichsweise

Einigung im kantonalen Beschwerdeverfahren, wenn sich der Streit

ausschliesslich um Sozialversicherungsbeiträge dreht”; cfr., per un riassunto degli ambiti in

cui una transazione è possibile: DTF 140 V 108 consid. 5.3.5).

Per

cui la richiesta non può trovare accoglimento.

2.11

In queste condizioni la

decisione su opposizione impugnata merita conferma, mentre il ricorso deve

essere respinto.

2.12

Il 20 settembre 2021 i

ricorrenti hanno chiesto l’assunzione di numerose prove (cfr. consid. 1.5).

Grazie alle domande poste

da questo tribunale al fisco (doc. IX), è stato possibile appurare come è stato

calcolato il reddito soggetto a contribuzione AVS e come sono state dedotte le

spese. È inoltre stato chiarito cosa intendeva l’autorità fiscale con

l’indicazione di “al lordo” accanto al reddito conseguito all’estero.

Le parti hanno potuto

esprimersi in merito.

L’accertamento effettuato

ha chiarito la fattispecie e reso superflua l’assunzione di ulteriori prove.

Infatti, come indicato ai precedenti considerandi, alla luce delle motivazioni

addotte dal fisco, non vi è alcun motivo per scostarsi dalla tassazione fiscale

cresciuta incontestata in giudicato.

Ne segue che non è

necessario chiedere informazioni scritte all’Ufficio di tassazione di __________,

né sentire il funzionario incaricato dei loro incarti fiscali.

Per quanto concerne

l’audizione della ricorrente, va rammentato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni

persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,

davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine

della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere

civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.

2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un

pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il

proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha chiesto l’assunzione

di una nuova prova.

Ora, come visto nei

considerandi precedenti, nulla mutano, all’esito del presente procedimento, le

circostanze alla base della mancata contestazione della notifica di tassazione

2015.

recapitata durante un’assenza all’estero, né, per i motivi sopra esposti,

risulta utile conoscere le spese professionali che lei ed il marito sostengono

per conseguire il reddito e il fatto che tali spese sono sempre state

interamente accettate e dedotte dai guadagni da loro conseguiti eccetto nel

2015.

Del

resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, gli insorgenti hanno potuto far

valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12

gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di

emanare il proprio giudizio (valutazione

anticipata delle prove; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018

consid. 6).

L’audizione

dell’assicurata si rivela, pertanto, superflua.

2.13

L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 16 agosto 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.

4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018.

1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 consid. 4.4.3.).

Ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti