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Decisione

30.2021.18

Anno di attesa x AGI.Medico curante dapprima conferma dati indicati dall'ass.,poi a richiesta della Cassa posticipa la data di inizio dell'aiuto di terzi.Dall'esame dei doc. è corretta la seconda data,confermata dalla necessità di cure di base.Prima,non è chiaro quale aiuto Spitex prestasse all'ass

22 novembre 2021Italiano30 min

2021) sottoscritto dal dr. __________, omettendo però così di prendere in considerazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2021.18

TB

Lugano

22 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 luglio 2021 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assegno per grandi invalidi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Il 22 aprile 2020 (doc. 3) __________,

1928, ha chiesto un assegno per grandi invalidi AVS lamentando di non essere

più in grado autonomamente, dal 2019, di vestirsi/svestirsi, di alzarsi/ sedersi/coricarsi,

di provvedere alla cura del corpo, di fare i propri bisogni e di necessitare

della sorveglianza personale; era inoltre dal 2018 che non riusciva più a spostarsi

e uscire di casa.

Lo stesso giorno, il medico curante ha confermato la correttezza

delle informazioni date dall'assicurato (cfr. punto 7.7).

Il 16 novembre 2020 (doc. 11) l'allora rappresentante dell'assicurato

ha ritrasmesso la domanda di AGI, precisando il mese a partire dal quale il

richiedente necessitava dell'aiuto di terzi (da settembre 2019 e da gennaio

2018).

L'assicurato è venuto a mancare il __________ dicembre 2020 (doc.

A5).

1.2. Il 14 aprile 2021 (doc. 16) l'Ufficio

assicurazione invalidità ha chiesto al dr. med. __________ di precisare se e da

quando l'assicurato necessitava dell'aiuto di terzi per vestirsi/svestirsi, la cura

del corpo, andare alla toilette e per spostarsi. Il 20 aprile 2021 (doc. 22) il

medico ha risposto affermativamente per tutti gli atti ordinari della vita,

precisando che gli impedimenti erano sorti il 15 maggio 2020.

1.3. Con decisione del 22 aprile

2021 (doc. 23) la Cassa CO 1 ha respinto la domanda dell'assicurato per carenza

dell'anno di attesa, poiché dalla documentazione raccolta è risultato che la

grande invalidità era presente dal maggio 2020, ma l'assicurato è deceduto

prima della scadenza dell'anno di attesa.

1.4. Il 19 maggio 2021 (doc. 25) l'assicurato,

tramite la __________, si è opposto a questo rifiuto, facendo valere che il

medico curante ha attestato il 22 aprile 2020 che da gennaio 2018 egli non

usciva più di casa e che da settembre 2019 necessitava dell'aiuto di terzi per

prendere le medicine, per vestirsi e per la cura del corpo. Inizialmente si

occupava di lui la moglie, poi da agosto 2019 v'era un aiuto domiciliare Spitex

e da febbraio 2020 era stata assunta una persona con il compito di accudirlo

giorno e notte. Pertanto, l'assicurato ha necessitato di aiuto da gennaio 2018

a dicembre 2020 e quindi per oltre un anno. Di conseguenza, il suo diritto all'AGI

era dato.

1.5. Con decisione su opposizione

del 22 luglio 2021 (doc. A1) la Cassa CO 1 ha respinto l'opposizione e ha

confermato che la grande invalidità di lunga durata è insorta nel maggio 2020,

quindi non era dato l'anno di attesa (art. 43bis cpv. 2 LAVS).

Secondo l'amministrazione nell'apposito formulario di richiesta l'assicurato

non ha specificato il genere di aiuto di cui necessitava per ogni atto

ordinario della vita e il dr. med. __________ ha confermato tali generiche

indicazioni il 22 aprile 2020.

Tuttavia, quando è stato appositamente interpellato dalla Cassa,

il 20 aprile 2021 il medico curante ha poi indicato che la necessità di aiuto è

insorta dal 15 maggio 2020 ed era fornita da Spitex. L'assicurato non ha saputo

quindi fornire prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

1.6. Il 20 agosto 2021 (doc. I)

gli RI 1, per il tramite della __________, si sono rivolti al TCA trasmettendo numerosa

documentazione per giustificare che era da almeno agosto 2019 che l'assicurato

aveva bisogno di aiuto.

Dando seguito al decreto di completazione del 23 agosto 2021 (doc.

II) del giudice delegato, con ricorso del 7 settembre 2021 (doc. V) la moglie e

il figlio dell'assicurato, patrocinati dall'avv. RA 1, hanno chiesto al Tribunale

in via principale di attribuire a __________ un assegno per grande invalido di

grado elevato dal 1° agosto 2020 e in via subordinata di rinviare gli atti alla

Cassa per accertare l'inizio della grande invalidità.

Fatti

I ricorrenti hanno rimproverato alla Cassa di compensazione, contrariamente

all'obbligo prescritto dall'art. 43 LPGA, di non avere effettuato i necessari

accertamenti per chiarire l'inizio della necessità dell'aiuto di terzi, giacché

si è basata unicamente sul formulario del 14/20 aprile 2020 (recte:

2021) sottoscritto dal dr. __________, omettendo però così di prendere in considerazione

una serie di altri riscontri che mettono in dubbio quanto dichiarato dallo

stesso medico. Secondo gli eredi dell'assicurato, la data indicata dal medico

curante è il frutto di un semplice refuso, che poteva e doveva essere chiarito

con un semplice supplemento di indagine da parte della Cassa di compensazione.

Va infatti considerato che il 22 aprile 2020 il dr. med. __________,

al punto 7.7 della richiesta per l'assegno per grandi invalidi, aveva indicato

che le affermazioni dell'assicurato coincidevano con i suoi reperti e quindi

egli necessitava di aiuto da settembre 2019 e soltanto per un atto già da

gennaio 2018.

Inoltre, il dr. __________ ha indicato che è dal 15 maggio 2020

che l'assicurato ha fatto ricorso all'aiuto di Spitex, ma ciò non è corretto,

visto che il contratto di fornitura di personale a prestito è iniziato il 7

agosto 2019 (doc. E) - e i conteggi delle prestazioni lo confermano (doc. F) -,

ciò che confermerebbe la correttezza della prima dichiarazione del medico che

stabiliva a settembre 2019 l'insorgenza della grande invalidità.

Va poi considerato che dal 1° febbraio 2020 (doc. G) l'assicurato

ha assunto una collaboratrice domestica allo scopo di accudirlo a tempo pieno e

quindi non è vero, come ha affermato la Cassa, che l'aiuto era prestato

esclusivamente da Spitex.

I ricorrenti hanno altresì segnalato le tre precedenti valutazioni

dei bisogni redatte dal dottor __________ (docc. I, L e M), dalle quali emerge

che l'intervento di Spitex risaliva già ad agosto 2019, senza dimenticare, fino

a febbraio 2020, l'aiuto della moglie.

Le fatture dettagliate emesse da Spitex concernenti il periodo dal

1° agosto 2019 al 31 dicembre 2020 comprovano che l'aiuto è stato fornito all'assicurato

da settembre 2019 (docc. N-GG).

Ciò stante, l'accertamento effettuato dall'amministrazione risulta

manifestamente inesatto e basandosi sulle valutazioni semestrali rilasciate dal

medico curante (docc. I-M), oltre all'assunzione della badante a tempo pieno,

occorre concludere che la grande invalidità è insorta dall'agosto 2019 e dunque

il diritto a un AGI di grado elevato deve essergli riconosciuto dall'agosto

2020.

1.7. Nella sua risposta del 28

settembre 2021 (doc. VII) la Cassa CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso, riconfermandosi

nella propria decisione, avendo ii ricorrenti sollevato sostanzialmente le

medesime obiezioni già trattate con la decisione su opposizione.

L'amministrazione ha contestato la critica di manifesta violazione

dell'obbligo di accertare d'ufficio i fatti rilevanti, visto che ha intrapreso

quanto necessario interpellando direttamente il medico curante il 14 aprile

2021.

La Cassa ha poi precisato che non è corretto che il dr. __________

abbia indicato nel formulario il 20 aprile 2021 che le prestazioni Spitex sono state

erogate da maggio 2020 e che quindi è da quel momento che ha avuto inizio la

necessità di aiuto di terzi. Il medico ha infatti soltanto precisato che l'aiuto

regolare e notevole di terzi era fornito da Spitex. Questo servizio avrebbe

quindi potuto erogare delle prestazioni per atti che non rientrano nella

nozione di atto ordinario della vita e/o che l'aiuto prestato non era, sino a

maggio 2020, regolare e notevole.

Dai conteggi delle prestazioni prodotte dai ricorrenti, dalle

fatture dello Spitex e dalle prescrizioni del dottor __________, d'avviso della

Cassa non si può dedurre alcunché, visto che questi documenti non contengono

alcuna precisazione sulla necessità di aiuto regolare e notevole di terzi e non

permettono quindi di definire il tipo di aiuto prestato, per quali atti e con

quale frequenza. Così pure il contratto con la collaboratrice domestica, definizione

generica e solitamente utilizzata per qualificare il personale assunto per le

pulizie e la tenuta della economia domestica e non per il personale che fornisce

prestazioni assistenziali e/o infermieristiche.

Per la Cassa, i ricorrenti avrebbero potuto chiedere al medico

curante una correzione del referto che ritengono sbagliato.

Nessun nuovo elemento è stato dunque apportato per modificare la

valutazione eseguita dall'amministrazione, basata sulle affermazioni del dr.

med. __________, che non sono state smentite

1.8. Il 13 ottobre 2021 (doc. IX)

i ricorrenti hanno prodotto una attestazione del dr. med. __________ (doc. II),

in cui egli ha confermato che __________ ha necessitato di assistenza continua

tramite i servizi domiciliari Spitex dall'8 agosto 2019.

1.9. La Cassa di compensazione ha

osservato il 26 ottobre 2021 (doc. XI) che il medico curante non ha ritrattato

quanto da lui affermato il 20 aprile 2021, ma che ha specificato soltanto che

le prestazioni Spitex sono state erogate sin dall'agosto 2019 e che lo stato di

salute dell'assicurato è andato da allora via via peggiorando fino a necessitare

di un'assistenza continua, ciò che non è in discussione. Tuttavia, l'amministrazione

ha ritenuto che le informazioni fornite siano insufficienti per comprovare

quale fosse l'effettivo aiuto prestato da terzi nell'agosto 2019, per quali

atti ordinari della vita l'assicurato ne beneficiasse e se tale aiuto fosse

regolare e notevole.

1.10. Gli RI 1 non hanno formulato

ulteriori osservazioni (doc. XII).

considerato in diritto

2.1. Secondo l'art. 9 LPGA - che

ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è

considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato

può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato

durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio

quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe

incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato

psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF

8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i

seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303

consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare sull'invalidità e

la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1°

luglio 2015, stato al 1° luglio 2020):

– vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un

eventuale mezzo

ausiliario,

se questo non ha scopi di cura o terapia);

– alzarsi, sedersi, sdraiarsi

(anche andare a letto e alzarsi dal letto);

– mangiare (portare il pasto a

letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca,

ridurlo in purè, alimentazione

tramite sonda);

– pulizia personale (lavarsi,

pettinarsi, radersi, fare il bagno o la

doccia);

– espletare i bisogni corporali

(risistemare i vestiti, pulirsi/verifica della

pulizia, espletare i bisogni

corporali in modo inusuale);

– spostarsi (nell'abitazione, all'aperto,

intrattenere rapporti sociali).

Va segnalato che il Tribunale federale

ha avuto modo di ribadire al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8

gennaio 2013, che il compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno

alla salute degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la

grande invalidità (N. 8013 CIGI).

2.2. L'art. 43bis cpv. 1 LAVS

prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di

rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora

abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA)

di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è

parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno

per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni

sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande

invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza

interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di

cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Per l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per

grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di

grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo

minimo della rendita di vecchiaia previsto all'art. 34 cpv. 5.

A norma dell'art. 43bis cpv. 5 LAVS, le disposizioni della LAI

sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta

agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di

compensazione, il grado della grande invalidità.

L'art. 66bis cpv. 1 OAVS dispone che l'art. 37 cpv. 1, 2 lett. a e

b e 3 lett. a-d OAI è applicabile per analogia alla valutazione della grande

invalidità.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è

reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.

Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre

cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b.

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b.

necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità;

d.

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole.

L'art. 69bis cpv. 1 OAI prevede che il modulo di richiesta dell'AGI

deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del

diritto all'assegno per grande invalido.

Non è dunque sufficiente una comunicazione orale alla Cassa di

compensazione da parte dell'assicurato sulle sue condizioni e ciò non solo nell'ambito

della prima domanda di prestazioni, ma anche quando si tratta di una domanda di

revisione (STCA 30.2019.26 del 27 gennaio 2020; STCA 30.2018.14 del 10 dicembre

2018).

2.3. Nella fattispecie, il 22

aprile 2020 l'assicurato ha indicato di necessitare per vestirsi/svestirsi e

per la cura del corpo di un aiuto giornaliero dal 2019, per fare i propri

bisogni dal 2019 di un aiuto sporadico e di non riuscire più a uscire di casa dal

2018.

Inoltre, dal 2018 l'assicurato necessitava di un aiuto diurno per

prendere correttamente i medicamenti.

L'assistenza veniva prestata da un servizio Spitex e da una "governante, badante" (doc. 3 punto

4.3).

Il medico curante di __________ ha confermato la correttezza di

questi dati lo stesso giorno sul medesimo formulario di richiesta di

prestazioni e, interpellato direttamente il 14 aprile 2021 (doc. 6) dall'Ufficio

assicurazione invalidità, il 20 aprile seguente (doc. 22) il dr. med. __________,

FMH medicina interna generale, ha così risposto alla domanda di "comunicare se le diagnosi presentate giustificano o

meno un aiuto da parte di terzi per compiere gli atti ordinari della vita sotto

elencati, così come cure infermieristiche e una sorveglianza personale

continua. Se sì voglia specificare da quando.".

"

Diagnosi:

Pz deceduto __________.12.2020

Da quando Osservazioni

mese

e anno

Vestirsi/svestirsi sìý noo 15.5.2020 Tramite Spitex

__________

Cura del corpo

- lavarsi sìý noo "

- pettinarsi sìý noo "

- radersi sìý noo 15.5.2020

- fare il bagno/doccia sìý noo "

Andare

alla toilette

- riordinare

i vestiti sìý noo "

(prima e

dopo avere fatto i propri bisogni)

-

igiene/verifica della pulizia sìý noo "

- modo

inconsueto di fare i sìý noo "

propri

bisogni (p. es. assistenza

a causa di

cateterizzazione)

Spostarsi

- in casa sìý noo "

- all'aperto sìý noo "

- mantenimento dei contatti sìý noo "

sociali".

Con la decisione del 26 marzo 2021 la Cassa di compensazione ha

rifiutato l'assegno per grandi invalidi, avendo considerato che il rilevante

bisogno di aiuto era dato da maggio 2020.

Gli eredi dell'assicurato hanno per contro affermato che egli ha necessitato

dell'aiuto di terzi già dall'agosto 2019 tanto che il 9 agosto 2019 è stato

ingaggiato il servizio Spitex e dal 1° febbraio 2020 anche una collaboratrice

domestica.

Queste lamentele non hanno però modificato la posizione della

Cassa, che con decisione su opposizione del 22 luglio 2021 ha confermato l'assenza

dell'anno di attesa, ritenendo che la necessità di aiuto da parte di terzi sia

insorta il 15 maggio 2020 come attestato dal dr. med. __________ il 20 aprile

2021, mentre il parere fornito il 22 aprile 2020, secondo cui l'inizio della

grande invalidità andava fatto risalire al settembre 2019, sarebbe stato troppo

generico e quindi non sufficiente per capire di quale aiuto avesse bisogno l'assicurato

per ciascun atto ordinario della vita.

Al rimprovero dell'amministrazione esternato con la risposta di

causa di non avere chiesto al dr. med. __________ la correzione del formulario

del 20 aprile 2021 se ritenevano che la data indicata del 15 maggio 2020 fosse

il frutto di un semplice refuso, facendo stato, a loro dire, le dichiarazioni

del 22 aprile 2020, pendente causa gli eredi hanno prodotto il certificato del

12 ottobre 2021 (doc. II) del medico curante del de cujus, avente il seguente

tenore:

" Ho avuto

in cura il sig. __________ dal 2013.

Le sue condizioni di salute sono andate nel tempo progressivamente

peggiorando tanto da necessitare di una assistenza domiciliare continua per

evitare il collocamento in una struttura stazionaria.

Esaminando la sua cartella clinica posso confermare che ha

necessitato di assistenza continua, tramite i servizi domiciliari Spitex, a

partire dal 8 Agosto 2019.".

Per la Cassa di compensazione, questa dichiarazione non modifica quanto

indicato dallo stesso dottor __________ nel formulario del 20 aprile 2021,

visto che egli ha ora specificato soltanto che il servizio Spitex ha iniziato ad

erogare le prestazioni dall'agosto 2019 e che lo stato di salute dell'assicurato

era peggiorato a tal punto da necessitare di assistenza continua. Ciò

nonostante, queste informazioni non sono sufficienti a comprovare quale fosse l'effettivo

aiuto che terze persone gli fornivano, per quali atti ordinari della vita e se l'aiuto

fosse regolare e notevole.

2.4. Sulla base della

documentazione agli atti, d'avviso del Tribunale la decisione della Cassa CO 1

è corretta e come tale deve essere confermata: il diritto all'assegno per

grandi invalidi è negato a __________ per assenza dell'anno di carenza previsto

dall'art. 43bis cpv. 2 LAVS, che deve essere fatto decorrere dal 15 maggio 2020

e quindi al più presto l'assicurato avrebbe avuto diritto all'AGI a metà maggio

2021, ma è deceduto durante l'anno di attesa.

In effetti, contrariamente alla tesi degli insorgenti, la numerosa

documentazione prodotta non comprova affatto che l'assicurato necessitasse di

un aiuto notevole e regolare di terzi per compiere gli atti ordinari della

vita.

2.5. Secondo l'art. 7 cpv. 1 OPre,

sono considerate prestazioni ai sensi dell'articolo 33 lettera b OAMal gli

esami, le terapie e le cure effettuati secondo la valutazione dei bisogni di

cui al capoverso 2 lettera a e all'articolo 8, previa prescrizione o mandato

medico, da infermieri (lett. a), da

organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio (lett. b) o da case di cura

(lett. c).

L'art. 7 cpv. 2 OPre specifica che sono prestazioni ai sensi del

capoverso 1:

lett. a: valutazione, consigli e coordinamento;

lett. b: esami e cure;

lett. c: cure di base.

Ogni lettera indica poi nel dettaglio in cosa consistono queste

prestazioni.

In particolare, per cure di base secondo la lettera c la cifra 1

specifica: cure di base generali per i pazienti dipendenti quali: bendare le

gambe, infilare le calze compressive, rifacimento del letto, installazione del

paziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione antidecubito, prevenzione e

cure delle lesioni cutanee conseguenti a una terapia; aiuto alle cure d'igiene

corporale e della bocca, a vestire e svestire il paziente e a nutrirlo.

Conformemente all'art. 8 cpv. 1 OPre, la prescrizione o il mandato

medico determina se il paziente necessita di prestazioni secondo l'art. 7 cpv.

2 o di cure acute e transitorie secondo l'art. 25a cpv. 2 LAMal. Nella

prescrizione o nel mandato il medico può dichiarare necessarie determinate

prestazioni secondo l'art. 7 cpv. 2.

Inoltre, l'art. 8a cpv. 1 OPre dispone che i bisogni delle

prestazioni di cui all'art. 7 cpv. 2, necessarie per attuare la prescrizione o

il mandato medico di cui all'articolo 8 (valutazione dei bisogni), sono

valutati da un infermiere di cui all'art. 49 OAMal in collaborazione con il

paziente o i suoi familiari. Il risultato della valutazione dei bisogni deve

essere trasmesso immediatamente per informazione al medico che ha emesso la

prescrizione o il mandato.

Per le prestazioni di cui all'articolo 7 cpv. 2 lett. b, che sono

necessarie secondo la valutazione dei bisogni, occorre l'esplicito consenso del

medico. Se quest'ultimo non accorda esplicitamente il consenso, occorre

effettuare una nuova valutazione dei bisogni. La nuova valutazione dei bisogni

avviene con il coinvolgimento del medico qualora quest'ultimo lo ritenga

necessario (art. 8a cpv. 2 OPre).

2.6. Nel caso concreto, il

contratto di fornitura di personale a prestito sottoscritto il 7 agosto 2019

(doc. A2) tra __________ e Spitex __________, attesta che l'assicurato faceva

capo a un'infermiera/assistente di cura per fornirgli delle prestazioni secondo

l'allegata conferma di incarico allestita in pari data e controfirmata dal

committente (doc. A3).

Questa conferma di incarico indica che l'infermiera/assistente di

cura doveva occuparsi, fra i vari compiti indicati, unicamente della cura di

base, degli esami e delle cure, come pure dispensare consigli e istruzioni

all'assicurato.

Come risulta poi chiaramente in calce a questa conferma,

l'ammontare e il volume dei rimborsi per le prestazioni di Spitex riconosciute

dalla Cassa malati sono fissati dalla stessa e di norma decisi in base alle

indicazioni contenute nella valutazione dei bisogni del paziente.

In specie, la durata di questi interventi, necessari

all'assicurato stante la diagnosi di fibrosi polmonare, è stata stabilita dal

servizio Spitex __________ mediante le "Valutazione dei bisogni e

mandato medico per prestazioni di cure a domicilio (LAMal art. 7)",

che sono state controfirmate per accettazione dal dr. med. __________ il 31

agosto 2019 (doc. A8) per il mandato medico valido sei mesi dall'8 agosto 2019

al 7 febbraio 2020, il 31 gennaio 2020 (doc. A9) per il periodo dal 15 novembre

2019 al 14 maggio 2020 e il 24 maggio 2020 (doc. A10) per il mandato medico

valido dal 15 maggio al 14 novembre 2020.

Ognuna di queste tre valutazioni dei bisogni indica il monte ore

settimanale, mensile e la quantità totale di ore trimestrali per:

" a.

Valutazioni dei bisogni/consigli e istruzioni (OPre 7, par. 2a)

b. Visita e trattamento (OPre 7, par. 2b)

c. Cure di base (OPre 7, par. 2c)

1. Cure di base generali,

Considerandi

2.

Provvedimenti per la sorveglianza e il supporto di persone

malate psichiche nella vita giornaliera di base."

e il totale delle ore di queste prestazioni obbligatorie.

I costi fatturati dal servizio di cura a domicilio per le

prestazioni effettuate da un'infermiera o da un'assistente di cura sono stati

regolarmente assunti dalla Cassa malati dell'assicurato in virtù dell'art. 7

OPre (docc. A4, A11-A59).

Ciò non significa però ancora che i compiti svolti dal servizio

Spitex fossero i medesimi richiesti dalla grande invalidità, tenuto conto che

l'assistenza coperta dall'AGI si sovrappone soltanto parzialmente con le

prestazioni di cura giusta l'art. 7 OPre (SVR 2020 EL Nr. 2).

Prova ne è che come risulta dalla valutazione dei bisogni per il

semestre dall'8 agosto 2019 al 7 febbraio 2020 (doc. A9), settimanalmente

l'intervento dell'infermiera consisteva in 7 minuti per la valutazione dei

bisogni/consigli e istruzioni, in 28 minuti per visita e trattamento di

carattere medico e in 2 ore e 3 minuti per le cure di base generali, fra le

quali, come detto, v'è l'aiuto alle cure d'igiene corporale e della bocca, a

vestire e svestire il paziente.

D'avviso del TCA, dal numero di ore settimanali non è possibile

concludere che l'aiuto per le cure di base generali era notevole e regolare,

perché in sole due ore alla settimana non era certo possibile provvedere giornalmente

alla cura del corpo e a vestire/svestire l'assicurato.

La stessa conclusione va tratta per il periodo dal 15 novembre

2019.

al 14 maggio 2020 (doc. A9), dove il tempo dedicato all'interessato per le

cure di base generali era di 5 ore e 40 minuti alla settimana, sempre che, poi,

l'infermiera provvedesse anche all'igiene e a vestirlo/svestirlo, oltre che

alla valutazione dei bisogni e consigli (5 minuti) e alle visite e trattamento

(2 ore 33 minuti).

Diverso il discorso per il semestre dal 15 maggio al 14 novembre

2020.

(doc. A10), sia perché è lo stesso dr. med. __________ che ha stabilito

l'inizio della grande invalidità da quel giorno, sia perché il tempo ritenuto

necessario per prestare all'assicurato le cure di base generali è stato maggiorato

e stimato in 7 ore e 15 minuti, mentre il tempo previsto per gli altri due compiti

era immutato.

Prima del 15 maggio 2020, dunque, non è possibile concludere,

dalle valutazioni dei bisogni e dalle fatturazioni di Spitex, che il marito

rispettivamente papà dei ricorrenti avesse bisogno in modo permanente di un

aiuto per svolgere almeno due atti ordinari della vita.

2.7

Nemmeno la circostanza che

dal 1° febbraio 2020 l'assicurato e sua moglie abbiano assunto una

collaboratrice domestica può essere d'aiuto ai ricorrenti per comprovare l'effettiva

necessità, per __________, di dovere fare capo a una terza persona, in modo

regolare e notevole, per potere espletare alcuni e/o tutti gli atti ordinari

della vita.

La mansione indicata nel contratto di lavoro era di collaboratrice

domestica e seppure il tempo di lavoro fosse di 40 ore settimanali ripartite su

5.

giorni, dal lunedì al venerdì, e prevedeva la permanenza notturna presso i

datori di lavoro, visto che nel salario erano compresi il vitto e l'alloggio,

non è chiaro se oltre ad occuparsi delle faccende domestiche, attività tipica che

svolge una collaboratrice domestica, se la dipendente dovesse anche aiutare l'assicurato

nel vestirsi/svestirsi, nella cura del corpo, nel fare i propri bisogni e nello

spostarsi. Peraltro, è stata formalmente assunta anche dalla moglie

dell'interessato e quindi anch'essa, verosimilmente, beneficiava dei suoi

servizi.

Si può tuttavia prescindere da un accertamento in tal senso,

poiché anche qualora si ottenesse una risposta positiva, il termine di attesa di

un anno decorrerebbe dal 1° febbraio 2020 e la scomparsa dell'interessato

qualche mese più tardi non permetterebbe comunque di fare nascere il diritto

all'AGI.

2.8

Per quanto concerne le

affermazioni del dr. med. __________, sembrerebbe che le informazioni date dal

medico curante dell'assicurato siano contraddittorie, perciò occorre osservare

quanto segue.

Il 22 aprile 2020 egli ha risposto affermativamente alla domanda

n. 7.7 posta nel formulario di richiesta dell'assegno per grandi invalidi:

"Quanto indicato alla cifra 4, anche

nell'ambito della necessità di aiuto da terzi, coincide con i reperti da lei

rilevati?".

Egli era quindi concorde con le date segnalate dall'assicurato nel

medesimo formulario alla domanda n. 4 sulla necessità di fare capo a terze

persone per effettuare gli atti ordinari della vita, ovvero, eccetto dall'anno

2018.

per le difficoltà nello spostarsi, che era dal 2019 che l'interessato

aveva bisogno di un aiuto per compiere quattro altri atti ordinari della vita.

Il dr. med. __________ ha così pure confermato che l'aiuto di terzi

era giornaliero per due atti ordinari, mentre per fare i propri bisogni era

sporadico. Per alzarsi/sedersi e coricarsi nemmeno è stata però precisata la

frequenza.

Inoltre, per nessuno dei cinque atti ordinari è comunque stato

specificato il genere di aiuto necessario.

Queste informazioni sono carenti, ovvero non permettevano a giusta

ragione al preposto Ufficio di capire le reali necessità di aiuto da parte di

terzi che abbisognava l'assicurato.

Non va infatti dimenticato che si deve trattare di un aiuto

permanente come definito dall'art. 9 LPGA e che

l'art. 37 cpv. 3 OAI ha

inteso dovere essere regolare e considerevole, come indicato sul

formulario stesso di richiesta dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS al

punto 4.1 relativo agli atti ordinari della vita.

Questa lacuna ha portato il 14 aprile 2021 l'Ufficio assicurazione

invalidità ad accertare direttamente presso il medico curante i bisogni dell'assicurato.

Il 20 aprile 2021 - e non 2020 come sempre indicato dai ricorrenti -, ovvero un

anno dopo il primo rapporto, il dr. med. __________ ha risposto che il suo

paziente, deceduto il __________ dicembre 2020, dal 15 maggio 2020 aveva

bisogno di aiuto per vestirsi/svestirsi, lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il

bagno/la doccia, riordinare i vestiti prima e dopo avere espletato i propri

bisogni, per l'igiene/la verifica della pulizia, per il modo inconsueto di fare

i propri bisogni, spostarsi in casa, all'aperto e per mantenere i contatti

sociali.

Il medico ha aggiunto poi a mano che l'aiuto regolare e notevole

per svolgere l'atto ordinario del vestirsi/svestirsi è stato fornito da Spitex __________.

Questo secondo rapporto è senz'altro più dettagliato di quello reso

un anno prima, che confermava semplicemente quanto dichiarato dal figlio dell'assicurato

che, come visto, non ha però fornito gli indispensabili dettagli sull'aiuto di

terzi necessario al padre. Il 21 aprile 2021 sono infatti stati precisati gli

atti per i quali l'interessato aveva bisogno di aiuto per espletarli e per

ognuno di essi è indicato chiaramente quando ha preso avvio tale esigenza,

informazioni in precedenza mancanti.

La data di inizio del 15 maggio 2020, sebbene non emerga dai

certificati medici agli atti siccome antecedenti a quel momento (docc. HH, 1 e

2), combacia con il periodo di mandato medico per prestazioni di cure a

domicilio e di valutazione dei bisogni da parte del curante dal 15 maggio al 14

novembre 2020 in cui, come esposto in precedenza, è stato aumentato il monte

ore proprio per le cure di base generali, portate da 5:40 a 7:15 alla settimana

rispettivamente da 24:36 a 31:29 al mese, per un totale trimestrale di 94:27

contro le 73:49 ore del semestre precedente.

Infine, l'affermazione resa il 12 ottobre 2021 dal dr. __________

secondo cui __________ necessitava di un'assistenza domiciliare continua dall'8

agosto 2019 da parte del servizio domiciliare Spitex per evitare il

collocamento in una struttura stazionaria, non fa che confermare quanto sopra

accertato, ovvero che le cure a domicilio hanno sì preso avvio in effetti quel

giorno, ma che non concernevano espressamente e unicamente l'esecuzione degli

atti ordinari della vita.

Come dianzi esposto (cfr. consid. 2.6), dalla valutazione dei

bisogni per il semestre dall'8 agosto 2019 al 7 febbraio 2020 risulta che l'intervento

settimanale dell'infermiera era di 2 ore e 3 minuti per le cure di base

generali, fra le quali v'è l'aiuto alle cure d'igiene corporale e della bocca e

a vestire/svestire l'assicurato, tempo tuttavia insufficiente per definire come

permanente, ai sensi dell'art. 9 LPGA, questo tipo di aiuto da parte di terzi

per effettuare questi due atti ordinari della vita.

2.9

Dalle considerazioni esposte

discende che non è possibile concludere che l'interessato abbia necessitato di

un aiuto regolare e notevole da parte di terzi già dall'8 agosto 2019. Tale

bisogno è invece insorto il 15 maggio 2020 per quattro atti ordinari della vita

ed è perciò da quel giorno che è iniziato a decorrere l'anno di attesa previsto

dall'art. 43bis cpv. 2 LAVS.

Nessun rimprovero di accertamento insufficiente dei fatti va

dunque mosso all'amministrazione che, correttamente, ha interpellato il medico

curante dell'assicurato per avere delle specifiche su quanto inizialmente

dichiarato nel formulario di richiesta dell'assegno per grandi invalidi.

Di conseguenza, non si fa luogo al rinvio degli atti alla Cassa

per accertare ulteriormente quando __________ ha fatto capo a terze persone in

modo permanente per potere svolgere gli atti ordinari della vita.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio

2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229

consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non

costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.

29.

cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c).

Il TCA rileva inoltre che le audizioni richieste

possono essere rifiutate senza per questo ledere il diritto d'essere sentito,

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza federale

ribadita nella recente STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, l'obbligo di

organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone

una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di

interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (STF I 472/06 consid. 2 del 21

agosto 2007; DTF 124 V 90 consid. 6; DTF 122 V 47). È quindi

necessario che il ricorrente chieda al Tribunale esplicitamente e in maniera

chiara l’indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1).

Essendo la fattispecie già sufficientemente chiarita sulla base

degli atti all'incarto, non è necessario procedere con le audizioni del dr. __________,

della collaboratrice domestica e del figlio del de cujus così come richieste

dai ricorrenti (doc. V punto 5.2).

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il

ricorso respinto.

2.10

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto il ricorso ha per oggetto delle prestazioni

assicurative per le quali la LAVS non prevede che la procedura sia soggetta a

spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti