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Decisione

30.2021.2

Richiesta di restituzione di parte della rendita AVS per non avere comunicato alla cassa di compensazione il divorzio. Ricalcolo dell'amministrazione corretto. Prescrizione della restituzione relativa al primo mese chiesto. No buona fede

15 marzo 2021Italiano29 min

2'280 al mese, oltre alla completiva di fr. 912 al mese per la figlia __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2021.2

cs

Lugano

15 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 gennaio 2021 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 4 novembre

2020, confermata dalla decisione su opposizione del 7 gennaio 2021, la Cassa CO

1 ha ricalcolato la rendita AVS versata a RI 1, nato nel 1944, in seguito allo

scioglimento del matrimonio per divorzio avvenuto con sentenza del __________

2014, cresciuta in giudicato il __________ 2014 ed ha chiesto la restituzione

dell’importo di fr. 3'495 per il periodo dal 1° ottobre 2015 al 30 novembre

2020 (doc. A).

1.2. RI 1 è insorto al TCA contro

la predetta decisione su opposizione, sostenendo di essere in buona fede (doc.

I). Egli contesta di aver violato l’obbligo di informare e meglio di aver

omesso, nel 2014, di comunicare all’amministrazione il proprio divorzio.

Infatti, “dai colloqui telefonici sulla fattispecie avuti con i due

funzionari che si sono successivamente occupati del “caso” mi è stato ripetuto

che la comunicazione della Cassa di un intervenuto divorzio di regola avviene

automaticamente tra la Pretura e la Cassa stessa. Mi riferisco qui ai colloqui

telefonici intercorsi il 9.11.2020 con il signor __________ e il 12.1.2021 con

il signor __________, i quali hanno onestamente riconosciuto che qualcosa non

deve aver funzionato nella comunicazione tra i competenti __________. La

conferma dell’automatismo di questa prassi risulta peraltro al punto 5 della

Sentenza di divorzio del __________ 2014 (allegato 2) dove si cita la __________

in __________ quale destinataria e distributrice del Documento” (doc. I).

In conclusione l’insorgente sostiene di essere in buona fede e che gli errori e

le mancanze di comunicazione vanno imputati all’amministrazione stessa.

1.3. Con risposta del 16 febbraio

2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.4. Con scritto 23 febbraio 2021,

trasmesso alla Cassa per conoscenza in data 24 febbraio 2021 (doc. V), il

ricorrente si è ulteriormente espresso (doc. IV).

in

diritto

2.1. A norma dell'art. 21 cpv. 1

LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65

anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

Per

l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce

il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età

stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

Possono

pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi

diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di

accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.

29 cpv. 1 LAVS).

A seconda che l'assicurato

abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo

periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad

una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire

ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una

scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il calcolo della rendita è

determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa

nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio

successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1

LAVS).

Fatti

I periodi di contribuzione

tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere

del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di

contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati

durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo

della rendita (art. 52c OAVS).

Il periodo di

contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di

contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1

LAVS).

Secondo l’art. 29ter cpv.

2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i

contributi (lett. a);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio

del contributo minimo (lett. b);

-

possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett.

c).

Inoltre, la rendita è

calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater

LAVS).

Esso si compone:

- dei

redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

- degli

accrediti per compiti educativi (lett. b);

- degli

accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi

dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui

all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il reddito annuo medio è

determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti

per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di

contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Sono presi in

considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono

stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone

che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e

in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5

capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29

quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29

quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli

anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun

coniuge se:

- entrambi i coniugi

hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il matrimonio è stato

sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla

ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge

che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso

l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies

cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29 sexies

cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati

per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più

figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente l’anno di

inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia nessun accredito

è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per

l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito

corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al

momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

L’accredito assegnato alle

persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito

per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.2. In concreto, l’insorgente,

nato il __________ 1944, sposato con __________ dal __________ e con __________

dal __________, ha diritto ad una rendita di vecchiaia dal 1° marzo 2009 (art.

21 cpv. 2 LAVS).

Con decisione del 28

maggio 2009 l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita AVS di fr.

2'280 al mese, oltre alla completiva di fr. 912 al mese per la figlia __________,

calcolata sulla base di un periodo di contribuzione massimo (scala di rendita

44) e di un reddito annuo medio di fr. 101'232 (doc. 6).

Nel corso del 2014

l’insorgente ha divorziato dalla seconda moglie. La sentenza del __________

2014 (doc. 66) è cresciuta incontestata in giudicato il __________ 2014 (doc.

A).

In considerazione della

richiesta di una rendita AVS da parte della ex-moglie (cfr. doc. 60), la Cassa

è venuta a conoscenza di tale circostanza in data 2 giugno 2020 (doc. A) ed ha

proceduto ad un nuovo calcolo della rendita del ricorrente, tenendo conto della

ripartizione dei redditi anche del secondo matrimonio, per il periodo dal 1995

(anno seguente il matrimonio) al 2008 (anno precedente il diritto alla rendita

di vecchiaia), conformemente agli art. 29 quinquies cpv. 3 lett. c LAVS e 29

quinquies cpv. 4 lett. a LAVS.

Con la decisione

contestata il ricorrente è stato messo al beneficio di una rendita calcolata

sulla base di un periodo di contribuzione effettivo di 44 anni per una scala

(massima) 44 ed un reddito annuo medio di fr. 81'054 nel 2019, pari ad una

rendita mensile di fr. 2'313 (dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2018 di fr.

2'294).

2.3. Dall’esame degli atti risulta

che l’amministrazione ha correttamente proceduto al calcolo della prestazione

fondandosi sugli anni di contribuzione dell’assicurato, nato nel 1944, dal 1°

gennaio 1965 (anno susseguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31

dicembre 2008 (anno precedente la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia;

cfr. doc. 63).

Infatti l’art. 29bis cpv.

1 LAVS prevede, di principio, che il calcolo della rendita è determinato dagli

anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli

accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo

alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurato (in concreto: età conferente il

diritto alla rendita).

Durante

questo periodo il ricorrente ha presentato una durata contributiva di 44 anni

(compreso un anno aggiuntivo nel 1968; cfr. foglio di calcolo, doc. 63), che

gli permette di avere diritto alla scala di rendita massima (cfr. tabelle edite

dall’UFAS).

Per quanto concerne il

secondo elemento di calcolo, ossia il reddito annuo medio (di seguito: RAM), va

rammentato che esso è composto dalla somma risultante dai redditi

da attività lucrativa e dagli eventuali accrediti computabili durante il

proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1965 al 31

dicembre 2008), ritenuto che i redditi conseguiti durante i matrimoni sono

soggetti a splitting (in concreto: __________ [anno seguente il primo

matrimonio; cfr. art. 50b cpv. 3 OAVS] al __________ [anno precedente il divorzio;

cfr. art. 50b cpv. 3 OAVS] e dal __________ [anno seguente il secondo

matrimonio; cfr. art. 50b cpv. 3 OAVS] al 2008 [anno precedente il diritto alla

rendita; cfr. art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS]), il tutto diviso per gli

anni di contribuzione (in concreto 44 anni).

Dalla somma dei redditi (splittati)

da attività lucrativa del periodo di contribuzione, risulta quindi un importo

complessivo di fr. 2'026’130.-- (cfr. doc. 63 – 13/15).

L’importo così calcolato va

rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite

all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv.

1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il

fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del

reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis

LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto

individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

Nel caso che ci occupa la

prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1965.

Pertanto, dalle citate tavole,

il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.378.

La somma dei redditi

rivalutati a fr. 2'792’008.-- (2'026’130 X 1.378) va poi divisa per il periodo

effettivo di contribuzione (44 anni), ciò che corrisponde ad una media dei

redditi da attività lucrativa di fr. 63’455.--.

Per ogni anno in cui

l’assicurato durante il matrimonio ha provveduto all’educazione dei figli

minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti educativi.

Dal primo matrimonio sono

nati tre figli, nel __________ e nel __________ (__________). Egli ha inoltre

avuto due figli dalla seconda moglie, nati nel __________ e nel __________

(cfr. doc. 3).

In

concreto vanno attribuiti accrediti dal __________ (anno susseguente la nascita

del primo figlio) al __________ (anno precedente lo scioglimento del primo matrimonio

con il quale l’autorità parentale sui figli è stata attribuita alla madre [doc.

3 – 12/15]) per i figli del primo matrimonio e dal __________ (anno seguente il

secondo matrimonio) al 2006 (anno del compimento del 16esimo anno d’età della

seconda figlia) per i figli della seconda moglie.

Infatti

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS)

e l’accredito per compiti educativi corrispondente all’anno dello scioglimento

del matrimonio è concesso al genitore al quale è stata attribuita l’autorità

parentale (art. 52f cpv. 2 OAVS).

Inoltre,

l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli

anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies

cpv. 3 LAVS).

All’assicurato

vanno così attribuiti 31 mezzi accrediti.

La media dell’accredito

per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:

rendita di vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici educativi : durata

di contribuzione computabile.

Nel caso in esame vanno

conteggiati 31 mezzi accrediti educativi per un ammontare, nel 2009, di fr.

14’457.-- (1'140 [rendita di vecchiaia mensile minima] X 12 X 3 X [31:2]: 44

anni).

Per cui il reddito annuo

medio nel 2009 ammonta a fr. 77’976.-- (63’455 + 14’457 = 77'912, che va

arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle edite dall’UFAS), ciò

che corrisponde alla rendita mensile di fr. 2'294 dal 1° gennaio 2015 (RAM:

80'370) e di fr. 2’313 dal 1° gennaio 2019 (RAM: 81'054).

Ne segue che

la rendita è stata ricalcolata correttamente con la decisione impugnata.

2.4. Va ora

esaminato se la Cassa può chiedere la restituzione dell’importo di fr. 3'495, che

corrisponde alla differenza tra le prestazioni cui ha diritto l’insorgente nel

periodo oggetto della decisione su opposizione contestata, dal 1° ottobre 2015

al 30 novembre 2020, pari a fr. 142’665 ([fr. 2’294 X 39] + [fr. 2’313 X 23]) e

le prestazioni effettivamente versate nel medesimo lasso di tempo, pari a fr. 146’160

([2'350 X 39] + [2’370 X 23]).

2.5. Secondo

l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la

restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere

dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili

alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza

anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

La restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;

STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010

pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03

del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la

restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di

riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28

giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del

14 giugno 2012).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06

del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V

466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

Considerandi

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

L'irregolarità deve essere

manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008

del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

" In

particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una

riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,

consid. 3.1 con riferimenti)."

Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125

V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una

riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.

314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se

l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni

materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a

certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla

luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi

sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un

riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con

riferimenti).

2.6

In concreto, il 2 giugno

2020.

l’amministrazione è venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia il

divorzio del ricorrente la cui sentenza è cresciuta incontestata in giudicato

il __________ 2014 (doc. A).

La Cassa ha pertanto

dovuto ricalcolare la rendita sulla base dello splitting dei redditi del

secondo matrimonio, tenendo conto della ripartizione dei redditi del secondo

matrimonio per il periodo dal __________ (anno seguente il matrimonio) al 2008

(anno precedente il diritto alla rendita di vecchiaia), conformemente agli art.

29.

quinquies cpv. 3 lett. c LAVS e 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS.

L’amministrazione

nella decisione impugnata ha sostenuto di aver dovuto riesaminare,

rispettivamente procedere alla revisione della decisione del 28 maggio 2008

(recte: 2009), in quanto manifestamente errata e in quanto la modifica riveste

un’importanza notevole, essendo venuta a conoscenza di un fatto nuovo.

La

Cassa confonde riconsiderazione e revisione.

La

decisione del 28 maggio 2009 è corretta. Infatti a quell’epoca l’insorgente era

ancora sposato. Essa pertanto non è manifestamente errata e non va sottoposta a

riconsiderazione.

La Cassa ha semmai

proceduto alla revisione delle decisioni informali (DTF 129 V 110;

cfr. sentenza 8C_366/2019 dell’8 luglio 2019) successive alla crescita

in giudicato della sentenza di divorzio e con le quali ha continuato a versare

la rendita, calcolata senza tenere conto del fatto nuovo, ossia dello

scioglimento del secondo matrimonio, non essendo a conoscenza della modifica

dello stato civile del ricorrente.

Non

va del resto dimenticato che di principio prestazioni ottenute indebitamente

vanno restituite indipendentemente dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti

ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015,

consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134).

Ne segue

che, di principio, a giusta ragione l’amministrazione ha chiesto la

restituzione dell’importo indebitamente percepito.

2.7

Va

ora esaminato se la decisione è tempestiva.

Per

l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere

la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui

l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi

cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un

atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione

più lungo, quest’ultimo è determinante.

Secondo

l’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la

restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha

avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il

diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante.

Come rammentato dal TF con

sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V

217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23

aprile 2015) il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere

nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto

rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119

V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione

dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza

risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una

determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine

annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti

emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (8C_405/2020

del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza 8C_799/2017dell’11 marzo 2019,

consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato

in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008

KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009

consid. 4.1.1). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza

9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o

per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra

più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la

(sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare

decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c

pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).

In caso di errore dell'amministrazione

(ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal

momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione

avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile

oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi

sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base

all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio

2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e

385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si

facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data

del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per

l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per

colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124

V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretare

questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro

stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di

emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno

sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della

giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del

termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa

riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un

momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

2.8

In

concreto la Cassa è venuta a conoscenza dello scioglimento del matrimonio il 2

giugno 2020 (cfr. doc. A; cfr. anche doc. 60 e 66) ed ha emanato la decisione

formale il 4 novembre 2020.

Essa

è pertanto manifestamente tempestiva senza che sia necessario esaminare in

concreto quale termine relativo (quello di un anno dell’art. 25 cpv. 2 prima

frase LPGA in vigore fino al 31 dicembre 2020 o quello di 3 anni dell’art. 25

cpv. 2 prima frase LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021), vada applicato.

L’amministrazione

il 4 novembre 2020 ha tuttavia chiesto la restituzione anche della rendita del

mese di ottobre 2015, ossia oltre il termine assoluto di cinque anni di cui

all’art. 25 cpv. 2 LPGA.

La

Cassa non ha però indicato quale atto punibile per il quale il diritto penale

prevede un termine di prescrizione più lungo sarebbe stato commesso, né,

soprattutto, ha esaminato se gli elementi oggettivi e soggettivi previsti dalla

norma penale eventualmente violata sarebbero adempiuti. Essa si è limitata a

genericamente sostenere che l’insorgente ha violato il suo obbligo di

informare.

Tale

mancanza viola il diritto di essere sentito del ricorrente poiché impedisce la

verifica della tempestività della richiesta di restituzione della rendita

versata per il mese di ottobre 2015, non essendo chiaro quale termine di

prescrizione, che permetterebbe alla Cassa di chiedere la restituzione di un

mese supplementare, andrebbe applicato.

In

assenza dell’indicazione della norma penale violata e dell’esame degli elementi

costitutivi del presunto reato commesso dall’insorgente, la restituzione della

rendita del mese di ottobre 2015 va pertanto annullata.

L’importo

indebitamente percepito dl ricorrente va ridotto di fr. 56 (fr. 2'350 – fr.

2'294), per un totale complessivo dovuto di fr. 3'439 (3'495 – 56).

2.9

L’insorgente

sostiene tuttavia di essere in buona fede, poiché sarebbe spettato ad altre

autorità notificare il suo divorzio.

Circa

la buona fede, va rammentato che secondo la giurisprudenza un’informazione

sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a

concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità

è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone,

(b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è

supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto

rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d)

facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni

non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa

non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1

pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi principi si

applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo

tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto

conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era

talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza

8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009

consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

2.10

In concreto gli estremi per

riconoscere la buona fede non sono manifestamente dati ritenuto come la Cassa

non ha fornito un’informazione errata, né ha omesso di fornire un’informazione

al ricorrente.

La circostanza che, dopo

l’emissione della decisione formale del 4 novembre 2020, ossia il 9 novembre

2020.

ed il 12 gennaio 2021, due funzionari della Cassa avrebbero comunicato

all’insorgente che qualcosa non ha funzionato nella comunicazione dei vari

servizi dell’amministrazione poiché di regola in caso di divorzio ci sarebbe

una comunicazione diretta tra la Pretura e la Cassa, non è d’aiuto all’assicurato.

Infatti tali telefonate

sono successive all’emissione della decisione formale e di conseguenza non

possono aver indotto l’insorgente in errore. Esse non possono pertanto

assurgere a comunicazioni errate dell’amministrazione. L’audizione del

ricorrente e dei funzionari della Cassa si rileva pertanto superflua.

Di nessuna utilità è poi

il fatto secondo cui nella sentenza di divorzio figura: “a crescita in

giudicato, comunicazione, mediante formulario, all’ufficio __________

competente per i Comuni di […] , per il tramite della __________ di __________”

(doc. B), poiché nulla viene detto circa una comunicazione alla Cassa CO 1, ma

unicamente ai Comuni di origine.

Del resto non va

dimenticato che l’obbligo di notificare ogni cambiamento dello stato civile,

compreso il divorzio, figura non solo a pag. 2 della decisione del 28 maggio

2009.

di attribuzione della rendita AVS (doc. 6-2), ma pure a pag. 2 della

decisione del __________ 2014, emessa appena __________ giorni dopo la crescita

in giudicato della sentenza di divorzio e con la quale è stato ripristinato il

diritto alla rendita completiva per la figlia (doc. 44-2/2).

Si annota qui che l’insorgente

ha sempre informato la Cassa circa i percorsi formativi dei figli allo scopo di

ottenere la rendita completiva, mettendosi regolarmente in contatto con

l’amministrazione per ottenere le dovute prestazioni (cfr. doc. da 8 a 34). Inoltre,

il 13 agosto 2014 l’insorgente ha chiesto alla Cassa di fornirgli alcuni dati

necessari per la sua causa di divorzio (doc. 42).

Non vi è pertanto alcun

motivo per ritenere un qualsiasi impedimento nel comunicare tempestivamente alla

Cassa lo scioglimento del suo secondo matrimonio.

Alla luce di quanto

esposto, all’interessato non può essere riconosciuta alcuna buona fede.

Va comunque qui evidenziato che la sopra citata buona fede

non va confusa con quella insita nell’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA e che

andrà esaminata, insieme all’onere troppo grave, nell’ambito dell’eventuale

richiesta di condono (cfr. art. 4 OPGA) non appena la decisione di restituzione

sarà cresciuta in giudicato (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF

8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA

30.2016.9

del 27 aprile 2016).

2.11

In queste condizioni il

ricorso va parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata

modificata nel senso che l’importo da restituire ammonta a fr. 3'439.

2.12

Va

ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre

2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola

pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso

di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario

o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti dinanzi

al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica

del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è stato inoltrato il 5 febbraio 2021 e pertanto si applica

il nuovo diritto.

Nell’ambito della procedura AI,

il TF, a proposito dell’art. 69 cpv. 1 bis LAI nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non si è in presenza di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI, in caso

di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili nell’ambito dell’assistenza

giudiziaria (sentenza 9C_639/2011 consid. 3 = SVR 2013 IV n. 2), di pagamento

di prestazioni a terzi (DTF 121 V 17 consid. 2) o di condono della restituzione di prestazioni (DTF 122 V

221, consid. 2: “[…] Folglich ist hier nur

mehr streitig, ob die Vorinstanz die Erlassvoraussetzungen zu Recht als erfüllt

erachtet hat. Nach ständiger Rechtsprechung geht es somit

nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen im Sinne

von Art. 132 OG (BGE 112 V 100 Erw. 1b mit Hinweisen) […]”; cfr. Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 3a edizione,

2014, n. 4 ad art. 69 pag. 585; cfr. anche Kieser, ATSG

Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 61 ad art. 61, pag. 808).

In

concreto trattandosi della richiesta di restituzione di prestazioni e non

essendoci nella LAVS alcuna norma specifica in merito (cfr. per le autorità

federali di ricorso l’art. 85bis cpv. 2 LAVS), la procedura è gratuita.

Ne

segue che non vanno prelevate né tasse né spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è modificata nel senso che l’importo da restituire

ammonta a fr. 3'439.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti