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Decisione

30.2021.20

Decisione di compensazione per contributi paritetici con rendita AVS futura è cresciuta incontestata in giudicato,perciò la trattenuta sulla rendita AVS è esecutiva.No riconsiderazione e no revisione,perché l'ass.non ha apportato nuovi fatti/prove a comprova che così il suo minimo vitale è intaccato

25 gennaio 2022Italiano34 min

norma dell'art. 20 cpv. 2 LAVS e non di pignoramento della rendita, per potere rivedere

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Raccomandata

Incarto

n.

30.2021.20

TB

Lugano

25 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 novembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 13 ottobre 2021 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

A. Con

decisione del 30 settembre 2016 (doc. 26) la Cassa cantonale di compensazione, fondandosi

sull'art. 52 LAVS, ha condannato RI 1, 1950, al pagamento della somma di Fr. 32'604,20

a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dal 2013 al 2015 e tale

decisione è cresciuta incontestata in giudicato. L'importo dovuto dall'assicurato

è stato oggetto di una procedura esecutiva, che è sfociata il 12 aprile 2019

(doc. 2) in un attestato di carenza beni per Fr. 30'641,15.

B. L'11

gennaio 2021 (doc. 1) la Cassa CO 1 ha emanato nei confronti di RI 1,

beneficiario di una rendita AVS di Fr. 2'390.- al mese, una decisione con cui,

in base agli artt. 15 cpv. 1 e 20 cpv. 2 lett. a LAVS nonché all'art. 71 cpv. 2

OAVS e alle Direttive applicabili (N. 10917 DR), ha posto in compensazione il suo

credito per le rendite AVS con il suo debito fondato sull'art. 52 LAVS.

Più specificatamente, per saldare il

debito di Fr. 30'590,45, la Cassa ha deciso di trattenere dal mese di marzo 2021

sulla rendita AVS l'importo mensile di Fr. 1'000.- sino ad agosto 2023 e nel

mese di settembre 2023 Fr. 590,45. Il minimo di esistenza è stato calcolato

dalla Cassa in quell'occasione (doc. 1A), ritenendo l'importo di Fr. 16'320.-

per coniugi (con riduzione del 20% siccome – a quel momento almeno – RI 1

risultava essere domiciliato all'estero), le spese di locazione di Fr. 6'704,40,

quelle d'assicurazione malattia di Fr. 4'479,60, la franchigia e la

partecipazione ai costi di malattia di Fr. 3'876.-, le trasferte a scopo medico

di Fr. 1'656.- e le spese diverse per Fr. 4'800.-. Considerate delle entrate di

Fr. 51'555,60 (Fr. 28'440.- [rendita AVS] + Fr. 23'115,60 [rendita II pilastro __________])

e le uscite di Fr. 37'836.-, v'era una disponibilità pignorabile di Fr. 13'719,60

annui, pari a Fr. 1'143,30 al mese. Questo calcolo è stato eseguito dopo avere più

volte interpellato l'assicurato a cui è stato trasmesso l'apposito formulario per

il calcolo del minimo d'esistenza (le risposte sono state sollecitate senza

successo a più riprese); da qui il ritardo nell'emanazione della decisione dell'11

gennaio 2021 rispetto alla data della nascita del debito.

C. Per

quanto indicato dalla Cassa CO 1, e non revocato in dubbio dall'assicurato, il

provvedimento dell'11 gennaio 2021 è stato regolarmente notificato all'interessato

ed è cresciuto incontestato in giudicato.

Soltanto in data 22 marzo 2021 (doc. 2)

l'assicurato ha contestato che la sua rendita di vecchiaia sia stata pignorata,

non potendolo essere ai sensi dell'art. 92 LEF. Inoltre, essendo al beneficio

di un attestato di carenza di beni (doc. 2), non gli era possibile restituire

alcunché.

D. Il 26

marzo 2021 (doc. 3) l'amministrazione ha ricordato all'assicurato che la decisione

di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS è regolarmente cresciuta in

giudicato non avendo formulato opposizione.

Inoltre, in applicazione dell'art. 20

cpv. 2 LAVS e delle Direttive sulle rendite (N. 10901-N. 10917), le Casse di

compensazione possono compensare crediti vantati con rendite e assegni per

grandi invalidi, a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla

restituzione non sia intaccato.

Considerato che la decisione dell'11

gennaio 2021 è regolarmente cresciuta in giudicato in assenza di un'opposizione,

la Cassa ha confermato l'esecutività della trattenuta di Fr. 1'000.- sulla

rendita in essere.

E. Le

contestazioni del 31 marzo 2021 (doc. 4) e del 12 aprile 2021 (doc. 5), aventi

quale fondamento che la rendita AVS non è pignorabile ai sensi dell'art. 92 LEF

e che comunque così facendo viene leso il suo minimo vitale, hanno portato la

Cassa di compensazione a ribadire il 19 aprile 2021 (doc. 6) che la misura che

ha adottato non è un pignoramento ai sensi dell'art. 92 LEF, ma una

compensazione interna permessa dall'art. 20 cpv. 2 LAVS, potendo compensare

crediti vantati con rendite e assegni per grandi invalidi. La trattenuta era

dunque corretta e andava confermata.

La Cassa ha ulteriormente ribadito la

correttezza del suo agire con scritto del 4 maggio 2021 (doc. 8) e ha invitato

l'assicurato, che ancora il 20 aprile 2021 (doc. 7) ha lamentato difficoltà

finanziarie sostenendo di dovere ora vivere con soli Fr. 1'390.- al mese, a

volere compilare il formulario per il calcolo del minimo di esistenza

corredandolo della necessaria documentazione a comprova dei dati esposti. Nei

giorni seguenti alla Cassa è pervenuto detto formulario (doc. 9), ma poiché non

era completo della documentazione a sostegno delle sue affermazioni, il 12

maggio 2021 (doc. 10) l'amministrazione ha elencato i documenti mancanti da

trasmetterle, confermando la trattenuta di Fr. 1'000.- sulla rendita fino a

quando tutti i documenti necessari per il calcolo non le sarebbero stati

prodotti.

Nemmeno i documenti inviati il 19

maggio 2021 (doc. 11) sono stati ritenuti sufficienti, così il 28 maggio 2021

(doc. 12) la Cassa di compensazione ha ulteriormente domandato all'interessato

di trasmettere determinati documenti.

Quale reazione il 27 maggio 2021 (doc.

13) l'assicurato ha chiesto l'emanazione di una decisione e la Cassa l'ha

ulteriormente informato il 1° giugno 2021 (doc. 14) che la documentazione

trasmessa non corrispondeva a quanto richiesto e che fino a che non riceveva i

documenti domandati non poteva procedere con un nuovo calcolo del minimo vitale

e quindi emettere una nuova decisione di compensazione.

La situazione non si è sbloccata con lo

scritto del 4 giugno 2021 (doc. 15) dell'assicurato, a cui la Cassa ha risposto

l'8 giugno 2021 (doc. 16) ricordando che, in presenza di una decisione

cresciuta in giudicato, era possibile rivedere la decisione di compensazione

soltanto in presenza di una revisione e quindi se dati dei fatti nuovi, motivo

per cui spettava all'assicurato fornire e documentare tali elementi relativi

alla sua situazione finanziaria entro il 18 giugno 2021, con avviso che, in

caso di mancato seguito alle richieste, l'amministrazione non sarebbe entrata

nel merito delle domande dell'assicurato.

Con scritto del 9 giugno 2021 (doc. 17)

RI 1 ha ribadito la sua condizione economica, segnalando di non disporre dei

mezzi economici necessari per sopravvivere. Inoltre, non ha prodotto quanto

richiesto dall'amministrazione, ma ha consegnato agli atti una decisione di

pignoramento dell'Ufficio di esecuzione di __________ del 14 gennaio 2021

relativa alla trattenuta sulla rendita versata da __________ e il calcolo del

minimo di esistenza operato da questa autorità.

F. Il 3

luglio 2021 (doc. 19) l'assicurato ha trasmesso alla Cassa di compensazione la

presa di posizione dell'UE di __________ relativa al suo ricorso del 21 giugno

2021 alla Camera di esecuzione e fallimenti, ricordando che la CEF aveva

statuito che il suo minimo vitale era costituito dalla sua rendita AVS e che il

relativo importo era intoccabile. Pertanto, egli ha chiesto la restituzione di

quanto illegalmente trattenuto e di riversarglielo immediatamente.

L'8 luglio 2021 (doc. 20) l'interessato ha sollecitato il pagamento

richiesto, non disponendo di altre entrate oltre alla rendita AVS.

G. L'amministrazione

ha informato l'assicurato il 19 luglio 2021 (doc. 22) che, a seguito della

comunicazione del 21 giugno 2021 (doc. 18) all'Ufficio di esecuzione competente

della trattenuta di Fr. 1'000.- sulla sua rendita AVS, l'UE di __________

avrebbe ricalcolato il suo minimo di esistenza - ciò che è avvenuto il 2 agosto

2021 (doc. 24) - e quindi la trattenuta era confermata.

H. Mediante

scritto intestato “Ricorso” datato 26 luglio 2021, RI 1 si è rivolto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni contestando il minimo d'esistenza

ritenuto dalla Cassa di compensazione e la compensazione operata sulla scorta

dello stesso, chiedendo che il TCA condanni la Cassa a restituirgli

immediatamente gli importi mensili trattenuti abusivamente.

Con STCA 30.2021.15 del 23 settembre

2021 il giudice delegato del TCA ha evidenziato che la Cassa ha prorogato a

numerose riprese il termine per la produzione di quanto utile e necessario per

ricalcolare il minimo di esistenza dell'assicurato.

Non solo l'agire della Cassa è stato

corretto, celere, puntuale e preciso, ma l'amministrazione ha – nelle more

della procedura – emesso il provvedimento auspicato dall'assicurato, perciò il

ricorso è divenuto privo d'oggetto ed è stato stralciato dai ruoli.

Fatti

I. Con

decisione del 6 settembre 2021 (doc. 25) la Cassa CO 1 ha respinto la domanda

di revisione dell'assicurato della decisione di compensazione dell'11 gennaio

2021, con cui da marzo 2021 ad agosto 2023 avrebbe dedotto Fr. 1'000.- al mese

sulla sua rendita AVS e per settembre 2023 Fr. 590,45, a compensazione del

debito di Fr. 30'590,45 di contributi paritetici da egli dovuti giusta l'art.

52 LAVS.

La Cassa di compensazione ha ricordato

che la decisione dell'11 gennaio 2021 è cresciuta incontestata in giudicato e

che nei mesi di marzo e di aprile 2021 l'assicurato ha espresso il suo

disappunto per la decurtazione della sua rendita di vecchiaia, sostenendo che

la rendita AVS è impignorabile (art. 92 LEF) e che quindi la Cassa avrebbe

agito illegalmente. Tuttavia, trattandosi di una decisione di compensazione a

norma dell'art. 20 cpv. 2 LAVS e non di pignoramento della rendita, per potere rivedere

la trattenuta effettuata l'amministrazione poteva soltanto procedere a un

riesame di questa decisione ai sensi dell'art. 53 LPGA, perciò occorreva

produrre della documentazione comprovante una diversa situazione finanziaria

dell'assicurato, che però, malgrado diversi solleciti, non è mai pervenuta all'amministrazione

in modo completo. Non avendo dunque apportato alcun fatto nuovo, non era

possibile modificare la decisione dell'11 gennaio 2021, la cui esecutività

continuava il suo corso con la trattenuta sulla rendita.

L. Con

decisione su opposizione del 13 ottobre 2021(doc. A) la Cassa CO 1 ha

confermato la sua decisione e ha respinto l'opposizione del 20 settembre 2021

(doc. B) presentata dall'assicurato, con cui ha postulato la restituzione degli

importi trattenuti sulla sua rendita a partire da aprile 2021.

L'amministrazione, ricordati i

presupposti della revisione di una decisione ai sensi dell'art. 53 LPGA, ha

rilevato che l'assicurato si è limitato a ribadire la sua situazione di

indigenza, a sostenere l'illegalità della trattenuta effettuata dalla Cassa

sulla sua rendita AVS, a contestare i calcoli del minimo vitale da essa

effettuati e ad affermare di avere compiutamente ottemperato a quanto invece la

Cassa gli rimproverava. Tuttavia, nemmeno con l'opposizione l'assicurato ha

prodotto nuovi giustificativi attestanti le sue attuali uscite, non permettendo

perciò alla Cassa di rivalutare giusta l'art. 53 LPGA se v'erano gli estremi per

modificare il calcolo del minimo vitale alla base della decisione dell'11

gennaio 2021.

M. Il 10

novembre 2021 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA chiedendo di annullare la

decisione su opposizione della Cassa e quindi di farle obbligo di restituirgli le

trattenute di Fr. 1'000.- effettuate dal mese di aprile 2021 sulla sua rendita

AVS.

Il ricorrente ha evidenziato che la sua

richiesta di riesame non si fonda soltanto sull'art. 53 cpv. 1 LPGA come

sostenuto dalla Cassa, ma anche sull'art. 53 cpv. 2 LPGA, essendo

manifestamente errata la decisione di trattenuta sulla sua rendita ed avendo pure

un'importanza sostanziale, rappresentando il 42% della sua rendita che ammonta

a Fr. 2'370.- al mese. Pertanto, la compensazione effettuata dall'amministrazione

gli ha comportato un ammanco del 42% sul suo minimo vitale.

Per l'assicurato, se per giurisprudenza

il pignoramento è nullo se non rispetta il minimo vitale del debitore, allora

tale principio deve valere anche per la compensazione ai sensi dell'art. 20

cpv. 2 LAVS. A suo dire, quindi, il diritto a vedersi garantito il minimo

vitale deve prevalere sul principio della sicurezza del diritto. Ne discende

che la decisione impugnata che rifiuta di riconsiderare la decisione di compensazione

di Fr. 1'000.- al mese in essere dall'aprile 2021 è arbitraria e va annullata.

Non va infatti dimenticato che l'art.

20 cpv. 2 LAVS prevede sì la compensazione della rendita AVS con crediti

derivanti dalla medesima legge, ma per principio tale rimedio è ammissibile

solo a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione

non sia intaccato (N. 10919 DR), ciò che invece non avviene nel suo caso, visto

che il ricorrente dispone soltanto di una rendita AVS di Fr. 2'370.- mensili,

essendo la rendita __________ stata interamente pignorata dall'Ufficio di

esecuzione come risulta dalla sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti

del 5 ottobre 2018 (15.2018.30). Visto che anche la stessa Cassa ha calcolato

un minimo vitale che supera la sua rendita di vecchiaia, la compensazione di

Fr. 1'000.- è dunque stata effettuata a torto e in violazione delle citate

Direttive.

L'insorgente ha poi elencato i

documenti comprovanti la sua situazione e che ha prodotto alla Cassa, rilevando

come quest'ultima abbia erroneamente computato nel calcolo del minimo vitale

anche la predetta rendita della previdenza professionale e, a fronte delle sue

spese stabilite in Fr. 37'836.- dalla Cassa stessa, la decisione di

compensazione va a intaccare il minimo esistenziale, avendo a disposizione

unicamente la rendita AVS di Fr. 28'440.-.

N. Nella

risposta del 29 novembre 2021 (doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto al Tribunale

di respingere il ricorso, ricalcando le censure sollevate con l'opposizione

sulle quali essa si è compiutamente espressa con la decisione impugnata.

L'amministrazione ha precisato di avere

avuto conoscenza di recente dall'Ufficio di esecuzione di __________ che la CEF

ha confermato con sentenza 15.2021.89 del 19 ottobre 2021 (doc. 28) la

decisione del 2 agosto 2021 (doc. 24), con cui l'UE ha rivisto il calcolo del

minimo vitale esistenziale dell'assicurato dal 1° aprile 2021 a seguito della

trattenuta di Fr. 1'000.- stabilita dalla Cassa.

Pertanto, come da comunicazione di

quell'Ufficio, all'assicurato sarà riversato quanto pignorato di troppo e in

tal caso, così come rilevato dalla CEF al considerando 6, l'interessato

disporrà di Fr. 2'274,95 mensili (Fr. 1'390 [rendita AVS] + Fr. 884,95 [quota

della rendita __________ che eccede la propria quota del minimo vitale]). La

Cassa ha evidenziato che il ricalcolo del minimo esistenziale è avvenuto da

parte dell'UE su indicazione della sentenza CEF 15.2021.76 del 28 giugno 2021.

Infine, l'amministrazione ha osservato

che, poiché l'Ufficio di esecuzione riverserà all'assicurato quanto pignorato

in eccesso dal 1° aprile 2021, la trattenuta di Fr. 1'000.- effettuata va

dunque riconfermata nel suo ammontare sulla base del ricalcolo effettuato

secondo i dati ritenuti dall'UE e dalla CEF (docc. 24 e 28). Ad ogni modo, pur

ricalcolando il minimo esistenziale considerando l'intero minimo vitale per

coniugi come pure l'intera pigione, ma non anche le entrate della moglie, non v'è

margine né alcun fatto nuovo per ridurre la trattenuta di Fr. 1'000.- (doc. 30),

con conseguente esclusione della revisione della compensazione.

O. Il ricorrente non ha prodotto nuovi

mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non complessa a

livello d'istruttoria o per la valutazione delle prove, sicché Il TCA può

decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

Considerandi

2.

della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012;

STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pag. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328

e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015.

nel merito

2.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se correttamente l'amministrazione ha

respinto la richiesta di revisione della decisione dell'11 gennaio 2021 di

compensazione per contributi paritetici dovuti dall'assicurato a norma dell'art

52.

LAVS, con cui ha stabilito in Fr. 1'000.- la trattenuta da effettuare

mensilmente sulla rendita AVS.

3.

In base

all'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è

disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le

decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

A norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA le

prestazioni, i crediti e le in-giunzioni che non sono contemplati nell'articolo

49.

cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata.

L'art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l'interessato

può esigere che sia emanata una decisione.

Per l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni

possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il

servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e

pregiudiziali. Giusta l'art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione devono

essere pronunciate entro un termine adeguato, in maniera motivata, e con l'avvertimento

relativo ai rimedi giuridici.

4.

Nell'evenienza

concreta, con decisione dell'11 gennaio 2021 (doc. 1) la Cassa CO 1 ha

stabilito che sulla rendita AVS dell'assicurato sarebbe stato dedotto l'importo

di Fr. 1'000.- al mese da marzo 2021 ad agosto 2023, e di Fr. 590,45 per il

mese di settembre 2023, a compensazione del debito di Fr. 30'590,45 che l'assicurato

ha nei suoi confronti per contributi paritetici dovuti ai sensi dell'art. 52

LAVS.

L'amministrazione ha affermato che questa

decisione non è stata impugnata dall'assicurato nel termine legale e che perciò

è cresciuta incontestata in giudicato. Il ricorrente non ha mai messo in dubbio

questa conclusione e quindi non v'è motivo di metterla in discussione.

Di conseguenza, la trattenuta di Fr. 1'000.-

al mese, stabilita sulla scorta del calcolo del minimo di esistenza effettuato

dalla stessa Cassa di compensazione (doc. 1A), è diventata esecutiva ed è stata

adottata la prima volta sulla rendita di aprile 2021.

Con un primo scritto del 22 marzo 2021

(doc. 2), a cui ne sono seguiti numerosi altri, tutti sostanzialmente del

medesimo tenore (cfr. la descrizione dei fatti), l'assicurato ha contestato

questa detrazione dalla sua rendita di vecchiaia, affermando sia che, come

tale, detta rendita è impignorabile secondo l'art. 92 LEF, sia che, disponendo

egli soltanto di questo reddito mensile di Fr. 2'390.-, una sua decurtazione intacca

illegalmente il minimo vitale.

La Cassa di compensazione, preso atto

delle difficoltà economiche lamentate dall'assicurato, tuttavia senza fornire

alcun documento a sostegno, il 4 maggio 2021 (doc. 8) gli ha quindi trasmesso

il formulario per il calcolo del minimo di esistenza chiedendo di corredarlo

della documentazione a comprova dei dati che vi avrebbe inserito. L'ha inoltre

informato che in attesa della sua trasmissione la trattenuta di Fr. 1'000.-

proseguiva.

L'8 giugno 2021 (doc. 16) l'amministrazione

ha informato l'assicurato che per potere mettere in discussione la decisione

dell'11 gennaio 2021, che era regolarmente cresciuta in giudicato, era

possibile procedere con una revisione soltanto se erano dati nuovi elementi di

fatto o prove che spettava all'interessato medesimo apportare per stabilire se,

in base alla sua nuova situazione finanziaria, era ancora possibile procedere

con una trattenuta sulla sua rendita AVS e, se sì, in quale misura. Era invece

esclusa una riconsiderazione.

Nella folta corrispondenza che è

seguita fra le parti, l'assicurato ha prodotto numerose pezze giustificative che,

però, d'avviso della Cassa di compensazione, non erano sufficienti per

procedere a una revisione della decisione di compensazione. Pertanto, sia con

la decisione formale del 6 settembre 2021 (doc. 25) sia con la susseguente

decisione su opposizione del 13 ottobre 2021 (doc. A), l'amministrazione non ha

ritenuti dati i presupposti per potere rivedere la sua decisione di

compensazione dell'11 gennaio 2021.

5.

Per l'art.

53.

cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate

in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore

può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro

rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle

prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono

ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va

dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione

processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione

è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta

in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti

ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42

consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29

novembre 2002).

In particolare, secondo costante

giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono

realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di

fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente

attenzione e senza colpa, erano sconosciute all'istante (cfr. STF 9C_677/2014 e

9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio

2013.

consid. 4.2.; DTF 127 V 353 consid. 5b; DTF 122 V 134 e seg.; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti).

La nozione di fatti o

mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai

sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della

procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti

nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del

processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura

applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non

possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.

141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,

in: Thomas Geiser/Peter

Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a

ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea

e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi

devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da

modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a

un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi

mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che

giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento

precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente

(DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare

dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non

essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere

considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il

giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella

procedura principale (STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2). È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta

pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;

occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della

pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione

di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione

della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni

diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al

contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove

riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag.

358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1

pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione può

riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure applicabili

nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state

oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente

esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V

46.

consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).

Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di

calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità

per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3;

DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c).

Per determinare se

è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea,

occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua

pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V

383.

consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una

riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.

314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del

31.

marzo 2009, consid. 4.1.2).

6.

In

concreto, con decisione formale dell'11 gennaio 2021 (doc. 1) la Cassa ha stabilito

una trattenuta sulla rendita AVS del ricorrente a compensazione del debito da

essa vantato per contributi paritetici dovuti giusta l'art. 52 LAVS.

Contrariamente a quanto più volte

affermato dall'assicurato, non si tratta in specie di un pignoramento della sua

rendita di vecchiaia che, in effetti, non è attuabile né sulla base dell'art.

92.

cpv. 1 cifra 9a LEF, secondo cui sono impignorabili le rendite giusta l'art.

20.

LAVS, né dell'art. 20 cpv. 1 LAVS, che dispone che il diritto alla rendita

non è soggetto a esecuzione forzata.

Nell'evenienza concreta è, infatti, applicabile

l'art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, che prevede che possono essere compensati con

prestazioni scadute i crediti

derivanti dalla LAVS.

Di

fronte a una prestazione scaduta dovuta dall'assicurato per contributi

paritetici non versati, è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha

potuto procedere con una compensazione, e non un pignoramento non essendo tale

istituto possibile (art. 20 cpv. 1 LAVS e art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF), con le

sue rendite AVS future.

Di

conseguenza, non essendo in presenza di una decisione manifestamente errata -

la decisione dell'11 gennaio 2021 -, la Cassa non ha proceduto a una sua

riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.

Per

contro, lamentando l'assicurato una diversa situazione finanziaria rispetto a

quella da essa ritenuta nel suo calcolo del minimo esistenziale alla base della

fissazione della trattenuta in Fr. 1'000.- al mese, l'amministrazione ha

proceduto all'esame di fatti nuovi o di mezzi di prove nuove per potere

revisionare la sua decisione in virtù dell'art. 53 cpv. 1 LPGA.

7.

Riguardo alla revisione processuale

giova inoltre rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag.

145.

segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando

una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.)

- ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è

ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione

su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di

revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione

su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo,

Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R.

Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung,

San Gallo 1996, pag. 291).

L'Alta Corte ha ripreso tale prassi

nella sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003,

in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto

il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un

assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di

revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto

assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro

lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del

termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali,

in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute

in giudicato.

I termini appena citati sono stati

dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li

preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1

e 2 PA.

Alla PA (Procedura Amministrativa) rinvia,

del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di

procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (STF

8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010

consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre

2005.

consid. 2).

Al riguardo cfr. pure DTF 143 V 105; STCA

30.2019.8-9 del 3 luglio 2019; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid.

2.6.; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011.

8.

Nel

caso di specie, insistendo l'insorgente che la sua situazione finanziaria non

si presentava come stabilito dalla Cassa di compensazione nel suo calcolo del

minimo vitale allegato alla decisione dell'11 gennaio 2021, quest'ultima l'ha

invitato a più riprese a produrre le pezze giustificative a sostegno delle sue

affermazioni, indicandogli per di più il 12 maggio 2021 (doc. 10), dopo avere

ricevuto il formulario per il calcolo del minimo esistenziale (doc. 9)

sprovvisto di ogni giustificativo di spesa, quali documenti fossero necessari

per potere procedere a una revisione della decisione di compensazione.

Dagli atti presenti all'inserto, è

indubbio che il ricorrente non vi abbia ottemperato. A nulla servono infatti,

per stabilire la situazione economica dell'assicurato nel 2021, la polizza

assicurativa LAMal e LCA riferita all'anno 2018, la sottoscrizione della

franchigia di Fr. 2'500.- per l'assicurazione malattia di base per l'anno 2016,

le spese di malattia sostenute nell'anno 2019, la richiesta di rimborso di

spese dentarie effettuate nel 2019, gli abbonamenti a riviste per gli anni 2019

e 2020, le richieste di donazione a enti bisognosi, l'assicurazione protezione

giuridica seppure per l'anno 2021 (doc. 11).

Questi documenti facevano parte della

richiesta del 2019 di comprovare le sue condizioni economiche, ma non sono più

attuali.

Ben altre erano le spese che

interessavano alla Cassa di compensazione per potere verificare se v'erano gli

elementi per giustificare la revisione della decisione di compensazione e il 28

maggio 2021 (doc. 12) essa gliele ha nuovamente ricordate, ma nessun altro

documento relativo ai costi sostenuti segnalati dall'amministrazione le è stato

in seguito trasmesso dall'assicurato.

Quest'ultimo, sempre in merito al

calcolo del suo minimo di esistenza, ha fatto invece riferimento a un ricorso

inoltrato il 21 giugno 2021 presso la Camera di esecuzione e fallimenti contro

la trattenuta di Fr. 1'000.- effettuata sulla sua rendita AVS (doc. 19).

Con sentenza 15.2021.76 del 28 giugno

2021.

(doc. 29) la CEF, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile

il ricorso dell'assicurato (doc. 27), siccome le decisioni della Cassa CO 1,

non essendo essa un organo di esecuzione e fallimenti ai sensi dell'art. 17

LEF, non sono impugnabili mediante un ricorso presso la Camera. Il Presidente

della CEF ha inoltre rilevato che lo scritto del 12 aprile 2021 non era una

decisione, ma la conferma della decisione dell'11 gennaio 2021, ciò che

ulteriormente portava a giudicare irricevibile il ricorso.

Infine, la sentenza ha disposto quanto

segue:

"

(…)

che, ciò posto, l'UE di __________ interpellerà

la Cassa CO 1 per determinare a quanto ammonta la trattenuta (la decisione dell'11

gennaio 2021 non è agli atti e non risulta essere stata comunicata all'UE) e da

quando è in vigore e procederà se del caso alla revisione del calcolò del

minimo esistenziale (art. 93 cpv. 3 LEF) nell'esecuzione n. __________,

computando quale rendita AVS solo quanto effettivamente gli viene versato;

che in caso di revisione l'UE

verificherà inoltre se RI 1 è davvero domiciliato a __________, dato che

secondo una dichiarazione dell'Ufficio della migrazione del 18 gennaio 2021

egli risulta essere ritornato a vivere a __________ il 7 dicembre 2020, sicché

il suo minimo vitale di base andrebbe ridotto del 20%; (…)".

Il 21 giugno 2021 (doc. 18) la Cassa di

compensazione ha confermato all'Ufficio di esecuzione di __________ che dal

mese di aprile 2021, e fino ad ottobre 2023, ogni mese deduceva Fr. 1'000.-

dalla rendita di vecchiaia dell'assicurato, perciò fino al termine della

trattenuta la rendita AVS dell'interessato ammontava a Fr. 1'390.-.

In conseguenza di ciò e della dianzi

citata sentenza, il 2 agosto 2021 (doc. 24) l'UE ha ricalcolato il minimo di

esistenza dell'assicurato fondandosi su una rendita AVS di Fr. 1'390.-, su una

rendita pensionistica di Fr. 1'968.- e su un reddito della moglie di Fr. 1'392.-,

per concludere che date delle entrate totali di Fr. 4'750.- e un totale minimo

di esistenza del debitore di Fr. 2'274,96, il reddito mensile pignorabile

ammontava a Fr. 2'473,05.

Contro questa decisione di revisione

del pignoramento di reddito, il 7 agosto 2021 l'assicurato ha nuovamente adito

la Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza.

Nella sentenza 15.2021.89 del 19

ottobre 2021 (doc. 28) il Presidente ha ricordato che con la decisione del 2

agosto 2021 l'Ufficio di esecuzione ha ordinato con effetto immediato alla __________

di trattenere la quota della rendita spettante all'assicurato che eccedeva

mensilmente Fr. 884,95 sulla base del calcolo allegato e che con il ricorso in

esame l'interessato ha chiesto di annullare il pignoramento della rendita della

Cassa pensione.

La CEF ha riconosciuto la riduzione del

20% operata dall'UE sull'importo base mensile per coniugi essendo l'interessato

dimorante all'estero, confermando i Fr. 1'360.- (cfr. consid. 3).

In merito all'affitto di Fr. 907,70

ritenuto dall'Ufficio di esecuzione, l'autorità di vigilanza ha osservato come

tale ammontare corrisponda in realtà al rimborso del prestito personale di € 50'000.-

acceso dai coniugi per fare fronte alle spese ricorrenti indispensabili all'utilizzo

e alla manutenzione della casa di proprietà della moglie. Poiché l'importo di

Fr. 827,20 rivendicato dall'assicurato per le spese di riscaldamento, di luce,

di acqua potabile, di tassa per la spazzatura e di tassa sugli immobili (IMU)

era inferiore a quello preso in considerazione dall'UE, la Camera non ha

verificato se detti costi rientravano effettivamente nel suo minimo

esistenziale (cfr. consid. 4).

Sulle spese relative all'automobile da

aggiungere al suo minimo esistenziale, la CEF ha ritenuto che l'assicurato non

ha comprovato di pagare effettivamente e mensilmente le spese di Fr. 155,80 e

di Fr. 250.-, perciò a giusta ragione l'UE ha considerato le spese in base ai

chilometri medi percorsi al mese, per un costo complessivo di Fr. 131.-, cifra

che l'interessato non ha criticato (cfr. consid. 5).

Da ultimo, così il considerando 6 il

giudizio del 19 ottobre 2021 è stato evidenziato come:

"

Nel suo scritto del 30 settembre 2021, RI 1 fa presente di non riuscire

a vivere con soli fr. 1'390.-. In realtà, l'UE non ha pignorato l'intera sua

rendita della __________, ma solo la quota che eccede fr. 884.95,

corrispondente alla propria quota (70,69%) del minimo esistenziale comune (di

fr. 3'218.-), tenuto conto della rendita AVS effettivamente percepita (fr. 1'390.-)

finché dura la trattenuta di fr. 1'000.- della Cassa CO 1. Quanto lasciatogli

ammonta pertanto a fr. 2'274.95 mensili (fr. 1'390.- + fr. 884.95). In

definitiva, il ricorso va di conseguenza integralmente respinto.".

9.

Sulla

scorta del giudizio esposto, non v'è dubbio alcuno che il minimo vitale del

ricorrente non è stato intaccato procedendo alla trattenuta di Fr. 1'000.- al

mese sulla sua rendita AVS di Fr. 2'390.- di sua spettanza nel 2021.

Non v'è alcun motivo per procedere alla

revisione della decisione dell'11 gennaio 2021 di fissazione della

compensazione di Fr. 1'000.- sulla rendita AVS.

Il ricorrente non è riuscito a

comprovare l'esistenza di fatti nuovi e/o di prove nuove per giustificare la

revisione della trattenuta di Fr. 1'000.- sulla rendita di vecchiaia adottata

da aprile 2021 dalla Cassa di compensazione.

La decisione impugnata è confermata e

il ricorso va respinto.

10.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita

per le parti. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza

8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis

LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61

LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il

principio della gratuità generalizzata (STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, consid. 4.4.3), perciò ne discende che nel presente caso non si

riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti