30.2021.20
Decisione di compensazione per contributi paritetici con rendita AVS futura è cresciuta incontestata in giudicato,perciò la trattenuta sulla rendita AVS è esecutiva.No riconsiderazione e no revisione,perché l'ass.non ha apportato nuovi fatti/prove a comprova che così il suo minimo vitale è intaccato
25 gennaio 2022Italiano34 min
norma dell'art. 20 cpv. 2 LAVS e non di pignoramento della rendita, per potere rivedere
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2021.20
TB
Lugano
25 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 ottobre 2021 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Con
decisione del 30 settembre 2016 (doc. 26) la Cassa cantonale di compensazione, fondandosi
sull'art. 52 LAVS, ha condannato RI 1, 1950, al pagamento della somma di Fr. 32'604,20
a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dal 2013 al 2015 e tale
decisione è cresciuta incontestata in giudicato. L'importo dovuto dall'assicurato
è stato oggetto di una procedura esecutiva, che è sfociata il 12 aprile 2019
(doc. 2) in un attestato di carenza beni per Fr. 30'641,15.
B. L'11
gennaio 2021 (doc. 1) la Cassa CO 1 ha emanato nei confronti di RI 1,
beneficiario di una rendita AVS di Fr. 2'390.- al mese, una decisione con cui,
in base agli artt. 15 cpv. 1 e 20 cpv. 2 lett. a LAVS nonché all'art. 71 cpv. 2
OAVS e alle Direttive applicabili (N. 10917 DR), ha posto in compensazione il suo
credito per le rendite AVS con il suo debito fondato sull'art. 52 LAVS.
Più specificatamente, per saldare il
debito di Fr. 30'590,45, la Cassa ha deciso di trattenere dal mese di marzo 2021
sulla rendita AVS l'importo mensile di Fr. 1'000.- sino ad agosto 2023 e nel
mese di settembre 2023 Fr. 590,45. Il minimo di esistenza è stato calcolato
dalla Cassa in quell'occasione (doc. 1A), ritenendo l'importo di Fr. 16'320.-
per coniugi (con riduzione del 20% siccome – a quel momento almeno – RI 1
risultava essere domiciliato all'estero), le spese di locazione di Fr. 6'704,40,
quelle d'assicurazione malattia di Fr. 4'479,60, la franchigia e la
partecipazione ai costi di malattia di Fr. 3'876.-, le trasferte a scopo medico
di Fr. 1'656.- e le spese diverse per Fr. 4'800.-. Considerate delle entrate di
Fr. 51'555,60 (Fr. 28'440.- [rendita AVS] + Fr. 23'115,60 [rendita II pilastro __________])
e le uscite di Fr. 37'836.-, v'era una disponibilità pignorabile di Fr. 13'719,60
annui, pari a Fr. 1'143,30 al mese. Questo calcolo è stato eseguito dopo avere più
volte interpellato l'assicurato a cui è stato trasmesso l'apposito formulario per
il calcolo del minimo d'esistenza (le risposte sono state sollecitate senza
successo a più riprese); da qui il ritardo nell'emanazione della decisione dell'11
gennaio 2021 rispetto alla data della nascita del debito.
C. Per
quanto indicato dalla Cassa CO 1, e non revocato in dubbio dall'assicurato, il
provvedimento dell'11 gennaio 2021 è stato regolarmente notificato all'interessato
ed è cresciuto incontestato in giudicato.
Soltanto in data 22 marzo 2021 (doc. 2)
l'assicurato ha contestato che la sua rendita di vecchiaia sia stata pignorata,
non potendolo essere ai sensi dell'art. 92 LEF. Inoltre, essendo al beneficio
di un attestato di carenza di beni (doc. 2), non gli era possibile restituire
alcunché.
D. Il 26
marzo 2021 (doc. 3) l'amministrazione ha ricordato all'assicurato che la decisione
di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS è regolarmente cresciuta in
giudicato non avendo formulato opposizione.
Inoltre, in applicazione dell'art. 20
cpv. 2 LAVS e delle Direttive sulle rendite (N. 10901-N. 10917), le Casse di
compensazione possono compensare crediti vantati con rendite e assegni per
grandi invalidi, a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla
restituzione non sia intaccato.
Considerato che la decisione dell'11
gennaio 2021 è regolarmente cresciuta in giudicato in assenza di un'opposizione,
la Cassa ha confermato l'esecutività della trattenuta di Fr. 1'000.- sulla
rendita in essere.
E. Le
contestazioni del 31 marzo 2021 (doc. 4) e del 12 aprile 2021 (doc. 5), aventi
quale fondamento che la rendita AVS non è pignorabile ai sensi dell'art. 92 LEF
e che comunque così facendo viene leso il suo minimo vitale, hanno portato la
Cassa di compensazione a ribadire il 19 aprile 2021 (doc. 6) che la misura che
ha adottato non è un pignoramento ai sensi dell'art. 92 LEF, ma una
compensazione interna permessa dall'art. 20 cpv. 2 LAVS, potendo compensare
crediti vantati con rendite e assegni per grandi invalidi. La trattenuta era
dunque corretta e andava confermata.
La Cassa ha ulteriormente ribadito la
correttezza del suo agire con scritto del 4 maggio 2021 (doc. 8) e ha invitato
l'assicurato, che ancora il 20 aprile 2021 (doc. 7) ha lamentato difficoltà
finanziarie sostenendo di dovere ora vivere con soli Fr. 1'390.- al mese, a
volere compilare il formulario per il calcolo del minimo di esistenza
corredandolo della necessaria documentazione a comprova dei dati esposti. Nei
giorni seguenti alla Cassa è pervenuto detto formulario (doc. 9), ma poiché non
era completo della documentazione a sostegno delle sue affermazioni, il 12
maggio 2021 (doc. 10) l'amministrazione ha elencato i documenti mancanti da
trasmetterle, confermando la trattenuta di Fr. 1'000.- sulla rendita fino a
quando tutti i documenti necessari per il calcolo non le sarebbero stati
prodotti.
Nemmeno i documenti inviati il 19
maggio 2021 (doc. 11) sono stati ritenuti sufficienti, così il 28 maggio 2021
(doc. 12) la Cassa di compensazione ha ulteriormente domandato all'interessato
di trasmettere determinati documenti.
Quale reazione il 27 maggio 2021 (doc.
13) l'assicurato ha chiesto l'emanazione di una decisione e la Cassa l'ha
ulteriormente informato il 1° giugno 2021 (doc. 14) che la documentazione
trasmessa non corrispondeva a quanto richiesto e che fino a che non riceveva i
documenti domandati non poteva procedere con un nuovo calcolo del minimo vitale
e quindi emettere una nuova decisione di compensazione.
La situazione non si è sbloccata con lo
scritto del 4 giugno 2021 (doc. 15) dell'assicurato, a cui la Cassa ha risposto
l'8 giugno 2021 (doc. 16) ricordando che, in presenza di una decisione
cresciuta in giudicato, era possibile rivedere la decisione di compensazione
soltanto in presenza di una revisione e quindi se dati dei fatti nuovi, motivo
per cui spettava all'assicurato fornire e documentare tali elementi relativi
alla sua situazione finanziaria entro il 18 giugno 2021, con avviso che, in
caso di mancato seguito alle richieste, l'amministrazione non sarebbe entrata
nel merito delle domande dell'assicurato.
Con scritto del 9 giugno 2021 (doc. 17)
RI 1 ha ribadito la sua condizione economica, segnalando di non disporre dei
mezzi economici necessari per sopravvivere. Inoltre, non ha prodotto quanto
richiesto dall'amministrazione, ma ha consegnato agli atti una decisione di
pignoramento dell'Ufficio di esecuzione di __________ del 14 gennaio 2021
relativa alla trattenuta sulla rendita versata da __________ e il calcolo del
minimo di esistenza operato da questa autorità.
F. Il 3
luglio 2021 (doc. 19) l'assicurato ha trasmesso alla Cassa di compensazione la
presa di posizione dell'UE di __________ relativa al suo ricorso del 21 giugno
2021 alla Camera di esecuzione e fallimenti, ricordando che la CEF aveva
statuito che il suo minimo vitale era costituito dalla sua rendita AVS e che il
relativo importo era intoccabile. Pertanto, egli ha chiesto la restituzione di
quanto illegalmente trattenuto e di riversarglielo immediatamente.
L'8 luglio 2021 (doc. 20) l'interessato ha sollecitato il pagamento
richiesto, non disponendo di altre entrate oltre alla rendita AVS.
G. L'amministrazione
ha informato l'assicurato il 19 luglio 2021 (doc. 22) che, a seguito della
comunicazione del 21 giugno 2021 (doc. 18) all'Ufficio di esecuzione competente
della trattenuta di Fr. 1'000.- sulla sua rendita AVS, l'UE di __________
avrebbe ricalcolato il suo minimo di esistenza - ciò che è avvenuto il 2 agosto
2021 (doc. 24) - e quindi la trattenuta era confermata.
H. Mediante
scritto intestato “Ricorso” datato 26 luglio 2021, RI 1 si è rivolto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni contestando il minimo d'esistenza
ritenuto dalla Cassa di compensazione e la compensazione operata sulla scorta
dello stesso, chiedendo che il TCA condanni la Cassa a restituirgli
immediatamente gli importi mensili trattenuti abusivamente.
Con STCA 30.2021.15 del 23 settembre
2021 il giudice delegato del TCA ha evidenziato che la Cassa ha prorogato a
numerose riprese il termine per la produzione di quanto utile e necessario per
ricalcolare il minimo di esistenza dell'assicurato.
Non solo l'agire della Cassa è stato
corretto, celere, puntuale e preciso, ma l'amministrazione ha – nelle more
della procedura – emesso il provvedimento auspicato dall'assicurato, perciò il
ricorso è divenuto privo d'oggetto ed è stato stralciato dai ruoli.
Fatti
I. Con
decisione del 6 settembre 2021 (doc. 25) la Cassa CO 1 ha respinto la domanda
di revisione dell'assicurato della decisione di compensazione dell'11 gennaio
2021, con cui da marzo 2021 ad agosto 2023 avrebbe dedotto Fr. 1'000.- al mese
sulla sua rendita AVS e per settembre 2023 Fr. 590,45, a compensazione del
debito di Fr. 30'590,45 di contributi paritetici da egli dovuti giusta l'art.
52 LAVS.
La Cassa di compensazione ha ricordato
che la decisione dell'11 gennaio 2021 è cresciuta incontestata in giudicato e
che nei mesi di marzo e di aprile 2021 l'assicurato ha espresso il suo
disappunto per la decurtazione della sua rendita di vecchiaia, sostenendo che
la rendita AVS è impignorabile (art. 92 LEF) e che quindi la Cassa avrebbe
agito illegalmente. Tuttavia, trattandosi di una decisione di compensazione a
norma dell'art. 20 cpv. 2 LAVS e non di pignoramento della rendita, per potere rivedere
la trattenuta effettuata l'amministrazione poteva soltanto procedere a un
riesame di questa decisione ai sensi dell'art. 53 LPGA, perciò occorreva
produrre della documentazione comprovante una diversa situazione finanziaria
dell'assicurato, che però, malgrado diversi solleciti, non è mai pervenuta all'amministrazione
in modo completo. Non avendo dunque apportato alcun fatto nuovo, non era
possibile modificare la decisione dell'11 gennaio 2021, la cui esecutività
continuava il suo corso con la trattenuta sulla rendita.
L. Con
decisione su opposizione del 13 ottobre 2021(doc. A) la Cassa CO 1 ha
confermato la sua decisione e ha respinto l'opposizione del 20 settembre 2021
(doc. B) presentata dall'assicurato, con cui ha postulato la restituzione degli
importi trattenuti sulla sua rendita a partire da aprile 2021.
L'amministrazione, ricordati i
presupposti della revisione di una decisione ai sensi dell'art. 53 LPGA, ha
rilevato che l'assicurato si è limitato a ribadire la sua situazione di
indigenza, a sostenere l'illegalità della trattenuta effettuata dalla Cassa
sulla sua rendita AVS, a contestare i calcoli del minimo vitale da essa
effettuati e ad affermare di avere compiutamente ottemperato a quanto invece la
Cassa gli rimproverava. Tuttavia, nemmeno con l'opposizione l'assicurato ha
prodotto nuovi giustificativi attestanti le sue attuali uscite, non permettendo
perciò alla Cassa di rivalutare giusta l'art. 53 LPGA se v'erano gli estremi per
modificare il calcolo del minimo vitale alla base della decisione dell'11
gennaio 2021.
M. Il 10
novembre 2021 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA chiedendo di annullare la
decisione su opposizione della Cassa e quindi di farle obbligo di restituirgli le
trattenute di Fr. 1'000.- effettuate dal mese di aprile 2021 sulla sua rendita
AVS.
Il ricorrente ha evidenziato che la sua
richiesta di riesame non si fonda soltanto sull'art. 53 cpv. 1 LPGA come
sostenuto dalla Cassa, ma anche sull'art. 53 cpv. 2 LPGA, essendo
manifestamente errata la decisione di trattenuta sulla sua rendita ed avendo pure
un'importanza sostanziale, rappresentando il 42% della sua rendita che ammonta
a Fr. 2'370.- al mese. Pertanto, la compensazione effettuata dall'amministrazione
gli ha comportato un ammanco del 42% sul suo minimo vitale.
Per l'assicurato, se per giurisprudenza
il pignoramento è nullo se non rispetta il minimo vitale del debitore, allora
tale principio deve valere anche per la compensazione ai sensi dell'art. 20
cpv. 2 LAVS. A suo dire, quindi, il diritto a vedersi garantito il minimo
vitale deve prevalere sul principio della sicurezza del diritto. Ne discende
che la decisione impugnata che rifiuta di riconsiderare la decisione di compensazione
di Fr. 1'000.- al mese in essere dall'aprile 2021 è arbitraria e va annullata.
Non va infatti dimenticato che l'art.
20 cpv. 2 LAVS prevede sì la compensazione della rendita AVS con crediti
derivanti dalla medesima legge, ma per principio tale rimedio è ammissibile
solo a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione
non sia intaccato (N. 10919 DR), ciò che invece non avviene nel suo caso, visto
che il ricorrente dispone soltanto di una rendita AVS di Fr. 2'370.- mensili,
essendo la rendita __________ stata interamente pignorata dall'Ufficio di
esecuzione come risulta dalla sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti
del 5 ottobre 2018 (15.2018.30). Visto che anche la stessa Cassa ha calcolato
un minimo vitale che supera la sua rendita di vecchiaia, la compensazione di
Fr. 1'000.- è dunque stata effettuata a torto e in violazione delle citate
Direttive.
L'insorgente ha poi elencato i
documenti comprovanti la sua situazione e che ha prodotto alla Cassa, rilevando
come quest'ultima abbia erroneamente computato nel calcolo del minimo vitale
anche la predetta rendita della previdenza professionale e, a fronte delle sue
spese stabilite in Fr. 37'836.- dalla Cassa stessa, la decisione di
compensazione va a intaccare il minimo esistenziale, avendo a disposizione
unicamente la rendita AVS di Fr. 28'440.-.
N. Nella
risposta del 29 novembre 2021 (doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto al Tribunale
di respingere il ricorso, ricalcando le censure sollevate con l'opposizione
sulle quali essa si è compiutamente espressa con la decisione impugnata.
L'amministrazione ha precisato di avere
avuto conoscenza di recente dall'Ufficio di esecuzione di __________ che la CEF
ha confermato con sentenza 15.2021.89 del 19 ottobre 2021 (doc. 28) la
decisione del 2 agosto 2021 (doc. 24), con cui l'UE ha rivisto il calcolo del
minimo vitale esistenziale dell'assicurato dal 1° aprile 2021 a seguito della
trattenuta di Fr. 1'000.- stabilita dalla Cassa.
Pertanto, come da comunicazione di
quell'Ufficio, all'assicurato sarà riversato quanto pignorato di troppo e in
tal caso, così come rilevato dalla CEF al considerando 6, l'interessato
disporrà di Fr. 2'274,95 mensili (Fr. 1'390 [rendita AVS] + Fr. 884,95 [quota
della rendita __________ che eccede la propria quota del minimo vitale]). La
Cassa ha evidenziato che il ricalcolo del minimo esistenziale è avvenuto da
parte dell'UE su indicazione della sentenza CEF 15.2021.76 del 28 giugno 2021.
Infine, l'amministrazione ha osservato
che, poiché l'Ufficio di esecuzione riverserà all'assicurato quanto pignorato
in eccesso dal 1° aprile 2021, la trattenuta di Fr. 1'000.- effettuata va
dunque riconfermata nel suo ammontare sulla base del ricalcolo effettuato
secondo i dati ritenuti dall'UE e dalla CEF (docc. 24 e 28). Ad ogni modo, pur
ricalcolando il minimo esistenziale considerando l'intero minimo vitale per
coniugi come pure l'intera pigione, ma non anche le entrate della moglie, non v'è
margine né alcun fatto nuovo per ridurre la trattenuta di Fr. 1'000.- (doc. 30),
con conseguente esclusione della revisione della compensazione.
O. Il ricorrente non ha prodotto nuovi
mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non complessa a
livello d'istruttoria o per la valutazione delle prove, sicché Il TCA può
decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012;
STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, pag. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328
e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015.
nel merito
2.
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se correttamente l'amministrazione ha
respinto la richiesta di revisione della decisione dell'11 gennaio 2021 di
compensazione per contributi paritetici dovuti dall'assicurato a norma dell'art
52.
LAVS, con cui ha stabilito in Fr. 1'000.- la trattenuta da effettuare
mensilmente sulla rendita AVS.
3.
In base
all'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le
decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
A norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA le
prestazioni, i crediti e le in-giunzioni che non sono contemplati nell'articolo
49.
cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata.
L'art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l'interessato
può esigere che sia emanata una decisione.
Per l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni
possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il
servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e
pregiudiziali. Giusta l'art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione devono
essere pronunciate entro un termine adeguato, in maniera motivata, e con l'avvertimento
relativo ai rimedi giuridici.
4.
Nell'evenienza
concreta, con decisione dell'11 gennaio 2021 (doc. 1) la Cassa CO 1 ha
stabilito che sulla rendita AVS dell'assicurato sarebbe stato dedotto l'importo
di Fr. 1'000.- al mese da marzo 2021 ad agosto 2023, e di Fr. 590,45 per il
mese di settembre 2023, a compensazione del debito di Fr. 30'590,45 che l'assicurato
ha nei suoi confronti per contributi paritetici dovuti ai sensi dell'art. 52
LAVS.
L'amministrazione ha affermato che questa
decisione non è stata impugnata dall'assicurato nel termine legale e che perciò
è cresciuta incontestata in giudicato. Il ricorrente non ha mai messo in dubbio
questa conclusione e quindi non v'è motivo di metterla in discussione.
Di conseguenza, la trattenuta di Fr. 1'000.-
al mese, stabilita sulla scorta del calcolo del minimo di esistenza effettuato
dalla stessa Cassa di compensazione (doc. 1A), è diventata esecutiva ed è stata
adottata la prima volta sulla rendita di aprile 2021.
Con un primo scritto del 22 marzo 2021
(doc. 2), a cui ne sono seguiti numerosi altri, tutti sostanzialmente del
medesimo tenore (cfr. la descrizione dei fatti), l'assicurato ha contestato
questa detrazione dalla sua rendita di vecchiaia, affermando sia che, come
tale, detta rendita è impignorabile secondo l'art. 92 LEF, sia che, disponendo
egli soltanto di questo reddito mensile di Fr. 2'390.-, una sua decurtazione intacca
illegalmente il minimo vitale.
La Cassa di compensazione, preso atto
delle difficoltà economiche lamentate dall'assicurato, tuttavia senza fornire
alcun documento a sostegno, il 4 maggio 2021 (doc. 8) gli ha quindi trasmesso
il formulario per il calcolo del minimo di esistenza chiedendo di corredarlo
della documentazione a comprova dei dati che vi avrebbe inserito. L'ha inoltre
informato che in attesa della sua trasmissione la trattenuta di Fr. 1'000.-
proseguiva.
L'8 giugno 2021 (doc. 16) l'amministrazione
ha informato l'assicurato che per potere mettere in discussione la decisione
dell'11 gennaio 2021, che era regolarmente cresciuta in giudicato, era
possibile procedere con una revisione soltanto se erano dati nuovi elementi di
fatto o prove che spettava all'interessato medesimo apportare per stabilire se,
in base alla sua nuova situazione finanziaria, era ancora possibile procedere
con una trattenuta sulla sua rendita AVS e, se sì, in quale misura. Era invece
esclusa una riconsiderazione.
Nella folta corrispondenza che è
seguita fra le parti, l'assicurato ha prodotto numerose pezze giustificative che,
però, d'avviso della Cassa di compensazione, non erano sufficienti per
procedere a una revisione della decisione di compensazione. Pertanto, sia con
la decisione formale del 6 settembre 2021 (doc. 25) sia con la susseguente
decisione su opposizione del 13 ottobre 2021 (doc. A), l'amministrazione non ha
ritenuti dati i presupposti per potere rivedere la sua decisione di
compensazione dell'11 gennaio 2021.
5.
Per l'art.
53.
cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate
in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore
può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle
prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono
ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va
dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione
processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione
è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta
in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti
ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42
consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29
novembre 2002).
In particolare, secondo costante
giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono
realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di
fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente
attenzione e senza colpa, erano sconosciute all'istante (cfr. STF 9C_677/2014 e
9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio
2013.
consid. 4.2.; DTF 127 V 353 consid. 5b; DTF 122 V 134 e seg.; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti).
La nozione di fatti o
mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai
sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della
procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti
nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del
processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura
applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non
possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.
141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,
in: Thomas Geiser/Peter
Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a
ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea
e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi
devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da
modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a
un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi
mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che
giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente
(DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare
dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non
essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere
considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il
giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella
procedura principale (STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2). È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta
pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;
occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della
pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione
di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione
della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni
diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il
semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al
contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove
riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag.
358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1
pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione può
riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili
nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state
oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente
esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V
46.
consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).
Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di
calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità
per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3;
DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c).
Per determinare se
è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea,
occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua
pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V
383.
consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.
314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve
essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF
9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del
31.
marzo 2009, consid. 4.1.2).
6.
In
concreto, con decisione formale dell'11 gennaio 2021 (doc. 1) la Cassa ha stabilito
una trattenuta sulla rendita AVS del ricorrente a compensazione del debito da
essa vantato per contributi paritetici dovuti giusta l'art. 52 LAVS.
Contrariamente a quanto più volte
affermato dall'assicurato, non si tratta in specie di un pignoramento della sua
rendita di vecchiaia che, in effetti, non è attuabile né sulla base dell'art.
92.
cpv. 1 cifra 9a LEF, secondo cui sono impignorabili le rendite giusta l'art.
20.
LAVS, né dell'art. 20 cpv. 1 LAVS, che dispone che il diritto alla rendita
non è soggetto a esecuzione forzata.
Nell'evenienza concreta è, infatti, applicabile
l'art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, che prevede che possono essere compensati con
prestazioni scadute i crediti
derivanti dalla LAVS.
Di
fronte a una prestazione scaduta dovuta dall'assicurato per contributi
paritetici non versati, è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha
potuto procedere con una compensazione, e non un pignoramento non essendo tale
istituto possibile (art. 20 cpv. 1 LAVS e art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF), con le
sue rendite AVS future.
Di
conseguenza, non essendo in presenza di una decisione manifestamente errata -
la decisione dell'11 gennaio 2021 -, la Cassa non ha proceduto a una sua
riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.
Per
contro, lamentando l'assicurato una diversa situazione finanziaria rispetto a
quella da essa ritenuta nel suo calcolo del minimo esistenziale alla base della
fissazione della trattenuta in Fr. 1'000.- al mese, l'amministrazione ha
proceduto all'esame di fatti nuovi o di mezzi di prove nuove per potere
revisionare la sua decisione in virtù dell'art. 53 cpv. 1 LPGA.
7.
Riguardo alla revisione processuale
giova inoltre rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag.
145.
segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando
una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.)
- ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è
ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione
su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di
revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione
su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo,
Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R.
Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung,
San Gallo 1996, pag. 291).
L'Alta Corte ha ripreso tale prassi
nella sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003,
in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto
il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un
assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di
revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto
assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro
lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del
termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali,
in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute
in giudicato.
I termini appena citati sono stati
dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.
Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li
preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1
e 2 PA.
Alla PA (Procedura Amministrativa) rinvia,
del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di
procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (STF
8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010
consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre
2005.
consid. 2).
Al riguardo cfr. pure DTF 143 V 105; STCA
30.2019.8-9 del 3 luglio 2019; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid.
2.6.; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011.
8.
Nel
caso di specie, insistendo l'insorgente che la sua situazione finanziaria non
si presentava come stabilito dalla Cassa di compensazione nel suo calcolo del
minimo vitale allegato alla decisione dell'11 gennaio 2021, quest'ultima l'ha
invitato a più riprese a produrre le pezze giustificative a sostegno delle sue
affermazioni, indicandogli per di più il 12 maggio 2021 (doc. 10), dopo avere
ricevuto il formulario per il calcolo del minimo esistenziale (doc. 9)
sprovvisto di ogni giustificativo di spesa, quali documenti fossero necessari
per potere procedere a una revisione della decisione di compensazione.
Dagli atti presenti all'inserto, è
indubbio che il ricorrente non vi abbia ottemperato. A nulla servono infatti,
per stabilire la situazione economica dell'assicurato nel 2021, la polizza
assicurativa LAMal e LCA riferita all'anno 2018, la sottoscrizione della
franchigia di Fr. 2'500.- per l'assicurazione malattia di base per l'anno 2016,
le spese di malattia sostenute nell'anno 2019, la richiesta di rimborso di
spese dentarie effettuate nel 2019, gli abbonamenti a riviste per gli anni 2019
e 2020, le richieste di donazione a enti bisognosi, l'assicurazione protezione
giuridica seppure per l'anno 2021 (doc. 11).
Questi documenti facevano parte della
richiesta del 2019 di comprovare le sue condizioni economiche, ma non sono più
attuali.
Ben altre erano le spese che
interessavano alla Cassa di compensazione per potere verificare se v'erano gli
elementi per giustificare la revisione della decisione di compensazione e il 28
maggio 2021 (doc. 12) essa gliele ha nuovamente ricordate, ma nessun altro
documento relativo ai costi sostenuti segnalati dall'amministrazione le è stato
in seguito trasmesso dall'assicurato.
Quest'ultimo, sempre in merito al
calcolo del suo minimo di esistenza, ha fatto invece riferimento a un ricorso
inoltrato il 21 giugno 2021 presso la Camera di esecuzione e fallimenti contro
la trattenuta di Fr. 1'000.- effettuata sulla sua rendita AVS (doc. 19).
Con sentenza 15.2021.76 del 28 giugno
2021.
(doc. 29) la CEF, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile
il ricorso dell'assicurato (doc. 27), siccome le decisioni della Cassa CO 1,
non essendo essa un organo di esecuzione e fallimenti ai sensi dell'art. 17
LEF, non sono impugnabili mediante un ricorso presso la Camera. Il Presidente
della CEF ha inoltre rilevato che lo scritto del 12 aprile 2021 non era una
decisione, ma la conferma della decisione dell'11 gennaio 2021, ciò che
ulteriormente portava a giudicare irricevibile il ricorso.
Infine, la sentenza ha disposto quanto
segue:
"
(…)
che, ciò posto, l'UE di __________ interpellerà
la Cassa CO 1 per determinare a quanto ammonta la trattenuta (la decisione dell'11
gennaio 2021 non è agli atti e non risulta essere stata comunicata all'UE) e da
quando è in vigore e procederà se del caso alla revisione del calcolò del
minimo esistenziale (art. 93 cpv. 3 LEF) nell'esecuzione n. __________,
computando quale rendita AVS solo quanto effettivamente gli viene versato;
che in caso di revisione l'UE
verificherà inoltre se RI 1 è davvero domiciliato a __________, dato che
secondo una dichiarazione dell'Ufficio della migrazione del 18 gennaio 2021
egli risulta essere ritornato a vivere a __________ il 7 dicembre 2020, sicché
il suo minimo vitale di base andrebbe ridotto del 20%; (…)".
Il 21 giugno 2021 (doc. 18) la Cassa di
compensazione ha confermato all'Ufficio di esecuzione di __________ che dal
mese di aprile 2021, e fino ad ottobre 2023, ogni mese deduceva Fr. 1'000.-
dalla rendita di vecchiaia dell'assicurato, perciò fino al termine della
trattenuta la rendita AVS dell'interessato ammontava a Fr. 1'390.-.
In conseguenza di ciò e della dianzi
citata sentenza, il 2 agosto 2021 (doc. 24) l'UE ha ricalcolato il minimo di
esistenza dell'assicurato fondandosi su una rendita AVS di Fr. 1'390.-, su una
rendita pensionistica di Fr. 1'968.- e su un reddito della moglie di Fr. 1'392.-,
per concludere che date delle entrate totali di Fr. 4'750.- e un totale minimo
di esistenza del debitore di Fr. 2'274,96, il reddito mensile pignorabile
ammontava a Fr. 2'473,05.
Contro questa decisione di revisione
del pignoramento di reddito, il 7 agosto 2021 l'assicurato ha nuovamente adito
la Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza.
Nella sentenza 15.2021.89 del 19
ottobre 2021 (doc. 28) il Presidente ha ricordato che con la decisione del 2
agosto 2021 l'Ufficio di esecuzione ha ordinato con effetto immediato alla __________
di trattenere la quota della rendita spettante all'assicurato che eccedeva
mensilmente Fr. 884,95 sulla base del calcolo allegato e che con il ricorso in
esame l'interessato ha chiesto di annullare il pignoramento della rendita della
Cassa pensione.
La CEF ha riconosciuto la riduzione del
20% operata dall'UE sull'importo base mensile per coniugi essendo l'interessato
dimorante all'estero, confermando i Fr. 1'360.- (cfr. consid. 3).
In merito all'affitto di Fr. 907,70
ritenuto dall'Ufficio di esecuzione, l'autorità di vigilanza ha osservato come
tale ammontare corrisponda in realtà al rimborso del prestito personale di € 50'000.-
acceso dai coniugi per fare fronte alle spese ricorrenti indispensabili all'utilizzo
e alla manutenzione della casa di proprietà della moglie. Poiché l'importo di
Fr. 827,20 rivendicato dall'assicurato per le spese di riscaldamento, di luce,
di acqua potabile, di tassa per la spazzatura e di tassa sugli immobili (IMU)
era inferiore a quello preso in considerazione dall'UE, la Camera non ha
verificato se detti costi rientravano effettivamente nel suo minimo
esistenziale (cfr. consid. 4).
Sulle spese relative all'automobile da
aggiungere al suo minimo esistenziale, la CEF ha ritenuto che l'assicurato non
ha comprovato di pagare effettivamente e mensilmente le spese di Fr. 155,80 e
di Fr. 250.-, perciò a giusta ragione l'UE ha considerato le spese in base ai
chilometri medi percorsi al mese, per un costo complessivo di Fr. 131.-, cifra
che l'interessato non ha criticato (cfr. consid. 5).
Da ultimo, così il considerando 6 il
giudizio del 19 ottobre 2021 è stato evidenziato come:
"
Nel suo scritto del 30 settembre 2021, RI 1 fa presente di non riuscire
a vivere con soli fr. 1'390.-. In realtà, l'UE non ha pignorato l'intera sua
rendita della __________, ma solo la quota che eccede fr. 884.95,
corrispondente alla propria quota (70,69%) del minimo esistenziale comune (di
fr. 3'218.-), tenuto conto della rendita AVS effettivamente percepita (fr. 1'390.-)
finché dura la trattenuta di fr. 1'000.- della Cassa CO 1. Quanto lasciatogli
ammonta pertanto a fr. 2'274.95 mensili (fr. 1'390.- + fr. 884.95). In
definitiva, il ricorso va di conseguenza integralmente respinto.".
9.
Sulla
scorta del giudizio esposto, non v'è dubbio alcuno che il minimo vitale del
ricorrente non è stato intaccato procedendo alla trattenuta di Fr. 1'000.- al
mese sulla sua rendita AVS di Fr. 2'390.- di sua spettanza nel 2021.
Non v'è alcun motivo per procedere alla
revisione della decisione dell'11 gennaio 2021 di fissazione della
compensazione di Fr. 1'000.- sulla rendita AVS.
Il ricorrente non è riuscito a
comprovare l'esistenza di fatti nuovi e/o di prove nuove per giustificare la
revisione della trattenuta di Fr. 1'000.- sulla rendita di vecchiaia adottata
da aprile 2021 dalla Cassa di compensazione.
La decisione impugnata è confermata e
il ricorso va respinto.
10.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita
per le parti. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza
8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis
LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61
LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il
principio della gratuità generalizzata (STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, consid. 4.4.3), perciò ne discende che nel presente caso non si
riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti