30.2021.21
Non entrata in materia della Cassa sull'opposizione formulata oralmente dall'assicurata,siccome generica e non completata entro il termine suppletorio assegnatole per rimediare malgrado le chiare avvertenze sul mancato ossequio.Non ha motivato l'iniziale contrarietà né ha formulato delle conclusioni
27 gennaio 2022Italiano28 min
l’amministrazione deduce dalle decisioni dell’autorità di tassazione e, nel caso
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2021.21
IR/TB
Lugano
27 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 novembre 2021 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Nel corso dell'anno
2018 RI 1, 1951, in virtù dell'art. 175 cpv. 3 LIFD e dell'art. 258 cpv. 3 LT,
ha denunciato spontaneamente e per la prima volta all'autorità fiscale il
possesso di oltre CHF 12'000’000 (dodici milioni) non dichiarati (conti
correnti). La procedura di recupero di imposta è stata aperta per i periodi
fiscali dal 2008 al 2016 (doc. 4) e il 29 luglio 2020 sono state intimate le
decisioni di recupero di imposte, cresciute in giudicato, per ciascun anno (doc.
4.1-4.10), tenendo conto dei nuovi redditi, al netto degli interessi passivi e
della nuova sostanza, al lordo del debito fiscale, come deciso nei verbali di
audizione del 4 novembre 2019 (doc. 4.1) controfirmati dall'autorità fiscale e
dall'interessata.
B. La Cassa CO 1, sulla
scorta dei nuovi importi della sostanza e dei conseguenti redditi della stessa,
ha stabilito la nuova sostanza determinante in base alla quale determinare i
contributi AVS e, su tale base, ha stabilito quanto rettamente dovuto dalla
signora RI 1 emanando, il 6 agosto 2021 (doc. 5-12), in sostituzione delle
precedenti, nuove decisioni definitive di fissazione dei contributi per persone
senza attività lucrativa per gli anni dal 2008 al 2015. Parallelamente, lo
stesso giorno (doc. 13-20), la Cassa di compensazione ha emanato otto distinte
decisioni di fissazione degli interessi di mora per i contributi personali da
compensare valide per gli anni di contribuzione dal 2008 al 2015. Il debito
complessivo dell’assicurata assomma a più di CHF 175'400.
C. In
occasione dell'incontro avvenuto il 19 agosto 2021 (doc. 23) fra l'assicurata e
un funzionario della Cassa di compensazione, questi le ha spiegato le ragioni
per cui l'amministrazione è giunta a imporle il versamento della differenza tra
Fatti
i contributi dovuti e quelli effettivamente soluti, fino al pensionamento, in
qualità di persona senza attività lucrativa (PSAL). In effetti, per le PSAL, il
calcolo dei contributi è eseguito sulla base delle condizioni sociali che
l’amministrazione deduce dalle decisioni dell’autorità di tassazione e, nel caso
della signora RI 1, le basi di calcolo non erano corrette siccome l’assicurata
non ha dichiarato l’effettiva sostanza posseduta (con i relativi frutti della
stessa). Le condizioni economiche accertate dopo l’autodenuncia all’autorità
fiscale, hanno condotto quindi la Cassa a procedere ad un ricalcolo dei
contributi. L’assicurata è stata resa attenta dall’amministrazione circa la
possibilità di opporsi, oralmente e direttamente durante quell'incontro, alle
decisioni emanate e che le sue contestazioni sarebbero state verbalizzate.
L'assicurata ha preferito consultarsi con un esperto prima di prendere
posizione.
D. Il
13 settembre 2021 (doc. II/3) l'assicurata si è presentata negli uffici della
Cassa di compensazione per prendere visione del proprio incarto e formulare
opposizione contro le decisioni di fissazione dei contributi del 6 agosto 2021 riferite
agli anni 2008 - 2015. All’opponente è stato quindi concesso un termine sino al
15 ottobre 2021 per motivare, in forma scritta, la sua opposizione. Il giorno
successivo (doc. II/2) la Cassa ha formalizzato la richiesta mediante scritto
all’assicurata in assenza dei requisiti formali dell’opposizione previsti
dall'art. 10 cpv. 1 OPGA (assenza di motivazione) concedendo alla signora RI 1
un termine di 20 giorni per sanare la carenza, con l'avvertenza che in caso di
mancato ossequio non sarebbe entrata nel merito dell'opposizione (art. 10 cpv.
5 OPGA).
E. Dando
seguito alla richiesta di dilazione di pagamento presentata dall'assicurata per
saldare il debito di CHF 175'472,75 (doc. 24), il 22 settembre 2021 (doc. 25)
la Cassa di compensazione ha autorizzato un piano rateale per ciascun anno di
contribuzione, che prevedeva che l'ultima rata sarebbe stata pagata entro il 31
maggio 2023 (doc. 25-31).
F. Con
decisione su opposizione del 17 novembre 2021 (doc. II/1) la Cassa CO 1 ha
dichiarato irricevibile l'opposizione del 13 settembre 2021 dell’assicurata per
il mancato rispetto dei requisiti imposti dall'art. 10 cpv. 1 OPGA. Nonostante
l’avvertenza formulata all’indirizzo della signora RI 1 la stessa non ha
infatti, d’avviso della Cassa, motivato la sua opposizione, né tratto conclusioni
nel termine assegnatole.
G. Il
26 novembre 2021 (doc. II) la Cassa ha trasmesso, per competenza, al Tribunale
cantonale delle assicurazioni la lettera del 26 novembre 2021 che l'assicurata
le ha consegnato brevi manu, a valere quale impugnativa contro la sua
decisione resa su opposizione. La Cassa ha rilevato infatti che l’assicurata ha
nuovamente contestato le basi di calcolo delle decisioni di fissazione dei
contributi e dei relativi interessi di mora. L'amministrazione ha inoltre osservato
che, alle richieste formulate dall’assicurata (ed elencate alle lettere a e b
del suo scritto) essa aveva già risposto in occasione dei due incontri avuti.
Lo scritto del 26 novembre 2021 (doc.
I) di RI 1 è stato considerato quale ricorso contro la decisione su opposizione
del 17 novembre 2021. In tale impugnativa l'assicurata ha osservato che durante
l'incontro del 13 settembre 2021 ha chiesto ai due funzionari della Cassa i
conteggi relativi alle decisioni di fissazione dei contributi per gli anni
2008-2015, il motivo del ritardo con cui le sono state notificate tali
decisioni, il motivo per cui gli interessi del 5% sono da pagare per così un lungo
periodo e perché doveva versare l'intero importo richiesto entro il 5 settembre
2021. Alla reazione di un funzionario, definita sproporzionata dall'assicurata,
non sarebbe comunque seguita una risposta alle sue richieste, perciò la
ricorrente le ha riproposte e completate, chiedendo quando l'autorità fiscale
ha comunicato alla Cassa di compensazione il suo reddito e la sua sostanza,
visto che ha fatto denuncia spontanea il 29 ottobre 2018 e ha ricevuto le
decisioni di fissazione dei contributi soltanto nel mese di agosto 2021.
In attesa di una risposta, l'assicurata
ha comunicato di sospendere il pagamento dei contributi, visto che le decisioni
dovevano giungerle subito dopo la denuncia spontanea all'autorità fiscale.
H. Nella
risposta del 24 dicembre 2021 (doc. IV) la Cassa CO 1 ha proposto al TCA di
respingere il ricorso. L'amministrazione ha rilevato che il 21 giugno 2021
(doc. 4) ha ricevuto dall'Ufficio delle procedure speciali, in risposta al suo
scritto del 1° giugno 2021 (doc. 3), il verbale di audizione del 4 novembre
2019, in base al quale erano stati accertati rispettivamente stabiliti i
redditi e la sostanza della signora RI 1, non dichiarati rispettivamente da
imporre per gli anni dal 2008 al 2016, ciò che è avvenuto con le relative
decisioni emesse il 29 luglio 2020 per il recupero di imposta. Sono dunque
seguite, il 6 agosto 2021, le decisioni definitive di fissazione dei contributi
personali per persone senza attività lucrativa per gli anni dal 2008 al 2015
per un importo complessivo di Fr. 175'472,75 e le decisioni dei relativi
interessi di mora. L'irricevibilità dell'opposizione dell'assicurata deriva dal
non avere dato seguito, neppure entro il termine assegnatole scadente il 15
ottobre 2021, alla domanda di motivare e corredare di una conclusione
l'opposizione interposta il 13 settembre 2021, malgrado l'interessata fosse
stata resa attenta delle conseguenze se non vi avesse provveduto nel termine
indicato.
L'amministrazione ha sottolineato che a
quel momento, e pure il 13 settembre 2021, l’assicurata ha potuto prendere
visione del proprio incarto, disponeva di tutte le informazioni, che ora
nuovamente richiede, essendole state fornite in occasione dell'incontro del 19
agosto 2021 e durante dei colloqui telefonici, oltre a risultare dalle
decisioni che le sono state trasmesse. Inoltre l'assicurata, assistita da uno
studio fiduciario, ha chiesto la dilazione di pagamento del suo debito, che è
stata autorizzata il 22 settembre 2021 mediante delle decisioni cresciute in
giudicato. Con il ricorso l'interessata ha chiesto di avere le medesime
informazioni, pretendendo di sospendere i pagamenti fino a quando non otterrà
quanto voluto, sebbene abbia chiesto e ottenuto le dilazioni di pagamento e
abbia già provveduto a pagare due rate. Non avendo dunque motivato l'opposizione
cautelativa né tratto delle conclusioni, la Cassa ritiene di non essere
correttamente entrata nel merito dell'opposizione in virtù dell'art. 10 cpv. 5
OPGA.
I. Il
28 dicembre 2021 (doc. VI) la ricorrente ha confermato di avere sospeso il
pagamento delle rate, ritenendo che non le siano stati né dimostrati né
spiegati i conteggi per i contributi degli anni 2008-2015 (perché il reddito di
CHF 5'436 per il 2008 è stato moltiplicato per 20 e per gli anni a seguire pure),
e questo nonostante il pregresso patrocinio di professionisti (__________,
nella persona di __________ [doc. 24], rispettivamente __________, e per esso
dall’avv. __________ [doc. 24.1], iscritta all’albo degli avvocati UE).
L’assicurata ha chiesto inoltre le ragioni per cui gli interessi stabiliti al
5% siano decorsi fino al 6 agosto 2021, mentre la Cassa ha ricevuto il verbale
di audizione del 4 novembre 2019, perciò gli interessi sarebbero, al massimo,
da calcolare fino a tale data essendo la Cassa già allora a conoscenza dei
fatti. Non sarebbe dunque colpa sua se ha ricevuto in ritardo le decisioni
della Cassa e così si è protratto il periodo in cui sono maturati gli interessi
di ritardo. La ricorrente ha poi affermato che avrebbe soluto i contributi solo
se calcolati in modo corretto, perciò ha chiesto al Tribunale un nuovo
conteggio.
RI 1 ha ulteriormente fatto presente sia
che l'Ufficio delle procedure speciali non l'ha avvisata che avrebbe dovuto
pagare anche i contributi personali, sia che durante un incontro avuto il 14
ottobre 2021 non ha potuto ottenere da detto Ufficio l'autodenuncia, mentre la
Cassa di compensazione ha dichiarato di avere ricevuto dall'autorità fiscale le
informazioni riguardanti la sua denuncia spontanea.
L. Il
30 dicembre 2021 (doc. VII) il giudice delegato si è rivolto alla Cassa CO 1
osservando come: “dagli atti
sin qui acquisiti la signora RI 1 è
stata al beneficio di PC dal 01.02.1996 al 31.01.2015 e, per il 2016
ha beneficiato della RIPAM (doc. 3). (nel 2018) RI 1 ha denunciato
spontaneamente e per la prima volta il possesso di so-stanza mobiliare (conti
correnti) non dichiarata (doc. 4). Gli importi di tale sostanza sono superiori
ai CHF 12 milioni. Nell’ambito delle assicurazioni sociali la Cassa ritiene
che, mediante l’omessa denuncia di depositi su conti, la signora RI 1 avrebbe
soluto contributi AVS inferiori a quelli effettivamente dovuti. (…) vi chiedo
di volermi indicare se la Cassa, per tutte le situazioni descritte ossia: i
contributi AVS versati in misura inferiore al dovuto, le PC sino al 31 gennaio
2015 e la RI-PAM 2016, ha segnalato l’agire dell’assicurata al Ministero
Pubblico o meno.
Con stringata lettera l'amministrazione
ha indicato, il 10 gennaio 2022 (doc. VIII), di non avere “ancora proceduto
a segnalare il caso al Ministero Pubblico”.
Il laconico scritto della Cassa ha
condotto il giudice delegato a nuovamente interpellare l’amministrazione l'11
gennaio 2022 (doc. IX), pur nella piena consapevolezza dell’oggetto della
procedura (irricevibilità dell’opposizione cui è cenno nelle considerazioni
precedenti), ma alla luce del tenore dell’art. 27a LOG (per cui: “Ogni
magistrato che, nell’esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di
azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Ministero pubblico e a
trasmettergli i verbali e gli atti relativi”),e a fronte dei necessari
accertamenti finalizzati al giudizio del caso all’esame. In sostanza in tale
scritto (doc. IX, noto all’assicurata che ne ha ricevuto copia) il giudice
delegato si è espresso nei seguenti termini:
"
è pendente presso questo Tribunale cantonale delle assicurazioni una
procedura conseguente a ricorso (26 novembre 2021, doc. I) della signora RI 1
di __________, avverso la decisione resa su opposizione il 17 novembre 2021
(doc. II/1) dalla Cassa CO 1 ed avente per oggetto la ricevibilità
dell’opposizione formulata dall’assicurata avverso “le decisioni di fissazione
dei contributi per gli anni dal 2008 al 2015 del 6 agosto 2021”. Tale
provvedimento, per quanto rilevabile dagli atti, ha per oggetto il pagamento di
contributi personali della signora versati in maniera inferiore al dovuto nel
periodo dal 2008 al 2015.
Per quanto rilevo dagli atti della procedura sin qui
acquisiti, la signora RI 1 è stata al beneficio di PC dal 01.02.1996 al
31.01.2015 e, per il 2016, ha beneficiato della RIPAM (doc. 3). Nel corso
dell’anno 2018 (come evidenzia lo scritto dell’Ufficio delle procedure speciali
della Divisione delle contribuzioni consegnato agli atti della procedura) RI 1
ha denunciato spontaneamente, e per la prima volta, il possesso di sostanza
mobiliare (conti correnti) non dichiarata (doc. 4). Gli importi di tale
sostanza sono superiori ai CHF 12'000'000 (12 milioni di franchi svizzeri).
Dagli atti trasmessi appare che il recupero d’imposta
sia stato definito.
Nell’ambito delle assicurazioni sociali la Cassa
ritiene che, mediante l’omessa denuncia di depositi su conti, la signora RI 1
avrebbe soluto contributi personali AVS inferiori a quelli effettivamente
dovuti. Per tale ragione ha emanato il provvedimento 6 agosto 2021
successivamente impugnato presso questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni.
Per una verifica della situazione ho trasmesso alla
Cassa CO 1, in data 30 dicembre 2021, lo scritto che – per completezza –
annetto alla presente (doc. VII), cui la Cassa ha risposto mediante lettera 10
gennaio 2022 (doc. VIII) che, pure per semplicità, annetto. Per completare gli
atti a disposizione di questa Corte ai fini del giudizio, e per migliore
comprensione della fattispecie, è necessario acquisire le seguenti informazioni
(laddove ne ricorresse il caso, sorrette da copia degli atti a sostegno che
vorrete spedire):
A.
La Cassa CO 1 rileva di non
avere “ancora proceduto” con la segnalazione al Ministero Pubblico dei fatti
oggetto della procedura, chiedo di conseguenza:
a. Se la Cassa intende
procedere in tale senso come a suo obbligo legale.
b. Quando intenda
procedervi (attendo, in tale costellazione, la trasmissione della copia della
segnalazione al MP che la Cassa CO 1 formulerà).
c. Qualora non fosse
intenzione della Cassa segnalare i fatti al MP ne chiedo le ragioni e le
motivazioni.
Rammento qui,
per completezza, che l’ottenimento indebito di prestazioni delle assicurazioni
sociali non è punibile solo in virtù delle norme penali previste dalle leggi
istituenti le assicurazioni sociali medesime rispettivamente dall’art. 148a CP.
In effetti, se, per ottenere prestazioni indebite da un’assicurazione sociale,
l’autore inganna astutamente un collaboratore dell’assicurazione sociale o un
terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell’assicurazione sociale,
può essere ritenuta la commissione del reato di truffa a norma dell’art. 146 CP
se realizzati gli ulteriori presupposti della norma. In merito rinvio alla STCA
33.2020.3 del 10 marzo 2020 e i rinvii alla giurisprudenza federale formulate
ai punti 2.11, 2.12 e 2.13, in particolare la STF 6B_1255/2018 del 22 gennaio
2019, STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012 ed anche alla DTF 9C_171/2014
pubblicata in DTF 140 IV 206 per non citarne che alcune). Questa giurisprudenza
ha rilievo in particolare per quanto segue.
B.
Con riferimento alla
costellazione relativa alle prestazioni PC di cui la signora ha beneficiato
sino alla fine di gennaio 2015 vi chiedo:
a. Se alla signora RI 1
è stata chiesta la restituzione delle prestazioni PC ottenute sotto qualsiasi
forma (siano esse rendite, rimborso dei premi forfettari o delle prestazioni
LAMal).
b. Se siano state
emanate decisioni in tale senso (in tal caso vorrete trasmetterne copia al
TCA).
c. Se tali decisioni
siano state contestate e lo stadio della procedura (anche in questa
costellazione vogliate tramettere gli atti relativi).
C.
Con riferimento alla RIPAM
di cui la signora ha beneficiato nel corso dell’anno 2016 vi chiedo:
a. Se alla signora RI 1
è stata chiesta la restituzione della RIPAM 2016.
b. Se è stata emanata una decisione in tal senso.
c. Se un’eventuale
decisione è stata contestata, e l’eventuale seguito della procedura.
D.
A complemento degli atti
sin qui trasmessi vogliate trasmettere a questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni gli atti della Cassa relativi a tali prestazioni, ossia le PC
ottenute, perlomeno per il periodo corrente da 15 anni fa (2007) sino alla fine
del riconoscimento delle prestazioni e gli atti completi riferiti alla RIPAM
2016.”
Il 21 gennaio 2022 (doc. X)
l'amministrazione ha risposto di avere segnalato, dopo lo scritto del
precedente 10 gennaio 2022 (doc. VII), l'assicurata al Ministero Pubblico ma di
avere, già in precedenza, chiesto alla signora RI 1, come all’obbligo legale
cui è soggetta l’amministrazione, la restituzione delle prestazioni ottenute
indebitamente in applicazione del termine di prescrizione penale più lungo
previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA e che le opposizioni interposte contro le
decisioni di restituzione sono state respinte di recente.
considerato in diritto
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2,
5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio
2011). Su questi temi si veda Ivano
Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione
di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici
alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pag. 307 e
segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015.
Considerandi
2.
Oggetto
della lite è la verifica della non entrata in materia decisa il 17 novembre 2021
dalla Cassa CO 1 sull'opposizione del 13 settembre 2021 formulata
dall'assicurata contro le decisioni definitive di fissazione dei contributi
personali dovuti come persona senza attività lucrativa per gli anni di
contribuzione 2008-2015, e delle decisioni dei relativi interessi di mora, per
un importo di CHF 175'472,75, emesse il 6 agosto 2021 a seguito della sua
denuncia spontanea all'autorità fiscale, che ha dato luogo all'emanazione, il
29.
luglio 2020, delle decisioni fiscali di recupero d'imposta per gli anni
2008-2016.
Le altre questioni e
richieste evocate nel ricorso e nel successivo scritto del 28 dicembre 2021 (come
ad esempio la determinazione delle basi di calcolo dei conteggi dei contributi
dovuti per gli anni dal 2008 al 2015, stabilire quando la Cassa di
compensazione ha ricevuto il verbale di audizione del 4 novembre 2019
dall'autorità fiscale, il motivo per cui la Cassa ha atteso fino al 6 agosto
2021.
per notificarle le decisioni definitive dei contributi con conseguente
prolungamento del periodo di decorrenza degli interessi di ritardo del 5%, il
non essere stata informata dall'autorità fiscale che avrebbe poi anche dovuto pagare
dei contributi personali sulla sostanza emersa) non vanno
esaminate siccome non oggetto della decisione resa su opposizione sottoposta
all’esame del Tribunale. Per costante giurisprudenza federale, infatti, la decisione
impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V
36.
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha
oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF
125.
V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 c. 1b).
3.
L'amministrazione
ha considerato che l'opposizione del 13 settembre 2021 dell'assicurata era
viziata dal profilo formale, non contenendo delle motivazioni e delle
conclusioni.
L'art.
52.
cpv. 1 1a frase LPGA prevede che le decisioni emesse in virtù dell'art. 49
LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate. L'opposizione, che può essere formulata per scritto o
oralmente durante un colloquio personale (art. 10 cpv. 3 OPGA), riservate
determinate eccezioni previste dall'art. 10 cpv. 2 OPGA, deve contenere una
conclusione e una motivazione (art. 10 cpv. 1 OPGA). Se è presentata in forma scritta
deve essere firmata dall'opponente o dal suo patrocinatore, mentre se è formulata
in forma orale l'assicuratore la mette a verbale e il verbale deve essere
firmato dall'opponente o dal suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 OPGA). Se l'opposizione
non soddisfa i requisiti dell’art. 10 cpv. 1 OPGA o se manca della firma, l'assicuratore
assegna un congruo termine per rimediare alla lacuna, con la comminatoria che
in caso di mancata sanatoria (o insufficiente sanatoria) non entrerà nel merito
dell’opposizione (art. 10 cpv. 5 OPGA).
4.
Nella
STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020, al considerando 4.2 l'Alta Corte ha
evidenziato:
"
Per la motivazione dell'opposizione di cui all'art.
10.
cpv. 1 OPGA è sufficiente che dall'atto introduttivo emerga la chiara
volontà dell'opponente di impugnare la decisione che lo interessa (DTF 116 V 353
consid. 2b pag. 356 con riferimenti; sentenza 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017
consid. 2.4). Le esigenze di motivazione sono quindi assai favorevoli per gli
interessati. L'intitolazione del rimedio giuridico come opposizione non è
necessaria, essa può però essere un indizio per interpretarne il suo contenuto
(sentenza 9C_466/2014 del 2 luglio 2015 consid. 3.2 con riferimento).".
In merito si veda anche la STF
8C_657/2019 del 3 luglio 2020 consid. 3.3.
In una sentenza pubblicata in DTF 116 V
353, antecedentemente alla vigenza della LPGA, la nostra Massima Istanza,
pronunciandosi in un caso in cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Basilea Campagna, non era entrato nel merito di un ricorso inoltrato in virtù
dell'art. 84 vLAVS, poiché la ricorrente, entro il termine assegnatole il 5
ottobre 1989, non aveva indicato delle chiare conclusioni, né aveva trasmesso
la decisione impugnata.
L’Alta Corte ha stabilito, in primo
luogo, che in quella fattispecie l'insorgente aveva manifestato la sua volontà
di ricorrere già nel suo primo scritto del 28 settembre 1989 (“Wir haben Ihre Abrechnungen vom 19. September
1989.
über die Beitragsjahre 1984 und 1985 erhalten und möchten hiermit
fristgerecht Beschwerde erheben”) e, benché anche nella successiva
lettera del 16 ottobre 1989 non avesse formulato un'esplicita richiesta (art.
85.
cpv. 2 vLAVS) se il provvedimento contestato fosse da annullare o
modificare, dagli scritti del 28 settembre e 16 ottobre 1989 risultava evidente
cosa la medesima cercasse di ottenere, e meglio pagare dei contributi di minore
entità rispetto a quelli pretesi dalla Cassa (già nel primo scritto del 28
settembre 1989 aveva indicato che non poteva essere d'accordo con l'ammontare
del calcolo). In quel caso di specie l'Alta Corte ha quindi annullato la
decisione di non entrata in materia del Tribunale cantonale.
Nella decisione pubblicata in STF
8C_817/2017 del 31 agosto 2018 il Tribunale federale, in merito all'art. 10
cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.
Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal
fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient
l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours
respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans
connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de
recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou
insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour
autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la
modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de
situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un
éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est
représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé
connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et
qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi
a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en
application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où
l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de
suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours,
respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation
insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans
laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant,
mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement
qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de
la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une
opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la
part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du
dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le
délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de
figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de
l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5
OPGA ne sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que
le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été
accordé (à tort). (…)".
5.
Nella
presente evenienza la Cassa ha, come evidenziato, notificato all'assicurata il
6.
agosto 2021 otto decisioni di fissazione dei contributi personali (docc.
5-12) e altrettante di fissazione degli interessi di mora dovuti su detti contributi
personali (docc. 13-20).
Dalla nota redatta il 19 agosto 2021
(doc. 23) dalla Cassa di compensazione a seguito dell'incontro avvenuto quello
stesso giorno con l'assicurata, risulta che un funzionario della Cassa ha avuto
modo di spiegare a RI 1 come si era giunti ad emanare le nuove decisioni di
fissazione dei contributi. Inoltre, è indicato che quando l'assicurata ha
affermato di non ritenere giusto dovere pagare oltre CHF 175'400.- di
contributi, il funzionario l'ha resa attenta "che era suo diritto interporre opposizione orale a questo incontro e
che le sue contestazioni sarebbero state verbalizzate. La signora ha risposto
di preferire consultarsi prima con un esperto e poi se del caso farà avere alla
Cassa uno scritto di opposizione. (il funzionario) ha ricordato all'assicurata l'importanza
dei termini per inoltrare l'opposizione. Al termine del colloquio l'assicurata
ha chiesto quali sono i livelli di giudizio. (il funzionario) ha spiegato
all'assicurata che un'opposizione viene evasa con una decisione su opposizione
a firma anche del Capoufficio e che tale decisione può essere contestata con un
ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni."
Il 13 settembre 2021 (doc. 21)
l'assicurata è comparsa nuovamente davanti alla Cassa di compensazione "per prendere visione del proprio incarto e formulare,
contro le decisioni di fissazione dei contributi emesse lo scorso 6 agosto
dalla Cassa CO 1 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Il
termine per la formulazione dell'opposizione, scadente il 15 settembre, è
rispettato. La signora RI 1 s'impegna a motivare, per iscritto, l'opposizione
formulata in data odierna entro e non oltre il 15 ottobre 2021." Il verbale redatto durante
quell'incontro è stato controfirmato da tutti i presenti e una copia è stata
data all'opponente.
Con invio raccomandato (doc. 22.1) il
14.
settembre 2021 (doc. 22) l'amministrazione ha espressamente informato/ricordato,
per iscritto, l'assicurata, con riferimento alla sua opposizione orale del
giorno precedente, che, per la carenza di motivazione e di conclusioni, l’atto
doveva essere completato. La Cassa ha quindi assegnato alla qui ricorrente un
termine di 20 giorni per rimediare alle carenze, avvertendola che in caso di
mancato ossequio non sarebbe entrata nel merito dell'opposizione. La Cassa ha
indicato il contenuto delle norme legali applicabili (art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA).
Nonostante tali chiare ed esplicite
avvertenze e malgrado l’assicurata abbia fatto anche capo a una avvocata
(iscritta all’albo UE) e ai servizi di una società di consulenza (come indicato
in precedenza), essa non ha più contestato le decisioni di fissazione dei
contributi e dei relativi interessi di mora e, soprattutto, non ha indicato
tempestivamente le motivazioni che l’avevano inizialmente indotta a contestare
le decisioni formali della Cassa, omettendo pure di indicare le sue richieste
di giudizio.
Lo stesso 14 settembre 2021 (doc. 24),
ma con invio per posta elettronica e quindi pervenuto alla destinataria il
giorno stesso e dunque prima che la summenzionata richiesta di colmare le
lacune dell'opposizione giungesse all'assicurata, quest'ultima, per il tramite
dei suoi rappresentanti di allora, ha chiesto alla Cassa di compensazione una
dilazione del pagamento dei contributi per persone senza attività lucrativa per
gli anni dal 2008 al 2015, proponendo la rateizzazione del debito di CHF
175'472,75 in 21 rate (e questo nonostante le certe capacità finanziare
dell’assicurata).
Il 17 settembre 2021 (doc. 24.2) la
Cassa ha trasmesso per e-mail alla rappresentante dell'assicurata una proposta
di pagamento rateale, che è stata accettata il 22 settembre 2021 (doc. 24.2),
cosicché lo stesso giorno l'amministrazione ha emanato sette decisioni di
autorizzazione alla dilazione di pagamento, che non sono state contestate e
sono dunque cresciute in giudicato. Con la risposta di causa la Cassa ha
osservato che il 24 settembre 2021 le è pervenuto il pagamento di CHF 3'042,90
valido per i contributi dell'anno 2015 e il 2 novembre 2021 di CHF 7'711,60
quale prima rata per i contributi dovuti dalla ricorrente per l'anno 2008.
6.
Dagli
atti non risulta dunque che né entro al più presto il 5 ottobre 2021
nell'ipotesi in cui l'invio raccomandato del 14 settembre 2021 sia stato
notificato all'assicurata l'indomani, né entro il 12 ottobre 2021 qualora la
raccomandata fosse stata ritirata soltanto l'ultimo giorno possibile di
giacenza (art. 38 cpv. 1 e 2bis LPGA), l'assicurata abbia in qualche modo motivato
per iscritto la sua contrarietà a una o più delle sedici decisioni del 6 agosto
2021.
ed abbia in qualche modo formulato delle richieste di giudizio.
RI 1 non si è avvalsa quindi della
possibilità correttamente concessale dall'amministrazione dopo avere espresso,
tuttavia soltanto genericamente, la sua opposizione oralmente il 13 settembre
2021.
L’opposizione all’obbligo di dovere versare contributi arretrati per
importi di certo rilievo, oltre a interessi di ritardo, è rimasta generica,
senza il seguito giuridico necessario. Il termine concesso alla qui ricorrente
è decorso infruttuoso, con il rilievo che l’assicurata è stata patrocinata da
una avvocata (iscritta all’albo UE) e da un team di consulenza, e quindi, da
persone cognite della materia. Anzi il comportamento dell’assicurata e dei suoi
rappresentanti contraddice (richiesta di pagamento rateale e pagamento parziale
del debito) palesemente la volontà di opporsi ai provvedimenti in discussione.
Va comunque osservato che, nella
sentenza 9C_864/2007 del 30 aprile 2008, il Tribunale federale, in un caso
relativo alla contestazione del pagamento di interessi di mora in ambito di AVS
che l'insorgente nel frattempo aveva pagato, ha escluso che una rinuncia a
ricorrere possa essere espressa tacitamente (v anche STF C 2/95 del 26 luglio
1995, c. 1) ed ha ricordato che un ricorso non può essere ritirato tacitamente,
un ritiro necessitando di una dichiarazione esplicita e incondizionata (DTF 119
V 36 c. 1b pag. 38; 111 V 156 c. 3b pag. 158). Per tale ragione il pagamento
eseguito (in parte) dall’assicurata non è equivalso a una rinuncia
all’opposizione, a suo ritiro o alla rinuncia al successivo gravame al
Tribunale cantonale delle assicurazioni. L’opposizione andava però completata
(le motivazioni non possono essere lasciate alla scelta dell’amministrazione,
così come le conclusioni cui l’opposizione tende).
In concreto, scaduto infruttuoso il
termine di 20 giorni che le è stato accordato il 14 settembre 2021 (ossia senza
che l'interessata abbia manifestato per iscritto il suo dissenso conformandosi ai
dettami dell'art. 10 LPGA), il 17 novembre 2021 la Cassa di compensazione ha
emesso la decisione su opposizione con cui non è entrata nel merito
dell'opposizione orale dell'assicurata e l'ha dichiarata irricevibile, siccome
non conforme all'art. 10 cpv. 1 OPGA.
7.
L'agire
dell'amministrazione va qui pienamente confermato essendo corretto e rispettoso
dei precetti legali citati. Nessuna evidenza agli atti mostra che l'opposizione
orale del 13 settembre 2021 sia stata debitamente completata dall'assicurata
con un atto contenente una motivazione e delle conclusioni. D'altronde, la
ricorrente nemmeno sostiene una tale ipotesi.
È solo con lo scritto del 26 novembre
2021.
(doc. I), consegnato quello stesso giorno direttamente alla Cassa di
compensazione, che RI 1 ha espresso la sua contrarietà motivata all'agire
dell'amministrazione. Tale atto non può costituire tempestivo completamento
dell’opposizione, e non salvaguarda quindi il diritto dell'assicurata di
contestare le diverse decisioni emanate dalla Cassa il 6 agosto 2021, siccome
ampiamente intempestivo.
8.
Sulla
scorta di quanto precede la decisione resa su opposizione dalla Cassa CO 1 va
salvaguardata ed è corretta. Il ricorso va respinto.
9.
In
concreto si prescinde dal caricare tasse e spese alla ricorrente nonostante il
suo atteggiamento contraddittorio e la sua negligenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti