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Decisione

30.2021.21

Non entrata in materia della Cassa sull'opposizione formulata oralmente dall'assicurata,siccome generica e non completata entro il termine suppletorio assegnatole per rimediare malgrado le chiare avvertenze sul mancato ossequio.Non ha motivato l'iniziale contrarietà né ha formulato delle conclusioni

27 gennaio 2022Italiano28 min

l’amministrazione deduce dalle decisioni dell’autorità di tassazione e, nel caso

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2021.21

IR/TB

Lugano

27 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 17 novembre 2021 emanata

da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

A. Nel corso dell'anno

2018 RI 1, 1951, in virtù dell'art. 175 cpv. 3 LIFD e dell'art. 258 cpv. 3 LT,

ha denunciato spontaneamente e per la prima volta all'autorità fiscale il

possesso di oltre CHF 12'000’000 (dodici milioni) non dichiarati (conti

correnti). La procedura di recupero di imposta è stata aperta per i periodi

fiscali dal 2008 al 2016 (doc. 4) e il 29 luglio 2020 sono state intimate le

decisioni di recupero di imposte, cresciute in giudicato, per ciascun anno (doc.

4.1-4.10), tenendo conto dei nuovi redditi, al netto degli interessi passivi e

della nuova sostanza, al lordo del debito fiscale, come deciso nei verbali di

audizione del 4 novembre 2019 (doc. 4.1) controfirmati dall'autorità fiscale e

dall'interessata.

B. La Cassa CO 1, sulla

scorta dei nuovi importi della sostanza e dei conseguenti redditi della stessa,

ha stabilito la nuova sostanza determinante in base alla quale determinare i

contributi AVS e, su tale base, ha stabilito quanto rettamente dovuto dalla

signora RI 1 emanando, il 6 agosto 2021 (doc. 5-12), in sostituzione delle

precedenti, nuove decisioni definitive di fissazione dei contributi per persone

senza attività lucrativa per gli anni dal 2008 al 2015. Parallelamente, lo

stesso giorno (doc. 13-20), la Cassa di compensazione ha emanato otto distinte

decisioni di fissazione degli interessi di mora per i contributi personali da

compensare valide per gli anni di contribuzione dal 2008 al 2015. Il debito

complessivo dell’assicurata assomma a più di CHF 175'400.

C. In

occasione dell'incontro avvenuto il 19 agosto 2021 (doc. 23) fra l'assicurata e

un funzionario della Cassa di compensazione, questi le ha spiegato le ragioni

per cui l'amministrazione è giunta a imporle il versamento della differenza tra

Fatti

i contributi dovuti e quelli effettivamente soluti, fino al pensionamento, in

qualità di persona senza attività lucrativa (PSAL). In effetti, per le PSAL, il

calcolo dei contributi è eseguito sulla base delle condizioni sociali che

l’amministrazione deduce dalle decisioni dell’autorità di tassazione e, nel caso

della signora RI 1, le basi di calcolo non erano corrette siccome l’assicurata

non ha dichiarato l’effettiva sostanza posseduta (con i relativi frutti della

stessa). Le condizioni economiche accertate dopo l’autodenuncia all’autorità

fiscale, hanno condotto quindi la Cassa a procedere ad un ricalcolo dei

contributi. L’assicurata è stata resa attenta dall’amministrazione circa la

possibilità di opporsi, oralmente e direttamente durante quell'incontro, alle

decisioni emanate e che le sue contestazioni sarebbero state verbalizzate.

L'assicurata ha preferito consultarsi con un esperto prima di prendere

posizione.

D. Il

13 settembre 2021 (doc. II/3) l'assicurata si è presentata negli uffici della

Cassa di compensazione per prendere visione del proprio incarto e formulare

opposizione contro le decisioni di fissazione dei contributi del 6 agosto 2021 riferite

agli anni 2008 - 2015. All’opponente è stato quindi concesso un termine sino al

15 ottobre 2021 per motivare, in forma scritta, la sua opposizione. Il giorno

successivo (doc. II/2) la Cassa ha formalizzato la richiesta mediante scritto

all’assicurata in assenza dei requisiti formali dell’opposizione previsti

dall'art. 10 cpv. 1 OPGA (assenza di motivazione) concedendo alla signora RI 1

un termine di 20 giorni per sanare la carenza, con l'avvertenza che in caso di

mancato ossequio non sarebbe entrata nel merito dell'opposizione (art. 10 cpv.

5 OPGA).

E. Dando

seguito alla richiesta di dilazione di pagamento presentata dall'assicurata per

saldare il debito di CHF 175'472,75 (doc. 24), il 22 settembre 2021 (doc. 25)

la Cassa di compensazione ha autorizzato un piano rateale per ciascun anno di

contribuzione, che prevedeva che l'ultima rata sarebbe stata pagata entro il 31

maggio 2023 (doc. 25-31).

F. Con

decisione su opposizione del 17 novembre 2021 (doc. II/1) la Cassa CO 1 ha

dichiarato irricevibile l'opposizione del 13 settembre 2021 dell’assicurata per

il mancato rispetto dei requisiti imposti dall'art. 10 cpv. 1 OPGA. Nonostante

l’avvertenza formulata all’indirizzo della signora RI 1 la stessa non ha

infatti, d’avviso della Cassa, motivato la sua opposizione, né tratto conclusioni

nel termine assegnatole.

G. Il

26 novembre 2021 (doc. II) la Cassa ha trasmesso, per competenza, al Tribunale

cantonale delle assicurazioni la lettera del 26 novembre 2021 che l'assicurata

le ha consegnato brevi manu, a valere quale impugnativa contro la sua

decisione resa su opposizione. La Cassa ha rilevato infatti che l’assicurata ha

nuovamente contestato le basi di calcolo delle decisioni di fissazione dei

contributi e dei relativi interessi di mora. L'amministrazione ha inoltre osservato

che, alle richieste formulate dall’assicurata (ed elencate alle lettere a e b

del suo scritto) essa aveva già risposto in occasione dei due incontri avuti.

Lo scritto del 26 novembre 2021 (doc.

I) di RI 1 è stato considerato quale ricorso contro la decisione su opposizione

del 17 novembre 2021. In tale impugnativa l'assicurata ha osservato che durante

l'incontro del 13 settembre 2021 ha chiesto ai due funzionari della Cassa i

conteggi relativi alle decisioni di fissazione dei contributi per gli anni

2008-2015, il motivo del ritardo con cui le sono state notificate tali

decisioni, il motivo per cui gli interessi del 5% sono da pagare per così un lungo

periodo e perché doveva versare l'intero importo richiesto entro il 5 settembre

2021. Alla reazione di un funzionario, definita sproporzionata dall'assicurata,

non sarebbe comunque seguita una risposta alle sue richieste, perciò la

ricorrente le ha riproposte e completate, chiedendo quando l'autorità fiscale

ha comunicato alla Cassa di compensazione il suo reddito e la sua sostanza,

visto che ha fatto denuncia spontanea il 29 ottobre 2018 e ha ricevuto le

decisioni di fissazione dei contributi soltanto nel mese di agosto 2021.

In attesa di una risposta, l'assicurata

ha comunicato di sospendere il pagamento dei contributi, visto che le decisioni

dovevano giungerle subito dopo la denuncia spontanea all'autorità fiscale.

H. Nella

risposta del 24 dicembre 2021 (doc. IV) la Cassa CO 1 ha proposto al TCA di

respingere il ricorso. L'amministrazione ha rilevato che il 21 giugno 2021

(doc. 4) ha ricevuto dall'Ufficio delle procedure speciali, in risposta al suo

scritto del 1° giugno 2021 (doc. 3), il verbale di audizione del 4 novembre

2019, in base al quale erano stati accertati rispettivamente stabiliti i

redditi e la sostanza della signora RI 1, non dichiarati rispettivamente da

imporre per gli anni dal 2008 al 2016, ciò che è avvenuto con le relative

decisioni emesse il 29 luglio 2020 per il recupero di imposta. Sono dunque

seguite, il 6 agosto 2021, le decisioni definitive di fissazione dei contributi

personali per persone senza attività lucrativa per gli anni dal 2008 al 2015

per un importo complessivo di Fr. 175'472,75 e le decisioni dei relativi

interessi di mora. L'irricevibilità dell'opposizione dell'assicurata deriva dal

non avere dato seguito, neppure entro il termine assegnatole scadente il 15

ottobre 2021, alla domanda di motivare e corredare di una conclusione

l'opposizione interposta il 13 settembre 2021, malgrado l'interessata fosse

stata resa attenta delle conseguenze se non vi avesse provveduto nel termine

indicato.

L'amministrazione ha sottolineato che a

quel momento, e pure il 13 settembre 2021, l’assicurata ha potuto prendere

visione del proprio incarto, disponeva di tutte le informazioni, che ora

nuovamente richiede, essendole state fornite in occasione dell'incontro del 19

agosto 2021 e durante dei colloqui telefonici, oltre a risultare dalle

decisioni che le sono state trasmesse. Inoltre l'assicurata, assistita da uno

studio fiduciario, ha chiesto la dilazione di pagamento del suo debito, che è

stata autorizzata il 22 settembre 2021 mediante delle decisioni cresciute in

giudicato. Con il ricorso l'interessata ha chiesto di avere le medesime

informazioni, pretendendo di sospendere i pagamenti fino a quando non otterrà

quanto voluto, sebbene abbia chiesto e ottenuto le dilazioni di pagamento e

abbia già provveduto a pagare due rate. Non avendo dunque motivato l'opposizione

cautelativa né tratto delle conclusioni, la Cassa ritiene di non essere

correttamente entrata nel merito dell'opposizione in virtù dell'art. 10 cpv. 5

OPGA.

I. Il

28 dicembre 2021 (doc. VI) la ricorrente ha confermato di avere sospeso il

pagamento delle rate, ritenendo che non le siano stati né dimostrati né

spiegati i conteggi per i contributi degli anni 2008-2015 (perché il reddito di

CHF 5'436 per il 2008 è stato moltiplicato per 20 e per gli anni a seguire pure),

e questo nonostante il pregresso patrocinio di professionisti (__________,

nella persona di __________ [doc. 24], rispettivamente __________, e per esso

dall’avv. __________ [doc. 24.1], iscritta all’albo degli avvocati UE).

L’assicurata ha chiesto inoltre le ragioni per cui gli interessi stabiliti al

5% siano decorsi fino al 6 agosto 2021, mentre la Cassa ha ricevuto il verbale

di audizione del 4 novembre 2019, perciò gli interessi sarebbero, al massimo,

da calcolare fino a tale data essendo la Cassa già allora a conoscenza dei

fatti. Non sarebbe dunque colpa sua se ha ricevuto in ritardo le decisioni

della Cassa e così si è protratto il periodo in cui sono maturati gli interessi

di ritardo. La ricorrente ha poi affermato che avrebbe soluto i contributi solo

se calcolati in modo corretto, perciò ha chiesto al Tribunale un nuovo

conteggio.

RI 1 ha ulteriormente fatto presente sia

che l'Ufficio delle procedure speciali non l'ha avvisata che avrebbe dovuto

pagare anche i contributi personali, sia che durante un incontro avuto il 14

ottobre 2021 non ha potuto ottenere da detto Ufficio l'autodenuncia, mentre la

Cassa di compensazione ha dichiarato di avere ricevuto dall'autorità fiscale le

informazioni riguardanti la sua denuncia spontanea.

L. Il

30 dicembre 2021 (doc. VII) il giudice delegato si è rivolto alla Cassa CO 1

osservando come: “dagli atti

sin qui acquisiti la signora RI 1 è

stata al beneficio di PC dal 01.02.1996 al 31.01.2015 e, per il 2016

ha beneficiato della RIPAM (doc. 3). (nel 2018) RI 1 ha denunciato

spontaneamente e per la prima volta il possesso di so-stanza mobiliare (conti

correnti) non dichiarata (doc. 4). Gli importi di tale sostanza sono superiori

ai CHF 12 milioni. Nell’ambito delle assicurazioni sociali la Cassa ritiene

che, mediante l’omessa denuncia di depositi su conti, la signora RI 1 avrebbe

soluto contributi AVS inferiori a quelli effettivamente dovuti. (…) vi chiedo

di volermi indicare se la Cassa, per tutte le situazioni descritte ossia: i

contributi AVS versati in misura inferiore al dovuto, le PC sino al 31 gennaio

2015 e la RI-PAM 2016, ha segnalato l’agire dell’assicurata al Ministero

Pubblico o meno.

Con stringata lettera l'amministrazione

ha indicato, il 10 gennaio 2022 (doc. VIII), di non avere “ancora proceduto

a segnalare il caso al Ministero Pubblico”.

Il laconico scritto della Cassa ha

condotto il giudice delegato a nuovamente interpellare l’amministrazione l'11

gennaio 2022 (doc. IX), pur nella piena consapevolezza dell’oggetto della

procedura (irricevibilità dell’opposizione cui è cenno nelle considerazioni

precedenti), ma alla luce del tenore dell’art. 27a LOG (per cui: “Ogni

magistrato che, nell’esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di

azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Ministero pubblico e a

trasmettergli i verbali e gli atti relativi”),e a fronte dei necessari

accertamenti finalizzati al giudizio del caso all’esame. In sostanza in tale

scritto (doc. IX, noto all’assicurata che ne ha ricevuto copia) il giudice

delegato si è espresso nei seguenti termini:

"

è pendente presso questo Tribunale cantonale delle assicurazioni una

procedura conseguente a ricorso (26 novembre 2021, doc. I) della signora RI 1

di __________, avverso la decisione resa su opposizione il 17 novembre 2021

(doc. II/1) dalla Cassa CO 1 ed avente per oggetto la ricevibilità

dell’opposizione formulata dall’assicurata avverso “le decisioni di fissazione

dei contributi per gli anni dal 2008 al 2015 del 6 agosto 2021”. Tale

provvedimento, per quanto rilevabile dagli atti, ha per oggetto il pagamento di

contributi personali della signora versati in maniera inferiore al dovuto nel

periodo dal 2008 al 2015.

Per quanto rilevo dagli atti della procedura sin qui

acquisiti, la signora RI 1 è stata al beneficio di PC dal 01.02.1996 al

31.01.2015 e, per il 2016, ha beneficiato della RIPAM (doc. 3). Nel corso

dell’anno 2018 (come evidenzia lo scritto dell’Ufficio delle procedure speciali

della Divisione delle contribuzioni consegnato agli atti della procedura) RI 1

ha denunciato spontaneamente, e per la prima volta, il possesso di sostanza

mobiliare (conti correnti) non dichiarata (doc. 4). Gli importi di tale

sostanza sono superiori ai CHF 12'000'000 (12 milioni di franchi svizzeri).

Dagli atti trasmessi appare che il recupero d’imposta

sia stato definito.

Nell’ambito delle assicurazioni sociali la Cassa

ritiene che, mediante l’omessa denuncia di depositi su conti, la signora RI 1

avrebbe soluto contributi personali AVS inferiori a quelli effettivamente

dovuti. Per tale ragione ha emanato il provvedimento 6 agosto 2021

successivamente impugnato presso questo Tribunale cantonale delle

assicurazioni.

Per una verifica della situazione ho trasmesso alla

Cassa CO 1, in data 30 dicembre 2021, lo scritto che – per completezza –

annetto alla presente (doc. VII), cui la Cassa ha risposto mediante lettera 10

gennaio 2022 (doc. VIII) che, pure per semplicità, annetto. Per completare gli

atti a disposizione di questa Corte ai fini del giudizio, e per migliore

comprensione della fattispecie, è necessario acquisire le seguenti informazioni

(laddove ne ricorresse il caso, sorrette da copia degli atti a sostegno che

vorrete spedire):

A.

La Cassa CO 1 rileva di non

avere “ancora proceduto” con la segnalazione al Ministero Pubblico dei fatti

oggetto della procedura, chiedo di conseguenza:

a. Se la Cassa intende

procedere in tale senso come a suo obbligo legale.

b. Quando intenda

procedervi (attendo, in tale costellazione, la trasmissione della copia della

segnalazione al MP che la Cassa CO 1 formulerà).

c. Qualora non fosse

intenzione della Cassa segnalare i fatti al MP ne chiedo le ragioni e le

motivazioni.

Rammento qui,

per completezza, che l’ottenimento indebito di prestazioni delle assicurazioni

sociali non è punibile solo in virtù delle norme penali previste dalle leggi

istituenti le assicurazioni sociali medesime rispettivamente dall’art. 148a CP.

In effetti, se, per ottenere prestazioni indebite da un’assicurazione sociale,

l’autore inganna astutamente un collaboratore dell’assicurazione sociale o un

terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell’assicurazione sociale,

può essere ritenuta la commissione del reato di truffa a norma dell’art. 146 CP

se realizzati gli ulteriori presupposti della norma. In merito rinvio alla STCA

33.2020.3 del 10 marzo 2020 e i rinvii alla giurisprudenza federale formulate

ai punti 2.11, 2.12 e 2.13, in particolare la STF 6B_1255/2018 del 22 gennaio

2019, STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012 ed anche alla DTF 9C_171/2014

pubblicata in DTF 140 IV 206 per non citarne che alcune). Questa giurisprudenza

ha rilievo in particolare per quanto segue.

B.

Con riferimento alla

costellazione relativa alle prestazioni PC di cui la signora ha beneficiato

sino alla fine di gennaio 2015 vi chiedo:

a. Se alla signora RI 1

è stata chiesta la restituzione delle prestazioni PC ottenute sotto qualsiasi

forma (siano esse rendite, rimborso dei premi forfettari o delle prestazioni

LAMal).

b. Se siano state

emanate decisioni in tale senso (in tal caso vorrete trasmetterne copia al

TCA).

c. Se tali decisioni

siano state contestate e lo stadio della procedura (anche in questa

costellazione vogliate tramettere gli atti relativi).

C.

Con riferimento alla RIPAM

di cui la signora ha beneficiato nel corso dell’anno 2016 vi chiedo:

a. Se alla signora RI 1

è stata chiesta la restituzione della RIPAM 2016.

b. Se è stata emanata una decisione in tal senso.

c. Se un’eventuale

decisione è stata contestata, e l’eventuale seguito della procedura.

D.

A complemento degli atti

sin qui trasmessi vogliate trasmettere a questo Tribunale cantonale delle

assicurazioni gli atti della Cassa relativi a tali prestazioni, ossia le PC

ottenute, perlomeno per il periodo corrente da 15 anni fa (2007) sino alla fine

del riconoscimento delle prestazioni e gli atti completi riferiti alla RIPAM

2016.”

Il 21 gennaio 2022 (doc. X)

l'amministrazione ha risposto di avere segnalato, dopo lo scritto del

precedente 10 gennaio 2022 (doc. VII), l'assicurata al Ministero Pubblico ma di

avere, già in precedenza, chiesto alla signora RI 1, come all’obbligo legale

cui è soggetta l’amministrazione, la restituzione delle prestazioni ottenute

indebitamente in applicazione del termine di prescrizione penale più lungo

previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA e che le opposizioni interposte contro le

decisioni di restituzione sono state respinte di recente.

considerato in diritto

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della

valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2,

5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio

2011). Su questi temi si veda Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione

di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici

alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pag. 307 e

segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015.

Considerandi

2.

Oggetto

della lite è la verifica della non entrata in materia decisa il 17 novembre 2021

dalla Cassa CO 1 sull'opposizione del 13 settembre 2021 formulata

dall'assicurata contro le decisioni definitive di fissazione dei contributi

personali dovuti come persona senza attività lucrativa per gli anni di

contribuzione 2008-2015, e delle decisioni dei relativi interessi di mora, per

un importo di CHF 175'472,75, emesse il 6 agosto 2021 a seguito della sua

denuncia spontanea all'autorità fiscale, che ha dato luogo all'emanazione, il

29.

luglio 2020, delle decisioni fiscali di recupero d'imposta per gli anni

2008-2016.

Le altre questioni e

richieste evocate nel ricorso e nel successivo scritto del 28 dicembre 2021 (come

ad esempio la determinazione delle basi di calcolo dei conteggi dei contributi

dovuti per gli anni dal 2008 al 2015, stabilire quando la Cassa di

compensazione ha ricevuto il verbale di audizione del 4 novembre 2019

dall'autorità fiscale, il motivo per cui la Cassa ha atteso fino al 6 agosto

2021.

per notificarle le decisioni definitive dei contributi con conseguente

prolungamento del periodo di decorrenza degli interessi di ritardo del 5%, il

non essere stata informata dall'autorità fiscale che avrebbe poi anche dovuto pagare

dei contributi personali sulla sostanza emersa) non vanno

esaminate siccome non oggetto della decisione resa su opposizione sottoposta

all’esame del Tribunale. Per costante giurisprudenza federale, infatti, la decisione

impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V

36.

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha

oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF

125.

V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 c. 1b).

3.

L'amministrazione

ha considerato che l'opposizione del 13 settembre 2021 dell'assicurata era

viziata dal profilo formale, non contenendo delle motivazioni e delle

conclusioni.

L'art.

52.

cpv. 1 1a frase LPGA prevede che le decisioni emesse in virtù dell'art. 49

LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate. L'opposizione, che può essere formulata per scritto o

oralmente durante un colloquio personale (art. 10 cpv. 3 OPGA), riservate

determinate eccezioni previste dall'art. 10 cpv. 2 OPGA, deve contenere una

conclusione e una motivazione (art. 10 cpv. 1 OPGA). Se è presentata in forma scritta

deve essere firmata dall'opponente o dal suo patrocinatore, mentre se è formulata

in forma orale l'assicuratore la mette a verbale e il verbale deve essere

firmato dall'opponente o dal suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 OPGA). Se l'opposizione

non soddisfa i requisiti dell’art. 10 cpv. 1 OPGA o se manca della firma, l'assicuratore

assegna un congruo termine per rimediare alla lacuna, con la comminatoria che

in caso di mancata sanatoria (o insufficiente sanatoria) non entrerà nel merito

dell’opposizione (art. 10 cpv. 5 OPGA).

4.

Nella

STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020, al considerando 4.2 l'Alta Corte ha

evidenziato:

"

Per la motivazione dell'opposizione di cui all'art.

10.

cpv. 1 OPGA è sufficiente che dall'atto introduttivo emerga la chiara

volontà dell'opponente di impugnare la decisione che lo interessa (DTF 116 V 353

consid. 2b pag. 356 con riferimenti; sentenza 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017

consid. 2.4). Le esigenze di motivazione sono quindi assai favorevoli per gli

interessati. L'intitolazione del rimedio giuridico come opposizione non è

necessaria, essa può però essere un indizio per interpretarne il suo contenuto

(sentenza 9C_466/2014 del 2 luglio 2015 consid. 3.2 con riferimento).".

In merito si veda anche la STF

8C_657/2019 del 3 luglio 2020 consid. 3.3.

In una sentenza pubblicata in DTF 116 V

353, antecedentemente alla vigenza della LPGA, la nostra Massima Istanza,

pronunciandosi in un caso in cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone

Basilea Campagna, non era entrato nel merito di un ricorso inoltrato in virtù

dell'art. 84 vLAVS, poiché la ricorrente, entro il termine assegnatole il 5

ottobre 1989, non aveva indicato delle chiare conclusioni, né aveva trasmesso

la decisione impugnata.

L’Alta Corte ha stabilito, in primo

luogo, che in quella fattispecie l'insorgente aveva manifestato la sua volontà

di ricorrere già nel suo primo scritto del 28 settembre 1989 (“Wir haben Ihre Abrechnungen vom 19. September

1989.

über die Beitragsjahre 1984 und 1985 erhalten und möchten hiermit

fristgerecht Beschwerde erheben”) e, benché anche nella successiva

lettera del 16 ottobre 1989 non avesse formulato un'esplicita richiesta (art.

85.

cpv. 2 vLAVS) se il provvedimento contestato fosse da annullare o

modificare, dagli scritti del 28 settembre e 16 ottobre 1989 risultava evidente

cosa la medesima cercasse di ottenere, e meglio pagare dei contributi di minore

entità rispetto a quelli pretesi dalla Cassa (già nel primo scritto del 28

settembre 1989 aveva indicato che non poteva essere d'accordo con l'ammontare

del calcolo). In quel caso di specie l'Alta Corte ha quindi annullato la

decisione di non entrata in materia del Tribunale cantonale.

Nella decisione pubblicata in STF

8C_817/2017 del 31 agosto 2018 il Tribunale federale, in merito all'art. 10

cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.

Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal

fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient

l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours

respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans

connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de

recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou

insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour

autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la

modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de

situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un

éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est

représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé

connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et

qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi

a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en

application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où

l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de

suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours,

respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation

insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans

laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant,

mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement

qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de

la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une

opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la

part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du

dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le

délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de

figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de

l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5

OPGA ne sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que

le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été

accordé (à tort). (…)".

5.

Nella

presente evenienza la Cassa ha, come evidenziato, notificato all'assicurata il

6.

agosto 2021 otto decisioni di fissazione dei contributi personali (docc.

5-12) e altrettante di fissazione degli interessi di mora dovuti su detti contributi

personali (docc. 13-20).

Dalla nota redatta il 19 agosto 2021

(doc. 23) dalla Cassa di compensazione a seguito dell'incontro avvenuto quello

stesso giorno con l'assicurata, risulta che un funzionario della Cassa ha avuto

modo di spiegare a RI 1 come si era giunti ad emanare le nuove decisioni di

fissazione dei contributi. Inoltre, è indicato che quando l'assicurata ha

affermato di non ritenere giusto dovere pagare oltre CHF 175'400.- di

contributi, il funzionario l'ha resa attenta "che era suo diritto interporre opposizione orale a questo incontro e

che le sue contestazioni sarebbero state verbalizzate. La signora ha risposto

di preferire consultarsi prima con un esperto e poi se del caso farà avere alla

Cassa uno scritto di opposizione. (il funzionario) ha ricordato all'assicurata l'importanza

dei termini per inoltrare l'opposizione. Al termine del colloquio l'assicurata

ha chiesto quali sono i livelli di giudizio. (il funzionario) ha spiegato

all'assicurata che un'opposizione viene evasa con una decisione su opposizione

a firma anche del Capoufficio e che tale decisione può essere contestata con un

ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni."

Il 13 settembre 2021 (doc. 21)

l'assicurata è comparsa nuovamente davanti alla Cassa di compensazione "per prendere visione del proprio incarto e formulare,

contro le decisioni di fissazione dei contributi emesse lo scorso 6 agosto

dalla Cassa CO 1 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Il

termine per la formulazione dell'opposizione, scadente il 15 settembre, è

rispettato. La signora RI 1 s'impegna a motivare, per iscritto, l'opposizione

formulata in data odierna entro e non oltre il 15 ottobre 2021." Il verbale redatto durante

quell'incontro è stato controfirmato da tutti i presenti e una copia è stata

data all'opponente.

Con invio raccomandato (doc. 22.1) il

14.

settembre 2021 (doc. 22) l'amministrazione ha espressamente informato/ricordato,

per iscritto, l'assicurata, con riferimento alla sua opposizione orale del

giorno precedente, che, per la carenza di motivazione e di conclusioni, l’atto

doveva essere completato. La Cassa ha quindi assegnato alla qui ricorrente un

termine di 20 giorni per rimediare alle carenze, avvertendola che in caso di

mancato ossequio non sarebbe entrata nel merito dell'opposizione. La Cassa ha

indicato il contenuto delle norme legali applicabili (art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA).

Nonostante tali chiare ed esplicite

avvertenze e malgrado l’assicurata abbia fatto anche capo a una avvocata

(iscritta all’albo UE) e ai servizi di una società di consulenza (come indicato

in precedenza), essa non ha più contestato le decisioni di fissazione dei

contributi e dei relativi interessi di mora e, soprattutto, non ha indicato

tempestivamente le motivazioni che l’avevano inizialmente indotta a contestare

le decisioni formali della Cassa, omettendo pure di indicare le sue richieste

di giudizio.

Lo stesso 14 settembre 2021 (doc. 24),

ma con invio per posta elettronica e quindi pervenuto alla destinataria il

giorno stesso e dunque prima che la summenzionata richiesta di colmare le

lacune dell'opposizione giungesse all'assicurata, quest'ultima, per il tramite

dei suoi rappresentanti di allora, ha chiesto alla Cassa di compensazione una

dilazione del pagamento dei contributi per persone senza attività lucrativa per

gli anni dal 2008 al 2015, proponendo la rateizzazione del debito di CHF

175'472,75 in 21 rate (e questo nonostante le certe capacità finanziare

dell’assicurata).

Il 17 settembre 2021 (doc. 24.2) la

Cassa ha trasmesso per e-mail alla rappresentante dell'assicurata una proposta

di pagamento rateale, che è stata accettata il 22 settembre 2021 (doc. 24.2),

cosicché lo stesso giorno l'amministrazione ha emanato sette decisioni di

autorizzazione alla dilazione di pagamento, che non sono state contestate e

sono dunque cresciute in giudicato. Con la risposta di causa la Cassa ha

osservato che il 24 settembre 2021 le è pervenuto il pagamento di CHF 3'042,90

valido per i contributi dell'anno 2015 e il 2 novembre 2021 di CHF 7'711,60

quale prima rata per i contributi dovuti dalla ricorrente per l'anno 2008.

6.

Dagli

atti non risulta dunque che né entro al più presto il 5 ottobre 2021

nell'ipotesi in cui l'invio raccomandato del 14 settembre 2021 sia stato

notificato all'assicurata l'indomani, né entro il 12 ottobre 2021 qualora la

raccomandata fosse stata ritirata soltanto l'ultimo giorno possibile di

giacenza (art. 38 cpv. 1 e 2bis LPGA), l'assicurata abbia in qualche modo motivato

per iscritto la sua contrarietà a una o più delle sedici decisioni del 6 agosto

2021.

ed abbia in qualche modo formulato delle richieste di giudizio.

RI 1 non si è avvalsa quindi della

possibilità correttamente concessale dall'amministrazione dopo avere espresso,

tuttavia soltanto genericamente, la sua opposizione oralmente il 13 settembre

2021.

L’opposizione all’obbligo di dovere versare contributi arretrati per

importi di certo rilievo, oltre a interessi di ritardo, è rimasta generica,

senza il seguito giuridico necessario. Il termine concesso alla qui ricorrente

è decorso infruttuoso, con il rilievo che l’assicurata è stata patrocinata da

una avvocata (iscritta all’albo UE) e da un team di consulenza, e quindi, da

persone cognite della materia. Anzi il comportamento dell’assicurata e dei suoi

rappresentanti contraddice (richiesta di pagamento rateale e pagamento parziale

del debito) palesemente la volontà di opporsi ai provvedimenti in discussione.

Va comunque osservato che, nella

sentenza 9C_864/2007 del 30 aprile 2008, il Tribunale federale, in un caso

relativo alla contestazione del pagamento di interessi di mora in ambito di AVS

che l'insorgente nel frattempo aveva pagato, ha escluso che una rinuncia a

ricorrere possa essere espressa tacitamente (v anche STF C 2/95 del 26 luglio

1995, c. 1) ed ha ricordato che un ricorso non può essere ritirato tacitamente,

un ritiro necessitando di una dichiarazione esplicita e incondizionata (DTF 119

V 36 c. 1b pag. 38; 111 V 156 c. 3b pag. 158). Per tale ragione il pagamento

eseguito (in parte) dall’assicurata non è equivalso a una rinuncia

all’opposizione, a suo ritiro o alla rinuncia al successivo gravame al

Tribunale cantonale delle assicurazioni. L’opposizione andava però completata

(le motivazioni non possono essere lasciate alla scelta dell’amministrazione,

così come le conclusioni cui l’opposizione tende).

In concreto, scaduto infruttuoso il

termine di 20 giorni che le è stato accordato il 14 settembre 2021 (ossia senza

che l'interessata abbia manifestato per iscritto il suo dissenso conformandosi ai

dettami dell'art. 10 LPGA), il 17 novembre 2021 la Cassa di compensazione ha

emesso la decisione su opposizione con cui non è entrata nel merito

dell'opposizione orale dell'assicurata e l'ha dichiarata irricevibile, siccome

non conforme all'art. 10 cpv. 1 OPGA.

7.

L'agire

dell'amministrazione va qui pienamente confermato essendo corretto e rispettoso

dei precetti legali citati. Nessuna evidenza agli atti mostra che l'opposizione

orale del 13 settembre 2021 sia stata debitamente completata dall'assicurata

con un atto contenente una motivazione e delle conclusioni. D'altronde, la

ricorrente nemmeno sostiene una tale ipotesi.

È solo con lo scritto del 26 novembre

2021.

(doc. I), consegnato quello stesso giorno direttamente alla Cassa di

compensazione, che RI 1 ha espresso la sua contrarietà motivata all'agire

dell'amministrazione. Tale atto non può costituire tempestivo completamento

dell’opposizione, e non salvaguarda quindi il diritto dell'assicurata di

contestare le diverse decisioni emanate dalla Cassa il 6 agosto 2021, siccome

ampiamente intempestivo.

8.

Sulla

scorta di quanto precede la decisione resa su opposizione dalla Cassa CO 1 va

salvaguardata ed è corretta. Il ricorso va respinto.

9.

In

concreto si prescinde dal caricare tasse e spese alla ricorrente nonostante il

suo atteggiamento contraddittorio e la sua negligenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti