30.2021.22
Rinuncia alla rendita AVS di pensionato domiciliato in Svizzera già a beneficio di una pensione italiana per evitare l'affiliazione alla LAMal. Domanda respinta
14 marzo 2022Italiano39 min
di invalidità. Infine, correttamente le autorità giudiziarie inferiori hanno negato
Source ti.ch
Incarto
n.
30.2021.22
cs
Lugano
14 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 (recte: 29) dicembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 dicembre 2021 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 14 ottobre
2021 (doc. A2), confermata dalla decisione su opposizione del 2 dicembre 2021
(doc. A5), la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha respinto la richiesta di RI 1,
nato nel 1951, tendente alla rinuncia della rendita AVS, affermando:
" (…)
1. Quale persona
nata il __________ 1951, mediante il formulario ufficiale, in data 18 dicembre
2015 ha presentato la richiesta di una rendita di vecchiaia con l’opzione di
posticipare il versamento della stessa.
2. Con scritto del
15 febbraio 2021 ha però espresso la volontà causa gravi difficoltà economiche,
di rinunciare alla succitata prestazione. Questa intenzione è stata
controfirmata anche da parte del coniuge.
In data 19 febbraio
2021 la Cassa si è così rivolta (marg. 1038 DR) all’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (in seguito UFAS) e, sulla scorta del parere di
quest’ultimo, il 14 ottobre 2021 l’amministrazione le ha notificato una
decisione formale con la quale ha respinto la richiesta di rinuncia alla
rendita di vecchiaia.
3. (…)
4. Prima di entrare
nel merito dell’opposizione va innanzi tutto rilevato che con il 1° giugno 2002
sono entrati in vigore gli accordi tra la Svizzera e l’UE, fra i quali anche
l’accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC).
Stando all’art.23 del
Reg. CE 883/2004, dal momento in cui una persona diventa beneficiaria di una
rendita di vecchiaia svizzera, per la copertura delle spese mediche essa è
obbligata ad affiliarsi presso una cassa malati svizzera. In effetti, dal
momento in cui un assicurato che sottostà alla regolamentazione europea riceve
una prestazione dal paese di domicilio, la competenza per ciò che concerne
l’affiliazione all’assicurazione malattia deve essere determinata in base alle
disposizioni comunitarie.
Da quella data,
infatti, in base alle regole di coordinamento comunitario riprese dall’accordo
sulla libera circolazione delle persone stipulato dalla Svizzera e l’Unione
europea, è espressamente previsto che una persona che matura il diritto ad
una rendita dal paese in cui risiede deve essere assicurata in tale paese per
il rischio malattia, anche se questa prestazione è esigua in rapporto ad
un’altra, più elevata, versatale da un altro paese.
5. (…)
A seguito del nostro
scritto del 2 febbraio 2021, nella quale le abbiamo indicato che il limite
massimo per differire la prestazione stava giungendo a termine, con sua
risposta del 15 febbraio 2021, lei ha domandato di rinunciare alla rendita di
vecchiaia svizzera poiché l’obbligo d’assoggettamento all’assicurazione
malattia svizzera vanificava in termini finanziari l’apporto della prestazione
di vecchiaia.
La concessione di tale
prestazione, alla luce della sopraccitata disposizione comunitaria, ripresa
dall’accordo sulla libera circolazione delle persone, implica di conseguenza
per lei, una nuova attribuzione per quel che attiene la copertura delle spese
mediche, garantita dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
mediante affiliazione a una cassa malati svizzera e non più a carico
dell’analoga istituzione italiana.
Allo scopo di evitare
il verificarsi di questa evenienza, lei ha così indirizzato alla Cassa formale
richiesta di rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera.
Ora, l’articolo 23
cpv. 1 LPGA (Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali) stabilisce che l’avente diritto può rinunciare a
prestazioni assicurative. Per il capoverso 2 la rinuncia e la revoca sono nulle
se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di
istituzioni assicurative o assistenziali oppure si propongono di eludere le
prescrizioni legali.
Dalla documentazione
agli atti emerge chiaramente che la rinuncia alla prestazione AVS svizzera è in
contrasto con il disposto legale di cui all’articolo 23 cpv. 2 LPGA: in
effetti, con essa lei intende eludere delle disposizioni legali (l’obbligo d’affiliazione
alla LAMal, derivante appunto dal essere stato posto al beneficio di una
rendita dell’AVS svizzera) arrecando in tal modo pregiudizio all’assicurazione
malattia italiana, poiché quest’ultima dovrebbe farsi carico di costi che,
applicando le regole di coordinamento del diritto europeo, sottoscritte dalla
Svizzera con la firma degli accordi Svizzera – UE, dovrebbero invece ricadere
sul sistema sociale svizzero.” (doc. A5)
1.2. RI 1 è insorto al TCA contro
la predetta decisione su opposizione (doc. I).
1.3. In seguito al decreto di
completazione del Giudice delegato del TCA (doc. II), RI 1 ha emendato il
proprio ricorso, rilevando di beneficiare di una pensione italiana di anzianità
dal 2013, maturata con __________. Dal 2013 al 2020 è stato assicurato presso __________,
pagando premi annui, per lui e sua moglie, di fr. 12'000. “Nell’esclusivo
intento di risparmiare questo importo, per me oggi significativo, ho richiesto
l’iscrizione LAMal – KVG cui ritengo di poter accedere per via della copertura __________”.
Il ricorrente afferma di
aver ricevuto da parte del __________, __________ __________ del __________, i
dati in cui si conferma il nulla osta della __________ e della __________ per
affiliarsi in Italia.
È quindi stato iscritto
all’Istituzione Comune LAMal-KVG dal 23.10.2020. L’__________ ha però sollevato
obiezione in quanto la rendita di vecchiaia costituisce un reddito e quindi un
impedimento all’assistenza LAMal. Ha quindi chiesto di rinunciare alla rendita
AVS per l’evidente sproporzione tra le condizioni di assistenza __________ e KVG,
allegando la documentazione necessaria, compresa una dichiarazione del __________.
L’__________ ha però respinto la richiesta. Il ricorrente chiede di accettare
la sua rinuncia alla rendita AVS, di fr. 101 al mese, consentendo il
mantenimento dell’iscrizione alla LAMal-KVG.
1.4. Con risposta del 12 gennaio
2021 (recte: 2022) la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del
ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso
di motivazione (doc. V).
1.5. Con scritto pervenuto al TCA
il 24 gennaio 2022 (doc. VII), l’insorgente ha prodotto ulteriore
documentazione (doc. VII). Egli, rilevato che la __________ non ha ancora
fornito la risposta auspicata, ha chiesto una dilazione dei termini per
produrre il citato documento.
1.6. Il 24 gennaio 2022 il TCA ha
assegnato al ricorrente un termine di 15 giorni per produrre la documentazione
in questione (doc. VIII), mentre il 25 gennaio 2022 ha interpellato l’UFAS in
relazione ad una lettera del 29 settembre 2021, contenuta nell’incarto della
Cassa, in cui l’autorità di sorveglianza afferma:
" (…)
Interpellate a proposito degli eventuali effetti sui loro interessi delle
rinunce alle rendite di vecchiaia svizzere, fino agli inizi del 2021 le
autorità italiane avevano espresso l’esigenza di verificare questo genere di
richieste caso per caso. Questa prassi, che implicava che ciascuna persona che
domandava di rinunciare alla sua rendita AVS doveva ottenere una liberatoria
senza condizioni dalle autorità italiane competenti, ora non è più valida.
Infatti, dal 22 marzo 2021 le autorità italiane, tramite la
Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, ci hanno trasmesso una presa di posizione ufficiale secondo la quale
l’Italia non può in nessun caso – e indipendentemente dallo Stato membro da cui
è emanata – accettare qualsiasi domanda di rinuncia a prestazioni che abbia
come fine il sottrarsi all’obbligo di assoggettamento all’assicurazione
malattia del Paese di domicilio. Questa nuova prassi prevede dunque che
qualsiasi domanda di rinuncia a prestazioni sia sistematicamente rifiutata
escludendo a priori qualsiasi contatto delle persone che domandano la rinuncia
con gli organi di collegamento e le istituzioni italiane (…).”
Questo Tribunale ne ha
chiesto la produzione, per poterla sottoporre alle parti in causa alfine di
garantire loro il diritto di essere sentite (doc. IX).
1.7. Con scritto datato 4 gennaio
2022 e pervenuto al TCA il 7 febbraio 2022, il ricorrente ha chiesto un’ulteriore
proroga, rilevando che l’istituzione comune LAMal ha disdetto l’affiliazione
con effetto al 1° febbraio 2022 e rilevando che da parte del __________ si è
ancora in attesa di una risposta (doc. X).
1.8. Il 7 febbraio 2022 il
Tribunale ha prorogato, per l’ultima volta, il termine in questione di 10
giorni (doc. XI).
1.9. Con scritto del 7 febbraio
2022, trasmesso alle parti per osservazioni, l’UFAS ha affermato:
" (…) L’art.
71 par. 1 del Regolamento (CE) n° 883/2004 stipula che la Commissione amministrativa
per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita presso la
Commissione europea, è composta da un rappresentante governativo di ciascuno
degli Stati membri. Questo agente governativo e la sua delegazione
rappresentano le autorità competenti nazionali in materia di coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale ai sensi dell’art. 1 lett. m del Regolamento (CE)
n° 883/2004.
Le delegazioni possono trasmettere delle note all’intenzione della
Commissione amministrativa che sono poi presentate e discusse in occasione
delle riunioni plenarie. Queste note sono dei documenti interni alla
Commissione amministrativa, rispettivamente alla Commissione europea che ne
assicura la funzione di segreteria al fine di preparare le riunioni. Questi documenti
non sono concepiti per essere resi pubblici.
Una nota del marzo 2021 redatta dalla delegazione italiana presso
la Commissione amministrativa concerne effettivamente la posizione italiana in
rapporto alle domande di rinuncia alla rendita svizzera nelle situazioni
transfrontaliere con l’Italia. Il contenuto di questa nota corrisponde a una
comunicazione delle autorità competenti italiane in materia di coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale indirizzata ai loro omologhi svizzeri, ovvero
l’UFAS. Nel corso della successiva riunione della Commissione amministrativa,
l’Italia ha confermato la sua posizione e la Svizzera ha, da parte sua,
attestato d’averne tenuto conto modificando in conseguenza la sua pratica. Qui
di seguito può consultare alcuni estratti della detta nota nei quali è spiegata
la posizione italiana:
<< It is of common knowledge that under the Swiss
legislation if for example persons submitting before the Swiss institution
requests to waive their pension this allowed provided that this is not
detrimental to the interests of the insurance institutions.
In such cases the principle of assimilation of
facts under art. 5 of Reg. EC 883/2004 applies, i.e. the interests of insurance
institutions of other Member States are considered equivalent to the interests
of the Swiss institutions. For this reason the relevant Liaison Bodies of the
Member State concerned shall be consulted in order they explicitly certify
their agreement or refusal to such requests of exemption of the insured persons
from the Swiss social security benefits, in full knowdlege of the situation and
its consequences. […]
When it comes to Italy we receive by ordinary
letters from the applicants themselves according to the Swiss insurance advice,
but in some cases we are consulted also via the Swiss insurance about the
intention of their insured to be exempted from the Swiss social security
benefits.
In regard of Italy such consultation should be
addressed not only to the __________ (benefits in kind) but also to the __________
(benefit in cash) as these social security fields are strictly interconnected.
On the ground of the above remarks Italy would
like to make it clear that under no circumstances can agree on such requests,
irrespective which is the Member State of affiliation they come from. Therefore
any requests of exemption we receive is systematically rejected from the outset
and the applicants are discouraged from contacting any Italian Liaison Body and
Italian whatsoever institution.” (doc. XII)
1.10. Il 14 febbraio 2022 la Cassa
ha ribadito la sua posizione (doc. XIV), mentre il 16 febbraio 2022 il
ricorrente ha ripercorso la fattispecie e prodotto ulteriore documentazione
(doc. XV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a giusta ragione la Cassa di compensazione ha negato al ricorrente di
potere rinunciare alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera.
2.2. Il tema posto in discussione
dinanzi a questo Tribunale non è nuovo. Questa Corte si è già chinata su fattispecie
analoghe sfociate nelle sentenze 30.2011.24 del 23 novembre 2011, 30.2015.2 del
4 maggio 2015, 30.2016.20 del 17 maggio 2016 e 30.2018.5 del 13 agosto 2018.
2.3. Per l’art. 18 cpv. 1 LAVS
hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle
disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi.
Secondo l'art. 18 cpv. 2
LAVS, gli stranieri come pure i loro superstiti che non possiedono la
cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro
domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera. Ogni persona
per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale esigenza.
Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo statuto
dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali contrarie, in
particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione accorda ai cittadini
svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a quelli della
presente legge.
L'art. 21 cpv. 1 LAVS prevede
che hanno diritto a una rendita di vecchiaia:
a. gli uomini che hanno
compiuto i 65 anni;
b. le donne che hanno
compiuto i 64 anni.
Il capoverso 2 stabilisce
che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese
successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1.
Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Riguardo all'esercizio del
diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS dispone che il diritto alla rendita o
all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa
di compensazione competente giusta gli art. 122 e seguenti, un modulo di
richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente
e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i
figli o gli abbiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che
possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.
Secondo il N. 1003 delle
Direttive sulle Rendite (di seguito: DR), edite dall'UFAS, la concessione di
una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'AVS è subordinata alla
condizione che l'interessato depositi una domanda presso la competente cassa di
compensazione (RCC 1975 pag. 386).
Ai sensi dell’art. 55quater
cpv. 1 OAVS il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il
raggiungimento dell’età di pensionamento secondo l’articolo 21 capoverso 1
LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno
dall’inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda
di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata,
secondo le disposizioni generali vigenti.
Con sentenza pubblicata in
DTF 147 V 70 il Tribunale federale ha stabilito che il termine di rinvio
previsto all’art. 55quater cpv. 1 seconda frase OAVS per presentare
la dichiarazione di rinvio del diritto alla rendita è conforme alla legge e
alla Costituzione (consid. 3.2.3).
Circa la tempestività
della richiesta, cfr. sentenza 9C_329/2016 del 19 agosto 2016.
2.4. In concreto l’insorgente,
nato nel 1951, cittadino italiano e svizzero, al beneficio di una pensione di
anzianità italiana e al quale va applicato il regolamento CE 883/2004 (cfr. la
sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022), ha rinunciato al diritto alla
rendita AVS poiché l’importo mensile della prestazione, pari a fr. 101, non gli
permetterebbe di far fronte ai costi dell’assicurazione obbligatoria LAMal,
alla quale sarebbe obbligato ad affiliarsi in caso di erogazione della rendita
AVS (sul tema cfr. la sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022).
A questo proposito va
rammentato che il titolo II del regolamento CE n. 883/2004 contiene le regole
generali per determinare la legislazione applicabile.
L’art. 11 cpv. 1 del
regolamento CE n. 883/2004 pone il principio dell’unicità del diritto
applicabile secondo cui le persone a cui è applicabile il regolamento sono
soggette alla legislazione di un solo Stato membro.
Di principio, le persone
che, come il ricorrente, non esercitano un’attività lucrativa salariata o non
salariata (o non adempiono una delle altre condizioni previste dall’art. 11
cpv. 1 lett. da b a d del regolamento CE n. 883/2004) sono soggette alla
legislazione del luogo di residenza (art. 11 cpv. 3 lett. e regolamento
CE n. 883/2004; cfr. sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022,
consid. 5.1.1).
Le regole di
carattere generale che figurano nel titolo II del regolamento si applicano
tuttavia solo se le disposizioni particolari relative alle differenti categorie
di prestazioni che costituiscono il titolo III del regolamento non vi apportano
alcuna deroga (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022,
consid. 5.1.1 con rinvio alla DTF 146 V 290, consid. 3.1 e alla DTF 144 V 127,
consid. 6.3.2.1).
A questo
proposito il titolo III del regolamento CE n. 883/2004 contiene delle regole di
conflitto per situazioni speciali per categorie particolari del sistema si
sicurezza sociale (art. da 17 a 35), per quanto concerne le prestazioni di
malattia, maternità e paternità. L’applicazione delle regole di conflitto del
regolamento CE n. 883/2004 è obbligatoria per gli Stati membri. Esse formano un
sistema di regole che ha lo scopo di sottrarre ai legislatori nazionali il
potere di determinare l’estensione e le condizioni d’applicazione della loro
legislazione nazionale per quanto concerne le persone che vi sono soggette e
per quanto concerne il territorio all’interno del quale le disposizioni
nazionali producono i loro effetti (sentenza 9C_263/2021
del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.2 con rinvio alla DTF 146 V 290, consid. 3.2,
alla DTF 146 V 152 consid. 4.2.3.1. e alla DTF 144 V 127, consid. 4.2.3.1).
Gli art. 23
e seguenti del regolamento CE n. 883/2004 prevedono delle norme di
coordinamento del diritto comunitario nel senso testé descritto per quanto
concerne il diritto alle prestazioni in natura in caso di malattia dei titolari
di pensioni e dei membri della loro famiglia (DTF 144 V 127, consid. 4.2.2.2);
per i pensionati definiscono anche a titolo pregiudiziale le regole applicabili
per quanto riguarda l’obbligo assicurativo (cfr. sentenza 9C_263/2021
del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.3 con riferimento a Eugster, SBVR, 3a edizione
2016, pag. 443, n. 116 e DTF 146 V 290, consid. 3.3.2).
Secondo
l’art. 23 del regolamento CE n. 883/2004 chiunque riceva una pensione o
pensioni ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, uno dei quali
sia lo Stato membro di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura
secondo la legislazione di tale Stato membro, beneficia con i familiari di tali
prestazioni dall’istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima,
come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di
tale Stato membro.
L’art. 24 del regolamento CE n. 883/2004 regola la situazione nella quale i titolari
di pensione non hanno un diritto originario alle prestazioni in natura in caso
di malattia nello Stato di residenza, a causa della mancanza di un rapporto
sufficiente con il sistema di rendita dello Stato di residenza (sentenza
9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.3).
Quando viene
percepita solo una rendita l’assunzione dei costi della prestazione in caso di
malattia incombe all’istituzione competente dello Stato che eroga la rendita. I
pensionati hanno allora diritto all’aiuto reciproco che ha quale scopo di
facilitare l’accesso alle cure e alle prestazioni in natura nei confronti dello
Stato di residenza (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio
2022, consid. 5.1.3 con rinvio alla DTF 144 V 217).
Da quanto
sopra risulta che il diritto europeo stabilisce una distinzione tra le persone
a beneficio di una pensione, a dipendenza se esse dispongono o meno di un
diritto originario alle prestazioni in natura in caso di malattia nello Stato
di residenza, che dipende lui stesso dall’esistenza di un rapporto sufficiente
con il sistema delle pensioni di questo Stato (sentenza 9C_263/2021
del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.3).
Il
legislatore svizzero ha preso in considerazione questa differenza emanando
l’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal, per il quale non sono soggetti all’obbligo di
assicurazione le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma
hanno diritto a una rendita di uno Stato membro dell’Unione europea in virtù
dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II
o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell’Accordo AELS, del relativo
allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.3).
Ne segue che
l’assegnazione di una rendita AVS al ricorrente, già titolare di una rendita di
uno Stato dell’Unione Europea, comporta un collegamento al sistema delle
rendite dello Stato di residenza, ossia la Svizzera, da cui deriva l’obbligo di
assicurarsi nel nostro Paese contro il rischio della malattia e l’esclusione
dall’aiuto internazionale in materia di prestazioni (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.2).
Per questo motivo il
ricorrente chiede di poter rinunciare alla rendita AVS.
2.5. Per quanto
riguarda la rinuncia ad una rendita, va ricordato che per l'art. 23 cpv. 1 LPGA
l'avente diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può
essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e
la revoca esigono la forma scritta. La rinuncia e la revoca sono nulle se
pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni
assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni
legali (art. 23 cpv. 2 LPGA). A norma dell'art. 23 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore
deve confermare per scritto all'avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella
conferma occorre stabilire l'oggetto, l'ampiezza e le conseguenze della
rinuncia e della revoca.
Per il N. 1306 DR, di
principio si può rinunciare a prestazioni dell'AVS o dell'AI. La rinuncia è
nulla se è pregiudizievole per gli interessi di altre persone, di istituti
assicurativi (compresi quelli dell'AVS o dell'AI) o d'assistenza o quando
tendono ad eludere disposizioni legali (cfr. art. 23 cpv. 2 LPGA).
Ai sensi del marginale
1306.1 1/19, la domanda di rinuncia deve essere inoltrata per iscritto
dall’avente diritto alle prestazioni. La domanda di un avente diritto sposato
deve essere firmata anche dal suo coniuge. Se i coniugi vivono separati in
seguito a una decisione giudiziaria, la firma del coniuge non è necessaria,
salvo se oltre alla rendita principale sono versate anche rendite completive o
per figli.
Se non è possibile
ottenere la firma del coniuge, ad esempio se il suo domicilio non è noto o se
rifiuta di firmare oppure l’avente diritto alle prestazioni non vuole
sottoporgli la domanda, la domanda di rinuncia non può essere esaminata, poiché
non si può escludere che siano pregiudicati gli interessi di terzi (ossia del coniuge)
secondo l’articolo 23 capoverso 2 LPGA. La domanda di rinuncia va pertanto
respinta (marginale 1306.2 1/19).
Secondo il N. 1307 DR,
l'avente diritto non può far valere una rinuncia retroattivamente, ma solo per
prestazioni future.
Le domande di rinuncia a
prestazioni di regola vanno sottoposte all'UFAS assieme all'incarto, ad
eccezione dei casi in cui la moglie (anche durante il periodo
dell'anticipazione) rinuncia retroattivamente alla propria rendita di vecchiaia
a favore della rendita completiva più elevata. Le casse di compensazione
possono trattare questi casi direttamente (N. 1308 DR).
L'ammissione o il rifiuto
della rinuncia deve fare oggetto di una decisione. La persona che rinuncia alla
rendita deve essere informata sulle conseguenze del suo atto (N. 1309 DR).
Per il N. 1310 DR è
possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In caso di revoca, però,
le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono esclusi
pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca.
2.6. La
giurisprudenza ha confermato che una rinuncia deve avvenire per iscritto. Una
rinuncia per atti concludenti, come sotto l'egida del diritto precedente (DTF
116 V 273 consid. 4; DTF 108 V 84 consid. 3a) non è più possibile
(DTF 135 V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394 consid. 4.2). Per giungere alle sue
conclusioni l’Alta Corte si è fondata anche sul parere di Ghislaine Frésard-Fellay
in: HAVE 5/2002 “De la renonciation aux prestations d'assurance sociale”,
pag. 335 e seguenti, la quale ritiene che la semplice omissione della richiesta
non costituisce una rinuncia giusta l'art. 23 LPGA. Nel suo articolo, l'autrice
specifica inoltre le condizioni della rinuncia (op. cit., pag. 337 segg.).
Con sentenza
pubblicata in DTF 129 V 1 il Tribunale federale, prima dell'entrata in vigore
della LPGA, ha esaminato le condizioni per la rinuncia a prestazioni
assicurative, mantenendo anche sotto l'imperio delle disposizioni della 10a
revisione dell'AVS la giurisprudenza secondo la quale è possibile rinunciare a prestazioni
dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per
l'invalidità soltanto eccezionalmente e nella misura in cui l'avente diritto
abbia un interesse degno di protezione e la rinuncia non leda gli interessi di
altre persone o istituzioni coinvolte (comprese l'AVS e l'AI; cfr. anche la
pronunzia H 152/02 del 18 dicembre 2002 e sentenza H 212/03 dell'8 ottobre
2003).
Con sentenza
8C_495/2008 dell'11 marzo 2009, l'Alta Corte ha ricordato che prima dell'entrata
in vigore della LPGA, in assenza di norme legali specifiche, la giurisprudenza
aveva codificato la possibilità della rinuncia a prestazioni (consid. 2.1.2) e
anche nella sentenza 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 il TF ha ripreso i principi
esposti nella summenzionata DTF 129 V 1 (consid. 4.3.2).
A proposito
dell'applicazione dell'art. 23 cpv. 2 LPGA la nostra Massima istanza, in una
sentenza del 20 aprile 2007 (I 714/06), ha confermato la DTF 129 V 1, secondo
cui la rinuncia ad una prestazione assicurativa è permessa soltanto se essa non
elude le prescrizioni legali. Una elusione delle prescrizioni legali si ha, per
esempio, se con la rinuncia al proprio diritto alla rendita di vecchiaia si
vorrebbe ottenere la continuazione del pagamento della rendita completiva del
coniuge, di importo maggiore (cfr. consid. 4.2).
Con sentenza
9C_174/2008 del 2 aprile 2008 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso
di un'assicurata alla quale l'Ufficio invalidità per gli assicurati all'estero
ha attribuito una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 2004. Il Tribunale
amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurata che chiedeva di
non attribuirle una rendita AI. L'interessata ha proposto la medesima censura
davanti al Tribunale federale. La nostra Massima istanza, nella misura in cui
era ricevibile, l'ha respinta, considerando che tenuto conto dell'integrale
perdita di lavoro, giustamente l'assicurata aveva diritto ad una rendita intera
Fatti
di invalidità. Infine, correttamente le autorità giudiziarie inferiori hanno negato
le condizioni per la rinuncia a questa rendita. La ricorrente, da tanti anni
Considerandi
senza attività lucrativa, ed il cui tentativo per ottenere una rendita tedesca
per la diminuzione dell'attività è stata respinta crescendo in giudicato, per
la sua occupazione in X. percepiva da un'istituzione delle prestazioni mensili
Dispositivo
per assicurarle il fabbisogno vitale. Per questi motivi, ha concluso il TF,
deve essere assegnata all'assicurata la rendita svizzera di invalidità di sua
spettanza. Una rinuncia alla rendita AI pregiudicherebbe gli interessi degni di
protezione di istituzioni assicurative o assistenziali e quindi non è ammessa
(consid. 4).
Come
rammenta un giudizio del 2 settembre 2013 reso dal Tribunale cantonale delle
Assicurazioni del Canton Vallese, in merito ad una cittadina del Belgio che
intendeva rinunciare alla rendita e citata nella sentenza 30.2015.2 del 4
maggio 2015:
" (…) L'article 23 du règlement 883/2004 (CE) relatif au droit aux
prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence
dispose que la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la
législation de deux ou plusieurs États membres, dont l'un est l'Etat membre de
résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation
de cet Etat membre, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces
prestations en nature servies par et pour le compte de l'institution
du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait droit à la pension qu'en
vertu de la législation de cet Etat membre.
(…).
… la renonciation à des prestations était nulle
si elle était préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions
d'assurance ou d'assistance ou si elle tendait à éluder des dispositions légales (art. 23 al 2 LPGA). Or, en
l'occurrence, il est vraisemblable que la demande de renonciation présentée par
l'assurée est préjudiciable à la Sécurité sociale
belge (laquelle serait dés lors tenue de financer les prestations de maladie
dont pourrait bénéficier), même si cette dernière est disposée à assurer
l'Intéressée, et surtout iI est évident que cette requête élude la disposition
claire de l'article 3 alinéa 1 LAMal qui impose l'obligation
de s'assurer pour les soins en cas de maladie à
toute personne domiciliée en Suisse (au sens des articles 23 à 26 CC: cf. art.
1 OAMal), quelle que soit sa nationalité, les exceptions concernant certaines
catégories de personnes, notamment les employés d'organisations internationales
(art 3 al. 2 LAMal et 2 OAMal), n'étant pas applicables dans le présent cas.
D'autre part, l'article 23 du règlement 883/2004
(CE) ainsi que la prise de position de l'OFAS du 11 septembre 2012 dans un cas
similaire confirment le bien-fondé de la décision entreprise en ce sens qu'ils
imposent à la personne au bénéfice d'une rente du pays dans lequel elle est
domiciliée de s'assurer dans ledit pays pour le risque maladie, indépendamment
du montant de la rente versée par l'Etat de résidence et même si elle perçoit
une rente plus élevée d'un Etat tiers, ce qui est le cas en l'occurrence. (…)"
2.7. Nel caso di specie la
richiesta del ricorrente non può essere accolta (cfr. anche
sentenze 30.2011.24 del 23 novembre 2011, 30.2015.2 del 4 maggio 2015 e
30.2016.20 del 17 maggio 2016), poiché non sono dati i
presupposti materiali della rinuncia, come d’altra parte ha evidenziato l’UFAS
nella sua presa di posizione del 16 settembre 2021 (doc. 48 incarto Cassa),
dove ha affermato:
" (…) L’Accordo
sulla libera circolazione tra la Svizzera e l’UE (ALC) prevede l’applicazione
del regolamento (UE) 883/2004 nel quale è disciplinato il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (cfr. Allegato II dell’ALC). Le norme di
coordinamento dell’UE prevedono un’ampia assimilazione di circostanze (cfr.
art. 5 del regolamento [UE] 883/2004). Ciò comporta che, quando viene inoltrata
una richiesta di rinuncia a rendite svizzere, è necessario verificare se gli
interessi delle istituzioni assicurative degli Stati dell’UE coinvolte da
questa rinuncia siano eventualmente pregiudicati.
Il 28 febbraio 2011, il signor RI 1, nato il __________ 1951 e
cittadino svizzero dal __________, già titolare di una pensione italiana, ha
trasferito il suo domicilio in Svizzera. Il 18 dicembre 2015, l’assicurato ha
depositato una domanda di rendita di vecchiaia dell’AVS optando per il rinvio
del versamento, rinvio di cui avete preso atto con la comunicazione del 4
febbraio 2016 in cui segnalavate che, a decorrere dal 1° aprile 2016, l’importo
della prestazione sarebbe ammontato a 122 franchi mensili. Con comunicazione
dell’11 novembre 2016 avete in seguito corretto questo importo riducendolo a
101 franchi mensili a causa di uno storno di contributi formatori della
rendita. Con lettera del 15 febbraio 2021, il signor RI 1 ha domandato di
rinunciare alla rendita di vecchiaia svizzera poiché l’obbligo di
assoggettamento all’assicurazione malattia svizzera vanificava in termini
finanziari l’apporto della prestazione di vecchiaia.
Nel quadro delle prestazioni per malattia, l’art. 23 del
Regolamento (CE) 883/2004 dispone che, se una persona riceve simultaneamente
delle pensioni dello Stato di residenza e da un altro Stato membro dell’UE, il
diritto alle prestazioni dello Stato di residenza è prioritario in rapporto a
quelle dell’altro Stato. Nel caso in cui, a causa di una rinuncia, una rendita
non è più versata dallo Stato di residenza, automaticamente avviene un
trasferimento di competenza dell’assicurazione malattie allo Stato che continua
a versare la rendita, provocando in tal modo un trasferimento dei costi
sanitari a carico di quest’ultimo. Una rinuncia potrebbe inoltre avere
un’incidenza sullo stesso diritto alla rendita nei confronti dello Stato che
continua a versarla. La rinuncia del signor RI 1 alla sua rendita di vecchiaia
svizzera potrebbe dunque pregiudicare gli interessi dell’assicurazione malattie
e dell’assicurazione pensioni italiane.
Interpellate a proposito degli eventuali effetti sui loro
interessi delle rinunce alle rendite di vecchiaia svizzere, fino agli inizi del
2021 le autorità italiane avevano espresso l’esigenza di verificare questo
genere di richieste caso per caso. Questa prassi, che implicava che ciascuna
persona che domandava di rinunciare alla sua rendita AVS doveva ottenere una
liberatoria senza condizioni dalle autorità italiane competenti, ora non è più
valida.
Infatti, dal 22 marzo 2021 le autorità italiane, tramite la
Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, ci hanno trasmesso una presa di posizione ufficiale secondo la quale
l’Italia non può in nessun caso - e indipendentemente dallo Stato membro in
cui è emanata – accettare qualsiasi domanda di rinuncia a prestazioni che abbia
come fine il sottrarsi all’obbligo di assoggettamento all’assicurazione
malattia del Paese di domicilio. Questa nuova prassi prevede dunque che
qualsiasi domanda di rinuncia a prestazioni sia sistematicamente rifiutata
escludendo a priori qualsiasi contatto delle persone che domandano la rinuncia
con gli organi di collegamento e le istituzioni italiane.
La mail del 29 aprile 2021 del __________ trasmessavi dal signor RI
1 si riferisce esattamente a questa presa di posizione ufficiale quando indica
che il __________ <<aveva trasmesso in sede europea – Commissione
Amministrativa>> una nota nella quale esprimeva la <<contrarietà ad
accettare la rinuncia alla copertura sanitaria svizzera>>. Per ciò che ci
riguarda, dunque, dopo la fine di marzo 2021 noi siamo tenuti ad applicare la
presa di posizione generale dell’Italia rispettivamente del __________ __________
e, in tal senso, non è sufficiente che un solo organismo italiano che versa una
pensione di vecchiaia (nel caso del signor RI 1: __________) si dichiari
d’accordo con la rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera.
In effetti, in base al repertorio pubblico europeo delle istituzioni,
__________ è competente per __________ ma non per l’assicurazione malattia
sociale (…). L’UFAS parte dunque dal principio che __________ offra un prodotto
assicurativo privato che non è incluso nel campo d’applicazione del Regolamento
(UE) 883/2004.
Dal momento che una persona, domiciliata e avente dimora abituale
in Svizzera, beneficia di una rendita AVS, essa non può più essere assicurata
presso l’assicurazione malattia sociale italiana e deve, in principio, essere
assicurata secondo la LAMal.
Vogliate dunque respingere la domanda di rinuncia alla rendita di
vecchiaia AVS del signor RI 1 tramite una decisione su opposizione che esporrà
chiaramente tutte le informazioni necessarie per permettere all’assicurato di
comprendere il motivo del rifiuto della sua domanda di rinuncia. (…)” (doc. 48)
Al riguardo, il Tribunale rammenta che quale
condizione affinché la rinuncia e la revoca di prestazioni non siano nulle,
occorre che esse non pregiudichino gli interessi degni di protezione di altre
persone rispettivamente di istituzioni assicurative o assistenziali o che non
intendano eludere le prescrizioni legali.
Nella
fattispecie è esplicita la volontà del ricorrente di rinunciare alla percezione
della rendita di vecchiaia svizzera per evitare di dover pagare personalmente i
premi dell’assicurazione obbligatoria svizzera, sfuggendo in questo modo al
principio di solidarietà insito nella LAMal, eludendo indirettamente l’obbligo
di contribuire al finanziamento dell’assicurazione malattie obbligatoria. Egli
inoltre graverebbe invece sulle finanze del sistema sociale italiano.
Il
ricorrente, essendo domiciliato in Svizzera ed al beneficio di una rendita AVS,
come già ricordato nelle sentenze 30.2011.24 del 23 novembre 2011,
30.2015.2 del 4 maggio 2015 e 30.2016.20 del 17 maggio 2016, sia in virtù del
domicilio in Svizzera (art. 3 LAMal), sia per il fatto che oltre ad esservi
domiciliato percepisce (anche) una rendita di vecchiaia svizzera (art. 23 del regolamento [CEE] 883/2008; cfr. sentenza 30.2015.2 del 4
maggio 2015, consid. 2.9 con tutti i riferimenti; cfr., prima del 1° aprile
2012: art. 27 regolamento [CEE] 1408/71), deve essere affiliato contro le
malattie nel nostro Paese (cfr. anche sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022,
consid. 5.1 e 5.2), indipendentemente dalla circostanza che la rendita AVS è
esigua avendo versato contributi a seguito di una modesta attività
professionale dal 2013 al 2018.
Per cui,
come nei citati casi 30.2011.24 del 23 novembre 2011, 30.2015.2 del 4
maggio 2015 e 30.2016.20 del 17 maggio 2016, anche in concreto questo Tribunale
cantonale delle assicurazioni deve concludere che la rinuncia alla percezione
della rendita di vecchiaia svizzera da parte del ricorrente comporterebbe
l’assenza dell’obbligo d'assicurazione in Svizzera nonostante l'assicurato vi
sia domiciliato ed in questo modo verrebbero eluse manifestamente le normative
legali summenzionate, secondo le quali un assicurato titolare sia di una
rendita svizzera sia di una rendita di uno Stato membro, è soggetto all'obbligo
assicurativo nel luogo di residenza e quindi ad una cassa malati svizzera (cfr.
anche, e contrario, l’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal).
Stanti così le cose, la
dichiarazione dell'assicurato di rinuncia al diritto alla rendita AVS non può
essere ammessa e come tale è nulla, essendo essa espressamente intesa ad
evitare, in ogni caso ed in via principale, il pagamento personale del premio
dell’assicurazione malattie, derivante dall’affiliazione all’assicurazione
malattie svizzera.
Del resto il ricorrente
non è stato in grado di produrre da parte delle autorità italiane il consenso
alla rinuncia della rendita svizzera per potersi affiliare in Italia. Certo,
l’interessato ha ottenuto il nullaosta da parte di __________, che tuttavia è
l’istituto (privato) che eroga la pensione, ma non ha ricevuto il consenso da
parte del __________, che si è limitato a sostenere che l’insorgente avrebbe
potuto far valere il diritto di opzione (da ultimo doc. XV/1: “[…] Gent.mi,
su indicazione del __________ __________, come da accordi, trasmettiamo in
calce la risposta del __________ in merito al vostro quesito da noi sottoposto
al __________ __________ in data 1/02/2022. Non essendo previsto che il Sig. RI
1 possa essere iscritto a due differenti sistemi sanitari, è suo diritto
scegliere a quale assicurazione sanitaria fare riferimento, esercitando il
diritto di opzione qualora vengano rispettati i tempi previsti. […] Di seguito
si riporta la risposta integrale.
[…] Gentile, se vuole
esercitare il diritto d’opzione va verificato se è ancora in tempo, visto che
in base all’Accordo questo va esercitato entro 3 mesi da quando la persona è
obbligata ad iscriversi all’assicurazione svizzera contro le malattie […]”).
Ciò è quanto indicato dal
medesimo dott. __________, del __________, in data 20 gennaio 2022: “Gentile,
per rispondere al suo chiaro quesito è opportuno far presente, a scanso di
equivoci, che il c.d. diritto d’opzione che mi pare di capire sia quello su cui
l’interessato fonda la sua pretesa (e forse il ricorso) non può essere
esercitato in qualunque momento. In proposito bisogna considerare la base
giuridica di detto diritto. È l’Accordo sulla libera circolazione tra Svizzera,
Comunità europea e Stati membri concluso in data 21 giugno 1999 e ratificato
con legge 364/2000 (…). Al riguardo, c’è un termine entro cui la domanda va
presentata: tre mesi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera.
Pertanto se l’interessato si trova in questa fattispecie basta che dichiari
d’esercitare l’opzione, mentre se sono scaduti i suddetti 3 mesi non può più
farlo” (doc. X/2).
Il 29 aprile 2021
il medesimo Dott. __________ aveva affermato:
" (…)
Gentili,
questo __________ non dichiarare quanto richiede l’istituzione
svizzera ai fini di liberare l’interessato dalla contribuzione assistenziale.
La questione ha portata generale, non limitata cioè al caso
specifico. Per tale ragione era stata esaminata sul piano normativo per tutti i
casi consimili e le conclusioni erano state portate a conoscenza, con nota
prot. 991 del 18/01/2021, sia dell’assicurazione svizzera AVS affinché ne
informasse gli assicurati sia degli Assessorati regionali alla sanità affinché
ne informassero le proprie ASL.
Aggiungasi che sul tenore della suddetta nota erano stati forniti
gli approfondimenti richiesti dal coordinamento regionale in relazione
all’impatto di detta nota sulle precedenti informative __________ relative
all’argomento (…)
Al riguardo, era stato chiarito che le informazioni contenute
nelle citate note continuavano ad essere valide. La nota del gennaio 2021
riguardava unicamente gli iscritti, indipendentemente dalla cittadinanza,
all’assicurazione malattia svizzera che da questa intendono esentarsi e, più
nello specifico, la posizione del __________ rispetto ad una precisa domanda
dell’AVS o dei diretti interessati, di dichiarare che la rinuncia non avesse
effetti pregiudizievoli.
Va evidenziato che la posizione __________ di non poter rilasciare
la richiesta dichiarazione non era stata assunta motu proprio, ma dietro
esplicita richiesta, di volta in volta dell’ente svizzero o dei diretti
interessati.
Ciò premesso, si attira l’attenzione sulla non secondaria
circostanza che la citata nota non tocca minimamente il diritto di opzione, né
avrebbe potuto farlo trattandosi di una disposizione contenuta in un accordo
internazionale, ratificata con legge dello Stato. Proprio per sgomberare il
campo da un simile equivoco, l’Ufficio aveva trasmesso in sede europea –
Commissione Amministrativa – una nota che, nel mentre rappresentava la
contrarietà ad accettare la rinuncia alla copertura sanitaria svizzera, ha
anche tenuto a precisare che non era assolutamente in discussione l’applicazione
del diritto di opzione agli interessati questi ultimi non dovranno più
esentarsi dall’assicurazione malattia anche attraverso la rinuncia alla
pensione svizzera per liberarsi dall’obbligo di versamento dei contributi
assistenziali all’ente assicurativo svizzero.
Pertanto, in tal caso, non soggiaceranno più alla condizione –
imposta dalla legislazione assicurativa svizzera – di ottenere l’accettazione
di questo __________ al fine di liberarsi da questo obbligo” (doc. C2)
Tuttavia,
il diritto di opzione, cui fa riferimento anche il __________, nel caso di
specie non è oggetto del contendere. A questo proposito va rammentato che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la
decisione impugnata
che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020
consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016
del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2;
STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V
388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Del
resto, l’allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, per quanto concerne la
Svizzera, al n. 3 (assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione
malattia svizzera e possibilità di esenzione) prevede alla lettera b che le
persone di cui alla lettera a), tra cui le persone soggette alle disposizioni
legali svizzere in forza del titolo II del regolamento e quelle per le quali la
Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24,
25 e 26 del regolamento, possono, su richiesta, essere esentate
dall’assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e
dimostrano che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania,
Francia, Italia, Austria e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e
v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo.
Detta
richiesta dev’essere depositata (lett. aa) entro i tre mesi successivi
all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi
giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende
effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione e (lett. bb) si applica a
tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.
Tale
facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2) ed
era già prevista nel regolamento (CEE) n. 1408/71 (DTF 135 V consid. 4.32 pag.
344).
In
virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che
lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari
senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione
malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale
italiano. L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve
però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità
cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre
mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori
frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro
(sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).
In concreto l’insorgente
non risiede in uno dei Paesi citati dalla norma (Germania, Francia, Italia,
Austria, Finlandia e Portogallo), bensì in Svizzera. Per cui l’esercizio del
diritto di opzione non sarebbe comunque possibile.
In queste condizioni la decisione
su opposizione impugnata merita conferma.
2.8.
L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 29 dicembre 2021, per cui si applica la nuova
disposizione legale.
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.
4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino vige
tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. le sentenze 8C_265/2021
del 21 luglio 2021 e 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5).
Ne discende che nel
presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti