30.2021.3
L'obbligo di pagare i contributi per un assicurato che esercita un'attività lucrativa dopo l'età della pensione,anche se non sono costitutivi di una rendita, è conforme alla legge.L'assicurato è tenuto a pagare i contributi sul reddito da attività indipendente benché già al beneficio di una rendita
21 giugno 2021Italiano44 min
ha perciò pagato un contributo che non era dovuto e quindi l'importo di Fr. 17'864,10
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2021.3
TB
Lugano
21 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'8 marzo 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 febbraio 2021 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1953, al beneficio di
una rendita di vecchiaia dal 2018, l'11 dicembre 2018 (doc. 19) ha chiesto alla
Cassa CO 1 di affiliarlo come indipendente, avendo avviato il 1° ottobre 2018
un'attività di consulenza tributaria e legale. Il 7 febbraio 2019 (doc. 17) l'amministrazione
ha emesso la decisione provvisoria di fissazione dei contributi personali per l'attività
svolta a titolo accessorio (doc. 18) che, a richiesta dell'assicurato medesimo (doc.
16), ha adeguato il 13 novembre 2019 (doc. 15) sulla base di un reddito di Fr.
170'000.
1.2. Il 4 novembre 2020 (doc. A1)
la Cassa di compensazione ha stabilito definitivamente i contributi dovuti dall'assicurato
per l'anno 2019 in Fr. 19'862,90 sulla base di un reddito da attività
indipendente di Fr. 181'652.-, a cui ha dedotto la franchigia di Fr. 16'800.-
e ha aggiunto i contributi AVS/AI/IPG riportati al lordo per determinare il
reddito soggetto a contribuzione.
1.3. Vista l'opposizione del 10
novembre 2020 (doc. A2) portante sul principio stesso di dovere pagare dei
contributi in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, benché tali contributi non
permettano comunque all'assicurato di beneficiare di una rendita AVS come
previsto dall'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. avendo egli già compiuto
65 anni, il 16 febbraio 2021 (doc. A3) l'amministrazione ha emesso la decisione
su opposizione.
La Cassa CO 1, ricordato che il contributo per l'anno 2019 deve
essere calcolato sul reddito conseguito quell'anno (art. 23 cpv. 1 OAVS) e che
le tassazioni fiscali sono vincolanti per determinarlo (art. 23 cpv. 4 OAVS),
basandosi sull'accertamento del reddito aziendale (doc. 5) effettuato presso l'Ufficio
di tassazione di __________ (doc. 4) ha ritenuto un reddito aziendale netto di
Fr. 163'549.-, che ha riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG dopo
deduzione della franchigia di Fr. 16'800.- e quindi ha stabilito in Fr. 17'864,10
Fatti
i contributi per il 2019, accogliendo parzialmente l'opposizione.
1.4. Con ricorso dell'8 marzo 2021
(doc. I) RI 1 ha postulato al Tribunale che la somma di Fr. 17'864,10 gli sia
restituita, non essendo tenuto a versare dei contributi.
Il ricorrente, che ha integralmente riproposto la sua opposizione,
ha osservato che l'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. non fa distinzione
fra assicurati che hanno compiuto 65 anni e quelli che non hanno ancora
raggiunto, per gli uomini, l'età della pensione, prevedendo quindi per tutti
che le rendite coprano adeguatamente il fabbisogno e che vi siano delle rendite
minime e delle rendite massime. Secondo l'assicurato, il testo della
Costituzione presupporrebbe sempre la presenza di una rendita, mentre l'art. 3
cpv. 1 LAVS prevedrebbe la possibilità che non si abbia diritto a una rendita,
perciò queste due norme sarebbero in contrasto tra di loro e, in tal caso, la
norma della Costituzione federale ha la priorità sulla legge federale. Di
conseguenza, se non si ha diritto a una rendita, nessun contributo può essere
dovuto.
Considerato che il ricorrente non ha diritto a una rendita, egli
ha perciò pagato un contributo che non era dovuto e quindi l'importo di Fr. 17'864,10
gli deve essere restituito.
Gli assicurati che non hanno ancora compiuto 65 anni sono tenuti
al pagamento dei contributi e hanno diritto a una rendita. Per contro, gli
assicurati che hanno già compiuto 65 anni sono, in virtù dell'art. 3 cpv. 1
LAVS, tenuti al pagamento dei contributi, ma non sono beneficiari di una
rendita.
Inoltre, l'art. 3 cpv. 1 LAVS non è conforme all'art. 8 cpv. 1
Cost. fed., perché tratta le persone che hanno già compiuto 65 anni in modo
diverso davanti alla legge rispetto alle persone che hanno già compiuto 65
anni. Di fronte a una contraddizione tra una norma costituzionale e una norma
legale, prevale l'articolo costituzionale.
L'art. 3 cpv. 1 LAVS è altresì in contraddizione con l'art. 8 cpv.
2 Cost. fed., perché discrimina a causa dell'età le persone che hanno già
compiuto 65 anni. Anche in tal caso, la norma costituzionale ha la priorità
sulla legge federale.
Non beneficiando il ricorrente di una rendita come gli assicurati
che non hanno ancora compiuto 65 anni, egli ha perciò pagato dei contributi
che, in base all'art. 8 cpv. 1 LAVS, non erano dovuti e ne ha dunque preteso la
restituzione.
Essendo discriminato per la sua età, egli non riceve una rendita
come gli assicurati che non hanno compiuto 65 anni e quindi ha versato dei
contributi che, giusta l'art. 8 cpv. 2 LAVS, non erano dovuti e ne ha perciò reclamato
la restituzione.
Infine, l'insorgente ha chiesto il riconoscimento di Fr. 2'400.-
di ripetibili per la sede amministrativa e di Fr.1'600.- per la sede
ricorsuale.
1.5. Nella risposta del 13 aprile
2021 (doc. III) la Cassa CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.
L'amministrazione ha ricordato l'obbligo per l'assicurato di
pagare i contributi giusta l'art. 3 cpv. 1 LAVS, essendo egli assicurato all'AVS
in virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS, e meglio avendo esercitato nel 2019
un'attività lucrativa e avendo conseguito un reddito ai sensi degli artt. 9
LAVS e 17 OAVS.
Di conseguenza, non è determinante il fatto che il ricorrente nel
2019 fosse in età pensionabile senza tuttavia potere fare valere un diritto
alla rendita di vecchiaia. Nessuna violazione degli artt. 8 cpvv. 1 e 2 e 112
cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. è dunque data e non v'è alcuna contrapposizione
con l'art. 3 cpv. 1 LAVS.
La Cassa di compensazione ha rilevato che la soluzione di
assoggettare gli assicurati all'obbligo contributivo finché esercitano un'attività
lucrativa prescindendo da qualsiasi diritto potenziale a prestazioni dell'assicurazione
vecchiaia e superstiti è stata voluta dal legislatore federale quale misura di
risanamento di natura finanziaria ed è insita nel sistema di solidarietà delle
assicurazioni sociali. Pertanto, il Tribunale federale (DTF 107 V 195 consid.
2c) ha constatato la disparità di trattamento che è stata creata coscientemente
dal legislatore federale, senza però potere istituire un'ineguaglianza nell'ineguaglianza,
dispensando dall'obbligo di contribuire alcune persone ancora attive che hanno
compiuto l'età che dà diritto alla rendita di vecchiaia.
Ne discende che, indipendentemente da qualsiasi diritto potenziale
a prestazioni dalla LAVS, l'assicurato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAVS è
quindi l'assicurato di cui all'art. 1 cpv. 1 LAVS. Di conseguenza, un
assicurato attivo professionalmente è tenuto a pagare i contributi sociali dopo
l'età del pensionamento anche se questi non sono costitutivi di rendita e ciò
pure se la persona assicurata giunge in Svizzera dopo l'età del pensionamento e
contribuisce senza potere fare valere un diritto a una rendita.
L'insorgente è perciò tenuto al pagamento dei contributi fissati
in Fr. 17'864,10 per l'attività svolta nel 2019.
Da ultimo, sulla richiesta di indennità per ripetibili di Fr. 1'600.-
per la sede ricorsuale, la Cassa di compensazione ha rilevato che l'assicurato
ha una formazione di giurista e si è aggravato personalmente; inoltre, la causa
non è di particolare complessità.
1.6. Il 19 aprile 2021 (doc. V) l'insorgente
ha precisato di non avere avuto, come erroneamente indicato dalla Cassa, dei
colloqui e degli scambi di email con i responsabili dell'amministrazione, poiché
la giurista della Cassa non ha preso posizione sulla questione di merito che le
ha sottoposto (docc. 10a-13).
Inoltre, egli ha osservato che l'art. 3 cpv. 1 LAVS è entrato in
vigore il 1° gennaio 1997, mentre l'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed.,
come pure l'art. 8 cpvv. 1 e 2 Cost. fed., sono stati accettati dal legislatore
federale il 18 dicembre 1998 e in votazione popolare il 18 aprile 1999. L'art.
112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. presuppone, nell'ambito dell'assicurazione
vecchiaia e superstiti, sempre la presenza di una rendita che deve coprire
adeguatamente il fabbisogno vitale, come rendita minima o massima. Il
ricorrente ha precisato di ricevere una rendita annua di Fr. 4'296.- e la
moglie di Fr. 4'428.-, perciò i coniugi non ricevono una rendita massima.
Quindi l'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. presuppone sempre la presenza
di una rendita che deve coprire adeguatamente il fabbisogno.
L'assicurato ha sostenuto che la volontà del legislatore del 7
ottobre 1994 di risanare finanziariamente l'AVS, concretizzatasi il 1° gennaio
1997 con l'entrata in vigore dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, è stata modificata con l'accettazione,
il 18 dicembre 1998, dell'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed., approvato dal
Popolo nel 1999.
Pertanto, la volontà posteriore del legislatore federale del 18
dicembre 1998 ha priorità sulla volontà del 7 ottobre 1994 e quindi l'art. 112
cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. ha priorità sull'art. 3 cpv. 1 LAVS.
Inoltre, con l'introduzione dell'art. 8 cpvv. 1 e 2 Cost. fed., il
legislatore federale ha voluto che tutti fossero uguali davanti alla legge e quindi
che nessuno fosse discriminato per la sua età. Di conseguenza, il legislatore
federale ha modificato la sua volontà del 1994 e il Popolo svizzero l'ha
accettata nel 1999. La volontà posteriore del legislatore federale del 1998
prevale su quella del 7 ottobre 1994 codificata nell'art. 3 cpv. 1 LAVS.
Da ultimo, secondo l'insorgente, quando la contropartita del
versamento di contributi non è la presenza di una rendita che deve coprire
adeguatamente il fabbisogno vitale, allora questi contributi non hanno lo
statuto di contributi in ambito LAVS, ma vanno considerati come delle imposte
ai sensi dell'art. 127 Cost. fed. Poiché in contropartita dei Fr. 17'864,10
egli non riceve alcuna rendita, questi contributi vanno considerati come delle
imposte, che però solo la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno il diritto
di riscuotere (art. 128 Cost. fed.) e non la Cassa CO 1, che ha ricevuto un
pagamento che non aveva il diritto di riscuotere e che deve perciò
restituirgli.
1.7. Il 27 aprile 2021 (doc. VII)
la Cassa di compensazione si è riconfermata nella risposta di causa, ribadendo
che i contributi di Fr. 17'864,10 sono dovuti.
1.8. L'assicurato non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente si è lamentato
che la Cassa di compensazione, nella decisione impugnata, non ha preso
posizione sulle censure che egli ha sollevato nell'opposizione, perciò è priva
di motivazione. A suo dire, l'amministrazione non ha esplicitato i motivi per
cui non intende restituirgli i contributi del 2019 di Fr. 17'864,10.
2.2. Per l'art. 29
cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale
diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,
indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento
del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.
5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di
essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato
comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere
sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione.
Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura
comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte, in modo
tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi.
Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere
informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per
quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera
generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma
occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e
di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità
di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non
significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite.
Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili
mediante opposizione. In ogni caso, al più tardi durante la procedura di
opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata
Considerandi
di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid.
6.
pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di
essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che
precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA
contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368 consid.
6).
Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è
sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità
di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135
I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato
ha potuto comprendere la portata della decisione formale e
impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo
contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni
innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone
in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28
giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può
assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie
(art. 61 lett. c LPGA).
Occorre infine ricordare che per giurisprudenza, riproposta ancora
nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una
violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere
eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura
presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può
esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione
del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito
anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente
persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale
eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe
un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi
superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse
della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione
della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid.
2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova
comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a
LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente
e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di
chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto
2018.
consid. 5.1 e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con
riferimenti).
2.3
Nell'evenienza
concreta, l'amministrazione ha emanato la decisione su opposizione fondandosi
sugli artt. 9 LAVS e 17 OAVS per definire il reddito da attività indipendente.
Inoltre, sulla scorta degli artt. 22 e 23 OAVS essa
ha determinato i contributi dovuti per l'anno 2019.
Il TCA rileva che, in effetti, la Cassa di compensazione non si è
pronunciata sulle considerazioni esposte dall'assicurato nella sua opposizione
del 4 novembre 2020 portanti sulla conformità dell'art. 3 cpv. 1 LAVS alla
Costituzione federale, e meglio agli artt. 8 cpvv. 1 e 2 e 112 cpv. 2 lett. b e
c. Essa ha infatti confermato il principio di versare dei contributi personali
sul reddito conseguito che ha accertato presso l'autorità fiscale competente,
ma senza addentrarsi nel dettaglio delle singole censure esposte dall'interessato.
In tali circostanze, va riconosciuto, d'un lato, che la
spiegazione fornita dall'amministrazione era sufficiente per chiarire l'obbligo
dell'assicurato al pagamento dei contributi come persona attiva a titolo
indipendente e quindi, pur essenziale, la motivazione del provvedimento era
comprensibile all'assicurato.
D'altro lato, malgrado l'amministrazione non si sia pronunciata
sulla tesi dell'opponente, il ricorrente ha comunque potuto opporsi al
provvedimento in maniera adeguata. La decisione su opposizione apporta comunque
una motivazione giuridica a sostegno della tesi della Cassa e pertanto esplica
la sua validità.
Va ritenuto che l'insorgente ha potuto esporre la sua posizione in
sede di opposizione e successivamente con il ricorso, laddove ha potuto
produrre le prove necessarie per far valere i suoi diritti (STF 9C_694/2008 del
7.
ottobre 2009).
Inoltre, sebbene la decisione su opposizione non
abbia esaminato tutte le censure sollevate, le ragioni alla base della
soluzione adottata dall'amministrazione erano chiare.
Tutto ben considerato, il ricorrente ha potuto
comprendere la portata della decisione formale, inoltrare opposizione e, successivamente,
impugnare la decisione su opposizione ad un'istanza che dispone di pieno potere
cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure (DTF
133.
I 201 consid. 2.2).
Pertanto, un'eventuale violazione del diritto di essere sentiti è
comunque stata sanata in questa sede (STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF
133.
I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431; STCA 30.2011.11).
Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.4
Oggetto del contendere è la
verifica dell'assoggettamento del ricorrente al pagamento dei contributi
AVS/AI/IPG nel 2019 poiché, benché beneficiario di una rendita di vecchiaia dal
2018, ha conseguito un reddito da attività indipendente di Fr. 163'549.-.
2.5
Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti
al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività
lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che
non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo
una serie di spese indicate all'art. 9 cpv. 2 LAVS.
Ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono
accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di
compensazione.
Per l'art. 9 cpv. 4 LAVS, le casse di compensazione aggiungono al
reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il
diritto fiscale dei contributi di cui all'art. 8 LAVS, all'art. 3 cpv. 1 LAI e
all'art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100
per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente devono essere stabiliti e versati
periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione e può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un'attività
lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l'importo
della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati
soltanto a richiesta dell'assicurato (art. 14 cpv. 6 LAVS).
2.6
I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo
il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 2 OAVS).
Giusta l'art. 22 cpv. 5 OAVS, il reddito non è convertito in
reddito annuo.
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante
per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale
diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in
base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in
giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1
OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata
in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione
dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione
controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per
le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i
contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla
compensazione con i contributi d'acconto pagati.
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a
esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità
fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio
federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura
di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).
Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali
cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse
di compensazione.
2.7
Va ancora rammentato che a
norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9 cpv.
1.
LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale,
industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una
professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in
capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali
giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi
agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da
partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2
LIFD.
2.8
Per giurisprudenza costante
del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni
sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della
legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente
comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare
fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni
sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;
infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice
delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari
provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto
difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i
contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30.
consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è
vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la cassa, anche se
fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3;
Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo
la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di
stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne
i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg.,
consid. 5a).
2.9
Il ricorrente si è lamentato
che gli siano stati richiesti dei contributi in realtà non dovuti
poiché, a suo dire, avendo egli già raggiunto l'età del pensionamento nel 2018,
i redditi che ha conseguito nel 2019 come indipendente non gli danno diritto a
una rendita di vecchiaia. Di conseguenza questa soluzione, derivante dall'art.
3.
cpv. 1 LAVS, lederebbe sia il principio dell'uguaglianza di trattamento
prevista dall'art. 8 cpv. 1 Cost. fed., sia lo discriminerebbe a causa dell'età
in violazione dell'art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Inoltre, verrebbe meno il principio
previsto dall'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. di avere sempre diritto a
una rendita di vecchiaia, minima o massima, che copra in modo adeguato il suo
fabbisogno.
Dispositivo
Per questi motivi, l'insorgente ha chiesto la
restituzione dei contributi di Fr. 17'864,10 versati per l'anno
2019.
La Cassa di compensazione ha osservato che il
principio di assoggettare gli assicurati all'obbligo di pagare i contributi se
esercitano un'attività lucrativa è indipendente dal diritto di potere poi
beneficiare di prestazioni dall'assicurazione vecchiaia e superstiti, essendovi
alla base di tale soluzione il principio di solidarietà delle assicurazioni
sociali. Di conseguenza, il ricorrente, attivo professionalmente anche dopo l'età
del pensionamento, è tenuto a pagare i contributi sociali anche se questi
contributi non sono costitutivi di una rendita.
2.10. Il TCA si è già espresso sulla
questione con STCA 30.2016.29 del 10 agosto 2016. In quel caso, la Cassa di
compensazione ha negato il diritto a una rendita per superstiti a un'assicurata
nata nel 1958, titolare di un permesso B, poiché non era stato assolto l'obbligo
contributivo minimo ai sensi degli artt. 29 cpv. 1 LAVS e 29bis cpv. 1 LAVS. La
Cassa ha rifiutato di versare la rendita vedovile, poiché al defunto marito non
poteva essere computato alcun periodo di contribuzione, non potendo prendere in
considerazione nel calcolo di una rendita i contributi versati dopo il
compimento dei 65 anni.
La ricorrente ha sostenuto di avere diritto a una rendita per
vedova perché il marito aveva pagato, dopo il pensionamento, i contributi. V'era
una lacuna normativa, poiché il legislatore non ha previsto alcunché per il
caso in cui un assicurato inizia a contribuire all'AVS dopo aver compiuto i 65
anni e dunque i suoi contributi non permettono di far nascere il diritto ad una
rendita.
Al considerando 2.4 lo scrivente Tribunale ha esaminato se al
defunto marito potevano essere computati periodi contributivi facenti nascere
il diritto a una rendita:
" La
risposta è negativa. Infatti il defunto marito ha pagato i contributi sociali
dal 2003 al 2011, quando l'assicurato, nato nel 1924, aveva già ampiamente
superato i 65 anni, compiuti nel 1989 (cfr. art. 29bis cpv. 1 LAVS; cfr. anche
art. 52c OAVS). Ora, per determinare gli anni interi di contribuzione di una persona
occorre basarsi sulla durata di contribuzione personale che essa ha compiuto
dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31
dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Secondo il marg. 5020
delle direttive sulle rendite (DR) si considera come evento assicurato il
compimento dell'età di pensionamento (in caso di rendita anticipata, dei 62, 63
o 64 anni), la data dell'insorgenza dell'invalidità o del decesso. Sono inoltre
computati interamente i periodi di contribuzione compiuti nell'anno in cui è
sorto l'evento assicurato. Non sono più presi in considerazione i periodi di
contribuzione compiuti dopo la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia,
neppure in caso di rendita di vecchiaia anticipata (marg. 5022 delle direttive
sulle rendite; cfr. Kieser, SBVR, 3a edizione, 2016, n. 576 pag. 1356; cfr.
anche sentenza H 39/03 del 23 dicembre 2003, consid 3, pubblicata in SVR 2004
AVS Nr. 16).
L'assicurata fa valere una lacuna normativa, nel senso che non
sarebbero stati regolati i casi in cui la persona assicurata inizia a
contribuire alla LAVS dopo il pensionamento.
A torto. La legge è chiara e non si è confrontati con una lacuna
legislativa. Al legislatore, come si vedrà qui di seguito, tale problematica
non è sfuggita.
In una sentenza pubblicata in DTF 107 V 195, l'Alta Corte ha
dovuto decidere il caso di un assicurato in età pensionabile che è stato
chiamato a pagare i contributi sociali in ragione dell'attività lavorativa
svolta, senza tuttavia poter far valere un diritto ad una rendita. L'allora TFA
ha stabilito che la legge non presenta nessuna lacuna (consid. 2c: “en l'espèce, on ne saurait admettre que la loi
présente une lacune […]”), poiché la risposta alla domanda alla
quale l'Alta Corte deve rispondere si trova nell'art. 1
cpv. 1 LAVS il quale, all'epoca, prevedeva che sono assicurate alla LAVS le
persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a) e le persone fisiche che
esercitano in Svizzera un'attività lucrativa (lett. b: “[…] est
astreint au paiement de cotisation AVS-AI-APG, malgré son âge et malgré le fait
qu'il ne pût prétendre de prestations, en l'état de la législation lorsque fut
prise la décision en cause. Saisie du problème, la Cour plénière a en effet
décidé de maintenir sa jurisprudence antérieure (voir RCC 1980 p. 465), parce
que la solution ressortant de la lettre da la loi a été voulue, en toute
connaissance de cause, par le Parlement, devant lequel elle avait été fortement
combattue, mais sans succès.”). Infatti, un obiettivo del legislatore federale era
quello di mettere in atto misure di risanamento di natura finanziaria. Per il
TFA l'assicurato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAVS è conseguentemente l'assicurato
ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, prescindendo da qualsiasi diritto potenziale
a prestazioni dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. La disparità di
trattamento, creata coscientemente dal legislatore, non può che essere
costatata dall'Alta Corte che non può istituire un'ineguaglianza nell'ineguaglianza,
dispensando alcune persone ancora attive che hanno superato l'età che
conferisce il diritto alla rendita dall'obbligo di contribuire.
Questo concetto è stato nuovamente ripreso in sentenze successive.
In una sentenza pubblicata in RCC 1985 pag. 539 e seguenti l'Alta
Corte ha confermato l'assoggettamento al pagamento dei contributi sociali ad
una cittadina germanica che ha cominciato a versare i contributi a 68 anni, che
prima non era mai stata assicurata alla LAVS e che si lamentava della
circostanza che non avrebbe mai potuto percepire una rendita AVS (cfr. in
particolare il consid. 3a).
In una pronunzia H 249/96 del 26 giugno 1998 nel caso di un
assicurato straniero che aveva già compiuto i 65 anni ed al quale era stato
richiesto di pagare contributi sociali quale indipendente, l'allora TFA ha
rammentato, al consid. 5, che “non è nemmeno
di rilievo il fatto che, essendo l'interessato già in età AVS, i contributi
pretesi non siano più costitutivi di rendita (cfr. RCC 1985 pag. 541 consid.
3a, 1984 pag. 173 consid. 3b e 1980 pag. 465)”.
In una sentenza 30.2000.174 del 31 dicembre 2001 il TCA ha
rilevato che l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che l'obbligo
di contribuire dopo il raggiungimento dell'età che dà diritto ad una rendita è
conforme alla legge indipendentemente dal fatto che i contributi non siano più
costitutivi di una rendita (sentenza del 26 giugno 1998, H 249/96; DTF 107 V
195; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi
fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants, pag. 103 n. 12 ad art. 3)
e che in una sentenza del 7 dicembre 2000, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag.
175 (in particolare pag. 178; successivamente pubblicata anche in DTF 126 V
417), l'Alta Corte ha stabilito che i redditi conseguiti posteriormente al 31
dicembre dell'anno che precede l'insorgere dell'evento assicurato (in concreto
pensionamento del marito) non sono ripartiti ed attribuiti a metà tra i coniugi
e nemmeno compresi negli anni di
contribuzione dell'assicurato.
Questa sentenza è stata confermata dal TFA con pronunzia H 29/02
del 1° luglio 2003, dove ha affermato:
"(…)
3.1
Contestato è inoltre il fatto che per il calcolo della rendita di vecchiaia a
cui ha diritto la ricorrente non siano stati ripartiti i redditi conseguiti dal
marito tramite l'attività indipendente svolta dalla data del raggiungimento
dell'età del pensionamento fino al decesso e, meglio, dal 1981 al 1998.
3.2
Dal giudizio cantonale impugnato emerge che la rendita di vecchiaia è stata
fissata tenendo conto della ripartizione dei redditi dei coniugi, il cosiddetto
splitting, solo fino all'anno in cui il marito ha raggiunto l'età del
pensionamento, e non fino al 1998, anno in cui egli è deceduto, cessando di
svolgere attività lucrativa. Essendo la rendita di vecchiaia inferiore alla
rendita per vedove percepita in precedenza e già calcolata in base alle norme
della decima revisione dell'AVS, all'assicurata è stata quindi assegnata una
rendita di importo pari a quest'ultima prestazione ai sensi dell'art. 24b LAVS
succitato.
3.3
In proposito va rilevato che, trattandosi di norma contenuta in una legge
federale, né il Tribunale federale delle assicurazioni né le altre autorità
amministrative e giudiziarie possono esaminarne la costituzionalità (art. 191
Cost.). Tuttavia è ammissibile interpretare la disposizione in esame in maniera
conforme alla Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente il senso
chiaro della norma (DTF 126 IV
248 consid. 4b).
3.4
In concreto il tenore ed il senso dell'art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS
citato al consid. 2.3 sono chiari. La disposizione non permette la suddivisione
dei redditi tra i coniugi a partire dalla realizzazione dell'evento assicurato
vecchiaia o invalidità (cfr. sentenza del 10 gennaio 2003 in re D. non ancora
pubblicata in DTF 129 V nel caso di una rendita di invalidità, I 295/02, DTF 127 V 366 consid. 5 e volontà legislativa deducibile
dai bollettini ufficiali ivi citati).
Alla
luce di questi fatti una diversa interpretazione della norma è quindi esclusa
(si veda sentenza del 15 aprile 2002 in re A. consid. 3b/aa, C 4/02).
Infine
non vi è in questo ambito neppure alcuna lacuna legale che il giudice potrebbe
colmare (art. 1 cpv. 2 CC), ritenuto che il legislatore ha espressamente
dichiarato, tramite la norma in questione, di voler omettere di suddividere i
redditi a partire da un determinato momento (DTF 125 V 248 consid. 3).”.
In una sentenza H 268/03 del 20 luglio 2004, ad un assicurato dell'ex
Jugoslavia che chiedeva la restituzione dei contributi versati poiché non
poteva far valere un diritto ad una rendita di vecchiaia avendo contribuito
solo 4 mesi, l'allora TFA, con riferimento alla citata DTF 107 V 195, ha tra l'altro
rammentato che è insito in un sistema di sicurezza sociale fondato sulla
solidarietà che non vi sia un diritto ad una corrispondenza completa tra le
prestazioni erogate e i contributi versati.
Va anche segnalata la sentenza H 84/05 del 26 luglio 2006 relativa
ad un caso di un'assicurata svizzera affiliata all'assicurazione facoltativa
quando si trovava all'estero, rientrata in Svizzera con il marito britannico ed
alla quale il TF ha negato il diritto ad una rendita vedovile poiché il coniuge
era stato assoggettato alla LAVS meno di 11 mesi prima di morire (cfr. art. 50
OAVS).
Ne segue che la circostanza che un assicurato attivo
professionalmente sia tenuto a pagare i contributi sociali dopo l'età del
pensionamento anche se questi non sono costitutivi di rendita è voluto dal
legislatore ed è insito nel sistema di solidarietà delle assicurazioni sociali.
Ciò vale anche laddove la persona assicurata giunge in Svizzera dopo l'età del
pensionamento e contribuisce senza poter far valere un diritto ad una rendita
(cfr. DTF 107 V 195, consid. 2c e RCC 1985 pag. 539 e seguenti). Questa
circostanza esclude la presenza di una lacuna di legge che il Giudice dovrebbe
colmare (cfr. DTF 107 V 195, consid. 2c).
Del resto se, per pura ipotesi di lavoro, si volesse riconoscere
nel caso in esame una rendita di vedovanza alla ricorrente malgrado i
contributi siano stati pagati dal defunto marito solo dopo i 65 anni, si
creerebbero ulteriori disparità di trattamento, nella misura in cui
occorrerebbe conseguentemente, anche per le vedove i cui mariti hanno pagato
contributi sia prima che dopo l'età del pensionamento ma che non percepiscono
una rendita intera, prendere in considerazione i contributi pagati
successivamente per colmare eventuali lacune. Il medesimo ragionamento andrebbe
fatto per quegli assicurati che hanno diritto ad una rendita di vecchiaia
parziale e continuano a lavorare dopo l'età del pensionamento, pagando
contributi che non sono costitutivi di rendita.
Ciò è stato espressamente escluso dal legislatore. Tant'è che
questa discussione è attualmente in corso (cfr. il Messaggio del 19 novembre
2014 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, FF 2015 I pag. 56:
computo dei contributi e soppressione della franchigia nell'AVS: “Secondo il diritto vigente, i pensionati AVS che
esercitano un'attività lucrativa continuano a versare contributi anche dopo
aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento. Tuttavia, i contributi versati
oltre questo limite d'età non vengono più considerati nel calcolo della
rendita; di conseguenza, la continuazione dell'attività lucrativa non comporta
attualmente aumenti di rendita. I beneficiari di rendita AVS attivi
professionalmente possono però dedurre, secondo il regime vigente, una
franchigia di 1400 franchi mensili o 16 800 franchi annui, sulla quale non
devono versare contributi AVS. Questi due principi saranno entrambi modificati:
in futuro i contributi versati sul reddito dell'attività lucrativa dopo l'età
di riferimento saranno considerati nel calcolo della rendita […]”).
Tuttavia il Tribunale non può anticipare l'entrata in vigore di
norme che del resto sono ancora allo stadio di discussione parlamentare (cfr.
DTF 133 V 201, consid. 4.4).
Alla luce di quanto sopra esposto, accertato che al defunto marito
non può essere riconosciuto alcun periodo contributivo, è a giusta ragione che
l'amministrazione ha negato alla ricorrente una rendita per superstiti." (le
evidenziature sono della redattrice).
2.11. Al di là del fatto che il summenzionato progetto della riforma Previdenza per la
vecchiaia 2020 è stato respinto in occasione della votazione popolare del 24
settembre 2017 dal 52,7% dei votanti (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/
riforme-e-revisioni/altersvorsorge2020.html), la scrivente Corte ricorda che la conformità alla legge dell'obbligo
assicurativo per ogni persona assicurata in Svizzera è già stata stabilita
dalla nostra Massima Istanza con la citata DTF 107 V 195.
Al considerando 2c, infatti, l'allora Tribunale federale delle
assicurazioni ha concluso nel 1981 che il ricorrente, nato nel 1900, aveva
certamente la qualità di assicurato ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. a e b vLAVS
(attuale art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAVS), perciò doveva esaminare se il fatto
di non potere pretendere delle prestazioni quando è stata emanata la decisione
impugnata poteva giustificare di esonerarlo dall'obbligo di contribuire oltre l'età
che gli dava il diritto a una rendita di vecchiaia prevista all'art. 3 cpv. 1 vLAVS.
Come già ricordato nel precedente giudizio di questa Corte del 10
agosto 2016 (STCA 30.2016.29 consid. 2.4), la circostanza che un assicurato
attivo professionalmente sia tenuto a pagare i contributi sociali dopo l'età
del pensionamento anche se questi importi non sono costitutivi di rendita è stata
voluta dal legislatore federale ed è intrinseca del sistema di solidarietà
delle assicurazioni sociali. Ciò vale anche laddove la persona assicurata
giunge in Svizzera dopo l'età del pensionamento e contribuisce senza potere far
valere un diritto ad una rendita.
Nella successiva sentenza del 31 maggio 1985 nella causa G. S.,
pubblicata in RCC 1985 pag. 539, l'allora Tribunale federale delle
assicurazioni ha confermato che se un assicurato esercita un'attività lucrativa
dopo l'età di 62 o 65 anni, il suo obbligo di pagare dei contributi derivante
dall'art. 1 cpv. 1 vLAVS e dall'art. 3 cpv. 1 vLAVS è conforme alla legge, anche
se egli non ha diritto a una rendita.
In quel caso l'assicurata, cittadina tedesca domiciliata in
Germania e membra di una società in accomandita che aveva la propria sede in
Svizzera, è stata considerata assicurata e perciò doveva pagare dei contributi
sul reddito del lavoro ricavato dall'impresa (cfr. consid. 2d). La ricorrente
riteneva invece che aveva raggiunto, già all'inizio dell'assoggettamento
litigioso nel 1979, l'età di 68 anni e che quindi aveva superato il limite di
età; prima del 1979, non era mai stata assicurata all'AVS e non avrebbe mai potuto
esserlo. Secondo l'art. 3 cpv. 1 vLAVS, solo le persone assicurate possono
essere tenute a pagare dei contributi. Con l'estensione di quest'obbligo di
contribuire ai pensionati (9a revisione dell'AVS), d'avviso dell'interessata la
modifica di legge non poteva avere per effetto di considerare assicurate delle
persone non assicurate. Inoltre, i contributi che non davano luogo alle rendite
costituivano un onere puramente fiscale, poiché la ricorrente non aveva mai
avuto diritto a una rendita AVS. Confermando l'obbligo di contribuzione, d'avviso
dell'insorgente una tale interpretazione portava a un risultato manifestamente
insostenibile (cfr. consid. 3a).
L'Alta Corte ha ribadito che l'assicurata adempiva le condizioni
dell'art. 1 cpv. 1 lett. b vLAVS e dunque doveva essere considerata come
obbligatoriamente affiliata all'AVS (cfr. consid. 2d). Ritenuto che le persone
assicurate ai sensi di questo capoverso 1 sono le medesime di quelle che sono
assicurate secondo l'art. 3 cpv. 1 LAVS, la ricorrente era di principio
sottoposta all'obbligo di contribuire fintanto che esercitava la sua attività
lucrativa in Svizzera e nella misura in cui i suoi redditi superavano la
franchigia prevista per i pensionati AVS (art. 6quater OAVS). Il
Tribunale federale ha poi espressamente affermato che "Certes, l'extension aux assurés âgés de l'obligation
de payer des cotisations pour une activité lucrative exercée après l'âge de 62
ans ou de 65 ans a été controversée lors des débats parlementaires sur la
neuvième révision; cependant, le législateur n'a pas adopté cette solution sans
de bonnes raisons. Son but était certainement d'améliorer les finances de l'AVS/AI/APG
(arrêt W. M. et O. F. SA, consid. 2c, avec références). Selon les règles
adoptées alors, l'obligation de payer des cotisations existe pour le assurés
qui exercent une activité lucrative après l'âge de 62 ans ou de 65 ans, et cela
sans tenir compte du fait que les cotisations payées après cette limite d'âge
ne sont plus formatrices de rentes (RCC 1984, p. 174, consid. 3b, et 1982, p.
350, avec références). Cette réglementation, qui repose directement sur la loi
(art. 3, 1er al., 4, 1er al., et 4, 2e al., lettre b, LAVS), doit être observée
par le juge. Celui-ci ne peut, en effet, vérifier si des lois fédérales et des
arrêtés fédéraux de portée générale sont conformes à la Constitution (art. 113,
3e al., et 114bis, 3e al., Cst). Il n'y a pas de place pour plus d'une
interprétation de la loi aussi conforme que possible à la Constitution, à moins
que le contraire ne résulte clairement de la lettre ou de l'esprit de la loi
(ATF 107 V 215 = RCC 1982, p. 218; ATF 105 V 48); tel n'est pas le cas en l'espèce.
L'objection de la recourante, selon laquelle l'assujettissement à l'obligation
de cotiser, s'agissant de personnes âgées qui ne peuvent recevoir une rente,
serait le résultat insoutenable de l'interprétation de la loi, n'est donc pas
pertinente. (…) En outre, les arguments produits dans le recours de droit
administratif, et fondés sur l'aspect fiscal de la question, ne peuvent, eux
non plus, mener à une autre conclusion, parce qu'une obligation de cotiser
fondée sur le droit suisse des assurances sociales peut exister éventuellement
aussi - comme déjà dit - si le droit à une rente future fait défaut. Par
conséquent, l'âge de la recourante, ainsi que l'absence d'un droit à une rente
suisse, ne s'opposent pas à l'existence de ladite obligation." (cfr. consid. 3a).
Il TFA ha perciò concluso che le decisioni di fissazione dei
contributi, in cui sono stati fissati degli importi che non sono stati contestati,
erano di conseguenza fondate (cfr. consid. 3b).
2.12. L'Alta Corte ha quindi stabilito
chiaramente che l'obbligo di pagare i contributi per un assicurato che esercita
un'attività lucrativa dopo l'età della pensione, e ciò anche se non ha diritto
a una rendita, è conforme alla legge, perciò le censure sollevate dall'assicurato
nel suo ricorso dell'8 marzo 2021 devono essere pacificamente respinte su
questo argomento.
Sulla scorta delle dianzi esposte argomentazioni della RCC 1985
pag. 539, va perciò pure respinta l'affermazione secondo cui "Quando in contrapartito delle tali contribuzioni non è
la presenza di una rendita che deve coprire adeguatamente il fabbisogno vitale,
tali contribuzioni non contano come delle contribuzioni nell'ambito dell'assicurazione
vecchiaia e superstiti ma sono da considerare come delle imposte. L'articolo
127 della Costituzione federale incorpora questa normativa."
(doc. V punto 4.3).
Infatti, come ha rilevato l'Alta Corte al consid. 3a, l'aspetto
fiscale nulla ha a che vedere con l'obbligo di pagare i contributi, perciò l'asserzione
che "CO 1 non ha il potere di riscuotere
delle imposte dirette. Secondo l'articolo 128 della Costituzione federale
soltanto la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno il potere di riscuotere
delle imposte dirette. CO 1 ha quindi ricevuto un pagamento di cui non ha il
potere di riscuotere. Il pagamento dell'ammontare di 17.864,10 franchi è stato,
in altre parole, non dovuto. CO 1 ha per questo motivo il dovere di restituire
l'ammontare di 17.864,10 franchi." (doc. V punto 4.5), non
modifica la conclusione secondo cui il ricorrente è tenuto a pagare i contributi
sul reddito da attività lucrativa conseguito nel 2019 benché già al beneficio
di una rendita di vecchiaia.
2.13. Il TCA evidenzia, inoltre, che
il ricorrente erra quando sostiene che l'art. 3 cpv. 1 LAVS, adottato il 7
ottobre 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1997, sarebbe contrario all'art.
112 cpv. 2 lett. b. e c Cost. fed. adottato il 18 aprile 1999, in essere dal 1°
gennaio 2000, che prevede che ogni lavoratore ha diritto a una rendita di
vecchiaia, minima o massima, che copra in modo adeguato il fabbisogno vitale. A
suo dire, la norma costituzionale, siccome posteriore, prevale sulla norma
federale e quindi è data una rendita di vecchiaia che deve coprire il suo
fabbisogno.
Va qui in effetti evidenziato che l'attuale art. 3 cpv. 1 LAVS è
stato sì modificato nel 1994/1997, ma unicamente nel riferimento all'età di
pensionamento delle donne, portata a 64 anni con la 10a revisione dell'AVS. Prova
ne è che nella citata DTF 107 V 195 il TFA ha esposto al considerando 2a il
tenore dell'art. 3 cpv. 1 LAVS in essere dal 1° gennaio 1979:
"les assurés sont
tenus de payer des cotisations aussi longtemps qu'ils exercent une activité
lucrative". Questo testo è quindi
identico all'attuale, nella sua prima frase, in auge dal 1997.
Il Tribunale rileva pure che il contenuto dell'art. 112 cpv. 2
lett. b e c Cost. fed., in essere dal 1° gennaio 2000 con l'adozione della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, corrisponde
al tenore del precedente art. 34quater vCost. fed., accettato nella votazione
popolare del 3 dicembre 1972 (DF del 20 marzo 1973 – RU 1973 429; FF 1971 II
1205, 1973 I 69) e inserito nella Costituzione federale del 29 maggio 1874, in
vigore fino al 31 dicembre 1999, che prevedeva che:
" 2 La Confederazione istituisce, in via
legislativa, un'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,
obbligatoria per tutta la popolazione. Questa assicurazione eroga prestazioni
in denaro ed in natura. Le rendite devono compensare adeguatamente il
fabbisogno vitale. La rendita massima non deve superare il doppio della rendita
minima. Le rendite devono essere adattate almeno all'evoluzione dei prezzi. I
Cantoni cooperano all'attuazione dell'assicurazione; possono essere chiamate a
cooperare associazioni professionali e altre organizzazioni private o pubbliche.".
Da quanto precede discende che già nella DTF 107 V 195, al
considerando 2c - e nella sentenza pubblicata in RCC 1985 pag. 539 -, l'Alta
Corte ha avuto modo di esaminare la questione sollevata dal ricorrente,
concludendo che non v'è una lacuna di legge che il giudice potrebbe colmare, ma
che il legislatore federale ha scientemente adottato una disparità di
trattamento fra gli assicurati che contribuiscono prima del raggiungimento dell'età
della pensione e quelli che versano contributi dopo questa data essendovi tutti
tenuti in virtù del fatto che esercitano un'attività lucrativa, senza però che
tale obbligo contributivo dia poi però agli assicurati il diritto a una
prestazione dalla LAVS.
Di conseguenza, non è data nemmeno una disparità di trattamento
fra assicurati a causa dell'età e quindi una violazione dell'art. 8 cpv. 1 e 2
Cost. fed. così come invocata dal ricorrente.
2.14. Sulla scorta delle considerazioni
esposte l'insorgente, che durante l'anno 2019 ha esercitato un'attività
lucrativa di tipo indipendente, in qualità di assicurato ai sensi dell'art. 1a
cpv. 1 lett. b LAVS deve essere considerato come obbligatoriamente affiliato
all'AVS e quindi, in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, benché abbia già raggiunto
l'età che dà diritto a una rendita di vecchiaia, è tenuto al pagamento di
contributi AVS/AI/IPG nella misura in cui i suoi redditi superano l'importo non
imputabile previsto per i beneficiari AVS (art. 6quater OAVS).
D'altronde, come ricordato nella STFA 84/05 del 26 luglio 2006,
" 3.2.1 Les personnes assurées (art. 1a al. 1, 3 et 4 LAVS; art. 2
LAVS) exclusivement sont tenues de payer des cotisations (art. 3 al. 1 LAVS). La
qualité d'assuré entraîne l'obligation de cotiser et l'établissement d'un
compte individuel où sont portées les indications nécessaires au calcul des
rentes ordinaires (art. 30ter LAVS). La personne qui n'est pas assurée pour les
risques vieillesse et survivants de l'AVS ne paye pas de cotisations, ni ne
peut en payer et acquérir de ce fait des éléments formateurs de prestations de
cette assurance.".
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il
ricorso respinto.
Non si fa dunque luogo al versamento di ripetibili, perciò la
pretesa dell'assicurato di Fr. 1'600.- per la sede ricorsuale deve essere
respinta. La richiesta di Fr. 2'400.- per la procedura amministrativa va invece
dichiarata irricevibile, visto che egli l'ha fatta valere per la prima volta
davanti al TCA, autorità tuttavia non competente a giudicare su tale questione in
assenza di una decisione emessa al riguardo dalla Cassa di compensazione.
2.15. Il 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più
anche gratuita.
Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone
che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la
fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018,
pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione
Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle
procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell'ambito delle
assicurazioni sociali. L'indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l'addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell'assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Nel caso di specie, al ricorrente vanno pertanto accollate le
spese, che vanno calcolate secondo l'art. 29 cpv. 4 Lptca.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, fissate in Fr.
500.-, sono poste a carico dell'insorgente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti