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Decisione

30.2021.3

L'obbligo di pagare i contributi per un assicurato che esercita un'attività lucrativa dopo l'età della pensione,anche se non sono costitutivi di una rendita, è conforme alla legge.L'assicurato è tenuto a pagare i contributi sul reddito da attività indipendente benché già al beneficio di una rendita

21 giugno 2021Italiano44 min

ha perciò pagato un contributo che non era dovuto e quindi l'importo di Fr. 17'864,10

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Raccomandata

Incarto

n.

30.2021.3

TB

Lugano

21 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell'8 marzo 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 febbraio 2021 emanata

da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, 1953, al beneficio di

una rendita di vecchiaia dal 2018, l'11 dicembre 2018 (doc. 19) ha chiesto alla

Cassa CO 1 di affiliarlo come indipendente, avendo avviato il 1° ottobre 2018

un'attività di consulenza tributaria e legale. Il 7 febbraio 2019 (doc. 17) l'amministrazione

ha emesso la decisione provvisoria di fissazione dei contributi personali per l'attività

svolta a titolo accessorio (doc. 18) che, a richiesta dell'assicurato medesimo (doc.

16), ha adeguato il 13 novembre 2019 (doc. 15) sulla base di un reddito di Fr.

170'000.

1.2. Il 4 novembre 2020 (doc. A1)

la Cassa di compensazione ha stabilito definitivamente i contributi dovuti dall'assicurato

per l'anno 2019 in Fr. 19'862,90 sulla base di un reddito da attività

indipendente di Fr. 181'652.-, a cui ha dedotto la franchigia di Fr. 16'800.-

e ha aggiunto i contributi AVS/AI/IPG riportati al lordo per determinare il

reddito soggetto a contribuzione.

1.3. Vista l'opposizione del 10

novembre 2020 (doc. A2) portante sul principio stesso di dovere pagare dei

contributi in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, benché tali contributi non

permettano comunque all'assicurato di beneficiare di una rendita AVS come

previsto dall'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. avendo egli già compiuto

65 anni, il 16 febbraio 2021 (doc. A3) l'amministrazione ha emesso la decisione

su opposizione.

La Cassa CO 1, ricordato che il contributo per l'anno 2019 deve

essere calcolato sul reddito conseguito quell'anno (art. 23 cpv. 1 OAVS) e che

le tassazioni fiscali sono vincolanti per determinarlo (art. 23 cpv. 4 OAVS),

basandosi sull'accertamento del reddito aziendale (doc. 5) effettuato presso l'Ufficio

di tassazione di __________ (doc. 4) ha ritenuto un reddito aziendale netto di

Fr. 163'549.-, che ha riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG dopo

deduzione della franchigia di Fr. 16'800.- e quindi ha stabilito in Fr. 17'864,10

Fatti

i contributi per il 2019, accogliendo parzialmente l'opposizione.

1.4. Con ricorso dell'8 marzo 2021

(doc. I) RI 1 ha postulato al Tribunale che la somma di Fr. 17'864,10 gli sia

restituita, non essendo tenuto a versare dei contributi.

Il ricorrente, che ha integralmente riproposto la sua opposizione,

ha osservato che l'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. non fa distinzione

fra assicurati che hanno compiuto 65 anni e quelli che non hanno ancora

raggiunto, per gli uomini, l'età della pensione, prevedendo quindi per tutti

che le rendite coprano adeguatamente il fabbisogno e che vi siano delle rendite

minime e delle rendite massime. Secondo l'assicurato, il testo della

Costituzione presupporrebbe sempre la presenza di una rendita, mentre l'art. 3

cpv. 1 LAVS prevedrebbe la possibilità che non si abbia diritto a una rendita,

perciò queste due norme sarebbero in contrasto tra di loro e, in tal caso, la

norma della Costituzione federale ha la priorità sulla legge federale. Di

conseguenza, se non si ha diritto a una rendita, nessun contributo può essere

dovuto.

Considerato che il ricorrente non ha diritto a una rendita, egli

ha perciò pagato un contributo che non era dovuto e quindi l'importo di Fr. 17'864,10

gli deve essere restituito.

Gli assicurati che non hanno ancora compiuto 65 anni sono tenuti

al pagamento dei contributi e hanno diritto a una rendita. Per contro, gli

assicurati che hanno già compiuto 65 anni sono, in virtù dell'art. 3 cpv. 1

LAVS, tenuti al pagamento dei contributi, ma non sono beneficiari di una

rendita.

Inoltre, l'art. 3 cpv. 1 LAVS non è conforme all'art. 8 cpv. 1

Cost. fed., perché tratta le persone che hanno già compiuto 65 anni in modo

diverso davanti alla legge rispetto alle persone che hanno già compiuto 65

anni. Di fronte a una contraddizione tra una norma costituzionale e una norma

legale, prevale l'articolo costituzionale.

L'art. 3 cpv. 1 LAVS è altresì in contraddizione con l'art. 8 cpv.

2 Cost. fed., perché discrimina a causa dell'età le persone che hanno già

compiuto 65 anni. Anche in tal caso, la norma costituzionale ha la priorità

sulla legge federale.

Non beneficiando il ricorrente di una rendita come gli assicurati

che non hanno ancora compiuto 65 anni, egli ha perciò pagato dei contributi

che, in base all'art. 8 cpv. 1 LAVS, non erano dovuti e ne ha dunque preteso la

restituzione.

Essendo discriminato per la sua età, egli non riceve una rendita

come gli assicurati che non hanno compiuto 65 anni e quindi ha versato dei

contributi che, giusta l'art. 8 cpv. 2 LAVS, non erano dovuti e ne ha perciò reclamato

la restituzione.

Infine, l'insorgente ha chiesto il riconoscimento di Fr. 2'400.-

di ripetibili per la sede amministrativa e di Fr.1'600.- per la sede

ricorsuale.

1.5. Nella risposta del 13 aprile

2021 (doc. III) la Cassa CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha ricordato l'obbligo per l'assicurato di

pagare i contributi giusta l'art. 3 cpv. 1 LAVS, essendo egli assicurato all'AVS

in virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS, e meglio avendo esercitato nel 2019

un'attività lucrativa e avendo conseguito un reddito ai sensi degli artt. 9

LAVS e 17 OAVS.

Di conseguenza, non è determinante il fatto che il ricorrente nel

2019 fosse in età pensionabile senza tuttavia potere fare valere un diritto

alla rendita di vecchiaia. Nessuna violazione degli artt. 8 cpvv. 1 e 2 e 112

cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. è dunque data e non v'è alcuna contrapposizione

con l'art. 3 cpv. 1 LAVS.

La Cassa di compensazione ha rilevato che la soluzione di

assoggettare gli assicurati all'obbligo contributivo finché esercitano un'attività

lucrativa prescindendo da qualsiasi diritto potenziale a prestazioni dell'assicurazione

vecchiaia e superstiti è stata voluta dal legislatore federale quale misura di

risanamento di natura finanziaria ed è insita nel sistema di solidarietà delle

assicurazioni sociali. Pertanto, il Tribunale federale (DTF 107 V 195 consid.

2c) ha constatato la disparità di trattamento che è stata creata coscientemente

dal legislatore federale, senza però potere istituire un'ineguaglianza nell'ineguaglianza,

dispensando dall'obbligo di contribuire alcune persone ancora attive che hanno

compiuto l'età che dà diritto alla rendita di vecchiaia.

Ne discende che, indipendentemente da qualsiasi diritto potenziale

a prestazioni dalla LAVS, l'assicurato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAVS è

quindi l'assicurato di cui all'art. 1 cpv. 1 LAVS. Di conseguenza, un

assicurato attivo professionalmente è tenuto a pagare i contributi sociali dopo

l'età del pensionamento anche se questi non sono costitutivi di rendita e ciò

pure se la persona assicurata giunge in Svizzera dopo l'età del pensionamento e

contribuisce senza potere fare valere un diritto a una rendita.

L'insorgente è perciò tenuto al pagamento dei contributi fissati

in Fr. 17'864,10 per l'attività svolta nel 2019.

Da ultimo, sulla richiesta di indennità per ripetibili di Fr. 1'600.-

per la sede ricorsuale, la Cassa di compensazione ha rilevato che l'assicurato

ha una formazione di giurista e si è aggravato personalmente; inoltre, la causa

non è di particolare complessità.

1.6. Il 19 aprile 2021 (doc. V) l'insorgente

ha precisato di non avere avuto, come erroneamente indicato dalla Cassa, dei

colloqui e degli scambi di email con i responsabili dell'amministrazione, poiché

la giurista della Cassa non ha preso posizione sulla questione di merito che le

ha sottoposto (docc. 10a-13).

Inoltre, egli ha osservato che l'art. 3 cpv. 1 LAVS è entrato in

vigore il 1° gennaio 1997, mentre l'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed.,

come pure l'art. 8 cpvv. 1 e 2 Cost. fed., sono stati accettati dal legislatore

federale il 18 dicembre 1998 e in votazione popolare il 18 aprile 1999. L'art.

112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. presuppone, nell'ambito dell'assicurazione

vecchiaia e superstiti, sempre la presenza di una rendita che deve coprire

adeguatamente il fabbisogno vitale, come rendita minima o massima. Il

ricorrente ha precisato di ricevere una rendita annua di Fr. 4'296.- e la

moglie di Fr. 4'428.-, perciò i coniugi non ricevono una rendita massima.

Quindi l'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. presuppone sempre la presenza

di una rendita che deve coprire adeguatamente il fabbisogno.

L'assicurato ha sostenuto che la volontà del legislatore del 7

ottobre 1994 di risanare finanziariamente l'AVS, concretizzatasi il 1° gennaio

1997 con l'entrata in vigore dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, è stata modificata con l'accettazione,

il 18 dicembre 1998, dell'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed., approvato dal

Popolo nel 1999.

Pertanto, la volontà posteriore del legislatore federale del 18

dicembre 1998 ha priorità sulla volontà del 7 ottobre 1994 e quindi l'art. 112

cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. ha priorità sull'art. 3 cpv. 1 LAVS.

Inoltre, con l'introduzione dell'art. 8 cpvv. 1 e 2 Cost. fed., il

legislatore federale ha voluto che tutti fossero uguali davanti alla legge e quindi

che nessuno fosse discriminato per la sua età. Di conseguenza, il legislatore

federale ha modificato la sua volontà del 1994 e il Popolo svizzero l'ha

accettata nel 1999. La volontà posteriore del legislatore federale del 1998

prevale su quella del 7 ottobre 1994 codificata nell'art. 3 cpv. 1 LAVS.

Da ultimo, secondo l'insorgente, quando la contropartita del

versamento di contributi non è la presenza di una rendita che deve coprire

adeguatamente il fabbisogno vitale, allora questi contributi non hanno lo

statuto di contributi in ambito LAVS, ma vanno considerati come delle imposte

ai sensi dell'art. 127 Cost. fed. Poiché in contropartita dei Fr. 17'864,10

egli non riceve alcuna rendita, questi contributi vanno considerati come delle

imposte, che però solo la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno il diritto

di riscuotere (art. 128 Cost. fed.) e non la Cassa CO 1, che ha ricevuto un

pagamento che non aveva il diritto di riscuotere e che deve perciò

restituirgli.

1.7. Il 27 aprile 2021 (doc. VII)

la Cassa di compensazione si è riconfermata nella risposta di causa, ribadendo

che i contributi di Fr. 17'864,10 sono dovuti.

1.8. L'assicurato non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc. VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il ricorrente si è lamentato

che la Cassa di compensazione, nella decisione impugnata, non ha preso

posizione sulle censure che egli ha sollevato nell'opposizione, perciò è priva

di motivazione. A suo dire, l'amministrazione non ha esplicitato i motivi per

cui non intende restituirgli i contributi del 2019 di Fr. 17'864,10.

2.2. Per l'art. 29

cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale

diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,

indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento

del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.

5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di

essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato

comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere

sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione.

Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura

comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte, in modo

tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi.

Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere

informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per

quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera

generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma

occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di

motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre

la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a

fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e

di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità

di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non

significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite.

Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili

mediante opposizione. In ogni caso, al più tardi durante la procedura di

opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata

Considerandi

di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid.

6.

pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di

essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che

precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA

contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368 consid.

6).

Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è

sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità

di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135

I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato

ha potuto comprendere la portata della decisione formale e

impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo

contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni

innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone

in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28

giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può

assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie

(art. 61 lett. c LPGA).

Occorre infine ricordare che per giurisprudenza, riproposta ancora

nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una

violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere

eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura

presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può

esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione

del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito

anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente

persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale

eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe

un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi

superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse

della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione

della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid.

2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova

comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a

LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente

e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di

chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto

2018.

consid. 5.1 e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con

riferimenti).

2.3

Nell'evenienza

concreta, l'amministrazione ha emanato la decisione su opposizione fondandosi

sugli artt. 9 LAVS e 17 OAVS per definire il reddito da attività indipendente.

Inoltre, sulla scorta degli artt. 22 e 23 OAVS essa

ha determinato i contributi dovuti per l'anno 2019.

Il TCA rileva che, in effetti, la Cassa di compensazione non si è

pronunciata sulle considerazioni esposte dall'assicurato nella sua opposizione

del 4 novembre 2020 portanti sulla conformità dell'art. 3 cpv. 1 LAVS alla

Costituzione federale, e meglio agli artt. 8 cpvv. 1 e 2 e 112 cpv. 2 lett. b e

c. Essa ha infatti confermato il principio di versare dei contributi personali

sul reddito conseguito che ha accertato presso l'autorità fiscale competente,

ma senza addentrarsi nel dettaglio delle singole censure esposte dall'interessato.

In tali circostanze, va riconosciuto, d'un lato, che la

spiegazione fornita dall'amministrazione era sufficiente per chiarire l'obbligo

dell'assicurato al pagamento dei contributi come persona attiva a titolo

indipendente e quindi, pur essenziale, la motivazione del provvedimento era

comprensibile all'assicurato.

D'altro lato, malgrado l'amministrazione non si sia pronunciata

sulla tesi dell'opponente, il ricorrente ha comunque potuto opporsi al

provvedimento in maniera adeguata. La decisione su opposizione apporta comunque

una motivazione giuridica a sostegno della tesi della Cassa e pertanto esplica

la sua validità.

Va ritenuto che l'insorgente ha potuto esporre la sua posizione in

sede di opposizione e successivamente con il ricorso, laddove ha potuto

produrre le prove necessarie per far valere i suoi diritti (STF 9C_694/2008 del

7.

ottobre 2009).

Inoltre, sebbene la decisione su opposizione non

abbia esaminato tutte le censure sollevate, le ragioni alla base della

soluzione adottata dall'amministrazione erano chiare.

Tutto ben considerato, il ricorrente ha potuto

comprendere la portata della decisione formale, inoltrare opposizione e, successivamente,

impugnare la decisione su opposizione ad un'istanza che dispone di pieno potere

cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure (DTF

133.

I 201 consid. 2.2).

Pertanto, un'eventuale violazione del diritto di essere sentiti è

comunque stata sanata in questa sede (STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF

133.

I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431; STCA 30.2011.11).

Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.4

Oggetto del contendere è la

verifica dell'assoggettamento del ricorrente al pagamento dei contributi

AVS/AI/IPG nel 2019 poiché, benché beneficiario di una rendita di vecchiaia dal

2018, ha conseguito un reddito da attività indipendente di Fr. 163'549.-.

2.5

Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti

al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività

lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che

non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo

una serie di spese indicate all'art. 9 cpv. 2 LAVS.

Ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono

accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di

compensazione.

Per l'art. 9 cpv. 4 LAVS, le casse di compensazione aggiungono al

reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il

diritto fiscale dei contributi di cui all'art. 8 LAVS, all'art. 3 cpv. 1 LAI e

all'art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100

per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente

da un'attività lucrativa indipendente devono essere stabiliti e versati

periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di

contribuzione e può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un'attività

lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l'importo

della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati

soltanto a richiesta dell'assicurato (art. 14 cpv. 6 LAVS).

2.6

I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo

il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il

capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 2 OAVS).

Giusta l'art. 22 cpv. 5 OAVS, il reddito non è convertito in

reddito annuo.

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante

per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale

diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in

base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in

giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1

OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i

contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla

compensazione con i contributi d'acconto pagati.

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a

esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità

fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio

federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura

di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali

cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse

di compensazione.

2.7

Va ancora rammentato che a

norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati

reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9 cpv.

1.

LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale,

industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una

professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in

capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali

giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi

agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da

partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2

LIFD.

2.8

Per giurisprudenza costante

del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è

presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della

legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente

comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare

fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni

sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;

infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice

delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari

provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto

difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i

contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è

vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la cassa, anche se

fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3;

Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo

la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di

stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne

i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg.,

consid. 5a).

2.9

Il ricorrente si è lamentato

che gli siano stati richiesti dei contributi in realtà non dovuti

poiché, a suo dire, avendo egli già raggiunto l'età del pensionamento nel 2018,

i redditi che ha conseguito nel 2019 come indipendente non gli danno diritto a

una rendita di vecchiaia. Di conseguenza questa soluzione, derivante dall'art.

3.

cpv. 1 LAVS, lederebbe sia il principio dell'uguaglianza di trattamento

prevista dall'art. 8 cpv. 1 Cost. fed., sia lo discriminerebbe a causa dell'età

in violazione dell'art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Inoltre, verrebbe meno il principio

previsto dall'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. di avere sempre diritto a

una rendita di vecchiaia, minima o massima, che copra in modo adeguato il suo

fabbisogno.

Dispositivo

Per questi motivi, l'insorgente ha chiesto la

restituzione dei contributi di Fr. 17'864,10 versati per l'anno

2019.

La Cassa di compensazione ha osservato che il

principio di assoggettare gli assicurati all'obbligo di pagare i contributi se

esercitano un'attività lucrativa è indipendente dal diritto di potere poi

beneficiare di prestazioni dall'assicurazione vecchiaia e superstiti, essendovi

alla base di tale soluzione il principio di solidarietà delle assicurazioni

sociali. Di conseguenza, il ricorrente, attivo professionalmente anche dopo l'età

del pensionamento, è tenuto a pagare i contributi sociali anche se questi

contributi non sono costitutivi di una rendita.

2.10. Il TCA si è già espresso sulla

questione con STCA 30.2016.29 del 10 agosto 2016. In quel caso, la Cassa di

compensazione ha negato il diritto a una rendita per superstiti a un'assicurata

nata nel 1958, titolare di un permesso B, poiché non era stato assolto l'obbligo

contributivo minimo ai sensi degli artt. 29 cpv. 1 LAVS e 29bis cpv. 1 LAVS. La

Cassa ha rifiutato di versare la rendita vedovile, poiché al defunto marito non

poteva essere computato alcun periodo di contribuzione, non potendo prendere in

considerazione nel calcolo di una rendita i contributi versati dopo il

compimento dei 65 anni.

La ricorrente ha sostenuto di avere diritto a una rendita per

vedova perché il marito aveva pagato, dopo il pensionamento, i contributi. V'era

una lacuna normativa, poiché il legislatore non ha previsto alcunché per il

caso in cui un assicurato inizia a contribuire all'AVS dopo aver compiuto i 65

anni e dunque i suoi contributi non permettono di far nascere il diritto ad una

rendita.

Al considerando 2.4 lo scrivente Tribunale ha esaminato se al

defunto marito potevano essere computati periodi contributivi facenti nascere

il diritto a una rendita:

" La

risposta è negativa. Infatti il defunto marito ha pagato i contributi sociali

dal 2003 al 2011, quando l'assicurato, nato nel 1924, aveva già ampiamente

superato i 65 anni, compiuti nel 1989 (cfr. art. 29bis cpv. 1 LAVS; cfr. anche

art. 52c OAVS). Ora, per determinare gli anni interi di contribuzione di una persona

occorre basarsi sulla durata di contribuzione personale che essa ha compiuto

dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31

dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Secondo il marg. 5020

delle direttive sulle rendite (DR) si considera come evento assicurato il

compimento dell'età di pensionamento (in caso di rendita anticipata, dei 62, 63

o 64 anni), la data dell'insorgenza dell'invalidità o del decesso. Sono inoltre

computati interamente i periodi di contribuzione compiuti nell'anno in cui è

sorto l'evento assicurato. Non sono più presi in considerazione i periodi di

contribuzione compiuti dopo la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia,

neppure in caso di rendita di vecchiaia anticipata (marg. 5022 delle direttive

sulle rendite; cfr. Kieser, SBVR, 3a edizione, 2016, n. 576 pag. 1356; cfr.

anche sentenza H 39/03 del 23 dicembre 2003, consid 3, pubblicata in SVR 2004

AVS Nr. 16).

L'assicurata fa valere una lacuna normativa, nel senso che non

sarebbero stati regolati i casi in cui la persona assicurata inizia a

contribuire alla LAVS dopo il pensionamento.

A torto. La legge è chiara e non si è confrontati con una lacuna

legislativa. Al legislatore, come si vedrà qui di seguito, tale problematica

non è sfuggita.

In una sentenza pubblicata in DTF 107 V 195, l'Alta Corte ha

dovuto decidere il caso di un assicurato in età pensionabile che è stato

chiamato a pagare i contributi sociali in ragione dell'attività lavorativa

svolta, senza tuttavia poter far valere un diritto ad una rendita. L'allora TFA

ha stabilito che la legge non presenta nessuna lacuna (consid. 2c: “en l'espèce, on ne saurait admettre que la loi

présente une lacune […]”), poiché la risposta alla domanda alla

quale l'Alta Corte deve rispondere si trova nell'art. 1

cpv. 1 LAVS il quale, all'epoca, prevedeva che sono assicurate alla LAVS le

persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a) e le persone fisiche che

esercitano in Svizzera un'attività lucrativa (lett. b: “[…] est

astreint au paiement de cotisation AVS-AI-APG, malgré son âge et malgré le fait

qu'il ne pût prétendre de prestations, en l'état de la législation lorsque fut

prise la décision en cause. Saisie du problème, la Cour plénière a en effet

décidé de maintenir sa jurisprudence antérieure (voir RCC 1980 p. 465), parce

que la solution ressortant de la lettre da la loi a été voulue, en toute

connaissance de cause, par le Parlement, devant lequel elle avait été fortement

combattue, mais sans succès.”). Infatti, un obiettivo del legislatore federale era

quello di mettere in atto misure di risanamento di natura finanziaria. Per il

TFA l'assicurato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAVS è conseguentemente l'assicurato

ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, prescindendo da qualsiasi diritto potenziale

a prestazioni dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. La disparità di

trattamento, creata coscientemente dal legislatore, non può che essere

costatata dall'Alta Corte che non può istituire un'ineguaglianza nell'ineguaglianza,

dispensando alcune persone ancora attive che hanno superato l'età che

conferisce il diritto alla rendita dall'obbligo di contribuire.

Questo concetto è stato nuovamente ripreso in sentenze successive.

In una sentenza pubblicata in RCC 1985 pag. 539 e seguenti l'Alta

Corte ha confermato l'assoggettamento al pagamento dei contributi sociali ad

una cittadina germanica che ha cominciato a versare i contributi a 68 anni, che

prima non era mai stata assicurata alla LAVS e che si lamentava della

circostanza che non avrebbe mai potuto percepire una rendita AVS (cfr. in

particolare il consid. 3a).

In una pronunzia H 249/96 del 26 giugno 1998 nel caso di un

assicurato straniero che aveva già compiuto i 65 anni ed al quale era stato

richiesto di pagare contributi sociali quale indipendente, l'allora TFA ha

rammentato, al consid. 5, che “non è nemmeno

di rilievo il fatto che, essendo l'interessato già in età AVS, i contributi

pretesi non siano più costitutivi di rendita (cfr. RCC 1985 pag. 541 consid.

3a, 1984 pag. 173 consid. 3b e 1980 pag. 465)”.

In una sentenza 30.2000.174 del 31 dicembre 2001 il TCA ha

rilevato che l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che l'obbligo

di contribuire dopo il raggiungimento dell'età che dà diritto ad una rendita è

conforme alla legge indipendentemente dal fatto che i contributi non siano più

costitutivi di una rendita (sentenza del 26 giugno 1998, H 249/96; DTF 107 V

195; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi

fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants, pag. 103 n. 12 ad art. 3)

e che in una sentenza del 7 dicembre 2000, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag.

175 (in particolare pag. 178; successivamente pubblicata anche in DTF 126 V

417), l'Alta Corte ha stabilito che i redditi conseguiti posteriormente al 31

dicembre dell'anno che precede l'insorgere dell'evento assicurato (in concreto

pensionamento del marito) non sono ripartiti ed attribuiti a metà tra i coniugi

e nemmeno compresi negli anni di

contribuzione dell'assicurato.

Questa sentenza è stata confermata dal TFA con pronunzia H 29/02

del 1° luglio 2003, dove ha affermato:

"(…)

3.1

Contestato è inoltre il fatto che per il calcolo della rendita di vecchiaia a

cui ha diritto la ricorrente non siano stati ripartiti i redditi conseguiti dal

marito tramite l'attività indipendente svolta dalla data del raggiungimento

dell'età del pensionamento fino al decesso e, meglio, dal 1981 al 1998.

3.2

Dal giudizio cantonale impugnato emerge che la rendita di vecchiaia è stata

fissata tenendo conto della ripartizione dei redditi dei coniugi, il cosiddetto

splitting, solo fino all'anno in cui il marito ha raggiunto l'età del

pensionamento, e non fino al 1998, anno in cui egli è deceduto, cessando di

svolgere attività lucrativa. Essendo la rendita di vecchiaia inferiore alla

rendita per vedove percepita in precedenza e già calcolata in base alle norme

della decima revisione dell'AVS, all'assicurata è stata quindi assegnata una

rendita di importo pari a quest'ultima prestazione ai sensi dell'art. 24b LAVS

succitato.

3.3

In proposito va rilevato che, trattandosi di norma contenuta in una legge

federale, né il Tribunale federale delle assicurazioni né le altre autorità

amministrative e giudiziarie possono esaminarne la costituzionalità (art. 191

Cost.). Tuttavia è ammissibile interpretare la disposizione in esame in maniera

conforme alla Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente il senso

chiaro della norma (DTF 126 IV

248 consid. 4b).

3.4

In concreto il tenore ed il senso dell'art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS

citato al consid. 2.3 sono chiari. La disposizione non permette la suddivisione

dei redditi tra i coniugi a partire dalla realizzazione dell'evento assicurato

vecchiaia o invalidità (cfr. sentenza del 10 gennaio 2003 in re D. non ancora

pubblicata in DTF 129 V nel caso di una rendita di invalidità, I 295/02, DTF 127 V 366 consid. 5 e volontà legislativa deducibile

dai bollettini ufficiali ivi citati).

Alla

luce di questi fatti una diversa interpretazione della norma è quindi esclusa

(si veda sentenza del 15 aprile 2002 in re A. consid. 3b/aa, C 4/02).

Infine

non vi è in questo ambito neppure alcuna lacuna legale che il giudice potrebbe

colmare (art. 1 cpv. 2 CC), ritenuto che il legislatore ha espressamente

dichiarato, tramite la norma in questione, di voler omettere di suddividere i

redditi a partire da un determinato momento (DTF 125 V 248 consid. 3).”.

In una sentenza H 268/03 del 20 luglio 2004, ad un assicurato dell'ex

Jugoslavia che chiedeva la restituzione dei contributi versati poiché non

poteva far valere un diritto ad una rendita di vecchiaia avendo contribuito

solo 4 mesi, l'allora TFA, con riferimento alla citata DTF 107 V 195, ha tra l'altro

rammentato che è insito in un sistema di sicurezza sociale fondato sulla

solidarietà che non vi sia un diritto ad una corrispondenza completa tra le

prestazioni erogate e i contributi versati.

Va anche segnalata la sentenza H 84/05 del 26 luglio 2006 relativa

ad un caso di un'assicurata svizzera affiliata all'assicurazione facoltativa

quando si trovava all'estero, rientrata in Svizzera con il marito britannico ed

alla quale il TF ha negato il diritto ad una rendita vedovile poiché il coniuge

era stato assoggettato alla LAVS meno di 11 mesi prima di morire (cfr. art. 50

OAVS).

Ne segue che la circostanza che un assicurato attivo

professionalmente sia tenuto a pagare i contributi sociali dopo l'età del

pensionamento anche se questi non sono costitutivi di rendita è voluto dal

legislatore ed è insito nel sistema di solidarietà delle assicurazioni sociali.

Ciò vale anche laddove la persona assicurata giunge in Svizzera dopo l'età del

pensionamento e contribuisce senza poter far valere un diritto ad una rendita

(cfr. DTF 107 V 195, consid. 2c e RCC 1985 pag. 539 e seguenti). Questa

circostanza esclude la presenza di una lacuna di legge che il Giudice dovrebbe

colmare (cfr. DTF 107 V 195, consid. 2c).

Del resto se, per pura ipotesi di lavoro, si volesse riconoscere

nel caso in esame una rendita di vedovanza alla ricorrente malgrado i

contributi siano stati pagati dal defunto marito solo dopo i 65 anni, si

creerebbero ulteriori disparità di trattamento, nella misura in cui

occorrerebbe conseguentemente, anche per le vedove i cui mariti hanno pagato

contributi sia prima che dopo l'età del pensionamento ma che non percepiscono

una rendita intera, prendere in considerazione i contributi pagati

successivamente per colmare eventuali lacune. Il medesimo ragionamento andrebbe

fatto per quegli assicurati che hanno diritto ad una rendita di vecchiaia

parziale e continuano a lavorare dopo l'età del pensionamento, pagando

contributi che non sono costitutivi di rendita.

Ciò è stato espressamente escluso dal legislatore. Tant'è che

questa discussione è attualmente in corso (cfr. il Messaggio del 19 novembre

2014 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, FF 2015 I pag. 56:

computo dei contributi e soppressione della franchigia nell'AVS: “Secondo il diritto vigente, i pensionati AVS che

esercitano un'attività lucrativa continuano a versare contributi anche dopo

aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento. Tuttavia, i contributi versati

oltre questo limite d'età non vengono più considerati nel calcolo della

rendita; di conseguenza, la continuazione dell'attività lucrativa non comporta

attualmente aumenti di rendita. I beneficiari di rendita AVS attivi

professionalmente possono però dedurre, secondo il regime vigente, una

franchigia di 1400 franchi mensili o 16 800 franchi annui, sulla quale non

devono versare contributi AVS. Questi due principi saranno entrambi modificati:

in futuro i contributi versati sul reddito dell'attività lucrativa dopo l'età

di riferimento saranno considerati nel calcolo della rendita […]”).

Tuttavia il Tribunale non può anticipare l'entrata in vigore di

norme che del resto sono ancora allo stadio di discussione parlamentare (cfr.

DTF 133 V 201, consid. 4.4).

Alla luce di quanto sopra esposto, accertato che al defunto marito

non può essere riconosciuto alcun periodo contributivo, è a giusta ragione che

l'amministrazione ha negato alla ricorrente una rendita per superstiti." (le

evidenziature sono della redattrice).

2.11. Al di là del fatto che il summenzionato progetto della riforma Previdenza per la

vecchiaia 2020 è stato respinto in occasione della votazione popolare del 24

settembre 2017 dal 52,7% dei votanti (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/

riforme-e-revisioni/altersvorsorge2020.html), la scrivente Corte ricorda che la conformità alla legge dell'obbligo

assicurativo per ogni persona assicurata in Svizzera è già stata stabilita

dalla nostra Massima Istanza con la citata DTF 107 V 195.

Al considerando 2c, infatti, l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni ha concluso nel 1981 che il ricorrente, nato nel 1900, aveva

certamente la qualità di assicurato ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. a e b vLAVS

(attuale art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAVS), perciò doveva esaminare se il fatto

di non potere pretendere delle prestazioni quando è stata emanata la decisione

impugnata poteva giustificare di esonerarlo dall'obbligo di contribuire oltre l'età

che gli dava il diritto a una rendita di vecchiaia prevista all'art. 3 cpv. 1 vLAVS.

Come già ricordato nel precedente giudizio di questa Corte del 10

agosto 2016 (STCA 30.2016.29 consid. 2.4), la circostanza che un assicurato

attivo professionalmente sia tenuto a pagare i contributi sociali dopo l'età

del pensionamento anche se questi importi non sono costitutivi di rendita è stata

voluta dal legislatore federale ed è intrinseca del sistema di solidarietà

delle assicurazioni sociali. Ciò vale anche laddove la persona assicurata

giunge in Svizzera dopo l'età del pensionamento e contribuisce senza potere far

valere un diritto ad una rendita.

Nella successiva sentenza del 31 maggio 1985 nella causa G. S.,

pubblicata in RCC 1985 pag. 539, l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni ha confermato che se un assicurato esercita un'attività lucrativa

dopo l'età di 62 o 65 anni, il suo obbligo di pagare dei contributi derivante

dall'art. 1 cpv. 1 vLAVS e dall'art. 3 cpv. 1 vLAVS è conforme alla legge, anche

se egli non ha diritto a una rendita.

In quel caso l'assicurata, cittadina tedesca domiciliata in

Germania e membra di una società in accomandita che aveva la propria sede in

Svizzera, è stata considerata assicurata e perciò doveva pagare dei contributi

sul reddito del lavoro ricavato dall'impresa (cfr. consid. 2d). La ricorrente

riteneva invece che aveva raggiunto, già all'inizio dell'assoggettamento

litigioso nel 1979, l'età di 68 anni e che quindi aveva superato il limite di

età; prima del 1979, non era mai stata assicurata all'AVS e non avrebbe mai potuto

esserlo. Secondo l'art. 3 cpv. 1 vLAVS, solo le persone assicurate possono

essere tenute a pagare dei contributi. Con l'estensione di quest'obbligo di

contribuire ai pensionati (9a revisione dell'AVS), d'avviso dell'interessata la

modifica di legge non poteva avere per effetto di considerare assicurate delle

persone non assicurate. Inoltre, i contributi che non davano luogo alle rendite

costituivano un onere puramente fiscale, poiché la ricorrente non aveva mai

avuto diritto a una rendita AVS. Confermando l'obbligo di contribuzione, d'avviso

dell'insorgente una tale interpretazione portava a un risultato manifestamente

insostenibile (cfr. consid. 3a).

L'Alta Corte ha ribadito che l'assicurata adempiva le condizioni

dell'art. 1 cpv. 1 lett. b vLAVS e dunque doveva essere considerata come

obbligatoriamente affiliata all'AVS (cfr. consid. 2d). Ritenuto che le persone

assicurate ai sensi di questo capoverso 1 sono le medesime di quelle che sono

assicurate secondo l'art. 3 cpv. 1 LAVS, la ricorrente era di principio

sottoposta all'obbligo di contribuire fintanto che esercitava la sua attività

lucrativa in Svizzera e nella misura in cui i suoi redditi superavano la

franchigia prevista per i pensionati AVS (art. 6quater OAVS). Il

Tribunale federale ha poi espressamente affermato che "Certes, l'extension aux assurés âgés de l'obligation

de payer des cotisations pour une activité lucrative exercée après l'âge de 62

ans ou de 65 ans a été controversée lors des débats parlementaires sur la

neuvième révision; cependant, le législateur n'a pas adopté cette solution sans

de bonnes raisons. Son but était certainement d'améliorer les finances de l'AVS/AI/APG

(arrêt W. M. et O. F. SA, consid. 2c, avec références). Selon les règles

adoptées alors, l'obligation de payer des cotisations existe pour le assurés

qui exercent une activité lucrative après l'âge de 62 ans ou de 65 ans, et cela

sans tenir compte du fait que les cotisations payées après cette limite d'âge

ne sont plus formatrices de rentes (RCC 1984, p. 174, consid. 3b, et 1982, p.

350, avec références). Cette réglementation, qui repose directement sur la loi

(art. 3, 1er al., 4, 1er al., et 4, 2e al., lettre b, LAVS), doit être observée

par le juge. Celui-ci ne peut, en effet, vérifier si des lois fédérales et des

arrêtés fédéraux de portée générale sont conformes à la Constitution (art. 113,

3e al., et 114bis, 3e al., Cst). Il n'y a pas de place pour plus d'une

interprétation de la loi aussi conforme que possible à la Constitution, à moins

que le contraire ne résulte clairement de la lettre ou de l'esprit de la loi

(ATF 107 V 215 = RCC 1982, p. 218; ATF 105 V 48); tel n'est pas le cas en l'espèce.

L'objection de la recourante, selon laquelle l'assujettissement à l'obligation

de cotiser, s'agissant de personnes âgées qui ne peuvent recevoir une rente,

serait le résultat insoutenable de l'interprétation de la loi, n'est donc pas

pertinente. (…) En outre, les arguments produits dans le recours de droit

administratif, et fondés sur l'aspect fiscal de la question, ne peuvent, eux

non plus, mener à une autre conclusion, parce qu'une obligation de cotiser

fondée sur le droit suisse des assurances sociales peut exister éventuellement

aussi - comme déjà dit - si le droit à une rente future fait défaut. Par

conséquent, l'âge de la recourante, ainsi que l'absence d'un droit à une rente

suisse, ne s'opposent pas à l'existence de ladite obligation." (cfr. consid. 3a).

Il TFA ha perciò concluso che le decisioni di fissazione dei

contributi, in cui sono stati fissati degli importi che non sono stati contestati,

erano di conseguenza fondate (cfr. consid. 3b).

2.12. L'Alta Corte ha quindi stabilito

chiaramente che l'obbligo di pagare i contributi per un assicurato che esercita

un'attività lucrativa dopo l'età della pensione, e ciò anche se non ha diritto

a una rendita, è conforme alla legge, perciò le censure sollevate dall'assicurato

nel suo ricorso dell'8 marzo 2021 devono essere pacificamente respinte su

questo argomento.

Sulla scorta delle dianzi esposte argomentazioni della RCC 1985

pag. 539, va perciò pure respinta l'affermazione secondo cui "Quando in contrapartito delle tali contribuzioni non è

la presenza di una rendita che deve coprire adeguatamente il fabbisogno vitale,

tali contribuzioni non contano come delle contribuzioni nell'ambito dell'assicurazione

vecchiaia e superstiti ma sono da considerare come delle imposte. L'articolo

127 della Costituzione federale incorpora questa normativa."

(doc. V punto 4.3).

Infatti, come ha rilevato l'Alta Corte al consid. 3a, l'aspetto

fiscale nulla ha a che vedere con l'obbligo di pagare i contributi, perciò l'asserzione

che "CO 1 non ha il potere di riscuotere

delle imposte dirette. Secondo l'articolo 128 della Costituzione federale

soltanto la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno il potere di riscuotere

delle imposte dirette. CO 1 ha quindi ricevuto un pagamento di cui non ha il

potere di riscuotere. Il pagamento dell'ammontare di 17.864,10 franchi è stato,

in altre parole, non dovuto. CO 1 ha per questo motivo il dovere di restituire

l'ammontare di 17.864,10 franchi." (doc. V punto 4.5), non

modifica la conclusione secondo cui il ricorrente è tenuto a pagare i contributi

sul reddito da attività lucrativa conseguito nel 2019 benché già al beneficio

di una rendita di vecchiaia.

2.13. Il TCA evidenzia, inoltre, che

il ricorrente erra quando sostiene che l'art. 3 cpv. 1 LAVS, adottato il 7

ottobre 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1997, sarebbe contrario all'art.

112 cpv. 2 lett. b. e c Cost. fed. adottato il 18 aprile 1999, in essere dal 1°

gennaio 2000, che prevede che ogni lavoratore ha diritto a una rendita di

vecchiaia, minima o massima, che copra in modo adeguato il fabbisogno vitale. A

suo dire, la norma costituzionale, siccome posteriore, prevale sulla norma

federale e quindi è data una rendita di vecchiaia che deve coprire il suo

fabbisogno.

Va qui in effetti evidenziato che l'attuale art. 3 cpv. 1 LAVS è

stato sì modificato nel 1994/1997, ma unicamente nel riferimento all'età di

pensionamento delle donne, portata a 64 anni con la 10a revisione dell'AVS. Prova

ne è che nella citata DTF 107 V 195 il TFA ha esposto al considerando 2a il

tenore dell'art. 3 cpv. 1 LAVS in essere dal 1° gennaio 1979:

"les assurés sont

tenus de payer des cotisations aussi longtemps qu'ils exercent une activité

lucrative". Questo testo è quindi

identico all'attuale, nella sua prima frase, in auge dal 1997.

Il Tribunale rileva pure che il contenuto dell'art. 112 cpv. 2

lett. b e c Cost. fed., in essere dal 1° gennaio 2000 con l'adozione della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, corrisponde

al tenore del precedente art. 34quater vCost. fed., accettato nella votazione

popolare del 3 dicembre 1972 (DF del 20 marzo 1973 – RU 1973 429; FF 1971 II

1205, 1973 I 69) e inserito nella Costituzione federale del 29 maggio 1874, in

vigore fino al 31 dicembre 1999, che prevedeva che:

" 2 La Confederazione istituisce, in via

legislativa, un'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,

obbligatoria per tutta la popolazione. Questa assicurazione eroga prestazioni

in denaro ed in natura. Le rendite devono compensare adeguatamente il

fabbisogno vitale. La rendita massima non deve superare il doppio della rendita

minima. Le rendite devono essere adattate almeno all'evoluzione dei prezzi. I

Cantoni cooperano all'attuazione dell'assicurazione; possono essere chiamate a

cooperare associazioni professionali e altre organizzazioni private o pubbliche.".

Da quanto precede discende che già nella DTF 107 V 195, al

considerando 2c - e nella sentenza pubblicata in RCC 1985 pag. 539 -, l'Alta

Corte ha avuto modo di esaminare la questione sollevata dal ricorrente,

concludendo che non v'è una lacuna di legge che il giudice potrebbe colmare, ma

che il legislatore federale ha scientemente adottato una disparità di

trattamento fra gli assicurati che contribuiscono prima del raggiungimento dell'età

della pensione e quelli che versano contributi dopo questa data essendovi tutti

tenuti in virtù del fatto che esercitano un'attività lucrativa, senza però che

tale obbligo contributivo dia poi però agli assicurati il diritto a una

prestazione dalla LAVS.

Di conseguenza, non è data nemmeno una disparità di trattamento

fra assicurati a causa dell'età e quindi una violazione dell'art. 8 cpv. 1 e 2

Cost. fed. così come invocata dal ricorrente.

2.14. Sulla scorta delle considerazioni

esposte l'insorgente, che durante l'anno 2019 ha esercitato un'attività

lucrativa di tipo indipendente, in qualità di assicurato ai sensi dell'art. 1a

cpv. 1 lett. b LAVS deve essere considerato come obbligatoriamente affiliato

all'AVS e quindi, in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, benché abbia già raggiunto

l'età che dà diritto a una rendita di vecchiaia, è tenuto al pagamento di

contributi AVS/AI/IPG nella misura in cui i suoi redditi superano l'importo non

imputabile previsto per i beneficiari AVS (art. 6quater OAVS).

D'altronde, come ricordato nella STFA 84/05 del 26 luglio 2006,

" 3.2.1 Les personnes assurées (art. 1a al. 1, 3 et 4 LAVS; art. 2

LAVS) exclusivement sont tenues de payer des cotisations (art. 3 al. 1 LAVS). La

qualité d'assuré entraîne l'obligation de cotiser et l'établissement d'un

compte individuel où sont portées les indications nécessaires au calcul des

rentes ordinaires (art. 30ter LAVS). La personne qui n'est pas assurée pour les

risques vieillesse et survivants de l'AVS ne paye pas de cotisations, ni ne

peut en payer et acquérir de ce fait des éléments formateurs de prestations de

cette assurance.".

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il

ricorso respinto.

Non si fa dunque luogo al versamento di ripetibili, perciò la

pretesa dell'assicurato di Fr. 1'600.- per la sede ricorsuale deve essere

respinta. La richiesta di Fr. 2'400.- per la procedura amministrativa va invece

dichiarata irricevibile, visto che egli l'ha fatta valere per la prima volta

davanti al TCA, autorità tuttavia non competente a giudicare su tale questione in

assenza di una decisione emessa al riguardo dalla Cassa di compensazione.

2.15. Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più

anche gratuita.

Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone

che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la

fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018,

pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione

Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle

procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell'ambito delle

assicurazioni sociali. L'indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l'addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell'assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Nel caso di specie, al ricorrente vanno pertanto accollate le

spese, che vanno calcolate secondo l'art. 29 cpv. 4 Lptca.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, fissate in Fr.

500.-, sono poste a carico dell'insorgente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti