30.2021.5
Assicurato domiciliato in Svizzera svolge attività dipendente in Svizzera ed indipendente in Italia. Conferma affiliazione in Svizzera per reddito conseguito da una società di persone con sede in Italia. Conferma dell'anno dell'assoggettamento. Correttezza del calcolo degli interessi di mora
7 giugno 2021Italiano29 min
al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CEE)
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2021.5-6
cs
Lugano
7 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 marzo 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 marzo 2021 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966,
cittadino italiano, attualmente detentore di un permesso C, è stato al
beneficio di un permesso “B” UE/AELS con effetto dal 18 luglio 2013. Egli è
alle dipendenze della __________, ora in liquidazione, per la quale è stato
socio e presidente della gerenza e gerente dal __________.
1.2. In seguito alla notifica da
parte del fisco di un reddito da attività indipendente di fr. 108'740 conseguito
da RI 1 nel 2015, la Cassa CO 1 lo ha affiliato quale indipendente ed ha
fissato i contributi sociali da lui dovuti quell’anno e gli interessi di mora
con due distinte decisioni del 21 dicembre 2020 (doc. 12), confermate dalla
decisione su opposizione del 3 marzo 2021 (doc. 3).
1.3. RI 1, rappresentato dalla
fiduciaria RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione,
chiedendone l’annullamento (doc. I).
L’insorgente rammenta che
prima di entrare in Svizzera, egli deteneva, in Italia, la società di persone __________
e la società __________ In base alla documentazione della __________ per l’anno
2015, l’interessato rileva di aver ricevuto, quell’anno, dalla __________, gli
utili societari pregressi (relativi agli anni antecedenti il 2012), per un
totale di Euro 100'000, per i quali ha già pagato le imposte dovute in Italia.
Il ricorrente afferma che
secondo la legge italiana la __________ è una società di persone tenuta ad una
contabilità semplificata. Le società di persone vengono tassate per
trasparenza, cioè nessuna imposta sul reddito è dovuta dalla società, ma il
reddito viene imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote possedute
indipendentemente dalla percezione effettiva. Pertanto, in sede di
distribuzione, il “dividendo” non è più imponibile essendo già stato
tassato precedentemente. In sostanza l’importo percepito dalla __________ gli è
stato imputato negli anni di competenza e dunque è già stato tassato secondo la
legge tributaria italiana.
L’insorgente rileva che la
decisione di tassazione fiscale svizzera del 2015, emessa il 1° novembre 2017,
ha stabilito un reddito estero da società collettive, in accomandita o semplici
per un importo di fr. 108'740. Tale reddito estero, ai fini fiscali, è stato
considerato unicamente per l’aliquota. Nel riparto fiscale è però stato
riqualificato come reddito da attività indipendente del contribuente.
Per l’assicurato non si
tratta di redditi da ascrivere al 2015 poiché sono “dividendi” imputati
e tassati quando era ancora contribuente in Italia. Si tratta di utili
conseguiti prima della sua entrata in Svizzera, ossia prima del 2012, e i
dividendi, non solo quelli esteri, ma pure quelli erogati da società svizzere,
non sono soggetti a contribuzione ai sensi della LAVS. Nel 2015 è stato
registrato unicamente il versamento dei “dividendi” realizzati e tassati
negli anni precedenti in Italia.
A comprova di quanto
affermato, il ricorrente ha prodotto i documenti contabili del 2012 e del 2013 della
__________ da cui si evincono utili d’esercizio di euro 6'046, rispettivamente
di euro 11'947, che non permettono di versare un “dividendo” di euro 100'000 in
un anno solo.
Per il ricorrente la
tassazione IC/IFD del 2015 riporta un’informazione errata. Non si tratta di
reddito da attività indipendente 2015, come indicato nel calcolo
dell’imponibile, ma di un versamento di utili pregressi (dividendi)
precedentemente tassati in Italia.
A livello contributivo,
tale classificazione non ha causato un impatto fiscale importante, poiché l’importo
è stato considerato solo ai fini dell’aliquota. Egli evidenzia inoltre di aver
già pagato i contributi sociali quale dipendente e di aver così ottemperato ai
suoi obblighi.
Per il ricorrente si
tratterebbe di un’ingiustificata doppia imposizione.
1.4. Con risposta del 20 aprile
2021 la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.5. In data 3 maggio 2021 il
ricorrente ha indicato di non avere ulteriori mezzi di prova e di aver
dimostrato che non si tratta di redditi da ascrivere al 2015 e, soprattutto,
non si tratta di redditi da assoggettare all’AVS (doc. V). Lo scritto è stato
trasmesso alla Cassa per conoscenza il 4 maggio 2021 (doc. VI).
in diritto
2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art.
3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione
dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Fatti
I contributi AVS
degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono
determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
L'art. 12 LPGA prevede che è
considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio
di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Va ancora rammentato che per
l’art. 17 OAVS sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa
indipendente ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi
conseguiti in proprio da un’azienda commerciale, industriale, artigianale,
agricola o silvicola, dall’esercizio di una professione liberale o da qualsiasi
altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il
trasferimento di elementi patrimoniali giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD e
gli utili conseguiti con l’alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta
l’articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati
quali sostanza commerciale giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD.
Secondo l’art. 18 LIFD sono
imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa, commerciale,
industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da
ogni altra attività lucrativa indipendente (cpv. 1). Fanno parte dei proventi
da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante
alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza
commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in
imprese o stabilimenti di impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione
(cpv. 2 prima frase).
Per l’art. 20 cpv. 3 OAVS i
membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre
società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità
giuridica, devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della
collettività.
2.2. In concreto l’insorgente
oltre all’attività lucrativa dipendente in Svizzera, ha conseguito un reddito,
che la Cassa ha qualificato di attività indipendente, anche da una società con
sede in Italia.
A questo proposito va
rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS
0.142.112.681, di seguito: ALC).
Fino
al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CEE)
n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in
DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012
2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1°
aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal
Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata
in DTF 140 V 98).
Questi
regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012
pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS
0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff,
“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres
développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS
2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
In concreto, nella misura
in cui oggetto del contendere sono contributi dovuti nel 2015 si applica il
regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova versione.
Il regolamento si applica pure
ratione personae. L'interessato è cittadino di uno Stato contraente (art. 1
cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è
senz'altro dato, poiché l'insorgente nel 2015 ha percepito redditi sia in
Svizzera sia in Italia (DTF 144 V 210).
La presente vertenza ricade
anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.
883/2004.
Quest'ultimo si applica infatti
a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità
assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e)
le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e
malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di
disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le
prestazioni familiari (art. 3 n. 1).
L'art.
11 cifra 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 enuncia il principio dell'unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 cifra
2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le
disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris;
art. 11 cifra 3 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004; DTF 144 V 210,
consid. 6.2.1).
In concreto l’assicurato,
domiciliato in Svizzera, nel 2015 vi ha svolto un’attività lucrativa dipendente
ed ha conseguito anche, secondo la Cassa, un reddito da attività indipendente.
Egli, va pertanto di principio affiliato in Svizzera per la totalità dei suoi
redditi (cfr. art. 13 cifra 3 del regolamento (CE) n. 883/04 secondo cui la
persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività
lucrativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello
Stato membro in cui esercita un’attività subordinata o, qualora eserciti una
tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma
del paragrafo 1).
2.3. Il ricorrente contesta di
dover pagare contributi sul reddito conseguito dalla __________ poiché si
tratta di “dividendi”, non assoggettabili alla LAVS, neppure se fossero
di fonte svizzera, conseguiti prima del suo arrivo in Svizzera, pur essendo stati
versati nel 2015. L’indicazione figurante nella tassazione IC/IFD secondo cui
si tratta di redditi da attività lucrativa indipendente sarebbe errata e non è
stata contestata in sede fiscale poiché il reddito è utilizzato unicamente per
il calcolo dell’aliquota ed una sua diversa denominazione non avrebbe
modificato il suo obbligo contributivo a livello fiscale. Infine, l’interessato
sostiene di aver già pagato le imposte in Italia su tale reddito e di aver già contribuito
quale dipendente al pagamento degli oneri sociali, per cui vi sarebbe una
doppia ed errata imposizione.
Da parte sua la Cassa,
anche alla luce della precisazione del fisco ticinese che ha indicato che l’importo
di fr. 108’740 è un reddito aziendale soggetto ad AVS, che la tassazione è
cresciuta in giudicato e che “l’utile societario è stato tassato secondo
l’articolo 18 LIFD (per stabilimento d’impresa in Italia)” (doc. 6),
ritiene corretta la qualifica di reddito da attività indipendente.
2.4. Preliminarmente va
evidenziato che la circostanza di aver già pagato contributi come dipendente
non è un motivo per non essere assoggettato anche come indipendente. Le persone
assicurate devono infatti versare i loro contributi su tutti i redditi
conseguiti sia come dipendente che come indipendente (art. 12 cpv. 2 LPGA, art.
9 cpv. 1 LAVS, art. 17 OAVS).
Inoltre, il ricorrente non
ha prodotto alcuna attestazione circa un eventuale versamento di contributi in
Italia sul reddito assoggettato in Svizzera. Per cui una doppia imposizione è
comunque esclusa.
In secondo luogo va
rammentato che neppure la circostanza che sull’importo di euro 100'000 siano
già state pagate imposte in Italia, è un motivo per evitare l’assoggettamento
alla LAVS in Svizzera, trattandosi di due ambiti ben distinti. Da una parte si
tratta di stabilire in quale Paese vanno pagate le imposte al fisco, dall’altra
in quale Paese vanno pagati i contributi sociali al sistema previdenziale.
2.5. Per quanto concerne più
precisamente la qualifica del reddito conseguito in Italia, va invece rammentato
che il Tribunale federale, in relazione con le società a garanzia limitata con
sede in Germania (GmbH), ha già avuto modo di stabilire in numerose sentenze,
in applicazione dell’art. 20 cpv. 3 OAVS (per il tenore, cfr. consid. 2.1 in
fine), che laddove la qualifica del reddito percepito dalle
citate società va effettuata in base al diritto svizzero, e ciò è il caso, di
massima, quando la persona assicurata è domiciliata in Svizzera e vi svolge
un’attività lucrativa, l’assicurato deve pagare i contributi su questi proventi
nella sua qualità di indipendente in applicazione del citato disposto a
condizione che i redditi provengano da una società senza personalità giuridica
che persegua uno scopo lucrativo (cfr. sentenza 9C_1055/2010 del 4 agosto 2011,
consid. 4.3).
In DTF 136 V 258 il
Tribunale federale ha stabilito che l’accomandante residente in Svizzera di una
società in accomandita del diritto germanico (“GmbH & Co. KG”) con sede in
Germania è tenuto a versare contributi quale persona esercitante un’attività
lucrativa indipendente sui redditi provenienti dalla società, indipendentemente
dal fatto che egli collabori nell’impresa o che eserciti un’influenza sulla
gestione di quest’ultima (cfr. anche DTF 141 V 234; STF 9C_504/2010
del 1° settembre 2010, STF 9C_342/2011 dell’8 luglio 2011 e STF 9C_1055/2010
del 4 agosto 2011).
Sul tema
cfr. anche U. Kieser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 18 e seguenti
ad art. 9, pag. 172 e seguenti.
2.6. In concreto l’insorgente evidenzia
che la __________ è una società di persone, che il reddito viene
conseguentemente imputato direttamente ai soci e che si tratta di un utile
della società conseguito negli anni precedenti al 2012.
Dalla documentazione
bancaria prodotta emerge che i cinque importi di euro 20'000 versati al
ricorrente nel 2015 per complessivi euro 100'000, pari a fr. 108'740, sono
stati qualificati come “Distribuzione Utili Pregressi”, rispettivamente
come “Utili Indivisi Pregressi” (cfr. plico doc. A3). Inoltre dal conto
economico della __________, emerge che l’attività della società consisteva nella
compravendita di beni immobili (cfr. doc. A5).
Come rammenta il Tribunale
federale nella citata DTF 136 V 258 al consid. 4.7 solo nel caso in cui la
persona assicurata è dipendente di una società con personalità giuridica, di
cui è pure in parte detentrice, occorre stabilire in quale misura il dividendo
versato va qualificato di salario o di reddito in capitale non soggetto a
contribuzione (DTF 134 V 297). Se invece la persona assicurata è membro di una
società di persone con scopo lucrativo, essa, di principio, va qualificata di
indipendente e l’utile conseguito assoggettato ai contributi sociali.
In concreto, trattandosi
di un reddito di una società di persone a scopo lucrativo, lo stesso va
qualificato quale reddito da attività indipendente ai sensi degli art. 9 cpv. 1
LAVS e 20 cpv. 3 OAVS ed assoggettato al prelievo dei contributi sociali.
2.7. Resta da esaminare se, come
sostenuto dal ricorrente, i redditi sono stati conseguiti prima del 2012 e se
di conseguenza essi non devono essere assoggettati nel 2015.
2.8. Per
giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata
in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono
vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4
OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la
decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019
del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13
ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,
consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza
di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito
spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Come rammentato dal Tribunale
federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il
giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse
giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,
che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione
delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del
20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del
19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016
parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.
3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a
pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri
diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul
calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre
2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°
luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;
Considerandi
sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS
Nr. 4 pag. 11).
Il
carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di
compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque
la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene
alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere
prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza
9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).
Di principio le casse di
compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la
qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri
dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).
In
DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in
diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in
giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per
analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si
basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata
oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività
indipendente.
Questi principi sono stati
confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il
Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:
" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale
cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale -
nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né
l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.-
quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la
Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi
di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a
pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo
di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di
vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza
privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare
di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-
nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni
altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta
collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le
provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non
sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha
contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata
dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente
causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a
valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito
della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli
non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è
passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente,
secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna
privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr.
DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte
va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza
per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra
attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112
seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse,
formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti
giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte
dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del
provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare
avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto
ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di
sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto
deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,
indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della
giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”
2.9
Va ancora rammentato che per
quanto concerne i redditi da attività indipendente (per l’attività dipendente: cfr.
DTF 146 V 104 e 146 V 313), in DTF 122 V 291 il Tribunale federale ha stabilito
che gli atti fiscali sono vincolanti anche al fine di stabilire il momento
della realizzazione del reddito soggetto a contribuzione.
A questo proposito dal 1°
gennaio 2012 è entrato in vigore l’art. 30ter cpv. 4 LAVS, che stabilisce come
i redditi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dei
dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e delle
persone senza attività lucrativa, sono sempre annotati sotto l’anno per il
quale sono fissati i contributi.
Nel messaggio concernente
la modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (LAVS) (Miglioramenti esecutivi) del 3 dicembre 2012 (FF 2010, pag.
497.
e seguenti), figura che con il “nuovo capoverso 4 si disciplina
l’iscrizione nel CI dei redditi dei lavoratori indipendenti, delle persone il
cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi e di quelle che non
esercitano alcuna attività lucrativa. Nella fattispecie il principio della
realizzazione viene applicato senza restrizioni. Un’altra soluzione non è
neppure attuabile dato che l’AVS si basa sulle imposizioni fiscali” (FF
2010, pag. 512).
2.10
In concreto, con la tassazione
2015.
del 1° novembre 2017, l’autorità fiscale ha fissato in fr. 108'740 il
reddito da società in nome collettivo, in accomandita o semplici, conseguito quell’anno
(doc. A4).
Se è vero che l’importo di
fr. 108'740 è stato preso in considerazione “solo” per determinare
l’aliquota d’imposta, non va comunque sottaciuto che l’insorgente, proprio a
causa dell’aliquota superiore, deve pagare maggiori imposte anche in Svizzera. Infatti,
il reddito imponibile ammonta a fr. 18'200 (in pratica pari al reddito di
titoli e capitali, giacché il reddito da attività dipendente di fr. 64'715 era
soggetto all’imposta alla fonte [doc. A6]), mentre il reddito determinante per
l’aliquota è pari a fr. 191'400 (cfr. doc. A4).
Per cui, se l’importo non fosse
stato conseguito nel 2015, ma negli anni precedenti, egli avrebbe dovuto
contestarne la presa in considerazione in sede fiscale. Non avendolo fatto,
deve ora sopportarne le conseguenze (cfr. sentenza 9C_710/2019
del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza
2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag.
253.
con riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016
parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11).
Va a questo
proposito rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza
dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni
dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto
di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate
dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008
del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica
fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza
9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Il mancato
rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti
di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei
contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Accertato che
l’insorgente a livello fiscale non ha contestato di aver conseguito un reddito
dalla __________ nel 2015, non vi è motivo per scostarsi dalla tassazione 2015.
La decisione su
opposizione della Cassa di compensazione merita pertanto conferma.
2.11
Stabilito che
l’insorgente deve versare i contributi quale indipendente nel 2015, a giusta
ragione la Cassa ha fissato i relativi interessi di mora.
A questo proposito l'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di
contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di
mora o rimunerativi.
Per l'art. 41bis cpv. 1 lett. b
OAVS devono pagare gli interessi di mora le persone tenute a pagare i
contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal
1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono
dovuti.
Secondo l’art. 41bis cpv. 1 lett.
f OAVS devono segnatamente pagare gli interessi di mora le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente sui contributi da compensare,
qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai
contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo
il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine (DTF 134 V 405, consid. 4.2).
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei
contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,
con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi
cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati
entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati
pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il
tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5%
all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono
calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10
novembre 2003).
2.12
Nel caso in esame, la Cassa di
compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora fondandosi
sull'art. 41bis OAVS (cfr. doc. 12) e calcolandoli sulla base di complessivi 1691
giorni computabili di ritardo (dal 1° gennaio 2016 [1° gennaio
dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione] al 20
marzo 2020 [cfr. art. 41bis cpv. 1ter OAVS secondo cui per il periodo compreso
tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora] e dal
1° luglio 2020 al 21 dicembre 2020 [giorno della fatturazione]).
Pronunciandosi
nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti
un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata
applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS
avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti
(DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza
9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha
affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal
suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire
e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.
L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse
moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per
l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è
pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi
sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione
(DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1;
sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal
momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente
dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa
(o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in
maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF
134.
V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14
dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante
questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né
saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no
effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse
moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti
sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita
corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa
finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di
compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti
che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per
funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore
può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio
(DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora
tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della
prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto
manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per
il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.
Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute
a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni
necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se
richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito
presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente
dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di
compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3
OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e
l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere
relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i
contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio
di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione.
In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare
un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi
moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI
2000.
pag. 119).
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V
297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa
(consid. 3.3.2.2).
2.13
Ne segue che a
giusta ragione la Cassa, nel caso di specie, ha chiesto all’insorgente anche
gli interessi di mora, calcolati secondo quanto previsto dall’OAVS.
2.14
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione su
opposizione impugnata merita conferma.
2.15
Va ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti
dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della
modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto il ricorso è stato inoltrato il 31 marzo 2021 e pertanto si applica il
nuovo diritto.
Al
ricorrente vanno pertanto accollate le spese, calcolate secondo l’art. 29 cpv.
4.
Lptca.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia,
fissata in CHF 900.-, e le spese, determinate in CHF 100.-, sono poste a carico
dell’insorgente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti