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Decisione

30.2021.5

Assicurato domiciliato in Svizzera svolge attività dipendente in Svizzera ed indipendente in Italia. Conferma affiliazione in Svizzera per reddito conseguito da una società di persone con sede in Italia. Conferma dell'anno dell'assoggettamento. Correttezza del calcolo degli interessi di mora

7 giugno 2021Italiano29 min

al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CEE)

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2021.5-6

cs

Lugano

7 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 3 marzo 2021 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1966,

cittadino italiano, attualmente detentore di un permesso C, è stato al

beneficio di un permesso “B” UE/AELS con effetto dal 18 luglio 2013. Egli è

alle dipendenze della __________, ora in liquidazione, per la quale è stato

socio e presidente della gerenza e gerente dal __________.

1.2. In seguito alla notifica da

parte del fisco di un reddito da attività indipendente di fr. 108'740 conseguito

da RI 1 nel 2015, la Cassa CO 1 lo ha affiliato quale indipendente ed ha

fissato i contributi sociali da lui dovuti quell’anno e gli interessi di mora

con due distinte decisioni del 21 dicembre 2020 (doc. 12), confermate dalla

decisione su opposizione del 3 marzo 2021 (doc. 3).

1.3. RI 1, rappresentato dalla

fiduciaria RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione,

chiedendone l’annullamento (doc. I).

L’insorgente rammenta che

prima di entrare in Svizzera, egli deteneva, in Italia, la società di persone __________

e la società __________ In base alla documentazione della __________ per l’anno

2015, l’interessato rileva di aver ricevuto, quell’anno, dalla __________, gli

utili societari pregressi (relativi agli anni antecedenti il 2012), per un

totale di Euro 100'000, per i quali ha già pagato le imposte dovute in Italia.

Il ricorrente afferma che

secondo la legge italiana la __________ è una società di persone tenuta ad una

contabilità semplificata. Le società di persone vengono tassate per

trasparenza, cioè nessuna imposta sul reddito è dovuta dalla società, ma il

reddito viene imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote possedute

indipendentemente dalla percezione effettiva. Pertanto, in sede di

distribuzione, il “dividendo” non è più imponibile essendo già stato

tassato precedentemente. In sostanza l’importo percepito dalla __________ gli è

stato imputato negli anni di competenza e dunque è già stato tassato secondo la

legge tributaria italiana.

L’insorgente rileva che la

decisione di tassazione fiscale svizzera del 2015, emessa il 1° novembre 2017,

ha stabilito un reddito estero da società collettive, in accomandita o semplici

per un importo di fr. 108'740. Tale reddito estero, ai fini fiscali, è stato

considerato unicamente per l’aliquota. Nel riparto fiscale è però stato

riqualificato come reddito da attività indipendente del contribuente.

Per l’assicurato non si

tratta di redditi da ascrivere al 2015 poiché sono “dividendi” imputati

e tassati quando era ancora contribuente in Italia. Si tratta di utili

conseguiti prima della sua entrata in Svizzera, ossia prima del 2012, e i

dividendi, non solo quelli esteri, ma pure quelli erogati da società svizzere,

non sono soggetti a contribuzione ai sensi della LAVS. Nel 2015 è stato

registrato unicamente il versamento dei “dividendi” realizzati e tassati

negli anni precedenti in Italia.

A comprova di quanto

affermato, il ricorrente ha prodotto i documenti contabili del 2012 e del 2013 della

__________ da cui si evincono utili d’esercizio di euro 6'046, rispettivamente

di euro 11'947, che non permettono di versare un “dividendo” di euro 100'000 in

un anno solo.

Per il ricorrente la

tassazione IC/IFD del 2015 riporta un’informazione errata. Non si tratta di

reddito da attività indipendente 2015, come indicato nel calcolo

dell’imponibile, ma di un versamento di utili pregressi (dividendi)

precedentemente tassati in Italia.

A livello contributivo,

tale classificazione non ha causato un impatto fiscale importante, poiché l’importo

è stato considerato solo ai fini dell’aliquota. Egli evidenzia inoltre di aver

già pagato i contributi sociali quale dipendente e di aver così ottemperato ai

suoi obblighi.

Per il ricorrente si

tratterebbe di un’ingiustificata doppia imposizione.

1.4. Con risposta del 20 aprile

2021 la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.5. In data 3 maggio 2021 il

ricorrente ha indicato di non avere ulteriori mezzi di prova e di aver

dimostrato che non si tratta di redditi da ascrivere al 2015 e, soprattutto,

non si tratta di redditi da assoggettare all’AVS (doc. V). Lo scritto è stato

trasmesso alla Cassa per conoscenza il 4 maggio 2021 (doc. VI).

in diritto

2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art.

3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione

dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano

un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da

qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Fatti

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

L'art. 12 LPGA prevede che è

considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Va ancora rammentato che per

l’art. 17 OAVS sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa

indipendente ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi

conseguiti in proprio da un’azienda commerciale, industriale, artigianale,

agricola o silvicola, dall’esercizio di una professione liberale o da qualsiasi

altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il

trasferimento di elementi patrimoniali giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD e

gli utili conseguiti con l’alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta

l’articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati

quali sostanza commerciale giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD.

Secondo l’art. 18 LIFD sono

imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa, commerciale,

industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da

ogni altra attività lucrativa indipendente (cpv. 1). Fanno parte dei proventi

da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante

alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza

commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in

imprese o stabilimenti di impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione

(cpv. 2 prima frase).

Per l’art. 20 cpv. 3 OAVS i

membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre

società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità

giuridica, devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della

collettività.

2.2. In concreto l’insorgente

oltre all’attività lucrativa dipendente in Svizzera, ha conseguito un reddito,

che la Cassa ha qualificato di attività indipendente, anche da una società con

sede in Italia.

A questo proposito va

rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la

Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione

Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS

0.142.112.681, di seguito: ALC).

Fino

al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CEE)

n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in

DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012

2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1°

aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento

(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal

Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16

settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata

in DTF 140 V 98).

Questi

regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012

pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS

0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff,

“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres

développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS

2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

In concreto, nella misura

in cui oggetto del contendere sono contributi dovuti nel 2015 si applica il

regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova versione.

Il regolamento si applica pure

ratione personae. L'interessato è cittadino di uno Stato contraente (art. 1

cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è

senz'altro dato, poiché l'insorgente nel 2015 ha percepito redditi sia in

Svizzera sia in Italia (DTF 144 V 210).

La presente vertenza ricade

anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.

883/2004.

Quest'ultimo si applica infatti

a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità

assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e)

le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e

malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di

disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le

prestazioni familiari (art. 3 n. 1).

L'art.

11 cifra 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 enuncia il principio dell'unicità

della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 cifra

2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le

disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris;

art. 11 cifra 3 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004; DTF 144 V 210,

consid. 6.2.1).

In concreto l’assicurato,

domiciliato in Svizzera, nel 2015 vi ha svolto un’attività lucrativa dipendente

ed ha conseguito anche, secondo la Cassa, un reddito da attività indipendente.

Egli, va pertanto di principio affiliato in Svizzera per la totalità dei suoi

redditi (cfr. art. 13 cifra 3 del regolamento (CE) n. 883/04 secondo cui la

persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività

lucrativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello

Stato membro in cui esercita un’attività subordinata o, qualora eserciti una

tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma

del paragrafo 1).

2.3. Il ricorrente contesta di

dover pagare contributi sul reddito conseguito dalla __________ poiché si

tratta di “dividendi”, non assoggettabili alla LAVS, neppure se fossero

di fonte svizzera, conseguiti prima del suo arrivo in Svizzera, pur essendo stati

versati nel 2015. L’indicazione figurante nella tassazione IC/IFD secondo cui

si tratta di redditi da attività lucrativa indipendente sarebbe errata e non è

stata contestata in sede fiscale poiché il reddito è utilizzato unicamente per

il calcolo dell’aliquota ed una sua diversa denominazione non avrebbe

modificato il suo obbligo contributivo a livello fiscale. Infine, l’interessato

sostiene di aver già pagato le imposte in Italia su tale reddito e di aver già contribuito

quale dipendente al pagamento degli oneri sociali, per cui vi sarebbe una

doppia ed errata imposizione.

Da parte sua la Cassa,

anche alla luce della precisazione del fisco ticinese che ha indicato che l’importo

di fr. 108’740 è un reddito aziendale soggetto ad AVS, che la tassazione è

cresciuta in giudicato e che “l’utile societario è stato tassato secondo

l’articolo 18 LIFD (per stabilimento d’impresa in Italia)” (doc. 6),

ritiene corretta la qualifica di reddito da attività indipendente.

2.4. Preliminarmente va

evidenziato che la circostanza di aver già pagato contributi come dipendente

non è un motivo per non essere assoggettato anche come indipendente. Le persone

assicurate devono infatti versare i loro contributi su tutti i redditi

conseguiti sia come dipendente che come indipendente (art. 12 cpv. 2 LPGA, art.

9 cpv. 1 LAVS, art. 17 OAVS).

Inoltre, il ricorrente non

ha prodotto alcuna attestazione circa un eventuale versamento di contributi in

Italia sul reddito assoggettato in Svizzera. Per cui una doppia imposizione è

comunque esclusa.

In secondo luogo va

rammentato che neppure la circostanza che sull’importo di euro 100'000 siano

già state pagate imposte in Italia, è un motivo per evitare l’assoggettamento

alla LAVS in Svizzera, trattandosi di due ambiti ben distinti. Da una parte si

tratta di stabilire in quale Paese vanno pagate le imposte al fisco, dall’altra

in quale Paese vanno pagati i contributi sociali al sistema previdenziale.

2.5. Per quanto concerne più

precisamente la qualifica del reddito conseguito in Italia, va invece rammentato

che il Tribunale federale, in relazione con le società a garanzia limitata con

sede in Germania (GmbH), ha già avuto modo di stabilire in numerose sentenze,

in applicazione dell’art. 20 cpv. 3 OAVS (per il tenore, cfr. consid. 2.1 in

fine), che laddove la qualifica del reddito percepito dalle

citate società va effettuata in base al diritto svizzero, e ciò è il caso, di

massima, quando la persona assicurata è domiciliata in Svizzera e vi svolge

un’attività lucrativa, l’assicurato deve pagare i contributi su questi proventi

nella sua qualità di indipendente in applicazione del citato disposto a

condizione che i redditi provengano da una società senza personalità giuridica

che persegua uno scopo lucrativo (cfr. sentenza 9C_1055/2010 del 4 agosto 2011,

consid. 4.3).

In DTF 136 V 258 il

Tribunale federale ha stabilito che l’accomandante residente in Svizzera di una

società in accomandita del diritto germanico (“GmbH & Co. KG”) con sede in

Germania è tenuto a versare contributi quale persona esercitante un’attività

lucrativa indipendente sui redditi provenienti dalla società, indipendentemente

dal fatto che egli collabori nell’impresa o che eserciti un’influenza sulla

gestione di quest’ultima (cfr. anche DTF 141 V 234; STF 9C_504/2010

del 1° settembre 2010, STF 9C_342/2011 dell’8 luglio 2011 e STF 9C_1055/2010

del 4 agosto 2011).

Sul tema

cfr. anche U. Kieser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 18 e seguenti

ad art. 9, pag. 172 e seguenti.

2.6. In concreto l’insorgente evidenzia

che la __________ è una società di persone, che il reddito viene

conseguentemente imputato direttamente ai soci e che si tratta di un utile

della società conseguito negli anni precedenti al 2012.

Dalla documentazione

bancaria prodotta emerge che i cinque importi di euro 20'000 versati al

ricorrente nel 2015 per complessivi euro 100'000, pari a fr. 108'740, sono

stati qualificati come “Distribuzione Utili Pregressi”, rispettivamente

come “Utili Indivisi Pregressi” (cfr. plico doc. A3). Inoltre dal conto

economico della __________, emerge che l’attività della società consisteva nella

compravendita di beni immobili (cfr. doc. A5).

Come rammenta il Tribunale

federale nella citata DTF 136 V 258 al consid. 4.7 solo nel caso in cui la

persona assicurata è dipendente di una società con personalità giuridica, di

cui è pure in parte detentrice, occorre stabilire in quale misura il dividendo

versato va qualificato di salario o di reddito in capitale non soggetto a

contribuzione (DTF 134 V 297). Se invece la persona assicurata è membro di una

società di persone con scopo lucrativo, essa, di principio, va qualificata di

indipendente e l’utile conseguito assoggettato ai contributi sociali.

In concreto, trattandosi

di un reddito di una società di persone a scopo lucrativo, lo stesso va

qualificato quale reddito da attività indipendente ai sensi degli art. 9 cpv. 1

LAVS e 20 cpv. 3 OAVS ed assoggettato al prelievo dei contributi sociali.

2.7. Resta da esaminare se, come

sostenuto dal ricorrente, i redditi sono stati conseguiti prima del 2012 e se

di conseguenza essi non devono essere assoggettati nel 2015.

2.8. Per

giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata

in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4

OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019

del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13

ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,

consid. 3.2.2).

Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il

giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse

giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,

che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione

delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del

20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del

19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016

parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.

3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a

pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri

diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul

calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre

2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°

luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;

Considerandi

sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS

Nr. 4 pag. 11).

Il

carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di

compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque

la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene

alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere

prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza

9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di

compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la

qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri

dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

In

DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in

diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in

giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per

analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si

basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata

oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività

indipendente.

Questi principi sono stati

confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il

Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale

cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale -

nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né

l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.-

quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la

Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi

di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a

pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo

di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di

vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza

privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare

di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-

nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni

altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta

collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le

provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non

sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha

contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata

dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente

causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a

valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito

della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli

non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è

passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente,

secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna

privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr.

DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte

va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza

per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra

attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112

seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse,

formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti

giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte

dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del

provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare

avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto

ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di

sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto

deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,

indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della

giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”

2.9

Va ancora rammentato che per

quanto concerne i redditi da attività indipendente (per l’attività dipendente: cfr.

DTF 146 V 104 e 146 V 313), in DTF 122 V 291 il Tribunale federale ha stabilito

che gli atti fiscali sono vincolanti anche al fine di stabilire il momento

della realizzazione del reddito soggetto a contribuzione.

A questo proposito dal 1°

gennaio 2012 è entrato in vigore l’art. 30ter cpv. 4 LAVS, che stabilisce come

i redditi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dei

dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e delle

persone senza attività lucrativa, sono sempre annotati sotto l’anno per il

quale sono fissati i contributi.

Nel messaggio concernente

la modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti (LAVS) (Miglioramenti esecutivi) del 3 dicembre 2012 (FF 2010, pag.

497.

e seguenti), figura che con il “nuovo capoverso 4 si disciplina

l’iscrizione nel CI dei redditi dei lavoratori indipendenti, delle persone il

cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi e di quelle che non

esercitano alcuna attività lucrativa. Nella fattispecie il principio della

realizzazione viene applicato senza restrizioni. Un’altra soluzione non è

neppure attuabile dato che l’AVS si basa sulle imposizioni fiscali” (FF

2010, pag. 512).

2.10

In concreto, con la tassazione

2015.

del 1° novembre 2017, l’autorità fiscale ha fissato in fr. 108'740 il

reddito da società in nome collettivo, in accomandita o semplici, conseguito quell’anno

(doc. A4).

Se è vero che l’importo di

fr. 108'740 è stato preso in considerazione “solo” per determinare

l’aliquota d’imposta, non va comunque sottaciuto che l’insorgente, proprio a

causa dell’aliquota superiore, deve pagare maggiori imposte anche in Svizzera. Infatti,

il reddito imponibile ammonta a fr. 18'200 (in pratica pari al reddito di

titoli e capitali, giacché il reddito da attività dipendente di fr. 64'715 era

soggetto all’imposta alla fonte [doc. A6]), mentre il reddito determinante per

l’aliquota è pari a fr. 191'400 (cfr. doc. A4).

Per cui, se l’importo non fosse

stato conseguito nel 2015, ma negli anni precedenti, egli avrebbe dovuto

contestarne la presa in considerazione in sede fiscale. Non avendolo fatto,

deve ora sopportarne le conseguenze (cfr. sentenza 9C_710/2019

del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza

2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag.

253.

con riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016

parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11).

Va a questo

proposito rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza

dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni

dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto

di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate

dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008

del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica

fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza

9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato

rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti

di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei

contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Accertato che

l’insorgente a livello fiscale non ha contestato di aver conseguito un reddito

dalla __________ nel 2015, non vi è motivo per scostarsi dalla tassazione 2015.

La decisione su

opposizione della Cassa di compensazione merita pertanto conferma.

2.11

Stabilito che

l’insorgente deve versare i contributi quale indipendente nel 2015, a giusta

ragione la Cassa ha fissato i relativi interessi di mora.

A questo proposito l'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di

contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di

mora o rimunerativi.

Per l'art. 41bis cpv. 1 lett. b

OAVS devono pagare gli interessi di mora le persone tenute a pagare i

contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal

1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono

dovuti.

Secondo l’art. 41bis cpv. 1 lett.

f OAVS devono segnatamente pagare gli interessi di mora le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente sui contributi da compensare,

qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai

contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo

il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine (DTF 134 V 405, consid. 4.2).

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi

cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati

entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati

pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il

tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5%

all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono

calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10

novembre 2003).

2.12

Nel caso in esame, la Cassa di

compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora fondandosi

sull'art. 41bis OAVS (cfr. doc. 12) e calcolandoli sulla base di complessivi 1691

giorni computabili di ritardo (dal 1° gennaio 2016 [1° gennaio

dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione] al 20

marzo 2020 [cfr. art. 41bis cpv. 1ter OAVS secondo cui per il periodo compreso

tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora] e dal

1° luglio 2020 al 21 dicembre 2020 [giorno della fatturazione]).

Pronunciandosi

nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti

un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata

applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS

avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti

(DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza

9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha

affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal

suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire

e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse

moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per

l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è

pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi

sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione

(DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1;

sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal

momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente

dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa

(o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in

maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF

134.

V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14

dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante

questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né

saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no

effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse

moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti

sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita

corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa

finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di

compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti

che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per

funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore

può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio

(DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora

tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della

prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto

manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per

il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute

a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni

necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se

richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito

presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente

dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di

compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3

OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e

l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere

relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i

contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio

di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione.

In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare

un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi

moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI

2000.

pag. 119).

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V

297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa

(consid. 3.3.2.2).

2.13

Ne segue che a

giusta ragione la Cassa, nel caso di specie, ha chiesto all’insorgente anche

gli interessi di mora, calcolati secondo quanto previsto dall’OAVS.

2.14

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione su

opposizione impugnata merita conferma.

2.15

Va ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti

dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della

modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è stato inoltrato il 31 marzo 2021 e pertanto si applica il

nuovo diritto.

Al

ricorrente vanno pertanto accollate le spese, calcolate secondo l’art. 29 cpv.

4.

Lptca.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia,

fissata in CHF 900.-, e le spese, determinate in CHF 100.-, sono poste a carico

dell’insorgente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti