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Decisione

30.2021.7

Affiliazione quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS annullata e sostituita dall'affiliazione quale indipendente. Come nella STF 9C_589/2019 l'assicurato (consulente) fa parte di una struttura composta da tre attori diversi

6 settembre 2021Italiano63 min

servizi. La __________ __________ a livello mondiale e si occupa della progettazione,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2021.7

cs

Lugano

6 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 aprile 2021 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione formale del 4

novembre 2020 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti dall’ingegner RI 1,

nato nel 1961, quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento

dei contributi AVS, per il 2019 sulla base di un reddito di fr. 90'000 (doc. 8A).

1.2. RI 1, rappresentato dall’avv.

RA 1, ha inoltrato opposizione contro la predetta decisione, chiedendo di

essere affiliato quale indipendente (doc. 8).

1.3. Dopo aver posto all’ingegner RI

1 alcune domande, la Cassa CO 1 con decisione su opposizione del 15 aprile 2021

ha confermato l’affiliazione quale persona il cui datore di lavoro non è

soggetto all’obbligo contributivo AVS (doc. 1). L’amministrazione, sulla base

delle “condizioni per interventi di supervisione” della __________

allegate ad un contratto sottoscritto nel 1997, che non risulta essere stato

disdetto, ha stabilito che gli elementi in favore di un’attività dipendente

superano quelli a favore di un’attività indipendente. La Cassa ha inoltre

evidenziato come le attività sono svolte prevalentemente in Stati extra UE con

Fatti

i quali la Svizzera non ha concluso Accordi in ambito di sicurezza sociale,

come l’Argentina o la Repubblica Dominicana ed in tal caso i redditi vanno

assoggettati nel luogo di domicilio in Svizzera conformemente agli art. 1a cpv.

1 lett. a e 6 LAVS. I redditi conseguiti in Stati extra UE con cui la Svizzera

ha concluso degli accordi, come USA e Cile, vanno invece assoggettati sulla

base delle singole convenzioni.

1.4. L’ingegner RI 1, sempre

rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su

opposizione, chiedendone in via principale la modifica nel senso di essere

affiliato quale lavoratore indipendente ed in via subordinata l’annullamento

con rinvio degli atti all’amministrazione per l’esame approfondito della sua

qualifica e del suo statuto (doc. I).

Il ricorrente rileva di

aver conseguito una laurea in ingegneria elettromeccanica OTIA/SIA ed aver

svolto numerosi corsi di specializzazione e aggiornamenti in logica automazione

e di sicurezza industriale. Fino al 1997 era dipendente della __________, con

sede a __________, società che si è poi trasferita in Italia. Successivamente

ha iniziato una collaborazione con la __________ in qualità di prestatore di

servizi. La __________ __________ a livello mondiale e si occupa della progettazione,

fabbricazione, installazione e vendita di impianti nel campo __________ e __________

per clienti in tutto il mondo, in particolare di __________, ecc.

Il ricorrente afferma che

con la citata società non è in essere un rapporto di lavoro, ma riceve mandati

di durata determinata. I mandati gli vengono affidati per la sua importante

esperienza nel campo __________ e per la profonda conoscenza reciproca, essendo

stato dipendente della società quando aveva sede in Ticino. Il lavoro da lui

svolto e le sue competenze specifiche sviluppate ed incrementate in tutti gli

anni di esperienza lavorativa sono conosciuti in tutto il mondo nel settore

dell’industria __________ e per questo riceve mandati anche direttamente dai

clienti finali.

Per facilitare ai clienti

l’ottenimento di linee di credito, su loro richiesta, il ricorrente si è

accordato con questi ultimi per poter fatturare alla __________ le prestazioni

fornite al cliente finale. L’insorgente fattura alla società le sue prestazioni

che vengono poi pagate con il denaro ricevuto dal cliente finale.

L’insorgente viene pagato

per i mandati affidatigli e si assume il rischio d’impresa poiché riceve il

pagamento dell’onorario e delle spese solo se questi vengono pagati dal cliente

finale. Se il cliente non paga, la società non versa alcunché al ricorrente. La

società è unicamente un veicolo attraverso il quale transitano i soldi dovuti

al ricorrente. La fattura indica l’onorario calcolato sulla base delle ore

lavorate e le spese sostenute per l’esecuzione del mandato. Egli non riceve

istruzioni per l’esecuzione del lavoro, le modalità e le tempistiche vengono

valutate dal ricorrente prima dell’accettazione del lavoro e comunicate al

cliente a cui, se richiesti, vengono consegnati i rapporti di lavoro. Presso la

società non dispone di alcuna postazione di lavoro.

L’interessato nella sua

abitazione a __________ svolge l’attività di preparazione dei viaggi per i

lavori che deve eseguire in tutto il mondo, la preparazione e lo studio della

documentazione tecnica relativa all’intervento che dovrà svolgere,

l’allestimento dei piani di montaggio e dell’installazione delle macchine, come

pure i piani meccanici, elettrici e idraulici. Esamina le normative di

sicurezza proprie in ogni paese in cui deve prestare l’attività e si

interfaccia telefonicamente con i clienti per organizzare l’attività. Acquista

i biglietti aerei, noleggia autovetture, riserva l’alloggio per il periodo di

permanenza all’estero. Al rientro dalle trasferte fornisce il supporto tecnico

telefonico via email sugli impianti avviati, dirige la manutenzione d’urgenza

dei macchinari su richiesta dei clienti. Svolge inoltre le attività

amministrative, quali la fatturazione, il controllo dei pagamenti e la

compilazione della dichiarazione fiscale.

Secondo il ricorrente al

momento dell’affiliazione nel 1998 la Cassa non avrebbe operato un esame

approfondito della fattispecie ed egli era in buona fede convinto di avere lo

statuto di indipendente. Tant’è che anche la Cassa nel 2004 aveva indicato che

era affiliato come indipendente e con decisione del 21 maggio 1999 il Centro

delle misure attive della sezione del promovimento economico e del lavoro gli

ha concesso un aiuto finanziario relativo agli oneri sociali obbligatori. Per

l’autorità fiscale l’insorgente è sempre stato considerato quale indipendente.

Durante il periodo di

emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19 ha chiesto ed ottenuto

l’indennità per perdita di guadagno (Corona) per il periodo dal 17 marzo 2020

al 16 maggio 2020 e il 9 luglio 2020 il diritto è stato prorogato fino al 16

settembre 2020. Il 24 settembre 2020 la Cassa ha poi chiesto la restituzione

delle indennità pari a fr. 7'630.05 poiché “a seguito di una comunicazione è

emerso che lei è affiliato come persona senza datore di lavoro e non come

indipendente”. Contro la decisione è stata interposta un’opposizione

tutt’ora pendente.

L’insorgente evidenzia che

il TCA ha già stabilito che nel caso di affiliazione come persona il cui datore

di lavoro non è soggetto all’AVS occorre che le parti abbiano concluso una

convenzione ai sensi dell’art. 109 del regolamento (CE) n. 574/72, altrimenti

spetta al datore di lavoro versare i contributi. In concreto tuttavia il datore

di lavoro stesso dichiara che l’insorgente non è suo dipendente.

D’altra parte non sono

state approfondite le percentuali di lavoro svolte in Svizzera e all’estero e

nemmeno sono state determinate eventuali convenzioni di sicurezza sociale

applicabili.

Nel merito, l’insorgente

contesta poi gli elementi che l’amministrazione ritiene a favore dell’attività

dipendente ed evidenzia che il contratto sottoscritto nel 1997 con la __________

(doc. 24a) non è più in vigore poiché ora collabora con la __________.

Secondo l’insorgente la cassa

avrebbe dovuto effettuare maggiori e più approfonditi accertamenti e d’altra

parte è stato più volte chiesto alla Cassa un incontro per discutere la

questione dello statuto ciò che, tuttavia, è sempre stato negato.

L’amministrazione non si

sarebbe inoltre confrontata con le osservazioni del ricorrente e già solo per

questo motivo la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata.

1.5. Con risposta del 7 giugno

2021 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III). Va qui rilevato

che l’amministrazione evidenzia come la convenzione prevista dall’art. 21 del

regolamento (CE) 987/2009 è valida unicamente quando si deve definire la

legislazione applicabile secondo il Regolamento n. 883/2004 per attività svolte

in Stati UE. In concreto le attività sono esercitate quasi esclusivamente in

Stati extra-UE e non convenzionati con la Svizzera e pertanto il caso rientra

nell’assicurazione obbligatoria in virtù del domicilio in Svizzera ai sensi

dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS senza che sia necessario sottoscrivere la

citata convenzione tra datore di lavoro UE e salariato attivo professionalmente

in Svizzera.

1.6. Dopo aver visionato gli atti

presso questo Tribunale per il tramite del suo rappresentante (doc. VII),

l’insorgente ha prodotto una replica cui ha allegato ulteriore documentazione e

nella quale insiste nel sostenere di aver sempre creduto in buona fede di

essere un indipendente (doc. VIII). Con duplica del 2 agosto 2021 la Cassa

evidenzia che la __________, fondata nel __________ è entrata a far parte del

gruppo __________ nel __________, multinazionale leader nella realizzazione e

produzione di impianti __________. La società fornisce una linea completa di

prodotti, attrezzature e macchinari, oltre agli aggiornamenti degli impianti automatizzati

e alla formazione. La Cassa reputa che la __________ offre un servizio a 360°

al cliente finale come pubblicizzato nel loro sito internet. La stessa società

nella dichiarazione alla ricorrente ha affermato che già da diversi anni

l’insorgente fornisce servizi su incarico della __________ o direttamente su

incarico e che i macchinari forniti e/o in dotazione __________ sono strumenti

particolari che richiedono una specifica formazione e specifiche competenze sia

per la loro installazione, manutenzione e collaudo. Il ricorrente è senz’altro

una delle poche persone qualificate in grado di eseguire i lavori che si impongono

e di istruire nel mondo altre persone per poter svolgere tale lavoro. Per

l’amministrazione da queste affermazioni discende che l’interessato su chiamata

riceve anche incarichi direttamente da __________. Inoltre è solo quest’ultima

che incassa l’onorario del cliente finale e gestisce tutta la parte

amministrativa per l’incasso. Inoltre, secondo la cassa, l’insorgente offre

prestazioni che sono previste nei pacchetti di prestazioni offerte dalla __________

ai suoi clienti finali, la prestazione di consulenza è insita nelle prestazioni

che il cliente finale si aspetta di poter ottenere e ricevere dalla società e

pubblicizzate nel sito internet. Le prestazioni del ricorrente sono prestazioni

offerte ai clienti della società. Di conseguenza va considerato salariato ed

assoggettato agli oneri sociali in Svizzera poiché è residente in Svizzera e

attivo professionalmente in Stati extra UE e non Convenzionati con la Svizzera.

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Il

ricorrente fa valere la violazione del suo diritto di essere sentito poiché la

decisione su opposizione impugnata non si confronterebbe con tutte le osservazioni

presentate nelle more amministrative. Inoltre avrebbe chiesto più volte alla

Cassa un incontro che tuttavia è sempre stato negato.

Per l'art.

29.

cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale

diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,

indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento

del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.

5.3

pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di

essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato

comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale

diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono

essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa

difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la

parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata

dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il

giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale

misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete

(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286.

consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF

129.

I 232 consid. 3.2).

In

concreto la Cassa nella decisione su opposizione del 15 aprile 2021 ha indicato

approfonditamente le ragioni per le quali ha confermato l’affiliazione quale

persona il cui datore di lavoro non è soggetto all’AVS (doc. 1). Pur non

prendendo posizione su ogni singola censura, l’amministrazione ha elencato i

motivi secondo cui l’interessato non può essere qualificato quale indipendente.

Il

ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base della reiezione della

richiesta e le ha ampiamente contestate in sede giudiziaria con un ricorso a

questo Tribunale (doc. I).

L’amministrazione

ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni con la risposta di causa

(doc. III), sulla quale gli il ricorrente si è approfonditamente espresso con

una replica (doc. VIII).

In

concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.

Per quanto concerne la

mancata convocazione ad un incontro “per discutere della concreta

situazione, in particolare dello statuto del Signor RI 1 nelle assicurazioni

sociali e per la determinazione dei suoi diritti in tale contesto”, chiesto

con l’opposizione (doc. 8), va evidenziato come la Cassa ha posto una serie di

domande al ricorrente (doc. 6) grazie alle quali l’interessato ha potuto

esprimersi in merito alla fattispecie. Ora, con sentenza 9C_657/2009 del 3

maggio 2010 al consid. 9.2 il Tribunale federale ha rammentato che “[…] Sennonché, l'art. 29

cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente,

bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a

meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre

2005, in: SVR 2006 AHV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono

espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04 ,

ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che

l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in

sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni,

il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue

argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale

delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non

vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito”).

Del resto come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26

novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave

del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la

persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel

caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento

(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid.

3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che si può prescindere da un rinvio

della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del

diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione

della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una

tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero

compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere

sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF

142.

II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18

maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il

principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in

secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con

la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013

del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

Nel

caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.2

In concreto l’insorgente,

dopo che il rapporto di lavoro con la __________ di __________ è stato disdetto

in seguito alla chiusura dell’attività in Svizzera, il 5 gennaio 1998 ha

chiesto di essere affiliato quale indipendente come consulente tecnico, avendo

iniziato una collaborazione con la __________ con sede a __________ (Italia;

doc. 26). Il 21 novembre 1998 il ricorrente ha affermato che “mi sono messo

come indipendente a contratto quale supervisore tecnico meccanico elettrico ed

elettronico nelle operazioni di montaggio della stessa ditta (…)” (doc.

22).

Dopo aver chiesto

ulteriore documentazione, alla luce delle “condizioni per interventi di

supervisione” sottoscritto dalla __________ il 24 giugno 1997 e rilevato

come l’insorgente aveva indicato di essere occupato al 100% presso la società

italiana (cfr. doc. 24), la Cassa, il 2 marzo 1998, lo ha affiliato come

persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS ai

sensi dell’art. 6 LAVS con effetto dal 1° luglio 1997 (doc. 23).

A questo proposito va

rammentato che fino al 31 dicembre 2011 i contributi delle

persone il cui datore di lavoro non è soggetto all’AVS erano percepiti

applicando per analogia le norme relative agli indipendenti (Kieser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 3 ad art. 6,

pag. 154; cfr. anche Greber, Duc,

Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Basilea 1997, n. 82 ad art. 1

LAVS, pag. 211 e seguenti).

Secondo

l’art. 6 LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2011:

" 1 I

contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti

all’obbligo di pagare i contributi sono fissati al 7,8 per cento del salario

determinante. Per il calcolo del contributo questo e arrotondato al multiplo di

100.

franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a

48.

300 franchi l’anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento

secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

2.

I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro

non è soggetto a contribuzione possono essere percepiti, d’intesa con lo

stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili

casi, il tasso del contributo è del 4,2 per cento del salario determinante,

tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato.”

Con il 1°

gennaio 2012 è entrato in vigore un nuovo tenore dell’art.

6.

LAVS:

" 1

Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano

contributi pari all’8,7 per cento del salario determinante.

2.

I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro

non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d’intesa con lo

stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili

casi, il tasso del contributo è del 4,35 per cento del salario determinante,

tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato.”

Come

rammenta il Consiglio federale a pag. 502 del Messaggio concernente la

modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti (LAVS) (Miglioramenti esecutivi) del 3 dicembre 2010 (FF 2011, pag.

497), l’articolo 6 capoverso 1 disciplina l’obbligo di versare i contributi

applicabile ai lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto a tale

obbligo.

Sono considerate tali le

persone che:

– esercitano

un’attività lucrativa in Svizzera per conto di un datore di lavoro con sede

all’estero o per datori di lavoro con sede in Svizzera ma esonerati dal

pagamento dei contributi (p. es. missioni diplomatiche od organizzazioni

internazionali che hanno concluso un accordo di sede, ecc.);

– sono

domiciliate in Svizzera ma esercitano la loro attività lucrativa in uno Stato

con il quale la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza

sociale;

– hanno

aderito volontariamente all’assicurazione obbligatoria conformemente

all’articolo 1a capoverso 4 lettere a o b LAVS (cfr. anche il marginale 501.1 (1/13) delle direttive concernenti la legge federale sugli

assegni familiari (DAFam), citato da Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 1 ad art. 6, pag. 153).

Circa la

modifica in vigore dal 1° gennaio 2021 nel Messaggio figura inoltre che (pag.

502.

e seguenti):

" (…) Oggi gli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto

all’obbligo di pagare i contributi versano all’AVS un importo pari al 7,8 per

cento del salario determinante in virtù dell’articolo 6 capoverso 1 LAVS. Se il

salario determinante è inferiore a 55 700 franchi l’anno, l’aliquota

contributiva è ridotta fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare. Questi

salariati beneficiano dunque, come le persone esercitanti un’attività lucrativa

indipendente, di un’aliquota contributiva preferenziale e di una tavola

scalare. Contrariamente a questi ultimi non partecipano però ai costi di

amministrazione.

Dall’entrata in vigore dell’Accordo tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall’altra, sulla libera circolazione delle persone e da quando la Svizzera

partecipa al sistema di coordinamento dell’UE, la definizione di salariato il

cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo di versare i contributi ha

rivelato qualche lacuna. Secondo il diritto dell’UE, un datore di lavoro con

sede in uno Stato membro il cui dipendente è assicurato in Svizzera deve

versare i contributi anche nel nostro Paese. La stessa regola si applica alle

imprese dei Paesi dell’AELS in virtù dell’Accordo AELS. L’obbligo dei datori di

lavoro esteri di pagare i contributi all’AVS svizzera deriva pertanto

direttamente dal diritto europeo: grazie alla proposta modifica dell’articolo

12.

capoverso 3 LAVS tale obbligo risulterà nel diritto interno. Il diritto

dell’UE prevede inoltre (riferendosi, nell’esempio qui considerato, ai

lavoratori assicurati in Svizzera) la possibilità che il datore di lavoro che

non ha stabilimento nello Stato nel cui territorio il lavoratore subordinato è

occupato e il lavoratore subordinato convengano che quest’ultimo adempia gli

obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi

in Svizzera (art. 109 del regolamento [CEE] n. 574/726). La Svizzera ha potuto

mettere a disposizione dei salariati che hanno concluso un tale accordo la

struttura prevista per i lavoratori il cui datore di lavoro non sottostà

all’obbligo contributivo. Essi versano dunque i loro contributi in Svizzera

come questi ultimi. Nella pratica, tuttavia, questo disciplinamento ha alcuni

effetti indesiderati. Nella misura in cui concludono un accordo ai sensi

dell’articolo 109 del regolamento [CEE] n. 574/72, i datori di lavoro senza

sede in Svizzera si impegnano a pagare al lavoratore, oltre al salario, la

totalità dei contributi padronali, inclusi i contributi alle spese di

amministrazione, mentre il salariato paga contributi AVS pari solo al 7,8 per

cento del salario determinante in virtù dell’articolo 6 capoverso 1 LAVS,

beneficiando nel contempo anche della tavola scalare. Se il reddito corrisponde

per esempio al livello più basso della tavola scalare, i contributi

raggiungono, conformemente all’articolo 6 capoverso 1 LAVS, solo il 4,2 per

cento del salario determinante. In questo caso, la parte versata dal datore di lavoro

copre la totalità dei contributi dovuti dal salariato. Il nostro Collegio è del

parere che sia necessario eliminare queste conseguenze del diritto svizzero,

ingiustificate, e che per quanto concerne l’importo dei contributi, gli

assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo contributivo

vadano trattati come i salariati «normali». Le conseguenze di questo aumento

dell’aliquota contributiva per i salariati interessati non vanno

sopravvalutate, nemmeno nei casi in cui i datori di lavoro (esclusi quelli con

sede nell’UE e nell’AELS) non sono tenuti a regolare i conti con gli organi

d’esecuzione svizzeri né a pagare la loro parte di contributi. Infatti, nei

contratti è sovente stipulato in modo esplicito che il datore di lavoro assume

la totalità o una parte dei contributi. A questo proposito, la situazione dei

salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di versare i

contributi non è paragonabile a quella dei lavoratori indipendenti che, in

sostanza, devono pagare di tasca propria i loro contributi. La presente

modifica dell’articolo 6 LAVS non pregiudica dunque il livello dei contributi

dei lavoratori indipendenti. L’aliquota contributiva preferenziale non può

essere difesa neppure nel caso delle persone che aderiscono volontariamente

all’assicurazione obbligatoria in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettere a

o b LAVS. Questa categoria di salariati il cui datore di lavoro non è soggetto

all’obbligo di versare i contributi, per i quali l’assicurazione svizzera

rappresenta generalmente un’assicurazione complementare, beneficiano infatti

della solidarietà della comunità degli assicurati e dello Stato ed è pertanto

giusto che anche essi contribuiscano nella stessa misura degli altri assicurati

a questa solidarietà. Del resto, dal 1° gennaio 2001 per i salariati assicurati

facoltativamente giusta l’articolo 2 LAVS è applicata l’aliquota contributiva

intera senza la possibilità di beneficiare della tavola scalare. Il nostro

Collegio propone quindi di modificare l’articolo 6 capoverso 1 LAVS in modo che

a tutti i redditi da attività lucrativa dipendente sia applicata l’aliquota

contributiva dell’8,4 per cento. Gli assicurati che non dovessero disporre dei

mezzi finanziari necessari per il pagamento dei loro contributi avranno sempre

la possibilità di chiedere una riduzione o un condono conformemente

all’articolo 11 LAVS. Nel 2007, circa 3500 assicurati hanno versato contributi

come salariati il cui datore di lavoro non è soggetto a tale obbligo. In media,

il loro reddito ammontava a 66 000 franchi circa. Sulla base di questi dati, la

modifica proposta dovrebbe fruttare circa 2 milioni di franchi.”

2.3

Secondo le direttive sulla

riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), al marg. 1042

(stato: 1° luglio 2021 = al marginale 1040 in vigore precedentemente) sono

considerati salariati di datori di lavoro non tenuti a pagare i contributi i

salariati:

– il

cui datore di lavoro non ha domicilio né sede né stabilimento d’impresa in

Svizzera e non è tenuto al pagamento dei contributi nemmeno in base all’ALC o

alla Convenzione AELS (art. 12 cpv. 2 e 3 LAVS);

– il

cui datore di lavoro è esentato dall’obbligo contributivo conformemente

all’art. 12 cpv. 3 LAVS (p. es. rappresentanze estere in Svizzera; v. N. 1027

segg.);

– domiciliati

in Svizzera, ma che, conformemente a convenzioni internazionali, non sono

assicurati e aderiscono all’assicurazione in virtù dell’art. 1a cpv. 4 LAVS.

Il marginale 1044 DRC (in

precedenza 1042) prevede che per il calcolo e la fissazione dei contributi dei

salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi si

applicano per analogia le disposizioni vigenti per i lavoratori indipendenti

(cfr. DTF 110 V 71). Tuttavia, si applica il tasso di contribuzione

determinante per i contributi paritari e le persone soggette all’obbligo

contributivo sono affiliate all’assicurazione contro la disoccupazione nonché a

una cassa di compensazione per assegni familiari.

Di conseguenza:

– è

determinante il reddito stabilito dalle autorità fiscali (art. 16 cpv. 1 OAVS);

– la

totalità delle spese per il conseguimento del reddito può essere dedotta dal

salario lordo; l’art. 9 OAVS (spese generali dei salariati) non è applicabile;

– i

contributi possono essere ridotti conformemente all’art. 11 cpv. 1 LAVS (v. marginale

1045.

DRC, in precedenza 1042.1 DRC).

Per il marginale 1046 DRC

(ex 1044 DRC) l’ammontare del salario degli assicurati il cui datore di lavoro

non è tenuto a pagare i contributi viene determinato dalla cassa di

compensazione.

Secondo il marginale 1047

(ex 1045) DRC nel fissare i contributi la cassa di compensazione tiene conto

dei principi procedurali validi per i lavoratori indipendenti (v. le DIN) e si

basa per quanto possibile sulla tassazione fiscale.

Ai sensi del marginale 1048

DRC (ex 1046) di regola i contributi devono essere stabiliti in una decisione

sui contributi.

2.4

Va ancora rammentato che è

assicurata obbligatoriamente alla LAVS la persona che adempie uno dei criteri

d'assoggettamento previsti dall'art. 1a cpv. 1 LAVS (segnatamente domicilio o

attività lucrativa in Svizzera) senza trovarsi in un caso di esenzione (art. 1a

cpv. 2 lett. a e c LAVS), senza aver domandato e ottenuto l'esenzione (art. 1a

cpv. 2 lettera b LAVS) e senza che il diritto internazionale designi un altro

diritto nazionale o esoneri l'interessato (cfr. Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi

fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Basilea 1997, n. 82

ad art. 1 LAVS, pag. 52). I criteri d'assoggettamento previsti dall'art.

1a LAVS sono alternativi ed è pertanto sufficiente adempierne uno solo (il

domicilio o l'attività lucrativa in Svizzera) per essere obbligatoriamente

assicurato (cfr. anche Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020,

n. 5 ad art. 1a, pag. 19).

Nel diritto

internazionale, allo scopo di evitare sia i conflitti di legge positivi che

negativi, esiste la regola generale dell'unicità della legislazione

applicabile. Gli strumenti di coordinazione designano di regola un diritto

nazionale (Greber, Duc, Scartazzini,

op. cit., n. 55 ad art. 1 LAVS, pag. 41) e il criterio principale utilizzato per determinare

il sistema di sicurezza sociale competente è quello del luogo di lavoro (lex

loci laboris; Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., n. 57 ad art. 1 LAVS, pag. 42;

cfr. anche Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

AHVG, 4a edizione, 2020, n. 27 ad art. 1a, pag. 30).

Le convenzioni concluse

dalla Svizzera contengono regole sul diritto applicabile, ossia la designazione

del sistema di sicurezza sociale competente. Queste norme internazionali sono

direttamente applicabili e prevalgono sul diritto interno (cfr. DTF 110 V 72).

2.5

In concreto

l’insorgente, affiliato quale persona il cui datore di lavoro non è soggetto

all’AVS dal 1° luglio 1997, nel 2019 e nel 2020 (oggetto del contendere), oltre

a lavorare in due Stati extra UE con cui la Svizzera ha concluso delle convenzioni

internazionali (nel 2019: USA e Cile; cfr. doc. 3 pag. 4), ha lavorato almeno in

uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione (nel

2019: Argentina e Repubblica Dominicana, cfr. doc. 3, pag. 4; nel 2020:

Argentina: doc. 3, pag. 5; cfr. la lista degli Stati con cui la Svizzera ha

concluso una convenzione internazionale: marg. 2069 1/20 e seguenti delle

direttive sull’obbligo assicurativo [DOA]).

Egli

pertanto a giusta ragione, in applicazione degli art. 1a cpv. 1 lett. a

LAVS per il quale sono assicurate obbligatoriamente alla LAVS le persone

fisiche che hanno il loro domicilio in Svizzera e 3 cpv. 1 LAVS secondo cui gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un’attività lucrativa, è stato affiliato nel nostro Paese.

Del resto

questo aspetto, così come l’ammontare del reddito soggetto a contribuzione, non

è contestato dall’insorgente che invece sostiene di svolgere un’attività

indipendente e non un’attività dipendente.

Non trova invece

applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dall’interessato, l’art. 109

del regolamento (CE) n. 574/72 ed in generale l’ALC e il regolamento (CE)

883/04 poiché l’assicurato nel periodo in esame non ha lavorato in Italia o in

un altro Paese dell’UE.

Accertato che

l’affiliazione in Svizzera all’AVS va confermata, occorre esaminare la

qualifica dell’attività svolta dall’insorgente dal 2019.

2.6

In applicazione

dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano

un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da

qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato

lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di

un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro,

in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per

stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o

indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; STF

9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR

2018.

AHV Nr. 10; STF H 322/03 dell'11 marzo 2005; STF H 31/04 del 21

marzo 2005).

In particolare, insolite

costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di

contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

2.7

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale

dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, cos.che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF

144.

V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid.

3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi

citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi

predominanti nel caso concreto (STF H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.8

Secondo

la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.

2b i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio:

investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali

propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,

indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono

sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120

consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è

l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse

attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza

con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica

di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la

situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,

vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.

34.

segg.; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza

(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;

RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che

nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi

in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.9

Il Tribunale federale ha

pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente

non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta

d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.

L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di

compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo

principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita

un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale

definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139

consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993

pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un assicurato

può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e

indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.

3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104

V 127).

2.10. Il Tribunale federale ha

avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un

assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro

principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. STF H 194/05 del 19

marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3)

e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale

impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività

lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum

sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su

stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05

del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali

casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul

criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio

aziendale (DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; Pratique

VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; STF H 194/05 del 19 marzo

2007, consid. 5.2).

In

linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di

lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di

vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale

specifico (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata

in SVR 2018 AHV Nr. 10; STF 9C_213/2016 del 17

ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

A

questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico

dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in

perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o

comportamenti professionali inadeguati” (STF 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).

La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza

di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera

investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e

delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio

conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i

propri locali commerciali (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla STF

9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi

principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme

e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le

attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che

prevalgono nel caso di specie (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2

pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; STF

9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove

gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si

equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui

occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente

diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di

lavoro (STF 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid.

4a pag. 167; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va

infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di

lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori

di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo

dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164;

STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005,

consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

2.11. In concreto, oggetto del

contendere, è sapere se, dal 2019 (anno di fissazione dei contributi della decisione

su opposizione impugnata [cfr. doc. A]), il ricorrente va affiliato quale

persona indipendente oppure se va confermata la qualifica di salariato il cui

datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi in Svizzera.

A questo proposito dalla documentazione

prodotta dall’insorgente nelle more amministrative e meglio dalle risposte

fornite il 15 gennaio 2021 (doc. 3) in seguito alle domande poste

dall’amministrazione emerge quanto segue.

Il ricorrente ha affermato

di non essere né proprietario, né socio della __________, di essere stato

dipendente della __________ fino al 1997 che aveva sede a __________ e che la

società è successivamente stata trasferita in Italia e il rapporto di lavoro si

è concluso.

Successivamente ha

collaborato e collabora tuttora con la __________ quale prestatore di servizi.

Ha aggiunto che vi sono __________ è la __________.

Egli svolge le seguenti

attività:

-

gestione di progetti __________ con presenza sui cantieri per lunghi

periodi;

-

manutenzione di macchinari forniti __________;

-

servizi in ambito meccanico, elettrico/elettronico nel campo del

montaggio, avviamento e collaudo di impianti industriali __________;

- training

personale sull’utilizzo dei macchinari forniti __________.

A questo proposito

la società ha dichiarato:

" Con la

presente vi comunichiamo che la __________ collabora da oltre vent’anni con il

Signor RI 1 che vanta una grande esperienza nel settore dell’industria __________

in cui opera la società.

Già da diversi anni il Signor RI 1 fornisce servizi

su incarico della __________ o direttamente su incarico dei clienti finali.

Egli non è dipendente della società e agisce per suo

nome e per suo conto.

RI 1 è direttamente responsabile per i lavori da lui

svolti o eventualmente svolti da terze persone su suo incarico e riferisce del

proprio operato al cliente finale.

Da anni ci siamo accordati affinché le fatture per i

suoi lavori vengano trasmesse alla sottoscritta società che riceverà a sua

volta il pagamento dal cliente finale.

I macchinari forniti e/o in dotazione __________

sono strumenti particolari che richiedono una specifica formazione e specifiche

competenze sia per la loro installazione, manutenzione e collaudo.

Il Signor RI 1 è senz’altro una delle poche persone

qualificate in grado di eseguire i lavori che si impongono e di istruire nel

mondo altre persone per poter svolgere tale lavoro.” (doc. 8/1)

L’insorgente ha

evidenziato che la fatturazione avviene di principio al termine del lavoro. Per

i lavori che richiedono una presenza all’estero per più mesi, l’interessato

richiede il versamento di acconti. La retribuzione varia secondo la durata e il

luogo della trasferta. Di principio è stabilito un importo orario al quale si

aggiungono tutte le spese sostenute per l’esecuzione del lavoro.

Le spese fanno parte della

remunerazione del ricorrente e la società non ha mai fornito nessun mezzo

aziendale al ricorrente come pure non ha mai fornito alcuno strumento di

lavoro. L’interessato non ha un divieto di concorrenza.

I mandati provengono dalla

società o dai clienti finali telefonicamente o per email ed il ricorrente può

rifiutare gli incarichi. Non ha nessun obbligo in tal senso. Dal 25 marzo 2020

ha rifiutato tutti i lavori proposti perché, essendo una persona a rischio

COVID-19, non voleva mettere in pericolo la propria salute. L’insorgente lavora

da solo, non ha dipendenti, non affida e non ha mai affidato lavori a terzi,

pur potendolo fare e non essendovi alcun obbligo di eseguire personalmente il

lavoro.

Egli non riceve istruzioni

per lo svolgimento del lavoro. Le modalità e le tempistiche per effettuare il

lavoro vengono valutate dal ricorrente prima dell’accettazione del lavoro e

comunicate al cliente. I rapporti di lavoro, se richiesti, vengono consegnati

al cliente finale. Alla società non vengono consegnati rapporti di lavoro.

La società affida i

mandati al ricorrente a fronte della sua importante esperienza __________ (35

anni) e a fronte della profonda conoscenza reciproca, essendo stato dipendente

della società quando aveva sede in Ticino.

Il lavoro svolto

dall’insorgente e le sue competenze specifiche sviluppate ed incrementate in

tutti gli anni di esperienza lavorativa sono conosciuti nel mondo nel settore

dell’industria __________. In tale settore è preferibile avere un solo

fornitore di riferimento così da chiedere una sola linea di credito

internazionale, facilitando i rapporti con le banche e l’erogazione dei

crediti. Per questo motivo l’insorgente si è accordato con la __________, per

fatturare a quest’ultima le prestazioni fornite al cliente finale.

I clienti finali

contattano direttamente l’insorgente per affidargli dei lavori. A fronte

dell’accordo tra le parti interessate, l’insorgente fattura alla società le sue

prestazioni che vengono da quest’ultima pagate con il denaro ricevuto dal

cliente finale. Gli accordi possono arrivare dai clienti finali o dalla società

a dipendenza del lavoro che l’interessato è chiamato a svolgere.

L’insorgente non porta

clienti alla società e si presenta come Ing. RI 1. Non indossa una divisa della

società e agisce in suo nome e per suo conto. RI 1 non è occupato a favore

della __________ e fattura alla ditta su richiesta del cliente finale che in

tal modo richiede una sola linea di credito.

Il ricorrente nel 2019 ha

lavorato per otto mesi in Argentina per eseguire tre interventi per tre

clienti, un mese in Repubblica Dominicana per eseguire due interventi per due

clienti, un mese negli USA per un intervento per un cliente, un mese in Cile

per un intervento per un cliente.

Nel 2020 egli ha lavorato un

mese in Argentina per due interventi per due clienti. Il secondo intervento è

stato interrotto a causa della pandemia di COVID-19 e non è ancora stata emessa

alcuna fattura, ritenuta l’impossibilità di recarsi nuovamente in loco (doc.

3).

Egli ha poi affermato che

in Svizzera “non svolge nessuna attività se non una minima parte di attività

amministrativa generale come la compilazione della dichiarazione fiscale, il

controllo dei pagamenti e i contatti con le assicurazioni sociali e di

responsabilità civile in relazione alla propria attività lavorativa per un

massimo di complessivi 8 giorni all’anno”. Non possiede alcuno studio né

magazzino né altra struttura. Egli è direttamente responsabile del suo lavoro

nei confronti dei clienti finali ed ha stipulato un’assicurazione

responsabilità civile con copertura estesa a 5 milioni.

Va ancora evidenziato che

nell’ambito della richiesta di iscrizione quale indipendente del 1998,

l’interessato aveva dichiarato di svolgere un’attività di consulenza tecnica

per un’occupazione al 100% presso la __________ in Italia con un sistema di

retribuzione mensile ed incarichi diretti (doc. 24). Egli aveva prodotto le “condizioni

per interventi di supervisione” del 24 giugno 1997 (doc. 24a) con oggetto

la “supervisione tecnica in ambito meccanico, elettrico/elettronico alle

operazioni di montaggio e riparazione di ns. impianti in Italia ed all’estero,

secondo richieste puntuali e specifiche che verranno inoltrare alla ns. società

con preavviso opportuno dalla data richiesta di intervento”. Il compenso

era stato fissato in fr. 33 all’ora per prestazioni feriali festive presso la

sede per istruzioni, rapporti, trasferte o montaggio ed a fr. 33, 38,

rispettivamente 43 per prestazioni presso i clienti, in Italia, Svizzera,

rispettivamente extra Europa, indipendentemente dalle ore prestate. “Il

compenso viene calcolato considerando la giornata di un minimo garantito di 8

(otto) ore lavorative”. Le parti si sono inoltre accordate circa i compensi

validi a partire dal 1° gennaio 1998 che sono stati in parte modificati.

Nelle condizioni figura

anche il “pocket money per giorno intero di assenza da casa” e viene

indicato che “le spese sostenute durante le missioni presso i ns. clienti

verranno riconosciute al costo, dietro presentazione di regolare fattura ed a

condizione che le stesse siano inerenti alla missione, escluse le mance, e

debitamente documentate. Le spese in valuta saranno convertite in lire al

valore del cambio dalla data di ricevimento della nota spese, rilevandola dal

quotidiano “il sole 24 ore”. Qualora si rendesse necessario l’utilizzo della propria

automobile, questo verrà rimborsato al costo di Svff. 0,6 al Km. Dalle spese

rimborsabili sono escluse quelle sostenute per recarsi dalla propria abitazione

alla sede della __________”. Nelle condizioni figura inoltre che entro la

fine di ogni mese devono essere presentate, riassunte su apposito modulo e

controfirmate dal cliente, l’elenco delle ore di lavoro prestate e la distinta

delle spese redatta su altro modulo specifico, in allegato alle pezze

giustificative. Il bonifico bancario avviene entro il 15 del mese successivo a

quello fatturato. Circa la responsabilità figura che “per la durata della

missione rappresenterà la ns. Società nei rapporti di carattere tecnico,

inerenti l’oggetto dell’incarico, nei confronti del cliente. Si farà inoltre

carico di coordinare le eventuali persone messe a sua disposizione in loco e di

garantire sia il loro che il proprio operato verso la ns. Società. Sarà invece

responsabilità della __________ garantire nei confronti del cliente il buon

esito del lavoro svolto”. Nelle condizioni figura pure che la copertura

assicurativa per gli infortuni professionali ed extra professionali, per

invalidità temporanea o permanente a seguito di infortunio o per malattia “è

a totale Vs. carico. Per contro la ns. Società garantisce la copertura

assicurativa per responsabilità civile a titolo di risarcimento danni

involontariamente cagionati a terzi”.

Circa la validità del

contratto, viene indicato che esso è valido dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre

1997 e che “il presente accordo sarà rinnovato automaticamente alla

scadenza, ad esclusione del punto h). Sarà facoltà di __________ darne disdetta

entro un mese dalla scadenza”.

Da rilevare che,

malgrado l’insorgente con la replica abbia indicato che il contratto è stato

superato da nuovi accordi perfezionati con la __________ nel corso degli ultimi

vent’anni “di cui si parlerà in seguito” (doc. VIII, pag. 2. Punto 2), non

sono stati prodotti ulteriori contratti.

Nelle more processuali,

oltre ad alcuni scambi di email con dei clienti, l’insorgente ha allegato, le

fatture del 2019 e del 2020 trasmesse alla __________ (doc. F) e due fatture

emesse direttamente nei confronti dei clienti (doc. S, del 25 marzo 2018 per

una società peruviana e del 7 febbraio 2017, per una società della Repubblica

dominicana).

2.12. A

proposito dei consulenti in generale va rammentato che in una sentenza

pubblicata in DTF 110 V 72, al consid. 4 il TF ha dovuto esaminare la qualifica

(dipendente oppure indipendente) di un “consigliere tecnico d’impresa.”

L’attività dell’assicurato, che aveva lavorato come chimico, consisteva nel

fornire una consulenza nell’ambito della costruzione di 2 fabbriche di colori in

Algeria e della formazione del personale attivo in entrambe le strutture.

Alla

fine di un’accurata analisi del caso di specie, l’Alta Corte ha modificato la

sentenza di prima istanza ed ha stabilito che l’interessato andava affiliato

quale indipendente.

Per l’Alta Corte il contenuto

del contratto sottoscritto dalle parti conteneva maggiormente elementi in

favore di un’attività indipendente. In particolare l’interessato poteva

svolgere la sua funzione senza essere inserito nell’organizzazione dell’azienda

e senza dover sottostare a particolari direttive degli amministratori della

società. Non era neppure ravvisabile una subordinazione a livello organizzativo

e la dipendenza economica si esauriva nella circostanza che l’interessato, nel

periodo in esame, poteva lavorare unicamente per la medesima società (consid. 4: “[…]

Die erwähnten Bestimmungen,

welche als Indizien für eine Arbeitnehmerbeschäftigung gelten könnten, halten

sich durchaus im Rahmen des auch für eine selbständige Beratertätigkeit

Üblichen. Die rigorosen gegenseitigen Möglichkeiten der Vertragsauflösung (Art.

11) weisen sodann ganz eindeutig auf den selbständigen Charakter des

Beratungsauftrages hin. Auch konnte der Beschwerdeführer nach seiner

unwidersprochen gebliebenen Schilderung der effektiven Vertragsabwicklung seine

Beraterfunktion tatsächlich in unabhängiger Stellung ausüben, ohne in die

Administration der Firma BECSA eingegliedert und einem speziellen Weisungsrecht

der Firmenleitung unterstellt gewesen zu sein (Art. 3, 6

f. des Vertrages). Eine arbeitsorganisatorische Abhängigkeit, welche gemäss

der erwähnten Rechtsprechung ein Hauptmerkmal unselbständiger Erwerbstätigkeit

ist, lässt sich nicht feststellen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit erschöpft

sich darin, dass der Beschwerdeführer während der Dauer des

Vertragsverhältnisses ausschliesslich für die Firma BECSA tätig sein musste.

Dies ergibt sich aber aus dem grossen Umfang des vorliegenden Geschäftes

(technische Beratung beim Bau zweier Farbfabriken und der Personalinstruktion)

und ist für sich allein nicht entscheidend. Zu denken ist beispielsweise an die

grosse Zahl von Zulieferfirmen in Industrie und Landwirtschaft, deren

Produktion ebenfalls auf einen einzigen Grossabnehmer ausgerichtet ist und bei

denen gleichwohl nicht zweifelhaft ist, dass es sich um eine selbständige

Erwerbstätigkeit handelt“).

Nei contratti di consulenza

il rischio imprenditoriale consiste proprio in questa unilateralità che viene

ancor più esacerbata dalle citate possibilità di scioglimento del contratto (“Bei

Beratungsverträgen wie dem vorliegenden liegt das typische Unternehmerrisiko

vielmehr gerade in dieser Einseitigkeit, welche durch die erwähnten

Möglichkeiten der Vertragsauflösung noch verschärft wird“). Rientra del

resto nella natura dell’attività di consulenza il fatto che il consulente

investe poco o nulla (“Anderseits liegt es in der Natur eines

Beratungsauftrages, dass der Berater unter Umständen keine oder nur wenige

spezifische Investitionen vorzunehmen hat. Im vorliegenden Fall dürften sich

diese praktisch in der vorübergehenden Einrichtung und Führung eines Büros in

Brüssel erschöpft haben. Bei Beratungsaufträgen wie dem vorliegenden geht es

nicht an, das Merkmal des Unternehmerrisikos und damit die selbständige

Erwerbstätigkeit mit dem blossen Hinweis auf fehlende erhebliche Investitionen

zu verneinen, weil hier das Unternehmerrisiko auf einer andern Ebene liegt.

Falls die Beraterfunktion unter Beizug eigener Angestellter und/oder durch

Einsatz von Hilfsmitteln (Apparate, Maschinen u.a.m.) ausgeübt würde, wären die

dadurch bedingten Investitionen lediglich als zusätzlicher Bestandteil des

Unternehmerrisikos zu betrachten“).

In una

sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020, al consid. 3.3, con riferimento alla DTF

110 V 72, consid. 4b e alla sentenza H 102/06 del 26 aprile 2007, consid. 6.4

con rinvii pubblicata in SVR 2007 AHV n. 12, pag. 32, il Tribunale federale ha

rammentato che sono considerati lavoratori indipendenti i professionisti che

vengono chiamati una o più volte come consulenti per risolvere problemi specifici

in un determinato ambito o problemi organizzativi, senza essere chiaramente in

un rapporto di lavoro con il cliente (“In diesem Sinne gelten Fachleute, die einmalig oder

wiederholt als Berater zur Lösung von bereichsspezifischen oder

organisatorischen Problemen hinzugezogen werden, ohne eindeutig in einem

Arbeitsverhältnis zum Auftraggeber zu stehen, regelmässig als

selbstständigerwerbende Personen”).

Nel caso giudicato dal Tribunale federale,

come emerge dal consid. 4.1, il consulente era stato qualificato dalle autorità

cantonali quale dipendente della “A AG” poiché si presentava quale “A AG

Consultant” presso i clienti, non emetteva fatture a suo nome ma note

d’onorario tramite la società committente, la quale riversava il 70% al

consulente. Tra il cliente finale e il consulente non esisteva alcun contratto.

Ciò veniva confermato dal fatto che era la società che definiva in dettaglio il

mandato di consulenza tramite un contratto dove venivano definiti la durata

dell’intervento, il contenuto, il luogo e l’importo versato. L’interessato

doveva inoltre trasmettere dei rapporti di lavoro alla società, alla quale

doveva sottostare per quanto concerne gli standard di qualità richiesti, ciò

che confermava una subordinazione dal punto di vista organizzativo. Il fatto

che nei confronti dei clienti si presentava con il suo nome o quello della sua

ditta individuale, non era importante secondo i giudici cantonali. Inoltre la

quasi totalità degli importi guadagnati lo era grazie al lavoro svolto per tale

società.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che l’autorità cantonale non ha rilevato che

in realtà l’assicurato non è consulente della società ricorrente, ma fa parte

di una struttura composta di tre attori, conformemente a quanto stabilito nella

sentenza H 7/03 del 30 aprile 2004, pubblicata in SVR 2005 AHV n. 3, pag. 7. La

società funge da collegamento tra il consulente e le altre aziende che

necessitano temporaneamente dei servizi di un consulente esterno competente per

risolvere dei problemi operativi. Ciò avviene nell’ambito di un cosiddetto

contratto di cessione, in cui sono disciplinati i dettagli dell’incarico in

questione. Il consulente non percepisce il compenso dovuto direttamente dalla

società per la quale lavora ma dalla società di mediazione che riceve il

compenso e, dedotta la sua quota, la versa al consulente (“Die Vorinstanz

übersieht in ihrer rechtlichen Würdigung, dass A.B.________ nicht als Berater

der Beschwerdeführerin selber tätig ist, sondern materieller Hintergrund der zu

beurteilenden Nachzahlungsstreitigkeit ein Dreiparteienverhältnis

("Dreiecksstruktur") bildet. Dieses ist - vergleichbar mit dem Urteil H 7/03 (des Eidg. Versicherungsgerichts) vom 30. April 2004 (in: SVR 2005 AHV Nr.

3 S. 7) zugrunde gelegenen Fall des sog. "Berater-Pools" (vgl. dazu

auch Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 3. Aufl. 2012,

Rz. 47 am Ende zu Art. 5 AHVG) - dadurch

geprägt, dass die Beschwerdeführerin als Verbindungsstelle fungiert, welche den

mit ihr vertraglich verquickten ("Partnership agreement")

A.B.________ gleichsam an andere Unternehmen vermittelt, die zur Lösung

betrieblicher Probleme vorübergehend der Dienste eines kompetenten externen

Beraters bedürfen. Dies geschieht im Rahmen eines sog. Einsatzvertrags, in dem

die Einzelheiten des betreffenden Einsatzes ("assignment") geregelt

werden. Das geschuldete Entgelt bezieht der Berater (hier A.B.________) nicht

direkt von dieser (Einsatz-) Firma, sondern von der vermittelnden Unternehmung

(hier der Beschwerdeführerin), welche die Entschädigung vereinnahmt und - nach

Abzug ihres Anteils - an den Berater weiterleitet.”).

Al consid. 4.3 il Tribunale federale ha

rammentato che nella citata sentenza H 7/03 del 30 aprile 2004, è stato

riconosciuto (consid. 3.2) che se una società si avvale dei servizi di una

persona fisica che è stata inviata da una terza società, la questione del suo statuto

AVS si pone in maniera particolare. In una tale costellazione, sia il

soggetto che presta il servizio sia il soggetto che ne usufruisce (azienda

cliente) possono essere considerati come potenziali datori di lavoro tenuti al

versamento dei contributi. Al fine di valutare se e chi, per la

retribuzione corrisposta alla persona fisica, va qualificato come datore di

lavoro ai sensi dell’AVS, occorre stabilire preliminarmente in quale rapporto

contrattuale per le parti coinvolte nel rapporto triangolare si sono verificati

i fatti rilevanti per lo statuto contributivo.

In

concreto è determinante il lavoro la cui controprestazione (il compenso)

costituisce l'oggetto del contributo. In relazione alla qualifica

dell'attività di consulenza, il criterio principale della (mancata)

integrazione funzionale, lavorativa ed organizzativa va esaminata nell’ambito

del rapporto tra la società committente ed il consulente (“Im vorerwähnten

Urteil H 7/03 vom 30. April 2004 wurde erkannt (E. 3.2), dass, falls eine Firma

die Dienste einer natürlichen Person in Anspruch nimmt, welche ihr von einem

Dritten vermittelt worden ist, sich die Frage nach deren AHV-Statut in

besonderer Weise stellt. Denn in einer solchen Konstellation fallen sowohl die

die Dienstleistung vermittelnde (Vermittlerin) als auch die sie in Anspruch

nehmende Partei (Kundenfirma) als potentielle beitragspflichtige

Arbeitgeberinnen in Betracht. Zwecks Beurteilung, ob und wem hierbei bezüglich

der an die natürliche Person (Vermittelter) ausgerichteten Entgelte

Arbeitgeberqualität im AHV-rechtlichen Sinne zukommt, ist vorgängig zu

entscheiden, im Rahmen welcher Vertragsbeziehung (der am Dreiecksverhältnis

Beteiligten) die für das AHV-Beitragsstatut massgeblichen Tatsachen entstehen.

Nach den hierfür entscheidenden wirtschaftlichen Verhältnissen ist diejenige

Dienst- oder Arbeitsleistung ausschlaggebend, deren Gegenleistung (das dem

Vermittelten zugeflossene Entgelt) das Beitragsobjekt bildet. Das im

Zusammenhang mit der Qualifizierung beratender Tätigkeiten im Vordergrund

stehende Kriterium der (fehlenden) inhaltlich-funktionellen arbeits- und

betriebsorganisatorischen Einbindung ist auf das Verhältnis zwischen dem

auftraggebenden Einsatzbetrieb und dem einzelnen Berater zugeschnitten.”)

Al

consid. 4.3.1 il Tribunale federale ha rilevato che nel caso di specie

l’origine economica del compenso non va ricercata nel rapporto contrattuale tra

la società ricorrente ed il consulente ma nel fatto che quest’ultimo ha fornito

i suoi servizi quale consulente delle rispettive aziende a cui è stato inviato

dalla società ricorrente con la quale aveva sottoscritto il contratto iniziale

(“Im vorliegenden Fall ist der wirtschaftliche Entstehungsgrund der zu

erfassenden Entgelte nicht in den vertraglichen Beziehungen zwischen

A.B.________ und der Beschwerdeführerin - also in der Rahmenvereinbarung oder

im konkreten Einsatzvertrag - zu suchen, sondern darin, dass A.B.________ als

Berater bei den jeweiligen Kundenfirmen die im Einzelfall nachgesuchten

Dienstleistungen tatsächlich erbracht hat. Es besteht weder eine fachliche noch

eine administrative Unterordnung zur Vermittlerin; deren Aufgabe beschränkt

sich zur Hauptsache auf die Auftragsakquisition für die bei ihr angeschlossenen

Unternehmensberater. Die Beschwerdeführerin fällt damit als beitragspflichtige

Arbeitgeberin grundsätzlich ausser Betracht (so auch Urteil 7/03 E. 3.2)“.

Il Tribunale federale al consid. 4.3.2 ha

poi affermato che al riguardo - in tal senso già la sentenza H 7/03 (consid.

3.3) - non cambiano nulla gli elementi citati dall'amministrazione e dal

tribunale di prima istanza dell'accordo tra il consulente e la società ricorrente.

Il

fatto che il compenso non venga versato direttamente dalle aziende “clienti” al

consulente non determina una subordinazione gerarchica (“Daran ändern - in

diesem Sinne bereits das Urteil H 7/03 (E. 3.3) - auch die von Verwaltung und

Vorinstanz angeführten Gestaltungselemente der Rahmen- und Einsatzvereinbarung

zwischen der Beschwerdeführerin und A.B.________ nichts. Im Umstand, dass die

Entschädigungen nicht direkt von den Kundenfirmen an den Berater fliessen, kommt

nicht eine hierarchische Unterstellung zum Ausdruck”).

Con

la clausola corrispondente, la società ricorrente mira piuttosto a garantire le

proprie provvigioni.

La

responsabilità contrattualmente prevista del consulente, che deve presentare

periodicamente alla società ricorrente i rapporti di lavoro, nonché gli

"standard A. AG" che deve osservare, non fungono da strumento di controllo

del contenuto del lavoro svolto, ma piuttosto da monitoraggio del volume dell’attività

effettuata quale base per la fatturazione.

Un

altro argomento contro il rapporto di lavoro tra la società ricorrente ed il

consulente è che la prima si è riservata il diritto di trasferire i soldi solo

dopo aver ricevuto il pagamento dall'azienda “cliente”. Il rischio

dell'incasso e del credere, pertanto, è a carico del consulente (“Die

Beschwerdeführerin bezweckt mit der entsprechenden Klausel vielmehr, ihren

Provisionsertrag sicherzustellen. Auch die vertraglich statuierte

Rechenschaftspflicht des Beraters, der gegenüber der Vermittlerin periodisch

Leistungsrapporte zu erstatten hat, sowie die zu beachtenden "A.________

AG standards" dienen nicht als Instrument der inhaltlichen Überwachung

geleisteter Arbeit, sondern der Kontrolle des jeweiligen Tätigkeitsvolumens als

Basis für die Rechnungstellung sowie zur Qualitätssicherung. Gegen ein

unselbstständiges Erwerbsverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und

A.B.________ spricht des Weitern, dass sich Erstere vorbehalten hat, die

Entgelte erst weiterzuleiten, nachdem die Zahlung der Kundenfirma bei ihr

eingegangen ist. Das Inkasso- und Delkredere-Risiko trägt damit, wie in der

Beschwerde zutreffend ausgeführt, A.B.________.”).

L'esistenza

di un rischio imprenditoriale si fonda sul fatto che i consulenti delle società

sovente lavorano per aziende la cui solvibilità è a rischio. In concreto questo

rischio viene trasferito al consulente (“Das Vorliegen eines

Unternehmerrisikos ist aber nicht wegen des im Rahmen von Auftragsverhältnissen

fehlenden Konkursprivilegs und arbeitslosenversicherungsrechtlichen

Insolvenzschutzes zu bejahen (vgl. Urteil [des Eidg. Versicherungsgerichts] H 30/99 vom 14. August 2000 E. 5a, in: AHI 2001 S. 58 ff.), sondern - im

vorliegenden Fall - aus der Überlegung heraus, dass Unternehmensberater

funktionsinhärent oft gerade für Firmen tätig sind, deren Zahlungsfähigkeit

gefährdet ist; dieses erhebliche Ausfallrisiko wird hier an den Berater

weitergegeben”).

Il

Tribunale federale ha poi rilevato, quali ulteriori indizi del caso di specie,

che il consulente nel contratto viene denominato “indipendent contractor”,

“associate partner of A AG”, viene fatto riferimento ad una “cooperation”

e deve pagare un contributo mensile (“partner contribution”) alla

società ricorrente (“Zudem liegt die für das unselbstständige

Erwerbsverhältnis - mit Ausnahme der hier unstreitig nicht zur Diskussion

stehenden Arbeit auf Abruf (vgl. BGE 124 III 249) - typische Beschäftigungszusage nicht vor.

Als Indiz zu berücksichtigen gilt es schliesslich auch, dass A.B.________ im

Rahmenvertrag vom 18. Juni 2015 ausdrücklich als "independent

Contractor" und "Associate Partner of A.________ AG" bezeichnet

wird und von "cooperation" die Rede ist (vgl. Ziff. 2.1); ferner hat

er einen monatlichen Partnerbetrag ("partner contribution") von Fr.

250.- plus Mehrwertsteuer an die Beschwerdeführerin zu leisten (Ziff. 4.3).”).

Il

ricorso è stato accolto e la decisione su opposizione impugnata che confermava

la dipendenza del consulente con la società ricorrente è stata annullata.

Va

ancora evidenziato che nella STF H 7/03 del 30 aprile 2004, pubblicata in SVR 2005

n. 3, pag. 7 e citata nella precedente sentenza, il Tribunale federale al

consid. 4.3 ha affermato:

" (…)

Immerhin bleibt darauf hinzuweisen, dass

Unternehmensberatung typischerweise selbständigem Erwerb entspricht (Erw. 3.1).

Gleichwohl ist es möglich, dass im Einzelfall auf der Ebene des effektiven

Beschäftigungsverhältnisses zwischen Berater und Einsatzbetrieb die Merkmale

einer unselbständigen Erwerbstätigkeit überwiegen. Bestünde Grund zur Annahme,

dass mit der vertraglichen Ausgestaltung der Dreiparteienkonstellation vorab

der Zweck verfolgt wird, Lohnnebenkosten aus den Kundenfirmen auszulagern und -

über die Drittauszahlung - der AHV-Beitragspflicht zu entziehen, müsste ein

Wechsel des Beitragsstatuts erwogen werden (vgl. Rüedi, a.a.O., S. 138 f.). Ein

originär als selbständig zu qualifizierendes Auftragsverhältnis kann sich

nachträglich in eine unselbständige Beschäftigung wandeln, wenn der Berater

nicht (mehr) nur projektbezogen tätig ist, sondern er direkt

Führungsverantwortung übernimmt oder sonstwie in die Firmenadministration

integriert wird (so die dem unveröffentlichten Urteil I. AG vom 2. Februar 1995, H 139/94, Erw. 4c

zugrundeliegende Situation; vgl. auch BGE 110 V 79). Dies trifft insbesondere

zu, sobald dem Berater die Eigenschaft eines geschäftsführenden Organs zukommt;

dessen Einkünfte sind massgebender Lohn (Art. 7 lit. h

AHVV; ZAK 1983 S. 23

Erw. 2). Für die Abgrenzung ausschlaggebend ist im Allgemeinen die Einbindung

in die betriebliche Hierarchie im Sinne der Übernahme einer Linienfunktion.

Allerdings zieht der interimistische Einsatz als Organ bei von vornherein

feststehender kurzer Einsatzdauer nicht notwendigerweise den Wechsel des

Beitragsstatuts nach sich (vgl. dazu BGE 121 V 4 f. Erw. 6). Zu denken ist

vorab an Fälle, in denen eine externe Fachperson vorübergehend als formelles

oder materielles Organ zur Überwindung einer Krisenlage, zur Durchführung einer

Restrukturierung oder etwa auch zur Liquidation eines Unternehmens eingesetzt

wird. In Phasen eines betrieblichen Umbruchs kann die Besetzung einer

(Organ-)Position durch eine unabhängige Person durchaus erwünscht und auch

erforderlich sein. Dem ist bei einer allfälligen Überprüfung des

Beitragsstatuts Rechnung zu tragen.”

2.13. In concreto, alla luce

della citata giurisprudenza, e meglio della DTF 110 V 72 e della STF 9C_589/2019 del 2 marzo 2020, questo Tribunale deve concludere che

anche nel caso di specie l’attività svolta dall’assicurato deve essere

qualificata di indipendente.

L’insorgente,

che vanta una grande esperienza nel settore dell’industria __________ in cui

opera la __________, è una delle poche persone qualificate in grado di eseguire

i lavori necessari per l’installazione, la manutenzione ed il collaudo dei

macchinari forniti dalla società.

Il

ricorrente, come rilevato da Tribunale federale nella sentenza STF 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 non è consulente tecnico della __________

e non svolge attività di consulenza per questa società, ma fa parte di una

struttura che coinvolge tre attori. La __________ funge da collegamento tra il

ricorrente e le aziende extra europee che necessitano dei servizi

dell’interessato per risolvere i problemi operativi __________.

Il

ricorrente non percepisce il compenso dovuto

direttamente dalla società per la quale lavora ma dalla __________ che riceve l’importo dal cliente finale

che versa al consulente.

Nel

caso di specie il criterio principale dell’assenza di una integrazione funzionale,

lavorativa ed organizzativa sia nella società italiana che per le società per

le quali ha lavorato è adempiuta.

Egli

infatti non è proprietario né socio della __________, né la Cassa sostiene che

lo sia delle società extra europee per le quali lavora.

Egli

inoltre non consegue il reddito grazie al lavoro svolto per la __________, ma

in funzione dell’attività esercitata per le società site in America del Sud e

del Nord per le quali ha lavorato nel 2019 e nel 2020.

Come

rileva il Tribunale federale la circostanza che il compenso non viene versato

direttamente dalle aziende per le quali ha lavorato al ricorrente, ma viene

erogato per il tramite della società italiana, non determina una subordinazione

gerarchica con la __________. In concreto questa modalità di finanziamento è

stata spiegata dal ricorrente con la circostanza che nel settore in cui lavora

per le società è preferibile avere un solo fornitore di riferimento così da

chiedere una sola linea di credito internazionale, facilitando i rapporti con le

banche e l’erogazione dei crediti.

Inoltre,

se è vero che nel caso di specie l’interessato riceve degli acconti dalla __________

quando lavora per più mesi, d’altra parte la fatturazione avviene unicamente a

lavoro concluso. Il rischio dell'incasso e del credere, pertanto, è a carico del

consulente

Per

cui, come nel caso giudicato dal Tribunale federale, nel preciso caso di

specie, alla luce della particolarità della professione svolta, la circostanza

che l’insorgente consegue la quasi totalità del reddito con l’attività

fornitagli dalla __________ non è decisivo (cfr. STF 9C_589/2019, consid. 4.1,

riassunto della decisione del Tribunale cantonale: “[…] Die

betriebswirtschaftliche Abhängigkeit werde zudem dadurch untermauert, dass A.B.

in den Jahren 2015 und 2016 Einkünfte durch die Beschwerdeführerin in der Höhe

von Fr. 90672.- und Fr. 205'120.- erzielt habe, wohingegen seine übrigen

aktenkundigen Honorare im Rahmen seiner Tätigkeit als Selbständigerwerbender im

Kanton Bern vergleichsweise vernachlässiger ausfielen” e consid. 4.3.2,

considerazioni del Tribunale federale: “[…] Daran ändern - in diesem Sinne

bereits das Urteil H 7/03 (E. 3.3) - auch die von Verwaltung und Vorinstanz

angeführten Gestaltungselemente der Rahmen- und Einsatzvereinbarung zwischen

der Beschwerdeführerin und A.B.________ nichts”).

In

concreto, non va poi dimenticato che, a differenza del caso giudicato dal

Tribunale federale, il ricorrente agisce in suo nome e per conto proprio e non

riceve istruzioni per lo svolgimento del lavoro. Le modalità e le tempistiche

per effettuare il lavoro vengono valutate dal ricorrente prima

dell’accettazione del lavoro e comunicate al cliente. I rapporti di lavoro, se

richiesti, sono consegnati al cliente finale, ma non alla __________.

Il

ricorrente, inoltre, non è soggetto ad alcun divieto di concorrenza, riceve

mandati anche direttamente dai clienti finali (cfr. ad esempio doc. S) e la

società italiana non ha mai fornito nessun mezzo aziendale né alcuno strumento

di lavoro all’interessato.

In

queste condizioni gli elementi in favore di un’attività indipendente superano nettamente

quelli a favore di un’attività dipendente.

Non

è pertanto necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dall’assicurato.

Ne

segue che la decisione su opposizione impugnata con la quale i contributi sono

stati fissati quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto a versare

contributi AVS non può essere confermata.

La

decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e l’incarto rinviato

all’amministrazione affinché i contributi siano calcolati, dal 1° gennaio 2019

(anno oggetto del contendere), in base ad un’attività indipendente.

Al

ricorrente, rappresentato da un legale, vanno assegnate le ripetibili.

2.14. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 17 maggio 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.

4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata

di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre

in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese

giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 consid. 4.4.3.).

Ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato

all’amministrazione affinché calcoli i contributi dovuti dall’ingegner RI 1 dal

1° gennaio 2019 quale indipendente.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1

verserà al ricorrente fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti