30.2021.7
Affiliazione quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS annullata e sostituita dall'affiliazione quale indipendente. Come nella STF 9C_589/2019 l'assicurato (consulente) fa parte di una struttura composta da tre attori diversi
6 settembre 2021Italiano63 min
servizi. La __________ __________ a livello mondiale e si occupa della progettazione,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2021.7
cs
Lugano
6 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 aprile 2021 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione formale del 4
novembre 2020 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti dall’ingegner RI 1,
nato nel 1961, quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento
dei contributi AVS, per il 2019 sulla base di un reddito di fr. 90'000 (doc. 8A).
1.2. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, ha inoltrato opposizione contro la predetta decisione, chiedendo di
essere affiliato quale indipendente (doc. 8).
1.3. Dopo aver posto all’ingegner RI
1 alcune domande, la Cassa CO 1 con decisione su opposizione del 15 aprile 2021
ha confermato l’affiliazione quale persona il cui datore di lavoro non è
soggetto all’obbligo contributivo AVS (doc. 1). L’amministrazione, sulla base
delle “condizioni per interventi di supervisione” della __________
allegate ad un contratto sottoscritto nel 1997, che non risulta essere stato
disdetto, ha stabilito che gli elementi in favore di un’attività dipendente
superano quelli a favore di un’attività indipendente. La Cassa ha inoltre
evidenziato come le attività sono svolte prevalentemente in Stati extra UE con
Fatti
i quali la Svizzera non ha concluso Accordi in ambito di sicurezza sociale,
come l’Argentina o la Repubblica Dominicana ed in tal caso i redditi vanno
assoggettati nel luogo di domicilio in Svizzera conformemente agli art. 1a cpv.
1 lett. a e 6 LAVS. I redditi conseguiti in Stati extra UE con cui la Svizzera
ha concluso degli accordi, come USA e Cile, vanno invece assoggettati sulla
base delle singole convenzioni.
1.4. L’ingegner RI 1, sempre
rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su
opposizione, chiedendone in via principale la modifica nel senso di essere
affiliato quale lavoratore indipendente ed in via subordinata l’annullamento
con rinvio degli atti all’amministrazione per l’esame approfondito della sua
qualifica e del suo statuto (doc. I).
Il ricorrente rileva di
aver conseguito una laurea in ingegneria elettromeccanica OTIA/SIA ed aver
svolto numerosi corsi di specializzazione e aggiornamenti in logica automazione
e di sicurezza industriale. Fino al 1997 era dipendente della __________, con
sede a __________, società che si è poi trasferita in Italia. Successivamente
ha iniziato una collaborazione con la __________ in qualità di prestatore di
servizi. La __________ __________ a livello mondiale e si occupa della progettazione,
fabbricazione, installazione e vendita di impianti nel campo __________ e __________
per clienti in tutto il mondo, in particolare di __________, ecc.
Il ricorrente afferma che
con la citata società non è in essere un rapporto di lavoro, ma riceve mandati
di durata determinata. I mandati gli vengono affidati per la sua importante
esperienza nel campo __________ e per la profonda conoscenza reciproca, essendo
stato dipendente della società quando aveva sede in Ticino. Il lavoro da lui
svolto e le sue competenze specifiche sviluppate ed incrementate in tutti gli
anni di esperienza lavorativa sono conosciuti in tutto il mondo nel settore
dell’industria __________ e per questo riceve mandati anche direttamente dai
clienti finali.
Per facilitare ai clienti
l’ottenimento di linee di credito, su loro richiesta, il ricorrente si è
accordato con questi ultimi per poter fatturare alla __________ le prestazioni
fornite al cliente finale. L’insorgente fattura alla società le sue prestazioni
che vengono poi pagate con il denaro ricevuto dal cliente finale.
L’insorgente viene pagato
per i mandati affidatigli e si assume il rischio d’impresa poiché riceve il
pagamento dell’onorario e delle spese solo se questi vengono pagati dal cliente
finale. Se il cliente non paga, la società non versa alcunché al ricorrente. La
società è unicamente un veicolo attraverso il quale transitano i soldi dovuti
al ricorrente. La fattura indica l’onorario calcolato sulla base delle ore
lavorate e le spese sostenute per l’esecuzione del mandato. Egli non riceve
istruzioni per l’esecuzione del lavoro, le modalità e le tempistiche vengono
valutate dal ricorrente prima dell’accettazione del lavoro e comunicate al
cliente a cui, se richiesti, vengono consegnati i rapporti di lavoro. Presso la
società non dispone di alcuna postazione di lavoro.
L’interessato nella sua
abitazione a __________ svolge l’attività di preparazione dei viaggi per i
lavori che deve eseguire in tutto il mondo, la preparazione e lo studio della
documentazione tecnica relativa all’intervento che dovrà svolgere,
l’allestimento dei piani di montaggio e dell’installazione delle macchine, come
pure i piani meccanici, elettrici e idraulici. Esamina le normative di
sicurezza proprie in ogni paese in cui deve prestare l’attività e si
interfaccia telefonicamente con i clienti per organizzare l’attività. Acquista
i biglietti aerei, noleggia autovetture, riserva l’alloggio per il periodo di
permanenza all’estero. Al rientro dalle trasferte fornisce il supporto tecnico
telefonico via email sugli impianti avviati, dirige la manutenzione d’urgenza
dei macchinari su richiesta dei clienti. Svolge inoltre le attività
amministrative, quali la fatturazione, il controllo dei pagamenti e la
compilazione della dichiarazione fiscale.
Secondo il ricorrente al
momento dell’affiliazione nel 1998 la Cassa non avrebbe operato un esame
approfondito della fattispecie ed egli era in buona fede convinto di avere lo
statuto di indipendente. Tant’è che anche la Cassa nel 2004 aveva indicato che
era affiliato come indipendente e con decisione del 21 maggio 1999 il Centro
delle misure attive della sezione del promovimento economico e del lavoro gli
ha concesso un aiuto finanziario relativo agli oneri sociali obbligatori. Per
l’autorità fiscale l’insorgente è sempre stato considerato quale indipendente.
Durante il periodo di
emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19 ha chiesto ed ottenuto
l’indennità per perdita di guadagno (Corona) per il periodo dal 17 marzo 2020
al 16 maggio 2020 e il 9 luglio 2020 il diritto è stato prorogato fino al 16
settembre 2020. Il 24 settembre 2020 la Cassa ha poi chiesto la restituzione
delle indennità pari a fr. 7'630.05 poiché “a seguito di una comunicazione è
emerso che lei è affiliato come persona senza datore di lavoro e non come
indipendente”. Contro la decisione è stata interposta un’opposizione
tutt’ora pendente.
L’insorgente evidenzia che
il TCA ha già stabilito che nel caso di affiliazione come persona il cui datore
di lavoro non è soggetto all’AVS occorre che le parti abbiano concluso una
convenzione ai sensi dell’art. 109 del regolamento (CE) n. 574/72, altrimenti
spetta al datore di lavoro versare i contributi. In concreto tuttavia il datore
di lavoro stesso dichiara che l’insorgente non è suo dipendente.
D’altra parte non sono
state approfondite le percentuali di lavoro svolte in Svizzera e all’estero e
nemmeno sono state determinate eventuali convenzioni di sicurezza sociale
applicabili.
Nel merito, l’insorgente
contesta poi gli elementi che l’amministrazione ritiene a favore dell’attività
dipendente ed evidenzia che il contratto sottoscritto nel 1997 con la __________
(doc. 24a) non è più in vigore poiché ora collabora con la __________.
Secondo l’insorgente la cassa
avrebbe dovuto effettuare maggiori e più approfonditi accertamenti e d’altra
parte è stato più volte chiesto alla Cassa un incontro per discutere la
questione dello statuto ciò che, tuttavia, è sempre stato negato.
L’amministrazione non si
sarebbe inoltre confrontata con le osservazioni del ricorrente e già solo per
questo motivo la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata.
1.5. Con risposta del 7 giugno
2021 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III). Va qui rilevato
che l’amministrazione evidenzia come la convenzione prevista dall’art. 21 del
regolamento (CE) 987/2009 è valida unicamente quando si deve definire la
legislazione applicabile secondo il Regolamento n. 883/2004 per attività svolte
in Stati UE. In concreto le attività sono esercitate quasi esclusivamente in
Stati extra-UE e non convenzionati con la Svizzera e pertanto il caso rientra
nell’assicurazione obbligatoria in virtù del domicilio in Svizzera ai sensi
dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS senza che sia necessario sottoscrivere la
citata convenzione tra datore di lavoro UE e salariato attivo professionalmente
in Svizzera.
1.6. Dopo aver visionato gli atti
presso questo Tribunale per il tramite del suo rappresentante (doc. VII),
l’insorgente ha prodotto una replica cui ha allegato ulteriore documentazione e
nella quale insiste nel sostenere di aver sempre creduto in buona fede di
essere un indipendente (doc. VIII). Con duplica del 2 agosto 2021 la Cassa
evidenzia che la __________, fondata nel __________ è entrata a far parte del
gruppo __________ nel __________, multinazionale leader nella realizzazione e
produzione di impianti __________. La società fornisce una linea completa di
prodotti, attrezzature e macchinari, oltre agli aggiornamenti degli impianti automatizzati
e alla formazione. La Cassa reputa che la __________ offre un servizio a 360°
al cliente finale come pubblicizzato nel loro sito internet. La stessa società
nella dichiarazione alla ricorrente ha affermato che già da diversi anni
l’insorgente fornisce servizi su incarico della __________ o direttamente su
incarico e che i macchinari forniti e/o in dotazione __________ sono strumenti
particolari che richiedono una specifica formazione e specifiche competenze sia
per la loro installazione, manutenzione e collaudo. Il ricorrente è senz’altro
una delle poche persone qualificate in grado di eseguire i lavori che si impongono
e di istruire nel mondo altre persone per poter svolgere tale lavoro. Per
l’amministrazione da queste affermazioni discende che l’interessato su chiamata
riceve anche incarichi direttamente da __________. Inoltre è solo quest’ultima
che incassa l’onorario del cliente finale e gestisce tutta la parte
amministrativa per l’incasso. Inoltre, secondo la cassa, l’insorgente offre
prestazioni che sono previste nei pacchetti di prestazioni offerte dalla __________
ai suoi clienti finali, la prestazione di consulenza è insita nelle prestazioni
che il cliente finale si aspetta di poter ottenere e ricevere dalla società e
pubblicizzate nel sito internet. Le prestazioni del ricorrente sono prestazioni
offerte ai clienti della società. Di conseguenza va considerato salariato ed
assoggettato agli oneri sociali in Svizzera poiché è residente in Svizzera e
attivo professionalmente in Stati extra UE e non Convenzionati con la Svizzera.
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Il
ricorrente fa valere la violazione del suo diritto di essere sentito poiché la
decisione su opposizione impugnata non si confronterebbe con tutte le osservazioni
presentate nelle more amministrative. Inoltre avrebbe chiesto più volte alla
Cassa un incontro che tuttavia è sempre stato negato.
Per l'art.
29.
cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale
diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,
indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento
del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.
5.3
pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di
essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato
comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale
diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono
essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa
difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la
parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata
dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il
giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale
misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete
(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286.
consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF
129.
I 232 consid. 3.2).
In
concreto la Cassa nella decisione su opposizione del 15 aprile 2021 ha indicato
approfonditamente le ragioni per le quali ha confermato l’affiliazione quale
persona il cui datore di lavoro non è soggetto all’AVS (doc. 1). Pur non
prendendo posizione su ogni singola censura, l’amministrazione ha elencato i
motivi secondo cui l’interessato non può essere qualificato quale indipendente.
Il
ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base della reiezione della
richiesta e le ha ampiamente contestate in sede giudiziaria con un ricorso a
questo Tribunale (doc. I).
L’amministrazione
ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni con la risposta di causa
(doc. III), sulla quale gli il ricorrente si è approfonditamente espresso con
una replica (doc. VIII).
In
concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Per quanto concerne la
mancata convocazione ad un incontro “per discutere della concreta
situazione, in particolare dello statuto del Signor RI 1 nelle assicurazioni
sociali e per la determinazione dei suoi diritti in tale contesto”, chiesto
con l’opposizione (doc. 8), va evidenziato come la Cassa ha posto una serie di
domande al ricorrente (doc. 6) grazie alle quali l’interessato ha potuto
esprimersi in merito alla fattispecie. Ora, con sentenza 9C_657/2009 del 3
maggio 2010 al consid. 9.2 il Tribunale federale ha rammentato che “[…] Sennonché, l'art. 29
cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente,
bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a
meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre
2005, in: SVR 2006 AHV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono
espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04 ,
ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che
l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in
sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni,
il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue
argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale
delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non
vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito”).
Del resto come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26
novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave
del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la
persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel
caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento
(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid.
3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che si può prescindere da un rinvio
della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del
diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione
della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una
tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero
compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere
sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF
142.
II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18
maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il
principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in
secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con
la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013
del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
Nel
caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2
In concreto l’insorgente,
dopo che il rapporto di lavoro con la __________ di __________ è stato disdetto
in seguito alla chiusura dell’attività in Svizzera, il 5 gennaio 1998 ha
chiesto di essere affiliato quale indipendente come consulente tecnico, avendo
iniziato una collaborazione con la __________ con sede a __________ (Italia;
doc. 26). Il 21 novembre 1998 il ricorrente ha affermato che “mi sono messo
come indipendente a contratto quale supervisore tecnico meccanico elettrico ed
elettronico nelle operazioni di montaggio della stessa ditta (…)” (doc.
22).
Dopo aver chiesto
ulteriore documentazione, alla luce delle “condizioni per interventi di
supervisione” sottoscritto dalla __________ il 24 giugno 1997 e rilevato
come l’insorgente aveva indicato di essere occupato al 100% presso la società
italiana (cfr. doc. 24), la Cassa, il 2 marzo 1998, lo ha affiliato come
persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS ai
sensi dell’art. 6 LAVS con effetto dal 1° luglio 1997 (doc. 23).
A questo proposito va
rammentato che fino al 31 dicembre 2011 i contributi delle
persone il cui datore di lavoro non è soggetto all’AVS erano percepiti
applicando per analogia le norme relative agli indipendenti (Kieser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 3 ad art. 6,
pag. 154; cfr. anche Greber, Duc,
Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Basilea 1997, n. 82 ad art. 1
LAVS, pag. 211 e seguenti).
Secondo
l’art. 6 LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2011:
" 1 I
contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti
all’obbligo di pagare i contributi sono fissati al 7,8 per cento del salario
determinante. Per il calcolo del contributo questo e arrotondato al multiplo di
100.
franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a
48.
300 franchi l’anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento
secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.
2.
I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro
non è soggetto a contribuzione possono essere percepiti, d’intesa con lo
stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili
casi, il tasso del contributo è del 4,2 per cento del salario determinante,
tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato.”
Con il 1°
gennaio 2012 è entrato in vigore un nuovo tenore dell’art.
6.
LAVS:
" 1
Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano
contributi pari all’8,7 per cento del salario determinante.
2.
I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro
non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d’intesa con lo
stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili
casi, il tasso del contributo è del 4,35 per cento del salario determinante,
tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato.”
Come
rammenta il Consiglio federale a pag. 502 del Messaggio concernente la
modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (LAVS) (Miglioramenti esecutivi) del 3 dicembre 2010 (FF 2011, pag.
497), l’articolo 6 capoverso 1 disciplina l’obbligo di versare i contributi
applicabile ai lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto a tale
obbligo.
Sono considerate tali le
persone che:
– esercitano
un’attività lucrativa in Svizzera per conto di un datore di lavoro con sede
all’estero o per datori di lavoro con sede in Svizzera ma esonerati dal
pagamento dei contributi (p. es. missioni diplomatiche od organizzazioni
internazionali che hanno concluso un accordo di sede, ecc.);
– sono
domiciliate in Svizzera ma esercitano la loro attività lucrativa in uno Stato
con il quale la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza
sociale;
– hanno
aderito volontariamente all’assicurazione obbligatoria conformemente
all’articolo 1a capoverso 4 lettere a o b LAVS (cfr. anche il marginale 501.1 (1/13) delle direttive concernenti la legge federale sugli
assegni familiari (DAFam), citato da Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 1 ad art. 6, pag. 153).
Circa la
modifica in vigore dal 1° gennaio 2021 nel Messaggio figura inoltre che (pag.
502.
e seguenti):
" (…) Oggi gli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto
all’obbligo di pagare i contributi versano all’AVS un importo pari al 7,8 per
cento del salario determinante in virtù dell’articolo 6 capoverso 1 LAVS. Se il
salario determinante è inferiore a 55 700 franchi l’anno, l’aliquota
contributiva è ridotta fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare. Questi
salariati beneficiano dunque, come le persone esercitanti un’attività lucrativa
indipendente, di un’aliquota contributiva preferenziale e di una tavola
scalare. Contrariamente a questi ultimi non partecipano però ai costi di
amministrazione.
Dall’entrata in vigore dell’Accordo tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone e da quando la Svizzera
partecipa al sistema di coordinamento dell’UE, la definizione di salariato il
cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo di versare i contributi ha
rivelato qualche lacuna. Secondo il diritto dell’UE, un datore di lavoro con
sede in uno Stato membro il cui dipendente è assicurato in Svizzera deve
versare i contributi anche nel nostro Paese. La stessa regola si applica alle
imprese dei Paesi dell’AELS in virtù dell’Accordo AELS. L’obbligo dei datori di
lavoro esteri di pagare i contributi all’AVS svizzera deriva pertanto
direttamente dal diritto europeo: grazie alla proposta modifica dell’articolo
12.
capoverso 3 LAVS tale obbligo risulterà nel diritto interno. Il diritto
dell’UE prevede inoltre (riferendosi, nell’esempio qui considerato, ai
lavoratori assicurati in Svizzera) la possibilità che il datore di lavoro che
non ha stabilimento nello Stato nel cui territorio il lavoratore subordinato è
occupato e il lavoratore subordinato convengano che quest’ultimo adempia gli
obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi
in Svizzera (art. 109 del regolamento [CEE] n. 574/726). La Svizzera ha potuto
mettere a disposizione dei salariati che hanno concluso un tale accordo la
struttura prevista per i lavoratori il cui datore di lavoro non sottostà
all’obbligo contributivo. Essi versano dunque i loro contributi in Svizzera
come questi ultimi. Nella pratica, tuttavia, questo disciplinamento ha alcuni
effetti indesiderati. Nella misura in cui concludono un accordo ai sensi
dell’articolo 109 del regolamento [CEE] n. 574/72, i datori di lavoro senza
sede in Svizzera si impegnano a pagare al lavoratore, oltre al salario, la
totalità dei contributi padronali, inclusi i contributi alle spese di
amministrazione, mentre il salariato paga contributi AVS pari solo al 7,8 per
cento del salario determinante in virtù dell’articolo 6 capoverso 1 LAVS,
beneficiando nel contempo anche della tavola scalare. Se il reddito corrisponde
per esempio al livello più basso della tavola scalare, i contributi
raggiungono, conformemente all’articolo 6 capoverso 1 LAVS, solo il 4,2 per
cento del salario determinante. In questo caso, la parte versata dal datore di lavoro
copre la totalità dei contributi dovuti dal salariato. Il nostro Collegio è del
parere che sia necessario eliminare queste conseguenze del diritto svizzero,
ingiustificate, e che per quanto concerne l’importo dei contributi, gli
assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo contributivo
vadano trattati come i salariati «normali». Le conseguenze di questo aumento
dell’aliquota contributiva per i salariati interessati non vanno
sopravvalutate, nemmeno nei casi in cui i datori di lavoro (esclusi quelli con
sede nell’UE e nell’AELS) non sono tenuti a regolare i conti con gli organi
d’esecuzione svizzeri né a pagare la loro parte di contributi. Infatti, nei
contratti è sovente stipulato in modo esplicito che il datore di lavoro assume
la totalità o una parte dei contributi. A questo proposito, la situazione dei
salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di versare i
contributi non è paragonabile a quella dei lavoratori indipendenti che, in
sostanza, devono pagare di tasca propria i loro contributi. La presente
modifica dell’articolo 6 LAVS non pregiudica dunque il livello dei contributi
dei lavoratori indipendenti. L’aliquota contributiva preferenziale non può
essere difesa neppure nel caso delle persone che aderiscono volontariamente
all’assicurazione obbligatoria in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettere a
o b LAVS. Questa categoria di salariati il cui datore di lavoro non è soggetto
all’obbligo di versare i contributi, per i quali l’assicurazione svizzera
rappresenta generalmente un’assicurazione complementare, beneficiano infatti
della solidarietà della comunità degli assicurati e dello Stato ed è pertanto
giusto che anche essi contribuiscano nella stessa misura degli altri assicurati
a questa solidarietà. Del resto, dal 1° gennaio 2001 per i salariati assicurati
facoltativamente giusta l’articolo 2 LAVS è applicata l’aliquota contributiva
intera senza la possibilità di beneficiare della tavola scalare. Il nostro
Collegio propone quindi di modificare l’articolo 6 capoverso 1 LAVS in modo che
a tutti i redditi da attività lucrativa dipendente sia applicata l’aliquota
contributiva dell’8,4 per cento. Gli assicurati che non dovessero disporre dei
mezzi finanziari necessari per il pagamento dei loro contributi avranno sempre
la possibilità di chiedere una riduzione o un condono conformemente
all’articolo 11 LAVS. Nel 2007, circa 3500 assicurati hanno versato contributi
come salariati il cui datore di lavoro non è soggetto a tale obbligo. In media,
il loro reddito ammontava a 66 000 franchi circa. Sulla base di questi dati, la
modifica proposta dovrebbe fruttare circa 2 milioni di franchi.”
2.3
Secondo le direttive sulla
riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), al marg. 1042
(stato: 1° luglio 2021 = al marginale 1040 in vigore precedentemente) sono
considerati salariati di datori di lavoro non tenuti a pagare i contributi i
salariati:
– il
cui datore di lavoro non ha domicilio né sede né stabilimento d’impresa in
Svizzera e non è tenuto al pagamento dei contributi nemmeno in base all’ALC o
alla Convenzione AELS (art. 12 cpv. 2 e 3 LAVS);
– il
cui datore di lavoro è esentato dall’obbligo contributivo conformemente
all’art. 12 cpv. 3 LAVS (p. es. rappresentanze estere in Svizzera; v. N. 1027
segg.);
– domiciliati
in Svizzera, ma che, conformemente a convenzioni internazionali, non sono
assicurati e aderiscono all’assicurazione in virtù dell’art. 1a cpv. 4 LAVS.
Il marginale 1044 DRC (in
precedenza 1042) prevede che per il calcolo e la fissazione dei contributi dei
salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi si
applicano per analogia le disposizioni vigenti per i lavoratori indipendenti
(cfr. DTF 110 V 71). Tuttavia, si applica il tasso di contribuzione
determinante per i contributi paritari e le persone soggette all’obbligo
contributivo sono affiliate all’assicurazione contro la disoccupazione nonché a
una cassa di compensazione per assegni familiari.
Di conseguenza:
– è
determinante il reddito stabilito dalle autorità fiscali (art. 16 cpv. 1 OAVS);
– la
totalità delle spese per il conseguimento del reddito può essere dedotta dal
salario lordo; l’art. 9 OAVS (spese generali dei salariati) non è applicabile;
– i
contributi possono essere ridotti conformemente all’art. 11 cpv. 1 LAVS (v. marginale
1045.
DRC, in precedenza 1042.1 DRC).
Per il marginale 1046 DRC
(ex 1044 DRC) l’ammontare del salario degli assicurati il cui datore di lavoro
non è tenuto a pagare i contributi viene determinato dalla cassa di
compensazione.
Secondo il marginale 1047
(ex 1045) DRC nel fissare i contributi la cassa di compensazione tiene conto
dei principi procedurali validi per i lavoratori indipendenti (v. le DIN) e si
basa per quanto possibile sulla tassazione fiscale.
Ai sensi del marginale 1048
DRC (ex 1046) di regola i contributi devono essere stabiliti in una decisione
sui contributi.
2.4
Va ancora rammentato che è
assicurata obbligatoriamente alla LAVS la persona che adempie uno dei criteri
d'assoggettamento previsti dall'art. 1a cpv. 1 LAVS (segnatamente domicilio o
attività lucrativa in Svizzera) senza trovarsi in un caso di esenzione (art. 1a
cpv. 2 lett. a e c LAVS), senza aver domandato e ottenuto l'esenzione (art. 1a
cpv. 2 lettera b LAVS) e senza che il diritto internazionale designi un altro
diritto nazionale o esoneri l'interessato (cfr. Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Basilea 1997, n. 82
ad art. 1 LAVS, pag. 52). I criteri d'assoggettamento previsti dall'art.
1a LAVS sono alternativi ed è pertanto sufficiente adempierne uno solo (il
domicilio o l'attività lucrativa in Svizzera) per essere obbligatoriamente
assicurato (cfr. anche Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020,
n. 5 ad art. 1a, pag. 19).
Nel diritto
internazionale, allo scopo di evitare sia i conflitti di legge positivi che
negativi, esiste la regola generale dell'unicità della legislazione
applicabile. Gli strumenti di coordinazione designano di regola un diritto
nazionale (Greber, Duc, Scartazzini,
op. cit., n. 55 ad art. 1 LAVS, pag. 41) e il criterio principale utilizzato per determinare
il sistema di sicurezza sociale competente è quello del luogo di lavoro (lex
loci laboris; Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., n. 57 ad art. 1 LAVS, pag. 42;
cfr. anche Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
AHVG, 4a edizione, 2020, n. 27 ad art. 1a, pag. 30).
Le convenzioni concluse
dalla Svizzera contengono regole sul diritto applicabile, ossia la designazione
del sistema di sicurezza sociale competente. Queste norme internazionali sono
direttamente applicabili e prevalgono sul diritto interno (cfr. DTF 110 V 72).
2.5
In concreto
l’insorgente, affiliato quale persona il cui datore di lavoro non è soggetto
all’AVS dal 1° luglio 1997, nel 2019 e nel 2020 (oggetto del contendere), oltre
a lavorare in due Stati extra UE con cui la Svizzera ha concluso delle convenzioni
internazionali (nel 2019: USA e Cile; cfr. doc. 3 pag. 4), ha lavorato almeno in
uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione (nel
2019: Argentina e Repubblica Dominicana, cfr. doc. 3, pag. 4; nel 2020:
Argentina: doc. 3, pag. 5; cfr. la lista degli Stati con cui la Svizzera ha
concluso una convenzione internazionale: marg. 2069 1/20 e seguenti delle
direttive sull’obbligo assicurativo [DOA]).
Egli
pertanto a giusta ragione, in applicazione degli art. 1a cpv. 1 lett. a
LAVS per il quale sono assicurate obbligatoriamente alla LAVS le persone
fisiche che hanno il loro domicilio in Svizzera e 3 cpv. 1 LAVS secondo cui gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un’attività lucrativa, è stato affiliato nel nostro Paese.
Del resto
questo aspetto, così come l’ammontare del reddito soggetto a contribuzione, non
è contestato dall’insorgente che invece sostiene di svolgere un’attività
indipendente e non un’attività dipendente.
Non trova invece
applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dall’interessato, l’art. 109
del regolamento (CE) n. 574/72 ed in generale l’ALC e il regolamento (CE)
883/04 poiché l’assicurato nel periodo in esame non ha lavorato in Italia o in
un altro Paese dell’UE.
Accertato che
l’affiliazione in Svizzera all’AVS va confermata, occorre esaminare la
qualifica dell’attività svolta dall’insorgente dal 2019.
2.6
In applicazione
dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS
degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono
determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato
lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di
un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro,
in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per
stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o
indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; STF
9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR
2018.
AHV Nr. 10; STF H 322/03 dell'11 marzo 2005; STF H 31/04 del 21
marzo 2005).
In particolare, insolite
costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di
contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).
2.7
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale
dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, cos.che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF
144.
V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid.
3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi
citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi
predominanti nel caso concreto (STF H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.8
Secondo
la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.
2b i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio:
investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali
propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,
indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono
sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120
consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è
l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse
attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza
con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica
di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la
situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,
vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.
34.
segg.; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza
(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;
RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che
nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi
in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.9
Il Tribunale federale ha
pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente
non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta
d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.
L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di
compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo
principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita
un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139
consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993
pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un assicurato
può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e
indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.
3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104
V 127).
2.10. Il Tribunale federale ha
avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un
assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro
principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. STF H 194/05 del 19
marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3)
e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale
impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività
lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum
sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su
stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05
del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali
casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul
criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio
aziendale (DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; Pratique
VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; STF H 194/05 del 19 marzo
2007, consid. 5.2).
In
linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di
lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di
vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale
specifico (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata
in SVR 2018 AHV Nr. 10; STF 9C_213/2016 del 17
ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).
A
questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico
dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in
perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o
comportamenti professionali inadeguati” (STF 9C_538/2017 del 12 aprile
2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).
La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza
di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera
investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e
delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio
conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i
propri locali commerciali (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla STF
9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi
principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme
e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le
attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che
prevalgono nel caso di specie (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2
pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; STF
9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove
gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si
equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui
occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente
diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di
lavoro (STF 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid.
4a pag. 167; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va
infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di
lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori
di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo
dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164;
STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005,
consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.11. In concreto, oggetto del
contendere, è sapere se, dal 2019 (anno di fissazione dei contributi della decisione
su opposizione impugnata [cfr. doc. A]), il ricorrente va affiliato quale
persona indipendente oppure se va confermata la qualifica di salariato il cui
datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi in Svizzera.
A questo proposito dalla documentazione
prodotta dall’insorgente nelle more amministrative e meglio dalle risposte
fornite il 15 gennaio 2021 (doc. 3) in seguito alle domande poste
dall’amministrazione emerge quanto segue.
Il ricorrente ha affermato
di non essere né proprietario, né socio della __________, di essere stato
dipendente della __________ fino al 1997 che aveva sede a __________ e che la
società è successivamente stata trasferita in Italia e il rapporto di lavoro si
è concluso.
Successivamente ha
collaborato e collabora tuttora con la __________ quale prestatore di servizi.
Ha aggiunto che vi sono __________ è la __________.
Egli svolge le seguenti
attività:
-
gestione di progetti __________ con presenza sui cantieri per lunghi
periodi;
-
manutenzione di macchinari forniti __________;
-
servizi in ambito meccanico, elettrico/elettronico nel campo del
montaggio, avviamento e collaudo di impianti industriali __________;
- training
personale sull’utilizzo dei macchinari forniti __________.
A questo proposito
la società ha dichiarato:
" Con la
presente vi comunichiamo che la __________ collabora da oltre vent’anni con il
Signor RI 1 che vanta una grande esperienza nel settore dell’industria __________
in cui opera la società.
Già da diversi anni il Signor RI 1 fornisce servizi
su incarico della __________ o direttamente su incarico dei clienti finali.
Egli non è dipendente della società e agisce per suo
nome e per suo conto.
RI 1 è direttamente responsabile per i lavori da lui
svolti o eventualmente svolti da terze persone su suo incarico e riferisce del
proprio operato al cliente finale.
Da anni ci siamo accordati affinché le fatture per i
suoi lavori vengano trasmesse alla sottoscritta società che riceverà a sua
volta il pagamento dal cliente finale.
I macchinari forniti e/o in dotazione __________
sono strumenti particolari che richiedono una specifica formazione e specifiche
competenze sia per la loro installazione, manutenzione e collaudo.
Il Signor RI 1 è senz’altro una delle poche persone
qualificate in grado di eseguire i lavori che si impongono e di istruire nel
mondo altre persone per poter svolgere tale lavoro.” (doc. 8/1)
L’insorgente ha
evidenziato che la fatturazione avviene di principio al termine del lavoro. Per
i lavori che richiedono una presenza all’estero per più mesi, l’interessato
richiede il versamento di acconti. La retribuzione varia secondo la durata e il
luogo della trasferta. Di principio è stabilito un importo orario al quale si
aggiungono tutte le spese sostenute per l’esecuzione del lavoro.
Le spese fanno parte della
remunerazione del ricorrente e la società non ha mai fornito nessun mezzo
aziendale al ricorrente come pure non ha mai fornito alcuno strumento di
lavoro. L’interessato non ha un divieto di concorrenza.
I mandati provengono dalla
società o dai clienti finali telefonicamente o per email ed il ricorrente può
rifiutare gli incarichi. Non ha nessun obbligo in tal senso. Dal 25 marzo 2020
ha rifiutato tutti i lavori proposti perché, essendo una persona a rischio
COVID-19, non voleva mettere in pericolo la propria salute. L’insorgente lavora
da solo, non ha dipendenti, non affida e non ha mai affidato lavori a terzi,
pur potendolo fare e non essendovi alcun obbligo di eseguire personalmente il
lavoro.
Egli non riceve istruzioni
per lo svolgimento del lavoro. Le modalità e le tempistiche per effettuare il
lavoro vengono valutate dal ricorrente prima dell’accettazione del lavoro e
comunicate al cliente. I rapporti di lavoro, se richiesti, vengono consegnati
al cliente finale. Alla società non vengono consegnati rapporti di lavoro.
La società affida i
mandati al ricorrente a fronte della sua importante esperienza __________ (35
anni) e a fronte della profonda conoscenza reciproca, essendo stato dipendente
della società quando aveva sede in Ticino.
Il lavoro svolto
dall’insorgente e le sue competenze specifiche sviluppate ed incrementate in
tutti gli anni di esperienza lavorativa sono conosciuti nel mondo nel settore
dell’industria __________. In tale settore è preferibile avere un solo
fornitore di riferimento così da chiedere una sola linea di credito
internazionale, facilitando i rapporti con le banche e l’erogazione dei
crediti. Per questo motivo l’insorgente si è accordato con la __________, per
fatturare a quest’ultima le prestazioni fornite al cliente finale.
I clienti finali
contattano direttamente l’insorgente per affidargli dei lavori. A fronte
dell’accordo tra le parti interessate, l’insorgente fattura alla società le sue
prestazioni che vengono da quest’ultima pagate con il denaro ricevuto dal
cliente finale. Gli accordi possono arrivare dai clienti finali o dalla società
a dipendenza del lavoro che l’interessato è chiamato a svolgere.
L’insorgente non porta
clienti alla società e si presenta come Ing. RI 1. Non indossa una divisa della
società e agisce in suo nome e per suo conto. RI 1 non è occupato a favore
della __________ e fattura alla ditta su richiesta del cliente finale che in
tal modo richiede una sola linea di credito.
Il ricorrente nel 2019 ha
lavorato per otto mesi in Argentina per eseguire tre interventi per tre
clienti, un mese in Repubblica Dominicana per eseguire due interventi per due
clienti, un mese negli USA per un intervento per un cliente, un mese in Cile
per un intervento per un cliente.
Nel 2020 egli ha lavorato un
mese in Argentina per due interventi per due clienti. Il secondo intervento è
stato interrotto a causa della pandemia di COVID-19 e non è ancora stata emessa
alcuna fattura, ritenuta l’impossibilità di recarsi nuovamente in loco (doc.
3).
Egli ha poi affermato che
in Svizzera “non svolge nessuna attività se non una minima parte di attività
amministrativa generale come la compilazione della dichiarazione fiscale, il
controllo dei pagamenti e i contatti con le assicurazioni sociali e di
responsabilità civile in relazione alla propria attività lavorativa per un
massimo di complessivi 8 giorni all’anno”. Non possiede alcuno studio né
magazzino né altra struttura. Egli è direttamente responsabile del suo lavoro
nei confronti dei clienti finali ed ha stipulato un’assicurazione
responsabilità civile con copertura estesa a 5 milioni.
Va ancora evidenziato che
nell’ambito della richiesta di iscrizione quale indipendente del 1998,
l’interessato aveva dichiarato di svolgere un’attività di consulenza tecnica
per un’occupazione al 100% presso la __________ in Italia con un sistema di
retribuzione mensile ed incarichi diretti (doc. 24). Egli aveva prodotto le “condizioni
per interventi di supervisione” del 24 giugno 1997 (doc. 24a) con oggetto
la “supervisione tecnica in ambito meccanico, elettrico/elettronico alle
operazioni di montaggio e riparazione di ns. impianti in Italia ed all’estero,
secondo richieste puntuali e specifiche che verranno inoltrare alla ns. società
con preavviso opportuno dalla data richiesta di intervento”. Il compenso
era stato fissato in fr. 33 all’ora per prestazioni feriali festive presso la
sede per istruzioni, rapporti, trasferte o montaggio ed a fr. 33, 38,
rispettivamente 43 per prestazioni presso i clienti, in Italia, Svizzera,
rispettivamente extra Europa, indipendentemente dalle ore prestate. “Il
compenso viene calcolato considerando la giornata di un minimo garantito di 8
(otto) ore lavorative”. Le parti si sono inoltre accordate circa i compensi
validi a partire dal 1° gennaio 1998 che sono stati in parte modificati.
Nelle condizioni figura
anche il “pocket money per giorno intero di assenza da casa” e viene
indicato che “le spese sostenute durante le missioni presso i ns. clienti
verranno riconosciute al costo, dietro presentazione di regolare fattura ed a
condizione che le stesse siano inerenti alla missione, escluse le mance, e
debitamente documentate. Le spese in valuta saranno convertite in lire al
valore del cambio dalla data di ricevimento della nota spese, rilevandola dal
quotidiano “il sole 24 ore”. Qualora si rendesse necessario l’utilizzo della propria
automobile, questo verrà rimborsato al costo di Svff. 0,6 al Km. Dalle spese
rimborsabili sono escluse quelle sostenute per recarsi dalla propria abitazione
alla sede della __________”. Nelle condizioni figura inoltre che entro la
fine di ogni mese devono essere presentate, riassunte su apposito modulo e
controfirmate dal cliente, l’elenco delle ore di lavoro prestate e la distinta
delle spese redatta su altro modulo specifico, in allegato alle pezze
giustificative. Il bonifico bancario avviene entro il 15 del mese successivo a
quello fatturato. Circa la responsabilità figura che “per la durata della
missione rappresenterà la ns. Società nei rapporti di carattere tecnico,
inerenti l’oggetto dell’incarico, nei confronti del cliente. Si farà inoltre
carico di coordinare le eventuali persone messe a sua disposizione in loco e di
garantire sia il loro che il proprio operato verso la ns. Società. Sarà invece
responsabilità della __________ garantire nei confronti del cliente il buon
esito del lavoro svolto”. Nelle condizioni figura pure che la copertura
assicurativa per gli infortuni professionali ed extra professionali, per
invalidità temporanea o permanente a seguito di infortunio o per malattia “è
a totale Vs. carico. Per contro la ns. Società garantisce la copertura
assicurativa per responsabilità civile a titolo di risarcimento danni
involontariamente cagionati a terzi”.
Circa la validità del
contratto, viene indicato che esso è valido dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre
1997 e che “il presente accordo sarà rinnovato automaticamente alla
scadenza, ad esclusione del punto h). Sarà facoltà di __________ darne disdetta
entro un mese dalla scadenza”.
Da rilevare che,
malgrado l’insorgente con la replica abbia indicato che il contratto è stato
superato da nuovi accordi perfezionati con la __________ nel corso degli ultimi
vent’anni “di cui si parlerà in seguito” (doc. VIII, pag. 2. Punto 2), non
sono stati prodotti ulteriori contratti.
Nelle more processuali,
oltre ad alcuni scambi di email con dei clienti, l’insorgente ha allegato, le
fatture del 2019 e del 2020 trasmesse alla __________ (doc. F) e due fatture
emesse direttamente nei confronti dei clienti (doc. S, del 25 marzo 2018 per
una società peruviana e del 7 febbraio 2017, per una società della Repubblica
dominicana).
2.12. A
proposito dei consulenti in generale va rammentato che in una sentenza
pubblicata in DTF 110 V 72, al consid. 4 il TF ha dovuto esaminare la qualifica
(dipendente oppure indipendente) di un “consigliere tecnico d’impresa.”
L’attività dell’assicurato, che aveva lavorato come chimico, consisteva nel
fornire una consulenza nell’ambito della costruzione di 2 fabbriche di colori in
Algeria e della formazione del personale attivo in entrambe le strutture.
Alla
fine di un’accurata analisi del caso di specie, l’Alta Corte ha modificato la
sentenza di prima istanza ed ha stabilito che l’interessato andava affiliato
quale indipendente.
Per l’Alta Corte il contenuto
del contratto sottoscritto dalle parti conteneva maggiormente elementi in
favore di un’attività indipendente. In particolare l’interessato poteva
svolgere la sua funzione senza essere inserito nell’organizzazione dell’azienda
e senza dover sottostare a particolari direttive degli amministratori della
società. Non era neppure ravvisabile una subordinazione a livello organizzativo
e la dipendenza economica si esauriva nella circostanza che l’interessato, nel
periodo in esame, poteva lavorare unicamente per la medesima società (consid. 4: “[…]
Die erwähnten Bestimmungen,
welche als Indizien für eine Arbeitnehmerbeschäftigung gelten könnten, halten
sich durchaus im Rahmen des auch für eine selbständige Beratertätigkeit
Üblichen. Die rigorosen gegenseitigen Möglichkeiten der Vertragsauflösung (Art.
11) weisen sodann ganz eindeutig auf den selbständigen Charakter des
Beratungsauftrages hin. Auch konnte der Beschwerdeführer nach seiner
unwidersprochen gebliebenen Schilderung der effektiven Vertragsabwicklung seine
Beraterfunktion tatsächlich in unabhängiger Stellung ausüben, ohne in die
Administration der Firma BECSA eingegliedert und einem speziellen Weisungsrecht
der Firmenleitung unterstellt gewesen zu sein (Art. 3, 6
f. des Vertrages). Eine arbeitsorganisatorische Abhängigkeit, welche gemäss
der erwähnten Rechtsprechung ein Hauptmerkmal unselbständiger Erwerbstätigkeit
ist, lässt sich nicht feststellen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit erschöpft
sich darin, dass der Beschwerdeführer während der Dauer des
Vertragsverhältnisses ausschliesslich für die Firma BECSA tätig sein musste.
Dies ergibt sich aber aus dem grossen Umfang des vorliegenden Geschäftes
(technische Beratung beim Bau zweier Farbfabriken und der Personalinstruktion)
und ist für sich allein nicht entscheidend. Zu denken ist beispielsweise an die
grosse Zahl von Zulieferfirmen in Industrie und Landwirtschaft, deren
Produktion ebenfalls auf einen einzigen Grossabnehmer ausgerichtet ist und bei
denen gleichwohl nicht zweifelhaft ist, dass es sich um eine selbständige
Erwerbstätigkeit handelt“).
Nei contratti di consulenza
il rischio imprenditoriale consiste proprio in questa unilateralità che viene
ancor più esacerbata dalle citate possibilità di scioglimento del contratto (“Bei
Beratungsverträgen wie dem vorliegenden liegt das typische Unternehmerrisiko
vielmehr gerade in dieser Einseitigkeit, welche durch die erwähnten
Möglichkeiten der Vertragsauflösung noch verschärft wird“). Rientra del
resto nella natura dell’attività di consulenza il fatto che il consulente
investe poco o nulla (“Anderseits liegt es in der Natur eines
Beratungsauftrages, dass der Berater unter Umständen keine oder nur wenige
spezifische Investitionen vorzunehmen hat. Im vorliegenden Fall dürften sich
diese praktisch in der vorübergehenden Einrichtung und Führung eines Büros in
Brüssel erschöpft haben. Bei Beratungsaufträgen wie dem vorliegenden geht es
nicht an, das Merkmal des Unternehmerrisikos und damit die selbständige
Erwerbstätigkeit mit dem blossen Hinweis auf fehlende erhebliche Investitionen
zu verneinen, weil hier das Unternehmerrisiko auf einer andern Ebene liegt.
Falls die Beraterfunktion unter Beizug eigener Angestellter und/oder durch
Einsatz von Hilfsmitteln (Apparate, Maschinen u.a.m.) ausgeübt würde, wären die
dadurch bedingten Investitionen lediglich als zusätzlicher Bestandteil des
Unternehmerrisikos zu betrachten“).
In una
sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020, al consid. 3.3, con riferimento alla DTF
110 V 72, consid. 4b e alla sentenza H 102/06 del 26 aprile 2007, consid. 6.4
con rinvii pubblicata in SVR 2007 AHV n. 12, pag. 32, il Tribunale federale ha
rammentato che sono considerati lavoratori indipendenti i professionisti che
vengono chiamati una o più volte come consulenti per risolvere problemi specifici
in un determinato ambito o problemi organizzativi, senza essere chiaramente in
un rapporto di lavoro con il cliente (“In diesem Sinne gelten Fachleute, die einmalig oder
wiederholt als Berater zur Lösung von bereichsspezifischen oder
organisatorischen Problemen hinzugezogen werden, ohne eindeutig in einem
Arbeitsverhältnis zum Auftraggeber zu stehen, regelmässig als
selbstständigerwerbende Personen”).
Nel caso giudicato dal Tribunale federale,
come emerge dal consid. 4.1, il consulente era stato qualificato dalle autorità
cantonali quale dipendente della “A AG” poiché si presentava quale “A AG
Consultant” presso i clienti, non emetteva fatture a suo nome ma note
d’onorario tramite la società committente, la quale riversava il 70% al
consulente. Tra il cliente finale e il consulente non esisteva alcun contratto.
Ciò veniva confermato dal fatto che era la società che definiva in dettaglio il
mandato di consulenza tramite un contratto dove venivano definiti la durata
dell’intervento, il contenuto, il luogo e l’importo versato. L’interessato
doveva inoltre trasmettere dei rapporti di lavoro alla società, alla quale
doveva sottostare per quanto concerne gli standard di qualità richiesti, ciò
che confermava una subordinazione dal punto di vista organizzativo. Il fatto
che nei confronti dei clienti si presentava con il suo nome o quello della sua
ditta individuale, non era importante secondo i giudici cantonali. Inoltre la
quasi totalità degli importi guadagnati lo era grazie al lavoro svolto per tale
società.
Il
Tribunale federale ha evidenziato che l’autorità cantonale non ha rilevato che
in realtà l’assicurato non è consulente della società ricorrente, ma fa parte
di una struttura composta di tre attori, conformemente a quanto stabilito nella
sentenza H 7/03 del 30 aprile 2004, pubblicata in SVR 2005 AHV n. 3, pag. 7. La
società funge da collegamento tra il consulente e le altre aziende che
necessitano temporaneamente dei servizi di un consulente esterno competente per
risolvere dei problemi operativi. Ciò avviene nell’ambito di un cosiddetto
contratto di cessione, in cui sono disciplinati i dettagli dell’incarico in
questione. Il consulente non percepisce il compenso dovuto direttamente dalla
società per la quale lavora ma dalla società di mediazione che riceve il
compenso e, dedotta la sua quota, la versa al consulente (“Die Vorinstanz
übersieht in ihrer rechtlichen Würdigung, dass A.B.________ nicht als Berater
der Beschwerdeführerin selber tätig ist, sondern materieller Hintergrund der zu
beurteilenden Nachzahlungsstreitigkeit ein Dreiparteienverhältnis
("Dreiecksstruktur") bildet. Dieses ist - vergleichbar mit dem Urteil H 7/03 (des Eidg. Versicherungsgerichts) vom 30. April 2004 (in: SVR 2005 AHV Nr.
3 S. 7) zugrunde gelegenen Fall des sog. "Berater-Pools" (vgl. dazu
auch Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 3. Aufl. 2012,
Rz. 47 am Ende zu Art. 5 AHVG) - dadurch
geprägt, dass die Beschwerdeführerin als Verbindungsstelle fungiert, welche den
mit ihr vertraglich verquickten ("Partnership agreement")
A.B.________ gleichsam an andere Unternehmen vermittelt, die zur Lösung
betrieblicher Probleme vorübergehend der Dienste eines kompetenten externen
Beraters bedürfen. Dies geschieht im Rahmen eines sog. Einsatzvertrags, in dem
die Einzelheiten des betreffenden Einsatzes ("assignment") geregelt
werden. Das geschuldete Entgelt bezieht der Berater (hier A.B.________) nicht
direkt von dieser (Einsatz-) Firma, sondern von der vermittelnden Unternehmung
(hier der Beschwerdeführerin), welche die Entschädigung vereinnahmt und - nach
Abzug ihres Anteils - an den Berater weiterleitet.”).
Al consid. 4.3 il Tribunale federale ha
rammentato che nella citata sentenza H 7/03 del 30 aprile 2004, è stato
riconosciuto (consid. 3.2) che se una società si avvale dei servizi di una
persona fisica che è stata inviata da una terza società, la questione del suo statuto
AVS si pone in maniera particolare. In una tale costellazione, sia il
soggetto che presta il servizio sia il soggetto che ne usufruisce (azienda
cliente) possono essere considerati come potenziali datori di lavoro tenuti al
versamento dei contributi. Al fine di valutare se e chi, per la
retribuzione corrisposta alla persona fisica, va qualificato come datore di
lavoro ai sensi dell’AVS, occorre stabilire preliminarmente in quale rapporto
contrattuale per le parti coinvolte nel rapporto triangolare si sono verificati
i fatti rilevanti per lo statuto contributivo.
In
concreto è determinante il lavoro la cui controprestazione (il compenso)
costituisce l'oggetto del contributo. In relazione alla qualifica
dell'attività di consulenza, il criterio principale della (mancata)
integrazione funzionale, lavorativa ed organizzativa va esaminata nell’ambito
del rapporto tra la società committente ed il consulente (“Im vorerwähnten
Urteil H 7/03 vom 30. April 2004 wurde erkannt (E. 3.2), dass, falls eine Firma
die Dienste einer natürlichen Person in Anspruch nimmt, welche ihr von einem
Dritten vermittelt worden ist, sich die Frage nach deren AHV-Statut in
besonderer Weise stellt. Denn in einer solchen Konstellation fallen sowohl die
die Dienstleistung vermittelnde (Vermittlerin) als auch die sie in Anspruch
nehmende Partei (Kundenfirma) als potentielle beitragspflichtige
Arbeitgeberinnen in Betracht. Zwecks Beurteilung, ob und wem hierbei bezüglich
der an die natürliche Person (Vermittelter) ausgerichteten Entgelte
Arbeitgeberqualität im AHV-rechtlichen Sinne zukommt, ist vorgängig zu
entscheiden, im Rahmen welcher Vertragsbeziehung (der am Dreiecksverhältnis
Beteiligten) die für das AHV-Beitragsstatut massgeblichen Tatsachen entstehen.
Nach den hierfür entscheidenden wirtschaftlichen Verhältnissen ist diejenige
Dienst- oder Arbeitsleistung ausschlaggebend, deren Gegenleistung (das dem
Vermittelten zugeflossene Entgelt) das Beitragsobjekt bildet. Das im
Zusammenhang mit der Qualifizierung beratender Tätigkeiten im Vordergrund
stehende Kriterium der (fehlenden) inhaltlich-funktionellen arbeits- und
betriebsorganisatorischen Einbindung ist auf das Verhältnis zwischen dem
auftraggebenden Einsatzbetrieb und dem einzelnen Berater zugeschnitten.”)
Al
consid. 4.3.1 il Tribunale federale ha rilevato che nel caso di specie
l’origine economica del compenso non va ricercata nel rapporto contrattuale tra
la società ricorrente ed il consulente ma nel fatto che quest’ultimo ha fornito
i suoi servizi quale consulente delle rispettive aziende a cui è stato inviato
dalla società ricorrente con la quale aveva sottoscritto il contratto iniziale
(“Im vorliegenden Fall ist der wirtschaftliche Entstehungsgrund der zu
erfassenden Entgelte nicht in den vertraglichen Beziehungen zwischen
A.B.________ und der Beschwerdeführerin - also in der Rahmenvereinbarung oder
im konkreten Einsatzvertrag - zu suchen, sondern darin, dass A.B.________ als
Berater bei den jeweiligen Kundenfirmen die im Einzelfall nachgesuchten
Dienstleistungen tatsächlich erbracht hat. Es besteht weder eine fachliche noch
eine administrative Unterordnung zur Vermittlerin; deren Aufgabe beschränkt
sich zur Hauptsache auf die Auftragsakquisition für die bei ihr angeschlossenen
Unternehmensberater. Die Beschwerdeführerin fällt damit als beitragspflichtige
Arbeitgeberin grundsätzlich ausser Betracht (so auch Urteil 7/03 E. 3.2)“.
Il Tribunale federale al consid. 4.3.2 ha
poi affermato che al riguardo - in tal senso già la sentenza H 7/03 (consid.
3.3) - non cambiano nulla gli elementi citati dall'amministrazione e dal
tribunale di prima istanza dell'accordo tra il consulente e la società ricorrente.
Il
fatto che il compenso non venga versato direttamente dalle aziende “clienti” al
consulente non determina una subordinazione gerarchica (“Daran ändern - in
diesem Sinne bereits das Urteil H 7/03 (E. 3.3) - auch die von Verwaltung und
Vorinstanz angeführten Gestaltungselemente der Rahmen- und Einsatzvereinbarung
zwischen der Beschwerdeführerin und A.B.________ nichts. Im Umstand, dass die
Entschädigungen nicht direkt von den Kundenfirmen an den Berater fliessen, kommt
nicht eine hierarchische Unterstellung zum Ausdruck”).
Con
la clausola corrispondente, la società ricorrente mira piuttosto a garantire le
proprie provvigioni.
La
responsabilità contrattualmente prevista del consulente, che deve presentare
periodicamente alla società ricorrente i rapporti di lavoro, nonché gli
"standard A. AG" che deve osservare, non fungono da strumento di controllo
del contenuto del lavoro svolto, ma piuttosto da monitoraggio del volume dell’attività
effettuata quale base per la fatturazione.
Un
altro argomento contro il rapporto di lavoro tra la società ricorrente ed il
consulente è che la prima si è riservata il diritto di trasferire i soldi solo
dopo aver ricevuto il pagamento dall'azienda “cliente”. Il rischio
dell'incasso e del credere, pertanto, è a carico del consulente (“Die
Beschwerdeführerin bezweckt mit der entsprechenden Klausel vielmehr, ihren
Provisionsertrag sicherzustellen. Auch die vertraglich statuierte
Rechenschaftspflicht des Beraters, der gegenüber der Vermittlerin periodisch
Leistungsrapporte zu erstatten hat, sowie die zu beachtenden "A.________
AG standards" dienen nicht als Instrument der inhaltlichen Überwachung
geleisteter Arbeit, sondern der Kontrolle des jeweiligen Tätigkeitsvolumens als
Basis für die Rechnungstellung sowie zur Qualitätssicherung. Gegen ein
unselbstständiges Erwerbsverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und
A.B.________ spricht des Weitern, dass sich Erstere vorbehalten hat, die
Entgelte erst weiterzuleiten, nachdem die Zahlung der Kundenfirma bei ihr
eingegangen ist. Das Inkasso- und Delkredere-Risiko trägt damit, wie in der
Beschwerde zutreffend ausgeführt, A.B.________.”).
L'esistenza
di un rischio imprenditoriale si fonda sul fatto che i consulenti delle società
sovente lavorano per aziende la cui solvibilità è a rischio. In concreto questo
rischio viene trasferito al consulente (“Das Vorliegen eines
Unternehmerrisikos ist aber nicht wegen des im Rahmen von Auftragsverhältnissen
fehlenden Konkursprivilegs und arbeitslosenversicherungsrechtlichen
Insolvenzschutzes zu bejahen (vgl. Urteil [des Eidg. Versicherungsgerichts] H 30/99 vom 14. August 2000 E. 5a, in: AHI 2001 S. 58 ff.), sondern - im
vorliegenden Fall - aus der Überlegung heraus, dass Unternehmensberater
funktionsinhärent oft gerade für Firmen tätig sind, deren Zahlungsfähigkeit
gefährdet ist; dieses erhebliche Ausfallrisiko wird hier an den Berater
weitergegeben”).
Il
Tribunale federale ha poi rilevato, quali ulteriori indizi del caso di specie,
che il consulente nel contratto viene denominato “indipendent contractor”,
“associate partner of A AG”, viene fatto riferimento ad una “cooperation”
e deve pagare un contributo mensile (“partner contribution”) alla
società ricorrente (“Zudem liegt die für das unselbstständige
Erwerbsverhältnis - mit Ausnahme der hier unstreitig nicht zur Diskussion
stehenden Arbeit auf Abruf (vgl. BGE 124 III 249) - typische Beschäftigungszusage nicht vor.
Als Indiz zu berücksichtigen gilt es schliesslich auch, dass A.B.________ im
Rahmenvertrag vom 18. Juni 2015 ausdrücklich als "independent
Contractor" und "Associate Partner of A.________ AG" bezeichnet
wird und von "cooperation" die Rede ist (vgl. Ziff. 2.1); ferner hat
er einen monatlichen Partnerbetrag ("partner contribution") von Fr.
250.- plus Mehrwertsteuer an die Beschwerdeführerin zu leisten (Ziff. 4.3).”).
Il
ricorso è stato accolto e la decisione su opposizione impugnata che confermava
la dipendenza del consulente con la società ricorrente è stata annullata.
Va
ancora evidenziato che nella STF H 7/03 del 30 aprile 2004, pubblicata in SVR 2005
n. 3, pag. 7 e citata nella precedente sentenza, il Tribunale federale al
consid. 4.3 ha affermato:
" (…)
Immerhin bleibt darauf hinzuweisen, dass
Unternehmensberatung typischerweise selbständigem Erwerb entspricht (Erw. 3.1).
Gleichwohl ist es möglich, dass im Einzelfall auf der Ebene des effektiven
Beschäftigungsverhältnisses zwischen Berater und Einsatzbetrieb die Merkmale
einer unselbständigen Erwerbstätigkeit überwiegen. Bestünde Grund zur Annahme,
dass mit der vertraglichen Ausgestaltung der Dreiparteienkonstellation vorab
der Zweck verfolgt wird, Lohnnebenkosten aus den Kundenfirmen auszulagern und -
über die Drittauszahlung - der AHV-Beitragspflicht zu entziehen, müsste ein
Wechsel des Beitragsstatuts erwogen werden (vgl. Rüedi, a.a.O., S. 138 f.). Ein
originär als selbständig zu qualifizierendes Auftragsverhältnis kann sich
nachträglich in eine unselbständige Beschäftigung wandeln, wenn der Berater
nicht (mehr) nur projektbezogen tätig ist, sondern er direkt
Führungsverantwortung übernimmt oder sonstwie in die Firmenadministration
integriert wird (so die dem unveröffentlichten Urteil I. AG vom 2. Februar 1995, H 139/94, Erw. 4c
zugrundeliegende Situation; vgl. auch BGE 110 V 79). Dies trifft insbesondere
zu, sobald dem Berater die Eigenschaft eines geschäftsführenden Organs zukommt;
dessen Einkünfte sind massgebender Lohn (Art. 7 lit. h
AHVV; ZAK 1983 S. 23
Erw. 2). Für die Abgrenzung ausschlaggebend ist im Allgemeinen die Einbindung
in die betriebliche Hierarchie im Sinne der Übernahme einer Linienfunktion.
Allerdings zieht der interimistische Einsatz als Organ bei von vornherein
feststehender kurzer Einsatzdauer nicht notwendigerweise den Wechsel des
Beitragsstatuts nach sich (vgl. dazu BGE 121 V 4 f. Erw. 6). Zu denken ist
vorab an Fälle, in denen eine externe Fachperson vorübergehend als formelles
oder materielles Organ zur Überwindung einer Krisenlage, zur Durchführung einer
Restrukturierung oder etwa auch zur Liquidation eines Unternehmens eingesetzt
wird. In Phasen eines betrieblichen Umbruchs kann die Besetzung einer
(Organ-)Position durch eine unabhängige Person durchaus erwünscht und auch
erforderlich sein. Dem ist bei einer allfälligen Überprüfung des
Beitragsstatuts Rechnung zu tragen.”
2.13. In concreto, alla luce
della citata giurisprudenza, e meglio della DTF 110 V 72 e della STF 9C_589/2019 del 2 marzo 2020, questo Tribunale deve concludere che
anche nel caso di specie l’attività svolta dall’assicurato deve essere
qualificata di indipendente.
L’insorgente,
che vanta una grande esperienza nel settore dell’industria __________ in cui
opera la __________, è una delle poche persone qualificate in grado di eseguire
i lavori necessari per l’installazione, la manutenzione ed il collaudo dei
macchinari forniti dalla società.
Il
ricorrente, come rilevato da Tribunale federale nella sentenza STF 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 non è consulente tecnico della __________
e non svolge attività di consulenza per questa società, ma fa parte di una
struttura che coinvolge tre attori. La __________ funge da collegamento tra il
ricorrente e le aziende extra europee che necessitano dei servizi
dell’interessato per risolvere i problemi operativi __________.
Il
ricorrente non percepisce il compenso dovuto
direttamente dalla società per la quale lavora ma dalla __________ che riceve l’importo dal cliente finale
che versa al consulente.
Nel
caso di specie il criterio principale dell’assenza di una integrazione funzionale,
lavorativa ed organizzativa sia nella società italiana che per le società per
le quali ha lavorato è adempiuta.
Egli
infatti non è proprietario né socio della __________, né la Cassa sostiene che
lo sia delle società extra europee per le quali lavora.
Egli
inoltre non consegue il reddito grazie al lavoro svolto per la __________, ma
in funzione dell’attività esercitata per le società site in America del Sud e
del Nord per le quali ha lavorato nel 2019 e nel 2020.
Come
rileva il Tribunale federale la circostanza che il compenso non viene versato
direttamente dalle aziende per le quali ha lavorato al ricorrente, ma viene
erogato per il tramite della società italiana, non determina una subordinazione
gerarchica con la __________. In concreto questa modalità di finanziamento è
stata spiegata dal ricorrente con la circostanza che nel settore in cui lavora
per le società è preferibile avere un solo fornitore di riferimento così da
chiedere una sola linea di credito internazionale, facilitando i rapporti con le
banche e l’erogazione dei crediti.
Inoltre,
se è vero che nel caso di specie l’interessato riceve degli acconti dalla __________
quando lavora per più mesi, d’altra parte la fatturazione avviene unicamente a
lavoro concluso. Il rischio dell'incasso e del credere, pertanto, è a carico del
consulente
Per
cui, come nel caso giudicato dal Tribunale federale, nel preciso caso di
specie, alla luce della particolarità della professione svolta, la circostanza
che l’insorgente consegue la quasi totalità del reddito con l’attività
fornitagli dalla __________ non è decisivo (cfr. STF 9C_589/2019, consid. 4.1,
riassunto della decisione del Tribunale cantonale: “[…] Die
betriebswirtschaftliche Abhängigkeit werde zudem dadurch untermauert, dass A.B.
in den Jahren 2015 und 2016 Einkünfte durch die Beschwerdeführerin in der Höhe
von Fr. 90672.- und Fr. 205'120.- erzielt habe, wohingegen seine übrigen
aktenkundigen Honorare im Rahmen seiner Tätigkeit als Selbständigerwerbender im
Kanton Bern vergleichsweise vernachlässiger ausfielen” e consid. 4.3.2,
considerazioni del Tribunale federale: “[…] Daran ändern - in diesem Sinne
bereits das Urteil H 7/03 (E. 3.3) - auch die von Verwaltung und Vorinstanz
angeführten Gestaltungselemente der Rahmen- und Einsatzvereinbarung zwischen
der Beschwerdeführerin und A.B.________ nichts”).
In
concreto, non va poi dimenticato che, a differenza del caso giudicato dal
Tribunale federale, il ricorrente agisce in suo nome e per conto proprio e non
riceve istruzioni per lo svolgimento del lavoro. Le modalità e le tempistiche
per effettuare il lavoro vengono valutate dal ricorrente prima
dell’accettazione del lavoro e comunicate al cliente. I rapporti di lavoro, se
richiesti, sono consegnati al cliente finale, ma non alla __________.
Il
ricorrente, inoltre, non è soggetto ad alcun divieto di concorrenza, riceve
mandati anche direttamente dai clienti finali (cfr. ad esempio doc. S) e la
società italiana non ha mai fornito nessun mezzo aziendale né alcuno strumento
di lavoro all’interessato.
In
queste condizioni gli elementi in favore di un’attività indipendente superano nettamente
quelli a favore di un’attività dipendente.
Non
è pertanto necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dall’assicurato.
Ne
segue che la decisione su opposizione impugnata con la quale i contributi sono
stati fissati quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto a versare
contributi AVS non può essere confermata.
La
decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e l’incarto rinviato
all’amministrazione affinché i contributi siano calcolati, dal 1° gennaio 2019
(anno oggetto del contendere), in base ad un’attività indipendente.
Al
ricorrente, rappresentato da un legale, vanno assegnate le ripetibili.
2.14. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 17 maggio 2021, per cui si applica la nuova
disposizione legale.
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.
4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata
di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre
in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese
giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino vige
tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 consid. 4.4.3.).
Ne discende che nel
presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato
all’amministrazione affinché calcoli i contributi dovuti dall’ingegner RI 1 dal
1° gennaio 2019 quale indipendente.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1
verserà al ricorrente fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti