Lexipedia

Decisione

30.2021.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 settembre 2021Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti non possono perciò sfuggire al pagamento dei debiti

della successione relitta. In queste condizioni, è a giusta ragione che la

Cassa di compensazione ha chiesto agli eredi di pagare, in via solidale, gli

importi in arretrato del defunto marito/padre.

2.7. In merito alla richiesta

degli insorgenti affinché la Cassa si attivi nei confronti degli altri debitori

solidali per recuperare i contributi non ancora versati a titolo di

risarcimento danni, va rilevato che l'art. 52 cpv. 1 LAVS dispone che il datore

di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente

o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione.

Giusta l'art. 52 cpv. 2 LAVS se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero

danno.

La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al

risarcimento del danno mediante decisione formale (art. 52 cpv. 4 LAVS).

La Cassa di compensazione ha in effetti emanato tre decisioni di

risarcimento danni (il 14 agosto 2019 e il 13 settembre 2019) nei confronti di __________,

per un importo totale dovuto di Fr. 34'299,85. Per due delle tre società per le

quali egli non ha versato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF, l'amministrazione

l'ha ritenuto debitore in via solidale con altre persone e ciò conformemente al

citato art. 52 cpv. 2 LAVS.

Per quanto concerne la solidarietà e la responsabilità dei

debitori, l'art. 144 cpv. 1 CO dispone che il creditore può a sua scelta

esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una

parte soltanto.

Inoltre, per l'art. 144 cpv. 2 CO tutti i debitori restano obbligati

finché sia estinta l'intera obbligazione.

Nel 2019 e nel 2020 la Cassa di compensazione ha stabilito che __________

era tenuto, solidalmente, al pagamento dei contributi sociali rimasti impagati

nella misura di Fr. 34'299,85.

Con il suo decesso, verso fine 2020 l'amministrazione ha preteso

dai suoi eredi legali il versamento del medesimo importo. Ciò significa che,

fino a quel momento, il debito contributivo non era ancora stato saldato né in

parte né totalmente non solo dal diretto interessato, ma neppure dai suoi

debitori solidali.

Con la risposta di causa l'amministrazione ha confermato che l'importo

da restituire dai ricorrenti, in via solidale, è rimasto immutato ed è di complessivi

Fr. 34'299,85.

Ne discende che, fino a quel momento, dagli altri debitori

Considerandi

solidali del marito/padre la Cassa non ha verosimilmente recuperato alcunché.

Qualora riuscisse nell'intento, è evidente che essa non si arricchirà

incassando i contributi insoluti sia dagli attuali ricorrenti sia dai debitori

solidali del de cujus, altrimenti violerebbe il senso e lo scopo dell'art. 52

LAVS e dell'art. 144 CO.

2.8

A quest'ultimo riguardo, è

corretto che l'amministrazione non abbia fornito ragguagli più dettagliati ai

qui ricorrenti, ritenuto come, in deroga all'obbligo di mantenere il segreto

nei confronti di terzi (art. 33 LPGA), senza che i diretti interessati abbiano

dato il loro consenso scritto non è possibile per l'amministrazione divulgare i

dati personali degli altri debitori solidali elencati nelle decisioni di

risarcimento danni (art. 50a cpv. 4 lett. b primo periodo LAVS).

Nemmeno vi sono motivi per presumere che la comunicazione di

queste informazioni sia nell'interesse della moglie e del figlio del defunto

debitore (art. 50a cpv. 4 lett. b secondo periodo LAVS), giacché non va

dimenticato che tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intera

obbligazione (art. 144 cpv. 2 CO). È quindi soltanto quando sarà riuscita ad

incassare l'intero ammontare stabilito a titolo di risarcimento danni giusta

l'art. 52 LAVS che la Cassa di compensazione potrà ritenere saldato il debito

di __________ e dunque ritenere liberati i suoi eredi da ogni obbligo

risarcitorio.

2.9

Sulla scorta di quanto

precede, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso, nella

misura in cui è ricevibile, va integralmente confermato.

2.10

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3

; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3), perciò ne discende

che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti