30.2022.1
Conferma dell'affiliazione quale dipendente di un broker assicurativo. Gli elementi in favore di un'attività dipendente sono nettamente predominanti rispetto agli elementi in favore di un'attività indipendente
11 aprile 2022Italiano45 min
I mandati provengono dal suo vasto portafoglio clienti o da nuove sue
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2022.1
cs
Lugano
11 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 novembre 2021 emanata
da
chiamata in causa:
CO 1
TERZ 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione formale del 21
maggio 2021 (doc. 7), confermata dalla decisione su opposizione del 22 novembre
2021 (doc. 2), la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di affiliazione come
consulente assicurativo indipendente inoltrata da RI 1, nato nel 1958, e lo ha
considerato salariato della ditta TERZ 1 dal 1° aprile 2021. L’amministrazione
ha in sostanza accertato che RI 1 utilizza locali commerciali della società
senza aver prodotto pezze giustificative comprovanti il pagamento della pigione
mensile, si avvale del personale amministrativo della società senza aver
prodotto pezze giustificative comprovanti il pagamento della partecipazione ai
costi salariali del segretariato, si presenta ai clienti come consulente della
società, propone ai clienti solo compagnie assicurative con cui la società ha
un mandato, fa compilare e consegna ai clienti il mandato fiduciario per
prestazioni di servizi assicurativi su carta intestata della società, ha un
divieto di concorrenza, è attivo professionalmente nel medesimo ramo della
società. Inoltre le provvigioni delle compagnie assicurative vengono dapprima
versate alla società che poi paga all’interessato la quota di sua spettanza.
1.2. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento ed il rinvio degli atti alla Cassa per la sua affiliazione come
indipendente (doc. I). Il ricorrente non concorda con le valutazioni dell’amministrazione
sostenendo che sono schematiche e concettualmente superate dall’evoluzione
(tecnica e sociale) in atto da anni.
L’insorgente rileva di
essere in pensione dal 1° gennaio 2021 dopo aver lavorato per 37 anni quale
consulente esterno della __________ (in precedenza: __________) e __________
(oggi: __________). Per non lasciare il suo pacchetto di clienti/amici ha
deciso di proseguire un’attività di consulenza indipendente, collaborando
anche, ma non solo, con TERZ 1, società di intermediazione assicurativa. Le
modalità della collaborazione sono state definite nell’accordo sub doc. 4.
Il ricorrente esercita
l’attività di broker assicurativo, procaccia e seleziona i clienti, attingendo
al suo vasto portafoglio maturato durante la sua precedente attività: individua
le loro necessità e presta la sua opera di consulente, indirizzandoli verso la
compagnia assicurativa che ritiene più idonea. Assiste i clienti anche in caso
di sinistro, dalla notifica alla liquidazione (contatti con i liquidatori,
sopralluoghi peritali e contatti con i periti), assicurando che i diritti del
cliente siano debitamente tutelati e le pretese correttamente indennizzate ed è
iscritto nel registro degli intermediari assicurativi della FINMA.
L’insorgente afferma di
svolgere il suo incarico in piena autonomia tecnica e organizzativa, senza
alcun vincolo di subordinazione, negli orari e nei tempi ritenuti opportuni,
con apporto prevalentemente personale ed avvalendosi del contributo di altri
collaboratori che agiscono sotto la sua direzione e responsabilità. Il rapporto
con TERZ 1 può sempre essere disdetto con preavviso di un mese. La
remunerazione avviene in ragione delle provvigioni di acquisizione (commissione
unica) o courtage (provvigione annua generata dal portafoglio). Il diritto alla
provvigione sorge quando TERZ 1 ha incassato le commissioni della compagnia
assicurativa nella misura dello 0.7 annuo delle provvigioni nette scaturite
dall’acquisizione, stipula e intermediazione delle polizze.
Circa il divieto di
concorrenza l’insorgente sostiene che non è un divieto tout-court, perché è
temperato dalla possibilità di esprimere consenso da parte della società per
un’attività specifica, visto che l’interessato opera anche al di fuori della
predetta collaborazione per altri clienti, rispettivamente collabora con altri
consulenti.
L’insorgente rileva
inoltre di versare un importo mensile di fr. 50 per l’utilizzo del segretariato
e di fr. 100 per la messa a disposizione degli spazi e di dover provvedere alle
proprie coperture assicurative e al pagamento delle assicurazioni sociali.
Il ricorrente afferma che
opera già, e intende in futuro in maggior misura operare, anche al di fuori
della collaborazione instaurata con la società, fornendo prestazioni ad altri
suoi clienti. L’assicurato sostiene che TERZ 1 non gli ha mai fornito alcun
mezzo aziendale o altro strumento di lavoro.
Non riceve istruzioni da
nessuno circa lo svolgimento del suo lavoro e non è astretto a presentare
rapporti di attività. Le modalità e le tempistiche vengono valutate esclusivamente
dal ricorrente, che interagisce direttamente con i propri clienti. Svolge la
sua funzione senza essere in alcun modo parte dell’organizzazione di TERZ 1 e
senza dover sottostare a particolari direttive impartite dagli amministratori
della società.
Non è neppure ravvisabile
una subordinazione a livello organizzativo e la dipendenza economica si
esaurisce nella circostanza che il ricorrente non può avere convenzioni simili
con altri brokers, compagnie di assicurazioni o persone che mediano contratti
per altre società.
Secondo l’insorgente la
motivazione della Cassa secondo cui egli può proporre ai suoi clienti solo
compagnie assicurative con cui TERZ 1 ha un mandato, è priva di consistenza
pratica poiché l’insieme di società di assicurazione che possono venire
proposte dal ricorrente corrisponde, praticamente, con l’insieme delle
compagnie assicurative che operano sul mercato. Quindi non vi è una limitazione
materiale della cerchia degli assicuratori che possono venir proposti.
In concreto il criterio
principale dell’assenza di una integrazione funzionale, lavorativa ed
organizzativa del ricorrente nella società è adempiuta.
Per l’insorgente la
circostanza che il compenso non viene versato direttamente dai suoi clienti ma
tramite TERZ 1 non determina, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
una subordinazione gerarchica nei confronti di quest’ultima. Il ricorrente non
è consulente della TERZ 1: l’origine economica del suo compenso non va
ricercata nel rapporto contrattuale ma nel fatto che fornisce i suoi servizi ai
clienti finali, nella misura in cui sottoscrivono le polizze e pagano i premi.
Fatti
I mandati provengono dal suo vasto portafoglio clienti o da nuove sue
acquisizioni, che lo contattano direttamente, ritenuto che egli può sempre
rifiutare un incarico.
È vero che non possiede
alcuno studio proprio né dispone di altra struttura fissa e si appoggia,
laddove necessario, a quella della TERZ 1. Tuttavia al giorno d’oggi, secondo
l’insorgente, l’esigenza dell’ufficio proprio attrezzato di tutto punto e
magari pure accogliente, è superata dagli sviluppi tecnici e sociali in atto:
basta avere un computer, una stampante e un buon allacciamento telefonico/dati
per poter esercitare in totale effettività la maggior parte delle consulenze
professionali, come le misure di telelavoro ordinate a tutti a causa della
pandemia hanno definitivamente dimostrato.
Il ricorrente è
direttamente responsabile del suo lavoro nei confronti dei clienti finali, ha
una propria iscrizione presso la FINMA ed ha la possibilità di stipulare
un’assicurazione responsabilità civile professionale civile propria oppure
farsi integrare nella polizza RC di TERZ 1, ritenuto che in quest’ultima
eventualità il ricorrente dovrà in caso di sinistro pagare egli stesso la
franchigia richiesta dalla compagnia RC.
Le altre coperture
(infortuni professionali ed extra professionali) sono da stipulare dal
ricorrente medesimo.
Per l’assicurato nei
contratti di consulenza come quello in discussione il rischio imprenditoriale
consiste nella unilateralità che lo caratterizza: essa è ben rappresentata
dalla possibilità di scioglimento immediato dello stesso e si manifesta nella
traslazione del rischio incasso e delcredere in capo al consulente (tanto che
ad oggi nessun importo è ancora stato versato al ricorrente). TERZ 1 si è
infatti riservata il diritto di versare le provvigioni maturate al consulente
solo dopo aver incassato le commissioni dalla compagnia assicurativa.
L’esistenza di un rischio imprenditoriale si identifica nella possibilità che
il cliente finale potrebbe non pagare i premi oppure recedere dal mandato,
circostanze che annichiliscono qualsiasi diritto alla provvigione a suo favore.
Infine l’insorgente non
comprende per quale motivo altri soggetti che operano nel medesimo ramo di
attività con identiche condizioni, siano stati affiliati alla Cassa quali
indipendenti, creando in questo modo una disparità di trattamento. Si tratta di
__________ e di __________. Occorre tenerne conto per evitare che diverse
attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la
medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate
in maniera differente.
1.3. Con risposta del 24 gennaio
2022 la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.4. Con decreto del 1° febbraio
2022 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, assegnandole un
termine scadente il 21 marzo 2022, per, a crescita in giudicato del decreto,
l’esame degli atti e per determinarsi in merito alla procedura postulando
l’acquisizione di eventuali prove (doc. V). La società è rimasta silente.
in diritto
Considerandi
2.1
Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art.
3.
cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione
dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS
degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono
determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante
secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è
considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio
di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di
lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi
per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1;
sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata
in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite
costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di
contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).
2.2
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale
dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza
9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.3
Secondo
la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.
2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un’attività
indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti
dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico
imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,
le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331
consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività
lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto,
contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un
rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la
possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è
determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag.
208).
Si è in presenza di un’attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,
vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.
34.
segg.; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza
(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;
RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che
nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi
in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.4
Il Tribunale federale ha
pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente
non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta
d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra
categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata
dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in
quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona
che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139
consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993
pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.
3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104
V 127).
2.5. Il Tribunale federale ha
avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un
assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro
principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19
marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.
4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e
sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare
un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e
nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio
convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà
economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; Pratique VSI
2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo
2007, consid. 5.2).
In
linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di
lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di
vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale
specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata
in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,
consid. 3.2 con riferimenti).
A
questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico
dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in
perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o
comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile
2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).
La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza
di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera
investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere,
assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si
procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali
commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza
9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi
principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme
e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività,
la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel
caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2
pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26
gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove
gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si
equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui
occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano
contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo
mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.
2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo
mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per
diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,
in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161
consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza
H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
Sul
tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020,
9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.
2.6. Va ancora evidenziato che per
il marginale 4015 DSD (Direttive sul salario determinante edite dall'UFAS,
nella versione completamente rielaborata con effetto dal 1° gennaio 2019 [stato:
1° gennaio 2021 = 1° gennaio 2022]), sono considerate commessi viaggiatori
(rappresentanti, agenti ecc.) tutte le persone fisiche che, dietro
retribuzione, concludono o negoziano affari a nome e per conto di terzi,
all’infuori dei locali commerciali di questi ultimi (cfr. sentenza 9C_3/2021 del
7 maggio 2021, consid. 3.2.3).
Gli agenti sono per prassi
costante di principio qualificati come dipendenti (sentenza 9C_3/2021
del 7 maggio 2021, consid. 3.2.3; Kieser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 26-28 ad art.
5, pag. 89-91).
L'agente e il rappresentante di commercio
esercitano attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio
rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria
organizzazione di vendita (sentenza 9C_3/2021 del 7 maggio 2021, consid.
3.2.3, con rinvio alla DTF 119 V 161, consid. 3b; sentenza
9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_675/2015 del 31
maggio 2016, consid. 3.2; sentenza 9C_618/2015 del 22 gennaio 2016, consid.
2.2; sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010, consid. 2.2).
Secondo la prassi amministrativa questo si verifica
quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente
o il rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in
affitto (non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione),
occupa del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri
membri della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte
delle spese di esercizio (marg. 4019 e 4020 DSD; sentenza 9C_3/2021 del
7 maggio 2021, consid. 3.2.3 con rinvio alla DTF 119 V 161,
consid. 3b; sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.2; sentenza
9C_675/2015 del 31 maggio 2016, consid. 3.2; sentenza 9C_618/2015 del 22
gennaio 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010, consid. 2.2; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid.
3b; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127
consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112
consid. 2, RCC 1967 pag. 429).
Il Tribunale federale ha costantemente stabilito che
per giudicare se un rappresentante di commercio o un agente è
salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi rapporti di servizio
sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o da un contratto di
agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2,
RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag. 356, RCC 1950 pag. 378). L'Alta Corte federale
ha riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di commercio fruiscono di
una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del
loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale
a quello di un imprenditore (sentenza 9C_3/2021 del 7 maggio 2021,
consid. 3.2.3; sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016; sentenza H 208/04 del
15 aprile 2005).
Va ancora evidenziato che
il marg. 4017 DSD prevede che il rapporto di lavoro dei commessi viaggiatori
dev’essere valutato secondo le disposizioni della LAVS e non a norma del CO.
Sono determinanti le condizioni effettive. La natura di diritto civile, come
pure la denominazione e la formulazione del contratto non sono decisive.
Irrilevanti sono pure le convenzioni contrattuali sulla posizione di diritto
sociale-assicurativo del commesso viaggiatore. Sono perciò considerati persone
dipendenti non solo i commessi viaggiatori secondo gli art. 347 segg. CO, ma anche
i rappresentanti di commercio con altri rapporti contrattuali. Infine per la
valutazione della posizione contributiva dei commessi viaggiatori è irrilevante
anche l’iscrizione o meno nel registro degli intermediari assicurativi della
FINMA dei medesimi.
Secondo il marginale 4018 DSD si deve presumere
l'esistenza di un'attività dipendente anche quando il rappresentante non
percepisce un salario fisso ma solo provvigioni, si assume le spese generali, non
è vincolato a una regione geografica ben definita, non
deve presentare al datore di lavoro un rapporto d’attività, non è obbligato a
rispettare un determinato orario di lavoro, lavora per più ditte, svolge la sua
attività solamente a titolo accessorio (eccezione N. 4021), è affiliato a una
cassa di compensazione per un’altra attività indipendente (eccezione: N. 4021),
risponde per il del credere (art. 348a e 418c CO), ossia s’impegna a rispondere
del pagamento o dell’adempimento di certi obblighi da parte del cliente, è
iscritto nel registro di commercio quale titolare di un’azienda individuale, è
designato quale agente o è agente ai sensi degli art. 418a segg. CO, occupa
rappresentanti ausiliari (eccezione: N. 4019 seg.), conclude con la clientela
contratti a proprio nome, ma ne trasferisce i diritti e gli obblighi al
fornitore, agendo quindi come un rappresentante indiretto.
Con sentenza di principio
30.2007.33 del 21 novembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato, questo
Tribunale ha confermato che, pur dovendo ogni caso di specie essere attentamente
esaminato singolarmente, di principio, per l’affiliazione di un broker
assicurativo, va applicata la giurisprudenza relativa ai rappresentanti di
commercio e agli agenti i quali, di regola, sono considerati dipendenti tranne
se sopportano un vero rischio economico imprenditoriale, ossia se dispongono di
una loro organizzazione di vendita. Tale organizzazione esiste se tre
condizioni cumulative sono soddisfatte, ossia utilizzo di locali commerciali
propri o in affitto, personale alle proprie dipendenze, assunzione della
maggior parte delle spese d’esercizio (cfr., a proposito delle condizioni da
adempiere: DTF 119 V 161 consid. 3b; cfr. anche sentenza 9C_946/2009 del 30
settembre 2010 consid. 2.2 e sentenza H 196/06 del 5 febbraio 2008, consid. 2).
Questo principio è stato
confermato nella sentenza 30.2012.10 del 7 maggio 2012 e nella sentenza
30.2018.12 del 12 ottobre 2018.
2.7. In concreto il ricorrente, nato
nel 1958, attivo da ultimo presso __________ (cfr. doc. 12), il 12 aprile 2021
ha chiesto alla Cassa CO 1 di essere iscritto come consulente assicurativo
indipendente, con effetto dal 1° aprile 2021, a titolo accessorio, essendo
prepensionato, stimando un reddito presumibile di circa fr. 25'000 (doc. 12).
Egli ha precisato di non fatturare direttamente al cliente finale, di non
disporre di un locale di lavoro equipaggiato, di aver dovuto acquistare mezzi o
strumenti propri, di aver diritto a ricevere un rimborso spese da parte del
committente, di non avere stipulato una polizza RC professionale e/o contro la
perdita di salario, di non essere iscritto al registro di commercio, di essere
iscritto presso la FINMA e di non occupare dei dipendenti.
Quale indirizzo aziendale
ha indicato quello della TERZ 1, il cui scopo è __________ (doc. A9).
Il ricorrente ha prodotto
il “contratto di collaborazione per consulenti indipendenti (CI)”,
sottoscritto il 31 marzo 2021 con TERZ 1 (doc. 12a).
L’art. 2 del contratto
prevede che il consulente, a scadenza annua per ogni mese di gennaio, inoltra
ad TERZ 1 conferma da parte __________, di essere registrato alla Cassa CO 1 in
qualità di indipendente. Le commissioni per l’anno successivo potranno essere
versate alla percentuale stabilita solo a conferma di tale dichiarazione. TERZ
1 può fare richiesta di tale documento anche durante il corso dell’anno.
Per l’art. 3 del contratto
la ditta collabora in esclusiva con il ricorrente, il quale ha il compito di
svolgere l’attività di acquisizione, consulenza e gestione della clientela
nell’ambito assicurativo.
L’incarico sarà svolto
dall’assicurato in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun
vincolo di subordinazione, negli orari e nei tempi ritenuti opportuni, con
apporto prevalentemente personale ed avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del
contributo complementare di collaboratori, sempre comunque sotto la direzione e
completa responsabilità dell’insorgente.
“Si precisa che il CI
dovrà svolgere le sue prestazioni cercando di conciliare le sue disponibilità
con le esigenze della ditta e con la disponibilità del nostro personale con cui
il CI potrebbe eventualmente aver contatti per lo svolgimento dell’incarico
affidatogli.”
L’art. 4 del contratto
elenca gli obblighi dell’assicurato, e meglio la circostanza che il consulente
si impegna a tutelare fedelmente e diligentemente gli interessi della società e
si impegna inoltre a tutelare gli interessi della società assicurativa che
rappresenta, osservare un’assoluta discrezione su tutti i loro affari,
rispettare le condizioni d’assicurazione, non apportare modifiche ai documenti
allestiti dalle società assicurative, non redigere personalmente alcun
documento assicurativo o stampati, non concedere promesse di coperture e
mantenere in ogni momento il segreto assoluto sul contenuto di documenti
confidenziali o medici di cui è venuto a conoscenza nell’ambito della sua
attività per la società.
Secondo l’art. 5 del
contratto il consulente inoltra copia della sua RC alla TERZ 1 oppure, a sua
richiesta, si fa includere a pagamento presso la polizza RC della società. Nel
caso in cui dovesse far intervenire la RC di TERZ 1, si impegna a pagare
l’eventuale franchigia richiesta dalla compagnia d’assicurazione.
L’art. 6 del contratto
regola l’inizio e i termini di disdetta (da entrambe le parti con un preavviso
di un mese per la fine di ogni mese), con possibilità di risoluzione immediata
nei casi ivi previsti.
Nell’art. 7 del contratto
figurano le modalità della rimunerazione.
Di principio si basa su
provvigioni di acquisizioni (commissione unica) e/o courtage, ossia provvigione
annua generata dal portafoglio delle polizze concluse o semplicemente gestite
da TERZ 1 ma procacciate dal ricorrente.
Inoltre la società versa
al consulente una percentuale su base annua delle commissioni versatele dalle
compagnie assicurative generate dalla clientela attribuita da TERZ 1 al
consulente. Il diritto nasce per il consulente al più presto al momento in cui
la società incassa le commissioni dalle compagnie assicurative. La commissione
viene versata il mese successivo dell’incasso da parte di TERZ 1, in modo da
poter controllare e verificare per tempo eventuali errori o dimenticanze nella
provvigione da parte delle compagnie.
L’art. 7.3 del contratto regola
l’obbligo per il consulente di restituire ad TERZ 1 ogni storno di commissione
ricevuto dalle compagnie d’assicurazione su provvigioni a lui già versate,
mentre l’art. 7.4 concerne la creazione di un fondo di garanzia storni.
Per l’art. 8 del contratto
il consulente si impegna a seguire, gestire, con professionalità ogni pratica e
richiesta da parte della sua clientela. In caso di gravi manchevolezze e/o
negligenze nella gestione di clientela da parte del consulente, TERZ 1 ha il
diritto di prendere provvedimenti commisurati al danno subito, rispettivamente
di disdire con effetto immediato il contratto in essere, così come di
richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.
L’art. 9 del contratto
regola la segretezza e la confidenzialità cui è tenuto l’insorgente.
Secondo l’art. 10 del
contratto è fatto divieto assoluto di avere convenzioni con altri brokers,
compagnie d’assicurazione e/o persone che mediano contratti per altre società.
Anche se esulano dal settore assicurativo come per esempio ipoteche, investimenti,
mediazioni immobiliari, contabilità, attività fiduciarie e tutti i mestieri di
consulenza nel quale opera TERZ 1. Fatta eccezione solo con autorizzazione
scritta da parte della ditta dove si consente di esercitare la specifica
attività. Se il consulente dovesse concludere affari con altre società concorrenti
oppure trasferisce o fa trasferire il portafoglio della ditta, o parte di esso,
presso altri istituti assicurativi, società concorrenti, società di consulenza
assicurativa, broker assicurativi e/o simili, sarà tenuto a versare alla ditta
una penale di fr. 10'000. Questa clausola è valida anche dopo la fine del
rapporto di collaborazione per un periodo di 24 mesi. È fatto divieto di
concorrenza anche tra i consulenti di TERZ 1. Se un cliente è registrato sotto
un consulente attivo presso la ditta, quest’ultimo non potrà essere assegnato
ad un altro, previo accordo tra le parti. Pertanto, le nuove conclusioni
saranno commissionate al consulente di riferimento per il cliente noto alla
ditta.
L’art. 11 del contratto regola
il pagamento delle provvigioni. TERZ 1 versa il 70% annuo delle provvigioni
nette scaturite dalla stipulazione e dall’intermediazione su polizze
assicurative per rami generali (non vita), ricavati dai clienti del consulente.
Vengono inoltre elencati i versamenti delle provvigioni per il settore vita
individuale, vita collettiva – previdenza professionale e casse malati.
Per l’art. 12 del
contratto il consulente verserà l’importo mensile di fr. 50 per l’utilizzo del
segretariato. Tale importo potrà essere ricalcolato in caso di diversa
sollecitazione dell’apparato amministrativo. Per la messa a disposizione di
spazi all’interno della struttura di TERZ 1, oltre all’importo sopraindicato,
dovrà essere corrisposto un importo mensile di fr. 100. Anche tale importo
potrà essere rivisto in funzione di un diverso uso degli spazi, rispettivamente
in caso di cambiamento di sede della ditta.
Secondo l’art. 13 del
contratto tutte le assenze, per malattia, infortunio oppure vacanze, devono
essere immediatamente comunicate all’ufficio della ditta in modo che si possa
organizzare il sostegno ed eventualmente il/la sostituto/a. È richiesto al
consulente di inserire la propria assenza nelle risposte automatiche della
posta elettronica e comunicare, in caso di bisogno, di rivolgersi
telefonicamente all’ufficio oppure per e-mail all’indirizzo __________.
L’art. 14 del contratto
prevede che è fatto divieto a tutto il personale di ascoltare radio, canali
radio, televisioni tramite internet in quanto la società non si è sottoposta
alla riscossione del canone Serafe.
Per l’art. 15 del
contratto ogni forma di pubblicità sui media, in formato audio, video, stampato
o elettronico con riferimento al nome del consulente e ad TERZ 1 necessita
l’approvazione scritta della ditta. Lo stesso vale per eventuali
sponsorizzazioni.
Secondo l’art. 16 del
contratto a fine collaborazione cessano tutti i diritti di incasso, accesso ad
informazioni e di dati sensibili che riguardano le attività ed i clienti TERZ 1.
Il consulente è tenuto a restituire, a sue spese, tutto il materiale messogli a
disposizione dalla ditta. In particolare, chiavi, materiale cartaceo, materiale
informatico e sensibile alla privacy dei clienti.
L’art. 17 del contratto
prevede che il consulente, in quanto lavoratore indipendente, è responsabile
della gestione e pagamento di tutte le proprie coperture assicurative ed
assicurazioni sociali.
In sede di opposizione
l’insorgente ha risposto ad alcune domande poste dall’amministrazione ed ha prodotto
ulteriore documentazione, rilevando che “personale mio non me ne occorre in
quanto posso contare sull’organizzazione amministrativa di TERZ 1 e di __________
per il quale mi vengono fatturati mensilmente fr. 50” (doc. 5).
Con il ricorso ha prodotto
“accordo di collaborazione per consulenze assicurative” del 1° gennaio
2022 sottoscritto con __________, del seguente tenore:
" Il Signor __________
ed il Signor RI 1 determinano in data odierna un accordo di collaborazione
professionale nella gestione dei relativi portafogli clienti.
Questo viene definito come segue:
-
Rappresentazione delle due parti presso i
loro clienti in occasioni di assenze per ferie e forze maggiori.
-
Lo sviluppo dei relativi portafogli
determinati dai relativi mandati individuali
-
L’assistenza tecnica e amministrativa
nella gestione di nuovi clienti e l.nalisi delle situazioni dei rischi
-
Determinazione del diritto di subdelega
nella ricerca sul mercato internazionale delle assicurazioni
Per queste collaborazioni vengono determinati i
seguenti compensi:
-
Gestione corrente di Affari in vigore CHF
10.--per pratica
-
Gestione di analisi globale e firma di
nuovi mandati generali 15% del Curtage ricevuto.
-
Altre consulenze di ordine amministrativo
e tecnico CHF 50.-/h
Nell’accordo il Signor RI 1 è autorizzato a occupare
gli spazi locati da __________ alla spettabile __________ per ottemperare alla
conclusione delle pratiche assicurative e non con costo forfettario di CHF
30.-/h.
Oneri sociali e costi diversi sono presi
a carico individualmente dai due attori.” (doc. A7)
Egli ha pure allegato una
dichiarazione del 22 dicembre 2021 di __________ con oggetto “accordo di
collaborazione per consulenza generale” tramite la quale la società
dichiara di aver versato nel corso del 2021, al ricorrente, un onorario di fr.
4'200 per “l’accordo di consulenza generale in oggetto” (doc. A6).
Agli atti vi è pure una
dichiarazione del 22 dicembre 2021 della TERZ 1 secondo la quale la clientela
da lui apportata ha generato commissioni fino ad oggi così calcolate (doc. A5):
- Commissioni
generate CHF 19'277.70
-
Quota parte TERZ 1* CHF 5'783.30
-
Partecipazione utilizzo segretariato CHF 450.00
- Commissioni
nette CHF 13'044.40
(*) importo
trattenuto quale partecipazione ai costi di gestione.
2.8. Per le ragioni che sono
esposte di seguito questa Corte deve concludere che la decisione
dell’amministrazione di qualificare l’assicurato quale dipendente di TERZ 1 è
corretta (cfr. anche sentenze 30.2018.12 del 12 ottobre 2018, 30.2012.10 del 7
maggio 2012 e 30.2007.33 del 21 novembre 2007).
In concreto per stabilire
la qualifica dell’attività svolta dall’insorgente vanno applicate le condizioni
previste dalla giurisprudenza relativa ai rappresentanti di commercio e agli
agenti.
Essi, di regola, sono
considerati dipendenti tranne se sopportano un vero rischio economico imprenditoriale,
ossia se dispongono di una loro organizzazione di vendita (sentenza 9C_3/2021
del 7 maggio 2021, consid. 3.2.3; Kieser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 26-28 ad art.
5, pag. 89-91; cfr. consid. 2.6).
Tale organizzazione esiste
se tre condizioni cumulative sono soddisfatte: utilizzo di locali commerciali
propri o in affitto, personale alle proprie dipendenze, assunzione della
maggior parte delle spese d’esercizio.
In concreto, già solo il
fatto che l’importo mensile versato dall’insorgente per la partecipazione al
costo del segretariato e per l’affitto è poco più che simbolico e decisamente
basso, esclude la possibilità di un’affiliazione quale indipendente.
Egli infatti, come da lui
stesso ammesso in sede di opposizione, può contare “sull’organizzazione
amministrativa di TERZ 1 e di __________ per il quale mi vengono fatturati
mensilmente CHF 50.” (doc. 5 e contratto di collaborazione per consulenti
indipendenti, art. 12, doc. 12a), che consiste nel trasmettere le indicazioni
dei fabbisogni del cliente in base a quanto discusso durante la visita e “le
collaboratrici inoltrano alle varie compagnie le richieste per avere le
migliori offerte. Posso usufruire anche dei locali a __________ o a __________
per eventuali appuntamenti negli uffici” (risposta 2, doc. 3a), ritenuto
come non può scegliere il personale amministrativo a sua disposizione (risposta
4, doc. 3a), che lavora per lui in media un’ora al giorno (risposta 5, doc.
3a).
L’utilizzo dei locali
commerciali avviene “in base agli appuntamenti presso TERZ 1 in __________ e
presso gli Uffici TERZ 1/__________ in __________ dove mi viene fatturato mensilmente
un costo di CHF 100.- per l’affitto” (doc. 5; cfr. anche doc. A7).
Ora, il Tribunale
federale, in una sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, ha confermato la
qualifica di dipendente di un agente che mensilmente, per il personale e la
locazione degli uffici, versava un compenso complessivo di fr. 400, di cui fr.
100 per il personale e fr. 300 per l’affitto, ritenendo che l’ammontare così
corrisposto non può essere assimilato ad un investimento considerevole, né al
pagamento di un salario ad un proprio dipendente (consid. 3.2: “[…] Der Beschwerdeführer
betrachtet sich als selbständig erwerbstätig mit eigener Verkaufsorganisation,
weil er Geschäftsräume gemietet, im Jahre 2000 wesentliche Investitionen
getätigt und sowohl Personal- wie Fahrzeugkosten vollumfänglich selber getragen
habe. Zwischen ihm und der Beigeladenen habe eine gleichgeordnete Partnerschaft
ohne Weisungsgebundenheit oder Unterordnungsverhältnis bestanden. In
arbeitsorganisatorischer Hinsicht - insbesondere betreffend Arbeitsplanung,
Präsenzpflicht und Feriengestaltung - sei er unabhängig gewesen. Die
Beigeladene habe auch weder einen Arbeitsplatz noch Arbeitsgeräte oder einen
Firmenwagen zur Verfügung gestellt. Des Weiteren habe er insofern ein
Delkredererisiko getragen, als für den Fall, dass ein Kunde der Beigeladenen
nicht bezahlt habe, auch keine Provision erhalten habe
[…]” e consid. 4.1: “[…]
Gemäss den unbestritten gebliebenen vorinstanzlichen
Feststellungen beliefen sich die unabhängig vom Arbeitserfolg resultierenden
Kosten für Miete und Personal indessen auf gerade einmal Fr. 400.- pro Monat
(Fr. 300.- für Miete und Fr. 100.- für Personal sowie weitere Kosten). In Bezug
auf die vom Beschwerdeführer behaupteten Investitionen stellte die Vorinstanz -
gestützt unter anderem auf die Aussagen im Rahmen der nachgeholten
Parteibefragung vom 14. Dezember 2015 - fest, diese seien nicht belegt, in
ihrem behaupteten Umfang relativ klein und bereits im Jahr 2000 angefallen.
Zudem hätten sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Ausübung anderer
(früherer) Tätigkeiten sowie der Privatnutzung gedient. Mit Blick auf die äusserst
geringen - sofern überhaupt belegten - Investitionen und Angestelltenlöhne
durfte die Vorinstanz ohne Bundesrecht zu verletzen darauf schliessen, der
Beschwerdeführer habe über keine eigene Verkaufsorganisation verfügt, welche
auf ein spezifisches Unternehmerrisiko hätte schliessen lassen. Ein solches
lässt sich entgegen den Rügen des Beschwerdeführers auch nicht damit begründen,
dass er gewisse Auslagen, namentlich die Autospesen, selber zu tragen hatte
(SVR 2011 AHV Nr. 11 S. 33, Urteil 9C_946/2009 E. 5.2.1). Nichts daran zu
ändern vermag der Einwand, gemäss dem Urteil (des Eidg. Versicherungsgerichts)
H 208/04 vom 15. April 2005 E. 2.2 sei die Höhe der zu tragenden
Geschäftskosten für die Frage der Qualifikation des Reisevertreters als
Selbständiger nicht entscheidend. So wurden in besagtem Entscheid die
Voraussetzung der Anstellung eigenen Personals bei monatlichen Personalkosten
im Umfang von Fr. 1'625.- zwar bejaht und darauf hingewiesen, die
Rechtsprechung stelle bezüglich der Personalkosten keine Anforderungen in
quantitativer Hinsicht. Dies bedeutet indessen nicht, dass jegliche noch so
geringen, unabhängig vom Arbeitserfolg anfallenden Personalkosten - in casu
gemäss den verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen in etwa Fr. 100.- pro
Monat - genügen, um auf ein spezifisches Unternehmerrisiko zu schliessen.
Immerhin hat denn das damalige Eidg. Versicherungsgericht in E. 1 des besagten
Urteils auch darauf hingewiesen, dass das wirtschaftliche Risiko eines
Reisevertreters nur dann als solches eines Selbständigerwerbenden zu werten
sei, wenn - was im vorliegenden Fall gerade klar nicht zutrifft - beträchtliche Investitionen
oder Angestelltenlöhne getragen werden müssten […]”).
Non
rilevante, per la vertenza in esame, è invece il contratto di collaborazione
con __________, sottoscritto successivamente all’emanazione della decisione su
opposizione impugnata del 22 novembre 2021, ossia il 1° gennaio 2022 (doc. A7).
Infatti, è la data della decisione su opposizione
impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 144
V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23
ottobre 2020, consid. 4.4). Eventuali modifiche, successive, dell’attività del
ricorrente potranno semmai essere fatte valere tramite un’ulteriore procedura
amministrativa.
2.9. Dalle tavole processuali
emergono inoltre numerosi ulteriori elementi che fanno propendere per
un’attività dipendente dell’assicurato nei confronti della società chiamata in
causa (cfr. sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 4.2 e seguenti).
L’interessato è stato
pagato a commissioni (doc. A5), ossia un tipo di remunerazione che, di regola,
fa parte del salario determinante. Infatti, per l’art. 7 lett. g OAVS, le
provvigioni e le commissioni, per quanto non costituiscano un rimborso spese,
vanno assoggettate al prelievo dei contributi paritetici.
L’insorgente, nel 2021, ha
svolto la sua attività prevalentemente per TERZ 1, dove ha conseguito un
reddito di fr. 13'044.40 e alla quale ha procacciato clienti che intendono
concludere contratti assicurativi sulla base di una lista di assicuratori
predeterminati dalla società.
Da questa circostanza
emerge con tutta evidenza la sua subordinazione economica – tipica e
parificabile a quella di un lavoratore dipendente – con la società chiamata in
causa come pure il fatto che tale attività rappresenta la sua principale fonte
di sostentamento dal punto di vista lavorativo (cfr. la sentenza H 119/04
dell’8 agosto 2005, consid. 4.3 che rinvia alla sentenza H 279/00 del 16
dicembre 2002 “in cui il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ugualmente qualificato come dipendente l'attività lavorativa
esercitata da un'appaltatrice che, perlomeno per un determinato periodo, aveva
lavorato per un'unica committente”). Per il lavoro
svolto nel 2021 in favore di __________ ha infatti conseguito un reddito
di fr. 4'200 (cfr. doc. A6).
Egli presso i clienti si
presenta quale consulente della TERZ 1 (cfr. risposta 1, doc. 3a).
Nel “foglio informativo
art. 45 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)” figura che
“il consulente alla clientela è il signor RI 1, autorizzazione FINMA […] il
quale è collaboratore della società TERZ 1 di __________” e che “TERZ 1
lavora su mandato dei suoi clienti fornendo i servizi pattuiti nella
convenzione di brokeraggio e risponde degli errori, della negligenza o delle
informazioni errate del suo consulente nell’attività di mediazione” (doc.
3b). Egli fa inoltre firmare ai propri clienti un mandato fiduciario per
prestazioni di servizi assicurativi concluso tra il cliente (mandante) e TERZ 1
(mandataria) dove figura anche che “il mandante autorizza la mandataria a
rappresentarlo nella gestione del suo portafoglio assicurativo svolgendo tutto
quanto necessario alla tutela dei suoi interessi” (allegato doc. 3b). La
scheda cliente viene compilata su carta intestata di TERZ 1 (cfr. allegato doc.
3b)
Egli si trova in rapporto
di subordinazione con la società. Infatti, nella misura in cui non dovesse
seguire un cliente, ad esempio non rispondendo a telefonate o ad email, la
società ha il diritto di togliergli il mandato (cfr. risposta 7, doc. 3a). L’art.
13 del contratto prevede che tutte le assenze per malattie, infortunio oppure
vacanze devono essere immediatamente comunicate all’ufficio della ditta in modo
che si possa organizzare il sostegno ed eventualmente il sostituto. Egli deve
inserire la propria assenza nelle risposte automatiche della posta elettronica
e comunicare che in caso di bisogno il cliente può rivolgersi telefonicamente
all’ufficio oppure via email all’indirizzo della TERZ 1 (__________).
Inoltre, a rafforzare
ancora maggiormente la subordinazione del ricorrente nei confronti della società
chiamata in causa, vi è la circostanza che quest’ultima non ha ancora versato
le commissioni all’assicurato (doc. A5): se l’interessato fosse un
indipendente, l’importo gli andrebbe versato indipendentemente dalla qualifica
del suo statuto.
Non va poi dimenticato che
secondo il contratto la remunerazione “si basa su provvigioni di
acquisizioni (commissione unica) e/o courtage, ossia provvigione annua generata
dal portafoglio delle polizze concluse o semplicemente gestite da” TERZ 1
ma procacciate dal ricorrente. La società “versa al consulente una
percentuale su base annua (…) delle commissioni versatele dalle compagnie
assicurative generate dalla clientela attribuita da” TERZ 1 all’insorgente.
“La commissione verrà versata il mese successivo dell’incasso da parte di TERZ
1, in modo da poter controllare e verificare per tempo eventuali errori o
dimenticanze nella provvigione da parte delle compagnie”.
All’assicurato viene poi tolto
il 10% delle commissioni fino al raggiungimento di un importo di fr. 6'000.-. “Questo
importo rimane alla ditta quale garanzia in caso di storni dopo l’eventuale
rescissione” del contratto di collaborazione e trascorsi 36 mesi dal
termine del rapporto di lavoro, verrà eseguito un conteggio a conguaglio
verificando eventuali importi a debito o a credito (cfr. art. 7.4 del
contratto).
Per cui, le provvigioni
delle compagnie assicurative vengono dapprima versate alla società che poi
versa all’interessato la quota di sua spettanza. Egli non fattura direttamente
ai clienti e non riceve direttamente la remunerazione.
Se il ricorrente non
ottiene alcuna provvigione si trova nella medesima situazione di un dipendente
il cui datore di lavoro non è in grado di pagare il salario. La possibile
perdita della provvigione dovuta all’insolvenza del cliente non rappresenta un
rischio delcredere (sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 4.2.1
con riferimento alla sentenza 9C_675/2015 del 16 maggio 2016, consid. 4.3).
Infine, il contratto di
collaborazione tra le parti contiene pure una clausola di divieto di
concorrenza (art. 10). L’interessato necessita dell’autorizzazione scritta di TERZ
1 per poter esercitare la medesima attività per altre persone e/o società.
La circostanza che
l’interessato può organizzarsi liberamente per quanto concerne l’orario di
lavoro ed il suo lavoro non è un motivo sufficiente per qualificarlo quale indipendente,
essendo usuale nell’ambito della sua attività (cfr. sentenza 9C_407/2016 del 23
novembre 2016; sentenza H 208/04 del 15 aprile 2005).
L’indicazione contenuta
nel contratto secondo la quale l’insorgente deve affiliarsi come indipendente ed
il fatto che non è assicurato contro gli infortuni o la perdita di guadagno in
caso di malattia tramite la TERZ 1, non è determinante poiché è in funzione
della LAVS e non della denominazione attribuita dalle parti che occorre
valutare il rapporto di lavoro (cfr. sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr.
sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al
consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die
Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie
auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet,
insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche
Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht
entscheidend ist").
2.10. Per
quanto concerne il mandato ottenuto da __________ (doc. 6), grazie al quale
l’interessato ha conseguito un importo di fr. 4'200 nel 2021, citato per la
prima volta con il ricorso, va invece rammentato che la
costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF
8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017
consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010
del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.
2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p.
294).
Nel caso di specie oggetto del
contendere è il rapporto tra il ricorrente e la TERZ 1. La collaborazione con __________
esula dall’oggetto del contendere e comunque, alla luce dei numerosi elementi
in favore dell’attività dipendente, non è atto a sovvertire la qualifica dello
statuto dell’insorgente nei confronti della società chiamata in causa.
Come
indicato dalla Cassa in sede di risposta, l’amministrazione si esprimerà
separatamente su questo rapporto di lavoro dopo gli approfondimenti e gli
accertamenti del caso.
2.11. Infine,
la circostanza secondo cui __________ di __________ e __________ di __________
sarebbero affiliati come indipendenti malgrado operino nei medesimi rami di
attività dell’insorgente e con identiche condizioni, a prescindere dal fatto
che nulla è dato sapere circa la loro effettiva attività e le modalità con la
quale essi lavorano, va evidenziato come non può esserci uguaglianza di trattamento
qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche.
In proposito si
osserva che in una sentenza 9C_561/2016 del 27 marzo 2017 (cfr. anche sentenza
8C_48/2008 del 16 maggio 2008, consid. 5; sentenza K 31/03 del 4 giugno 2003),
l’Alta Corte, al consid. 7.2, ha ribadito la propria costante giurisprudenza:
"
(…) On ajoutera que, de toute façon, la recourante ne peut
valablement se prévaloir du principe de l'égalité de traitement en l'espèce dès
lors que ce principe cède - en général - le pas à celui de la légalité de
l'activité administrative. Or, afin de pouvoir se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi, alors que celle-ci a été correctement appliquée à son
cas mais pas à d'autres, encore faut-il démontrer que l'administration a fait de
l'inobservation de la loi une pratique constante sur laquelle elle n'a pas
l'intention de revenir (sur le principe d'égalité dans l'illégalité, cf. p. ex.
ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61), ce qui n'est de toute évidence pas le cas en
l'espèce.”
In concreto, dalla risposta di causa, dove la Cassa ha affermato che “eseguirà
prossimamente un riesame delle persone citate alfine di verificarne la
situazione contributiva” (doc. III, punto 10),
emerge la volontà di trattare tutti gli assicurati allo stesso modo e
dunque l’amministrazione ha chiaramente manifestato l’intenzione di non voler
seguire un’altra prassi, non conforme alla legislazione e alla giurisprudenza
federali.
2.12.
Ritenuto che gli elementi a favore di un’attività dipendente, nel
preciso caso di specie sono predominanti rispetto a quelli in favore
dell’attività indipendente, la decisione su opposizione va confermata.
2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 10 gennaio 2022, per cui si applica la nuova
disposizione legale.
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.
4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino vige
tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5).
Ne discende che nel
presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti