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Decisione

30.2022.1

Conferma dell'affiliazione quale dipendente di un broker assicurativo. Gli elementi in favore di un'attività dipendente sono nettamente predominanti rispetto agli elementi in favore di un'attività indipendente

11 aprile 2022Italiano45 min

I mandati provengono dal suo vasto portafoglio clienti o da nuove sue

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2022.1

cs

Lugano

11 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 novembre 2021 emanata

da

chiamata in causa:

CO 1

TERZ 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione formale del 21

maggio 2021 (doc. 7), confermata dalla decisione su opposizione del 22 novembre

2021 (doc. 2), la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di affiliazione come

consulente assicurativo indipendente inoltrata da RI 1, nato nel 1958, e lo ha

considerato salariato della ditta TERZ 1 dal 1° aprile 2021. L’amministrazione

ha in sostanza accertato che RI 1 utilizza locali commerciali della società

senza aver prodotto pezze giustificative comprovanti il pagamento della pigione

mensile, si avvale del personale amministrativo della società senza aver

prodotto pezze giustificative comprovanti il pagamento della partecipazione ai

costi salariali del segretariato, si presenta ai clienti come consulente della

società, propone ai clienti solo compagnie assicurative con cui la società ha

un mandato, fa compilare e consegna ai clienti il mandato fiduciario per

prestazioni di servizi assicurativi su carta intestata della società, ha un

divieto di concorrenza, è attivo professionalmente nel medesimo ramo della

società. Inoltre le provvigioni delle compagnie assicurative vengono dapprima

versate alla società che poi paga all’interessato la quota di sua spettanza.

1.2. RI 1, rappresentato dall’avv.

RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone

l’annullamento ed il rinvio degli atti alla Cassa per la sua affiliazione come

indipendente (doc. I). Il ricorrente non concorda con le valutazioni dell’amministrazione

sostenendo che sono schematiche e concettualmente superate dall’evoluzione

(tecnica e sociale) in atto da anni.

L’insorgente rileva di

essere in pensione dal 1° gennaio 2021 dopo aver lavorato per 37 anni quale

consulente esterno della __________ (in precedenza: __________) e __________

(oggi: __________). Per non lasciare il suo pacchetto di clienti/amici ha

deciso di proseguire un’attività di consulenza indipendente, collaborando

anche, ma non solo, con TERZ 1, società di intermediazione assicurativa. Le

modalità della collaborazione sono state definite nell’accordo sub doc. 4.

Il ricorrente esercita

l’attività di broker assicurativo, procaccia e seleziona i clienti, attingendo

al suo vasto portafoglio maturato durante la sua precedente attività: individua

le loro necessità e presta la sua opera di consulente, indirizzandoli verso la

compagnia assicurativa che ritiene più idonea. Assiste i clienti anche in caso

di sinistro, dalla notifica alla liquidazione (contatti con i liquidatori,

sopralluoghi peritali e contatti con i periti), assicurando che i diritti del

cliente siano debitamente tutelati e le pretese correttamente indennizzate ed è

iscritto nel registro degli intermediari assicurativi della FINMA.

L’insorgente afferma di

svolgere il suo incarico in piena autonomia tecnica e organizzativa, senza

alcun vincolo di subordinazione, negli orari e nei tempi ritenuti opportuni,

con apporto prevalentemente personale ed avvalendosi del contributo di altri

collaboratori che agiscono sotto la sua direzione e responsabilità. Il rapporto

con TERZ 1 può sempre essere disdetto con preavviso di un mese. La

remunerazione avviene in ragione delle provvigioni di acquisizione (commissione

unica) o courtage (provvigione annua generata dal portafoglio). Il diritto alla

provvigione sorge quando TERZ 1 ha incassato le commissioni della compagnia

assicurativa nella misura dello 0.7 annuo delle provvigioni nette scaturite

dall’acquisizione, stipula e intermediazione delle polizze.

Circa il divieto di

concorrenza l’insorgente sostiene che non è un divieto tout-court, perché è

temperato dalla possibilità di esprimere consenso da parte della società per

un’attività specifica, visto che l’interessato opera anche al di fuori della

predetta collaborazione per altri clienti, rispettivamente collabora con altri

consulenti.

L’insorgente rileva

inoltre di versare un importo mensile di fr. 50 per l’utilizzo del segretariato

e di fr. 100 per la messa a disposizione degli spazi e di dover provvedere alle

proprie coperture assicurative e al pagamento delle assicurazioni sociali.

Il ricorrente afferma che

opera già, e intende in futuro in maggior misura operare, anche al di fuori

della collaborazione instaurata con la società, fornendo prestazioni ad altri

suoi clienti. L’assicurato sostiene che TERZ 1 non gli ha mai fornito alcun

mezzo aziendale o altro strumento di lavoro.

Non riceve istruzioni da

nessuno circa lo svolgimento del suo lavoro e non è astretto a presentare

rapporti di attività. Le modalità e le tempistiche vengono valutate esclusivamente

dal ricorrente, che interagisce direttamente con i propri clienti. Svolge la

sua funzione senza essere in alcun modo parte dell’organizzazione di TERZ 1 e

senza dover sottostare a particolari direttive impartite dagli amministratori

della società.

Non è neppure ravvisabile

una subordinazione a livello organizzativo e la dipendenza economica si

esaurisce nella circostanza che il ricorrente non può avere convenzioni simili

con altri brokers, compagnie di assicurazioni o persone che mediano contratti

per altre società.

Secondo l’insorgente la

motivazione della Cassa secondo cui egli può proporre ai suoi clienti solo

compagnie assicurative con cui TERZ 1 ha un mandato, è priva di consistenza

pratica poiché l’insieme di società di assicurazione che possono venire

proposte dal ricorrente corrisponde, praticamente, con l’insieme delle

compagnie assicurative che operano sul mercato. Quindi non vi è una limitazione

materiale della cerchia degli assicuratori che possono venir proposti.

In concreto il criterio

principale dell’assenza di una integrazione funzionale, lavorativa ed

organizzativa del ricorrente nella società è adempiuta.

Per l’insorgente la

circostanza che il compenso non viene versato direttamente dai suoi clienti ma

tramite TERZ 1 non determina, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

una subordinazione gerarchica nei confronti di quest’ultima. Il ricorrente non

è consulente della TERZ 1: l’origine economica del suo compenso non va

ricercata nel rapporto contrattuale ma nel fatto che fornisce i suoi servizi ai

clienti finali, nella misura in cui sottoscrivono le polizze e pagano i premi.

Fatti

I mandati provengono dal suo vasto portafoglio clienti o da nuove sue

acquisizioni, che lo contattano direttamente, ritenuto che egli può sempre

rifiutare un incarico.

È vero che non possiede

alcuno studio proprio né dispone di altra struttura fissa e si appoggia,

laddove necessario, a quella della TERZ 1. Tuttavia al giorno d’oggi, secondo

l’insorgente, l’esigenza dell’ufficio proprio attrezzato di tutto punto e

magari pure accogliente, è superata dagli sviluppi tecnici e sociali in atto:

basta avere un computer, una stampante e un buon allacciamento telefonico/dati

per poter esercitare in totale effettività la maggior parte delle consulenze

professionali, come le misure di telelavoro ordinate a tutti a causa della

pandemia hanno definitivamente dimostrato.

Il ricorrente è

direttamente responsabile del suo lavoro nei confronti dei clienti finali, ha

una propria iscrizione presso la FINMA ed ha la possibilità di stipulare

un’assicurazione responsabilità civile professionale civile propria oppure

farsi integrare nella polizza RC di TERZ 1, ritenuto che in quest’ultima

eventualità il ricorrente dovrà in caso di sinistro pagare egli stesso la

franchigia richiesta dalla compagnia RC.

Le altre coperture

(infortuni professionali ed extra professionali) sono da stipulare dal

ricorrente medesimo.

Per l’assicurato nei

contratti di consulenza come quello in discussione il rischio imprenditoriale

consiste nella unilateralità che lo caratterizza: essa è ben rappresentata

dalla possibilità di scioglimento immediato dello stesso e si manifesta nella

traslazione del rischio incasso e delcredere in capo al consulente (tanto che

ad oggi nessun importo è ancora stato versato al ricorrente). TERZ 1 si è

infatti riservata il diritto di versare le provvigioni maturate al consulente

solo dopo aver incassato le commissioni dalla compagnia assicurativa.

L’esistenza di un rischio imprenditoriale si identifica nella possibilità che

il cliente finale potrebbe non pagare i premi oppure recedere dal mandato,

circostanze che annichiliscono qualsiasi diritto alla provvigione a suo favore.

Infine l’insorgente non

comprende per quale motivo altri soggetti che operano nel medesimo ramo di

attività con identiche condizioni, siano stati affiliati alla Cassa quali

indipendenti, creando in questo modo una disparità di trattamento. Si tratta di

__________ e di __________. Occorre tenerne conto per evitare che diverse

attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la

medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate

in maniera differente.

1.3. Con risposta del 24 gennaio

2022 la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni

che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.4. Con decreto del 1° febbraio

2022 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, assegnandole un

termine scadente il 21 marzo 2022, per, a crescita in giudicato del decreto,

l’esame degli atti e per determinarsi in merito alla procedura postulando

l’acquisizione di eventuali prove (doc. V). La società è rimasta silente.

in diritto

Considerandi

2.1

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art.

3.

cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione

dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano

un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da

qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante

secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è

considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di

lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi

per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1;

sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata

in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite

costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di

contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

2.2

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale

dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza

9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162

consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;

DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si

dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.3

Secondo

la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.

2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un’attività

indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti

dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico

imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,

le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331

consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività

lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto,

contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un

rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la

possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è

determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag.

208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,

vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.

34.

segg.; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza

(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;

RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che

nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi

in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.4

Il Tribunale federale ha

pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente

non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta

d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra

categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata

dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in

quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona

che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale

definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139

consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993

pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.

3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104

V 127).

2.5. Il Tribunale federale ha

avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un

assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro

principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19

marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.

4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e

sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare

un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e

nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio

convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà

economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; Pratique VSI

2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo

2007, consid. 5.2).

In

linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di

lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di

vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale

specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata

in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,

consid. 3.2 con riferimenti).

A

questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico

dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in

perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o

comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).

La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza

di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera

investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere,

assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si

procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali

commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza

9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi

principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme

e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività,

la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel

caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2

pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26

gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove

gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si

equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui

occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano

contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo

mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.

2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo

mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per

diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,

in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161

consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza

H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

Sul

tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020,

9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

2.6. Va ancora evidenziato che per

il marginale 4015 DSD (Direttive sul salario determinante edite dall'UFAS,

nella versione completamente rielaborata con effetto dal 1° gennaio 2019 [stato:

1° gennaio 2021 = 1° gennaio 2022]), sono considerate commessi viaggiatori

(rappresentanti, agenti ecc.) tutte le persone fisiche che, dietro

retribuzione, concludono o negoziano affari a nome e per conto di terzi,

all’infuori dei locali commerciali di questi ultimi (cfr. sentenza 9C_3/2021 del

7 maggio 2021, consid. 3.2.3).

Gli agenti sono per prassi

costante di principio qualificati come dipendenti (sentenza 9C_3/2021

del 7 maggio 2021, consid. 3.2.3; Kieser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 26-28 ad art.

5, pag. 89-91).

L'agente e il rappresentante di commercio

esercitano attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio

rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria

organizzazione di vendita (sentenza 9C_3/2021 del 7 maggio 2021, consid.

3.2.3, con rinvio alla DTF 119 V 161, consid. 3b; sentenza

9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_675/2015 del 31

maggio 2016, consid. 3.2; sentenza 9C_618/2015 del 22 gennaio 2016, consid.

2.2; sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010, consid. 2.2).

Secondo la prassi amministrativa questo si verifica

quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente

o il rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in

affitto (non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione),

occupa del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri

membri della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte

delle spese di esercizio (marg. 4019 e 4020 DSD; sentenza 9C_3/2021 del

7 maggio 2021, consid. 3.2.3 con rinvio alla DTF 119 V 161,

consid. 3b; sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.2; sentenza

9C_675/2015 del 31 maggio 2016, consid. 3.2; sentenza 9C_618/2015 del 22

gennaio 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010, consid. 2.2; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid.

3b; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127

consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112

consid. 2, RCC 1967 pag. 429).

Il Tribunale federale ha costantemente stabilito che

per giudicare se un rappresentante di commercio o un agente è

salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi rapporti di servizio

sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o da un contratto di

agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2,

RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag. 356, RCC 1950 pag. 378). L'Alta Corte federale

ha riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di commercio fruiscono di

una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del

loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale

a quello di un imprenditore (sentenza 9C_3/2021 del 7 maggio 2021,

consid. 3.2.3; sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016; sentenza H 208/04 del

15 aprile 2005).

Va ancora evidenziato che

il marg. 4017 DSD prevede che il rapporto di lavoro dei commessi viaggiatori

dev’essere valutato secondo le disposizioni della LAVS e non a norma del CO.

Sono determinanti le condizioni effettive. La natura di diritto civile, come

pure la denominazione e la formulazione del contratto non sono decisive.

Irrilevanti sono pure le convenzioni contrattuali sulla posizione di diritto

sociale-assicurativo del commesso viaggiatore. Sono perciò considerati persone

dipendenti non solo i commessi viaggiatori secondo gli art. 347 segg. CO, ma anche

i rappresentanti di commercio con altri rapporti contrattuali. Infine per la

valutazione della posizione contributiva dei commessi viaggiatori è irrilevante

anche l’iscrizione o meno nel registro degli intermediari assicurativi della

FINMA dei medesimi.

Secondo il marginale 4018 DSD si deve presumere

l'esistenza di un'attività dipendente anche quando il rappresentante non

percepisce un salario fisso ma solo provvigioni, si assume le spese generali, non

è vincolato a una regione geografica ben definita, non

deve presentare al datore di lavoro un rapporto d’attività, non è obbligato a

rispettare un determinato orario di lavoro, lavora per più ditte, svolge la sua

attività solamente a titolo accessorio (eccezione N. 4021), è affiliato a una

cassa di compensazione per un’altra attività indipendente (eccezione: N. 4021),

risponde per il del credere (art. 348a e 418c CO), ossia s’impegna a rispondere

del pagamento o dell’adempimento di certi obblighi da parte del cliente, è

iscritto nel registro di commercio quale titolare di un’azienda individuale, è

designato quale agente o è agente ai sensi degli art. 418a segg. CO, occupa

rappresentanti ausiliari (eccezione: N. 4019 seg.), conclude con la clientela

contratti a proprio nome, ma ne trasferisce i diritti e gli obblighi al

fornitore, agendo quindi come un rappresentante indiretto.

Con sentenza di principio

30.2007.33 del 21 novembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato, questo

Tribunale ha confermato che, pur dovendo ogni caso di specie essere attentamente

esaminato singolarmente, di principio, per l’affiliazione di un broker

assicurativo, va applicata la giurisprudenza relativa ai rappresentanti di

commercio e agli agenti i quali, di regola, sono considerati dipendenti tranne

se sopportano un vero rischio economico imprenditoriale, ossia se dispongono di

una loro organizzazione di vendita. Tale organizzazione esiste se tre

condizioni cumulative sono soddisfatte, ossia utilizzo di locali commerciali

propri o in affitto, personale alle proprie dipendenze, assunzione della

maggior parte delle spese d’esercizio (cfr., a proposito delle condizioni da

adempiere: DTF 119 V 161 consid. 3b; cfr. anche sentenza 9C_946/2009 del 30

settembre 2010 consid. 2.2 e sentenza H 196/06 del 5 febbraio 2008, consid. 2).

Questo principio è stato

confermato nella sentenza 30.2012.10 del 7 maggio 2012 e nella sentenza

30.2018.12 del 12 ottobre 2018.

2.7. In concreto il ricorrente, nato

nel 1958, attivo da ultimo presso __________ (cfr. doc. 12), il 12 aprile 2021

ha chiesto alla Cassa CO 1 di essere iscritto come consulente assicurativo

indipendente, con effetto dal 1° aprile 2021, a titolo accessorio, essendo

prepensionato, stimando un reddito presumibile di circa fr. 25'000 (doc. 12).

Egli ha precisato di non fatturare direttamente al cliente finale, di non

disporre di un locale di lavoro equipaggiato, di aver dovuto acquistare mezzi o

strumenti propri, di aver diritto a ricevere un rimborso spese da parte del

committente, di non avere stipulato una polizza RC professionale e/o contro la

perdita di salario, di non essere iscritto al registro di commercio, di essere

iscritto presso la FINMA e di non occupare dei dipendenti.

Quale indirizzo aziendale

ha indicato quello della TERZ 1, il cui scopo è __________ (doc. A9).

Il ricorrente ha prodotto

il “contratto di collaborazione per consulenti indipendenti (CI)”,

sottoscritto il 31 marzo 2021 con TERZ 1 (doc. 12a).

L’art. 2 del contratto

prevede che il consulente, a scadenza annua per ogni mese di gennaio, inoltra

ad TERZ 1 conferma da parte __________, di essere registrato alla Cassa CO 1 in

qualità di indipendente. Le commissioni per l’anno successivo potranno essere

versate alla percentuale stabilita solo a conferma di tale dichiarazione. TERZ

1 può fare richiesta di tale documento anche durante il corso dell’anno.

Per l’art. 3 del contratto

la ditta collabora in esclusiva con il ricorrente, il quale ha il compito di

svolgere l’attività di acquisizione, consulenza e gestione della clientela

nell’ambito assicurativo.

L’incarico sarà svolto

dall’assicurato in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun

vincolo di subordinazione, negli orari e nei tempi ritenuti opportuni, con

apporto prevalentemente personale ed avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del

contributo complementare di collaboratori, sempre comunque sotto la direzione e

completa responsabilità dell’insorgente.

“Si precisa che il CI

dovrà svolgere le sue prestazioni cercando di conciliare le sue disponibilità

con le esigenze della ditta e con la disponibilità del nostro personale con cui

il CI potrebbe eventualmente aver contatti per lo svolgimento dell’incarico

affidatogli.”

L’art. 4 del contratto

elenca gli obblighi dell’assicurato, e meglio la circostanza che il consulente

si impegna a tutelare fedelmente e diligentemente gli interessi della società e

si impegna inoltre a tutelare gli interessi della società assicurativa che

rappresenta, osservare un’assoluta discrezione su tutti i loro affari,

rispettare le condizioni d’assicurazione, non apportare modifiche ai documenti

allestiti dalle società assicurative, non redigere personalmente alcun

documento assicurativo o stampati, non concedere promesse di coperture e

mantenere in ogni momento il segreto assoluto sul contenuto di documenti

confidenziali o medici di cui è venuto a conoscenza nell’ambito della sua

attività per la società.

Secondo l’art. 5 del

contratto il consulente inoltra copia della sua RC alla TERZ 1 oppure, a sua

richiesta, si fa includere a pagamento presso la polizza RC della società. Nel

caso in cui dovesse far intervenire la RC di TERZ 1, si impegna a pagare

l’eventuale franchigia richiesta dalla compagnia d’assicurazione.

L’art. 6 del contratto

regola l’inizio e i termini di disdetta (da entrambe le parti con un preavviso

di un mese per la fine di ogni mese), con possibilità di risoluzione immediata

nei casi ivi previsti.

Nell’art. 7 del contratto

figurano le modalità della rimunerazione.

Di principio si basa su

provvigioni di acquisizioni (commissione unica) e/o courtage, ossia provvigione

annua generata dal portafoglio delle polizze concluse o semplicemente gestite

da TERZ 1 ma procacciate dal ricorrente.

Inoltre la società versa

al consulente una percentuale su base annua delle commissioni versatele dalle

compagnie assicurative generate dalla clientela attribuita da TERZ 1 al

consulente. Il diritto nasce per il consulente al più presto al momento in cui

la società incassa le commissioni dalle compagnie assicurative. La commissione

viene versata il mese successivo dell’incasso da parte di TERZ 1, in modo da

poter controllare e verificare per tempo eventuali errori o dimenticanze nella

provvigione da parte delle compagnie.

L’art. 7.3 del contratto regola

l’obbligo per il consulente di restituire ad TERZ 1 ogni storno di commissione

ricevuto dalle compagnie d’assicurazione su provvigioni a lui già versate,

mentre l’art. 7.4 concerne la creazione di un fondo di garanzia storni.

Per l’art. 8 del contratto

il consulente si impegna a seguire, gestire, con professionalità ogni pratica e

richiesta da parte della sua clientela. In caso di gravi manchevolezze e/o

negligenze nella gestione di clientela da parte del consulente, TERZ 1 ha il

diritto di prendere provvedimenti commisurati al danno subito, rispettivamente

di disdire con effetto immediato il contratto in essere, così come di

richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L’art. 9 del contratto

regola la segretezza e la confidenzialità cui è tenuto l’insorgente.

Secondo l’art. 10 del

contratto è fatto divieto assoluto di avere convenzioni con altri brokers,

compagnie d’assicurazione e/o persone che mediano contratti per altre società.

Anche se esulano dal settore assicurativo come per esempio ipoteche, investimenti,

mediazioni immobiliari, contabilità, attività fiduciarie e tutti i mestieri di

consulenza nel quale opera TERZ 1. Fatta eccezione solo con autorizzazione

scritta da parte della ditta dove si consente di esercitare la specifica

attività. Se il consulente dovesse concludere affari con altre società concorrenti

oppure trasferisce o fa trasferire il portafoglio della ditta, o parte di esso,

presso altri istituti assicurativi, società concorrenti, società di consulenza

assicurativa, broker assicurativi e/o simili, sarà tenuto a versare alla ditta

una penale di fr. 10'000. Questa clausola è valida anche dopo la fine del

rapporto di collaborazione per un periodo di 24 mesi. È fatto divieto di

concorrenza anche tra i consulenti di TERZ 1. Se un cliente è registrato sotto

un consulente attivo presso la ditta, quest’ultimo non potrà essere assegnato

ad un altro, previo accordo tra le parti. Pertanto, le nuove conclusioni

saranno commissionate al consulente di riferimento per il cliente noto alla

ditta.

L’art. 11 del contratto regola

il pagamento delle provvigioni. TERZ 1 versa il 70% annuo delle provvigioni

nette scaturite dalla stipulazione e dall’intermediazione su polizze

assicurative per rami generali (non vita), ricavati dai clienti del consulente.

Vengono inoltre elencati i versamenti delle provvigioni per il settore vita

individuale, vita collettiva – previdenza professionale e casse malati.

Per l’art. 12 del

contratto il consulente verserà l’importo mensile di fr. 50 per l’utilizzo del

segretariato. Tale importo potrà essere ricalcolato in caso di diversa

sollecitazione dell’apparato amministrativo. Per la messa a disposizione di

spazi all’interno della struttura di TERZ 1, oltre all’importo sopraindicato,

dovrà essere corrisposto un importo mensile di fr. 100. Anche tale importo

potrà essere rivisto in funzione di un diverso uso degli spazi, rispettivamente

in caso di cambiamento di sede della ditta.

Secondo l’art. 13 del

contratto tutte le assenze, per malattia, infortunio oppure vacanze, devono

essere immediatamente comunicate all’ufficio della ditta in modo che si possa

organizzare il sostegno ed eventualmente il/la sostituto/a. È richiesto al

consulente di inserire la propria assenza nelle risposte automatiche della

posta elettronica e comunicare, in caso di bisogno, di rivolgersi

telefonicamente all’ufficio oppure per e-mail all’indirizzo __________.

L’art. 14 del contratto

prevede che è fatto divieto a tutto il personale di ascoltare radio, canali

radio, televisioni tramite internet in quanto la società non si è sottoposta

alla riscossione del canone Serafe.

Per l’art. 15 del

contratto ogni forma di pubblicità sui media, in formato audio, video, stampato

o elettronico con riferimento al nome del consulente e ad TERZ 1 necessita

l’approvazione scritta della ditta. Lo stesso vale per eventuali

sponsorizzazioni.

Secondo l’art. 16 del

contratto a fine collaborazione cessano tutti i diritti di incasso, accesso ad

informazioni e di dati sensibili che riguardano le attività ed i clienti TERZ 1.

Il consulente è tenuto a restituire, a sue spese, tutto il materiale messogli a

disposizione dalla ditta. In particolare, chiavi, materiale cartaceo, materiale

informatico e sensibile alla privacy dei clienti.

L’art. 17 del contratto

prevede che il consulente, in quanto lavoratore indipendente, è responsabile

della gestione e pagamento di tutte le proprie coperture assicurative ed

assicurazioni sociali.

In sede di opposizione

l’insorgente ha risposto ad alcune domande poste dall’amministrazione ed ha prodotto

ulteriore documentazione, rilevando che “personale mio non me ne occorre in

quanto posso contare sull’organizzazione amministrativa di TERZ 1 e di __________

per il quale mi vengono fatturati mensilmente fr. 50” (doc. 5).

Con il ricorso ha prodotto

“accordo di collaborazione per consulenze assicurative” del 1° gennaio

2022 sottoscritto con __________, del seguente tenore:

" Il Signor __________

ed il Signor RI 1 determinano in data odierna un accordo di collaborazione

professionale nella gestione dei relativi portafogli clienti.

Questo viene definito come segue:

-

Rappresentazione delle due parti presso i

loro clienti in occasioni di assenze per ferie e forze maggiori.

-

Lo sviluppo dei relativi portafogli

determinati dai relativi mandati individuali

-

L’assistenza tecnica e amministrativa

nella gestione di nuovi clienti e l.nalisi delle situazioni dei rischi

-

Determinazione del diritto di subdelega

nella ricerca sul mercato internazionale delle assicurazioni

Per queste collaborazioni vengono determinati i

seguenti compensi:

-

Gestione corrente di Affari in vigore CHF

10.--per pratica

-

Gestione di analisi globale e firma di

nuovi mandati generali 15% del Curtage ricevuto.

-

Altre consulenze di ordine amministrativo

e tecnico CHF 50.-/h

Nell’accordo il Signor RI 1 è autorizzato a occupare

gli spazi locati da __________ alla spettabile __________ per ottemperare alla

conclusione delle pratiche assicurative e non con costo forfettario di CHF

30.-/h.

Oneri sociali e costi diversi sono presi

a carico individualmente dai due attori.” (doc. A7)

Egli ha pure allegato una

dichiarazione del 22 dicembre 2021 di __________ con oggetto “accordo di

collaborazione per consulenza generale” tramite la quale la società

dichiara di aver versato nel corso del 2021, al ricorrente, un onorario di fr.

4'200 per “l’accordo di consulenza generale in oggetto” (doc. A6).

Agli atti vi è pure una

dichiarazione del 22 dicembre 2021 della TERZ 1 secondo la quale la clientela

da lui apportata ha generato commissioni fino ad oggi così calcolate (doc. A5):

- Commissioni

generate CHF 19'277.70

-

Quota parte TERZ 1* CHF 5'783.30

-

Partecipazione utilizzo segretariato CHF 450.00

- Commissioni

nette CHF 13'044.40

(*) importo

trattenuto quale partecipazione ai costi di gestione.

2.8. Per le ragioni che sono

esposte di seguito questa Corte deve concludere che la decisione

dell’amministrazione di qualificare l’assicurato quale dipendente di TERZ 1 è

corretta (cfr. anche sentenze 30.2018.12 del 12 ottobre 2018, 30.2012.10 del 7

maggio 2012 e 30.2007.33 del 21 novembre 2007).

In concreto per stabilire

la qualifica dell’attività svolta dall’insorgente vanno applicate le condizioni

previste dalla giurisprudenza relativa ai rappresentanti di commercio e agli

agenti.

Essi, di regola, sono

considerati dipendenti tranne se sopportano un vero rischio economico imprenditoriale,

ossia se dispongono di una loro organizzazione di vendita (sentenza 9C_3/2021

del 7 maggio 2021, consid. 3.2.3; Kieser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 26-28 ad art.

5, pag. 89-91; cfr. consid. 2.6).

Tale organizzazione esiste

se tre condizioni cumulative sono soddisfatte: utilizzo di locali commerciali

propri o in affitto, personale alle proprie dipendenze, assunzione della

maggior parte delle spese d’esercizio.

In concreto, già solo il

fatto che l’importo mensile versato dall’insorgente per la partecipazione al

costo del segretariato e per l’affitto è poco più che simbolico e decisamente

basso, esclude la possibilità di un’affiliazione quale indipendente.

Egli infatti, come da lui

stesso ammesso in sede di opposizione, può contare “sull’organizzazione

amministrativa di TERZ 1 e di __________ per il quale mi vengono fatturati

mensilmente CHF 50.” (doc. 5 e contratto di collaborazione per consulenti

indipendenti, art. 12, doc. 12a), che consiste nel trasmettere le indicazioni

dei fabbisogni del cliente in base a quanto discusso durante la visita e “le

collaboratrici inoltrano alle varie compagnie le richieste per avere le

migliori offerte. Posso usufruire anche dei locali a __________ o a __________

per eventuali appuntamenti negli uffici” (risposta 2, doc. 3a), ritenuto

come non può scegliere il personale amministrativo a sua disposizione (risposta

4, doc. 3a), che lavora per lui in media un’ora al giorno (risposta 5, doc.

3a).

L’utilizzo dei locali

commerciali avviene “in base agli appuntamenti presso TERZ 1 in __________ e

presso gli Uffici TERZ 1/__________ in __________ dove mi viene fatturato mensilmente

un costo di CHF 100.- per l’affitto” (doc. 5; cfr. anche doc. A7).

Ora, il Tribunale

federale, in una sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, ha confermato la

qualifica di dipendente di un agente che mensilmente, per il personale e la

locazione degli uffici, versava un compenso complessivo di fr. 400, di cui fr.

100 per il personale e fr. 300 per l’affitto, ritenendo che l’ammontare così

corrisposto non può essere assimilato ad un investimento considerevole, né al

pagamento di un salario ad un proprio dipendente (consid. 3.2: “[…] Der Beschwerdeführer

betrachtet sich als selbständig erwerbstätig mit eigener Verkaufsorganisation,

weil er Geschäftsräume gemietet, im Jahre 2000 wesentliche Investitionen

getätigt und sowohl Personal- wie Fahrzeugkosten vollumfänglich selber getragen

habe. Zwischen ihm und der Beigeladenen habe eine gleichgeordnete Partnerschaft

ohne Weisungsgebundenheit oder Unterordnungsverhältnis bestanden. In

arbeitsorganisatorischer Hinsicht - insbesondere betreffend Arbeitsplanung,

Präsenzpflicht und Feriengestaltung - sei er unabhängig gewesen. Die

Beigeladene habe auch weder einen Arbeitsplatz noch Arbeitsgeräte oder einen

Firmenwagen zur Verfügung gestellt. Des Weiteren habe er insofern ein

Delkredererisiko getragen, als für den Fall, dass ein Kunde der Beigeladenen

nicht bezahlt habe, auch keine Provision erhalten habe

[…]” e consid. 4.1: “[…]

Gemäss den unbestritten gebliebenen vorinstanzlichen

Feststellungen beliefen sich die unabhängig vom Arbeitserfolg resultierenden

Kosten für Miete und Personal indessen auf gerade einmal Fr. 400.- pro Monat

(Fr. 300.- für Miete und Fr. 100.- für Personal sowie weitere Kosten). In Bezug

auf die vom Beschwerdeführer behaupteten Investitionen stellte die Vorinstanz -

gestützt unter anderem auf die Aussagen im Rahmen der nachgeholten

Parteibefragung vom 14. Dezember 2015 - fest, diese seien nicht belegt, in

ihrem behaupteten Umfang relativ klein und bereits im Jahr 2000 angefallen.

Zudem hätten sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Ausübung anderer

(früherer) Tätigkeiten sowie der Privatnutzung gedient. Mit Blick auf die äusserst

geringen - sofern überhaupt belegten - Investitionen und Angestelltenlöhne

durfte die Vorinstanz ohne Bundesrecht zu verletzen darauf schliessen, der

Beschwerdeführer habe über keine eigene Verkaufsorganisation verfügt, welche

auf ein spezifisches Unternehmerrisiko hätte schliessen lassen. Ein solches

lässt sich entgegen den Rügen des Beschwerdeführers auch nicht damit begründen,

dass er gewisse Auslagen, namentlich die Autospesen, selber zu tragen hatte

(SVR 2011 AHV Nr. 11 S. 33, Urteil 9C_946/2009 E. 5.2.1). Nichts daran zu

ändern vermag der Einwand, gemäss dem Urteil (des Eidg. Versicherungsgerichts)

H 208/04 vom 15. April 2005 E. 2.2 sei die Höhe der zu tragenden

Geschäftskosten für die Frage der Qualifikation des Reisevertreters als

Selbständiger nicht entscheidend. So wurden in besagtem Entscheid die

Voraussetzung der Anstellung eigenen Personals bei monatlichen Personalkosten

im Umfang von Fr. 1'625.- zwar bejaht und darauf hingewiesen, die

Rechtsprechung stelle bezüglich der Personalkosten keine Anforderungen in

quantitativer Hinsicht. Dies bedeutet indessen nicht, dass jegliche noch so

geringen, unabhängig vom Arbeitserfolg anfallenden Personalkosten - in casu

gemäss den verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen in etwa Fr. 100.- pro

Monat - genügen, um auf ein spezifisches Unternehmerrisiko zu schliessen.

Immerhin hat denn das damalige Eidg. Versicherungsgericht in E. 1 des besagten

Urteils auch darauf hingewiesen, dass das wirtschaftliche Risiko eines

Reisevertreters nur dann als solches eines Selbständigerwerbenden zu werten

sei, wenn - was im vorliegenden Fall gerade klar nicht zutrifft - beträchtliche Investitionen

oder Angestelltenlöhne getragen werden müssten […]”).

Non

rilevante, per la vertenza in esame, è invece il contratto di collaborazione

con __________, sottoscritto successivamente all’emanazione della decisione su

opposizione impugnata del 22 novembre 2021, ossia il 1° gennaio 2022 (doc. A7).

Infatti, è la data della decisione su opposizione

impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 144

V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23

ottobre 2020, consid. 4.4). Eventuali modifiche, successive, dell’attività del

ricorrente potranno semmai essere fatte valere tramite un’ulteriore procedura

amministrativa.

2.9. Dalle tavole processuali

emergono inoltre numerosi ulteriori elementi che fanno propendere per

un’attività dipendente dell’assicurato nei confronti della società chiamata in

causa (cfr. sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 4.2 e seguenti).

L’interessato è stato

pagato a commissioni (doc. A5), ossia un tipo di remunerazione che, di regola,

fa parte del salario determinante. Infatti, per l’art. 7 lett. g OAVS, le

provvigioni e le commissioni, per quanto non costituiscano un rimborso spese,

vanno assoggettate al prelievo dei contributi paritetici.

L’insorgente, nel 2021, ha

svolto la sua attività prevalentemente per TERZ 1, dove ha conseguito un

reddito di fr. 13'044.40 e alla quale ha procacciato clienti che intendono

concludere contratti assicurativi sulla base di una lista di assicuratori

predeterminati dalla società.

Da questa circostanza

emerge con tutta evidenza la sua subordinazione economica – tipica e

parificabile a quella di un lavoratore dipendente – con la società chiamata in

causa come pure il fatto che tale attività rappresenta la sua principale fonte

di sostentamento dal punto di vista lavorativo (cfr. la sentenza H 119/04

dell’8 agosto 2005, consid. 4.3 che rinvia alla sentenza H 279/00 del 16

dicembre 2002 “in cui il Tribunale federale delle

assicurazioni ha ugualmente qualificato come dipendente l'attività lavorativa

esercitata da un'appaltatrice che, perlomeno per un determinato periodo, aveva

lavorato per un'unica committente”). Per il lavoro

svolto nel 2021 in favore di __________ ha infatti conseguito un reddito

di fr. 4'200 (cfr. doc. A6).

Egli presso i clienti si

presenta quale consulente della TERZ 1 (cfr. risposta 1, doc. 3a).

Nel “foglio informativo

art. 45 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)” figura che

“il consulente alla clientela è il signor RI 1, autorizzazione FINMA […] il

quale è collaboratore della società TERZ 1 di __________” e che “TERZ 1

lavora su mandato dei suoi clienti fornendo i servizi pattuiti nella

convenzione di brokeraggio e risponde degli errori, della negligenza o delle

informazioni errate del suo consulente nell’attività di mediazione” (doc.

3b). Egli fa inoltre firmare ai propri clienti un mandato fiduciario per

prestazioni di servizi assicurativi concluso tra il cliente (mandante) e TERZ 1

(mandataria) dove figura anche che “il mandante autorizza la mandataria a

rappresentarlo nella gestione del suo portafoglio assicurativo svolgendo tutto

quanto necessario alla tutela dei suoi interessi” (allegato doc. 3b). La

scheda cliente viene compilata su carta intestata di TERZ 1 (cfr. allegato doc.

3b)

Egli si trova in rapporto

di subordinazione con la società. Infatti, nella misura in cui non dovesse

seguire un cliente, ad esempio non rispondendo a telefonate o ad email, la

società ha il diritto di togliergli il mandato (cfr. risposta 7, doc. 3a). L’art.

13 del contratto prevede che tutte le assenze per malattie, infortunio oppure

vacanze devono essere immediatamente comunicate all’ufficio della ditta in modo

che si possa organizzare il sostegno ed eventualmente il sostituto. Egli deve

inserire la propria assenza nelle risposte automatiche della posta elettronica

e comunicare che in caso di bisogno il cliente può rivolgersi telefonicamente

all’ufficio oppure via email all’indirizzo della TERZ 1 (__________).

Inoltre, a rafforzare

ancora maggiormente la subordinazione del ricorrente nei confronti della società

chiamata in causa, vi è la circostanza che quest’ultima non ha ancora versato

le commissioni all’assicurato (doc. A5): se l’interessato fosse un

indipendente, l’importo gli andrebbe versato indipendentemente dalla qualifica

del suo statuto.

Non va poi dimenticato che

secondo il contratto la remunerazione “si basa su provvigioni di

acquisizioni (commissione unica) e/o courtage, ossia provvigione annua generata

dal portafoglio delle polizze concluse o semplicemente gestite da” TERZ 1

ma procacciate dal ricorrente. La società “versa al consulente una

percentuale su base annua (…) delle commissioni versatele dalle compagnie

assicurative generate dalla clientela attribuita da” TERZ 1 all’insorgente.

“La commissione verrà versata il mese successivo dell’incasso da parte di TERZ

1, in modo da poter controllare e verificare per tempo eventuali errori o

dimenticanze nella provvigione da parte delle compagnie”.

All’assicurato viene poi tolto

il 10% delle commissioni fino al raggiungimento di un importo di fr. 6'000.-. “Questo

importo rimane alla ditta quale garanzia in caso di storni dopo l’eventuale

rescissione” del contratto di collaborazione e trascorsi 36 mesi dal

termine del rapporto di lavoro, verrà eseguito un conteggio a conguaglio

verificando eventuali importi a debito o a credito (cfr. art. 7.4 del

contratto).

Per cui, le provvigioni

delle compagnie assicurative vengono dapprima versate alla società che poi

versa all’interessato la quota di sua spettanza. Egli non fattura direttamente

ai clienti e non riceve direttamente la remunerazione.

Se il ricorrente non

ottiene alcuna provvigione si trova nella medesima situazione di un dipendente

il cui datore di lavoro non è in grado di pagare il salario. La possibile

perdita della provvigione dovuta all’insolvenza del cliente non rappresenta un

rischio delcredere (sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 4.2.1

con riferimento alla sentenza 9C_675/2015 del 16 maggio 2016, consid. 4.3).

Infine, il contratto di

collaborazione tra le parti contiene pure una clausola di divieto di

concorrenza (art. 10). L’interessato necessita dell’autorizzazione scritta di TERZ

1 per poter esercitare la medesima attività per altre persone e/o società.

La circostanza che

l’interessato può organizzarsi liberamente per quanto concerne l’orario di

lavoro ed il suo lavoro non è un motivo sufficiente per qualificarlo quale indipendente,

essendo usuale nell’ambito della sua attività (cfr. sentenza 9C_407/2016 del 23

novembre 2016; sentenza H 208/04 del 15 aprile 2005).

L’indicazione contenuta

nel contratto secondo la quale l’insorgente deve affiliarsi come indipendente ed

il fatto che non è assicurato contro gli infortuni o la perdita di guadagno in

caso di malattia tramite la TERZ 1, non è determinante poiché è in funzione

della LAVS e non della denominazione attribuita dalle parti che occorre

valutare il rapporto di lavoro (cfr. sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr.

sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al

consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die

Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie

auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet,

insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche

Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht

entscheidend ist").

2.10. Per

quanto concerne il mandato ottenuto da __________ (doc. 6), grazie al quale

l’interessato ha conseguito un importo di fr. 4'200 nel 2021, citato per la

prima volta con il ricorso, va invece rammentato che la

costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF

8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017

consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010

del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.

2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p.

294).

Nel caso di specie oggetto del

contendere è il rapporto tra il ricorrente e la TERZ 1. La collaborazione con __________

esula dall’oggetto del contendere e comunque, alla luce dei numerosi elementi

in favore dell’attività dipendente, non è atto a sovvertire la qualifica dello

statuto dell’insorgente nei confronti della società chiamata in causa.

Come

indicato dalla Cassa in sede di risposta, l’amministrazione si esprimerà

separatamente su questo rapporto di lavoro dopo gli approfondimenti e gli

accertamenti del caso.

2.11. Infine,

la circostanza secondo cui __________ di __________ e __________ di __________

sarebbero affiliati come indipendenti malgrado operino nei medesimi rami di

attività dell’insorgente e con identiche condizioni, a prescindere dal fatto

che nulla è dato sapere circa la loro effettiva attività e le modalità con la

quale essi lavorano, va evidenziato come non può esserci uguaglianza di trattamento

qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche.

In proposito si

osserva che in una sentenza 9C_561/2016 del 27 marzo 2017 (cfr. anche sentenza

8C_48/2008 del 16 maggio 2008, consid. 5; sentenza K 31/03 del 4 giugno 2003),

l’Alta Corte, al consid. 7.2, ha ribadito la propria costante giurisprudenza:

"

(…) On ajoutera que, de toute façon, la recourante ne peut

valablement se prévaloir du principe de l'égalité de traitement en l'espèce dès

lors que ce principe cède - en général - le pas à celui de la légalité de

l'activité administrative. Or, afin de pouvoir se prétendre victime d'une

inégalité devant la loi, alors que celle-ci a été correctement appliquée à son

cas mais pas à d'autres, encore faut-il démontrer que l'administration a fait de

l'inobservation de la loi une pratique constante sur laquelle elle n'a pas

l'intention de revenir (sur le principe d'égalité dans l'illégalité, cf. p. ex.

ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61), ce qui n'est de toute évidence pas le cas en

l'espèce.”

In concreto, dalla risposta di causa, dove la Cassa ha affermato che “eseguirà

prossimamente un riesame delle persone citate alfine di verificarne la

situazione contributiva” (doc. III, punto 10),

emerge la volontà di trattare tutti gli assicurati allo stesso modo e

dunque l’amministrazione ha chiaramente manifestato l’intenzione di non voler

seguire un’altra prassi, non conforme alla legislazione e alla giurisprudenza

federali.

2.12.

Ritenuto che gli elementi a favore di un’attività dipendente, nel

preciso caso di specie sono predominanti rispetto a quelli in favore

dell’attività indipendente, la decisione su opposizione va confermata.

2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 10 gennaio 2022, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.

4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5).

Ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti