30.2022.10
Restituzione di rendite indebitamente percepite. Verifica se assicurato ha debitamente informato Agenzia comunale AVS che ha divorziato e se in Ticino le Agenzie comunali AVS vanno ritenute come parte organizzativa della Cassa cantonale di compensazione. "Ciò che sa l'Agenzia lo sa anche la Cassa"
22 agosto 2022Italiano45 min
STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2022.10
TB
Lugano
22 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 maggio 2022 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Il 2
giugno 2017 (doc. 1-4/12) RI 1, nato il __________ 1952, ha chiesto di
beneficiare della rendita di vecchiaia, che la Cassa CO 1, raccolta la
documentazione mancante ed esperiti gli appositi calcoli (doc. 6), gli ha
concesso con decisione del 12 luglio 2017 (doc. 7) in ragione di Fr. 2'350.-,
considerando 44 anni di contribuzione e un reddito annuo medio determinante di
Fr. 94'470.- (doc. 8).
1.2. Il 9
novembre 2021 (doc. 15-1/16) __________, 1971, che ha divorziato dall'assicurato
il ____________________ 2018 (doc. 15-4/16), ha richiesto alla Cassa di
compensazione "la ripartizione dei redditi in caso di divorzio
(splitting)". Ciò ha comportato un ricalcolo del diritto alla rendita
dell'assicurato (docc. 16-18) considerando lo splitting dei redditi (docc. 20 e
21).
1.3. Con
decisione del 3 marzo 2022 (doc. B) la Cassa CO 1, dopo la crescita in
giudicato del divorzio del ____________________ 2018, ha fissato il nuovo
diritto alla rendita di vecchiaia di RI 1 dal 1° agosto 2018 (Fr. 2'087.- al
mese), dal 1° gennaio 2019 (Fr. 2'105.-) e dal 1° gennaio 2021 (Fr. 2'122.-)
sulla base di 44 anni di contribuzione e di un reddito annuo medio determinante
di Fr. 65'964.-. La nuova prestazione ha portato la Cassa di compensazione a
richiedere la restituzione di Fr. 11'427.- versati dal 1° agosto 2018 al 28
febbraio 2022.
1.4. Con
decisione su opposizione del 2 maggio 2022 (doc. A) la Cassa di compensazione
ha respinto l'opposizione cautelativa del 22 marzo 2022 (doc. C) dell'assicurato,
allora patrocinato dall'avv. __________, poi completata il 25 aprile 2022 (doc.
D).
L'amministrazione ha fatto valere che, poiché
la rendita è stata versata sulla base di una decisione errata visto che non ha
effettuato un nuovo calcolo della prestazione a seguito del divorzio del 2018,
e dato che la correzione riveste una notevole importanza, l'interessato è
tenuto a restituire quanto ha percepito di troppo.
Quanto alla perenzione sollevata dall'opponente,
la Cassa ha precisato che l'errore dell'Agenzia comunale AVS, che è un organo
della Cassa (art. 115 OAVS), è stato commesso nel 2018 quando non le ha
comunicato il divorzio dell'assicurato, avendo essa continuato a versargli la
medesima prestazione senza invece ricalcolarla. È solo con la richiesta di
splitting inoltrata dalla ex moglie che l'amministrazione è venuta a conoscenza
del cambiamento di stato civile e della presenza di un errore nel calcolo della
rendita assegnata all'assicurato il 12 luglio 2017.
Inoltre la Cassa ha osservato che la
richiesta di condono potrà essere evasa soltanto alla crescita in giudicato
della decisione di restituzione.
Da ultimo, l'amministrazione ha
respinto la richiesta di proroga dell'interessato per potere acquisire l'incarto
degli assegni familiari e quindi completare l'opposizione, giacché le eventuali
informazioni ivi contenute non modificherebbero la decisione, avendo i due
Servizi competenze specifiche e ben definite che si differenziano le une dalle
altre.
Pertanto, le informazioni che l'assicurato
ha eventualmente fornito al Servizio degli assegni familiari non sono scambiate
automaticamente con il Servizio rendite e indennità.
1.5. Il 23
maggio 2022 (doc. I) RI 1 si è aggravato al Tribunale chiedendo di annullare la
richiesta di restituzione, sia facendo difetto il presupposto della
riconsiderazione, sia risultando detta pretesa perenta ed ancora per la
violazione del suo diritto di essere sentito.
Il ricorrente, citando i presupposti
legali e giurisprudenziali della restituzione, ha innanzitutto contestato che
la decisione emanata il 12 luglio 2017 dalla Cassa, che ha stabilito il suo
diritto alla rendita di vecchiaia, sarebbe errata. Infatti, in base ai redditi
a disposizione a quel momento, il calcolo era corretto. È solo a seguito del
divorzio - fatto nuovo - che si è reso necessario lo splitting e le basi di
calcolo si sono modificate, con conseguente emanazione di una nuova decisione.
Non si è quindi in presenza di una riconsiderazione, ma di una revisione
processuale. Tuttavia, nel caso concreto non vi sono fatti nuovi. L'Agenzia AVS
del suo comune di domicilio ha infatti confermato di essere stata debitamente
informata del suo divorzio e che è solo per un malinteso che questa
informazione non è giunta alla Cassa (doc. D). Quest'ultima ha riconosciuto che
l'errore è stato commesso dall'Agenzia comunale AVS nel 2018, perciò quando nel
2017 è stata emessa la decisione con cui gli è stata concessa la rendita, il
calcolo era corretto e ciò, a maggior ragione, visto che era ancora sposato.
Una riconsiderazione non è dunque data.
L'insorgente ha evidenziato che,
siccome per stessa conferma dell'amministrazione, l'Agenzia comunale AVS è un
suo organo (art. 115 OAVS) e poiché, sempre per ammissione della Cassa, quest'ultima
era a conoscenza del suo divorzio già nel 2018, è a torto che l'amministrazione
ha sostenuto che è solo con la richiesta di splitting della ex moglie che è
venuta a conoscenza del cambiamento di stato civile. L'errore commesso dall'Agenzia
comunale AVS comporta che la Cassa, tramite il suo organo, già nel 2018 era, o
doveva essere, a conoscenza della mutazione.
Non essendoci dunque alcun fatto nuovo,
non sono dati i presupposti per una revisione processuale della decisione di
attribuzione della rendita di vecchiaia e nemmeno per la restituzione di
prestazioni.
Per il ricorrente, inoltre, la richiesta
sarebbe perenta poiché la Cassa di compensazione, tramite la sua Agenzia comunale
AVS, è venuta a conoscenza del cambiamento del suo stato civile poco dopo il
suo divorzio. Inoltre, per rilasciare l'attestato fiscale, la Cassa aggiorna
regolarmente lo stato civile e l'indirizzo degli assicurati. Di conseguenza, il
termine entro il quale l’amministrazione doveva agire è iniziato a decorrere
dall'agosto 2018. Avendo la Cassa rivendicato la restituzione delle prestazioni
con la decisione del 3 marzo 2022, la pretesa è perenta.
Per il ricorrente non sarebbe
applicabile la giurisprudenza relativa alla decorrenza del termine di
prescrizione in caso di errore commesso dall'amministrazione, visto che la
decisione di fissazione della rendita era corretta e l'Agenzia comunale AVS ha
confermato di essere stata a conoscenza del divorzio, e quindi della necessità
di ricalcolare la rendita dopo lo splitting, già da agosto 2018.
Infine, l'assicurato ha rimproverato
all'amministrazione una violazione del suo diritto di essere sentito, non
avendogli concesso la proroga richiesta per completare l'opposizione
richiamando l'incarto per gli assegni familiari, in cui magari risultava una
comunicazione da un Servizio all'altro che comproverebbe che la Cassa era al
corrente del divorzio.
Peraltro, nell'incarto che egli ha
ricevuto non sono presenti tutti i dati relativi all'ex moglie e quindi non gli
è dato a sapere se la Cassa fosse venuta a conoscenza in precedenza del
divorzio.
1.6. Nella
risposta di causa del 21 giugno 2022 (doc. III) la Cassa di compensazione ha
proposto di respingere il ricorso.
In primo luogo, l'amministrazione ha
affermato che non si può dedurre che, poiché l'Agenzia comunale AVS è venuta a
conoscenza del divorzio del ricorrente, allora anch'essa avrebbe ricevuto
questa informazione. La gestione delle Agenzie comunali AVS è affidata ai
singoli comuni; Cassa e Agenzia comunale AVS sono due entità ben separate.
Infatti, è solo con la richiesta di splitting del 10 novembre 2021 formulata
dall'ex moglie del ricorrente che la Cassa è venuta a conoscenza del divorzio
dell'interessato. Peraltro, quest'ultimo ha violato il suo obbligo di
informazione figurante a pagina 2 della decisione di attribuzione della
rendita, non avendole mai notificato la modifica del suo stato civile. All'assicurato,
e non all'Agenzia comunale AVS, va dunque addebitata la mancata comunicazione
della modifica delle sue condizioni personali.
L'amministrazione non è inoltre
concorde con l'insorgente sulla lamentela di avergli negato il diritto di
svolgere degli approfondimenti contattando il Servizio assegni familiari.
Semplicemente, la Cassa non gli ha concesso un ulteriore termine per completare
l'opposizione. Nel frattempo, però, l'assicurato ha potuto prendere visione di
questo incarto, ma non ha né addotto né prodotto nulla al riguardo.
Infine, la Cassa resistente ha
precisato che non è di sua competenza il richiamo dell'incarto della ex moglie.
1.7. Il 1°
luglio 2022 (doc. V) il ricorrente ha contestato quanto affermato dall'amministrazione,
osservando che il riferimento fatto alla STCA 30.2021.2 non sarebbe appropriato,
trattandosi di una fattispecie differente dalla sua, visto che egli ha subito
comunicato all'Agenzia comunale AVS, organo della Cassa, il suo divorzio, ma
quest'ultima non ha eseguito i nuovi calcoli.
Con la comunicazione all'Agenzia
comunale AVS del suo divorzio è peraltro iniziato a decorrere il termine per
chiedere la restituzione delle rendite AVS pagate indebitamente, richiesta che
si rivela essere tardiva ed ingiustificata.
L'assicurato ha sostenuto di avere
agito in buona fede, poiché credeva che con la comunicazione fatta all'Agenzia
comunale e ad ogni altra autorità tramite il suo avvocato e la Pretura, che ha
pronunciato il suo divorzio, il tutto fosse definitivamente regolato. Il
ricorrente ha precisato di non avere fatto la comunicazione al Comune, ma all'Ufficio
controllo abitanti e per esso all'Agenzia AVS che, essendo un organo della
Cassa di compensazione, è come se l'informazione fornita valesse anche per
quest'ultima.
Quanto all'obbligo di comunicare ogni
cambiamento, l'assicurato ha osservato di averlo fatto tramite un organo
ufficiale della Cassa di compensazione, perciò il termine di decorrenza per la
restituzione fa stato da quel momento e non da quando la Cassa ne è venuta a
conoscenza.
Il ricorrente ha ribadito la necessità
di consultare gli atti per poter difendere i suoi diritti. Negandogli la
proroga, egli non ha potuto valutare se in passato la Cassa era a conoscenza
del divorzio.
Benché abbia nel frattempo consultato
parte del suo incarto per gli assegni familiari, fondamentali sono gli atti che
concernono la ex moglie, visto che è stata una sua segnalazione a far avviare la
procedura di restituzione.
In conclusione, l'assicurato ha
ribadito le sue pretese ricorsuali e ha chiesto di richiamare l'incarto
relativo alla sua ex moglie.
1.8 L'8
luglio 2022 (doc. VII) la Cassa di compensazione ha rilevato che le
considerazioni del ricorrente non hanno apportato nulla di significativo
rispetto alle precedenti argomentazioni, perciò non ha formulato ulteriori
osservazioni.
L'insorgente non si è più espresso al
riguardo (doc. VIII).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la verifica
della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa CO 1 nei
confronti del ricorrente per le prestazioni apparentemente versate in maniera
erronea dal 1° agosto 2018 al 28 febbraio 2022, che con la decisione del 3 marzo 2022, confermate dalla decisione su
opposizione contestata, la Cassa ha calcolato ammontare a Fr.
11'427.-.
L'importo, come tale, del
nuovo diritto alle prestazioni stabilito dal 1° agosto 2018 non è stato invece contestato
dall'insorgente.
2.2. L'art. 25 cpv. 1
1a frase LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, stabilisce
che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
Il capoverso
2 dell'art. 25 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che
il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio
2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha
avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il
diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è
determinante.
Fatti
I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi
letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in
questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude
il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di
perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima
che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per
giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la
restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V
42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012;
STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il
caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di
riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28
giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti
ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF
129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio
2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo
in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53
cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di
revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1
pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione
passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non
si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua
rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).
Questi
principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state
accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro
versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,
DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;
STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio
considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita,
in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata
di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la
giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF
9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è
tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale
nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile
riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi
sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo
in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389
con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di
giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8
consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).
Per motivi
legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi
uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto
a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In
particolare, non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione
dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un
certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 8C_883/2008 del 31
marzo 2009, consid. 4.1.2; STF 9C_439/ 2007 del 28 febbraio 2008 consid.
3.1).
2.3. In concreto, il
10 novembre 2021 (doc. 15) l'amministrazione, con la "Richiesta di
ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)" presentata
dall'ex moglie dell'assicurato, è venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia
il divorzio del ricorrente, pronunciato dal Pretore il ____________________
2018, la cui sentenza è cresciuta incontestata in giudicato il ____________________
2018 (doc. 15).
La Cassa ha pertanto dovuto ricalcolare
la rendita AVS sulla base dello splitting dei redditi anche del secondo
matrimonio per il periodo dal 2001 (anno seguente il matrimonio) al 2016 (anno
precedente il diritto alla rendita di vecchiaia), conformemente all'art. 29quinquies
cpv. 3 lett. c e cpv. 4 lett. a LAVS.
Con la decisione del 3 marzo 2022 ha
stabilito un diritto inferiore alla rendita di vecchiaia dal 1° agosto 2018 al
28 febbraio 2022 e ha quindi chiesto all'assicurato la restituzione di Fr. 11'247.-
per prestazioni versate in eccesso in quel periodo, corrispondenti
alla differenza tra le prestazioni a cui ha diritto l'insorgente, pari a Fr. 90'663.-
([Fr. 2'087 x 5] + [Fr. 2'105 x 24] + [Fr. 2'122 x 14]) e le prestazioni
effettivamente versategli, pari a Fr. 102'090.- ([Fr. 2'350 x 5] + [Fr. 2'370 x
24] + [Fr. 2'390 x 14]).
Nella decisione impugnata l'amministrazione
ha sostenuto sia che la rendita è stata versata sulla base di una decisione
errata, non avendo effettuato un nuovo calcolo della prestazione a seguito del
divorzio del 2018, sia che la correzione riveste una notevole importanza. Essa
ha quindi implicitamente riesaminato la decisione di attribuzione della rendita
di vecchiaia.
La decisione del 12 luglio 2017 è per
contro corretta. Infatti, a quell'epoca l'insorgente era ancora sposato e il
suo diritto alla rendita di vecchiaia è stato dunque calcolato senza lo
splitting dei redditi. Come a buon diritto sostenuto dall'assicurato, detta
decisione non è pertanto manifestamente errata e non può di conseguenza essere sottoposta
a una riconsiderazione.
La Cassa ha così proceduto alla
revisione delle decisioni informali successive alla crescita in giudicato della
sentenza di divorzio (DTF 129 V 110; STF 8C_366/2019 dell'8
luglio 2019) - la restituzione di prestazioni indebitamente percepite è
possibile, giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, indipendentemente dalla questione di
sapere se sono state corrisposte mediante decisione formale o informale (SVR
2011 IV Nr. 24) - e con le quali ha continuato a versare all'assicurato la
rendita.
Gli importi di Fr. 28'200.- nel 2018 (doc.
11), di Fr. 28'440.- nel 2019 (doc. 12), di Fr. 28'440.- anche nel 2020 (doc.
13) e di Fr. 28'680.- nel 2021 (doc. 19), sono stati in effetti calcolati senza
tenere conto del fatto nuovo emerso, ossia dello scioglimento del secondo
matrimonio, non essendo, allora, la Cassa CO 1, a conoscenza della modifica
dello stato civile del ricorrente.
Non va del resto
dimenticato che, di principio, prestazioni ottenute indebitamente vanno
restituite indipendentemente dalla colpa dell'assicurato. Occorre, infatti,
ristabilire l'ordine legale (STF 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1,
con rinvio alla DTF 122 V 134).
Ne segue che, di
principio, constatato quindi il riconoscimento di prestazioni non dovute
a seguito di un fatto nuovo, a giusta ragione l'amministrazione
ha chiesto, a norma dell'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, la
restituzione dell'importo indebitamente percepito dopo avere proceduto alla
revisione delle predette decisioni informali.
2.4. Litigioso,
fra le parti, è il principio stesso della restituzione, visto che, d'avviso del
ricorrente, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA
sarebbe ampiamente decorso quando il 3 marzo 2022 è stato emesso l'ordine di
restituzione, avendo la Cassa di compensazione avuto conoscenza già il 2 agosto
2018 del cambiamento del suo stato civile per il tramite della sua Agenzia
comunale AVS.
Occorre quindi esaminare se questa
decisione sia tempestiva.
Come visto, per l'art. 25 cpv. 2 1a
frase LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020, il diritto di esigere la
restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto
d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione.
Dal 1° gennaio 2021, questo diritto si
estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione.
Nella sentenza pubblicata in SVR 2020
IV Nr. 15, il Tribunale federale ha ricordato che l'inizio del termine di
perenzione relativo di un anno corrisponde al giorno in cui l'assicuratore,
dando prova della necessaria e ragionevole attenzione, avrebbe dovuto
riconoscere l'errore ed in cui sono adempiuti i presupposti della restituzione
(cfr. consid. 3.1).
Secondo la giurisprudenza, la
restituzione non è limitata alle prestazioni cresciute in giudicato. In caso di
necessità di ulteriori accertamenti giudizialmente accertata, il termine di
perenzione relativo di un anno inizia a decorrere, al più presto, quando l'Ufficio
viene a conoscenza degli esiti definitivi degli accertamenti sui quali si fonda
la decisione che pone fine alla procedura contenziosa di rendita (cfr. consid.
3.2).
Nel caso in cui la restituzione venga fatta
valere nei termini e nella forma corretta, il termine per la sua determinazione
è salvaguardato una volta per tutte, anche se la corrispondente decisione debba
essere successivamente annullata e sostituita da una nuova materialmente
corretta (cfr. consid. 4.2).
Nella DTF 146 V 217, pubblicata in SVR
2020 IV Nr. 53, l'Alta Corte ha trattato il tema della ripartizione dei compiti
tra Ufficio AI e la Cassa di compensazione (cfr. consid. 3.2) e ha affermato
che nel caso in cui sia necessaria la collaborazione tra Ufficio AI e Cassa di
compensazione a proposito della fissazione, della soppressione e della
restituzione della rendita d'invalidità, per l'inizio della decorrenza del
termine basta che uno degli organi di esecuzione competenti abbia conoscenza del
diritto alla restituzione (cfr. consid. 3.3). Qualora un preavviso non sia
stato emanato dall'Ufficio assicurazione invalidità, ma dalla Cassa non
competente in materia, ciò non comporta la salvaguardia del termine di
perenzione per la restituzione (cfr. consid. 3.4).
Come rammentato dal Tribunale federale
con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 al considerando 3.2.1 (cfr. anche
DTF 146 V 217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014
del 23 aprile 2015), il termine annuo di perenzione comincia normalmente a
decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto
rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119
V 431 consid. 3a pag. 433; DTF 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione
dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza
risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una
determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se l'amministrazione
dispone di indizi che lasciano supporre l'esistenza di un importo da
restituire, ma che gli elementi disponibili non sono ancora sufficienti per
stabilirne il fondamento, essa deve procedere, in un tempo ragionevole, ai
necessari accertamenti. Se essa omette di farlo, l'inizio del termine di
perenzione deve essere fissato al momento in cui sarebbe stata in grado di
emettere una decisione di restituzione se avesse fatto prova dell'attenzione
che si poteva ragionevolmente attendersi da essa. Per contro, se risulta già
dagli elementi agli atti che le prestazioni in questione sono state versate
indebitamente, il termine di prescrizione inizia a decorrere senza che si debba
accordare all'amministrazione del tempo per procedere a degli accertamenti
supplementari.
Il termine annuo di perenzione comincia
dunque in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità
della corresponsione delle prestazioni (STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021,
consid. 3.2.1; sentenza 8C_799/2017dell'11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza
9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106;
consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se
per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre
2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto
alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative
incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza
anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V
431 consid. 3a; 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558).
In caso di errore dell'amministrazione
(ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal
momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione
avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo
contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere
dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso
in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C_405/2020 del 3
febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag.
383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente,
se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla
data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità
per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto
per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF
124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).
Nel concretare questi principi, il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più
unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della
decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va
qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il
secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non
si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia
della decisione originaria, ma soltanto quando, in un momento successivo,
subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre
2003 consid. 3.2.2).
2.5. Occorre
dunque verificare se la Cassa di compensazione ha fatto tempestivamente valere
la pretesa di restituzione di prestazioni indebitamente percepite quando ha
emesso la decisione nel marzo 2022.
In concreto la Cassa è venuta a
conoscenza dello scioglimento del matrimonio il 10 novembre 2021 (doc. 15), quando
la ex moglie dell'assicurato ha compilato il formulario per la "Richiesta
di ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)", a cui ha
allegato la sentenza di divorzio emessa il __________ 2018 dal Pretore __________,
che è cresciuta incontestata in giudicato il __________ 2018.
Il 3 marzo 2022 la Cassa di
compensazione ha quindi emanato la decisione formale, con cui ha stabilito sia
il nuovo diritto alla rendita dal 1° agosto 2018 sia l'importo da restituire.
Detta decisione è pertanto manifestamente
tempestiva, senza che sia necessario esaminare in concreto quale termine
relativo (un anno secondo l'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA in vigore fino al
31 dicembre 2020 o 3 anni giusta l'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA in vigore
dal 1° gennaio 2021), vada applicato.
2.6. L'insorgente ha tuttavia sostenuto di
essere in buona fede, poiché sarebbe spettato ad altre autorità notificare alla
Cassa il suo divorzio, visto che egli ne ha dato subito debitamente comunicazione
all'Ufficio controllo abitanti del suo Comune che, a sua volta, ha informato l'Agenzia
comunale AVS. Quest'ultima ha riconosciuto di esserne è venuta a conoscenza il
2 agosto 2018 (doc. D2).
In merito alla buona fede, va
rammentato che secondo la giurisprudenza un'informazione sbagliata o una
decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un
amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta
in una situazione concreta nei confronti di determinate persone (b) l'autorità
ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere
agito entro tali limiti (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto
immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta (d) facendo
affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (e) da quando l'informazione è stata resa non è
intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.
636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
L'assenza di
informazioni in una situazione concreta laddove l'obbligo di informare è
previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero
presupposto un'informazione da parte dell'assicuratore, è assimilata ad una
dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l'autorità a
consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto
pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall'art. 9 Cost.
fed. La condizione c) deve perciò essere riformulata: che l'amministrato non ha
avuto conoscenza del contenuto dell'informazione omessa o che il contenuto era
talmente evidente che non doveva attendersi un'altra informazione. (DTF 131 V
472 consid. 5; STF 8C_320/ 2010 del 14 dicembre 2010; STF 8C_66/2009 del 7 settembre
2009, consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
Se l'amministrazione si
assume per sbaglio e per un certo periodo delle prestazioni senza esservi
tenuta, ciò fa nascere nell'assicurato l'aspettativa che queste prestazioni continueranno
ad essergli assegnate anche in futuro. Di conseguenza, la Cassa non può
interrompere l'assunzione delle prestazioni accordate a torto se l'assicurato,
che non era a conoscenza dell'errore, fondandosi sul comportamento della Cassa
ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (STFA K 44/03 del
19 novembre 2004 = SVR 2006 KV Nr. 6 consid. 5.2; STFA K 25/02 del 23 settembre
2002 = RAMI 2002 pag. 473 consid. 5.2.1 e 5.2.2). In tale evenienza, la buona
fede dell'assicurato deve essere tutelata e la modifica della prassi della
Cassa avverrà solo pro futuro (ex nunc) e non con effetto retroattivo (STF 9C_918/2007
del 14 gennaio 2009; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.4.1; STFA K 141/01 del 18 giugno 2003 = SVR 2003 KV Nr. 27 pag. 103, consid. 6.2).
2.7. In
concreto, gli estremi per riconoscere la buona fede non sono manifestamente
dati, ritenuto come la Cassa non ha fornito un'informazione errata né ha omesso
di fornire un'informazione al ricorrente.
La circostanza che, dopo l'emissione
della decisione formale del 3 marzo 2022, ossia il 12 aprile 2022, l'Agenzia
comunale AVS ha confermato all'allora patrocinatore dell'assicurato che "la mutazione generata dall'Ufficio controllo abitanti
l'abbiamo ricevuta il 2.8.2018…. l'avviso di mutazione del divorzio da parte
dell'Agenzia AVS all'indirizzo della Cassa CO 1 non è stato eseguito. Ho
chiesto lumi anche all'allora dipendente dell'Agenzia AVS… la quale non si
ricorda… ma ha riferito che le è sicuramente sfuggita la mutazione da
comunicare alla CCO 1 di __________… In conclusione l'Agenzia AVS non ha
comunicato alla CCO 1 di __________ il divorzio" (doc. D2), non
è d'aiuto all'assicurato.
Infatti, questa ammissione di colpa è
successiva all'emissione della decisione formale e di conseguenza non può avere
indotto l'insorgente in errore. Essa non può pertanto assurgere a comunicazione
errata dell'amministrazione.
Non va dimenticato che l'obbligo di
notificare ogni cambiamento dello stato civile, compreso il divorzio, figura a
pagina 2 della decisione del 12 luglio 2017 (doc. 7) di attribuzione della
rendita AVS, dove sono descritti alcuni casi in cui v'è l'obbligo di informare.
Ciò vale particolarmente:
"
- nelle modifiche dello stato civile (decesso, matrimonio, divorzio) o
Considerandi
del
rapporto di affiliazione, anche quando è già stata effettuata una notifica ad
altri uffici amministrativi".
Considerato, quindi, che solo un anno
prima del divorzio l'assicurato aveva ricevuto questa decisione di attribuzione
della rendita di vecchiaia, non poteva sfuggirgli questo suo obbligo di
informare la Cassa di compensazione, e non solo l'Ufficio controllo abitanti,
della mutazione del suo stato civile.
Non vi è pertanto alcun motivo per
ritenere un qualsiasi impedimento che ha impossibilitato il ricorrente di comunicare
tempestivamente alla Cassa di compensazione lo scioglimento del suo secondo
matrimonio.
D'altronde, la summenzionata decisione
specifica chiaramente che anche laddove l'assicurato abbia già comunicato la
mutazione delle proprie condizioni personali ed economiche "ad altri uffici amministrativi", come
può essere l'Ufficio controllo abitanti a cui l'assicurato ha segnalato il suo
divorzio, l'interessato non si deve ritenere liberato dall'avere assolto il suo
obbligo di informazione nei confronti della Cassa. Egli è infatti tenuto a
comunicare anche a quest'ultima ogni modifica.
Alla luce di quanto esposto, all'interessato
non può essere riconosciuta alcuna buona fede.
Va qui comunque evidenziato che la
sopra citata buona fede non va confusa con quella insita nell'art. 25 cpv. 1
seconda frase LPGA e che andrà esaminata, insieme all'onere troppo grave, nell'ambito
dell'eventuale richiesta di condono (cfr. art. 4 OPGA) che l'assicurato potrà
presentare non appena la decisione di restituzione, oggetto del presente
giudizio, sarà cresciuta in giudicato (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010;
STF 8C_130/ 2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA
30.2016.9
del 27 aprile 2016).
2.8
Il
ricorrente ha inoltre evidenziato che avendo l'Ufficio controllo abitanti
informato immediatamente l'Agenzia comunale AVS del suo divorzio, ed essendo quest'ultima
un organo della Cassa CO 1 ai sensi dell'art. 115 OAVS, non si può sostenere
che è solo con la richiesta di splitting della ex moglie che la Cassa è venuta
a conoscenza del cambiamento di stato civile. Pertanto, la Cassa di
compensazione, "tramite il suo organo
delocalizzato" (doc. I punto 2.5 pag. 4), già nel 2018 sapeva di
questa mutazione.
Di conseguenza, non vi sarebbe un fatto
nuovo e nemmeno i presupposti per una revisione processuale della decisione di
rendita, perciò neppure è data una restituzione.
La Cassa ha negato che, essendo l'Agenzia
comunale AVS venuta a conoscenza del divorzio del ricorrente, allora anch'essa ne
era a conoscenza. A suo dire, la gestione delle Agenzie comunali AVS è affidata
ai singoli Comuni sotto la loro sorveglianza e responsabilità (art. 115 cpv. 1
OAVS e Decreto legislativo cantonale di applicazione della LAVS).
Per l'amministrazione, la Cassa e l'Agenzia
comunale AVS sono quindi due entità ben separate e le informazioni non passano
dall'una all'altra automaticamente. Infatti, è solo il 10 novembre 2021 che,
con la richiesta di splitting della ex moglie del ricorrente, la Cassa di
compensazione, __________, è venuta a conoscenza del divorzio.
2.9
Nella
DTF 140 V 521, l'Alta Corte si è pronunciata sulla violazione
dell'obbligo di annunciare il nuovo matrimonio di un beneficiario di una
rendita vedovile, sulla restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse e
sull'inizio del termine di perenzione di un anno in caso di conoscenza di fatti
nel quadro della vita privata.
In quella fattispecie, dopo la morte
della prima moglie, avvenuta nel 2000, la Cassa di compensazione del Canton
Berna ha concesso all'assicurato, nato nel 1964, una rendita vedovile. In
occasione di un confronto tra i dati sullo stato civile del registro centrale
delle rendite dell'AVS/AI e quelli del registro informatizzato dello stato
civile, la Cassa di compensazione ha appreso nel settembre 2011 che la persona
assicurata si era già risposata il 2 aprile 2004. Il 27 settembre 2011 la Cassa
ha così disposto il rifiuto retroattivo della rendita vedovile a partire dal
maggio 2004 e contestualmente ha chiesto all'assicurato la restituzione di tutte
le rendite illegittimamente percepite per un totale di Fr. 103'434.-, poi ridotto
a Fr. 70'890.-.
Il Tribunale federale, con sentenza
9C_276/2012 del 14 dicembre 2012, ha annullato la decisione impugnata e ha
rinviato la questione al giudice di primo grado affinché svolgesse ulteriori accertamenti
e poi emanasse un nuova decisione sulla restituzione della rendita di vedovanza
illegittimamente ricevuta.
Il Tribunale federale ha tenuto un'udienza
pubblica e ha accolto parzialmente il ricorso dell'assicurato contro la
restituzione.
Nel caso esaminato, al considerando 2.2
l'Alta Corte ha ricordato che nel Canton Berna i Comuni hanno istituito Agenzie
della Cassa cantonale di compensazione e che i compiti e i poteri delle Agenzie
sono regolati con ordinanza del Consiglio di Stato. Sulla base di ciò, quali compiti
supplementari ai sensi dell'art. 116 cpv. 1 in fine dell'AVS, il Consiglio di
Stato del Canton Berna ha delegato alle Agenzie comunali la ricezione delle
iscrizioni e delle domande di prestazioni, l'inoltro dei documenti verificati e
la comunicazione continua di tutte le modifiche significative. Inoltre, le
Agenzie sono coinvolte, tra l'altro, nei conteggi dei contributi salariali
(lett. a), nella verifica dei diritti alle prestazioni (lett. d) e dei datori
di lavoro che non sono soggetti al controllo del datore di lavoro (lett. e).
Il Tribunale federale ha ricordato che
nel suo precedente giudizio 9C_276/2012, al considerando 3 ha stabilito che il
diritto del ricorrente alla rendita di vedovanza precedentemente erogata è decaduto
con il risposarsi il 2 aprile 2004 (art. 23 cpv. 4 lett. a LAVS) e che le
conseguenti prestazioni illegittimamente percepite - indipendentemente dalla
violazione dell'obbligo di informare - devono essere di principio rimborsate
(art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA; DTF 122 V 134). Come prima, restava ancora da
verificare se, quando ha emesso la decisione di restituzione del 27 settembre
2011, la domanda di rimborso della Cassa fosse (parzialmente) prescritta a
causa del termine relativo di prescrizione di un anno giusta l'art. 25 cpv. 2
LPGA.
Inoltre, il Tribunale federale ha
riconosciuto, nella precedente sentenza relativa al ricorrente (9C_276/2012,
consid. 5.1), che la fissazione e il pagamento delle rendite AVS (e quindi
anche il recupero delle rendite percepite illegittimamente) secondo l'art. 63
cpv. 1 lett. b e c LAVS sono di esclusiva competenza delle Casse di
compensazione. Ovviamente, quindi, né l'Ufficio dello stato civile, né l'Ufficio
controllo abitanti e degli stranieri, né l'Ufficio AI del Canton Berna (che si
occupava di uno dei figli del ricorrente) possono essere considerati autorità
incaricate (anche) dell'attuazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.1. La conoscenza
di un organo amministrativo non competente in materia non può far scattare il
termine di prescrizione di un anno previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (cfr.
consid. 3).
Dagli accertamenti effettuati è emerso
che due collaboratori dell'Agenzia comunale AVS erano al corrente, come persone
private, che l'assicurato si era risposato (cfr. consid. 5).
La collaboratrice che per decenni è
stata responsabile dell'Agenzia comunale aveva aiutato l'assicurato
innumerevoli volte con le sue pratiche amministrative (quando è morta la prima
moglie, quando ha assunto una collaboratrice domestica straniera per i bambini,
per le pratiche con l'Ufficio stranieri, per i contributi sociali che egli pagava
in qualità di datore di lavoro di questa persona poi divenuta sua moglie, ecc.)
(cfr. consid. 5.1).
L'Alta Corte ha osservato che non era
possibile dedurre dagli atti quando e in quali circostanze la dipendente dell'Agenzia
comunale AVS ha saputo del matrimonio del 2 aprile 2004 tra il ricorrente e la
sua ex dipendente. Risulta unicamente che essa ha corretto a mano il vecchio
indirizzo del ricorrente sul modulo di dichiarazione salariale per il 2004 e ha
inserito quello corretto (cfr. anche la notifica di modifica, che è stata
inviata il 12 gennaio 2005 all'Ufficio contributi della Cassa cantonale di
compensazione).
Nel dossier della rendita l'indirizzo è
stato corretto molto dopo. Nella prima metà del 2010, al dipendente dell'Agenzia
comunale AVS è stata presentata una "conferma delle prestazioni" del
"gennaio 2010", in cui la Cassa di compensazione del Canton Berna, Servizio
prestazioni, ha attestato al beneficiario della rendita vedovile che nel 2009 gli
sono stati versati Fr. 35'880.- per le rendite AVS. L'unica cosa chiara è che l'impiegata
dell'Agenzia comunale AVS ha preso visione del fascicolo relativo alla rendita
ancora in corso di erogazione, in quanto ha corretto lei stessa l'indirizzo di
casa del ricorrente direttamente sulla conferma e ha compilato
(contemporaneamente o successivamente) il 2 luglio 2010 un modulo "Avviso
di modifica per le rendite AVS/AI" (cfr. consid. 5.2).
Il Tribunale federale ha osservato che
non era sorprendente che in un piccolo comune di meno di 1000 abitanti gli
impiegati dell'Agenzia comunale AVS prima o poi siano venuti a conoscenza del
secondo matrimonio dell'assicurato senza che quest'ultimo abbia avvisato gli
organi dell'AVS del cambiamento del suo stato civile. Non è dato a sapere,
senza testimoni, se tutti gli impiegati del Comune fossero sin dall'inizio a
conoscenza del suo secondo matrimonio. Non è nemmeno possibile accertare le
ragioni per le quali i responsabili dell'Agenzia comunale AVS, nonostante il
riferimento alla rendita di vedovo e che, solo in un secondo momento, hanno
ammesso di essere stati a conoscenza del nuovo matrimonio a titolo privato, non
hanno informato in alcun modo la Cassa cantonale di compensazione (cfr. consid.
5.3).
Per il Tribunale federale non va
seguita la tesi dell'UFAS, secondo cui la conoscenza dei dipendenti dell'Agenzia
comunale AVS non possa comunque essere imputata alla Cassa di compensazione del
Canton Berna. L'obiezione dell'autorità federale, secondo cui "in
relazione alla fissazione e al pagamento delle rendite ordinarie" le
Agenzie comunali non hanno alcun compito, non è pertinente. La presente
controversia verte sull'omessa comunicazione di un cambiamento di stato civile.
Come spiegato al considerando 2.2, il governo cantonale del Canton Berna ha
affidato alle Agenzie comunali AVS, tra l'altro, la notifica continua di tutti
i cambiamenti significativi alla Cassa di compensazione cantonale. Il sito web
della Cassa di compensazione (www.akbern.ch) descrive la "notifica della
situazione personale (...) degli assicurati e delle persone tenute al pagamento
dei contributi" come uno dei compiti principali delle sue Agenzie AVS. Sarebbe
quindi incomprensibile se la conoscenza di una modifica dello stato civile
rilevante ai fini della prestazione, disponibile presso un'Agenzia, ma non
trasmessa alla sede centrale, non potesse essere attribuita alla Cassa di
compensazione cantonale fin dall'inizio. Le Agenzie comunali AVS costituiscono
una parte organizzativa della Cassa di compensazione del Cantone di Berna e
quindi dell'istituto assicurativo ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 prima frase
della LPGA; pertanto, in linea di principio si applica la seguente formula:
"Ciò che sa l'Agenzia, lo sa anche la Cassa di compensazione dal punto di
vista giuridico" (cfr. consid. 6).
Nel caso in esame, tuttavia, si è posta
la questione di come valutare il fatto che l'impiegata dell'Agenzia comunale
AVS non fosse venuta a conoscenza del nuovo matrimonio nell'ambito della sua
attività professionale, bensì privatamente. Il TF si è chiesto se la formula citata
dovesse essere estesa, nel senso che alla Cassa di compensazione devono essere
attribuite anche le conoscenze che i suoi dipendenti o quelli delle sue Agenzie
hanno acquisito privatamente, cioè al di fuori della loro attività per l'istituto
di assicurazione? (cfr. consid. 7).
Ai considerandi 7.1-8, il Tribunale
federale ha stabilito che il principio secondo cui deve essere imputata alla
Cassa di compensazione del Canton Berna la conoscenza di un cambiamento di
stato civile, che ha un'influenza sulle condizioni determinanti per l'erogazione
della prestazione, noto ad un'Agenzia comunale delle assicurazioni sociali, ma
la cui informazione non è stata trasmessa alla sede centrale (cfr. consid. 6), non
si applica quando un collaboratore di un'Agenzia non viene a conoscenza del
nuovo matrimonio di un beneficiario di una rendita vedovile nell'ambito della
sua attività professionale, ma nel quadro di quella privata. Né l'art. 31 cpv.
2.
LPGA (cfr. consid. 7.1) né il dovere generale di fedeltà derivante dal
contratto di lavoro (cfr. consid. 7.2) comportano l'obbligo per i collaboratori
di un assicuratore sociale di utilizzare nell'attività ufficiale quanto appreso
a titolo privato. Le conoscenze acquisite in ambito privato non erano dunque in
grado fin dall'inizio di far scattare il termine di prescrizione di un anno ai
sensi dell'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA. Poiché il ricorrente stesso non
ha rispettato l'obbligo di notifica (cfr. consid. 4), gli organi dell'AVS sono
venuti a conoscenza solo attraverso i canali ufficiali, nel settembre 2011
(quando sono stati verificati i dati di stato civile), del nuovo matrimonio del
beneficiario della rendita per vedovi. La richiesta di rimborso ordinata il 27
settembre 2011 è stata quindi chiaramente emessa entro il termine di prescrizione
relativo di un anno, motivo per cui il ricorrente deve restituire un totale di Fr.
70'890.- quale rendita percepita illegalmente (cfr. consid. 8).
2.10
A norma
dell'art. 65 cpv. 2 LAVS, di regola, le Casse di compensazione cantonali devono
avere un'agenzia in ogni Comune. Qualora le circostanze lo giustifichino, può
essere istituita un'agenzia unica per più Comuni.
Secondo l'art. 115 cpv. 2 OAVS, i
Cantoni possono affidare la gestione delle agenzie ai Comuni, se essi stessi
rispondono dei danni a norma dell'art. 78 cpv. 1 LPGA nonché dell'art. 70 cpv.
1.
LAVS, causati da funzionari o impiegati comunali, garantiscono rapporti
diretti tra la cassa di compensazione e i Comuni e conferiscono alla cassa di
compensazione il diritto di impartire istruzioni e ordini alle agenzie.
L'art. 116 cpv. 1 OAVS dispone che alle
agenzie comunali delle casse di compensazione cantonali incombono in ogni caso
i compiti seguenti:
a. dare
informazioni;
b. ricevere e
trasmettere la corrispondenza;
c. distribuire
i moduli e i testi legali;
d. collaborare
al regolamento dei conti;
e. collaborare
all'assunzione dei documenti necessari per la fissazione delle rendite
straordinarie;
f. collaborare
all'accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza delle persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non
esercitano un'attività lucrativa;
g. collaborare
all'assoggettamento di tutte le persone tenute al pagamento dei contributi.
Alle agenzie comunali possono essere
affidati altri compiti.
Il Decreto legislativo di applicazione
della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28
gennaio 1948 (RL 851.100), entrato in vigore il 30 marzo 1948, prevede l'istituzione
della Cassa cantonale di compensazione all'art. 1 e all'art. 2 enumera la sua
organizzazione e i suoi compiti.
L'art. 3 concerne le Agenzie comunali
AVS e dispone:
"
In ogni comune del Cantone è istituita un'agenzia comunale della cassa.
La gestione dell'agenzia è affidata ad un gerente nominato dal municipio a
norma della legge organica comunale, e sotto la sua sorveglianza e responsabilità.
La nomina può essere condizionata all'esito di un esame di idoneità davanti ad
una speciale commissione nominata dal Consiglio di Stato.
Se l'agenzia comunale non funziona
regolarmente, la direzione della cassa ne informa il municipio invitandolo a
rimediare alle insufficienze constatate. Se il municipio non prende le
necessarie misure, la direzione della cassa deferisce il caso al dipartimento
competente, il quale potrà affidare la gestione dell'agenzia ad altre persone a
spese del comune.".
I compiti dell'agenzia comunale sono
elencati all'art. 6.
Secondo questo disposto, le agenzie:
a) provvedono
a rimettere i moduli e le comunicazioni che li concernono alle persone tenute a
pagare le quote ed agli assicurati nel territorio del comune;
b) ricevono
i conteggi e riscuotono le quote da parte di determinate categorie di persone
ed assicurati, come alle particolari istruzioni emanate dalla direzione della
cassa;
c) si
assicurano che tutte le persone tenute a pagare le quote e tutti gli assicurati
nel comune affiliati alla cassa siano in regola con i versamenti, diffidano i
ritardatari ed informano la direzione della cassa. A questo scopo esse tengono
un elenco di tutte le persone astrette a pagare le quote e di tutti gli
assicurati, compresi quelli che sono affiliati ad un'altra cassa;
d) tengono
la registrazione delle loro entrate conformemente alle istruzioni della
direzione della cassa e ogni mese, all'atto della presentazione delle distinte,
versano alla cassa gli importi percepiti;
e) forniscono
agli interessati le necessarie informazioni;
f) collaborano
alla riunione dei documenti necessari per la determinazione delle rendite
transitorie;
g) collaborano
alla determinazione del reddito delle persone che esercitano un'attività
lucrativa indipendente e di quelle che non esercitano un'attività lucrativa;
h) collaborano
all'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare le quote.
2.11
A livello
ticinese, quindi, non risulta esservi una norma, come nel Canton Berna, che preveda
per le Agenzie comunali AVS il compito di notificare alla Cassa cantonale di
compensazione ogni modifica significativa concernente la situazione personale
degli assicurati o comunque una disposizione simile secondo cui le Agenzie
comunali AVS hanno l'obbligo di comunicare alla Cassa cantonale di
compensazione delle modifiche intervenute dopo la richiesta delle prestazioni.
In questo senso, per il TCA le Agenzie
comunali AVS non vanno ritenute come una parte organizzativa della Cassa di
compensazione del Cantone Ticino dislocate sul territorio e quindi
dell'istituto assicurativo ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 prima frase della LPGA.
L'art. 116 cpv. 1 in fine OAVS ha
previsto che alle Agenzie comunali possono essere affidati altri compiti oltre
a quelli elencati in quella sede ed è ciò che ha legiferato, a livello
cantonale, il Gran Consiglio ticinese con il Decreto del 1948.
Tuttavia, i compiti indicati all'art. 6
del predetto Decreto legislativo risultano essere, almeno parzialmente, dei
compiti obsoleti, non più attuali, che non rispecchiano la reale situazione e
quindi le attività che le Agenzie comunali AVS svolgono effettivamente. La
maggior parte di questi compiti sono rimasti solo teorici, mentre nella pratica
i dipendenti delle Agenzie comunali AVS si occupano di altre mansioni. Un
aggiornamento di questi compiti sarebbe perciò auspicabile, cosicché l'attività
concretamente svolta dalle Agenzie comunali AVS ticinesi sia debitamente
supportata da una norma legale.
Nella fattispecie, benché la Cassa di
compensazione abbia riconosciuto, nella decisione impugnata, che "l'errore dell'agenzia comunale AVS di __________
(organo della Cassa; cfr. art. 115 OAVS) è stato commesso nel 2018 quando non
ha portato a conoscenza della Cassa il fatto che l'assicurato avesse divorziato"
(doc. A punto 4.1), a differenza che nel Canton Berna, non v'è qui alcuna base
legale che qualifichi le Agenzie comunale AVS in Ticino come "organo della Cassa cantonale di compensazione".
Neppure v'è un'attribuzione, fra le varie mansioni, che dette Agenzie debbano
comunicare alla Cassa cantonale di compensazione le modifiche personali degli
assicurati.
Così stando le cose, non si può
pertanto concludere che vi sia stato un errore da parte dell'Agenzia comunale
AVS nel non avere informato la Cassa di compensazione dell'avvenuto divorzio
dell'assicurato.
Da quanto precede discende che l'omissione,
da parte dell'Agenzia comunale AVS, di notificare alla Cassa CO 1 la
comunicazione avuta dal controllo abitanti del Comune (e non direttamente
dall’assicurato) dell’avvenuto divorzio del ricorrente appena ne è venuta a
conoscenza il 2 agosto 2018, non neutralizza la violazione dell'obbligo di
informare commessa dall'assicurato.
L'insorgente ha infatti comunicato
direttamente soltanto all'Ufficio controllo abitanti del suo Comune che ha divorziato
il __________ 2018. Egli si è però rivolto a un'autorità incompetente, visto che
la fissazione delle rendite è di esclusiva competenza delle Casse di
compensazione (art. 63 cpv. 1 lett. b LAVS).
Di conseguenza, l'autorità
amministrativa a cui l'assicurato ha segnalato la modifica delle condizioni
personali non può essere considerata quale autorità incaricata anche
dell'attuazione della LAVS. La conoscenza di un organo amministrativo non
competente in materia non può far scattare il termine di prescrizione di un
anno previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (DTF 140 V 521 consid. 3; STF
9C_276/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 5.1 = DTF 139 V 6 = SVR 2013 AHV Nr.
7).
Considerato che il ricorrente non ha
rispettato l'obbligo di notifica e che l'omissione dell'Agenzia comunale AVS è
ininfluente, si deve concludere che la Cassa di compensazione è venuta a
conoscenza del divorzio dell'assicurato soltanto attraverso i canali ufficiali,
nel novembre 2021, con la "Richiesta di ripartizione dei redditi in
caso di divorzio (splitting)" formulata dalla sua ex moglie.
Ne consegue che la decisione di restituzione
del 3 marzo 2022 è stata quindi chiaramente emessa entro il termine di prescrizione
relativo - sia esso di un anno o di tre anni (art. 25 cpv. 2 LPGA nella vecchia
e nella nuova versione) -, motivo per cui il ricorrente deve restituire l'importo
di Fr. 11'427.-, non contestato come tale, quale rendita di vecchiaia percepita
illegalmente.
2.12
Alla luce
delle considerazioni esposte, non deve pertanto essere qui esaminato se l'amministrazione
ha violato il diritto di essere sentito dell'insorgente per non avere
prolungato il termine per inoltrare opposizione contro la predetta decisione e
quindi per non avere potuto richiamare e consultare l'incarto relativo agli
assegni di famiglia. Trattandosi, anche in questo caso, come per l'Ufficio
controllo abitanti, di un'autorità incompetente a fissare le rendite di
vecchiaia, una eventuale conoscenza da parte della Cassa CO 1 - Servizio
assegni familiari del secondo divorzio dell'interessato non avrebbe comunque
giovato a quest'ultimo.
Quanto al postulato richiamo dell'incarto
AVS relativo all'ex moglie del ricorrente, va qui osservato che la summenzionata
richiesta di splitting formulata dall'ex coniuge, trattandosi di un documento
importante atto a modificare la situazione del beneficiario della rendita, è
stata inserita nell'incarto concernente l'assicurato. Infatti, questa richiesta
ha fatto scattare la procedura di ricalcolo del diritto alla rendita di
vecchiaia del ricorrente e, contemporaneamente, pure quella di restituzione
delle prestazioni indebitamente ricevute.
Se nell'incarto dell'ex moglie vi
fossero state altre informazioni utili al riguardo, sarebbe stato
nell'interesse della Cassa stessa farle emergere in precedenza e quindi
ricalcolare, prima del 3 marzo 2022, il diritto dell'assicurato alla rendita,
essendo inferiore all'importo che a quel momento gli era riconosciuto e
versato. Non si fa dunque luogo al richiamo dell'incarto richiesto.
2.13
In queste
condizioni, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione
impugnata integralmente confermata.
Portando il ricorso sulla richiesta di
prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle
spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021
del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3
gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS
2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti