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Decisione

30.2022.10

Restituzione di rendite indebitamente percepite. Verifica se assicurato ha debitamente informato Agenzia comunale AVS che ha divorziato e se in Ticino le Agenzie comunali AVS vanno ritenute come parte organizzativa della Cassa cantonale di compensazione. "Ciò che sa l'Agenzia lo sa anche la Cassa"

22 agosto 2022Italiano45 min

STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2022.10

TB

Lugano

22 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 2 maggio 2022 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto in

fatto

1.1. Il 2

giugno 2017 (doc. 1-4/12) RI 1, nato il __________ 1952, ha chiesto di

beneficiare della rendita di vecchiaia, che la Cassa CO 1, raccolta la

documentazione mancante ed esperiti gli appositi calcoli (doc. 6), gli ha

concesso con decisione del 12 luglio 2017 (doc. 7) in ragione di Fr. 2'350.-,

considerando 44 anni di contribuzione e un reddito annuo medio determinante di

Fr. 94'470.- (doc. 8).

1.2. Il 9

novembre 2021 (doc. 15-1/16) __________, 1971, che ha divorziato dall'assicurato

il ____________________ 2018 (doc. 15-4/16), ha richiesto alla Cassa di

compensazione "la ripartizione dei redditi in caso di divorzio

(splitting)". Ciò ha comportato un ricalcolo del diritto alla rendita

dell'assicurato (docc. 16-18) considerando lo splitting dei redditi (docc. 20 e

21).

1.3. Con

decisione del 3 marzo 2022 (doc. B) la Cassa CO 1, dopo la crescita in

giudicato del divorzio del ____________________ 2018, ha fissato il nuovo

diritto alla rendita di vecchiaia di RI 1 dal 1° agosto 2018 (Fr. 2'087.- al

mese), dal 1° gennaio 2019 (Fr. 2'105.-) e dal 1° gennaio 2021 (Fr. 2'122.-)

sulla base di 44 anni di contribuzione e di un reddito annuo medio determinante

di Fr. 65'964.-. La nuova prestazione ha portato la Cassa di compensazione a

richiedere la restituzione di Fr. 11'427.- versati dal 1° agosto 2018 al 28

febbraio 2022.

1.4. Con

decisione su opposizione del 2 maggio 2022 (doc. A) la Cassa di compensazione

ha respinto l'opposizione cautelativa del 22 marzo 2022 (doc. C) dell'assicurato,

allora patrocinato dall'avv. __________, poi completata il 25 aprile 2022 (doc.

D).

L'amministrazione ha fatto valere che, poiché

la rendita è stata versata sulla base di una decisione errata visto che non ha

effettuato un nuovo calcolo della prestazione a seguito del divorzio del 2018,

e dato che la correzione riveste una notevole importanza, l'interessato è

tenuto a restituire quanto ha percepito di troppo.

Quanto alla perenzione sollevata dall'opponente,

la Cassa ha precisato che l'errore dell'Agenzia comunale AVS, che è un organo

della Cassa (art. 115 OAVS), è stato commesso nel 2018 quando non le ha

comunicato il divorzio dell'assicurato, avendo essa continuato a versargli la

medesima prestazione senza invece ricalcolarla. È solo con la richiesta di

splitting inoltrata dalla ex moglie che l'amministrazione è venuta a conoscenza

del cambiamento di stato civile e della presenza di un errore nel calcolo della

rendita assegnata all'assicurato il 12 luglio 2017.

Inoltre la Cassa ha osservato che la

richiesta di condono potrà essere evasa soltanto alla crescita in giudicato

della decisione di restituzione.

Da ultimo, l'amministrazione ha

respinto la richiesta di proroga dell'interessato per potere acquisire l'incarto

degli assegni familiari e quindi completare l'opposizione, giacché le eventuali

informazioni ivi contenute non modificherebbero la decisione, avendo i due

Servizi competenze specifiche e ben definite che si differenziano le une dalle

altre.

Pertanto, le informazioni che l'assicurato

ha eventualmente fornito al Servizio degli assegni familiari non sono scambiate

automaticamente con il Servizio rendite e indennità.

1.5. Il 23

maggio 2022 (doc. I) RI 1 si è aggravato al Tribunale chiedendo di annullare la

richiesta di restituzione, sia facendo difetto il presupposto della

riconsiderazione, sia risultando detta pretesa perenta ed ancora per la

violazione del suo diritto di essere sentito.

Il ricorrente, citando i presupposti

legali e giurisprudenziali della restituzione, ha innanzitutto contestato che

la decisione emanata il 12 luglio 2017 dalla Cassa, che ha stabilito il suo

diritto alla rendita di vecchiaia, sarebbe errata. Infatti, in base ai redditi

a disposizione a quel momento, il calcolo era corretto. È solo a seguito del

divorzio - fatto nuovo - che si è reso necessario lo splitting e le basi di

calcolo si sono modificate, con conseguente emanazione di una nuova decisione.

Non si è quindi in presenza di una riconsiderazione, ma di una revisione

processuale. Tuttavia, nel caso concreto non vi sono fatti nuovi. L'Agenzia AVS

del suo comune di domicilio ha infatti confermato di essere stata debitamente

informata del suo divorzio e che è solo per un malinteso che questa

informazione non è giunta alla Cassa (doc. D). Quest'ultima ha riconosciuto che

l'errore è stato commesso dall'Agenzia comunale AVS nel 2018, perciò quando nel

2017 è stata emessa la decisione con cui gli è stata concessa la rendita, il

calcolo era corretto e ciò, a maggior ragione, visto che era ancora sposato.

Una riconsiderazione non è dunque data.

L'insorgente ha evidenziato che,

siccome per stessa conferma dell'amministrazione, l'Agenzia comunale AVS è un

suo organo (art. 115 OAVS) e poiché, sempre per ammissione della Cassa, quest'ultima

era a conoscenza del suo divorzio già nel 2018, è a torto che l'amministrazione

ha sostenuto che è solo con la richiesta di splitting della ex moglie che è

venuta a conoscenza del cambiamento di stato civile. L'errore commesso dall'Agenzia

comunale AVS comporta che la Cassa, tramite il suo organo, già nel 2018 era, o

doveva essere, a conoscenza della mutazione.

Non essendoci dunque alcun fatto nuovo,

non sono dati i presupposti per una revisione processuale della decisione di

attribuzione della rendita di vecchiaia e nemmeno per la restituzione di

prestazioni.

Per il ricorrente, inoltre, la richiesta

sarebbe perenta poiché la Cassa di compensazione, tramite la sua Agenzia comunale

AVS, è venuta a conoscenza del cambiamento del suo stato civile poco dopo il

suo divorzio. Inoltre, per rilasciare l'attestato fiscale, la Cassa aggiorna

regolarmente lo stato civile e l'indirizzo degli assicurati. Di conseguenza, il

termine entro il quale l’amministrazione doveva agire è iniziato a decorrere

dall'agosto 2018. Avendo la Cassa rivendicato la restituzione delle prestazioni

con la decisione del 3 marzo 2022, la pretesa è perenta.

Per il ricorrente non sarebbe

applicabile la giurisprudenza relativa alla decorrenza del termine di

prescrizione in caso di errore commesso dall'amministrazione, visto che la

decisione di fissazione della rendita era corretta e l'Agenzia comunale AVS ha

confermato di essere stata a conoscenza del divorzio, e quindi della necessità

di ricalcolare la rendita dopo lo splitting, già da agosto 2018.

Infine, l'assicurato ha rimproverato

all'amministrazione una violazione del suo diritto di essere sentito, non

avendogli concesso la proroga richiesta per completare l'opposizione

richiamando l'incarto per gli assegni familiari, in cui magari risultava una

comunicazione da un Servizio all'altro che comproverebbe che la Cassa era al

corrente del divorzio.

Peraltro, nell'incarto che egli ha

ricevuto non sono presenti tutti i dati relativi all'ex moglie e quindi non gli

è dato a sapere se la Cassa fosse venuta a conoscenza in precedenza del

divorzio.

1.6. Nella

risposta di causa del 21 giugno 2022 (doc. III) la Cassa di compensazione ha

proposto di respingere il ricorso.

In primo luogo, l'amministrazione ha

affermato che non si può dedurre che, poiché l'Agenzia comunale AVS è venuta a

conoscenza del divorzio del ricorrente, allora anch'essa avrebbe ricevuto

questa informazione. La gestione delle Agenzie comunali AVS è affidata ai

singoli comuni; Cassa e Agenzia comunale AVS sono due entità ben separate.

Infatti, è solo con la richiesta di splitting del 10 novembre 2021 formulata

dall'ex moglie del ricorrente che la Cassa è venuta a conoscenza del divorzio

dell'interessato. Peraltro, quest'ultimo ha violato il suo obbligo di

informazione figurante a pagina 2 della decisione di attribuzione della

rendita, non avendole mai notificato la modifica del suo stato civile. All'assicurato,

e non all'Agenzia comunale AVS, va dunque addebitata la mancata comunicazione

della modifica delle sue condizioni personali.

L'amministrazione non è inoltre

concorde con l'insorgente sulla lamentela di avergli negato il diritto di

svolgere degli approfondimenti contattando il Servizio assegni familiari.

Semplicemente, la Cassa non gli ha concesso un ulteriore termine per completare

l'opposizione. Nel frattempo, però, l'assicurato ha potuto prendere visione di

questo incarto, ma non ha né addotto né prodotto nulla al riguardo.

Infine, la Cassa resistente ha

precisato che non è di sua competenza il richiamo dell'incarto della ex moglie.

1.7. Il 1°

luglio 2022 (doc. V) il ricorrente ha contestato quanto affermato dall'amministrazione,

osservando che il riferimento fatto alla STCA 30.2021.2 non sarebbe appropriato,

trattandosi di una fattispecie differente dalla sua, visto che egli ha subito

comunicato all'Agenzia comunale AVS, organo della Cassa, il suo divorzio, ma

quest'ultima non ha eseguito i nuovi calcoli.

Con la comunicazione all'Agenzia

comunale AVS del suo divorzio è peraltro iniziato a decorrere il termine per

chiedere la restituzione delle rendite AVS pagate indebitamente, richiesta che

si rivela essere tardiva ed ingiustificata.

L'assicurato ha sostenuto di avere

agito in buona fede, poiché credeva che con la comunicazione fatta all'Agenzia

comunale e ad ogni altra autorità tramite il suo avvocato e la Pretura, che ha

pronunciato il suo divorzio, il tutto fosse definitivamente regolato. Il

ricorrente ha precisato di non avere fatto la comunicazione al Comune, ma all'Ufficio

controllo abitanti e per esso all'Agenzia AVS che, essendo un organo della

Cassa di compensazione, è come se l'informazione fornita valesse anche per

quest'ultima.

Quanto all'obbligo di comunicare ogni

cambiamento, l'assicurato ha osservato di averlo fatto tramite un organo

ufficiale della Cassa di compensazione, perciò il termine di decorrenza per la

restituzione fa stato da quel momento e non da quando la Cassa ne è venuta a

conoscenza.

Il ricorrente ha ribadito la necessità

di consultare gli atti per poter difendere i suoi diritti. Negandogli la

proroga, egli non ha potuto valutare se in passato la Cassa era a conoscenza

del divorzio.

Benché abbia nel frattempo consultato

parte del suo incarto per gli assegni familiari, fondamentali sono gli atti che

concernono la ex moglie, visto che è stata una sua segnalazione a far avviare la

procedura di restituzione.

In conclusione, l'assicurato ha

ribadito le sue pretese ricorsuali e ha chiesto di richiamare l'incarto

relativo alla sua ex moglie.

1.8 L'8

luglio 2022 (doc. VII) la Cassa di compensazione ha rilevato che le

considerazioni del ricorrente non hanno apportato nulla di significativo

rispetto alle precedenti argomentazioni, perciò non ha formulato ulteriori

osservazioni.

L'insorgente non si è più espresso al

riguardo (doc. VIII).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è la verifica

della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa CO 1 nei

confronti del ricorrente per le prestazioni apparentemente versate in maniera

erronea dal 1° agosto 2018 al 28 febbraio 2022, che con la decisione del 3 marzo 2022, confermate dalla decisione su

opposizione contestata, la Cassa ha calcolato ammontare a Fr.

11'427.-.

L'importo, come tale, del

nuovo diritto alle prestazioni stabilito dal 1° agosto 2018 non è stato invece contestato

dall'insorgente.

2.2. L'art. 25 cpv. 1

1a frase LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, stabilisce

che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

Il capoverso

2 dell'art. 25 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che

il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio

2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha

avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il

diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è

determinante.

Fatti

I principi

applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e

dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V

318).

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi

letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in

questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude

il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di

perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima

che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per

giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la

restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le

condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della

decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V

42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012;

STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il

caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di

riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28

giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti

ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF

129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio

2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo

in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53

cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di

revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1

pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione

passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non

si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua

rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).

Questi

principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state

accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro

versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,

DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;

STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio

considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita,

in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata

di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la

giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF

9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è

tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale

nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile

riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi

sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo

in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389

con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di

giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8

consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

Per motivi

legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi

uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto

a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In

particolare, non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione

dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un

certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 8C_883/2008 del 31

marzo 2009, consid. 4.1.2; STF 9C_439/ 2007 del 28 febbraio 2008 consid.

3.1).

2.3. In concreto, il

10 novembre 2021 (doc. 15) l'amministrazione, con la "Richiesta di

ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)" presentata

dall'ex moglie dell'assicurato, è venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia

il divorzio del ricorrente, pronunciato dal Pretore il ____________________

2018, la cui sentenza è cresciuta incontestata in giudicato il ____________________

2018 (doc. 15).

La Cassa ha pertanto dovuto ricalcolare

la rendita AVS sulla base dello splitting dei redditi anche del secondo

matrimonio per il periodo dal 2001 (anno seguente il matrimonio) al 2016 (anno

precedente il diritto alla rendita di vecchiaia), conformemente all'art. 29quinquies

cpv. 3 lett. c e cpv. 4 lett. a LAVS.

Con la decisione del 3 marzo 2022 ha

stabilito un diritto inferiore alla rendita di vecchiaia dal 1° agosto 2018 al

28 febbraio 2022 e ha quindi chiesto all'assicurato la restituzione di Fr. 11'247.-

per prestazioni versate in eccesso in quel periodo, corrispondenti

alla differenza tra le prestazioni a cui ha diritto l'insorgente, pari a Fr. 90'663.-

([Fr. 2'087 x 5] + [Fr. 2'105 x 24] + [Fr. 2'122 x 14]) e le prestazioni

effettivamente versategli, pari a Fr. 102'090.- ([Fr. 2'350 x 5] + [Fr. 2'370 x

24] + [Fr. 2'390 x 14]).

Nella decisione impugnata l'amministrazione

ha sostenuto sia che la rendita è stata versata sulla base di una decisione

errata, non avendo effettuato un nuovo calcolo della prestazione a seguito del

divorzio del 2018, sia che la correzione riveste una notevole importanza. Essa

ha quindi implicitamente riesaminato la decisione di attribuzione della rendita

di vecchiaia.

La decisione del 12 luglio 2017 è per

contro corretta. Infatti, a quell'epoca l'insorgente era ancora sposato e il

suo diritto alla rendita di vecchiaia è stato dunque calcolato senza lo

splitting dei redditi. Come a buon diritto sostenuto dall'assicurato, detta

decisione non è pertanto manifestamente errata e non può di conseguenza essere sottoposta

a una riconsiderazione.

La Cassa ha così proceduto alla

revisione delle decisioni informali successive alla crescita in giudicato della

sentenza di divorzio (DTF 129 V 110; STF 8C_366/2019 dell'8

luglio 2019) - la restituzione di prestazioni indebitamente percepite è

possibile, giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, indipendentemente dalla questione di

sapere se sono state corrisposte mediante decisione formale o informale (SVR

2011 IV Nr. 24) - e con le quali ha continuato a versare all'assicurato la

rendita.

Gli importi di Fr. 28'200.- nel 2018 (doc.

11), di Fr. 28'440.- nel 2019 (doc. 12), di Fr. 28'440.- anche nel 2020 (doc.

13) e di Fr. 28'680.- nel 2021 (doc. 19), sono stati in effetti calcolati senza

tenere conto del fatto nuovo emerso, ossia dello scioglimento del secondo

matrimonio, non essendo, allora, la Cassa CO 1, a conoscenza della modifica

dello stato civile del ricorrente.

Non va del resto

dimenticato che, di principio, prestazioni ottenute indebitamente vanno

restituite indipendentemente dalla colpa dell'assicurato. Occorre, infatti,

ristabilire l'ordine legale (STF 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1,

con rinvio alla DTF 122 V 134).

Ne segue che, di

principio, constatato quindi il riconoscimento di prestazioni non dovute

a seguito di un fatto nuovo, a giusta ragione l'amministrazione

ha chiesto, a norma dell'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, la

restituzione dell'importo indebitamente percepito dopo avere proceduto alla

revisione delle predette decisioni informali.

2.4. Litigioso,

fra le parti, è il principio stesso della restituzione, visto che, d'avviso del

ricorrente, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA

sarebbe ampiamente decorso quando il 3 marzo 2022 è stato emesso l'ordine di

restituzione, avendo la Cassa di compensazione avuto conoscenza già il 2 agosto

2018 del cambiamento del suo stato civile per il tramite della sua Agenzia

comunale AVS.

Occorre quindi esaminare se questa

decisione sia tempestiva.

Come visto, per l'art. 25 cpv. 2 1a

frase LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020, il diritto di esigere la

restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto

d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione.

Dal 1° gennaio 2021, questo diritto si

estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione.

Nella sentenza pubblicata in SVR 2020

IV Nr. 15, il Tribunale federale ha ricordato che l'inizio del termine di

perenzione relativo di un anno corrisponde al giorno in cui l'assicuratore,

dando prova della necessaria e ragionevole attenzione, avrebbe dovuto

riconoscere l'errore ed in cui sono adempiuti i presupposti della restituzione

(cfr. consid. 3.1).

Secondo la giurisprudenza, la

restituzione non è limitata alle prestazioni cresciute in giudicato. In caso di

necessità di ulteriori accertamenti giudizialmente accertata, il termine di

perenzione relativo di un anno inizia a decorrere, al più presto, quando l'Ufficio

viene a conoscenza degli esiti definitivi degli accertamenti sui quali si fonda

la decisione che pone fine alla procedura contenziosa di rendita (cfr. consid.

3.2).

Nel caso in cui la restituzione venga fatta

valere nei termini e nella forma corretta, il termine per la sua determinazione

è salvaguardato una volta per tutte, anche se la corrispondente decisione debba

essere successivamente annullata e sostituita da una nuova materialmente

corretta (cfr. consid. 4.2).

Nella DTF 146 V 217, pubblicata in SVR

2020 IV Nr. 53, l'Alta Corte ha trattato il tema della ripartizione dei compiti

tra Ufficio AI e la Cassa di compensazione (cfr. consid. 3.2) e ha affermato

che nel caso in cui sia necessaria la collaborazione tra Ufficio AI e Cassa di

compensazione a proposito della fissazione, della soppressione e della

restituzione della rendita d'invalidità, per l'inizio della decorrenza del

termine basta che uno degli organi di esecuzione competenti abbia conoscenza del

diritto alla restituzione (cfr. consid. 3.3). Qualora un preavviso non sia

stato emanato dall'Ufficio assicurazione invalidità, ma dalla Cassa non

competente in materia, ciò non comporta la salvaguardia del termine di

perenzione per la restituzione (cfr. consid. 3.4).

Come rammentato dal Tribunale federale

con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 al considerando 3.2.1 (cfr. anche

DTF 146 V 217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014

del 23 aprile 2015), il termine annuo di perenzione comincia normalmente a

decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto

rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119

V 431 consid. 3a pag. 433; DTF 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione

dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza

risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una

determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se l'amministrazione

dispone di indizi che lasciano supporre l'esistenza di un importo da

restituire, ma che gli elementi disponibili non sono ancora sufficienti per

stabilirne il fondamento, essa deve procedere, in un tempo ragionevole, ai

necessari accertamenti. Se essa omette di farlo, l'inizio del termine di

perenzione deve essere fissato al momento in cui sarebbe stata in grado di

emettere una decisione di restituzione se avesse fatto prova dell'attenzione

che si poteva ragionevolmente attendersi da essa. Per contro, se risulta già

dagli elementi agli atti che le prestazioni in questione sono state versate

indebitamente, il termine di prescrizione inizia a decorrere senza che si debba

accordare all'amministrazione del tempo per procedere a degli accertamenti

supplementari.

Il termine annuo di perenzione comincia

dunque in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità

della corresponsione delle prestazioni (STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021,

consid. 3.2.1; sentenza 8C_799/2017dell'11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza

9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106;

consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se

per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre

2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto

alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative

incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza

anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V

431 consid. 3a; 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558).

In caso di errore dell'amministrazione

(ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal

momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione

avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo

contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere

dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso

in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C_405/2020 del 3

febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag.

383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente,

se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla

data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità

per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto

per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF

124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

Nel concretare questi principi, il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più

unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della

decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va

qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il

secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non

si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia

della decisione originaria, ma soltanto quando, in un momento successivo,

subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre

2003 consid. 3.2.2).

2.5. Occorre

dunque verificare se la Cassa di compensazione ha fatto tempestivamente valere

la pretesa di restituzione di prestazioni indebitamente percepite quando ha

emesso la decisione nel marzo 2022.

In concreto la Cassa è venuta a

conoscenza dello scioglimento del matrimonio il 10 novembre 2021 (doc. 15), quando

la ex moglie dell'assicurato ha compilato il formulario per la "Richiesta

di ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)", a cui ha

allegato la sentenza di divorzio emessa il __________ 2018 dal Pretore __________,

che è cresciuta incontestata in giudicato il __________ 2018.

Il 3 marzo 2022 la Cassa di

compensazione ha quindi emanato la decisione formale, con cui ha stabilito sia

il nuovo diritto alla rendita dal 1° agosto 2018 sia l'importo da restituire.

Detta decisione è pertanto manifestamente

tempestiva, senza che sia necessario esaminare in concreto quale termine

relativo (un anno secondo l'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA in vigore fino al

31 dicembre 2020 o 3 anni giusta l'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA in vigore

dal 1° gennaio 2021), vada applicato.

2.6. L'insorgente ha tuttavia sostenuto di

essere in buona fede, poiché sarebbe spettato ad altre autorità notificare alla

Cassa il suo divorzio, visto che egli ne ha dato subito debitamente comunicazione

all'Ufficio controllo abitanti del suo Comune che, a sua volta, ha informato l'Agenzia

comunale AVS. Quest'ultima ha riconosciuto di esserne è venuta a conoscenza il

2 agosto 2018 (doc. D2).

In merito alla buona fede, va

rammentato che secondo la giurisprudenza un'informazione sbagliata o una

decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un

amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta

in una situazione concreta nei confronti di determinate persone (b) l'autorità

ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere

agito entro tali limiti (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto

immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta (d) facendo

affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (e) da quando l'informazione è stata resa non è

intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.

636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

L'assenza di

informazioni in una situazione concreta laddove l'obbligo di informare è

previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero

presupposto un'informazione da parte dell'assicuratore, è assimilata ad una

dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l'autorità a

consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto

pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall'art. 9 Cost.

fed. La condizione c) deve perciò essere riformulata: che l'amministrato non ha

avuto conoscenza del contenuto dell'informazione omessa o che il contenuto era

talmente evidente che non doveva attendersi un'altra informazione. (DTF 131 V

472 consid. 5; STF 8C_320/ 2010 del 14 dicembre 2010; STF 8C_66/2009 del 7 settembre

2009, consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

Se l'amministrazione si

assume per sbaglio e per un certo periodo delle prestazioni senza esservi

tenuta, ciò fa nascere nell'assicurato l'aspettativa che queste prestazioni continueranno

ad essergli assegnate anche in futuro. Di conseguenza, la Cassa non può

interrompere l'assunzione delle prestazioni accordate a torto se l'assicurato,

che non era a conoscenza dell'errore, fondandosi sul comportamento della Cassa

ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (STFA K 44/03 del

19 novembre 2004 = SVR 2006 KV Nr. 6 consid. 5.2; STFA K 25/02 del 23 settembre

2002 = RAMI 2002 pag. 473 consid. 5.2.1 e 5.2.2). In tale evenienza, la buona

fede dell'assicurato deve essere tutelata e la modifica della prassi della

Cassa avverrà solo pro futuro (ex nunc) e non con effetto retroattivo (STF 9C_918/2007

del 14 gennaio 2009; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.4.1; STFA K 141/01 del 18 giugno 2003 = SVR 2003 KV Nr. 27 pag. 103, consid. 6.2).

2.7. In

concreto, gli estremi per riconoscere la buona fede non sono manifestamente

dati, ritenuto come la Cassa non ha fornito un'informazione errata né ha omesso

di fornire un'informazione al ricorrente.

La circostanza che, dopo l'emissione

della decisione formale del 3 marzo 2022, ossia il 12 aprile 2022, l'Agenzia

comunale AVS ha confermato all'allora patrocinatore dell'assicurato che "la mutazione generata dall'Ufficio controllo abitanti

l'abbiamo ricevuta il 2.8.2018…. l'avviso di mutazione del divorzio da parte

dell'Agenzia AVS all'indirizzo della Cassa CO 1 non è stato eseguito. Ho

chiesto lumi anche all'allora dipendente dell'Agenzia AVS… la quale non si

ricorda… ma ha riferito che le è sicuramente sfuggita la mutazione da

comunicare alla CCO 1 di __________… In conclusione l'Agenzia AVS non ha

comunicato alla CCO 1 di __________ il divorzio" (doc. D2), non

è d'aiuto all'assicurato.

Infatti, questa ammissione di colpa è

successiva all'emissione della decisione formale e di conseguenza non può avere

indotto l'insorgente in errore. Essa non può pertanto assurgere a comunicazione

errata dell'amministrazione.

Non va dimenticato che l'obbligo di

notificare ogni cambiamento dello stato civile, compreso il divorzio, figura a

pagina 2 della decisione del 12 luglio 2017 (doc. 7) di attribuzione della

rendita AVS, dove sono descritti alcuni casi in cui v'è l'obbligo di informare.

Ciò vale particolarmente:

"

- nelle modifiche dello stato civile (decesso, matrimonio, divorzio) o

Considerandi

del

rapporto di affiliazione, anche quando è già stata effettuata una notifica ad

altri uffici amministrativi".

Considerato, quindi, che solo un anno

prima del divorzio l'assicurato aveva ricevuto questa decisione di attribuzione

della rendita di vecchiaia, non poteva sfuggirgli questo suo obbligo di

informare la Cassa di compensazione, e non solo l'Ufficio controllo abitanti,

della mutazione del suo stato civile.

Non vi è pertanto alcun motivo per

ritenere un qualsiasi impedimento che ha impossibilitato il ricorrente di comunicare

tempestivamente alla Cassa di compensazione lo scioglimento del suo secondo

matrimonio.

D'altronde, la summenzionata decisione

specifica chiaramente che anche laddove l'assicurato abbia già comunicato la

mutazione delle proprie condizioni personali ed economiche "ad altri uffici amministrativi", come

può essere l'Ufficio controllo abitanti a cui l'assicurato ha segnalato il suo

divorzio, l'interessato non si deve ritenere liberato dall'avere assolto il suo

obbligo di informazione nei confronti della Cassa. Egli è infatti tenuto a

comunicare anche a quest'ultima ogni modifica.

Alla luce di quanto esposto, all'interessato

non può essere riconosciuta alcuna buona fede.

Va qui comunque evidenziato che la

sopra citata buona fede non va confusa con quella insita nell'art. 25 cpv. 1

seconda frase LPGA e che andrà esaminata, insieme all'onere troppo grave, nell'ambito

dell'eventuale richiesta di condono (cfr. art. 4 OPGA) che l'assicurato potrà

presentare non appena la decisione di restituzione, oggetto del presente

giudizio, sarà cresciuta in giudicato (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010;

STF 8C_130/ 2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA

30.2016.9

del 27 aprile 2016).

2.8

Il

ricorrente ha inoltre evidenziato che avendo l'Ufficio controllo abitanti

informato immediatamente l'Agenzia comunale AVS del suo divorzio, ed essendo quest'ultima

un organo della Cassa CO 1 ai sensi dell'art. 115 OAVS, non si può sostenere

che è solo con la richiesta di splitting della ex moglie che la Cassa è venuta

a conoscenza del cambiamento di stato civile. Pertanto, la Cassa di

compensazione, "tramite il suo organo

delocalizzato" (doc. I punto 2.5 pag. 4), già nel 2018 sapeva di

questa mutazione.

Di conseguenza, non vi sarebbe un fatto

nuovo e nemmeno i presupposti per una revisione processuale della decisione di

rendita, perciò neppure è data una restituzione.

La Cassa ha negato che, essendo l'Agenzia

comunale AVS venuta a conoscenza del divorzio del ricorrente, allora anch'essa ne

era a conoscenza. A suo dire, la gestione delle Agenzie comunali AVS è affidata

ai singoli Comuni sotto la loro sorveglianza e responsabilità (art. 115 cpv. 1

OAVS e Decreto legislativo cantonale di applicazione della LAVS).

Per l'amministrazione, la Cassa e l'Agenzia

comunale AVS sono quindi due entità ben separate e le informazioni non passano

dall'una all'altra automaticamente. Infatti, è solo il 10 novembre 2021 che,

con la richiesta di splitting della ex moglie del ricorrente, la Cassa di

compensazione, __________, è venuta a conoscenza del divorzio.

2.9

Nella

DTF 140 V 521, l'Alta Corte si è pronunciata sulla violazione

dell'obbligo di annunciare il nuovo matrimonio di un beneficiario di una

rendita vedovile, sulla restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse e

sull'inizio del termine di perenzione di un anno in caso di conoscenza di fatti

nel quadro della vita privata.

In quella fattispecie, dopo la morte

della prima moglie, avvenuta nel 2000, la Cassa di compensazione del Canton

Berna ha concesso all'assicurato, nato nel 1964, una rendita vedovile. In

occasione di un confronto tra i dati sullo stato civile del registro centrale

delle rendite dell'AVS/AI e quelli del registro informatizzato dello stato

civile, la Cassa di compensazione ha appreso nel settembre 2011 che la persona

assicurata si era già risposata il 2 aprile 2004. Il 27 settembre 2011 la Cassa

ha così disposto il rifiuto retroattivo della rendita vedovile a partire dal

maggio 2004 e contestualmente ha chiesto all'assicurato la restituzione di tutte

le rendite illegittimamente percepite per un totale di Fr. 103'434.-, poi ridotto

a Fr. 70'890.-.

Il Tribunale federale, con sentenza

9C_276/2012 del 14 dicembre 2012, ha annullato la decisione impugnata e ha

rinviato la questione al giudice di primo grado affinché svolgesse ulteriori accertamenti

e poi emanasse un nuova decisione sulla restituzione della rendita di vedovanza

illegittimamente ricevuta.

Il Tribunale federale ha tenuto un'udienza

pubblica e ha accolto parzialmente il ricorso dell'assicurato contro la

restituzione.

Nel caso esaminato, al considerando 2.2

l'Alta Corte ha ricordato che nel Canton Berna i Comuni hanno istituito Agenzie

della Cassa cantonale di compensazione e che i compiti e i poteri delle Agenzie

sono regolati con ordinanza del Consiglio di Stato. Sulla base di ciò, quali compiti

supplementari ai sensi dell'art. 116 cpv. 1 in fine dell'AVS, il Consiglio di

Stato del Canton Berna ha delegato alle Agenzie comunali la ricezione delle

iscrizioni e delle domande di prestazioni, l'inoltro dei documenti verificati e

la comunicazione continua di tutte le modifiche significative. Inoltre, le

Agenzie sono coinvolte, tra l'altro, nei conteggi dei contributi salariali

(lett. a), nella verifica dei diritti alle prestazioni (lett. d) e dei datori

di lavoro che non sono soggetti al controllo del datore di lavoro (lett. e).

Il Tribunale federale ha ricordato che

nel suo precedente giudizio 9C_276/2012, al considerando 3 ha stabilito che il

diritto del ricorrente alla rendita di vedovanza precedentemente erogata è decaduto

con il risposarsi il 2 aprile 2004 (art. 23 cpv. 4 lett. a LAVS) e che le

conseguenti prestazioni illegittimamente percepite - indipendentemente dalla

violazione dell'obbligo di informare - devono essere di principio rimborsate

(art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA; DTF 122 V 134). Come prima, restava ancora da

verificare se, quando ha emesso la decisione di restituzione del 27 settembre

2011, la domanda di rimborso della Cassa fosse (parzialmente) prescritta a

causa del termine relativo di prescrizione di un anno giusta l'art. 25 cpv. 2

LPGA.

Inoltre, il Tribunale federale ha

riconosciuto, nella precedente sentenza relativa al ricorrente (9C_276/2012,

consid. 5.1), che la fissazione e il pagamento delle rendite AVS (e quindi

anche il recupero delle rendite percepite illegittimamente) secondo l'art. 63

cpv. 1 lett. b e c LAVS sono di esclusiva competenza delle Casse di

compensazione. Ovviamente, quindi, né l'Ufficio dello stato civile, né l'Ufficio

controllo abitanti e degli stranieri, né l'Ufficio AI del Canton Berna (che si

occupava di uno dei figli del ricorrente) possono essere considerati autorità

incaricate (anche) dell'attuazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i

superstiti ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.1. La conoscenza

di un organo amministrativo non competente in materia non può far scattare il

termine di prescrizione di un anno previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (cfr.

consid. 3).

Dagli accertamenti effettuati è emerso

che due collaboratori dell'Agenzia comunale AVS erano al corrente, come persone

private, che l'assicurato si era risposato (cfr. consid. 5).

La collaboratrice che per decenni è

stata responsabile dell'Agenzia comunale aveva aiutato l'assicurato

innumerevoli volte con le sue pratiche amministrative (quando è morta la prima

moglie, quando ha assunto una collaboratrice domestica straniera per i bambini,

per le pratiche con l'Ufficio stranieri, per i contributi sociali che egli pagava

in qualità di datore di lavoro di questa persona poi divenuta sua moglie, ecc.)

(cfr. consid. 5.1).

L'Alta Corte ha osservato che non era

possibile dedurre dagli atti quando e in quali circostanze la dipendente dell'Agenzia

comunale AVS ha saputo del matrimonio del 2 aprile 2004 tra il ricorrente e la

sua ex dipendente. Risulta unicamente che essa ha corretto a mano il vecchio

indirizzo del ricorrente sul modulo di dichiarazione salariale per il 2004 e ha

inserito quello corretto (cfr. anche la notifica di modifica, che è stata

inviata il 12 gennaio 2005 all'Ufficio contributi della Cassa cantonale di

compensazione).

Nel dossier della rendita l'indirizzo è

stato corretto molto dopo. Nella prima metà del 2010, al dipendente dell'Agenzia

comunale AVS è stata presentata una "conferma delle prestazioni" del

"gennaio 2010", in cui la Cassa di compensazione del Canton Berna, Servizio

prestazioni, ha attestato al beneficiario della rendita vedovile che nel 2009 gli

sono stati versati Fr. 35'880.- per le rendite AVS. L'unica cosa chiara è che l'impiegata

dell'Agenzia comunale AVS ha preso visione del fascicolo relativo alla rendita

ancora in corso di erogazione, in quanto ha corretto lei stessa l'indirizzo di

casa del ricorrente direttamente sulla conferma e ha compilato

(contemporaneamente o successivamente) il 2 luglio 2010 un modulo "Avviso

di modifica per le rendite AVS/AI" (cfr. consid. 5.2).

Il Tribunale federale ha osservato che

non era sorprendente che in un piccolo comune di meno di 1000 abitanti gli

impiegati dell'Agenzia comunale AVS prima o poi siano venuti a conoscenza del

secondo matrimonio dell'assicurato senza che quest'ultimo abbia avvisato gli

organi dell'AVS del cambiamento del suo stato civile. Non è dato a sapere,

senza testimoni, se tutti gli impiegati del Comune fossero sin dall'inizio a

conoscenza del suo secondo matrimonio. Non è nemmeno possibile accertare le

ragioni per le quali i responsabili dell'Agenzia comunale AVS, nonostante il

riferimento alla rendita di vedovo e che, solo in un secondo momento, hanno

ammesso di essere stati a conoscenza del nuovo matrimonio a titolo privato, non

hanno informato in alcun modo la Cassa cantonale di compensazione (cfr. consid.

5.3).

Per il Tribunale federale non va

seguita la tesi dell'UFAS, secondo cui la conoscenza dei dipendenti dell'Agenzia

comunale AVS non possa comunque essere imputata alla Cassa di compensazione del

Canton Berna. L'obiezione dell'autorità federale, secondo cui "in

relazione alla fissazione e al pagamento delle rendite ordinarie" le

Agenzie comunali non hanno alcun compito, non è pertinente. La presente

controversia verte sull'omessa comunicazione di un cambiamento di stato civile.

Come spiegato al considerando 2.2, il governo cantonale del Canton Berna ha

affidato alle Agenzie comunali AVS, tra l'altro, la notifica continua di tutti

i cambiamenti significativi alla Cassa di compensazione cantonale. Il sito web

della Cassa di compensazione (www.akbern.ch) descrive la "notifica della

situazione personale (...) degli assicurati e delle persone tenute al pagamento

dei contributi" come uno dei compiti principali delle sue Agenzie AVS. Sarebbe

quindi incomprensibile se la conoscenza di una modifica dello stato civile

rilevante ai fini della prestazione, disponibile presso un'Agenzia, ma non

trasmessa alla sede centrale, non potesse essere attribuita alla Cassa di

compensazione cantonale fin dall'inizio. Le Agenzie comunali AVS costituiscono

una parte organizzativa della Cassa di compensazione del Cantone di Berna e

quindi dell'istituto assicurativo ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 prima frase

della LPGA; pertanto, in linea di principio si applica la seguente formula:

"Ciò che sa l'Agenzia, lo sa anche la Cassa di compensazione dal punto di

vista giuridico" (cfr. consid. 6).

Nel caso in esame, tuttavia, si è posta

la questione di come valutare il fatto che l'impiegata dell'Agenzia comunale

AVS non fosse venuta a conoscenza del nuovo matrimonio nell'ambito della sua

attività professionale, bensì privatamente. Il TF si è chiesto se la formula citata

dovesse essere estesa, nel senso che alla Cassa di compensazione devono essere

attribuite anche le conoscenze che i suoi dipendenti o quelli delle sue Agenzie

hanno acquisito privatamente, cioè al di fuori della loro attività per l'istituto

di assicurazione? (cfr. consid. 7).

Ai considerandi 7.1-8, il Tribunale

federale ha stabilito che il principio secondo cui deve essere imputata alla

Cassa di compensazione del Canton Berna la conoscenza di un cambiamento di

stato civile, che ha un'influenza sulle condizioni determinanti per l'erogazione

della prestazione, noto ad un'Agenzia comunale delle assicurazioni sociali, ma

la cui informazione non è stata trasmessa alla sede centrale (cfr. consid. 6), non

si applica quando un collaboratore di un'Agenzia non viene a conoscenza del

nuovo matrimonio di un beneficiario di una rendita vedovile nell'ambito della

sua attività professionale, ma nel quadro di quella privata. Né l'art. 31 cpv.

2.

LPGA (cfr. consid. 7.1) né il dovere generale di fedeltà derivante dal

contratto di lavoro (cfr. consid. 7.2) comportano l'obbligo per i collaboratori

di un assicuratore sociale di utilizzare nell'attività ufficiale quanto appreso

a titolo privato. Le conoscenze acquisite in ambito privato non erano dunque in

grado fin dall'inizio di far scattare il termine di prescrizione di un anno ai

sensi dell'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA. Poiché il ricorrente stesso non

ha rispettato l'obbligo di notifica (cfr. consid. 4), gli organi dell'AVS sono

venuti a conoscenza solo attraverso i canali ufficiali, nel settembre 2011

(quando sono stati verificati i dati di stato civile), del nuovo matrimonio del

beneficiario della rendita per vedovi. La richiesta di rimborso ordinata il 27

settembre 2011 è stata quindi chiaramente emessa entro il termine di prescrizione

relativo di un anno, motivo per cui il ricorrente deve restituire un totale di Fr.

70'890.- quale rendita percepita illegalmente (cfr. consid. 8).

2.10

A norma

dell'art. 65 cpv. 2 LAVS, di regola, le Casse di compensazione cantonali devono

avere un'agenzia in ogni Comune. Qualora le circostanze lo giustifichino, può

essere istituita un'agenzia unica per più Comuni.

Secondo l'art. 115 cpv. 2 OAVS, i

Cantoni possono affidare la gestione delle agenzie ai Comuni, se essi stessi

rispondono dei danni a norma dell'art. 78 cpv. 1 LPGA nonché dell'art. 70 cpv.

1.

LAVS, causati da funzionari o impiegati comunali, garantiscono rapporti

diretti tra la cassa di compensazione e i Comuni e conferiscono alla cassa di

compensazione il diritto di impartire istruzioni e ordini alle agenzie.

L'art. 116 cpv. 1 OAVS dispone che alle

agenzie comunali delle casse di compensazione cantonali incombono in ogni caso

i compiti seguenti:

a. dare

informazioni;

b. ricevere e

trasmettere la corrispondenza;

c. distribuire

i moduli e i testi legali;

d. collaborare

al regolamento dei conti;

e. collaborare

all'assunzione dei documenti necessari per la fissazione delle rendite

straordinarie;

f. collaborare

all'accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza delle persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non

esercitano un'attività lucrativa;

g. collaborare

all'assoggettamento di tutte le persone tenute al pagamento dei contributi.

Alle agenzie comunali possono essere

affidati altri compiti.

Il Decreto legislativo di applicazione

della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28

gennaio 1948 (RL 851.100), entrato in vigore il 30 marzo 1948, prevede l'istituzione

della Cassa cantonale di compensazione all'art. 1 e all'art. 2 enumera la sua

organizzazione e i suoi compiti.

L'art. 3 concerne le Agenzie comunali

AVS e dispone:

"

In ogni comune del Cantone è istituita un'agenzia comunale della cassa.

La gestione dell'agenzia è affidata ad un gerente nominato dal municipio a

norma della legge organica comunale, e sotto la sua sorveglianza e responsabilità.

La nomina può essere condizionata all'esito di un esame di idoneità davanti ad

una speciale commissione nominata dal Consiglio di Stato.

Se l'agenzia comunale non funziona

regolarmente, la direzione della cassa ne informa il municipio invitandolo a

rimediare alle insufficienze constatate. Se il municipio non prende le

necessarie misure, la direzione della cassa deferisce il caso al dipartimento

competente, il quale potrà affidare la gestione dell'agenzia ad altre persone a

spese del comune.".

I compiti dell'agenzia comunale sono

elencati all'art. 6.

Secondo questo disposto, le agenzie:

a) provvedono

a rimettere i moduli e le comunicazioni che li concernono alle persone tenute a

pagare le quote ed agli assicurati nel territorio del comune;

b) ricevono

i conteggi e riscuotono le quote da parte di determinate categorie di persone

ed assicurati, come alle particolari istruzioni emanate dalla direzione della

cassa;

c) si

assicurano che tutte le persone tenute a pagare le quote e tutti gli assicurati

nel comune affiliati alla cassa siano in regola con i versamenti, diffidano i

ritardatari ed informano la direzione della cassa. A questo scopo esse tengono

un elenco di tutte le persone astrette a pagare le quote e di tutti gli

assicurati, compresi quelli che sono affiliati ad un'altra cassa;

d) tengono

la registrazione delle loro entrate conformemente alle istruzioni della

direzione della cassa e ogni mese, all'atto della presentazione delle distinte,

versano alla cassa gli importi percepiti;

e) forniscono

agli interessati le necessarie informazioni;

f) collaborano

alla riunione dei documenti necessari per la determinazione delle rendite

transitorie;

g) collaborano

alla determinazione del reddito delle persone che esercitano un'attività

lucrativa indipendente e di quelle che non esercitano un'attività lucrativa;

h) collaborano

all'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare le quote.

2.11

A livello

ticinese, quindi, non risulta esservi una norma, come nel Canton Berna, che preveda

per le Agenzie comunali AVS il compito di notificare alla Cassa cantonale di

compensazione ogni modifica significativa concernente la situazione personale

degli assicurati o comunque una disposizione simile secondo cui le Agenzie

comunali AVS hanno l'obbligo di comunicare alla Cassa cantonale di

compensazione delle modifiche intervenute dopo la richiesta delle prestazioni.

In questo senso, per il TCA le Agenzie

comunali AVS non vanno ritenute come una parte organizzativa della Cassa di

compensazione del Cantone Ticino dislocate sul territorio e quindi

dell'istituto assicurativo ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 prima frase della LPGA.

L'art. 116 cpv. 1 in fine OAVS ha

previsto che alle Agenzie comunali possono essere affidati altri compiti oltre

a quelli elencati in quella sede ed è ciò che ha legiferato, a livello

cantonale, il Gran Consiglio ticinese con il Decreto del 1948.

Tuttavia, i compiti indicati all'art. 6

del predetto Decreto legislativo risultano essere, almeno parzialmente, dei

compiti obsoleti, non più attuali, che non rispecchiano la reale situazione e

quindi le attività che le Agenzie comunali AVS svolgono effettivamente. La

maggior parte di questi compiti sono rimasti solo teorici, mentre nella pratica

i dipendenti delle Agenzie comunali AVS si occupano di altre mansioni. Un

aggiornamento di questi compiti sarebbe perciò auspicabile, cosicché l'attività

concretamente svolta dalle Agenzie comunali AVS ticinesi sia debitamente

supportata da una norma legale.

Nella fattispecie, benché la Cassa di

compensazione abbia riconosciuto, nella decisione impugnata, che "l'errore dell'agenzia comunale AVS di __________

(organo della Cassa; cfr. art. 115 OAVS) è stato commesso nel 2018 quando non

ha portato a conoscenza della Cassa il fatto che l'assicurato avesse divorziato"

(doc. A punto 4.1), a differenza che nel Canton Berna, non v'è qui alcuna base

legale che qualifichi le Agenzie comunale AVS in Ticino come "organo della Cassa cantonale di compensazione".

Neppure v'è un'attribuzione, fra le varie mansioni, che dette Agenzie debbano

comunicare alla Cassa cantonale di compensazione le modifiche personali degli

assicurati.

Così stando le cose, non si può

pertanto concludere che vi sia stato un errore da parte dell'Agenzia comunale

AVS nel non avere informato la Cassa di compensazione dell'avvenuto divorzio

dell'assicurato.

Da quanto precede discende che l'omissione,

da parte dell'Agenzia comunale AVS, di notificare alla Cassa CO 1 la

comunicazione avuta dal controllo abitanti del Comune (e non direttamente

dall’assicurato) dell’avvenuto divorzio del ricorrente appena ne è venuta a

conoscenza il 2 agosto 2018, non neutralizza la violazione dell'obbligo di

informare commessa dall'assicurato.

L'insorgente ha infatti comunicato

direttamente soltanto all'Ufficio controllo abitanti del suo Comune che ha divorziato

il __________ 2018. Egli si è però rivolto a un'autorità incompetente, visto che

la fissazione delle rendite è di esclusiva competenza delle Casse di

compensazione (art. 63 cpv. 1 lett. b LAVS).

Di conseguenza, l'autorità

amministrativa a cui l'assicurato ha segnalato la modifica delle condizioni

personali non può essere considerata quale autorità incaricata anche

dell'attuazione della LAVS. La conoscenza di un organo amministrativo non

competente in materia non può far scattare il termine di prescrizione di un

anno previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (DTF 140 V 521 consid. 3; STF

9C_276/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 5.1 = DTF 139 V 6 = SVR 2013 AHV Nr.

7).

Considerato che il ricorrente non ha

rispettato l'obbligo di notifica e che l'omissione dell'Agenzia comunale AVS è

ininfluente, si deve concludere che la Cassa di compensazione è venuta a

conoscenza del divorzio dell'assicurato soltanto attraverso i canali ufficiali,

nel novembre 2021, con la "Richiesta di ripartizione dei redditi in

caso di divorzio (splitting)" formulata dalla sua ex moglie.

Ne consegue che la decisione di restituzione

del 3 marzo 2022 è stata quindi chiaramente emessa entro il termine di prescrizione

relativo - sia esso di un anno o di tre anni (art. 25 cpv. 2 LPGA nella vecchia

e nella nuova versione) -, motivo per cui il ricorrente deve restituire l'importo

di Fr. 11'427.-, non contestato come tale, quale rendita di vecchiaia percepita

illegalmente.

2.12

Alla luce

delle considerazioni esposte, non deve pertanto essere qui esaminato se l'amministrazione

ha violato il diritto di essere sentito dell'insorgente per non avere

prolungato il termine per inoltrare opposizione contro la predetta decisione e

quindi per non avere potuto richiamare e consultare l'incarto relativo agli

assegni di famiglia. Trattandosi, anche in questo caso, come per l'Ufficio

controllo abitanti, di un'autorità incompetente a fissare le rendite di

vecchiaia, una eventuale conoscenza da parte della Cassa CO 1 - Servizio

assegni familiari del secondo divorzio dell'interessato non avrebbe comunque

giovato a quest'ultimo.

Quanto al postulato richiamo dell'incarto

AVS relativo all'ex moglie del ricorrente, va qui osservato che la summenzionata

richiesta di splitting formulata dall'ex coniuge, trattandosi di un documento

importante atto a modificare la situazione del beneficiario della rendita, è

stata inserita nell'incarto concernente l'assicurato. Infatti, questa richiesta

ha fatto scattare la procedura di ricalcolo del diritto alla rendita di

vecchiaia del ricorrente e, contemporaneamente, pure quella di restituzione

delle prestazioni indebitamente ricevute.

Se nell'incarto dell'ex moglie vi

fossero state altre informazioni utili al riguardo, sarebbe stato

nell'interesse della Cassa stessa farle emergere in precedenza e quindi

ricalcolare, prima del 3 marzo 2022, il diritto dell'assicurato alla rendita,

essendo inferiore all'importo che a quel momento gli era riconosciuto e

versato. Non si fa dunque luogo al richiamo dell'incarto richiesto.

2.13

In queste

condizioni, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione

impugnata integralmente confermata.

Portando il ricorso sulla richiesta di

prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle

spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021

del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3

gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS

2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti