30.2022.11
Entro 30 giorni,Cassa può annullare e sostituire la sua 1a decisione. Formalismo eccessivo.Notifica di una decisione amministrativa.Se la consegna è infruttuosa,l'invio è considerato notificato il 7 giorno. Protrarre il periodo di giacenza dell'invio non posticipa la notifica. Secondo invio: nozione
28 ottobre 2022Italiano39 min
a una modifica della decisione impugnata. L'amministrazione ha dunque richiamato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2022.11
TB/IR
Lugano
28 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 maggio 2022 emanata da
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto in fatto
1.1. L'11 luglio 2020 (doc. 36) RI 1,
1940, ha inoltrato alla Cassa CO 1 una "domanda di reversibilità di pensione AVS del mio ex marito morto il
giorno 2020". Il 16 luglio 2020 (doc.37) la Cassa l'ha invitata
a compilare l'allegato formulario "Richiesta di rendite per superstiti",
che l'interessata ha sottoscritto il 12 ottobre 2020 (doc. 49-9/12) e l'Agenzia
comunale AVS ha vidimato il 15 ottobre seguente, trasmettendolo poi alla Cassa
di compensazione a cui è giunto il 22 ottobre 2020.
1.2. Con raccomandata del 23 ottobre
2020 (doc. 50) la Cassa di compensazione ha informato l'assicurata che la sua
rendita di vecchiaia ammontava a CHF 1'834 e un'eventuale rendita per
superstiti a CHF 1'517, perciò, visto che la rendita di vecchiaia era più
elevata, avrebbe continuato a versarle CHF 1'834 al mese. Questa decisione
poteva essere impugnata entro 30 giorni facendo opposizione presso la stessa
Cassa.
1.3. Il 23 novembre 2020 (doc. 51)
l'amministrazione ha inviato all'assicurata il foglio di calcolo della sua
rendita per superstiti, informandola su come era giunta all'importo di CHF
1'517.
1.4. Con invio per posta A, il 23 marzo
2021 (doc. 55) l'assicurata si è rivolta alla Cassa di compensazione per
un'altra problematica. Tuttavia, in calce alla sua firma si è indirizzata al
funzionario che si era occupato della sua domanda di rendita per superstiti,
sollecitando, come segue, una risposta al suo scritto del 29 dicembre 2020
(doc. 68-13/20 ed E/D): "in riferimento al vostro scritto del
23.11.2020 - che ho contestato, perché oltre che il secondo foglio è tutto
bianco non riporta nulla, la sottoscritta ha chiesto l'intero estratto conto
dei contributi della rendita per coniugi - fino al divorzio, perché la rendita
di reversibilità non calcolata come da voi comunicato. (…) Vogliate pertanto
provvedere in merito".
1.5. In risposta a questo scritto, l'8
aprile 2021 (doc. 57), la Cassa ha fornito ulteriori ragguagli sul calcolo
della sua rendita per superstiti e sul fatto che, essendo l'importo inferiore
alla rendita AVS che le spettava, "con decisione del 23 ottobre 2020,
in applicazione dell'art. 24b LAVS ha correttamente emesso la decisione di
diniego della rendita per superstiti poiché la stessa risulta essere più
sfavorevole rispetto alla rendita di vecchiaia, continuando pertanto a versare
la rendita AVS".
1.6. Con invio raccomandato del 2
dicembre 2021 (doc. 58-1/31) RI 1 ha contestato integralmente le spiegazioni
della Cassa di compensazione e gli estratti conto ricevuti e ha fornito una sua
dettagliata presa di posizione.
1.7. Il 16 dicembre 2021 (doc. 60) la
Cassa di compensazione ha risposto all'assicurata che la decisione del 23
ottobre 2020 poteva essere impugnata entro 30 giorni e che la contestazione del
2 dicembre 2021 non ottemperava i disposti legali relativi al termine di
impugnazione, visto che la predetta decisione è stata notificata il 30 ottobre
2020 (doc. 59) e quindi era cresciuta in giudicato. Non essendoci motivi validi
per restituire il termine per impugnare quella decisione, la contestazione era
irricevibile.
1.8. Questo scritto, spedito per
raccomandata, non è stato ritirato dall'assicurata (doc. 61). Dopo essere
ritornato al mittente la Cassa l'ha rinviato, sempre per raccomandata, il 4
gennaio 2022 (doc. 62).
1.9. Il 27 gennaio 2022 (doc. 63)
l'assicurata, a mezzo raccomandata, ha contestato sia di non avere ritirato lo
scritto del 16 dicembre 2021, sia di non avere fatto opposizione alla decisione
del 23 ottobre 2020, visto che il 23 novembre 2020 si è lamentata
telefonicamente con un funzionario della Cassa di compensazione e lo stesso
giorno, a sua richiesta, questi le ha trasmesso il foglio di calcolo per la
rendita per superstiti.
1.10. Il 10 febbraio 2022 (doc. B) la
Cassa di compensazione ha emanato una decisione di non entrata in materia nei
confronti della richiesta del 27 gennaio 2022 di riformare la decisione del 23
ottobre 2020. Per l'amministrazione questa decisione è cresciuta in giudicato
visto che dopo la telefonata del 23 novembre 2020 l'assicurata non ha
presentato obiezioni e il colloquio telefonico non rispettava i presupposti
legali di un'opposizione (art. 10 OPGA). Lo scritto del 2 dicembre 2021 con cui
l'interessata ha contestato il calcolo della prestazione relativo alla
decisione di rifiuto della rendita per superstiti del 23 ottobre 2020 è stato
ritenuto irricevibile dalla Cassa il 16 dicembre 2021, poiché ampiamente fuori
dai termini per impugnare detto provvedimento. Pertanto l’amministrazione non è
entrata nel merito della domanda del 22 gennaio 2022.
1.11. L'assicurata non ha ritirato l'invio
raccomandato della decisione (doc. 67 e B), così il 23 febbraio 2022 (doc. B1)
la Cassa di compensazione gliel'ha rimandata, sempre per raccomandata,
ricordandole che in caso di mancato ritiro l'invio raccomandato è considerato
notificato l'ultimo giorno del termine di ritiro. In concreto, quindi, la
decisione del 10 febbraio 2022 andava ritenuta validamente notificata il 18 febbraio
2022.
1.12. L'assicurata si è opposta il 4
aprile 2022 (doc. E) alla decisione di non entrata in materia del 10 febbraio
2022 e allo scritto del 23 seguente. Dal profilo formale, l'opponente ha
ritenuto che, a causa di un disguido della Posta, la raccomandata è ritornata
al mittente, malgrado la richiesta di prolungare il termine di giacenza. Nel
merito l'interessata ha ribadito di avere contestato la decisione del 23
ottobre 2020 - che peraltro non ne avrebbe le caratteristiche -, essa ritiene,
quindi, che il provvedimento non sia cresciuto in giudicato. In effetti il 23
novembre 2020, un funzionario della Cassa le ha inviato il foglio di calcolo,
che essa ha poi contestato il 29 dicembre 2020 (doc. E/D) unitamente alla
decisione del 23 ottobre 2020 di rifiuto della rendita di superstiti, come pure
ancora il 23 marzo 2021, allorquando ha sollecitato una risposta al suo scritto
di fine anno che non le era ancora giunta. In conclusione RI 1 ha contestato la
decisione del 10 febbraio 2022 di non entrata nel merito della domanda del 27
gennaio 2022, nella quale si è integralmente confermata e così pure nella
contestazione del 2 dicembre 2021.
1.13. Con decisione su opposizione del 5
maggio 2022 (doc. A) la Cassa di compensazione ha dichiarato irricevibile
l'opposizione del 4 aprile 2022, siccome tardiva. Infatti la decisione del 10
febbraio 2022, facente seguito alla richiesta dell'assicurata del 27 gennaio
2022 di riformare la precedente decisione del 23 ottobre 2020, è stata inviata
per raccomandata e dopo che la destinataria ha chiesto all'ufficio postale di
prolungare il termine di giacenza è ritornata alla Cassa il 23 febbraio 2022,
siccome non ritirata. Il secondo invio, del 23 febbraio 2022, della decisione
di non entrata in materia, è stato ritirato dall'assicurata il 21 marzo 2022,
un duplice prolungo del termine di giacenza richiesto dall’assicurata stessa
alla Posta.
Per la Cassa, anche considerando la sospensione dei termini
dell'art. 36 cpv. 4 LPGA, conteggiando i 30 giorni decorrenti dal 21 febbraio
2022, ovvero dall'ultimo giorno di giacenza in posta relativo al primo invio
raccomandato, detta decisione risulta cresciuta in giudicato ed esplica ogni
effetto dal 21 marzo 2022.
Riguardo alla tempestività dell'opposizione che l'assicurata ha giustificato
adducendo problemi di salute che l'hanno impedita di recarsi in posta a
ritirare la prima raccomandata e a chiederne il prolungo della giacenza,
disguidi dello stesso ufficio postale e assenza sulla busta dell'indicazione
del mittente, la Cassa ha ritenuto che tali motivi non potevano essere presi in
considerazione. A suo dire, era chiaro che l'assicurata avrebbe dovuto
attendersi di ricevere una decisione in risposta alla sua contestazione del 27
gennaio 2022 e dunque avrebbe dovuto mettere in atto tutte le procedure per
permetterle di entrare in possesso in modo tempestivo degli invii della Cassa,
nominando se del caso un rappresentante.
Non essendo dati motivi per restituire i termini per interporre
opposizione né atti a giustificare il ritardo con cui l'opposizione è stata
inviata, la stessa è stata dichiarata irricevibile.
Fatti
1.14. Il 25 maggio 2022 (doc. 74) la Cassa
ha emesso una nuova decisione che annullava e sostituiva quella del 5 maggio
2022.
Il contenuto di questa decisione è identico a quello della
decisione di 20 giorni prima, ma non indica più, in ordine, che l'opposizione
del 4 aprile 2022 era tempestiva (doc. 75).
1.15. L'assicurata ha chiesto all'ufficio
postale di prorogarne la giacenza fino al 10 giugno 2022 (doc. 76), ma al 3
giugno 2022 (doc. III/1) la raccomandata è ritornata al mittente e il 9 giugno
2022 (doc. III/2) la Cassa di compensazione l'ha ritrasmessa all'assicurata
informandola che la decisione su opposizione del 25 maggio 2022, che
rettificava quella del 5 maggio 2022, era da ritenersi validamente notificata
il 1° giugno 2022.
1.16. Il 3 giugno 2022 (doc. I) RI 1 si è
rivolta al Tribunale chiedendo di annullare la decisione su opposizione del 5
maggio 2022, ritenuto come l'opposizione del 4 aprile 2022 sia tempestiva. Per
la ricorrente l'invio raccomandato del 10 febbraio 2022, in cui non figura il
mittente e che non doveva essere accettato dalla Posta, come riconosciuto dalla
medesima (doc. F), è stato ritornato per errore al mittente il 22 febbraio 2022
(doc. E1), malgrado il 18 febbraio precedente l’assicurata avesse chiesto, per
motivi di salute, di prolungare il termine di giacenza fino al 28 febbraio
2022. Il 25 febbraio 2022 l'assicurata si è dunque recata in taxi all'ufficio
postale per ritirare questa raccomandata (doc. D), che però era già ritornata
al mittente con l'indicazione che non era stata ritirata. Infatti, il 23
febbraio 2022, la Cassa di compensazione gliel'ha rinviata, con possibilità di
ritiro, come indicato sulla busta, fino al 4 marzo 2022 (doc. B1). Sempre per
motivi di salute, certificati dal medico curante (doc. C), l'interessata ha
prolungato questo termine di giacenza e l'ha poi ritirata il 21 marzo 2022
(doc. E2).
Nel calcolare il termine di 30 giorni per opporsi alla decisione
del 10 febbraio 2022, la ricorrente ha spiegato di non avere neppure preso in
considerazione il prolungamento del termine di giacenza presso la Posta, che
l'ha portata a ritirare il 21 marzo 2022 la raccomandata del 23 febbraio 2022.
Essa si è invece basata sul momento in cui ha preso conoscenza che l'ultimo
giorno del termine di scadenza di 7 giorni per il ritiro in Posta era il 4
marzo 2022 e dal giorno seguente l'avvenuto recapito, ossia dal 5 marzo 2022,
ha fatto decorrere i 30 giorni. L'opposizione del 4 aprile 2022 contro la
decisione di non entrata in materia emessa il 10 febbraio 2022, in cui
l'assicurata si conferma integralmente, è perciò tempestiva, come del resto
indicato nella decisione su opposizione a pagina 1 e confermato dalla Posta,
che ha riconosciuto l'errore di avere anzitempo retrocesso al mittente la
raccomandata del 10 febbraio 2022 (doc. F e G).
1.17. Nella risposta del 21 giugno 2022
(doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso. La Cassa ha
ricordato di avere ritenuto irricevibile l'opposizione del 4 aprile 2022
dell'assicurata, perché inoltrata tardivamente, tanto che il 25 maggio 2022 ha
annullato e sostituito la precedente decisione del 5 maggio 2022, eliminando
l'aggettivo "tempestiva",
riferita all'opposizione, dalla prima pagina. Questa nuova decisione è
ritornata al mittente il 9 giugno 2022 siccome non ritirata dall'interessata
(doc. III/1) e con invio di pari data (doc. III/2) l'amministrazione l'ha
rispedita all'assicurata e al momento dell'allestimento della risposta di causa
la relativa raccomandata non risultava ancora ritirata.
La Cassa di compensazione ha rinviato ai fatti e alle motivazioni
di diritto esposte nella decisione riformata del 25 maggio 2022 e nella
decisione di non entrata in materia del 10 febbraio 2022. Infatti, sia il
certificato medico attestante la malattia della ricorrente dal 16 febbraio al
25 marzo 2022 sia la comunicazione della Posta del 20 maggio 2022, non portano
a una modifica della decisione impugnata. L'amministrazione ha dunque richiamato
il contenuto della decisione su opposizione del 25 maggio 2022, della quale ha
chiesto l'integrale conferma.
1.18. Il 23 giugno 2022 (doc. IV) il
giudice delegato ha ordinato l'intimazione della risposta di causa alla
ricorrente, concedendole 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di
prova.
1.19. Con scritto del 27 luglio 2022 (doc.
V), inviato per raccomandata il giorno seguente, la ricorrente ha presentato
un'istanza di restituzione del termine per presentare ulteriori mezzi di prova
e ha chiesto la trasmissione dell'incarto prodotto dalla Cassa con la risposta.
L'assicurata ha affermato di essere stata impedita di agire entro il termine
stabilito a causa di un ricovero in ospedale (doc. V/B), che l'ha portata a
potere ritirare la raccomandata soltanto l'11 luglio 2022, come risulta dal
timbro postale sulla busta (doc. V/A). Tuttavia, anche dopo la dimissione è
stata impedita, sempre a causa delle sue condizioni di salute, di svolgere
qualsiasi funzione amministrativa fino al 25 luglio 2022.
1.20. Il 29 luglio 2022 (doc. VI) il
giudice delegato ha fatto presente all'istante che la sua richiesta era
lacunosa e che non poteva essere accolta senza l'acquisizione di specifica
documentazione.
1.21. Il 1°settembre 2022 (doc. X) la
ricorrente ha prodotto un nuovo certificato del medico curante (doc. E1) e ha
chiesto la trasmissione di numerosi documenti prodotti dalla Cassa. Il 13
settembre 2022 (doc. XI) la Cassa è stata invitata a prendere posizione sulla
richiesta di restituzione del termine e all'assicurata è stato trasmesso, in
via eccezionale, l'intero incarto prodotto dall'amministrazione con la risposta
di causa. La Cassa di compensazione ha osservato il 21 settembre 2022 (doc.
XII) che quanto affermato dalla ricorrente nel suo scritto del 1° settembre
precedente non apportava nuove argomentazioni. Con decreto del 26 settembre
2022 (doc. XIII) il giudice delegato ha ammesso l'istanza di restituzione dei
termini del 27 luglio 2022 formulata da RI 1, concedendole un nuovo termine di
10 giorni a decorrere dalla ricezione dell'atto.
1.22. Il 15 ottobre 2022 (doc. XIV) la
ricorrente ha riconosciuto di avere ricevuto la decisione su opposizione del 25
maggio 2022 (doc. XIV/2), ma di averla respinta essendo priva del mittente
(doc. XIV/4) e di avere poi ritirato la successiva raccomandata del 9 giugno
2022 (doc. XIV/1 e 6) con cui la Cassa le ha ritrasmesso detta decisione.
L'assicurata ha inoltre evocato l'iter dell'invio della raccomandata del 4
gennaio 2022 della Cassa che, a suo dire, non è stato corretto (doc. XIV/7-8).
La ricorrente ha concluso che la Cassa di compensazione si è comportata in
maniera irrispettosa e "da padrona assoluta" e a causa di ciò
va condannata a pagare le tasse e spese di giudizio e a risarcirla oppure a
multarla per almeno CHF 1'500.- per i molti danni che le ha causato, visto che
la Posta ha confermato che è stato un errore dell'ufficio postale di __________
di rinviare al mittente la raccomandata del 10 febbraio 2022 malgrado il
termine di giacenza fosse stato prolungato dalla destinataria (doc. XIV/3).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il 5 maggio 2022 (doc. A) la Cassa CO
1 ha emesso la decisione su opposizione con cui ha respinto l'opposizione
dell'assicurata del 4 aprile 2022 formulata contro la decisione di non entrata
in materia emanata il 10 febbraio 2022. Il giorno seguente l'assicurata ha
ritirato la raccomandata e il 3 giugno 2022 ha interposto tempestivamente
ricorso al TCA.
In data 25 maggio 2022 (doc.
XIV/2) la Cassa CO 1 ha però annullato e sostituito la decisione del 5 maggio
2022 riproponendone il medesimo contenuto e le stesse conclusioni, ma
modificando soltanto un’espressione delle considerazioni formulate "in
ordine". L'affermazione secondo cui l'opposizione del 4 aprile 2022 era
tempestiva, visto che detta opposizione è stata invece qualificata proprio come
intempestiva e quindi la contestazione è stata dichiarata irricevibile, è stata
levata. In sostanza nella decisione 5 maggio 2022 l’amministrazione scrive: “Avverso
tale decisione è insorta con tempestiva opposizione del 4 aprile 2022”, la
decisione conclude poi (pag. 3 in fine) che “L’opposizione è irricevibile”
e ciò siccome intempestiva. La decisione 25 maggio 2022 resa in sostituzione di
quella del precedente 5 maggio 2022, riporta la seguente espressione: “Avverso
tale decisione è insorta con opposizione del 4 aprile 2022”. Come detto,
per il resto, le due versioni sono identiche.
Questa seconda decisione su opposizione è stata trasmessa
all'assicurata per raccomandata lo stesso 25 maggio 2022 e la destinataria ne
ha prolungato la giacenza in posta fino al 10 giugno 2022 (doc. XIV/4), ma al
momento di ritirarla entro il primo termine del 3 giugno 2022 (doc. XIV/5),
quando si è recata in posta per spedire il ricorso del 3 giugno 2022, l'ha
respinta essendo, a suo dire, priva di mittente (doc. XIV/4). L'invio è stato
quindi rinviato al mittente, che l'ha ricevuto il 7 giugno 2022 (doc. III/1).
Una nuova spedizione della medesima decisione su opposizione del
25 maggio 2022 ha avuto luogo il 9 giugno 2022 (doc. XIV/6) e questa
raccomandata è stata ritirata dall'assicurata il 20 giugno 2022 (doc. III/2 e track
& trace sul sito internet della Posta). Contro questa decisione su
opposizione, che ha annullato e sostituito la precedente, l'assicurata non ha
formulato uno specifico ricorso, ritenendo, che "la stessa non avena
alcun valore in merito" (doc. XIV pag. 2 in fondo), verosimilmente
siccome le due decisioni aventi sostanzialmente il medesimo contenuto e la
stessa argomentazione, e siccome essa già aveva tempestivamente contestato la
decisione su opposizione del 5 maggio 2022.
Occorre quindi verificare se il ricorso qui all’esame non sia da
considerare privo d’oggetto siccome formulato avverso una decisione che
l’amministrazione interessata ha annullato e sostituito con altra decisione
entro il termine d’impugnativa. Detto altrimenti occorre verificare se la
decisione 25 maggio 2022 debba essere considerata la sola ad essere
determinante e impugnabile con ricorso davanti al TCA secondo l'art. 56 cpv. 1
LPGA. Come rilevato questa decisione su opposizione ha annullato e sostituito
quella precedente. Il ricorso del 3 giugno 2022, siccome formulato contro una
decisione poi annullata (prima della scadenza del termine d’impugnazione) potrebbe
essere ritenuto inammissibile.
2.2. Va
qui preliminarmente evocato come l’assicuratore sociale possa, a norma
dell’art. 53 LPGA, procedere a una revisione o a una riconsiderazione della
decisione (o della decisione resa su opposizione) che ha emesso. Questo
avviene, come rammenta la dottrina (CR LPGA, Moser-Szeless,
art. 53 n. 1 e segg.), quando la decisione sia entrata in forza,
rispettivamente nei casi di decisioni non suscettibili di un rimedio ordinario
di diritto. Ciò si avvera in casi di constatazione inesatta dei fatti posti
alla base della decisione, rispettivamente quando subentri una modifica dello
stato di fatto successivamente all’emanazione del provvedimento non impugnato.
In terzo luogo, qualora la decisione si fondi su di un’errata applicazione del
diritto iniziale “il y a lieu d’envisager une révocation sous l’angle de la
reconsidération” (Moser-Szeless, op.
cit. ad art. 53 n. 2).
Revisione
e riconsiderazione sono soggette al realizzarsi di condizioni specifiche (Moser-Szeless, op. cit. ad art. 53 n.
11), condizioni che traggono la loro origine nella giurisprudenza federale
antecedente la vigenza della LPGA (DTF 119 V 475 consid. 1a; 117 V 8 consid.
2a; sul tema anche Ulrich Meyer – Blaser,
Verfügugnsabänderung, p. 352).
Dal
canto suo la giurisprudenza ammette invece, al di fuori dell’acquisizione della
forza di cosa decisa del provvedimento emanato formalmente o su opposizione, la
possibilità per l’assicuratore sociale di modificare la sua decisione senza che
debbano essere adempiuti i requisiti del riesame. Nella DTF 129 V 119 consid.
1.2.1. l’Alta Corte ha infatti evidenziato come:
“Auf unangefochtene formelle Verfügungen
darf die Verwaltung während der Rechtsmittelfrist zurückkommen, ohne dass die
nach Eintritt der Rechtskraft erforderlichen Voraussetzungen der Wiedererwägung
oder der prozessualen Revision erfüllt sein müssen.²
2.3. In
concreto, come evidenziato, con la decisione su opposizione del 25 maggio 2022
la Cassa ha proceduto a sostituire il suo provvedimento iniziale (del 5 maggio
2022 che ha annullato) con uno nuovo. Questo, nel solco della giurisprudenza
citata, rientrava nelle sue prerogative.
L’amministrazione
ha però limitato il suo intervento. La decisione su opposizione del 25 maggio
2022 non contiene nuovi elementi fattuali, non accerta una modifica dello stato
di fatto, non evidenzia un errore nell’applicazione del diritto, non muta le
sue conclusioni, ma si limita a correggere semplicemente una svista redazionale.
L’amministrazione,
ciò che appare qui rilevante in questa sede, non ha in alcun modo modificato il
contenuto della decisione sia nelle sue motivazioni sia nelle conclusioni. Una
tale rettifica deve essere senz’altro ammessa nel solco della giurisprudenza
federale evocata ed è stata ammessa da questa Corte, in merito ci si riferisca
alla STCA 42.2021.72 consid. 2.2., che ricorda come un cambiamento del
provvedimento (in quel caso in discussione era la qualifica dell’attività, indipendente,
svolta dall’assicurato) possa intervenire e non consenta all’assicurato di
appellarsi alla sua buona fede (in questo senso STCA 30.2021.2 del 15 marzo
2021, consid. 2.9 e la citata 42.2021.2.2.).
In
concreto la rettifica redazionale non ha modificato in nulla di rilevante il
contenuto della decisione che è stata tempestivamente impugnata a questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni dall’assicurata. Ritenere, di
conseguenza, irricevibile il gravame interposto dall’assicurata il 3 giugno
2022 siccome formulato contro una decisione su opposizione emessa il 5 maggio
2022 poi modificata mediante la cancellazione di una sola parola (tempestiva) e
senza cambiamento nelle motivazioni e nel dispositivo, siccome la successiva
decisione (sostitutiva) resa il 25 maggio 2022 (e quindi antecedentemente al
ricorso, ancorché non nota alla ricorrente), non è stata impugnata (non va
dimenticato che la ricorrente non è un’esperta della materia procedurale
specifica), costituirebbe un formalismo eccessivo.
Il formalismo
eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia; esso è ravvisabile
nell'ipotesi in cui per una determinata procedura sono predisposte delle regole
rigorose, senza che simile rigore sia materialmente giustificato. La
giurisprudenza ha certo sempre affermato che le regole di procedura sono
necessarie, in particolare nell'istituzione delle vie di diritto, ai fini di
assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della parità
di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale.
Tutte le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1
Cost.: vi è formalismo eccessivo solo qualora la rigorosa applicazione delle
regole di procedura non sia giustificata da nessun interesse degno di essere
tutelato, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo
insostenibile la realizzazione del diritto materiale (STF H 270/03 del 28
giugno 2004, DTF 128 II 142 consid. 2a, 127 I 34 consid. 2a/bb; cfr., riguardo
al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla
nuova norma, DTF 125 I 170 consid. 3a, 118 V 315 consid. 4 e sentenza ivi
citata). L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di
comportamento imposta dal diritto sia nella sanzione che implica la sua
violazione (DTF 140 I 10 c. 2.4.2., STF 6B_901/2016). Si annoti che, in linea
di principio, il solo fatto di applicare rigorosamente disposizioni formali non
costituisce un formalismo eccessivo (DTF 142 IV 299 consid. 1.3.3 con
riferimenti). Ciò è il caso in particolare nella sanzione relativa al non
rispetto di termini di procedura: un'applicazione severa della normativa
relativa ai termini è giustificata per ragioni di parità di trattamento e
dall'interesse pubblico alla legalità, a una buona amministrazione della
giustizia e alla sicurezza del diritto (STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021, DTF
142 V 152 consid. 4.2; STF 4A_207/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.3, non
pubblicato in DTF 146 III 413, 8C_693/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 6.2).
Da
quanto precede discende che dichiarare irricevibile il gravame 3 giugno 2022 di
RI 1 siccome inoltrato contro una decisione resa su opposizione il 5 maggio
2022 poi annullata e sostituita da altra in una sola parole, senza cambio di
motivazione, di argomentazione e di conclusione da parte dell’amministrazione,
costituirebbe un formalismo eccessivo avente gravi ripercussioni per
l’assicurata che non potrebbe fare verificare le proprie ragioni dal Tribunale.
Questa
Corte deve esaminare il merito del gravame siccome l’assicurata ha per tempo
contestato la decisione resa su opposizione il cui tenore è praticamente
identico alla successiva decisione su opposizione che l’ha annullata e
sostituita, e questo anche se la decisione 25 maggio 2022 non ha fatto oggetto
di uno specifico ricorso da parte della signora RI 1. Si
ribadisce che la differenza tra le due decisioni consiste in una modifica
redazionale conseguente a una svista, manifesta e palese, senza influenza sul
merito della questione. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve quindi
esaminare il merito dell’impugnativa.
nel merito
2.4. Oggetto del contendere è la
tempestività dell'opposizione del 4 aprile 2022 con cui RI 1 ha impugnato la
decisione del 10 febbraio 2022 di non entrata in materia sulla sua richiesta
del 27 gennaio 2022 di riconsiderare la decisione del 23 ottobre 2020, in cui
la Cassa CO 1 ha stabilito che la rendita di vecchiaia che già percepiva (CHF
1'834 al mese), effettuati i relativi calcoli, le era più favorevole rispetto alla
Considerandi
rendita per superstiti a cui avrebbe avuto diritto a seguito del decesso
dell'ex marito (CHF 1'517).
2.5
L'art. 49 cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore
deve emanare per iscritto una decisione se v'è disaccordo con l'assicurato in
materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. L'art. 49 cpv. 3 LPGA stabilisce
che le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi
giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle
richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve
provocare pregiudizi per l’interessato. Queste decisioni formali possono essere
impugnate dall'assicurato presso l'autorità stessa che le ha emanate mediante un'opposizione
formulata entro trenta giorni dalla loro notifica (art. 52 LPGA). Le decisioni
su opposizione emanate dall'assicuratore possono poi essere impugnate mediante ricorso
(art. 56 cpv. 1 LPGA) presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove
l'assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1
LPGA).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in
giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il
giorno dopo la notificazione. Secondo l'art. 38 cpv. 2 LPGA, se non deve essere
notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo
ha provocato. Una comunicazione consegnata soltanto contro firma
del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata
avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di
recapito (art. 38 cpv. 2bis LPGA). Per il cpv. 3 dell'art. 38 LPGA, se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente.
Infine, i termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni
o in mesi non decorrono:
" a. dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”
2.6
L'onere
della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione
amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne
conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di
un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza
preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF
124.
V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme
delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25
pag. 121). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova,
nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a
pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in
genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la
semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per
dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF
101.
Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può
risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata
protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125
consid. 4.3; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
Secondo giurisprudenza un atto, per principio, è considerato
notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente.
Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela
infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella buca
delle lettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene
ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro,
corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo
giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere
un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31
consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U
434.
pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura o
dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione
ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per
un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle
autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii
postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare
le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare
un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della
sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di
notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare
ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).
Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria
intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella
sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che
quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda
altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui
il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a
prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la
notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo
(STF 2A.271/ 2001 del 3 luglio 2001).
Nella DTF 134 V 49, al considerando 4 il Tribunale
federale ha stabilito che la finzione riconosciuta, in passato, in applicazione
analogica della giurisprudenza in materia di spedizioni a una bucalettere o
presso una casella postale, pure in presenza di un ordine di trattenuta della
corrispondenza e secondo la quale un invio raccomandato si considera notificato
al più tardi l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo
all'ufficio postale del destinatario (DTF 123 III 492), mantiene la sua validità anche sotto l'imperio del nuovo diritto -
ora in analogia all'art. 38 cpv. 2bis LPGA (nonché all'art.
44.
cpv. 2 LTF e all'art. 20 cpv. 2bis PA).
Questa soluzione è stata nuovamente ribadita nella STF 9C_823/2016
del 27 gennaio 2017, laddove il Tribunale federale ha dapprima ricordato che
l'invio postale è in principio reputato notificato alla data alla quale il suo
destinatario lo riceve effettivamente e poi ha evidenziato che quando il
destinatario indica quale indirizzo una casella postale, la notifica interviene
il giorno del ritiro effettivo, ma al più tardi sempre l'ultimo giorno del
termine di 7 giorni di giacenza (DTF 123 III 492).
Riferendosi all'art. 44 cpv. 2 LTF, secondo cui una notificazione
è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di
consegna infruttuoso, il Tribunale federale ha stabilito che si tratta di una
presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato
dall'ufficio postale: la scadenza di 7 giorni è inderogabile. Questa
presunzione vale anche in caso di richiesta del destinatario di trattenere gli
invii all'ufficio postale, a maggior ragione laddove egli doveva prevedere
l'invio di atti giudiziari; la notifica è reputata avvenuta al più tardi il 7°
giorno a partire dall'arrivo dell'invio all'ufficio postale (STF 8C_465/2014
dell'8 luglio 2014).
Va ancora evidenziato che la possibilità concessa dalla Posta
Svizzera di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permette in alcun
modo di posticipare il momento della notificazione, determinante per il computo
dei termini ricorsuali, la quale interviene per legge al più tardi e in ogni
caso il 7° giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (DTF 134 V 49
consid. 4; STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018).
Al riguardo è opportuno rilevare che accordi tra l'interessato e
la Posta Svizzera sulla trasmissione delle lettere, segnatamente il cosiddetto
fermo-posta o prodotti particolari di Swiss Post Solutions SA, non permettono
di giovare a favore dell'amministrato e di posticipare il momento giuridicamente
rilevante della notificazione e di considerare tale momento soltanto quando la
busta è stata effettivamente ritirata. Determinante per la notifica resta
pertanto anche con il sistema di spedizione Posta A Plus il momento indicato
dal tracciamento degli invii (cosiddetto "Track & Trace").
Il mittente non ha alcuna influenza sul sistema e in tale ottica di massima non
deve essergli opposta la tesi che la spedizione sia giunta al destinatario dopo
la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza del diritto lo
impone (STF 8C_399/2019 dell'8 gennaio 2020, consid. 4.1; STF 8C_271/2019
dell'11 giugno 2019, consid. 6.2).
2.7
Nel caso di specie, la distinta Track
& Trace della Posta stampata dalla Cassa di compensazione (doc.
70-1/2), così pure la "Conferma di ricezione IPLAR" presentata
dalla ricorrente (doc. E1), confermano che l'invio raccomandato contenente la
decisione del 10 febbraio 2022 è stato impostato quello stesso giovedì e che il
giorno seguente, l'11 febbraio 2022, la destinataria è stata avvisata della
possibilità di ritiro con l'apposito invito lasciato dal postino nella sua
bucalettere.
Come figura sulla "Conferma di ricezione IPLAR",
la scadenza per il ritiro era il venerdì seguente, il 18 febbraio 2022, ma il
lunedì 21 febbraio 2022 l'assicurata ha potuto prolungare il termine di
giacenza di una settimana. L'indomani, però, il 22 febbraio 2022, l'ufficio
postale di __________ ha rinviato al mittente l'invio etichettandolo come
"non ritirato" (doc. 67 e B), che è pervenuto alla Cassa
mercoledì 23 febbraio 2022. Lo stesso giorno (doc. B1), la Cassa di
compensazione ha scritto all'assicurata la seguente lettera:
"
in data 10 febbraio 2022 la
nostra Cassa le ha notificato una decisione che, spedita per plico raccomandato
non ritirato, è stata ritornata al mittente.
Rileviamo che, a mente della
giurisprudenza, l'invio raccomandato, in caso di mancato ritiro, è considerato
notificato l'ultimo giorno del termine di ritiro alla Posta, che è di sette
giorni (STCA 15.02.2007; inc. N. 39.2006.8).
Giusta l'art. 38 LPGA il termine
di 30 giorni per interporre reclamo/ opposizione inizia a decorrere da quella
data di notificazione.
In allegato le trasmettiamo
copia della nostra decisione di non entrata in materia del 10 febbraio 2022,
evidenziando che la stessa è da ritenersi validamente notificata il 18 febbraio
2022.
In assenza di impugnazione, la citata decisione passerà in
giudicato.".
Il giorno seguente, il 24 febbraio 2022 (doc. B2), la Cassa l'ha
spedita all'assicurata per raccomandata la quale, non avendola ritirata dalle
mani del postino, quello stesso 25 febbraio 2022 è stata avvisata per il ritiro
con scadenza il 4 marzo 2022 (doc. B1).
Tuttavia, il 3 marzo 2022 la destinataria ha chiesto all'ufficio
postale di prolungare il termine di giacenza fino al 20 marzo 2022 e poi il 18
marzo 2022 ha chiesto di prolungarlo fino al 22 marzo 2022. L'invio le è poi stato
consegnato allo sportello postale lunedì 21 marzo 2022 (doc. A1 ed E2).
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il recapito della
decisione del 10 febbraio 2022, l'unica determinante contro cui l'assicurata
poteva inoltrare opposizione, è quindi avvenuto, in virtù del principio della
notificazione fittizia e in applicazione dell'art. 38 cpv. 2bis LPGA secondo
cui una comunicazione consegnata contro firma è considerata avvenuta il più
tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito,
venerdì 18 febbraio 2022.
Quanto alla seconda spedizione, in casu del 23/24 febbraio 2022,
consistente nel rinvio del contenuto della prima raccomandata, come tale non è
un atto dovuto da parte dell'amministrazione, avendo essa già emesso, e inviato
per raccomandata, la sua decisione il 10 febbraio precedente. Come tale,
perciò, non ha valenza di nuovo notifica dell’atto e quindi alcuna validità,
non esplicando alcun effetto giuridico. Quindi, dalla seconda trasmissione
della decisione all’assicurata, non decorre alcun termine per poterla
impugnare, trattandosi di un secondo invio che ha natura informativa della
notifica in precedenza avvenuta. L'amministrazione si avvale generalmente del
secondo invio, di solito non spedito per raccomandata ma per posta semplice,
soltanto quale gesto di cortesia per informare gli assicurati che v'è stata una
precedente notifica, infruttuosa, dell'atto che viene nuovamente inviato.
In concreto la Cassa ha correttamente ritenuto che la decisione 10
febbraio 2022 sia stata notificata il 18 febbraio 2022.
Di conseguenza, il termine di 30 giorni per impugnare la prima
decisione (art. 52 cpv. 1 LPGA) è iniziato a decorrere dal giorno seguente la
notifica (art. 38 cpv. 1 LPGA), ossia da sabato 19 febbraio 2022 ed è giunto a
scadenza domenica 20 marzo 2022, termine che viene però riportato al primo
giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA), quindi a lunedì 21 marzo 2022.
Nell’anno 2022 la Pasqua (si veda il precedente consid. 2.3. in fine) è caduta
il 17 aprile 2022 e non concorre in concreto per un prolungamento dei termini. L'opposizione del 4 aprile 2022, spedita dall'assicurata quel giorno
con invio raccomandato (doc. 68-20/20) e recapitata alla Cassa l'indomani, è
dunque manifestamente tardiva.
2.8
La circostanza
che l'assicurata ha prolungato il termine di giacenza della corrispondenza
presso l'ufficio postale, sia per quanto concerne la decisione del 10 febbraio
2022.
sia il rinvio del 23 febbraio 2022, è del tutto ininfluente. Infatti,
secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 134 V 49 consid. 4;
STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; STF 8C_645/2014 dell'8 luglio 2014),
questa possibilità non permette in alcun modo di posticipare il momento della
notificazione, determinante per il computo dei termini ricorsuali, che
interviene, al più tardi, il 7° giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di
consegna.
Il posticipo richiesto dalla ricorrente alla Posta ed un eventuale
errore (in questo contesto) della stessa, non può portare giovamento
all’assicurata. Pertanto, le dichiarazioni del 18 (doc. F) e del 20 maggio 2022
(doc. G), con cui la Posta ha riconosciuto che l'ufficio postale di __________
ha commesso un errore nel rinviare al mittente la raccomandata del 10 febbraio
2022.
prima della scadenza del prolungo della giacenza richiesto dalla
destinataria, tesi su cui l'assicurata fonda il suo ricorso, non sono di alcun
aiuto e non v'è motivo di procedere all’audizione del funzionario postale
interessato.
Anche l'eventuale testimonianza dell'autista del taxi che il 25
febbraio 2022 ha accompagnato la ricorrente all'ufficio postale per ritirare la
raccomandata del 10 febbraio 2022 (doc. D) non sarebbe di giovamento alle tesi
della ricorrente poiché, in quel momento, l’invio, secondo la giurisprudenza,
era considerato come notificato già una settimana prima, indipendentemente dal
fatto che la giacenza all'ufficio postale sia stata prolungata dalla
destinataria e che quest'ordine non sia stato correttamente evaso. Il TCA
prescinde dunque da una sua audizione testimoniale.
Neppure la circostanza che la ricorrente computi i 30 giorni del
termine di opposizione dal 4 marzo 2022, ossia dalla scadenza del termine di
giacenza del secondo invio, anziché dal giorno in cui ne è entrata in possesso,
ossia il 21 marzo 2022, la può tutelare dalla mancata tempestività del suo
agire, così come il certificato medico 12 maggio 2022 (doc. C) del dr. med. __________,
medico generico, membro della FMH, secondo cui l'assicurata, dal 16 febbraio al
25.
marzo 2022, "era malata e quindi in condizioni di salute precarie",
la può tutelare. Tale certificato è assolutamente generico, non è motivato e si
riferisce a un tempo decisamente lungo. Lo stesso non è di sussidio. Da notare
poi che, il 25 febbraio 2022 (quindi in un momento incluso nel lasso temporale
ritenuto dal certificato) l’assicurata si è recata, in taxi, presso l'ufficio
postale di __________. Malgrado le condizioni di salute segnalate come precarie
l’assicurata si è spostata in auto ed ha compiuto atti di natura amministrativa
alla Posta di __________. Viste le esigenze formali esatte per la redazione di
una opposizione ad una decisione dell’assicuratore sociale, limitate e
semplici, l’assicurata avrebbe potuto provvedere in maniera autonoma nonostante
le difficoltà di salute paventate. Ciò fa venir meno la possibilità di ottenere
una restituzione dei termini, peraltro neppure formalmente postulata (e
adeguatamente comprovata) dalla ricorrente.
In ogni modo, alla luce del fatto che la durata delle condizioni
precarie di salute non sembrava essere temporaneo, l'interessata, che aveva
appena inviato alla Cassa di compensazione lo scritto del 27 gennaio 2022 con
cui ha contestato la mancata riconsiderazione della decisione di rifiuto della
rendita di vedovanza del 23 ottobre 2020 e doveva forzatamente aspettarsi di
ricevere una risposta dall'amministrazione, poteva informare l’amministrazione
della circostanza rispettivamente incaricare un terzo per l’eventuale aiuto per
ritirare gli invii raccomandati della Cassa di compensazione.
Di rilievo è, qui, che la ricorrente ha lasciato trascorrere il
termine di 30 giorni per impugnare la decisione di non entrata in materia
emessa il 10 febbraio 2022, che va senza dubbio considerata validamente
notificata il 18 febbraio 2022. Il fatto che l'interessata sia venuta a
conoscenza soltanto il 21 marzo 2022 della decisione, quando ha ritirato il
secondo invio (non determinante, come indicato in precedenza, per il decorso
dei termini), non tutela la signora RI 1. L'opposizione del 4 aprile 2022 va
quindi ritenuta intempestiva ed è a giusta ragione che
l'amministrazione l'ha dichiarata irricevibile con decisione su opposizione del
5.
maggio 2022, confermata dalla decisione su opposizione del 25 maggio 2022,
identica nel contenuto di merito e nelle conclusioni. Il ricorso del 3 giugno
2022.
deve dunque essere respinto.
2.9
Anche volendo esaminare nel merito
la domanda di riconsiderazione del 27 gennaio 2022 non si giungerebbe comunque
a un risultato favorevole per la ricorrente. In effetti, il 27 gennaio 2022,
l'assicurata ha chiesto alla Cassa di compensazione di considerare il colloquio
telefonico avuto il 23 novembre 2020 con un funzionario della Cassa quale
valida opposizione alla decisione del 23 ottobre 2020.
Con la decisione di non entrata in materia, che è seguita il 10
febbraio 2022, l'amministrazione ha ritenuto che "la procedura da lei
designata quale contestazione alla nostra decisione non rispetta i requisiti
legali indicati chiaramente anche sulla stessa decisione". Pertanto,
"la sua contestazione è abbondantemente fuori dai termini previsti agli
articoli 38 e 39 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA)".
Il 23 ottobre 2020 la Cassa di compensazione si è pronunciata
sulla "Domanda di reversibilità di pensione AVS del mio ex marito morto
il giorno __________2020", affermando che la rendita di vecchiaia che
l'assicurata percepiva era più favorevole a quella per superstiti e quindi
avrebbe continuato a versarle CHF 1'834 al mese. Un mese dopo, il 23 novembre
2020, l'interessata ha chiesto telefonicamente informazioni alla Cassa e in
particolare di inviarle i conteggi relativi alla sua rendita per superstiti,
che il funzionario le ha spedito quello stesso giorno (doc. 51). Dopo di ciò
l'assicurata non ha più contattato l'amministrazione in merito alla questione fino
al 23 marzo 2021 (doc. E/E) quando, al termine del suo scritto concernente
altra problematica, ha sollecitato il preposto funzionario a rispondere al suo
scritto del 29 dicembre 2020 (doc. E/D), che faceva seguito all'invio del 23
novembre 2020. Con raccomandata del 2 dicembre 2021 l'assicurata è ritornata
sull'argomento della sua rendita per superstiti e a ciò è seguita la
comunicazione del 16 dicembre 2021 con cui la Cassa le ha spiegato che la
decisione del 23 ottobre 2020, notificatale il 30 ottobre 2020, era cresciuta
in giudicato il 30 novembre 2020, visto che la contestazione del 2 dicembre
2021.
era tardiva.
Quanto allo scritto del 29 dicembre 2020 dell'assicurata, agli
atti della Cassa non v'è alcuna traccia. L'invio, avvenuto per posta A come appare
dalla copia prodotta dalla ricorrente allegata alla sua opposizione del 4
aprile 2022 (doc. E/D), non consente di stabilire se la comunicazione sia
pervenuta al destinatario. La semplice presenza nel fascicolo della copia
dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata
effettivamente spedita e ricevuta dal destinatario. Non è dunque possibile
ritenere tale scritto come valida opposizione dell'assicurata alla decisione
del 23 ottobre 2020. Stando così le cose, il primo atto dell'assicurata che è
pervenuto alla Cassa e che può essere qualificato come valida opposizione è
quello del 23 marzo 2021 che, però, è senza dubbio tardivo. Da ciò discende che
la decisione del 23 ottobre 2020 è cresciuta regolarmente in giudicato,
incontestata, dopo trenta giorni dalla sua notifica.
2.10
Alla luce di quanto precede il
ricorso va respinto. Non sono prelevate spese, siccome non previse dal
legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA), alla luce della natura del
litigio (diritto a prestazioni dell'AVS). Sul tema delle spese si vedano le STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 nonché il
contributo di Ares Bernasconi, “Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019”, in:
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
La richiesta della ricorrente di
addebitare le tasse e spese alla Cassa per un preteso comportamento scorretto
della stessa (non sussistente), è rigettata, così come la domanda di multare
l'amministrazione per almeno CHF 1'500. Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni non è, da un lato, autorità di vigilanza sull'operato della Cassa
CO 1, d’altro lato nulla può essere rimproverato alla Cassa. Non sono
attribuite ripetibili.
Non essendo vincente in causa e nemmeno patrocinata,
all'assicurata non vanno attribuite delle indennità per ripetibili (art. 61
lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 3 giugno 2022 è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuisco
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti