30.2022.12
Riconsiderazione di una decisione di fissazione dei contributi paritetici poiché gli assegni familiari anticipati non erano dovuti
5 settembre 2022Italiano27 min
curatrice, viste le ristrettezze economiche in cui si trovava la defunta __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2022.12-13
cs
Lugano
5 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2022 di
1. RI
1
2. RI
2
2. rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 22 maggio 2022 emanate da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata nel 1935 e deceduta
il __________ 2020, è stata affiliata dalla Cassa CO 1, a partire dal 1°
settembre 2015, quale datrice di lavoro per il personale domestico. Dal mese di
aprile 2016 l’interessata aveva alle sue dipendenze, quale aiuto domestico e badante,
__________ (doc. 1, doc. 7/7 e doc. 11).
1.2. Il 14 gennaio 2019 la Cassa __________
ha stabilito che __________ avrebbe avuto diritto ad un assegno di fr. 250 per
il figlio __________ dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2018 e di fr. 200 per il
figlio __________ dal 1° agosto 2017 al 30 settembre 2018 (doc. 11).
1.3. Il 19 dicembre 2019 __________ ha sottoscritto
la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019,
indicando di aver versato a __________ salari pari a fr. 26'781.-- ed assegni
familiari anticipati pari a fr. 3'600.-- (doc. 2).
1.4. Il 9 gennaio 2020 la Cassa CO 1 ha
emanato la fattura di chiusura dei contributi paritetici per il 2019 per un
importo complessivo a favore dell’amministrazione, tenuto conto degli assegni
familiari anticipati, di fr. 1'114.25 (doc. 3).
1.5. Il 18 agosto 2020 l’amministrazione
ha emesso la fattura di chiusura dei contributi paritetici per il periodo dal
1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020, per un importo a favore della Cassa di fr.
431.75.
1.6. In data 14 giugno 2021
l’amministrazione si è rivolta alla defunta __________, chiedendole il pagamento
dell’importo di fr. 3'600.--, poiché __________ nel 2019 non ha avuto diritto
agli assegni familiari (doc. 4). Il 22 febbraio 2022 la fattura di rettifica è
stata inoltrata a RI 2 ed a RI 1, in qualità di eredi (doc. 5 e 6).
1.7. In seguito alle contestazioni
sollevate dagli eredi, con due distinte decisioni di fissazione dei contributi
del 7 aprile 2022 (doc. 8 e 9), confermate da due decisioni su opposizione del
20 maggio 2022, la Cassa CO 1 ha ribadito l’obbligo per gli interessati di pagare
l’importo di fr. 3'600.--, ritenuto che __________ nel 2019 non ha avuto
diritto agli assegni familiari.
1.8. RI 1 e RI 2, quest’ultima
rappresentata dalla curatrice RA 1, sono insorti al TCA contro le predette
decisioni su opposizione, con un unico ricorso tramite il quale ne domandano
l’annullamento.
Fatti
I ricorrenti affermano che la
curatrice, viste le ristrettezze economiche in cui si trovava la defunta __________,
ha contattato telefonicamente l’__________ per chiedere maggiori delucidazioni
circa il pagamento anticipato degli assegni familiari. L’interlocutore le avrebbe
proposto di dedurre gli assegni dovuti dai conteggi trimestrali dei contributi
sociali.
La curatrice, che si occupava
della contabilità della defunta __________, sostiene di non essere è mai stata
informata che gli assegni non erano più dovuti nel 2019 e non poteva esserne al
corrente poiché essi sono stati dedotti trimestralmente dai conteggi dei
contributi sociali per i primi tre trimestri del 2019, consecutivi alla
decisione di sospensione dei versamenti.
La polizza di versamento
prestampata, unita ai conteggi dei contributi, presentava un saldo a favore
dell’__________ dopo deduzione degli assegni familiari e veniva utilizzata per
effettuare il pagamento del saldo calcolato dalla stessa Cassa.
Secondo i ricorrenti il pagamento
degli assegni familiari da parte della curatrice non è mai stato anticipato, ma
pagato dopo ricezione dei conteggi trimestrali e senza essere al corrente della
cessazione del diritto.
Per gli insorgenti l’errore
iniziale è da attribuire __________ che non sembra aver avvisato la Cassa CO 1 che
ha continuato a dedurre gli assegni familiari dai suoi conteggi, che non ha
informato la curatrice della cessazione del diritto e che non dovrebbe di
conseguenza chiedere agli eredi la riscossione degli importi versati a __________.
I ricorrenti evidenziano inoltre
che la notifica della chiusura dei contributi per l’anno 2019 è avvenuta 7 mesi
e mezzo dopo la fine del 2019, che la fattura di rettifica è stata emessa il 14
giugno 2021, ossia un anno e mezzo dopo la chiusura dei conti e un anno dopo il
decesso di __________. Secondo gli insorgenti tutta la pratica è stata gestita
in modo inadeguato e basata su errori interni all’__________.
La modalità di pagamento degli
assegni familiari adottata dall’__________ (deduzione dai contributi sociali
dovuti trimestralmente degli assegni anticipati) sarebbe inusuale e non verrebbe
praticata nella prassi corrente che invece prevede l’anticipo degli assegni
familiari da parte del datore di lavoro.
I bonifici alla badante
comprovano che gli assegni familiari non sono stati indebitamente anticipati,
ma pagati solo dopo ricezione degli accrediti che, per la curatrice,
presumevano la legalità della deduzione degli stessi dai conteggi trimestrali.
Se il pagamento e/o l’eventuale anticipo degli assegni familiari non può essere
attribuito alla Cassa CO 1, ma esclusivamente __________ __________, gli eredi
non capiscono per quale motivo la pratica non sia stata sin dall’inizio
trasmessa alla Cassa per gli assegni familiari. La curatrice doveva essere
avvisata tempestivamente, ossia al momento della cessazione del diritto di
percepire gli assegni familiari.
In conclusione secondo gli
insorgenti, le decisioni su opposizione impugnate vanno annullate perché è
mancata l’informazione al datore di lavoro, attraverso la curatrice, della
cessazione del diritto alla prestazione, dopo la cessazione del diritto la
stessa è stata ancora accreditata per tre trimestri consecutivi sui conteggi
degli oneri sociali, la cessazione del diritto non è apparentemente stata
notificata dalla Cassa per gli assegni familiari all’ufficio competente per i
conteggi trimestrali dei contributi paritetici, è mancata l’informazione fra i
diversi uffici dell’__________ sia in merito all’avvenuta istituzione della
curatela nei confronti della datrice di lavoro, sia per l’annuncio del decesso
della stessa, informazioni inoltrate tempestivamente all’__________ dalla
curatrice.
1.9. Con risposta dell’8 luglio 2022 la
Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle decisioni su
opposizione impugnate e ribadendo che nessuna autorità ha confermato alla
datrice di lavoro, fu __________, che la sua dipendente avrebbe avuto diritto
agli assegni familiari per l’anno 2019 (doc. III). La deduzione degli assegni
familiari dall’importo dovuto a titolo di contributi paritetici (sia per gli
acconti trimestrali che per il conguaglio) viene fissata in base alle
dichiarazioni del datore di lavoro e tale compensazione non può assurgere a
decisione di riconoscimento deli assegni familiari, poiché non è di competenza
della Cassa di compensazione __________. L’amministrazione evidenzia che
l’importo riconosciuto alla dipendente __________ dalla sua datrice di lavoro
non può essere equiparato ad una prestazione e se del caso, se l’ex dipendente
non restituisce l’importo ai ricorrenti, tale somma dovrà essere contabilizzata
come salario aggiuntivo riconosciutole dalla datrice di lavoro, comportando
un’ulteriore modifica del calcolo dei contributi paritetici.
1.10. Il 18 luglio 2022 gli insorgenti
hanno ribadito che la procedura di pagamento degli assegni familiari a __________
che prevedeva il versamento degli stessi alla beneficiaria solo dopo la
deduzione del corrispettivo importo dalla fattura dei contributi AVS dovuti sul
suo stipendio di badante è stata telefonicamente direttamente concordata con un
funzionario dell’__________ per tenere contro della particolare situazione
finanziaria della datrice di lavoro che non avrebbe avuto la possibilità di
anticipare l’assegno mensile. Essi chiedono che la Cassa confermi in questa
sede l’agire dei propri funzionari ai quali la curatrice si è rivolta per avere
le necessarie direttive circa il modo di procedere nella pratica degli assegni
familiari. I versamenti degli assegni familiari a __________ non sono avvenuti
a scadenze mensili con lo stipendio ma solo dopo deduzione dei rispettivi
importi dalle fatture dei contributi ed il versamento è cessato non appena le
fatture non contemplavano più tale deduzione. La Cassa non ha portato alcuna
prova circa il fatto che la datrice di lavoro sia stata informata della
cessazione del diritto agli assegni che però hanno continuato ad essere dedotti
dai conteggi trimestrali e versati alla beneficiaria anche dopo la decisione
negativa da parte dell’Ufficio degli assegni familiari.
1.11. L’11 agosto 2022 la Cassa si è
riconfermata nella risposta di causa (doc. VII). L’amministrazione rileva che
la sua prassi riferita alla fatturazione dei contributi d’acconto è rodata da
tempo e le fatture d’acconto inoltrate ai datori di lavoro – il cui importo
dipende dai valori da essi indicati (art. 35 cpv. 1 e 2 OAVS) – non può certo
assurgere ad una decisione di concessione degli assegni familiari per i
dipendenti, già solo perché la Cassa non è l’autorità competente per
procedervi. In concreto la datrice di lavoro ha corrisposto a __________
l’importo di fr. 3'600.-- che a suo dire corrisponderebbe agli assegni
familiari che le spettavano per l’anno 2019. La Cassa __________ non ha mai
riconosciuto alla dipendente tale diritto per il 2019. L’amministrazione
sostiene che quand’anche la datrice di lavoro non avesse ricevuto la decisione
del 14 gennaio 2019 relativa al diritto agli assegni familiari della dipendente
per gli anni 2017 e 2018 (e allora non si comprenderebbe per quale motivo ha
anticipato assegni familiari), ciò varrebbe a maggior ragione per il 2019,
ritenuto come per quell’anno non è mai stata emanata alcuna decisione. Per cui
l’anticipo degli assegni familiari è avvenuto a proprio rischio della datrice
di lavoro.
1.12. Il 20 agosto 2022 i ricorrenti hanno
ribadito che la prassi adottata è stata concordata telefonicamente con il
funzionario della Cassa che comprende __________, di cui tuttavia non si
conoscono gli estremi e dunque non è possibile presentare prove dell’avvenuto
colloquio (doc. IX). Secondo gli insorgenti è evidente che il funzionario dell’__________
al quale la curatrice si è rivolta in buona fede sottoponendogli il fatto che
la datrice di lavoro non era in grado di anticipare gli assegni familiari sia
andato, anche se in buona fede, oltre le proprie competenze proponendole una
procedura diversa. Essi ribadiscono la richiesta secondo cui la Cassa deve
confermare l’agire dei propri funzionari. Il fatto che gli assegni familiari
siano stati accreditati sui conteggi trimestrali è stato interpretato come la
conferma che gli stessi fossero regolari e dovuti fintanto che non fosse giunta
la revoca del diritto. La curatrice non è mai stata avvisata della cessazione
del diritto. La Cassa CO 1 afferma di non essere quella competente, tuttavia è
lei che allestisce i conteggi e dovrebbe essere immediatamente informata della
revoca del diritto degli assegni familiari al momento in cui l’ufficio
competente prende tale decisione. Del resto, ad un certo punto gli anticipi non
sono più apparsi nei conteggi e la datrice di lavoro non li ha più versati alla
beneficiaria. Se la Cassa non viene informata della cessazione del diritto
degli assegni, gli insorgenti si chiedono come poteva saperlo la curatrice che
ha agito in buona fede e senza nemmeno immaginare che il pagamento degli stessi
potesse essere un rischio. Il fatto che non sia stata emanata una decisione di
diritto degli assegni familiari dovrebbe confermare che la curatrice non poteva
essere al corrente della revoca della precedente decisione.
Inoltre il reclamo degli importi
versati erroneamente dalla datrice di lavoro è stato inoltrato agli eredi il 22
febbraio 2022, ossia oltre due anni dopo il decesso di __________ che era stato
annunciato tempestivamente e oltre tre anni dopo la cessazione del diritto agli
assegni. Se gli eredi fossero stati avvisati per tempo dell’ulteriore debito di
fr. 3'600.--, avrebbero anche potuto decidere di rinunciare all’eredità di fu __________
nel qual caso la presente procedura sarebbe già conclusa con un nulla di fatto
o non sarebbe neppure iniziata.
1.13. Lo scritto del 20 agosto 2022 è
stato trasmesso alla Cassa, per conoscenza, in data 22 agosto 2022 (doc. X).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto
del contendere è la riconsiderazione (cfr. doc. 8 e doc. 9, pag. 2) della
decisione (informale) della Cassa del 18 agosto 2020 (doc. 7/2e; recte: 9
gennaio 2020, doc. 3, cfr. consid. 2.5) tramite la quale l’amministrazione ha
emesso la fattura di chiusura dei contributi paritetici per il 2019, deducendo
dall’importo complessivo dovuto di fr. 4'966.30, anche l’ammontare di fr. 3'600.--
pari agli assegni familiari (non dovuti) versati dalla datrice di lavoro, fu __________,
alla propria dipendente.
2.2
Preliminarmente
va rammentato che secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del
reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni
paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo
contributo.
Di regola, i datori
di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni mese o, se la
somma dei salari non supera i 200'000 franchi, ogni trimestre (art. 34 cpv. 1
lett. a OAVS). I datori di lavoro che applicano la procedura semplificata
secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero
(LLN), una volta all’anno (art. 34 cpv. 1 lett. c OAVS).
In casi motivati,
per le persone tenute a pagare i contributi secondo il capoverso 1 lettere a e
b il cui contributo annuo versato all’assicurazione per la vecchiaia,
superstiti e l’invalidità e l’indennità per perdita di guadagno non supera i
3000.
franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più
lunghi ma non superiori a un anno (art. 34 cpv. 2 OAVS).
Secondo l’art. 34
cpv. 3 OAVS i contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza
del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli
articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla
fatturazione.
Le persone che non
pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo
ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente
diffidate per scritto dalla cassa di compensazione (art. 34a cpv. 1 OAVS). Con
la diffida è addossata all’interessato una tassa da 20 a 200 franchi (art. 34a
cpv. 2 OAVS).
I conteggi dei datori
di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei
contributi e la loro iscrizione nel conto individuale (art. 36 cpv. 1 OAVS). I
datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del
periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS). Il periodo di conteggio comprende
l’anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all’articolo 35
capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art.
36.
cpv. 3 OAVS).
La cassa di
compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i
contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi
scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I
contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di
compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).
Se entro il termine
fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti
oppure non sono pagati i contributi al datore di lavoro o quelli dei salariati,
la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione
d’ufficio (art. 38 cpv. 1 OAVS). La cassa di compensazione è autorizzata a
emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della
situazione. Può, nel caso di tassazione d’ufficio nel corso dell’anno, basarsi
sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento definitivo dei
conti soltanto dopo la fine dell’anno (art. 38 cpv. 2 OAVS). Le spese causate
dalla tassazione d’ufficio possono essere messe a carico dell’inadempiente
(art. 38 cpv. 3 OAVS).
Va ancora
rammentato che per l’art. 15 cpv. 2 LAFam gli assegni familiari sono di regola
versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto.
Secondo l’art. 6
cpv. 1 della legge cantonale sugli assegni di famiglia il salariato inoltra una
richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso il quale
è affiliato il datore di lavoro. La decisione è trasmessa in copia al datore di
lavoro del salariato (art. 6 cpv. 3) e il datore di lavoro versa il rispettivo
assegno al suo salariato unitamente al salario (art. 6 cpv. 4).
2.3
In concreto, dalla
documentazione prodotta dalle parti emerge che il 14 gennaio 2019 la Cassa __________
ha stabilito che __________ avrebbe avuto diritto ad un assegno di fr. 250 per
il figlio __________ dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2018 e di fr. 200 per il
figlio __________ dal 1° agosto 2017 al 30 settembre 2018 (doc. 11). La
decisione è stata trasmessa alla datrice di lavoro. La curatrice afferma
tuttavia di non averla ricevuta (doc. I).
Dalle tavole processuali si
evince poi che la Cassa CO 1 ha emesso nel 2019 4 distinte fatture d’acconto
trimestrali per i contributi paritetici in seguito alle quali nel calcolo dei
contributi ha dedotto l’importo di fr. 1'200 a titolo di “AF anticipati per
salariati” (doc. 3a, 3b, 3c e 3d).
Il 19 dicembre 2019 la defunta __________
ha sottoscritto la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per
l’anno 2019, indicando di aver versato a __________ salari pari a fr. 26'781 ed
assegni familiari anticipati pari a fr. 3'600.-- (doc. 2).
Il 9 gennaio 2020 la Cassa CO 1
ha emanato la fattura di chiusura dei contributi paritetici per il 2019 per un
importo complessivo a favore dell’amministrazione, tenuto conto dell’importo di
fr. 3'600.-- degli assegni familiari anticipati, di fr. 1'114.25 (doc. 3).
Il 18 agosto 2020
l’amministrazione ha emesso la fattura di chiusura dei contributi paritetici
per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020, per un importo a favore
della Cassa di fr. 431.75 (doc. 7/2e).
In data 14 giugno 2021
l’amministrazione si è rivolta alla defunta __________, rettificando la fattura
dei contributi paritetici del 9 gennaio 2020 relativa al 2019 e chiedendo il
pagamento dell’importo di fr. 3'600, poiché __________ nel 2019 non ha avuto
diritto agli assegni familiari (doc. 4).
Il 22 febbraio 2022 la fattura di
rettifica è stata inoltrata a RI 2 ed a RI 1, in qualità di eredi (doc. 5 e 6).
Con due distinte decisioni di
fissazione dei contributi del 7 aprile 2022 (doc. 8 e 9), confermate da due
decisioni su opposizione del 20 maggio 2022 (doc. 12 e 13), la Cassa CO 1 ha
ribadito l’obbligo per gli eredi di versare l’importo di fr. 3'600.--, ritenuto
che __________ nel 2019 non ha avuto diritto agli assegni familiari.
2.4
L’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Soggiacciono
alla riconsiderazione anche le decisioni informali emesse ai sensi dell’art. 51
cpv. 1 LPGA secondo cui le prestazioni, e crediti e le ingiunzioni che non sono
contemplati nell’art. 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una procedura
semplificata (U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2020,
n. 52 ad art. 53).
Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125
V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.
314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve
essere manifesta. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della
decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza
9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
A differenza della revisione,
la riconsiderazione non soggiace ad alcun termine particolare (U. Kieser,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2020, n.
80.
ad art. 53; con riferimento anche alla DTF 140 V 514, consid. 3, secondo cui
l’amministrazione ha il diritto di riconsiderare una decisione manifestamente
errata anche dopo dieci anni dalla sua emanazione [nel caso giudicato si
trattava di una prestazione]).
Cfr. anche SVR 2009, AHV n. 1,
sentenza del Tribunale amministrativo federale, C-3839/2008 del 17 settembre
2008, consid. 3.4.2 (“Da die Rechtzeitigkeit der Gesuchseinreichung aus den
genannten Gründen zu bejahen ist, brauchen die rechtlichen Konsequenzen dessen,
dass die Vorinstanz einerseits auf das Gesuch 1995 - 2002 wegen Nichteinhaltens
der für die Revision geltenden Frist von 90 Tagen nicht eintrat, anderseits
ihre Eintretenspflicht mit dem Hinweis darauf verneinte, es handle sich um ein Wiedererwägungsgesuch,
das keinen Anspruch auf Behandlung begründe (und sie damit übersah, dass
Wiedererwägungsgesuche keinen Fristen für deren Einreichung unterliegen (Ueli
Kieser, a.a.O. Kommentar zu Art. 53 ATSG N 26)), nicht weiter erörtert zu
werden.”).
2.5
In concreto, con le decisioni
formali del 7 aprile 2022 (doc. 8 e 9), confermate dalle decisioni su
opposizione del 20 maggio 2022 (doc. 12 e 13), la Cassa CO 1, pur facendo
riferimento al provvedimento del 18 agosto 2020 (doc. 7/2e), ha in realtà
riconsiderato la decisione, informale (cfr. U. Kieser, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a
edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2020, n. 52 ad art. 53), del 9 gennaio 2020
(doc. 3) con la quale, sulla base della dichiarazione dei salari e degli
assegni famigliari per l’anno 2019 sottoscritta il 19 dicembre 2019 (doc. 2), aveva
fissato i contributi paritetici del 2019 ed aveva dedotto dall’importo dovuto,
l’ammontare di fr. 3'600.--, pari agli assegni familiari che la datrice di
lavoro aveva anticipato alla propria dipendente (cfr. infatti pag. 2 delle
decisioni formali: “ […] Gli stessi sono stati tuttavia dedotti in favore
della signora __________ dalla somma che ella doveva corrispondere alla Cassa
(cfr. provvedimento del 18 agosto 2020) a titolo di contributi paritetici per
l’anno 2019 […]”, sottolineatura del redattore).
L’agire
della Cassa è corretto.
Infatti,
con decisione della Cassa __________ del 14 gennaio 2019 la dipendente __________
è stata posta al beneficio degli assegni familiari solo fino al 31 dicembre
2018.
(per il figlio __________ dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2018 e per il
figlio __________ dal 1° agosto 2017 al 30 settembre 2018; doc. 11).
Ne
segue che la decisione (informale) del 9 gennaio 2020, che prende in
considerazione nel calcolo dei contributi ancora da versare per il 2019, anche gli
assegni familiari anticipati dalla datrice di lavoro alla propria dipendente
malgrado essi non siano dovuti, è manifestamente errata e la sua modifica, alla
luce dell’importo ancora da pagare (fr. 3'600.--), riveste una notevole
importanza.
Considerato che di principio la
riconsiderazione di una decisione non soggiace ad alcun termine particolare (U.
Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2020, n.
80.
ad art. 53) e che la decisione del 9 gennaio 2020 è comunque stata
riesaminata entro il termine quinquennale di cui all’art. 16 cpv. 1 prima frase
LAVS secondo il quale i contributi il cui importo non è stato fissato mediante
decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile
per il quale sono dovuti non possono più essere pretesi né pagati, le decisioni
di riconsiderazione del 7 aprile 2022 sono tempestive.
Ciò indipendentemente dalla
circostanza che in un primo momento, il 14 giugno 2021, la richiesta di
pagamento era stata erroneamente inoltrata direttamente alla defunta __________,
malgrado la corretta notifica della sua scomparsa alla Cassa di compensazione
da parte della curatrice (doc. A13).
Né può essere d’aiuto agli
insorgenti il fatto secondo cui se la Cassa avesse agito più celermente, essi
avrebbero potuto rinunciare alla successione ed evitare di pagare l’importo
rimasto insoluto. Spetta semmai agli eredi stessi farsi parte attiva informandosi
circa eventuali debiti del de cujus alfine di, nei tempi previsti dalla legge,
rinunciare all’eredità (cfr. art. 567 CC), rispettivamente chiedere il beneficio
d’inventario (cfr. art. 580 e seguenti CC) o la liquidazione d’ufficio (cfr.
art. 593 e seguenti CC).
2.6
Gli insorgenti insistono nel
ritenere che sarebbe spettato alla Cassa informare la curatrice circa la
cessazione del diritto agli assegni familiari della dipendente e sostengono di
non aver mai ricevuto la decisione, indirizzata alla defunta __________, nella
sua qualità di datrice di lavoro, dove viene indicato che i figli di __________
avevano diritto agli assegni fino al 30 settembre 2018, rispettivamente al 31
dicembre 2018. Essi evidenziano inoltre che la modalità di pagamento
trimestrale dei contributi paritetici, con deduzione ogni trimestre
dell’importo di fr. 1'200 a titolo di assegni di famiglia, implica che la Cassa
era cosciente che la datrice di lavoro pagava assegni in realtà non dovuti e
fanno valere la loro buona fede.
Questo
Tribunale rileva, conformemente a quanto evidenzia l’amministrazione, che la
Cassa non doveva informare la datrice di lavoro della cessazione del
diritto agli assegni familiari della sua dipendente per l’anno 2019, poiché con
la decisione del 14 gennaio 2019 la Cassa di compensazione degli assegni
familiari aveva già stabilito che __________ avrebbe avuto diritto alle
prestazioni per il figlio __________ solo a settembre 2018 e per il figlio __________
solo fino a dicembre 2018 (doc. 11), mentre per il 2019 non le era stato riconosciuto
alcun diritto agli assegni familiari.
Inoltre,
se la datrice di lavoro, come sostenuto dagli insorgenti, non ha ricevuto la
decisione del 14 gennaio 2019 relativa agli anni 2017-2018, a maggior ragione
ella non può aver ricevuto una decisione per l’anno 2019, poiché mai emessa. Di
conseguenza il versamento degli assegni familiari per il 2019 è avvenuto a
rischio della datrice di lavoro senza essere in possesso di alcun provvedimento
che confermasse il diritto alle prestazioni della propria dipendente.
Quanto
alla circostanza che ogni trimestre la Cassa di compensazione __________
deduceva dall’importo dei contributi paritetici dovuti, l’ammontare di fr. 1'200.--
a titolo di assegni familiari, va rilevato come è prassi dell’amministrazione
fatturare i contributi d’acconto sulla base dei valori indicati dagli stessi
datori di lavoro.
Infatti
per l’art. 35 cpv. 1 OAVS nell’anno corrente i datori di lavoro devono versare
periodicamente contributi d’acconto. Questi ultimi sono fissati dalla Cassa di
compensazione in base alla somma dei salari presumibile. Per il cpv. 2 i datori
di lavoro devono comunicare alla Cassa di compensazione i mutamenti importanti
riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.
Per
cui la circostanza che un funzionario della Cassa avrebbe concordato tale
metodo di pagamento dei contributi con la datrice di lavoro poiché ella non
sarebbe stata in grado di anticipare gli assegni familiari è prassi corrente.
Non
vi è pertanto alcuna violazione del principio della buona fede (sulle
condizioni per far valere la buona fede, cfr. STCA 30.2022.5 dell’11 aprile
2022, consid. 2.4)
Del
resto gli stessi assicurati rilevano di non avere alcuna prova in merito al
colloquio telefonico avvenuto con un funzionario della Cassa circa la modalità
di versamento anticipato degli assegni familiari.
Al
riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la
procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare
delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi:
sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti) non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione
della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi
a sostegno delle proprie argomentazioni.
In concreto, spettava agli
insorgenti portare le prove ritenute rilevanti a sostegno della loro tesi.
Rettamente
la Cassa di compensazione __________ evidenzia infine come tale modalità di fatturazione,
eseguita in base a quanto comunicato dalla medesima datrice di lavoro, non assurge
a decisione di concessione degli assegni familiari. Anche perché spetta alla
Cassa di compensazione degli assegni familiari decidere in merito al diritto ad
eventuali prestazioni e non alla Cassa di compensazione __________.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto le decisioni su opposizione impugnate
meritano conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 15 giugno 2022, per cui si applica la nuova
disposizione legale.
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.
4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018.
1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino vige tuttora
il principio della gratuità generalizzata (cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 [al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021
du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des
assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107]).
Ne discende che nel presente caso
non si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti