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Decisione

30.2022.14

Conferma della qualifica di attività lucrativa indipendente accessoria per l'attività consistente nel locare una casa ammobiliata ai turisti. Non si tratta di reddito della sostanza

26 settembre 2022Italiano27 min

fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2022.14

cs

Lugano

26 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 maggio 2022 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 15 marzo 2022

(doc. 9), confermata dalla decisione su opposizione del 27 maggio 2022 (doc. 3),

la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, nato nel 1971, quale

indipendente per il 2019, sulla base di un reddito soggetto a contribuzione di

fr. 89'100 (doc. A3).

1.2. RI 1, rappresentato da RA 1, è

insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo che dal

reddito da attività indipendente venga dedotto l’importo di fr. 35'898, pari

all’ammontare conseguito per la locazione della “__________” di __________

(doc. I).

Il ricorrente rammenta che la

casa a __________ è stata la casa della famiglia __________ e per diversi anni

è rimasta sfitta. Visto l’importante costo di mantenimento dell’immobile è

stato deciso di provare ad affittarla tramite la piattaforma __________. Da

parte dei proprietari non vengono erogate prestazioni supplementari di nessun

genere agli inquilini. I costi chiesti in deduzione dal reddito __________ sono

afferenti ai costi di una normale gestione dell’immobile e non legati ad un

servizio offerto agli inquilini. Si tratta pertanto di una gestione di immobili

privati e non a carattere commerciale. Il ricorrente rileva inoltre che da

parte degli uffici di tassazione la prassi non è univoca poiché l’incasso

tramite la piattaforma __________ di principio non viene considerato un reddito

da attività indipendente ma qualificato come reddito da sostanza privata.

Neppure l’Ufficio del turismo __________ sarebbe al corrente delle direttive.

La qualifica del reddito

immobiliare da gestione __________ per il ricorrente sarebbe dunque

discriminante rispetto al trattamento fiscale riservato ad altri contribuenti

con la stessa tipologia di redditi. Considerato che la qualifica del reddito

dipendente/indipendente è di esclusiva competenza della Cassa, il ricorrente

non ritiene vincolante la motivazione del reddito nel calcolo dell’imponibile

accertato dall’Ufficio di tassazione di __________. L’insorgente chiede che il

reddito venga qualificato come reddito da sostanza privata.

“Inoltre per una migliore

interpretazione delle direttive DIN (Direttive sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI/IPG)

chiediamo che vengano dettagliate le prestazioni supplementari che fanno

scattare la qualifica di reddito da attività indipendente nella gestione

accessoria della sostanza privata.”

1.3. Con risposta del 29 luglio 2022 la

Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.4. Il 12 agosto 2022 il ricorrente ha

prodotto ulteriori osservazioni (doc. V), su cui l’amministrazione ha preso

posizione il 19 agosto 2022 (doc. VII). Chiamato ad eventualmente esprimersi in

merito, l’insorgente è rimasto silente (doc. VIII).

in diritto

2.1. In concreto la Cassa ha stabilito

un reddito soggetto a contribuzione per il 2019 pari a fr. 89'100, composto di

fr. 49'000 di reddito dell’attività principale (__________) e fr. 35'800 di

reddito da attività accessoria (locazione tramite la piattaforma __________

della __________ a __________), oltre a fr. 4'285.20 di contributi personali da

aggiungere.

L’amministrazione ha fissato i

contributi sulla base della tassazione 2019 cresciuta incontestata in giudicato

dopo aver effettuato un accertamento presso l’Ufficio di tassazione di __________

che ha confermato che il reddito percepito dalla locazione della __________ di __________

è stato tassato quale reddito da attività indipendente accessoria per un

importo di fr. 35'899.

Il ricorrente chiede lo stralcio

di quest’ultimo reddito poiché sostiene trattarsi di un reddito da sostanza non

soggetto a contribuzione sociale.

2.2. Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono

tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente.

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito

deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il

reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.3. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso

nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla

fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l’esercizio commerciale non

corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di

contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione

non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio

commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua

durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è convertito in

reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.4. Le autorità

fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi

in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e

il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente

tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di

ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per

analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni

necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i

giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.5. Va ancora rammentato che ai sensi

dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa

indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

a. le spese

generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

b.

gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali

consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

c. le perdite commerciali subite e allibrate;

d.

le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel

periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale,

purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni

fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;

e.

i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza,

per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

f. l'interesse del capitale proprio impegnato

nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei

prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

Il Consiglio

federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo

proveniente dall’attività lucrativa indipendente.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS

il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il capitale

proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali

e comunicati alle casse di compensazione.

Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al

reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il

diritto fiscale dei contributi di cui all’art. 8 LAVS, all’art. 3 cpv. 1 LAI e

all’art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100

per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

2.6. Per

giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata

in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4

OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019

del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13

ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,

consid. 3.2.2).

Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il

giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse

giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,

che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione

delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del

20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del

19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016

parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.

3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a

pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri

diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul

calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre

2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°

luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;

sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS

Nr. 4 pag. 11).

Il

carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di

compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque

la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene

alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere

prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza

9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di

compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la

qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri

dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

In

DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in

diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in

giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per

analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si

basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata

oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività

indipendente.

Questi principi sono stati

confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il

Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale

cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale -

nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né

l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.-

quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la

Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi

di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a

pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo

di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di

vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza

privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare

di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-

nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni

altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta

collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le

provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non

sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha

contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata

dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente

causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a

valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito

della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli

non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è

passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente,

secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna

privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr.

DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte

va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza

per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra

attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112

seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse,

formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti

giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte

dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del

provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare

avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto

ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di

sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto

deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,

indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della

giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”

Cfr. anche la DTF 147 V 114,

consid. 3.4.2.

2.7. Circa

il reddito da immobili, con sentenza del 13 aprile 1984, pubblicata in DTF 110

V 83, in una causa ticinese, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha negato la qualifica di reddito

della sostanza al reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente

accessoria consistente nella locazione a turisti, rinnovata più volte all’anno,

di un appartamento ammobiliato della casa di proprietà del locatore.

L’Alta

Corte ha affermato:

" La presente controversia verte, da un lato, sulla questione

di sapere come debba essere qualificato il reddito proveniente dall'attività

accessoria del ricorrente, dall'altro sulla determinazione, subordinata alla

soluzione del primo quesito, di tale reddito ai fini contributivi nell'ambito

dell'AVS/AI/IPG.

a) È pacifico che

il ricorrente dia in locazione - a titolo accessorio - un appartamento

ammobiliato a turisti. Irrilevante dal profilo delle assicurazioni sociali è

che - come asserito dal ricorrente stesso - ciò possa aver luogo secondo il

diritto cantonale senza il conseguimento di un particolare permesso di

affittacamere. Da detto profilo deve unicamente essere stabilito se il reddito

costituisca reddito della sostanza oppure reddito aziendale, qualificabile come

provento di un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo

accessorio.

Il reddito netto

derivante dall'amministrazione dei propri beni non è soggetto a contribuzione

AVS/AI/IPG nella misura in cui tale attività non ecceda la mera amministrazione degli stessi

e non sia qualificabile come attività lucrativa (STFA 1966 pag. 205, 1965 pag.

65; RCC 1979 pag. 270; v. anche DTF 104 Ib 166 consid. 1a). Ne scende che il

reddito di un immobile si sottrae all'obbligo contributivo soltanto quando

costituisca provento della sola amministrazione dello stabile e non della

destinazione dello stesso ad attività che ne oltrepassi l'ambito acquistando

così carattere di reddito derivante dall'esercizio di un'attività lucrativa.

Secondo la

giurisprudenza la locazione di immobili con camere e appartamenti ammobiliati

oltrepassa di regola l'ambito della mera amministrazione della sostanza ed è

occupazione equiparabile all'esercizio di un'attività a carattere lucrativo

preponderante. Già i necessari controlli del mobilio e il rinnovo periodico dei

Considerandi

supellettili vanno oltre il lavoro di ordinaria amministrazione di un immobile,

motivo per cui in questi casi ricorrono gli estremi di un'attività lucrativa

indipendente, il cui reddito è sottoposto all'obbligo contributivo (STFA 1965

pag. 65; RCC 1965 pag. 36, 1952 pag. 89).

In concreto, ai

principi giurisprudenziali sopra richiamati, nulla immuta il fatto che il

ricorrente sia locatore, a lato di un'attività professionale quale dipendente a

tempo pieno, di un solo appartamento ammobiliato della casa di sua proprietà.

Anche se per la locazione egli ricorre ai servizi dell'ente turistico locale,

l'attività da lui esercitata e richiesta dalla locazione dell'appartamento,

rinnovata a turisti più volte all'anno, oltrepassa la mera amministrazione dei

propri beni e deve essere qualificata come attività lucrativa indipendente, il

cui reddito è soggetto a contribuzione ai sensi della LAVS (…)”

In

DTF 111 V 81 l’allora TFA ha riassunto e confermato la propria giurisprudenza

nell’ambito della qualifica, dal profilo contributivo, della locazione di

appartamenti ammobiliati e non ammobiliati (consid. 2.5).

La

giurisprudenza è ancora stata confermata nella STF 9C_803/2011 del 23 agosto

2012.

dove al consid. 3.4 il TF ha ribadito:

" Nach der

Rechtsprechung stellt die Vermietung von Wohnungen eines so genannten

Renditenhauses Vermögensverwaltung dar, wenn und soweit diese Tätigkeit sich

auf die Erzielung der Erträgnisse des Vermögensobjekts an sich beschränkt und

nicht betrieblichen Charakter hat (BGE 111 V 81 E. 2a S. 83, 110 V 83 E.

5a S. 86, je mit Hinweisen; ZAK 1987 S. 519 E. 3a mit Hinweisen). Gleich

verhält es sich mit der Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten. Dagegen erhält

die Vermietertätigkeit dann betrieblichen Charakter, wenn sie die blosse

Gebäudeverwaltung übersteigt (BGE 110 V 83 E. 5a S. 86; ZAK 1987 S. 519 E. 3a).

(…)”

Nella

STF 9C_591/2016 del 21 marzo 2017, il Tribunale federale ha confermato che il

reddito della locazione di appartamenti o case ammobiliati, secondo il diritto

delle assicurazioni sociali, a differenza di quanto accade nell’ambito fiscale,

di principio va qualificato come reddito da attività lucrativa:

" 7.1. Darauf

hinzuweisen bleibt indessen, dass die Vermietung möblierter Wohnungen nach

sozialversicherungsrechtlichen Grundsätzen - anders als im Steuerrecht (vgl.

dazu etwa Urteil 2C_135/2008 vom 27. Juni 2008 E. 3.2) - in der Regel

Erwerbseinkommen darstellt (BGE 111 V 81 E. 2 - 5 S. 82 ff.; erwähntes Urteil

2C_135/2008 E. 3.3 mit Hinweisen), wogegen die Vermietung von unmöblierten

Wohnungen eines sog. Renditenhauses Vermögensverwaltung bildet, wenn und soweit

diese Tätigkeit sich auf die Erzielung der Erträgnisse des Vermögensobjekts an

sich beschränkt und nicht betrieblichen Charakter hat (BGE 111 V 81 E. 2a S.

83; Urteile 2C_135/2008 vom 27. Juni

2008.

E. 3.3 und [des Eidg. Versicherungsgerichts] H 36/03 vom 7. Juni 2004 E.

4.4).”

Cfr. anche DTF 134 V 250 e

DTF 140 V 241.

2.8

Le

direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza

attività lucrativa nell’AVS/AI/IPG (DIN), al marginale 1082 prevedono che la

gestione di immobili privati non è per principio considerata un’attività a

scopo lucrativo, a condizione che la natura e il godimento degli immobili non

rivestano un carattere commerciale.

Per il marginale 1083 DIN il

reddito è invece frutto di un’attività lucrativa se risulta dall’investimento,

dal godimento o dalla valorizzazione di beni appartenenti al patrimonio

commerciale. Questo vale in particolare per il fitto.

Secondo

il marginale 1084 DIN il reddito è pure frutto di un’attività lucrativa

se proviene da investimenti, da godimenti o da valorizzazioni sistematici – che

esulano dall’ambito di una semplice gestione patrimoniale – di beni o diritti

non formalmente designati quali patrimonio commerciale.

Al marginale 1085 DIN vengono poi

forniti degli esempi di attività lucrativa indipendente, tra i quali l’utile di

un commercio professionale di immobili come anche il reddito (immobiliare)

desunto da una semplice gestione accessoria della sostanza privata senza

attività a scopo lucrativo, ciò che è di regola il caso per l’affitto di camere

ed appartamenti ammobiliati, in particolare quando gli inquilini usufruiscono

di prestazioni supplementari.

2.9

Nel caso di specie la decisione su

opposizione della Cassa, alla luce della giurisprudenza federale (DTF 110 V 83;

DTF 111 V 81; STF 9C_803/2011 del 23 agosto 2012, consid. 3.4; STF 9C_591/2016

del 21 marzo 2017, consid. 7.1), deve essere confermata, ritenuto del resto che

è stata l'autorità fiscale a valutare l’importo

incassato come reddito da attività lucrativa accessoria, come pure che contro

la decisione dell'autorità fiscale il ricorrente non ha interposto tempestivo

reclamo (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.5).

In concreto, inoltre, l’attività

lucrativa è palese.

Come emerge dalla documentazione

prodotta e segnatamente dall’estratto internet del sito di __________ che

descrive la “__________” a __________, di proprietà del ricorrente, la

struttura, completamente ammobiliata, è composta da 5 camere da letto, con __________

bagni per una superficie di __________ m2.

Tra i servizi offerti dal

proprietario si trovano i prodotti per la pulizia, lo shampoo, il balsamo, il

sapone per il corpo ed il gel doccia. Viene inoltre messa a disposizione una

lavatrice, una televisione, il wi-fi ed una sauna privata.

Il costo della locazione ammonta

a fr. 210 a notte, cui vanno aggiunti fr. 250 per i costi di pulizia

dell’alloggio e almeno fr. 102 di costi di servizio. Il sito internet offre

inoltre la possibilità di recensire la propria esperienza presso la “__________”.

Dai commenti si evince che ad attendere gli ospiti vi è __________,

verosimilmente la moglie del ricorrente (cfr. tassazioni, doc. A1), la quale è

definita “superhost”, ossia “host (ndr dall’inglese: padrone, oste) esperti,

con valutazioni alte, dediti a offrire ai propri ospiti un soggiorno

straordinario” e che, secondo le recensione del giugno 2022, si è prodigata

per mettere a loro agio i clienti e in almeno un’occasione per riservare loro un

tavolo presso un grotto (“[…] __________ hat __________ Infos gegeben […]”;

“[…] __________ is very __________ […]”; “[…] and __________ __________

fabulous __________ […]”).

Il ricorrente non si limita pertanto

ad amministrare la propria sostanza privata.

La locazione avviene infatti per

un periodo più o meno breve (i locali sono a disposizione per pochi giorni o

poche settimane per passare delle vacanze e non per una locazione a lungo

termine), i locatari cambiano frequentemente, vengono fornite prestazioni di

tipo alberghiero (prodotti per il bagno, per la pulizia, ecc.), vi è la

necessità di frequenti check-in e check-out, si può cancellare gratuitamente la

prenotazione entro 48 ore (ciò che aumenta il rischio aziendale), vi è a

disposizione una persona (__________) che si occupa degli ospiti.

Già solo questi servizi

oltrepassano l’ambito della mera amministrazione della sostanza e vanno

chiaramente qualificati di attività lucrativa indipendente (DTF 110 V 83; DTF

111.

V 81; STF 9C_803/2011 del 23 agosto 2012, consid. 3.4; STF 9C_591/2016 del

21.

marzo 2017).

Contrariamente a quanto sembra

ritenere l’insorgente, poco importa che l’offerta sia regolata dalla

piattaforma __________, da un fiduciario immobiliare oppure che l’insorgente

trovi clienti in altro modo. Determinante non è la modalità di ricerca dei clienti,

ma il tipo di attività, ossia la locazione a terzi di locali ammobiliati, per

periodi più o meno brevi e con una grande frequenza nel cambio di locatari ai

quali vengono offerti servizi di tipo alberghiero.

La qualifica effettuata dalla Cassa

è corretta ed è del resto coerente con quanto deciso dal fisco (cfr. a questo

proposito art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019

del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019

del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016

parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.

3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a

pag. 370).

2.10

Le precisazioni contenute nelle

osservazioni del ricorrente del 12 agosto 2022 (doc. V), non modificano l’esito

del ricorso.

La circostanza che l’arredamento

della casa è rimasto uguale a quello utilizzato dalla famiglia __________ nel

corso degli anni, l’assenza di importanti investimenti o il fatto che i

prodotti per la pulizia che si trovano nei locali, lo sono solo per pura

cortesia, non comportano una diversa qualifica dell’attività svolta dal

ricorrente (cfr. DTF 110 V 83 e DTF 111 V 81). Quest’ultimo infatti non si

limita a mettere a disposizione un appartamento a lungo termine per il medesimo

inquilino, ma loca spazi già ammobiliati, per poco tempo, a diversi clienti, mettendo

a disposizione prodotti per la pulizia, televisione, wi-fi, ciò che già implica

la necessita di una qual certa attività, già solo per le pulizie, l’incasso dei

proventi o la consegna della chiave.

Non è neppure d’aiuto al

ricorrente la presenza di numerosi altri appartamenti ammobiliati da affittare

nel sito __________. La qualifica della sua attività dipende infatti dal tipo

di attività e non dal numero di altre persone che offrono il medesimo servizio,

le quali, se dati i presupposti della giurisprudenza (DTF 110 V 83; DTF 111 V

81; STF 9C_803/2011 del 23 agosto 2012, consid. 3.4; STF 9C_591/2016 del 21

marzo 2017), sono tenute anch’esse a versare i contributi sociali sul provento

del loro guadagno.

L’insorgente rileva che

contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione egli non propone un

servizio catering per gli ospiti, ma unicamente una lista di contatti e non

percepisce alcun guadagno personale da tale indicazione. Questa circostanza,

comunque marginale nella valutazione della Cassa, alla luce degli altri

elementi che fanno propendere per un’attività lucrativa, non modifica l’esito

del ricorso.

L’assicurato sostiene inoltre che

l’importo di fr. 250 per la pulizia viene richiesto unicamente se l’ospite non vuole

pulire direttamente i locali, ma non viene offerto alcun servizio di riassetto

quotidiano e le pulizie finali vengono eseguite da una ditta indipendente di __________.

La necessità di far capo ad una

ditta privata per procedere con la pulizia dei locali alla partenza degli

ospiti conferma semmai che l’insorgente non si limita ad amministrare la

propria sostanza ma deve, frequentemente, far capo ad altri professionisti per

trarre un profitto dalla propria attività di locazione della proprietà

ammobiliata.

Infine, neppure la circostanza

che la partecipazione ai costi di servizio di fr. 102 è un contributo che

richiede direttamente la piattaforma agli ospiti poiché si tratta di un servizio

offerto da __________ modifica la qualifica effettuata dalla Cassa, ritenuti

tutti gli elementi sopra descritti a favore dell’attività lucrativa

indipendente.

2.11

Infine l’insorgente, in sede di

ricorso, ha affermato che l’autorità fiscale non sarebbe coerente perché l’assicurato

è a conoscenza che per alcune persone il fisco avrebbe qualificato la medesima

attività di reddito della sostanza. La qualifica del reddito immobiliare per il

ricorrente sarebbe dunque discriminante rispetto al trattamento fiscale

riservato ad altri contribuenti con la stessa tipologia di redditi.

In sede di osservazioni,

l’insorgente ha affermato: “l’osservazione non era intesa nel senso che ci sono

contribuenti che non adempiono correttamente ai loro obblighi di dichiarare i

redditi percepiti, ma bensì che non sembra esserci una prassi consolidata con i

vari Uffici circondariali di tassazione circa l’imposizione dei redditi

percepiti attraverso il portale __________, mentre è molto chiara e consolidata

la modalità di tassazione dei redditi conseguiti attraverso i B&B, in

quanto trattasi di strutture ricettive organizzate in modo professionale e

dunque i loro redditi si qualificano in redditi da attività indipendente”

(doc. V, pag. 2).

Basti qui rilevare che ciò è, di

principio, dovuto alla differente qualifica del reddito proveniente dalla

locazione di appartamenti ammobiliati tra il diritto fiscale e il diritto delle

assicurazioni sociali (STF 9C_591/2016 del 21 marzo 2017, consid. 7.1; “Darauf hinzuweisen bleibt indessen, dass

die Vermietung möblierter Wohnungen nach sozialversicherungsrechtlichen

Grundsätzen - anders als im Steuerrecht (vgl. dazu etwa Urteil 2C_135/2008 vom

27.

Juni 2008 E. 3.2) - in der Regel Erwerbseinkommen darstellt (BGE 111 V 81

E. 2 - 5 S. 82 ff.; erwähntes Urteil 2C_135/2008 E. 3.3 mit Hinweisen) […]” e citata sentenza in ambito fiscale

2C_135/2008 del 27 giugno 2008, consid. 3.2: “[…] Sogar bei der Vermietung

möblierter Wohnungen gelten die Einkünfte trotz der Arbeiten, welche der

Eigentümer für die Vermietung erbringen muss, im Wesentlichen als

Vermögensertrag und nicht als Ertrag aus selbständiger Erwerbstätigkeit, wenn

die Arbeiten dazu dienen, ähnlich wie Unterhaltsarbeiten, den Mietgegenstand

zur Erzielung des Ertrages bereitzustellen (Urteile des Bundesgerichts

2P.215/1998 und 2A.317/1998 vom 30. Juni 1999 E. 3c/bb RDAT I-2000, 671 S. 674)

[…]”).

Nel caso del ricorrente la qualifica del

fisco collima con quella delle assicurazioni sociali.

Quanto all’asserita, ma non

comprovata, disparità di trattamento in ambito fiscale rispetto ad altri

contribuenti, essa non è imputabile alla Cassa di compensazione e dunque non è

in ogni caso rilevante per il presente procedimento.

2.12

In queste condizioni la decisione su

opposizione impugnata merita conferma.

2.13

L’art. 61

lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la

procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 24 giugno 2022, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.

4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018.

1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino vige tuttora

il principio della gratuità generalizzata (cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 [al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107]).

Ne discende che nel presente caso

non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti